DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 2007, n. 233
Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
Capo I Amministrazione centrale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio,
di seguito denominato: "Codice";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n.
173, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007),
ed in particolare l'articolo 1, commi 404 e 1133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
89;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici
nelle riunioni dell'11 aprile 2007 e del 27 aprile 2007;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 giugno 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Considerato che la previsione di due Direzioni generali, l'una con
compiti in materia di risorse umane, servizi generali ed innovazione,
l'altra con compiti in materia di bilancio, programmazione e
monitoraggio della spesa e promozione, in luogo delle preesistenti
due Direzioni generali, l'una per le risorse umane ed il bilancio,
l'altra per l'innovazione e la promozione, non comporta duplicazione
di strutture di supporto, attesa la specificita' e differenziazione
dei compiti ad esse attribuiti, ma risponde ad obiettivi di
efficacia, efficienza ed economicita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali di
concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni della
pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
riforme istituzionali;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale
1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito
denominato: "Ministero", si articola in (( otto )) uffici
dirigenziali di livello generale centrali e in diciassette uffici
dirigenziali di livello generale (( regionali )), coordinati da un
Segretario generale, nonche' in due uffici dirigenziali di livello
generale presso il Gabinetto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali. (( Uno degli incarichi relativi ai due uffici dirigenziali
di livello generale presso il Gabinetto del Ministro puo' essere
conferito anche presso l'Ufficio legislativo. La direzione del
Servizio di controllo interno, organo monocratico, e' affidata dal
Ministro ad un dirigente con incarico di funzione dirigenziale di
livello generale, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, o ad un esperto estraneo alla pubblica
amministrazione, entro i limiti di dotazione organica dei dirigenti
di prima fascia. ))
2. Ai sensi (( dell'articolo )) 19, comma 10, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, possono essere, altresi', conferiti, al
di fuori della relativa dotazione organica e per un periodo di sei
anni a decorrere dal 30 gennaio 2004, fino a sei incarichi di
funzioni dirigenziali di livello generale, anche presso enti od
organismi vigilati, anche in posizione di fuori ruolo. In sede di
prima applicazione del presente regolamento, all'esclusivo fine di
consentire il conferimento delle funzioni dirigenziali di livello
generale al personale dirigente generale attualmente in servizio nei
ruoli del Ministero, i predetti sei incarichi sono conferiti a
dirigenti appartenenti al ruolo del Ministero ovvero in servizio
presso il Ministero.
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 LUGLIO 2009, N. 91 )).
Art. 2
Segretariato generale
1. Il segretario generale del Ministero e' nominato ai sensi
dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni e, in conformita' a quanto disposto
dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, opera alle (( dirette )) dipendenze del
Ministro. Il Segretario generale assicura il coordinamento e ((
l'unita' )) dell'azione amministrativa, coordina gli uffici di
livello dirigenziale generale, riferisce periodicamente al Ministro
gli esiti della sua attivita'.
2. Per lo svolgimento di specifiche funzioni, il Segretario
generale puo' avvalersi di dirigenti incaricati ai sensi
dell'articolo 1, comma 2.
3. Il Segretario generale, in attuazione degli indirizzi del
Ministro, in particolare:
a) esercita il coordinamento anche attraverso la convocazione
periodica in conferenza dei direttori generali, sia centrali che
(( regionali )), per l'esame di questioni di carattere generale o
di particolare rilievo oppure afferenti a piu' competenze;
b) coordina le attivita' delle direzioni generali centrali e ((
regionali )), nelle materie di rispettiva competenza, per le
intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma
203, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) concorda con le Direzioni generali competenti le determinazioni da
assumere in sede di conferenza di servizi per interventi di
carattere intersettoriale o di dimensione sovraregionale;
d) partecipa alle riunioni del Consiglio superiore per i beni
culturali e paesaggistici, senza diritto di voto;
e) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio
culturale;
f) coordina l'attivita' di tutela in base a criteri uniformi ed
omogenei sull'intero territorio nazionale;
g) coordina le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del
patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 17 del Codice;
h) coordina gli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed
internazionali, questi ultimi anche in collaborazione con il
Dipartimento per la protezione civile;
i) coordina la predisposizione delle relazioni di legge alle
Istituzioni ed Organismi sovranazionali ed al Parlamento (( ,
anche ai sensi dell'articolo 84 del Codice ));
l) coordina gli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali e
pluriennali di competenza delle Direzioni generali del Ministero e
dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del ((
Ministro ));
m) formula proposte al Ministro, sentiti i direttori generali,
centrali e (( regionali )), ai fini dell'esercizio delle funzioni
di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni;
(( n) coordina le attivita' internazionali, ivi comprese quelle
relative alle convenzioni UNESCO sulla protezione del patrimonio
culturale e naturale mondiale, sulla protezione e la promozione
delle diversita' delle espressioni culturali, nonche' per la
salvaguardia del patrimonio culturale immateriale; ))
o) coordina le attivita' di studio e di ricerca, attraverso l'Ufficio
studi;
p) svolge le funzioni di coordinamento e vigilanza sull'Istituto
superiore per la conservazione ed il restauro, sull'Opificio delle
pietre dure, sull'Istituto centrale per il restauro e la
conservazione del patrimonio archivistico e librario e
sull'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
q) coordina il Servizio ispettivo.
4. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 LUGLIO 2009, N. 91 )).
5. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilita'
amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni.
(( 6. Il Segretariato generale si articola in sei uffici
dirigenziali di livello non generale, compresi il Servizio ispettivo,
cui sono assegnati quattordici dirigenti con funzioni ispettive, gli
Istituti centrali e l'Istituto superiore per la conservazione ed il
restauro. ))
Art. 3
Uffici dirigenziali generali centrali
1. Il Ministero si articola, a livello centrale, nei seguenti
Uffici dirigenziali di livello generale:
(( a) Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali,
l'innovazione, il bilancio ed il personale; ))
b) (( LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 2 LUGLIO 2009, N. 91 ));
(( c) Direzione generale per le antichita';
d) Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura
e l'arte contemporanee;
e) Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale;
))
f) Direzione generale per gli archivi;
(( g) Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali
ed il diritto d'autore; ))
h) Direzione generale per il cinema;
i) Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.
2. I direttori generali centrali esercitano i diritti
dell'azionista nei settori di competenza secondo quanto disposto dal
presente regolamento, in conformita' agli indirizzi impartiti dal
Ministro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-bis del
decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive modificazioni.
3. I direttori generali centrali partecipano alle riunioni dei
Comitati tecnico-scientifici per le materie di propria competenza,
senza diritto di voto.
4. Ai direttori generali centrali competono, per le materie di
settore, le funzioni relative a progetti di interesse interregionale
o nazionale nonche' l'adozione delle iniziative in presenza di
interessi pubblici, rappresentati da piu' amministrazioni nelle sedi
istituzionali, per i quali sia indispensabile una complessiva
ponderazione di carattere piu' generale rispetto ad uno specifico
ambito territoriale.
