- Titolo VIII Dell'azienda
- Titolo IX Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali
- Capo I Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche
- Art. 2575.Oggetto del diritto
- Art. 2576.Acquisto del diritto
- Art. 2577.Contenuto del diritto
- Art. 2578.Progetti di lavori
- Art. 2579.Interpreti ed esecutori
- Art. 2580.Soggetti del diritto
- Art. 2581.Trasferimento dei diritti di utilizzazione
- Art. 2582.Ritiro dell'opera dal commercio
- Art. 2583.Leggi speciali
- Capo II Del diritto di brevetto per invenzioni industriali
- Art. 2584.Diritto di esclusività
- Art. 2585.Oggetto del brevetto
- Art. 2586.Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione
- Art. 2587.Brevetto dipendente da brevetto altrui
- Art. 2588.Soggetti del diritto
- Art. 2589.Trasferibilità
- Art. 2590.Invenzione del prestatore di lavoro
- Art. 2591.Rinvio alle leggi speciali
- Capo III Del diritto di brevetto per modelli di utilità e di registrazione per disegni e modelli
- Capo I Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche
- Titolo X Della disciplina della concorrenza e dei consorzi
Libro Quinto
Del lavoro
Titolo VIII
Dell'azienda
[...]
Capo III
Del marchio
Art. 2569.
Diritto di esclusività.
Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.
In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell'articolo 2571.
Art. 2570.
Marchi collettivi.
I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti.
Art. 2571.
Preuso.
Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso.
Art. 2572.
Divieto di soppressione del marchio.
Il rivenditore può apporre il proprio marchio ai prodotti che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore.
Art. 2573.
Trasferimento del marchio.
Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti
o servizi per i quali è stato registrato, purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.
Quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda.
Art. 2574.
Leggi speciali.
Capo I
Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche
Art. 2575.
Oggetto del diritto.
Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Art. 2576.
Acquisto del diritto.
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
Art. 2577.
Contenuto del diritto.
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.
L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Art. 2578.
Progetti di lavori.
All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.
Art. 2579.
Interpreti ed esecutori.
Agli artisti, attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate sono in dominio pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalità fissati dalle leggi speciali, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio, telefono od altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.
Il diritto di autore spetta all'autore ed ai suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali.
[L'autore che ha compiuto diciotto anni ha capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano.]
Art. 2581.
Trasferimento dei diritti di utilizzazione.
I diritti di utilizzazione sono trasferibili.
Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto.
Art. 2582.
Ritiro dell'opera dal commercio.
L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo d'indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima.
Questo diritto è personale e intrasmissibile.
Art. 2583.
Leggi speciali.
L'esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.
Capo II
Del diritto di brevetto per invenzioni industriali
Art. 2584.
Diritto di esclusività.
Chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge. Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce.
Art. 2585.
Oggetto del brevetto.
Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali.
In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall'inventore.
[Se il metodo o processo è diretto ad ottenere un prodotto industriale nuovo, il brevetto si estende anche al prodotto ottenuto, purché questo possa formare oggetto di brevetto.] (1)
(1) Comma abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198.
Art. 2587.
Brevetto dipendente da brevetto altrui.
Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di quest'ultimi, e non può essere attuato né utilizzato senza il consenso di essi.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2588.
Soggetti del diritto.
Il diritto di brevetto spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa.
Art. 2589.
Trasferibilità.
I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono trasferibili.
Art. 2590.
Invenzione del prestatore di lavoro.
Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.
I diritti e gli obblighi delle parti relativi all'invenzione sono regolati dalle leggi speciali.
Art. 2591.
Rinvio alle leggi speciali.
Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.
Capo III
Del diritto di brevetto per modelli di utilità e di registrazione per disegni e modelli
Art. 2592.
Modelli di utilità.
Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per un'invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti, particolare efficacia o comodità di applicazione o d'impiego, ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione, di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce.
Chi ha ottenuto una registrazione per un nuovo disegno o modello che abbia carattere individuale, ha il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso, in conformità alle leggi speciali.
Art. 2594.
Norme applicabili.
Ai diritti di brevetto e di registrazione contemplati in questo capo, si applicano gli articoli 2588, 2589 e 2590. Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto e della registrazione, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.
Titolo X
Della disciplina della concorrenza e dei consorzi
Capo I
Della disciplina della concorrenza
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 2595.
Limiti legali della concorrenza.
La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell'economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge [e dalle norme corporative].
Art. 2596.
Limiti contrattuali della concorrenza.
Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni.
Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio.
Art. 2597.
Obbligo di contrattare nel caso di monopolio.
Chi esercita un'impresa in condizione di monopolio legale ha l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, osservando la parità di trattamento.
Sezione II
Della concorrenza sleale
Art. 2598.
Atti di concorrenza sleale.
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.
Art. 2599.
Sanzioni.
La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti.
Art. 2600.
Risarcimento del danno.
Se gli atti di concorrenza, sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al
risarcimento dei danni.
In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza.
Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume.
Art. 2601.
Azione delle associazioni professionali.
Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l'azione per la repressione della concorrenza sleale può essere promossa anche dagli enti che rappresentano la categoria.