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Decreto Ley N° 323, de 27 de agosto de 1993 Medidas urgentes para la Radio y la Televisión, Italia

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Detalles Detalles Año de versión 2007 Fechas Entrada en vigor: 28 de agosto de 1993 Promulgación: 27 de agosto de 1993 Tipo de texto Otras textos Materia Derecho de autor Notas Para la fecha de entrada en vigor: véase el artículo 12 para más detalles

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DECRETOLEGGE 27 agosto 1993, n. 323 Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva.

Entrata in vigore del decreto: 28/08/1993.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di evitare l'interruzione della radiodiffusione da parte di soggetti privati;

Considerato, altresi', che per le emittenti televisive nazionali, che intendano trasmettere in codice, e' in corso il complesso procedimento per l'emanazione di un apposito regolamento, previsto dal decretolegge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA il seguente decretolegge: Art. 1.

  1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia ai soggetti autorizzati a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, le relative concessioni con durata fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206, e comunque per un periodo non superiore a tre anni.
  2. L'atto di concessione consente esclusivamente l'esercizio degli impianti e dei connessi collegamenti di telecomunicazioni censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti, nonche' verificati dai competenti organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
  3. Fino alla scadenza del termine di durata delle concessioni di cui al comma 1, i titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, o di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, proseguono l'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale con gli impianti e i connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 della medesima disposizione.
  4. Le concessioni di cui al presente articolo possono essere rilasciate esclusivamente a soggetti che alla data del 28 febbraio 1993 fossero in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16, commi 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, della legge 6 agosto 1990, n.

223. All'articolo 1, comma 3, del decretolegge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, sono soppresse le parole: "e 18, e dall'articolo 17, commi 1 e 2". ((2))

5. Sono, altresi', requisiti essenziali per il rilascio della concessione di cui al presente articolo, da possedere entro il 30 novembre 1993 e da attestare con idonea documentazione entro la medesima data:

a) l'esistenza di un rapporto continuativo di lavoro subordinato, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale, per almeno tre dipendenti o tre soci lavoratori;

b) il capitale sociale interamente versato nella misura minima prevista dall'articolo 16, comma 8, lettera c), della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2329, primo comma, n. 2), dall'articolo 2438, e dall'articolo 2439, primo comma, del codice civile, qualora non interamente versato, il rilascio di cauzione secondo le modalita' stabilite dall'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992,

n. 255, per l'importo corrispondente alla parte di capitale non versata;

c) il versamento della cauzione, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, nella misura prevista dall'articolo 16, comma 8, lettere a ) e b), della legge 6 agosto 1990, n. 223,;

d) l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 1bis e 3 dell'articolo 5 del presente decreto. ((2))

  1. Le disposizioni di cui al comma 5, nonche' quelle previste dall'articolo 16, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, non si applicano alle emittenti che all'atto della presentazione della documentazione necessaria al rilascio della concessione assumano l'irrevocabile impegno, per tutta la durata della concessione, di trasmettere pubblicita' in qualunque forma non oltre i limiti previsti per le emittenti radiofoniche a carattere comunitario. Le stesse emittenti sono tenute al pagamento del canone di concessione nella misura indicata dal comma 2 dell'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
  2. Qualora, nel periodo di durata della concessione, vengano meno i requisiti di cui ai commi 4 e 5, ovvero in caso di inosservanza della disposizione di cui al comma 6, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, anche su segnalazione del Garante per la radiodiffussione e l'editoria, dispone l'immediata revoca della concessione.

7bis. In attesa dell'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, puo' essere consentita, per il periodo di durata delle concessioni in ambito locale previsto dal presente articolo, la trasmissione in contemporanea dei programmi televisivi di cui all'accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino del 23 ottobre 1987, ratificato ai sensi della legge 9 aprile 1990, n. 99, da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale nei bacini limitrofi alla Repubblica di San Marino e secondo le procedure previste dall'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n.

223.

7ter. L'impianto previsto dall'articolo 3 dell'accordo di cui al comma 7bis del presente articolo e' attivato tenendo conto delle esigenze derivanti dall'applicazione della normativa italiana sulle radiodiffusioni. Le trasmissioni devono essere conformi alla normativa europea, comunitaria ed italiana.

7quater. La concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale di cui al comma 1 dell'articolo 1 viene altresi' rilasciata a societa' costituite entro il 31 dicembre 1993 in possesso del requisiti di cui ai commi 4 e 5 dello stesso articolo 1, nelle quali vengano conferite entro lo stesso termine almeno tre emittenti televisive in ambito locale, ciascuna delle quali sia in possesso dei requisiti previsti al comma 4 dell'articolo 1 e al comma 3 dell'articolo 5 del presente decreto, che abbiano fatturato nell'anno 1992 non piu' di 200 milioni di lire, gia' autorizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla

L. 23 dicembre 1996, n. 650, ha disposto (con l'art. 1, comma 46, lettera f)) che sono abrogati i commi 4 e 5 del presente articolo "nella parte in cui prescrivono, come requisiti essenziali per il rilascio e per la validita' delle concessioni per la radiodiffusione, la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria".

Art. 2

  1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda, e comunque non oltre il 28 febbraio 1994.
  2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia le concessioni per la radiodiffusione televisiva entro il novantesimo giorno successivo al ricevimento della documentazione attestante i requisiti previsti dall'articolo 1 del presente decreto.
  3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere inoltrata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il 30 novembre 1993.

3bis. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni puo' richiedere ai soggetti interessati, oltre alla documentazione prevista dal comma 2 del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 4, dichiarazioni sostitutive di atti di notorieta', rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per l'attestazione degli elementi istruttori necessari per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, successivamente al rilascio delle concessioni, procede alla verifica di tali attestazioni e, in caso di dichiarazioni false, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone la revoca della concessione, ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti.

4. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 72)).

Art. 3.

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni procede alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 1992, tenendo conto del quadro normativo vigente e della rapida evoluzione tecnologica del settore.
  2. Anche al fine di garantire, fino all'entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, l'equilibrio tra i soggetti operanti nella radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e quelli operanti in ambito locale, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni non rilascia le concessioni per la radiodiffuzione televisiva in ambito nazionale, comprese le autorizzazioni a ripetere programmi esteri, a piu' di otto emittenti televisive nazionali private, sulla base dell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992.
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 1996, N. 545, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 650)).

Art. 4.

  1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 28 febbraio 1994.
  2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia le concessioni per la radiodiffusione sonora entro il novantesimo giorno successivo al ricevimento della documentazione attestante i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 3, del decretolegge 19 ottobre 1992,
n.
407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992,
n.
482.

3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere inoltrata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il termine del 30 novembre 1993.

((3bis. Le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale devono assumere entro il 30 novembre 1993 l'impegno di cui all'articolo 16, comma 18, della legge 6 agosto 1990, n. 223, con riferimento all'orario minimo di programmazione settimanale di cui all'articolo 20, comma 1, della stessa legge n. 223 del 1990. Tale impegno, che costituisce requisito essenziale per il rilascio della concessione di cui all'articolo 1, comma 3, del decretolegge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, qualora non specificatamente contenuto nella domanda di concessione deve essere inoltrato entro il suddetto termine al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con atto con firma autenticata)).

Art. 5.

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)).
1bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)).

  1. Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, nonche' ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora, ovvero ai soggetti autorizzati ad operare in ambito televisivo locale o in ambito radiofonico nazionale o locale di cui all'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' consentita, ai fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca, l'acquisizione e la diffusione di immagini e materiali sonori e di informazione su tutte le manifestazioni di preminente interesse generale che interessano il bacino di utenza oggetto della concessione.
  2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 1996, N. 545, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 650.

Art. 6.

  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)).
    1bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)).
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)).

2bis. Gli impianti eserciti da emittenti appartenenti a persone fisiche o giuridiche che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultano fallite, debbono essere immediatamente disattivati.

  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)).
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)).
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)).

6. Per le emittenti radiofoniche il divieto di detenere frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino, previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di apposito avviso di approvazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione

sonora, ad eccezione delle emittenti che irradiano con impianti
ubicati in uno stesso sito con un sistema di antenne di identiche
caratteristiche tecnicooperative.

Art. 6bis.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177))

Art. 7.

    1. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' sostituito dal seguente:
    2. "3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'articolo 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, cosi' come modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni.".
  1. All'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: "tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi" sono sostituite dalle seguenti: "tribunale e".
  2. All'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono soppresse le parole: "pubblichino notizie da almeno tre anni".

Art. 8.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177))

Art. 9.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177))

Art. 10.

((1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo emana un regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il Garante per la radioffusione e l'editoria e le competenti commissioni parlamentari, per la definizione di nuovi criteri di determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione e per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte non inferiore a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, e degli introiti equiparati al canone determinato ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206)).

Art. 11.

1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1997, N. 249)).

1bis. Le trasmissioni in forma codificata di cui al comma 1 sono in ogni caso protette ai sensi dell'articolo 171bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518.

2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1997, N. 249)).

2bis. Ai soggetti di cui al comma 2 e per il periodo ivi previsto si applicano le disposizioni e le sanzioni previste per i concessionari privati in ambito nazionale di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria vigila sulla loro attivita', li iscrive nel registro di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e applica le sanzioni di cui all'articolo 31 della legge medesima.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206, e comunque per un periodo non superiore a tre anni, non e' consentito il rilascio di ulteriori concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale ed e' prorogato il termine di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990,

n. 223, per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, con gli obblighi previsti per i concessionari.

Art. 11bis.

((1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' sostituito dal seguente:

"1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicita' diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicita' su emittenti televisive locali nonche' su emittenti radiofoniche nazionali e locali almeno il 15 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attivita'. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicita' non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attivita', su emittenti televisive e radiofoniche locali. La ripartizione tra emittenti radiofoniche locali, emittenti radiofoniche nazionali e emittenti televisive locali deve avvenire senza discriminazione, secondo criteri di economicita' e in base alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. I comitati regionali radiotelevisivi vigilano sull'applicazione del presente articolo".

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, dovra' essere adeguato alle disposizioni di cui al comma 1.))

Art. 11ter.

((1. Ai fini della applicazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono equiparati alle persone fisiche gli enti di cui all'articolo 12 del codice civile, nonche' gli enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile che siano intestatari di azioni aventi diritto di voto e di quote delle societa' che esercitano le imprese soggette all'obbligo di iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero che siano intestatari di azioni aventi diritto di voto o di quote di societa' intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote delle societa' che esercitano imprese soggette al suddetto obbligo di iscrizione, o che comunque controllino direttamente o indirettamente le societa' che esercitano imprese soggette al suddetto obbligo di iscrizione)).

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 agosto 1993

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

PAGANI, Ministro delle poste e

delle telecomunicazioni

Visto, il Guardasigilli: CONSO


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N° WIPO Lex IT055