LEGGE 24 giugno 1997 n.63
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE 25 GENNAIO 1991 N.8 -TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 24 giugno 1997.
Art.1
La tutela del diritto d'autore di cui alla Legge 25 gennaio 1991 n.8 viene estesa agli artisti e interpreti esecutori dell'opera.
Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano o comunque eseguono in qualunque modo le opere di cui alla citata Legge n.8 del 1991.
Art.2
Gli artisti interpreti ed esecutori hanno il potere esclusivo di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta delle loro prestazioni artistiche, la diffusione via etere e la comunicazione al pubblico sotto qualsiasi forma, compresa la registrazione su supporti magnetici delle loro prestazioni artistiche dal vivo.
Art.3
Il primo comma dell'articolo 118 della Legge 25 gennaio 1991, n.8, nel testo introdotto con l'articolo 14 della Legge 29 gennaio 1996, n.5, viene così modificato:
"Chiunque direttamente o indirettamente riproduce o induce alla riproduzione, divulga, acquista o detiene a scopo di divulgazione, oppure introduce nel territorio della Repubblica, allo stesso scopo, opere tutelate dalla presente legge, ledendo l'esercizio o la titolarità del diritto d'autore e degli esecutori o talune facoltà di sfruttamento economico degli stessi, è punito con la sanzione amministrativa proporzionale nella misura di L.100.000 -per ciascuna copia illecita, e comunque non oltre il massimo di L.500.000.000 -. Ad analogo titolo di misura amministrativa, è sempre disposta dal Commissario della Legge la confisca dei prodotti abusivi, la distruzione o neutralizzazione degli oggetti confiscati.
Il Commissario della Legge pone a disposizione del detentore del diritto il fascicolo processuale, per consentire allo stesso di verificare, su sua richiesta, l'identità del produttore e distributore dei prodotti illegali e dei relativi canali di distribuzione.
Il Commissario della Legge può disporre il sequestro dei macchinari utilizzati per la produzione di prodotti illegali".
Art.4
Gli oggetti delle registrazioni sonore prodotte nel territorio della Repubblica, oltre ai requisiti di cui all'articolo 83 della Legge 25 gennaio 1991 n.8 debbono essere dotati di un marchio d'origine.
Le caratteristiche del marchio e le modalità di applicazione saranno stabilite in apposito regolamento approvato dal Deputato all'Industria, in accordo con i produttori sammarinesi, sotto l'osservanza dell'obbligo comunque per i produttori di dimostrare preventivamente il possesso delle autorizzazione delle parti interessate.
Art.5
La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
Data dalla Nostra Residenza, addì 26 giugno 1997/1696 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Paride Andreoli -Pier Marino Mularoni