1BExcerpts from Law no. 650 of 23.12.96
0BArticle 1
(…)
48. After article 15 of Law no. 633 of 22 April 1941 there shall be inserted the following:
‘Article 15—bis. — 1. Authors shall be entitled to reduced remuneration if performance, public exhibition or recitation of their works take place within formally certified assistance centres or institutions or voluntary organizations, provided they are meant exclusively for members and invited persons and effected with no intent to gain. In default of agreements between the Italian Authors’ and Publishers’ Association [Società Italiana Autori ed Editori, SIAE] and the relevant labour organizations, the amount of such remuneration shall be determined in a decree issued by the Chairman of the Council of Ministers after having heard the Minister for Home Affairs.
2. Criteria and means for defining the personal and factual circumstances entailing application of the provisions as per para. 1, first sentence, shall be set forth in a decree by the Chairman of the Council of Ministers, to be issued in pursuance of Article 17(3) of Law no. 400 of 23.08.1988, after having heard the competent parliamentary commissions. More specifically, it must be provided that:
a) the institutions or organizations mentioned therein must be shown to have been included for at least two years in the registers set up as per article 6 of Law no. 266 of 11.08.1991;
b) specific modalities must apply to identifying the seat of the said institutions or organizations and establishing the number of members and invited persons, to be kept within a limited, predetermined amount;
c) there must be documentary evidence of membership, which must have been granted largely in advance of the date of the performance;
d) it must be ascertained whether the public show is given totally free of charge by the artists or performers and exclusively as a contribution to achieving the purposes of the voluntary organization’.
(…)
52. The following sentence shall be added to the final portion of para. 1 of Article 17 of Law no. 52 of 06.02.1996: ‘Additionally, the term of duration of the protection applying to the rights of producers of cinematographic or audiovisual works, or sequences of motion pictures referred to under Title II, Chapter I—bis, as per Article 78—bis of Law no. 633 of 22 April 1941, shall be further extended up to a period of fifty years.’
53. The following sentences shall be added to the final portion of para. 1 of Article 17 of Law no. 52 of 06.02.1996: ‘In no case shall the extension of the term of protection applying to the rights of producers of cinematographic or audiovisual works, or sequences of motion pictures, as well as of producers of phonographic works, entail automatic extension of the term for assignment of the rights of economic utilization of intellectual works by the authors thereof. Such extension must be the result of an express arrangement between the parties, without prejudice to freedom of contract.’
54. The following words shall be added to the final portion of para. 2 of Article 17 in Law no. 52 of 06.02.1996: ‘(…), provided that the aforesaid works and rights were under protection on the 29th day of the month of June, 1995, following application of the terms as above’.
55. Paragraphs 1 and 2 of Article 17 in Law no. 52 of 06.02.1996 shall apply as from the 29th of June, 1995.
56. In para. 4 of Article 17 of Law no. 52 of 06.02.1996, for the words ‘before the date of entry into force of this law’ there shall be substituted the following: ‘before the 29th of June, 1995’.
57. The provisions as per articles 2 to 5 of ‘luogotenenziale’ legislative decree no. 440 of 20.07.1945 shall also apply to works and rights whose protection was restored in pursuance of para. 2 of article 17 of Law no. 52 of 06.02.1996; the communication as per article 5 of the aforesaid legislative decree shall be effected within six months of the date of entry into force of this decree. For the purposes of implementation of this paragraph, ‘assignee’ shall mean any person who acquired the said rights before their extinction.
58. The copyright applying to industrial design works falls within the scope of that protected under law no. 633 of 22.04.1941. The Government is hereby enabled to issue, by regulations to be adopted pursuant to article 17(2) of law no. 400 of 23.08.1988, provisions implementing and consolidating the measure as per the preceding sentence in respect of the legislation currently governing industrial design. The draft regulations shall be forwarded to the Chamber of Deputies and the Senate for the competent Commissions to give their opinions within twenty days of the date of submission. At the expiry of such term, the regulations shall be issued even in the absence of the said opinion.
(…)
LEGGE 23 dicembre 1996, n. 650
Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 23 ottobre 1996,
n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva.
Interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello
spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonche' per le
trasmissioni televisive in forma codificata.
Entrata in vigore della legge: 23121996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decretolegge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni
urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva, e' convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base del decretolegge 28 agosto 1996, n. 444.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla
base del decretolegge 30 dicembre 1993, n. 558, e delle sue
successive reiterazioni, compreso il decretolegge 23 ottobre 1996,
n. 540, concernenti disposizioni urgenti per il risanamento ed il
riordinamento della RAI S.p.a.
4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
del decretolegge 27 ottobre 1995, n. 443, e delle sue successive
reiterazioni, compreso il decretolegge 23 ottobre 1996, n. 544,
concernenti disposizioni urgenti per assicurare l'attivita' delle
emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonche'
per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata.
5. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
del decretolegge 29 dicembre 1995, n. 558, e delle sue successive
reiterazioni, compreso il decretolegge 23 ottobre 1996, n. 544,
concernenti i servizi audiotex e videotex.
6. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
del decretolegge 23 febbraio 1994, n. 129, e delle sue successive
reiterazioni, compreso il decretolegge 23 ottobre 1996, n. 541,
concernenti disposizioni urgenti in materia di bilancio per le
imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del
diritto d'autore.
7. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
MACCANICO, Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni
Visto, il Guardasigilli: FLICK
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETOLEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 545
Gli articoli 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:
"Art. 1. (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita'
radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino
della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per
l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonche' per le
trasmissioni televisive in forma codificata). 1. In attesa della
riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle
telecomunicazioni, da attuare nel rispetto delle indicazioni date
dalla Corte costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, ed
al fine di consentire la predisposizione del nuovo piano nazionale di
assegnazione delle frequenze, e' consentita ai soggetti che
legittimamente svolgono attivita' radiotelevisiva alla data del 27
agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione
televisiva e sonora in ambito nazionale e locale fino al 31 maggio
1997. Qualora entro tale data la legge di riforma del sistema
radiotelevisivo non sia entrata in vigore, ma abbia avuto
l'approvazione di una Camera, il termine predetto e' fissato al 31
luglio 1997.
2. Su proposta del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in applicazione
dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono adottati, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
i regolamenti per l'attuazione: a) della direttiva 95/51/CE,
riguardante l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di
servizi di telecomunicazioni gia' liberalizzati; b) della direttiva
95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta
(ONP) alla telefonia vocale; c) della direttiva 96/19/CE, che
modifica la direttiva 90/388/CEE, al fine della completa apertura
alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni. Con i
regolamenti di cui al presente comma si riconosce: la soppressione
dei diritti esclusivi e speciali, il diritto di ciascuna impresa di
svolgere servizi di telecomunicazioni e di installare reti di
telecomunicazioni, la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione,
salve le concessioni previste da legge. I regolamenti di cui al
presente comma stabiliscono, secondo criteri di obiettivita',
trasparenza, non discriminazione e proporzionalita', condizioni,
requisiti e procedure per il rilascio delle autorizzazioni o
concessioni, la loro durata, onerosita', obblighi di
interconnessione, di accesso e di fornitura del servizio universale.
Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro
venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle Commissioni
competenti per materia. Decorso tale termine, i regolamenti sono
emanati anche in mancanza del parere.
3. Per l'anno 1997 restano fissati nella misura prevista per
l'anno 1996 il canone di concessione a carico della RAI
Radiotelevisione italiana S.p.a., il sovrapprezzo dovuto dagli
abbonati ordinari alla televisione, il canone di abbonamento speciale
per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi
radioriceventi o televisivi ed il canone complessivo dovuto per l'uso
privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o
autoscafi. Le disponibilita' in conto competenza del capitolo 1344
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono esserlo
nell'anno in corso ed in quello successivo.
4. Tutti gli atti inerenti ai rapporti regolati dagli articoli
16, 17, 22 e 23 della convenzione tra il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a.,
approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994, sono
resi noti dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni alla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi che esercita, ove occorra, funzioni di
indirizzo, entro venti giorni. Il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni trasmette alla Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi gli
atti relativi alle attivita' di cui all'articolo 5, comma 3, della
predetta convenzione tra il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e la RAI. La Commissione segnala, entro venti
giorni, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni eventuali
attivita' che possono arrecare pregiudizio allo svolgimento del
pubblico servizio concesso. Il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni entro trenta giorni dalla segnalazione riferisce
alla Commissione e adotta gli eventuali provvedimenti.
5. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n.
206, sono sostituiti dal seguente:
"1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del
servizio pubblico radiotelevisivo, nel quadro di una ridefinizione
del sistema radiotelevisivo e dell'editoria nel suo complesso, il
consiglio di amministrazione della societa' concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo e' composto di cinque membri,
nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, scelti tra
persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria
indipendenza di comportamenti, che si siano distinti in attivita'
economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o
della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze
manageriali. Essi durano in carica per non piu' di due esercizi
sociali. Il mandato e' revocabile dai Presidenti delle Camere su
proposta adottata a maggioranza di due terzi dei componenti la
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi. La carica di membro del consiglio di
amministrazione e' incompatibile con l'appartenenza al Parlamento
europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali
e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nonche'
con la titolarita' di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e
societa' pubbliche e private interessate all'esercizio della
radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della
concessionaria nonche', altresi', con titolarita' di cariche nei
consigli di amministrazione di societa' controllate dalla
concessionaria. Successivamente alla conversione dei crediti in
capitale, alle riunioni convocate per la verifica mensile sullo stato
di avanzamento del piano triennale di ristrutturazione aziendale e
per l'esame dell'andamento economico e finanziario della gestione
partecipa il direttore generale della Cassa depositi e prestiti che
informa, con apposita relazione, i Presidenti delle Camere e il
Presidente del Consiglio dei ministri. Il consiglio di
amministrazione della societa' concessionaria procede, altresi', a
verifiche bimestrali sulla attuazione del piano editoriale e ne
informa con apposita relazione la Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, le
Commissioni parlamentari competenti e il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. La Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi puo' formulare,
con delibera assunta con la maggioranza assoluta dei componenti,
motivate proposte al consiglio di amministrazione in ordine al
rispetto delle linee e degli obiettivi contenuti nel piano
editoriale, nonche' all'adeguamento del piano stesso da parte delle
reti e testate nel corso del periodo temporale di validita' del
piano".
6. Dopo l'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e'
inserito il seguente:
"Art. 2bis. (Controllo della gestione sociale). 1. Il
controllo della gestione sociale e' effettuato a norma degli articoli
2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto
da tre sindaci effettivi e due supplenti, scelti tra soggetti in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88. Il presidente del collegio sindacale e' il
direttore generale dell'IRI o un suo delegato; un sindaco effettivo
ed uno supplente sono designati dal Ministro del tesoro; un sindaco
effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni. L'assemblea dei soci deve essere convocata
con la nomina dei componenti del collegio sindacale entro quindici
giorni dalla scadenza del collegio stesso. Le relazioni del collegio
sindacale sono trasmesse per conoscenza alla Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
2. Le incompatibilita' previste per i membri del consiglio di
amministrazione valgono anche per i componenti del collegio
sindacale.
3. L'articolo 7 del decretolegge 6 dicembre 1984, n. 807,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, e'
abrogato".
7. All'articolo 2, comma 7, lettera b), della legge 25 giugno
1993, n. 206, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sui piani
di cui alla lettera a) e sui criteri di scelta dei vice direttori
generali e dei direttori di rete e testata e su quelli di
formulazione dei piani annuali di trasmissione e di produzione,
riferisce alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi".
8. Nel rispetto delle diverse tendenze politiche, culturali e
sociali e al fine di valorizzare la lingua e la cultura italiana e
promuovere l'innovazione tecnologica ed industriale, con particolare
riguardo ai processi di convergenza multimediale, la concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo, previa autorizzazione del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, puo' realizzare trasmissioni
radiotelevisive tematiche in chiaro via satellite.
9. Quanto previsto dalla lettera a) dell'articolo 19 della legge
14 aprile 1975. n. 103, secondo la convenzione stipulata tra regione
Valle d'Aosta e RAI, rientra negli obblighi derivanti alla RAI dalla
legge 25 giugno 1993, n 206, e dalla conseguente convenzione di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994.
10. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
come modificato dall'articolo 11bis del decretolegge 2 agosto 1993,
n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1993, n.
422, e' sostituito dal seguente:
"1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali,
gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi
limitatamente alla pubblicita' diffusa sul territorio nazionale, sono
tenuti a destinare alla pubblicita' su emittenti televisive locali
operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea, nonche' su
emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei
medesimi Paesi, almeno il 15 per cento delle somme stanziate in
bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie
attivita'. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a
rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti
a destinare, relativamente alla pubblicita' non diffusa in ambito
nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio,
per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie
attivita', su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei
territori dei Paesi dell'Unione europea".
11. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto l'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, deve essere
adeguato alle disposizioni del presente decreto.
12. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici
che non adempiono agli obblighi previsti dal comma 1 dell'articolo 9
della legge 6 agosto 1990, n. 223, come da ultimo sostituito dal
comma 10 del presente articolo, dall'articolo 5, commi 1, 2 e 4,
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonche' dal comma 28 del
presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni,
secondo le disposizioni del comma 42 del presente articolo.
