DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2003, n. 168
Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta'
industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a
norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, concernente delega al Governo
per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi recanti l'istituzione di sezioni dei
tribunali specializzate in materia di proprieta' industriale e intellettuale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
23 maggio 2003;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Ritenuto di accogliere le osservazioni proposte dalle competenti Commissioni
parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno
2003;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle attivita'
produttive e dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
(( (Istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa) ))
1. Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze,
Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate
in materia di ((impresa)), senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi
di dotazioni organiche.
((1-bis. Sono altresi' istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i
tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non
esistenti nelle citta' di cui al comma 1. Per il territorio compreso nella regione Valle
d'Aosta/Valle' d'Aoste sono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la
corte d'appello di Torino. E' altresi' istituita la sezione specializzata in materia di
impresa presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia. L'istituzione delle sezioni
specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche)). ((1))
--------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27,
ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto".
Art. 2.
Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti
((1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati
di specifiche competenze)).
2. Ai giudici delle sezioni specializzate puo' essere assegnata, rispettivamente dal
Presidente del tribunale o della corte d'appello, anche la trattazione di processi diversi,
purche' cio' non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di
((impresa)). ((1))
--------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27,
ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto".
Art. 3
(( (Competenza per materia delle sezioni specializzate).
1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:
a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e
successive modificazioni;
b) controversie in materia di diritto d'autore;
c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea.
2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti, relativamente alle societa' di cui al
libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle societa' di cui al
regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al
regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonche' alle stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' costituite all'estero, ovvero alle
societa' che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e
coordinamento, per le cause e i procedimenti:
a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la
costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di
responsabilita' da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi
o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari, nonche' contro il soggetto incaricato della
revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti
commessi nei confronti della societa' che ha conferito l'incarico e nei confronti dei
terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo
comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo
comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;
b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad
oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis
del codice civile;
d) aventi ad oggetto azioni di responsabilita' promosse dai creditori delle societa'
controllate contro le societa' che le controllano;
e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo
2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile;
f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza
comunitaria dei quali sia parte una delle societa' di cui al presente comma, ovvero
quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i
contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice
ordinario.
3. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti per le cause e i procedimenti che
presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2)). ((1))
--------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27,
ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto".
Art. 4.
(( (Competenza territoriale delle sezioni). ))
((1. Le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione
della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano,
dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione
sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione
individuato ai sensi dell'articolo 1. Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e
le corti d'appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le
controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi
distretti di corte d'appello)). ((1))
--------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27,
ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto".
Art. 5.
Competenze del Presidente della sezione specializzata
1. Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate
dalla legge al Presidente del tribunale e al Presidente della corte d'appello spettano al
Presidente delle rispettive sezioni specializzate.
Art. 6.
Norma transitoria
1. I giudizi aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3 ed
iscritti a ruolo a far data dal 1° luglio 2003, sono assegnati alla trattazione delle sezioni
specializzate per la proprieta' industriale ed intellettuale.
2. Le controversie aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo
3 e gia' pendenti alla data del 30 giugno 2003, restano assegnate al giudice competente in
base alla normativa previgente.
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli