DECRETO-LEGGE 8 agosto 2013, n. 91
Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. (13G00135)
Capo I
Disposizioni urgenti per la tutela, il restauro e la valorizzazione
del patrimonio culturale italiano
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare
disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio
dei beni e delle attivita' culturali, con particolare riferimento
alla necessita' indifferibile di garantire misure immediate di
tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale italiano,
in particolare per il sito Unesco delle "Aree archeologiche di
Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", per la prosecuzione delle
attivita' di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio
culturale italiano, per l'attuazione del progetto "Nuovi Uffizi" e
per la realizzazione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e
della Shoah;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di
emanare disposizioni urgenti per il rilancio del cinema, delle
attivita' musicali e dello spettacolo dal vivo, al fine di rilanciare
il settore, ponendo rimedio a condizione di difficolta'
economico-finanziaria e patrimoniale di taluni enti lirici e
ripristinando immediatamente condizioni minime di programmazione e
attrattivita' nel territorio italiano per l'industria di produzione
cinematografica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 agosto 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e per gli affari regionali e le
autonomie;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del grande
progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la riqualificazione
ambientale e la valorizzazione delle aree interessate
dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese,
nonche' per la valorizzazione di Pompei, della Reggia di Caserta,
del Polo Museale di Napoli e per la promozione del percorso
turistico-culturale delle residenze borboniche
1. Al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela
dell'area archeologica di Pompei, di rafforzare l'efficacia delle
azioni e di accelerare gli interventi di tutela e di valorizzazione
del sito affidati all'attuazione del Grande Progetto Pompei approvato
dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29
marzo 2012, nel quadro del programma straordinario e urgente di
interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro di
cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, nomina con proprio
decreto, entro sessanta giorni ((dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, un rappresentante della
realizzazione del Grande Progetto e del programma straordinario,
denominato "direttore generale di progetto", nonche' un vice
direttore generale vicario, in possesso dei seguenti requisiti:
appartenenza al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165; comprovata competenza ed esperienza pluriennale;
assenza di condanne passate in giudicato per reati contro la pubblica
amministrazione)). Con successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ((da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto)) su proposta del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ((viene definita l'indennita' complessiva per entrambe
le cariche di direttore generale e vice direttore generale vicario,
non superiore a 100.000 euro lordi annui)) nel rispetto dell'articolo
23-ter ((, commi 1 e 2,)) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ferme restando le
funzioni, i compiti e le attribuzioni della Soprintendenza competente
in ordine alla gestione ordinaria del sito e quale beneficiario
finale degli interventi ordinari e straordinari attuati nell'ambito
del sito medesimo, e in stretto raccordo con essa, il "direttore
generale di progetto":
a) definisce e approva gli elaborati progettuali degli interventi
di messa in sicurezza, restauro, e valorizzazione previsti nel quadro
della realizzazione del "Grande Progetto Pompei";
b) assicura l'efficace e tempestivo svolgimento delle procedure
di gara dirette all'affidamento dei lavori e all'appalto dei servizi
e delle forniture necessari alla realizzazione del "Grande Progetto
Pompei", assumendo le funzioni di stazione appaltante, provvedendo a
individuare e a dare esecuzione a tutte le misure atte ad accelerare
gli affidamenti e seguendo la fase di attuazione ed esecuzione dei
relativi contratti, anche avvalendosi, attraverso il Dipartimento per
lo sviluppo e la coesione economica, del supporto fornito alla
progettazione e all'attuazione degli interventi dall'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti per lo sviluppo di
impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e
successive modificazioni, anche con riferimento, ove necessario per
l'accelerazione degli affidamenti di cui alla presente lettera, alle
sue funzioni di centrale di committenza di cui all'articolo 55-bis
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' di altri
soggetti terzi;
c) assicura la piu' efficace gestione del servizio di pubblica
fruizione e di valorizzazione del sito archeologico, predisponendo la
documentazione degli atti di gara e seguendo la fase di attuazione ed
esecuzione dei relativi contratti;
d) assume direttive atte a migliorare l'efficace conduzione del
sito, definendo obiettivi e modalita' per assicurare il rafforzamento
delle competenze e del contributo del complesso del personale della
Soprintendenza agli obiettivi di miglioramento delle condizioni di
fruizione e valorizzazione del sito;
e) provvede ad assicurare le condizioni di supporto organizzativo
e amministrativo alle attivita' di tutela e di valorizzazione di
competenza della Soprintendenza;
f) svolge le funzioni di cui lettere a), b) e c) sentito il
Comitato di pilotaggio del Grande Progetto Pompei di cui al decreto
interministeriale 19 dicembre 2012, anche al fine di garantire la
coerenza con le funzioni di coordinamento istituzionale, impulso
all'attuazione e riferimento unitario per i collegamenti con la
politica di coesione e per i rapporti con la Commissione Europea di
detto Comitato;
((f-bis) informa con cadenza semestrale il Parlamento sullo stato
di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del
crono-programma;
f-ter) collabora per assicurare la trasparenza, la regolarita' e
l'economicita' della gestione dei contratti pubblici, anche al fine
di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, nel quadro del
Protocollo di legalita' stipulato con la prefettura - Ufficio
territoriale del Governo)).
((1-bis. Costituiscono motivi di revoca della nomina del direttore
generale di progetto:
a) cause di incompatibilita' sopraggiunte;
b) conflitto di interessi inerente la gestione e la realizzazione
del progetto;
c) perdita dei requisiti necessari alla nomina)).
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ((, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,)) si provvede alla
costituzione di una apposita struttura di supporto al direttore
generale di progetto, con sede nell'area archeologica di Pompei. La
struttura e' composta da un contingente di personale, anche
dirigenziale, in posizione di comando, non superiore a venti unita',
proveniente dai ruoli del personale del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo o delle altre amministrazioni
statali, appartenente ai profili professionali tecnico e
amministrativo, nonche' da cinque esperti in materia giuridica,
economica, architettonica, urbanistica e infrastrutturale. Il
personale di cui al periodo precedente mantiene il trattamento
economico fondamentale ed accessorio dell'amministrazione di
provenienza, i cui oneri sono posti a carico della Struttura
medesima, ad esclusione del trattamento economico fondamentale ed
accessorio avente carattere fisso e continuativo. Con il medesimo
decreto sono ulteriormente specificati i compiti del direttore
generale di progetto nell'ambito di quelli indicati al comma 1, le
dotazioni di mezzi e di personale e la durata dell'incarico.
L'incarico di "direttore generale di progetto", non determina un
incremento della dotazione organica del personale dirigenziale del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. ((Nel
sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri vengono
pubblicate e aggiornate le seguenti informazioni: gli estremi
dell'atto di conferimento dell'incarico al direttore generale di
progetto e ai componenti della apposita struttura di supporto al
direttore generale di progetto; il curriculum vitae del direttore
generale di progetto e di ogni componente della struttura di supporto
al medesimo direttore; i compensi, comunque denominati, relativi ai
rapporti di consulenza e collaborazione prestati)). Nelle more
dell'effettiva operativita' dell'assetto organizzativo e funzionale
previsto dal presente decreto il Comitato di pilotaggio del Grande
Progetto Pompei di cui al decreto interministeriale 19 dicembre 2012
e il Soprintendente per i beni archeologici di Pompei assicurano, in
continuita' con l'azione finora svolta, il proseguimento, senza
interruzioni e in coerenza con le decisioni di accelerazione gia'
assunte, ((dell'attuazione)) del Grande progetto Pompei e degli
interventi in esecuzione, in corso di affidamento, progettati e in
corso di progettazione assumendo, in via transitoria, le funzioni
rafforzate di cui al comma 1 successivamente ((assunte dal))
"direttore generale di progetto".
3. Il direttore generale di progetto e la struttura di supporto
operano nel rispetto delle competenze della ((soprintendenza speciale
per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia)), con la sola
eccezione delle funzioni e delle competenze indicate al comma 1.
4. Al fine di consentire il rilancio economico-sociale e la
riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal
piano di gestione del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei,
Ercolano e Torre Annunziata", nonche' di potenziare l'attrattivita'
turistica dell'intera area, e' costituita l'Unita' "Grande Pompei".
L'Unita' assicura lo svolgimento in collaborazione delle attivita' di
interesse comune delle amministrazioni pubbliche coinvolte, ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e la convergenza in un'unica sede decisionale di tutte
le decisioni amministrative necessarie alla realizzazione dei piani,
dei progetti e degli interventi strumentali al conseguimento degli
obiettivi sopra indicati.
5. Il direttore generale di Progetto di cui al comma 1 e' preposto
all'Unita' "Grande Pompei" e ne assume la rappresentanza legale. La
stessa Unita' e' dotata di autonomia amministrativa e contabile. Con
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma
2 e' prevista l'istituzione di un Comitato di gestione con il compito
di pervenire, entro 12 mesi ((dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione)) del presente decreto, sulla base della
proposta presentata dal direttore generale di progetto, di cui al
comma 6, all'approvazione di un "Piano strategico" per lo sviluppo
delle aree comprese nel piano di gestione di cui al comma 4. Il
Comitato di gestione svolge anche le funzioni di "Conferenza di
servizi permanente", ed e' composto, anche eventualmente attraverso
propri delegati, ((dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)),
dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della
Regione Campania, dal Presidente della Provincia di Napoli, dai
Sindaci dei comuni interessati e dai legali rappresentanti degli enti
pubblici e privati coinvolti. ((Nel Comitato di gestione)) sono
assunte le determinazioni di ciascun soggetto partecipante, che sono
obbligatoriamente espresse all'interno ((del Comitato)), ai sensi e
con gli effetti previsti dagli articoli 34 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le
determinazioni assunte ((all'interno del Comitato di gestione))
sostituiscono ogni altro adempimento e ogni altro parere, nulla osta,
autorizzazione o atto di assenso comunque denominato necessario per
la realizzazione degli interventi approvati. L'Unita' "Grande Pompei"
assume le decisioni relative alla progettazione e alla realizzazione
e gestione degli interventi inclusi nel piano strategico di cui al
comma 6. Il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri ((di cui al comma 2)) detta la disciplina organizzativa e
contabile dell'Unita', le modalita' di rendicontazione delle spese,
la sua durata e la dotazione di mezzi e risorse umane nel limite
massimo di dieci unita', in posizione di comando dalle
amministrazioni da cui provengono i componenti del Comitato di
gestione. Il personale di cui al periodo precedente mantiene il
trattamento economico fondamentale ed accessorio dell'amministrazione
di provenienza, i cui oneri sono posti a carico dell'Unita' medesima,
ad esclusione del trattamento economico fondamentale ed accessorio
avente carattere fisso e continuativo. L'Unita' si avvale altresi'
della struttura di cui al comma 2.
6. L'Unita', su proposta del direttore generale di progetto,
approva un piano strategico ((del tutto congruente e in completo
accordo col Grande Progetto Pompei)), comprendente: l'analisi di
fattibilita' istituzionale, finanziaria ed economica del piano nel
suo complesso; il crono-programma. che definisce la tempistica di
realizzazione del piano e degli interventi individuati; la
valutazione delle loro condizioni di fattibilita' con riferimento al
loro avanzamento progettuale; gli adempimenti di ciascun soggetto
partecipante; le fonti di finanziamento attivabili per la loro
realizzazione. Il piano prevede, in particolare, gli interventi
infrastrutturali urgenti necessari a migliorare le vie di accesso e
le interconnessioni ai siti archeologici e per il recupero ambientale
dei paesaggi degradati e compromessi, prioritariamente mediante il
recupero e il riuso di aree industriali dismesse, e interventi di
riqualificazione e di rigenerazione urbana, nel rispetto del
principio del minor consumo di territorio e della priorita' del
recupero. Il piano prevede altresi' azioni e interventi di promozione
e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni e la
creazione di forme, di partenariato pubblico-privato, nonche' il
coinvolgimento di cooperative sociali, associazioni di volontariato,
associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o fondazioni, aventi tra i propri fini statutari la
tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. ((Il piano
inoltre prevede il coinvolgimento degli operatori del settore
turistico e culturale ai fini della valutazione delle iniziative
necessarie al rilancio dell'area in oggetto)). Il piano ((prevede)),
inoltre, l'utilizzo dei giovani tirocinanti del progetto "Mille
giovani per la cultura" ((di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 99)). L'Unita' predispone altresi' un
accordo di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con
il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati interessati,
articolato in un piano strategico di sviluppo del percorso
turistico-culturale integrato del sito Unesco "Aree archeologiche di
Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", promuovendo l'integrazione, nel
processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori
produttivi collegati. All'accordo partecipano, altresi', i Prefetti
delle Province di Napoli e di Caserta, nonche' l'Agenzia nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata, di cui al ((titolo II del
libro III del codice di cui al)) decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159.
7. Il direttore generale di progetto, in qualita' di legale
rappresentante dell'Unita', e' autorizzato a ricevere donazioni ed
erogazioni liberali, da parte di soggetti privati, finalizzati agli
interventi conservativi, di manutenzione e restauro dell'area
archeologica di Pompei. ((Al fine di assicurarne la tracciabilita',
qualsiasi donazione o erogazione di importo superiore a 1.000 euro
deve essere effettuata tramite bonifico bancario)).
8. All'onere derivante dai commi da 1 a 7 del presente articolo,
pari a euro 200.000 per l'anno 2013 e 800.000, per ciascuno degli
anni 2014, 2015 e 2016 si provvede ai sensi dell'articolo 15.
9. All'articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) la
soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e
Stabia";
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) la
soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed
etnoantropologico e per il polo museale ((della citta' di Napoli)) e
della Reggia di Caserta".
10. Fino all'adeguamento della disciplina organizzativa degli
Istituti di cui al comma 9, agli stessi si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni concernenti, rispettivamente, la
soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei e
la soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed
etnoantropologico e per il polo museale della citta' di Napoli. Per
rafforzare le attivita' di accoglienza del pubblico e di
valorizzazione delle soprintendenze di cui al presente articolo,
((sono)) impiegati i giovani tirocinanti nei settori delle attivita'
e dei servizi per la cultura di cui al progetto "Mille giovani per la
cultura" ((di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28
giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 99)).
11. Al fine di consentire l'istituzione di una soprintendenza per i
beni archeologici di Napoli, la dotazione organica dei dirigenti di
seconda fascia del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo e' determinata nel numero di 163 unita'. E' fatta salva
la successiva rideterminazione della predetta dotazione in attuazione
delle disposizioni dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 24
giugno 2013, n. 71.
12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma
11, pari a euro 109.500,00 annui, a decorrere dall'anno 2014, si
provvede ai sensi dell'articolo 15.
13. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, alla definizione di un apposito
accordo di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 112 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con
la Regione Campania e gli enti locali territorialmente competenti che
intendano aderire mediante un adeguato apporto economico, assicurando
la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati interessati,
al fine di elaborare, in base agli indirizzi del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, un piano strategico di
sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze
borboniche, promuovendo l'integrazione, nel processo di
valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi
collegati. Il piano prevede, in particolare, azioni e interventi di
promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e
sponsorizzazioni, la creazione di forme di partenariato
pubblico-privato, il coinvolgimento di cooperative sociali,
associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale,
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o fondazioni, aventi
tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del
patrimonio culturale. Il piano ((prevede)), inoltre, l'utilizzo dei
giovani tirocinanti nei settori delle attivita' e dei servizi per la
cultura, di cui al progetto "Mille giovani per la cultura" ((di cui
all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99)).
All'accordo partecipano, altresi', l'Agenzia del demanio, i Prefetti
delle Province di Napoli e di Caserta, nonche' l'Agenzia nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata, di cui al ((titolo II del
libro III del codice di cui al)) decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, e successive modificazioni, al fine di verificare la
possibilita' di un proficuo utilizzo e impiego, per la realizzazione
delle finalita' perseguite dall'accordo di valorizzazione del
percorso turistico-culturale integrato di cui al presente articolo,
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata.
Art. 2
Misure urgenti per la prosecuzione delle attivita' di inventariazione
e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano e per
l'attuazione del ((programma)) "500 giovani per la cultura".
1. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,
d'ora innanzi "Ministero", attua un programma straordinario
finalizzato alla prosecuzione e allo sviluppo delle attivita' di
inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio
culturale, anche al fine di incrementare e facilitare l'accesso e la
fruizione da parte del pubblico ((, anche attraverso l'utilizzo di
appositi portali e dispositivi mobili intelligenti)). Per la
realizzazione del ((programma)) e' autorizzata la spesa di 2,5
milioni di euro per l'anno 2014, ((integrata)) anche con eventuali
finanziamenti europei. Il programma si conforma ai criteri e alle
linee direttive elaborati, anche in attuazione dell'articolo 17 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei
beni culturali e del paesaggio, dall'Istituto centrale per il
catalogo e la documentazione, dall'Istituto centrale per il catalogo
unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche
e dall'Istituto centrale per gli archivi del Ministero. ((Il
programma prevede l'implementazione di sistemi integrati di
conoscenza attraverso la produzione di risorse digitali,
digitalizzazione di immagini e riproduzioni del patrimonio medesimo
nelle sue diverse componenti anche tramite accordi con le Regioni, le
Universita', le istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale
(AFAM), gli Istituti culturali e gli altri enti e istituzioni
culturali, nonche' con fondazioni e associazioni interessate alla
tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale ivi comprese
associazioni o fondazioni di scopo costituite per contribuire al
programma con proprie risorse o con erogazioni liberali da parte di
accademie, fondazioni, imprese e privati cittadini)). Lo svolgimento
del programma si inserisce nel quadro delle indicazioni dell'agenda
digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea
COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, attraverso azioni
coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di
servizi digitali innovativi, a incentivare cittadini e imprese
all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di
capacita' elaborative adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e
servizi innovativi. Per il supporto tecnologico e strumentale
finalizzato alla progettazione e all'attuazione del programma il
Ministero puo' avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Agenzia
per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, che svolgera' tali funzioni con le risorse
umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente,
nonche' di altri soggetti pubblici o privati in possesso delle idonee
qualificazioni tecniche e organizzative.
2. Il programma e' attuato presso gli istituti e i luoghi della
cultura statali sotto la direzione dei titolari degli istituti
medesimi. Il Ministero indice, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
un'apposita procedura concorsuale pubblica diretta alla selezione di
cinquecento giovani, che non abbiano compiuto trentacinque anni alla
data di entrata in vigore del presente decreto, laureati nelle
discipline afferenti al programma ((o in possesso del titolo
rilasciato dalle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409)), da formare, per la durata di dodici mesi, nelle attivita' di
inventariazione e di digitalizzazione presso gli istituti e i luoghi
della cultura statali. ((Al termine del programma, e' rilasciato a
coloro che lo abbiano portato a termine un apposito attestato di
partecipazione, valutabile ai fini di eventuali successive procedure
selettive del Ministero e degli Istituti da esso vigilati)).
3. I sistemi di conoscenza digitali di cui al presente articolo si
adeguano agli standard dei dati aperti e accessibili, cosi' come
definiti in base alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, e al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e
conseguenti disposizioni attuative, nonche' in base agli atti
dell'Unione Europea in materia di digitalizzazione e accessibilita'
in rete dei materiali culturali e in materia di conservazione
digitale.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a euro 2.500.000 per l'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo
15.
Art. 2-bis
(( (Modifiche all'articolo 52 del codice dei beni culturali e del
paesaggio). ))
((1. All'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i
comuni, sentito il soprintendente, individuano altresi' i locali, a
chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attivita' di artigianato
tradizionale e altre attivita' commerciali tradizionali, riconosciute
quali espressione dell'identita' culturale collettiva ai sensi delle
convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di
assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto
della liberta' di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della
Costituzione";
b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Esercizio del
commercio in aree di valore culturale e nei locali storici
tradizionali")).
Art. 3
Disposizioni finanziarie urgenti per garantire la regolare apertura
al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura
1. Allo scopo di garantire la regolare apertura al pubblico e il
corretto funzionamento degli istituti e dei luoghi di cultura,
nell'elenco 1, recante "Disposizioni legislative autorizzative di
riassegnazioni di entrate", allegato alla legge 24 dicembre 2007, n.
244, al numero 14, rubricato "Ministero per i beni e le attivita'
culturali", sono soppresse le seguenti parole: "Decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, articolo 110". I proventi di cui all'articolo
110 del predetto decreto legislativo n. 42 del 2004 sono riassegnati
a decorrere dall'anno 2014, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in
corso del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo.
2. All'articolo 110, comma 3, del codice dei beni culturali, le
parole "dei luoghi medesimi" sono sostituite dalle seguenti: "e al
funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti
o in consegna allo Stato".
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 19,2 milioni
di euro a decorrere dal 2014, si provvede quanto a 12,8 milioni di
euro ai sensi dell'articolo 15 e quanto a 6,4 milioni di euro
mediante riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
Art. 3-bis
(( (Forum UNESCO sulla cultura e sulle industrie culturali). ))
((1. Per l'organizzazione e lo svolgimento del Forum UNESCO sulla
cultura e sulle industrie culturali, che si terra' a Firenze nel
2014, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro. Al relativo onere si
provvede mediante utilizzo dei fondi dedicati alle attivita'
culturali a valere sulle somme individuate dal comma 83 dell'articolo
3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con proprio decreto, l'occorrente variazione di
bilancio)).
Art. 3-ter
(( (Disposizioni per la valorizzazione dei siti UNESCO). ))
((1. All'articolo 4, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 77,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), dopo la parola: "realizzazione," e' inserita
la seguente: "anche";
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani
inseriti nella lista del 'patrimonio mondiale' sotto la tutela
dell'UNESCO, nonche' alla diffusione della loro conoscenza;
nell'ambito delle istituzioni scolastiche la valorizzazione si attua
anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attivita'
culturali delle scuole". ))
Art. 3-quater
(( (Autorizzazione paesaggistica). ))
((1. All'articolo 146, comma 4, del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "I lavori iniziati nel
corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere
conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del
quinquennio medesimo".
2. All'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla leggi 9 agosto 2013, n. 98,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' altresi' prorogato di
tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di
efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto". ))
Art. 3-quinquies
(( (Conseguimento della qualifica di restauratore). ))
((1. All'articolo 182 del codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1-octies e' inserito il seguente:
"1-novies. I titoli di studio di cui alla sezione I, tabella 1,
dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco, di cui al comma
1, relativamente ai settori di competenza, di cui alla sezione II
dell'allegato B, cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro
impartiti. Le posizioni di inquadramento di cui alla sezione I,
tabella 2, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco
relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono le
attivita' lavorative svolte a seguito dell'inquadramento.
L'esperienza professionale di cui alla sezione I, tabella 3,
dell'allegato B consente l'iscrizione nell'elenco relativamente al
settore di competenza cui si riferiscono le attivita' di restauro
svolte in via prevalente, nonche' agli eventuali altri settori cui si
riferiscono attivita' di restauro svolte per la durata di almeno due
anni")).
Art. 4
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle biblioteche e
degli archivi e per la promozione della recitazione e della lettura.
((1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Non e' considerata pubblica la recitazione di opere letterarie
effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e
biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di
valorizzazione delle opere stesse individuati in base a protocolli di
intesa tra la SIAE e il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo")).
((2. I soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione
dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro
autonomia, le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto
ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore
al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in articoli
pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno
due uscite annue. I predetti articoli devono includere una scheda di
progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso
alla realizzazione degli stessi. L'accesso aperto si realizza:
a) tramite la pubblicazione da parte dell'editore, al momento
della prima pubblicazione, in modo tale che l'articolo sia
accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti
individualmente;
b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi
elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse
modalita', entro diciotto mesi dalla prima pubblicazione per le
pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e
ventiquattro mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle
scienze sociali.
2-bis. Le previsioni del comma 2 non si applicano quando i diritti
sui risultati delle attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione
godono di protezione ai sensi del codice di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)).
3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il
reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica, il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ed il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca adottano
strategie coordinate per ((l'unificazione)) delle banche dati
rispettivamente gestite, quali quelle riguardanti l'anagrafe
nazionale della ricerca, il deposito legale dei documenti digitali e
la documentazione bibliografica.
