LEGGE 29 marzo 1999, n. 102
Ratifica ed esecuzione del trattato sul diritto dei marchi e del regolamento di esecuzione, fatti
a Ginevra il 27 ottobre 1994. (GU n.92 del 2141999 Suppl. Ordinario n. 79 )
note: Entrata in vigore della legge: 2241999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato sul diritto dei marchi ed il regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20 del trattato stesso.
Art. 3.
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per provvedere all'adeguamento della legislazione interna in materia di marchi a tutte le prescrizioni obbligatorie previste dal trattato di cui all'articolo 1 ed a quelle facoltative appresso elencate, in particolare con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere la normativa per i marchi ai quali il trattato non si applica; b) prevedere quali indicazioni o elementi debbano figurare nella domanda, conformemente all'articolo 3 del trattato, ed i requisiti minimi di ricevibilita'; c) adottare i formulari di domanda, tenendo conto di quelli internazionali disposti dall'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI), di cui al regolamento dello stesso trattato, avendo cura di procedere alla semplificazione ed all'eliminazione di quei documenti che alla luce del trattato sono da ritenere non piu' necessari, quali la dichiarazione di protezione, lo stampo tipografico ed altro, e provvedendo alla semplificazione delle procedure esistenti circa la domanda di registrazione e di ogni altro utile documento inviato all'Ufficio italiano brevetti e marchi; d) prevedere l'istituto della divisione delle domande, come indicato dall'articolo 7 del trattato; e) stabilire le modalita', i tempi e le condizioni per la presentazione della domanda di rinnovo e per la registrazione della stessa, stabilendo in particolare che, nel caso di rinnovo, si proceda soltanto all'esame dei requisiti formali, di cui all'articolo 13 del trattato, e che la domanda di rinnovo puo' essere presentata e la tassa di rinnovo puo' essere pagata sei mesi prima della data di scadenza e nei sei mesi successivi con soprattassa; f) stabilire le condizioni e le modalita' per l'annotazione o trascrizione dei cambiamenti di nome, indirizzo, titolarita', mandatario nonche' per la prova della cessione dei diritti di priorita', abolendo la necessita' di legalizzazioni, certificazioni e registrazioni, salvo per quanto ammesso dal trattato, nonche' prevedere la possibilita' di richieste relative a detti cambiamenti per gruppi di marchi gia' registrati e allo stato di domanda di cui agli articoli 10 e 11 del trattato; g) prevedere la possibilita', da parte del richiedente, di formulare osservazioni, prima della emanazione del provvedimento di cui all'articolo 14 del trattato; h) prevedere la soppressione dell'imposta di bollo sulle domande e elativa documentazione concernenti i marchi, inglobando il relativo mporto nelle tasse di concessione governativa di domanda ovvero di egistrazione; i) aggiornare la normativa dei marchi, verificando l'attualita' elle espressioni lessicali ormai superate come, ad esempio, "sudditi".
Art. 4.
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'applicazione del protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 e la cui ratifica e' stata autorizzata dalla legge 12 marzo 1996, n. 169, nonche' le norme di modifica della legislazione interna allo scopo di adeguarla e di coordinarla con il medesimo protocollo, anche al fine di eliminare una differenza di trattamento per i richiedenti i marchi nazionali. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3 della citata legge n. 169 del 1996.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 marzo 1999
SCALFARO
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO