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Décret du Président de la République n° 255 du 27 mars 1992 sur le Règlement de mise en application de la loi n° 223 du 6 août 1990 sur la discipline du système radiotélévisé public et privé, Italie

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Détails Détails Année de version 2010 Dates Entrée en vigueur: 16 avril 1992 Émis: 27 mars 1992 Type de texte Autres textes Sujet Droit d'auteur Sujet (secondaire) Mise en application des droits

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Italien Decreto del Presidente della Repubblica, 27 marzo 1992, n. 255 Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato        

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992, n. 255

Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

Entrata in vigore del decreto: 16-4-1992

TITOLO I

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato".

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

Sentite le competenti commissioni parlamentari;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 aprile 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992, approvativo del regolamento di attuazione della citata legge 6 agosto 1990, n. 223;

Riconosciuta l'esigenza di rendere il testo piu' aderente al disposto della legge; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 marzo 1992; Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; EMANA il seguente regolamento:

Art. 1. Definizione

1. Nel presente regolamento la legge 6 agosto 1990, n. 223, e' indicata con la denominazione "la legge".

Art. 2. Canone per il diritto di superficie

  1. Il canone di concessione del diritto di superficie di cui all'articolo 4, comma 2, della legge, viene determinato dai comuni sulla base della durata della concessione per la radiodiffusione e del costo sostenuto per l'acquisizione dell'area; ove quest'ultima sia gia' di proprieta' comunale, il relativo valore viene determinato secondo i criteri dettati dall'articolo 4, comma 2, della legge, per la determinazione dell'indennita' di esproprio. In ogni caso la misura del canone che deve essere versato anticipatamente per l'intera durata della concessione del diritto di superficie, non puo' essere superiore a un decimo del predetto costo o valore.
  2. Nel caso in cui il piano di assegnazione delle frequenze preveda che sulla medesima area coesistano gli impianti di piu' emittenti il canone di cui al comma 1 va suddiviso, salvo diversa pattuizione tra i concessionari ai sensi dell'articolo 18 della legge, in parti uguali, fra le emittenti stesse.
  3. A decorrere dalla scadenza del termine di durata della concessione di cui all'articolo 16 della legge il canone e'

aggiornato in relazione alla variazione del tasso di inflazione verificatasi nel corso del periodo dei sei anni precedente.

Art. 3. Rimborsi dovuti in caso di revoca del diritto di superficie

1. Nel caso di revoca del diritto di superficie di cui all'articolo 4, comma 3, della legge, il soggetto subentrante deve dichiarare, entro quindici giorni dal subentro, se intende acquistare l'impianto

o se preferisce la rimozione dello stesso.

  1. Entro quindici giorni dalla dichiarazione, ove il soggetto subentrante abbia esercitato la facolta' di acquistare l'impianto, ne prende possesso previo pagamento, a favore del precedente concessionario, della somma concordata.
  2. Decorso il termine di cui al comma 2, in caso di disaccordo tra le parti nei successivi trenta giorni la somma e' determinata in via provvisoria dal direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente o da un funzionario dallo stesso delegato su richiesta di uno o di entrambi gli interessati.
  3. La somma spettante al precedente concessionario viene determinata tenendo conto del valore dell'impianto riferito alla data di presa di possesso e avuto riguardo allo stato di conservazione, di funzionamento e di obsolescenza tecnica nonche' dell'ammortamento gia' verificatosi. Detti elementi sono desunti, in particolare, dalla documentazione allegata all'ultimo bilancio presentato al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dell'articolo 14 della legge.
  4. In caso di mancata accettazione della somma determinata secondo il comma 3 il subentrante provvede mediante atto di offerta reale di cui all'articolo 1209, comma 1, del codice civile ed e' immesso immediatamente in possesso degli impianti previa compilazione di un verbale di consegna redatto alla presenza di un dipendente del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente designato dal direttore del circolo medesimo.
  5. E' fatto salvo il diritto delle parti di adire immediatamente l'autorita' giudiziaria ordinaria.
  6. Nel caso in cui il soggetto subentrante chieda la rimozione dell'impianto il precedente concessionario deve provvedervi entro trenta giorni dalla richiesta di rimozione; se non provvede, la rimozione e' effettuata, con l'intervento del direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente o di un funzionario dallo stesso delegato, dal subentrante medesimo che cura il deposito del materiale, per conto ed a spese del proprietario e salvo diversa disposizione di quest'ultimo, in un locale di pubblico deposito. Il depositante deve dare immediata notizia del deposito eseguito al precedente concessionario. La somma spettante al precedente concessionario viene determinata sommando alle spese sostenute per la rimozione quelle per l'installazione dedotto l'ammortamento verificatosi. Per la determinazione di tale somma valgono le disposizioni di cui ai commi 3 e 6.

Art. 4.
Pubblicita' dello Stato e degli enti pubblici

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio le amministrazioni e gli enti che, ai sensi dell'articolo 9 della legge, sono tenuti a riservare alla pubblicita' su emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale una percentuale delle somme stanziate in bilancio per spese pubblicitarie da effettuare sui mezzi di comunicazione di massa, determinano:

a) la percentuale, non inferiore al 25 per cento, che intendono riservare;

b) il tipo di emittenza che viene prescelto per la diffusione della pubblicita'; c) i bacini di utenza nel cui ambito verra' diffusa la pubblicita'. Copia delle determinazioni deve essere inviata al Garante nei trenta giorni successivi all'adozione delle determinazioni stesse.

  1. La ripartizione delle somme di cui al comma 1 tra le singole emittenti deve avvenire senza discriminazioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui dall'articolo 8 della legge e deve tener conto delle emittenti che raggiungono i soggetti specificatamente interessati al messaggio pubblicitario nonche' dei corrispettivi richiesti dalle emittenti interessate e degli indici di ascolto di ognuna; tale ripartizione e' effettuata con provvedimento motivato.
  2. Le amministrazioni e gli enti indicati al comma 1 sono tenuti a comunicare al Garante, entro il 31 marzo di ogni anno, le procedure seguite per l'affidamento della pubblicita', nonche' i dati relativi alla pubblicita' effettuata ai sensi del presente articolo con l'indicazione analitica delle emittenti alle quali e' stata commissionata la trasmissione di messaggi pubblicitari e della somma da ciascuno percepita; i dati comunicati sono riferiti all'anno precedente.
  3. Entro il medesimo termine del 31 marzo di ogni anno le amministrazioni e gli enti di cui al presente articolo, nell'ipotesi in cui non abbiano effettuato spese pubblicitarie, devono darne comunicazione al Garante.
  4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano agli enti pubblici territoriali ove effettuino pubblicita' ai sensi dell'articolo 9, comma 1, ultima parte, della legge.

Capo II RETTIFICA

Art. 5

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 44))

Art. 6

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 44))

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 44))

Art. 8

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 44))

Art. 9

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 44))

Capo III REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE RADIOTELEVISIVE

Art. 10. Tenuta del registro nazionale delle imprese radiotelevisive

  1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria provvede alla tenuta del registro nazionale delle imprese radiotelevisive con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente capo.
  2. Presso il registro devono essere depositati tutti gli atti, le comunicazioni e i documenti previsti dagli articoli 12, 13, 14, 15, comma 6, e 17, comma 5, della legge nonche' dal presente regolamento.

Art. 11. Organizzazione del registro

1. Il registro nazionale delle imprese radiotelevisive consta di:

a) un registro cronologico nel quale devono essere annotati progressivamente mittente, oggetto, data di spedizione di ciascun atto, comunicazione o documento pervenuto, nonche' i relativi provvedimenti adottati dall'ufficio;

b) un registro repertorio nel quale: 1) sono iscritti i concessionari e gli altri soggetti di cui all'articolo 12 commi 2 e 5 della legge; 2) e' indicato l'assetto proprietario, costantemente aggiornato, di ogni singolo soggetto; 3) sono annotati gli estremi degli atti, delle comunicazioni e dei documenti relativi agli adempimenti di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, comma 6, e 17, comma 5, della legge.

  1. Tutti gli atti, le comunicazioni e i documenti, di cui al comma 1, devono essere in regola con le disposizioni sul bollo e devono recare la firma, debitamente autenticata, del legale rappresentante dell'impresa concessionaria o autorizzata. Essi sono conservati separatamente in fascicoli a numerazione progressiva, intestati ai concessionari e agli altri soggetti ivi indicati.
  2. Per la scrittura e la tenuta del registro l'ufficio del Garante puo' avvalersi di strumenti meccanici, informatici e telematici.

Art. 12. Iscrizione nel registro delle emittenti radiotelevisive

  1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni trasmette all'ufficio del Garante, contestualmente al loro rilascio, copia dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione previsti dalla legge, nonche' dei relativi rinnovi, e variazioni.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la concessionaria pubblica deve presentare al Garante domanda di iscrizione nel registro secondo le modalita' di cui ai commi successivi.
  3. Il titolare di concessione privata o di autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, deve presentare al Garante, entro sessanta giorni dalla comunicazione del rilascio della concessione o della autorizzazione, domanda di iscrizione nel registro contenente le generalita' complete

o la ragione sociale o la denominazione sociale, il domicilio della persona fisica o la sede della persona giuridica che ha la titolarita' della concessione o dell'autorizzazione nonche' il nome ed il domicilio del responsabile dei programmi. Il legale rappresentante delle societa' di cui all'articolo 12 della legge deve richiedere, altresi', l'iscrizione dei soci indicati al comma 5 del medesimo articolo 12.

