Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
Decreto 18 aprile 2006, pubblicato sulla G.U. n. 100 del 2 maggio 2006
Differimento del termine di proroga dell’autorizzazione rilasciata all’organismo denominato
I.C.Q. – Istituto Calabria Qualità Srl ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Salsiccia di Calabria.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'articolo 16 lettera d);
Visti i decreti 3 maggio 2005, 1° settembre 2005 e 14 dicembre 2005 con i quali la validità dell’autorizzazione triennale rilasciata all’organismo di controllo denominato I.C.Q. – Istituto Calabria Qualità Srl con decreto del 7 giugno 2002, è stata prorogata fino al 2 maggio 2006;
Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta ”Salsiccia di Calabria”, allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 7 aprile 2005, protocollo numero 62450;
Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta Salsiccia di Calabria;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell’autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 7 giugno 2002;
D E C R E T A:
Articolo 1
L’autorizzazione rilasciata all’organismo I.C.Q. – Istituto Calabria Qualità Srl con sede in Cosenza, Via F. Mancuso n. 1, con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Salsiccia di Calabria registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 3 maggio 2005, 1° settembre 2005 e 14 dicembre 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 maggio 2006.
Articolo 2
Nell’ambito del periodo di validità della proroga di cui all’articolo precedente l’organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 giugno 2002.
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, lì 18 aprile 2006 Laura La Torre Direttore Generale