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Decree No. 379 of April 28, 1992 Implementation of the Directive No. 3842/86/EEC of December 1st, 1986 in view to avoid Marks Counterfeit and Pirated Goods, Italy

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Details Details Year of Version 1992 Dates Entry into force: October 3, 1992 Issued: April 28, 1992 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Trademarks, Trade Names Subject Matter (secondary) Enforcement of IP and Related Laws

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Main text(s) Main text(s) Italian Decreto 28 aprile 1992, n. 379, Regolamento recante applicazione del regolamento CEE n. 3842 del Consiglio del 1° dicembre 1986 che fissa le misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte ed a scoraggiarne il commercio internazionale        

DECRETO 28 aprile 1992, n. 379 

Regolamento recante applicazione del regolamento CEE n. 3842 del Consiglio del 1' dicembre 1986 che fissa le misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte ed a scoraggiarne il commercio internazionale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 35 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, che integra

le disposizioni per l'applicazione del regolamento CEE 1 dicembre 1986, n. 3842/86, del Consiglio;

Visto il predetto regolamento CEE n. 3842/86, che fissa le misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte ed a scoraggiarne il commercio internazionale;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, aprovato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che l'art. 35, comma 6, della citata legge 29 dicembre 1990, n. 428, prevede l'emanazione di ulteriori disposizioni anche al fine della verifica e dell'eventuale accertamento della contraffazione delle merci dichiarate per la immissione in libera pratica;

Considerato, peraltro, che le disposizioni specifiche del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, non conferiscono alle istituzioni della Comunita' il potere di adottare tutte le disposizioni necessarie a tale scopo e considerata la necessita' di integrare le disposizioni comunitarie cui devono essere soggette le merci riconosciute contraffatte;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 25 luglio 1991 ed in quella del 21 novembre 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 (nota n. 151/5310 del 21 aprile 1992);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La richiesta di cui all'art. 3 del regolamento CEE 1 dicembre 1986, n. 3842/86 del Consiglio, volta ad assicurare l'intervento della dogana per vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte, da presentare alla Direzione generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, deve contenere:

a) il nome, il cognome, il domicilio del richiedente ovvero, se questi e' una persona giuridica, la denominazione e la sede sociale;

b) la descrizione, come risulta registrata presso gli organi competenti, del marchio che si intende tutelare, di cui il richiedente e' titolare ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del regolamento CEE n. 3842/86, con l'indicazione della posizione tariffaria delle relative merci;

c) la descrizione del marchio contraffatto;

d) la denominazione commerciale delle merci recanti il marchio contraffatto e, ove possibile, l'indicazione della loro posizione tariffaria, dell'origine e provenienza;

e) l'indicazione della dogana o delle dogane presso cui le merci potranno essere dichiarate per l'immissione in libera pratica;

f) il periodo per il quale e' richiesto l'intervento della dogana; tale periodo, anche se prorogato, non puo' essere superiore a sei mesi.

2. La richiesta deve essere corredata di:

a) un documento attestante che il richiedente e' titolare del marchio ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del regolamento CEE

n. 3842/86;

b) una dichiarazione con la quale il richiedente si assume la responsabilita' civile per gli eventuali danni arrecati all'importatore o a terzi dal provvedimento di sospensione di cui all'art. 5 del regolamento CEE n. 3842/86, e si impegna a costituire una cauzione a parziale copertura di tali danni, secondo le modalita' previste dall'art. 2, comma 2, del presente regolamento;

c) ricevuta del versamento effettuato sul capitolo di bilancio del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, appositamente istituito, a titolo di spese per la procedura di sospensione dell'immissione in libera pratica in base alle tabelle approvate annualmente con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro.

3. Qualora il marchio non risulti piu' validamente registrato, il titolare di esso deve informare la Direzione generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

Art. 2.

  1. Sulla richiesta di cui al precedente articolo decide, con procedura d'urgenza e con provvedimento motivato da notificare all'interessato, la Direzione generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, sentito, ove ritenuto necessario, il parere dell'apposito comitato da istituire ai sensi dell'art. 35 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
  2. La risoluzione di accoglimento determina anche l'ammontare della cauzione che il richiedente dovra' costituire entro tre giorni lavorativi, esclusi il sabato e le festivita', presso la dogana di Roma I, a parziale copertura degli eventuali danni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del presente regolamento per un importo pari al dieci per cento del valore della merce recante il marchio segnalato come contraffatto; se tale valore non e' noto, la cauzione sara' di lire cinque milioni, da integrare, eventualmente, appena accertata l'entita' del valore, fino ad una cifra pari al dieci per cento del valore della merce.
  3. L'obbligo di prestare la garanzia puo' essere assolto anche mediante accensione di apposita polizza assicurativa o fidejussione bancaria, di gradimento del ricevitore capo della dogana predetta.
  4. La risoluzione di cui al comma 2 del presente articolo, completa della necessaria documentazione, viene trasmessa lo stesso giorno via telefax alla competente circoscrizione doganale, anche tramite il compartimento doganale, che, nel rispetto delle vigenti norme, provvede all'esercizio della vigilanza delle merci oggetto della risoluzione stessa.
  5. Le merci, per le quali e' disposta la specifica vigilanza, se dichiarate per l'immissione in libera pratica, dovranno essere verificate dalla dogana competente e, ove necessario, ai fini dell'accertamento della contraffazione, ((su tali merci potranno prelevarsi campioni per l'analisi o l'esame tecnico secondo le modalita' stabilite in materia. La predetta dogana invitera')) il richiedente a prendere visione delle merci stesse.
  6. La dogana, qualora constati l'esatta o la sostanziale corrispondenza del marchio su di esse apposto con quello di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del presente regolamento, sospende la procedura d'immissione in libera pratica per un periodo di dieci giorni lavorativi, trascorso il quale, senza che ad essa venga data formale notizia che il richiedente abbia proposto ricorso alla competente autorita' giudiziaria o che quest'ultima abbia adottato misure conservative, procede allo svincolo delle merci.
  7. Ove, a seguito del riscontro effettuato ai sensi del comma 6 del presente articolo, dovessero emergere atti o fatti penalmente rilevanti, riconducibili ad una delle ipotesi di violazioni previste dalle disposizioni vigenti in relazione all'introduzione nel territorio dello Stato di merci con segni falsi, contraffatti ed alterati, deve essere compilato il processo verbale di cui al secondo comma dell'art. 325 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Art. 3.

  1. Colui che abbia ottenuto la sospensione dell'immissione delle merci in libera pratica, segnalate come contraffatte, e' tenuto a corrispondere le eventuali spese sostenute per il loro necessario immagazzinamento.
  2. Qualora il richiedente abbia abbandonato l'azione intrapresa, ovvero abbia agito infondatamente, le spese di magazzinaggio di cui al comma precedente nonche' le spese di procedura della sospensione di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), del presente regolamento, restano a suo totale carico.

Art. 4.

((1. Il capo della circoscrizione doganale adotta, ove necessario, ai sensi dell'art. 135, comma 1,)) lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le misure per la distruzione , sotto vigilanza doganale, delle merci riconosciute come contraffatte.

2. Le merci, di cui al comma precedente, ove non si renda necessaria la loro distruzione, possono formare oggetto di donazione ad enti assistenziali, previa eliminazione dei marchi apposti indebitamente sulle merci stesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 aprile 1992

Il Ministro: FORMICA

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1992 Registro n. 51 Finanze, foglio n. 389


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