عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
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القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

المرسوم التشريعي رقم 168 المؤرخ 27 يونيو 2003، بشأن إنشاء أقسام متخصصة للملكية الفكرية في المحاكم ومحاكم الاستئناف، وفقا للمادة 16 من القانون رقم 273 المؤرخ 12 ديسمبر 2002 (بصيغته المعدلة حتى المرسوم بقانون رقم (1) المؤرخ 24 يناير 2012)، إيطاليا

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التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 2012 تواريخ معدّل : 24 يناير 2012 بدء النفاذ : 12 يوليو 2003 نص صادر : 27 يونيو 2003 نوع النص اللوائح التنفيذية الموضوع إنفاذ قوانين الملكية الفكرية والقوانين ذات الصلة ملاحظات This consolidated version of "Legislative Decree No. 168 of June 27, 2003, on the Establishment of the Specialized Intellectual Property Divisions of Tribunals and Courts of Appeals, in accordance with Article 16 of Law No. 273 of December 12, 2002" takes into account amendments introduced by "Decree-Law No. 1 of January 24, 2012, Containing Urgent Provisions for Competition, Infrastructure Development and Competitiveness", which entered into force on January 24, 2012.

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النصوص الرئيسية النصوص ذات الصلة
النصوص الرئيسية النصوص الرئيسية بالإيطالية Decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 sulla istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intelletuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1)        
 Decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 sulla istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intelletuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1)

DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2003, n. 168

Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta'

industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a

norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, concernente delega al Governo

per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi recanti l'istituzione di sezioni dei

tribunali specializzate in materia di proprieta' industriale e intellettuale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

23 maggio 2003;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e

del Senato della Repubblica;

Ritenuto di accogliere le osservazioni proposte dalle competenti Commissioni

parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno

2003;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle attivita'

produttive e dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

(( (Istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa) ))

1. Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze,

Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate

in materia di ((impresa)), senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi

di dotazioni organiche.

((1-bis. Sono altresi' istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i

tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non

esistenti nelle citta' di cui al comma 1. Per il territorio compreso nella regione Valle

d'Aosta/Valle' d'Aoste sono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la

corte d'appello di Torino. E' altresi' istituita la sezione specializzata in materia di

impresa presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia. L'istituzione delle sezioni

specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche)). ((1))

--------------

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27,

ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si

applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 2.

Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti

((1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati

di specifiche competenze)).

2. Ai giudici delle sezioni specializzate puo' essere assegnata, rispettivamente dal

Presidente del tribunale o della corte d'appello, anche la trattazione di processi diversi,

purche' cio' non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di

((impresa)). ((1))

--------------

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27,

ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si

applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 3

(( (Competenza per materia delle sezioni specializzate).

1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:

a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e

successive modificazioni;

b) controversie in materia di diritto d'autore;

c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea.

2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti, relativamente alle societa' di cui al

libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle societa' di cui al

regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al

regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonche' alle stabili

organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' costituite all'estero, ovvero alle

societa' che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e

coordinamento, per le cause e i procedimenti:

a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la

costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di

responsabilita' da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi

o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla

redazione dei documenti contabili societari, nonche' contro il soggetto incaricato della

revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti

commessi nei confronti della societa' che ha conferito l'incarico e nei confronti dei

terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo

comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo

comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;

b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad

oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis

del codice civile;

d) aventi ad oggetto azioni di responsabilita' promosse dai creditori delle societa'

controllate contro le societa' che le controllano;

e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo

2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile;

f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza

comunitaria dei quali sia parte una delle societa' di cui al presente comma, ovvero

quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i

contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice

ordinario.

3. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti per le cause e i procedimenti che

presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2)). ((1))

--------------

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27,

ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si

applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 4.

(( (Competenza territoriale delle sezioni). ))

((1. Le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione

della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano,

dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione

sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione

individuato ai sensi dell'articolo 1. Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e

le corti d'appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le

controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi

distretti di corte d'appello)). ((1))

--------------

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27,

ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si

applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 5.

Competenze del Presidente della sezione specializzata

1. Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate

dalla legge al Presidente del tribunale e al Presidente della corte d'appello spettano al

Presidente delle rispettive sezioni specializzate.

Art. 6.

Norma transitoria

1. I giudizi aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3 ed

iscritti a ruolo a far data dal 1° luglio 2003, sono assegnati alla trattazione delle sezioni

specializzate per la proprieta' industriale ed intellettuale.

2. Le controversie aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo

3 e gia' pendenti alla data del 30 giugno 2003, restano assegnate al giudice competente in

base alla normativa previgente.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno

successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a

chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 giugno 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Castelli, Ministro della giustizia

Marzano, Ministro delle attivita'

produttive

Tremonti, Ministro dell'economia e

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

النصوص الإضافية ورقة غلاف الإخطار الموجه إلى منظمة التجارة العالمية (3 نصوص) ورقة غلاف الإخطار الموجه إلى منظمة التجارة العالمية (3 نصوص) بالإنكليزية Legislative Decree No. 168 of June 27, 2003, on the Establishment of the Specialized Intellectual Property Divisions of Tribunals and Courts of Appeals, in accordance with Article 16 of Law No. 273 of December 12, 2002 (as amended up to Decree-Law No. 1 of January 24, 2012) بالفرنسية Décret législatif n° 168 du 27 juin 2003 portant l'établissement des chambres spécialisées en propriété intellectuelle des tribunaux et des cours d'appel, conformément à l'article 16 de la loi n° 273 du 12 décembre 2002 (tel que modifié jusqu'au décret-loi n° 1 du 24 janvier 2012) بالإسبانية Decreto Legislativo Nº 168 de 27 de junio de 2003 que establece Divisiones especializadas de Propiedad Intelectual de los Tribunales y Cortes de Apelaciones, de conformidad con el artículo 16 de la Ley Nº 273 de 12 de diciembre de 2002 (en su versión modificada por el Decreto-ley Nº 1 de 24 de enero de 2012)
 Decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 sulla istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intelletuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1)

DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2003, n. 168

Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta'

industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a

norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, concernente delega al Governo

per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi recanti l'istituzione di sezioni dei

tribunali specializzate in materia di proprieta' industriale e intellettuale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

23 maggio 2003;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e

del Senato della Repubblica;

Ritenuto di accogliere le osservazioni proposte dalle competenti Commissioni

parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno

2003;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle attivita'

produttive e dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

(( (Istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa) ))

1. Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze,

Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate

in materia di ((impresa)), senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi

di dotazioni organiche.

((1-bis. Sono altresi' istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i

tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non

esistenti nelle citta' di cui al comma 1. Per il territorio compreso nella regione Valle

d'Aosta/Valle' d'Aoste sono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la

corte d'appello di Torino. E' altresi' istituita la sezione specializzata in materia di

impresa presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia. L'istituzione delle sezioni

specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche)). ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27,

ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si

applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 2.

Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti

((1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati

di specifiche competenze)).

2. Ai giudici delle sezioni specializzate puo' essere assegnata, rispettivamente dal

Presidente del tribunale o della corte d'appello, anche la trattazione di processi diversi,

purche' cio' non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di

((impresa)). ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27,

ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si

applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 3

(( (Competenza per materia delle sezioni specializzate).

1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:

a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e

successive modificazioni;

b) controversie in materia di diritto d'autore;

c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea.

2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti, relativamente alle societa' di cui al

libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle societa' di cui al

regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al

regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonche' alle stabili

organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' costituite all'estero, ovvero alle

societa' che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e

coordinamento, per le cause e i procedimenti:

a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la

costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di

responsabilita' da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi

o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla

redazione dei documenti contabili societari, nonche' contro il soggetto incaricato della

revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti

commessi nei confronti della societa' che ha conferito l'incarico e nei confronti dei

terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo

comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo

comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;

b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad

oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis

del codice civile;

d) aventi ad oggetto azioni di responsabilita' promosse dai creditori delle societa'

controllate contro le societa' che le controllano;

e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo

2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile;

f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza

comunitaria dei quali sia parte una delle societa' di cui al presente comma, ovvero

quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i

contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice

ordinario.

3. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti per le cause e i procedimenti che

presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2)). ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27,

ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si

applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 4.

(( (Competenza territoriale delle sezioni). ))

((1. Le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione

della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano,

dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione

sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione

individuato ai sensi dell'articolo 1. Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e

le corti d'appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le

controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi

distretti di corte d'appello)). ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27,

ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si

applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 5.

Competenze del Presidente della sezione specializzata

1. Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate

dalla legge al Presidente del tribunale e al Presidente della corte d'appello spettano al

Presidente delle rispettive sezioni specializzate.

Art. 6.

Norma transitoria

1. I giudizi aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3 ed

iscritti a ruolo a far data dal 1° luglio 2003, sono assegnati alla trattazione delle sezioni

specializzate per la proprieta' industriale ed intellettuale.

2. Le controversie aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo

3 e gia' pendenti alla data del 30 giugno 2003, restano assegnate al giudice competente in

base alla normativa previgente.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno

successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a

chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 giugno 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Castelli, Ministro della giustizia

Marzano, Ministro delle attivita'

produttive

Tremonti, Ministro dell'economia e

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli


التشريعات يحلّ محل (1 نصوص) يحلّ محل (1 نصوص) يحلّ محله (2 نصوص) يحلّ محله (2 نصوص) مرجع وثيقة منظمة التجارة العالمية
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ويبو لِكس رقم IT184