Art. 4
Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali,
l'innovazione, il bilancio ed il personale
(( 1. La Direzione generale per l'organizzazione, gli affari
generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale svolge funzioni
e compiti in materia di bilancio e programmazione delle risorse
finanziarie, nonche' di qualita' e di standardizzazione delle
procedure; cura la gestione efficiente, unitaria e coordinata
dell'organizzazione, degli affari generali, del bilancio e del
personale e dei servizi comuni, anche mediante strumenti di
innovazione tecnologica; e' competente in materia di stato giuridico
e trattamento economico del personale, di relazioni sindacali, di
concorsi, assunzioni, assegnazioni, mobilita' nazionale e formazione
del personale nonche' in materia di politiche del personale per le
pari opportunita'. La Direzione generale, inoltre, e' competente per
l'attuazione delle direttive del Ministro in ordine alle politiche
del personale e alla contrattazione collettiva e per l'emanazione di
indirizzi ai direttori regionali ai fini dell'applicazione dei
contratti collettivi e della stipula di accordi decentrati; elabora
proposte per la definizione di una strategia unitaria per la
modernizzazione dell'amministrazione, anche attraverso le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, e traduce in progetti
coordinati e piani d'azione il conseguente disegno strategico
assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione.
2. Il Direttore generale, in particolare:
a) rappresenta il Ministero in organismi e azioni europee e
internazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione;
b) cura il coordinamento nazionale nel campo dei sistemi informativi,
della digitalizzazione, dei censimenti di collezioni digitali, dei
servizi per l'accesso on-line, quali siti web e portali, nonche'
la identificazione di centri di competenza, anche attraverso
l'emanazione di raccomandazioni, linee guida, standard, raccolta e
analisi di buone pratiche, statistiche, studi, rapporti;
c) dispone rilevazioni ed elaborazioni statistiche pertinenti
all'attivita' del Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;
d) coordina i sistemi informativi del Ministero, ai sensi del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni,
dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, dell'articolo 78 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
e) svolge i compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
f) cura, su proposta dei direttori generali regionali, sentito il
parere dei competenti direttori generali centrali, l'istruttoria
per la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali
concernenti gli interventi ordinari e straordinari di competenza
del Ministero e dei relativi piani gestionali di spesa nonche' dei
programmi annuali di contributi in conto capitale, da sottoporre
all'approvazione del Ministro, tenuto conto della necessita' di
integrazione delle diverse fonti di finanziamento, ed attribuisce
le relative risorse finanziarie agli organi competenti;
g) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero sulla base dei dati
forniti dalle direzioni generali, sia centrali che regionali; in
attuazione delle direttive del Ministro cura la predisposizione
dello stato di previsione della spesa del Ministero e delle
operazioni di variazione e assestamento, la redazione delle
proposte per il disegno di legge finanziaria, l'attivita' di
rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;
h) cura l'istruttoria dei programmi da sottoporre al CIPE;
i) assicura il necessario supporto per dare attuazione ai programmi
di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi e
provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste;
predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse
finanziarie ai vari centri di responsabilita' e ai centri di
costo; coordina i programmi di acquisizione delle risorse
finanziarie nazionali e comunitarie, in relazione alle diverse
fonti di finanziamento; cura i rapporti con il Ministero dello
sviluppo economico relativamente alle intese istituzionali di
programma ed ai relativi accordi attuativi, di cui all'articolo 8,
comma 2, lettera h), ed assicura il supporto tecnico ai soggetti
attuatori;
l) analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari, in
raccordo con le competenti direzioni generali centrali; effettua
il monitoraggio relativo al controllo di gestione dei vari centri
di responsabilita' amministrativa al fine di verificare l'utilizzo
delle risorse finanziarie a livello centrale e periferico, anche
tramite ispezioni;
m) assicura l'assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di
competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le
relazioni tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi anche
sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;
n) esercita i diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti
dal Ministro, sulla societa' AR.CU.S S.p.A.;
o) provvede ai servizi generali della sede centrale del Ministero;
p) cura, d'intesa con le direzioni generali competenti, la formazione
e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, a
tale fine predisponendo gli appositi piani di formazione di cui
all'articolo 7-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni;
q) provvede all'allocazione delle risorse umane ed alla mobilita'
nazionale delle medesime tra le diverse direzioni generali, sia
centrali che regionali, anche su proposta dei relativi direttori;
r) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettera n), svolge
funzioni di assistenza tecnica per l'attivita' contrattuale del
Ministero, monitorandone i relativi costi, gli standard ed i
livelli di qualita' procedimentali e finanziari;
s) cura la comunicazione istituzionale del Ministero ai sensi della
legge 7 giugno 2000, n. 150, e successive modificazioni;
t) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi previsti dagli
articoli 29 e 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
per la professionalita' di restauratore.
3. Presso la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari
generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale opera il Nucleo
per la valutazione degli investimenti.
4. La Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali,
l'innovazione, il bilancio ed il personale costituisce centro di
responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed e'
responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza
della stessa. Da essa dipendono funzionalmente, per gli aspetti
contabili, le direzioni regionali di cui all'articolo 17.
5. La Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali,
l'innovazione, il bilancio ed il personale si articola in sei uffici
dirigenziali di livello non generale. ))
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 2 LUGLIO 2009, N. 91
Art. 6
Direzione generale per le antichita'
1. La Direzione generale (( per le antichita' )) svolge le funzioni
e i compiti, non attribuiti alle Direzioni regionali ed ai
soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia,
relativi alla tutela (( di aree e beni di interesse archeologico )),
anche subacquei.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi
annuali e pluriennali di intervento (( proposti dai direttori
regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi
finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione,
gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale
));
b) concorda con la (( Direzione generale per il paesaggio, le belle
arti, l'architettura e l'arte contemporanee )) le determinazioni
da assumere nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale
che riguardano interventi in aree (( o su beni di interesse
archeologico ));
c) autorizza il prestito (( di beni di interesse archeologico )) per
mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai
sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice (( , anche nel
rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c),
e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte
salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela ));
d) (( LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 2 LUGLIO 2009, N. 91 ));
e) affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione
di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di
beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del codice;
f) elabora, (( anche su proposta dei direttori regionali )), i
programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche
in tema di catalogazione e inventariazione (( dei beni di
interesse archeologico ));
(( g) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ed ai
fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il
rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od
esposizioni di beni di interesse archeologico e di ogni altra
iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni di
interesse archeologico, anche nel rispetto degli accordi di cui
all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al
medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le
prioritarie esigenze della tutela; ))
h) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle
determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di
imposte mediante cessione di (( beni di interesse archeologico ));
i) (( LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 2 LUGLIO 2009, N. 91 ));
l) provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti
dall'articolo 92 del Codice;
m) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal
Codice (( , secondo le modalita' da esso definite, )) per la
violazione delle disposizioni in materia di (( beni di interesse
archeologico ));
(( n) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di
beni di interesse archeologico, a titolo di prelazione, di
acquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi degli
articoli 60, 70, 95, 96, 97 e 98 del Codice; ))
o) (( LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 2 LUGLIO 2009, N. 91 ));
p) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale
in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito
internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma
2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e) e
82, del Codice;
(( p-bis) predispone ed aggiorna, sentiti i competenti organi
consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui si attengono
gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o
il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi
dell'articolo 68 del Codice; ))
q) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza
tecnico-scientifica alle Direzioni regionali e alle
Soprintendenze;
(( q-bis) cura la tenuta e il funzionamento dell'elenco, disciplinato
dal decreto ministeriale 20 marzo 2009, degli istituti e dei
dipartimenti archeologici universitari, nonche' dei soggetti in
possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o
di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 95 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; ))
r) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi
previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice.
(( 3. La Direzione generale per le antichita' esercita il
coordinamento e la vigilanza, anche ai fini dell'approvazione del
bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del
conto consuntivo, sulle Soprintendenze speciali per i beni
archeologici di Napoli e Pompei e di Roma. ))
4. La Direzione generale (( per le antichita' )) costituisce centro
di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni
(( , ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di
competenza della stessa )).
(( 5. La Direzione generale per le antichita' si articola in sette
uffici dirigenziali di livello non generale, compresi gli Istituti
dotati di autonomia speciale e gli Istituti nazionali. Con riguardo
alle attivita' di valorizzazione, restano ferme le competenze della
Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale. ))
Art. 7
Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura
e l'arte contemporanee
(( 1. La Direzione generale per il paesaggio, le belle arti,
l'architettura e l'arte contemporanee svolge le funzioni e i compiti,
non attribuiti alle direzioni regionali ed ai soprintendenti di
settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela
dei beni architettonici, alla qualita' ed alla tutela del paesaggio,
alla tutela dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ivi
compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, alla qualita'
architettonica ed urbanistica ed alla promozione dell'arte
contemporanea.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi
annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori
regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi
finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione,
gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale;
b) elabora, anche su proposta dei direttori regionali, i programmi
concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di
inventariazione e catalogazione dei beni architettonici,
paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici;
c) esprime la volonta' dell'amministrazione nell'ambito delle
determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di
imposte mediante cessione di beni immobili di interesse
architettonico, storico, artistico ed etnoantropologico;
d) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal
Codice, secondo le modalita' da esso definite, per la violazione
delle disposizioni in materia di beni architettonici,
paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici;
e) autorizza il prestito di beni storici, artistici ed
etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio
nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del
Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8,
comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo
articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie
esigenze della tutela;
f) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ed ai
fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il
rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od
esposizioni di beni storici, artistici ed etnoantropologici e di
ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i
beni medesimi, anche nel rispetto degli accordi di cui
all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al
medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le
prioritarie esigenze della tutela;
g) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni
culturali nel settore di competenza a titolo di prelazione, di
acquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi degli
articoli 60, 70, 95, 96 e 98 del Codice;
h) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale
in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito
internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma
2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e),
e 82 del Codice;
i) predispone ed aggiorna, sentiti i competenti organi consultivi,
gli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli uffici di
esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto
dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68
del Codice;
l) esprime le determinazioni dell'amministrazione, concordate con le
direzioni generali competenti, in sede di conferenza di servizi o
nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per
interventi di carattere intersettoriale, di dimensione
sovraregionale;
m) istruisce, acquisite le valutazioni delle direzioni generali
competenti, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale ed
esprime il parere per le successive determinazioni del Ministro;
n) esprime il parere sulla proposta del direttore regionale
competente, ai fini della stipulazione, da parte del Ministro,
delle intese di cui all'articolo 143, comma 2, del Codice;
o) concorda, d'intesa con il direttore regionale competente, la
proposta per l'approvazione in via sostitutiva, da parte del
Ministro, del piano paesaggistico limitatamente ai beni
paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e
d), del Codice;
p) ai sensi dell'articolo 141 del Codice adotta, sentiti i Direttori
regionali competenti, la dichiarazione di notevole interesse
pubblico relativamente ai beni paesaggistici che insistano su un
territorio appartenente a piu' regioni;
q) promuove la qualita' del progetto e dell'opera architettonica e
urbanistica; partecipa all'ideazione di opere pubbliche o fornisce
consulenza alla loro progettazione, con particolare riguardo alle
opere destinate ad attivita' culturali o a quelle che incidano in
modo particolare sulla qualita' del contesto storico-artistico e
paesaggistico-ambientale;
r) dichiara l'importante carattere artistico delle opere di
architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, e dell'articolo 37 del Codice;
s) ammette ai contributi economici le opere architettoniche
dichiarate di importante carattere artistico e gli interventi
riconosciuti di particolare qualita' architettonica e urbanistica
ai sensi dell'articolo 37 del Codice;
t) promuove la formazione, in collaborazione con le universita', le
regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza della cultura
e della qualita' architettonica, urbanistica e del paesaggio,
nonche' dell'arte contemporanea;
u) promuove la conoscenza dell'arte contemporanea italiana
all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari
esteri e d'intesa con il medesimo;
v) diffonde la conoscenza dell'arte contemporanea e valorizza, anche
mediante concorsi, le opere di giovani artisti;
z) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Triennale di Milano e
sulla Fondazione La Quadriennale di Roma;
aa) esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazioni di
competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione
La Biennale di Venezia;
bb) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza
tecnico-scientifica alle direzioni regionali e alle
soprintendenze;
cc) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi
previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice.
3. La Direzione generale per il paesaggio, le belle arti,
l'architettura e l'arte contemporanee esercita il coordinamento e la
vigilanza, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di
previsione, delle relative proposte di variazione e del conto
consuntivo, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico,
artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della citta' di
Venezia e dei comuni della Gronda lagunare, sulla Soprintendenza
speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e
per il polo museale della citta' di Napoli, sulla Soprintendenza
speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e
per il polo museale della citta' di Roma, sulla Soprintendenza
speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e
per il polo museale della citta' di Firenze e sull'Istituto centrale
per la demoetnoantropologia.
4. La Direzione generale per il paesaggio, le belle arti,
l'architettura e l'arte contemporanee costituisce centro di
responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed e'
responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza
della stessa.
5. La Direzione generale per il paesaggio, le belle arti,
l'architettura e l'arte contemporanee si articola in dodici uffici
dirigenziali di livello non generale, compresi gli Istituti dotati di
autonomia speciale, l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia e
gli Istituti nazionali. Con riguardo alle attivita' di
valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione generale
per la valorizzazione del patrimonio culturale. ))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 25, comma 1)
che "A decorrere dalla data di adozione dello statuto della
Fondazione, e' abrogata la lettera z) del comma 2 dell'articolo 7 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
novembre 2007, n. 233, e, al comma 4 dello stesso articolo 7, sono
soppresse le parole: ", compreso il Centro per la documentazione e la
valorizzazione delle arti contemporanee", intendendosi soppresso
anche il corrispondente ufficio di cui al medesimo comma 4".
Art. 8
Direzione generale per la
valorizzazione del patrimonio culturale
(( 1. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio
culturale svolge funzioni e compiti nei settori della promozione
della conoscenza, della fruizione pubblica e della valorizzazione del
patrimonio culturale, in conformita' a quanto disposto dall'articolo
6 del Codice, con riguardo a tutti gli istituti e luoghi della
cultura di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, del Codice medesimo,
che siano di pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi
annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori
regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi
finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione,
gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale;
b) cura la promozione della conoscenza del patrimonio culturale, in
ambito locale, nazionale ed internazionale, anche mediante
apposite campagne integrate di informazione, con riferimento a
realta' territoriali definite o a percorsi culturali determinati,
la cui definizione ed i cui contenuti sono elaborati d'intesa con
le direzioni generali competenti e gli uffici ministeriali cui
sono affidati in consegna i vari istituti e luoghi della cultura
coinvolti nelle iniziative promozionali. Le campagne informative
possono riguardare anche istituti e luoghi della cultura
pertinenti ad altri soggetti, pubblici o privati, previa intesa
con gli interessati;
c) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e
comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni
dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati
alla organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi
dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura
l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad
agevolare la circolazione internazionale delle opere d'arte
interessate dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi
del capo V del titolo I della parte seconda del Codice;
d) cura i diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato
dalle mostre, esposizioni od eventi di cui alla lettera c);
e) stabilisce, sentiti i competenti organi consultivi, criteri e
linee guida per la ricezione in comodato o in deposito, di cose o
beni da parte di istituti e luoghi della cultura, ai sensi
dell'articolo 44 del Codice, e fornisce, a richiesta, il
necessario supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione
dei relativi atti;
f) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di
valorizzazione del patrimonio culturale statale, individuando gli
strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione
ed alle realta' territoriali in essi coinvolte; cura il
coordinamento con le regioni e con gli altri enti pubblici e
privati interessati ed offre il necessario sostegno
tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione,
anche integrata, delle attivita' di valorizzazione, ai sensi degli
articoli 112 e 115 del Codice;
g) cura, nell'esercizio delle funzioni di valorizzazione, la
predisposizione di modelli di bandi di gara e di convenzioni-tipo
per l'affidamento dei servizi per il pubblico, nonche' di modelli
di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti
dall'articolo 112, comma 5, del Codice;
h) cura la predisposizione delle intese istituzionali di programma
Stato-regioni in materia di valorizzazione del patrimonio
culturale, degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni
culturali previsti all'articolo 112, comma 4, del Codice, e per la
gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del
medesimo articolo 112;
i) elabora linee guida per la individuazione delle forme di gestione
delle attivita' di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 115 del
Codice, ovvero per la definizione dei casi in cui risulti ancora
necessario provvedere all'affidamento dei servizi di assistenza
culturale e di ospitalita' per il pubblico in forma non integrata,
ai sensi dell'articolo 117 del medesimo Codice;
l) assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento
periodico dei livelli minimi uniformi di qualita' delle attivita'
di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice e provvede
all'incremento della qualita' degli inerenti servizi resi
dall'amministrazione, al monitoraggio ed alla revisione della
carta dei servizi, anche con riguardo ai servizi per il pubblico
resi in tutti gli istituti ed i luoghi della cultura dipendenti
dal Ministero, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni;
m) assicura comunque, tramite gli uffici ministeriali periferici, che
le attivita' di valorizzazione siano compatibili con le esigenze
della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri
di cui all'articolo 116 del Codice piu' volte richiamato;
n) svolge attivita' di assistenza tecnico-amministrativa, nelle
materie di competenza, per l'attivita' convenzionale o
contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi, gli
standard ed i livelli di qualita' procedimentali e finanziari, con
riferimento anche ai servizi per il pubblico;
o) adotta i provvedimenti in materia di acquisti di cose o beni
culturali, secondo le modalita' di cui all'articolo 21 del regio
decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e previo parere del competente
Comitato tecnico-scientifico;
p) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono
esposti i beni culturali dei quali sia stata autorizzata la
partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o
all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;
q) cura il coordinamento del sistema dei servizi educativi, di
comunicazione, di divulgazione e promozione ai sensi degli
articoli 118 e 119 del Codice attraverso il Centro per i servizi
educativi, anche in relazione al pubblico con disabilita'.
3. L'attivita' di valorizzazione di competenza del Ministero e'
svolta nel rispetto delle linee guida del Direttore generale per la
valorizzazione del patrimonio culturale.
4. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio
culturale esercita la vigilanza sulla Fondazione MAXXI - Museo
nazionale delle arti del XXI secolo ed esercita, secondo gli
indirizzi impartiti dal Ministro, i diritti dell'azionista sulla
societa' Ales S.p.A.
5. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio
culturale costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
e successive modificazioni, ed e' responsabile per l'attuazione dei
piani gestionali di competenza della stessa.
6. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio
culturale si articola in due uffici dirigenziali di livello non
generale. ))
Art. 9
Direzione generale per gli archivi
1. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni e i
compiti, non attribuiti alle Direzioni regionali o ai soprintendenti
di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla
tutela dei beni archivistici.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi
annuali e pluriennali di intervento (( sulla base dei dati del
monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione
generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione,
il bilancio ed il personale ));
b) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del
Codice da eseguirsi sui beni archivistici;
c) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre od
esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi
dell'articolo 48, comma 1, del Codice (( , anche nel rispetto
degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle
linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve,
in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela ));
d) (( LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 2 LUGLIO 2009, N. 91 ));
e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative
scientifiche;
f) esercita le funzioni in materia di riproduzione e restauro dei
beni archivistici, conservazione della memoria digitale, rapporti
con gli organismi internazionali di settore;
g) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli
uffici dell'amministrazione statale;
h) concede contributi per interventi su archivi vigilati;
i) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno
per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso
gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle
modalita' di consultazione dei medesimi;
(( l) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ed ai
fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il
rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od
esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a
carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi, anche
nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera
c), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3,
fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;
))
m) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle
determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di
imposte mediante cessione di beni archivistici;
n) coordina l'attivita' delle scuole di archivistica istituite presso
gli archivi di Stato;
o) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal
Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni
archivistici;
p) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni
archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione
e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70,
95 e 98, del Codice;
q) (( LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 2 LUGLIO 2009, N. 91 ));
r) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale
in materia di circolazione di beni archivistici in ambito
internazionale;
s) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi
previsti agli articoli 16, 69 e 128, del Codice.
3. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni di
coordinamento e di vigilanza (( , anche ai fini dell'approvazione del
bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del
conto consuntivo, )) sull'Archivio centrale dello Stato e
sull'Istituto centrale per gli archivi.
4. La Direzione generale per gli archivi, in materia informatica,
elabora e coordina le metodologie archivistiche relative
all'attivita' di ordinamento e di inventariazione, esercita il
coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio
nazionale, studia ed applica sistemi di conservazione permanente
degli archivi digitali, promuove l'applicazione di metodologie e
parametri, anche attraverso iniziative di formazione e aggiornamento.
5. La Direzione generale per gli archivi costituisce centro di
responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni (( , ed
e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza
della stessa )).
(( 6. La Direzione generale per gli archivi si articola in nove
uffici dirigenziali di livello non generale, compresi quelli aventi
sede nelle regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige, l'Istituto centrale
per gli archivi e l'Archivio centrale dello Stato. Con riguardo alle
attivita' di valorizzazione, restano ferme le competenze della
Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale. ))
Art. 10
Direzione generale per le biblioteche,
gli istituti culturali ed il diritto d'autore
1. La Direzione generale (( per le biblioteche )), gli istituti
culturali ed il diritto d'autore svolge funzioni e compiti non
attribuiti alle (( direzioni regionali )) e ai soprintendenti di
settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alle
biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e
bibliotecari nazionali, agli istituti culturali, alla promozione del
libro e della lettura ed alla proprieta' letteraria e diritto
d'autore.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi
annuali e pluriennali di intervento (( , sulla base dei dati del
monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione
generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione,
il bilancio ed il personale ));
b) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del codice, gli interventi da
eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale;
c) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale
per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero,
ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice (( , anche nel
rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c),
e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte
salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela ));
d) (( LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 2 LUGLIO 2009, N. 91 ));
e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative
scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni
librari;
(( f) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ed ai
fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il
rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od
esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere
culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi, anche nel rispetto
degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle
linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve,
in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela; ))
g) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle
determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di
imposte mediante cessione di beni librari;
h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal
Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni
librari;
i) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di
programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare
le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori
contemporanei, italiani e stranieri;
l) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione
della letteratura e della saggistica attinenti alle materie
insegnate, attraverso programmi concordati con il (( Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ));
m) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione
del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi
servizi;
n) provvede allo svolgimento dell'attivita' istruttoria per la
concessione di contributi e alle conseguenti verifiche
amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti
beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534;
o) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni
librari a titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente
previste agli articoli 60, 95 e 98, del Codice;
p) (( LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 2 LUGLIO 2009, N. 91 ));
q) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale
in materia di circolazione di beni librari in ambito
internazionale;
r) decide, per i settori di competenza i ricorsi amministrativi
previsti agli (( articoli 16 e 128 del Codice )).
(( 3. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti
culturali ed il diritto d'autore, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 2 del decreto legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, sentite le
altre direzioni generali competenti, svolge i compiti in materia di
proprieta' letteraria e di diritto d'autore ai sensi dell'articolo 10
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni, nonche' di vigilanza sulla Societa' italiana autori ed
editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9
gennaio 2008, n. 2. ))
4. Restano ferme la composizione e le competenze del Comitato
consultivo permanente per il diritto di autore di cui all'articolo
190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
che opera presso la Direzione generale (( per le biblioteche )), gli
istituti culturali ed il diritto d'autore e svolge funzioni di organo
consultivo centrale.
5. La Direzione generale (( per le biblioteche )), gli istituti
culturali ed il diritto d'autore svolge le funzioni di coordinamento
e di vigilanza (( , anche ai fini dell'approvazione del bilancio di
previsione, delle relative proposte di variazione e del conto
consuntivo, )) sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle
biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, sulla
biblioteca nazionale centrale di Roma, sulla biblioteca nazionale
centrale di Firenze, sul Centro per il libro e la lettura e
sull'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi.
6. La Direzione generale (( per le biblioteche )), gli istituti
culturali ed il diritto d'autore costituisce centro di
responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni (( , ed
e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza
della stessa )).
(( 7. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti
culturali ed il diritto d'autore si articola in otto uffici
dirigenziali di livello non generale, compresi gli Istituti centrali
e gli Istituti dotati di autonomia speciale. Con riguardo alle
attivita' di valorizzazione, restano ferme le competenze della
Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale. ))
Art. 11
Direzione generale per il cinema
1. La Direzione generale per il cinema svolge funzioni e compiti in
materia di attivita' cinematografiche.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attivita'
cinematografiche e promuove la cultura cinematografica;
b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli
sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di
contributi da parte del Ministero;
c) esercita la vigilanza sulla fondazione Centro sperimentale di
cinematografia;
(( c-bis) esercita la vigilanza su Cinecitta' Holding S.p.A., ai
sensi dell' articolo 5-bis del decreto legge 23 aprile 1993, n.
118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n.
202 e successive modificazioni;
d) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n.
19, sentite le altre direzioni generali competenti per la materia
medesima; ))
e) esprime alla Direzione generale (( per le biblioteche )), gli
istituti culturali ed il diritto d'autore le valutazioni di
competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di
proprieta' letteraria, diritto d'autore e di vigilanza sulla
Societa' italiana autori ed editori (SIAE), (( . . . ));
3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di
attivita' cinematografiche previste dalla normativa di settore e
partecipa alle riunioni della Consulta per lo spettacolo e della
relativa sezione competente.
4. La Direzione generale per il cinema costituisce centro di
responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni (( , ed
e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza
della stessa )).
(( 5. La Direzione generale per il cinema si articola in tre uffici
dirigenziali di livello non generale. ))
Art. 12
Direzione generale per lo spettacolo dal vivo
1. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo svolge funzioni
e compiti in materia di attivita' di spettacolo dal vivo, con
riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo
spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali.
2. In particolare, il Direttore generale:
a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attivita' dello
spettacolo;
b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli
sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di
contributi da parte del Ministero;
c) esercita la vigilanza sull'Ente teatrale italiano (ETI) e
sull'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA);
d) esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazioni di
competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione
La Biennale di Venezia.
e) esprime alla Direzione generale (( per le biblioteche )), gli
istituti culturali ed il diritto d'autore le valutazioni di
competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di
proprieta' letteraria e diritto d'autore e di vigilanza sulla
Societa' italiana autori ed editori (SIAE), (( . . . ));
f) esercita le funzioni relative alla vigilanza del Ministro
sull'Istituto per il credito sportivo, ai sensi dell'articolo 1,
comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di
spettacolo dal vivo previste dalla normativa di settore e partecipa
alle riunioni della Consulta per lo spettacolo e delle relative
sezioni competenti.
4. Restano ferme la composizione e le competenze dell'Osservatorio
dello spettacolo, che opera presso la Direzione generale per lo
spettacolo dal vivo. Resta fermo quanto previsto all'articolo 11,
comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, e
successive modificazioni.
5. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo costituisce
centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni
(( , ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di
competenza della stessa )).
(( 6. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo si articola
in tre uffici dirigenziali di livello non generale. ))
Capo II Organi consultivi centrali
Art. 13
Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici
1. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, di
seguito denominato "Consiglio superiore", e' organo consultivo del
Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni
culturali e paesaggistici.
2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del
direttore generale (( centrale )) competente trasmessa per il tramite
dell'Ufficio di gabinetto:
a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e
paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali,
predisposti dall'amministrazione;
b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in
materia di beni culturali;
c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di
valorizzazione dei beni culturali;
d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le regioni;
e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti
la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione
del Ministero;
f) su questioni di carattere generale di particolare rilievo
concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici;
g) su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici
formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali,
nonche' da Stati esteri.
3. Il Consiglio superiore puo' inoltre avanzare proposte al
Ministro su ogni questione di carattere generale di particolare
rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici.
4. Il Consiglio superiore e' composto da:
a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;
b) otto eminenti personalita' del mondo della cultura nominate, nel
rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Ministro, tre
delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le
personalita' di cui al comma 4, lettera. b). Il Consiglio superiore
elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e
adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma,
entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di
urgenza, il termine e' ridotto a dieci giorni. In caso di parita' di
voti prevale quello del presidente.
6. Il Consiglio superiore e' integrato con tre rappresentanti del
personale del Ministero, (( eletti da tutto il personale )), quando
esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a), ovvero su
questioni aventi ad oggetto il personale del Ministero. (( Alle
sedute del Consiglio sono ammessi altresi', senza diritto di voto, i
vice presidenti dei Comitati tecnico-scientifici i quali, in caso di
assenza o impedimento dei rispettivi presidenti, svolgono le funzioni
di componenti del Consiglio medesimo. ))
7. Il termine di durata del Consiglio superiore e' stabilito in tre
anni. Prima della scadenza del termine di durata, il Consiglio
superiore presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro
per i beni e le attivita' culturali, che la trasmette alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della
perdurante utilita' dell'organismo e della conseguente eventuale
proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro per i beni e le attivita' culturali. Gli eventuali
successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima
procedura. Successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, i componenti del Consiglio superiore restano in
carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organo e possono
essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata del
Consiglio superiore. Essi non possono esercitare le attivita' di
impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando esse
attengono a materie di competenza del Ministero, ne' essere
amministratori o sindaci di societa' che svolgono le medesime
attivita'; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione
professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o
membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti
destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del
Ministero ne' assumere incarichi professionali in progetti o
iniziative il cui finanziamento, anche parziale, e' soggetto a parere
del Consiglio superiore.
8. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria,
formato da personale (( . . . )) in servizio presso il Ministero. Le
relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento
del Consiglio superiore sono assicurate dalla (( Direzione generale
per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio
ed il personale )).
9. Il Consiglio superiore ed la Consulta per lo spettacolo si
riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per
l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di
competenza di ambedue gli organi consultivi.
Art. 14
Comitati tecnico-scientifici
1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati
tecnico-scientifici:
a) comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici;
b) comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e
paesaggistici;
c) comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico
ed etnoantropologico;
d) comitato tecnico-scientifico per gli archivi;
e) comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti
culturali;
f) comitato tecnico-scientifico per la qualita' architettonica e
urbana e per l'arte contemporanea;
g) comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura.
2. I comitati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del
comma 1:
a) avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per la
definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e
paesaggistici e dei relativi piani di spesa;
b) esprimono pareri, a richiesta del Segretario generale (( , dei
direttori generali centrali o dei direttori regionali che
presentano richiesta per il tramite dei direttori generali
centrali competenti, )), ed avanzano proposte in ordine a
metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di
beni culturali e paesaggistici;
c) esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti (( di
particolare rilievo )), quali le acquisizioni e gli atti ablatori,
((. . . )) su richiesta del segretario generale o dei direttori
generali competenti;
d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai
sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;
e) esprimono pareri su ogni altra questione di carattere
tecnico-scientifico ad essi sottoposta (( con le modalita' di cui
alla lettera b) )).
3. Il comitato di cui alla lettera g) del comma 1:
a) avanza proposte per la definizione di piani e programmi per i beni
culturali e paesaggistici finalizzati a favorire l'incremento
delle risorse destinate al settore;
b) esprime pareri, a richiesta del Segretario generale o dei
direttori generali, ed avanza proposte su questioni di carattere
tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali.
4. Ciascun Comitato e' composto:
a) da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale
tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalita'
attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato; il
rappresentante del Comitato tecnico-scientifico per l'economia
della cultura e' eletto, al proprio interno, da tutto il personale
di livello dirigenziale e di area C del Ministero, appartenente
sia a profili tecnico-scientifici che a profili amministrativi;
b) da due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di
competenza del singolo Comitato, designati dal Ministro, nel
rispetto del principio di equilibrio di genere;
c) da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari
direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo
Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale.
5. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera e), il Ministro
assicura, nell'ambito delle designazioni di comma 4, lettera b), la
presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti
culturali. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza
diritto di voto, il Segretario generale o i direttori generali
competenti per materia. In caso di parita' di voti, prevale quello
del Presidente.
6. I comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il
presidente ed il vice presidente, assicurando che non siano
espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 4.
Nel caso in cui nessun candidato risulti eletto presidente al termine
dello scrutinio, diviene presidente il componente del Comitato
designato prioritariamente dal Ministro. Ai componenti dei Comitati
si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 7.
7. I comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta,
a richiesta del Ministro o del Segretario generale, per l'esame di
questioni di carattere intersettoriale.
8. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento
dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti Direzioni
generali.
Capo III Istituti centrali e istituti con finalita' particolari
Art. 15
Istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale
1. Sono istituti centrali:
a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche
italiane e per le informazioni bibliografiche;
c) l'Opificio delle pietre dure;
d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia;
e) l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del
patrimonio archivistico e librario, che assorbe l'Istituto centrale
per la patologia del libro ed il Centro fotoriproduzione, legatoria e
restauro degli archivi di Stato;
f) l'Istituto centrale per gli archivi di cui all'articolo 6,
comma 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
g) l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, che
subentra alla Discoteca di Stato.
1-bis. Sono Istituti nazionali:
a) la Soprintendenza al Museo nazionale preistorico ed
etnografico "L. Pigorini";
b) il Museo nazionale d'arte orientale;
c) la Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e
contemporanea;
d) l'Istituto nazionale per la grafica.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 LUGLIO 2009, N. 91.
3. Sono Istituti dotati di autonomia speciale:
((a) la soprintendenza speciale per i beni archeologici di
Pompei, Ercolano e Stabia)); ((3))
b) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma;
c) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico,
artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della citta' di
Venezia e dei comuni della Gronda lagunare;
((d) la soprintendenza speciale per il patrimonio storico,
artistico ed etnoantropologico e per il polo museale delle citta' di
Napoli e della Reggia di Caserta)); ((3))
e) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico,
artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della citta' di
Roma;
f) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico,
artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della citta' di
Firenze;
g) 1'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, che
subentra all'Istituto centrale del restauro;
h) la Biblioteca nazionale centrale di Roma;
i) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
l) il Centro per il libro e la lettura;
m) l'Archivio centrale dello Stato.
4. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati
ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono
individuati gli istituti di cui al presente articolo, nonche' gli
altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni, nel rispetto dell'invarianza della spesa.
5. L'organizzazione ed il funzionamento degli Istituti centrali e
degli Istituti dotati di autonomia speciale sono definiti con uno o
piu' regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
citata legge n. 400 del 1988. Per tutti gli istituti di cui al primo
periodo continua ad applicarsi, fino all'entrata in vigore dei
predetti regolamenti, la normativa che attualmente li disciplina.
6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al presente
articolo sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di
livello generale da cui gli stessi istituti dipendono o cui
afferiscono.
-------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 8 agosto 2013, n. 91 ha disposto (con l'art. 1, comma 10)
che "Fino all'adeguamento della disciplina organizzativa degli
Istituti di cui al comma 9, agli stessi si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni concernenti, rispettivamente, la
soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei e
la soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed
etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Napoli".
Capo IV Amministrazione periferica
Art. 16
Organi periferici del Ministero
1. Sono organi periferici del Ministero:
a) le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici;
b) le soprintendenze:
1) per i beni archeologici;
2) per i beni architettonici e paesaggistici;
3) per i beni storici, artistici ed etnoantropologici;
c) le soprintendenze archivistiche;
d) gli archivi di Stato;
e) le biblioteche statali;
f) i musei.
2. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono
uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, primo periodo.
3. I dirigenti preposti agli uffici dirigenziali periferici
provvedono alla organizzazione e gestione delle risorse umane e
strumentali ad essi rispettivamente assegnate, ferme restando le
competenze in materia della (( Direzione generale per
l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed
il personale )).
Art. 17
Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici
1. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici
coordinano l'attivita' delle strutture periferiche del Ministero di
cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e), e f), presenti
nel territorio regionale; (( queste ultime )), pur nel rispetto
dell'autonomia scientifica degli archivi e delle biblioteche,
costituiscono articolazione delle direzioni regionali. Curano i
rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le regioni,
gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione
medesima.
2. L'incarico di direttore regionale per i beni culturali e
paesaggistici e' conferito ai sensi dell'art. 19, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, previa comunicazione al presidente della regione,
sentito il segretario generale.
3. Il direttore regionale, in particolare:
a) esercita sulle attivita' degli uffici di cui all'articolo 16,
comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), i poteri di direzione,
indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessita'
ed urgenza, informati il direttore generale competente per materia
ed il segretario generale, avocazione e sostituzione;
b) riferisce trimestralmente ai direttori generali centrali di
settore sull'andamento dell'attivita' di tutela svolta;
c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni
appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private
senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;
(( d) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di
settore, l'interesse culturale delle cose, a chiunque
appartenenti, ai sensi dell'articolo 13 del Codice; ))
e) detta, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore,
prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del
Codice;
(( e-bis) autorizza gli interventi di demolizione, rimozione
definitiva, nonche' di smembramento di collezioni, serie e
raccolte, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere
a), b) e c), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza,
nei quali l'autorizzazione e' rilasciata dalla competente
soprintendenza, che informa contestualmente lo stesso direttore
regionale; ))
f) dispone il concorso del Ministero, sulla base di criteri definiti
dalle direzioni generali centrali di settore, nelle spese
effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni
culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli
articoli 34 e 35 del Codice ed eroga il contributo di cui
all'articolo 37;
(( g) trasmette al competente direttore generale centrale, con le
proprie valutazioni, le proposte di prelazione che gli pervengono
dalle soprintendenze destinatarie, ai sensi dell'articolo 62,
comma 1, del Codice, della denuncia di cui all'articolo 60 del
medesimo Codice, ovvero le proposte di rinuncia ad essa. Con le
stesse modalita' trasmette al competente direttore generale
centrale anche le proposte di prelazione formulate dalla regione o
dagli altri enti pubblici territoriali interessati e, su
indicazione del direttore medesimo, comunica alla regione o agli
altri enti pubblici territoriali la rinuncia dello Stato alla
prelazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 62, comma 3,
del Codice; ))
h) autorizza le alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e
di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il
trasferimento a titolo oneroso di beni culturali (( . . . )), ai
sensi degli articoli 55, 56 (( , 57-bis )) e 58 del Codice;
i) impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali
gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero
dispone, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero ai
sensi dell'articolo 32 del Codice;
l) concede l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, ai
sensi degli articoli 106 e 107 del Codice;
(( m) esprime l'assenso del Ministero, sulla base dei criteri fissati
dal Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio
culturale, sulle proposte di acquisizione in comodato di beni
culturali di proprieta' privata, formulate dagli uffici di cui
all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), presenti
nel territorio regionale, e sulle richieste di deposito di beni
culturali formulate, ai medesimi uffici, da soggetti pubblici ai
sensi dell'articolo 44 del Codice; ))
n) esprime il parere di competenza del Ministero (( , anche )) in
sede di conferenza di servizi, per gli interventi in ambito
regionale, che riguardano le competenze di piu' soprintendenze di
settore;
o) richiede alle commissioni provinciali, anche su iniziativa delle
Soprintendenze di settore, l'adozione della proposta di
dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai
sensi dell'articolo 138 del codice;
(( o-bis) adotta, su proposta del soprintendente e previo parere
della regione, ai sensi dell'articolo 138 del Codice, la
dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni
paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del medesimo Codice;
o-ter) provvede, anche d'intesa con la regione o con gli altri enti
pubblici territoriali interessati e su proposta del
soprintendente, alla integrazione del contenuto delle
dichiarazioni di notevole interesse pubblico relativamente ai beni
paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice;
o-quater) stipula l'intesa con la regione per la redazione congiunta
dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni paesaggistici di
cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice; ))
p) propone al Ministro, (( per il tramite del direttore generale
competente ad esprimere il parere di merito, )) d'intesa con la
direzione generale competente, la stipulazione delle intese di cui
(( all'articolo 143, comma 2, del Codice ));
(( q) concorda, d'intesa con il direttore generale competente, la
proposta da inoltrare al Ministro per l'approvazione in via
sostitutiva del piano paesaggistico, limitatamente ai beni
paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e
d), del Codice; ))
r) (( LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 2 LUGLIO 2009, N. 91 ));
s) unifica ed aggiorna le funzioni di catalogo e tutela nell'ambito
della regione di competenza, secondo criteri e direttive ((
forniti dal Segretario generale ));
t) propone ai fini dell'istruttoria gli interventi da inserire nei
programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa,
individuando le priorita' anche sulla base delle indicazioni (( .
. . )) degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere (( .
. . )) b), c), d), e) ed f);
u) stipula, previa istruttoria della soprintendenza competente,
accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto
di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il
Ministro, al fine di stabilire le modalita' per l'accesso ai beni
medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del
codice;
v) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento od il recupero
di somme che e' tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a
riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti
attribuiti;
z) predispone, d'intesa con le regioni, i programmi ed i piani
finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione,
recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni
di tutela dei beni paesaggistici;
aa) propone al direttore generale competente i programmi concernenti
studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di
catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in
concorso con le regioni ai sensi della normativa in materia;
promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative
culturali, anche in collaborazione con le regioni, le universita'
e le istituzioni culturali e di ricerca; promuove, in
collaborazione con le universita', le regioni e gli enti locali,
la formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura e
della qualita' architettonica e urbanistica;
bb) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione
della storia dell'arte e della conoscenza del patrimonio culturale
della regione, attraverso programmi concordati (( con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per il tramite
del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio
culturale ));
cc) vigila sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici
pubblici ai sensi delle legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive
modificazioni;
dd) dispone, previa istruttoria delle soprintendenze di settore (( e
sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore generale per
la valorizzazione del patrimonio culturale )), l'affidamento
diretto o in concessione delle attivita' e dei servizi pubblici di
valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 115 del
codice;
ee) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli
interventi conservativi da effettuarsi con fondi dello Stato o
affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel
territorio di competenza;
ff) organizza e gestisce le risorse strumentali ed umane degli uffici
del Ministero nell'ambito della regione, compresi gli istituti
dotati di speciale autonomia; l'assegnazione del personale agli
uffici viene disposta sentita la (( Direzione generale per
l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio
ed il personale )), nonche' la direzione generale competente per
materia;
gg) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a
livello regionale;
hh) fornisce al segretario generale le valutazioni di competenza ai
fini dell'istruttoria di cui all'articolo 2, comma 3, lettera i).
4. I direttori regionali possono delegare i compiti di cui alle
lettere (( . . . )) i), l), u) (( . . . )) e cc), del comma 3, fatti
salvi i progetti e le iniziative di rilevanza regionale ovvero
intersettoriale.
5. Le direzioni regionali costituiscono centri di costo e dipendono
funzionalmente, per quanto riguarda gli aspetti contabili, dalla ((
Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali,
l'innovazione, il bilancio ed il personale )).
(( 6. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici
si articolano negli uffici dirigenziali di livello non generale sotto
numericamente indicati:
a) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
dell'Abruzzo, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello
non generale;
b) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Basilicata, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello
non generale;
c) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Calabria, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non
generale;
d) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Campania, articolata in nove uffici dirigenziali di livello non
generale;
e) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
dell'Emilia Romagna, articolata in dodici uffici dirigenziali di
livello non generale;
f) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del
Friuli-Venezia Giulia, articolata in cinque uffici dirigenziali di
livello non generale;
g) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del
Lazio, articolata in undici uffici dirigenziali di livello non
generale;
h) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Liguria, articolata in sei uffici dirigenziali di livello non
generale;
i) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Lombardia, articolata in nove uffici dirigenziali di livello non
generale;
l) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle
Marche, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non
generale;
m) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del
Molise, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non
generale;
n) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del
Piemonte, articolata in sette uffici dirigenziali di livello non
generale;
o) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Puglia, articolata in sette uffici dirigenziali di livello non
generale;
p) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Sardegna, articolata in sei uffici dirigenziali di livello non
generale;
q) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della
Toscana, articolata in quattordici uffici dirigenziali di livello
non generale;
r) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
dell'Umbria, articolata in cinque uffici dirigenziali di livello
non generale;
s) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del
Veneto, articolata in nove uffici dirigenziali di livello non
generale. ))
Art. 18
Soprintendenze per i beni archeologici, architettonici
e paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici
1. Le strutture periferiche di cui all'articolo 16, comma 1,
lettera b, svolgono, in particolare, i seguenti compiti:
(( a) svolgono le funzioni di catalogazione e tutela nell'ambito del
territorio di competenza, sulla base delle indicazioni e dei
programmi definiti dalle competenti direzioni generali centrali e
regionali; ))
b) autorizzano l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui
beni culturali (( , salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma
3, lettera e-bis) ));
(( c) dispongono l'occupazione temporanea di immobili per
l'esecuzione, con le modalita' ed entro i limiti previsti per la
conduzione dei lavori in economia, di ricerche e scavi
archeologici o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;
))
d) provvedono all'acquisto di beni e servizi in economia;
e) partecipano ed esprimono pareri, riferiti ai settori e agli ambiti
territoriali di competenza, nelle conferenze di servizi;
(( f) amministrano e controllano i beni dati loro in consegna, ed
eseguono sugli stessi, con le modalita' ed entro i limiti previsti
per la conduzione dei lavori in economia, anche i relativi
interventi conservativi; ))
g) curano l'istruttoria finalizzata alla stipula di accordi e
convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di
interventi conservativi alla cui spesa ha contribuito il Ministero
al fine di stabilire le modalita' per l'accesso ai beni medesimi
da parte del pubblico;
(( h) istruiscono e propongono al competente direttore regionale i
provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell'interesse
culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonche' le
dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero
le integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente,
degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e 141-bis del Codice; ))
i) svolgono le istruttorie e propongono al direttore generale
centrale competente i provvedimenti relativi a beni di proprieta'
privata (( , quali l'autorizzazione al prestito per mostre od
esposizioni, l'acquisto coattivo all'esportazione,
l'espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 70
e 95 del Codice ));
l) esprimono pareri sulle alienazioni, le permute, le costituzioni di
ipoteca e di pegno ed ogni altro negozio giuridico che comporti il
trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a
soggetti pubblici come identificati dal Codice;
m) istruiscono i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie
e pecuniarie previste dal Codice;
n) istruiscono e propongono alla direzione generale centrale
competente (( , secondo le modalita' di cui all'articolo 17, comma
3, lettera g), )) l'esercizio del diritto di prelazione;
o) esercitano (( ogni altro compito )) in materia di tutela del
paesaggio ad esse (( affidato )) in base al Codice;
p) esercitano ogni altra competenza ad esse affidata in base al
Codice.
Art. 19.
Comitati regionali di coordinamento
1. Il Comitato regionale di coordinamento e' organo collegiale a
competenza intersettoriale.
2. Il Comitato esprime pareri:
a) obbligatoriamente, in merito alle proposte di dichiarazione di
interesse culturale o paesaggistico aventi ad oggetto beni od aree
suscettibili di tutela intersettoriale, nonche' in merito alle
proposte di prescrizioni di tutela indiretta;
b) a richiesta del direttore regionale, su ogni questione di
carattere generale concernente la materia dei beni culturali.
3. Il Comitato e' presieduto dal direttore regionale ed e' composto
dai soprintendenti di settore operanti in ambito regionale quando si
esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera a). Tale
composizione e' integrata con i responsabili di tutti gli uffici
periferici operanti in ambito regionale quando il Comitato si esprime
sulle questioni di cui al comma 2, lettera b).
4. Le sorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei
Comitati sono assicurate dalle rispettive direzioni regionali, senza
oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 20
Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche
(( 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 74 del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche del personale
dirigenziale e del personale non dirigenziale del Ministero sono
rideterminate secondo le tabelle A e B allegate al presente decreto
di cui costituiscono parte integrante. Con successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i
beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi al termine della
procedura di individuazione dei profili professionali di cui
all'articolo 7, comma 3, del C.C.N.L. del comparto Ministeri
sottoscritto il 14 settembre 2007, sara' ripartito, nell'ambito delle
strutture centrali e periferiche in cui si articola il Ministero, il
contingente di personale delle aree prima, seconda e terza, come
determinato nella tabella B, in profili professionali e fasce
retributive. ))
Art. 21
Norme finali e abrogazioni
1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno
2004, n. 173, e successive modificazioni (( ,fatte salve le modifiche
apportate dallo stesso decreto al decreto del Presidente della
Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 )).
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. La riorganizzazione disposta ai sensi del presente regolamento
da' luogo all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma
6, del CCNL per il personale dirigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 26 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Rutelli, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione
Padoa-Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Chiti, Ministro per i rapporti con il
Parlamento e le riforme istituzionali
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 149
TABELLA A
(Prevista dall'articolo 20, comma 1)
DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA
Dirigenti di prima fascia | 32
Dirigenti di seconda fascia | 216*
| ------
Totale dirigenti | 248
* di cui n. 6 presso gli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro
TABELLA B
(Prevista dall'articolo 20, comma 1)
DOTAZIONE ORGANICA POSIZIONI ECONOMICHE
=====================================================================
Posizione economica | Dotazione organica
=====================================================================
C3 | 2.919
C2 | 2.352
C1 | 1.219
B3 | 7.846
B2 | 3.459
B1 | 3.429
A1 | 1.820
| --------
Totale | 23.044