Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali
DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE
Decreto ministeriale 1° settembre 2005, pubblicato sulla G.U. n. 215 del 15 settembre 2005
Differimento del termine di proroga dell’autorizzazione rilasciata all’organismo di controllo denominato <<Istituto Nord Est Qualità - INEQ>> ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta ”Prosciutto di San Daniele”.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'articolo 16 lettera d);
Visto i decreti 15 febbraio 2005 e 13 giugno 2005 con i quali la validità dell’autorizzazione triennale rilasciata all’organismo di controllo denominato <<Istituto Nord Est Qualità - INEQ>> con decreto 11 marzo 2002 è stata prorogata fino al 7 ottobre 2005;
Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine “Prosciutto di San Daniele”, allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 25 marzo 2005, protocollo numero 62124;
Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta “Prosciutto di San Daniele”;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell’autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 11 marzo 2002;
D E C R E T A:
Articolo 1
L’autorizzazione rilasciata all’organismo privato di controllo<<Istituto Nord Est Qualità -INEQ>>, con sede in San Daniele del Friuli (UD), Via Rodeano n. 71 con decreto 11 marzo 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta “Prosciutto di San Daniele” registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 15 febbraio 2005 e 13 giugno 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 7 ottobre 2005.
Articolo 2
1
Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali
DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE
Nell’ambito del periodo di validità della proroga di cui all’articolo precedente l’organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 11 marzo 2002.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, lì 1° settembre 2005
Il Direttore Generale (Francesco Saverio Abate)
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