LOI n. 52 du 6 février 1996
Dispositions concernant l’exécution d’obligations découlant de l’appartenance de l’Italie aux Communautés européennesLoi communautaire 1994.
Article 17
(Durée de protection des droits d’auteur et des certains droits connexes: dispositions directes et critères de délégation)
- Les délais de protection des droits d’utilisation économique des oeuvres de l’ésprit visés au titre 1 de la loi n.633 du 22 avril 1941, modifiée, qui sont prévus par les articles 25, 26, 27, 27bis, 31, 32 et 32bis de ladite loi, sont élévés à 70 ans. De même, les délais de protection des droits des producteurs de disques phonographiques et d’appareils analogues visés au titre II, chapitre I, de la loi susmentionnée, qui sont prévus à l’article 75 de ladite loi, sont élévés à 50 ans. Sont également élévés à 50 ans les délais de protection des droits de quiconque exerce l’activité de diffusion radiophonique ou télévisée visés au titre II, chapitre II, de la loi susmentionnée, qui sont prévus à l’article 79 de ladite loi. Sont en outre élévés à 50 ans les délais de protection des droits des artistes interprètes et des artistes exécutants visés au titre II, chapitre III, de la loi susmentionnée, qui sont prévus par l’article 85 de ladite loi.
- L’extension des délais de protection prévue par le décret législatif du Lieutenant n.440 du 20 juillet 1945 est abrogée.
- Les délais de protection réglementés par le premier alinéa s’appliquent également aux oeuvres et aux droits qui ne sont plus protégés sur la base des délais prévus auparavant.
- Afin de prolonger le délai de protection visé au premier alinéa, sauf accord différent entre les auteurs, leurs héritiers et légataires et leurs cessionaires respectifs, les dispositions visées aux articles 2 à 5 du décret législatif du Lieutenant n.440 du 20 juillet 1945 seront appliquées.
- Réserve est faite des actes et des contrats passés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, des contrats passés après le 30 juin 1990 par dérogation à l’article 119, troisième alinéa de la loi n. 633 du 22 avril 1941, ainsi que des droits acquis légitimement et exercés par des tiers en vertu desdits actes et contrats. En particulier, réserve est faite de:
a) la distribution et la reproduction des éditions d’oeuvres tombées dans le domaine public aux termes de la réglementation précédente, uniquement en ce qui concerne la composition typographique et la présentation de ces éditions lors de leur publication, effectuées par ceux qui ont entrepris lesdites distribution et reproduction avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. La distribution et la reproduction susmentionnées, autorisées sans rémunération, s’étendent également aux mises à jour ultérieures que la nature de ces oeuvres requiert.
b) la distribution uniquement dans les trois mois qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente loi, des disques phonographiques et des appareils analogues dont les droits d’utilisation sont arrivés à échéance aux termes de la réglementation précédente, effectuée par ceux qui ont reproduit et mis dans le commerce les supports susmentionnés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
5. En ce qui concerne tout ce qui n’est pas réglementé par les alinéas 1 à 4, l’application de la directive 93/98/CEE du Conseil se conformera aux principes et aux critères directeurs suivants:
a) la date à partir de laquelle les délais de protection sont calculés sera modifiée, le cas échéant;
b) les droits relatifs à des oeuvres légalement publiées ou communiquées pour la première fois après l’expiration du délai de protection des droits d’auteur seront reconnus et réglementés, ainsi que ceux se rapportant aux éditions critiques et scientifiques d’oeuvres du domain public, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la directive, dans le cadre des droits protégés par la loi n 633 du 22 avril 1941, modifiée:
c) des dispositions transitoires seront prévues pour les rapports juridiques datant d’avant le ler juillet 1995 en vue de sauvegarder les droits acquis par des tiers:
d) pour les oeuvres cinématographiques et similaires, compte tenu de l’extension considérable des délais de protection par rapport à d’autres catégories d’oeuvres, à défaut d’un accord entre les parties, une prévision de rémunération à laquelle on ne peut renoncer et qui est liée à l’utilisation de l’oeuvre même sera introduite à titre permanent conformément à la procédure visée à l’article 4 du décret législatif du Lieutenant n. 440 du 20 juillet 1945.
6. En tout état de cause, l’exploitation des droits relatifs aux oeuvres destinées à la diffusion radiophonique et televisée peut être poursuivie, sans aucune rémunération, par les concessionnaires du service de radiodiffusion ayant entrepris l’exploitation des oeuvres susmentionnées, ou leur réalisation, avant le 1er juillet 1995.
LEGGE 6 febbraio 1996, n. 52
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee legge
comunitaria 1994.
Entrata in vigore della legge: 25/2/1996
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI
PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO
DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A. Ove ricorrano
deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti le
norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comunitarie o sia
prevista l'emanazione di regolamenti attuativi, tra i principi e i
criteri generali dovranno sempre essere previsti quelli della piena
trasparenza e della imparzialita' dell'attivita' amministrativa, al
fine di garantire il diritto di accesso alla documentazione e ad una
corretta informazione dei cittadini, nonche', nei modi opportuni, i
diritti dei consumatori e degli utenti.
2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre
dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato A e' modificata senza che
siano introdotte nuove norme di principio, la scadenza del termine e'
prorogata di sei mesi.
3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per
il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, congiuntamente
ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e
di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia
e del tesoro, se non proponenti.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi,
entro il termine di cui al comma 1 o al comma 2, alla Camera dei
deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia
espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i
decreti sono adottati. Qualora il termine previsto per il parere
delle Commissioni scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare
del termine previsto al comma 1 o al comma 2, o successivamente, la
scadenza di quest'ultimo e' prorogata di novanta giorni.
5. Entro i due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Governo puo' emanare disposizioni integrative e correttive,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la
procedura indicata nei commi 3 e 4.
Art. 2.
(Partecipazione delle regioni all'attuazione
del diritto comunitario).
1. Nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno
osservati per l'attuazione del diritto comunitario l'articolo 9 della
legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 3.
(Criteri e principi direttivi generali
della delega legislativa).
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti
negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle
direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1
saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:
a) le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione
dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i
singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno
introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline
stesse;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove
necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute
nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e
penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le
sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a
lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno
previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le
infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi generali
dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli
34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno
previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le
infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse
protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che recano un danno di particolare gravita'. La sanzione
amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire
cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sara' prevista
per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi
da quelli suindicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi
previsti, le sanzioni suindicate saranno determinate nella loro
entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto,
di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che
impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza,
nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al
colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In
ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle
disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali
o amministrative identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni medesime;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o
regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla
relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i
fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvedera'
a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
osservando altresi' il disposto dell'articolo 11ter, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge
23 agosto 1988, n. 362;
e) sara' previsto, se non in contrasto con la disciplina
comunitaria, che l'onere di prestazioni o controlli da eseguirsi a
cura di uffici pubblici in applicazione delle direttive da attuare
sia posto a carico dei soggetti interessati;
f) all'attuazione di direttive che modificano precedenti
direttive gia' attuate con legge o decreto legislativo si
provvedera', se la modificazione non comporta ampliamento della
materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o
al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
g) i decreti legislativi potranno disporre la delegificazione
della disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge,
le quali siano suscettibili di modifiche non attinenti ai principi
informatori delle direttive e degli stessi decreti legislativi,
autorizzando, ai fini delle suddette modifiche, l'esercizio della
potesta' normativa, anche di carattere regolamentare, delle autorita'
competenti;
h) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle
materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta
sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime
tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega.
Art. 4.
(Attuazione di direttive comunitarie in via
regolamentare).
1. Il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a
norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo
1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C,
applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della citata
legge n. 86 del 1989.
ART 5.
(Attuazione di direttive comunitarie in via
amministrativa).
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 9 marzo 1989, n.
86, le direttive da attuare in via amministrativa sono comprese
nell'elenco di cui all'allegato D.
Art. 6.
(Delega al Governo per il completamento dell'attuazione
delle leggi 19 febbraio 1992, n. 142, e 22 febbraio 1994,
n. 146, e attuazione delle direttive
89/392/CEE e 91/368/CEE).
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 22
febbraio 1994, n. 146, per quanto attiene all'attuazione delle
direttive di cui agli articoli 20, 26, 28 limitatamente alle
direttive 92/65/CEE e 92/118/CEE, 33, 37, 38 e 57 della legge
medesima, e' sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1,
della presente legge. ((2))
2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 22
febbraio 1994, n. 146, e' sostituito dal termine di cui all'articolo
1, comma 1, della presente legge limitatamente all'attuazione della
direttiva di cui all'articolo 45 della legge 19 febbraio 1992, n.
142.
3. I termini di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 22
febbraio 1994, n. 146, sono differiti di nove mesi a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, salvo per quanto
concerne le direttive 92/57/CEE e 92/58/CEE, per l'attuazione delle
quali dovra' provvedersi con decreto legislativo da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti
per l'attuazione delle direttive di cui al presente comma sono
sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a
norma dell'articolo 3, comma 1, lettera c), e dell'articolo 4 della
legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, le direttive
89/392/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989 e 91/368/CEE del
Consiglio del 20 giugno 1991, previa consultazione delle Commissioni
parlamentari competenti, ai sensi del comma 4 del predetto articolo 4
e applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della
medesima legge.
AGGIONRNAMENTO (2)
La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 17, comma 1)
che il termine di cui al comma 1 del presente articolo 6 e' prorogato
di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, limitatamente all'attuazione delle direttive di cui
all'articolo 37 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.
Art. 7.
(Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di
disposizioni comunitarie).
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie dell'ordinamento nazionale, il Governo, salve le norme
penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per le violazioni di direttive delle
Comunita' europee, attuate ai sensi della presente legge in via
regolamentare o amministrativa, e di regolamenti comunitari vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La delega sara' esercitata con decreti legislativi adottati a
norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il
Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e
dei Ministri competenti per materia, che si informeranno ai principi
e criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della
presente legge.
Art. 8.
(Riordinamento normativo nelle materie interessate
dalle direttive comunitarie).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, testi unici delle
disposizioni dettate in attuazione della delega prevista
dall'articolo 1, coordinandovi le norme vigenti nelle stesse materie
ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni
necessarie al predetto coordinamento.
2. Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere
delle Commissioni competenti per materia. Decorsi quarantacinque
giorni dalla data di trasmissione il testo unico e' emanato anche in
mancanza del parere.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
DIRETTO E CRITERI SPECIALI
DI DELEGA LEGISLATIVA
CAPO I
LIBERA CIRCOLAZIONE E DIRITTI
FONDAMENTALI
Art. 9.
(Equiparazione dei cittadini comunitari ai
cittadini italiani nel settore della stampa).
1. Agli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47, riguardanti rispettivamente il direttore responsabile ed il
proprietario di giornali o altri periodici, i cittadini degli Stati
membri della Comunita' europea sono equiparati ai cittadini italiani.
Art. 10.
(Facolta' per gli enti previdenziali
di investire in titoli pubblici emessi
nell'Unione europea).
1. Gli enti gestori di forme obbligatorie e facoltative di
previdenza ed assistenza sociale possono, anche in deroga alle
vigenti disposizioni di legge e di regolamento normative degli
stessi, investire i fondi disponibili in titoli di Stato di Stati
membri dell'Unione europea, garantiti dagli Stati medesimi o
dall'Unione, o in titoli emessi dalla Banca europea per gli
investimenti o dalla Banca europea per la ricostruzione e lo
sviluppo.
Art. 11.
(Recepimento della direttiva 94/80/CE del
Consiglio sull'elettorato attivo e passivo dei
cittadini dell'Unione europea residenti in
Italia nelle consultazioni per l'elezione dei
consigli comunali).
1. La direttiva 94/80/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, che
stabilisce le modalita' di esercizio del diritto di voto e di
eleggibilita' alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che
risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, e'
integralmente recepita nell'ordinamento.
2. Al fine di dare concreta attuazione alle norme previste dalla
direttiva, il Governo e' delegato ad adottare, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni
aventi valore di legge, con l'osservanza dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) nell'assicurare il diritto di voto e di eleggibilita' alle
elezioni dei consigli comunali ai residenti nello Stato italiano,
cittadini di altri Stati dell'Unione, che non posseggano la
cittadinanza italiana, prevedere che i medesimi presentino al sindaco
del comune di residenza entro congruo termine, anteriore alla data
fissata per la consultazione elettorale, domanda di iscrizione ad
apposita lista aggiunta istituita presso il comune, dichiarando: 1)
la volonta' di esercitare il diritto di voto; 2) la cittadinanza; 3)
l'indirizzo nel comune di residenza; conseguentemente prevedere che
il comune di residenza iscriva i nominativi nella lista aggiunta,
approvata dalla competente commissione elettorale circondariale dando
comunicazione dell'accoglimento o meno, con facolta' in questo
secondo caso di ricorso contro la decisione;
b) consentire al cittadino di altro Stato dell'Unione di
presentare la propria candidatura all'elezione per il consiglio
comunale, previa presentazione, oltre alla richiesta documentazione,
dei dati sulla cittadinanza, sulla residenza attuale e su quella
precedente nello Stato di origine, sulla sussistenza del diritto di
elettorato passivo anch'esso nello Stato di origine. In caso di
rigetto della candidatura, l'interessato fruisce delle forme di
tutela previste per i candidati, cittadini italiani.
Art. 12.
(Equiparazione dei cittadini italiani ai restanti
cittadini dell'Unione europea relativamente
a convalide di titoli aeronautici).
1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1992, n. 560, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "ed in particolare prescindendo dal possesso della
conoscenza del codice Morse, di titoli di studio e di attestazioni e
certificati relativi a pratiche di primo soccorso".
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n.
560, dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente:
"ART. 3bis. 1. Le norme del presente regolamento si applicano,
anche nei confronti dei cittadini italiani, in luogo di quelle di cui
all'articolo 23, commi 4 e 5, e dell'articolo 24 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre
1988, n. 566".
Art. 13.
(Adeguamento alla normativa europea di
norme disciplinanti il regime di proprieta'
degli aeromobili, la navigazione aerea,
l'esercizio di imprese di lavoro aereo e le scuole
di pilotaggio).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni
aventi valore di legge intese a rivedere e riordinare, apportandovi
le modifiche opportune o necessarie, in conformita' dei principi e
criteri direttivi di cui al presente articolo, la legislazione
vigente concernente la disciplina del regime di proprieta' degli
aeromobili, della navigazione aerea, dell'esercizio di imprese di
lavoro aereo e delle scuole di pilotaggio, dell'assunzione e
dell'impiego di personale, comprese le disposizioni del codice della
navigazione, del regolamento per la navigazione aerea approvato con
regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, della legge 8 febbraio 1934,
n. 331, del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 1 settembre 1967, n. 1411, nonche' le altre norme legisla
tive comunque rilevanti in materia.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 dovranno essere informate
alle esigenze di recepimento e di applicazione delle direttive e dei
regolamenti dell'Unione europea in materia, alla uniformazione
normativa rispetto agli altri Stati membri, nonche' ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) equiparazione della cittadinanza di altri Stati membri
dell'Unione europea alla cittadinanza italiana, con la conseguente
specificazione che il termine straniero deve intendersi, in materia,
riferito a persone fisiche, a persone giuridiche, societa', enti,
organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.
