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Decreto Ministerial N° 5442 de 21 de mayo 2007 Procedimiento a nivel nacional para el registro de las denominaciones de origen y indicaciones geográficas en virtud del Reglamento (CE) N° 510/2006, Italia

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Detalles Detalles Año de versión 2007 Fechas Adoptado/a: 21 de mayo de 2007 Tipo de texto Normas/Reglamentos Materia Indicaciones geográficas, Organismo regulador de PI

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Textos principales Textos principales Italiano Decreto Ministeriale 21 maggio 2007, n. 5442 Procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006        

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 Maggio 2007

Procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006. (G.U. 123 del 29-5-2007)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Vista la circolare 28 giugno 2000, n. 4, recante modalità per la presentazione delle istanze di registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 per l'individuazione delle relative procedure amministrative;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea; Visto il decreto ministeriale 17 novembre 2006 recante "procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006";

Considerato che il regolamento (CE) 510/2006 ha abrogato il regolamento (CEE) 2081/92;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che all'art. 1, comma 1051, istituisce il contributo destinato a coprire le spese sostenute in occasione dell'esame delle domande di registrazione delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 510/2006;

Preso atto degli accordi tra Ministro ed assessori competenti in materia, assunti nella riunione del 24 gennaio 2007;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 10 maggio 2007;

Decreta:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende: a) per Ministero, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; b) per regione, la regione o provincia autonoma ovvero le regioni o provincia autonoma sul cui

territorio insiste la produzione interessata alla registrazione.

Art. 2.
Soggetti legittimati

  1. Soggetto legittimato a presentare domanda di riconoscimento per una DOP o IGP ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 è l'associazione costituita dall'insieme di produttori e/o trasformatori che effettivamente producono o trasformano il prodotto agricolo o alimentare per il quale si chiede il riconoscimento della DOP o IGP. Possono far parte dell'Associazione altri soggetti purché appartenenti alla filiera; le modalità di partecipazione sono disciplinate dal pertinente statuto.
  2. L'associazione di cui al comma 1 deve: a) essere costituita ai sensi di legge; b) avere tra gli scopi sociali la registrazione del prodotto per il quale viene presentata la domanda, o aver

assunto in assemblea la delibera di presentare istanza per la registrazione della DOP o IGP interessata dalla domanda, qualora tale previsione non sia contenuta nello statuto; c) essere espressione dei produttori e/o trasformatori ricadenti nel territorio delimitato dal disciplinare di cui alla previsione dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 510/2006;

d) contenere nell'atto costitutivo o nello statuto fermo restando lo scopo sociale la previsione che l'associazione non possa essere sciolta prima del raggiungimento dello scopo per il quale è stata costituita. Nell'ipotesi in cui sia modificata la forma giuridica dell'associazione, il Ministero e la regione verificano la sussistenza delle condizioni per il proseguimento del procedimento.

Art. 3.
Pluralità di richieste per un'unica denominazione

1. Nel caso in cui siano presentate più istanze per lo stesso prodotto/denominazione o per prodotti/denominazioni assimilabili, il Ministero, d'intesa con la regione, provvede ad individuare l'associazione che rappresenti una percentuale della produzione nonché una percentuale delle imprese attualmente coinvolte prevalente rispetto alle altre Associazioni.

Art. 4.
Documentazione da presentare

  1. L'associazione di cui all'art. 2 presenta istanza di registrazione al Ministero -Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Ufficio QPA III ed alla regione.
  2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere in regola con le norme sul bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo e successive modifiche, firmata dal legale rappresentante e corredata dalla delibera assembleare per ogni prodotto per il quale si chiede il riconoscimento in ambito comunitario.
  3. Unitamente all'istanza ed al progetto di documento unico di cui all'art. 5, comma 3, lettera c) del regolamento (CE) n. 510/2006, deve essere trasmessa al Ministero e alla regione la seguente documentazione:

a) atto costitutivo e, ove presente, statuto;
b) delibera assembleare dalla quale risulti la volontà dei produttori di presentare istanza per la

registrazione della DOP o IGP qualora tale previsione non sia contenuta nell'atto costitutivo o nello statuto; c) disciplinare di produzione; d) relazione tecnica dalla quale si evinca in maniera chiara il legame con il territorio, inteso come nesso di

causalità tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (nell'ipotesi di DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altra caratteristica del prodotto (nell'ipotesi di IGP). Dalla relazione tecnica deve altresì risultare che il prodotto per il quale si richiede il riconoscimento presenta almeno una caratteristica qualitativa che lo differenzia dallo standard qualitativo di prodotti della stessa tipologia ottenuti fuori dalla zona di produzione;

e) relazione storica, corredata di riferimenti bibliografici, atta a comprovare la produzione per almeno venticinque anni anche se non continuativi del prodotto in questione, nonché l'uso consolidato, nel commercio o nel linguaggio comune, della denominazione della quale si richiede la registrazione;

f) relazione socio-economica contenente le seguenti informazioni:

1. prodotto e struttura produttiva:
quantità prodotta attuale;
potenzialità produttiva del territorio;
numero aziende coinvolte distinte per singolo segmento della filiera (attuali e potenziali);
destinazione geografica e commerciale del prodotto (attuale e potenziale);

2. domanda attuale relativa al prodotto e previsione di medio termine: g) cartografia in scala adeguata a consentire l'individuazione precisa della zona di produzione e dei suoi confini;

h) ricevuta del versamento del contributo destinato a coprire le spese a norma dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 510/2006. L'importo e le modalità di versamento del predetto contributo sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. L'istanza è presentata conformemente alle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modifiche.

Art. 5.
Modalità di compilazione del disciplinare di produzione

1. Il disciplinare di produzione deve contenere: a) tutti gli elementi di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 510/2006; b) gli elementi idonei all'identificazione del prodotto del quale si chiede la protezione anche mediante la

definizione di un segno identificativo o logo, costituito da un segno grafico e/o da una dicitura, dei quali devono essere fornite le dimensioni, il tipo di carattere e gli indici colorimetrici; per ogni utilizzazione vanno comunque rispettate le proporzioni rispetto al segno identificativo o logo approvato.

  1. Il segno (o logo) di cui al comma 1 deve possedere i requisiti della originalità, della capacità distintiva e della conformità ai principi della legislazione vigente riguardanti l'ordine pubblico ed il buon costume.
  2. L'utilizzazione di un marchio già registrato può essere consentito, se ritenuto idoneo, a condizione dell'esplicita rinuncia a titolo gratuito del suo titolare, a far data dal riconoscimento della denominazione di origine o della indicazione geografica interessata.

Art. 6.
Prima fase della procedura

1. Fatte salve le procedure adottate secondo le disposizioni previste dal pertinente ordinamento, entro centoventi giorni dalla ricezione dell'istanza, la regione procede:

a) alla valutazione di tutta la documentazione;

b) alla formulazione di un parere sulla legittimazione dell'associazione di cui all'art. 2 e sui

contenuti della relazione socio-economica di cui all'art. 4, comma 3, lettera f); c) alla trasmissione al Ministero della valutazione e del parere di cui ai punti a) e b).

2. Entro centoventi giorni dalla decorrenza del termine di cui al comma 1, il Ministero accerta: a) la legittimazione del soggetto richiedente; b) la completezza della documentazione come individuata dall'art. 4, comma 3 e rispondenza ai requisiti ed

alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 510/2006, con particolare riferimento al legame di cui all'art. 4, comma 3, lettera d), ed agli elementi comprovanti la produzione almeno venticinquennale del prodotto;

c) l'adeguatezza del disciplinare di produzione;

d) che il prodotto non insiste sulla stessa zona geografica o in una zona immediatamente limitrofa a quella in cui avviene la produzione di altro prodotto già riconosciuto dello stesso tipo con caratteristiche analoghe.

  1. Le osservazioni ed i rilievi del Ministero sono comunicati alla regione ed all'associazione. L'associazione fornisce al Ministero ed alla regione adeguati elementi di risposta entro novanta giorni. La mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi, entro il termine previsto, costituisce elemento ostativo al proseguimento dell'istruttoria e determina la chiusura del procedimento che viene comunicato alla regione ed all'associazione.
  2. Per gli accertamenti di cui al presente articolo il Ministero può avvalersi di Enti o Istituzioni competenti nelle materie oggetto degli accertamenti.

Art. 7.
Seconda fase della procedura

  1. Ultimate le verifiche di cui all'art. 6 con esito positivo, il Ministero ne da' comunicazione alla regione ed all'associazione, trasmettendo il disciplinare di produzione nella stesura finale.
  2. Qualora non vi sia coincidenza tra la valutazione del Ministero e della regione in merito alla domanda di riconoscimento, o sia necessario procedere alla valutazione congiunta di particolari problematiche, il Ministero convoca una conferenza dei servizi con la regione.
  3. Il Ministero concorda con la regione e l'associazione la data, l'ora, il luogo e la sede per la riunione di pubblico accertamento ed invita le stesse a darne comunicazione ai comuni, alle organizzazioni professionali e di categoria ed ai produttori ed agli operatori economici interessati. Gli stessi soggetti devono assicurare – con evidenze oggettive, fornite preliminarmente all'inizio della riunione

di pubblico accertamento - la massima divulgazione dell'evento anche mediante la diramazione di avvisi, l'affissione di manifesti o altri mezzi equivalenti. Le modalità e l'ampiezza della divulgazione devono essere coerenti con l'areale interessato dalla produzione.

4. Scopo della riunione di pubblico accertamento è quello di permettere al Ministero, in quanto soggetto responsabile della dichiarazione di cui all'art. 5, paragrafo 7, lettera c) del regolamento (CE)

n. 510/2006, di verificare la rispondenza della disciplina proposta agli usi leali e costanti previsti dal regolamento in questione.

  1. Alla riunione di cui al comma 3, aperta a tutti i soggetti economicamente interessati dei quali deve essere registrata la presenza e per i quali deve essere disponibile copia del disciplinare oggetto della discussione, partecipano, in rappresentanza del Ministero, almeno due funzionari con il compito di accertare la regolare convocazione, di coordinare i lavori, di acquisire eventuali osservazioni e di verbalizzare la riunione.
  2. Il Ministero, sulla base del progetto del documento unico inviato dall'associazione, predispone il documento unico di cui all'art. 5, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CE) n. 510/2006 e lo invia unitamente al disciplinare di produzione all'associazione, che lo restituisce firmato. Successivamente il Ministero provvede alla trasmissione dello stesso anche alla regione.

Art. 8.
Pubblicazione e trasmissione della istanza alla UE

  1. Il Ministero provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della proposta di disciplinare di produzione affinché tutti i soggetti interessati possano prenderne visione e presentare eventuali osservazioni adeguatamente motivate e documentate. Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, in mancanza di osservazioni, la richiesta di registrazione e la documentazione relativa sono notificate alla Commissione europea.
  2. Qualora siano pervenute osservazioni, il Ministero chiede all'associazione di predisporre le controdeduzioni. Entro centoventi giorni dalla ricezione delle osservazioni il Ministero convoca una riunione con la regione nel cui ambito territoriale insiste la produzione oggetto di richiesta di riconoscimento, l'associazione, i soggetti che hanno presentato le osservazioni, nonché la regione nel cui ambito territoriale ha sede legale il soggetto che ha proposto osservazioni. Al termine della riunione il Ministero, d'intesa con la regione nel cui ambito territoriale insiste la produzione oggetto di richiesta di riconoscimento, decide in merito alle osservazioni. In caso positivo il Ministero procede alla notifica alla Commissione europea; in caso contrario il Ministero procede all'archiviazione della pratica, dandone comunicazione alla regione e notificando la decisione alla associazione.
  3. Il disciplinare di produzione nella versione trasmessa alla Commissione europea è pubblicato sul sito del Ministero ai sensi del regolamento CE n. 510/2006, comunicato alla regione e notificato all'associazione.
  4. Nel corso della procedura a livello comunitario, nel caso in cui siano proposte osservazioni in merito alla domanda di riconoscimento, il Ministero invia comunicazione all'Associazione ed alla regione.

Art. 9.
Richieste di modifica di disciplinare

  1. Ha titolo a presentare richiesta di modifica del disciplinare di produzione di una DOP o IGP il Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
  2. In assenza del Consorzio di tutela riconosciuto, la richiesta di modifica deve essere sottoscritta dai soggetti immessi nel sistema dei controlli che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata/certificata, nonché una percentuale pari almeno al 30% delle imprese coinvolte nella produzione.
  3. Le percentuali di cui al comma 2 devono essere verificate rispetto alla categoria dei "produttori e utilizzatori", così come individuata dall'art. 4 del decreto ministeriale 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e IGP.
  4. Alla richiesta di modifica si applica la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 8. Il Ministero procede alla convocazione della riunione di pubblico accertamento di cui all'art. 7 nel caso in cui la modifica richiesta riguardi una variazione della zona delimitata dal disciplinare di produzione vigente o laddove non ci sia un Consorzio di tutela incaricato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999.

Art. 10.
Protezione transitoria

  1. La protezione transitoria può essere richiesta dall'associazione di cui all'art. 2, che abbia espressamente esonerato il Ministero da qualunque responsabilità presente e futura conseguente al mancato accoglimento della richiesta di registrazione della denominazione.
  2. La protezione transitoria accordata decade qualora entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto non sia approvato il piano dei controlli.
  3. Sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è pubblicato l'elenco delle denominazioni in protezione transitoria ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 510/06.
  4. Le protezioni transitorie, accordate prima della entrata in vigore del presente decreto, vengono revocate qualora non sia approvato il piano dei controlli entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 11.
Disposizioni transitorie

    1. Le domande già presentate al Ministero prima dell'entrata in vigore del presente decreto devono essere integrate, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con la seguente documentazione:
    2. a) relazione tecnica dalla quale risultino gli elementi di cui all'art. 4, comma 3, lettera d);
      b) relazione storica con gli elementi di cui all'art. 4, comma 3, lettera e).
  1. Da parte dell'associazione la documentazione di cui al comma 1 viene trasmessa anche alla regione che integra il parere già espresso.
  2. In assenza della integrazione di cui al comma 1 la domanda viene archiviata ed il Ministero ne da' comunicazione alla regione e notifica la decisione alla associazione.
  3. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale che istituisce il contributo di cui all'art. 4, comma 3, lettera h) le domande di riconoscimento presentate ai sensi del presente decreto sono ugualmente esaminate. La ricevuta del versamento relativo al contributo deve essere inviata al Ministero entro sessanta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto, pena il rigetto della domanda.

Art. 12.
Decorrenza dei termini ed abrogazioni

  1. Al fine di consentire l'adeguamento della procedura nazionale alle previsioni del regolamento n. 510/2006, il termine di centoventi giorni, previsto dall'art. 6 del presente decreto, diventa operativo per le istanze presentate ai sensi del presente decreto a decorrere dal 1° gennaio 2008.
  2. Il decreto 17 novembre 2006, citato nelle premesse è abrogato.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve le loro competenze ed in conformità ai loro statuti e alle relative norme di attuazione.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2007 Il Ministro: De Castro


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N° WIPO Lex IT008