4. La domanda di iscrizione, redatta secondo l'apposito modello approvato dal Garante, deve essere in regola con le disposizioni sul bollo e recare in calce la firma del richiedente debitamente autenticata. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) nel caso in cui il concessionario o il soggetto autorizzato sia persona giuridica, copia dell'atto costitutivo, dello statuto e della deliberazione concernente la nomina degli organi esecutivi e di controllo, con l'indicazione dei soggetti titolari del potere di rappresentanza;

b) nel caso in cui l'impresa concessionaria o autorizzata sia costituita in forma societaria, oltre alla documentazione prevista alla precedente lettera a), l'elenco, redatto secondo il modello approvato dal Garante dei soci della societa' concessionaria o autorizzata, con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entita' delle quote da essi possedute, nonche' degli altri eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della societa' con la specificazione del titolo e delle ragioni;

c) nel caso in cui la societa' concessionaria o autorizzata sia costituita in forma di societa' per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, oltre all'elenco di cui alla precedente lettera b):

1) l'elenco, redatto secondo il modello approvato dal Garante, dei soci delle societa' alle quali sono intestate azioni o quote della societa' concessionaria o autorizzata, con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entita' delle quote da essi possedute, nonche' degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della societa' con la specificazione del titolo e delle ragioni, nonche' copia dei documenti contenenti eventuali patti parasociali;

2) l'elenco, redatto secondo il modello approvato dal Garante, dei soci delle societa' collegate o delle societa' che comunque controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 37 della legge, la societa' concessionaria o autorizzata, con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entita' delle quote da essi possedute, nonche' degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della societa' con la specificazione del titolo e delle ragioni, nonche' copia dei documenti contenenti eventuali patti parasociali;

3) l'elenco redatto secondo il modello approvato dal Garante, delle azioni o quote di societa' controllanti e delle azioni o quote proprie possedute, anche tramite societa' fiduciarie o interposte persone, dalla societa' concessionaria o autorizzata;

d) copia delle intese e dei contratti di consorzio stipulati ai sensi dell'articolo 21 della legge, con emittenti operanti in altri ambiti locali per la trasmissione in contemporanea dei medesimi programmi;

e) ai fini degli adempimenti previsti dalla legge 31 maggio 1965,

n. 575, e successive modificazioni, i certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi, del titolare, se trattasi di impresa individuale, dell'amministratore e del legale rappresentante se trattasi di societa' di capitali o di societa' cooperative, di tutti i soci se trattasi di societa' in nome collettivo, dei soci accomandatari se trattasi di societa' in accomandita semplice, di coloro che rappresentano stabilmente la societa' nel territorio dello Stato per le societa' di cui all'articolo 2506 del codice civile. Per tutte le societa' andra' altresi' prodotto il certificato di iscrizione alla camera di commercio.

  1. In alternativa alla documentazione di cui alla lettera e) del comma 4, puo' essere presentata la certificazione rilasciata dalla prefettura su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 10sexies, comma 6, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
  2. L'ufficio del Garante da' notizia ai soggetti interessati dei provvedimenti adottati in ordine all'iscrizione nel registro delle emittenti radiotelevisive.
  3. Ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma 4, lettera c), i legali rappresentanti delle societa' intestatarie di azioni o quote della societa' concessionaria o autorizzata ovvero delle societa' che comunque direttamente o indirettamente la controllano, sono tenuti a fornire con immediatezza alla stessa societa' concessionaria o autorizzata ogni intervenuta variazione nell'elenco dei soci.

Art. 13.
Iscrizione nel registro delle imprese di produzione o di
distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicita'

  1. Le imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi devono presentare al Garante, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ovvero entro sessanta giorni dall'inizio dell'attivita' imprenditoriale, domanda di iscrizione nel registro contenente le generalita' complete e il domicilio del titolare, se trattasi di impresa individuale, ovvero la ragione sociale o la denominazione sociale e la sede, se trattasi di societa'. La domanda, redatta secondo l'apposito modello approvato dal Garante, deve essere in regola con le disposizioni sul bollo e recare in calce la firma del richiedente debitamente autenticata.
  2. Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista dall'articolo 12, comma 4, lettere a), b), c) ed e), e comma 5, nonche' una dichiarazione contenente l'elenco delle emittenti servite e degli eventuali relativi contratti stipulati ed ancora in corso, con l'indicazione sommaria dei relativi elementi finanziari.
  3. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del precedente articolo 12.

Art. 14.
Iscrizione d'ufficio delle emittenti radiotelevisive

  1. Nel caso di inosservanza dei termini previsti dall'articolo 12 il Garante provvede ad inviare al soggetto inadempiente formale diffida, trasmettendone al contempo copia alla competente autorita' giudiziaria, ai fini di quanto disposto dall'articolo 30, comma 6, della legge.
  2. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione della diffida senza che il soggetto abbia provveduto all'invio degli atti e documenti necessari per l'iscrizione nel registro, il Garante procede alla loro acquisizione avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 6, comma 10, lettera c), della legge, e dispone la conseguente iscrizione d'ufficio.
  3. Analogamente procede nel caso di omessa o incompleta trasmissione degli atti, documenti o comunicazioni richiesti ai fini dell'iscrizione.

Art. 15. Iscrizione d'ufficio delle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicita'

  1. Nel caso di inosservanza dei termini previsti dall'articolo 13 il Garante provvede ad inviare all'impresa inadempiente formale diffida, trasmettendone al contempo copia al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 31, comma 10, della legge.
  2. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione della diffida senza che l'impresa abbia provveduto all'invio degli atti e documenti necessari per l'iscrizione nel registro, il Garante procede alla loro acquisizione avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 6, comma 10, lettera c), della legge, e dispone la conseguente iscrizione d'ufficio.
  3. Analogamente procede nel caso di omessa o incompleta trasmissione degli atti, documenti o comunicazioni richiesti ai fini dell'iscrizione.