Equiparazione altresi' del domicilio e della residenza in altri Stati
membri dell'Unione europea al domicilio ed alla residenza in Italia;
b) possibilita' per i cittadini di Stati membri dell'Unione
europea, compresi i cittadini italiani, di ottenere l'iscrizione
presso albi e registri italiani e di esercitare le relative
professioni aeronautiche facendo valere i titoli aeronautici,
professionali e di studio validi per l'iscrizione e l'esercizio delle
relative analoghe professioni aeronautiche negli Stati membri
dell'Unione europea che li hanno rilasciati;
c) modificazione dei requisiti di nazionalita' richiesti per
l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro
matricolare dell'Aero Club d'Italia degli aeromobili, consentendo
l'iscrizione degli aeromobili che appartengono in tutto o in parte: a
persone fisiche o giuridiche, alle societa' ed alle associazioni
residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea.
Possibilita' di cancellazione dai registri degli aeromobili che si
intendano iscrivere in un registro di altro Stato membro dell'Unione
europea;
d) facolta' per il Ministro dei trasporti e della navigazione
di consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 752
del codice della navigazione, l'iscrizione nel registro aeronautico
nazionale di aeromobili dei quali le societa' concessionarie dei
servizi di cui all'articolo 776 del predetto codice abbiano
l'effettiva disponibilita' ancorche' non ne siano proprietarie,
trasferendo sulla societa' che ha l'effettiva disponibilita'
dell'aeromobile gli obblighi che gli articoli 754, 758, primo comma,
e 762 dello stesso codice pongono a carico del proprietario;
e) possibilita' di utilizzo in Italia di aeromobili
immatricolati in altro Stato membro dell'Unione europea per lavoro
aereo, trasporto pubblico passeggeri, scuola;
f) facolta' di stipulare relativamente ad aeromobili
immatricolati in Italia assicurazioni, valide ai fini della loro
circolazione, anche con imprese autorizzate dalla competente
autorita' aeronautica di uno Stato membro dell'Unione europea;
g) trasposizione nel codice della navigazione della norma di
cui all'articolo 15 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, equiparando
agli aeroporti non doganali le aviosuperfici e le elisuperfici;
h) facolta' di effettuare la dichiarazione preventiva di
costruzione di un aeromobile anche quando lo stesso venga costruito,
anche parzialmente, all'estero, qualora si intenda sottoporlo al
controllo tecnico da parte di enti ed autorita' italiane, con
corrispondente obbligo per il funzionario che riceve la dichiarazione
di provvedere alla relativa annotazione nell'apposito registro;
i) semplificazione e snellimento delle procedure, eliminando,
anche in funzione della prevalente natura degli istituti e dei
provvedimenti, la duplicazione delle competenze e dei controlli ed i
concerti non indispensabili, nonche' attribuendo competenza esclusiva
ai singoli ministri per l'emanazione e modificazione di disposizioni
tecnicoesecutive, al fine di rendere quanto piu' possibile sollecita
ed economica l'azione amministrativa;
l) possibilita' di produrre, il luogo di documenti,
dichiarazioni giusta il disposto dell'articolo 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15.
Art. 14.
(Albi dei fornitori nel settore sanitario).
1. L'iscrizione nell'albo regionale dei fornitori del Servizio
sanitario nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 31 della legge
27 dicembre 1983, n. 730, non e' requisito obbligatorio per la
partecipazione alle gare ed alle aggiudicazioni per appalti di
forniture nel settore sanitario, di persone fisiche o giuridiche
stabilite in altri Stati membri della Comunita' europea, che devono
comunque fornire la prova di iscrizione, o la documentazione
equivalente, previste dall'articolo 21 della direttiva 93/36/CEE del
Consiglio del 14 giugno 1993.
2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di
principio. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale,
nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano, nella rispettiva
competenza, sono tenute ad adeguare alla predetta disposizione la
normativa emanata in materia, ai sensi dell'articolo 9 della legge 9
marzo 1989, n. 86, e dell'articolo 6, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 15.
(Riciclaggio dei capitali di provenienza
illecita e circolazione transfrontaliera dei
capitali: criteri di delega).
1. L'integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE del
Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) provvedere al riordino del regime di segnalazione delle
operazioni di cui all'articolo 3 del decretolegge 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197, al fine di favorire le segnalazioni stesse garantendo, anche
attraverso il ricorso a procedure informatizzate, la massima
efficacia e tempestivita' nella organizzazione, trasmissione,
ricezione ed analisi delle segnalazioni, rendendo altresi' effettiva
la possibilita' di sospensione dell'operazione senza pregiudizio per
il corso delle indagini e l'operativita' corrente degli intermediari
finanziari;
b) prevedere adeguate misure dirette alla protezione in favore
dei soggetti che effettuano le segnalazioni, in particolare
garantendo la tutela della riservatezza delle stesse in ogni sede,
comprese quella aziendale, investigativa e giudiziaria, anche al fine
di evitare il pericolo di ritorsioni;
c) estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva
91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni
di cui al citato decretolegge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attivita'
particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio
per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di
ingenti disponibilita' economiche o finanziarie o risultare comunque
esposte ad infiltrazioni da parte della criminalita' organizzata. La
formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attivita' e categorie
di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilita' e misure di
controllo, avverra' con uno o piu' decreti legislativi da emanare, su
proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di
grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni
dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente
delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 1 della
presente legge;
d) riesaminare, al fine di accrescerne l'efficacia a fini
antiriciclaggio, il regime relativo all'importazione ed esportazione
al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari, anche eventualmente
modificando l'articolo 3 del decretolegge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
assicurando in ogni caso la compatibilita' di tale regime con la
libera circolazione delle persone e dei capitali sancita dal diritto
comunitario, secondo la giurisprudenza interpretativa della Corte di
giustizia delle Comunita' europee;
e) tenere conto adeguato, nel dare attuazione ai criteri che
precedono, anche degli orientamenti e delle indicazioni che emergono
nelle competenti sedi internazionali ed in particolare in seno al
comitato di contatto istituito dall'articolo 13 della direttiva
91/308/CEE ed al Gruppo di Azione Finanziaria (GAFI). In ogni caso,
il potere di identificazione da parte dell'autorita' consolare
italiana dei soggetti operanti dall'estero sara' limitato alle
rappresentanze diplomatiche o consolari di prima categoria.
2. In sede di riordinamento normativo, ai sensi dell'articolo 8,
delle materie concernenti il trasferimento di denaro contante e di
titoli al portatore, nonche' il riciclaggio dei capitali di
provenienza illecita, potra' procedersi al riordino delle sanzioni
amministrative e penali previste nelle leggi richiamate al comma 1,
nei limiti massimi ivi contemplati.
3. Al decretolegge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, al comma 1, le parole: "E' vietato il
trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore" sono
sostituite dalle seguenti: "E' vietato il trasferimento di denaro
contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o
di titoli al portatore";
b) all'articolo 1, il comma 2bis e' sostituito dal seguente:
"2bis. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al
portatore non puo' essere superiore a lire venti milioni.";
c) all'articolo 5, al comma 2, le parole: "articolo 1, commi 1
e 2" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 1, commi 1, 2 e
2bis".
Art. 16.
(Diritto d'autore e diritti connessi nella radiodiffusione
via satellite e ritrasmissione via cavo:
criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva 93/83/CEE del Consiglio sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) sara' disciplinato l'esercizio del diritto esclusivo
dell'autore di autorizzare mediante contratto la comunicazione al
pubblico via satellite o via cavo delle opere protette;
b) saranno emanate disposizioni per estendere nei casi di
comunicazione al pubblico via satellite la protezione prevista dalla
legge 22 aprile 1941, n. 633, ai diritti degli artisti interpreti ed
esecutori, nonche' dei produttori di fonogrammi e degli organismi di
radiodiffusione;
c) saranno emanate disposizioni che prevedano un equo compenso
a favore degli artisti interpreti ed esecutori che abbiano svolto le
loro interpretazioni in opere cinematografiche e audiovisive per
l'utilizzazione delle stesse nelle emittenti televisive che
trasmettono via etere, via cavo e via satellite;
d) l'equo compenso di cui alla lettera c) e' riconosciuto anche
agli autori delle opere cinematografiche e audiovisive in caso di
cessione al produttore dei diritti esclusivi e qualora vi sia
utilizzazione delle stesse nelle emittenti televisive che trasmettono
via etere, via cavo e via satellite;
e) dovranno essere introdotte disposizioni tese ad assicurare
che il diritto dell'autore e dei titolari dei diritti connessi di
autorizzare un cablodistributore alla ritrasmissione via cavo sia
esercitato esclusivamente per il tramite di una societa' di gestione
collettiva. Da tali disposizioni saranno esonerati gli organismi di
radiodiffusione per le proprie emissioni;
f) dovranno essere previste disposizioni transitorie in
conformita' dell'articolo 7 della direttiva 93/83/CEE.
Art. 17.
(Durata di protezione del diritto d'autore e di
alcuni diritti connessi: disposizioni dirette e
criteri di delega).
1. I termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione
economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo I della legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, previsti dagli
articoli 25, 26, 27, 27bis, 31, 32 e 32bis della legge medesima,
sono elevati a 70 anni. Del pari il termine di durata di protezione
dei diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi
analoghi di cui al titolo II, capo I, della suindicata legge,
previsto all'articolo 75 della legge stessa, e' elevato a 50 anni. E'
inoltre elevato a 50 anni il termine di durata di protezione dei
diritti di coloro che esercitano l'attivita' di emissione radiofonica
o televisiva di cui al titolo II, capo II, della legge citata,
previsto all'articolo 79 della legge stessa. E' altresi' elevato a 50
anni il termine di durata di protezione dei diritti degli artisti
interpreti e degli artisti esecutori di cui al titolo II, capo III,
della legge citata, previsto dall'articolo 85 della legge medesima.
E' abrogato il termine di proroga di protezione previsto dal decreto
legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440. (( E' altresi'
elevato a cinquanta anni il termine di durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento di cui al titolo II, capo Ibis,
previsto dall'articolo 78bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. In nessun caso l'elevazione della durata di protezione dei diritti dei
produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, nonche' dei produttori di opere fonografiche, potra' comportare l'automatica estensione dei termini di cessione dei
diritti di utilizzo economico delle opere dell'ingegno effettuata dai loro autori. Nel rispetto dell'autonomia contrattuale delle parti,
tale estensione dovra' risultare da una esplicita pattuizione tra di esse. )) ((1))
2. I termini di durata di protezione disciplinati nel comma 1 si
applicano anche alle opere ed ai diritti sono piu' protetti sulla
base dei termini previgenti (( , sempreche', per effetto dell'applicazione di tali termini, detti opere e diritti ricadano in
protezione alla data del 29 giugno 1995. )) ((1))
3. Ai fini del prolungamento della durata di protezione di cui al
comma 1 si applicano, salvo diverso accordo tra gli autori, loro
eredi e legatari ed i rispettivi cessionari, le norme contenute negli
articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio
1945, n. 440.
4. Restano pienamente salvi e impregiudicati gli atti e contratti
fatti o stipulati (( anteriormente al 29 giugno 1995 )) , anche in
deroga, per i contratti stipulati dopo il 30 giugno 1990,
all'articolo 119, terzo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633,
nonche' i diritti legittimamente acquisiti ed esercitati dai terzi in
conseguenza dei medesimi. In particolare sono fatte salve:
a) la distribuzione e la riproduzione delle edizioni di opere
cadute in pubblico dominio secondo la disciplina previgente,
limitatamente alla composizione grafica ed alla veste editoriale con
le quali la pubblicazione e' avvenuta, effettuata da coloro che
avevano intrapreso detta distribuzione e riproduzione prima della
data di entrata in vigore della presente legge. Tale distribuzione e
riproduzione consentita senza corrispettivi si estende anche agli
aggiornamenti futuri che la natura delle opere richiede;
b) la distribuzione, limitatamente al periodo di tre mesi
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, dei
dischi fonografici ed apparecchi analoghi, i cui diritti di
utilizzazione siano scaduti secondo la disciplina previgente,
effettuata da coloro che hanno riprodotto e messo in commercio i
predetti supporti prima della data di entrata in vigore della
presente legge.
5. Per quanto non disciplinato dai commi da 1 a 4, l'attuazione
della direttiva 93/98/CEE del Consiglio sara' informata ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) saranno modificati, ove occorra, i termini iniziali di computo
della protezione;
b) saranno riconosciuti e disciplinati i diritti relativi ad
opere lecitamente pubblicate o comunicate per la prima volta dopo la
scadenza di protezione del diritto d'autore, nonche' alle edizioni
critiche e scientifiche di opere in pubblico dominio, in conformita'
alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della direttiva, nel quadro
dei diritti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni;
c) saranno previste disposizioni transitorie in relazione ai
rapporti giuridici sorti anteriormente al 1 luglio 1995, al fine di
salvaguardare i diritti acquisiti dai terzi;
d) per le opere cinematografiche e assimilate, tenuto conto del
notevole prolungamento del termine di durata di protezione rispetto
alle altre categorie di opere, sara' introdotta in via permanente una
previsione di compenso non rinunciabile legata alla utilizzazione
dell'opera stessa stabilita, in difetto di accordo fra le parti, con
la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
6. E' comunque consentita la prosecuzione dello sfruttamento, senza
corrispettivo alcuno, dei diritti relativi alle opere per l'emissione
radiofonica e televisiva, da parte dei concessionari del servizio di
radiodiffusione che ne hanno intrapreso lo sfruttamento, ovvero
iniziata la realizzazione, anteriormente al 1 luglio 1995.
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla
L. 23 dicembre 1996, n. 650, ha disposto (con l'art. 1, comma 55) che
le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si
applicano a decorrere dal 29 giugno 1995.
Art. 18.
(Parita' di trattamento).
1. Il Governo, sentiti, nell'ambito delle rispettive competenze,
la Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra
uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, nonche' il
Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di
trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e
lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, emana, con uno
o piu' regolamenti, norme per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale all'ordinamento comunitario e per la realizzazione dei
programmi comunitari in materia di parita' di trattamento tra uomo e
donna, di pari opportunita' e di promozione di azioni positive.
2. I regolamenti di cui al comma 1 provvedono:
a) ad abrogare o modificare, salvi i casi di riserva di legge,
le disposizioni legislative in contrasto con i principi e le norme di
diritto comunitario;
b) a disporre le misure di attuazione di programmi comunitari
per le pari opportunita' e la promozione di azioni positive.
3. I regolamenti di cui al presente articolo sono emanati secondo
le procedure previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea da
lui delegato, di concerto con il Ministro competente, sentito il
parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per
materia. I pareri dovranno essere pronunciati entro quaranta giorni
dalla richiesta; decorso tale termine i regolamenti sono emanati
anche in mancanza di detti pareri.