13. Durante il periodo di validita' delle concessioni per la
radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale e per la
radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono consentiti i
trasferimenti di intere emittenti televisive e radiofoniche da un
concessionario ad un altro concessionario. Sono consentiti inoltre i
trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in
ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli
autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile
1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni 13 agosto 1992, di cui al
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19 agosto
1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo
in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del
decretolegge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari
televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento
del territorio nazionale, nonche' delle emittenti televisive
criptate. La possibilita' di acquisizione di impianti o rami di
azienda in favore dei soggetti autorizzati ai sensi del citato
articolo 11, comma 3, del decretolegge n. 323 del 1993 non modifica
la disposizione dell'articolo 3, comma 2, dello stesso decretolegge
n. 323 del 1993. E' soppresso l'ultimo periodo del comma 1
dell'articolo 6 del medesimo decretolegge n. 323 del 1993.
14. Sono consentite durante il periodo di validita' delle
concessioni radiofoniche e televisive in ambito locale le
acquisizioni, da parte di societa' di capitali o di societa'
cooperative a responsabilita' limitata, che intendano operare in
ambito locale, di concessionarie costituite in imprese individuali.
Tale disposizione ha efficacia dalla data di sottoscrizione dei
decreti di concessione.
15. All'articolo 6, comma 2, del decretolegge 27 agosto 1993, n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.
422, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more del
procedimento di modifica della concessione, il Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni puo' rilasciare, per un periodo di
centoventi giorni rinnovabile una sola volta, autorizzazioni
finalizzate alla sperimentazione delle modifiche tecniche richieste".
16. I trasferimenti di cui al comma 13 danno titolo a utilizzare i
collegamenti di telecomunicazione necessari per interconnettersi con
gli impianti acquisiti.
17. Per il periodo di validita' delle concessioni di cui
all'articolo 1, comma 3, del decretolegge 19 ottobre 1992, n. 407,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482,
e successive modificazioni, la percentuale di cui all'articolo 16,
comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' fissata al 30 per
cento.
18. Il comma 8 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
e' sostituito dal seguente:
"8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte
dei concessionari privati non puo' eccedere per ogni ora di
programmazione, rispettivamente, il 18 per cento per la
radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per la
radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5 per cento per la
radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di concessionaria
a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi
pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di
un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella
successiva".
19. Per i concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito
locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla
pubblicita', ove siano comprese forme di pubblicita' diverse dagli
spot, e' portato al 35 per cento, fermo restando per questi ultimi il
limite di affollamento orario di cui all'articolo 8, comma 8, della
legge 6 agosto 1990, n. 223, come sostituito dal comma 18 del
presente articolo.
20. Le sponsorizzazioni delle imprese di radiodiffusione
televisiva in ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali
acustici e visivi trasmessi in occasione delle interruzioni dei
programmi accompagnati dalla citazione del nome e del marchio dello
sponsor e in tutte le forme consentite dalla direttiva 89/552/CEE del
Consiglio del 3 ottobre 1989. Il decreto del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, e' adeguato alle
disposizioni di cui al presente comma entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
21. Il comma 18 dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n.
223, e' sostituito dal seguente:
"18. E' comunque requisito essenziale per il rilascio della
concessione in ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare
almeno il 20 per cento della programmazione settimanale
all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione
locale, notizie e servizi, e a programmi comunque legati alla realta'
locale di carattere non commerciale".
22. E' abrogato l'articolo 3, comma 3, del decretolegge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1993, n. 422.
23. Nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e
televisiva in ambito locale, le sanzioni previste dall'articolo 15
della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono ridotte ad un decimo. Le
sanzioni gia' irrogate agli stessi soggetti dal Garante per la
radiodiffusione e l'editoria fino alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto devono intendersi
prive di efficacia.
24. Sono vietate la costruzione, l'importazione, la
commercializzazione e la distribuzione di decodificatori per
trasmissioni da satellite o via cavo con accesso condizionato non
conformi alle norme tecniche nazionali, dell'ETSI (European
Telecommunication Standard Institute) e del CE/CENELEC (Comitato
europeo di normazione/Comitato europeo di normazione elettrotecnica).
Le violazioni sono punite con una sanzione pecuniaria da uno a
sessanta milioni, oltre la somma di lire ventimila per ciascuna
apparecchiatura.
25. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, adotta, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
400, un regolamento contenente norme riguardanti l'accesso ai servizi
audiotex, videotex, ed a quelli offerti su codici internazionali,
prevedendo modalita' di autoabilitazione e di autodisabilitazione da
parte degli utenti e degli abbonati al servizio telefonico ed al
servizio radiomobile di comunicazione. L'attivazione del servizio
audiotex da parte di utenze collegate a centrali non numerizzate puo'
avvenire solo previa richiesta scritta dell'abbonato salvo che si
tratti di servizi audiotex di particolare utilita' autorizzati dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Fino all'emanazione
del predetto regolamento si applicano le disposizioni vigenti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
26. Sono vietati i servizi audiotex ed internazionali che
presentino forme o contenuti di carattere erotico, pornografico o
osceno. E' vietato alle emittenti televisive e radiofoniche, locali e
nazionali, propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e
videotex quali "linea diretta" conversazione, "messaggerie locali",
"chat line", "one to one" e "hot line", nelle fasce di ascolto e di
visione fra le ore 7 e le ore 24. E' fatto altresi' divieto di
propagandare servizi audiotex, in programmi radiotelevisivi,
pubblicazioni periodiche ed ogni altro tipo di comunicazione
espressamente dedicato ai minori.
27. I concessionari del servizio telefonico e del servizio
radiomobile di comunicazione e le emittenti radiotelevisive che
violino le disposizioni di cui ai commi 25 e 26 sono puniti con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50 milioni
a lire 500 milioni.
28. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con
propri provvedimenti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
stabilendo altresi' le modalita' e i termini di comunicazione e con
un anticipo di almeno novanta giorni rispetto ai termini fissati, i
dati contabili ed extracontabili, nonche' le notizie che i soggetti
di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18, commi primo,
secondo e terzo, e 19, comma primo, della legge 5 agosto 1981, n.
416, all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6
agosto 1990, n. 223, e all'articolo 6, comma 3, del decretolegge 2
agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 422, o che comunque esercitano, in qualsiasi forma e
con qualsiasi tecnologia, attivita' di radiodiffusione sonora o
televisiva, sono tenuti a trasmettere al suo Ufficio, nonche' i dati
che devono formare oggetto di comunicazione da parte dei soggetti di
cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 11bis del
decretolegge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Le fondazioni, gli enti morali,
le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le
cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese e le ditte
individuali, che siano editrici di un solo periodico che pubblichi
meno di dodici numeri all'anno, ovvero di un solo periodico
distribuito in un'unica area geografica provinciale, ovvero di piu'
periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i ricavi della
raccolta pubblicitaria non rappresentino piu' del 40 per cento dei
ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una sola
concessione per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o
televisiva, sono tenuti ad inviare annualmente al Garante per la
radiodiffusione e l'editoria una comunicazione unica, su carta
semplice, recante i seguenti dati:
a) denominazione e codice fiscale della fondazione, o dell'ente,
o del gruppo, o dell'associazione, o del sindacato, ovvero ragione
sociale e codice fiscale della cooperativa non avente scopo di lucro,
con indicazione nominativa del rispettivo legale rappresentante;
b) denominazione e codice fiscale della societa' editrice o del
titolare dell'impresa individuale, nonche' eventuale ditta da questi
usata ai sensi dell'articolo 2563 del codice civile;
c) sede legale;
d) elenco e tiratura dei periodici editi, con indicazione del
soggetto proprietario delle testate se diverso dall'editore
dichiarante, ovvero nome dell'emittente gestita;
e) numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti
a tempo pieno;
f) contributi pubblici, ricavi da vendite, abbonamenti e
pubblicita', nonche', per le concessionarie di radiodiffusione, da
ulteriori prestazioni.
29. Ferma restando la facolta' del Garante per la radiodiffusione
e l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori
atti e documenti ai soggetti di cui al comma 28, fissando i relativi
termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo,
anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto
economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile,
tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.
30. Le disposizioni contenute nei commi 28 e 29 si applicano anche
nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26
del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dell'articolo 1, comma
ottavo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito
dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo
37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, uno o piu' soggetti di cui al
comma 28.
31. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui ai commi
28, 29 e 30 sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e
l'editoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
32. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i
soggetti di cui al comma 28, sono tenuti a redigere i propri bilanci
di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice.
33. I soggetti di cui all'articolo 11, comma secondo, numeri 1) e
2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono pubblicare su tutte le
testate edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio
di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di
bilancio relative all'esercizio dell'attivita' editoriale secondo il
modello stabilito con i provvedimenti di cui i commi 28, 29, 30 e 31
nonche', eventualmente, lo stato patrimoniale e il conto economico
del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza, entro il 31
agosto di ogni anno.
34. Il comma secondo dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981,
n. 416, e' sostituito dal seguente:
"Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di
esercizio delle imprese concessionarie di pubblicita', integrati da
un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha
l'esclusiva della pubblicita', devono essere pubblicati, entro il 31
agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa
di pubblicita.".
35. L'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250, gia' sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge
14 agosto 1991, n. 278, e' sostituito dal seguente:
"10. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre
che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino
essere organi o giornali di forze politiche che abbiano
complessivamente almeno due rappresentanti eletti nelle Camere,
ovvero uno nelle Camere e uno nel Parlamento europeo, nell'anno di
riferimento dei contributi a decorrere dall'inizio della XI
legislatura, a condizione che abbiano presentato domanda entro il 31
marzo dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi,
nei limiti delle disponibilita' dello stanziamento del rispettivo
capitolo di bilancio, e' corrisposto:".
36. Dopo il comma 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250, e' inserito il seguente:
"11bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11, il requisito
della rappresentanza parlamentare della forza politica, la cui
impresa editrice dell'organo o giornale aspiri alla concessione dei
contributi di cui ai predetti commi, e' soddisfatto, in assenza di
specifico collegamento elettorale, anche da una dichiarazione di
appartenenza e rappresentanza di tale forza politica da parte dei
parlamentari interessati, certificata dalla Camera di cui sono
componenti.".
37. Dopo il comma 11bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e' inserito il seguente:
"11ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi due
periodi del comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal
comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscano dei contributi
previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa
richiedente, o controllate da essa, o che la controllano, o che siano
controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la
controllano.".
38. All'articolo 2, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e' soppresso l'ultimo periodo.
39. All'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il periodo: "Le imprese di cui al presente comma devono essere
costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da
almeno cinque anni." e' sostituito dal seguente: "Le imprese di cui
al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni e
devono avere editato e diffuso con la stessa periodicita' la testata
per la quale richiedono la corresponsione dei contributi da almeno
cinque anni, ridotti a tre per le cooperative giornalistiche editrici
di quotidiani.";
b) l'ultimo periodo e' soppresso.
40. Alle imprese di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, che abbiano maturato
i requisiti prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, continua ad applicarsi quanto
disposto dall'articolo 3, comma 2, della medesima legge 7 agosto
1990, n. 250.
41. Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il
titolare della ditta individuale che non provvedono alla
comunicazione, nei termini e con le modalita' prescritti, dei
documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante per la
radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti
di cui ai commi 33 e 34 sono puniti con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da dieci milioni a cento milioni di lire.
I soggetti di cui al secondo periodo del comma 28 che non provvedano
alla comunicazione dei dati, ivi indicati alle lettere a), b), c), e)
ed f), nei termini e con le modalita' prescritti, sono puniti con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire cinque milioni.
42. Competente alla contestazione ed all'applicazione della
sanzione e' il Garante per la radiodiffusione e l'editoria; si
applicano in quanto compatibili le norme contenute nel capo I,
sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
43. I soggetti di cui al comma 41, primo periodo, che nelle
comunicazioni richieste dal Garante per la radiodiffusione e
l'editoria espongono dati contabili e fatti concernenti l'esercizio
della propria attivita' non rispondenti al vero, sono puniti con le
pene stabilite dall'articolo 2621 del codice civile.
44. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai fini
dell'espletamento delle sue funzioni puo' avvalersi della Guardia di
finanza, che agisce secondo le norme e con le facolta' di cui ai
decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.
45. In sede di prima applicazione, i soggetti di cui ai commi 28,
29, 30 e 31 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui ai
suddetti commi entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
46. Sono abrogati:
a) gli articoli 7, 12, comma primo, e 18, commi quarto e quinto,
della legge 5 agosto 1981, n. 416;
b) l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1982, n. 268;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n.
73;
d) gli articoli 14 e 15, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n.
223;
e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
22 novembre 1990, n. 382;
f) l'articolo 5, comma 3, del decretolegge 27 agosto 1993, n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.
422, nonche' l'articolo 1, commi 4 e 5, dello stesso decretolegge,
nella parte in cui prescrivono, come requisiti essenziali per il
rilascio e per la validita' delle concessioni per la radiodiffusione,
la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per
la radiodiffusione e l'editoria;
g) l'articolo 6bis, comma 2, del decretolegge 27 agosto 1993,
n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,
n. 422, limitatamente alle parole: "ricevuti i bilanci di cui
all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223";
h) l'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, limitatamente alle disposizioni di
cui alla lettera b).
47. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme
di cui ai commi da 28 a 46.
48. Dopo l'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
inserito il seguente:
"Art. 15bis. 1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando
l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono
nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente
istituiti nonche' delle associazioni di volontariato, purche'
destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano
effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Societa'
italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di
categoria interessate, la misura del compenso sara' determinata con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentito
il Ministro dell'interno.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono
stabiliti i criteri e le modalita' per l'individuazione delle
circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla
applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1.
In particolare occorre prescrivere:
a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei
soggetti ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della
legge 11 agosto 1991, n. 266;
b) le modalita' per l'identificazione della sede dei soggetti e
per l'accertamento della quantita' dei soci ed invitati, da contenere
in un numero limitato e predeterminato;
c) che la condizione di socio sia conseguita in forma
documentabile e con largo anticipo rispetto alla data della
manifestazione di spettacolo;
d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga
esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o
esecutori, ed a soli fini di solidarieta' nell'esplicazione di
finalita' di volontariato".
49. E' autorizzata la concessione a favore dell'ente autonomo
Teatro dell'Opera di Roma e dell'ente autonomo Teatro alla Scala di
Milano di un contributo straordinario, rispettivamente, di lire 20
miliardi e di lire 6 miliardi per l'anno 1994, non assoggettato alle
disposizioni fiscali sul reddito, a titolo di concorso nel complesso
delle azioni adottate dai comuni di Roma e di Milano per conseguire
la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario degli
enti.
50. Al fine di assicurare continuita' al pieno funzionamento e
alla valorizzazione degli impianti del Teatro comunale dell'Opera di
Genova, e' erogato all'ente autonomo del teatro medesimo un
contributo straordinario di lire 10 miliardi, non assoggettato alle
disposizioni fiscali sul reddito, a valere sul Fondo unico per lo
spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per l'anno 1995
ed a prescindere dall'ordinaria ripartizione del Fondo stesso.
51. All'onere derivante dall'attuazione del comma 49 si provvede,
rispettivamente per lire 20 miliardi e per lire 6 miliardi, a carico
dei capitoli 6677 e 6678 dello stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1994.
52. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n.
52, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' altresi' elevato a
cinquanta anni il termine di durata di protezione dei diritti dei
produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di
immagini in movimento di cui al titolo II, capo Ibis, previsto
dall'articolo 78bis della legge 22 aprile 1941, n. 633.".
53. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n.
52, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In nessun caso
l'elevazione della durata di protezione dei diritti dei produttori di
opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in
movimento, nonche' dei produttori di opere fonografiche, potra'
comportare l'automatica estensione dei termini di cessione dei
diritti di utilizzo economico delle opere dell'ingegno effettuata dai
loro autori. Nel rispetto dell'autonomia contrattuale delle parti,
tale estensione dovra' risultare da una esplicita pattuizione tra di
esse.".
54. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1996, n. 52,
sono aggiunte, in fine, le parole: ", sempreche', per effetto
dell'applicazione di tali termini, detti opere e diritti ricadano in
protezione alla data del 29 giugno 1995.".
55. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52, si applicano a decorrere dal 29 giugno
1995.
56. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n.
52, le parole: "anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "anteriormente al 29
giugno 1995".
57. La disciplina prevista negli articoli da 2 a 5 del decreto
legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, si estende alle
opere ed ai diritti la cui protezione e' ripristinata a norma del
comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e la
comunicazione di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo
luogotenenziale viene fatta entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione della
disciplina prevista dal presente comma e' cessionario chi ha
acquistato i diritti prima della loro estinzione.
58. Il diritto di autore di opere del disegno industriale e'
ricompreso tra quelli tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Il
Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' autorizzato ad emanare norme
di attuazione e di coordinamento della disposizione del precedente
periodo del presente comma con la normativa vigente in materia di
disegno industriale. Lo schema di regolamento e' trasmesso alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di esso
sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il
parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale
termine, il regolamento e' emanato anche in mancanza del parere.
59. La commissione centrale per la musica, di cui all'articolo 3
della legge 14 agosto 1967, n. 800, le commissioni consultive per la
prosa, di cui all'articolo 7 del regio decretolegge 1 aprile 1935,
n. 327, convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e all'articolo
2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, la commissione
centrale per la cinematografia ed il comitato per il credito
cinematografico, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 27 della
legge 4 novembre 1965, n. 1213, la commissione consultiva per le
attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3
della legge 18 marzo 1968, n. 337, tutte insidiate presso il
Dipartimento di spettacolo, sono sostituite da cinque commissioni
rispettivamente denominate commissione consultiva per la musica,
commissione consultiva per la prosa, commissione consultiva per il
cinema, commissione per il credito cinematografico e commissione
consultiva per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante. A
tali commissioni sono attribuite, salvo quanto disposto dal comma 60,
le funzioni gia' proprie delle commissioni sostituite, nonche' ogni
altra funzione consultiva che l'Autorita' di Governo competente per
lo spettacolo intenda loro affidare.
60. E' istituita la commissione consultiva per la danza, alla
quale sono attribuite le funzioni consultive in materia di danza gia'
esercitate dalla commissione centrale per la musica, nonche' ogni
altra funzione consultiva attinente ai problemi della danza che
l'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo intenda
affidarle.
61. Le commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono
composte da nove membri, incluso il Capo del Dipartimento dello
spettacolo, che le presiede. Gli altri componenti sono nominati nel
numero di sei dall'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo
e gli altri due, rispettivamente, uno su designazione della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed uno su designazione della
Conferenza Statocitta'. Essi sono scelti tra esperti altamente
qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle
commissioni. Con successivo provvedimento dell'Autorita' di Governo
competente per lo spettacolo saranno determinate le modalita' di
convocazione e funzionamento delle commissioni, che operano con la
nomina di almeno cinque componenti. Il capo del Dipartimento puo'
delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a
presiedere le singole sedute delle commissioni.
62. I componenti delle commissioni di cui ai commi 59 e 60 restano
in carica due anni e possono essere confermati per un ulteriore
biennio. Trascorsi quattro anni dalla cessazione dell'ultimo
incarico, essi possono essere nuovamente nominati. Qualora un
componente delle commissioni venga nominato nel corso del biennio,
cessa comunque dalla carica insieme agli altri componenti.
63. I componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59
e 60 sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non
versare in situazioni di incompatibilita' con la carica ricoperta,
derivanti dall'esercizio attuale e personale di attivita' oggetto
delle competenze istituzionali delle commissioni.
64. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo
procede alla adozione dei decreti di nomina dei componenti delle
commissioni, ai sensi del comma 61.
65. Con decreto dell'Autorita' di Governo competente per lo
spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, e' determinato,
nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse
commissioni di cui al comma 59, il compenso spettante ai componenti
delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 per la
partecipazione alle sedute delle medesime commissioni.
66. Le commissioni sostituite ai sensi del comma 59 restano in
carica, nella composizione esistente alla data del 26 agosto 1996,
fino all'insediamento delle nuove commissioni.
67. Contestualmente alla nomina delle commissioni di cui al comma
59, l'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo provvede alla
costituzione di un comitato per i problemi dello spettacolo, diviso
in cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza,
la prosa, il cinema, le attivita' circensi e lo spettacolo
viaggiante. Al comitato per i problemi dello spettacolo sono
attribuite funzioni di consulenza e di verifica in ordine alla
elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e in
particolare in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri
generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il
sostegno alle attivita' dello spettacolo.
68. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 67 si provvede
alla determinazione del numero dei componenti del comitato per i
problemi dello spettacolo e, nell'ambito del numero complessivo, del
numero, non superiore comunque a nove, dei componenti di ciascuna
sezione, nonche' alla determinazione delle modalita' di designazione
dei componenti da parte dei sindacati e delle associazioni di
categoria, delle modalita' di convocazione e di funzionamento. Del
comitato fa parte il Capo del Dipartimento dello spettacolo, che puo'
delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a
partecipare alle singole sedute delle sezioni.
69. Il comitato per i problemi dello spettacolo e' presieduto
dall'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo. Si applica
quanto previsto dal comma 62.
70. Ai costi di funzionamento del comitato per i problemi dello
spettacolo e delle commissioni consultive istituite ai sensi dei
commi 59 e 60, si provvede nei limiti di quanto stanziato per il
funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 59.
71. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decretolegge 29 marzo
1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio
1995, n. 203, sono inseriti i seguenti:
"2bis. Con regolamento governativo adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta dell'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo,
sentito il comitato per i problemi dello spettacolo, sono
disciplinati, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto
1990, n. 241, i criteri e le modalita' per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi
economici di qualunque tipo in favore dei soggetti che operano nel
campo delle attivita' musicali, della danza, della prosa, del cinema
e delle altre forme di spettacolo, considerando anche, a tal fine, la
qualita', l'interesse nazionale cosi' come definito dall'articolo 2,
comma 2, lettera a), della legge 30 maggio 1995, n. 203, ovvero
l'apporto innovativo nel campo culturale dell'iniziativa.
2ter. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2bis, le disposizioni di legge regolanti
le materie oggetto del medesimo comma. Lo schema di regolamento e'
trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di
assegnazione, il parere delle Commissioni permanenti, competenti per
materia. Decorso tale termine, il regolamento e' emanato anche in
mancanza del parere."".
Al titolo del decretolegge sono aggiunte, in fine, le parole: "e
delle telecomunicazioni".