LEGGE 24 dicembre 2003, n. 350
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2004).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Risultati differenziali)
1. Per l'anno 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in
termini di competenza in 54.600 milioni di euro, al netto di 7.396 milioni di euro per
regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati
nel bilancio di previsione per il 2004, resta fissato, in termini di competenza, in 267.000
milioni di euro per l'anno finanziario 2004.
2. Per gli anni 2005 e 2006 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio
pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e'
determinato, rispettivamente, in 53.600 milioni di euro ed in 43.000 milioni di euro, al
netto di 3.572 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, per le regolazioni debitorie; il
livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 327.000 milioni
di euro ed in 315.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2005 e
2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in
47.500 milioni di euro ed in 38.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al
mercato e' determinato, rispettivamente, in 319.500 milioni di euro ed in 310.000 milioni
di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle
operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passivita'
preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, le maggiori entrate rispetto alle previsioni
derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo
netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi
urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali, improrogabili esigenze
connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-
finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli
obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
Art. 2
Disposizioni in materia di entrate
1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, le parole da: "per i quattro periodi successivi" fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: "per i cinque periodi d'imposta successivi l'aliquota
e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
2004 l'aliquota e' stabilita nella misura del 3,75 per cento".
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime
speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato dall'articolo 19, comma 2, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: "anni dal 1998 al 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "anni dal 1998 al 2004";
b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2004" sono sostituite dalle
seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2005".
3. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della
proprieta' contadina, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2003 dall'articolo 52, comma
22, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004.
(15)
4. Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente da accisa.
Per le modalita' di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel
regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali.
5. Per l'anno 2004 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) le attivita' di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione,
ancorche' non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione
del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati,
ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali";
b) dopo l'articolo 56 e' inserito il seguente:
"Art. 56-bis. - (Altre attivita' agricole) - 1. Per le attivita' dirette alla produzione di
vegetali esercitate oltre il limite di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b), il reddito
relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare
corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste
in proporzione alla superficie eccedente.
2. Per le attivita' dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell'articolo 32,
comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali, il reddito e' determinato applicando all'ammontare dei
corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta
sul valore aggiunto, conseguiti con tali attivita', il coefficiente di redditivita' del 15 per
cento.
3. Per le attivita' dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135
del codice civile, il reddito e' determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle
operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto, conseguiti con tali attivita', il coefficiente di redditivita' del 25 per cento.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo
73, comma 1, lettere a), b) e d), nonche' alle societa' in nome collettivo ed in accomandita
semplice.
5. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo.
In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si
esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della
disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive
modificazioni";
c) all'articolo 71, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui all'articolo
67, comma 1, lettera i), poste in essere dai soggetti che svolgono le attivita' di cui
all'articolo 29, eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c), del predetto articolo, si
applicano le percentuali di redditivita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 56-bis. Le
disposizioni del presente comma non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui
alla legge 7 aprile 2003, n. 80".
7. Dopo l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 34-bis. - (Attivita' agricole connesse) - 1. Per le attivita' dirette alla produzione di
beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile,
l'imposta sul valore aggiunto e' determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni
imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione
forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.
2. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi della disposizione del presente articolo. In
tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione dell'imposta nel modo normale si
esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della
disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive
modificazioni".
8. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma:
1) dopo la parola: "manipolazione," sono inserite le seguenti: "conservazione,
valorizzazione,";
2) le parole: ", nei limiti stabiliti alla lettera c) dell'articolo 28 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597," sono soppresse;
3) dopo la parola: "conferiti" e' inserita la seguente: "prevalentemente";
4) le parole: "nei limiti della potenzialita' dei loro terreni" sono soppresse;
b) il secondo comma e' abrogato.
9. All'onere derivante dal comma 8, stabilito in 16,9 milioni di euro per l'anno 2005 e 9,6
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
10. All'articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4:
1) alla lettera a), le parole: "almeno del 9 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"almeno dell'8 per cento";
2) alla lettera b), le parole: "i ricavi o compensi del 2003 almeno del 4,5 per cento,
nonche' il relativo reddito del 2003 almeno del 3,5 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "i ricavi o compensi minimi concordati per il 2003 almeno del 5 per cento,
nonche' il relativo reddito minimo concordato riferito al 2003 almeno del 3,5 per cento";
3) alla lettera b), le parole: "un incremento non superiore al 5 per cento dei ricavi o
compensi annotati nelle scritture contabili" sono sostituite dalle seguenti: "un incremento
non superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili, con
una sanzione pari al 5 per cento delle imposte correlate alla differenza tra i ricavi o i
compensi concordati e i predetti ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili";
b) al comma 6, le parole: "dal comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 4 e
5";
c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare dei maggiori ricavi o
compensi, determinato ai sensi del comma 4, si applica, tenendo conto della esistenza di
operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media
risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella
relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato";
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Per i periodi d'imposta soggetti a concordato preventivo, relativamente al reddito
d'impresa o di lavoro autonomo, sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione
finanziaria in base alle disposizioni di cui:
a) al primo comma, lettera d), secondo periodo, e secondo comma, lettere a), d) e d-bis),
dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni;
b) all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
c) all'articolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni";
e) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis. Per i medesimi periodi d'imposta di cui
al comma 8, relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono preclusi gli
atti di accertamento qualora il maggiore reddito accertabile sia inferiore o pari al 50 per
cento di quello dichiarato";
f) al comma 9, le parole: "non soddisfa la condizione" sono sostituite dalle seguenti: "non
soddisfa le condizioni"; al medesimo comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c)
gli obblighi di documentazione riprendono dal periodo d'imposta successivo a quello nel
quale non sono state soddisfatte le condizioni di cui al comma 4";
g) il comma 11 e' sostituito dal seguente: "11. La sospensione dell'esercizio dell'attivita',
ovvero della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', prevista dall'articolo
12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, e' disposta dal direttore
regionale dell'Agenzia delle entrate, per un periodo da quindici giorni a due mesi, qualora
nei riguardi dei contribuenti che non hanno aderito al concordato siano constatate, in
tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo
scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio; in deroga
all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il
provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. La disposizione di cui al
presente comma non si applica se i corrispettivi non documentati sono complessivamente
inferiori a 50 euro. Il presente comma non si applica alle violazioni constatate prima della
data di entrata in vigore del presente decreto";
h) al comma 12, lettera b), le parole: "importo superiore a 5.154.569,00 euro" sono
sostituite dalle seguenti: "importo superiore a 5.164.569,00 euro"; nel medesimo comma,
alla lettera c), le parole:
"hanno titolo a regimi forfettari" sono sostituite dalle seguenti: "si sono avvalsi dei regimi
forfettari";
i) al comma 13, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione IVA
annuale, per tutti i soggetti passivi di tale imposta, sono definite le modalita' di separata
indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei
consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA";
l) al comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il periodo precedente si applica
solo con riferimento agli incrementi di cui al comma 4".
11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili.
L'addizionale e' pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed e' versata all'entrata del
bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un
apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a
compensare ENAV Spa, secondo modalita' regolate dal contratto di servizio di cui
all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV Spa per
garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto
alla residua quota, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito
sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso
confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del
territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale
della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumita' delle persone e delle
strutture, il 60 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e
al contrasto della criminalita' e al potenziamento della sicurezza nelle strutture
aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie. (40) (43) ((53))
12. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, commi 3 ed 11, dopo le parole: "l'anno 2003", sono inserite le seguenti:
"e per l'anno 2004";
b) all'articolo 16, comma 6, dopo le parole: "30 aprile 2004" sono inserite le seguenti: ",
salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione";
c) all'articolo 19, comma 3, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2004";
d) all'articolo 21, comma 3, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2004";
e) all'articolo 21, comma 6, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2004".
13. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, sono prorogate fino al 31 dicembre 2004.
14. All'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze del 23 marzo 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1998, le parole: "10%" sono sostituite dalle
seguenti:
"30 per cento". La presente disposizione si applica anche ai successivi decreti che
definiscono la percentuale da fissare per analoga esigenza.
15. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2003, N. 355, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2004, N. 47.
16. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2003, N. 355, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2004, N. 47.
17. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "prorogata
da ultimo al 31 dicembre 2000 dall'articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e' ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "e'
stabilita sino al 31 dicembre 2004".
18. Sono confermate per l'anno 2004 le disposizioni in materia di compartecipazione
provinciale e comunale al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge
27 dicembre 2002, n. 289.
19. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e'
prorogato al 31 dicembre 2004. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si
provvede nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2004. (15)
20. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: "31 marzo 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 2004";
b) al comma 1, lettera b), settimo periodo, le parole: "Il Governo presenta al Parlamento
entro il 30 aprile 2003" sono sostituite dalle seguenti: "; il Governo presenta al
Parlamento entro i successivi trenta giorni";
c) al comma 1, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la scadenza del 30
settembre 2004 non e' rispettata, la Commissione e' sciolta, tutti i suoi membri decadono
e il Governo riferisce al Parlamento, non oltre il 31 ottobre 2004, i motivi per i quali non
ha ritenuto di proporre al Parlamento l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione con
particolare riferimento ai principi costituzionali dell'autonomia finanziaria di entrata e di
spese dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle regioni e della loro
compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio".
21. Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e
delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati; gli effetti decorrono, in ogni caso, a
decorrere dal periodo d'imposta successivo alla predetta data.
22. Nelle more del completamento dei lavori dell'Alta Commissione di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nelle regioni che hanno
emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non
conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l'applicazione della
tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino
al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2010, sulla base di quanto stabilito dalle
medesime disposizioni nonche', relativamente ai profili non interessati dalle predette
disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo. (46)
23. Entro il periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2010, le regioni di cui al
comma 22 provvedono a rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di tassa
automobilistica conformi alla normativa statale vigente in materia. (46)
24. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: "31
dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2005".
25. Nell'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "chiuso
entro il 31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "chiuso entro il 31 dicembre
2002". L'imposta sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma
deve essere versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle
imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25
per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006.
26. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
27. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 25 e 26 del presente articolo
si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalita' stabilite, rispettivamente, dal
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2001,
n. 408.
28. All'articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
le parole: "reddito complessivo" sono inserite le seguenti: ", diminuito degli eventuali
citati redditi di terreni e da abitazione principale,".
29. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, gli interventi di cui all'articolo
31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere oggetto di affidamento ad imprese
individuali, anche in deroga alla normativa vigente. L'importo degli interventi non puo'
essere superiore a 15.000 euro.
30. Nell'ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati, le
agevolazioni fiscali di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto
attuatore.
31. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le
altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si
applicano anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di
musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.
32. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 5, lettera
b), n. 2), sono aggiunte le seguenti parole:
", fatta salva la facolta' del rinnovo dei contratti fino alla revisione del sistema delle
concessioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e comunque non oltre il
30 giugno 2004, previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico
interesse".
33. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e
l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003,
sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente alle annualita' di imposta 1999 e
successive.
34. All'articolo 47, comma 10, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
parole: "trenta unita'" sono sostituite dalle seguenti: "33 unita'".
35. Per garantire con carattere di continuita' le esigenze di monitoraggio degli andamenti
di finanza pubblica e il completamento del processo di razionalizzazione dei relativi
servizi, nonche' per la prosecuzione dell'attivita' della struttura interdisciplinare prevista
dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 10, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' determinata, a decorrere dall'anno
2004, in 2,7 milioni di euro annui.
36. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera f) e' sostituita dalla
seguente:
"f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle
regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreche' le
prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui
all'articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa
commerciale, nonche' i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai
giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per
legge devono essere riversati allo Stato;".
37. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "conseguente alla"
sono sostituite dalle seguenti:
"anche a seguito della"; nello stesso comma, dopo le parole: "relativi ai rimborsi ed ai
recuperi" sono inserite le seguenti: ", anche mediante iscrizione a ruolo,".
38. Allo scopo di promuovere la diffusione della cultura italiana e di sostenere lo
sviluppo delle attivita' di ricerca e studio e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno
2004. Le disponibilita' di cui al presente comma sono destinate prioritariamente
all'erogazione di contributi, anche in forma di crediti di imposta, a favore degli istituti di
cultura di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, per la costruzione della propria sede
principale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni
attuative del presente comma. Lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per
l'espressione del parere delle competenti Commissioni. (24)
39. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, dopo la parola: "imprese" sono inserite
le seguenti: "produttrici o" e dopo la parola: "distributrici", sono inserite le seguenti:
"compresi i grossisti".
40. Il numero 103) della parte III della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese
estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;
energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad
essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere
successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione
di energia elettrica".
41. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all'articolo 32
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, l'imposta comunale sugli immobili prevista dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal 1°
gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di
regolarizzazione, sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato
e' comunque utilizzato sia antecedente. Il versamento dell'imposta relativo a dette
annualita' e' effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, in due rate di uguale importo
entro i termini ordinari di pagamento dell'imposta per l'anno 2004, in misura pari a 2 euro
per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di imposta.
42. Le misure dei canoni, proventi, diritti erariali e indennizzi per l'utilizzazione di beni
immobili del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, richiesti sulla base
dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, hanno carattere di definitivita' per il
periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge 24
dicembre 1993, n. 537, nonche' dei seguenti atti legislativi di settore: decreto legislativo
12 luglio 1993, n. 275, legge 5 gennaio 1994, n. 36, legge 5 gennaio 1994, n. 37, legge 23
dicembre 1994, n. 724.
43. Fatte salve le competenze conferite alle regioni ai sensi della normativa vigente, resta
sestuplicata dal 1° gennaio 1990 alla data di entrata in vigore della presente legge, la
misura dei canoni di cui all'articolo 14, primo comma, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n.
546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692.
44. Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si
applicano, con le medesime modalita' ivi rispettivamente indicate, anche relativamente al
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state
presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando il versamento
entro il 16 aprile 2004 e secondo le seguenti ulteriori
disposizioni:
a) per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, hanno gia' effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed
adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della predetta legge n. 289 del 2002,
ferma restando la rateizzazione dell'eccedenza, il versamento da effettuare entro il 16
aprile 2004 e' pari:
1) all'intero importo dovuto, fino a concorrenza, con un minimo rispettivamente di 100 e
200 euro, della somma di 3.000 euro per le persone fisiche e di 6.000 euro per gli altri
soggetti, se i versamenti gia' effettuati sono inferiori a tali somme;
2) al dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro per le persone fisiche e
200 euro per gli altri soggetti, se i versamenti gia' effettuati sono pari o superiori alle
predette somme di 3.000 e 6.000 euro;
b) la presentazione della dichiarazione integrativa in forma riservata ai sensi del comma 4
del predetto articolo 8 non e' consentita ai soggetti che hanno omesso la presentazione
delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1 del medesimo
articolo, nonche' al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002;
c) non possono avvalersi delle disposizioni degli articoli 7 e 8 della citata legge n. 289 del
2002, i soggetti che hanno effettuato la definizione automatica per gli anni pregressi di
cui all'articolo 9 della medesima legge;
d) i contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge
n. 289 del 2002, presentano, a pena di nullita', una dichiarazione concernente tutti i
periodi d'imposta per i quali le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31
ottobre 2003;
e) le definizioni ed integrazioni non possono essere effettuate dai soggetti ai quali, alla
data di entrata in vigore della presente legge, e' stato notificato processo verbale di
constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui
redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, nonche' invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata perfezionata la definizione ai
sensi dei commi 48 e 49. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-
bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di definizione o integrazione, ovvero di
avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi
alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione o integrazione e'
ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli
importi per la definizione o l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale,
con esclusione delle sanzioni e degli interessi; non si fa luogo a rimborso di quanto gia'
pagato;
f) per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni del presente comma, si
applica l'articolo 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
g) i contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2003 una
dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle
disposizioni di cui al presente comma sulla base delle dichiarazioni originarie presentate.
L'esercizio della facolta' di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti
favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate. (42)
45. Le disposizioni dell'articolo 9-bis, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
si applicano ai pagamenti delle imposte e delle ritenute dovute alla data di entrata in
vigore della presente legge, ed il relativo versamento e' effettuato entro il 16 aprile 2004,
ovvero, per i ruoli emessi, alla scadenza prevista per legge. Qualora gli importi da versare
ai sensi del presente comma, in applicazione del comma 1 del citato articolo 9-bis,
eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la
somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in tre rate con le
modalita' stabilite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui
all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato
dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
46. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a condizione
che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla
data di entrata in vigore della presente legge, si applicano anche relativamente agli atti
pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle scritture private registrate fino al
30 settembre 2003, alle denunce e alle dichiarazioni presentate entro tale ultima data,
nonche' all'adempimento delle formalita' omesse per le quali alla data di entrata in vigore
della presente legge sono decorsi i relativi termini. La presentazione delle istanze, il
versamento delle somme dovute, l'adempimento delle formalita' omesse, di cui allo stesso
articolo 11, sono effettuati entro il 16 aprile 2004; si applica, in particolare, l'articolo 11,
comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 289 del 2002.
47. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
si avvalgono delle disposizioni degli articoli 8 e 9 della stessa legge n. 289 del 2002,
anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le
dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, procedono alla
regolarizzazione delle scritture contabili di cui al predetto articolo 14, anche con
riferimento alle attivita' detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2002, secondo le
seguenti disposizioni:
a) le variazioni ovvero le iscrizioni sono effettuate nell'inventario, nel rendiconto ovvero
nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2003, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso
a tale data nonche' negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle
vigenti disposizioni;
b) nei casi di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 14, le attivita' ed i maggiori valori
iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello
chiuso o in corso al 31 dicembre 2003, anche ai fini di quanto previsto dal comma 6 dello
stesso articolo 14;
c) il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta e' effettuato entro il 16 aprile 2004.
48. Relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, le disposizioni
dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche agli avvisi di
accertamento, agli atti di contestazione ed agli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i
quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini
per la proposizione del ricorso, agli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla predetta data, non e' ancora
intervenuta la definizione, nonche' ai processi verbali di constatazione relativamente ai
quali, alla medesima data, non e' stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto
invito al contraddittorio. Il pagamento delle somme dovute e' effettuato entro il 16 aprile
2004; per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno gia'
effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi
dell'articolo 15 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione
dell'eccedenza, si applicano le disposizioni di cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2).
Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 19 aprile 2004 restano sospesi
i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento, gli atti di
contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni, di cui al primo periodo, nonche'
quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218
del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo primo periodo.
49. Le disposizioni dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano
anche alle liti fiscali pendenti, come definite dalla lettera a) del comma 3 del medesimo
articolo 16, alla data di entrata in vigore della presente legge; si intende, comunque,
pendente la lite per la quale, alla data del 30 ottobre 2003, non sia intervenuta sentenza
passata in giudicato. Le somme dovute sono versate entro il 16 aprile 2004. Dette somme
possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari
importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000
euro. L'importo della prima rata e' versato entro il predetto termine del 16 aprile 2004. Gli
interessi legali sono calcolati dal 17 aprile 2004 sull'importo delle rate successive.
50. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-bis,
11, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' quelli per la mera
trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono
rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e
del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ultimo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326.
51. Per i soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, hanno gia' effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti
tributari ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
intendono avvalersi, ai sensi dell'articolo 34 del citato decreto-legge n. 269 del 2003,
delle medesime definizioni relativamente ad altri periodi di imposta, ovvero ad altro
settore impositivo, nonche' a diversi avvisi di accertamento, atti di contestazione, avvisi
di irrogazione delle sanzioni, inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e processi verbali di constatazione, si applicano le
disposizioni di cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2).
52. Ai fini del concordato preventivo di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i
titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che hanno dichiarato,
relativamente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, ricavi o compensi
inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri,
non sono tenuti ad assolvere le relative imposte, come previsto dal comma 5 dello stesso
articolo 33, a condizione che provvedano alla definizione del periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2002 ai sensi del comma 44; resta comunque fermo l'obbligo di applicare
le percentuali di incremento dei ricavi o dei compensi, e dei redditi, previste dal citato
articolo 33, sulla base dei ricavi o dei compensi adeguati a quelli risultanti
dall'applicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri.
53. Il comma 22 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' sostituito dal seguente:
"22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2004, sono assicurate
maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2004. In
caso di mancata adozione entro il predetto termine del 30 giugno 2004 del decreto di cui
al primo periodo, i canoni per la concessione d'uso sono rideterminati, con effetto dal 1°
gennaio 2004, nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, rivalutate del trecento per cento".
54. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il comma 2-ter sono
inseriti i seguenti:
"2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice
civile puo' essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico
degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali
rappresentanti della societa'.
2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-
quater attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la
societa'. La societa' e' tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese su
richiesta di quest'ultimo. Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e
periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della
societa', possono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti
societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda
espressamente l'intervento di un notaio".
55. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle
seguenti: "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato";
b) le parole: "Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti:
"Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro";
c) le parole: "Alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle
seguenti: "Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro".
56. Le maggiori entrate di cui al comma 55, derivanti dall'aumento dell'aliquota di accisa
e dal conseguente incremento del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, sono utilizzate
a parziale copertura degli oneri recati dal terzo periodo del comma 53 dell'articolo 3,
nonche' per l'applicazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004 e per il
periodo di imposta successivo, e nel limite massimo di spesa di 21 milioni di euro per
ciascuno degli anni interessati, delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernenti la deduzione forfettaria in favore degli
esercenti impianti di distribuzione di carburante.
57. A decorrere dal 1° gennaio 2003, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "reddito complessivo", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: ",
al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze,";
b) al comma 1, le parole: "reddito concorrono" sono sostituite dalle seguenti: "reddito
complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono".
58. Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di
rimborso delle imposte, l'Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze
di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30
giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti.
59. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n.
544, all'articolo 8, comma 1, le parole da: "previsti" fino a: "cinquanta milioni di lire"
sono sostituite dalle seguenti: "che effettuano spettacoli viaggianti, nonche' quelli che
svolgono le altre attivita' di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un
volume di affari non superiore a cinquantamila euro".
60. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: "dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 11, del
decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322" sono inserite le
seguenti: "nonche' dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) ed e),
del medesimo decreto,";
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, per i predetti soggetti incaricati, ad
una somma pari al dieci per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
61. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, all'articolo 3, dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
"3-ter. Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della trasmissione telematica delle
dichiarazioni spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 0,5 per
ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel. Il
compenso non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Le
modalita' di corresponsione dei compensi sono stabilite con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze. La misura del compenso e' adeguata ogni anno, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze con l'applicazione di una percentuale pari alla
variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata
dall'ISTAT nell'anno precedente".
62. A decorrere dall'anno 2004, con i decreti di cui al comma 8 dell'articolo 21 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono assicurate ulteriori maggiori entrate annue pari a
650 milioni di euro.
63. A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e
catastali, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati nella misura del 10 per cento.
64. All'articolo 14, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "50 milioni
di euro" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro".
65. Al comma 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "degli
utili distribuiti" sono sostituite dalle seguenti: "dei proventi cui al comma 37", dopo le
parole:
"la provincia di Lecco," sono inserite le seguenti: "la provincia di Varese" e sono
soppresse le seguenti: ", la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Como, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco".
66. Il termine di cui all'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
come modificato dall'articolo 52, comma 24, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e' differito, limitatamente alle somme dovute per contributi, al 30 giugno 2005. (15)
67. Su tutte le medicazioni avanzate atte alla cura di piaghe da decubito e ulcere cutanee
croniche, con particolare riferimento agli idrogeli, idrogeli in forma di placche, arginati,
schiume di poliuretano, film semipermeabili, medicazioni antisettiche a base di argento,
medicazioni non aderenti con antisettico, si applica l'aliquota IVA nella misura del 4 per
cento. L'efficacia delle disposizioni del presente comma e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla
preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
68. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 14-bis e' inserito il
seguente:
"14-bis.1. L'efficacia delle disposizioni del comma 14-bis e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla
preventiva approvazione da parte della Commissione europea".
69. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20
maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), e' ridotta di 35 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
70. Sono abrogati i commi 6, 9, 11 e 24 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
-------------
AGGIORNAMENTO (15)
La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 142) che "Il termine
concernente i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma del 1990,
riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa, differito al 30 giugno
2005 dall'articolo 2, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' prorogato al 30
giugno 2006". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 507) che "Il termine previsto
dall'articolo 43, comma 3, della legge 1 agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31
dicembre 2004 dall'articolo 2, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 571) che il termine del 31 dicembre 2004, di cui
al comma 3 del presente articolo, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione
e l'arrotondamento della proprieta' contadina, e' prorogato al 31 dicembre 2005.
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AGGIORNAMENTO (24)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 21 aprile 2005, n. 160 (in G.U. 1a s.s.
27/04/2005, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 38 del presente
articolo.
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AGGIORNAMENTO (40)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 1328) che "Al fine di
ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale
sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e' incrementata a decorrere dall'anno
2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato".
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AGGIORNAMENTO (42)
La Corte costituzionale, con sentenza 4-13 luglio 2007, n. 270 (in G.U. 1a s.s. 18/7/2007,
n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 44 del presente articolo
"nella parte in cui non consente l'applicazione dell'art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n.
289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2003), anche ai periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, chiusi
anteriormente al 31 dicembre 2002, ai quali non e' applicabile la suddetta disposizione
della legge n. 289 del 2002 e per i quali, entro il 31 ottobre 2003, sono state presentate
dichiarazioni dei redditi tempestive, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
(Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore
aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), nel
testo all'epoca vigente".
Ha inoltre dichiarato l'illegittimita' costituzionale dello stesso comma 44 del presente
articolo "nella parte in cui non consente l'applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 289
del 2002, anche ai periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, chiusi
anteriormente al 31 dicembre 2002, ai quali non sono applicabili le suddette disposizioni
della legge n. 289 del 2002 e per i quali, entro il 31 ottobre 2003, sono state presentate
dichiarazioni dei redditi tempestive, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, nel
testo all'epoca vigente".
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AGGIORNAMENTO (43)
Il D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007,
n. 222 ha disposto (con l'art. 39-bis, comma 1) che le disposizioni in materia di
addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui al comma 11 del presente articolo si
interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria.
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AGGIORNAMENTO (46)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 nel modificare l'art. 2, commi 1 e 2 del D.L. 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha
conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1), la proroga al 31 marzo 2011 dei
termini di cui ai commi 22 e 23 del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (53)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 4, comma 75) che "Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal
comma 48 dell'articolo 2 della presente legge, l'addizionale comunale sui diritti di
imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e' ulteriormente incrementata, a decorrere dal 1° luglio 2013, di
due euro a passeggero imbarcato. Le maggiori somme derivanti dall'incremento
dell'addizionale disposto dal presente comma sono versate all'INPS con le stesse
modalita' previste dalla disposizione di cui al comma 48, lettera b), dell'articolo 2, e in
riferimento alle stesse si applicano le disposizioni di cui ai commi 49 e 50 del medesimo
articolo 2".
Art. 3
Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di
amministrazioni ed enti pubblici
1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle universita'
statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da
esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno
determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento per
ciascun anno. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca procede
annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun
ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, tenendo conto degli
obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di
razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l'equilibrata distribuzione delle
opportunita' formative e tenendo conto delle necessita' relative ai corsi di laurea di nuova
istituzione e all'articolazione su piu' sedi dell'attivita' didattica.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Istituto
nazionale di fisica nucleare (INFN) il consorzio per l'Area di ricerca scientifica e
tecnologica di Trieste nonche' l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia E l'Ente
per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) concorrono alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno
finanziario da essi complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al
fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 5 per
cento per ciascun anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e delle attivita' produttive, procede
annualmente alla determinazione del fabbisogno programmato per ciascun ente. (23)
3. Gli enti pubblici di ricerca possono stipulare accordi di programma, impegnando anche
risorse proprie, con imprese pubbliche e private, ivi comprese le piccole e medie imprese,
per sviluppare ricerche nei settori ad alta tecnologia e su temi di interesse strategico per le
industrie del Paese, prevedendo anche l'interscambio di conoscenze per favorire la
realizzazione di tali programmi e attivita'.
4. Le strutture universitarie specialistiche operanti nei settori strategici per la diffusione
del diritto europeo possono promuovere accordi di programma con enti e imprese
pubblici e privati, ivi comprese le piccole e medie imprese, al fine di sviluppare
programmi didattici e di ricerca per la formazione di nuove figure professionali e
manageriali nei settori di interesse strategico per l'attuazione delle politiche comunitarie e
per l'internazionalizzazione delle imprese.
5. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell'ASI, i
pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA),
in quanto correlati ad accordi internazionali, nonche' i pagamenti per programmi in
collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, ivi
compresa la partecipazione al programma "Sistema satellitare di navigazione globale
GNSS-Galileo", ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, e dell'articolo 15, comma 2,
del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.
6. Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario per il 2004 del CNR, si tiene
conto degli istituti confluiti e di quelli fuoriusciti dal CNR medesimo ai sensi dell'articolo
23, commi 1 e 5, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.
7. Il fabbisogno finanziario annuale di cui ai commi 1 e 2 e' incrementato degli oneri
contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.
8. Per l'anno 2004 e' istituito un Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere
ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle
deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo di cui al comma 8 e di esse viene data formale
comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.
10. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi nei
confronti di enti, societa', persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, sono autorizzate
le seguenti spese:
a) 100 milioni di euro per l'anno 2004 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005
e 2006 per i debiti contratti dall'ex Ministero delle finanze per le attivita' svolte fino al 31
dicembre 2000;
b) 171 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per i debiti contratti dal
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, per le attivita' svolte fino
al 31 dicembre 2003.
11. Gli importi di cui al comma 10 sono iscritti in specifici fondi, rispettivamente, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno,
per essere assegnati nel corso della gestione alle unita' previsionali di base interessate,
con decreti dei rispettivi Ministri, comunicati, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonche'
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
12. Al fine di provvedere all'estinzione delle anticipazioni effettuate per spese di giustizia
da Poste italiane Spa fino al 31 dicembre 2002, e' autorizzata la spesa di 823 milioni di
euro.
13. Ai fini e per gli effetti del primo comma dell'articolo 6 del Trattato Lateranense tra la
Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo dalla legge 27 maggio 1929, n. 810, e' autorizzata la
spesa massima di 25 milioni di euro per l'anno 2004 e di 4 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2005, da iscrivere in apposita unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le modalita', i criteri e l'entita'
delle erogazioni a favore dei soggetti creditori sono definiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Per le finalita' di controllo, trasparenza e contenimento della spesa pubblica, la Banca
d'Italia trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni in merito alle
operazioni finanziarie poste in essere da singole amministrazioni pubbliche con
istituzioni creditizie e finanziarie, secondo modalita' e tempi indicati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la stessa Banca d'Italia.
15. Per le medesime finalita' di cui al comma 14, all'atto del perfezionamento di
operazioni finanziarie da parte di amministrazioni pubbliche con onere di ammortamento
a totale carico dello Stato, l'istituto finanziatore e' tenuto a darne comunicazione al
Ministero dell'economia e delle finanze, indicando il beneficiario, l'importo
dell'operazione finanziaria e il relativo piano di rimborso, secondo modalita' e tempi
definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione
bancaria italiana.
16. Ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto
ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma
1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad
eccezione delle societa' di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, possono
ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto
ordinario possono, con propria legge, disciplinare l'indebitamento delle aziende sanitarie
locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
28 marzo 2000, n. 76, solo per finanziare spese di investimento.
17. Per gli enti di cui al comma 16 costituiscono indebitamento, agli effetti dell'articolo
119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti
obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata e le cartolarizzazioni con
corrispettivo iniziale inferiore all'85 per cento del prezzo di mercato dell'attivita' oggetto
di cartolarizzazione valutato da un'unita' indipendente e specializzata. Costituiscono,
inoltre, indebitamento le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie
fornite da amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati
verso altre amministrazioni pubbliche nonche', sulla base dei criteri definiti in sede
europea dall'Ufficio statistico delle Comunita' europee (EUROSTAT), l'eventuale premio
incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate nonche', sulla base
dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunita' europee
(EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle
operazioni derivate. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119,
le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il
limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di
liquidita' e di effettuare spese per le quali e' gia' prevista idonea copertura di bilancio.
Modifiche alle predette tipologie di indebitamento sono disposte con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede
europea. (18)
18. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono
investimenti:
a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni
immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione
straordinaria di opere e impianti;
c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto
e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e) l'acquisizione di aree, espropri e servitu' onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facolta' di
partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli
investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche
amministrazioni;
h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o
di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di
servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di
servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro
scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del
concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi,
esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalita' pubblica volti al
recupero e alla valorizzazione del territorio.
19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere all'indebitamento
per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o societa'
finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, e'
tenuto ad acquisire dall'ente l'esplicazione specifica sull'investimento da finanziare e
l'indicazione che il bilancio dell'azienda o della societa' partecipata, per la quale si
effettua l'operazione, relativo all'esercizio finanziario precedente l'operazione di
conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio.
20. Le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono disposte con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT. (18)
21. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e nel quadro del
coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le
disposizioni dei commi da 16 a 20 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' agli enti e agli organismi individuati
nel comma 16 siti nei loro territori.
21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono ricorrere all'indebitamento per finanziare contributi agli
investimenti a privati entro i seguenti limiti:
a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli gia' coperti con maggiori
entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati
con ricorso all'indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di
assestamento del bilancio 2004;
b) impegni assunti nel corso dell'anno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente
perfezionate e risultanti dalla elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati
alla data di approvazione della legge di bilancio per l'anno 2004, con esclusione di
qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere apportata successivamente.
21-ter. L'istituto finanziatore puo' concedere i finanziamenti destinati ai contributi agli
investimenti a privati soltanto se compresi nei prospetti di cui al comma 21-bis; a tale
fine, e' tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale.
22. Al fine di accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge
29 marzo 2001, n. 137, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni con societa' direttamente controllate
dallo Stato o con enti pubblici, con le quali affidare l'istruttoria delle domande presentate
ai sensi della citata legge n. 137 del 2001, dietro pagamento dei costi documentati e di
una commissione per la gestione.
23. All'onere derivante dall'applicazione del comma 22, pari a 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
risorse accantonate nel fondo di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
24. Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, relative all'aumento
degli importi delle provvidenze economiche previste dalla legge 26 dicembre 1981, n.
763, in favore dei profughi italiani, gia' prorogate al 31 dicembre 1997 dalla legge 13
luglio 1995, n. 295, e al 31 dicembre 2000 dalla legge 8 aprile 1998, n. 89, continuano ad
applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2001. A tale fine, e' autorizzata la spesa massima di
1.464.000 euro per il 2004 e di 869.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
25. Fino al 31 dicembre 2003, la determinazione degli importi dell'IVA da rimborsare
alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati ai sensi dell'articolo 9, comma
4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e dell'articolo 6, comma 3, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e' effettuata al lordo delle quote dell'IVA spettanti alle regioni a
statuto ordinario in base alla normativa vigente. E' autorizzata la spesa di 282 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per ristorare i predetti enti territoriali dei
maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003 in cui il rimborso e' stato operato al netto
delle suddette quote di compartecipazione.
26. Per le regioni a statuto speciale, per le province autonome di Trento e di Bolzano e
per gli enti locali dei rispettivi territori restano ferme le vigenti modalita' di
determinazione dei rimborsi di cui al comma 25.
27. Per l'anno 2004 il contributo spettante alle unioni di comuni e' incrementato di 20
milioni di euro. L'incremento e' riservato alle unioni di comuni che abbiano
effettivamente attivato l'esercizio associato di servizi.
28. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228)).
29. I compensi che gli enti locali, ai sensi dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, ripartiscono, a titolo di incentivo alla progettazione,
nella misura non superiore al 2 per cento dell'importo a base di gara di un'opera o di un
lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi
compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti stessi.
30. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente all'anno
2004, e' autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni, da
accreditare sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95 per cento
delle somme previste per ciascuna regione a statuto ordinario a titolo di IRAP e di
addizionale regionale all'IRPEF, quali risultano dalla deliberazione del CIPE per l'anno
2004, nonche' a titolo di compartecipazione all'IVA, quali risultano dalla proposta
formulata, per lo stesso anno 2004, dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000.
31. Limitatamente all'anno 2004, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato
a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella misura pari al 95 per cento
delle somme previste per ciascuna regione a titolo di IRAP, addizionale regionale
all'IRPEF e Fondo sanitario nazionale di parte corrente, quali risultano dalla
deliberazione del CIPE per il medesimo anno.
32. Ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo previsto a carico dello Stato
dall'Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'8
agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, restano
fermi gli adempimenti a carico delle regioni, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
all'articolo 52, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e agli articoli 48 e 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326. Nei confronti delle regioni per le quali sia verificato il mancato
rispetto dei predetti adempimenti resta fermo l'obbligo del ripristino del livello del
finanziamento corrispondente a quello previsto dall'Accordo tra Governo, regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2000, come integrato dall'articolo
85, comma 6 e comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
33. Nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 56, nonche' della stipula di specifico Accordo tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano, concernente la definizione del procedimento di verifica
degli adempimenti regionali, di cui al comma 32, le anticipazioni sono commisurate al
livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dall'Accordo tra Governo,
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2000, di cui al comma
32.
34. Sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi
necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli
esercizi successivi.
35. I trasferimenti erariali per l'anno 2004 in favore di ogni singolo ente locale sono
determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, comma 1, primo periodo,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per l'anno 2004, l'incremento annuale delle risorse,
pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di
inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e' distribuito in misura del 50 per cento del totale in favore dei comuni di
cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, e per il
restante 50 per cento in favore della generalita' dei comuni.
36. Per l'anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e' concesso un
contributo a carico del bilancio dello Stato, fino ad un importo complessivo di 50 milioni
di euro, per le medesime finalita' dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale
ordinario per gli investimenti.
37. Le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, si applicano anche nei rapporti di debito e credito tra province ovvero tra queste e lo
Stato conseguenti ad errate attribuzioni di somme dovute a titolo di imposta sulle
assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore effettuate, negli anni 1999 e 2000, dai concessionari della riscossione.
38. Al comma 14 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "31
dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".
39. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e' istituito, nell'ambito della
unita' previsionale di base 6.1.1.2 - Uffici all'estero, un fondo da ripartire per eventuali
maggiori esigenze per consumi intermedi, relativi agli uffici all'estero, la cui dotazione
iniziale e' commisurata al 10 per cento degli stanziamenti per consumi intermedi iscritti
nella medesima unita' previsionale di base, che vengono corrispondentemente ridotti. La
ripartizione del fondo e' disposta con decreti del Ministro degli affari esteri comunicati,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite
l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti.
40. All'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, dopo il quinto comma sono inseriti i
seguenti:
"A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi all'estero ed in attesa
dell'accreditamento dei finanziamenti ministeriali di cui all'articolo 2, la competente
direzione generale del Ministero degli affari esteri puo' autorizzare, previa comunicazione
al competente Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e
all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare somme dai rispettivi conti correnti valuta
Tesoro per far fronte alle esigenze delle sedi stesse.
Ad operazione effettuata viene disposto il versamento all'entrata del controvalore in euro
dell'importo prelevato seguendo le procedure previste dall'articolo 6 della presente legge
e dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2003, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2003, di attuazione degli articoli 3, 6 e 7 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
Dell'avvenuto versamento viene data comunicazione, a cura della competente direzione
generale del Ministero degli affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero
dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli
affari esteri".
41. All'articolo 80, comma 41, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "da
emanare entro il 28 febbraio 2003," sono soppresse.
42. All'articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "Il
10 per cento delle maggiori entrate" sono inserite le seguenti: "di ciascun anno".
43. Il Ministro degli affari esteri, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari,
emana disposizioni per razionalizzare i flussi di erogazione finanziaria e per semplificare
le procedure relative alla gestione delle attivita' di cooperazione internazionale, con
particolare riferimento alle procedure amministrative relative alle organizzazioni non
governative.
44. Per gli oneri derivanti dall'assunzione, per il periodo febbraio 2004-febbraio 2005,
della Presidenza italiana per l'organizzazione dell'attivita' della "International Task Force
per l'educazione, il ricordo e la ricerca relativi alla Shoah" e' autorizzata, per l'anno 2004,
la spesa di 500.000 euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
45. L'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e' sostituito dal seguente:
"Art. 10. - (Copertura finanziaria) - 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e
4, nella misura massima di 3.500.000 euro annui, a decorrere dal 2004 sono posti a carico
di apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute".
46. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per il biennio 2004-2005 gli oneri posti a carico del bilancio statale
derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla
contrattazione integrativa per il miglioramento della produttivita', comportanti incrementi
nel limite massimo dello 0,2 per cento, sono quantificati complessivamente in 1.030
milioni di euro per l'anno 2004 ed in 1.970 milioni di euro a decorrere dal 2005. (15) (34)
47. Le risorse per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttivita' al
rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 430 milioni
di euro per l'anno 2004 e in 810 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 con specifica
destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni di euro, per il
personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, e successive modificazioni. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo
e' stanziata, a decorrere dall'anno 2004, la somma di 200 milioni di euro da destinare al
trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia
di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in
relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica anche con riferimento alle attivita' di tutela economico-finanziaria, della difesa
nazionale nonche' con quelle derivanti dagli accresciuti impegni in campo internazionale.
(15) (34)
48. Le somme di cui ai commi 46 e 47, comprensive degli oneri contributivi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, costituiscono l'importo complessivo massimo di
cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
49. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi
dall'amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio
2004-2005, nonche' quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al
personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo
decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono
alla quantificazione delle relative risorse e alla determinazione della quota da destinare
all'incentivazione della produttivita', attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle
retribuzioni, ai criteri previsti dal comma 46 per il personale delle amministrazioni dello
Stato.
50. In relazione a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i
maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale 2002-2003, ivi comprese le spese
di cui all'ultimo periodo del comma 40 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non
sono considerati, a decorrere dall'anno 2003, ai fini del calcolo del disavanzo finanziario
degli enti territoriali di cui all'articolo 29, commi 5 e 7, della medesima legge 27
dicembre 2002, n. 289, nonche' ai fini del calcolo dei limiti di spesa per le regioni a
statuto ordinario di cui alle disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.
405, come confermate dal comma 2 del richiamato articolo 29.
51. A decorrere dall'anno 2004, i contributi spettanti agli enti locali in relazione agli oneri
derivanti dalla corresponsione del trattamento economico al personale immesso nei ruoli
speciali ad esaurimento, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n.
730, gia' consolidati nel Fondo di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, nel loro tetto massimo, sono consolidati negli importi attribuiti ai
singoli enti per l'anno 2003. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004,
N.
311.
52. In deroga a quanto stabilito dall'Accordo tra Governo, regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6
settembre 2001, e in relazione a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria e'
incrementato, in via aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dal predetto Accordo, di 550
milioni di euro per l'anno 2004 e di 275 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 per far
fronte ai maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2002-2003.
53. Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le
Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di
personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia
superiore all'unita', nonche' quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i
Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni
autorizzate per l'anno 2003 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della
presente legge, nonche' quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate
di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite
degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
sono consentite le assunzioni di ricercatori delle universita' e degli enti ed istituzioni di
ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003. Per le
universita' continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui
all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine e' istituito
presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca uno specifico fondo. Con
decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede al trasferimento alle singole universita' ed enti
delle occorrenti risorse finanziarie. Per le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli
enti di ricerca sono fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003,
e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le
autonomie regionali e locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono fatte salve le
assunzioni previste e autorizzate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del
12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003, e non
ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui
al presente comma si applicano all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
anche ai fini dell'assorbimento di personale delle amministrazioni pubbliche in base a
procedure di mobilita', nel limite complessivo di 200 unita'.
54. In deroga al divieto di cui al comma 53, per effettive, motivate e indilazionabili
esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilita', da effettuare
secondo le vigenti disposizioni legislative e contrattuali, le amministrazioni dello Stato
anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le
universita', gli enti di ricerca e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere ad
assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad
una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale fine e' costituito un
apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 280 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2005.
55. Le deroghe di cui al comma 54 sono autorizzate secondo la procedura di cui
all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni. Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere mediante la
compilazione di apposito modello recante criteri e parametri individuati dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero
dell'economia e delle finanze. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle
assunzioni e' prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti
connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa
nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla
protezione civile, alla tutela ambientale e alla vigilanza antibracconaggio, al settore della
giustizia, alla tutela del consumatore e alla sicurezza e ricerca agroalimentare e alla tutela
dei beni culturali, nonche' dei vincitori di concorsi espletati alla data del 30 settembre
2003, dei vincitori di concorso per ricercatore universitario, ricercatore, primo ricercatore,
dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo e degli idonei nelle
procedure di valutazione comparativa a professore universitario. Sono altresi'
prioritariamente valutate le esigenze di reclutamento di personale da parte
dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno in correlazione all'effettiva
restituzione a compiti direttamente operativi di personale dei ruoli della Polizia di Stato e
dell'amministrazione penitenziaria in correlazione all'effettiva restituzione a compiti
direttamente operativi di personale del Corpo di polizia penitenziaria.
56. Fermo restando quanto previsto ai commi 53, 54 e 55, e' comunque consentito il
trasferimento dei docenti universitari dall'universita' nella quale prestano servizio ad altra
universita' statale.
57. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque,
dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di
un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento perche' il
fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o
non e' previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per
infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio,
anche se gia' collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha
il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall'amministrazione di appartenenza il
prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di eta' previsti
dalla legge, comprese eventuali proroghe, per un periodo pari a quello della durata
complessiva della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non
espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro, anche in deroga
ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo
trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della
sospensione. Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i
provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del reato
pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perche' il fatto non
sussiste o perche' non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto
dalla legge come reato. Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata
anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge,
il pubblico dipendente puo' chiedere il riconoscimento del migliore trattamento
pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di
sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio non espletato per
l'anticipato collocamento in quiescenza. (4) (7) (52)
57-bis. Ove il procedimento penale di cui al comma 57, ricorrendo ogni altra condizione
ivi indicata, si sia concluso con provvedimento di proscioglimento diverso da decreto di
archiviazione per infondatezza della notizia di reato o sentenza di proscioglimento
perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce
reato o non e' previsto dalla legge come reato, anche pronunciati dopo la cessazione dal
servizio, l'amministrazione di appartenenza ha facolta', a domanda dell'interessato, di
prolungare e ripristinare il rapporto di impiego per un periodo di durata pari a quella della
sospensione e del servizio non prestato, secondo le modalita' indicate nel comma 57,
purche' non risultino elementi di responsabilita' disciplinare o contabile all'esito di
specifica valutazione che le amministrazioni competenti compiono entro dodici mesi
dalla presentazione dell'istanza di riammissione in servizio. (4) (52)
58. Le disposizioni di cui ai commi 53, 54 e 55 non si applicano ai magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato e agli ordini e collegi
professionali e alle relative federazioni nonche' al comparto scuola. Per l'anno 2004, in
attesa della completa attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al personale delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di
arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di
musica si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo
39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Per
le regioni e le autonomie locali, nonche' per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere si applicano le
disposizioni di cui al comma 60.
59. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile di fronteggiare le
molteplici situazioni di emergenza in atto, la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
autorizzata ad assumere personale, mediante concorsi pubblici, nel limite massimo di 180
unita', da assegnare al predetto Dipartimento. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la funzione pubblica, sono definiti le qualifiche, i requisiti professionali specialistici e
la quota di riserva dei posti in favore del personale in servizio presso il Dipartimento
stesso con contratto a tempo determinato, ovvero in posizione di comando o di fuori
ruolo. Il personale di cui al precedente periodo e' mantenuto in servizio fino alla
conclusione delle predette procedure concorsuali. E' garantito in ogni caso un adeguato
accesso dall'esterno. Ai fini di una graduale copertura dei posti, sono autorizzate, per
l'anno 2004, assunzioni per 50 unita' di personale e, per l'anno 2005, assunzioni per
ulteriori 130 unita'. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 1,75
milioni di euro per l'anno 2004 ed a 6,3 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2005, si
provvede, quanto a 1,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 a carico del fondo di
cui al comma 54 e, quanto a 4,55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, mediante
utilizzo delle disponibilita' relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 24
febbraio 1992, n. 225.
60. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra
Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono
fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno per
l'anno 2003 e gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a
tempo indeterminato per l'anno 2004. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure
di mobilita', devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale
infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per
cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003, tenuto conto, in
relazione alla tipologia degli enti, della dimensione demografica, dei profili professionali
del personale da assumere, della essenzialita' dei servizi da garantire e dell'incidenza delle
spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale
possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i limiti predetti, di personale
appartenente al ruolo sanitario. Non puo' essere, in ogni caso, stabilita una percentuale
superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le
province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto
dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, maggiorato
del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate sia
superiore alla media nazionale per fasce demografiche. I singoli enti in caso di assunzioni
di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilita'
interno per l'anno 2003. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano
applicazione le disposizioni di cui al comma 53. In caso di mancata adozione dei decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal presente comma entro il 30 giugno
2004 trovano applicazione in via provvisoria e fino all'emanazione degli stessi le
disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2003,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003. Le province e i comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto
di stabilita' interno per l'anno 2003 non possono procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 15, della legge 27
dicembre 2002, n. 289. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti,
le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali
il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione
di unita' di personale. Per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
l'Unioncamere, con decreto del Ministero delle attivita' produttive d'intesa con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio
economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo
indeterminato, nel rispetto delle percentuali di cui al presente comma. (13)
61. I termini di validita' delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le
amministrazioni pubbliche che per l'anno 2004 sono soggette a limitazioni delle
assunzioni sono prorogati di un anno. La durata delle idoneita' conseguite nelle procedure
di valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore ordinario e associato
di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, e' prorogata per l'anno
2004. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle
limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni
anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni,
previo accordo tra le amministrazioni interessate.
62. I Ministeri per i beni e le attivita' culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del
territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2004, del personale in
servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 34,
comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministero dell'economia e delle
finanze puo' continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2004 del personale utilizzato ai
sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni. Il Ministero della salute, per l'anno 2004, puo' altresi' continuare, nel
limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro, ad avvalersi del personale di cui
all'articolo 91, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nonche' a stipulare le convenzioni previste dal
comma 2 dello stesso articolo; ai conseguenti oneri si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
63. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti
di formazione e lavoro di cui all'articolo 34, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalita'
previste dai commi da 53 a 71 per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I
rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono
comunque prorogati al 31 dicembre 2004.
64. I comandi del personale delle Poste italiane Spa e dell'Istituto poligrafico e Zecca
dello Stato, di cui all'articolo 34, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
prorogati al 31 dicembre 2004. (15)
65. Per l'anno 2004, le amministrazioni di cui al comma 53 possono avvalersi di
personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 108 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, nei limiti di spesa previsti dall'articolo 34, comma 13, della legge 27
dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni. La spesa per il personale a tempo determinato in
servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell'anno 2004, assunto ai sensi della legge 5
aprile 1985, n. 124, non puo' superare quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno
2003. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti
delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per
l'anno 2003 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno, cui si applica
quanto disposto dall'articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
nonche' nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il
comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
66. Il Ministero della giustizia, per far fronte alle straordinarie esigenze operative del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, provvede all'acquisizione di personale
civile con professionalita' nei settori socio-educativo tecnico e contabile, ricorrendo,
prioritariamente, alle procedure di mobilita'. In caso di esito negativo delle predette
procedure l'Amministrazione puo' avvalersi di personale assunto a tempo determinato
entro un limite di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
67. La definitiva pianta organica dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e'
confermata nel limite di 320 unita' previsto per la pianta organica provvisoria. La
ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato,
quella del personale con contratto a tempo determinato e quella del personale proveniente
da altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di fuori ruolo, comando ovvero
provvedimenti analoghi, questi ultimi nel limite massimo di 30 unita', nonche' la
ripartizione del personale tra le diverse qualifiche, sono stabilite con regolamento
adottato dall'Autorita' con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 31 luglio
1997, n. 249, ad invarianza di spesa con riferimento agli stanziamenti di bilancio previsti
per il funzionamento dell'Autorita'. I posti di ruolo previsti per ciascuna qualifica dal
regolamento di cui al precedente periodo possono essere coperti, anche mediante le
procedure di mobilita' previste dalla normativa vigente, da dipendenti pubblici che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, risultino da almeno dodici mesi in posizione
di fuori ruolo, comando, o altro provvedimento di distacco presso l'Autorita'. La
disciplina del personale con contratto a tempo determinato e' stabilita dall'Autorita' con
propria delibera, in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368.
68. Per l'anno 2004, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanita' (ISS), l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), gli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico (IRCCS), l'ASI, l'ENEA, nonche' per le universita' e le scuole
superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo
determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per
l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi
anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di
funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di
finanziamento ordinario delle universita'. Per l'anno 2004 per le universita' sono fatte
salve inoltre, nel limite di spesa di 500.000 euro, da ripartire secondo le procedure di cui
all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le assunzioni a tempo
determinato gia' in essere alla data del 1° gennaio 1998, esclusivamente finalizzate ad
assicurare il regolare svolgimento e la funzionalita' di servizi di supporto all'attivita' di
laboratorio e di ricerca dei medesimi atenei; al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione, per l'anno 2004, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma
54 del presente articolo.
69. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo esperimento delle procedure di mobilita',
le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti
pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' sono tenuti a realizzare una
riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31
dicembre 2004, secondo le procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le
proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in
coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo
modalita' indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti
ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono
annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze
armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione,
per ciascuno degli anni 2005 e 2006, i piani previsti dall'articolo 19, comma 4, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.
70. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
71. Per sopperire a straordinarie esigenze di supporto amministrativo, il Consiglio di
Stato, i tribunali amministrativi regionali, la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato
possono avvalersi su base volontaria, anche in soprannumero ed in deroga alle vigenti
disposizioni legislative e contrattuali in materia di mobilita' e, comunque, nel limite
complessivo di 300 unita', del personale dipendente, alla data del 7 luglio 2002, del
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonche' di enti pubblici interessati da
procedure di liquidazione o soppressione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta delle amministrazioni interessate previa consultazione delle
organizzazioni sindacali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla definizione delle modalita' di
trasferimento del predetto personale ed alla ripartizione delle unita' tra le predette
amministrazioni. Con le medesime deroghe e modalita', le citate amministrazioni possono
avvalersi del personale in servizio presso l'Agenzia del demanio che ha esercitato
l'opzione ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173,
per il passaggio ad altra pubblica amministrazione. Il medesimo personale in servizio
presso l'Agenzia del demanio puo' essere destinato anche ad altre amministrazioni con
modalita', criteri e limiti numerici definiti con decreto del Ministro per la funzione
pubblica.
72. L'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
394, si interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono attribuite
esclusivamente al personale percettore dell'indennita' operativa di base di cui alla Tabella
riportata al comma 1 del medesimo articolo 5, e successive modificazioni, ferme restando
le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
16 marzo 1999, n. 255. L'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, si
interpreta nel senso che l'emolumento ivi previsto compete esclusivamente ai colonnelli e
ai brigadieri generali delle Forze armate, nonche' ai gradi ed alle qualifiche
corrispondenti dei Corpi di Polizia e non e' computabile ai fini dell'attribuzione dei
trattamenti di cui all'articolo 5, commi 3 e 3-bis, della legge 8 agosto 1990, n. 231, ed agli
articoli 43, commi sedicesimo, ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter della legge 1°
aprile 1981, n.
121. Gli importi erogati o da erogare in esecuzione di sentenze passate in giudicato in
contrasto con il disposto di cui al presente comma rimangono attribuiti a titolo personale
e sono riassorbiti con i successivi incrementi retributivi spettanti a qualsiasi titolo.
73. L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' le norme ivi richiamate si
interpretano nel senso che il divieto di procedere all'aggiornamento delle indennita', dei
compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa si applica anche alle
misure dell'assegno di confine di cui alla legge 28 dicembre 1989, n. 425, e successive
modificazioni.
74. L'articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel
senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della
Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e' da
considerare, ai fini dell'applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di
trasferimento di sede.
75. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio presso le
istituzioni dell'Unione europea, ovvero che partecipi, in Europa o in Paesi extra-europei,
a riunioni, commissioni o a gruppi di lavoro, comunque denominati, nell'ambito o per
conto del Consiglio o di altra istituzione dell'Unione europea, ad eccezione dei dirigenti
di prima fascia e qualifiche equiparabili, spetta il pagamento delle spese di viaggio aereo
nella classe economica. (33)
76. Nel limite complessivo di 47,063 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e' autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2004, le
convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori
socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attivita' socialmente
utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 20,937 milioni di euro, di misure
di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilita'
degli stessi comuni da almeno un triennio, nonche' ai soggetti provenienti dal medesimo
bacino, utilizzati attraverso convenzioni gia' stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma
3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, per un periodo che, eventualmente
prorogato, non ecceda i sessanta mesi complessivi, al fine di una definitiva
stabilizzazione occupazionale. (28)
77. In presenza delle convenzioni di cui al comma 76 il termine di cui all'articolo 78,
comma 2, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' prorogato al 31 dicembre 2004.
78. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2003, N. 356, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2004, N. 48.
79. Ai magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimita' presso la Corte di
cassazione e la relativa Procura generale, a quelli in servizio presso le sezioni
giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei
conti centrale e la relativa Procura generale compete l'indennita' di trasferta per venti
giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della corte
d'appello di Roma.
80. Per le finalita' di cui al comma 79, la spesa prevista e' determinata in 3.844.206 euro a
decorrere dall'anno 2004. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione
dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del
1978.
81. Al fine di realizzare l'omogeneizzazione dei trattamenti economici accessori, la
misura mensile dell'indennita' speciale di seconda lingua prevista per il personale di
magistratura dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, come stabilita dai decreti
del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26
febbraio 1993, e' rideterminata in 236,00 euro, nel limite massimo di spesa di 46.000 euro
annui.
82. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a stipulare nel limite
complessivo di 1 milione di euro, e per il solo esercizio 2004, direttamente con i comuni
nuove convenzioni per lo svolgimento di attivita' socialmente utili e per l'attuazione di
misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attivita' socialmente
utili, nella disponibilita', da almeno un quinquiennio, di comuni con meno di 50.000
abitanti. (28)
83. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' inserito il seguente:
"Art. 6-bis. - (Dipartimento nazionale per le politiche antidroga) - 1. Il coordinamento
delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle
tossicodipendenze, e delle alcooldipendenze correlate, di cui al testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' organizzato in apposito Dipartimento, al quale sono
trasferite le risorse finanziarie, strumentali ed umane connesse allo svolgimento delle
competenze gia' attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 10, comma 4, comprese
quelle previste dall'articolo 127 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni.
2. Il Dipartimento collabora con le associazioni, le cooperative sociali di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 381, le comunita' terapeutiche e i centri di accoglienza operanti nel
campo della prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti;
raccoglie informazioni e documentazione sulle tossicodipendenze, definendo e
aggiornando le metodologie per la rilevazione, l'elaborazione, la valutazione e il
trasferimento all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze. Esso opera secondo
gli indirizzi del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui
all'articolo 1 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309
del 1990, e successive modificazioni, ferme restando le competenze attribuite ad altre
amministrazioni pubbliche in materia di prevenzione e contrasto alla droga e recupero
delle persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Dipartimento trasmette al Parlamento una relazione
dettagliata sugli interventi effettuati in attuazione del presente articolo, con particolare
riferimento alle azioni di contrasto e prevenzione della droga e di recupero, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, contenente altresi' l'elenco delle
associazioni, comunita' terapeutiche e centri di accoglienza, ritenuti validamente idonei
alle loro funzioni statutarie da una apposita Commissione istituita, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal Dipartimento, che collaborano a tal
fine con il Dipartimento stesso".
84. All'articolo 1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni, le parole: "Dipartimento per gli affari sociali" sono
sostituite dalle seguenti: "Dipartimento nazionale per le politiche antidroga".
85. All'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con eccezione del Fondo nazionale di intervento per
la lotta alla droga".
86. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 83 a 85 si provvede nei limiti
delle risorse trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nell'ambito delle
dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri.
87. Il decreto previsto dal comma 3-bis dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, e' emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri
entro il 31 marzo 2004, anche al fine di indicare le linee guida generali per assicurare la
massima trasparenza nelle procedure non ancora concluse.
88. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
e dall'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'articolo 459 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e' sostituito dal seguente:
"Art. 459. - (Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie) - 1. Nei confronti di
uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attivita' di collaborazione nello
svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a norma dell'articolo
25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 31 del
contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola, di cui
all'accordo del 24 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003, puo' essere disposto l'esonero o il semiesonero
dall'insegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi da 2 a 5.
2. I docenti di scuola dell'infanzia ed elementare possono ottenere l'esonero quando si
tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi.
3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di istruzione secondaria di
secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione possono
ottenere l'esonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno cinquantacinque classi, o
il semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno quaranta classi.
4. L'esonero o il semiesonero dall'insegnamento puo' essere anche disposto sulla base di
un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei precedenti commi,
quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi di qualunque ordine di scuola,
sezioni staccate o sedi coordinate.
5. Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi coordinate, fermi
restando i criteri sopra indicati, l'esonero o il semiesonero puo' essere disposto nei
confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle predette sezioni staccate o sedi
coordinate, anche se essi non siano tra i docenti individuati ai sensi del comma 1".
89. Nell'ambito delle attivita' di riconversione previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
268, gli uffici scolastici regionali istituiscono corsi di specializzazione intensivi, a livello
provinciale o interprovinciale, destinati ai docenti in situazione di soprannumerarieta'
appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli
provinciali, individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 25 ottobre 2002, prot. n. 2845. I corsi di specializzazione di cui al presente
comma sono realizzati entro i limiti di una quota di risorse finanziarie da individuare
annualmente nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alla formazione del
personale del comparto scuola.
90. I docenti in situazione di soprannumerarieta', appartenenti a classi di concorso in
esubero a livello provinciale e che siano in possesso del prescritto titolo di
specializzazione per il sostegno agli alunni disabili sono trasferiti su posti di sostegno; il
trasferimento viene disposto a domanda e, nel caso in cui gli interessati non producano
domanda o non ottengano una delle sedi richieste, d'ufficio.
91. Al comma 21 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Al predetto piano straordinario e' destinato un importo non
inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1°
agosto 2002, n. 166, che risultano disponibili al 1° gennaio 2004".
92. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28
marzo 2003, n. 53, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, la spesa complessiva di 90
milioni di euro per i seguenti interventi:
a) sviluppo delle tecnologie multimediali;
b) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-
dovere di istruzione e formazione;
c) interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per
l'educazione degli adulti;
d) istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione.
93. Per consentire alle istituzioni scolastiche l'affidamento, nell'anno 2004, delle attivita'
in base ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e' autorizzata la spesa di 375 milioni di euro.
94. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono inseriti i
seguenti:
"7-bis. Con il decreto di cui al comma 7 sono individuati, altresi', i limiti di reddito per
l'attribuzione del contributo medesimo.
7-ter. In attesa della regolamentazione del diritto-dovere di istruzione e formazione, da
attuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003,
n. 53, gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali
continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche".
95. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente
dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, e' stabilito per l'anno 2004:
a) in 557,01 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle
gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonche' in favore
dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo
(ENPALS);
b) in 137,65 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad
integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attivita'
commerciali e della gestione artigiani.
96. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 95, gli importi complessivamente
dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2004 in 15.208,02 milioni di euro per le
gestioni di cui al comma 95, lettera a), e in 3.757,98 milioni di euro per le gestioni di cui
al comma 95, lettera b).
97. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 95 e 96 sono ripartiti tra le gestioni
interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 95,
lettera a), della somma di 1.101,12 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato
dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989,
nonche' al netto delle somme di 2,28 milioni di euro e di 52,92 milioni di euro di
pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
98. All'elenco di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, dopo il numero 23) e' aggiunto il seguente:
"23-bis) lavoratori autonomi esercenti attivita' musicali".
99. All'articolo 6, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 16 luglio 1947, n. 708, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In alternativa il
certificato di agibilita' potra' essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del
primo comma dell'articolo 3, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che e' posto a carico
del committente".
100. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e' aggiunto il seguente
comma:
"15-bis. I lavoratori autonomi di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3
del decreto legislativo del Capo provvisiorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,
provvedono direttamente all'adempimento degli obblighi contributivi di cui al presente
articolo".
101. Nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo
59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e
detratte una quota fino a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e fino a 40 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare all'ulteriore finanziamento delle finalita'
previste dall'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' una
quota di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 da destinare al
potenziamento dell'attivita' di ricerca scientifica e tecnologica, lo Stato concorre al
finanziamento delle regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di
accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei
familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di
ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro. (16)
102. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e per un periodo di tre anni, sui trattamenti
pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi
risultino complessivamente superare un importo pari a venticinque volte quello stabilito
dall'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato annualmente
nella misura stabilita all'articolo 38, comma 5, lettera d), della predetta legge 28 dicembre
2001, n. 448, e' dovuto un contributo di solidarieta' nella misura del 3 per cento. Al
predetto importo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui
confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni
definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi
comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 357, nonche' le forme pensionistiche che assicurano comunque ai
dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli
enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la
gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonche' le gestioni di previdenza per il personale
addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas
e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni
complementari al trattamento di base. L'importo complessivo assoggettato al contributo
non potra' comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all'importo di cui
al primo periodo del presente comma. Gli importi dei predetti contributi, al netto della
somma corrispondente all'applicazione dell'aliquota marginale prevista dalla normativa
vigente per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, affluiscono al Fondo di cui al
comma 101.
103. Con uno o piu' decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di attuazione dei
commi 101 e 102.
104. In relazione alle competenze riconosciute alle province autonome di Trento e di
Bolzano dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, contenuti nel testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per gli
aventi diritto ivi residenti l'assegno di maternita', pari ad euro 1.000, previsto dalla
normativa statale per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004,
secondo od ulteriore per ordine di nascita, e comunque per ogni figlio adottato nel
medesimo periodo, e' concesso ed erogato dalle province medesime, a valere sulle risorse
all'uopo corrisposte dall'apposita gestione speciale dell'INPS.
105. Dopo l'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, e' inserito il seguente:
"Art. 42-bis. - (Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni
pubbliche) - 1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di eta' dipendente di
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, puo' essere assegnato, a richiesta, anche in
modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede
di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la
propria attivita' lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e
disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni
di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il
dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.
2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si rendera' disponibile ai fini di una
nuova assunzione".
106. All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, le parole: "da almeno cinque anni" sono soppresse.
107. All'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "e delle aziende
sanitarie locali," sono inserite le seguenti: "degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici e privati e degli ospedali classificati,".
108. E' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per
l'edilizia a canone speciale, con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Per gli anni
successivi al 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
109. Il Fondo di cui al comma 108 e' ripartito annualmente, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, tra le regioni nei cui territori si trovano i comuni ad alta
tensione abitativa, proporzionalmente alla popolazione complessiva dei comuni compresi
negli elenchi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
110. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 108 sono utilizzate per l'attuazione di
programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di unita' immobiliari nei comuni ad
alta tensione abitativa, destinate ad essere locate a titolo di abitazione principale a canone
speciale ai soggetti di cui al comma 113.
111. Ai fini di cui al comma 110, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, nei
limiti delle disponibilita' di cui al comma 108:
a) le agevolazioni fiscali che possono essere concesse a favore degli investimenti
necessari per l'attuazione dei programmi di cui al comma 110, ivi compresi gli oneri per
la progettazione, la direzione dei lavori, la sicurezza dei cantieri e il contributo
concessorio, nonche' gli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
eventualmente previsti a carico dell'attuatore e per i successivi interventi di manutenzione
straordinaria degli alloggi;
b) la misura in cui i redditi derivanti dalla locazione a canone speciale percepiti in
attuazione dei commi da 108 a 114 concorrono alla determinazione della base imponibile
dei percettori.
112. L'attuazione dei programmi di cui al comma 110 e' condizionata alla stipula tra le
imprese di costruzione e il comune sul cui territorio si trovano gli immobili interessati dai
programmi stessi, di specifica convenzione la cui efficacia e' soggetta alla condizione
sospensiva della relativa trascrizione nei registri immobiliari.
113. I contratti di locazione a canone speciale possono essere stipulati esclusivamente
con soggetti il cui reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, sia superiore a
quello massimo previsto dalle leggi regionali per la concessione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ma inferiore all'importo determinato, ai sensi della presente legge,
dalla regione nel cui territorio si trovano le unita' immobiliari, tenuto conto
dell'andamento del mercato delle locazioni immobiliari e dell'incidenza tra la popolazione
residente delle situazioni di disagio abitativo.
114. Le unita' abitative realizzate o recuperate in attuazione delle disposizioni del comma
110, la cui superficie complessiva non puo' essere superiore a 100 metri quadrati, saranno
vincolate alla locazione a canone speciale per la durata prevista della convenzione di cui
al comma 112, e comunque per un periodo non inferiore a cinque anni con successivi
rinnovi biennali. I rinnovi possono essere esclusi solo in presenza di gravi inadempienze
da parte del conduttore ovvero qualora vengano meno i requisiti reddituali di cui al
comma 113. La misura del canone annuo non deve eccedere il 5 per cento del valore
convenzionale dell'alloggio locato.
115. I comuni, nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 112, possono disporre la
riduzione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione o al costo di
costruzione ovvero l'esenzione dai contributi stessi nonche' la riduzione dell'aliquota ICI,
anche differenziando tali benefici in relazione alle caratteristiche degli interventi e agli
impegni assunti dall'imprenditore.
116. L'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disposta per l'anno 2004
dall'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla presente
legge, deve essere utilizzato nel medesimo anno 2004 per le seguenti finalita':
a) politiche per la famiglia e in particolare per anziani e disabili, per un importo pari a 70
milioni di euro;
b) abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per
un importo pari a 20 milioni di euro;
c) servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, per un importo
pari a 40 milioni di euro;
d) servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia, per un importo pari a 67 milioni di
euro. (16)
117. Gli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 116, limitatamente alle scuole
dell'infanzia, devono essere adottati previo accordo tra i Ministeri dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali e le regioni. (16)
118. Per gli anni 2003 e 2004 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di
lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 48,
comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e'
fissato in euro 3.615,20.
119. All'articolo 18, comma 8-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le
parole: "fino al termine di tale periodo," sono soppresse.
120. Nei confronti dei fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter del citato
articolo 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993, non trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, nonche'
l'articolo 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le medesime forme
pensionistiche possono operare, in deroga alla normativa vigente, secondo le modalita'
fissate attraverso la contrattazione collettiva nazionale dalle parti sociali costituenti.
121. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidita' civile di cui all'articolo 130
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei casi in cui sia legittimata la regione,
quest'ultima, fatte salve le ordinarie modalita' di difesa in giudizio, puo' essere difesa da
propri funzionari, da funzionari di enti locali o delle aziende sanitarie locali ovvero, in
base ad apposita convenzione con l'INPS, da avvocati dipendenti da tale ente senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le controversie concernenti il trattamento
economico per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
545, che comunque non configura mai attivita' di pubblico impiego, sono devolute alla
competenza del giudice ordinario. Nel medesimo decreto legislativo n.
545 del 1992, all'articolo 27, comma 1, la parola: "regionale" e' soppressa.
122. All'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
"1-bis. Per gli apporti di beni immobili ai fondi d'investimento immobiliare chiusi
disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, al pagamento dell'imposta e'
tenuta la societa' di gestione del risparmio per ciascun fondo da essa istituito. La fattura,
emessa dall'apportante senza addebito dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di
cui agli articoli 21 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e con l'indicazione della disposizione di cui al presente comma, deve essere
integrata dalla societa' di gestione del risparmio con l'indicazione dell'aliquota e della
relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 e 24 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro il mese di ricevimento
ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con
riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e' annotato
anche nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo decreto n. 633 del 1972. Agli effetti
della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 del citato decreto n. 633 del
1972, le cessioni sono considerate operazioni imponibili".
123. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 AGOSTO 2004, N. 220, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 19 OTTOBRE 2004, N. 257.
124. Al comma 2-bis dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, introdotto dall'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento" e le parole: "dei
partecipanti che rappresentano almeno il 30 per cento delle quote emesse" sono sostituite
dalle seguenti: "del 50 per cento piu' una quota degli intervenuti all'assemblea. Il quorum
deliberativo non potra' in ogni caso essere inferiore al 30 per cento del valore di tutte le
quote in circolazione".
125. Il Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia, con
connessa scuola di specializzazione, previsto dall'articolo 48 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, e' da identificarsi nella Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 giugno 2003, n. 141.
126. Le autorizzazioni di spesa per l'attivazione del Centro di alta specializzazione di cui
al comma 125 sono assegnate alla Fondazione IME, per l'anno 2004.
127. Al fine di favorire l'integrazione dei poli di eccellenza ospedaliera con l'attivita' di
ricerca scientifica e tecnologica avanzata, di alta formazione e di aggiornamento
professionale degli operatori, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5,5
milioni di euro annui a decorrere dal 2005 funzionali alla realizzazione del Parco della
Salute e delle nuove Molinette di Torino. (15)
128. Per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei giochi olimpici
"Torino 2006" e' autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a
decorrere dal 2005, quale limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti
dalla contrazione di mutui da parte dei soggetti di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, e
successive modificazioni. Nell'attesa che sia portata a termine la procedura relativa al
reperimento delle risorse finanziarie previste dal presente comma, i soggetti di cui al
medesimo comma sono autorizzati a stipulare contratti per l'affidamento di incarichi di
progettazione, di attivita' accessorie e di lavori nei limiti della copertura finanziaria di cui
al presente comma.
129. Al comma 1-bis dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, introdotto
dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2003, n. 48, dopo le parole: "formalmente delegati",
sono inserite le seguenti: "nonche' da tre rappresentanti scelti rispettivamente dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dal Ministero dell'economia e delle finanze" e il periodo: "Partecipa alle riunioni del
Comitato di regia, senza diritto di voto, un rappresentante del Presidente del Consiglio
dei ministri" e' soppresso.
130. Per il completamento e l'ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilita' locale
mediante l'interconnessione tra la strada statale n. 32 e la strada provinciale n. 299 e'
autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2005.
131. All'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo la parola:
"drepanocitosi" sono inserite le seguenti: ", nonche' talasso-drepanocitosi e talassemia
intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea,".
132. In favore dei lavoratori che abbiano gia' maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il
diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della
legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni
previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo
si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che
ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le
certificazioni gia' rilasciate dall'INAIL. All'onere relativo all'applicazione del presente
comma e del comma 133, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2004, 97 milioni di
euro per l'anno 2005 e 182 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236.
133. I benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n.
257, e successive modificazioni, sono estesi anche ai lavoratori esposti al rischio chimico
da cloro, nitro e ammine, dello stabilimento ex ACNA di Cengio, indipendentemente
dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2004.
134. All'articolo 3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: "Le unita' immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi
del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano
manifestato volonta' di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base
alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volonta' di acquisto".
135. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo
modificato dall'articolo 41, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "31
dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004" e le parole:
"e di 45 milioni di euro per l'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "e di 45 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004".
136. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo
modificato dall'articolo 41, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "31
dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006". All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite di 18 milioni di euro, a carico
delle risorse preordinate per la medesima finalita' e non utilizzate alla data del 31
dicembre 2004.
137. Per le finalita' di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 51.645.690 nell'esercizio finanziario
2004 a far carico sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236. L'intervento di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, puo' proseguire
nell'anno 2004 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate per la medesima finalita'
entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di 50 milioni di euro. All'articolo
118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 47,
comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "e di 100 milioni di euro per
l'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003 e 2004". In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite
complessivo di spesa di 360 milioni di euro , a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla
gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree
territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, puo' disporre, entro il 31 dicembre 2006, proroghe di trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti
da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonche'
concessioni, anche senza soluzione di continuita', dei predetti trattamenti, che devono
essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno
2004. La misura dei trattamenti e' ridotta del 20 per cento. Tale riduzione non si applica
nei casi di prima proroga o di nuova concessione. Il lavoratore decade dal trattamento di
mobilita', qualora l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al
reimpiego, dal trattamento di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennita' o
sussidio, la cui corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione,
quando: a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel
mercato del lavoro, ovvero rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione
professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti
l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento
rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Il lavoratore decade dal trattamento di
cassa integrazione guadagni straordinaria qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di
formazione professionale o non lo frequenti regolarmente. Il lavoratore decade dal
trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita', di disoccupazione
ordinaria o speciale, o da altra indennita' o sussidio qualora non accetti di essere
impiegato in opere o servizi di pubblica utilita'. Il lavoratore percettore del trattamento di
cassa integrazione guadagni straordinaria, se decaduto dal diritto di godimento del
trattamento previdenziale ai sensi del presente comma, perde il diritto a qualsiasi
erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico del datore di lavoro, salvi i
diritti gia' maturati. Le disposizioni di cui al settimo, ottavo e nono periodo del presente
comma si applicano quando le attivita' lavorative o di formazione si svolgono in un luogo
che non dista piu' di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque
raggiungibile in ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Sono abrogate tutte le
disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente comma.
138. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n.
172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2003" sono sostituite
dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2004";
b) al terzo periodo, le parole: "con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore
di attivita'" sono sostituite dalle seguenti: "con passaggio diretto o anche con interruzione
del rapporto di lavoro tramite la procedura di mobilita', purche' non superiore ad un
periodo di 360 giorni, presso imprese dello stesso settore di attivita' o che operano
all'interno dello stesso stabilimento".
139. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 2003, n.
328. La presente disposizione acquista efficacia a decorrere dal 25 gennaio 2004.
140. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' aggiunto il
seguente:
"3-bis. Le somme relative ad eventuali economie che si realizzeranno sulle risorse
attivate mediante la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalla
regione Lombardia per la realizzazione degli interventi per i campionati mondiali di sci
alpino del 2005 in Valtellina a valere sui limiti di impegno quindicennali possono essere
destinate alla copertura di altre spese preventivamente autorizzate dalla regione per la
realizzazione dell'evento".
141. Per l'anno 2004 i trasferimenti erariali a favore delle comunita' montane sono
incrementati di 5 milioni di euro e di 5 milioni di euro quelli destinati alle province.
142. Nell'ambito del tavolo di monitoraggio della spesa sanitaria costituito in attuazione
dell'Accordo tra Governo, regioni e le province autonome dell'8 agosto 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, sono analizzati anche gli effetti
finanziari della legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari prevista
dall'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e dal decreto-legge 9 settembre 2002, n.
195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222. Le risultanze del
predetto monitoraggio sono sottoposte all'esame della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
143. In considerazione dell'accresciuta complessita' delle funzioni e dei compiti assegnati
al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
nonche' in relazione alle prioritarie esigenze collegate alle attivita' di previsione, di
gestione, di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica attribuite al
predetto Dicastero dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, una somma pari a cinque
milioni di euro annui e' destinata, d'intesa con le organizzazioni sindacali,
all'incentivazione della produttivita' del personale delle aree professionali in servizio
presso il predetto Ministero.
144. In attuazione del punto 13 del citato Accordo tra Governo, regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001 ed in relazione al Piano di
risanamento del Policlinico Umberto I di Roma, presentato dalla regione Lazio, per gli
anni 2002-2004, sono assegnati alla regione Lazio a favore dell'Azienda Policlinico
Umberto I di Roma 65 milioni di euro per l'anno 2004, 60 milioni di euro per l'anno 2005
e 75 milioni di euro per l'anno 2006, nonche' 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2004, 2005 e 2006 a favore dell'ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni
Rotondo.
Per le ulteriori definitive occorrenze finanziarie della gestione liquidatoria dell'Azienda
universitaria Policlinico Umberto I di Roma, a tutto il 31 dicembre 1999, lo Stato
provvede ad attribuire alla regione Lazio l'importo di 19.000.000 di euro a titolo di saldo
dei disavanzi che residuano dopo l'assegnazione della quota parte di risorse attribuite alla
regione Lazio ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
145. La reversibilita' dell'assegno di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio
1992, n. 210, e successive modificazioni, si intende applicabile solo in presenza delle
condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della stessa legge.
146. In deroga al divieto di cui al comma 53, per consentire la piu' efficace attuazione
delle norme di riforma del sistema fiscale, nonche' al fine di rafforzare significativamente
i risultati dell'attivita' di controllo tributario in relazione a quanto previsto dall'articolo 39,
comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Agenzia delle entrate puo' procedere ad assumere
a tempo indeterminato fino a 750 unita' di personale appartenente all'area C che abbia
superato procedure selettive pubbliche che prevedono un tirocinio teorico-pratico
retribuito.
147. Al fine di garantire la piena operativita' delle pubbliche amministrazioni che, in
relazione a quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre
2002, n. 289, siano state interessate da una rideterminazione o da una diversa
distribuzione dei posti di livello dirigenziale generale, all'articolo 19, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: "50 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento". Per le amministrazioni pubbliche
indicate al primo periodo del presente comma, i cui posti di livello dirigenziale generale
contrattualizzato dell'area 1 non superino le cinque unita', il predetto articolo 19, comma
4, fino al 31 dicembre 2004, trova applicazione prescindendo dai limiti percentuali
indicati.
148. Per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti istituzionali
ed alle esigenze connesse con la protezione civile, per l'anno 2004, l'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e' autorizzata ad avvalersi di
personale utilizzato a tempo determinato o con convenzione o con altre forme di
flessibilita' e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata
per lo stesso personale nell'anno 2003 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano
a far carico sul bilancio dell'Agenzia.
149. In attuazione dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, al finanziamento
delle spese di funzionamento della commissione di garanzia per l'attuazione della legge
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali si provvede mediante un fondo
appositamente costituito ed iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. La dotazione del suddetto fondo e' pari a 2.416.187 euro per
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. A decorrere dal 2007 si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. (13)
150. In relazione all'accresciuta complessita' dei compiti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali in materia di previdenza sociale e di lavoro derivanti dall'attuazione
dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, l'intera quota del 10 per cento
dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni penali e amministrative
comminate dalle direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezioni del lavoro per le
violazioni delle leggi sul lavoro, di cui all'articolo 79, comma 2, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e' destinata, limitatamente all'anno 2004, all'incentivazione del personale
con le modalita' previste dallo stesso articolo 79. Per gli anni successivi l'importo
percentuale della predetta quota da destinare alla formazione ed aggiornamento del
personale da assegnare al servizio ispezione del lavoro e per l'acquisto dei dispositivi di
protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli apparati indispensabili
per lo svolgimento dell'attivita' e delle procedure ad essa connesse e' definito con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
151. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo da ripartire
per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una
dotazione, a decorrere dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro
dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia
e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo
tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.
152. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine, e'
autorizzata la spesa di 125 milioni di euro per l'anno 2004, iscritta in un fondo dello stato
di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unita'
previsionali di base interessate con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite
l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti.
153. Per conseguire un piu' elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei
compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e' incrementata di 500 unita' complessive. Con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione
per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unita' portate in incremento ai
sensi della presente disposizione nel limite di spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2004,
euro 12.000.000 per l'anno 2005 ed euro 16.000.000 a decorrere dal 2006. Ferma
restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, i posti portati in incremento nel profilo di vigile del fuoco sono
riservati nella misura del 50 per cento ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo
negli anni 2004 e 2005 e con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i relativi
criteri, modalita' e requisiti. Alla copertura dei rimanenti posti nello stesso profilo di
vigile del fuoco si provvede, in uguale misura, mediante assunzione degli idonei della
graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del
Ministro dell'interno del 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, e del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco,
indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 novembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie
rimangono valide fino al 31 dicembre 2005. Le assunzioni del personale portato in
aumento sono effettuate in deroga al divieto di cui al comma 53 ed alle vigenti procedure
di programmazione ed approvazione.
154. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e'
rideterminata in euro 48 milioni per l'anno 2004 e in euro 14 milioni a decorrere dall'anno
2005.
155. E' autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per l'anno 2004, 42 milioni di euro per
l'anno 2005 e 38 milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a provvedimenti
normativi volti al riallineamento, con effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2003,
delle posizioni di carriera del personale dell'Esercito, della Marina, ivi comprese le
Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai sensi
dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del personale
dell'Arma dei carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi dell'articolo 46 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198. E' altresi' autorizzata la spesa di 73 milioni di
euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino
dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e
delle Forze di polizia. (50)
156. A decorrere dal 1° gennaio 2004, per continuare nel progressivo allineamento delle
indennita' corrisposte al personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
quelle percepite dall'analogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2,
lettera d), dell'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
aziende ed amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000, sono
incrementate di 600.000 euro e di 1.000.000 di euro da destinare, con modalita' e criteri
da definire in sede di contrattazione integrativa, rispettivamente al personale del settore
operativo che svolge mansioni corrispondenti a quelle dei profili del settore
aeronavigante, nelle more dell'inquadramento previsto dall'articolo 28 dello stesso
contratto collettivo nazionale, ed al personale in possesso di specializzazione di
sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo. Per la medesima finalita' le risorse per
la contrattazione collettiva nazionale indicate al comma 46 sono incrementate di un
importo pari a 400.000 euro da destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca,
dei motoristi navali e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
157. Al fine di garantire il proseguimento e la funzionalita' dell'attivita' di soccorso aereo
svolto dal nucleo elicotteri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 120 unita'
appartenenti al profilo operativo della posizione economica B1, che svolgono mansioni
corrispondenti a quelle dei profili aeronaviganti della posizione economica B2, sono
collocate in tali profili in soprannumero con progressivo riassorbimento nell'ambito della
dotazione organica del settore aeronavigante di cui alla Tabella A del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314. Gli oneri derivanti
sono determinati nella misura complessiva massima di 282.000 euro a decorrere dal 1°
gennaio 2004.
158. Per l'anno 2004, nell'ambito delle deroghe di cui al comma 54, le vacanze organiche
nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla
tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate,
fatti salvi i posti riservati ai volontari in ferma breve delle Forze armate di cui ai bandi
gia' emanati in applicazione dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e successive modificazioni, per le
assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed
assistenti della predetta tabella F, utilizzando i candidati gia' idonei collocati nella residua
graduatoria di cui al decreto interministeriale 12 novembre 1996, nonche' mediante
assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati
ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell'articolo 50 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal servizio. Le conseguenti posizioni in
soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi
per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli
ispettori. Ferme restando le procedure autorizzatorie di cui al comma 55, con decreto del
Ministro della giustizia, sono definiti i requisiti e le modalita' per le predette assunzioni,
nonche' i criteri per la formazione della relativa graduatoria e modalita' abbreviate del
corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443.
159. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e' istituito un fondo da
ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva delle
rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle
istituzioni scolastiche all'estero, con dotazione a decorrere dall'anno 2004, di 10 milioni
di euro. Con decreti del Ministero degli affari esteri, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del
bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si
provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base interessate del
medesimo stato di previsione. (11) (53)
160. All'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 10 e' sostituito dal
seguente:
"10. L'aliquota prevista dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, e
la riserva di cui al comma 8 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono
determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".
161. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, dopo le parole:
"universita' degli studi e da altri enti pubblici di ricerca", sono inserite le seguenti:
"nonche', nei limiti stabiliti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle
attivita' di supporto a quelle di competenza del Ministero delle politiche agricole e
forestali ed al funzionamento delle connesse strutture ministeriali e, per l'anno 2004,
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999,
n. 165".
162. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
non si applicano ai contributi dello Stato in favore degli enti e delle associazioni per
l'assistenza alle collettivita' italiane all'estero di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
163. Al comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 7 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono soppresse le
parole da: ", salvo una quota, stabilita con decreto del Ministro delle finanze" fino a:
"stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze".
164. In relazione a quanto previsto dal comma 163 le disposizioni di cui ai commi 193 e
194 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non trovano applicazione
relativamente al potenziamento dell'Amministrazione finanziaria e alla erogazione di
compensi incentivanti la produttivita' del personale. I commi 195 e 196 dell'articolo 3
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.
165. All'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse in via
definitiva correlabili ad attivita' di controllo fiscale, delle maggiori entrate realizzate con
la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' sulla base dei risparmi di spesa per interessi,
calcolati rispetto alle previsioni definitive di bilancio e connessi con la gestione della
tesoreria e del debito pubblico e con l'attivita' di controllo e di monitoraggio
dell'andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli
obiettivi programmatici, determina con proprio decreto le misure percentuali da applicare
su ciascuna di tali risorse, con effetto dall'anno 2004, per le finalita' di cui al comma 2 e
per il potenziamento dell'Amministrazione economica e finanziaria, in misura tale da
garantire la neutralita' finanziaria rispetto al previgente sistema";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le somme derivanti dall'applicazione del comma 1, secondo modalita' determinate
con il decreto ivi indicato, affluiscono ad appositi fondi destinati al personale
dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle
attivita' di cui al citato comma che hanno conseguito gli obiettivi di produttivita' definiti,
anche su base monetaria. In sede di contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le
modalita' di erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare a
ciascuno dei predetti Uffici in relazione all'apporto recato dagli Uffici medesimi alle
attivita' di cui al comma 1".
166. L'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e'
abrogato, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3, nonche' dei commi 6-bis e 7. Il
comma 6 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il comma 1-bis
dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogati. All'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica sono aggiunte le seguenti parole: "che abbiano rilevanza nazionale";
b) al comma 1, dopo le parole: "di fornitura" sono inserite le seguenti: "di beni e servizi a
rilevanza nazionale";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso alle convenzioni stipulate ai sensi
del comma 1, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualita' per l'acquisto di beni e
servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento".
167. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nella rubrica e nel comma 1 dopo le parole: "e servizi" sono inserite le seguenti: "a
rilevanza regionale";
b) al comma 5 e' soppresso il secondo periodo.
168. Al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2001, n. 405, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 2, le parole: "aderiscano alle convenzioni stipulate ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 59 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, ovvero ad" sono sostituite dalle seguenti: "attuino i principi di cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e all'articolo 59 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, ovvero";
b) il comma 2 dell'articolo 2 e' abrogato.
169. All'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "e servizi" sono inserite le seguenti: "di
rilevanza nazionale" e sono soppressi il secondo ed il terzo periodo;
b) il comma 7 e' abrogato.
170. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "Tali
enti, per l'acquisto di beni e per l'approvigionamento di pubblici servizi caratterizzati
dall'alta qualita' dei servizi stessi e dalla bassa intensita' di lavoro, aderiscono alle
convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388" sono
soppresse.
171. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni
pubbliche possono decidere se continuare ad utilizzare o meno le convenzioni
precedentemente stipulate dalla CONSIP Spa.
172. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e favorire il rispetto del patto di stabilita'
interno la CONSIP Spa, attraverso proprie articolazioni territoriali sul territorio, puo'
fornire su specifica richiesta supporto e consulenza per le esigenze di
approvvigionamento di beni e servizi da parte di enti locali o loro consorzi assicurando la
partecipazione anche alle piccole e medie imprese locali nel rispetto dei principi di
concorrenza.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 16 marzo 2004, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2004, n.
126, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che gli effetti delle disposizioni - introdotte dai
commi 1 e 2 dell'art. 1 dello stesso D.L. n. 66/2004 - decorrono dal 1° gennaio 2004.
Sono fatti salvi gli effetti delle domande presentate prima della data di entrata in vigore
del suddetto decreto, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n.
350.
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che le domande di cui ai commi 57 e 57-bis
del presente articolo "sono presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
all'amministrazione di appartenenza".
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AGGIORNAMENTO (7)
L'errata corrige in G.U. 22/06/2004, n. 144 del D.L. 16 marzo 2004, n. 66 convertito con
modificazioni dalla L. 11 maggio 2004, n. 126 (che modifica l'art. 3, comma 57) ha
disposto che "all'articolo 1, comma 1, lettera e), dove e' scritto: "e) sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: "Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono
equiparati i provvedimenti dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato
perche' il fatto non sussiste o perche' non lo ha commesso, ..."", leggasi: "e) sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: "Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma
sono equiparati i provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa
estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato
perche' il fatto non sussiste o perche' non lo ha commesso, ...".
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 14 settembre 2004, n. 241 convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre
2004, n. 271 ha disposto (con l'art. 1, comma 7-ter) che "al fine di far fronte alle maggiori
nuove esigenze di potenziamento della sicurezza attiva e passiva del Ministero degli
affari esteri, il fondo di cui al comma 159 del presente articolo e' integrato, per l'anno
2004, di ulteriori 3,9 milioni di euro".
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AGGIORNAMENTO (13)
La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 17 dicembre 2004, n. 390 (in G.U. 1a s.s.
22/12/2004, n. 49) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 60,
limitatamente alla parte in cui dispone che le assunzioni a tempo indeterminato "devono,
comunque, essere contenute (...) entro percentuali non superiori al 50 per cento delle
cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003".
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AGGIORNAMENTO (15)
La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto:
- (con l'art, 1, comma 88) che "ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva
nazionale previste dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a
carico del bilancio statale, sono incrementate di 292 milioni di euro per l'anno 2005 e di
396 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006".
- (con l'art. 1, comma 89) che "le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale
statale in regime di diritto pubblico sono incrementate di 119 milioni di euro per l'anno
2005 e di 159 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, con specifica destinazione,
rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di euro per il personale delle
Forze armate e dei Corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195."
- (con l'art. 1, comma 123) che "I comandi del personale della societa' Poste italiane Spa e
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui dall'articolo 3, comma 64, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati al 31 dicembre 2005".
- (con l'art. 1, comma 135) che "La dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 149,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' incrementata di un milione di euro per ciascuno
degli anni 2005 e 2006".
- (con l'art. 1, comma 458) che "E' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2005 allo scopo della prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti ai
sensi dell'articolo 3, comma 127, della legge 24 dicembre 2003, n. 350".
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AGGIORNAMENTO (16)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 29 dicembre 2004, n. 423 (in G.U. 1a s.s.
05/01/2005, n. 1) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 101 del presente
articolo, limitatamente alle parole "detratte una quota fino a 20 milioni di euro per l'anno
2004 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare
all'ulteriore finanziamento delle finalita' previste dall'art. 2, comma 7, della legge 27
dicembre 2002, n. 289", nonche' alle parole "lo Stato concorre al finanziamento delle
Regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento
economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio
di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali
destinati a soggetti privi di lavoro", e dei commi 116 e 117.
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AGGIORNAMENTO (18)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 29 dicembre 2004, n. 425 (in G.U. 1a s.s.
05/01/2005, n. 1) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 17, quarto periodo,
e del comma 20 del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-ter) che la presente modifica trova applicazione con
riferimento all'anno 2004.
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AGGIORNAMENTO (28)
La Corte Costituzionale, con sentenza 6-8 giugno 2005, n. 219 (in G.U. 1a s.s. 15/6/2005,
n. 24) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 76 e 82 del presente articolo,
nella parte in cui non prevedono alcuno strumento idoneo a garantire una leale
collaborazione fra Stato e Regioni.
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AGGIORNAMENTO (33)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12-15 dicembre 2005, n. 449 (in G.U. 1a s.s.
21/12/2005, n. 51) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 75 del presente
articolo, nella parte in cui si applica al personale delle Regioni.
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AGGIORNAMENTO (34)
La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, commi 176 e 177) che "Ai fini di
quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2004-2005
dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma
89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a carico del bilancio statale, sono incrementate,
a decorrere dall'anno 2006, di 390 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione
della produttivita'.
Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti
economici e per l'incentivazione della produttivita' al rimanente personale statale in
regime di diritto pubblico riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2006 con specifica destinazione di 136 milioni di euro per il
personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195".
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AGGIORNAMENTO (50)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n.
122 ha disposto (con l'art. 9, comma 30) che "Gli effetti dei provvedimenti normativi di
cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
decorrono dal 1° gennaio 2011".
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AGGIORNAMENTO (53)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2011,
n. 9, ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio
2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 10.000.000 per il finanziamento del fondo
di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni, destinato al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva delle
rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle
istituzioni scolastiche all'estero".
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AGGIORNAMENTO (52)
Il D.L. 16 marzo 2004, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2004, n.
126, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2010, n.
225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art.
2, comma 1) che "Le domande di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, sono presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla
data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per
infondatezza della notizia di reato, all'amministrazione di appartenenza.
L'amministrazione provvede entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di
cui al comma 57 del citato articolo 3, ovvero dalla definizione del procedimento di cui al
comma 57-bis del medesimo articolo".
Il medesimo D.L. 225/2010, nel modificare l'art. 2, comma 1 del citato D.L. 16 marzo
2004, n. 66, ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 32) che "Per i provvedimenti di
proscioglimento di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, pronunciati in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del citato
decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2004, n. 126, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto".
Art. 4
Finanziamento agli investimenti
1. Per l'anno 2004, nei confronti di ciascun utente del servizio radiodiffusione, in regola
per l'anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che acquisti o
noleggi un apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per
l'utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-
DVB/C-DVB) e la conseguente interattivita', e' riconosciuto un contributo statale pari a
150 euro. La concessione del contributo e' disposta entro il limite di spesa di 110 milioni
di euro.
2. Un contributo statale pari a 75 euro e' altresi' riconosciuto alle persone fisiche o
giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un apparecchio di
utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via Internet. Il contributo e'
corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sull'ammontare
previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet,
stipulato dopo il 1° dicembre 2003. La concessione del contributo e' disposta entro il
limite di spesa di 30 milioni di euro.
3. Il contributo di cui al comma 2 e' riconosciuto, nel caso dell'acquisto, immediatamente
sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del
noleggio o della detenzione in comodato, il cui contratto deve avere durata annuale, il
contributo e' riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno.
4. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di attribuzione dei
contributi statali. In ogni caso, il contributo statale di cui al comma 2 non puo' essere
cumulato, nell'ambito della stessa offerta commerciale, con quello di cui al comma 1
quando erogati, direttamente o indirettamente, da parte dello stesso fornitore di servizi nei
confronti del medesimo utente. Il contributo per l'acquisto o noleggio dei decoder in
tecnica C-DVB e' riconosciuto a condizione che l'offerta commerciale indichi
chiaramente all'utente i fornitori di contenuti con i quali i soggetti titolari della
piattaforma via cavo abbiano concordato i termini e le condizioni per la ripetizione via
cavo del segnale diffuso in tecnica digitale terrestre.
5. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, come rideterminato dall'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e' incrementato di 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Per il solo
anno 2004 il predetto finanziamento e' incrementato di ulteriori 10 milioni di euro.
6. All'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, al
secondo comma, dopo le parole: "cessione in uso di circuiti telefonici" sono inserite le
seguenti: "e a larga banda punto a punto e multipunto in ambito nazionale per fonia e
trasmissione dati,". All'onere derivante dalle disposizioni recate dal presente comma si
provvede mediante utilizzo di quota parte, nel limite massimo di 2 milioni di euro, delle
risorse di cui al comma 8.
7. E' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 8,5 milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006 per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di
produzione spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n.
224, avviando la sperimentazione dei seguenti servizi multimediali: trasmissione audio e
video su Internet della totalita' delle sedute d'aula dei due rami del Parlamento,
pubblicazione delle sedute in audio e video in differita con indicizzazione per intervento,
consultazione dell'archivio audio e video delle sedute.
8. Per il finanziamento del Fondo per progetti strategici nel settore informatico, di cui al
comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e' autorizzata l'ulteriore spesa
di 51,5 milioni di euro per l'anno 2004 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni
2005 e 2006; il Fondo finanzia anche iniziative destinate alla diffusione ed allo sviluppo
della societa' dell'informazione nel Paese.
9. Il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e'
destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato "PC
ai giovani", diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e
digitali tra i giovani che compiono 16 anni nel 2004, nonche' la loro formazione. Le
modalita' di attuazione del progetto, nonche' di erogazione degli incentivi stessi sono
disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
10. Il Fondo di cui al comma 9 e' destinato anche, nel limite di 30 milioni di euro per
l'anno 2004, all'istituzione di un fondo speciale, denominato "PC alle famiglie",
finalizzato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, diretto
all'erogazione di un contributo di 200 euro per l'acquisizione e l'utilizzo di un personal
computer con la dotazione necessaria per il collegamento ad Internet, nel corso del 2004,
da parte dei contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un reddito complessivo
non superiore a 15.000 euro, relativo all'anno d'imposta 2002. Con decreto di natura non
regolamentare, adottato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al
primo periodo, le modalita' di attuazione del progetto, di individuazione dei requisiti
reddituali e dei soggetti tenuti alla verifica dei predetti requisiti, nonche' di erogazione
degli incentivi stessi prevedendo anche la possibilita' di avvalersi a tal fine della
collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione. Il contributo non e'
cumulabile con le agevolazioni previste dai commi 9 e 11.
11. Nel corso dell'anno 2004 i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado,
anche non di ruolo con incarico annuale, nonche' il personale docente presso le universita'
statali, possono acquistare un personal computer portatile da utilizzare nella didattica,
anche attraverso appositi programmi software messi a disposizione dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, usufruendo di riduzione di costo e di
rateizzazione. I benefici per l'acquisto sono ottenuti, rispettivamente, previa apposita
indagine di mercato esperita dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP)
Spa. Con apposito decreto di natura non regolamentare il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fissa le modalita' attuative per poter
accedere ai benefici previsti dal presente comma. (15)
12. Per il proseguimento degli studi e il perfezionamento delle fasi di realizzazione
sperimentale, gia' avviati nei decorsi anni dal Ministero dell'interno, aventi per oggetto
l'applicazione del voto elettronico alle consultazioni elettorali, e' autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
13. All'articolo 1, comma 6, della legge 29 gennaio 2001, n. 10, il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: "Le quote versate all'ENAV e all'ASI non utilizzate sono versate
entro il 31 gennaio 2004 all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo
stesso".
14. L'Istituto per il credito sportivo opera nel settore del credito per lo sport e le attivita'
culturali, ai sensi dell'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, impartisce le necessarie direttive all'Istituto per il credito sportivo al fine di
adeguare il relativo statuto ai compiti di cui al comma 191, assicurando negli organi
anche la rappresentanza delle regioni ed autonomie locali, nonche' stabilendo le
procedure ed i criteri per la liquidazione delle quote di partecipazione al fondo di
dotazione dell'Istituto medesimo. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' approvato lo statuto
e sono nominati i componenti dei nuovi organi. Resta salvo quanto previsto dall'articolo
56, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
15. All'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 52, le parole: "di un
polo di attivita' industriali ad alta tecnologia" sono sostituite dalle seguenti: "di un polo di
ricerca e di attivita' industriali ad alta tecnologia"; dopo le parole: "del comune di
Genova", sono inserite le seguenti: "anche in relazione all'attuazione dell'articolo 4 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326," ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse di cui al
presente comma non possono essere utilizzate per altre finalita' fino al 31 dicembre 2006".
16. Per i soggetti che hanno stipulato prestiti agevolati a valere sul Fondo speciale per la
ricerca applicata istituito con legge 25 ottobre 1968, n. 1089, ai sensi degli articoli 4, 5 e
6 della medesima legge, e successive modificazioni, e che hanno ancora in essere rate di
mutuo in sofferenza, e' dovuto solo il versamento della quota originaria residua con
esclusione degli interessi di mora anche se ricapitalizzati, da eseguire entro il 31 gennaio
2004. Per importi superiori a 25.000 euro e' consentito il versamento in quattro rate con
scadenza, rispettivamente, il 31 gennaio 2004, il 30 giugno 2004, il 31 dicembre 2004 e il
30 giugno 2005, maggiorate degli interessi legali. A tale fine e' autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
17. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, dopo le parole: "connesse all'attivita'
antincendi boschivi di competenza," sono inserite le seguenti: "ivi comprese quelle
relative al funzionamento delle strutture operative e di coordinamento impegnate nella
lotta agli incendi boschivi,".
18. Le risorse provenienti da iniziative di cui all'articolo 67, comma 1, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, nonche' quelle relative agli interventi di cui all'articolo 11 del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, accertate al 31 dicembre di ogni anno, sono trasferite sullo stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, anche ai fini dell'attuazione
dell'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
19. Nei limiti delle risorse rese disponibili di cui al comma 18, e in base alle specifiche
assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche
agricole e forestali sottopone all'approvazione del CIPE nuovi contratti di programma nei
settori agricolo e della pesca.
20. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese agricole colpite da
eventi eccezionali, ivi comprese le calamita' naturali dichiarate ai sensi del comma 2
dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze di carattere sanitario,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
21. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 15 e' inserito il
seguente:
"15-bis. Per le aziende agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamita'
naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n.
185, e le emergenze di carattere sanitario, la riduzione delle sanzioni civili di cui al
comma 8 e' fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore al tasso di
interesse legale".
22. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 17 e' inserito il
seguente:
"17-bis. Nei casi di particolare eccezionalita', individuati con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
tra quelli previsti dal comma 15-bis, il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11,
del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 1989, n. 389, puo' essere consentito fino a venti rate trimestrali costanti".
23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive
modificazioni, il tasso di interesse di differimento, da applicare sulle singole rate, e'
fissato nella misura del tasso legale vigente all'atto della rateizzazione.
24. Le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e 23 si applicano in riferimento ad eventi
eccezionali verificatisi al 31 dicembre 2005.
25. All'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive
modificazioni, le parole: "1° gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio
2004".
26. Per la prosecuzione delle attivita' nel campo della ricerca e sperimentazione agraria, e'
concesso al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, un contributo annuo pari a un milione di
euro per ciascun anno del triennio 2004-2006.
27. Le disposizioni dei commi da 17 a 26 si applicano anche per gli eventi previsti
dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' alle imprese del
settore ittico operanti nelle zone colpite da mucillagini e altri fenomeni naturali che
comportino la moria della fauna marina o l'impossibilita' di svolgere attivita' di pesca o di
allevamento.
28. In deroga a quanto stabilito al comma 12 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo
2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, i
quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui
all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999,
delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia , possono essere trasferiti ad aziende
ubicate nelle zone di pianura della medesima regione.
29. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi previsti dalle leggi 5 giugno 2003, n.
131, e 7 marzo 2003, n. 38, gli interventi in favore del settore ittico di cui alla legge 17
febbraio 1982, n. 41, sono realizzati dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome
limitatamente alle rispettive competenze previste dalla Parte IV del VI Piano nazionale
della pesca e dell'acquacoltura adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 25 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
174 del 27 luglio 2000. (38)
30. Entro il 28 febbraio 2004, in attuazione di quanto previsto al comma 29 e in deroga
alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive
modificazioni, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e' approvato il
Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004. (38)
31. Per assicurare la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141,
commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati i limiti di impegno
quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e di 50 milioni di euro
dal 2006. (40)
32. Le economie d'asta conseguite sono utilizzate con le modalita' risultanti dalle relative
disposizioni per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti rientranti nelle finalita'
previste dai commi 31 e 34, ivi compresi gli studi per opere di accumulo di nuove risorse
idriche in aree critiche.
33. Gli enti interessati agli interventi di cui al comma 31 presentano, per il tramite delle
regioni competenti per territorio, al Ministero delle politiche agricole e forestali i propri
programmi entro il 30 aprile 2004.
34. Entro il 31 maggio 2004 il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, definisce il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie in
relazione agli stanziamenti di cui al comma 31.
35. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere
del settore idrico, in coerenza con gli Accordi di programma quadro esistenti, e' definito
il "Programma nazionale degli interventi nel settore idrico". Il Programma comprende:
a) le opere relative al settore idrico gia' inserite nel "programma delle infrastrutture
strategiche" di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,
approvato con delibera CIPE n. 121/2001, del 21 dicembre 2001, tenendo conto delle
procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
b) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
c) gli interventi di cui al comma 31;
d) gli interventi inseriti negli Accordi di programma di cui all'articolo 17 della legge 5
gennaio 1994, n. 36, nonche' gli interventi concernenti trasferimenti transfrontalieri delle
risorse idriche.
36. Entro il 30 luglio 2004, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali
e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al CIPE il
Programma nazionale di cui al comma 35. Il Programma nazionale indica le risorse
finanziarie assegnate ai singoli interventi di cui al comma 35, lettere a), b), c) e d),
previsti dalle relative leggi di spesa e, con esclusione di quelli gia' inseriti negli Accordi
di programma quadro, ne definisce la gerarchia delle priorita', tenuto conto dello stato di
avanzamento delle relative progettazioni. Ai fini della successiva attuazione gli interventi
del Programma nazionale sono inseriti negli Accordi di programma quadro sempreche'
presentino requisiti relativi alla progettazione e alla certezza di risorse finanziarie
coerenti con lo strumento.
37. Agli interventi individuati dal Programma nazionale e' assegnata priorita' anche in
relazione all'attuazione del programma delle infrastrutture strategiche per il periodo 2004-
2007, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato
con la citata delibera CIPE n. 121/2001, e successive modificazioni, tenendo conto delle
procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
38. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
39. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
40. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
41. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
42. Le risorse finanziarie di Sviluppo Italia Spa previste al punto 2 della delibera CIPE 2
agosto 2002, n. 62, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
sono trasferite all'ISMEA.
43. L'ISMEA subentra nelle funzioni gia' esercitate da Sviluppo Italia Spa per l'attuazione
degli interventi di cui al comma 42, che risultano assegnate dalle leggi vigenti, nonche'
nei relativi rapporti giuridici e finanziari.
44. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definite le modalita' e le procedure per l'attribuzione delle risorse
finanziarie e strumentali, anche per effetto del subentro di cui al comma 43.
45. Per le finalita' di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
419, l'ISMEA e' autorizzato, anche attraverso la costituzione di forme associative e
consortili con banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario,
all'erogazione del credito a condizioni di mercato e a:
a) prestare garanzie finanziarie per emissioni di obbligazioni sia a breve che a medio e a
lungo termine effettuate da piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e
agroalimentare;
b) provvedere all'acquisto di crediti bancari sia a breve che a medio e a lungo termine in
favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare e alla
loro successiva cartolarizzazione;
c) effettuare anticipazioni dei crediti vantati dagli agricoltori nei confronti dei soggetti di
cui al regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.
46. Allo scopo di promuovere l'introduzione di nuove tecniche produttive e di incentivare
la tutela delle produzioni agroalimentari di qualita' del Mezzogiorno, e' autorizzata la
spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la
istituzione dell'Istituto per la ricerca e le applicazioni biotecnologiche per la sicurezza e la
valorizzazione dei prodotti tipici e di qualita'.
47. L'Istituto di cui al comma 46 effettua ricerche e studi in materia di:
a) nutraceutica, qualita' e tracciabilita' dei prodotti agroalimentari;
b) applicazione delle biotecnologie ai prodotti agroalimentari e biomedici;
c) confezionamento dei prodotti agroalimentari e biomedici;
d) genomica funzionale e proteomica.
48. L'Istituto di cui al comma 46 ha sede presso l'universita' degli studi di Foggia che puo'
avvalersi, allo scopo di assicurare la massima efficacia dello stesso, di collaborazioni con
altre universita' o con istituti di ricerca.
49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la
commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla
commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di
origine costituisce reato ed e' punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.
Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non
originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace
indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o
delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che
il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi
aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli , fatto salvo
quanto previsto dal comma 49-bis, ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o
merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza
l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione
o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro
effettiva origine estera. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti
o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita
al dettaglio. La fallace indicazione delle merci puo' essere sanata sul piano
amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle
figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La
falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci puo' essere sanata sul
piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della
stampigliatura "made in Italy". Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine
non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati gia'
immessi in libera pratica. (49)
49-bis - Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del
licenziatario, con modalita' tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la
merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli
stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza
estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore
sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa
da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura,
verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.
Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di
allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione
dei prodotti e il luogo in cui e' avvenuta la trasformazione sostanziale. Il contravventore e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000. (49)
49-ter. E' sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al
comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del
titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui
documenti di corredo per il consumatore. (49)
49-quater. Le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura territorialmente
competenti ricevono il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente
comma 49-bis. ((63))
50. Per potenziare le attivita' di controllo e di analisi nelle operazioni doganali con
finalita' antifrode, sono istituite, presso l'Agenzia delle dogane, una centrale operativa
mediante idonee apparecchiature scanner installate negli spazi doganali e una banca dati
delle immagini derivate dalle medesime apparecchiature e da quelle analoghe in
dotazione al Corpo della guardia di finanza. Il trattamento delle immagini e' da intendere
attivita' di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati
personali, essendo diretta all'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione e' affidata
alle dogane. Ai medesimi fini si applica a dipendenti dell'Agenzia delle dogane addetti a
tali servizi, in numero non superiore a dieci, il disposto di cui all'articolo 7, comma 10,
dell'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
nella parte in cui il limite di 240 giorni di missione continuativa nella medesima localita',
previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e' elevato a 365
giorni. Le spese derivanti dall'estensione del citato limite trovano copertura nello
stanziamento di cui al comma 53.
51. La centrale operativa di cui al comma 50 provvede, nel caso di merci provenienti da
Paesi terzi e destinate ad altri Paesi comunitari, a fornire informazioni agli uffici doganali
dei Paesi destinatari delle merci sulle eventuali violazioni di norme a tutela del "made in
Italy".
52. L'accesso alla banca dati delle immagini di cui al comma 50 e' disciplinato d'intesa tra
il direttore dell'Agenzia delle dogane ed il comandante generale della Guardia di finanza.
53. Al fine di cui al comma 50, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2004.
54. Per potenziare la lotta alla contraffazione e per tutelare la specificita' dei prodotti,
l'Agenzia delle dogane puo' sottoscrivere con gli operatori, su loro richiesta, convenzioni
per la raccolta in una banca dati multimediale dei dati caratteristici idonei a
contraddistinguere i prodotti da tutelare, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La
raccolta dei dati di cui al presente comma ed il relativo trattamento e' attivita' di rilevante
interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo
diretta all'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione e' affidata alle dogane.
55. Con determinazione dirigenziale, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' tecniche di attuazione delle
disposizioni di cui al comma 54.
56. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68, e' consentito al Corpo della guardia di finanza l'accesso diretto alla
banca dati di cui al comma 54, secondo modalita' stabilite di intesa tra il direttore
dell'Agenzia delle dogane ed il comandante generale della Guardia di finanza.
57. Presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, e' istituito lo "sportello unico doganale",
per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini
delle attivita' istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle
predette operazioni.
58. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra tutte le
istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, cosi'
raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi
procedimenti ed attivita'.
59. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che
concorrono per l'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione,
validi fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono a stabilirli, in una
durata comunque non superiore, con i regolamenti di cui all'articolo 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
60. Dalla attuazione dei commi da 57 a 59 non possono derivare oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato.
61. E' istituito presso il Ministero delle attivita' produttive un apposito fondo con
dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di
euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna
promozionale straordinaria a favore del "made in Italy", anche attraverso la
regolamentazione dell'indicazione di origine o l'istituzione di un apposito marchio a tutela
delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della
normativa europea in materia di origine, nonche' per il potenziamento delle attivita' di
supporto formativo e scientifico alle attivita' istituzionali del Ministero dell'economia e
delle finanze anche rivolte alla diffusione del "made in Italy" nei mercati mediterranei,
dell'Europa continentale e orientale, a cura di apposita sezione dell'ente di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. A tale fine, e per l'adeguamento delle
relative dotazioni organiche, e' destinato all'attuazione delle attivita' di supporto
formativo e scientifico indicate al periodo precedente un importo non superiore a 10
milioni di euro annui. Tale attivita' e' svolta prioritariamente dal personale del ruolo di cui
all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28
settembre 2000, n. 301, al quale, per la medesima attivita', fermi restando gli incrementi e
gli adeguamenti sul trattamento economico complessivo in godimento secondo
l'ordinamento di provenienza, e il riconoscimento automatico della progressione in
carriera, nessun emolumento ulteriore e' dovuto. Le risorse assegnate all'ente di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per l'anno 2004 e successivi ,
ivi comprese quelle di cui al secondo periodo del presente comma, allo stesso
direttamente attribuite, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate agli anni successivi. Si applica il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. (39) (40)
62. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla vigilanza del marchio
destinato alle produzioni agroalimentari italiane di qualita' "Naturalmenteitaliano".
63. Le modalita' di regolamentazione delle indicazioni di origine e di istituzione ed uso
del marchio di cui al comma 61 sono definite con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli
affari esteri, delle politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie.
64. Al fine di garantire il consolidamento dell'azione di contrasto all'economia sommersa,
nonche' la piena efficacia degli interventi in materia di polizia economica e finanziaria,
anche alla luce dei nuovi compiti conferiti ai sensi della presente legge e dell'articolo 23
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, l'organico del ruolo degli appuntati e finanzieri del Corpo della
guardia di finanza e' incrementato di 470 unita' dall'anno 2004, e di ulteriori 530 unita' a
decorrere dall'anno 2005. Alla copertura dei posti derivanti da tale incremento di
organico si provvede mediante l'assunzione in deroga a quanto previsto al comma 53
dell'articolo 3 di un corrispondente numero di finanzieri, nel limite di spesa di 5 milioni
di euro per l'anno 2004, 28 milioni di euro per l'anno 2005 e 32 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2006.
65. All'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la parola:
"Livorno," e' inserita la seguente: "Manfredonia,".
66. Allo scopo di assicurare migliori condizioni di trasparenza del mercato, garantendo la
corretta informazione dei consumatori, con uno o piu' decreti del Ministro delle attivita'
produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, in coerenza con quanto
previsto dall'Unione europea in materia, sono definite le condizioni di uso delle
denominazioni di vendita dei prodotti italiani di salumeria e dei prodotti da forno. I
decreti definiscono altresi' i requisiti dei soggetti e degli organismi di ispezione abilitati
ad effettuare i controlli, garantendone l'integrita' e l'indipendenza di giudizio.
67. Salve le norme penali e le sanzioni amministrative vigenti in materia di etichettatura e
presentazione dei prodotti alimentari, l'uso delle denominazioni di vendita dei prodotti di
salumeria e dei prodotti da forno italiani in difformita' dalle disposizioni dei decreti di cui
al comma 66 e' punito con la sanzione amministrativa da tremila a quindicimila euro. La
confisca amministrativa dei prodotti che utilizzano denominazioni di vendita in
violazione dei decreti di cui al comma 66 e' sempre disposta, anche qualora non sia stata
emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione di cui al presente comma.
68. Al fine di valorizzare lo stile della produzione nazionale, e' istituita dal Ministero
delle attivita' produttive in collaborazione con la societa' EUR Spa l'Esposizione
permanente del design italiano e del made in Italy, con sede in Roma.
69. L'Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy ha finalita' di
valorizzazione dello stile italiano, nonche' obiettivi di promozione del commercio
internazionale e delle produzioni italiane di qualita'.
70. Per l'attuazione dei commi 68 e 69 e' autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro
per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, a valere sulle risorse di cui al comma 61.
71. All'articolo 80, comma 31, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "per
l'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2003 e 2004".
72. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30.
73. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30.
74. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e degli affari esteri,
presso gli uffici dell'Istituto per il commercio con l'estero o presso gli uffici delle
rappresentanze diplomatiche e consolari, sono istituiti uffici di consulenza e di
monitoraggio per la tutela del marchio e delle indicazioni di origine, e per l'assistenza
legale alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla
contraffazione e alla concorrenza sleale.
75. Per l'attuazione del comma 74 e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni del triennio 2004-2006.
76. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito un fondo destinato
all'assistenza legale internazionale alle imprese per la tutela contro le violazioni dei diritti
relativi alla proprieta' industriale e intellettuale, nonche' contro le pratiche commerciali
sleali e i fenomeni legati agli obiettivi di cui al comma 61.
77. Le modalita' di gestione del fondo di cui al comma 76 sono stabilite dal decreto di cui
al comma 73.
78. Per l'attuazione dei commi 76 e 77 e' autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per
l'anno 2004, 4 milioni di euro per l'anno 2005 e 2 milioni di euro per l'anno 2006, a valere
sulle dotazioni del fondo di cui al comma 61.
79. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30.
80. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30.
81. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30.
82. Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e
successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2004 per
agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione
commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste
collegati.
83. Le modalita', le condizioni e le forme tecniche delle attivita' di cui al comma 82 sono
definite con decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo
2001, n. 57. (25)
84. All'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
come modificato dal comma 2-ter dell'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole:
"delle imprese industriali e dei servizi" sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese
industriali ed artigiane di produzione di beni e di servizi".
85. All'articolo 72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al primo periodo
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' alle agevolazioni previste dalla legge
25 febbraio 1992, n. 215, disposte in attuazione del 5° bando".
86. Per la prosecuzione degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.
641, per gli anni 2004, 2005 e 2006 e' autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro annui.
87. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11
marzo 1988, n. 67, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5 milioni di euro
a decorrere dal 2004.
88. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 87, gli
enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo
criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
89. Le risorse di cui ai commi 87 e 88 possono essere utilizzate dai comuni beneficiari
anche per le finalita' di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n.
64; in tale caso i rapporti tra il provveditorato alle opere pubbliche e i comuni interessati
sono disciplinati da apposita convenzione.
90. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
si applicano ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatari dei
provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi,
contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24
novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22,
che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997, entro
il 31 luglio 2004, ovvero secondo le modalita' di rateizzazione previste dal citato comma
17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002. La presente disposizione si applica entro il
limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2004. (41) (45)
91. Per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da
calamita' naturali per i quali e' intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti
possono stipulare allo scopo. A tale fine, nonche' per la prosecuzione degli interventi di
cui all'articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo le
disposizioni ivi previste, sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali
rispettivamente di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall'anno 2005, nonche' due
ulteriori limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall'anno 2006. I
predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la
Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti
autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
92. All'articolo 138, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31
dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006". (40)
93. Le risorse derivanti dai mutui finanziati a valere sui limiti di impegno autorizzati con
riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23
dicembre 1998, n. 448, spettano alle regioni Basilicata e Campania nella misura,
rispettivamente, del 40 per cento e del 60 per cento.
94. All'articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: "Il commissario di cui al comma 1, con propria determinazione,
affida, entro otto mesi dalla definizione degli stati di consistenza, il completamento della
realizzazione delle opere suddette con le modalita' ritenute piu' vantaggiose per la
pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla
legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura l'esecuzione".
95. Per la prosecuzione dei lavori di ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma
del 7 e 11 maggio 1984, di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e alla successiva ordinanza del Ministro
per il coordinamento della protezione civile n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, e'
autorizzato un limite di impegno quindicennale di un milione di euro a decorrere
dall'anno 2005.
96. Per la prosecuzione degli interventi volti alla realizzazione di opere infrastrutturali e
viarie atte ad agevolare gli insediamenti delle strutture universitarie di cui al comma 1
dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 315, e' autorizzato un limite di impegno
quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
97. Per la prosecuzione degli interventi volti al riassetto idrogeologico, alla ricostruzione
e allo sviluppo di cui alla legge 2 maggio 1990, n. 102, e' autorizzato un limite di
impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
98. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, dopo le parole:
"della presente legge," sono inserite le seguenti: "e comunque per fare fronte ad ogni
calamita' verificatasi nell'intero territorio regionale,".
99. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2012, N.68. (53)
100. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2012, N.68. (53)
101. Il Fondo di cui al comma 100 e' gestito da Sviluppo Italia Spa sulla base di criteri ed
indirizzi stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (10)
102. La dotazione del Fondo di cui al comma 100 e' pari a 10 milioni di euro per l'anno
2004. Il Fondo puo' essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e
altri soggetti pubblici e privati.
103. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
(10)
104. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio
2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l'anno
2004 non si applica il riferimento alla lettera a) di cui al medesimo comma. La
disposizione di cui al precedente periodo si applica nel limite di spesa massimo per l'anno
2004 di euro 250.000.
105. Al fine di consentire la chiusura in via transattiva di contenziosi relativi ad
operazioni poste in essere con fondi statali ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31
gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95,
dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'articolo 3, comma 9, del decreto-
legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.
135, dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'articolo 9-septies del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, e del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Sviluppo Italia
Spa e' autorizzata ad accettare senza istruttoria il pagamento a saldo e stralcio dei crediti
incagliati, in sofferenza o in contenzioso alla data del 30 settembre 2003, nella misura di
almeno il 50 per cento. A tale scopo, gli interessati possono presentare apposita domanda
a Sviluppo Italia Spa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Sviluppo Italia Spa comunica agli istanti l'importo dovuto, che dovra' essere
corrisposto entro trenta giorni dalla comunicazione. A pagamento effettuato l'eventuale
contenzioso si estingue per cessazione della materia del contendere, con spese legali
compensate.
106. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo del tessuto produttivo nazionale, e'
istituito il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio. Il Fondo e'
gestito da Sviluppo Italia Spa nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria
vigente, per effettuare interventi temporanei e di minoranza, comunque non superiori al
30 per cento, nel capitale di imprese produttive, nei settori dei beni e dei servizi, per gli
scopi e nelle forme di cui ai commi da 107 a 110 con priorita' per quelli cofinanziati dalle
regioni. (40)
107. Sviluppo Italia Spa e' autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di cui al comma
106 per sottoscrivere o acquistare, esclusivamente a condizioni di mercato, quote di
capitale di imprese produttive che presentino nuovi programmi di sviluppo ovvero,
secondo le modalita' indicate dal CIPE ai sensi del comma 110, quote di minoranza di
fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese.
108. Gli interventi non possono riguardare consolidamenti delle passivita' delle imprese,
ne' operazioni per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'. La gestione
del Fondo di cui al comma 106 e' soggetta alla disciplina di controllo generalmente
applicata ai fondi di rischio privati e deve essere condotta secondo criteri tali da non
determinare le condizioni per configurare un aiuto di Stato, ai sensi della comunicazione
della Commissione europea 2001/C-235/03 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee C 235 del 21 agosto 2001, in materia di aiuti di Stato e capitale di
rischio. Il Fondo non investira' in imprese operanti in settori ai quali si applicano regole
comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato nonche' nelle imprese di produzione,
trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del Trattato
istitutivo della Comunita' europea.
109. La partecipazione puo' riguardare esclusivamente medie e grandi imprese come
qualificate dalla normativa nazionale e comunitaria.
110. Le condizioni e le modalita' di attuazione degli interventi di cui ai commi da 106 a
109 sono approvate dal CIPE. In particolare, il CIPE stabilisce:
a) i criteri generali di valutazione;
b) la durata massima, comunque non superiore a cinque anni, della partecipazione al
capitale. (31)
111. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 110 e' autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 45 milioni di euro per l'anno 2005.
112. E' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo speciale
per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese. Il Fondo interviene
in sostegno di programmi, predisposti per la attuazione di accordi sindacali o statuti
societari, finalizzati a valorizzare la partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte
gestionali delle imprese medesime.
113. Per la gestione del Fondo di cui al comma 112, avente una dotazione iniziale di 30
milioni di euro, e' costituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, un Comitato paritetico, composto da dieci esperti, dei
quali due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e otto in
rappresentanza delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Comitato paritetico elegge al suo
interno il presidente e adotta il proprio regolamento di funzionamento. Con il medesimo
decreto ministeriale sono stabiliti i criteri fondamentali di gestione del Fondo. (30)
114. Con successivi decreti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adegua le
modalita' di gestione del Fondo di cui al comma 112, sulla base del recepimento di
eventuali accordi interconfederali o di avvisi comuni tra le parti sociali, anche in
attuazione degli indirizzi dell'Unione europea. (30)
115. Il Comitato paritetico redige annualmente una relazione, contenente gli esiti del
monitoraggio sull'utilizzo del Fondo di cui al comma 112, che viene trasmessa dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali alle competenti Commissioni parlamentari ed
al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
116. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante norme per
l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del
ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
158, come modificata dall'articolo 31, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".
117. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 1-quater, sono inseriti i seguenti:
"1-quinquies. La riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali
trasferiti all'ANAS Spa ai sensi del comma 1-bis e' effettuata con le modalita' previste dal
capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione tra l'ANAS Spa
e l'Agenzia delle entrate.
1-sexies. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo il comma 3,
sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' autorizzare la riscossione coattiva
mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle societa' per azioni interamente
partecipate dallo Stato, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la societa'
interessata stipula apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate e l'iscrizione a ruolo
avviene a seguito di un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico
di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, vidimata e resa esecutiva dalla direzione
regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione della dislocazione territoriale
dell'ufficio della societa' che l'ha richiesta.".
118. Negli anni 2004, 2005 e 2006, ai concessionari e ai commissari governativi del
servizio nazionale della riscossione e' corrisposto, quale remunerazione per il servizio
svolto, un importo (annuo) pari a 470 milioni di euro, che tiene luogo, per i ruoli emessi
da uffici statali, dell'aggio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, e dell'aggio di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Resta fermo l'aggio, a carico del debitore, previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
119. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 30
luglio degli anni 2004, 2005 e 2006, l'importo di cui al comma 118 e' ripartito, per una
quota pari al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la
percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia e, per la
restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige
l'obbligo della redazione bilingue degli atti.
120. All'onere derivante dall'attuazione del comma 118, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
121. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente i soggetti
incaricati della riscossione delle entrate precedentemente riscosse dai servizi autonomi di
cassa degli uffici finanziari, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "Per i compensi" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31
dicembre 2003, per i compensi";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004, il compenso spettante a concessionari, banche e
Poste italiane Spa e' determinato sulla base di apposita convenzione stipulata con
l'Agenzia delle entrate, tenuto conto dei costi diretti e indiretti del servizio".
122. Dalle disposizioni di cui al comma 121 non possono derivare oneri aggiuntivi a
carico della finanza pubblica.
123. All'articolo 5, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole:
"Ad esse non si applicano" sono inserite le seguenti: ", fermo restando quanto previsto
dalla lettera b) del comma 7 del presente articolo,".
124. Al comma 30 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: "negli
articoli" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "nei commi da 5 a 11, da
19 a 28 del presente articolo e negli articoli da 33 a 37 del testo unico bancario".
125. La lettera g) del comma 27 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' sostituita
dalla seguente:
"g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale
e fluviale, nonche' nei terreni gravati da diritti di uso civico".
126. Al comma 17 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole:
"attivita' di promozione" sono inserite le seguenti: "rivolte ai medici, agli operatori
sanitari e ai farmacisti".
127. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "Tessera del cittadino", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
"Tessera sanitaria";
b) la sigla: "TC", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "TS";
c) al comma 13, le parole: "della TC" sono sostituite dalle seguenti: "della TS nella carta
di identita' elettronica o".
128. In aggiunta a quanto previsto nella tabella D allegata alla presente legge, al Fondo
per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e'
attribuito un rifinanziamento di 2.700 milioni di euro per l'anno 2007.
129. La dotazione del Fondo di cui al comma 128 e' utilizzabile, previa delibera del CIPE,
adottata ai sensi dell'articolo 60, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche
per il finanziamento aggiuntivo degli strumenti di incentivazione le cui risorse
confluiscono al fondo di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.
289. La diversa allocazione tra gli strumenti d'intervento all'interno dei Fondi di cui agli
articoli 60 e 61 della predetta legge n. 289 del 2002 e' deliberata dal CIPE.
130. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, le parole: "degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato
in merito alle singole misure di incentivazione" sono sostituite dalle seguenti: "degli
interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di
incentivazione e alla finalita' di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare
l'accelerazione della spesa le amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE,
sulla base delle disponibilita' finanziarie che emergono ai sensi del comma 2, gli
interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il
cronoprogramma delle attivita' e di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati
nell'ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli
interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori
sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico";
b) al comma 2, le parole: "ogni quattro mesi" sono sostituite dalla seguente:
"semestralmente" e dopo le parole: "relativa localizzazione" sono aggiunte le seguenti:
",e sullo stato complessivo di impiego delle risorse assegnate".
131. Le procedure stabilite dal CIPE in materia di monitoraggio, revoca e
riprogrammazione degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro di cui
all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli
interventi che vi sono inclusi, anche se finanziati con risorse diverse da quelle destinate
alle aree sottoutilizzate, sono vincolanti per tutti i soggetti che sottoscrivono tali Accordi.
132. I contribuenti che hanno inoltrato le istanze per la concessione del credito d'imposta
ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e che,
per effetto della deliberazione del CIPE n. 23/03 del 25 luglio 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2003, hanno ricevuto da parte dell'Agenzia delle
entrate comunicazione della concessione del predetto contributo nel mese di settembre
del 2003 possono:
a) avviare la realizzazione dell'investimento entro il 31 marzo 2004;
b) utilizzare il contributo entro il terzo anno successivo a quello nel quale e' stata
presentata l'istanza di cui alla citata lettera d). I limiti di utilizzazione minimi e massimi
previsti dalla lettera f) del comma 1 del citato articolo 62 della legge n. 289 del 2002 per
l'anno di presentazione dell'istanza e per l'anno successivo sono differiti di un anno.
133. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 132 si applicano anche ai soggetti
che beneficiano del credito d'imposta ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 62,
comma 1, lettera c), ultimi due periodi, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
134. Per le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ad eccezione di
quelle incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi,
che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera stessa,
la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere accompagnata da una analisi
costi-benefici e da un piano economico-finanziario che indichi le risorse utilizzabili per la
realizzazione e i proventi derivanti dall'opera. Il CIPE assegna le risorse finanziarie a
valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 7, lettera f), del decreto legislativo 20 agosto
2002, n. 190, nella misura prevista dal piano economico-finanziario cosi' come approvato
unitamente al progetto preliminare, e individua, contestualmente, i soggetti autorizzati a
contrarre i mutui o altra forma tecnica di finanziamento.
135. Il finanziamento di cui al comma 134 puo' essere concesso da Infrastrutture Spa,
dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Banca europea per gli investimenti ovvero dagli altri
soggetti autorizzati all'esercizio del credito ai sensi del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al piano
economico-finanziario dei progetti da presentare per la richiesta di assegnazione di
risorse al CIPE deve essere allegata la formale manifestazione della disponibilita' di
massima al finanziamento da parte dei predetti soggetti finanziatori.
136. I proventi derivanti dall'opera, individuati nel piano economico-finanziario
approvato e specificati nella delibera di approvazione del CIPE, sono destinati
prioritariamente al rimborso dei finanziamenti acquisiti ai sensi del comma 135; su di essi
non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dal soggetto finanziatore, fino
all'estinzione del relativo debito.
137. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione
dell'infrastruttura finanziata ai sensi del comma 135, il nuovo concessionario assume,
senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei confronti del soggetto
finanziatore e subentra nei relativi rapporti contrattuali.
138. Le somme eventualmente dovute al precedente concessionario per l'utilizzo dei beni
necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro
titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti dei
soggetti finanziatori. Il concedente garantisce il debito residuo nei confronti dei soggetti
finanziatori fino al rilascio della nuova concessione.
139. Il CIPE, con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esercita la
funzione di vigilanza sulla realizzazione degli interventi, anche nell'interesse dei soggetti
finanziatori.
140. Le tariffe relative alle prestazioni di servizi rese possibili dalla realizzazione delle
opere di cui al comma 134 sono determinate, sulla base del piano economico-finanziario
previsto al comma 134. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, approva lo schema tipo di piano economico-finanziario. L'adeguamento
tariffario e' regolato con il metodo del price cap, inteso come limite massimo della
variazione di prezzo unitario vincolata per un periodo pluriennale, tenendo conto:
a) del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT;
b) dell'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttivita', prefissato per un periodo
quinquennale.
141. Nella determinazione delle tariffe di cui al comma 140 si fa altresi' riferimento ai
seguenti elementi:
a) recupero di qualita' del servizio rispetto a standard prefissati per un periodo
quinquennale;
b) suddivisione simmetrica tra gestori dei servizi e mercato del differenziale dei margini
di produttivita' rispetto a quanto definito nel piano finanziario;
c) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro
normativo;
d) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo ed alla gestione della
domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse, sostenuti nell'interesse generale;
e) adeguato ritorno sul capitale investito.
142. Gli elementi indicati nel terzo periodo del comma 140 e nel comma 141 possono
essere modificati dal CIPE, con delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte
dei conti. Nelle ipotesi di cui ai commi da 134 a 141, quando la fissazione della tariffa
non rientra nelle competenze di una autorita' indipendente, la tariffa e' fissata dal CIPE
presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri.
143. Per l'anno 2004, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione
delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali, di cui all'articolo 54 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e' stabilita in 30 milioni di euro.
144. Per l'anno 2004, la dotazione finanziaria del Fondo nazionale per la realizzazione di
infrastrutture di interesse locale, di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e' stabilita in 70 milioni di euro.
145. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
e le domande da presentare ai fini dell'ammissione ai contributi a valere sui Fondi di cui
ai commi 143 e 144 devono essere corredate dal progetto preliminare dell'opera ovvero
dell'infrastruttura che si intende realizzare. La presentazione del progetto preliminare e'
presupposto indispensabile ai fini dell'erogazione del contributo, a condizione che l'ente
assegnatario assuma, nella medesima domanda, l'impegno a trasmettere, entro la data da
stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, lo studio di fattibilita' e la
formale comunicazione della conclusione della fase di progettazione finanziaria, quando
richiesti dalle vigenti disposizioni.
146. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' sostituito dal
seguente:
"2. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per
cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al
10 per cento, la garanzia fideiussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento e' di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento".
147. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' inserito
il seguente:
"2-ter. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 e' progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale
importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita' anzidetti, e' automatico, senza
necessita' di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale
importo garantito, e' svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali
pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna
degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del
garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata. La mancata
costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica
l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre
gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano anche ai contratti in corso anche se affidati dai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera b), anteriormente alla data del 1° gennaio 2004".
148. Al comma 1 dell'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' aggiunta la
seguente lettera: "c-bis) realizzare infrastrutture primarie con interventi intersettoriali".
Per l'attuazione della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 137 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, introdotta dal presente comma, e' autorizzata una ulteriore spesa pari a 25
milioni di euro per l'anno 2004.
149. Fino al 31 dicembre 2006, la quota del valore dell'opera che, ai sensi della legge 21
dicembre 2001, n. 443, e successive disposizioni attuative, deve essere realizzata dal
contraente generale con anticipazione di risorse proprie, non puo' superare
complessivamente il 20 per cento dell'importo dell'affidamento posto a base di gara. Il
pagamento al contraente generale della quota finanziaria in proprio avviene, in unica
soluzione, all'atto dell'ultimazione dei lavori.
150. Qualora la regione interessata non provveda, entro trenta giorni dalla richiesta del
soggetto proponente, all'attivazione degli accordi di programma per la localizzazione
degli interventi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non siano stati attuati ai sensi
degli articoli 11 e 12 della legge 30 aprile 1999, n. 136, si provvede, su proposta del
medesimo soggetto proponente, comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
alla rilocalizzazione del programma in altra regione. A tale fine, il presidente della giunta
regionale ed il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione, sottoscrivono un
accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, da ratificare entro il 31 dicembre 2007. Il finanziamento dei
programmi e' comunque subordinato alle disponibilita' esistenti, alla data della ratifica da
parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla
realizzazione del programma di cui al citato articolo 18 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
151. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come sostituito dal
comma 3 dell'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo le parole:
"modernizzazione e lo sviluppo del Paese" sono inserite le seguenti: "nonche' per
assicurare efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei
complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e la sicurezza strategica
dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali".
152. All'articolo 7, comma 15, lettera e), della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e
successive modificazioni, le parole: "e, contestualmente, e' sospesa la realizzazione delle
altre tratte" sono soppresse.
153. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali secondo le finalita'
di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, nonche' per le finalita' di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, e all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194 e' concesso
un contributo in conto capitale di 27,3 milioni di euro per il 2004. Per permettere
l'applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002,
relativo al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei
Paesi asiatici, e' stanziata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004. Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono stabilite le modalita' di concessione
del contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla
preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
154. I risparmi derivanti dalla riduzione dei tassi di interesse applicati con riferimento ai
mutui accesi mediante utilizzo del contributo annuo di cui alla deliberazione del CIPE del
21 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1996, a valere
sulle risorse di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono riassegnati
alla regione Veneto per il completamento del sistema ferroviario metropolitano regionale
veneto.
155. Le operazioni con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato
di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, volte all'acquisizione della
disponibilita' di beni da adibire al trasporto pubblico locale e degli eventuali servizi
accessori, possono essere effettuate anche mediante contratti di leasing operativo ai sensi
del comma 156.
156. Le operazioni con oneri a carico del bilancio dello Stato, volte all'acquisizione della
disponibilita' di beni e degli eventuali servizi accessori, possono essere effettuate
mediante contratti di leasing operativo, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa
vigente, compresa quella a carattere speciale. Qualora l'operazione sia effettuata in
deroga alla normativa vigente, essa e' preventivamente autorizzata, tenuto conto della
natura dei beni oggetto dell'acquisizione e degli aspetti tecnico-finanziari dell'operazione
stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
157. Per il conseguimento dei risultati di maggiore efficienza e produttivita' dei servizi di
trasporto pubblico locale, e' istituito un apposito fondo presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. La dotazione del fondo per l'anno 2004 e' fissata in 33
milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono stabilite le modalita' di riparto delle risorse di cui al presente comma. Quota parte,
pari a 10 milioni di euro, e' destinata al riequilibrio dei maggiori esborsi sostenuti dalle
aziende di trasporto a titolo di IRAP entro la data del 1° gennaio 2003 in relazione a
contributi per i quali e' prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui
redditi, in misura proporzionale all'entita' degli esborsi sostenuti. Gli importi corrisposti
ai sensi del terzo periodo possono essere utilizzati in compensazione, ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (29)
158. E' autorizzata in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la spesa di 5
milioni di euro per l'anno 2004, di 7 milioni di euro per l'anno 2005 e di 10 milioni di
euro per l'anno 2006 destinati alla progettazione e alla realizzazione di tutte le opere di
integrazione del passante di Mestre con il territorio delle comunita' locali. (15)
159. Per il sostegno e l'ulteriore potenziamento dell'attivita' di ricerca scientifica e
tecnologica e' riconosciuto un contributo in conto capitale fino a 20 milioni di euro per gli
anni 2004 e 2005 e fino a 15 milioni di euro per l'anno 2006 a valere, fino all'importo di
15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, sulle risorse disponibili
previste ai sensi dell'articolo 3, comma 101, della presente legge. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sono determinate le misure e le tipologie degli interventi
ammessi al finanziamento nonche' dei destinatari, nel rispetto della normativa
comunitaria.
160. Per la promozione e il sostegno delle attivita' di ricerca avanzata nel settore della
fisica, realizzate in strutture specializzate per progetti innovativi riferiti alla cooperazione
scientifica internazionale e per l'avviamento di strutture di recente istituzione, e'
autorizzata per l'anno 2004 la spesa di 2 milioni di euro in favore dell'Istituto nazionale di
astrofisica (INAF).
161. Per l'anno 2004 e' altresi' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per la concessione
di un contributo in favore dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM).
162. Per la prosecuzione degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 8
novembre 2002, n. 264, e' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2004.
163. Nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario del secondo ricongiungimento di
Trieste all'Italia, e' concesso al comune di Trieste un contributo straordinario di 5.000.000
di euro.
164. Il contributo di cui al comma 163 e' destinato a concorrere ad iniziative riguardanti
l'organizzazione di celebrazioni, congressi, seminari, mostre, convegni di studio e attivita'
editoriali.
165. Il contributo di cui al comma 163 e' altresi' destinato al recupero e al restauro di beni
storici, monumentali, artistici, architettonici e museali di particolare pregio o significato e
interesse storico, sociale o culturale.
166. Per l'esercizio delle attivita' istituzionali del Centro nazionale di studi leopardiani e'
autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
167. Al fine di potenziare la ricerca biomedica in Italia e in particolare nelle aree
territoriali di cui all'obiettivo 2, e' assegnato all'Universita' campus bio-medico (CBM), di
cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1991, l'importo di 20 milioni di euro per
l'anno 2004 e di 30 milioni di euro per l'anno 2005 per la realizzazione di un policlinico
universitario.
168. Al fine di sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza nel campo della prevenzione e
cura della cecita', nonche' per consentire iniziative di collaborazione e partenariato
internazionale, lo stanziamento annuo previsto dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1997,
n. 284 , e' incrementato dell'importo di euro 600.000 annui da destinare alle finalita' di cui
all'articolo 2, comma 3, della medesima legge n. 284 del 1997.
169. Alle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni all'immissione in
commercio di medicinali per uso umano e relative modifiche si applicano i tempi e le
modalita' di cui, rispettivamente, all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, e agli articoli 4, 5 e 6 del
regolamento (CE) n. 1084/2003 della Commissione, del 3 giugno 2003.
170. E' autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006 a
favore dell'Istituto superiore di sanita' per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 92,
comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
171. Al fine di semplificare le procedure e gli adempimenti, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti predispone idonei sistemi per la gestione informatizzata di
tutti i pagamenti su conto corrente postale, a qualsiasi titolo dovuti, relativi alle
operazioni di competenza. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27.
172. Il nuovo servizio non potra' intervenire a danno o in sostituzione delle prestazioni
attualmente gia' previste dal servizio universale.
173. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, il quarto periodo
e' sostituito dai seguenti: "Nei comuni sprovvisti di piano regolatore e' vietata per dieci
anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni,
sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonche' di strutture e infrastrutture
finalizzate ad insediamenti civili ed attivita' produttive, fatti salvi i casi in cui detta
realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici
vigenti a tale data".
174. Per favorire il rilancio minerario energetico del bacino del Sulcis, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
56 del 9 marzo 1994, il termine previsto nel comma 1 dell'articolo 57 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e' prorogato al 31 dicembre 2004.
175. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del citato articolo 57 della legge n. 449
del 1997 sono integrate con l'importo di 25 milioni di euro a valere sulle agevolazioni
finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1994 e sono erogate con le modalita' previste dal comma 3 del
medesimo articolo 57.
176. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati
nel triennio 2004-2006 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente
legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
177. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche
disposizioni legislative sono da intendere come contributo pluriennale per la
realizzazione di investimenti, di forniture di interesse nazionale e di azioni mirate a
favorire il trasporto delle merci con modalita' alternative, includendo nel costo degli
stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero quale
concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre
operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni
come definite secondo i criteri di contabilita' nazionale SEC 95, sono autorizzati ad
effettuare per la realizzazione di investimenti. I contributi, compresi gli eventuali atti di
delega all'incasso accettati dall'Amministrazione, non possono essere compresi
nell'ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e concorsuali, anche
straordinarie. La quota di concorso e' fissata con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, emanato di concerto con il Ministro competente.
177-bis. In sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi
pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, e' disposto con decreto del
Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto
rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari
non previsti a legislazione vigente gli stessi possono essere compensati a valere sulle
disponibilita' del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione
dei contributi pluriennali. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle
operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi
pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello Stato. Le amministrazioni
interessate sono, inoltre, tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del
tesoro, all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione delle operazioni di cui al
presente comma ed il relativo ammontare.Per i contributi destinati alla realizzazione delle
opere pubbliche, il decreto di cui al presente comma e' emanato entro il termine di
sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE che
assegna definitivamente le risorse. In relazione alle infrastrutture di interesse strategico di
cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, detto
termine e' pari a trenta giorni e decorre dalla data di pubblicazione del bando ai sensi
degli articoli 165, comma 5-bis, e 166, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo. In
caso di criticita' procedurali tali da non consentire il rispetto dei predetti termini il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le
conseguenti determinazioni.
178. La disposizione di cui al comma 177 si applica ai mutui e alle altre operazioni
finanziarie stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
179. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
180. Al comma 3 dell'articolo 45 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "e della
Fiera di Verona" sono sostituite dalle seguenti: ", della Fiera di Verona, della Fiera di
Foggia e della Fiera di Padova".
181. Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici e alle imprese editrici di libri iscritte
al registro degli operatori di comunicazione e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 10
per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e
dei libri sostenuta nell'anno 2004. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di
riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di
spesa fissato, per l'anno 2005, in 95 milioni di euro.
182. La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese
editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve
comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta da quella relativa ad ogni
altra vendita o prestazione di servizio.
183. Sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto di carta utilizzata per la stampa dei
seguenti prodotti editoriali:
a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore
al 50 per cento dell'intero stampato, su base annua;
b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioe' non distribuiti con un prezzo
effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni
e delle associazioni senza fini di lucro;
c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore
al 50 per cento della loro diffusione;
d) i quotidiani ed i periodici di pubblicita', cioe' quelli diretti a pubblicizzare prodotti o
servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti
prevalentemente ad incentivarne l'acquisto;
e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza;
f) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi;
g) i cataloghi, cioe' pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi anche se
corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;
h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioe' finalizzate all'acquisizione di
contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle
utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose
esclusivamente per le proprie finalita' di autofinanziamento;
i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonche'
di altri organismi, ivi comprese le societa' riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti
territoriali o che svolgano una pubblica funzione;
l) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli
definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al
regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972;
m) i prodotti editoriali pornografici.
184. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e puo'
essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241. Il credito d'imposta non e' rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad
altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza e' riportabile al periodo di imposta successivo.
185. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del
credito d'imposta di cui al comma 181 sono indicati nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa e' stata effettuata.
186. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono
applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonche' le
sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
187. Il comma 30, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, le cooperative di giornalisti
editrici di agenzie di stampa quotidiane, che hanno trasmesso mediante i canali in
concessione esclusiva dell'Ente poste italiane fino alla data ultima di cessazione del
servizio, continuano a percepire i contributi previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, qualunque siano le attuali
modalita' di trasmissione.
188. I termini finali per il completamento degli investimenti che fruiscono delle
agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, valido per il bando del 2000, per il
settore dell'industria relativo alle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 2003
ed al 30 giugno 2005, per i soggetti che hanno richiesto l'erogazione del contributo in due
o tre tranche.
189. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 181 a 188 e' subordinata
all'autorizzazione delle competenti autorita' europee.
190. Dei contributi di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
possono beneficiare in misura paritaria, per una quota pari al 10 per cento della somma
riservata alle emittenti radiofoniche, le emittenti radiofoniche nazionali a carattere
comunitario. I nuovi soggetti beneficiari devono presentare le domande entro il 31
gennaio 2004.
191. Alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, il quarto comma e' abrogato;
b) all'articolo 5, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"L'Istituto puo' concedere contributi per interessi sui mutui anche se accordati da altre
aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita' istituzionali, con le
disponibilita' di un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il
versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'aliquota
ad esso spettante a norma dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, nonche' con l'importo dei premi
riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
colpiti da decadenza per i quali resta salvo il disposto dell'articolo 90, comma 16, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289".
192. L'Istituto per il credito sportivo e' autorizzato a concedere finanziamenti alla CONI
Servizi Spa, a condizione che tali finanziamenti siano utilizzati per la ristrutturazione del
debito esistente della societa' stessa.
193. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al primo periodo sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ", fermo restando quanto previsto ai sensi del secondo periodo",
e nel secondo periodo, le parole: "diversi da" sono sostituite dalla seguente: "inclusi".
194. Per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della raccolta di
scommesse sportive ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2
giugno 1998, n. 174, anche al fine di dare attuazione ai principi formulati nell'articolo 39,
comma 12-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano le seguenti
disposizioni:
a) i concessionari che gestiscono il servizio di raccolta delle scommesse relative ad
avvenimenti sportivi e che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni ridefinite
con i decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, pubblicati rispettivamente
nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 e n. 187 del 10 agosto 2002, possono
farlo entro il 31 gennaio 2004, mediante comunicazione al CONI e all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e pagamento, nel suddetto termine, del 30 per cento del
debito maturato, per solo capitale, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del
ritardo nell'adesione, di un ulteriore importo complessivo, pari ad euro 1.000. Le somme
ancora dovute per quote di prelievo non versate, relative agli anni fino al 2002,
maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela
primaria, sono versate, in tre rate di pari importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno
2004 e il 30 ottobre 2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi
interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate in
cinque rate di pari importo, entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dall'anno 2004.
Le cauzioni prestate dai concessionari per la raccolta delle scommesse sportive ai sensi
dell'articolo 8 della convenzione di cui al decreto direttoriale del 7 aprile 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, costituiscono garanzia anche per l'esatto
adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste dalla
presente lettera, previa verifica della loro validita' da parte del CONI e
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il mancato versamento anche di
una sola rata nei termini previsti dalla presente lettera comporta l'immediata decadenza
della concessione, l'immediata decadenza del concessionario dal beneficio del termine,
l'immediato incameramento delle cauzioni e la disattivazione del collegamento dal
totalizzatore nazionale. Gli effetti dei provvedimenti che hanno determinato la cessazione
dei rapporti di concessione, adottati sulla base dei citati decreti interdirigenziali del 6
giugno e del 2 agosto 2002, si estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano
l'adesione prevista nella presente lettera. Nei confronti dei medesimi concessionari
cessano gli effetti degli atti impositivi emessi dall'Amministrazione finanziaria, per il
recupero dell'imposta unica sulle scommesse sportive, relativamente agli anni 2000, 2001
e 2002. Dal 1° gennaio 2003, per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio
di raccolta delle scommesse relative ad avvenimenti sportivi, il corrispettivo minimo
dovuto da ciascun concessionario e' pari ai prelievi spettanti all'amministrazione
concedente sulle scommesse effettivamente accertate nell'anno precedente, incrementato
dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale nell'anno di riferimento;
b) ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi della lettera a), nonche' a quelli che
hanno tempestivamente aderito ai decreti interdirigenziali di cui alla medesima lettera a),
e' consentito versare il residuo debito maturato a titolo di integrazione delle quote di
prelievo maturate fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito
relativamente agli anni 2000 e 2001, ridotti del 33,3 per cento, in cinque rate annuali di
pari importo. Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno a partire dal 2004. Il
mancato versamento anche di una sola rata nei termini previsti dal presente comma
comporta l'immediata decadenza dalla concessione, l'immediata decadenza dei
concessionari dal beneficio del termine, l'immediato incameramento della fideiussione e
la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. Le stesse misure sono
attivate nei confronti dei concessionari che ritardano di oltre trenta giorni il pagamento
delle ulteriori somme dovute, fino alla scadenza della concessione, a titolo di integrazione
fino al raggiungimento del minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica;
c) per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente comma, restano
ferme le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, nonche' dei decreti
interdirigenziali 6 giugno e 2 agosto 2002;
d) alla CONI Servizi Spa in considerazione delle minori entrate ad essa derivate e'
concesso un contributo di 6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2004 al
2010.
195. All'articolo 39, comma 7-bis, capoverso 7-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' aggiunto
il seguente periodo: "Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso
comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 e' stato rilasciato il nulla osta di cui
all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004".
196. Al comma 13 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "pari
al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 30 per cento".
197. All'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano alle societa' che hanno
adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38".
198. Le societa' sportive possono regolarizzare le posizioni debitorie nei confronti
dell'INAIL mediante rateizzazione degli importi dovuti relativamente agli anni 2000,
2001 e 2002. Ai fini di cui al periodo precedente, le societa' sono tenute a effettuare i
versamenti in un'unica rata entro il 30 novembre 2004 ovvero in due rate di pari importo,
rispettivamente con scadenza al 30 settembre 2004 e al 30 aprile 2005.
199. Il perfezionamento della procedura prevista dal comma 198 comporta la preclusione,
nei confronti delle societa' interessate, di ogni accertamento e l'esclusione di sanzioni.
200. Alle societa' sportive che operano nei campionati di calcio di serie C1 e C2 e nel
campionato di pallacanestro di serie A1 e A2, che nel periodo di imposta 2004
incrementano il numero dei giovani sportivi che siano cittadini di Paesi membri
dell'Unione europea di eta' compresa tra i quattordici e i ventidue anni assunti con
contratto di lavoro dipendente, e' concesso un credito di imposta pari al 15 per cento del
reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, e comunque nella misura massima
annua di 5.164 euro per dipendente.
201. Il credito di imposta di cui al comma 200 e' fruibile limitatamente ai nuovi assunti
che risultino eccedenti rispetto al numero medio dei giovani sportivi con contratto di
lavoro dipendente risultanti nel periodo di imposta 2003 e alle seguenti condizioni:
a) la percentuale dei cittadini di Paesi membri dell'Unione europea rispetto al totale dei
giovani sportivi dipendenti della societa' sportiva deve risultare superiore a quella media
dei tre anni precedenti;
b) siano osservati gli obblighi di legge previsti per l'assicurazione contro gli infortuni e la
morte;
c) le societa' abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi tributari.
202. Il credito di imposta di cui al comma 200, che non concorre alla formazione del
reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive ne' ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2004, esclusivamente in compensazione, ai sensi
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
203. Il credito di imposta di cui al comma 200 e' fruibile entro il limite di spesa di 1,5
milioni di euro per l'anno 2004 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2005.
204. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonche' per il
finanziamento e il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale, agli enti di
promozione sportiva e' destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2004. (17)
205. All'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 2 e' aggiunto il
seguente: "2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabiliti le modalita' tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria
presso l'ente pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n.
250, nonche' i termini, la natura, l'entita' delle prestazioni e i relativi premi assicurativi".
Il decreto di cui all'articolo 51, comma 2-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e'
emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 206.
All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola:
"Lampedusa," sono inserite le seguenti: "nonche' relativamente ai servizi aerei di linea
effettuati tra gli scali aeroportuali di Reggio Calabria e Messina e di Foggia ed i
principali aeroporti nazionali,".
207. Per le finalita' di cui al comma 4 dell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
il limite di rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati e' incrementato di 10 milioni
di euro per gli anni 2004 e 2005 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2006.
208. Al comma 15 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "sono abrogate le disposizioni" sono sostituite dalle
seguenti: "non trovano applicazione le disposizioni";
b) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Al fine di agevolare la gestione liquidatoria
degli enti locali in stato di dissesto finanziario, di cui al citato testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' stanziata, in via eccezionale, la somma annua di 600
mila euro per il triennio 2004-2006".
209. Per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, e' stanziata la
somma annuale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Per gli
interventi di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, e' stanziata la somma
annuale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. (19)
210. Ai fini di cui al comma 209, all'articolo 1, comma 3, della legge 16 marzo 2001, n.
88, nonche' all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, n. 487, le parole: "nell'anno 2000" sono
sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2003". (19)
211. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
regolamento da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative, nei limiti
finanziari indicati al comma 209, in particolare per determinare le condizioni ed i criteri
per la concessione dei contributi. (19)
212. Per favorire il recupero del materiale rotabile, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione di un
milione di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, da destinare all'erogazione di
contributi a sostegno delle attivita' di ripristino in uso del materiale rotabile dismesso
adibito al trasporto merci.
213. I contributi previsti dal comma 212 sono attribuiti alle piccole e medie imprese, di
cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, che
esercitano servizi di trasporto merci, in proporzione alle unita' di materiale rotabile da
esse acquistate e di nuovo poste in uso direttamente o attraverso cessione ad altri soggetti
che esercitano le medesime attivita' di trasporto.
214. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni, le modalita' di
attribuzione e gli importi dei contributi di cui al comma 212.
215. Al fine di sostenere le attivita' dei distretti industriali della nautica da diporto e'
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito
fondo con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2004, 1 milione di euro per l'anno
2005 e 1 milione di euro per l'anno 2006. (22)
216. Il fondo di cui al comma 215 e' destinato all'assegnazione di contributi, per
l'abbattimento degli oneri concessori, a favore delle imprese o dei consorzi di imprese
operanti nei distretti industriali dedicati alla nautica da diporto, che insistono in aree del
demanio fluviale e che ospitano in approdo almeno cinquecento posti barca. (22)
217. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le aree di cui
al comma 216 e sono definite le modalita' di assegnazione dei contributi. (22)
218. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
"2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 e' effettuata con modalita'
trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il
pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali. Dette modalita' di alienazione
sono preventivamente individuate, per ciascuna societa', con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle attivita' produttive.
2-bis. Al fine di realizzare la massimizzazione del gettito per l'Erario, il contenimento dei
costi e la rapidita' di esecuzione della cessione, in deroga alle disposizioni di cui al
comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con proprio decreto, le
modalita' di alienazione delle partecipazioni direttamente detenute dallo Stato non di
controllo e di valore inferiore ad euro 50 milioni, secondo tecniche in uso nei mercati
finanziari e fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione. .il,
2-ter. Alle alienazioni di cui al comma 2 si applica l'articolo 1, comma 2, della legge 14
novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, per la dismissione delle
partecipazioni di controllo ivi indicate, salvo il caso di alienazione di titoli azionari gia'
quotati in mercati regolamentati nazionali o comunitari qualora il collocamento sia
rivolto, direttamente o indirettamente, ad un pubblico indistinto di risparmiatori o di
investitori istituzionali";
b) al comma 5, le parole: "Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e
della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, per quanto concerne le partecipazioni del Ministero del tesoro" sono
sostituite dalle seguenti: "Il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto concerne
le proprie partecipazioni"; dopo le parole: "possono affidare" sono inserite le seguenti:
"anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
ove applicabili"; dopo le parole: "presente decreto" e' inserito il seguente periodo: "I
soggetti incaricati della valutazione possono partecipare ai consorzi di collocamento ma
non assumerne la guida";
c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 si applicano anche agli incarichi conferiti dal
Ministero dell'economia e delle finanze in relazione a piani di riordino, risanamento o
ristrutturazione delle societa' partecipate dallo Stato, propedeutici alla dismissione della
partecipazione".
219. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: "e' effettuato" sono
sostituite dalle seguenti: "puo' essere effettuato anche".
220. All'articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "non
coinvolto nella strutturazione dell'operazione di alienazione" sono soppresse.
221. All'articolo 5 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma, numero 5), della legge
16 aprile 1973, n. 171, la prevalente partecipazione pubblica nelle aziende costituite nei
comuni di Venezia e Chioggia e' assicurata dagli enti locali. Lo Stato puo' cedere a enti
locali ovvero a terzi la sua attuale partecipazione".
222. All'articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20
settembre 1973, n. 791, i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:
"1) la partecipazione pubblica e' assicurata dalla regione, dal comune, dalla provincia ed
eventualmente da altri enti locali;
2) la partecipazione dello Stato puo' essere effettuata anche a mezzo di societa'
controllate;
3) la quota di partecipazione degli enti locali non puo' essere inferiore al 60 per cento".
223. Il comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si interpreta nel
senso che gli alloggi attualmente di proprieta' statale realizzati ai sensi dell'articolo 18
della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, assegnati ai cittadini
italiani in possesso della qualifica di profugo ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 marzo
1952, n. 137, sono ceduti in proprieta' ai profughi assegnatari o ai loro congiunti in
possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge. Per la determinazione delle condizioni
di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalita' di pagamento, si fa
riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto
dell'alloggio.
224. Gli immobili di cui al comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e successive modificazioni, realizzati e assegnati ai profughi, non possono essere
utilizzati per finalita' diverse da quelle originarie e, di conseguenza, anche se gestiti da
amministrazioni non statali, il preesistente vincolo di destinazione non puo' essere
modificato.
225. Per i canoni degli immobili di cui al comma 3 dell'articolo 45 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, attualmente di proprieta' statale, si
applica la disciplina prevista dal comma 8-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 2 ottobre
1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507.
226. All'articolo 7, comma 3, lettera r), della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, come
sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2003, n. 114, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Sono devolute alla concessionaria, a decorrere dall'avvio
dell'esercizio ferroviario, le somme riconosciute ad RFI Spa per gli oneri di collegamento
ferroviario tra la penisola e la Sicilia, nella misura prevista dall'Accordo di programma
vigente alla stipula della convenzione, con gli eventuali aggiornamenti".
227. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Tra le societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nel settore
della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia, e degli altri
pubblici servizi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di intesa con il Ministro delle
attivita' produttive, nonche' con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione
alle competenti Commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che
determini la perdita del controllo, deve essere introdotta con deliberazione dell'assemblea
straordinaria una clausola che attribuisca al Ministro dell'economia e delle finanze la
titolarita' di uno o piu' dei seguenti poteri speciali da esercitare di intesa con il Ministro
delle attivita' produttive:
a) opposizione all'assunzione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite
al possesso azionario di cui all'articolo 3, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi
quelle che rappresentano almeno la ventesima parte del capitale sociale rappresentato da
azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o la percentuale minore fissata dal
Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. L'opposizione deve essere
espressa entro dieci giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata dagli
amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci, qualora il Ministro
ritenga che l'operazione rechi pregiudizio agli interessi vitali dello Stato. Nelle more di
decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e
comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che
rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. In caso di esercizio del potere di
opposizione, attraverso provvedimento debitamente motivato in relazione al concreto
pregiudizio arrecato dall'operazione agli interessi vitali dello Stato, il cessionario non
puo' esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello
patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovra'
cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su
richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, ordina la vendita delle azioni che
rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter
del codice civile. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione e' impugnabile
entro sessanta giorni dal cessionario innanzi al tribunale amministrativo regionale del
Lazio;
b) opposizione alla conclusione di patti o accordi di cui all'articolo 122 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui vi sia rappresentata
almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto
nell'assemblea ordinaria o la percentuale minore fissata dal Ministro dell'economia e delle
finanze con proprio decreto. Ai fini dell'esercizio del potere di opposizione la CONSOB
informa il Ministro dell'economia e delle finanze dei patti e degli accordi rilevanti ai
sensi del presente articolo di cui abbia avuto comunicazione in base al citato articolo 122
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il potere di opposizione deve
essere esercitato entro dieci giorni dalla data della comunicazione effettuata dalla
CONSOB. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione,
il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale dei
soci aderenti al patto sono sospesi. In caso di emanazione del provvedimento di
opposizione, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dai
suddetti accordi o patti agli interessi vitali dello Stato, gli accordi sono inefficaci. Qualora
dal comportamento in assemblea dei soci sindacali si desuma il mantenimento degli
impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al citato articolo 122 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998, le delibere assunte con il voto determinante dei soci
stessi sono impugnabili. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione e'
impugnabile entro sessanta giorni dai soci aderenti ai patti o agli accordi innanzi al
tribunale amministrativo regionale del Lazio;
c) veto, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato agli interessi
vitali dello Stato, all'adozione delle delibere di scioglimento della societa', di
trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale
all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono
o modificano i poteri di cui al presente articolo. Il provvedimento di esercizio del potere
di veto e' impugnabile entro sessanta giorni dai soci dissenzienti innanzi al tribunale
amministrativo regionale del Lazio;
d) nomina di un amministratore senza diritto di voto".
228. Il potere di opposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto-
legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994,
n. 474, come modificato dal comma 227, e' esercitabile con riferimento alla singola
operazione. Esso e' altresi' esercitabile quando la partecipazione, anche attraverso singoli
atti di acquisto, registri un incremento pari o superiore alla misura prevista. Tale potere e'
parimenti esercitabile ogniqualvolta sorga l'esigenza di tutelare sopravvenuti motivi
imperiosi di interesse pubblico entro il termine di dieci giorni dal loro concreto
manifestarsi. In tale caso l'atto di esercizio del potere statale deve contenere esplicito e
motivato riferimento alla data in cui tali motivi si sono manifestati. (52)
229. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attivita' produttive,
nonche' con i Ministri competenti per settori, sono individuate le societa' dai cui statuti va
eliminata, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la clausola con la quale e' stata
attribuita al Ministro dell'economia e delle finanze la titolarita' di uno o piu' dei poteri
speciali. (52)
230. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei
Ministri dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno individuati i
criteri di esercizio dei poteri speciali, limitando il loro utilizzo ai soli casi di pregiudizio
degli interessi vitali dello Stato. (52)
231. Gli statuti delle societa' nelle quali e' prevista la clausola che attribuisce allo Stato i
poteri speciali sono adeguati alle disposizioni di cui ai commi da 227 a 230. (52)
232. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e' assegnato alla
CONI Servizi Spa, a titolo di apporto al capitale sociale, l'importo di 130 milioni di euro
per l'anno 2004.
233. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, il Ministero
degli affari esteri puo' concedere in comodato gratuito locali degli immobili di proprieta'
demaniale all'estero che ospitano rappresentanze diplomatiche o uffici consolari o loro
sezioni distaccate, ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con l'obiettivo
dell'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.
234. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono
introdurre regole che assicurino concorrenzialita' nella gestione dei servizi da esse
disciplinati prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di
gradualita' nella scelta della modalita' di conferimento del servizio.
5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei
servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai
precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione
della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici,
aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di
cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la
gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con
procedure di gara, il soggetto gestore puo' realizzare direttamente i lavori connessi alla
gestione della rete, purche' qualificato ai sensi della normativa vigente e purche' la gara
espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia
l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto
esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori
a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.";
b) al comma 15-bis e' aggiunto il seguente periodo: "Sono altresi' escluse dalla cessazione
le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a societa' gia' quotate in borsa e a
quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie
esclusive del servizio, nonche' a societa' originariamente a capitale interamente pubblico
che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale
attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le
concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata
media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di
evidenza pubblica, salva la possibilita' di determinare caso per caso la cessazione in una
data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari
investimenti effettuati da parte del gestore.";
c) dopo il comma 15-ter e' aggiunto il seguente:
"15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo
nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti
dalle societa' partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
sentite le Autorita' indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le condizioni per
l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero
la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione
che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocita' e siano garantiti tempi certi
per l'effettiva apertura dei relativi mercati".
235. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al comma 4-bis, le parole:
"aziende agricole" sono sostituite dalle seguenti: "aziende artigianali, agricole e di pesca".
La disposizione di cui al presente comma ha effetto limitatamente alle somme gia'
stanziate alla data di entrata in vigore della presente legge.
236. Le fondazioni IRCCS e gli IRCCS non trasformati in fondazioni sono autorizzati a
procedere all'alienazione di beni immobili del proprio patrimonio al fine di ripianare
eventuali debiti pregressi maturati fino al 31 ottobre 2003. Le modalita' di attuazione
sono autorizzate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nel rispetto della normativa generale sull'alienazione dei
beni immobili pubblici.
237. Per favorire la tutela delle acque in attuazione delle direttive comunitarie, il
risparmio della risorsa idrica, il minore inquinamento e il riutilizzo della stessa e per la
realizzazione degli interventi di bonifica urgenti relativi ai siti di interesse nazionale gia'
individuati, ai siti interessati dalla presenza di amianto, nonche' alle aree industriali
prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie, e' autorizzata la spesa di 9 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
238. Con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari
dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e
successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili.
239. Al comune di Lampedusa e' riconosciuto un contributo straordinario di 1 milione di
euro per l'anno 2004 per fronteggiare l'emergenza profughi.
240. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5
agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il
finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel
triennio 2004-2006, restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle
misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il
fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in
conto capitale.
241. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2004 e triennio
2004-2006, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla
legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
242. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti
di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno
dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente
legge.
243. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le
autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente
legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
244. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da
leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
245. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere
pluriennale, riportate nella Tabella F allegata alla presente legge, le Amministrazioni e gli
enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2004, a carico di esercizi futuri, nei
limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita
colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi
a valere sulle autorizzazioni medesime.
246. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di
spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.
247. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le
autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti
dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2 alla
presente legge.
248. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le
riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di
parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
249. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti.
250. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e' ripartita tra gli interventi di cui all'articolo 129, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, la somma di 25 milioni di euro nell'ambito dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, per l'anno 2004.
251. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante quota
parte delle maggiori entrate derivanti dalla presente legge.
252. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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AGGIORNAMENTO (10)
La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 21 ottobre 2004 n. 308 (in G.U. 1a s.s.
27/10/2004 n. 42) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale: 1) dell'art. 4, comma 101,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 2) dell'art. 4, comma 103, della stessa legge, nella
parte in cui non prevede che l'abrogazione delle norme ivi indicate decorra dalla data di
entrata in vigore della disciplina attuativa del prestito fiduciario.
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AGGIORNAMENTO (15)
La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 206) che "I benefici di
cui all'articolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concessi ai docenti
con le modalita' di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 3 giugno
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2004, sono prorogati a tutto
l'anno 2005". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 457) che "Per la prosecuzione degli
interventi previsti all'articolo 4, comma 158, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e'
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2005".
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AGGIORNAMENTO (17)
La Corte costituzionale, con sentenza 16-29 dicembre 2004, n. 424 (in G.U. 1a s.s.
05/01/2005, n. 1) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 204 del presente
articolo.
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AGGIORNAMENTO (19)
La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 2005, n. 77 (in G.U. 1a s.s.
23/02/2005, n. 8) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 209, 210 e 211 del
presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (22)
La Corte costituzionale, con sentenza 7-18 marzo 2005, n. 107 (in G.U. 1a s.s. 23/3/2005,
n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 215, 216 e 217 del presente
articolo.
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AGGIORNAMENTO (25)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 21 aprile 2005, n. 162 (in G.U. 1a s.s.
27/04/2005, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 83 del presente
articolo, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro delle attivita' produttive
sia emanato previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.
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AGGIORNAMENTO (29)
La Corte costituzionale, con sentenza 6-8 giugno 2005, n. 222 (in G.U. 1a s.s. 15/06/2005,
n. 24) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 157 del presente articolo,
nella parte in cui prevede che la dotazione del fondo venga ripartita "con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281", anziche' stabilire che tale decreto sia
adottato previa intesa con la Conferenza stessa.
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AGGIORNAMENTO (30)
La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 giugno 2005, n. 231 (in G.U. 1a s.s.
22/06/2005, n. 25) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 113 e 114 del
presente articolo in quanto non prevede alcuno strumento volto a garantire la leale
collaborazione tra Stato e Regioni.
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AGGIORNAMENTO (31)
La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 giugno 2005, n. 242 (in G.U. 1a s.s.
29/06/2005, n. 26) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 110 del presente
articolo, nella parte in cui non prevede che l'approvazione da parte del CIPE delle
condizioni e delle modalita' di attuazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 109
dell'art. 4 della legge n. 350 del 2003 debba essere preceduta dall'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano.
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AGGIORNAMENTO (38)
La Corte costituzionale, con sentenza 17 maggio -1 giugno 2006, n. 213 (in G.U. 1a s.s.
07/06/2006, n.23) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 29 e 30 del
presente articolo, nella parte in cui non stabilisce che la ripartizione delle risorse
finanziarie ivi prevista, nonche' l'approvazione del Piano nazionale della pesca e
dell'acquacoltura per l'anno 2004, avvengano d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
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AGGIORNAMENTO (39)
Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n.
286, ha disposto (con l'art. 1, comma 17) che l'autorizzazione di spesa prevista per
l'attivita' della Scuola superiore dell'economia e delle finanze dal presente articolo,
comma 61, secondo periodo, e' ridotta a 4 milioni di euro annui.
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AGGIORNAMENTO (40)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 1, comma 510) che i termini
previsti dal comma 92 del presente articolo, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 936) che "Per le finalita' di cui al comma 61 dell'
articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, anche al fine
di favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese
attraverso l'adozione di strumenti di marchio consortili, aventi natura privatistica, il fondo
istituito per le azioni a sostegno del "made in Italy" e' incrementato di ulteriori 20 milioni
di euro per l'anno 2007 e 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1062) che "Le autorizzazioni di spesa previste
dall'articolo 4, comma 31, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, nonche' dall'articolo 1,
comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte per gli importi di cui ai
commi 1059 e 1060".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 847) che in attesa della riforma delle misure a
favore dell'innovazione industriale, e' istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale
sono conferite le risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, che viene soppresso.
-------------
AGGIORNAMENTO (41)
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007,
n. 17, ha disposto (con l'art. 3-quater, comma 1)che "per i contributi previdenziali, i premi
assicurativi e i tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte del 1994,
il termine di presentazione delle domande di cui al comma 90 del presente articolo, e'
differito al 31 luglio 2007".
------------
AGGIORNAMENTO (49)
Il D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre
2009, n. 166, ha disposto (con l'art. 16, comma 7) che le disposizioni "si applicano
decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
-------------
AGGIORNAMENTO (52)
Il D.L. 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2012, n.
56, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "L'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio
1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e
successive modificazioni, i commi da 228 a 231 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350, nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2004, cessano di avere efficacia,
con riferimento ai singoli settori, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti,
relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 1, comma 1, e dei regolamenti, relativi a
ciascun settore, di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto. Le predette
disposizioni sono comunque abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore
dell'ultimo dei decreti ovvero dei regolamenti di cui al primo periodo che completano
l'individuazione dei settori".
-------------
AGGIORNAMENTO (53)
Il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 ha disposto (con l'art. 23, comma 3) che l'abrogazione dei
commi 99 e 100 del presente articolo ha effetto a decorrere dall'anno accademico
2012/2013.
-------------
AGGIORNAMENTO (63)
La L. 14 gennaio 2013, n. 9 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "All'articolo 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 49-ter e' inserito il seguente:
«49-quater. Fatto salvo quanto disposto dal comma 49-ter e fatte salve le sanzioni di cui
all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, la fallace indicazione nell'uso del
marchio, di cui al comma 49-bis, e' punita, quando abbia per oggetto oli di oliva vergini,
ai sensi dell'articolo 517 del codice penale»".
TABELLA 1
(Articolo 4, comma 176)
====================================================================
2004 2005 2006 Anno
terminale
====================================================================
(in migliaia di euro)
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Decreto-legge 30 gen-
naio 1998, n. 6, con-
vertito, con modifica-
zioni, dalla legge
30 marzo 1998, n. 61,
articolo 15, comma 1:
Contributi straordina-
ri alle regioni Marche e
Umbria per la ricostru-
zione delle zone colpi-
te dagli eventi sismici
(3.2.10.3 - cap. 7443/p) - 15.000 - 2019
Legge 23 dicembre 1998,
n. 448, articolo 50,
comma 1, lettera f):
Mutui uffici giudiziari
(4.2.3.15 - cap. 7528) . 3.000 - - 2018
- 7.000 - 2019
MINISTERO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Legge 7 agosto 1997,
n. 266, articolo 4,
comma 3: Interventi per
l'industria aeronautica
(3.2.3.8 - cap. 7420) .. - 50.000 - 2019
- - 50.000 2020
Legge 24 dicembre 1985,
n. 808, e legge 23 di-
cembre 2000, n. 388,
articolo 144, comma 3:
Interventi per lo svi-
luppo di competitivita'
delle industrie operanti
nel settore aeronautico
(3.2,3.8 - cap. 7421) .. 10.000 - - 2018
- 30.000 - 2019
MINISTERO DELL'INTERNO
Legge 30 luglio 2002,
n. 174, articolo 2,
comma 1: Norme per il
finanziamento di lavori
destinati all'Agenzia
per le organizzazioni
non lucrative di utili-
ta' sociale, in Milano,
ed altri interventi
(2.2.3.6 - cap. 7253) .. - 2.500 - 2024
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO
Legge 5 gennaio 1994,
n. 36: Disposizioni in
materia di risorse
idriche (3.2.3.4 - cap.
7645) ................. - 20.000 - 2019
MINISTERO DELLE INFRA-
STRUTTURE E DEI TRASPORTI
Legge 1 agosto 2002,
n. 166, articolo 13,
comma 1: Realizzazione
opere strategiche
(1.2.10.2 - cap. 7060/p) - 195.500 - 2019
- - 245.000 2020
Decreto-legge 8 mag-
gio 1989, n. 166, con-
vertito, con modifica-
zioni, dalla legge
5 luglio 1989, n. 246:
Contributo straordinario
al comune di Reggio
Calabria (3.2.3.3 - cap.
7374) .................. - 7.500 - 2019
Legge 30 novembre 1998,
n. 413, articolo 11:
Sistema idroviario
padano-veneto (4.2.3.7
- cap. 7900) ........... - 20.000 - 2019
Legge 28 dicembre 2001,
n. 448, articolo 45,
comma 3: Mobilità Fiere
(5.2.3.9 - capp. 8186-
8169) .................. - 2.000 - 2019
-------------------------------
TOTALE LIMITI DI IMPEGNO
AUTORIZZATI ............ 13.000 349.500 295.000
-------------------------------
SPESA COMPLESSIVA ANNUA 13.000 362.500 657.500
===============================
--------------------------------------------------------------------
ALLEGATO 1
(Articolo 4, comma 246)
MISURE CORRETTIVE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLE LEGGI
(Articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della
legge n. 468 del 1978)
====================================================================
2004 2005 2006 Anno
terminale
--------------------------------------------------------------------
(in migliaia di euro)
AMMINISTRAZIONE
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE 1.549.000 796.000 910.000
1. Commissario liqui-
datore indennita'
buonuscita poste
(3.1.2.29 - cap.
1688) ............. 214.000 40.000 40.000 2007
2. Somme da rimbor-
sare all'Ipost per
trattamento di
quiescenza
(3.1.2.19 - cap.
1620) ............. 350.000 150.000 200.000 P
3. Copertura del di-
savanzo del Fondo
pensioni ferrovie
(3.1.2.15 - cap.
1587) ............. 797.000 507.000 569.000 P
4. INPS - Abolite
imposte di consumo
(3.1.2.15 - cap.
1583) ............. 149.000 79.000 81.000 P
5. Fondo per l'equa
riparazione in caso
di violazione del
termine ragionevole
del processo, legge
n. 89 del 2001
(4.1.5.11 - cap.
2829) 39.000 20.000 20.000 P
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE
SOCIALI 2.227.000 1.362.000 1.419.000
1. Spesa per invali-
dita' civile
(3.1.2.28 - cap.
2310) ............. 1.843.000 1.019.000 1.019.000 P
2. Oneri per pensiona-
mento anticipato
lavoratori esposti
all'amianto
(3.1.2.28 - cap.
2307) ............. 141.000 239.000 285.000 P
3. Fondo nazionale po-
litiche sociali
(agevolazioni in ma-
teria di handicap,
assegno ai nuclei
familiari, assegni
di maternita')
(3.1.5.1 - cap.
1711) 243.000 104.000 115.000 P
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA 310.000 310.000 310.000
1. Spese di giustizia
(2.1.2.1 - cap.
1360) ............. 310.000 310.000 310.000 P
MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI ................. 21.565 21.565 21.565
1. Legge 13 lu-
glio 1965, n. 932
(9.1.2.2 - cap.
2202) ............. 532 532 532 P
2. Legge 4 giu-
gno 1997, n. 170
(9.1.2.3 - cap.
2302) ............. 72 72 72 P
3. Legge 15 mar-
zo 1986. n. 103
(10.12.2.2 - cap.
2740) 15 15 15 P
4. Decreto legislativo
del Capo provviso-
rio dello Stato
29 ottobre 1947,
n. 1558 (10.1.2.3
- cap. 2752/1) .... 8.941 8.941 8.941 P
5. Legge 11 giu-
gno 1960, n. 723
(10.1.2.3 - cap.
2752/3) ........... 21 21 21 P
6. Legge 11 giu-
gno 1960, n. 723
(10.1.2.3 - cap.
2752/4) ........... 17 17 17 P
7. Legge 11 feb-
braio 1958, n. 340
(10.1.2.3 - cap.
2752/5) ........... 40 40 40 P
8. Legge 23 dicem-
bre 1972, n. 920
(10.1.2.3 - cap.
2752/6) ........... 1.026 1.026 1.026 P
9. Legge 10 mar-
zo 1982, n. 127
(10.1.2.3 - cap.
2752/7) ........... 378 378 378 P
10. Legge 27 mag-
gio 1985, n. 253
(11.1.2.3 - cap.
3104) ............. 723 723 723 P
11. Legge 13 novem-
bre 1947, n. 1622
(11.1.2.5 - cap.
3108/1) ........... 1.002 1.002 1.002 P
12. Legge 18 novem-
bre 1995, n. 496
(12.1.2.3 - cap.
3393/13) .......... 291 291 291 P
13. Legge 12 lu-
glio 1999, n. 232
(12.1.2.3 - cap.
3394) ............. 1.734 1.734 1.734 P
14. Legge 28 mar-
zo 1962, n. 232
(13.1.2.2 - cap.
3750/3) ........... 4.777 4.777 4.777 P
15. Legge 16 mag-
gio 1947, n. 546
(13.1.2.2 - cap.
3750/2) ........... 1.050 1.050 1.050 P
16. Legge 19 lu-
glio 1956, n. 1015
(13.1.2.2 - cap.
3751) ............. 197 197 197 P
17. Legge 23 lu-
glio 1949. n. 433
(15.1.2.5 - cap.
4051/1) ........... 749 749 749 P
MINISTERO DELL'INTERNO .. 505.191 230.106 230.106
1. Fondo ordinario
enti locali
(2.1.2.6 - cap.
1316) ............. 97.191 26.106 26.106 P
2. Finanziamento enti
locali - Fondo svi-
luppo investimenti
(2.2.3.5 - cap.
7232) ............. 408.000 204.000 204.000 P
-------------------------------
TOTALE ................. 4.612.756 2.719.671 2.890.671
===============================
--------------------------------------------------------------------
P onere permanente
ALLEGATO 2
(Articolo 4, comma 247)
====================================================================
AMMINISTRAZIONE STANZIAMENTI 2004
(in euro)
--------------------------------------------------------------------
Ministero dell'economia e delle finanze
Calamita' naturali ............................. 168.558.000
Legge 31 dicembre 1991, n. 433, art. 1, comma 1 168.558.000
Incentivi alle imprese ......................... 333.631.000
Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 18, commi
ottavo e nono .................................. 25.823.000
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 12, comma 2 .. 25.823.000
Decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 16 febbra-
io 1995, n. 35, art. 2, comma 1 ................ 281.985.000
Difesa del suolo e tutela ambientale ........... 319.709.000
Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 12 .......... 258.228.000
Legge 31 gennaio 1994, n. 97 ................... 61.481.000
Totale Ministero dell'economia e delle finanze . 821.898.000
Ministero della giustizia
Edilizia penitenziaria e giudiziaria ........... 137.367.207
Decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 14 novem-
bre 2002, n. 259 ............................... 20.658.276
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 ........... 116.708.931
Totale Ministero della giustizia ............... 137.367.207
Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca
Universita' e ricerca 238.074.622
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 5 ............ 28.405.000
Legge 10 gennaio 2000, n. 6 .................... 10.329.138
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 104 ....... 115.493.707
Legge 21 febbraio 1980, n. 28 .................. 34.783.372
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 ...... 49.063.405
Edilizia universitaria ......................... 196.992.393
Legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, comma 8 153.773.000
Legge 3 agosto 1998, n. 295, art. 3, comma 2 ... 820.393
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 90 42.399.000
Totale Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ............... 435.067.015
Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio
Difesa del suolo e tutela ambientale ........... 937.168.772
Legge 9 dicembre 1998, n. 426 .................. 185.825.827
Legge 28 dicembre 2001, n. 448 ................. 12.911.000
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 49 ........ 206.583.000
Legge 8 ottobre 1997, n. 344 ................... 13.118.005
Legge 22 febbraio 2001, n. 36 .................. 1.032.914
Legge 23 marzo 2001, n. 93 ..................... 1.549.371
Legge 5 marzo 1963, n. 366 ..................... 11.568.634
Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998,
n. 267 ......................................... 206.583.000
Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 ........... 41.316.552
Decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 .... 2.006.705
Decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1955, n. 1534 ........................ 2.220.764
Legge 18 maggio 1989, n. 183 ................... 200.000.000
Legge 27 dicembre 2002, n. 289 ................. 45.000.000
Legge 31 luglio 2002, n. 179 ................... 7.453.000
Totale Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio ................................. 937.168.772
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Opere strategiche .............................. 391.650.000
Legge 1 agosto 2002, n. 166, art. 13 ........... 391.650.000
Totale Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ...................................... 391.650.000
Ministero della difesa
Ricerca scientifica ............................ 115.000.000
Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264 ..... 115.000.000
Totale Ministero della difesa .................. 115.000.000
Ministero delle politiche agricole e forestali
Agricoltura, foreste e pesca ................... 222.267.520
Legge 15 dicembre 1998, n. 441 ................. 1.549.371
Legge 27 luglio 1999, n. 268 ................... 1.549.371
Legge 25 febbraio 2000, n. 39 .................. 2.582.285
Legge 2 dicembre 1998, n. 423 .................. 2.582.284
Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, art. 2 6.870.908
Legge 23 dicembre 1999, n. 499, art. 4 ......... 103.291.000
Legge 8 agosto 1991, n. 267, art. 1, comma 1 ... 10.329.000
Legge 30 aprile 1976, n. 386, art. 18, comma
quarto ......................................... 551.060
Decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995,
n. 104, art. 19 ................................ 67.139.397
Decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002,
n. 118, art. 2, comma 1 ........................ 25.822.844
Totale Ministero delle politiche agricole
e forestali .................................... 222.267.520
Ministero per i beni e le attivita' culturali
Patrimonio culturale ........................... 323.624.661
Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 .... 211.897.564
Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 3, comma 1 . 5.164.569
Legge 29 dicembre 2000, n. 400, art. 3, comma 1 206.583
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 32 2.582.285
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 83 77.468.535
Decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 2000, n. 441 ....................... 896.793
Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 .... 11.387.874
Decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409 ..................... 6.504.001
Legge 1 agosto 2002, n. 166, art. 23, comma 1 .. 5.000.000
Legge 1 agosto 2002, n. 166, art. 42, comma 6 .. 2.000.000
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 ...... 516.457
Totale Ministero per i beni e le attivita'
culturali ...................................... 323.624.661
--------------------------------------------------------------------
PROSPETTO DI COPERTURA
(Articolo 4, comma 248)
COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)
====================================================================
2004 2005 2006
--------------------------------------------------------------------
(importi in milioni di euro)
1) ONERI DI NATURA CORRENTE
Nuove o maggiori spese correnti
Articolato: ......................... 7.981 7.080 7.365
Disposizioni per enti locali ........ 377 157 157
Pubblico impiego .................... 2.014 2.973 2.967
Eccedenze di spesa .................. 2.419 2.516 2.687
Missioni di pace .................... 1.200 0 0
Sicurezza (incluso aumenti
contrattuali) ....................... 552 692 810
Previdenza e assistenza 254 290 376
Altri interventi 1.039 293 196
Effetti indotti ..................... 127 159 172
Tabella "A" ......................... 81 381 434
Tabella "C" ......................... 775 278 294
Minori entrate correnti
Articolato: ......................... 725 429 214
Sgravi fiscali ...................... 725 429 214
------------------------------
Totale oneri da coprire ............ 9.563 8.169 8.307
==============================
2) MEZZI DI COPERTURA
Nuove o maggiori entrate
Articolato: ......................... 1.683 1.765 1.715
Accisa tabacchi ..................... 650 650 650
Rideterminazione accise bevande ..... 126 126 126
Estensione condono 2002 ............. 236 0 0
Rivalutazione imposta registro ...... 140 140 140
Effetti indotti ..................... 381 703 710
Interventi vari ..................... 150 146 89
Riduzione spese correnti
Articolato: 987 1.648 1.646
Effetti indotti (effetto netto) ..... 725 1.289 1.316
Interventi vari ..................... 262 360 331
Tabella "E" ......................... 22 47 2
Interventi per favorire lo sviluppo
e di correzione dei conti pubblici .. 9.126 8.315 8.649
------------------------------
Totale mezzi di copertura .......... 11.817 11.775 12.013
------------------------------
Margine ............................. 2.254 3.607 3.706
------------------------------
--------------------------------------------------------------------
BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE
(in milioni di euro)
====================================================================
ASSESTATO 2003 INIZIALI 2004 2005 2006
----------------------------------------------------------
Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Competenza
--------------------------------------------------------------------
ENTRATE 19.887 19.887 23.663 23.663 24.842 26.258
Rimborsi
Iva .... 16.268 16.268 18.774 18.774 19.953 21.369
Anticipo
conces-
sionari . 3.619 3.619 4.889 4.889 4.889 4.889
Tit. III-
F, Amm.ti
titoli di
Stato ...
SPESA
CORRENTE 35.119 37.051 27.773 27.773 28.609 30.025
Rimborsi
Iva (com-
presi i
pregressi) 16.268 16.268 18.774 18.774 19.953 21.369
R.S.O. -
perdita
gettito
accisa
benzina . 343 343 343 343 - -
Invalidi
civili .. - - - - - -
Anticipa-
zioni
pregresse
INPS .... 2.224 2.224 - - - -
Enti
locali .. - - - - - -
Fondo
speciale
di parte
corrente 617 617 617 617 617 617
Anticipo
conces-
sionari . 3.619 3.619 4.889 4.889 4.889 4.889
Regola-
zioni
anni pre-
gressi
-fondo
pensioni
FS ...... - - - - - -
Ammassi
agricoli - - - - - -
FSN-saldo
IRAP .... - 1.906 - - - -
Tassa
conces-
sione go-
vernativa - - - - - -
Rimborso
imposte
dirette
pregressi 3.410 3.410 3.150 3.150 3.150 3.150
Chiusura
servizi
autonomi
di cassa 99 99 - - - -
Regola-
zione con-
cessionari
riscos-
sioni ... 195 608 - - - -
Ferrovie
(mancato
impegno) 387 - - - - -
Rimborsi
IVA pre-
gressi
compresi
interessi 2.700 2.700 - - - -
Rimborsi
altre
imposte
pregresse 2.610 2.610 - - - -
Fondo
riasse-
gnazione
residui
passivi . 2.647 2.647 - - - -
SPESA IN
CONTO
CAPITALE 8.247 13.247 120 120 101 101
Fondo
globale . - - - - - -
Disavanzi
USL .... 1.549 6.549 19 19 - -
Profughi
istriani
e dalmati 26 26 26 26 26 26
Enti
locali .. 1 1 - - - -
Cartola-
rizzazione
immobili 6.596 6.596 - - - -
Disavanzi
pregressi
univer-
sita' ... 75 75 75 75 75 75
TOTALE
SPESA ... 43.366 50.298 27.893 27.893 28.710 30.126
Tabella C
FSN IRAP
1999 .... - - 903 903 - -
Debiti
pregressi:
Spese di
giustizia - - 823 823 - -
Accaser-
mamento e
fitto
locali PS - - 171 171 171 171
Eccedenze
di spesa
- quota
2003 (1) - - 1.786 1.786 - -
Debiti
pregressi
ex
Ministero
finanze . - - 100 100 150 150
Fondo
globale
nuova le-
gislazione - - - 617 - 617 - 617 - 617
TOTALE
SPESA CON
LEGGE FI-
NANZIARIA 43.366 50.298 31.059 31.059 28.414 29.830
--------------------------------------------------------------------
(1)
Com.liq.
indennita'
buonuscita
poste - - 145 145 - -
IPOST ... - - 175 175 - -
Copertura
del disa-
vanzo
fondo
pensioni
Ferrovie - - 357 357 - -
INPS:
abolite
imposte
di consumo - - 73 73 - -
Invalidi
civili - - 933 933 - -
Fondo
nazionale
politiche
sociali - - 103 103 - -
--------------------------------------------------------------------
TABELLA A
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE
NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
TABELLA A
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE
====================================================================
MINISTERI 2004 2005 2006
--------------------------------------------------------------------
(migliaia di euro)
Ministero dell'economia
e delle finanze ................. 64.674 85.830 73.716
Di cui:
regolazione debitoria
2004: -
2005: -
2006: -
----------------------------------
Ministero delle attivita'
produttive ...................... 3.374 3.280 3.316
----------------------------------
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ............... 529.558 770.841 771.048
----------------------------------
Ministero della giustizia ....... 40.869 38.480 41.519
----------------------------------
Ministero degli affari esteri ... 193.656 167.489 175.861
----------------------------------
Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 3.000 11.500 11.500
----------------------------------
Ministero dell'interno .......... 35.623 54.706 55.273
----------------------------------
Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio ... 3.293 2.793 7.693
----------------------------------
Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti ................. 372 58.756 87.558
----------------------------------
Ministero delle comunicazioni ... 4.578 658 672
----------------------------------
Ministero della difesa .......... 12.427 405.082 406.568
----------------------------------
Ministero delle politiche
agricole e forestali ............ 41.087 39.736 40.242
----------------------------------
Ministero per i beni
e le attivita' culturali ........ 600 1.600 3.100
----------------------------------
Ministero della salute .......... 146.025 141.389 148.950
----------------------------------
TOTALE TABELLA A ................ 1.079.136 1.782.140 1.827.016
----------------------------------
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA .... - - -
----------------------------------
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO ......... - - -
==================================
--------------------------------------------------------------------
TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE
NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
====================================================================
MINISTERI 2004 2005 2006
--------------------------------------------------------------------
(migliaia di euro)
Ministero dell'economia
e delle finanze ................. 541.919 1.051.120 1.116.120
Di cui:
limite di impegno
2004: 4.520
2005: 20
2006: 20
----------------------------------
Ministero delle attivita'
produttive ...................... 32.750 32.750 15.000
----------------------------------
Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 4.100 4.100 -
----------------------------------
Ministero dell'interno .......... 17.800 4.500 -
----------------------------------
Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio ... 75.550 72.050 -
----------------------------------
Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti ................. 80.048 146.368 57.758
Di cui:
limite di impegno
2004: -
2005: 12.500
2006: 12.500
----------------------------------
Ministero delle politiche
agricole e forestali ............ 1.500 1.500 -
----------------------------------
Ministero per i beni
e le attivita' culturali ......... 79.059 83.884 59.155
----------------------------------
Ministero della salute .......... 23.400 7.900 -
----------------------------------
TOTALE TABELLA B ................ 856.126 1.404.172 1.248.033
----------------------------------
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA .... - - -
----------------------------------
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO ......... 4.520 12.520 12.520
==================================
--------------------------------------------------------------------
TABELLA C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI
LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella
riportano il riferimento alla unita' previsionale di base, con il
relativo codice, sotto la quale e' ricompreso il capitolo.
====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2004 2005 2006
--------------------------------------------------------------------
(migliaia di euro)
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Legge n. 195 del 1958 e legge
n. 1198 del 1967: Norme sulla
costituzione e sul funzionamen-
to del Consiglio superiore del-
la magistratura (3.1.5.19 -
Consiglio superiore della magi-
stratura - cap. 2195) ......... 27.358 27.358 27.358
Legge n. 17 del 1973: Aumento
dell'assegnazione annua a favo-
re del Consiglio nazionale del-
l'economia e del lavoro
(3.1.5.18 - Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro
- cap. 2192) .................. 14.742 14.742 14.742
Decreto-legge n. 95 del 1974,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 216 del 1974:
Disposizioni relative al merca-
to mobiliare ed al trattamento
fiscale dei titoli azionari
(CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB
- cap. 1560) .................. 27.768 27.768 27.768
Decreto del Presidente della
Repubblica n. 701 del 1977:
Approvazione del regolamento
di esecuzione del decreto del
Presidente della Repubblica
21 aprile 1972, n. 472, sul
riordinamento e potenziamento
della Scuola superiore della
pubblica amministrazione
(12.1.2.15 - Scuola superiore
della pubblica amministrazione
- cap. 5217) .................. 11.026 11.026 11.026
Legge n. 385 del 1978:
Adeguamento della disciplina
dei compensi per lavoro
straordinario ai dipendenti
dello Stato (4.1.5.4 - Fondi
da ripartire per oneri di
personale - cap. 3026) ........ 50.000 50.000 50.000
Legge n. 468 del 1978:
Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio:
- ART. 9-ter: Fondo di riserva
per le autorizzazioni di spesa
delle leggi permanenti di na-
tura corrente (4.1.5.2 - Altri
fondi di riserva - cap. 3003) . 508.914 161.000 162.000
Legge n. 16 del 1980 e legge
n. 137 del 2001: Disposizioni
concernenti la corresponsione
di indennizzi, incentivi ed
agevolazioni a cittadini ed
imprese italiane che abbiano
perduto beni, diritti ed in-
teressi in territori gia'
soggetti alla sovranita' ita-
liana e all'estero (3.2.3.29
- Accordi ed organismi
internazionali - cap. 7256) ... 25.823 25.823 25.823
Legge n. 146 del 1980:
Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge
finanziaria 1980):
- ART. 36: Assegnazione a fa-
vore dell'Istituto nazionale di
statistica (3.1.2.27 - Istituto
nazionale di statistica - cap.
1680) ......................... 149.235 149.235 149.235
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo
della legge 5 agosto 1981,
n. 416, recante disciplina
delle imprese editrici e
provvidenze per l'editoria
(3.1.5.14 - Presidenza del
Consiglio dei ministri
- Editoria - cap. 2183;
3.2.10.2 - Presidenza del
Consiglio dei ministri
- Editoria - cap. 7442) ....... 480.119 475.119 480.119
Legge n. 440 del 1989: Ratifica
ed esecuzione del Protocollo
tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della
Repubblica popolare ungherese
sulla utilizzazione del porto
franco di Trieste, firmato a
Trieste il 19 aprile 1988
(3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato
- cap. 1539) .................. 286 286 286
Decreto-legge n. 142 del 1991,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 195 del 1991:
Provvedimenti in favore delle
popolazioni delle province di
Siracusa, Catania e Ragusa col-
pite dal terremoto del dicembre
1990 ed altre disposizioni in
favore delle zone danneggiate
da eccezionali avversita' atmo-
sferiche dal giugno 1990 al
gennaio 1991:
- ART. 6, comma 1: Reintegro
fondo protezione civile
(3.2.10.3 - Presidenza del Con-
siglio dei ministri - Protezione
civile - cap. 7446/p) ......... 154.937 154.937 154.937
- ART. 6, comma 1: Provvedimen-
ti in favore delle popolazioni
delle province di Siracusa,
Catania e Ragusa colpite dal
terremoto del dicembre 1990
(3.2.10.3 - Presidenza del
Consiglio dei ministri - Pro-
tezione civile - cap. 7446/p) . 103.294 103.294 103.294
Legge n. 225 del 1992: Istitu-
zione del Servizio nazionale
della protezione civile:
- ART. 1: Servizio nazionale
della protezione civile
(3.1.5.15 - Presidenza del
Consiglio dei ministri
- Protezione civile
- cap. 2184) .................. 46.198 41.648 41.648
- ART. 3: Attivita' e compiti
di protezione civile (3.2.10.3
- Presidenza del Consiglio dei
ministri - Protezione civile
- cap. 7447) .................. 555.884 555.884 555.884
Decreto legislativo n. 39 del
1993: Norme in materia di
sistemi informativi automatiz-
zati delle amministrazioni
pubbliche:
- ART. 4: Istituzione dell'Au-
torita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione
(3.1.2.33 - Autorita' per
l'informatica nella pubblica
amministrazione - cap. 1707) .. 11.820 11.820 11.820
Legge n. 20 del 1994: Disposi-
zioni in materia di giurisdi-
zione e controllo della Corte
dei conti:
- ART. 4: Autonomia finanziaria
Corte dei conti (3.1.5.10
- Corte dei conti - cap. 2160) 223.633 223.633 223.633
Legge n. 109 del 1994: Legge
quadro in materia di lavori
pubblici:
- ART. 4: Autorita' per la
vigilanza sui lavori pubblici
(3.1.2.32 - Autorita' per la
vigilanza sui lavori pubblici
- cap. 1702) .................. 18.710 18.710 18.710
Legge n. 549 del 1995: Misure
di razionalizzazione della
finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazio-
ni, fondazioni ed altri orga-
nismi (3.1.2.17 - Contributi
ad enti ed altri organismi
- cap. 1613) .................. 2.214 2.214 2.214
Legge n. 675 del 1996: Tutela
delle persone e di altri sog-
getti rispetto al trattamento
dei dati personali (3.1.2.42
- Ufficio del garante per la
tutela della privacy - cap.
1733) ......................... 10.018 10.018 10.018
Legge n. 94 del 1997: Modifiche
alla legge n. 468 del 1978, e
successive modificazioni e in-
tegrazioni, recante norme di
contabilita' generale dello Stato
in materia di bilancio. Delega
al Governo per l'individuazione
delle unita' previsionali di
base del bilancio dello Stato:
- ART. 7, comma 6: Contributo
in favore dell'istituto di stu-
di e analisi economica (ISAE)
(2.1.2.4 - Istituti di ricerche
e studi economici e congiuntu-
rali - cap. 1321) ............. 10.173 10.173 10.173
Legge n. 249 del 1997: istitu-
zione dell'Autorita' per le ga-
ranzie nelle comunicazioni e
norme sui sistemi delle teleco-
municazioni e radiotelevisivo
(3.1.2.14 - Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni
- cap. 1575) .................. 22.768 22.768 22.768
Decreto legislativo n. 446 del
1997: Imposta regionale sulle
attivita' produttive:
- ART. 39, comma 3: Integrazio-
ne FSN, minori entrate IRAP,
eccetera (Regolazione debito-
ria) (4.1.2.1 - Fondo sanitario
nazionale - cap. 2701) ........ 902.500 - -
Legge n. 128 del 1998: Disposi-
zioni per l'adempimento di ob-
blighi derivanti dalla appar-
tenenza dell'Italia alle
Comunita' europee:
- ART. 23: Istituzione Agenzia
nazionale per la sicurezza del
volo (3.1.2.37 - Agenzia nazio-
nale per la sicurezza del volo
- cap. 1723) .................. 4.554 4.554 4.554
Legge n. 230 del 1998: Nuove
norme in materia di obiezione
di coscienza:
- ART. 19: Fondo nazionale per
il servizio civile (3.1.5.16
- Presidenza del Consiglio dei
ministri - Servizio civile
nazionale - cap. 2185) ........ 119.239 119.239 119.239
Legge n. 144 del 1999: Misure
in materia di investimenti,
delega al Governo per il rior-
dino degli incentivi all'occu-
pazione e della normativa che
disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino
degli enti previdenziali:
- ART. 51: Contributo dello
Stato in favore dell'Associa-
zione per lo sviluppo dell'in-
dustria nel Mezzogiorno
(SVIMEZ) (3.2.3.38 - SVIMEZ
- cap. 7330) .................. 1.753 1.753 1.753
Decreto legislativo n. 165 del
1999 e decreto legislativo
n. 188 del 2000: Agenzia per le
erogazioni in agricoltura
(AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per
le erogazioni in agricoltura
- cap. 1525) .................. 250.425 250.425 250.425
Decreto legislativo n. 285 del
1999: Riordino del Centro di
formazione studi (FORMEZ), a
norma dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59
(12.1.2.12 - FORMEZ - cap.
5200) ......................... 13.706 13.706 13.706
Decreto legislativo n. 287 del
1999: Riordino della Scuola su-
periore della pubblica ammini-
strazione e riqualificazione
del personale delle amministra-
zioni pubbliche, a norma del-
l'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59
(6.1.2.13 - Scuola superiore
dell'economia e delle finanze
- cap. 3935) .................. 17.736 4.650 4.650
Decreto legislativo n. 300 del
1999: Riforma dell'organizza-
zione del Governo, a norma del-
l'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59:
- ART. 70, comma 2: Finanzia-
mento agenzie fiscali (Agenzia
delle entrate) (6.1.2.8 - Agen-
zia delle entrate - capp. 3890,
3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle
entrate - cap. 7775) .......... 2.316.307 2.316.310 2.316.310
- ART. 70, comma 2: Finanzia-
mento agenzie fiscali (Agenzia
del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia
del demanio - capp. 3901, 3902;
6.2.3.5 - Agenzia del demanio
- cap. 7777) .................. 211.970 211.970 211.970
- ART. 70, comma 2: Finanzia-
mento agenzie fiscali (Agenzia
del territorio) (6.1.2.10
- Agenzia del territorio
- capp. 3911, 3912; 6.2.3.6
- Agenzia del territorio
- cap. 7779) .................. 428.014 428.014 428.014
- ART. 70, comma 2: Finanzia-
mento agenzie fiscali (Agenzia
delle dogane) (6.1.2.11 - Agen-
zia delle dogane - capp. 3920,
3921; 6.2.3.7 - Agenzia delle
dogane - cap. 7781) ........... 528.820 528.820 528.820
Decreto legislativo n. 303 del
1999: Ordinamento della Presi-
denza del Consiglio dei mini-
stri, a norma dell'articolo 11
della legge n. 59 del 1997
(3.1.5.2 - Presidenza del
Consiglio dei ministri
- cap. 2115) .................. 315.408 295.908 300.826
Legge n. 205 del 2000: Disposi-
zioni in materia di giustizia
amministrativa:
- ART. 20: Autonomia finanzia-
ria del Consiglio di Stato e
dei tribunali amministrativi
regionali (3.1.5.11 - Consi-
glio di Stato e tribunali
amministrativi regionali
- cap. 2170) .................. 156.738 156.738 156.738
Legge n. 353 del 2000: Legge
quadro in materia di incendi
boschivi (4.1.2.14 - Interventi
diversi - cap. 2820) .......... 10.329 10.329 10.329
Legge n. 388 del 2000: Disposi-
zioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
2001):
- ART. 74, comma 1: Previdenza
complementare (3.1.5.9 - Previ-
denza complementare - cap. 2156) 154.937 154.937 154.937
Legge n. 38 del 2001: Norme a
tutela della minoranza lingui-
stica slovena della regione
Friuli-Venezia Giulia:
- ART. 16, comma 2: Contributo
alla regione Friuli-Venezia
Giulia (4.2.3.12 - Sviluppo
economico delle regioni a
statuto speciale e province
autonome - cap. 7513/p) ....... 5.000 5.000 5.000
Decreto legislativo n. 165 del
2001: Norme generali sull'ordi-
namento del lavoro alle dipen-
denze delle amministrazioni
pubbliche:
- ART. 46: Agenzia per la rap-
presentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni
(12.1.2.16 - Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni
- cap. 5223) .................. 4.098 4.098 4.098
------------------------------------
7.896.454 6.603.907 6.614.825
====================================
MINISTERO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Legge n. 287 del 1990: Norme
per la tutela della concorrenza
e del mercato:
- ART. 10, comma 7: Somme da
erogare per il finanziamento
dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato
(3.1.2.3 - Autorita' garante
della concorrenza e del mercato
- cap. 2275) .................. 22.768 22.768 22.768
Legge n. 292 del 1990: Ordina-
mento dell'Ente nazionale ita-
liano per il turismo (3.1.2.2
- Ente nazionale italiano per
il turismo - cap. 2270) ....... 25.171 24.171 24.171
Legge n. 282 del 1991, decreto
-legge n. 496 del 1993, conver-
tito, con modificazioni, dalla
legge n. 61 del 1994 e decreto
-legge n. 26 del 1995, conver-
tito, con modificazioni, dalla
legge n. 95 del 1995: Riforma
dell'ENEA (4.2.3.4 - Ente
nazionale energia e ambiente
- cap. 7630) .................. 201.419 201.419 201.419
Legge n. 549 del 1995: Misure
di razionalizzazione della
finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazio-
ni, fondazioni ed altri organi-
smi (3.1.2.4 - Contributi ad
enti ed altri organismi - cap.
2280) ......................... 34.968 34.968 34.968
Legge n. 68 del 1997: Riforma
dell'Istituto nazionale per il
commercio estero:
- ART. 8, comma 1, lettera a):
Spese di funzionamento ICE
(5.1.2.2 - Istituto commercio
estero - cap. 5101) ........... 111.784 111.784 111.784
- ART. 8, comma 1, lettera b):
Contributo di finanziamento
attivita' promozionale (5.1.2.2
- Istituto commercio estero
- cap. 5102) .................. 73.034 73.034 73.034
------------------------------------
469.144 468.144 468.144
====================================
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Legge n. 335 del 1995: Riforma
del sistema pensionistico ob-
bligatorio e complementare:
- ART. 13: Vigilanza sui fondi
pensione (3.1.2.19 - Vigilanza
sui fondi pensione - cap. 1990) 2.277 2.277 2.277
Legge n. 448 del 1998: Misure
di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo:
- ART. 80, comma 4: Formazione
professionale (2.1.2.5 - Con-
tributi ad enti ed altri orga-
nismi - cap. 1395) ............ 2.277 2.277 2.277
Legge n. 328 del 2000: Legge
quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi
e servizi sociali:
- ART. 20, comma 8: Fondo da
ripartire per le politiche
sociali (3.1.5.1 - Fondo per
le politiche sociali - cap.
1711) ......................... 1.215.333 1.215.333 1.215.333
Legge n. 448 del 2001: Dispo-
sizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
2002):
- ART. 70, comma 8: Fondo asili
nido (3.1.2.2 - Protezione e
assistenza sociale - cap. 1771) - - -
------------------------------------
1.219.887 1.219.887 1.219.887
====================================
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990:
Testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza:
- ART. 135: Programmi finaliz-
zati alla prevenzione e alla
cura dell'AIDS, al trattamento
socio-sanitario, al recupero e
al successivo reinserimento dei
tossicodipendenti detenuti
(4.1.2.1 - Mantenimento, assi-
stenza, rieducazione e traspor-
to detenuti - cap. 1768) ...... 5.678 5.678 5.678
Legge n. 549 del 1995: Misure
di razionalizzazione della
finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazio-
ni, fondazioni ed altri organi-
smi (1.1.2.1 - Contributi ad
enti ed altri organismi - cap.
1160) ......................... 137 137 137
------------------------------------
5.815 5.815 5.815
====================================
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Legge n. 1612 del 1962: Riordi-
namento dell'Istituto agronomi-
co per l'oltremare, con sede in
Firenze:
- ART. 12: Mezzi finanziari per
il funzionamento dell'Istituto
(9.1.2.2 - Paesi in via di
sviluppo - cap. 2201) ......... 3.132 3.132 3.132
Legge n. 794 del 1966: Ratifica
ed esecuzione della convenzione
internazionale per la costitu-
zione dell'Istituto italo
-latino-americano, firmata a
Roma il 1 giugno 1966
(16.1.2.2 - Contributi ad enti
ed altri organismi - cap. 4131) 2.559 2.559 2.559
Decreto del Presidente della
Repubblica n. 200 del 1967:
Associazioni ed enti che ope-
rano per l'assistenza delle
collettivita' italiane al-
l'estero (11.1.2.3 - Contributi
ad enti ed altri organismi
- cap. 3105) .................. 2.744 2.744 2.744
Legge n. 883 del 1977: Approva-
zione ed esecuzione dell'accor-
do relativo ad un programma
internazionale per l'energia,
firmato a Parigi il 18 novem-
bre 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed
organismi internazionali - cap.
3749) ......................... 944 944 944
Legge n. 140 del 1980: Parteci-
pazione italiana al Fondo euro-
peo per la gioventu' (15.1.2.5
- Accordi ed organismi interna-
zionali - cap. 4052) .......... 273 273 273
Legge n. 7 del 1981 e legge
n. 49 del 1987: Stanziamenti
aggiuntivi per l'aiuto pubblico
a favore dei Paesi in via di
sviluppo (9.1.1.0 - Funziona-
mento - capp. 2150, 2152, 2153,
2160, 2161, 2162, 2163, 2164,
2165, 2166, 2168, 2169, 2170;
9.1.2.2 - Paesi in via di svi-
luppo - capp. 2180, 2181, 2182,
2183, 2184, 2195) ............. 616.516 616.516 616.516
Legge n. 960 del 1982: Rifinan-
ziamento della legge 14 mar-
zo 1977, n. 73, concernente la
ratifica degli accordi di Osimo
tra l'Italia e la Jugoslavia
(15.1.2.2 - Collettivita' ita-
liana all'estero - capp. 4061,
4063) ......................... 2.733 2.733 2.733
Legge n. 549 del 1995: Misure
di razionalizzazione della
finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazio-
ni, fondazioni ed altri organi-
smi (2.1.2.2 - Contributi ad
enti ed altri organismi - cap.
1163) ......................... 7.216 7.216 7.216
Legge n. 299 del 1998: Finan-
ziamento italiano della PESC
(Politica estera e di sicurez-
za comune dell'Unione europea)
relativo all'applicazione del-
l'articolo J. 11, comma 2, del
Trattato sull'Unione europea
(20.1.2.1 - Accordi ed organi-
smi internazionali - cap. 4534) 4.968 4.968 4.968
Legge n. 58 del 2001: Istitu-
zione del fondo per lo smina-
mento umanitario (9.1.2.2
- Paesi in via di sviluppo
- cap. 2210) .................. 2.582 2.582 2.582
------------------------------------
643.667 643.667 643.667
====================================
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Legge n. 407 del 1974: Ratifica
ed esecuzione degli accordi
firmati a Bruxelles il 23 no-
vembre 1971 nell'ambito del
programma europeo di coopera-
zione scientifica e tecnologi-
ca, ed autorizzazione alle
spese connesse alla partecipa-
zione italiana ad iniziative da
attuarsi in esecuzione del pro-
gramma medesimo (25.2.3.4 - Ac-
cordi internazionali per la ri-
cerca scientifica - cap. 8973) . 4.648 4.648 4.648
Legge n. 394 del 1977: Poten-
ziamento dell'attivita' spor-
tiva universitaria (25.1.2.9
- Altri interventi per le uni-
versita' statali - cap. 5547) . 7.830 7.830 7.830
Legge n. 181 del 1990: Ratifica
ed esecuzione dell'accordo, ef-
fettuato mediante scambio di
note, tra il Governo italiano
ed il Consiglio superiore delle
Scuole europee che modifica
l'articolo 1 della convenzione
del 5 settembre 1963 relativa
al funzionamento della Scuola
europea di Ispra (Varese), av-
venuto a Bruxelles i giorni
29 febbraio e 5 luglio 1988
(7.1.2.3 - Interventi diversi
- cap. 2193) .................. 373 373 373
Legge n. 245 del 1990: Norme
sul piano triennale di sviluppo
dell'universita' e per l'attua-
zione del piano quadriennale
1986-1990 (25.1.2.3 - Piani e
programmi di sviluppo dell'uni-
versita' - cap. 5496) ......... 121.724 121.724 121.724
Legge n. 243 del 1991: Univer-
sita' non statali legalmente
riconosciute (25.1.2.4 - Uni-
versita' ed istituti non sta-
tali - cap. 5502) ............. 114.149 114.149 114.149
Legge n. 147 del 1992: Modifi-
che ed integrazioni alla legge
2 dicembre 1991, n. 390, recan-
te norme sul diritto agli studi
universitari (25.1.2.7 - Dirit-
to allo studio - cap. 5517) ... 144.208 144.208 144.208
Legge n. 537 del 1993: Inter-
venti correttivi di finanza
pubblica:
- ART. 5, comma 1, lettera a):
Costituzione fondo finanziamen-
to ordinario delle universita'
(25.1.2.5 - Finanziamento ordi-
nario delle universita' statali
- cap. 5507) .................. 6.545.000 6.545.000 6.545.000
Legge n. 549 del 1995: Misure
di razionalizzazione della fi-
nanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazio-
ni, fondazioni ed altri organi-
smi (25.1.2.1 - Ricerca scien-
tifica - cap. 5483) ........... 18.500 18.500 18.500
Legge n. 440 del 1997 e legge
n. 144 del 1999 (articolo 68,
comma 4, lettera b): Fondo per
l'ampliamento dell'offerta for-
mativa (4.1.5.1 - Fondo per il
funzionamento della scuola
- cap. 1722) .................. 198.732 198.723 198.723
Decreto legislativo n. 204 del
1998: Disposizioni per il coor-
dinamento, la programmazione e
la valutazione della politica
nazionale relativa alla ricerca
scientifica e tecnologica
(25.2.3.1 - Ricerca scientifica
- cap. 8922) .................. 1.639.705 1.639.705 1.639.705
Legge n. 338 del 2000: Disposi-
zioni in materia di alloggi e
residenze per studenti univer-
sitari:
- ART. 1, comma 1: Interventi
per alloggi e residenze per
studenti universitari
(25.2.3.3 - Edilizia universi-
taria, grandi attrezzature e
ricerca scientifica - cap.
8967) 30.987 30.987 30.987
------------------------------------
8.825.856 8.825.847 8.825.847
====================================
MINISTERO DELL'INTERNO
Legge n. 451 del 1959: Istitu-
zione del capitolo "Fondo scor-
ta" per il personale della Po-
lizia di Stato (5.1.1.1 - Spese
generali di funzionamento
- cap. 2674) 24.842 24.842 24.842
Legge n. 968 del 1969 e decreto
-legge n. 361 del 1995, conver-
tito, con modificazioni, dalla
legge n. 437 del 1995 (articolo
4): "Fondo scorta" del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco
(3.1.1.1 - Spese generali di
funzionamento - cap. 1916) .... 19.873 19.873 19.873
Decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990: Te-
sto unico delle leggi in mate-
ria di disciplina degli stupe-
facenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilita-
zione dei relativi stati di
tossicodipendenza:
- ART. 101: Potenziamento delle
attivita' di prevenzione e re-
pressione del traffico illecito
di sostanze stupefacenti o psi-
cotrope (5.1.1.1 - Spese gene-
rali di funzionamento - cap.
2668; 5.1.1.4 - Potenziamento
- cap. 2815) .................. 3.378 3.378 3.378
Legge n. 549 del 1995: Misure
di razionalizzazione della fi-
nanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazio-
ni, fondazioni ed altri organi-
smi (2.1.2.1 - Contributi ad
enti ed altri organismi - cap.
1286) ......................... 122 122 122
------------------------------------
48.215 48.215 48.215
====================================
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Legge n. 979 del 1982: Disposi-
zioni per la difesa del mare
(2.1.2.5 - Difesa del mare
- capp. 1644, 1646) ........... 47.696 47.696 47.696
Decreto-legge n. 2 del 1993,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 59 del 1993:
Modifiche e integrazioni alla
legge 7 febbraio 1992, n. 150,
in materia di commercio e de-
tenzione di esemplari di fauna
e flora minacciati di estinzio-
ne (2.1.1.0 Funzionamento
- capp. 1388, 1389) ........... 248 248 248
Legge n. 549 del 1995: Misure
di razionalizzazione della fi-
nanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazio-
ni, fondazioni ed altri organi-
smi (2.1.2.3 - Contributi ad
enti ed altri organismi - cap.
1551) ......................... 58.672 58.672 58.672
Decreto legislativo n. 300 del
1999: Riforma dell'organizza-
zione del Governo, a norma del-
l'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59:
- ART. 38: Agenzia per la pro-
tezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici (7.1.2.1
- Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi
tecnici - cap. 3621; 7.2.3.2
- Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi
tecnici - cap. 8831) .......... 93.216 93.216 93.216
------------------------------------
199.832 199.832 199.832
====================================
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Legge n. 721 del 1954: Istitu-
zione del fondo scorta per le
Capitanerie di porto: (6.1.1.1
- Spese generali di funziona-
mento - cap. 2661) ............ 4.968 4.968 4.968
Legge n. 267 del 1991: Attua-
zione del terzo piano nazionale
della pesca marittima e misure
in materia di credito pesche-
reccio, nonche' di riconversio-
ne delle unita' adibite alla pe-
sca con reti da posta derivante:
- ART. 1, comma 1: Attuazione
del piano nazionale della pesca
marittima (6.1.1.5 - Mezzi ope-
rativi e strumentali - cap.
2719) ......................... 1.495 1.495 1.495
Legge n. 549 del 1995: Misure
di razionalizzazione della fi-
nanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazio-
ni, fondazioni ed altri organi-
smi (4.1.2.18 - Contributi ad
enti ed altri organismi - cap.
2032) ......................... 409 409 409
Decreto-legge n. 535 del 1996,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 647 del 1996
(articolo 3): Contributo al
"Centro internazionale radio
-medico CIRM" (4.1.2.7 - Cen-
tro internazionale radio-medico
- cap. 2098) .................. 727 727 727
Decreto legislativo n. 250 del
1997: Istituzione dell'Ente na-
zionale per l'aviazione civile
(ENAC) (articolo 7) (4.1.2.13
- Ente nazionale per l'aviazio-
ne civile - cap. 2161) ........ 63.441 63.441 63.441
Legge n. 431 del 1998: Disci-
plina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti
ad uso abitativo (articolo 11,
comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno
all'accesso alle locazioni abi-
tative - cap. 1690) ........... 246.010 246.010 246.010
------------------------------------
317.050 317.050 317.050
====================================
MINISTERO DELLA DIFESA
Regio decreto n. 263 del 1928:
Testo unico delle disposizioni
legislative concernenti l'ammi-
nistrazione e la contabilita'
dei corpi, istituti e stabili-
menti militari:
- ART. 17, primo comma: Eserci-
to, Marina ed Aeronautica
(3.1.1.1 - Spese generali di
funzionamento - cap. 1253) .... 45.460 45.460 45.460
- ART. 17, primo comma: Arma
dei carabinieri (7.1.1.1 - Spe-
se generali di funzionamento
- cap. 4840) .................. 16.147 16.147 16.147
Legge n. 549 del 1995: Misure
di razionalizzazione della fi-
nanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazio-
ni, fondazioni ed altri organi-
smi (3.1.2.4 - Contributi ad
enti ed altri organismi - cap.
1352) ......................... 910 910 910
Decreto legislativo n. 300 del
1999: Riforma dell'organizza-
zione del Governo, a norma del-
l'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59:
- ART. 22, comma 1: Agenzia in-
dustrie difesa (3.1.2.8 - Agen-
zia industrie difesa - capp.
1360, 1367; 3.2.3.6 - Agenzia
industrie difesa - cap. 7145) . 14.800 14.800 14.800
Legge n. 267 del 2002: Disposi-
zioni in materia di correspon-
sione di contributi dello Stato
a favore dell'Organizzazione i-
drografica internazionale (IHO)
e dell'Istituto nazionale per
studi ed esperienze di archi-
tettura navale (INSEAN)
- ART. 1, comma 2: Contributi
dello Stato in favore del-
l'INSEAN (3.1.2.4 - Contributi
ad enti ed altri organismi
- cap. 1354) .................. 4.394 4.394 4.394
- ART. 1, comma 3: Contributi
dello Stato in favore dell'IHO
(3.1.2.2 - Accordi ed organismi
internazionali - cap. 1345) ... 68 68 68
------------------------------------
81.779 81.779 81.779
====================================
MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Legge n. 267 del 1991: Attua-
zione del terzo piano nazionale
della pesca marittima e misure
in materia di credito pesche-
reccio, nonche' di riconversio-
ne delle unita' adibite alla pe-
sca con reti da posta derivante:
- ART. 1, comma 1: Attuazione
del piano nazionale della pesca
marittima (2.1.1.0 - Funziona-
mento - capp, 1173, 1413/p,
1414, 1415; 2.1.2.1 - Enti e i-
stituti di ricerca, informazio-
ne, sperimentazione e controllo
- cap. 1467; 2.1.2.7 - Pesca
- capp. 1476, 1477, 1482) ..... 30.358 30.358 30.358
Legge n. 549 del 1995: Misure
di razionalizzazione della fi-
nanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazio-
ni, fondazioni ed altri organi-
smi (3.1.2.8 - Contributi ad
enti ed altri organismi - cap.
2200) ......................... 5.641 5.641 5.641
Decreto legislativo n. 454 del
1999: Riorganizzazione del set-
tore della ricerca in agricol-
tura, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997,
n. 59 (3.1.2.1 - Enti e istitu-
ti di ricerca, informazione,
sperimentazione e controllo
- cap. 2083) .................. 19.377 19.377 19.377
------------------------------------
55.376 55.376 55.376
====================================
MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
Legge n. 190 del 1975: Norme
relative al funzionamento del-
la biblioteca nazionale centra-
le "Vittorio Emanuele II" di
Roma (3.1.1.0 - Funzionamento
- cap. 1941) .................. 2.732 2.732 2.732
Decreto del Presidente della
Repubblica n. 805 del 1975:
Organizzazione del Ministero
per i beni culturali e ambien-
tali - Assegnazioni per il fun-
zionamento degli istituti cen-
trali (2.1.1.0 - Funzionamento
- capp. 1261, 1262; 3.1.1.0
- Funzionamento - capp. 1942,
1943) ......................... 6.056 6.056 6.056
Legge n. 163 del 1985: Nuova
disciplina degli interventi
dello Stato a favore dello
spettacolo (2.1.2.1 - Fondo u-
nico per lo spettacolo - capp.
1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo u-
nico per lo spettacolo - capp.
3191, 3192, 3193, 3194, 3195;
7.2.3.2 - Fondo unico per lo
spettacolo - capp. 8501, 8502;
8.1.2.1 - Fondo unico per lo
spettacolo - cap. 3460; 8.2.3.2
- Fondo unico per lo spettacolo
- capp. 8641, 8642, 8643, 8645) 500.000 500.000 500.000
Legge n. 118 del 1987: Norme
relative alla Scuola archeolo-
gica italiana in Atene (4.1.2.1
- Enti ed attivita' culturali
- cap. 2363) .................. 967 967 967
Legge n. 466 del 1988: Contri-
buto all'Accademia nazionale
dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed
attivita' culturali - cap. 2052) 3.188 3.188 3.188
Legge n. 549 del 1995: Misure
di razionalizzazione della fi-
nanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazio-
ni, fondazioni ed altri organi-
smi (3.1.2.3 - Contributi ad
enti ed altri organismi - cap.
2100) ......................... 35.626 33.248 33.248
------------------------------------
548.569 546.191 546.191
====================================
MINISTERO DELLA SALUTE
Decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato n. 1068
del 1947: Contributo all'Orga-
nizzazione mondiale della sani-
ta' (4.1.2.10 - Organizzazione
Mondiale della Sanita' - cap.
4320) ......................... 19.631 19.631 19.631
Decreto del Presidente della
Repubblica n. 613 del 1980:
Contributo alla Croce rossa
italiana (3.1.2.20 - Croce
Rossa Italiana - cap. 3453) ... 34.467 34.467 34.467
Decreto legislativo n. 502 del
1992: Riordino della disciplina
in materia sanitaria:
- ART. 12: Fondo da destinare
ad attivita' di ricerca e spe-
rimentazione (3.1.2. 10 - Ri-
cerca scientifica - cap. 3392) 206.809 206.809 206.809
Decreto legislativo n. 267 del
1993: Riordinamento dell'Isti-
tuto superiore di sanita'
(3.1.2.16 - Istituto superiore
di sanita'- cap. 3443/p) ..... 91.070 91.070 91.070
Decreto legislativo n. 268 del
1993: Riordinamento dell'Isti-
tuto superiore di prevenzione e
sicurezza del lavoro (3.1.2.17
- Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del
lavoro - cap. 3447) ........... 68.302 68.302 68.302
Legge n. 549 del 1995: Misure
di razionalizzazione della fi-
nanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazio-
ni, fondazioni ed altri organ-
ismi (3.1.2.11 - Contributi ad
enti ed altri organismi - cap.
3412) ......................... 6.400 6.400 6.400
Legge n. 434 del 1998: Finan-
ziamento degli interventi in
materia di animali di affezione
e per la prevenzione del randa-
gismo (4.1.2.9 - Prevenzione
del randagismo - cap. 4340) ... 4.635 4.635 4.635
Decreto-legge n. 17 del 2001,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 129 del 2001:
Agenzia per i servizi sanitari
regionali (articolo 2, comma 4)
(3.1.2.21 - Agenzia per i ser-
vizi sanitari regionali - cap.
3457) ......................... 5.829 5.829 5.829
------------------------------------
437.143 437.143 437.143
------------------------------------
TOTALE GENERALE ............... 20.748.787 19.452.853 19.463.771
====================================
TABELLA D
RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella -
indicate secondo l'amministrazione pertinente - riportano il
riferimento alla unita' previsionale di base, con il relativo
codice, sotto la quale e' ricompreso il capitolo, nonche' il settore
della tabella F in cui si riflettono.
====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2004 2005 2006
--------------------------------------------------------------------
(migliaia di euro)
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Legge n. 26 del 1986: Incentivi
per il rilancio dell'economia
delle province di Trieste e
Gorizia:
- ART. 6, primo comma, lette-
ra b): Fondo per Trieste (Set-
tore n. 6) (4.2.3.7 - Fondo per
gli interventi nel territorio
di Trieste - cap. 7490) ....... 3.078 - -
Legge n. 183 del 1987: Coordi-
namento delle politiche riguar-
danti l'appartenenza dell'Ita-
lia alle Comunita' europee ed
adeguamento dell'ordinamento
interno agli atti normativi
comunitari:
- ART. 5: Fondo destinato al
coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza del-
l'Italia alle Comunita' europee
(Settore n. 27) (4.2.3.8 - Fon-
do di rotazione per le politi-
che comunitarie - cap. 7493/p) 500.000 500.000 1.950.000
Legge n. 67 del 1988: Disposi-
zioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
1988):
- ART. 15, comma 43: Fondo per
il concorso statale nel pagamento
degli interessi (Settore n. 10)
(3.2.3.19 - Artigiancassa
- cap. 7165) .................. 10.000 - -
Legge n. 86 del 1989: Norme ge-
nerali sulla partecipazione del-
l'Italia al processo normativo
comunitario e sulle procedure
di esecuzione degli obblighi
comunitari (articolo 3) (Setto-
re n. 27) (4.2.3.8 - Fondo di
rotazione per le politiche
comunitarie - cap. 7493/p) .... - - 50.000
Legge n. 321 del 1990: Aumento
del fondo per il concorso nel
pagamento degli interessi sulle
operazioni di credito a favore
delle imprese artigiane, costi-
tuito presso la Cassa per il
credito alle imprese artigiane
(Settore n. 10) (3.2.3.19
- Artigiancassa - cap. 7165) .. 50.000 - -
Legge n. 185 del 1992: Nuova
disciplina del Fondo di soli-
darieta' nazionale:
- ART. 1, comma 3: Fondo di so-
lidarieta' nazionale (Settore
n. 21) (3.2.4.3 - Fondo di so-
lidarieta' nazionale - cap.
7411) ......................... 100.000 100.000 100.000
Legge n. 662 del 1996: Misure
di razionalizzazione della fi-
nanza pubblica:
- ART. 2, comma 14: Apporto al
capitale sociale delle Ferrovie
dello Stato spa (Settore n. 11)
(3.2.3.15 - Ferrovie dello
Stato - cap. 7122) ............ - - 6.700.000
Legge n. 448 del 1998: Misure
di finanza pubblica per la sta-
bilizzazione e lo sviluppo:
- ART. 50, comma 1, lettera c):
Edilizia sanitaria pubblica
(Settore n. 17) (4.2.3.3 - Edi-
lizia sanitaria - cap. 7464) .. - - 1.840.000
Legge n. 289 del 2002: Disposi-
zioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
2003):
- ART. 61, comma 1: Fondo per
le aree sottoutilizzate ed in-
terventi nelle medesime aree
(Settore n. 4) (4.2.3.27 - Aree
sottoutilizzate - cap. 7576) .. 100.000 1.611.000 6.350.000
- ART. 69, comma 9: Interventi
autorizzati dall'Unione europea
nel settore bieticolo-saccari-
fero (Settore n. 21) (3.2.3.46
- Agenzia per le erogazioni in
agricoltura - cap. 7375) ...... 10.000 - -
- ART. 74, comma 1: Potenzia-
mento apparati di sicurezza
nelle piccole e medie imprese
commerciali (Settore n. 27)
(4.2.3.21 - Regioni a statuto
ordinario - cap. 7559) ........ 10.000 - -
-----------------------------------
783.078 2.211.000 16.990.000
===================================
MINISTERO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Legge n. 752 del 1982: Norme
per l'attuazione della politi-
ca mineraria:
- ART. 9: Programmi di ricerca
(Settore n. 2) (3.2.3.8 - Fondo
investimenti - Incentivi alle
imprese - cap. 7420/p) ........ 1.000 - -
- ART. 17: Ricerca mineraria
all'estero (Settore n. 2)
(3.2.3.8 - Fondo investimenti
- Incentivi alle imprese - cap.
7420/p) ....................... 1.000 - -
Legge n. 448 del 1998: Misure
di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo:
- ART. 52, comma 1: Fondo unico
per gli incentivi alle imprese
(Settore n. 2) (3.2.3.8 - Fondo
investimenti - Incentivi alle
imprese - cap. 7420/p) ........ 50.000 50.000 50.000
Legge n. 273 del 2002: Misure
per favorire l'iniziativa
privata e lo sviluppo della
concorrenza:
- ART. 18: Interventi a soste-
gno della proprieta' industria-
le (Settore n. 2) (3.2.3.12
- Proprieta' industriale - cap.
7475) ......................... 2.000 - -
------------------------------------
54.000 50.000 50.000
====================================
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Decreto-legge n. 148 del 1993,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 236 del 1993:
Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione:
- ART. 1, comma 7: Fondo per
l'occupazione (Settore n. 27)
(2.2.3.3 - Occupazione - cap.
7141) ......................... 218.000 - -
------------------------------------
218.000 - -
====================================
MINISTERO DELL'INTERNO
Decreto-legge n. 515 del 1994,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 596 del 1994:
Provvedimenti urgenti in mate-
ria di finanza locale per l'an-
no 1994 (Settore n. 27)
(2.2.3.5 - Finanziamento enti
locali - cap. 7232) ........... 116.203 116.203 116.203
------------------------------------
116.203 116.203 116.203
====================================
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Legge n. 183 del 1989 e decreto
-legge n. 398 del 1993, conver-
tito, con modificazioni, dalla
legge n. 493 del 1993 (articolo
12): Norme per il riassetto or-
ganizzativo e funzionale della
difesa del suolo (Settore n. 19)
(1.2.3.6 - Fondo unico da ri-
partire - Investimenti difesa
del suolo e tutela ambientale
- cap. 7090/p) ................ - 200.000 200.000
Legge n. 426 del 1998: Nuovi
interventi in campo ambientale:
- ART. 1, comma 1: Interventi
di bonifica e ripristino am-
bientale dei siti inquinati
(Settore n. 19) (1.2.3.6 - Fon-
do unico da ripartire - Investi-
menti difesa del suolo e tutela
ambientale - cap. 7090/p) ..... 18.807 18.807 18.807
Legge n. 388 del 2000: Disposi-
zioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
2001):
- ART. 145, comma 51: Finanzia-
mento parchi nazionali (Settore
n. 19) (1.2.3.6 - Fondo unico
da ripartire - Investimenti di-
fesa del suolo e tutela ambien-
tale - cap. 7090/p) ........... 5.000 - -
------------------------------------
23.807 218.807 218.807
====================================
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Legge n. 979 del 1982: Disposi-
zioni per la difesa del mare:
- ART. 4: Costruzione, acquisto,
noleggio di unita' navali per
la prevenzione ed il controllo
degli inquinamenti (Settore
n. 27) (6.2.3.4 - Mezzi navali
ed aerei - capp. 8344, 8345) .. 5.000 - -
Legge n. 798 del 1984; legge
n. 295 del 1998, articolo 3,
comma 2; legge n. 448 del 1998,
articolo 50, comma 1, lettera
b): Prosecuzione degli inter-
venti per la salvaguardia di
Venezia:
- ART. 3, primo comma, lettera
a): Riequilibrio idrogeologico
laguna (Settore n. 6) (2.2.3.7
- Interventi per Venezia - cap.
7191) ......................... 13.000 3.000 3.000
Legge n. 662 del 1996: Misure
di razionalizzazione della fi-
nanza pubblica:
- ART. 2, comma 63: Programmi
di riqualificazione urbana
(Settore n. 25) (2.2.3.3 - Edi-
lizia abitativa - cap. 7131) .. 10.000 - -
------------------------------------
28.000 3.000 3.000
====================================
MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Legge n. 448 del 2001: Disposi-
zioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria
2002):
- ART. 46, comma 4: Fondo inve-
stimenti (Settore n. 27)
(1.2.10.2 - Fondo unico da ri-
partire - Investimenti agricol-
tura, foreste e pesca - cap.
7003) ......................... 192.000 334.025 334.025
------------------------------------
192.000 334.025 334.025
====================================
MINISTERO DELLA SALUTE
Legge n. 448 del 1998: Misure
di finanza pubblica per la sta-
bilizzazione e lo sviluppo:
- ART. 71, comma 1: Interventi
sanitari nei grandi centri ur-
bani (Settore n. 25) (2.2.3.3
- Riqualificazione assistenza
sanitaria - cap. 7111) ........ - - 160.000
------------------------------------
- - 160.000
====================================
TOTALE GENERALE ............... 1.415.088 2.933.035 17.872.035
TABELLA E
VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI
SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
Nella colonna "definanziamento" il codice "0" indica che la ridu-
zione dell'autorizzazione di spesa viene operata per gli anni
relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il
codice "1" indicata che la riduzione viene disposta in via perma-
nente per gli importi stessi, fino alla scadenza dell'autorizzazione
di spesa.
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella -
indicate secondo l'amministrazione pertinente - riportano il rife-
rimento alla unita' previsionale di base, con il relativo codice,
sotto la quale e' ricompreso il capitolo, nonche' il settore della
tabella F in cui eventualmente si riflettono.
TABELLA E
VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
===================================================================
OGGETTO
DEL 2004 2005 2006 Definan
PROVVEDIMENTO ziamento
--------------------------------------------------------------------
(migliaia di euro)
MINISTERO
DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Legge n. 662 del
1996: Misure di
razionalizzazione
della finanza
pubblica:
- ART. 2, comma 14:
Apporto al capitale
sociale delle Fer-
rovie dello Stato
spa (Settore n. 11)
(3.2.3.15 - Ferro-
vie dello Stato
- cap. 7122) ...... - - - 5.314.000 0
Decreto legislativo
n. 143 del 1998:
Disposizioni in
materia di commer-
cio con l'estero:
- ART. 8, comma 2:
Fondo di riserva e
indennizzi SACE
(Settore n. 27)
(3.2.4.1 - SACE
- cap. 7400) ...... - 50.000 - - 0
Legge n. 289 del
2002: Disposizioni
per la formazione
del bilancio an-
nuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 2003):
- ART. 83, comma 1:
Mutui agevolati so-
cieta' Sviluppo
Italia spa
(3.1.2.46 - Impren-
ditorialita' giova-
nile nel Mezzogior-
no - cap. 1880) ... - 20.000 - 45.000 - 0
MINISTERO DELLE
COMUNICAZIONI
Legge n. 28 del
2000: Disposizioni
per la parita' di
accesso ai mezzi
di informazione
durante le campa-
gne elettorali e
referendarie e
per la comunica-
zione politica
(4.1.2.5 - Radio-
diffusione tele-
visiva locale
- cap. 3123) ..... - 2.000 - 2.000 - 2.000 1
MINISTERO PER
I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI
Legge n. 426 del
2001: Misure con-
tro la violenza
nello sport e il
doping. Istitu-
zione del Museo
dello sport
italiano:
- ART. 1, comma 1:
Funzionamento Mu-
seo dello sport
italiano (2.1.2.3
- Contributi ad en-
ti ed altri organi-
smi - cap. 1509) . - 258 - 258 - 258 1
-------------------------------------------------
TOTALE GENERALE .. - 72.258 - 47.258 - 5.316.258
=================================================
TABELLA F
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella -
indicate nei vari settori secondo l'amministrazione pertinente -
riportano il riferimento alla unita' previsionale di base, con il
relativo codice, sotto la quale e' ricompreso il capitolo.
Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti
tabelle "D" (Rifinanziamento) ed "E" (Defi-
nanziamento).
Nelle autorizzazioni di spesa che confluiscono nei fondi investi-
menti di cui all'articolo 46 della legge finanziaria 2002 (Allegato
2 - Fondo investimenti) viene indicato il capitolo relativo al fondo
pertinente.
I limiti di impegno figurano nella tabella solo uno spostamento di
decorrenza e non una loro rimodulazione, per cui non viene esposto
l'importo complessivo residuale successivo al triennio, ne' l'anno
terminale, elementi fissati dalla legge che autorizza il limite.
Per quanto sopra la tabella non espone piu' i limiti con decorrenza
anteriore al primo anno del bilancio triennale di riferimento.
Nella colonna "Limite impeg." i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:
1) non impegnabili le quote degli anni 2005 ed esercizi successivi;
2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2005 e
successivi;
3) interamente impegnabili le quote degli anni 2005 e successivi.
Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre
2003 e quelli derivanti da spese di annualita'.
INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO
1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamita' naturali
4. - Interventi nelle aree sottoutilizzate
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed
aree limitrofe - Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle
Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilita' ordinaria, speciale e di grande
comunicazione
17. - Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Universita' (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. - Interventi diversi
N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 5, 14,
15, 18, 22, 26.
TABELLA F
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
====================================================================
ESTREMI ED OGGETTO
DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER
SETTORI DI
INTERVENTO ED
AMMINISTRAZIONE 2007
2004 2005 2006 e Anno Limite
succes- Termi- impeg.
sivi nale
====================================================================
(migliaia di euro)
1. Infrastrut-
ture portuali
e delle capi-
tanerie di
porto.
INFRASTRUTTURE
E TRASPORTI
Legge n. 166
del 2002: Di-
sposizioni in
materia di in-
frastrutture e
trasporti:
- ART. 36,
comma 2: Ammo-
dernamento e
riqualifica-
zione delle
infrastruttu-
re portuali
(limite impe-
gno) (4.2.3.3.
- Opere marit-
time e portua-
li - cap.
7849) 64.000 64.000 64.000 - 3
-----------------------------------------------------
64.000 64.000 64.000 -
=====================================================
2. Interventi a
favore delle
imprese
industriali.
ECONOMIA
E FINANZE
Legge n. 144
del 1999: Misu-
re in materia
di investimen-
ti, delega al
Governo per il
riordino degli
incentivi al-
l'occupazione
e della norma-
tiva che disci-
plina l'INAIL,
nonche' dispo-
sizioni per il
riordino degli
enti previden-
ziali:
- ART. 22:
Ristrutturazione
finanziaria del-
l'Istituto poli-
grafico e zecca
dello Stato
(3.2.3.39 - Ser-
vizi del Poligra-
fico dello Stato
- cap. 7335) ... 32.817 32.817 32.817 426.621 2019 3
ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Legge n. 752
del 1982:
Norme per
l'attuazione
della politica
mineraria:
- ART. 9:
Programmi di
ricerca
(3.2.3.8
- Fondo inve-
stimenti - In-
centivi alle
imprese - cap.
7420/p). 1.000 - - -
- ART. 17:
Ricerca mine-
raria all'e-
stero (3.2.3.8
- Fondo inve-
stimenti - In-
centivi alle
imprese - cap.
7420/p) ........ 1.000 - - -
Legge n. 266
del 1997: In-
terventi ur-
genti per
l'economia:
- ART. 4,
comma 3: In-
terventi per
l'industria
aeronautica
(3.2.3.8 - Fon-
do investimen-
ti - Incentivi
alle imprese
- cap. 7420/p) 100.000 100.000 100.000 - 2018
Legge n. 448
del 1998: Mi-
sure di finan-
za pubblica
per la stabi-
lizzazione e
lo sviluppo:
- ART. 52,
comma 1: Fondo
unico per gli
incentivi alle
imprese (3.2.3.8
- Fondo investi-
menti - Incenti-
vi alle imprese
- cap. 720/p) .. 408.228 150.000 50.000 - 3
Legge n. 273 del
2002: Misure per
favorire l'ini-
ziativa privata e
lo sviluppo del-
la concorrenza:
- ART. 8,
comma 1: Sviluppo
economia infor-
matica piccole
e medie imprese
(3.2.3.8 - Fondo
investimenti
- Incentivi alle
imprese - cap.
7420/p) ...... 9.240 - - -
- ART. 12,
comma 1: Inter-
venti nel set-
tore delle fon-
derie ghisa e
acciaio (3.2.3.8
- Fondo investi-
menti - Incenti-
vi alle imprese
- cap. 7420/p) . 13.500 - - -
- ART. 13,
comma 1: Inter-
venti in favore
delle produzio-
ni di ceramiche
artistiche e di
qualita' (3.2.3.8
- Fondo investi-
menti - Incenti-
vi alle imprese
- cap. 7425) . 2.590 - - -
- ART. 18:
Interventi a
sostegno del-
la proprieta'
industriale
(3.2.3.12
- Proprieta'
industriale
- cap. 7475) . 2.000 - - -
- ART. 27,
comma 4: Ap-
provvigiona-
mento gas na-
turale(3.2.3.8
- Fondo in-
vestimenti
- Incentivi
alle imprese
- cap. 7420/p) 136.051 - - -
-----------------------------------------------------
706.426 282.817 182.817 426.621
=====================================================
3. Interventi
per calamita'
naturali.
ECONOMIA
E FINANZE
Decreto-legge
n. 142 del 1991,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge
n. 195 del
1991: Prov-
vedimenti in
favore delle
popolazioni
delle provin-
ce di Siracusa,
Catania e Ra-
gusa colpite
dal terremoto
nel dicembre
1990 ed altre
disposizioni
in favore del-
le zone dan-
neggiate da
eccezionali
avversita'
atmosferiche
dal giugno
1990 al gennaio
1991:
- ART. 6,
comma 1: Rein-
tegro fondo
protezione
civile
(3.2.10.3
- Presidenza
del Consiglio
dei ministri
- Protezione
civile - cap.
7446/p) ...... 391.811 227.000 - - 3
Legge n. 433
del 1991:
Disposizioni
per la rico-
struzione e
la rinascita
delle zone
colpite dagli
eventi sismici
del dicembre
1990 nelle
province di
Siracusa,
Catania e
Ragusa:
- ART. 1,
comma 1: Con-
tributo straor-
dinario alla
Regione si-
ciliana per
la ricostru-
zione dei co-
muni colpiti
da eventi si-
smici (4.2.3.1
- Risanamento e
ricostruzione
zone terremo-
tate - cap.
7451) ........ 168.558 100.000 - - 3
Decreto-legge
n. 6 del 1998,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge
n. 61 del 1998:
Ulteriori in-
terventi ur-
genti in favore
delle zone
terremotate
delle regioni
Marche e Um-
bria e di al-
tre zone col-
pite da eventi
calamitosi:
- ART. 15,
comma 1: Con-
tributi straor-
dinari alle
regioni Marche
e Umbria per
la ricostru-
zione delle
zone colpite
dagli eventi
sismici (li-
mite impegno)
(3.2.10.3
- Presidenza
del Consiglio
dei ministri
- Protezione
civile - cap.
7443/p) ...... 92.962 92.962 92.962 754.029 2019 3
- ART. 21,
comma 1: Con-
tributi stra-
ordinari alla
regione Emilia
-Romagna e al-
la provincia
di Crotone
(3.2.10.3
- Presidenza
del Consiglio
dei ministri
- Protezione
civile - cap.
7443/p) ...... 18.076 18.076 18.076 198.836 2017 3
Decreto-legge
n. 180 del
1998, conver-
tito, con mo-
dificazioni,
dalla legge
n. 267 del
1998: Misure
urgenti per
la prevenzio-
ne del rischio
idrogeologico
ed a favore
delle zone
colpite da di-
sastri franosi
nella regione
Campania:
- ART. 4,
comma 5: Piani
di insediamen-
ti produttivi
e rilocalizza-
zione delle at-
tivita' produt-
tive (3.2.10.3
- Presidenza
del Consiglio
dei ministri
- Protezione
civile - cap.
7443/p) ...... 2.066 2.066 2.066 2.066 2007 3
Decreto-legge
n. 132 del
1999, conver-
tito, con mo-
dificazioni,
dalla legge
n. 226 del
1999: Inter-
venti urgenti
in materia di
protezione
civile:
- ART. 4,
comma 1: Con-
tributi in fa-
vore delle re-
gioni Basili-
cata, Calabria
e Campania col-
pite da eventi
calamitosi
(3.2.10.3
- Presidenza
del Consiglio
dei ministri
- Protezione
civile - cap.
7443/p) ...... 24.273 24.273 24.273 315.556 2019 3
- ART. 4,
comma 2: Con-
tributi per il
recupero degli
edifici monu-
mentali priva-
ti (3.2.10.3
- Presidenza
del Consiglio
dei ministri
- Protezione
civile - cap.
7443/p) ...... 1.549 1.549 1.549 20.659 2019 3
- ART. 7,
comma 1: Con-
tributi a fa-
vore delle re-
gioni Emilia
-Romagna,
Friuli-Venezia
Giulia, Ligu-
ria e Toscana
colpite da
eventi calami-
tosi (3.2.10.3
- Presidenza
del Consiglio
dei ministri
- Protezione
civile - cap.
7443/p) ..... 17.043 17.043 17.043 221.560 2019 3
Legge n. 289
del 2002: Di-
sposizioni per
la formazione
del bilancio
annuale e plu-
riennale dello
Stato (legge
finanziaria
2003):
- ART. 80,
comma 29: Com-
pletamento in-
terventi per le
opere pubbliche
e risarcimento
a privati in
seguito agli
eventi allu-
vionali veri-
ficatisi negli
anni 1994,
2000 e 2002
(limite impe-
gno) (3.2.10.3
- Presidenza
del Consiglio
dei ministri
- Protezione
civile - cap.
7443/p) ...... 10.000 10.000 10.000 - 3
- ART. 80,
comma 29: Ac-
censione mutui
per ricostru-
zioni, per
danni provoca-
ti da fenomeni
alluvionali
(limite impe-
gno) (3.2.10.3
- Presidenza
del Consiglio
dei ministri
- Protezione
civile - cap.
7443/p) ...... 10.000 10.000 10.000 -
Decreto-legge
n. 15 del
2003, conver-
tito, con mo-
dificazioni,
dalla legge
n. 62 del
2003: Misure
urgenti per
il finanzia-
mento di in-
terventi nei
territori col-
piti da cala-
mita' naturali
e per l'attua-
zione delle -
disposizioni
di cui all'ar-
ticolo 13,
comma 1, della
legge 10 ago-
sto 2002,
n. 166: Dispo-
sizioni urgenti
per il supera-
mento di situa-
zioni di emer-
genza ambien-
tale:
- ART. 1,
comma 1: Prov-
videnze econo-
miche di ca-
rattere gene-
rale per le
imprese colpi-
te da calami-
ta' (limite
impegno)
(3.2.10.3
- Presidenza
del Consiglio
dei ministri
- Protezione
civile - cap.
7443/p) ...... 10.000 10.000 10.000 - 3
AMBIENTE
E TERRITORIO
Decreto-legge
n. 180 del
1998, conver-
tito, con mo-
dificazioni,
dalla legge
n. 267 del
1998: Misure
urgenti per la
prevenzione
del rischio
idrogeologico
ed a favore
delle zone
colpite da di-
sastri franosi
nella regione
Campania:
- ART. 1,
comma 2: Misu-
re di preven-
zione per le
aree a rischio
(1.2.3.6
- Fondo unico
da ripartire
- Investimenti
difesa del
suolo e tutela
ambientale
- cap. 7090/p) 106.583 100.000 - - 3
INFRASTRUTTURE
E TRASPORTI
Legge n. 166
del 2002: Di-
sposizioni in
materia di in-
frastrutture e
trasporti:
- ART. 42,
comma 4: Even-
ti sismici
1980-1981,
provincia di
Foggia (3.2.3.4
- Risanamento
e ricostruzio-
ne zone terre-
motate - cap.
7417) ........ 1.000 - - -
BENI E ATTIVITA'
CULTURALI
Legge n. 166
del 2002: Di-
sposizioni in
materia di in-
frastrutture e
trasporti:
- ART. 42,
comma 6: In-
terventi nelle
aree colpite
dagli eventi
sismici del
1997 (2.2.10.3
- Fondo unico
da ripartire
- Investimenti
patrimonio
culturale
- cap. 7370/p) 2.000 - - -
-----------------------------------------------------
855.921 612.969 185.969 1.512.706
=====================================================
4. Interventi
nelle aree
sottoutilizzate.
ECONOMIA
E FINANZE
Legge n. 64
del 1986 e ar-
ticolo 6 del
decreto-legge
n. 166 del 1989,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge
n. 246 del
1989: Disci-
plina organica
dell'interven-
to straordina-
rio nel Mezzo-
giorno (4.2.3.27
- Aree sotto-
utilizzate
- cap. 7576/p) 677.914 674.685 300.000 - 2006 3
Legge n. 208
del 1998:
Attivazione
delle risorse
preordinate
dalla legge
finanziaria
per l'anno 1998
al fine di
realizzare in-
terventi nelle
aree depresse.
Istituzione di
un Fondo rota-
tivo per il
finanziamento
dei programmi
di promozione
imprenditoria-
le nelle aree
depresse:
- ART. 1,
comma 1: Pro-
secuzione deg-
li interventi
per le aree
depresse
(4.2.3.27
- Aree sotto-
utilizzate
- cap. 7576/p) 1.659.245 - - - 3
Legge n. 488
del 1999:
Disposizioni
per la forma-
zione del bi-
lancio annuale
e pluriennale
dello Stato
(legge finan-
ziaria 2000):
- ART. 27,
comma 11:
Disposizioni
per la razio-
nalizzazione
degli inter-
venti per la
imprenditoria-
lita' giovani-
le (4.2.3.27
- Aree sotto-
utilizzate
- cap. 7576/p) 216.975 - - -
Legge n. 388
del 2000:
Disposizioni
per la forma-
zione del bi-
lancio annuale
e pluriennale
dello Stato
(legge finan-
ziaria 2001):
- ART. 145,
comma 21:
Metanizzazione
del Mezzogior-
no (3.2.3.17
- Metanizza-
zione - cap.
7150) ........ 51.646 - - -
Legge n. 289
del 2002:
Disposizioni
per la forma-
zione del bi-
lancio annuale
e pluriennale
dello Stato
(legge finan-
ziaria 2003):
- ART. 61,
comma 1: Fondo
per le aree
sottoutilizzate
ed interventi
nelle medesime
aree (4.2.3.27
- Aree sotto-
utilizzate
- cap. 7576/p) 730.000 5.640.896 7.550.000 2.700.000 3
- ART. 94,
comma 14:
Estensione
credito d'im-
posta occupa-
zione (4.2.3.27
- Aree sotto-
utilizzate
- cap. 7576/p) 2.000 2.000 - - 3
ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Decreto-legge
n. 415 del
1992, conver-
tito, con mo-
dificazioni,
dalla legge
n. 488 del
1992: Rifinan-
ziamento della
legge 1 marzo
1986, n. 64,
recante disci-
plina organica
dell'interven-
to straordina-
rio nel Mezzo-
giorno:
- ART. 1,
comma 2: In-
terventi di
agevolazione
alle attivita'
produttive
(3.2.3.8
- Fondo inve-
stimenti - in-
centivi alle
imprese - cap.
7420/p) ...... 893.925 750.000 - - 3
Legge n. 208
del 1998: At-
tivazione del-
le risorse
preordinate
dalla legge
finanziaria
per l'anno 1998
al fine di re-
alizzare in-
terventi nelle
aree depresse.
Istituzione di
un Fondo rota-
tivo per il
finanziamento
dei programmi
di promozione
imprenditoria-
le nelle aree
depresse:
- ART. 1,
comma 1: Pro-
secuzione de-
gli interventi
per le aree
depresse
(3.2.3.8
- Fondo inve-
stimenti - In-
centivi alle
imprese - cap.
7420/p) ...... 1.032.914 2.375.702 - - 3
ISTRUZIONE,
UNIVERSITA' E
RICERCA
Decreto legi-
slativo n. 297
del 1999: Ri-
ordino della
disciplina e
snellimento
delle procedu-
re per il so-
stegno della
ricerca scien-
tifica e te-
cnologica, per
la diffusione
delle tecno-
logie, per la
mobilita' dei
ricercatori:
- ART. 5: Fon-
do agevolazio-
ni per la ri-
cerca (25.2.3.2
- Ricerca ap-
plicata - cap.
8932/p;
25.2.3.10
- Fondi rota-
tivi - cap.
9015) ........ 246.583 40.000 - - 3
-----------------------------------------------------
5.511.202 9.483.283 7.850.000 2.700.000
=====================================================
6. Interventi
a favore del-
la regione
Friuli-Venezia
Giulia ed aree
limitrofe
- Interventi
per Venezia.
ECONOMIA
E FINANZE
Legge n. 798
del 1984; leg-
ge n. 295 del
1998, artico-
lo 3, comma 2:
legge n. 448
del 1998, ar-
ticolo 50,
comma 1, let-
tera h): Pro-
secuzione de-
gli interventi
per la salva-
guardia di
Venezia:
- ART. 3,
primo comma:
Prosecuzione
degli inter-
venti per la
salvaguardia
di Venezia
(limite impe-
gno) (3.2.3.30
- Interventi
per Venezia
- cap. 7270) . 9.007 9.007 9.007 - 3
Legge n. 26
del 1986: In-
centivi per il
rilancio del-
l'economia
delle provin-
ce di Trieste
e Gorizia:
- ART. 6,
primo comma,
lettera b):
Fondo per
Trieste
(4.2.3.7
- Fondo per
gli interven-
ti nel terri-
torio di Trie-
ste - cap.
7490) ........ 13.078 5.000 - - 3
ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Legge n. 26
del 1986: In-
centivi per il
rilancio del-
l'economia
delle province
di Trieste e
Gorizia:
- ART. 6,
primo comma,
lettera c):
Fondo per Go-
rizia (3.2.3.6
- Aree depres-
se - cap. 7380) 5.000 5.000 - - 3
ISTRUZIONE,
UNIVERSITA' E
RICERCA
Legge n. 798
del 1984: leg-
ge n. 295 del
1998, articolo
3, comma 2;
legge n. 448
del 1998, ar-
ticolo 50,
comma 1, let-
tera b): Pro-
secuzione de-
gli interventi
per la salva-
guardia di
Venezia:
- ART. 3,
primo comma:
Prosecuzione
degli inter-
venti per la
salvaguardia
di Venezia
(limite impe-
gno) (25.2.3.8
- Fondo unico
per l'edilizia
universitaria
- cap. 9005) . 361 361 361 - 3
INFRASTRUTTURE
E TRASPORTI
Legge n. 798
del 1984; leg-
ge n. 295 del
1998, articolo
3, comma 2;
legge n. 448
del 1998, ar-
ticolo 50,
comma 1, let-
tera b): Pro-
secuzione de-
gli interventi
per la salva-
guardia di
Venezia:
- ART. 3, pri-
mo comma, let-
tera a): Rie-
quilibrio i-
drogeologico
laguna (2.2.3.7
- Interventi
per Venezia
- cap. 7191) . 13.000 3.000 3.000 -
- ART. 3, pri-
mo comma: Pro-
secuzione de-
gli interventi
per la salva-
guardia di Ve-
nezia (limite
impegno)
(2.2.3.7 - In-
terventi per
Venezia - capp.
7186, 7187,
7188, 7189,
7193, 7194,
7195; 4.2.3.3
- Opere marit-
time e portua-
li - capp.
7846, 7860;
4.2.3.12 - En-
te nazionale
per l'aviazio-
ne civile
- cap. 7954) . 21.618 21.618 21.618 - 3
-----------------------------------------------------
62.064 43.986 33.986 -
=====================================================
7. Provvidenze
per l'editoria.
BENI E ATTIVITA'
CULTURALI
Legge n. 549
del 1995: Mi-
sure di razio-
nalizzazione
della finanza
pubblica:
- ART. 2,
comma 32: Mu-
tui agevolati
per l'editoria
libraria
(2.2.10.3
- Fondo unico
da ripartire
- Investimenti
patrimonio
culturale
- cap. 7370/p) 2.582 2.582 - - 3
-----------------------------------------------------
2.582 2.582 - -
8. Edilizia
residenziale e
agevolato.
INFRASTRUTTURE
E TRASPORTI
Legge n. 662
del 1996: Mi-
sure di razio-
nalizzazione
della finanza
pubblica:
- ART. 2,
comma 63, let-
tera b): Edi-
lizia residen-
ziale (3.2.3.5
- Edilizia
abitativa
- cap. 7437) . 41.317 - - -
-----------------------------------------------------
41.317 - - -
=====================================================
9. Mediocredito
centrale.
ECONOMIA
E FINANZE
Decreto-legge
n. 251 del
1981, conver-
tito, con mo-
dificazioni,
dalla legge
n. 394 del
1981: Provve-
dimenti per il
sostegno delle
esportazioni
italiane:
- ART. 2: Fon-
do rotativo
finanziamento
imprese espor-
tatrici
(3.2.3.33
- Sostegno fi-
nanziario del
sistema pro-
duttivo - cap.
7301) ........ 123.000 102.000 - - 3
Legge n. 730
del 1983: Di-
sposizioni per
la formazione
del bilancio
annuale e plu-
riennale dello
Stato (legge
finanziaria
1984):
- ART. 18,
commi ottavo e
nono: Fondo
per il finan-
ziamento di
esportazioni a
pagamento dif-
ferito (1.2.3.4