Art. 19.
(Bilancio in forma abbreviata: attuazione
della direttiva 94/8/CE del Consiglio).
1. L'articolo 2435bis del codice civile e' sostituito dal
seguente:
"ART. 2435bis. (Bilancio in forma abbreviata). Le societa'
possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo
esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non
abbiano superato due dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.700 milioni
di lire;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 9.500 milioni di
lire;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unita'.
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende
solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole
e con numeri romani; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere
detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; nelle
voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente
indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.
Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal
numero 10) dell'articolo 2426 e dai numeri 2) 3) 7) 9), 10), 12),
13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427; le indicazioni richieste
dal numero 6) dell'articolo 2427 sono riferite all'importo globale
dei debiti iscritti in bilancio.
Qualora le societa' indicate nel primo comma forniscano nella nota
integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4)
dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della
relazione sulla gestione.
Le societa' che a norma del presente articolo redigono il bilancio
in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il
secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti
indicati nel primo comma".
2. Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127, e' sostituito dal seguente:
"1. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le
imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non
abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti
limiti:
a) 19.000 milioni di lire nel totale degli attivi degli stati
patrimoniali;
b) 38.000 milioni di lire nel totale dei ricavi delle vendite e
delle prestazioni;
c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio".
Art. 20.
(Prestazione di servizi da parte di cooperative
sociali)
1. L'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e' sostituito
dal seguente:
"ART. 5. (Convenzioni). 1. Gli enti pubblici, compresi quelli
economici, e le societa' di capitali a partecipazione pubblica, anche
in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica
amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che
svolgono le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri
della Comunita' europea, per la fornitura di beni e servizi diversi
da quelli sociosanitari ed educativi il cui importo stimato al netto
dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive
comunitarie in materia di appalti pubblici, purche' tali convenzioni
siano finalizzate a creare opportunita' di lavoro per le persone
svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooper
ative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui
all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli
altri Stati membri della Comunita' europea debbono essere in possesso
di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale
albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3,
ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei
requisiti stessi.
3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, i
requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni
ai sensi del comma 1, nonche' le liste regionali degli organismi che
ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorita'
regionali.
4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio
sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia
pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie
in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli
economici, nonche' le societa' di capitali a partecipazione pubblica,
nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inser
ire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il
contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui
all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di
recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacita' di
adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente
legge, non puo' intervenire nel corso delle procedure di gara e
comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto".
CAPO II
CREDITO E RISPARMIO
Art. 21.
(Servizi di investimento nel settore dei valori
mobiliari e adeguatezza patrimoniale delle
imprese di investimento mobiliare e degli
enti creditizi: criteri di delega).
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/6/CEE e 93/22/CEE
sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che la prestazione a terzi, a titolo
professionale, dei servizi d'investimento indicati nella sezione A
dell'allegato alla direttiva 93/22/CEE sia riservata alle imprese di
investimento ed alle banche e che gli agenti di cambio continuino ad
esercitare le attivita' loro consentite dall'ordinamento vigente;
b) prevedere che le imprese di investimento autorizzate in
conformita' alla direttiva 93/22/CEE possano prestare in Italia i
servizi di cui all'allegato alla direttiva stessa in libera
prestazione ovvero per il tramite di succursali; stabilire, altresi',
che la vigilanza sulle imprese autorizzate sia esercitata dalle
autorita' che hanno rilasciato l'autorizzazione, mentre restano ferme
le attribuzioni delle autorita' italiane competenti in materia di
elaborazione e applicazione delle norme di comportamento, di politica
monetaria, nonche' di costituzione, funzionamento e controllo di
mercati regolamentari;
c) definire la ripartizione delle competenze tra la Banca
d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(CONSOB), ispirandola ai criteri gia' previsti nel titolo I della
legge 2 gennaio 1991, n. 1, ed assicurando uniformita' di disciplina
in relazione ai servizi prestati ed evitando duplicazioni di compiti
nell'esercizio delle funzioni di controllo;
d) prevedere che le autorita' italiane collaborino tra loro e
con le autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea, degli
Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), ai quali si
applica l'Accordo sullo Spazio economico europeo e, mediante accordi
a condizione di reciprocita', con le autorita' degli Stati terzi
preposte alla vigilanza sugli intermediari e i mercati finanziari e
sulle imprese assicurative;
e) stabilire le condizioni di accesso all'attivita' e la
disciplina delle partecipazioni al capitale delle imprese di
investimento, ispirandole a criteri obiettivi e garantendo in ogni
caso la sana e prudente gestione delle imprese d'investimento;
f) stabilire che l'esercizio dei poteri attribuiti alle
autorita' competenti si esplichi avendo riguardo alla trasparenza e
alla correttezza dei comportamenti degli intermediari, alla tutela
degli investitori, alla stabilita', alla competitivita' ed al buon
funzionamento del sistema finanziario, nonche' alla sana e prudente
gestione degli intermediari ed alla non discriminazione tra gli
intermediari ammessi allo svolgimento di uno o piu' servizi di
investimento;
g) prevedere forme di vigilanza regolamentare, informativa e
ispettiva, riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento
del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni
detenibili, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli
interni, le norme di comportamento, l'informazione, la correttezza e
la regolarita' delle negoziazioni. Dovra', inoltre, essere prevista
la riduzione al minimo e la trasparenza dei conflitti di interesse;
h) stabilire la disciplina di comportamento degli intermediari,
ispirandola ai principi di cura dell'interesse del cliente e
dell'integrita' del mercato, di diligenza, di correttezza, di
trasparenza e di equita'. Nella applicazione dei principi si dovra'
altresi' tenere conto della esperienza professionale degli
investitori;
i) nell'applicazione dei principi si dovra' tener conto della
professionalita' dei promotori finanziari, anche al fine della
consulenza relativa ai servizi finanziari e ai valori mobiliari
oggetto della sollecitazione fuori sede;
l) prevedere che i diritti degli investitori sui fondi e sui
valori mobiliari affidati a coloro che prestano servizi di
investimento siano distinti da quelli delle imprese affidatarie ed
adeguatamente salvaguardanti anche attraverso l'eventuale affidamento
dei fondi e dei valori mobiliari a soggetto depositari terzi. La
disciplina delle crisi dovra' essere uniforme per tutti i soggetti
autorizzati all'attivita' di intermediazione in valori mobiliari, in
particolare mediante l'assoggettamento delle imprese di investimento
a provvedimenti cautelari, ad amministrazione straordinaria, nonche'
a liquidazione coatta amministrativa;
m) prevedere il potere delle autorita' competenti di
disciplinare, in conformita' alla direttiva 93/22/CEE, le ipotesi in
cui le transazioni relative agli strumenti finanziari negoziati nei
mercati regolamentati italiani devono essere eseguite nei mercati
stessi;
n) prevedere la possibilita' di accesso delle imprese di
investimento e delle banche ai mercati regolamentati secondo scadenze
temporali che non penalizzino le banche italiane rispetto agli altri
operatori. Tali soggetti potranno acquistare la qualita' di membri
dei sistemi di compensazione e liquidazione, nel rispetto dei criteri
e delle procedure fissati dalle autorita' competenti;
o) disciplinare gli obblighi di dichiarazione e informazione in
modo da contemperare le esigenze di trasparenza ed efficienza dei
mercati regolamentari e il diritto dei clienti di poter valutare in
qualsiasi momento le condizioni di svolgimento dei servizi;
p) le disposizioni necessarie per adeguare alle direttive
93/6/CEE e 93/22/CEE la disciplina vigente per lo svolgimento dei
servizi di investimento, per la cui adozione non si debba provvedere
con atti aventi forza di legge, saranno emanate dalla CONSOB e dalla
Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze normativamente
previste;
q) disciplinare, secondo linee omogenee e in un'ottica di
semplificazione, l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento
dei mercati regolamentati, prevedendo organismi di natura
privatistica, che siano espressione degli intermediari ammessi ai
singoli mercati e siano dotati di poteri di gestione,
autoregolamentazione e intervento, nonche' disciplinare
l'articolazione, le competenze e il coordinamento delle autorita' di
controllo, tenendo conto dei principi in materia di vigilanza sui
mercati contenuti nella legge 2 gennaio 1991, n. 1, e successive
modificazioni e integrazioni, e nel decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556, e relative disposizioni
attuative;
r) prevedere che, fermo restando quanto stabilito dall'articolo
3, comma 1, lettera c), della presente legge, nel definire le
sanzioni amministrative pecuniarie previste per assicurare
l'osservanza delle norme di recepimento e delle disposizioni generali
o particolari emanate sulla base di esse si tenga conto dei principi
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con
particolare riguardo all'applicazione delle sanzioni nei confronti
delle persone fisiche. Dovra' essere sancita la responsabilita' delle
imprese di investimento, alle quali appartengono i responsabili delle
violazioni, per il pagamento delle sanzioni e per l'esercizio del
diritto di regresso verso i predetti responsabili, nonche' adottata
ogni altra disposizione necessaria per razionalizzare, sotto il
profilo sia sostanziale che procedurale, il sistema dei provvedimenti
cautelari e delle sanzioni amministrative applicabili alle violazioni
di disposizioni in materia di servizi di investimento.
2. In deroga al termine indicato all'articolo 1, comma 1, i
decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui al presente
articolo dovranno essere emanati entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, al fine di dare pronta
attuazione ai principi della parita' concorrenziale, del buon
funzionamento dei mercati e della tutela degli investitori, contenuti
nelle direttive stesse.
3. In sede di riordinamento normativo delle materie concernenti
gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri
aspetti comunque connessi, cui si provvedera' ai sensi dell'articolo
8, le sanzioni amministrative e penali potranno essere coordinate con
quelle gia' comminate da leggi vigenti in materia bancaria e
creditizia per violazioni che siano omogenee e di pari offensivita'.
A tal fine potra' stabilirsi che non costituiscono reato e sono
assoggettate a sanzioni amministrative pecuniarie, sulla base dei
principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, e fino ad un ammontare massimo di lire trecento
milioni, violazioni per le quali e' prevista, in via alternativa o
congiunta, la pena dell'ammenda o dell'arresto fino ad un anno, con
esclusione delle condotte volte ad ostacolare l'attivita' delle
autorita' di vigilanza ovvero consistenti nella produzione di
documentazione non veritiera ovvero che offendono in materia
rilevante il bene giuridico tutelato.
4. In sede di riordinamento normativo delle materie concernenti
gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri
aspetti comunque connessi potra' essere altresi' modificata la
disciplina relativa alle societa' emittenti titoli sui mercati
regolamentati, con particolare riferimento al collegio sindacale, ai
poteri delle minoranze, ai sindacati di voto e ai rapporti di gruppo,
secondo criteri che rafforzino la tutela del risparmio e degli
azionisti di minoranza.
Art. 22.
(Deroga a norme costituenti mezzo
di restrizione dissimulata al libero
movimento dei capitali).
1. Nel decretolegge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo l'articolo 5
e' inserito il seguente:
"ART. 5bis. 1. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2
e 3 dell'articolo 4 non sussiste per gli investimenti, le attivita'
di natura finanziaria ed i trasferimenti operati all'interno
dell'Unione europea, fatta eccezione per i trasferimenti da e per
l'Italia".
Art. 23.
(Sistemi di garanzia dei depositi:
criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) introdurre l'adesione obbligatoria ad un sistema di garanzia
dei depositi tra le condizioni per l'esercizio dell'attivita'
bancaria;
b) prevedere che i sistemi di garanzia dei depositi abbiano
natura di diritto privato e che gli oneri relativi al funzionamento e
agli interventi ricadano sulle banche aderenti;
c) attribuire alla Banca d'Italia il potere di autorizzare i
sistemi di garanzia dei depositi e di emanare provvedimenti in
materia di funzionamento e di interventi dei sistemi, avendo riguardo
agli obiettivi della tutela dei risparmiatori e della stabilita' del
sistema bancario;
d) individuare, fra quelle indicate nell'allegato I alla
direttiva, le ipotesi nelle quali la garanzia prestata dai sistemi
puo' essere ridotta o esclusa, secondo criteri che abbiano riguardo
alle caratteristiche dei depositi ed alla natura del depositante;
e) prevedere il potere della Banca d'Italia di prescrivere
adeguate forme di pubblicita' circa l'adesione ai sistemi di garanzia
dei depositi, nonche' l'importo e la portata della copertura fornita
dai sistemi stessi;
f) prevedere che le succursali di banche extracomunitarie
aderiscano ad un sistema di garanzia dei depositi italiani quando non
usufruiscano di copertura equivalente nello Stato d'origine.
Art. 24.
(Coordinamento delle condizioni di redazione, controllo
e diffusione del prospetto da pubblicare per
l'ammissione di valori mobiliari alla
quotazione ufficiale di una borsa
valori per quanto riguarda l'obbligo
di pubblicazione del prospetto).
1. Ai fini del recepimento della direttiva 94/18/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, la CONSOB stabilisce con propri
regolamenti o disposizioni a carattere generale i termini, la lingua
e le modalita' di pubblicazione, nonche' di aggiornamento, delle
informazioni e dei dati che devono essere messi a disposizione del
pubblico e tutte le ulteriori condizioni ritenute necessarie, ove
essa conceda le dispense dalla pubblicazione del prospetto per
l'ammissione a quotazione in borsa.
CAPO III
PROTEZIONE DEL CONSUMATORE
Art. 25.
(Attuazione della direttiva 93/13/CEE del
Consiglio concernente le clausole abusive nei
contratti stipulati con i consumatori).
1. Dopo il capo XIV del titolo II del libro quarto del codice
civile, e' aggiunto il seguente:
"CAPO XIVBIS.
DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE.
ART. 1469bis. (Clausole vessatorie nel contratto tra
professionista e consumatore). Nel contratto concluso tra il
consumatore ed il professionista, che ha per oggetto la cessione di
beni o la prestazione di servizi, si considerano vessatorie le
clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del
consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi
derivanti dal contratto.
In relazione al contratto di cui al primo comma, il consumatore e'
la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita'
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il
professionista e' la persona fisica o giuridica, pubblica o privata,
che, nel quadro della sua attivita' imprenditoriale o professionale,
utilizza il contratto di cui al primo comma.
Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che
hanno per oggetto o per effetto di:
1) escludere o limitare la responsabilita' del professionista
in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da
un fatto o da un'omissione del professionista;
2) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore
nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di
inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte
del professionista;
3) escludere o limitare l'opponibilita' da parte del
consumatore della compensazione di un debito nei confronti del
professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;
4) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre
l'esecuzione della prestazione del professionista e' subordinata ad
una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua
volonta';
5) consentire al professionista di trattenere una somma di
denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il
contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di
esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se e'
quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
6) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di
ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a
titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente
d'importo manifestante eccessivo;
7) riconoscere al solo professionista e non anche al
consumatore la facolta' di recedere dal contratto, nonche' consentire
al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata
dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora
adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
8) consentire al professionista di recedere da contratti a
tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso
di giusta causa;
9) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla
scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare
la tacita proroga o rinnovazione;
10) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a
clausole che non ha avuto la possibilita' di conoscere prima della
conclusione del contratto;
11) consentire al professionista di modificare unilateralmente
le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o
del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel
contratto stesso;
12) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia
determinato al momento della consegna o della prestazione;
13) consentire al professionista di aumentare il prezzo del
bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il
prezzo finale e' eccessivamente elevato rispetto a quello
originariamente convenuto;
14) riservare al professionista il potere di accertare la
conformita' del bene venduto o del servizio prestato a quello
previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo
d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
15) limitare la responsabilita' del professionista rispetto
alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai
mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al
rispetto di particolari formalita';
16) limitare o escludere l'opportunita' dell'eccezione
d'inadempimento da parte del consumatore;
17) consentire al professionista di sostituire a se' un terzo
nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo
consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei
diritti di quest'ultimo;
18) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni
della facolta' di opporre eccezioni, deroghe alla competenza
dell'autorita' giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove,
inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla
liberta' contrattuale nei rapporti con i terzi;
19) stabilire come sede del foro competente sulle controversie
localita' diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del
consumatore;
20) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un
obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente
della mera volonta' del professionista a fronte di un'obbligazione
immediatamente efficace del consumatore. E' fatto salvo il disposto
dell'articolo 1355.
Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari
a tempo indeterminato il professionista puo', in deroga ai numeri 8)
e 11) del terzo comma:
1) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza
preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;
2) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le
condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il
consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.
Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari
il professionista puo' modificare, senza preavviso, sempreche' vi sia
un giustificato motivo in deroga ai numeri 12) e 13) del terzo comma,
il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo
alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone
immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal
contratto.
I numeri 8), 11), 12) e 13) del terzo comma non si applicano ai
contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed
altri prodotti o servizi il cui prezzo e' collegato alle fluttuazioni
di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato
finanziario non controllato dal professionista, nonche' la
compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia
postali internazionali emessi in valuta estera.
I numeri 12) e 13) del terzo comma non si applicano alle clausole
di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a
condizione che le modalita' di variazione siano espressamente
descritte.
ART. 1469ter. (Accertamento della vessatorieta' delle
clausole). La vessatorieta' di una clausola e' valutata tenendo
conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e
facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua
conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un
altro collegato o da cui dipende.
La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene
alla determinazione dell'oggetto del contratto, ne' all'adeguatezza
del corrispettivo dei beni e dei servizi, purche' tali elementi siano
individuati in modo chiaro e comprensibile.
Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di
legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di
principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano
parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o
l'Unione europea.
Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che
siano stati oggetto di trattativa individuale.
Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o
formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme
determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere
di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado
siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto
di specifica trattativa con il consumatore.
ART. 1469quater. (Forma e interpretazione). Nel caso di
contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte
al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere
redatte in modo chiaro e comprensibile.
In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale
l'interpretazione piu' favorevole al consumatore.
ART. 1469quinquies. (Inefficacia). Le clausole considerate
vessatorie ai sensi degli articoli 1469bis e 1469ter sono
inefficaci mentre il contratto rimane efficace per il resto.
Sono inefficaci le clausole che, quantunque oggetto di trattativa,
abbiano per oggetto o per effetto di:
1) escludere o limitare la responsabilita' del professionista
in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da
un fatto o da un'omissione del professionista;
2) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti
del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento
totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del
professionista;
3) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole
che non ha avuto, di fatto, la possibilita' di conoscere prima della
conclusione del contratto.
L'inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e puo'
essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore
per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria
d'inefficacia delle clausole dichiarate abusive.
E' inefficace ogni clausola contrattuale che, prevedendo
l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un Paese
extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della
protezione assicurata dal presente articolo, laddove il contratto
presenti un collegamento piu' stretto con il territorio di uno Stato
membro dell'Unione europea.
ART. 1469sexies. (Azione inibitoria). Le associazioni
rappresentative dei consumatori e dei professionisti e le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in
giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che
utilizzano condizioni generali di contratto e richiedere al giudice
competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata
l'abusivita' ai sensi del presente capo.
L'inibitoria puo' essere concessa, quando ricorrono giusti motivi
di urgenza, ai sensi degli articoli 669bis e seguenti del codice di
procedura civile.
Il giudice puo' ordinare che il provvedimento sia pubblicato in
uno o piu' giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale".
CAPO IV
FINANZE
Art. 26.
(Rimborsi IVA a non residenti).
1. All'articolo 38ter del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il terzo
comma, e' inserito il seguente:
"Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura
prevista al primo comma dell'articolo 38bis, con decorrenza dal
centottantesimo giorno successivo a quello in cui e' stata presentata
la richiesta di rimborso, non computando il periodo intercorrente tra
la data di notifica della eventuale richiesta di documenti e la data
della loro consegna, quando superi quindici giorni".
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in
lire 126 miliardi per l'anno 1995 ed in annue lire 6 miliardi a
decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento
iscritto al capitolo 3501 dello stato di previsione del Ministero
delle finanze per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli
per gli anni successivi.
Art. 27.
(Tasse sui veicoli adibiti a trasporto merci
su strada: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva 93/89/CEE del Consiglio sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province
autonome, assicurare, eventualmente anche con la modifica degli
elementi di base dell'applicazione della tassa automobilistica e
dell'addizionale 5 per cento, che la tassazione complessiva sugli
autoveicoli adibiti al trasporto di merci su strada relativa ai detti
tributi non sia inferiore ai valori minimi indicati per categoria e
sottocategoria di autoveicoli dalla direttiva, avvalendosi, in via
transitoria, della facolta' di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della
direttiva medesima a condizione che venga assicurato almeno l'attuale
gettito;
b) sopprimere le esenzioni e le riduzioni della tassazione
previste dalle disposizioni vigenti non comprese tra quelle
consentite dalla direttiva;
c) prevedere che per la trasformazione in valuta nazionale dei
valori minimi comunitari di cui alle lettere precedenti, espressi in
ECU, si applichera' in ciascun anno il valore dell'ECU del primo
giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno precedente,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
CAPO V
SANITA' E AMBIENTE
Art. 28.
(Medicinali per uso umano: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva 93/39/CEE del Consiglio sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il Ministro della sanita' trasmetta
annualmente al Parlamento una relazione sull'attivita' del servizio
di farmacovigilanza;
b) prevedere che il responsabile della immissione in commercio
di un medicinale sia stabilito nel territorio della Comunita' europea
precisando che, per i medicinali gia' autorizzati alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo, tale disposizione si
applica in occasione del rinnovo quinquennale dell'autorizzazione
all'immissione in commercio;
c) prevedere che la Commissione unica del farmaco di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
predisponga la relazione di valutazione sui nuovi medicinali di cui
viene richiesta l'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo
quanto stabilito dalla normativa comunitaria;
d) prevedere che le tariffe e i diritti dovuti dagli
interessati per l'esame di domande di autorizzazione alla immissione
in commercio di medicinali o di domande di modifica di autorizzazioni
gia' concesse non siano inferiori a un decimo ne' superiori a un
quinto degli importi dei corrispondenti diritti dell'Agenzia europea
di valutazione dei medicinali;
e) stabilire i requisiti minimi che devono possedere la persona
responsabile della farmacovigilanza e il relativo servizio; tale
responsabile deve essere persona distinta dal responsabile del
servizio scientifico previsto dal decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 541, ma deve essere posto in condizione di usufruire di
tutti i dati di tale servizio; la persona responsabile della
farmacovigilanza esercita le sue funzioni anche con riguardo alle
specialita' medicinali la cui commercializzazione e' affidata ad
altre imprese, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto
legislativo n. 541 del 1992;
f) prevedere che alle modifiche di minore rilevanza di una
autorizzazione gia' concessa possa provvedersi mediante semplice
notifica da parte dell'interessato, analogamente a quanto previsto
per i medicinali disciplinati dal regolamento (CEE) n. 2309/93 del
Consiglio.
2. E' istituito presso il Ministero della sanita', nei limiti
degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa
dello stesso Ministero e dei contingenti previsti dagli organici, un
servizio di farmacovigilanza, denominato Dipartimento per la
valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, analogo ai servizi
di rilevazione e sorveglianza istituiti in ambito europeo, anche al
fine di assicurare la sicurezza e il corretto uso dei farmaci. Il
responsabile del Dipartimento deve rispondere a requisiti tecnici e
scientifici, stabiliti con regolamento da emanare a cura del Ministro
della sanita' in conformita' a quelli richiesti a livello
internazionale tra i quali siano ricompresi rapporti di trasparenza
con le aziende produttrici. Il Dipartimento si avvale dell'Istituto
superiore di sanita', della Commissione unica del farmaco, del
Consiglio superiore di sanita', delle regioni, delle unita' sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere, dei medici di medicina generale,
delle farmacie, delle associazioni dei consumatori, delle aziende
produttrici e degli informatori scientifici dei farmaci. Il
Dipartimento provvede oltreche' all'espletamento di ogni altra
funzione in materia farmaceutica e di presidi medicochirurgici gia'
di competenza del Dipartimento della prevenzione e dei farmaci di cui
all'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
2 febbraio 1994, n. 196, alla elaborazione di studi e ricerche
sull'utilizzazione dei farmaci, sulla epidemiologia e eziologia,
sulla farmacovigilanza attiva e sulla interpretazione dei dati
ottenuti nonche' alla predisposizione dei registri della popolazione
per la farmacoepidemiologia da destinare alle regioni. Con il
regolamento che definisce l'ordinamento delle competenze del
Dipartimento sono modificate in conformita' le competenze del
Dipartimento della prevenzione e dei farmaci definite all'articolo 4,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994,
n. 196.
Art. 29.
(Prodotti cosmetici: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva 93/35/CEE del Consiglio sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il Ministero della sanita' raccolga dati da
trasmettere annualmente alla Commissione delle Comunita' europee
sulle sperimentazioni di prodotti cosmetici effettuate su animali;
b) definire il profilo professionale del valutatore della
sicurezza del prodotto cosmetico, prevedendo il regime di mutuo
riconoscimento del diploma in ambito europeo cosi' come disciplinato
dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
c) prevedere che la responsabilita' della valutazione della
sicurezza possa essere assunta dal direttore tecnico gia' previsto
dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713, qualora questo sia in possesso
dei requisiti di cui alla lettera b);
d) disciplinare gli obblighi delle aziende produttrici o
fornitrici di materie prime destinate all'utilizzo nei prodotti
cosmetici per fornire le informazioni relative alle specifiche
fisico chimiche e microbiologiche di dette materie prime, nonche' al
loro profilo tossicologico ed al potere irritante ed allergizzante
del prodotto finito;
e) individuare un sistema di sorveglianza sui prodotti
cosmetici diretto a evidenziare e a raccogliere dati, nonche' a
valutare gli eventuali effetti indesiderati provocati dalla loro
utilizzazione; l'autorita' preposta e a tal fine individuata provvede
a raccogliere le informazioni provenienti dalle singole regioni e
province autonome;
f) designare gli uffici centrali competenti a richiedere le
informazioni di cui al numero 12) paragrafi 1 e 4, dell'articolo 1
della direttiva 93/35/CEE;
g) prevedere le modalita' che consentano l'immediata
individuazione del luogo ove le informazioni sul prodotto cosmetico
vengono depositate;
h) nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, prevedere un organico sistema di
vigilanza e controllo degli stabilimenti di produzione e dei
magazzini degli importatori, assicurando una effettiva prevenzione
sul territorio di competenza delle strutture sanitarie;
i) individuare le modalita' per l'applicazione della procedura
comunitaria relativa alle condizioni secondo cui un fabbricante per
ragioni di riservatezza possa richiedere la non iscrizione di uno o
piu' ingredienti nell'elenco previsto dalla normativa comunitaria;
l) individuare le modalita' circa la corretta dichiarazione
dell'elenco degli ingredienti da riportare sulle confezioni dei
prodotti.
2. E' fatto obbligo di rispettare le disposizioni e le scadenze
previste dal numero 3) dell'articolo 1 della direttiva 93/35/CEE, in
merito alla sperimentazione sugli animali.
Art. 30.
(Dispositivi medici: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) porre a carico delle aziende interessate l'obbligo di
dimostrazione della corrispondenza dei dispositivi ai requisiti
prescritti;
b) limitare di norma ad ospedali e ad altri istituti pubblici,
l'impiego dei dispositivi medici, destinati ad indagini cliniche;
c) prevedere l'obbligo, da parte del personale sanitario e
delle strutture sanitarie locali, di informare tempestivamente il
Ministero della sanita' degli eventuali difetti o inconvenienti
correlati all'uso dei dispositivi;
d) prevedere le opportune norme transitorie per i dispositivi
conformi alla normativa in vigore.
Art. 31.
(Impiego di additivi negli alimenti).
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della sanita' adotta con decreti le
disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie in materia di
additivi alimentari. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei
suddetti decreti, cessa il corrispondente divieto di impiego negli
alimenti e nelle bevande degli additivi previsti dalle seguenti
disposizioni:
a) articolo 4, primo comma, lettera b), della legge 16 agosto
1962, n. 1354;
b) articolo 7, secondo comma, numero 5), e articolo 11, secondo
comma, della legge 4 novembre 1951, n. 1316;
c) articolo 2, secondo comma, della legge 16 giugno 1960, n.
623.
d) articolo 4 della legge 23 febbraio 1968, n. 116;
e) articolo 37, undicesimo comma, lettera b), e articolo 38,
primo comma, lettere b) e c), del regio decretolegge 15 ottobre
1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e suc
cessive modificazioni;
f) articolo 7, primo comma, lettera c), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 567;
g) articoli 8, 10 e 16, primo comma, lettera c), del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19
maggio 1958, n. 719, nonche' ogni altra disposizione in contrasto.
Art. 32.
(Igiene dei prodotti alimentari:
criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva 93/43/CEE del Consiglio sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) stabilire idonee garanzie a tutela della salute del
consumatore;
b) stabilire le procedure per l'adeguamento da parte delle
imprese ai nuovi requisiti ed obblighi previsti;
c) prevedere la fissazione di criteri microbiologici e di
controllo della temperatura per classi di prodotti alimentari anche
in applicazione di norme comunitarie;
d) promuovere l'eleborazione di manuali di corretta prassi
igienica da parte dei settori dell'industria alimentare e di altre
parti interessate, prevedendo modalita' di valutazione degli stessi;
e) promuovere, d'intesa con le regioni e le unita' sanitarie
locali, campagne informative dei cittadini su una corretta educazione
alimentare, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, con la
partecipazione dei docenti di materie scientifiche e di educazione
fisica, nell'ambito delle attivita' didattiche previste dalla
programmazione annuale;
f) prevedere che l'autorita' incaricata di effettuare il
controllo, qualora riscontri la mancanza o la non corretta
applicazione dei previsti sistemi di autocontrollo, proceda
all'accertamento della violazione ai fini dell'applicazione di
sanzioni amministrative e che tale autorita' proceda altresi' alla
denuncia alla autorita' giudiziaria qualora il responsabile dello
stabilimento, successivamente alla applicazione di tali sanzioni, non
abbia eliminato gli inconvenienti riscontrati in sede di
autocontrollo o nel corso dei controlli effettuati da parte delle
competenti autorita', compromettendo la qualita' e la sicurezza del
prodotto in difformita' dai parametri igienicosanitari stabiliti
dalle norme vigenti.
Art. 33.
(Controllo ufficiale dei prodotti alimentari:
criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva 93/99/CEE del Consiglio sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) stabilire i requisiti e le modalita' dei sistemi di verifica
dei laboratori competenti per le attivita' di controllo ufficiale dei
prodotti alimentari, provvedendo anche all'individuazione, sentite le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli
organismi responsabili della valutazione dei suddetti laboratori,
secondo i criteri stabiliti dalle norme europee;
b) stabilire che le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano prevedano ed aggiornino i requisiti professionali e
formativi, nonche' i criteri per il loro aggiornamento, del personale
dei servizi cui compete il controllo ufficiale dei prodotti
alimentari, con particolare riguardo al personale che opera nei
settori della chimica, della chimica alimentare, della medicina
veterinaria, della medicina, della microbiologia alimentare, della
igiene alimentare, della tecnologia alimentare e legislazione, e
definiscano i criteri per l'individuazione delle tipologie del
personale stesso nonche' i requisiti minimi necessari per il
funzionamento dei laboratori;
c) definire i criteri per l'individuazione delle tipologie del
personale di cui alla lettera b), nonche' i requisiti minimi
necessari per il funzionamento dei laboratori;
d) definire i criteri e le modalita' attraverso i quali le
regioni e le province autonome individuano i laboratori deputati alle
attivita' di controllo ufficiale dei prodotti alimentari che, per
motivi di complessita' e di valutazione costobeneficio, devono
essere effettuate in particolari strutture;
e) prevedere procedure per l'attuazione del sistema di mutua
assistenza amministrativa in materia di controllo ufficiale dei
prodotti alimentari, di scambio di informazioni e di ispezioni
congiunte con gli esperti dell'Unione europea.
Art. 34.
(Medicinali veterinari: criteri di delega).
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/40/CEE e
93/41/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) inserire le opportune previsioni relative ai riconoscimenti
di autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate da altro
Stato membro;
b) evitare duplicazioni nel lavoro di istruzione delle domande
di autorizzazione all'ammissione in commercio di un medicinale
veterinario, attraverso idonei meccanismi di coordinamento fra gli
Stati membri;
c) migliorare la collaborazione e lo scambio di informazioni
fra gli Stati membri, anche attraverso il sistema nazionale di
farmacovigilanza;
d) prevedere norme transitorie e di coordinamento che
consentano una gestione senza soluzione di continuita' delle
autorizzazioni all'immissione in commercio gia' rilasciate secondo le
disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 117, e il
proseguimento dell'esame delle domande di autorizzazione
all'immissione in commercio per i prodotti da biotecnologia,
presentate anteriormente al 1 gennaio 1995, secondo le disposizioni
del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio.
Art. 35.
(Controlli veterinari: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva 93/118/CE del Consiglio sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire il funzionamento del sistema dei controlli
veterinari assicurando che i contributi riscossi coprano i costi
effettivamente sostenuti per l'attuazione dei controlli e delle
ispezioni e utilizzando gli stessi per il potenziamento dei controlli
medesimi;
b) evitare qualsiasi forma di doppia imposizione, salva la
possibilita' di riscuotere un contributo per la lotta contro le
epizoozie individuandone l'entita' da vincolare alla attuazione dei
programmi di epidemiosorveglianza ed eradicazione delle malattie;
c) individuare i soggetti obbligati ai versamenti dei
contributi comunitari;
d) evitare qualsiasi restituzione diretta o indiretta dei
contributi previsti, garantendo un normale regime di concorrenza;
e) prevedere criteri di adeguamento periodico dei livelli
contributivi ai costi effettivi.
Art. 36.
(Alimenti destinati a particolari fini nutrizionali
per animali: criteri di delega).
1. L'attuazione delle direttive 93/74/CEE del Consiglio e 94/39/CE
della Commissione sara' informata ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) assicurare che gli alimenti non possano costituire pericolo
per la salute degli animali o delle persone o per l'ambiente;
b) prevedere precise modalita' per la loro destinazione
rispetto agli alimenti medicamentosi e agli alimenti comuni;
c) prevedere idonee ed efficaci modalita' di vigilanza e di
controllo.
Art. 37.
(Protezione degli animali: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva 93/119/CE del Consiglio sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'individuazione di diverse modalita' di
abbattimento o di macellazione che offrano maggiori garanzie di
protezione per gli animali;
b) prevedere idonee modalita' di verifica delle procedure di
controllo e di ispezione localmente effettuate;
c) prevedere idonee modalita' di vigilanza e controllo per le
operazioni di macellazione al di fuori dei macelli;
d) confermare il divieto di macellazione al di fuori dei
macelli se non nei casi previsti dalla normativa vigente.
Art. 38.
(Classificazione, imballaggio ed etichettatura
delle sostanze pericolose: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva 92/32/CEE del Consiglio sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) ricomprendere in un unico testo, conformemente all'impostazione
della direttiva 92/32/CEE, la disciplina di livello legislativo
concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle
sostanze pericolose nonche' i principi per la valutazione dei rischi
per l'uomo e per l'ambiente relativi alle sostanze notificate, con
conseguente abrogazione della legge 29 maggio 1974, n. 256, e succes
sive modificazioni, e dei decreti del Presidente della Repubblica 24
novembre 1981, n. 927, e 20 febbraio 1988, n. 141;
b) prevedere che al recepimento di ulteriori direttive tecniche di
modifica degli allegati alla direttiva 67/548/CEE si provveda con
decreto del Ministro della sanita', emanato di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il
Ministro dell'ambiente, ogni qualvolta la nuova direttiva preveda
poteri discrezionali degli Stati membri per il proprio recepimento.
Il predetto criterio dovra' essere applicato anche alle direttive
comunitarie gia' emanate ma non ancora recepite nell'ordinamento
italiano;
c) prevedere che le spese relative alle prestazioni rese dal
Ministero della sanita' e dall'Istituto superiore di sanita' siano
poste a carico delle imprese notificatrici di nuove sostanze
chimiche, secondo le tariffe e le modalita' di versamento da
stabilire con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro del tesoro.
Art. 39.
(Trasporti marittimi di merci pericolose o
inquinanti).
1. Il Governo emana, con uno o piu' regolamenti, norme intese ad
attuare la direttiva 93/75/CEE del Consiglio, relativa alle
condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi
della Comunita' europea o che ne escono e che trasportano merci
pericolose o inquinanti, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri:
a) obbligo del comandante o dell'operatore di una nave diretta
a porti marittimi della Comunita' o che ne esce e che trasporta merci
pericolose o inquinanti, nonche' dello spedizioniere o del caricatore
di tali merci, di fornire le informazioni sulla nave e sulla natura e
sistemazione a bordo delle merci pericolose o inquinanti, nonche'
ogni altra informazione in caso di incidente o di situazione in mare
che costituisca una minaccia per la fascia costiera o per interessi
connessi;
b) collaborazione con le autorita' competenti di altri Stato
membro per la prevenzione e la salvaguardia delle zone marittime e
costiere dai pericoli connessi al trasporto delle merci pericolose o
inquinanti.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la procedura
prevista dall'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.
3. I regolamenti di cui al presente articolo possono demandare a
decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, commi 3
e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la emanazione di regole
tecniche e modalita' di applicazione.
CAPO VI
LAVORO
Art. 40.
(Licenziamenti collettivi: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva 92/56/CEE del Consiglio sara'
informata all'obiettivo dell'armonizzazione della disciplina recata
dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, di attuazione della direttiva
75/129/CEE del Consiglio, integrando la consultazione con l'esame
delle possibili misure di riqualificazione e di riconversione dei
lavoratori licenziati, nonche' alla necessita' che gli obblighi di
informazione e consultazione siano adempiuti indipendentemente dal
fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti siano prese dal
datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli.
Art. 41.
(Abrogazione di norme).
1. La legge 22 marzo 1908, n. 105, e successive modificazioni, e'
abrogata.
CAPO VII
PRODUZIONE INDUSTRIALE
Art. 42.
(Norme sulla etichettatura dei prodotti tessili).
1. All'articolo 11 della legge 26 novembre 1973, n. 883, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai
prodotti tessili provenienti da un Paese terzo sottoposti a
lavorazione su territorio nazionale, non commercializzati e
riesportati verso un Paese membro dell'Unione europea".
Art. 43.
(Norme sugli imballaggi).
1. L'attuazione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio
sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere norme volte alla prevenzione ed alla riduzione
dell'impatto sull'ambiente degli imballaggi e a evitare ostacoli agli
scambi e distorsioni della concorrenza;
b) prevedere la costituzione di sistemi aperti alla
partecipazione degli operatori dei settori interessati e alla
partecipazione degli enti pubblici, ai fini della restituzione e/o
raccolta degli imballaggi, del loro reimpiego o recupero, secondo il
principio della responsabilita' condivisa;
c) definire strumenti economici al fine di disporre di fondi
sufficienti al funzionamento dei sistemi di cui alla lettera b);
d) definire sistemi di incentivazione al fine dello sviluppo di
capacita' inerenti al recupero, al riciclaggio e agli sbocchi di
mercato per i materiali di imballaggio riciclati;
e) definire modalita' di incentivazione al riutilizzo, anche
attraverso sistemi di cauzionamento degli imballaggi, nonche' le
misure per la riduzione degli imballaggi immessi sul mercato;
f) definire linee guida per l'integrazione dei piani di
gestione dei rifiuti;
g) elaborare programmi nazionali di prevenzione, al fine della
riduzione alla fonte dei rifiuti da imballaggio, soprattutto
attraverso lo sviluppo di tecnologie pulite;
h) definire le modalita' di analisi per la determinazione dei
metalli pesanti negli imballaggi;
i) definire le modalita' di informazione agli utenti;
l) definire modalita' di incentivazione alla raccolta, anche
mediante modifiche alle disposizioni in materia di tasse sullo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
m) adottare ogni misura utile al fine dell'attuazione del
principio secondo il quale chi e' responsabile dell'inquinamento deve
assumersi gli oneri economici per la sua eleminazione;
n) prevedere che l'attuazione della direttiva non comporti
oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato o degli enti
del settore pubblico allargato;
o) fissare un obiettivo di recupero da raggiungere in cinque
anni del 65 per cento in peso degli imballaggi, con un limite minimo
del 50 per cento;
p) fissare, nell'ambito degli obiettivi di cui alla lettera o)
ed antro la stessa scadenza, il riciclo di non meno del 25 per cento,
avendo come obiettivo il 45 per cento in peso di tutti i materiali di
imballaggio, garantendo comunque un riciclo non inferiore al 15 per
cento in peso per ciascun materiale di imballaggio.
Art. 44.
(Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 188).
1. Il titolo della legge 9 luglio 1990, n. 188, e' sostituito dal
seguente: "Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della
ceramica di qualita'".
2. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e'
sostituito dal seguente:
"1. La tutela della denominazione di origine delle produzioni di
ceramica artistica e tradizionale, ai fini della difesa e della
conservazione delle loro caratteristiche tecniche e produttive, viene
attuata con l'apposizione del marchio "ceramica artistica e
tradizionale", in conformita' ad un disciplinaretipo approvato dal
Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4. La tutela delle
altre produzioni ceramiche, effettuate in conformita' all'apposito
disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico, viene
attuata con l'apposizione del marchio "ceramica di qualita'".".
3. L'azienda estera produttrice di ceramica artistica, tradizionale
e di qualita', ha l'obbligo di uniformare le procedure per
l'acquisizione del marchio ai requisiti richiesti dalla legislazione
italiana in materia; il Consiglio nazionale ceramico approva la
conformita' ai requisiti del prodotto estero attraverso una
successiva verifica, effettuata per tipologia di prodotto. In caso di
opposizione da parte del Consiglio nazionale ceramico, il produttore
estero puo' chiedere un riesame e fornire ulteriori elementi per la
verifica. In caso di utilizzo illecito del marchio, il comitato di
disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 188,
puo' disporre la revoca dell'autorizzazione e comminare una ammenda.
4. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e'
sostituito dal seguente:
"2. I decori, le forme e la qualita' della ceramica sono tutelati
attraverso:
a) il Consiglio nazionale ceramico;
b) i comitati di disciplinare;
c) le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze;
d) i consorzi volontari fra produttori di ceramica artistica e
tradizionale delle zone di affermata tradizione, individuate ai sensi
dell'articolo 4, comma 2".
5. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e'
sostituito dal seguente:
"2. Tutte le altre produzioni, purche' effettuate in conformita'
all'apposito disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico,
sono considerate ceramica di qualita'".
6. All'articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"3bis. Vengono altresi' istituiti, presso il Consiglio nazionale
ceramico, un "registro dei produttori di ceramica artistica e
tradizionale" e un "registro dei produttori di ceramica di qualita'"
destinati alle iscrizioni dei produttori ceramici di Paesi membri
dell'Unione europea che ne facciano espressa richiesta".
7. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e'
sostituito dal seguente:
"1. E' istituito il Consiglio nazionale ceramico con il compito
di tutelare la ceramica artistica e tradizionale, valorizzandone il
patrimonio storico e culturale tradizionale nonche' i modelli e i
decori tipici, e la ceramica di qualita'".
8. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della legge 9 luglio
1990, n. 188, e' sostituita dalla seguente:
"c) definisce e approva il disciplinare di produzione della
ceramica di qualita';".
9. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e'
sostituito dai seguenti:
"3. Le spese derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dei
registri dei produttori di cui all'articolo 3 e dal funzionamento dei
comitati di disciplinare di cui all'articolo 7, sono a carico dei
richiedenti.
3bis. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, adottato di concerto con il Ministro del tesoro,
sono determinati l'ammontare dei diritti a carico dei richiedenti e
le relative modalita' di versamento. L'ammontare dei diritti dovra'
coprire tutti gli oneri necessari all'istituzione e al funzionamento
dei registri nonche' al funzionamento dei comitati di disciplinari".
10. All'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 188, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"7bis. Il Consiglio nazionale ceramico nomina un apposito
comitato di disciplinare, che ha sede presso lo stesso Consiglio, con
le medesime finalita' dei comitati previsti nel presente articolo per
quanto riguarda l'attivita' di produttori di ceramica artistica e
tradizionale di cui al comma 3bis dell'articolo 3.".
11. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge 9 luglio 1990, n. 188,
e' sostituito dal seguente:
"3. Il disciplinare di produzione della ceramica di qualita'
viene definito dal Consiglio nazionale ceramico".
12. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 luglio 1990, n. 188,
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il Consiglio
nazionale ceramico nel disciplinare per la ceramica di qualita'
prevede le modalita' relative al controllo".
13. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 9 luglio 1990, n. 188,
le parole: "Tutela della ceramica artistica tradizionale e della
ceramica italiana di qualita'" sono sostituite dalle seguenti:
"Tutela della ceramica artistica tradizionale e della ceramica di
qualita'".
Art. 45.
(Prodotti a doppio uso militare e civile:
criteri di delega).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
dare attuazione al regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio ed alla
decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 94/942/Pesc,
sull'esportazione di prodotti a duplice uso, e per assicurare, anche
mediante norme di riforma della legge 27 febbraio 1992, n. 222,
l'armonizzazione ed il coordinamento della normativa nazionale.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato nel
rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 3 e dei seguenti
ulteriori principi e criteri direttivi:
a) semplificare e snellire i procedimenti amministrativi
previsti dalla legge 27 febbraio 1992, n. 222, ivi compresi quelli
volti al rilascio delle autorizzazioni globali, generali o
specifiche; definire forme semplificate o sostitutive
dell'autorizzazione per l'esportazione dei prodotti a duplice uso non
compresi nell'elenco previsto dall'allegato I alla decisione del
Consiglio dell'Unione europea n. 94/942/Pesc, in ordine ai quali il
Ministero del commercio con l'estero abbia disposto, ai sensi
dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio;
prevedere le ipotesi e le procedure per il diniego di autorizzazione
all'esportazione nonche' per la revoca, per l'annullamento, per la
sospensione e per la modifica della stessa;
b) razionalizzare le competenze delle amministrazioni
interessate con particolare riguardo all'attivita' di coordinamento,
di istruttoria e di controllo attraverso il rafforzamento delle
funzioni ispettive e di verifica; procedere alla revisione della
composizione del comitato consultivo e del comitato tecnico di cui
alla legge 27 febbraio 1992, n. 222, e delle modalita' di rilascio
dei relativi pareri, ulteriormente definendo le rispettive
competenze;
c) prevedere efficaci misure di controllo sull'attivita' degli
esportatori attraverso la conservazione dei registri e dei documenti
commerciali per un periodo non inferiore a tre anni, consentendo
l'accesso presso gli uffici e gli stabilimenti degli esportatori, e
assoggettando l'esportazione di prodotti e tecnologie particolarmente
sensibili ai controlli di arrivo a destinazione e alla prova dell'uso
finale civile, attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze
consolari all'estero e in conformita' alle indicazioni previste dalla
legislazione vigente in materia di controllo delle esportazioni;
d) ridefinire le disposizioni sanzionatorie finali dei limiti
edittali gia' previsti dalla legislazione vigente al fine di
adeguarle alla nuova normativa, tenendo conto della diversa
potenzialita' lesiva dell'interesse pubblico che ciascuna infrazione
presenta in astratto e della reiterazione dell'infrazione.
3. La concessione delle formalita' semplificate, prevista
dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio, e'
disciplinata con decreto del Ministro del commercio con l'estero.
Art. 46.
(Attuazione della direttiva 94/10/CE relativa
alla procedura di informazione nel settore delle
norme e delle regolamentazioni tecniche).
1. L'articolo 1 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito
dal seguente:
"ART. 1. (Definizioni preliminari). 1. Ai fini della presente
legge, nonche' per l'esercizio delle competenze di cui al decreto
legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 agosto 1982, n. 597, si intende per:
a) "prodotto": i prodotti di fabbricazione industriale e i
prodotti agricoli;
b) "specifica tecnica": una specifica normativa contenuta in un
documento che definisce le caratteristiche richieste a un prodotto,
quali i livelli di qualita' o di utilizzazione, la sicurezza, le
dimensioni, nonche' le prescrizioni applicabili al prodotto per
quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i
simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e
l'etichettatura e le procedure di valutazione della conformita'. Sono
altresi' ricompresi i metodi ed i procedimenti di produzione relativi
ai prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del
Trattato istitutivo della Comunita' europea, i prodotti destinati
all'alimentazione umana e animale, nonche' i medicinali definiti
dall'articolo 1 della direttiva 65/65/CEE del Consiglio ed inoltre i
metodi ed i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti,
quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;
c) "altro requisito": un requisito diverso da una specifica
tecnica, imposto ad un prodotto per motivi di tutela, in particolare
dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita
dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di
utilizzazione, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali
condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione
o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;
d) "norma": una specifica tecnica, approvata da un organismo
riconosciuto ed abilitato ad emanare atti di normalizzazione, la cui
osservanza non sia obbligatoria ed appartenente ad una delle seguenti
categorie: norme internazionali, norme europee, norme nazionali. Sono
norme internazionali, europee o nazionali, le norme adottate e messe
a disposizione del pubblico rispettivamente da un'organizzazione
internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale
di normalizzazione;
e) "programma di normalizzazione": il piano di lavoro
predisposto da uno degli organismi di cui alla lettera d), contenente
l'elenco degli argomenti oggetto di lavori di normalizzazione;
f) "progetto di norma": il documento contenente il testo delle
specifiche tecniche per una determinata materia, per la quale si
prevede l'adozione secondo la procedura di normalizzazione nazionale
e che e' distribuito ai fini di inchiesta pubblica o commento;
g) "organismo europeo di normalizzazione": uno degli organismi
elencati nell'allegato I alla direttiva 94/10/CE;
h) "organismo nazionale di normalizzazione": uno degli
organismi elencati nell'allegato II alla direttiva 94/10/CE;
i) "progetto di regola tecnica": il testo di una specifica
tecnica o di altro requisito, comprendente anche disposizioni
amministrative, elaborato per l'adozione come regola tecnica da parte
degli organi competenti e che si trovi in una fase preparatoria che
permetta ancora di apportarvi degli emendamenti sostanziali;
l) "regola tecnica": una delle specifiche tecniche o uno degli
altri requisiti, comprese le disposizioni amministrative che ad esso
si applicano, indicati al comma 2 e comunque ogni specifica tecnica o
altro requisito, la cui osservanza e' obbligatoria per la
commercializzazione o l'utilizzazione di un prodotto sul territorio
nazionale o in una parte importante di esso, nonche' le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri
intese a vietare la fabbricazione, la commercializzazione o
l'utilizzazione di un prodotto ad eccezione di quelle indicate
all'articolo 9, comma 6.
2. Costituiscono, in ogni caso, regole tecniche:
a) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,
che fanno riferimento a specifiche tecniche, ad altri requisiti, a
codici professionali o di buona prassi che si riferiscono, a loro
volta, a specifiche tecniche o ad altri requisiti e la cui osservanza
conferisce una presunzione di conformita' alle prescrizioni fissate
dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative;
b) gli accordi facoltativi dei quali l'autorita' pubblica e'
parte contraente e che mirano al rispetto di specifiche tecniche o di
altri requisiti, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;
c) le specifiche tecniche e gli altri requisiti connessi con
misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo
di prodotti, incoraggiando l'osservanza di tali specifiche tecniche o
di altri requisiti ad eccezione delle specifiche tecniche e degli
altri requisiti volti a finalita' di sicurezza sociale".
2. L'articolo 3 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito
dal seguente:
"ART. 3. (Nomine di rappresentanti dello Stato nel Comitato
della Commissione delle Comunita' europee). 1. I rappresentanti
dello Stato italiano in seno al Comitato permanente previsto
dall'articolo 5 della direttiva 83/189/CEE del 28 marzo 1983, sono
nominati dal Ministro degli affari esteri, su designazione,
rispettivamente, del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, nell'ambito dei funzionari delle direzioni
generali specificatamente competenti e di esperti altamente
specializzati.
2. I rappresentanti di cui al comma 1 coordinano la propria
attivita' con le altre amministrazioni pubbliche interessate, anche
mediante la periodica convocazione di conferenze di servizi con i
rappresentanti delle amministrazioni interessate.
3. Possono essere designati, di volta in volta, in casi
particolari, funzionari di amministrazioni pubbliche ed esperti
altamente specializzati su specifici argomenti da trattare in seno al
Comitato di cui al comma 1".
3. L'articolo 4 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito
dal seguente:
"ART. 4. (Organismi italiani di normalizzazione) 1. Ogni
modifica degli organismi italiani di normalizzazione di cui
all'elenco allegato alla direttiva 83/189/CEE del 28 marzo 1983, e'
comunicata alla Commissione delle Comunita' europee dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo decreto
interministeriale adottato di concerto con i Ministri degli affari
esteri, del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Le
modifiche entrano in vigore alla data di pubblicazione del
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
2. La vigilanza sugli enti che assolvono le funzioni di organismo
di normalizzazione ai fini della presente legge e' esercitata dal
Consiglio nazionale delle ricerche, che riferisce al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e, limitatamente al
settore dell'ingegneria civile e strutturale, d'intesa fra il
Consiglio nazionale delle ricerche e il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, i quali riferiscono ai Ministeri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici".
4. L'articolo 5 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito
dal seguente:
"ART. 5. (Adempimenti degli organismi di normalizzazione e delle
amministrazioni pubbliche). 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli
organismi di normalizzazione informano la Commissione delle Comunita'
europee e i corrispondenti organismi degli altri Stati membri della
Comunita' europea, nonche' il Comitato europeo di normalizzazione
(CEN), l'Istituto europeo per la standardizzazione nelle
telecomunicazioni (ETSI) e il Comitato europeo di normalizzazione
elettrotecnica (CENELEC) sui programmi di normalizzazione e sui
progetti di norma che non costituiscono la trasposizione integrale di
una norma internazionale o europea, indicando in particolare se la
norma costituisce una nuova norma nazionale o una sua modifica ovvero
la trasformazione di una norma internazionale o europea e segnalando
in tal caso le differenze o modifiche apportate. Le informazioni di
cui al presente comma sono aggiornate ogni tre mesi.
2. Le informazioni ricevute dagli organismi di normalizzazione
degli altri Stati membri della Comunita' europea, dal CEN, dall'ETSI
e dal CENELEC, sono trasmesse dagli organi italiani di
normalizzazione all'Ispettorato tecnico dell'industria del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, limitatamente al
settore dell'ingegneria civile e strutturale, al Servizio tecnico
centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
3. Presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri viene
indetta, con frequenza mensile, una riunione di coordinamento con le
amministrazioni pubbliche che presentano i progetti di regola tecnica
ad applicazione generale per la cui emanazione o approvazione sono
competenti, nonche' i testi definiti dei provvedimenti, al fine di
verificare la completezza dell'informazione che verra' trasmessa alla
Commissione delle Comunita' europee a cura del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche in relazione
alla eventuale richiesta di procedura d'urgenza. Ogni progetto e'
corredato da apposita relazione recante l'enunciazione dei motivi che
ne rendono necessaria l'adozione e dall'eventuale, motivata,
richiesta di riservatezza, alla quale il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato si conforma nell'effettuare la
trasmissione. I progetti contenuti in provvedimenti, anche con valore
o forza di legge, ovvero di iniziativa legislativa, di competenza del
Consiglio dei ministri sono presentati, a cura dei Ministeri
proponenti, subito dopo la loro approvazione da parte del Consiglio
dei ministri.
4. Se il progetto di regola tecnica fa parte di una misura
prevista in atti comunitari diversi dalla direttiva 83/89/CEE, puo'
essere comunicato alla Commissione delle Comunita' europee in
conformita' al presente articolo, ovvero secondo la procedura
prevista dalle norme di attuazione della misura sopraindicata. In tal
caso nella comunicazione e' espressamente dichiarato che la stessa
vale anche ai sensi della direttiva 83/189/CEE. Della comunicazione
e' data notizia al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e al Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Se il progetto di regola tecnica mira a limitare la
commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un
preparato o di un prodotto chimico, anche per motivi di salute
pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, esso e'
comunicato unitamente ad un promemoria relativo alla sostanza, al
preparato o al prodotto, ai prodotti di sostituzione conosciuti e
disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonche' alle
conseguenze per la salute pubblica o la tutela del consumatore o
dell'ambiente, corredato da un'analisi dei rischi effettuata secondo
i principi generali di valutazione dei rischi dei prodotti chimici di
cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93 ove
si tratti di una sostanza gia' esistente, o di cui all'articolo 3,
paragrafo 2, della direttiva 92/32/CEE nel caso di una nuova
sostanza.
6. La procedura di notifica di cui al presente articolo non si
applica alle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative, o agli accordi facoltativi di cui all'articolo 9,
comma 6".
5. L'articolo 6 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito
dal seguente:
"ART. 6. (Comunicazione delle informazioni da parte del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato). 1. Le
informazioni acquisite dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, nel corso della procedura comunitaria di
informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche sono poste a disposizione delle altre amministrazioni
pubbliche interessate. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato definisce le modalita' per assicurare il flusso
delle informazioni, anche mediante sistemi di posta elettronica. Il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' tenuto a
garantire l'accesso alle informazioni da parte degli utenti, singoli
od associati, anche attraverso l'ausilio di adeguati supporti
informatici e di sportelli al pubblico, aperti a cura delle
amministrazioni regionali.
2. Le osservazioni elaborate da parte delle amministrazioni
statali, relative ai progetti di norme o di regole tecniche
presentate da altri Stati membri, sono trasmesse alla Commissione
delle Comunita' europee a cura del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Tali osservazioni possono fondarsi
unicamente sugli aspetti suscettibili di costituire ostacolo agli
scambi e non sugli elementi fiscali o finanziari del progetto".
6. L'articolo 9 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito
dal seguente:
"ART. 9. (Differimento della messa in vigore di regole
tecniche). 1. Le regole tecniche non possono essere messe in vigore
prima del termine di tre mesi dalla comunicazione del loro progetto
alla Commissione delle Comunita' europee.
2. Se nel termine di cui al comma 1 il progetto di regola tecnica
e' oggetto di un parere circostanziato della Commissione, ovvero di
osservazioni di uno Stato membro della Comunita' europea, in quanto
suscettibile di creare ostacoli tecnici alla libera circolazione dei
beni, la messa in vigore della regola tecnica e' differita di sei
mesi a decorrere dalla comunicazione del progetto. Nel caso in cui la
messa in vigore riguardi una regola tecnica di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera c), il differimento e' di quattro mesi.
3. Se nel termine di cui al comma 1 la Commissione notifica che la
regola tecnica riguarda una proposta di direttiva o di regolamento
presentata al Consiglio o una materia oggetto di proposta di
direttiva, di regolamento o di decisione ovvero notifica l'intenzione
di presentare al Consiglio una proposta di direttiva o di
regolamento, la messa in vigore della regola tecnica e' rinviata di
dodici mesi a decorrere dalla comunicazione di cui al comma 1.
4. Se il Consiglio adotta una posizione comune durante il periodo
di sospensione di cui al comma 3, il periodo stesso viene aumentato a
diciotto mesi.
