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Ordinance of December 3, 2004, on Amendments to the Ordinance of October 19, 1977, on Patents for Inventions, Switzerland

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Details Details Year of Version 2004 Dates Entry into force: January 1, 2005 Adopted: December 3, 2004 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Patents (Inventions), IP Regulatory Body

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) German Verordnung vom 3. Dezember 2004 über Änderung über der Patentverordnung vom 19. Oktober 1977         French Ordonnance du 3 décembre 2004 portant modification de l'ordonnance du 19 octobre 1977 sur les brevets d'invention         Italian Ordinanza del 3 dicembre 2004 che modifica l'Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d'invenzione        


Verordnung über die Erfindungspatente (Patentverordnung, PatV)

Änderung vom 3. Dezember 2004

Der Schweizerische Bundesrat verordnet:

I

Die Patentverordnung vom 19. Oktober 19771 wird wie folgt geändert:

Art. 3 Unterschrift 1 Eingaben müssen unterzeichnet sein. 2 Fehlt auf einer Eingabe die rechtsgültige Unterschrift, so wird das ursprüngliche Einreichungsdatum anerkannt, wenn eine inhaltlich identische und unterzeichnete Eingabe innerhalb eines Monats nach Aufforderung durch das Institut nachgereicht wird. 3 Der Antrag auf Erteilung des Patents (Art. 24) oder des Zertifikats (Art. 127c) muss nicht unterzeichnet sein. Das Institut kann weitere Dokumente bestimmen, für welche die Unterschrift nicht nötig ist.

Art. 4 Abs. 6 6 Ist die Übersetzung eines Dokuments einzureichen, so kann verlangt werden, dass deren Richtigkeit innert der dafür angesetzten Frist bescheinigt wird. Wird die Bescheinigung nicht eingereicht, so gilt das Dokument als nicht eingegangen.

Art. 8 Abs. 2 Betrifft nur den italienischen Text.

Art. 12 Abs. 2 2 Andere Fristen werden erstreckt, wenn der Gesuchsteller vor Fristablauf zurei­ chende Gründe geltend macht.

Art. 14 Bst. e und g Betrifft nur den italienischen Text.

1 SR 232.141

2004-1933 5025

Patentverordnung AS 2004

Art. 15 Abs. 1 und 2 1 Im Gesuch um Wiedereinsetzung in den früheren Stand (Art. 47 des Gesetzes) sind die Tatsachen zu bezeichnen, auf die sich das Gesuch stützt. Innert der Frist für die Einreichung des Wiedereinsetzungsgesuchs ist die versäumte Handlung vollständig nachzuholen. Ist eine dieser Bedingungen nicht erfüllt, so wird das Wiedereinset­ zungsgesuch zurückgewiesen. 2 Betrifft nur den italienischen Text.

Art. 16 Abs. 1 und 3, 17, 17a, 18, 18a und 18b Betrifft nur den italienischen Text.

Art. 18c d. Vorauszahlung 1 Jahresgebühren können frühestens zwei Monate vor ihrer Fälligkeit gezahlt wer­ den. 2 Löscht das Institut ein Patent, so erstattet es die noch nicht fällige Jahresgebühr zurück.

Art. 18d erster Satz Das Institut macht den Patentbewerber oder Patentinhaber auf die Fälligkeit einer Jahresgebühr aufmerksam und weist ihn auf das Ende der Zahlungsfrist und die Folgen der nicht rechtzeitigen Zahlung der Gebühr hin. …

Art. 19 und 19a Aufgehoben

Art. 20 und 21 Abs. 3bis und 5 Betrifft nur den italienischen Text.

Art. 24 Abs. 1 Bst. e Aufgehoben

Art. 25 Abs. 11 11 Soweit das Institut die technischen Unterlagen elektronisch entgegennimmt (Art. 4a), kann es von diesem Kapitel abweichende Anforderungen festlegen; es veröffentlicht diese in geeigneter Weise.

Art. 33 Abs. 1 Betrifft nur den italienischen Text.

5026

Patentverordnung AS 2004

Art. 34 Abs. 1 Einleitungssatz 1 Der Erfinder ist in einem besonderen Dokument zu nennen, das nur die folgenden Angaben enthält: …

Art. 37 Abs. 1 Betrifft nur den italienischen Text.

Art. 43 Abs. 1 erster Satz 1 Wird ein Patentgesuch geteilt (Art. 57 des Gesetzes), so gilt eine für das frühere Patentgesuch ordnungsgemäss beanspruchte Priorität auch für ein Teilgesuch, sofern der Patentbewerber nicht auf das Prioritätsrecht verzichtet. …

Art. 43a und 49 Betrifft nur den italienischen Text.

Art. 51 Abs. 2 und 4 2 Aufgehoben 4 Betrifft nur den italienischen Text.

Art. 55 Abs. 1, 56, 58 Abs. 1, 59 Abs. 1, 60 Abs. 1 und 3, 61 und 61a Betrifft nur den italienischen Text.

Art. 62 Abs. 2 und 62a Abs. 2 Aufgehoben

Art. 63 Abs. 2 2 Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die vom Institut dafür in Rechnung gestellte Gebühr bezahlt ist.

Art. 68 Abs. 1 und 69 Abs. 1 und 2 Betrifft nur den italienischen Text.

Art. 70 Abs. 1 1 Will der Patentbewerber, dass die Bekanntmachung des Patentgesuches im Vor­ prüfungsverfahren oder die Patenterteilung im Verfahren ohne Vorprüfung aufge­ schoben wird, so muss er dies beim Institut innert zweier Monate seit der Ankündi­ gung des Prüfungsabschlusses beantragen.

5027

Patentverordnung AS 2004

Art. 89 Abs. 3 Aufgehoben

Art. 90 Abs. 1, 3, 4 und 7 1 und 3 Betrifft nur den italienischen Text. 4 Wer nach Absatz 1 oder 2 Einsicht in das Aktenheft nehmen will, soll dem Institut im Voraus den Zeitpunkt nennen, den er dafür in Aussicht nimmt. 7 Betrifft nur den italienischen Text.

Art. 91 Abs. 1 Betrifft nur den italienischen Text.

Art. 92 Aktenaufbewahrung 1 Das Institut bewahrt die Akten vollständig gelöschter Patente im Original oder in Kopie während fünf Jahren nach der Löschung auf. 2 Es bewahrt die Akten von Patentgesuchen, die zurückgezogen oder zurückgewie­ sen wurden, im Original oder in Kopie während fünf Jahren nach der Zurückziehung oder Zurückweisung, mindestens aber während zehn Jahren nach der Anmeldung auf.

Art. 93 Abs. 3 Aufgehoben

Art. 95 Sachüberschrift und Abs. 1–3 Einsichtnahme und Registerauszüge

1 und 2 Betrifft nur den italienischen Text. 3 Aufgehoben

Art. 96 Abs. 1 und 3 1 Die Erklärung des teilweisen Verzichts auf das Patent (Art. 24 des Gesetzes) ist in zwei Exemplaren einzureichen. 3 Sie ist gebührenpflichtig.

Art. 105 Abs. 5 erster Satz 5 Der Antrag auf Vormerkung oder Eintragung einer Änderung ist gebührenpflich­ tig. …

5028

II

Patentverordnung AS 2004

Art. 106 und 107 Abs. 3 Betrifft nur den italienischen Text.

Art. 108 Publikationsorgan 1 Das Institut bestimmt das Publikationsorgan. 2 Auf Antrag und gegen Kostenersatz erstellt es Papierkopien von ausschliesslich elektronisch veröffentlichten Daten.

Art. 118 Abs. 1 Bst. a und 2, 118a, 121 Abs. 1, 124 Abs. 1, 127 Abs. 2 und 127b Abs. 2 Betrifft nur den italienischen Text.

Art. 127c Bst. g Aufgehoben

Gliederungstitel vor Art. 127l, Art. 127l, 127m Abs. 1–5 und 130 Abs. 1 und 2 Betrifft nur den italienischen Text.

Diese Änderung tritt am 1. Januar 2005 in Kraft.

3. Dezember 2004 Im Namen des Schweizerischen Bundesrates

Der Bundespräsident: Joseph Deiss Die Bundeskanzlerin: Annemarie Huber-Hotz

5029

Patentverordnung AS 2004

Zur Übereinstimmung der Seitenzahlen in allen Amtssprachen der AS bleiben diese Seiten leer.

5030–5036

 Ordonnance du 3 décembre 2004 portant modification de l'ordonnance sur les brevets d'invention

I

Ordonnance relative aux brevets d’invention (Ordonnance sur les brevets, OBI)

Modification du 3 décembre 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête:

L’ordonnance du 19 octobre 1977 sur les brevets1 est modifiée comme suit:

Art. 3 Signature 1 Les documents doivent être signés. 2 Lorsqu’un document n’est pas valablement signé, la date à laquelle celui-ci a été présenté est reconnue à condition qu’un document au contenu identique et signé soit fourni dans le délai d’un mois suivant l’injonction de l’Institut. 3 Il n’est pas obligatoire de signer la requête en délivrance du brevet (art. 24) ou du certificat (art. 127c). L’Institut peut désigner d’autres documents qui ne doivent pas obligatoirement être signés.

Art. 4, al. 6 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 8, al. 2 Ne concerne que le texte italien.

Art. 12, al. 2 2 Les autres délais sont prolongés, lorsque la personne qui en demande la prolonga­ tion fait valoir des motifs suffisants avant l’expiration du délai.

Art. 14, let. e et g Ne concerne que le texte italien.

RS 232.141

2004-1933 5025

1

Ordonnance sur les brevets RO 2004

Art. 15, al. 1 et 2 1 La demande de réintégration en l’état antérieur (art. 47 de la loi) contiendra un exposé des faits sur lesquels elle repose. Dans le délai requis pour présenter la demande, l’acte omis sera intégralement exécuté. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, la demande de réintégration sera déclarée irrecevable. 2 Ne concerne que le texte italien.

Art. 16, al. 1 et 3, 17, 17a, 18, 18a et 18b Ne concerne que le texte italien.

Art. 18c d. Paiement anticipé 1 Les annuités ne peuvent être payées plus de deux mois avant leur échéance. 2 Si l’Institut radie un brevet, il restitue l’annuité non encore échue.

Art. 18d, 1re phrase L’Institut attire l’attention du requérant ou du titulaire du brevet sur l’échéance d’une annuité et lui indique le terme du délai de paiement ainsi que les conséquences de l’inobservation de ce délai. …

Art. 19 et 19a Abrogés

Art. 20 et 21, al. 3bis et 5 Ne concerne que le texte italien.

Art. 24, al. 1, let. e Abrogée

Art. 25, al. 11 11 Dans la mesure où l’Institut accepte que les pièces techniques lui soient remises par voie électronique (art. 4a), il peut définir des exigences qui s’écartent de celles énoncées dans le présent chapitre; il publie celles-ci de façon appropriée.

Art. 33, al. 1 Ne concerne que le texte italien.

Art. 34, al. 1, phrase introductive 1 La mention de l’inventeur sera faite par un document séparé ne comprenant que les indications suivantes: …

5026

Ordonnance sur les brevets RO 2004

Art. 37, al. 1 Ne concerne que le texte italien.

Art. 43, al. 1, 1re phrase 1 En cas de scission de la demande (art. 57 de la loi), la priorité revendiquée vala­ blement pour la demande initiale vaut également pour une demande scindée, pour autant que le requérant ne renonce pas au droit de priorité. …

Art. 43a et 49 Ne concerne que le texte italien.

Art. 51, al. 2 et 4 2 Abrogé 4 Ne concerne que le texte italien.

Art. 55, al. 1, 56, 58, al. 1, 59, al. 1, 60, al. 1 et 3, 61 et 61a Ne concerne que le texte italien.

Art. 62, al. 2, et 62a, al. 2 Abrogés

Art. 63, al. 2 2 La demande n’est réputée présentée que lorsque la taxe facturée à cet effet par l’Institut a été payée.

Art. 68, al. 1, et 69, al. 1 et 2 Ne concerne que le texte italien.

Art. 70, al. 1 1 Le requérant qui souhaite ajourner la publication de la demande de brevet, dans la procédure avec examen préalable, ou la délivrance du brevet, dans la procédure sans examen préalable, doit le demander à l’Institut dans les deux mois qui suivent l’annonce de la fin de l’examen.

Art. 89, al. 3 Abrogé

5027

Ordonnance sur les brevets RO 2004

Art. 90, al. 1, 3, 4 et 7 1 et 3 Ne concerne que le texte italien. 4 Celui qui, en vertu de l’al. 1 ou 2, entend consulter le dossier doit indiquer d’avance à l’Institut la date à laquelle il envisage de le faire. 7 Ne concerne que le texte italien.

Art. 91, al. 1 Ne concerne que le texte italien.

Art. 92 Conservation des documents 1 L’Institut conserve l’original ou la copie des documents relatifs à des brevets radiés totalement pendant cinq ans à compter de la radiation. 2 Il conserve l’original ou la copie des documents relatifs à des demandes de brevet retirées ou rejetées pendant cinq ans à compter du retrait ou du rejet, mais pendant dix ans au moins à compter du dépôt.

Art. 93, al. 3 Abrogé

Art. 95, titre et al. 1 à 3 Consultation et extraits du registre

1 et 2 Ne concerne que le texte italien. 3 Abrogé

Art. 96, al. 1 et 3 1 La déclaration de renonciation partielle à un brevet (art. 24 de la loi) doit être présentée en deux exemplaires. 3 Elle est soumise à une taxe.

Art. 105, al. 5, 1re phrase 5 La requête d’inscription provisoire ou définitive d’une modification est soumise à une taxe. …

Art. 106 et 107, al. 3 Ne concerne que le texte italien.

5028

II

Ordonnance sur les brevets RO 2004

Art. 108 Organe de publication 1 L’Institut détermine l’organe de publication. 2 Sur demande et contre indemnisation des frais, l’Institut établit des copies sur papier de données publiées exclusivement sous forme électronique.

Art. 118, al. 1, let. a, et 2, 118a, 121, al. 1, 124, al. 1, 127, al. 2, et 127b, al. 2 Ne concerne que le texte italien.

Art. 127c, let. g Abrogée

Titre précédant l’art. 127l Ne concerne que le texte italien.

Art. 127l, 127m, al. 1 à 5, et 130, al. 1 et 2 Ne concerne que le texte italien.

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.

3 décembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

5029

Ordonnance sur les brevets RO 2004

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5030

Ordonnance sur les brevets RO 2004

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5031 à 5035

Ordonnance sur les brevets RO 2004

5036

 Ordinanza del 3 dicembre 2004 che modifica l'Ordinanza relativa ai brevetti d'invenzione

I

Ordinanza relativa ai brevetti d’invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI)

Modifica del 3 dicembre 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

L’ordinanza del 19 ottobre 19771 sui brevetti è modificata come segue:

Art. 3 Firma 1 Le domande e la documentazione devono essere firmate. 2 Mancando la firma legalmente valida su una domanda o un documento, la data di presentazione originaria è riconosciuta qualora una domanda o un documento identi­ co per contenuto e firmato sia fornito entro un mese dall’ingiunzione da parte dell’Istituto. 3 La firma sulla richiesta di concessione del brevetto (art. 24) o del certificato (art. 127c) non è necessaria. L’Istituto può designare altri documenti per i quali non è necessaria la firma.

Art. 4 cpv. 6 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 8 cpv. 2 2 Il mandatario rimane autorizzato a ricevere gli atti e gli emolumenti che l’Istituto restituisce.

Art. 12 cpv. 2 2 Gli altri termini sono prorogati, se la persona che richiede la proroga fa valere motivi sufficienti prima della scadenza del termine.

RS 232.141

2004-1933 5025

1

Ordinanza sui brevetti RU 2004

Art. 14 lett. e e g e. dei termini per il pagamento degli emolumenti di trasmissione, di ricerca e

internazionale (art. 121, 122 e 122a); g. del termine per la richiesta di restituzione degli emolumenti annuali

(art. 127m cpv. 6);

Art. 15 cpv. 1 e 2 1 La domanda di reintegrazione nello stato anteriore (art. 47 della legge) contiene l’indicazione dei fatti sui quali è fondata la medesima. Entro il termine per l’inoltro della domanda di reintegrazione l’atto omesso deve essere interamente eseguito. Se una di queste condizioni non è soddisfatta, la domanda di reintegrazione non è presa in considerazione. 2 L’emolumento di reintegrazione deve essere pagato.

Art. 16 cpv. 1 e 3 1 Se l’emolumento di reintegrazione non è ancora stato pagato al momento della presentazione della domanda, l’Istituto assegna al richiedente un termine supple­ mentare per il pagamento. 3 Se la domanda è accettata, la totalità o una parte dell’emolumento di reintegrazione può essere restituito al richiedente.

Titolo prima dell’art. 17

Capitolo 4: Emolumenti

Art. 17 Ordinamento degli emolumenti L’importo degli emolumenti previsti nella legge e nella presente ordinanza nonché le modalità di pagamento sono stabiliti nell’ordinanza del 25 ottobre 19952 sulle tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale.

Art. 17a Generi di emolumenti 1 Per ottenere o mantenere in vigore il brevetto, devono essere pagati gli emolumenti seguenti:

a. l’emolumento di deposito; b. l’emolumento di rivendicazione; c. l’emolumento di esame; … e. gli emolumenti annuali.

RS 232.148

5026

2

Ordinanza sui brevetti RU 2004

2 Per le domande di brevetto assoggettate all’esame preventivo (art. 87 seg. della legge) devono essere pagati gli emolumenti seguenti:

a. l’emolumento di ricerca; b. l’emolumento per l’esame preventivo in vece dell’emolumento di ricerca.

Art. 18 Emolumenti annuali a. Esigibilità in generale

1 Gli emolumenti annuali per ogni domanda di brevetto e per ogni brevetto devono essere pagati anticipatamente ciascun anno a contare dall’inizio del quinto anno dopo il deposito. 2 Gli emolumenti annuali scadono l’ultimo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda di brevetto. 3 Gli emolumenti annuali devono essere pagati entro i sei mesi successivi alla sca­ denza; se il pagamento è effettuato negli ultimi tre mesi è riscossa una soprattassa.

Art. 18a b. Esigibilità in caso di domande divise e di costituzione di un brevetto

1 Per una domanda di brevetto risultante dalla divisione di una domanda anteriore l’importo e la scadenza degli emolumenti annuali sono stabiliti in base alla data di deposito secondo l’articolo 57 della legge. 2 Per un nuovo brevetto costituito (art. 25 cpv. 2, 27 o 30 della legge) l’importo e la scadenza degli emolumenti annuali sono stabiliti in base alla data di deposito del brevetto iniziale. 3 Gli emolumenti annuali già scaduti alla data del deposito della domanda divisa o della richiesta di costituzione del nuovo brevetto devono essere pagati entro i sei mesi successivi a questa data; se il pagamento è effettuato negli ultimi tre mesi, è riscossa una soprattassa.

Art. 18b c. Inosservanza del termine di pagamento 1 Una domanda di brevetto per la quale non è stato pagato in tempo un emolumento annuale esigibile è respinta; un brevetto per il quale non è stato pagato in tempo un emolumento annuale esigibile è cancellato dal registro. 2 L’Istituto cancella il brevetto con effetto alla data della scadenza dell’emolumento annuale non pagato; se è rilasciato soltanto dopo questa data, il brevetto è cancellato con effetto alla data del suo rilascio. Il titolare è avvisato dell’avvenuta cancella­ zione.

5027

Ordinanza sui brevetti RU 2004

Art. 18c d. Pagamento anticipato 1 Gli emolumenti annuali possono essere pagati al più presto due mesi innanzi alla scadenza. 2 Se cancella un brevetto, l’Istituto restituisce l’emolumento annuale non ancora scaduto.

Art. 18d prima frase L’Istituto attira l’attenzione del richiedente o del titolare del brevetto sulla scadenza di un emolumento annuale e gli indica la scadenza del termine di pagamento e le conseguenze dell’inosservanza di detto termine. …

Art. 19 e 19a Abrogati

Art. 20 Restituzione Qualora una domanda di brevetto sia ritirata o respinta nella sua totalità, l’Istituto restituisce gli emolumenti seguenti:

a. qualsiasi emolumento annuale pagato in anticipo, non ancora scaduto; … c. l’emolumento di ricerca e l’emolumento di esame preventivo, alle condi­

zioni previste negli articoli 59 a 61; d. l’emolumento di esame, nella misura in cui l’Istituto non ha ancora iniziato

l’esame relativo al contenuto.

Art. 21 rubrica e cpv. 3bis e 5 Atti richiesti. Emolumenti

3bis Entro il termine stabilito dall’Istituto devono essere pagati: a. l’emolumento di deposito e, se del caso, gli emolumenti di rivendicazione; b. se del caso, l’emolumento di ricerca e l’emolumento dell’esame preventivo.

5 A partire dal quinto anno a contare dalla data di deposito, dovranno essere pagati gli emolumenti annuali.

Art. 24 cpv. 1 lett. e Abrogata

Art. 25 cpv. 11 11 Nella misura in cui autorizza l’inoltro elettronico degli atti tecnici (art. 4a), l’Istituto può definire esigenze divergenti da quelle previste nel presente capitolo; pubblica tali esigenze in modo adeguato.

5028

Ordinanza sui brevetti RU 2004

Art. 33 cpv. 1 1 Il contenuto definitivo dell’estratto è stabilito d’ufficio.

Art. 34 cpv. 1 frase introduttiva 1 La menzione dell’inventore deve essere fatta in un documento separato contenente unicamente le seguenti indicazioni: …

Art. 37 cpv. 1 1 Il richiedente o il titolare del brevetto può domandare la rettifica della menzione dell’inventore. A questa domanda deve essere allegata la dichiarazione di consenso della persona designata a torto come inventore. Nel termine fissato dall’Istituto deve essere pagato il relativo emolumento fatturato.

Art. 43 cpv. 1 prima frase 1 In caso di domanda di brevetto divisa (art. 57 della legge) una priorità rivendicata in modo valido per la domanda iniziale vale anche per una domanda divisa nella misura in cui il richiedente del brevetto non rinunci al diritto di priorità. …

Art. 43a Documento di priorità concernente il primo deposito in Svizzera Su richiesta, l’Istituto rilascia un documento di priorità, nella misura in cui venga pagato l’emolumento fatturato a questo scopo.

Art. 49 Emolumento di deposito ed emolumento di rivendicazione 1 L’Istituto invita il richiedente a pagare l’emolumento di deposito entro il termine stabilito. 2 Ciascuna domanda di brevetto può contenere dieci rivendicazioni esenti da emo­ lumento; per ciascuna ulteriore rivendicazione deve essere pagato un emolumento di rivendicazione. 3 Qualora gli atti tecnici inizialmente depositati contengano più di dieci rivendica­ zioni, l’Istituto invita il richiedente a pagare, entro il termine stabilito, un emolumen­ to di rivendicazione per ciascuna rivendicazione supplementare. In caso di mancato pagamento o di pagamento parziale, le rivendicazioni soprannumerarie sono stralcia­ te cominciando dall’ultima.

Art. 51 cpv. 2 e 4 2 Abrogato 4 Se gli atti tecnici modificati contengono più rivendicazioni soggette a emolumento rispetto a prima della modifica o, per la prima volta, più di dieci rivendicazioni, l’Istituto invita il richiedente a pagare gli emolumenti di rivendicazione mancanti entro il termine stabilito. In caso di mancato pagamento o di pagamento parziale, le

5029

Ordinanza sui brevetti RU 2004

rivendicazioni soprannumerarie sono stralciate cominciando dall’ultima. Gli emo­ lumenti di rivendicazione scaduti non vengono restituiti.

Art. 55 rubrica e cpv. 1 Pagamento dell’emolumento di ricerca

1 Nello stesso tempo in cui è presa la decisione di assoggettare la domanda di brevet- to all’esame preventivo, il richiedente è invitato a pagare l’emolumento di ricerca entro il termine di due mesi.

Art. 56 Esame preliminare Dopo il pagamento dell’emolumento di ricerca, l’esaminatore verifica se la domanda di brevetto permetta una ricerca significativa sullo stato della tecnica. Se tale non è il caso, l’esaminatore invita il richiedente a rimediare alle manchevolezze.

Art. 58 rubrica e cpv. 1 frase introduttiva Esonero dal pagamento dell’emolumento di ricerca

1 Un esonero dal pagamento dell’emolumento di ricerca è accordato unicamente se, prima che il richiedente sia stato invitato a pagare (art. 55 cpv. 1) o, se il rinvio dell’esame relativo al contenuto è stato richiesto, un mese prima della scadenza del termine di pagamento prorogato (art. 55 cpv. 3), l’esaminatore è già in possesso di un rapporto sullo stato della tecnica che …

Art. 59 rubrica e cpv. 1 frase introduttiva Restituzione dell’emolumento di ricerca

1 L’emolumento di ricerca è interamente restituito …

Art. 60 rubrica e cpv. 1 e 3 prima frase Emolumento di ricerca addizionale

1 Se lo stato della tecnica non è stato accertato per tutte le rivendicazioni a causa della mancanza di unità della domanda di brevetto (art. 52 e 55 della legge), l’esaminatore invita il richiedente a pagare, entro il termine di due mesi, gli emolu­ menti di ricerca addizionali; se il richiedente riesce a dimostrare l’unità della domanda di brevetto entro il termine di pagamento, gli emolumenti di ricerca addi­ zionali gli sono restituiti. 3 Se la data di deposito è differita dopo la ricerca sullo stato della tecnica, il richie­ dente è invitato a pagare un emolumento di ricerca addizionale entro il termine di due mesi. …

5030

Ordinanza sui brevetti RU 2004

Art. 61 Emolumento di esame preventivo 1 Quando la ricerca sullo stato della tecnica è terminata, il richiedente è invitato a pagare entro tre mesi l’emolumento di esame preventivo. L’esame continuerà dopo il pagamento dell’emolumento. 2 Se la domanda di brevetto è ritirata o respinta prima che sia stata inviata una notifi­ cazione giusta l’articolo 68 o l’annuncio giusta l’articolo 69 capoverso 1, l’emolu­ mento di esame preventivo è restituito. 3 Se non è pagato l’emolumento di esame preventivo, la domanda di brevetto è respinta.

Art. 61a Emolumento di esame Prima dell’inizio dell’esame relativo al contenuto, su richiesta dell’Istituto il richie­ dente deve pagare l’emolumento di esame entro il termine stabilito.

Art. 62 cpv. 2 e 62a cpv. 2 Abrogati

Art. 63 cpv. 2 2 La domanda è considerata presentata soltanto dopo il pagamento dell’emolumento fatturato dall’Istituto.

Art. 68 cpv. 1 prima frase 1 Dopo il pagamento dell’emolumento di esame, l’esaminatore (art. 89 della legge) determina anzitutto se la domanda di brevetto deve essere oggetto di una notifica­ zione in virtù dell’articolo 96 capoverso 2 della legge. …

Art. 69 cpv. 1 prima frase e cpv. 2 1 Se le condizioni dalle quali dipende la pubblicazione della domanda di brevetto, nella procedura con esame preventivo, o il rilascio di un brevetto, nella procedura senza esame preventivo, sono soddisfatte, la data prevista della fine della procedura di esame è annunciata al richiedente con almeno un mese di anticipo; nel contempo questi è avvisato, eventualmente, che deve pagare l’emolumento annuale prima della fine dell’esame. … 2 Dopo che l’emolumento annuale esigibile entro la data della fine dell’esame è stato pagato, la data probabile del rilascio del brevetto o della pubblicazione della doman­ da è comunicata al richiedente.

Art. 70 cpv. 1 1 Il richiedente che desidera aggiornare la pubblicazione della domanda di brevetto, nella procedura con esame preventivo, o il rilascio del brevetto, nella procedura

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senza esame preventivo, deve domandarlo all’Istituto entro due mesi dall’annuncio indicante la fine dell’esame.

Art. 89 cpv. 3 Abrogato

Art. 90 cpv. 1 frase introduttiva, cpv. 3, 4 e 7 1 Prima della pubblicazione di una domanda di brevetto nella procedura con esame preventivo o prima del rilascio di un brevetto nella procedura senza esame preventi­ vo sono autorizzati a consultare l’inserto, previo pagamento di un emolumento: … 3 Dopo il termine di cui al capoverso 1, ciascuno può consultare l’inserto, previo pagamento di un emolumento. 4 Chiunque, in virtù del capoverso 1 o 2 desideri consultare l’inserto deve previa­ mente indicare all’Istituto il giorno in cui intende farlo. 7 Su richiesta e previo pagamento di un emolumento, la consultazione viene conces­ sa tramite il rilascio di copie.

Art. 91 cpv. 1 frase introduttiva 1 Contro pagamento di un emolumento, l’Istituto dà ai terzi, senza garantire che esse siano complete, le informazioni seguenti sulle domande di brevetto pendenti: …

Art. 92 Conservazione dei documenti 1 L’Istituto conserva l’originale o la copia dei documenti relativi a brevetti totalmen­ te cancellati per cinque anni a contare dalla cancellazione. 2 Conserva l’originale o la copia dei documenti relativi a domande di brevetto ritira­ te o respinte durante cinque anni a decorrere dal ritiro o dal rigetto, ma durante almeno dieci anni a contare dal deposito.

Art. 93 cpv. 3 Abrogato

Art. 95 Consultazione ed estratti del registro 1 Contro pagamento di un emolumento, chiunque può consultare il registro dei brevetti. 2 Su richiesta e contro pagamento di un emolumento, l’Istituto allestisce estratti del registro dei brevetti. 3 Abrogato

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Art. 96 cpv. 1 e 3 1 La dichiarazione di rinuncia parziale a un brevetto (art. 24 della legge) deve essere presentata in due esemplari. 3 È soggetta a emolumento.

Art. 105 cpv. 5 5 La richiesta di iscrizione provvisoria o definitiva di una modificazione è soggetta a emolumento. Se per lo stesso brevetto è richiesta la registrazione simultanea di più modificazioni, l’emolumento sarà pagato una sola volta.

Art. 106 prima frase Su domanda del richiedente o del titolare del brevetto, l’Istituto cancella il diritto in favore di un terzo, annotato nell’inserto o iscritto provvisoriamente o definitivamen­ te nel registro dei brevetti se, in pari tempo, è presentata una dichiarazione espressa di rinuncia del terzo o un altro documento probatorio sufficiente ed è stato pagato l’emolumento fatturato dall’Istituto a questo scopo. …

Art. 107 cpv. 3 3 La prima designazione di un mandatario come pure la radiazione di mandatari designati sono esenti da emolumenti.

Art. 108 Organo di pubblicazione 1 L’Istituto designa l’organo di pubblicazione. 2 Su domanda e previo rimborso delle spese, l’Istituto fa copie su carta dei dati pubblicati esclusivamente in forma elettronica.

Art. 118 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 1 Se una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo è trasformato in domanda di brevetto svizzero, l’Istituto assegna al richiedente un termine per

a. pagare l’emolumento di deposito (art. 17a cpv. 1 lett. a); 2 Se la data di deposito della domanda di brevetto svizzero derivata dalla trasforma­ zione risale a più di due anni, gli emolumenti annuali esigibili devono essere pagati entro sei mesi a decorrere dall’invito dell’Istituto; se il pagamento è effettuato nei tre ultimi mesi, è riscossa una soprattassa.

Art. 118a Emolumenti annuali Per il brevetto europeo deve essere pagato anticipatamente un emolumento annuale all’Istituto, la prima volta per l’anno che segue quello in cui il rilascio del brevetto europeo è menzionato nel Bollettino europeo dei brevetti, ma al più presto dall’inizio del quinto anno che segue il deposito della domanda.

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Art. 121 rubrica e cpv. 1 Emolumento di trasmissione e tassa di ricerca

1 L’emolumento di trasmissione (art. 133 cpv. 2 della legge) deve essere pagato all’Istituto entro il mese che segue la ricezione della domanda internazionale.

Art. 124 cpv. 1 1 Qualora, per una domanda internazionale, la traduzione o la menzione dell’inventore non siano presentati in tempo o l’emolumento nazionale di deposito non sia pagato entro il termine (art. 138 della legge), la domanda internazionale è considerata ritirata per quanto concerne la Svizzera.

Art. 127 cpv. 2 2 L’emolumento di deposito deve essere pagato entro il termine stabilito dall’Istituto.

Art. 127b rubrica e cpv. 2 Domanda; emolumento

2 L’emolumento di deposito deve essere versato il giorno d’inoltro della domanda.

Art. 127c lett. g Abrogata

Titolo prima dell’art. 127l

Capitolo 7: Emolumenti

Art. 127l Emolumenti annuali L’emolumento annuale soltanto per parte dell’anno ammonta, per ogni mese intero o parte di mese della durata di validità del certificato, a un dodicesimo dell’emolu­ mento annuale dovuto per l’anno corrispondente, arrotondato al franco superiore.

Art. 127m rubrica e cpv. 1–5 Rimborso dell’emolumento annuale

1 In caso di nullità di un certificato sono rimborsati gli emolumenti annuali per il periodo compreso tra l’accertamento passato in giudicato della nullità del certificato e il momento in cui sarebbe cessata la sua durata di validità. 2 In caso di rinuncia a un certificato vengono rimborsati gli emolumenti annuali corrispondenti alla parte di durata di validità del certificato in merito alla quale si rinuncia al certificato. 3 Se è revocata l’autorizzazione ufficiale per l’immissione in commercio di un prodotto, vengono rimborsati gli emolumenti annuali corrispondentemente alla parte

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della durata di validità del certificato durante la quale l’autorizzazione è stata revo­ cata. 4 Se è sospesa l’autorizzazione ufficiale per l’immissione in commercio di un pro­ dotto, sono rimborsati gli emolumenti annuali corrispondentemente al periodo durante il quale l’autorizzazione è stata sospesa. 5 In tutti questi casi sono rimborsati soltanto gli emolumenti annuali per anni interi.

Art. 130 rubrica e cpv. 1 e 2 Emolumenti

1 L’importo degli emolumenti annuali esigibili dal 1° gennaio 1978 è determinato dal nuovo diritto, anche se detti emolumenti annuali sono stati pagati prima di questa data. 2 Per le domande di brevetto la cui data di deposito risale, il 1° gennaio 1978, a più di due anni, gli emolumenti annuali devono essere pagati, conformemente al nuovo diritto, entro 6 mesi a decorrere dall’invito dell’Istituto.

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

3 dicembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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WIPO Lex No. CH427