Decreto Ministeriale 18 luglio 2000
Oggetto:
Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali
Pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 194 del 21/08/2000 - Serie Generale
IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE E AGORINDUSTRIALI NAZIONALI
Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per l’individuazione dei prodotti nazionali di cui all’art. 8, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
Considerato che l’art. 3, comma 3 del predetto decreto ministeriale attribuisce al Ministero delle politiche agricole e forestali la cura della pubblicazione annuale dell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
Considerato che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno fatto pervenire, nel termine stabilito dall’art. 2 del citato decreto, gli elenchi regionali o provinciali dei propri prodotti agroalimentari tradizionali;
Ritenuto di dover dare attuazione alla citata disposizione di cui al comma 3 dell’art. 3 sopra riferito, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del predetto elenco;
Decreta:
Art. 1
- In attuazione dell’art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 citato in epigrafe, si provvede alla pubblicazione dell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
- L’allegato elenco, articolato su base regionale e provinciale, costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2
L’elenco pubblicato non è esaustivo dei prodotti definibili tradizionali in quanto costituisce un primo censimento degli stessi. La prima revisione dell’elenco avrà luogo entro il 31 gennaio 2001.
Art. 3
L’inserimento di un prodotto nel predetto elenco non è costitutivo di diritti conseguenti alla pubblicazione e l’eventuale riferimento al nome geografico non costituisce riconoscimento di origine o provenienza del prodotto dal territorio al quale è riconducibile il predetto nome geografico.
Art. 4
L’inserimento nella classe di appartenenza risponde all’esigenza di individuare il comparto merceologico più idoneo a rappresentarlo.
Art. 5
Il nome di ciascun prodotto, il suo eventuale sinonimo o termine dialettale non può costituire oggetto di deposito o di richiesta di registrazione, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale sulla
proprietà intellettuale e industriale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 6
- Per i prodotti tradizionali iscritti negli elenchi regionali o provinciali e riportati nel predetto elenco per i quali risulti necessario accedere alle deroghe previste dall’art. 8, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 sarà cura di questo Ministero trasmettere, ai fini dell’emissione del provvedimento di deroga, al Ministero della sanità e al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato la documentazione predisposta dalle regioni e dalla province autonome ai sensi dell’art. 4, comma 1 del decreto ministeriale citato.
- Della concessione della deroga verrà fatta annotazione nell’elenco nazionale a margine del prodotto interessato.
Art. 7
Chiunque abbia interesse a prendere visione o trarre copia della documentazione sulla base della quale la regione o provincia autonoma ha individuato i propri prodotti tradizionali, può presentare a tal fine motivata istanza alla regione o provincia autonoma interessata.
Roma, 18 luglio 2000
IL DIRETTORE GENERALE: Giuseppe AMBROSIO