DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2005, n. 7
Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le
attivita' culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e per
semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di
concessione, nonche' altre misure urgenti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la necessita' ed urgenza di attuare la programmazione
del fabbisogno di personale per le Universita' e di assicurare il
dovuto sostegno alla ricerca ed alla tutela e promozione di beni e
attivita' culturali;
Considerata altresi' la necessita' e l'urgenza di garantire la
tempestiva esecuzione di opere strategiche affidate ad appositi
commissari straordinari, di conseguire una piu' ampia mobilita' per i
pubblici dipendenti, nonche' di semplificare gli adempimenti relativi
al versamento delle imposte di bollo e delle tasse di concessione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 gennaio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni per l'universita'
((1. Per l'anno 2005, i programmi di cui all'articolo 1, comma 105,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono formulati dalle
universita' ed inviati per la valutazione di compatibilita'
finanziaria al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca entro il 31 marzo 2005.
2. Dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al giudizio di
conferma, il trattamento economico dei ricercatori universitari e'
pari al 70 per cento di quello previsto per il professore
universitario di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianita'.))
((2-bis. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei
professori universitari, per le procedure di valutazione comparativa
relative alla copertura di posti di professore ordinario e associato,
di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, bandite successivamente alla
data del 15 maggio 2005, la proposta della commissione giudicatrice
e' limitata ad un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel
candidato giudicato piu' meritevole.))
Art. 1-bis
Contributi per le universita' e gli istituti
superiori non statali
((1. L'autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi in
favore delle universita' e degli istituti superiori non statali di
cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243, come
determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
incrementata di euro 8.709.610 per l'anno 2005, di euro 8.646.470 per
l'anno 2006 e di euro 8.675.520 per l'anno 2007.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
537, come determinata dalla Tabella C della citata legge n. 311 del
2004.))
Art. 1-ter
Programmazione e valutazione delle universita
((1. A decorrere dall'anno 2006 le universita', anche al fine di
perseguire obiettivi di efficacia e qualita' dei servizi offerti,
entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali
coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti
la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, il Consiglio
universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti
universitari, tenuto altresi' conto delle risorse acquisibili
autonomamente. I predetti programmi delle universita' individuano in
particolare: a) i corsi di studio da istituire e attivare nel
rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse
strutturali ed umane, nonche' quelli da sopprimere; b) il programma
di sviluppo della ricerca scientifica; c) le azioni per il sostegno
ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli
studenti; d) i programmi di internazionalizzazione; e) il fabbisogno
di personale docente e non docente a tempo sia determinato che
indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilita'.
2. I programmi delle universita' di cui al comma 1, fatta salva
l'autonoma determinazione degli atenei per quanto riguarda il
fabbisogno di personale in ordine ai settori
scientifico-disciplinari, sono valutati dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e periodicamente
monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avvalendosi del
Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane. Sui
risultati della valutazione il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca riferisce al termine di ciascun
triennio, con apposita relazione, al Parlamento. Dei programmi delle
universita' si tiene conto nella ripartizione del fondo per il
finanziamento ordinario delle universita'.
3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione
dell'articolo 2, commi 5, lettere a), b), c) e d), 6 e 7, nonche'
dell'articolo 3 e dell'articolo 4. ))
Art.1-quater
Contributi in favore delle accademie di belle arti non statali
((1. Al fine di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti
didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza
pregiudicare la qualita' dei corsi e l'apprendimento degli studenti,
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato ad erogare alle accademie di belle arti non statali,
finanziate in misura prevalente dagli enti locali, la somma di euro
1.500.000 per l'anno 2007. All'onere derivante dall'attuazione del
presente comma si provvede mediante utilizzo della proiezione per
l'anno 2007 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.))
Art. 1-quinquies
Istituto musicale di Ceglie Messapico
((1. A decorrere dall'anno accademico 2005-2006 l'istituto musicale
di Ceglie Messapico viene accorpato al conservatorio statale di
musica di Lecce in qualita' di sezione staccata. Con apposita
convenzione da stipulare tra il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ed il comune di Ceglie Messapico
saranno stabilite modalita' e termini del passaggio anche con
riferimento allo stabile e all'attuale personale.
2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 141.000
euro annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.))
Art. 1-sexies
Incarichi di presidenza
((1. A decorrere dall'anno scolastico 2006-2007 non sono piu'
conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma
degli incarichi gia' conferiti. I posti vacanti di dirigente
scolastico sono conferiti con incarico di reggenza. I posti vacanti
all'inizio del predetto anno scolastico, ferma restando la disciplina
autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno
di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, nonche' i vincoli di assunzione del
personale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa
vigente, sono riservati in via prioritaria ad un apposito
corso-concorso per coloro che abbiano maturato, entro l'anno
scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza.))
Art. 1-septies
Organi di ordini professionali
((1. Nel procedere al riordino del sistema elettorale e della
composizione degli organi degli ordini professionali, come previsto
dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, al fine di
uniformare e semplificare le procedure, va assicurata la
rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei
consigli nazionali e territoriali con un numero di componenti dei
consigli territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli
iscritti, un numero di quindici componenti per i consigli nazionali,
e con una durata di quattro anni per i consigli territoriali e di
cinque per i consigli nazionali. La durata e' estesa a tutte le
professioni disciplinate dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Per l'ordine degli
psicologi si provvede con distinto regolamento, da emanare ai sensi
dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come
modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge ottobre 1999, n.
370, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, per la definizione del
numero dei componenti e del sistema di composizione dei consigli
nazionali e territoriali.))
Art. 1-octies
Concorso riservato per dirigente scolastico
((1. Gli aspiranti, incaricati di presidenza da almeno un anno alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, ma privi del requisito prescritto del triennio di incarico,
ammessi con riserva e che abbiano superato il colloquio di
ammissione, frequentato il corso di formazione e superato l'esame
finale di cui al decreto direttoriale del 17 dicembre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 100 del
20 dicembre 2002, sono inseriti a domanda nelle graduatorie, con il
punteggio conseguito nel predetto esame finale, in coda alle
graduatorie stesse.
2. I posti messi a concorso nelle singole regioni e non coperti per
assenza di idonei nelle stesse regioni, compresi gli idonei di cui al
comma 1, sono ripartiti, con decreto del competente direttore
generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, tra le regioni nel cui ambito sono risultati idonei nelle
graduatorie.))
Art. 1-novies
Valutazione dei titoli per graduatorie permanenti
((1. Nella Tabella allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, il
punto C.11) e' sostituito dai seguenti:
"C.11) Per ogni diploma di specializzazione o master
universitario di durata almeno annuale con esame finale, coerente con
gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti
punti 3.
C.11-bis) Per ogni corso di perfezionamento universitario, di
durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti
cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 2.
C.11-ter) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai
punti C.11) e C.11-bis), ai fini della valutazione del punteggio per
l'inserimento nelle graduatorie permanenti, e' possibile valutare
ogni anno uno solo dei titoli precedentemente indicati".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dall'anno scolastico
2005-2006".))
Art. 2
Disposizioni per la ricerca
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
concedere la garanzia per il rimborso del capitale e degli interessi
maturati su una o piu' linee di credito attivate, nel limite di 60
milioni di euro, dalla Societa' ((Sincrotrone)) di Trieste S.p.a. con
la Banca europea degli investimenti per la realizzazione del progetto
di laser a elettroni liberi. Agli eventuali oneri si provvede ai
sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto
1978, n. 468, con imputazione nella apposita unita' previsionale
3.2.4.2., iscritta nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti unita'
previsionali per gli esercizi successivi.
2. Per assicurare lo sviluppo della competitivita' internazionale
della infrastruttura complessiva, il contributo ordinario per il
funzionamento viene integrato con un importo annuo ((pari a 14
milioni di euro a decorrere dall'anno 2005)), a valere sul fondo
ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204, ((come rideterminato dalla Tabella C della legge 30 dicembre
2004, n. 311,)) con erogazione diretta alla Societa' Sincrotrone di
Trieste S.p.a.
((3. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29
settembre 1999, n. 381, e' sostituito dal seguente:
"4. Il consiglio direttivo e' composto dal presidente e da
quattro componenti di alta qualificazione tecnico-scientifica nello
specifico settore di attivita', di cui due scelti dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno designato dal
Presidente del Consiglio dei ministri e uno designato dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano."
3-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, dopo le parole: "(INFN)" sono inserite le seguenti: ", il
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
nonche' l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia".
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis trovano applicazione
con riferimento all'anno 2004.))
Art. 2-bis
Interventi per la tutela dell'ambiente e sui beni culturali,
nonche' per lo sviluppo economico e sociale del territorio
((1. E' autorizzata la spesa di euro 65.000.000 per l'anno 2004, di
euro 10.230.000 per l'anno 2005, di euro 23.755.000 per l'anno 2006 e
di euro 2.600.000 per l'anno 2007 per la concessione di ulteriori
contributi statali al finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
All'erogazione degli ulteriori contributi disposti dal presente comma
si provvede ai sensi del comma 29 dell'articolo 1 della medesima
legge n. 311 del 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro
65.000.000 per l'anno 2004, a euro 10.230.000 per l'anno 2005, a euro
23.755.000 per l'anno 2006 e a euro 2.600.000 per l'anno 2007, si
provvede: per l'anno 2004, quanto a euro 45.000.000, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni, e, quanto a euro 20.000.000, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni; per gli
anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a euro 3.230.000 per il 2005 e a euro 2.600.000 per ciascuno
degli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero, e quanto a euro 7.000.000 per il 2005 e a euro 21.155.000
per il 2006 l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attivita' culturali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.))
Art. 3
Interventi per i beni e le attivita' culturali
1. Per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Societa' per
lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS
S.p.a., ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, per l'anno 2005 ((e per l'anno 2006)), continuano ad
applicarsi, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi
previsto, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto- legge 22
marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
maggio 2004, n. 128.
2. Fermo restando quanto disposto dalle norme richiamate nel comma
1, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, un ulteriore due per
cento, a valere sugli stanziamenti previsti per le finalita' di cui
alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e' destinato a progetti di
intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o
fruizione dei beni culturali e a favore delle attivita' culturali e
dello spettacolo.
2-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo
periodo, le parole: "dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo
sport o" e "appositamente delegato" sono soppresse; b) e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Il trattamento economico spettante ai
componenti delle sottocommissioni e' stabilito annualmente con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, a valere
sulla quota del settore cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163.
3. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.";
b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "al comma 2" sono
inserite le seguenti: ", previo versamento all'entrata del bilancio
dello Stato";
c) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilita'
speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il
funzionamento della quale si applicano le modalita' previste
dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.".
3-bis. Alle attivita' dello spettacolo e' esteso, in via di
opzione, il regime previsto dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, in attesa che il
sistema possa raggiungere la completa funzionalita' sotto l'aspetto
tecnico e commerciale e, comunque, per i due anni successivi alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigilera'
sull'attuazione delle relative disposizioni di legge, sentite la
Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3-ter. All'articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la
seguente: "a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in
un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi
genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;".
3-quater. All'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, dopo il primo comma, e' aggiunto il
seguente: "Chiunque commette la violazione di cui al primo comma,
lettera a-bis), e' ammesso a pagare, prima dell'apertura del
dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di
condanna, una somma corrispondente alla meta' del massimo della pena
stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del
procedimento. Il pagamento estingue il reato".
3-quinquies. All'articolo 171-ter, comma 1, alinea, e comma 2,
lettera a-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, le parole: "per trarne profitto" sono sostituite dalle
seguenti: "a fini di lucro".
3-sexies. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, il
comma 1 e' abrogato. Al fine di utilizzare la rete quale strumento
per la diffusione della cultura e per la creazione di valore nel
rispetto del diritto d'autore, il Presidente del Consiglio dei
ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con i Ministri per i beni e le attivita' culturali e delle
comunicazioni, promuove, nel rispetto delle normative
internazionalmente riconosciute, forme di collaborazione tra i
rappresentanti delle categorie operanti nel settore, anche con
riferimento alle modalita' tecniche per l'informazione degli utenti
circa il regime di fruibilita' delle opere stesse. Nell'ambito delle
forme di collaborazione di cui al presente comma, il Presidente del
Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attivita'
culturali e delle comunicazioni, promuove anche la sottoscrizione di
codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne
verifica la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche attraverso
l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a
garantirne la diffusione e il rispetto. I codici sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei ministri unitamente ad ogni informazione
utile alla loro applicazione. I codici sono resi accessibili per via
telematica sui siti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dei Ministeri delle
comunicazioni e per i beni e le attivita' culturali, nonche' su
quelli dei soggetti sottoscrittori. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.
3-septies. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 68, al comma 1, le lettere d) e h-bis) sono abrogate".
Art. 3-bis
Ulteriori interventi per i beni e le attivita' culturali
((1. All'articolo 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, il primo
comma e' sostituito dal seguente:
"Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario
dello Stato sono promosse da regioni, enti locali, enti provinciali
per il turismo, istituzioni musicali ed enti con personalita'
giuridica pubblica o privata, non aventi scopo di lucro ovvero che
reimpiegano gli eventuali utili derivanti dalle manifestazioni
sovvenzionate nell'organizzazione di attivita' analoghe".
2. All'articolo 11, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo
21 dicembre 1998, n. 492, la parola: "sette" e' sostituita dalla
seguente: "dieci" e dopo le parole: "presso il Gabinetto del
Ministero per i beni e le attivita' culturali" sono inserite le
seguenti: "e le direzioni generali competenti".
3. Al comma 61 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 650, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: "Capo del Dipartimento dello
spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "direttore generale
competente";
b) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: "Il direttore
generale competente puo' delegare, di volta in volta, un dirigente
della medesima Direzione generale a presiedere le singole sedute
delle commissioni".
4. Al comma 68 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 650, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Del comitato
fanno parte il Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport ed
i direttori generali competenti".
5. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 1, le
parole: "il Ministro per i beni e le attivita' culturali" sono
sostituite dalla seguente: "si".
6. L'intervento previsto al n. 50 della Tabella A allegata alla
legge 16 ottobre 2003, n. 291, e' cosi' finalizzato:
a) quanto a euro 500.000, corrispondenti all'annualita' 2003, al
restauro della Rocca di Montevarmine;
b) quanto a euro 500.000, corrispondenti all'annualita' 2004, al
restauro del borgo medioevale del comune di Carassai.
7. L'intervento previsto al n. 94 della Tabella A allegata alla
legge 16 ottobre 2003, n. 291, e' cosi' ripartito:
a) quanto a 250.000 euro, corrispondenti all'annualita' 2003, i
fondi sono assegnati al Ministero per i beni e le attivita' culturali
per l'intervento di realizzazione della Cappella delle Ginestre nel
comune di Piana degli Albanesi;
b) quanto a 500.000 euro, corrispondenti alla somma delle
annualita' 2004 e 2005, i fondi sono assegnati al comune di Piana
degli Albanesi per l'esecuzione di interventi di restauro del
complesso Manzone e Vicari.
8. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 3, terzo periodo, le parole: ", possono
essere individuati ed organizzati quelli di cui all'articolo 8" sono
soppresse;
b)all'articolo 8, comma 1, le parole: "Con i provvedimenti di cui
all'articolo 11, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "Con
decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,".
9. Al fine di consentire la piena attivazione delle competenze del
Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti del
Ministero per i beni e le attivita' culturali di cui all'articolo 5,
comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 3, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878,
nei limiti delle risorse di cui all'articolo 145, comma 10, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e comunque senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato.
10. All'articolo 2, comma 1, della legge 11 novembre 2003, n. 310,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: '5. Con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali sono individuati i
soggetti ammessi a fruire, nei limiti dello stanziamento di cui al
comma 5-bis, del contributo per le spese inerenti ai servizi di
prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in occasione di pubblici spettacoli,
nonche' le modalita' applicative del beneficio, salvo quanto previsto
dall'articolo 16, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173'";
b) alla lettera b), le parole da: "Il predetto importo" sino alla
fine del comma sono soppresse.))
Art. 3-ter
Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche
1. Le fondazioni lirico-sinfoniche operano nel rispetto dei criteri
di gestione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367, e coordinano periodicamente le proprie attivita' allo
scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse e di raggiungere piu'
larghe fasce di pubblico.
2. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, con proprio
decreto non avente natura regolamentare, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, disciplina il pieno ed efficace coordinamento delle
attivita' delle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di assicurare
economie di gestione ed in particolare il contenimento o la riduzione
delle spese di allestimento, dei costi delle scritture
artistico-professionali, anche mediante lo scambio di materiali
scenici, corpi artistici e spettacoli, e dei costi per le
collaborazioni a qualsiasi titolo.
3. Il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni
lirico-sinfoniche assicura l'ottimale utilizzazione del personale
dipendente in ragione delle professionalita' e delle esigenze
produttive delle fondazioni, con particolare riferimento al personale
dipendente che svolge le attivita' di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, o che svolge attivita' di lavoro
autonomo o professionale.
4. I contratti integrativi aziendali delle fondazioni
lirico-sinfoniche sono sottoscritti esclusivamente nelle materie e
nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro,
non possono disciplinare istituti non esplicitamente loro demandati
dal medesimo contratto collettivo e non possono derogare a quanto
previsto in materia di vincoli di bilancio.
((5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto
collettivo nazionale, le clausole e gli istituti dei contratti
integrativi aziendali stipulati in contrasto con i principi di cui ai
commi 2 e 4 e con il medesimo contratto collettivo nazionale non
possono essere applicati e vengono rinegoziati tra le parti. Sono
comunque nulli e improduttivi di effetti i preaccordi o le intese non
formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali ai
sensi del comma 4)).
6. Per l'anno 2005, alle fondazioni lirico-sinfoniche e' fatto
divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato. Fino al medesimo termine, il personale a tempo
determinato non puo' superare il 15 per cento dell'organico
funzionale approvato. Hanno comunque facolta' di assumere personale a
tempo indeterminato, nei limiti delle rispettive piante organiche e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le fondazioni
con bilancio verificato dell'anno precedente almeno in pareggio.
7. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 10, comma 3, secondo periodo, la parola:
"pubblici" e' sostituita dalla seguente: "statali";
b) all'articolo 13, comma 1, lettera d), le parole da: "o
musicale" sino alla fine della lettera sono sostituite dalle
seguenti: ", i cui requisiti professionali sono individuati dallo
statuto";
c) all'articolo 13, comma 2, dopo la parola: "collaboratori" sono
inserite le seguenti: ", tra cui il direttore musicale, ferme
restando le competenze del direttore artistico,";
d)all'articolo 14, comma 1, secondo periodo, le parole: "e gli
altri scelti" sono sostituite dalle seguenti: ", un membro effettivo
designato dall'autorita' di governo competente in materia di
spettacolo, e l'altro scelto";
e) all'articolo 21, a decorrere dal 1° gennaio 2006 il comma 1 e'
sostituito dal seguente: "1. Il Ministro per i beni e le attivita'
culturali, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze: a) puo' disporre lo scioglimento del consiglio di
amministrazione della fondazione quando risultino gravi irregolarita'
nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni
legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita'
della fondazione o venga presentato il bilancio preventivo in
perdita; b) dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di
amministrazione della fondazione quando i conti economici di due
esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo
complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio, ovvero
sono previste perdite del patrimonio di analoga gravita'".
8. Il comma 3-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo
2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2004, n. 128, e' abrogato.
Art. 4
per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del
patrimonio culturale
1. Per la prosecuzione delle attivita' relative a modelli di
gestione, esposizione e fruizione per la valorizzazione del sistema
museale archivistico e bibliografico nazionale, nonche' per
l'incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale e per le
misure di prevenzione incendi, installazione di sistemi antifurto e
di ogni altra misura di prevenzione nei locali adibiti a sedi di
musei, gallerie, biblioteche e archivi dello Stato, presso il
Ministero per i beni e le attivita' culturali, e' autorizzata la
spesa pari a 12 milioni di euro per l'anno 2005.
2. Fino al completamento delle procedure di evidenza pubblica
((laddove)) necessarie per l'affidamento delle attivita' di cui al
comma 1, con salvaguardia degli aspetti occupazionali, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2005, sono prorogate ((, nel rispetto del limite
massimo di spesa di cui al comma 1,)) le convenzioni stipulate dal
Ministero per i beni e le attivita' culturali ai sensi dell'articolo
20 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dell'articolo 10 del decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dell'articolo 1 del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 12 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, quanto a 5 milioni
di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D della
legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al residuo onere di 7 milioni di euro
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni ed integrazioni, cosi' come determinata
dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Art. 5
Interventi per la mobilita' dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
1. Il comma 7 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per
singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il
consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale
presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I
protocolli disciplinano le funzioni, le modalita' di inserimento,
l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a
carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione
temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono
prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con
oneri a carico delle imprese medesime.".
((1-bis. All'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: "decreto
legislativo 25 luglio 1997, n. 250", sono inserite le seguenti: ",
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,".
1-ter. I contratti collettivi di lavoro relativi al personale del
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione non
possono, in alcun caso, determinare la stabilizzazione di rapporti di
lavoro a termine e di personale in posizione di comando, distacco o
collocamento fuori ruolo.
1-quater. Al fine di agevolare la mobilita' dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, per consentire un piu' efficace e
razionale utilizzo delle risorse umane esistenti, all'articolo 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2, sono
aggiunti i seguenti:
"2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di
procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in
organico, devono attivare le procedure di mobilita' di cui al comma
1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei
dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale,
che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni
in cui prestano servizio. Il trasferimento e' disposto, nei limiti
dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni
di provenienza.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente
alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli
affari esteri, in ragione della specifica professionalita' richiesta
ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei
titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti puo'
procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con
ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio
civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
1-quinquies. Il comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente: "1. Il personale in
disponibilita' e' iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine
cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro".
1-sexies. Il comma 2 dell'articolo 34-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente: "2. La Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le
strutture regionali e provinciali di cui all' articolo 34, comma 3,
provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare
secondo l'anzianita' di iscrizione nel relativo elenco il personale
collocato in disponibilita' ai sensi degli articoli 33 e 34. Le
predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli
appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che
intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro
quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il
concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34,
comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria
iscrive il dipendente in disponibilita' nel proprio ruolo e il
rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato
l'intenzione di bandire il concorso".
1-septies. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nel comma 4, le parole: "decorsi due mesi dalla
comunicazione di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti:
"decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma
1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per
le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici
nazionali, comprese le universita', e per conoscenza per le altre
amministrazioni".
1-octies. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una piu' tempestiva
ricollocazione del personale in disponibilita' iscritto nell'elenco
di cui all'articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione
pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche
per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilita' dei medesimi
dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12
maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
luglio 1995, n. 273".
1-novies. L'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, si interpreta nel senso che il personale dipendente dell'Agenzia
del demanio che ha esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3,
comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, nonche'
dell'articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, puo' essere destinato a pubbliche amministrazioni con
modalita' e criteri definiti con decreto del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa consultazione delle confederazioni sindacali
rappresentative.))
Art. 5-bis
Norma transitoria relativa al Comitato di garanti di cui
all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165
((1. Al fine di garantire il funzionamento del Comitato di garanti,
previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, sino alla proclamazione del
dirigente di prima fascia eletto secondo le modalita' stabilite dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo
2004, n. 114, il Comitato di garanti e' composto da un dirigente
della prima fascia, estratto a sorte dall'elenco dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'articolo 23 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.))
Art. 5-ter
Modalita' di espletamento di procedure concorsuali presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri
((1. La procedura di reclutamento dei dirigenti tramite
corso-concorso selettivo di formazione espletato dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione, prevista dal secondo
periodo del comma 5 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, e' disciplinata dal bando di concorso indetto
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che puo' stabilire, in
considerazione delle specificita' del ruolo del personale
dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nonche'
delle funzioni e dei compiti ad essa attribuiti, il possesso di
diversi o ulteriori requisiti culturali o professionali rispetto a
quelli previsti dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ivi compreso il possesso di abilitazioni
professionali o pregresse esperienze di studio o di lavoro, nonche'
particolari modalita' relative allo svolgimento e alla durata,
comunque non superiore a nove mesi, del corso-concorso, il quale si
articola in un periodo di formazione presso la Scuola superiore della
pubblica amministrazione ed in un periodo di tirocinio presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri.))
Art. 5-quater
Modifica alla legge 6 luglio 2002,n. 137
((1. All'articolo 11, comma 3, terzo periodo, della legge 6 luglio
2002, n. 137, le parole: "sono collocati obbligatoriamente" sono
sostituite dalle seguenti: "possono essere collocati".))
Art. 5-quinquies
Composizione della Commissione per la vigilanza ed il controllo
sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive
((1. All'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a)
due rappresentanti del Ministero della salute, individuati nella
persona del direttore generale della ricerca scientifica e
tecnologica e del direttore generale dell'Agenzia italiana del
farmaco, il primo con funzione di presidente";
b) al comma 5, dopo le parole: "non rinnovabile" sono inserite le
seguenti: "ad eccezione dei componenti previsti dal comma 3, lettere
a) e b), del presente articolo".))
Art. 5-sexies
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N.231
Art. 6
Commissari straordinari per le opere strategiche
1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuate le opere ed i lavori,
ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di
capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con risorse
dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le
implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, gia'
appaltati o affidati a general contractor in concessione o comunque
ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la
cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata
o, se iniziata, risulti anche in parte temporaneamente comunque
sospesa. Con i medesimi decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono nominati uno o piu' commissari straordinari.";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il
commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione
degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative
strutture. In caso di competenza regionale, provinciale o comunale, i
provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono
comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione
della provincia, al sindaco della citta' ((metropolitana)) o del
comune, nel cui ambito territoriale e' prevista, od in corso, anche
se in parte temporaneamente sospesa, la realizzazione delle opere e
dei lavori, i quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono
disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso
tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del
commissario sono esecutivi.";
c) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente:
"4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire
il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera
commissariata, puo' essere abilitato ad assumere direttamente
((determinate funzioni di stazione appaltante, previste dalla legge
11 febbraio 1994, n. 109, laddove ravvisi specifici impedimenti
all'avvio o alla ripresa dei lavori. Nei casi di risoluzione del
contratto d'appalto pronunciata dal commissario straordinario,
l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri che
fossero gia' allestiti ed allo sgombero delle aree di lavoro e
relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dallo stesso
commissario straordinario; in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, il commissario straordinario provvede d'ufficio
addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Ai fini di cui
al secondo periodo non sono opponibili eccezioni od azioni cautelari,
anche possessorie, o di urgenza o comunque denominate che impediscano
o ritardino lo sgombero e ripiegamento anzidetti")).
2. Dall'attuazione del presente articolo ((non devono derivare))
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 6-bis
Disposizioni concernenti Trenitalia Spa
((1. Nelle more della stipula del contratto di servizio pubblico
2002-2003 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
Trenitalia Spa, l'ammontare delle somme da corrispondere per l'anno
2003 in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei
trasporti per ferrovia, previsti dalla vigente normativa comunitaria,
e' accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in
misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e
per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato. Il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
corrispondere alla societa' Trenitalia Spa, alle singole scadenze, le
somme spettanti.))
Art. 6-ter
Disposizioni a favore dell'Autorita' portuale di Genova
((1. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione
dell'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' autorizzato
un limite di impegno di tredici anni di 2.940.000 euro per l'anno
2005 quale concorso dello Stato a favore dell'Autorita' portuale di
Genova. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
determinato in 2.940.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario
2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 36, comma 2,
della legge 1° agosto 2002, n. 166, utilizzando: a) quanto a
1.020.000 euro il limite di impegno per l'anno 2003; b) quanto a
1.920.000 euro il limite di impegno per l'anno 2004. 3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Art. 6-quater
Disposizioni in materia di diritti di imbarco
di passeggeri sugli aeromobili
1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e successive modificazioni, che istituisce l'addizionale comunale sui
diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole: "20 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento"; b) alla lettera b),
le parole: "80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per
cento".
2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco e' altresi'
incrementata di tre euro a passeggero. L'incremento dell'addizionale
di cui al presente comma e' destinato ((fino al 31 dicembre 2015)) ad
alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e
dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del
personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi
dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.
3. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale,
disposto dal comma 2, sono versate dai soggetti tenuti alla
riscossione direttamente su una contabilita' speciale aperta presso
la Tesoreria centrale dello Stato gestita dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) e intestata al Fondo speciale di cui
al comma 2. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) provvede a
comunicare semestralmente al Fondo di cui al comma 2 il numero dei
passeggeri registrati all'imbarco dagli scali nazionali nel semestre
precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali ed internazionali
per singolo aeroporto.
((3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale
di cui al comma 2 avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali,
con le modalita' in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il
versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi
dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo.
3-ter. Le somme riscosse sono comunicate mensilmente all'INPS da
parte dei gestori di servizi aeroportuali con le modalita' stabilite
dall'Istituto e riversate allo stesso Istituto, entro la fine del
mese successivo a quello di riscossione, secondo le modalita'
previste dagli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto comma 2 si
applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste
dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, per i contributi previdenziali obbligatori.
3-quater. La comunicazione di cui al comma 3-ter costituisce
accertamento del credito e da' titolo, in caso di mancato versamento,
ad attivare la riscossione coattiva, secondo le modalita' previste
dall'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni)).((15))
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AGGIORNAMENTO (15)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 2, comma 49)
che "I soggetti tenuti alla riscossione di cui all'articolo 6-quater,
comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, come modificato dal comma
48 del presente articolo, trattengono, a titolo di ristoro per le
spese di riscossione e comunicazione, una somma pari allo 0,25 per
cento del gettito totale. In caso di inadempienza rispetto agli
obblighi di comunicazione si applica una sanzione amministrativa da
euro 2.000 ad euro 12.000. L'INPS provvede all'accertamento delle
inadempienze e all'irrogazione delle conseguenti sanzioni. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689."
Art. 6-quinquies
Norme in materia di servizio civile nazionale
((1. Alla legge 6 marzo 2001, n. 64, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - (Sanzioni amministrative). - 1. Gli enti di cui
all'articolo 3 sono tenuti a cooperare per l'efficiente gestione del
servizio civile e la corretta realizzazione dei progetti.
2. Agli enti che violino il dovere di cui al comma 1, in
particolare non osservando le procedure e le norme previste per la
selezione dei volontari, ovvero violando quelle per le modalita' di
impiego dei volontari, o non realizzando in tutto o in parte i
progetti ovvero ledendo la dignita' del volontario, si applicano una
o piu' delle seguenti sanzioni amministrative:
a) diffida per iscritto, consistente in un formale invito a
uniformarsi;
b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto,
con diffida a proseguirne le attivita';
c) interdizione temporanea a presentare altri progetti di
servizio civile della durata di un anno;
d) cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, previa
contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per
controdedurre non inferiore a trenta giorni e non superiore a
quarantacinque, dall'Ufficio nazionale per il servizio civile o dalle
regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito
delle rispettive competenze, in ordine proporzionale e crescente,
secondo la gravita' del fatto, la sua reiterazione, il grado di
volontarieta' o di colpa, gli effetti prodottisi. La sanzione della
cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile e' disposta
solo in caso di particolare gravita' delle condotte contestate ed
impedisce la reiscrizione dell'ente nell'albo per cinque anni";
b) il comma 3 dell'articolo 11 e' abrogato.
2. Al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 4 dell'articolo 3, le parole: "compreso tra un minimo
di trenta ed un massimo di trentasei ore" sono sostituite dalle
seguenti: "di trenta ore, ovvero di un monte ore annuo minimo
corrispondente a millequattrocento ore. I criteri per l'articolazione
dell'orario di svolgimento del servizio sono definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri";
b) il comma 6 dell'articolo 3 e' abrogato;
c) al comma 5 dell'articolo 6, le parole: "31 ottobre" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre";
d) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - (Rapporto di servizio civile). - 1. I giovani
selezionati dagli enti e dalle organizzazioni per la realizzazione
dei progetti approvati sono avviati al servizio civile sulla base del
contratto di servizio civile sottoscritto dall'Ufficio nazionale per
il servizio civile e successivamente inviato al volontario per la
sottoscrizione.
2. Il contratto, recante la data di inizio del servizio
attestata dal responsabile dell'ente, prevede il trattamento
economico e giuridico, in conformita' all'articolo 9, comma 2,
nonche' le norme di comportamento alle quali deve attenersi il
volontario e le relative sanzioni";
e) il comma 2 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente: "2.
Agli ammessi a prestare attivita' in un progetto di servizio civile
compete un assegno per il servizio civile, non superiore al
trattamento economico previsto per il personale militare volontario
in ferma annuale, nonche' le eventuali indennita' da corrispondere in
caso di servizio civile all'estero. In ogni caso non sono dovuti i
benefici volti a compensare la condizione militare. La misura del
compenso dovuto ai volontari del servizio civile nazionale e'
determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
tenendo conto delle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale
per il servizio civile";
f) il comma 8 dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente: "8. Al
termine del periodo di servizio civile, compiuto senza demerito,
l'Ufficio nazionale per il servizio civile o le regioni o le province
autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza,
rilasciano ai volontari un apposito attestato da cui risulta
l'effettuazione del servizio civile. I titolari di tale attestato
sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale";
g) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: "Art. 10. - (Doveri
e incompatibilita). - 1. I soggetti impiegati in progetti di servizio
civile sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate,
secondo quanto previsto dal contratto di cui all'articolo 8, e non
possono svolgere attivita' di lavoro subordinato o autonomo, se
incompatibile con il corretto espletamento del servizio. 2. I
soggetti che hanno prestato il servizio civile nazionale non possono
presentare ulteriore domanda";
h) al comma 1 dell'articolo 11 le parole: "non inferiore ad un
mese" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a 80 ore". ))
Art. 7
Disposizioni in materia di imposte di bollo e tasse di concessione
e altre disposizioni in materia di finanza locale
1. Al fine di assicurare la massima semplificazione, anche
alleviando l'onere dei contribuenti che assolvono i loro obblighi
tributari, riferiti ad alcune delle fattispecie ricomprese
nell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
mediante la materiale applicazione di marche, nella citata legge n.
311 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 300:
1) dopo le parole: "concessione governativa," sono inserite le
seguenti: "esclusi quelli di cui alla lettera b) dell'articolo 17,
nonche' alle lettere a) e b) dell'articolo 21, della tariffa annessa
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e
successive modificazioni,";
2) le parole: "con decreto non avente natura regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31
gennaio 2005," sono soppresse;
3) le parole: "in misura tale da assicurare" sono sostituite
dalle seguenti: "secondo quanto stabilito negli allegati da 2-bis a
2-sexies alla presente legge. Ferma l'esclusione di cui al precedente
periodo e nel rispetto delle condizioni in esso stabilite, gli
importi in misura fissa della imposta di bollo e della tassa di
concessione governativa, diversi da quelli contenuti nei predetti
allegati, sono aggiornati con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal 1°
giugno 2005. Le disposizioni degli stessi allegati hanno effetto dal
1° febbraio 2005 e, in particolare, hanno effetto per gli atti
giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per
le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire
da tale data, per le scritture private non autenticate e per le
denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonche'
per le formalita' di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione
eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla
stessa data. Le disposizioni di cui al presente comma assicurano,
complessivamente,";
b) dopo l'allegato 2, sono inseriti ((gli allegati da 2-bis a
2-sexies allegati)) al presente decreto.
2. Dal 1° giugno 2005 la tassa di concessione governativa e
l'imposta di bollo, nei casi in cui ne e' previsto il pagamento
mediante marche, sono pagate con le modalita' telematiche ((di cui
all'articolo 3, primo comma, numero 3-bis), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive
modificazioni, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e successive
modificazioni.
2-bis. I concessionari del servizio nazionale della riscossione di
cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a
dichiarare l'importo delle somme riscosse a titolo di imposta
comunale sugli immobili che, a decorrere dall'anno 1993, non e' stato
possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale
dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e le modalita' di
presentazione delle dichiarazioni, nonche' il sistema di versamento e
di impiego delle somme in questione che saranno destinate in via
prioritaria ad attivita' di formazione nel campo della gestione del
tributo ed alle politiche di informazione al contribuente.
2-ter. All'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, le parole da: "Al fine di" fino a: "suddette
anagrafi" sono sostituite dalle seguenti: "Allo scopo di consentire
la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti
conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni, nonche'
per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica
amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attivita' di
informazione ai contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) organizza le relative attivita' strumentali. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengono
disciplinate le modalita' per l'effettuazione dei suddetti servizi.))
Art. 7-bis
Assistenza sanitaria per i cittadini di Campione d'Italia
1. I maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di
Campione d'Italia, rispetto alla disponibilita' del Servizio
sanitario regionale, calcolati sulla base della quota capitaria,
gravano sul bilancio comunale. A tal fine, al comune di Campione
d'Italia viene assegnata annualmente ((per gli anni dal 2005 al
2011)) la somma di due milioni di euro ((e a decorrere dal 2012 la
somma di un milione di euro)).
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a due milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
Art. 7-ter
Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato
((1. E' istituito, a decorrere dall'anno 2005, presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il
Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato, la cui dotazione,
per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, e' pari a 8 milioni
di euro.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
utilizzando: a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2005,
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali; b) per ciascuno degli anni 2006 e 2007, quanto a 4 milioni
di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, e quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri. 3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Art. 7-quater
Controversie relative alla soppressa azienda universitaria
Policlinico Umberto I
1. I decreti di ingiunzione di cui all'articolo 641 del codice di
procedura civile e le sentenze divenuti esecutivi dopo la data di
entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453,
sono inefficaci nei confronti dell'azienda ospedaliera Policlinico
Umberto I, qualora gli stessi siano relativi a crediti vantati nei
confronti della soppressa omonima azienda universitaria per
obbligazioni contrattuali anteriori alla data di istituzione della
predetta azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, secondo quando
disposto dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 341
del 1999, come interpretato dall'articolo 8-sexies del decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
luglio 2004, n. 186.
2. I pignoramenti eventualmente intrapresi in forza dei titoli di
cui al comma 1 perdono efficacia e i giudizi di ottemperanza in base
al medesimo titolo pendenti sono dichiarati estinti anche d'ufficio.
3. Nelle azioni esecutive iniziate sui medesimi titoli di cui al
comma 1, alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I
subentra il commissario di cui al comma 3 dell'articolo 2 del
decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. ((7))
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AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 ottobre-7 novembre 2007,
n.364 (in G.U. 1a s.s. 14/11/2007, n.44) ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7-quater del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l'universita' e la
ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di
grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse
di concessione, nonche' altre misure urgenti), inserito dalla legge
di conversione 31 marzo 2005, n. 43."
Art. 7-quinquies
Tenuta delle liste elettorali
((1. All'articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Le deliberazioni
relative alle cancellazioni di cui ai numeri 2) e 3) devono essere
notificate agli interessati entro dieci giorni";
b) al sesto comma, le parole: "Le deliberazioni della commissione
elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5)" sono
sostituite dalle seguenti: "Le deliberazioni relative alle variazioni
di cui ai numeri 4) e 5)".))
Art. 7-sexies
Aggiornamento degli schedari consolari
((1. E' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 2.800.000
per l'aggiornamento degli schedari consolari al fine di pervenire
all'unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti
all'estero e degli schedari consolari, ai sensi dell'articolo 5,
comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a euro 2.800.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.))
Art. 7-septies
Interventi urgenti per i Giochi olimpici invernali "Torino"
1. E' assegnato un contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2005
ad una societa' a capitale interamente pubblico controllata da
Sviluppo Italia Spa, al cui capitale sociale possono partecipare la
regione Piemonte, la provincia di Torino ed il comune di Torino,
direttamente o tramite societa' di cui detengono la totalita' del
capitale sociale.
2. La societa' di cui al comma 1 assume e coordina le iniziative
finalizzate ad un piu' efficace inserimento nel contesto territoriale
dei compiti e delle attivita' svolte dal Comitato organizzatore dei
Giochi olimpici di cui all'articolo 1-bis della legge 9 ottobre 2000,
n. 285, in adempimento degli impegni contrattuali assunti nei
confronti del Comitato internazionale olimpico con il contratto
sottoscritto a Seul in data 19 giugno 1999. ((La societa' di cui al
comma 1 destina agli oneri di funzionamento il 2 per cento della
dotazione di cui al comma 1 e successivi incrementi.))
3. Per le iniziative di cui al comma 2, la societa' di cui al comma
1 si avvale in via prioritaria degli enti pubblici di cui al comma 1
nonche' degli enti e societa' strumentali della regione Piemonte,
della provincia di Torino e del comune di Torino. Limitatamente alla
realizzazione delle infrastrutture temporanee e degli allestimenti
degli impianti e delle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni,
((nonche' per la realizzazione di interventi temporanei correlati a
quelli di cui all'articolo 3 della citata legge n. 285 del 2000,))
funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici, la societa' di cui
al comma 1 puo' altresi' avvalersi, previa deliberazione del Comitato
di regia di cui all'articolo 1, comma 1-bis, della medesima legge n.
285 del 2000, e successive modificazioni, dell'Agenzia per lo
svolgimento dei Giochi olimpici di cui all'articolo 2 della medesima
legge. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N. 35 CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80)).
4. All'articolo 3, comma 2-ter, della legge 9 ottobre 2000, n. 285,
e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "L'Agenzia esercita tale facolta' anche nel caso in cui
l'occupazione sia necessaria per la realizzazione, anche da parte del
Comitato organizzatore dei Giochi olimpici ovvero di enti pubblici e
loro societa' strumentali, delle infrastrutture temporanee e degli
allestimenti degli impianti e delle infrastrutture di cui
all'articolo 1 funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici".
5. All'articolo 3 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive
modificazioni, il comma 2-quater e' sostituito dal seguente:
"2-quater. La facolta' di cui al comma 2-ter puo' essere esercitata,
mediante ordinanza che determina altresi' in via provvisoria le
indennita' di occupazione, a seguito dell'approvazione da parte
dell'Agenzia del progetto definitivo o della variante avente per
oggetto l'opera cui l'occupazione e' preordinata. Le indennita'
definitive di occupazione spettanti ai proprietari sono determinate
ai sensi dell'articolo 50 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive
modificazioni. Al proprietario del fondo secondo le risultanze
catastali e' notificato almeno dieci giorni prima un avviso
contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui e'
prevista l'esecuzione dell'ordinanza che impone l'occupazione
temporanea; entro lo stesso termine e' pubblicato, per almeno dieci
giorni, il suddetto avviso nell'albo del comune o dei comuni in cui
e' sito il fondo. In caso di irreperibilita' del proprietario del
fondo la pubblicazione ha valore di avvenuta notifica".
6. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, di forniture e di servizi, relativi agli interventi di cui
alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni,
((nonche' a quelli di cui al comma 2 del presente articolo,)) di
importo pari o superiore alla soglia comunitaria si applicano i
termini minimi previsti dalla normativa comunitaria e, per gli
appalti di importo inferiore a tale soglia, tutti i termini sono
ridotti fino ad un terzo. Per gli appalti pubblici di lavori di
qualunque importo, l'affidamento a trattativa privata e' consentito
anche nei casi previsti dall'articolo 7 della direttiva 93/37/CEE del
Consiglio, del 14 giugno 1993. Le varianti possono essere approvate
anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 25 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ed in assenza
delle autorizzazioni e dei pareri obbligatori non vincolanti
richiesti dalla stessa legge. ((In relazione alla eccezionale
necessita' ed urgenza di attuare i compiti di cui al comma 2, la
societa' di cui al comma 1 nonche' i soggetti di cui la stessa si
puo' avvalere possono altresi' procedere in deroga alle norme di
contabilita' generale dello Stato e a quelle che saranno individuate
con apposita ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri,
adottata in attuazione dell'articolo 5-bis, comma 5, del
decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.))
7. Restano fermi la natura privata, i compiti e le modalita' di
funzionamento del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici. A tali
fini il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici assume le
necessarie iniziative per coordinare il proprio operato con quello
della societa' di cui al comma 1. 8. All'onere derivante
dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per
l'anno 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
risorse disponibili sul Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
Art. 7-octies
Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari
(( 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e con effetto per l'esercizio 2005,
i comuni con proprie deliberazioni rideterminano, ove occorra, la
misura del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari secondo
le disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, secondo la base di
calcolo e le modalita' stabilite dalla lettera d) del comma 2
dell'articolo 62 medesimo. A decorrere dall'esercizio di bilancio
2006 la determinazione terra' conto della rivalutazione annuale sulla
base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati rilevato dall'ISTAT.
2. Le disposizioni di cui al comma 470 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, si intendono applicabili anche all'imposta
sugli intrattenimenti e all'imposta sulla pubblicita'. ))
Art. 7-novies
Attivita' di formazione ai dipendenti
della pubblica Amministrazione
((1. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: "f-bis) da
attivita' di formazione diretta ai dipendenti della pubblica
amministrazione".))
Art. 7-decies
Monopoli di Stato
((1. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, alla lettera f), dopo le parole: "Ministero dell'economia e
delle finanze" la parola: "e" e' soppressa, e dopo le parole:
"agenzie fiscali" sono inserite le seguenti: ", ivi inclusa
l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,".))
Art. 7-undecies
Reddito minimo di inserimento
((1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre
2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2006".
2. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 aprile 2006
devono essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio dello
Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.))
Art. 7-duodecies
Proroghe di trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria
((1. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: "30
aprile 2005" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2005".))
Art. 7-terdecies
Italia Lavoro Spa
((1. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, ed all'articolo 30 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia
di politiche del lavoro, dell'occupazione, della tutela dei
lavoratori, e delle competenze in materia di politiche sociali e
previdenziali, si avvale di Italia Lavoro Spa, previa stipula di
apposita convenzione.
2. Per la promozione e la gestione di attivita' riconducibili agli
ambiti di cui al comma 1, le altre amministrazioni centrali dello
Stato possono avvalersi di Italia Lavoro Spa d'intesa con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto della
convenzione di cui al comma 1.
3. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali assegna a Italia Lavoro Spa 10
milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai
costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.))
Art. 7-quaterdecies
Norma di interpretazione autentica
((1. L'articolo 1, comma 19, della legge 23 agosto 2004, n. 243, si
interpreta nel senso che l'attivita' di monitoraggio effettuata
dall'INPS, volta a verificare il raggiungimento del numero massimo di
10.000 lavoratori aventi diritto a fruire dei benefici di cui al
comma 18 del predetto articolo, e' riferita al momento di cessazione
del rapporto di lavoro secondo le fattispecie indicate
rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 18 suddetto.))
Art. 7-quinquiesdecies
Modifiche alla disciplina del collegio dei sindaci dell' ENPALS
((1. Il collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e' composto da
cinque membri di qualifica non inferiore a dirigente, di cui tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
due in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze.
Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei componenti
e' nominato un membro supplente.))
Art. 7-sexiesdecies
Norme per accelerare l'erogazione
dei contributi nelle aree depresse
((1. Fermo restando il tetto dei pagamenti di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, al fine di
garantire il massimo utilizzo delle risorse comunitarie che assistono
i contributi concessi a valere sui bandi di cui all'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive
modificazioni - limitatamente ai bandi ottavo, le cui graduatorie
sono state approvate con decreto ministeriale in data 9 aprile 2001,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale
n. 121 del 26 maggio 2001, undicesimo, le cui graduatorie sono state
approvate con decreto ministeriale in data 12 febbraio 2002,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n.
65 del 18 marzo 2002, e quattordicesimo, le cui graduatorie sono
state approvate con decreto ministeriale in data 27 maggio 2003,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 105 alla Gazzetta Ufficiale
n. 157 del 9 luglio 2003 - alle imprese i cui programmi possiedono i
requisiti di ammissibilita' al cofinanziamento dell'Unione europea e
che ne abbiano fatto richiesta entro il 10 dicembre 2004, fatti salvi
i vigenti criteri e modalita' di calcolo, nonche' le modalita' e le
procedure di erogazione dei predetti contributi, puo' essere
effettuata l'erogazione parziale delle quote di contributo delle
quali sono maturate le disponibilita', in proporzione alla parte di
investimenti effettivamente realizzati. L'erogazione parziale
dell'ultima quota di contributo e' decurtata di una somma pari al
dieci per cento del contributo concesso.
2. Per i programmi di cui al comma 1, per i quali l'impresa abbia
ultimato gli investimenti, l'erogazione dell'ultima quota del
contributo avviene indipendentemente dalla presentazione della
documentazione finale di spesa, fermo restando l'obbligo di
presentare detta documentazione nei tempi prescritti dall'articolo 9,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n.
527, e successive modificazioni. Per i programmi di investimento di
cui al medesimo articolo 9, comma 6, il periodo di nove mesi di cui
all'articolo 10, comma 6, dello stesso decreto e' ridotto a sei
mesi.))
Art. 7-septiesdecies
Modifica al decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191
(( 1. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n.
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n.
191, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ferma restando
l'invarianza della spesa complessiva come rideterminata dal primo
periodo del presente comma gravante sul bilancio della Presidenza del
Consiglio dei ministri, per i centri di responsabilita'
amministrativa afferenti ai Ministri senza portafoglio il limite di
spesa stabilito dal presente comma puo' essere superato in casi
eccezionali previa adozione di un motivato provvedimento da parte del
Ministro competente".))
Art. 7-duodevicies
Termini per lo smaltimento delle scorte dei
preparati pericolosi
((1. Il termine di dodici mesi, previsto dal comma 3 dell'articolo
20 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, per lo smaltimento
delle scorte dei preparati pericolosi gia' immessi sul mercato,
purche' conformi alla previgente normativa, e' prorogato di diciotto
mesi.
2. Il termine di sei mesi, previsto dal comma 3 dell'articolo 20
del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, per lo smaltimento
delle scorte dei preparati pericolosi presenti nel magazzino del
produttore, purche' conformi alla previgente normativa, e' differito
di dodici mesi.))
Art. 7-undevicies
Disposizioni in materia di tessera sanitaria
((1. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero
dell'economia e delle finanze puo' prevedere periodi transitori,
durante i quali, in caso di riscontro della mancata corrispondenza
del codice fiscale del titolare della tessera sanitaria con quello
dell'assistito riportato sulla ricetta, tale difformita' non
costituisce impedimento per l'erogazione della prestazione e
l'utilizzazione della relativa ricetta medica ma costituisce anomalia
da segnalare tra i dati di cui al comma 8".))
Art. 7-vicies
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art. 7-vicies semel
Prevenzione contro la encefalopatia spongiforme bovina
((1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21
novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
gennaio 2001, n. 3, e successive modificazioni, la parola:
"ventiquattro" e' sostituita dalla seguente: "trenta".))
Art. 7-vicies bis
Disposizioni in materia di acque potabili
((1. Alle acque potabili trattate, ottenute mediante
apparecchiature con sistema a raggi ultravioletti, purche'
specificatamente approvate dal Ministero della salute in conformita'
al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 21
dicembre 1990, n. 443, si applicano gli stessi parametri chimici e
batteriologici previsti per le acque minerali, limitatamente ai
criteri di valutazione della carica microbica totale ed al Ph,
qualora venga addizionato CO2.))
Art. 7-viciester
Rilascio documentazione in formato elettronico
1. A decorrere dal 1° gennaio 2006:
a) il visto su supporto cartaceo e' sostituito, all'atto della
richiesta, dal visto elettronico, di cui al regolamento (CE) n.
334/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002;
b) il permesso di soggiorno su supporto cartaceo e' sostituito,
all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo dello
stesso, dal permesso di soggiorno elettronico, di cui al regolamento
(CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002;
c) il passaporto su supporto cartaceo e' sostituito dal
passaporto elettronico di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del
Consiglio, del 13 dicembre 2004.
2. Dalla stessa data di cui al comma 1, la carta d'identita' su
supporto cartaceo e' sostituita, all'atto della richiesta del primo
rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d'identita'
elettronica, classificata carta valori, prevista dall'articolo 36 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. A tal fine i comuni che non vi abbiano ancora
ottemperato provvedono entro il 31 ottobre 2005 alla predisposizione
dei necessari collegamenti all'Indice nazionale delle anagrafi (INA)
presso il Centro nazionale per i servizi demografici (CNSD) ed alla
redazione del piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di
emissione secondo le regole tecniche fornite dal Ministero
dell'interno.
((2-bis. L'emissione della carta d'identita' elettronica, che e'
documento obbligatorio di identificazione, e' riservata al Ministero
dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in
materia di carte valori e di documenti di sicurezza della Repubblica
e degli standard internazionali di sicurezza e nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente. E' riservata, altresi', al Ministero dell'interno la fase
dell'inizializzazione del documento identificativo, attraverso il
CNSD)). ((13))
-------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che
"Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e della salute per gli aspetti relativi
alla tessera sanitaria, unificata alla carta d'identita' elettronica
ai sensi del comma 3 del presente articolo, da adottare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
determinate le modalita' tecniche di attuazione della disposizione di
cui al comma 2 bis, dell' articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43, aggiunto dal comma 1 del presente articolo. Nelle
more della definizione delle modalita' di convergenza della tessera
sanitaria nella carta d'identita' elettronica, il Ministero
dell'economia e delle finanze continua ad assicurare la generazione
della tessera sanitaria su supporto di Carta nazionale dei servizi,
ai sensi dell'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122".
Art. 7-viciesquater
Disposizioni in materia di carte valori
1. All'atto del rilascio delle carte valori di cui all'articolo
7-vicies ter da parte delle competenti amministrazioni pubbliche, i
soggetti richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari
almeno alle spese necessarie per la loro produzione e spedizione,
nonche' per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi
ad esse connessi. L'importo e le modalita' di riscossione sono
determinati annualmente con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno (( e con il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione )), da adottare, in sede di prima attuazione, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2. Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche in
applicazione del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato e riassegnate con decreti del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, anche in aggiunta
alle somme gia' stanziate, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base 3.1.5.17 - servizi del Poligrafico dello Stato - dello stato di
previsione del medesimo Ministero. (( Una quota pari a euro 1,85
dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel costo della carta
d'identita' elettronica e' riassegnata al Ministero dell'interno per
essere destinata per euro 1,15 alla copertura dei costi di gestione
del Ministero medesimo e per euro 0,70 ai comuni, per la copertura
delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con
decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di
attuazione della presente disposizione. )) Alle riassegnazioni
previste dal presente comma non si applica il limite di cui
all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine di contenere i prezzi di cessione delle carte valori ed
i costi di attivazione, di produzione, emissione e manutenzione dei
centri gestione delle stesse e' in facolta' dell'Istituto poligrafico
e Zecca dello Stato Spa di stipulare accordi o indire gare con
pubbliche amministrazioni ed anche con soggetti privati, anche allo
scopo di estendere l'operativita' delle carte valori alla fruizione
di servizi, ivi compresi quelli di natura privatistica. PERIODO
SOPPRESSO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N. 35 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI
DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 MARZO
2005, N. 35 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N.
80.
4. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa puo' continuare
ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del
titolo I del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611, e con applicazione dell'articolo 417-bis, commi primo e
secondo, del codice di procedura civile.
5. E' abrogato il regio decreto 7 marzo 1926, n. 401.
6. Dall'attuazione dell'articolo 7-vicies ter e del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 7-viciesquinquies
Disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo di dipendenti pubblici
((1. Le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si applicano anche in caso di
elezione o nomina a giudice costituzionale e a presidente o
componente delle autorita' amministrative indipendenti".))
Art. 8
Copertura finanziaria
((1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma
2, pari ad euro 29.248.636 per l'anno 2005, euro 44.366.700 per
l'anno 2006, euro 45.436.965 per l'anno 2007, euro 28.333.439 per
l'anno 2008 ed euro 18.783.436 a decorrere dall'anno 2009, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla Tabella C della legge
30 dicembre 2004, n. 311.))
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 31 gennaio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato
(previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b);
tabelle di cui all'articolo 1, comma 300,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311)
Allegato 2-bis
(articolo 1, comma 300)
1. Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
1. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e
catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari ad euro
129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, e'
elevato a 168,00 euro.
2. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) nelle note all'articolo 5 le parole: "lire 100.000" sono
sostituite dalle seguenti: "euro 67,00";
b) nell'articolo 7, comma 1, lettera f):
1) al punto 1), lettera a), le parole: "L. 105.000" sono
sostituite dalle seguenti: "euro 71,00";
2) al punto 1), lettera b), le parole: "L. 210.000" sono
sostituite dalle seguenti: "euro 142,00";
3) al punto 2), lettera a), le parole: "L. 600.000" sono
sostituite dalle seguenti: "euro 404,00";
4) al punto 2), lettera b), le parole: "L. 900.000" sono
sostituite dalle seguenti: "euro 607,00";
5) al punto 2), lettera c), le parole: "L. l.200.000" sono
sostituite dalle seguenti: "euro 809,00";
6) al punto 2), lettera d), le parole: "L. 1.500.000" sono
sostituite dalle seguenti: "euro 1.011,00";
7) al punto 3) le parole: "L. 7.500.000" sono sostituite dalle
seguenti: "euro 5.055,00".
Allegato 2-ter (articolo 1, comma 300)
1. Modifiche alle tasse sulle concessioni governative
1. Elenco degli importi aggiornati delle tasse sulle concessioni
governative
Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare
delle tasse
in euro
Titolo II Pubblica sicurezza _
---------------------------------------------------------------------
4 1. Licenza di porto di pistole, _
rivoltelle o pistole automatiche, |
armi lunghe da fuoco e bastoni |
animati (articolo 42 del testo |
unico 18 giugno 1931, n. 773 ed |
articoli 74 e 79 ((del regolamento|
6 maggio 1940, n. 635) )) |
|115,00
---------------------------------------------------------------------
5 1. Licenza di porto di fucile _
anche per uso di caccia (( (legge |
11 febbraio 1992, n. 157, articolo|
22) )): tassa di rilascio, di |
rinnovo e annuale.... |168,00
---------------------------------------------------------------------
6 1. Autorizzazione all'esercizio _
di case da gioco: tassa di |
rilascio e per ogni anno di |
validita' |539.200,00
---------------------------------------------------------------------
7 1. Licenza per l'esercizio di _
attivita' relative a metalli |
preziosi(( (articolo 127 del testo|
unico)) 18 giugno 1931, n. 773 e |
articolo 244, primo comma, del |
regolamento 6 maggio 1940, n. |
635): tassa di rilascio e per il |
rinnovo: |
---------------------------------------------------------------------
a) fabbricanti di oggetti preziosi_
ed esercenti di industrie o arti |
affini.... |404,00
---------------------------------------------------------------------
b) commercianti e mediatori di _
oggetti preziosi, nonche' |
fabbricanti, commercianti ed |
esercenti stranieri che intendono |
esercitare nello Stato il |
commercio di oggetti preziosi da |
essi importati |270,00
---------------------------------------------------------------------
c) agenti, rappresentanti, _
commessi viaggiatori e piazzisti |
dei fabbricanti, commercianti ed |
esercenti stranieri di cui alla |
lettera b), che esercitano nello |
Stato il commercio di preziosi |81,00
---------------------------------------------------------------------
d) cesellatori, orafi e _
incastratori di pietre |
preziose.... |81,00
---------------------------------------------------------------------
e) fabbricanti e commercianti di _
articoli con montature o |
guarnizioni in metalli preziosi |202,00
---------------------------------------------------------------------
TITOLO III Pesca _
---------------------------------------------------------------------
8 1. Licenza per la pesca _
professionale marittima |
(articolo 4 della legge |
17 febbraio 1982, n. 41): per ogni|
unita' adibita |404,00
---------------------------------------------------------------------
TITOLO IV Proprieta' _
---------------------------------------------------------------------
industriale e intellettuale _
---------------------------------------------------------------------
9 1. Brevetti per invenzioni _
industriali (regio decreto |
29 giugno 1939, n. 1127; decreto |
del Presidente della Repubblica |
26 febbraio 1968, n. 849; decreto |
del Presidente della Repubblica |
22 giugno 1979, n. 338): |
---------------------------------------------------------------------
a) per la domanda di brevetto e _
lettera di incarico |54,00
---------------------------------------------------------------------
b) per la pubblicazione e stampa _
delle descrizioni, riassunto e |
tavole di disegno: |
---------------------------------------------------------------------
1) se la descrizione, riassunto _
e tavole di disegno non superano _
le 10 pagine |67,00
---------------------------------------------------------------------
((2) se la descrizione, riassunto _
e Tavole)) di disegno superano |
le 10, ma non le 20 pagine |101,00
---------------------------------------------------------------------
((3) se la descrizione, riassunto _
e di tavole)) di disegno superano |
le 20 pagine, ma non 50 pagine |236,00
---------------------------------------------------------------------
4) se la descrizione, riassunto e_
tavole di disegno superano le 50 _
pagine, ma non 100 pagine |472,00
---------------------------------------------------------------------
5) se la descrizione, riassunto _
e tavole di disegno superano le _
100 pagine |809,00
---------------------------------------------------------------------
c) per mantenere in vita il _
brevetto: |
---------------------------------------------------------------------
primo anno |17,00
---------------------------------------------------------------------
secondo anno |34,00
---------------------------------------------------------------------
terzo anno |40,00
---------------------------------------------------------------------
quarto anno |47,00
---------------------------------------------------------------------
quinto anno |61,00
---------------------------------------------------------------------
sesto anno |88,00
---------------------------------------------------------------------
settimo anno |121,00
---------------------------------------------------------------------
ottavo anno |168,00
---------------------------------------------------------------------
nono anno |202,00
---------------------------------------------------------------------
decimo anno |236,00
---------------------------------------------------------------------
undicesimo anno |337,00
---------------------------------------------------------------------
dodicesimo anno |472,00
---------------------------------------------------------------------
tredicesimo anno |539,00
---------------------------------------------------------------------
quattordicesimo anno |607,00
---------------------------------------------------------------------
quindicesimo anno e successivi |741,00
---------------------------------------------------------------------
2. Licenza obbligatoria su _
brevetti per invenzioni _
industriali (leggi e decreti |
citati nel comma 1): |
---------------------------------------------------------------------
a) per la domanda |539,00
---------------------------------------------------------------------
b) per la concessione |1.820,00
---------------------------------------------------------------------
3. Trascrizione di atti relativi _
ai brevetti (leggi e decreti |
citati nel comma 1): per ogni |
brevetto |81,00
---------------------------------------------------------------------
9-bis 1. Privativa per nuove
brevetto varieta' vegetali:
---------------------------------------------------------------------
a) tassa di domanda, comprensiva _
della tassa di pubblicazione e di _
quella per la protezione |
provvisoria (prima della |
concessione) |236,00
---------------------------------------------------------------------
b) tassa per il mantenimento in _
vita della privativa (dalla _
concessione della privativa): |
---------------------------------------------------------------------
1 |101,00
---------------------------------------------------------------------
2 |135,00
---------------------------------------------------------------------
3 |168,00
---------------------------------------------------------------------
4 |202,00
---------------------------------------------------------------------
5 |236,00
---------------------------------------------------------------------
6 |270,00
---------------------------------------------------------------------
7 |303,00
---------------------------------------------------------------------
8 |337,00
---------------------------------------------------------------------
9 |371,00
---------------------------------------------------------------------
10 |404,00
---------------------------------------------------------------------
11 |438,00
---------------------------------------------------------------------
12 |472,00
---------------------------------------------------------------------
13 |505,00
---------------------------------------------------------------------
14 |539,00
---------------------------------------------------------------------
15 |573,00
---------------------------------------------------------------------
16 |607,00
---------------------------------------------------------------------
17 |640,00
---------------------------------------------------------------------
18 |674,00
---------------------------------------------------------------------
19 |708,00
---------------------------------------------------------------------
20 e successive..... |741,00
---------------------------------------------------------------------
2. Tasse per le licenze _
obbligatorie su privative per |
nuove varieta' vegetali: |
---------------------------------------------------------------------
a) per la domanda |539,00
---------------------------------------------------------------------
b) per la concessione |1.820,00
---------------------------------------------------------------------
3. ((Tasse per le trascrizioni)) _
di atti relativi alle privative |
per nuove varieta' vegetali: |
---------------------------------------------------------------------
per ogni privativa |81,00
---------------------------------------------------------------------
per la lettera di incarico |34,00
---------------------------------------------------------------------
4. La tassa di domanda per nuova _
varieta' vegetale, comprensiva |
della tassa di pubblicazione e di |
quella di protezione provvisoria, |
non e' rimborsabile. |
---------------------------------------------------------------------
10.1. Brevetto per modelli di _
utilita': |
---------------------------------------------------------------------
a) per domanda di brevetto |34,00
---------------------------------------------------------------------
b) per il rilascio del brevetto, _
se la tassa e' pagata in un'unica |
soluzione |674,00
---------------------------------------------------------------------
c) per il rilascio del brevetto, _
se la tassa e' invece pagata in |
due rate: |
---------------------------------------------------------------------
1) rata per il primo quinquennio |337,00
---------------------------------------------------------------------
2) rata per il secondo quinquennio|674,00
---------------------------------------------------------------------
d) per la domanda di licenza _
obbligatoria |337,00
---------------------------------------------------------------------
e) per la concessione della |1.348,00
---------------------------------------------------------------------
2. Brevetto per modelli _
licenza e disegni ornamentali: |
---------------------------------------------------------------------
a) per la domanda di brevetto |34,00
---------------------------------------------------------------------
b) per il rilascio del brevetto, _
se la tassa e' pagata in una unica|
soluzione |674,00
---------------------------------------------------------------------
c) per il rilascio del brevetto, _
se la tassa e' invece pagata in |
tre rate: |
---------------------------------------------------------------------
a) rata per il I quinquennio |337,00
---------------------------------------------------------------------
b) rata per il II quinquennio |404,00
---------------------------------------------------------------------
c) rata per il III quinquennio |674,00
---------------------------------------------------------------------
d) per il rilascio del brevetto _
per disegni tessili, per il quale _
la tassa deve essere pagata |
annualmente, per ciascun anno |67,00
---------------------------------------------------------------------
e) per il rilascio del brevetto _
di un tutto o una serie di modelli_
o disegni, a norma dell'articolo 6|
del regio decreto 25 agosto 1940, |
n. 1411, se la tassa e' pagata in |
un'unica soluzione |1.348,00
---------------------------------------------------------------------
f) per il rilascio del brevetto _
di un tutto o una serie di modelli_
o disegni, a norma dell'articolo 6|
del regio decreto 25 agosto 1940, |
n. 1411, se la tassa e' invece |
pagata in tre rate: |
---------------------------------------------------------------------
1) rata per I quinquennio |404,00
---------------------------------------------------------------------
2) rata per il II quinquennio |674,00
---------------------------------------------------------------------
3) rata per il III quinquennio |1.011,00
---------------------------------------------------------------------
g) per il rilascio del brevetto _
di un tutto o una serie di disegni_
tessili a norma dell'articolo 6 |
del regio decreto 25 agosto 1940, |
n. 1411, ((per i quali la tassa |
deve essere pagata annualmente)), |
per ciascun anno | |101,00
---------------------------------------------------------------------
3. Brevetto per modelli di _
utilita' e brevetto per modelli e |
disegni ornamentali: |
---------------------------------------------------------------------
a) per la lettera d'incarico |34,00
---------------------------------------------------------------------
b) per il ritardo nel pagamento _
delle rate quinquennali della |
tassa di concessione (entro il |
semestre) |81,00
---------------------------------------------------------------------
c) per la trascrizione di atto di _
trasferimento o di costituzione di|
diritti di garanzia |81,00
---------------------------------------------------------------------
11 1. Registrazione per marchi _
d'impresa (articoli da 36 a 40 del|
regio decreto 21 giugno 1942, n. |
929): |
---------------------------------------------------------------------
a) per la domanda di primo _
deposito |34,00
---------------------------------------------------------------------
b) per il rilascio dell'attestato _
di primo deposito o di quello di |
rinnovazione: |
---------------------------------------------------------------------
1) riguardante generi di una sola _
classe |67,00
---------------------------------------------------------------------
2) per ogni classe in piu' |34,00
---------------------------------------------------------------------
2. Registrazione per marchi _
collettivi: |
---------------------------------------------------------------------
a) per la domanda di primo _
deposito |135,00
---------------------------------------------------------------------
b) per il rilascio dell'attestato _
di primo deposito o di quello di |
rinnovazione riguardante generi di|
una o piu' classi |202,00
---------------------------------------------------------------------
3. Domanda di registrazione _
internazionale del marchio o di _
rinnovazione |135,00
---------------------------------------------------------------------
4. Registrazioni per marchi _
d'impresa o per marchi collettivi,_
nazionali o internazionali: |
---------------------------------------------------------------------
a) per lettera di incarico |34,00
---------------------------------------------------------------------
b) per il ritardo nella _
rinnovazione della registrazione |
(entro il semestre) |34,00
---------------------------------------------------------------------
c) per la trascrizione di atto di _
trasferimento |81,00
---------------------------------------------------------------------
12 1. Registrazione delle _
topografie dei prodotti a |
semiconduttori (legge 21 febbraio |
1989, n. 70): |
---------------------------------------------------------------------
a) per la domanda |1.011,00
---------------------------------------------------------------------
b) per la registrazione |809,00
---------------------------------------------------------------------
c) per la trascrizione di atto di _
trasferimento o di costituzione di|
diritti di garanzia |81,00
---------------------------------------------------------------------
13 1. Certificati complementari di_
protezione di medicinali (legge |
19 ottobre 1991, n. 349) e di |
prodotti fitosanitari: |
---------------------------------------------------------------------
a) per la domanda: |404,00
---------------------------------------------------------------------
b) per ciascun anno di _
mantenimento in vita del |
certificato |1.011,00
---------------------------------------------------------------------
c) per la trascrizione di atto di _
trasferimento o di costituzione di|
diritti di garanzia |67,00
---------------------------------------------------------------------
14 1. Registrazione di atti tra _
vivi che trasferiscono in tutto o |
in parte diritti di autore o |
diritti connessi al loro esercizio|
o costituiscono sugli stessi |
diritti di godimento o di |
garanzia, nonche' di atti di |
divisione o di societa' relativi |
ai diritti medesimi (articolo 104 |
della legge 22 aprile 1941, n. |
633) per ogni registrazione |81,00
---------------------------------------------------------------------
2. Deposito, con dichiarazione _
di riserva dei diritti, di dischi _
fonografici o apparecchi analoghi |
e di progetti di lavori |
dell'ingegneria o lavori analoghi |
(articoli 77, 99 e 105 della legge|
22 aprile 1941, n. 633, modificata|
con decreto del Presidente della |
Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19):|
---------------------------------------------------------------------
a) per ogni disco o apparecchio _
analogo |81,00
---------------------------------------------------------------------
b) per ogni progetto |34,00
---------------------------------------------------------------------
TITOLO VI radio e televisione _
---------------------------------------------------------------------
17 1. Libretto di iscrizione alle _
radiodiffusioni per la detenzione |
di apparecchi atti o adattabili |
alla ricezione delle |
radioaudizioni o delle diffusioni |
televisive (articolo 6 del regio |
decreto-legge 21 febbraio 1938, n.|
246, convertito dalla legge |
4 giugno 1938, n. 880; articoli 1 |
e 2 della legge 10 febbraio 1954, |
n. 1150; articolo 1 della legge |
28 maggio 1959, n. 362; articoli 2|
e 8 della legge 15 dicembre 1967, |
n. 1235; articolo 1 del |
decreto-legge 1° febbraio 1977, n.|
11, convertito dalla legge 31 |
marzo 1977, n. 90; legge 5 maggio |
1989, n. 171): |
---------------------------------------------------------------------
a) per ogni abbonamento alle _
radioaudizioni |0,70
---------------------------------------------------------------------
d) per ogni abbonamento alle _
radioaudizioni mediante apparecchi|
stabilmente installati: |
---------------------------------------------------------------------
2) su autoscafi non soggetti a _
tassa automobilistica (unita' da |
diporto e navi non da diporto) |20,00
---------------------------------------------------------------------
g) per ogni abbonamento alle _
diffusioni televisive mediante |
apparecchi stabilmente installati |
su autoscafi di cui alla lettera |
d) n. 2: |
---------------------------------------------------------------------
1) riguardante apparecchi di _
ricezione in bianco e nero |34,00
---------------------------------------------------------------------
2) riguardante apparecchi di _
ricezione anche a colori |236,00
---------------------------------------------------------------------
18 1. Concessione per la _
installazione e l'esercizio di |
impianti per la diffusione via |
etere in ambito locale |
(articolo 22 della legge 6 agosto |
1990, n. 223): |
---------------------------------------------------------------------
a) di programmi televisivi: _
---------------------------------------------------------------------
1) tassa di rilascio o di rinnovo |4.044,00
---------------------------------------------------------------------
2) tassa annuale |2.022,00
---------------------------------------------------------------------
b) di programmi radiofonici: _
---------------------------------------------------------------------
1) tassa di rilascio o di rinnovo |674,00
---------------------------------------------------------------------
2) tassa annuale |337,00
---------------------------------------------------------------------
((2. Concessione per _
l'installazione)) e l'esercizio di|
impianti per la diffusione via |
etere su tutto il territorio |
nazionale (articolo 22 della legge|
6 agosto 1990, n. 223): |
---------------------------------------------------------------------
a) di programmi televisivi: _
---------------------------------------------------------------------
1) tassa di rilascio o di rinnovo |13.480,00
---------------------------------------------------------------------
2) tassa annuale |6.740,00
---------------------------------------------------------------------
b) di programmi radiofonici: _
---------------------------------------------------------------------
1) tassa di rilascio o di rinnovo |2.696,00
---------------------------------------------------------------------
2) tassa annuale |1.348,00
---------------------------------------------------------------------
3. Concessione per _
l'installazione e l'esercizio di |
reti per la diffusione via cavo di|
programmi televisi (articolo 6 del|
decreto legislativo 22 febbraio |
1991, n. 73): |
---------------------------------------------------------------------
a) tassa di rilascio o di rinnovo |3.370,00
---------------------------------------------------------------------
b) tassa annuale |1.685,00
---------------------------------------------------------------------
19 1. Autorizzazione per la _
trasmissione di programmi |
televisivi in contemporanea via |
etere o via cavo (articolo 22 |
della legge 6 agosto 1990, n. 223 |
e articolo 11 del decreto del |
Presidente della Repubblica |
22 febbraio 1991, n. 73): |
---------------------------------------------------------------------
a) tassa di rilascio |5.392,00
---------------------------------------------------------------------
b) tassa annuale |2.696,00
---------------------------------------------------------------------
20 1. Autorizzazione _
all'installazione e all'esercizio |
di impianti ripetitori per la |
ricezione e la contemporanea |
ritrasmissione nel territorio |
nazionale di programmi televisivi |
(articoli 38 e 43 della legge 14 |
aprile 1975, n. 103): |
---------------------------------------------------------------------
a) irradiati da organismi di _
radiodiffusione esteri secondo le |
leggi vigenti nei rispettivi |
Paesi: |
---------------------------------------------------------------------
1) tassa di rilascio o di rinnovo |4.044,00
---------------------------------------------------------------------
2) tassa annuale |2.696,00
---------------------------------------------------------------------
b) irradiati dalle concessionarie _
del servizio pubblico di |
radiodiffusione nazionale: |
---------------------------------------------------------------------
1) tassa di rilascio o di rinnovo |404,00
---------------------------------------------------------------------
2) tassa annuale |270,00
---------------------------------------------------------------------
TITOLO VII _
---------------------------------------------------------------------
professioni, arti e mestieri _
---------------------------------------------------------------------
((22 Iscrizioni riguardanti le voci_
della tariffa soppresse)) _
dall'articolo 3, comma 138, della |
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e |
precedentemente iscritte agli |
articoli sotto indicati della |
tariffa approvata con il decreto |
ministeriale 20 agosto 1992, |
pubblicato nel supplemento |
ordinario n. 106 alla Gazzetta |
Ufficiale n. 196 del 21 agosto |
1992 |168,00
---------------------------------------------------------------------
1. Mediatori nel ruolo delle _
camere di commercio, industria, _
artigianato e agricoltura |
(articolo 70); |
---------------------------------------------------------------------
2. Costruttori, imprese ammesse _
a gestire in appalto delle _
Ferrovie dello Stato e imprese |
ammesse a gestire servizi di |
raccolta, trasporto e smaltimento |
dei rifiuti urbani (articolo 71); |
---------------------------------------------------------------------
3. Esercenti imprese di _
spedizione per terra, per mare e _
per aria ed esportatori dei |
prodotti ortofrutticoli |
(articolo 72); |
---------------------------------------------------------------------
4. Agenti di assicurazione e _
mediatori di assicurazione _
(articolo 73); |
---------------------------------------------------------------------
5. Periti assicurativi per _
l'accertamento e la stima dei _
danni ai veicoli a motore ed ai |
natanti (articolo 74); |
---------------------------------------------------------------------
6. Concessionari del servizio di_
riscossione dei tributi e _
collettori (articolo 75); |
---------------------------------------------------------------------
7. Giornali e periodici _
(articolo 82); _
---------------------------------------------------------------------
8. Esercizio di attivita' _
industriali o commerciali e di _
professioni arti o mestieri |
(articolo 86) |
---------------------------------------------------------------------
TITOLO VIII _
---------------------------------------------------------------------
altri atti _
---------------------------------------------------------------------
23 1. Bollatura e numerazione di _
libri e registri (articolo 2215 |
del codice civile): per ogni 500 |
pagine o frazione di 500 pagine |67,00
Allegato 2-quater
(articolo 1, comma 300)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2-quinquies
(articolo 1, comma 300)
((Parte di provvedimento in formato grafico))
Allegato 2-sexies
(articolo 1, comma 300)
Parte di provvedimento in formato grafico
((1))
--------------
AGGIORNAMENTO (1)
L'avviso di Rettifica (in G.U. 02/02/2005, n. 26) ha disposto la
seguente modifica del titolo della Tabella: (("))Tabella delle tasse
ipotecarie.