4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute ((nel presente
articolo)) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente".
((4-bis. All'articolo 2, comma 5, della legge 27 luglio 2011, n.
128, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
"g-bis) libri venduti a centri di formazione legalmente
riconosciuti, istituzioni o centri con finalita' scientifiche o di
ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, educative e universita'".
4-ter. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 della legge 27
luglio 2011, n. 128, e' abrogata.
4-quater. All'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: "90 milioni di euro, per l'anno
2013," sono sostituite dalle seguenti: "91,3 milioni di euro, per
l'anno 2013, di cui 1,3 milioni di euro da destinare alle istituzioni
culturali comprese nella tabella di cui all'articolo 1 della legge 17
ottobre 1996, n. 534,";
b) al quarto periodo, dopo le parole: "carattere finanziario"
sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione delle risorse da
destinare alle istituzioni culturali di cui al terzo periodo cui si
provvede con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo".
4-quinquies. All'onere derivante dal comma 4-quater, pari a 1,3
milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307)).
Art. 4-bis
(( (Decoro dei complessi monumentali ed altri immobili). ))
((1. All'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1
e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche
aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e
paesaggistico, di attivita' commerciali e artigianali in forma
ambulante o su posteggio, nonche' di qualsiasi altra attivita' non
compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con
particolare riferimento alla necessita' di assicurare il decoro dei
complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale
interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonche'
delle aree a essi contermini, le Direzioni regionali per i beni
culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti
locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da
ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di
valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a
concessione di uso individuale, quali le attivita' ambulanti senza
posteggio, nonche', ove se ne riscontri la necessita', l'uso
individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di
concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico")).
Art. 4-ter
(( (Riconoscimento del valore storico e culturale del carnevale). ))
((1. E' riconosciuto il valore storico e culturale nella tradizione
italiana del carnevale e delle attivita' e manifestazioni ad esso
collegate, nonche' delle altre antiche tradizioni popolari e di
ingegno italiane. Ne sono favorite la tutela e lo sviluppo in accordo
con gli enti locali)).
Art. 5
Disposizioni urgenti per l'attuazione del progetto "Nuovi Uffizi",
per la realizzazione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e
della Shoah e per ulteriori interventi di tutela.
1. E' autorizzata la spesa di otto milioni di euro, di cui un
milione per l'anno 2013 e sette milioni per l'anno 2014, per la
prosecuzione dei lavori volti alla realizzazione del progetto "Nuovi
Uffizi".
2. E' autorizzata la spesa di quattro milioni di euro, di cui un
milione per l'anno 2013 e tre milioni per l'anno 2014, quale
contributo per la prosecuzione dei lavori di realizzazione della sede
del Museo nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, di cui alla
legge 17 aprile 2003, n. 91.
((3. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014
per il restauro del Mausoleo di Augusto in occasione delle
celebrazioni del bimillenario della morte dell'imperatore Ottaviano
Augusto.
3-bis. E' autorizzata la spesa di 8 milioni di euro, di cui 1
milione per l'anno 2013 e 7 milioni per l'anno 2014, per fare fronte
ad interventi di particolare rilevanza, individuati con apposito
decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze al
fine di assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica:
a) di tutela di beni culturali che presentano gravi rischi di
deterioramento;
b) di celebrazione di particolari ricorrenze.
4. Il decreto di cui al comma 3-bis e' adottato, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto)).
Art. 5-bis
(( (Contributo in favore del Centro Pio Rajna in Roma). ))
(( 1. E' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli
anni 2013, 2014 e 2015 per il finanziamento del Centro di studi per
la ricerca letteraria, linguistica e filologica Pio Rajna in Roma.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' destinato a sostenere le
attivita' di ricerca storica, filologica e bibliografica sulla
cultura umanistica italiana del Centro Pio Rajna, con particolare
attenzione alle iniziative mirate allo sviluppo della ricerca su
Dante e sulla sua opera, in occasione del settimo centenario della
morte del poeta, che cadra' nel 2021, nonche' all'informatizzazione
della Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana
(BiGLI), pubblicata dal Centro Pio Rajna, in modo da garantirne
l'accesso attraverso il sito internet del medesimo Centro.
3. Il Centro Pio Rajna trasmette al Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, al Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministro degli affari esteri,
entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita'
svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici
ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al
perseguimento delle finalita' di cui al comma 2.
4. Entro il 15 febbraio di ciascun anno, il Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e il Ministro degli affari esteri
trasmettono la relazione di cui al comma 3 alle Camere.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307.))
Art. 5-ter
(( (Disposizioni urgenti per garantire il funzionamento del Museo
tattile statale "Omero"). ))
(( 1. Al fine di garantire il funzionamento del Museo tattile
statale "Omero", istituito con la legge 25 novembre 1999, n. 452, e'
autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per il triennio 2013-2015.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede
ai sensi dell'articolo 15. ))
Art. 5-quater
(( (Interventi urgenti di tutela dei siti patrimonio dell'UNESCO in
provincia di Ragusa). ))
((1. E' autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli
anni 2013, 2014 e 2015 per fare fronte a interventi urgenti di tutela
dei siti inseriti nella lista del "patrimonio mondiale" sotto la
tutela dell'UNESCO in provincia di Ragusa.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede
ai sensi dell'articolo 15)).
Art. 6
((Disposizioni urgenti per la realizzazione di centri di produzione
artistica, nonche' di musica, danza e teatro contemporanei))
1. Al fine di favorire il confronto culturale e la realizzazione di
spazi di creazione e produzione di ((arte, musica, danza e teatro
contemporanei)), entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, con proprio decreto
da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, su indicazione dell'Agenzia del Demanio, anche sulla base di
segnalazione dei soggetti interessati, individua, nel rispetto di
quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine
all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni
immobili pubblici, i beni immobili di proprieta' dello Stato, ((con
particolare riferimento alle caserme dismesse e alle scuole militari
inutilizzate,)) non utilizzabili per altre finalita' istituzionali e
non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che possono essere destinati ad
ospitare studi di giovani artisti ((...)) italiani e stranieri.
((1-bis. Qualora l'attivita' dei giovani artisti di cui al comma 1
riguardi progetti architettonici di abbellimento di edifici pubblici
e preveda l'esecuzione di opere d'arte di pittura e scultura, di
decorazione interna ed esterna, essi possono usufruire di una parte
della quota del 2 per cento prevista all'articolo 1 della legge 29
luglio 1949, n. 717))
((2. I beni individuati ai sensi del comma 1 sono locati o concessi
per un periodo non inferiore a dieci anni ad un canone mensile
simbolico non superiore ad euro 150 con oneri di manutenzione
ordinaria a carico del locatario o concessionario. Tali beni sono
locati o concessi esclusivamente a cooperative di artisti ed
associazioni di artisti, residenti nel territorio italiano; dall'ente
gestore che predispone un bando pubblico ai fini dell'assegnazione
dei beni ai progetti maggiormente meritevoli. I soggetti collettivi
beneficiari della misura devono dimostrare che i soci o gli associati
dispongano di un adeguato progetto artistico-culturale. L'eventuale
sub-concessione o sub-locazione deve essere preventivamente
autorizzata dall'ente gestore. Le entrate derivanti dal presente
comma sono iscritte in un apposito fondo pari ad un milione di euro
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo
e' destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore
delle cooperative di artisti ed associazioni di artisti che compiano
opere di manutenzione straordinaria, in proporzione alle spese
sostenute. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
individuati i criteri di assegnazione dei contributi di cui al
periodo precedente, nell'ambito e nel limite delle risorse del fondo
di cui al presente comma)).
3. ((Con successivo decreto del)) Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, ((da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,)) di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definite le modalita' di utilizzo dei beni di cui al
comma 1 per finalita' artistiche nonche' le modalita' di
sponsorizzazione dei beni individuati ai sensi del presente articolo,
((anche)), al fine di sostenere, in tutto o in parte, i costi
connessi alla locazione, concessione, gestione e valorizzazione del
bene stesso.
((3-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, tra i beni
immobili individuati ai sensi del medesimo comma possono essere
inseriti anche i beni confiscati alla criminalita' organizzata ai
sensi del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159)).