5. La sospensione di cui ai commi 3 e 4 cessa se la Commissione
comunica il ritiro della proposta o del progetto o la rinuncia ad
adottare un atto comunitario cogente ovvero se e' adottato un atto
comunitario vincolante.
6. Il presente articolo non si applica alle disposizioni legisla
tive, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi
che:
a) si conformano agli atti comunitari cogenti che danno luogo
all'adozione di specifiche tecniche;
b) soddisfano gli impegni derivanti da un accordo
internazionale che da' luogo all'adozione di specifiche tecniche
comuni nella Comunita';
c) fanno uso di clausole di salvaguardia previste negli atti
comunitari cogenti;
d) applicano l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva
92/59/CEE del Consiglio, relativa alla sicurezza generale dei
prodotti;
e) eseguono una sentenza della Corte di giustizia delle
Comunita' europee;
f) modificano una regola tecnica conformemente ad una richiesta
della Commissione, per eliminare un ostacolo agli scambi.
7. Il presente articolo non si applica alle regole tecniche che
vietano la fabbricazione di prodotti senza ostacolarne la libera
circolazione e alle regole tecniche di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera c). I commi 3 e 4 non si applicano alle regole tecniche di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera b).
8. Il presente articolo non si applica se l'adozione di regole
tecniche e' resa necessaria da urgenti motivi dovuti ad una
situazione grave ed imprevedibile attinente alla tutela della salute
delle persone e degli animali, alla prevenzione dei vegetali o alla
sicurezza o per ottemperare ad obblighi derivanti da trattati
internazionali".
7. L'articolo 2 della legge 21 giugno 1986, n. 317, come
sostituito dall'articolo 53, comma 1, della legge 29 dicembre 1990,
n. 428, e' abrogato.
Art. 47.
(Procedure di certificazione e/o attestazione
finalizzate alla marcatura CE).
(( 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla
normativa comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalita', sono a
carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea. ))
2. Le spese relative (( alle procedure finalizzate ))
all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui
al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai
successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di
tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei
prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a
campione dei prodotti certificati.
3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma 1, se
effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello
Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2, sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con
decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei
Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei
servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui ai citati
commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che
possono essere effettuati dalle autorita' competenti mediante
l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i
produttori, i distributori ed i rivenditori.
4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per materia, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate,
almeno ogni due anni, le tariffe per le attivita' autorizzative di
cui al comma 2 e per le attivita' di cui al comma 1 se effettuate da
organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla
base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le modalita' di
riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle
spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti
sono altresi' determinate le modalita' di erogazione dei compensi
dovuti, in base alla vigente normativa, al personale
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle
attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonche' le modalita' per
l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale
restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato
effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri
attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei
prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve
comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente
articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in
attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.
(( 6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di
recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della
marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza )).
Art. 48.
(Certificazione marchio CE per il settore
industriale: criteri di delega).
1. All'attuazione della direttiva 93/68/CEE del Consiglio, per la
parte in cui modifica ed integra direttiva comunitarie attuate con
leggi e con atti aventi forza ed efficacia di legge, si provvede,
fatto salvo quanto disposto al capo VIII, secondo i seguenti principi
e criteri direttivi:
a) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni alla legge
18 ottobre 1977, n. 719, di recepimento della direttiva 73/23/CEE in
materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relativamente al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato
entro alcuni limiti di tensione;
b) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di recepimento delle direttive
87/404/CEE e 90/488/CEE in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relativamente ai recipienti semplici
a pressione;
c) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 27 settembre 1991, n. 313, di recepimento della direttiva
88/378/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relativamente alla sicurezza dei giocattoli;
d) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di recepimento della direttiva
89/686/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relativamente ai dispositivi di protezione individuale;
e) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, di recepimento della direttiva
90/384/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relativamente agli strumenti per pesare a funzionamento
non automatico, prevedendo che il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato individui gli impieghi di scarsa
rilevanza ai fini della tutela e della fede pubblica, da esonerare
dall'obbligo di verificazione periodica;
f) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, di recepimento della direttiva
90/385/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relativamente ai dispositivi medici impiantabili attivi.
2. All'attuazione della direttiva 93/68/CEE del Consiglio, per le
parti in cui modifica ed integra direttive comunitarie attuate con
atti di natura regolamentare o amministrativa, si provvede ai sensi
dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.
Art. 49.
(Marcatura CE. Costruzione e messa in esercizio
di unita' per la navigazione da diporto:
criteri di delega).
1. All'attuazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio si provvede apportando le necessarie modifiche ed
integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive
modificazioni, per adeguarla alle disposizioni della direttiva
stessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) fissare dei limiti di abilitazione alla navigazione in
relazione alle categorie di progettazione delle unita' da diporto
come previsto dalla direttiva;
b) adeguare le abilitazioni al comando delle unita' da diporto
ai limiti di cui alla lettera a);
c) adeguare le norme sulla costruzione delle unita' da diporto
alle disposizioni previste dalla direttiva;
d) adeguare la regolamentazione nazionale a quanto previsto
dalla direttiva in materia di certificazione e marcatura CE;
e) adeguare la regolamentazione nazionale sulla motorizzazione,
sui carichi ammissibili e sulle persone trasportabili a quanto
previsto dalla direttiva.
Art. 50.
(Rilascio ed esercizio dei titoli minerali per
la prospezione, la ricerca e la coltivazione di
idrocarburi: criteri di delega).
1. Il Governo e' delegato ad attuare, entro nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, la direttiva 94/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994, sulla base dei
seguenti criteri e principi direttivi:
a) promozione della concorrenza attraverso l'abrogazione o la
modificazione delle norme che prevedono disparita' di trattamento tra
diversi operatori nei settori della prospezione, ricerca,
coltivazione e stoccaggio in giacimento di idrocarburi, assicurando,
entro il 31 dicembre 1996, parita' di condizioni di accesso per
l'intero territorio nazionale;
b) soppressione, entro il 31 dicembre 1996, del regime di
esclusiva per la ricerca, la coltivazione e lo stoccaggio in
giacimento nelle zone di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, e
successive modificazioni, e adozione entro la stessa data delle pro
cedure per regolare il conseguente regime transitorio nella
salvaguardia dei diritti quesiti;
c) predisposizione e adozione, entro il 31 dicembre 1996, di
procedure idonee a garantire agli operatori tutte le necessarie
condizioni per la parita' di accesso alle aree da assegnare;
d) armonizzazione sull'intero territorio nazionale della
disciplina in materia di aliquote di prodotto della coltivazione
dovute allo Stato, rideterminandone l'entita', le modalita' di
corresponsione e la destinazione e garantendo, comunque, l'invarianza
del gettito complessivo derivante dalle predette aliquote, previsto
per il bilancio dello Stato, ferme restando le aliquote dovute alle
regioni;
e) determinazione per l'intero territorio nazionale di proce
dure di rilascio di titoli minerari assicurando la loro pubblicita' e
trasparenza;
f) definizione, per il conferimento di permessi di ricerca di
idrocarburi in caso di concorso di domande per la stessa area, di
criteri oggettivi e non discriminatori, ivi comprese le capacita'
tecniche ed economiche e le modalita' di svolgimento dei lavori,
anche riferite alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, nonche'
al ripristino dei luoghi.
CAPO VIII
TELECOMUNICAZIONI
Art. 51.
(Apparecchiature terminali di telecomunicazione
e apparecchiature delle stazioni terrestri di
comunicazione via satellite: criteri di delega).
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/68/CEE e
93/97/CEE, per le parti in cui modificano ed integrano la direttiva
91/263/CEE, attuata con decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519,
sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che le apparecchiature di telecomunicazioni e le
apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satel
lite possano essere immesse sul mercato solo se munite della
marcatura CE;
b) stabilire le condizioni per l'immissione sul mercato e per
il collegamento alla rete pubblica di telecomunicazioni delle
apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satel
lite;
c) introdurre sanzioni per le ipotesi di violazione delle
condizioni di cui alle lettere a) e b) nonche' in materia di
pubblicita' di apparecchiature non approvate; estendere alle
apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satel
lite le disposizioni riguardanti il reciproco riconoscimento di
conformita', la sorveglianza, i controlli e le misure cautelari e
sanzionatorie, adottate con decreto legislativo 29 dicembre 1992, n.
519, in attuazione della direttiva 91/263/CEE;
d) stabilire che l'attestazione di conformita' prevista
dall'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 89/336/CEE non si
applica alle apparecchiature che rientrano nel campo di applicazione
del decreto da emanare ai sensi della lettera e);
e) disporre il recepimento delle direttive 93/68/CEE, nella
parte in cui modifica la direttiva 91/263/CEE, e 93/97/CEE, con
normativa organica, anche sostituita del decreto legislativo 29
dicembre 1992, n. 519, tenendo conto delle disposizioni recate dal
decretolegge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.
Art. 52.
(Compatibilita' elettromagnetica e conformita:
criteri di delega).
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/68/CEE,
limitatamente alla compatibilita' elettromagnetica, e 93/97/CEE, che
integrano e modificano la direttiva 89/336/CEE, sara' informata ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere le misure necessarie per l'immissione nel mercato
degli apparecchi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, solo se muniti della prescritta
marcatura "CE";
b) stabilire gli obblighi e le sanzioni per i casi in cui siano
violate le disposizioni sulla marcatura ed adottare le misure atte a
vietare l'immissione nel mercato del prodotto non conforme o ad
assicurare il ritiro del prodotto stesso dal commercio;
c) sancire che la disposizione di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, non si applica alle
apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satel
lite;
d) disporre il recepimento delle direttive 93/68/CEE, nella
parte in cui modifica la direttiva 89/336/CEE, e 93/97/CEE,
limitatamente all'articolo 8, paragrafo 3, con normativa organica,
anche sostitutiva del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476,
tenendo conto delle disposizioni recate dal decretolegge 1 dicembre
1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio
1994, n. 71.
Art. 53.
(Comunicazioni via satellite).
1. L'attuazione della direttiva 94/46/CE della Commissione, che
modifica la direttiva 88/301/CEE e la direttiva 90/388/CEE, sara'
uniformata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere per gli operatori economici il diritto di
importare, commercializzare, allacciare ed installare le
apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via sat
ellite nonche' di provvedere alla manutenzione delle stesse;
b) disporre la soppressione dei diritti esclusivi e speciali
accordati al gestore pubblico e riguardanti le attivita' di cui alla
lettera a);
c) stabilire per le apparecchiature delle stazioni terrestri
per i collegamenti via satellite nonche' per gli altri apparecchi
terminali il divieto di allacciamento alla rete pubblica di
telecomunicazioni nei casi in cui essi non siano conformi alle
pertinenti regolamentazioni tecniche comuni o non sussistano i
requisiti essenziali;
d) prevedere che a ciascun gestore sia garantito il diritto di
fornire i servizi di telecomunicazioni diversi dai servizi di
telefonia vocale, telex e di radiocomunicazioni mobili terrestri;
e) disporre la soppressione dei diritti esclusivi e speciali
concernenti i servizi via satellite;
f) prevedere procedure di autorizzazione e di dichiarazione per
la gestione delle stazioni trasmittenti a terra nonche' il pagamento
di corrispettivi e contributi;
g) disporre il divieto di ogni restrizione all'offerta di
capacita' del segmento spaziale;
h) estendere alle comunicazioni via satellite, con le opportune
integrazioni, il regime sanzionatorio previsto dalla legge 28 marzo
1991, n. 109, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, di
recepimento della direttiva 90/388/CEE.
CAPO IX
RELAZIONI CON LA COMUNITA'
Art. 54.
(Cooperazione con la Commissione delle Comunita'
europee in materia di concorrenza).
1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, in
applicazione dei regolamenti (CEE) del Consiglio n. 17/62, n.
1017/68, n. 4056/86, n. 3975/87 e n. 4064/89, in materia di
concorrenza, e' competente a provvedere:
a) alla esecuzione degli accertamenti richiesti dalla Commissione
delle Comunita' europee;
b) alla assistenza da prestare agli agenti della Commissione
delle Comunita' europee in relazione all'assolvimento dei loro
compiti e all'esecuzione di accertamenti nel territorio dello Stato.
(( 2. Per l'assolvimento dell'incarico di cui al comma 1, da
espletare con le modalita' previste dalla normativa comunitaria, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato dispone dei poteri di cui al Titolo Il della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in
caso di opposizione dell'impresa interessata e su richiesta della Commissione delle Comunita' europee, puo' chiedere l'intervento della
Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti avvalendosi dei poteri d'indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi)).
3. Gli esiti degli accertamenti eseguiti a norma dei commi 1 e 2
sono destinati esclusivamente alla Commissione delle Comunita'
europee e non possono essere utilizzati ad altri fini.
4. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
nell'espletamento delle istruttorie di cui al titolo II della legge
10 ottobre 1990, n. 287, si avvale della collaborazione dei militari
della Guardia di finanza che agiscono con i poteri e con le facolta'
indicati al comma 2 utilizzando strutture e personale esistenti e in
modo da non determinare oneri aggiuntivi.
5. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, in quanto
autorita' nazionale competente in materia di concorrenza, applica,
fatto salvo quanto disposto dall'articolo 20 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, gli articoli 85, paragrafo 1, ed 86 del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, utilizzando i poteri ed agendo
secondo le procedure di cui al titolo II, capo II, della medesima
legge n. 287 del 1990. L'Autorita' informa la Commissione delle
Comunita' europee e sospende lo svolgimento del procedimento qualora
la Commissione inizi, con riguardo alla medesima fattispecie, una
procedura a norma dei regolamenti comunitari.
Art. 55.
(Frodi comunitarie).
1. Ferma restando ogni competenza prevista dalla normativa
vigente, al fine di assicurare un maggiore impulso all'azione di
contrasto alle frodi comunitarie, e' istituito, nei limiti degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del
Ministero delle finanze rubrica Guardia di finanza e dei
contingenti previsti dagli organici, il Nucleo speciale della Guardia
di finanza per la repressione delle frodi comunitarie.
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di attuazione
concernenti le procedure da seguire per il coordinamento dell'azione
di repressione delle frodi comunitarie.
Art. 56.
(Fondo di rotazione).
1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, modifiche all'articolo 9 del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568,
intese ad aggiornare le procedure di pagamento dei contributi
nazionali ivi previste, per un piu' efficace e tempestivo utilizzo
delle risorse provenienti dalle Istituzioni dell'Unione europea.
2. Gli anticipi, a favore di soggetti privati, sulla quota
nazionale relativa al cofinanziamento dei programmi di politica
comunitaria, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono erogati
previo rilascio di garanzia fideiussoria redatta in conformita' allo
schema approvato con decreto del Ministro del tesoro.
3. Il fondo di rotazione di cui al comma 2 e' autorizzato ad
avvalersi di un apposito conto corrente infruttifero in ECU, aperto
presso la Banca d'Italia, finalizzato ad assicurare, con le modalita'
che saranno stabilite con decreti del Ministro del tesoro e per la
tipologia di intervento ivi individuata, sia il trasferimento agli
aventi diritto delle somme in ECU versate dalle Istituzioni
comunitarie, sia la gestione di eventuali importi da riattribuire, in
ECU, all'Unione europea.
4. Presso le filiali della Banca d'Italia sono aperti appositi
conti correnti infruttiferi in ECU, intestati alle regioni ed alle
province autonome di Trento e di Bolzano, sui quali affluiscono, per
il tramite del conto corrente in ECU aperto presso la Banca d'Italia
ed intestato al fondo di rotazione di cui al comma 2, le somme
versate in ECU dalle Istituzioni comunitarie secondo le modalita' in
dicate dal Ministro del tesoro con i decreti previsti al comma 3.
Art. 57.
(Aiuti di Stato).
1. Il Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e fermo
restando quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, assicura l'unitarieta' d'indirizzo
per la tutela degli interessi nazionali nel settore degli aiuti
pubblici sottoposto al controllo della Commissione delle Comunita'
europee ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, curando il coordinamento con i Ministeri
interessati e i rapporti con le regioni per definire la posizione
italiana nei confronti delle Comunita', anche in applicazione
dell'articolo 6 della legge 9 marzo 1989, n. 86.
Art. 58.
(Rappresentanze permanenti presso
Organismi internazionali).
1. Fermo restando il contingente complessivo fissato dal penultimo
comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'articolo 71 della legge 29
dicembre 1990, n. 428, il numero massimo degli esperti inviati ad
occupare un posto in organico in rappresentanze permanenti presso
Organismi internazionali e' elevato da venticinque a ventinove
unita'.
((2. Del contingente aggiuntivo di cui al comma 1 fanno parte quattro funzionari regionali e delle province autonome nominati dal Ministero degli affari esteri su designazione della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome, collocati fuori ruolo e inviati in servizio presso la Rappresentanza permanente
presso l'Unione europea. Presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea e' istituito, con le procedure di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
un ulteriore posto in organico, nel ruolo degli esperti di cui all'articolo 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 18 del 1967, cui e' assegnato, in posizione di fuori ruolo, un funzionario della carriera direttiva appartenente ai ruoli di una regione o provincia autonoma, designato dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome. Tale ulteriore posto conferma quello gia' istituito ai sensi dell'articolo 7, comma
2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, abrogata dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con la posizione e le funzioni originariamente stabilite.
2bis. I presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in occasione della sessione speciale prevista dall'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, indicano al Governo gli argomenti e le
questioni di particolare interesse per le proprie amministrazioni, che ritengono debbano essere presi in considerazione nella
formulazione delle direttive che il Ministro degli affari esteri impartisce alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea anche per l'utilizzazione degli esperti ad essa assegnati. Il
Governo informa le Camere delle indicazioni ricevute dalle amministrazioni territoriali.))
3. La spesa relativa alla istituzione dei posti da assegnare al
personale delle amministrazioni regionali e delle province autonome,
nell'ambito del contingente di cui al comma 1, fa carico ai bilanci
delle predette amministrazioni.
4. Le regioni nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano
hanno la facolta' di istituire presso le sedi delle istituzioni
dell'Unione europea uffici di collegamento propri o comuni ((con altre regioni o enti appartenenti all'Unione europea nell'ambito
della cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali)).
Gli uffici regionali e provinciali intrattengono rapporti con le
istituzioni comunitarie nelle materie di rispettiva competenza. Gli
oneri derivanti dall'istituzione degli uffici sono posti a carico dei
rispettivi bilanci delle regioni e delle province autonome.
Art. 59.
(Coordinamento interministeriale per gli
adempimenti comunitari).
1. Ai partecipanti, in qualita' di componenti o di personale di
segreteria, alle riunioni della Commissione per il recepimento delle
direttive comunitarie di cui all'articolo 19 della legge 16 aprile
1987, n. 183, continua a competere un gettone di presenza determinato
con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche
dell'Unione europea, di concerto con il Ministro del tesoro.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 febbraio 1996
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FANTOZZI, Ministro per il coordinamento delle
politiche dell'Unione europea
Visto, il Guardasigilli: DINI
ALLEGATO A
(articolo 1, comma 1)
ELENCO DELLE DIRETTIVE
OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA
LIBERA CIRCOLAZIONE
91/308/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa
alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' illecite.
93/83/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il
coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e
diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e
alla ritrasmissione via cavo.
93/98/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente
l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore
e di alcuni diritti connessi.
94/80/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che
stabilisce le modalita' di esercizio del diritto di voto e di
eleggibilita' alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione
che risiedano in uno Stato membro di cui non hanno la
cittadinanza.
CREDITO E RISPARMIO
93/6/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa
all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e
degli enti creditizi.
93/22/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai
servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari.
94/19/CE: Direttiva del Parlamento, europeo e del Consiglio, del 30
maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.
FINANZE
93/89/CEE: Direttiva del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa
all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su
taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su
strada, nonche' dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso
di alcune infrastrutture.
SANITA' E AMBIENTE
92/32/CEE: Direttiva del Consiglio, del 30 aprile 1992, recante
settima modifica della direttiva 57/548/CEE concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e
alla etichettatura delle sostanze pericolose.
93/35/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, recante sesta
modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti
cosmetici.
93/39/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che modifica
le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai
medicinali.
93/40/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che modifica
le direttive 81/851/CEE e 81/852/CEE per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali
veterinari.
93/41/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che abroga la
direttiva 87/22/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni
nazionali concernenti l'immissione in commercio dei medicinali di
alta tecnologia, in particolare di quelli derivati dalla
biotecnologia.
93/42/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i
dispositivi medici.
93/43/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene
dei prodotti alimentari.
93/74/CEE: Direttiva del Consiglio, del 13 settembre 1993,
concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini
nutrizionali.
93/99/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante
misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei
prodotti alimentari.
93/118/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che
modifica la direttiva 87/73/CEE relativa al finanziamento delle
ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle
carni di volatili da cortile.
93/119/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa
alla protezione degli animali durante la macellazione o
l'abbattimento.
94/39/CE: Direttiva della Commissione, del 25 giugno 1994, che
stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per
animali destinati a particolari fini nutrizionali.
LAVORO
92/56/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1993, che modifica
la direttiva 75/129/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi.
PRODUZIONE INDUSTRIALE
94/22/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30
maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio
delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi.
94/62/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
TELECOMUNICAZIONI E CERTIFICAZIONE CE
93/68/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 luglio 1993, che modifica
le direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici a
pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE
(prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilita'
elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi
di protezione individuale, 90/384/CEE (strumenti per pesare a
funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi medici
impiantabili attivi) 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE
(apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE
(nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi
o gassosi) e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere
adoperato entro taluni limiti di tensione).
93/97/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, che integra
la direttiva 91/263/CEE del Consiglio per quanto attiene alle
apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via
satellite.
94/25/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le
imbarcazioni da diporto.
94/46/CE: Direttiva della Commissione, del 13 ottobre 1994, che
modifica la direttiva 88/301/CEE e la direttiva 90/388/CEE in
particolare in relazione alle comunicazioni via satellite.
ALLEGATO B
(articolo 1, comma 4)
ELENCO DELLE DIRETTIVE OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA
PER LE QUALI SI RICHIEDE IL PARERE DELLE COMMISSIONI
PARLAMENTARI PERMANENTI COMPETENTI PER MATERIA
SUGLI SCHEMI DEI RELATIVI DECRETI LEGISLATIVI
LIBERA CIRCOLAZIONE
91/308/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa
alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' illecite.
93/98/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente
l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore
e di alcuni diritti connessi.
CREDITO E RISPARMIO
93/6/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa
all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e
degli enti creditizi.
93/22/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai
servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari.
94/19/CE: Direttiva del parlamento europeo e del Consiglio, del 30
maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.
SANITA' E AMBIENTE
93/35/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, recante sesta
modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti
cosmetici.
93/43/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene
dei prodotti alimentari.
93/99/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante
misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei
prodotti alimentari.
93/118/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che
modifica la direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle
ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle
carni di volatili da cortile.
93/119/CE: Direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa
alla protezione degli animali durante la macellazione o
l'abbattimento.
LAVORO
92/56/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1993, che modifica
la direttiva 75/129/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi.
PRODUZIONE INDUSTRIALE
94/22/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30
maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio
delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi.
ALLEGATO C
(articolo 4)
ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE
IN VIA REGOLAMENTARE
89/392/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
alle macchine.
91/368/CEE: Direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica
la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
93/53/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante
misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei
pesci.
93/65/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla
definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche
compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la
gestione del traffico aereo.
93/75/CEE: Direttiva del Consiglio, del 13 settembre 1993, relativa
alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti
marittimi delle Comunita' o che ne escono e che trasportano merci
pericolose o inquinanti.
94/9/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di
protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva.
ALLEGATO D
(articolo 5)
ELENCO DELLE DIRETTIVE
DA ATTUARE IN VIA AMMINISTRATIVA
Direttiva 92/36/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che modifica
per quanto si riferisce alla peste equina la direttiva 90/426/CEE
relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i
movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza
dai paesi terzi.
Direttiva 93/19/CEE del Consiglio, del 19 aprile 1993, che modifica
la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro
l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o
ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita',
nonche' la direttiva 91/683/CEE.
Direttiva 93/26/CEE della Commissione, del 4 giugno 1993, che
modifica la direttiva 92/471/CEE del Consiglio relativa a taluni
prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali.
Direttiva 93/45/CEE della Commissione, del 17 giugno 1993, relativa
alla produzione di nettari senza l'aggiunta di zuccheri o di
miele.
Direttiva 93/48/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che
stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali
di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da
frutto destinate alla produzione di frutti, prevista dalla
direttiva 92/34/CEE del Consiglio.
Direttiva 93/49/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che
stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali
di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante
ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio.
Direttiva 93/56/CEE della Commissione, del 29 giugno 1993, che
modifica la direttiva 92/471/CEE del Consiglio relativa a taluni
prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali.
Direttiva 93/59/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1993, che modifica
la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare
contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a
motore.
Direttiva 93/61/CEE della Commissione, del 2 luglio 1993, che
stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le
piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad
eccezione delle sementi, conformemente alla direttiva 92/33/CEE
del Consiglio.
Quinta direttiva 93/73/CEE della Commissione, del 9 settembre 1993,
relativa ai metodi di analisi necessari per i controlli della
composizione dei prodotti cosmetici.
Direttiva 93/77/CEE del Consiglio, del 21 settembre 1993, relativa ai
succhi di frutta e taluni prodotti simili.
Direttiva 93/81/CEE della Commissione, del 29 settembre 1993, che
adegua la direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa
all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la
lotta contro il marciume anulare della patata.
Direttiva 93/86/CEE della Commissione, del 4 ottobre 1993, recante
adeguamento al progresso tecnico della direttiva 91/157/CEE del
Consiglio relativa alle pile e agli accumulatori contenenti
sostanze pericolose.
Direttiva 93/91/CEE della Commissione, del 29 ottobre 1993, che
adegua al progresso tecnico la direttiva 78/316/CEE del Consiglio
relativa alla sistemazione interna dei veicoli a motore
(identificazione di comandi, spie ed indicatori).
Direttiva 93/102/CEE della Commissione, del 16 novembre 1993, recante
modifica della direttiva 79/112/CEE del Consiglio relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti
l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari
destinati al consumatore finale nonche' alla relativa
pubblicita'.
Direttiva 93/112/CE della Commissione, del 10 dicembre 1993, che
modifica la direttiva 91/155/CEE che definisce e fissa, in
applicazione dell'articolo 10 della direttiva 88/379/CEE, le
modalita' del sistema di informazione specifica concernente i
preparati pericolosi.
Direttiva 93/113/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1993, relativa
all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei
microorganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli
animali.
Direttiva 93/114/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1993, che modifica
la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione
degli animali.
Direttiva 93/116/CE della Commissione, del 17 dicembre 1993, che
adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1268/CEE del
Consiglio relativa al consumo di carburante dei veicoli a motore.
Dodicesima direttiva 93/117/CE della Commissione, del 17 dicembre
1993, che fissa i metodi d'analisi comunitari per il controllo
ufficiale degli alimenti per animali.
Direttiva 94/1/CE della Commissione, del 6 gennaio 1994, recante
adeguamento tecnico della direttiva 75/324/CEE del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative agli aerosol.
Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che
stabilisce una procedura per la notificazione
dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo,
proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo
fitosanitario.
Direttiva 94/7/CE della Commissione, del 15 marzo 1994, che adegua la
direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa al coefficiente di
solvibilita' degli enti creditizi per quanto riguarda la
definizione tecnica di "banche multilaterali di sviluppo".
Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
marzo 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti
l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti
delle calzature destinate alla vendita al consumatore.
Direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
marzo 1994, relativa alle misure da adottare contro
l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore e
recante modifica della direttiva 70/220/CEE.
Direttiva 94/13/CE del Consiglio, del 29 marzo 1994, che modifica la
direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro
l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o
ai prodotti vegetali e contro la diffusione nella Comunita'.
Direttiva 94/14/CEE della Commissione, del 29 marzo 1994, recante
modifica della settima direttiva 76/372/CEE che fissa i metodi
d'analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti
per animali.
Direttiva 94/15/CEE della Commissione, del 15 aprile 1994, recante
primo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/220/CEE
del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di
organismi geneticamente modificati.
Direttiva 94/16/CEE della Commissione, del 22 aprile 1994, che
modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle
sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli
animali.
Direttiva 94/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30
maggio 1994, che modifica la direttiva 80/390/CEE per il
coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e
diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori
mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori per
quanto riguarda l'obbligo di pubblicazione del prospetto.
Direttiva 94/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30
giugno 1994, che stabilisce la dodicesima modifica della
direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli
Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul
mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
Direttiva 94/29/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, recante
modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE
che fissano le quantita' massime di residui di antiparassitari
rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari
di origine animale.
Direttiva 94/30/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, recante
modifica dell'allegato II della direttiva 90/642/CEE che fissa le
percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni
prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, e che
prevede la stesura di un elenco di percentuali massime.
Direttiva 94/38/CE della Commissione, del 26 luglio 1994, che
modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del
Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di
riconoscimento della formazione professionale, che integra la
direttiva 89/48/CEE.
Direttiva 94/41/CE della Commissione, del 18 luglio 1994, che
modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, relativa agli
additivi nell'alimentazione degli animali.
Direttiva 94/42/CE del Consiglio, del 27 luglio 1994, che modifica la
direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in
materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina
e suina.
Direttiva 94/44/CE della Commissione, del 19 settembre 1994, che
adegua al progresso tecnico la direttiva 82/130/CEE del
Consiglio, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere
utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva nelle miniere
grisutose.