Art. 16. Comunicazioni ai sensi dell'articolo 13 della legge

  1. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 11 deve essere data comunicazione scritta al Garante dei trasferimenti e degli atti di cui all'articolo 13 della legge secondo l'apposito modello approvato dal Garante.
    1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 13 della legge il Garante provvede con le modalita' indicate nel precedente articolo 14 ad inviare ai soggetti inadempienti formale
    2. diffida, trasmettendone al contempo copia alla competente autorita' giudiziaria, ai fini dell'applicazione dell'articolo 30, comma 6, della legge, qualora trattisi dei soggetti di cui all'articolo 12 del presente regolamento, ovvero al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 31, comma 10, della legge, qualora trattisi delle imprese di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
  2. Trascorsi trenta giorni dalla notificazione della diffida senza che i soggetti abbiano provveduto all'invio, il Garante procede alla acquisizione d'ufficio degli atti e documenti necessari ad effettuare l'iscrizione del trasferimento sul registro, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 6, comma 10, lettera c), della legge.

Art. 17. Variazioni degli atti e comunicazioni richiesti ai fini dell'iscrizione

1. I soggetti iscritti nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive devono comunicare al Garante:

a) entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni dell'atto costitutivo, dello statuto e della composizione degli organi sociali, nonche' qualsiasi variazione concernente le intese ed i consorzi di cui all'articolo 21 della legge;

b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 23 OTTOBRE 1996, N. 545, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 650));

c) gli elenchi dei soci previsti dall'articolo 12, comma 4, lettera c) e riferiti alla data dell'assemblea che approva il bilancio delle societa' che comunque, direttamente o indirettamente, controllano la societa' iscritta. A tal fine il legale rappresentante della societa' iscritta nel registro delle imprese radiotelevisive, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea che approva il bilancio della societa', deve richiedere l'elenco dei soci alle societa' intestatarie di azioni o quote della societa' o alle societa' che direttamente o indirettamente la controllano le quali devono provvedere entro trenta giorni dalla richiesta; detti elenchi devono essere comunicati al Garante nei successivi trenta giorni.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 il Garante provvede ai sensi dell'articolo 16, commi 2 e 3.

Art. 18.
Certificazioni

1. Chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti puo' ottenere, a proprie spese, il rilascio di certificazioni sul conto dei soggetti iscritti, attestanti l'avvenuta iscrizione nonche' la sussistenza di tutti i successivi adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

TITOLO II
Capo I
CONCESSIONI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Art. 19. Radiofrequenze utilizzabili

  1. La trasmissione di programmi per radiodiffusione sonora e televisiva deve essere effettuata nelle bande di frequenze previste per detti servizi dal vigente Regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti in materia, della normativa nazionale, del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze e del piano di assegnazione delle radiofrequenze.
  2. Qualora, pur nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, una stazione di radiodiffusione arrechi disturbi ad altre stazioni radioelettriche esistenti, il concessionario, su

prescrizione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni emessa ai sensi degli articoli 3, 18 e 32 della legge, e' tenuto ad adottare le misure atte ad eliminare tali disturbi.

Art. 20. Progetto dell'impianto o della rete

  1. Il progetto puo' comprendere una o piu' stazioni di radiodiffusione. La costituzione di una rete deve risultare da una descrizione grafica nella quale siano indicate tutte le stazioni di radiodiffusione e gli eventuali impianti di collegamento, compresi i collegamenti fra le sedi di produzione e i trasmettitori di radiodiffusione.
  2. Per ciascuna stazione, i progetti radioelettrico e tecnologico dell'impianto o della rete debbono contenere i dati di cui ai seguenti commi.

3. Il progetto radioelettrico deve contenere i seguenti dati: a) denominazione dell'impianto; b) caratteristiche della localita' di installazione: denominazione della localita'; tipologia della ubicazione dell'impianto (localita'

pianeggiante, centro urbano, localita' elevata rispetto alla zona

circostante, fianco di una montagna);

quota sul livello del mare (in metri);

coordinate geografiche (latitudine e longitudine espresse in gradi, primi e secondi);

c) caratteristiche strutturali dell'impianto:

descrizione delle apparecchiature radioelettriche, con gli estremi di omologazione;

descrizione dell'antenna trasmittente;

descrizione della linea di trasmissione a R.F., collegante l'apparecchiatura radioelettrica all'antenna e di eventuali adattatori e multiplexer;

d) caratteristiche di trasmissione della diffusione televisiva:

canale e polarizzazione proposte per il segnale irradiato;

altezza dell'antenna dal suolo;

direzione di massima irradiazione (azimut);

potenza nominale del trasmettitore (in kW);

potenza equivalente irradiata (e.r.p.) nella direzione di massima irradiazione (in kW);

e.r.p. nel piano orizzontale ogni 10› (in dBK);

angolo di abbassamento del lobo principale o dei lobi principali del diagramma di irradiazione (in gradi);

ampiezza a meta' potenza del lobo principale o dei lobi principali del diagramma di irradiazione nel piano verticale (in gradi);

tipo di offset, se previsto (normale o di precisione);

sistema di codificazione, se previsto;

e) caratteristiche di trasmissione della diffusione sonora in MF:

sistema di diffusione monofonico o stereofonico, eventuali prestazioni ausiliarie intese a facilitare la fruizione dei programmi trasmessi;

frequenza in MHz e polarizzazione proposte per il segnale irradiato;

altezza dell'antenna dal suolo;

direzione di massima irradiazione (azimut);

potenza nominale del trasmettitore (in kW);

potenza equivalente irradiata (e.r.p.) totale nella direzione

di massima irradiazione (in dBW); e.r.p. nella direzione di massima irradiazione delle componenti a polarizzazione orizzontale e verticale (in dBW); e.r.p. delle componenti a polarizzazione orizzontale e

verticale (in dBW) ogni 10› nel piano orizzontale;

angolo di abbassamento del lobo principale o dei lobi principali del diagramma di irradiazione (in gradi);

ampiezza a meta' potenza del lobo principale o dei lobi principali del diagramma di irradiazione nel piano verticale (in gradi);

f) area di servizio con l'elenco delle localita' che si intendono servire (numero di abitanti e comune di appartenenza).

4. Il progetto tecnologico deve contenere:

a) descrizione di massima del locale o contenitore ove saranno allocate le apparecchiature radioelettriche, dell'impianto elettrico di alimentazione e della struttura portante d'antenna;

b) dichiarazione di rispondenza dell'impianto alle norme del Comitato elettrotecnico italiano e alle vigenti norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro.

5. I due progetti debbono essere corredati da disegni tecnici relativi allo schema strutturale dell'impianto nonche' dalla carta topografica con indicate le localita' di installazione e le localita' da servire (carte I.G.M. in scala 1/100.000).

Art. 21.
Omologazione e collaudo degli impianti

  1. Gli impianti oggetto della concessione di cui al presente regolamento devono essere costituiti esclusivamente da apparecchiature di tipo omologato ai sensi dell'articolo 319 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
  2. Per gli impianti gia' in esercizio di cui all'articolo 32, comma 3, della legge, e' sufficiente una dichiarazione con firma autenticata dell'esercente dell'impianto da cui risulti:

a) la rispondenza alle prescrizioni del Regolamento delle

radiocomunicazioni; b) l'idoneita' all'impiego; c) l'assenza di disturbi ai servizi di radiocomunicazioni.

3. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni puo' procedere, a spese del concessionario, al collaudo o alla verifica degli impianti.

Art. 22. Controlli e verifiche

1. Allo scopo di accertare l'osservanza degli obblighi del concessionario l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha facolta' di effettuare controlli e verifiche anche presso le sedi del concessionario che e', pertanto, obbligato a dare, in qualsiasi momento, libero accesso agli incaricati dell'Amministrazione stessa.

Art. 23. Concessione per la radiodiffusione in ambito locale a carattere commerciale

  1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana il bando contenente l'indicazione del numero delle concessioni che possono essere rilasciate per ciascun bacino di utenza o per parti limitate di detto bacino alle emittenti a carattere commerciale.
  2. La domanda per ottenere la concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva a carattere locale, in regola con le disposizioni sul bollo, deve essere presentata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.

3. La domanda deve specificare:

a) il tipo di concessione, radiofonica o televisiva, che si intende ottenere;

b) nel caso di concessione televisiva, l'eventuale uso di un sistema di codificazione;

c) il bacino d'utenza o la parte limitata di detto bacino che si intende servire;

d) le caratteristiche dell'impianto risultanti dal progetto radioelettrico e tecnologico da allegare alla domanda insieme alla dichiarazione di rispondenza dell'impianto alle norme del Comitato elettrotecnico italiano e alle vigenti norme antinfortunistiche;

e) i dati relativi al soggetto richiedente e al responsabile dei programmi;

f) il piano di massima economicofinanziario adeguatamente documentato, esteso all'arco temporale di durata della concessione;

g) la quota percentuale degli spettacoli e servizi informativi che l'emittente prevede di produrre in proprio;

h) lo spazio che si intende destinare ai vari tipi di programmazione (informazione, sport, cultura, svago, ecc.);

i) i bacini d'utenza per i quali sia stata eventualmente presentata altra richiesta di concessione, specificando l'ordine di preferenza;

n( �/span> gli elementi atti a dimostrare il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 13, 15, 17, 19 e 37 della legge;

m) l'impegno del richiedente a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione locale ed a programmi comunque legati alle realta' locali, non di carattere commerciale;

n) l'eventuale richiesta di collegamenti di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 5 della legge;

o) l'inesistenza di impedimenti previsti dalla legge al rilascio delle concessioni;

p) le eventuali esperienze maturate, in precedenza, nel settore dell'editoria e dello spettacolo;

q) le modalita' attraverso le quali si intende adempiere all'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge.

4. I richiedenti che abbiano gia' effettuato trasmissioni radiotelevisive devono altresi' specificare, con apposita documentazione:

a) gli elementi dimostrativi della presenza sul mercato;

b) il numero medio delle ore di trasmissione effettuate giornalmente;

c) la tipologia dei programmi trasmessi;

d) la quota percentuale di spettacoli e servizi informativi autoprodotti;

e) il numero di lavoratori occupati suddivisi per mansioni e qualifiche;

f) gli indici di ascolto rilevati;

g) gli investimenti effettuati nel settore radiotelevisivo;

h) le azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparita' fra i due sessi in sede di assunzioni, organizzazione e distribuzione del lavoro, assegnazione di posti, di responsabilita', eventualmente effettuate;

i) la dichiarazione di non essere incorsi nella sanzione della revoca della concessione; n( �/span> l'indicazione delle sanzioni amministrative eventualmente subite.

5. Le domande devono essere corredate di tutta la documentazione riguardante i requisiti richiesti per il rilascio della concessione nonche' dell'ultimo bilancio presentato ai sensi dell'articolo 14 della legge. La firma in calce deve essere autenticata secondo le forme previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 24. Valutazione e comparazione delle domande di concessione in ambito locale a carattere commerciale

  1. La valutazione e la comparazione delle domande di concessione sono effettuate da un'apposita commissione, nominata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, presieduta da un magistrato, con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o equiparata, e composta da due funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente e da un segretario appartenente alla nona qualifica funzionale. Nel caso in cui le domande siano superiori al numero delle assegnazioni di frequenze disponibili, la commissione procede ad una valutazione comparativa delle medesime sulla base degli elementi di cui all'articolo 23, comma 3, lettere b), d), f), g), h), p) e q), e comma 4, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) ed l).
  2. La commissione assegna un punteggio a ciascuno degli elementi suindicati, sulla base dei criteri che sono stabiliti nel bando.
  3. Al termine dell'esame comparativo la commissione compila la graduatoria; in caso di parita' di punteggio la precedenza e' determinata dal punteggio riportato nell'ordine alle voci d), g), h), f), p) e q) dell'articolo 23, comma 3, e alle voci a), d), e), f) ed h) dell'articolo 23, comma 4, e, in caso di ulteriore parita', dall'ordine di presentazione delle domande.
  4. Le concessioni sono rilasciate entro sei mesi dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni secondo l'ordine della graduatoria, dallo stesso approvata.
  5. Nel caso in cui un soggetto sia stato utilmente collocato nella graduatoria in un numero di bacini d'utenza superiore a quello previsto dall'articolo 19 della legge, l'Amministrazione provvede d'ufficio ad effettuare l'assegnazione secondo l'ordine di preferenza indicato dal richiedente ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera i).

Art. 25. Concessione per la radiodiffusione commerciale in ambito nazionale

1. La domanda per ottenere la concessione per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale nonche' per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, redatta secondo le forme e le modalita' prescritte dall'articolo 23, deve essere presentata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e deve indicare:

a) i bacini di utenza che si intendono servire;

b) l'impegno, per la radiodiffusione televisiva, a trasmettere

film cinematografici nelle percentuali minime previste dall'articolo

26, commi 1 e 3, della legge;

c) l'impegno a trasmettere, quotidianamente, telegiornali o giornali radio; d) gli elementi di cui all'articolo 23, comma 3, lettere a), d), e), f), g), h), l), n) ed o) e comma 4.

2. Ai fini del rilascio della concessione si segue il procedimento previsto dagli articoli 23 e 24.

Art. 26. Concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario

1. La domanda per ottenere la concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale o nazionale deve essere presentata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni secondo le forme e le modalita' prescritte dall'articolo 23.

L'istanza di concessione in ambito locale deve indicare gli elementi di cui all'articolo 23, comma 3, lettere c), d), e), f), g), h), i), m), n) ed o).

La domanda di concessione in ambito nazionale deve precisare gli elementi di cui all'articolo 23, comma 3, lettere c), d), e), f), g), h), l), n) ed o) nonche' quelli previsti dall'articolo 25, lettere a) e c).

In ogni caso la domanda deve contenere l'impegno a trasmettere programmi originali autoprodotti nelle percentuali e con le caratteristiche di cui all'articolo 16, comma 5, della legge.

2. Ai fini del rilascio della concessione si segue il procedimento previsto dagli articoli 23 e 24.

Art. 27. Emittenti che trasmettono in codice

1. Tutti i divieti e gli obblighi previsti dalla legge, ivi compresi quelli relativi al contenuto dei programmi, si applicano anche alle emittenti radiotelevisive i cui programmi possono essere ricevuti solo mediante un decodificatore.

Art. 28.
Cauzione

1. Ai fini di cui all'articolo 16, comma 8, della legge il richiedente deve prestare reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. La predetta cauzione puo' altresi' essere costituita mediante:

a) fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decretolegge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;

b) polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

  1. La domanda di concessione deve essere corredata dalla documentazione attestante l'avvenuta prestazione della cauzione. Ove il deposito sia stato costituito in danaro o titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, deve essere effettuato presso la Tesoreria centrale o la Sezione di tesoreria provinciale indicata nel bando di concorso.
  2. Agli aspiranti non utilmente collocati nella graduatoria la cauzione deve essere restituita entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria stessa. Il deposito effettuato dal concorrente cui viene assentita la concessione deve intendersi convertito in cauzione definitiva.

Allo svincolo della stessa l'Amministrazione procede nel termine di tre mesi dall'estinzione della concessione ove non siano ravvisabili posizioni debitorie dell'interessato.

Entro il medesimo termine si provvede all'incameramento della cauzione nel limite dell'ammontare dei crediti liquidi ed esigibili vantati dall'Amministrazione.

Art. 29. Deroghe all'obbligo della trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio servito

1. L'obbligo di trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio per il quale e' rilasciata la concessione puo' essere derogato:

a) per le emittenti locali:

1) in relazione alla rilevanza locale del contenuto del programma;

2) nel caso in cui i programmi siano diretti alle diverse comunita' linguisticoculturali presenti nel territorio servito;

3) nel caso di eventi occasionali o eccezionali e non prevedibili;

b) per le emittenti nazionali esclusivamente per eventi occasionali o eccezionali e non prevedibili.

  1. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, la deroga deve essere prevista da apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni caso per caso ovvero, se a carattere permanente, per non piu' di un quinto del tempo di trasmissione giornaliera.
  2. Nel caso di deroga per eventi occasionali o eccezionali e non prevedibili il direttore responsabile dei programmi dell'emittente deve darne comunicazione, entro ventiquattro ore dall'avvenuta trasmissione, al direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente che, nel caso in cui non riscontri l'occasionalita' o l'eccezionalita' e la non prevedibilita' dell'evento, provvede alla segnalazione di cui all'articolo 31, comma 16, della legge.

Art. 30.
Programmi originali autoprodotti

  1. Si considerano autoprodotti i programmi realizzati in proprio o in coproduzione fra piu' titolari di concessione, ivi compresa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Nel caso di coproduzione si valutano le quote imputabili ai singoli partecipanti alla coproduzione come determinate nell'accordo delle parti. Si considerano altresi' autoprodotti i programmi realizzati da terzi su commissione dei titolari di concessione.
  2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 1, il titolare della concessione deve risultare indicato, nei titoli di testa del programma trasmesso, come produttore dell'opera e deve comunque essere, in tutto o in parte, titolare dei diritti di utilizzazione dell'opera stessa.
  3. Le trasmissioni di brani musicali, dal vivo o registrati, intervallate da messaggi pubblicitari e da brevi commenti del conduttore delle trasmissioni stesse, contenuti nel limite del 50 per cento della durata del programma, non sono considerate programmi originali autoprodotti.

Art. 31.
Possesso dei requisiti

  1. Le condizioni ed i requisiti prescritti per il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata o dell'autorizzazione di cui all'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103 devono sussistere sia alla data della domanda sia al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione e permanere per tutta la durata delle stesse. Allo scopo di accertare la sussistenza di tali elementi l'Amministrazione puo' richiedere all'interessato ogni ulteriore idonea documentazione ed al Garante le informazioni ritenute necessarie. All'interessato possono essere richieste precisazioni in merito al bacino o bacini di utenza o alle parti degli stessi per i quali si e' presentata domanda di concessione, nonche' ai requisiti soggettivi ed agli altri elementi di valutazione.
  2. Agli esercenti impianti ripetitori via etere di programmi sonori e televisivi esteri, autorizzati ai sensi dell'articolo 38 e seguenti

della legge 14 aprile 1975, n. 103, non si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 17, comma 1, della legge.

Art. 32. Rinnovo della concessione

  1. La domanda di rinnovo della concessione, in regola con le disposizioni sul bollo, deve essere presentata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di validita' della concessione stessa. Il Ministero provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.
  2. Alla domanda deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di rinnovo di cui all'articolo 22 della legge.

Art. 33. Comunicazioni

1. Copia dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione previsti dalla legge, nonche' dei relativi rinnovi, e' inviata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni al competente ufficio del Ministero delle finanze, entro trenta giorni dal loro rilascio.

Art. 34. Pagamento delle tasse

1. La tassa di rilascio o di rinnovo della concessione e quella annuale di cui all'articolo 22 della legge devono essere corrisposte separatamente e, ciascuna, in unica soluzione.

Art. 35.
Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e il Garante possono avvalersi dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi e di quelli delle province autonome di Trento e Bolzano in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni che involgono questioni connesse alle realta' culturali e informative delle singole regioni o province autonome. In particolare ai comitati regionali possono essere richieste:

a) verifiche sulla corretta applicazione della legge da parte delle emittenti locali;

b) proposte per una migliore valorizzazione dell'emittenza locale;

c) proposte per una piu' funzionale ripartizione del territorio regionale in bacini di utenza e sulle dimensioni delle imprese radiotelevisive;

d) consulenze sulla programmazione delle singole emittenti ai fini della valorizzazione delle realta' culturali e informative locali.