4. Le regioni, le province, i comuni, su richiesta dei soggetti di
cui al comma 2, possono dare in locazione, per le finalita' e con le
modalita' di cui al presente articolo, i beni di loro proprieta'.
((5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede
mediante corrispondente riduzione della parte corrente
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75)).
((5-bis. Al fine di sostenere in via permanente le attivita' della
Fondazione MAXXI, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui,
a decorrere dal 2014, incrementando il fondo di gestione di cui
all'articolo 25, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede
mediante corrispondente riduzione della parte corrente
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, nei limiti della
relativa spesa)).
Capo II
Disposizioni urgenti per il rilancio del cinema, delle
attivita' musicali e dello spettacolo dal vivo
Art. 7
Misure urgenti per la promozione della musica di giovani artisti e
compositori emergenti ((, nonche' degli eventi di spettacolo dal vivo
di portata minore))
1. Al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale italiano,
ai fini delle imposte sui redditi, per ciascuno degli anni 2014, 2015
e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui e fino ad
esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di
fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all'articolo 78 della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ((ed alle
imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal
vivo,)) esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, e' riconosciuto un
((credito d'imposta)) nella misura del 30 per cento dei costi
sostenuti per attivita' di sviluppo, produzione, digitalizzazione e
promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali,
secondo le modalita' di cui al comma 5 del presente articolo, fino
all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto
esclusivamente per opere prime o seconde ((, a esclusione delle demo
autoprodotte,)) di nuovi talenti definiti come artisti, gruppi di
artisti, compositori o artisti-interpreti. ((Nel caso di gruppi di
artisti, il gruppo puo' usufruire del credito d'imposta solo se nella
stessa annualita' piu' della meta' dei componenti non ne abbiano gia'
usufruito)).
3. Per accedere al credito d'imposta di cui al comma 1, le imprese
hanno l'obbligo di spendere un importo corrispondente all'ottanta per
cento del beneficio concesso nel territorio nazionale, privilegiando
la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti.
4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito
d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento CE n.
1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo
agli aiuti di importanza minore ("de minimis"). Esse, inoltre, non
devono essere ((controllate)) da parte di un editore di servizi media
audiovisivi.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle
imposte sui redditi ed e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
6. Le disposizioni applicative del presente articolo, con
riferimento, in particolare, alle tipologie di spese eleggibili, alle
procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di
spesa eleggibile per singola registrazione fonografica o
videografica, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettivita'
delle spese sostenute, nonche' alle procedure di recupero nei casi di
utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010 n. 73, sono
dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi
entro tre mesi ((dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto)).
7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti
d'imposta di cui al comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per gli anni
2014, 2015 e 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
8. I commi 287 e 288 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono abrogati.
((8-bis. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 68, primo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti
e che si' svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza
e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di
cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, presentata allo sportello unico per le attivita'
produttive o ufficio analogo";
b) all'articolo 69, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono
entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla
segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19
della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le
attivita' produttive o ufficio analogo";
c) all'articolo 71, dopo la parola: "licenze sono inserite le
seguenti: "e le segnalazioni certificate di inizio attivita'")).
Art. 8
(( (Disposizioni urgenti concernenti il settore cinematografico e
audiovisivo) ))
((1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono rese
permanenti.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, quanto previsto al comma 1 si
estende ai produttori indipendenti di opere audiovisive, come
definiti nel comma 5.
3. Il beneficio previsto dai commi 1 e 2 e' concesso nel limite
massimo complessivo di spesa di 110 milioni di euro a decorrere dal
2014.
4. Le disposizioni applicative dei commi 1 e 2, nonche' quelle
finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di
cui al comma 3 anche con riferimento ai limiti da assegnare
rispettivamente al beneficio di cui al comma 1 e al beneficio di cui
al comma 2, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo
economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
5. Ai soli fini del comma 2 del presente articolo, per produttori
indipendenti di opere audiovisive si intendono gli operatori di
comunicazione che svolgono attivita' di produzioni audiovisive, che
non sono controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche,
che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento
della propria produzione ad una sola emittente, e che detengano
diritti relativi alle opere sulle quali sono richiesti i benefici,
secondo specifiche disposizioni adottate nel medesimo decreto di cui
al comma 4.
6. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo, pari a
65 milioni di euro per l'anno 2014 e 110 milioni di euro a decorrere
dal 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
7. L'efficacia del presente articolo e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo provvede a richiedere
l'autorizzazione alla Commissione europea.
8. L'articolo 117 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, e' abrogato.
9. In riferimento al programma promosso dalla Commissione europea
per il periodo 2014-2020 denominato "Europa creativa", finalizzato a
sostenere l'industria culturale e creativa, a migliorare l'accesso al
credito degli operatori e a proteggere e promuovere la diversita'
culturale e linguistica europea, e' istituito presso il Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo un tavolo tecnico
operativo, con il coinvolgimento diretto dei soggetti potenziali
destinatari del programma. La composizione del suddetto tavolo e'
definita con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica)).
Art. 9
Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la
semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica
allo spettacolo dal vivo e al cinema.
1. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,
con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ridetermina, con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 3, della
legge 15 novembre 2005, n. 239, e con effetto a decorrere dal 1°
gennaio 2014, i criteri per l'erogazione e le modalita' per la
liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal
vivo. I criteri di assegnazione tengono conto dell'importanza
culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli
indici di affluenza del pubblico nonche' della regolarita' gestionale
degli organismi. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce,
inoltre, che ((i pagamenti a saldo sono disposti)) a chiusura di
esercizio a fronte di attivita' gia' svolte e rendicontate.
L'articolo 1 della legge 14 novembre 1979, n. 589, e' abrogato.
((1-bis. Il decreto di cui al comma 1 puo' destinare graduali
incentivi in favore di esercenti attivita' circensi e spettacoli
viaggianti senza animali, nonche' esercenti di circo contemporaneo
nell'ambito delle risorse ad essi assegnate)).
2. Gli enti e gli organismi dello spettacolo, finanziati a valere
sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163, o ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni
relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di
vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti,
nonche' di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di
lavoro, di consulenza o di collaborazione.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono pubblicate dagli enti ed
organismi entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque aggiornate
anche successivamente. Ai predetti soggetti non possono essere
erogate a qualsiasi titolo somme sino alla comunicazione
dell'avvenuto adempimento o aggiornamento.
4. A partire dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sono abrogati l'articolo 13, secondo comma, lettera e), della legge
30 aprile 1985, n. 163, e l'articolo 2, ((quarto comma)), della legge
10 maggio 1983, n. 182. Di conseguenza, i fondi speciali per la
concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi per
l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo degli arredi delle
sale teatrali e musicali, di cui ai predetti articoli, sono
soppressi. ((I beneficiari di contributi gia' deliberati entro la
data di entrata in vigore del presente decreto completano l'invio
all'ente gestore della documentazione necessaria per la liquidazione
entro il termine perentorio del 30 novembre 2013. Con decreto del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le ulteriori
disposizioni e modalita' tecniche di soppressione dei fondi speciali
di cui al presente comma)). Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
5. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 4 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato, al netto del compenso dovuto,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, al soggetto
gestore dei fondi medesimi.
6. Sono tenute esenti dall'imposta di bollo, come prevista dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e
successive modificazioni, le istanze presentate a partire dalla data
di entrata in vigore del presente decreto presso le competenti
direzioni generali del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo ai sensi dei seguenti provvedimenti:
a) legge 30 aprile 1985, n. 163, recante "Istituzione del Fondo
unico per lo spettacolo";
b) decreti del Ministro dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261, e
del Ministro per i beni e le attivita' culturali 12 luglio 2005
recanti "Vigilanza antincendio nei luoghi di spettacolo e
intrattenimento";
c) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni, recante "Riforma delle attivita' cinematografiche";
d) legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni,
recante "Revisione dei film";
e) commi da 325 a 337 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, in materia di agevolazioni
fiscali per le attivita' cinematografiche.
7. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti
dall'applicazione del comma 6 pari ad euro 216.000 a decorrere
dall'anno 2014 si provvede ((mediante corrispondente riduzione della
parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75)).
Art. 10
Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione del funzionamento
dei teatri e degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei
beni e delle attivita' culturali.
1. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalita' giuridica
di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle
attivita' culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, ivi inclusi i
teatri stabili di iniziativa pubblica e i relativi circuiti e
associazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6,
commi 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e la misura
della riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere
dall'anno 2014, e' pari all'8 per cento. All'onere pari a 4 milioni
di euro, a decorrere dall'anno 2014, si provvede ai sensi
dell'articolo 15.
Art. 11
Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni
lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di
eccellenza.
1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e
di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle
attivita' delle fondazioni lirico-sinfoniche, gli enti di cui al
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive
modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e
successive modificazioni, di seguito denominati "fondazioni", che
versino nelle condizioni di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far fronte ai
debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano stati
in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due
esercizi, ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione,
presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, al commissario straordinario di
cui al comma 3, ((un piano di risanamento che intervenga su tutte le
voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la inderogabile
necessita' di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio
stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario,
entro i tre successivi esercizi finanziari)). I contenuti
inderogabili del piano sono:
a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito della
fondazione che preveda uno stralcio del valore nominale complessivo
del debito esistente al 31 dicembre 2012, comprensivo degli interessi
maturati e degli eventuali interessi di mora ((, previa verifica che
nei rapporti con gli istituti bancari gli stessi non abbiano
applicato nel corso degli anni interessi anatocistici sugli
affidamenti concessi alla fondazione stessa)), nella misura
sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di cui al
presente comma, la sostenibilita' del piano di risanamento, nonche'
gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo
patrimoniale che economico-finanziario della fondazione;
b) l'indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi
dallo Stato partecipanti alla fondazione;
c) la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e
amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al 31
dicembre 2012 ((e una razionalizzazione del personale artistico));
d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il periodo
2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai finanziamenti di cui al
comma 6; nel caso del ricorso a tali finanziamenti nel piano devono
essere indicate misure di copertura adeguate ad assicurare il
rimborso del finanziamento;
e) l'entita' del finanziamento dello Stato, a valere sul fondo di
cui al comma 6, per contribuire all'ammortamento del debito, a
seguito della definizione degli atti di rinegoziazione e
ristrutturazione di cui alla precedente lettera a), e nella misura
strettamente necessaria a rendere sostenibile il piano di
risanamento;
f) l'individuazione di soluzioni ((, compatibili con gli
strumenti previsti dalle leggi di riferimento del settore,)) idonee a
riportare la fondazione, entro i tre esercizi finanziari successivi,
nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del
conto economico;
g) la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi
aziendali in vigore, l'applicazione esclusiva degli istituti
giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico
fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro e la previsione che i contratti collettivi
dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari
stabiliti dal piano;
((g-bis) l'obbligo per la fondazione, nella persona del legale
rappresentante, di verificare che nel corso degli anni non siano
stati corrisposti interessi anatocistici agli istituti bancari che
hanno concesso affidamenti)).
2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli atti necessari a
dare dimostrazione della loro attendibilita', della fattibilita' e
appropriatezza delle scelte effettuate, nonche' dell'accordo
raggiunto con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative
in ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere c) e g), sono
approvati, su proposta motivata del commissario straordinario di cui
al comma 3, sentito il collegio dei revisori dei conti, entro trenta
giorni dalla loro presentazione, con decreto del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto e' definito il
finanziamento erogabile ai sensi del comma 6. Le eventuali
integrazioni e modificazioni dei piani conseguenti all'applicazione
del comma 3, lettera c), sono approvate, su proposta motivata del
commissario straordinario di cui al comma 3, con decreto del Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e' nominato ((un
commissario straordinario del Governo che abbia comprovata esperienza
di risanamento nel settore artistico-culturale. Il commissario
svolge, con i poteri previsti dal presente articolo, le seguenti
funzioni:))
((a) riceve i piani di risanamento con allegato quanto previsto
dall'articolo 9, commi 2 e 3, presentati dalle fondazioni ai sensi
del comma 1 del presente articolo, ne valuta, d'intesa con le
fondazioni, le eventuali modifiche e integrazioni, anche definendo
criteri e modalita' per la rinegoziazione e la ristrutturazione del
debito di cui al comma 1, lettera a), e li propone, previa verifica
della loro adeguatezza e sostenibilita', all'approvazione del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e del
Ministro dell'economia e delle finanze. Eventuali modifiche incidenti
sulle previsioni di cui alle lettere c) e g) del comma 1 sono
rinegoziate dalla fondazione con le associazioni sindacali
maggiormente rappresentative));
b) sovrintende all'attuazione dei piani di risanamento ed
effettua un monitoraggio semestrale dello stato di attuazione degli
stessi, redigendo apposita relazione da trasmettere al Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, al Ministero
dell'economia e delle finanze e alla competente sezione della Corte
dei conti;
c) puo' richiedere le integrazioni e le modifiche necessarie al
fine del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo,
tenuto conto, ai fini dell'aggiornamento dei piani di risanamento,
dello stato di avanzamento degli stessi;
d) assicura il rispetto del cronoprogramma delle azioni di
risanamento previsto dai piani approvati;
e) puo' adottare, sentiti i Ministeri interessati, atti e
provvedimenti anche in via sostitutiva per assicurare la coerenza
delle azioni di risanamento con i piani approvati, previa diffida a
provvedere entro un termine non superiore a quindici giorni.
4. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, le risorse umane e strumentali necessarie per lo
svolgimento dei compiti del commissario straordinario.
5. Con il decreto di cui al comma 3 e' stabilito il compenso per il
commissario straordinario, nel limite massimo di cui all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle
risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui al
comma 1, nonche' la durata dell'incarico.
6. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo di rotazione con dotazione
pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014 per la concessione a favore
delle fondazioni di cui al comma 1 di finanziamenti di durata fino a
un massimo di trenta anni.
7. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al comma 6, il
commissario straordinario predispone un contratto tipo, approvato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale sono, tra l'altro,
indicati il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di
copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalita' di
erogazione e di restituzione delle predette somme, prevedendo,
altresi', qualora l'ente non adempia nei termini ivi stabiliti al
versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalita' di
recupero delle medesime somme, sia l'applicazione di interessi
moratori. L'erogazione delle somme e' subordinata alla
sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di cui al comma
1, di contratti conformi al contratto tipo. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015,
si provvede ai sensi dell'articolo 15.
8. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di cui al comma
6, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della "Sezione
per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi
ed esigibili degli enti locali".
9. Nelle more del perfezionamento del piano di risanamento, per
l'anno 2013 una quota fino a 25 milioni di euro puo' essere
anticipata dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo su indicazione del Commissario straordinario, a valere sulle
disponibilita' giacenti, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sulle contabilita' speciali aperte ai sensi dell'articolo 3,
comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive
modificazioni, per la gestione dei fondi assegnati in applicazione
dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli Istituti
del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,
nonche' a valere sulle somme giacenti presso i conti di tesoreria
unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo
15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, a
favore delle fondazioni di cui al comma 1 che versano in una
situazione di carenza di liquidita' tale da pregiudicare la gestione
anche ordinaria della fondazione, alle seguenti condizioni:
a) che la fondazione interessata, entro 30 giorni dalla nomina
del Commissario straordinario, comunichi al Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo e al Ministero dell'economia
e delle finanze l'avvio della negoziazione per la ristrutturazione
del debito della fondazione che prevede uno stralcio del valore
nominale complessivo del debito stesso, comprensivo degli interessi
maturati e degli eventuali interessi di mora, esistente al 31
dicembre 2012, nella misura sufficiente ad assicurare, unitamente
alle altre misure di cui al comma 1, la sostenibilita' finanziaria
del piano di risanamento, gli equilibri strutturali del bilancio
della fondazione, sia sotto il profilo patrimoniale che
economico-finanziario, nonche' l'avvio delle procedure per la
riduzione della dotazione organica del personale tecnico e
amministrativo nei termini di cui al comma 1, lettera c);
b) la conclusione dell'accordo di ristrutturazione di cui alla
lettera a), da inserire nel piano di risanamento di cui al comma 1,
entro il termine previsto da tale comma per la presentazione del
piano.
10. Il mancato verificarsi delle condizioni previste dal comma 9,
lettere a) e b), determina l'effetto di cui al comma 14. Le
anticipazioni finanziarie concesse ai sensi del comma 9 sono
rimborsate secondo quanto previsto dai commi 6 e 7.
11. Al fine di sostenere gli enti che operano nel settore dei beni
e delle attivita' culturali, a valere sulle giacenze di cui al comma
9 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ulteriori importi
pari a 3,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, per la
successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo.
12. Resta fermo l'obbligo di completamento dei versamenti di cui
all'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
secondo una modulazione temporale pari a 2 milioni di euro per l'anno
2013 e a 8,6 milioni di euro annui per il periodo 2014-2018.
13. Per il personale ((eventualmente)) risultante in eccedenza
all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al
comma 1, le fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando per
la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale,
applicano l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133. In caso di ulteriori eccedenze, con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa alle
organizzazioni sindacali, sono disposti apposita procedura selettiva
di idoneita' e il successivo trasferimento del personale
amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data
di entrata in vigore del presente decreto nella societa' Ales S.p.A.,
nell'ambito delle vacanze di organico e nei limiti delle facolta'
assunzionali di tale societa' ((e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica)).
14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le quali non sia stato
presentato o non sia approvato un piano di risanamento entro il
termine di cui ai commi 1 e 2, ovvero che non raggiungano entro
l'esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale del bilancio,
sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, del
conto economico sono poste in liquidazione coatta amministrativa.
15. Al fine di assicurare il rilancio del sistema nazionale
musicale di eccellenza, le fondazioni adeguano i propri statuti,
entro il ((30 giugno 2014)), alle seguenti disposizioni:
a) previsione di una struttura organizzativa articolata nei
seguenti organi, della durata di cinque anni, il cui compenso e'
stabilito in conformita' ai criteri stabiliti con decreto del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:
1) il presidente, nella persona del sindaco del comune nel
quale ha sede la fondazione, ovvero nella persona da lui nominata,
con funzioni di rappresentanza giuridica dell'ente; la presente
disposizione non si applica alla Fondazione dell'Accademia nazionale
di Santa Cecilia, che e' presieduta dal presidente dell'Accademia
stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente;
((2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai
membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci
privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il 5 per
cento del contributo erogato dallo Stato. Il numero dei componenti
del consiglio di indirizzo non deve comunque superare i sette
componenti, con la maggioranza in ogni caso costituita dai membri
designati dai fondatori pubblici));
3) il sovrintendente, quale unico organo di gestione, nominato
dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo su
proposta del consiglio di indirizzo; il sovrintendente puo' essere
coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore
amministrativo;
4) ((NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 7 OTTOBRE 2013, N. 112));
5) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri,
rinnovabili per non piu' di due mandati, di cui uno, con funzioni di
presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i
magistrati della Corte dei conti, uno in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze e uno in rappresentanza del Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
b) previsione della partecipazione dei soci privati in
proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio
della fondazione, che devono essere non inferiori al tre per cento;
c) previsione che il patrimonio sia articolato in un fondo di
dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalita'
statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese correnti
di gestione dell'ente.
16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con decorrenza
dal 1° gennaio 2015. ((La decorrenza puo' comunque essere anticipata
in caso di rinnovo degli organi in scadenza)). Il mancato adeguamento
dello statuto nei termini di cui al comma 15 determina l'applicazione
dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
17. L'organo di indirizzo esercita le proprie funzioni con
l'obbligo di assicurare il pareggio del bilancio. La violazione
dell'obbligo comporta l'applicazione dell'articolo 21 del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e la responsabilita' personale ai
sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni. La fondazione e' soggetta al rispetto della
disciplina in tema di appalti di lavori, servizi e forniture prevista
dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni. Le spese per eventuali rappresentazioni
lirico-sinfoniche eseguite all'estero sono da imputare in bilancio
con copertura finanziaria specificamente deliberata.
18. Anche agli effetti di quanto previsto dal presente articolo in
materia di ripartizione del contributo, gli organi di gestione delle
fondazioni lirico-sinfoniche coordinano i programmi e la
realizzazione delle attivita', sia all'interno della gestione
dell'ente sia rispetto alle altre fondazioni lirico-sinfoniche,
assicurando il conseguimento di economie di scala nella gestione
delle risorse di settore e una maggiore offerta di spettacoli, e
possono a tal fine essere riuniti in conferenza, presieduta dal
direttore generale competente, che la convoca, anche per gruppi
individuati per zone geografiche o specifici progetti comuni. La
conferenza deve garantire la maggiore diffusione in ogni ambito
territoriale degli spettacoli, nonche' la maggiore offerta al
pubblico giovanile, l'innovazione, la promozione di settore con ogni
idoneo mezzo di comunicazione, il contenimento e la riduzione del
costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli
o la realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici e di
materiale scenico, e la promozione dell'acquisto o la condivisione di
beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova
produzione musicale.
19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso
le fondazioni lirico-sinfoniche e' instaurato esclusivamente a mezzo
di apposite procedure selettive pubbliche. Per la certificazione, le
conseguenti verifiche e le relative riduzioni del trattamento
economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro,
si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego. Il
contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni del
contratto nazionale di lavoro ed e' sottoscritto da ciascuna
fondazione con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative mediante sottoscrizione di un'ipotesi di accordo da
inviare alla Corte dei conti. L'ipotesi di accordo deve rappresentare
chiaramente la quantificazione dei costi contrattuali. La Sezione
Regionale di controllo della Corte dei conti competente certifica
l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro trenta
giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si intende
effettuata positivamente. L'esito della certificazione e' comunicato
alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se la
certificazione e' positiva, la fondazione e' autorizzata a
sottoscrivere definitivamente l'accordo. In caso di certificazione
non positiva della Sezione Regionale di controllo della Corte dei
conti competente, le parti contraenti non possono procedere alla
sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e la fondazione
riapre le trattative per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di
accordo, comunque sottoposta alla procedura di certificazione
prevista dal presente comma. Avverso le delibere delle Sezioni
regionali di controllo le parti interessate possono ricorrere alle
Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione ai
sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge 24 dicembre 2012, n.
228. Le fondazioni, con apposita delibera dell'organo di indirizzo
((, da adottare entro il 30 settembre 2014)), procedono a
rideterminare l'organico necessario ((all'attivita' da realizzare nel
triennio successivo)) ((...)). La delibera deve garantire
l'equilibrio economico-finanziario e la copertura degli oneri della
dotazione organica con risorse aventi carattere di certezza e
stabilita'. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 7 OTTOBRE 2013, N. 112)).
20. La quota del fondo unico per lo spettacolo destinata alle
fondazioni lirico-sinfoniche, come annualmente determinata, sentita
la Consulta per lo spettacolo, con decreto del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, e' attribuita a ciascuna
fondazione con decreto del direttore generale competente, sentita la
competente commissione consultiva, sulla base dei seguenti criteri:
a) il 50 per cento della quota ((di cui all'alinea)) e' ripartita
in considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di
attivita' realizzati da ciascuna fondazione nell'anno precedente
quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di
rilevazione della produzione;
b) il 25 per cento della quota ((di cui all'alinea)) e' ripartita
in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione
attraverso la capacita' di reperire risorse;
c) il 25 per cento della quota ((di cui all'alinea)) e' ripartita
in considerazione della qualita' artistica dei programmi ((, con
particolare riguardo per quelli atti a realizzare segnatamente in un
arco circoscritto di tempo spettacoli lirici, di balletto e concerti
coniugati da un tema comune e ad attrarre turismo culturale)).
((20-bis. Per il triennio 2014-2016, una quota del 5 per cento del
Fondo unico per lo spettacolo destinato alle fondazioni
lirico-sinfoniche e' destinata alle fondazioni che abbiano raggiunto
il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti)).
21. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, ((da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,))
sentita la competente commissione consultiva, sono predeterminati gli
indicatori di rilevazione della produzione, i parametri per la
rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione, i
parametri per la rilevazione della qualita' artistica dei programmi,
il procedimento di erogazione ai fini della attribuzione del
contributo di cui al comma 20.
Capo III
Disposizioni urgenti per assicurare efficienti risorse al
sistema dei beni, delle attivita' culturali
Art. 12
Disposizioni urgenti per agevolare la diffusione di donazioni di
modico valore in favore della cultura e il coinvolgimento dei
privati.
1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze ((, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto)), sono
definite le modalita' di acquisizione delle donazioni di modico
valore (fino all'importo di euro ((diecimila)) ) destinate ai beni e
alle attivita' culturali, secondo i seguenti criteri:
a) massima semplificazione ed esclusione di qualsiasi onere
amministrativo a carico del privato;
b) garanzia della destinazione della liberalita' allo scopo
indicato dal donante;
c) piena pubblicita' delle donazioni ricevute e del loro impiego,
mediante una dettagliata rendicontazione, sottoposta agli organi di
controllo;
d) previsione della possibilita' di effettuare le liberalita'
mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalita'
interamente tracciabili idonee a consentire lo svolgimento di
controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.
2. Entro il 31 ottobre 2013 il Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo individua, in coerenza con l'articolo 9 della
Costituzione, sulla base della legislazione vigente e alla luce delle
indicazioni fornite dalla commissione di studio gia' costituita
presso il Ministero, forme di coinvolgimento dei privati nella
valorizzazione e gestione dei beni culturali, con riferimento a beni
individuati con decreto del medesimo Ministro.
Art. 13
Disposizioni urgenti per assicurare l'efficace e tempestivo
svolgimento delle valutazioni tecniche nel settore della cultura e
per la razionalizzazione degli organismi collegiali operanti presso
il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
((1. Allo scopo di assicurare il regolare, efficace e tempestivo
svolgimento delle attivita' di valutazione tecnica previste dalla
normativa vigente, le disposizioni dell'articolo 68, comma 2, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'art. 12, comma 20, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano nei confronti
degli organismi operanti nei settori della tutela e della
valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e delle attivita'
culturali, nonche' nei confronti dei nuclei di valutazione degli
investimenti pubblici. Ai componenti degli organismi di cui al
precedente periodo non spetta alcun compenso, indennita', gettone di
presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori degli
organismi stessi. I predetti organismi sono ricostituiti anche ove
siano cessati per effetto delle disposizioni di cui al primo periodo.
In occasione della ricostituzione o del primo rinnovo successivo alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, gli organismi assumono nuovamente la durata prevista dalle
disposizioni che ne prevedono l'istituzione e ne regolano il
funzionamento. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo ridetermina, con proprio decreto, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il numero dei componenti degli organismi di cui al
presente comma, assicurandone una riduzione pari ad almeno il 10 per
cento)).
2. Gli organismi di cui al comma 1 operano senza oneri a carico
della finanza pubblica, salvo il solo rimborso delle eventuali spese
di missione, ove previsto nel rispetto delle limitazioni previste a
legislazione vigente per tali categorie di spese e comunque nei
limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente
per le medesime spese. Ai componenti dei suddetti organismi
collegiali non spetta alcun emolumento o indennita'.
((2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad
avvalersi della Commissione permanente tecnico-artistica di cui al
regio decreto 20 gennaio 1905, n. 27, e successive modificazioni, e
al regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica 5 agosto 1999, n. 524, che
ha il compito di esaminare i tipi delle nuove monete metalliche
nazionali, con esclusione del lato comune delle monete euro ed i
relativi conii e di pronunziarsi su ogni altro argomento affine o
attinente alla monetazione. Per la partecipazione alla Commissione
sono esclusi compensi e indennita' a qualsiasi titolo, incluso il
rimborso spese)).
Art. 14
Oli lubrificanti e accisa su alcool
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aliquota dell'imposta di
consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, e' fissata in euro 787,81 per mille
chilogrammi.
2. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le
aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono
determinate nelle seguenti misure:
a) per l'anno 2014
Birra: euro 2,39 per ettolitro e per grado-Plato;
Prodotti alcolici intermedi: euro 69,78 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 814,81 per ettolitro anidro;
b) a decorrere dall'anno 2015
Birra: euro 2,48 per ettolitro e per grado-Plato;
Prodotti alcolici intermedi: euro 72,28 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 844,01 per ettolitro anidro.
3. Con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, da adottarsi entro il 30 novembre 2013, e' incrementato, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo fiscale sui prodotti da
fumo in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a euro
50.000.000 annui a partire dal medesimo anno.
Il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30
novembre 2013 e con aggiornamento quadrimestrale, i dati previsionali
correlati al maggior gettito previsto ai sensi del primo periodo. In
caso di scostamento, il Direttore della predetta Agenzia provvede ad
adeguare la misura del prelievo fiscale, al fine di assicurare le
predette maggiori entrate.
Art. 15
Norme finanziarie
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica, e'
incrementata di 1,8 milioni di euro per l'anno 2013, 11 milioni di
euro per l'anno 2014, 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 4,5
milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e
4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018.
2. Agli oneri di cui all'articolo 1, commi 8 e 12, pari a 200.000
euro per l'anno 2013, 909.500 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015
e 2016, e 109.500 euro a decorrere dall'anno 2017, all'articolo 2,
pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, all'articolo 3 pari a
12,8 milioni di euro a decorrere dal 2014, ((all'articolo 5, pari a 3
milioni di euro per l'anno 2013 e 19 milioni di euro per l'anno 2014,
agli articoli 5-ter e 5-quater, pari a 600.000 euro per ciascuno
degli anni 2013, 2014 e 2015, all'articolo 7, pari a)) 4,5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016, ((all'articolo 8, pari
a 65 milioni di euro per il 2014 e 110 milioni di euro a decorrere
dal 2015)), all'articolo 10, pari a 4 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2014, all'articolo 11, ((comma 7, pari a 3 milioni di
euro)) a decorrere dal 2015, all'articolo 14 comma 1 pari a 3,41
milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,93 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016 ((, all'articolo 14, comma 2, pari a 5,1 milioni di
euro per il 2015, a 11,5 milioni di euro per il 2016 e a 7,8 milioni
di euro a decorrere dal 2017,)) e al comma 1 del presente articolo,
pari a 1,8 milioni di euro per l'anno 2013, 11 milioni di euro per
l'anno 2014, 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 4,5 milioni di euro
per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 4,5 milioni di
euro a decorrere dal 2018, si provvede:
a) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2013 mediante
corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare;
((a-bis) per le finalita' di cui agli articoli 5-ter e 5-quater,
quanto a 600.000 euro per l'anno 2013, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali'' della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a euro
600.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b), limitatamente alla parte corrente, del decreto-legge 31 marzo
2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2011, n. 75));
b) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2013 e euro 8.600.000, per
ciascuno degli anni dal 2014 al 2018, con le maggiori entrate di cui
all'articolo 11, comma 12;
c) quanto a euro 20.100.000, per l'anno 2014, e euro 61.600.000 a
decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dall'articolo 14 comma 2;
d) quanto a euro 49.599.500 per l'anno 2014, a euro 47.609.500
per l'anno 2015, a euro 49.529.500 per l'anno 2016, a euro 49.029.500
per l'anno 2017 e 49.129.500 euro a decorrere dall'anno 2018 mediante
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo
14, comma 3;
e) quanto a euro 13.410.000 a decorrere dall'anno 2014, mediante
utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, comma 1;
((e-bis) per le finalita' di cui all'articolo 5, commi 3 e 3-bis,
quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2014, mediante ulteriore
incremento delle aliquote di accisa di cui all'articolo 14, comma 2,
che garantisca un maggior gettito netto pari almeno a 8 milioni di
euro per l'anno 2014;
e-ter) per le finalita' di cui all'articolo 8, quanto a 20
milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante ulteriore incremento
delle aliquote di accisa di cui all'articolo 14, comma 2, che
garantisca un maggior gettito netto pari almeno a 20 milioni di euro
a decorrere dal 2014)).
((2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano, a
decorrere dall'anno 2014, nel limite di spesa complessivo di 2
milioni di euro, ivi incluse le spese di manutenzione straordinaria
degli immobili e le eventuali minori entrate per il bilancio dello
Stato)).
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 8 agosto 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri
Bray, Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo
D'Alia, Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione
Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze
Carrozza, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Delrio, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri