LEGGE 9 gennaio 2008, n. 2
Disposizioni concernenti la Societa' italiana degli autori ed
editori.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni concernenti
la Societa' italiana degli autori ed editori
1. La Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e' ente
pubblico economico a base associativa e svolge le funzioni indicate
nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. La
SIAE esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla legge e puo'
effettuare, altresi', la gestione di servizi di accertamento e
riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di
convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e
altri enti pubblici o privati. La SIAE, di intesa con il Ministero
per i beni e le attivita' culturali, promuove studi e iniziative
volti ad incentivare la creativita' di giovani autori italiani e ad
agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle
opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche.
2. L'attivita' della SIAE e' disciplinata dalle norme di diritto
privato. Tutte le controversie concernenti le attivita' dell'ente,
ivi incluse le modalita' di gestione dei diritti, nonche'
l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli
organi sociali, sono devolute alla giurisdizione ordinaria, fatte
salve le competenze degli organi della giurisdizione tributaria.
3. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali esercita,
congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, la
vigilanza sulla SIAE. L'attivita' di vigilanza e' svolta sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, per le materie di sua
specifica competenza.
4. Lo statuto della SIAE e' adottato dall'assemblea su proposta del
consiglio di amministrazione ed e' approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i
beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Il presidente e' nominato con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa designazione da parte dell'assemblea della SIAE.
5. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e
successive modificazioni, e' abrogato.
6. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.