  1. Il Garante puo' esercitare la facolta' di cui al comma precedente anche richiedendo pareri su questioni connesse alla tutela degli interessi collettivi degli utenti.
  2. Ove sia necessario effettuare un esame contestuale di interessi relativi a diverse regioni, puo' essere indetta una conferenza ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Capo II TRASMISSIONE DI PROGRAMMI IN CONTEMPORANEA

Art. 36. Autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea

    1. L'autorizzazione a trasmettere il medesimo programma in contemporanea prevista dall'articolo 21 della legge e' rilasciata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ai singoli
    2. concessionari per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale interessati ovvero ai consorzi appositamente costituiti dai medesimi concessionari.
  1. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere contenuta nel limite della scadenza delle concessioni assentite ai singoli soggetti partecipanti alle intese od ai consorzi previsti all'articolo 21 della legge.
  2. L'autorizzazione costituisce titolo per utilizzare collegamenti di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 5 della legge.

Art. 37. Consorzi per la trasmissione di programmi in contemporanea

1. I consorzi di cui all'articolo 35 sono costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile e possono ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 21 della legge a condizione che:

a) l'oggetto del contratto sia esclusivamente riferito alla trasmissione di programmi in contemporanea in bacini di utenza diversi;

b) la durata del consorzio, non inferiore a quella della richiesta autorizzazione, sia contenuta nei limiti della scadenza delle concessioni assentite ai singoli consorziati;

c) i soggetti consorziati siano titolari di concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 16 della legge ed operino in diversi bacini di utenza.

2. I consorzi costituiti ai sensi del comma 1 devono richiedere l'iscrizione nel Registro Nazionale delle imprese radiotelevisive, di cui all'articolo 12 della legge e con le modalita' prescritte dagli articoli 10 e seguenti del presente regolamento.

Art. 38. Domanda di autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea

1. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 36, in regola con le disposizioni sul bollo, deve essere presentata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e deve indicare:

a) i dati relativi ai soggetti richiedenti, ivi compresi quelli

relativi all'atto di concessione; b) i bacini di utenza che verranno serviti; c) l'orario in cui si intende trasmettere in contemporanea; d) le modalita' tecniche previste per realizzare i collegamenti

fra i diversi bacini di utenza.

2. Alla domanda devono essere allegati il documento comprovante l'intesa raggiunta dai concessionari interessati o l'atto costitutivo del consorzio.

Art. 39 Modalita' di trasmissione dei programmi in contemporanea

  1. Fermo restando il limite di sei ore di durata giornaliera ((per le emittenti radiofoniche e di dodici ore di durata giornaliera per le emittenti televisive)), previsto dall'articolo 21, comma 2, della legge, la trasmissione in contemporanea da parte di emittenti televisive puo' essere effettuata per non piu' di tre volte nella stessa giornata.
  2. E' fatto divieto di trasmettere programmi in contemporanea da parte di concessionari che operano nello stesso bacino di utenza.

3. La trasmissione di programmi in contemporanea puo' essere effettuata soltanto negli orari e per la tipologia di programmi indicati nell'atto di autorizzazione.

  1. I concessionari che hanno ottenuto l'autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea, anche tramite consorzi, sono comunque tenuti all'osservanza degli obblighi connessi alla posizione di concessionario previsti dalla legge e, in particolare dall'articolo 8, commi 7, 8 e 9; dall'articolo 16, comma 18, e dall'articolo 20, nonche' dall'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 22 novembre 1990, n. 382.
  2. Per le trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili, di cui all'articolo 21, comma 2, della legge, valgono le disposizioni dettate dall'articolo 29 comma 3.

Art. 40.
Disposizioni transitorie

    1. In sede di prima applicazione della legge il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia le concessioni sulla base del piano di assegnazione delle radiofrequenze redatto ai sensi dell'articolo 34 della legge ed in deroga alla procedura prevista dagli articoli 23 e 24, tenendo conto dei seguenti elementi:
    2. a) potenzialita' economica del soggetto richiedente;
      b) qualita' della programmazione prevista;
      c) progetti radioelettrici e tecnologici.
  1. Per i richiedenti che abbiano gia' effettuato trasmissioni radiotelevisive il Ministro tiene, altresi', conto dei seguenti elementi:

a) presenza sul mercato;
b) ore di trasmissione effettuate;
c) qualita' dei programmi trasmessi;
d) quote percentuali di spettacoli e servizi informativi

autoprodotti, con particolare riguardo per i soggetti ammessi ai benefici di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67; e) personale dipendente, con particolare riguardo a quello con contratto giornalistico; f) indici di ascolto rilevati.

3. A parita' di condizioni costituisce titolo preferenziale l'esercizio di impianti ai sensi dell'articolo 32 della legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 marzo 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

VIZZINI, Ministro delle poste e

delle telecomunicazioni

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1992
Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 17


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