Allegato A al Decreto Consiliare 5 maggio 2020 n.69
2) a) Con riserva delle disposizioni dell'alinea 3), quando, alla scadenza di un periodo di tre anni
o di un periodo più lungo determinato dalla legislazione nazionale del suddetto Paese, a partire
dalla prima pubblicazione di un'opera, la traduzione della stessa non è stata pubblicata in una
lingua d'uso generale in questo Paese dal titolare del diritto di traduzione o con la sua
autorizzazione, ogni cittadino di tale Paese potrà ottenere una licenza per fare una traduzione
dell'opera nella detta lingua e pubblicare questa traduzione sotto forma stampata o sotto ogni
altra forma analoga di riproduzione. b) Una licenza può anche essere accordata in forza del
presente articolo, se tutte le edizioni della traduzione pubblicata nella lingua considerata sono
esaurite.
3) a) Nel caso di traduzioni in una lingua che non è di uso generale in uno o più Paesi sviluppati,
membri dell'Unione, un periodo di un anno sarà sostituito al periodo di tre anni previsto
all'alinea 2)a).
b) Ogni Paese contemplato all'alinea 1) può, con l'accordo unanime dei Paesi sviluppati, membri
dell'Unione, nei quali la stessa lingua è d'uso generale, sostituire, nel caso di traduzione in
questa lingua, il periodo di tre anni previsto all'alinea 2)a) con un periodo più corto fissato in
conformità al detto accordo, purché tale periodo non sia inferiore a un anno. Tuttavia, le
disposizioni della frase precedente non sono applicabili quando la lingua di cui si tratta è
l'inglese, lo spagnolo o il francese. Ogni accordo in tal senso deve essere notificato al Direttore
Generale da parte dei Governi interessati.
4) a) Ogni licenza contemplata nel presente articolo non potrà essere accordata prima della
scadenza di un termine supplementare di sei mesi, nel caso in cui essa può essere ottenuta alla
scadenza di un periodo di tre anni, e di nove mesi, nel caso in cui essa può essere ottenuta alla
scadenza di un periodo di un anno:
i) dalla data in cui il richiedente adempie le formalità previste dall'articolo IV.1);
ii) o, se l'identità o l'indirizzo del titolare del diritto di traduzione non è conosciuto, dalla data
in cui il richiedente procede, come previsto all'articolo IV.2), all'invio delle copie della
domanda all'autorità competente ad accordare la licenza.
b) Se, durante il termine di sei o nove mesi, una traduzione nella lingua per la quale è stata fatta
la richiesta è pubblicata dal titolare del diritto di traduzione o con la sua autorizzazione, nessuna
licenza potrà essere accordata in forza del presente articolo.
5) Ogni licenza di cui al presente articolo non potrà essere accordata che per l'uso scolastico,
universitario o di ricerca.
6) Se la traduzione di un'opera è pubblicata dal titolare del diritto di traduzione o con la sua
autorizzazione a un prezzo paragonabile a quello che è in uso nel Paese di cui si tratta per opere
analoghe, ogni licenza concessa in forza del presente articolo scadrà se questa traduzione è nella
stessa lingua e il suo contenuto essenzialmente lo stesso, rispettivamente, della lingua e del
contenuto della traduzione pubblicata in virtù della licenza. La messa in circolazione di tutti gli
esemplari già prodotti prima della scadenza della licenza potrà continuare fino al loro
esaurimento.
7) Per le opere composte principalmente di illustrazioni, una licenza per fare e pubblicare una
traduzione del testo e per riprodurre e pubblicare le illustrazioni può essere accordata solo se le
condizioni dell'articolo III sono ugualmente adempiute.