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Regulation for the Application of Law No. 633 of April 22, 1941, on the Protection of Copyright and Related Rights (as approved by Royal Decree No. 1369 of May 18, 1942, and amended up to Decree No. 275 of the President of the Republic of December 29, 2007), Италия

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Подробности Подробности Год версии 2008 Даты вступление в силу: 18 декабря 1942 г. Издано: 18 мая 1942 г. Тип текста Имплементационные правила/положения Предмет Авторское право и смежные права Предмет (вторичный) Исполнение законов об ИС, Регулирующие органы в области ИС

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Основной текст(-ы) Смежный текст(ы)
Основной(ые) текст(ы) Основной(ые) текст(ы) Итальянский Regolamento di esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (approvato dal regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369 aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2007, n. 275)        
 Regolamento di esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio(approvato dal regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369 aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2007, n. 275)

R.D. 18 maggio 1942, n. 1369: Approvazione del regolamento per l'esecuzione della L. 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (Gazzetta Ufficiale n. 286 del 3 dicembre 1942)

CAPO I Disposizioni generali sull'esercizio di diritti regolati dalla legge

Art. 1 - Art. 21 della legge La rivelazione del nome dell'autore, agli effetti degli artt. 21 e 23 della legge, deve essere comunicata agli aventi causa dell'autore a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a meno che essa non sia stata già effettuata ai sensi dell'art. 28 della legge e con le modalità stabilite nel successivo art. 2 di questo regolamento.

Art. 2 - Art. 28 della legge La rivelazione del nome, agli effetti dell'acquisto del beneficio della durata normale dei diritti su un'opera anonima o pseudonima, ai sensi dell'art. 28 della legge, deve essere fatta con una dichiarazione, in doppio esemplare inviata all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del consiglio dei ministri. [1] La dichiarazione, redatta in conformità dell'allegato modulo A, deve essere sottoscritta dall'autore o dalle persone indicate nel primo comma dell'art. 23 della legge o da un procuratore speciale e deve contenere la indicazione: a) dello pseudonimo, se fu usato; b) del titolo dell'opera; c) dell'editore e di chi abbia comunque resa pubblica l'opera; d) della data di pubblicazione; e) di ogni altro elemento atto a identificare l'opera. L'ufficio restituisce al dichiarante un esemplare della dichiarazione con il visto che attesta l'avvenuta presentazione. La dichiarazione è annotata nel registro pubblico generale previsto dall'art. 103 della legge, dopoché l'opera sia stata depositata e di essa è inserita notizia nel bollettino dell'ufficio. (1) Per il combinato disposto del D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163, del D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 407 e del D.Lgs. 8 aprile 1948, n. 274 le attribuzioni di cui al presente comma, precedentemente assegnate al ministero della cultura popolare, sono ora di competenza della Presidenza del consiglio dei ministri.

Art. 3 - Art. 45 della legge Il nome o la denominazione sociale del produttore, agli effetti del secondo comma dell'art. 45 della legge, deve essere apposto, con la indicazione della sede dell'impresa produttrice, sulla pellicola cinematografica originale e sulle copie destinate alla pubblica proiezione.

Art. 4 - Art. 50 della legge. Il giorno della consegna completa e definitiva della parte letteraria o musicale dell'opera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 della legge, è accertato d'accordo

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tra le parti interessate. In difetto di accordo è stabilito con mezzi di prova ordinari.

Art. 5 - Art. 55 della legge La radiodiffusione differita di un'opera registrata a termini dell'art. 55 della legge, deve intendersi consentita per un periodo di quindici giorni, decorrenti, nel caso di recitazione, rappresentazione od esecuzione pubblica, dalla data in cui essa abbia avuto luogo, o nel caso di recitazione, rappresentazione od esecuzione effettuata negli studi dell'ente esercente, dalla prima radiodiffusione. Per quanto riguarda le trasmissioni di propaganda dirette all'estero il termine predetto è di tre mesi. Nei suddetti periodi di quindici giorni e di tre mesi la radiodiffusione differita può effettuarsi anche più volte per una medesima registrazione, sempre che sussistano necessità orarie o tecniche, ai termini dell'art. 55 della legge. L'ente esercente, comunicando agli organi competenti i programmi delle opere radiodiffuse, ai fini del controllo del numero delle radiodiffusioni differite, specificherà quali di dette radiodiffusioni debbano considerarsi differite.

Art. 6 - Art. 55 della legge L'ente esercente il servizio della radiodiffusione, trascorsi i periodi indicati nell'articolo precedente e qualora non intervenga un diverso accordo con l'autore, ha l'obbligo di distruggere o, comunque, di rendere inservibili le registrazioni a termini dell'art. 55 della legge. Il controllo sull'adempimento di tale obbligo spetta alla Presidenza del consiglio dei ministri. [1] L'ente esercente è tenuto, su richiesta dell'interessato, a dare comunicazione dell'effettuata distruzione o degli altri modi usati per rendere inservibile la registrazione. (1) Per il combinato disposto del D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163, del D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 407 e del D.Lgs. 8 aprile 1948, n. 274 le attribuzioni di cui al presente comma, precedentemente assegnate al ministero della cultura popolare, sono ora di competenza della Presidenza del consiglio dei ministri.

Art. 7 - Art. 65 della legge La dichiarazione di riserva per la riproduzione in altre riviste o in altri giornali, anche radiofonici, di articoli di attualità di carattere economico, politico, religioso, pubblicati nelle riviste e giornali, ai sensi dell'art. 65 della legge, si effettua mediante l'indicazione, anche in forma abbreviata, delle parole "riproduzione riservata" o altre analoghe, all'inizio o alla fine dell'articolo.

Art. 8 - Art. 77 della legge Chi intende riservarsi i diritti previsti nel capo primo del titolo secondo della legge sui dischi fonografici o altri apparecchi analoghi riproduttori di suoni o di voci, deve presentare all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica una dichiarazione in doppio originale per i dischi o apparecchi, per i quali egli intende fare la detta riserva. Questa dichiarazione deve essere formulata secondo l'allegato modulo B. Alla dichiarazione deve essere unito un esemplare di ciascun disco o apparecchio.

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L'ufficio restituisce al dichiarante un esemplare della dichiarazione con il visto dell'eseguito deposito. Gli esemplari dei suddetti dischi o apparecchi debbono portare l'indicazione, anche in forma abbreviata, dell'effettuato deposito.

Art. 9 - Art. 90 della legge Le indicazioni richieste dall'art. 90 della legge possono essere apposte sugli esemplari delle fotografie, anche in forma abbreviata, purché i nomi e la data siano identificabili.

Art. 10 - Art. 92, secondo comma, della legge Chi intende riservarsi i diritti previsti dall'art. 92 secondo comma della legge, sulle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa e architettonica o di spiccato valore artistico o aventi carattere tecnico-scientifico, deve presentare all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, una dichiarazione in doppio originale, sottoscritta da lui o da un suo procuratore, per le fotografie per le quali egli intende fare la detta riserva. Questa dichiarazione deve essere formulata secondo l'allegato modulo C. Lo stesso obbligo incombe a chi intenda riservarsi analoghi diritti sui semplici documentari cinematografici che rispondano ai requisiti di cui all'art. 92, secondo comma della legge. Per ogni documentario deve essere presentata una dichiarazione conforme all'allegato modulo D. Alla dichiarazione di cui al primo e secondo comma di questo articolo deve essere unito un esemplare di ciascuna fotografia e, per i documenti di cui sopra, una sommaria descrizione del film accompagnata da fotografia o diapositive, conformemente all'art. 32 del presente regolamento. È applicabile la disposizione del terzo comma del precedente art. 8.

Art. 11 - Art. 99 della legge Chi, ai sensi dell'art. 99 della legge, intende riservarsi il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro, deve presentare all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, una dichiarazione, in doppio originale, sottoscritta da lui o da un suo procuratore, per ciascun progetto tecnico per il quale intende fare la riserva. Questa dichiarazione deve essere formulata secondo il modulo E allegato a questo regolamento. Alla dichiarazione deve essere unita per il deposito una copia del piano o disegno del progetto. È applicabile la disposizione del terzo comma del precedente art. 8.

Art. 12 - Art. 123 della legge L'obbligo di far contrassegnare gli esemplari dell'opera, a nonna dell'art. 123 della legge spetta all'editore. Il contrassegno è apposto sugli esemplari dell'opera dalle associazioni sindacali interessate a mezzo della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) [1], salvo che l'autore non vi provveda direttamente contrassegnando ciascun esemplare con la propria firma autografa. In tal caso, l'autore direttamente e per mezzo dell'editore deve darne comunicazione alla propria associazione sindacale di categoria, prima della messa in circolazione dell'opera.

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Le categorie di opere che devono essere oggetto del contrassegno in applicazione delle disposizioni della legge e in ispecie degli artt. 122 e 130, nonché le modalità del contrassegno medesimo e l'indicazione di chi debba sopportare la relativa spesa, possono essere stabilite anche da accordi economici collettivi tra le associazioni sindacali interessate, salvo, in ogni caso, il diritto dell'autore di contrassegnare con la propria firma autografa ciascun esemplare dell'opera ai sensi del comma precedente. (1) L'E.I.D.A. (Ente italiano per il diritto d'autore), cui faceva riferimento il testo originario, ha assunto la denominazione attuale di S.I.A.E. (Società italiana degli autori ed editori) con D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945, n. 433.

Art. 13 - Art. 142 della legge La notificazione da parte dell'autore del suo intendimento di ritirare l'opera dal commercio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 della legge, è fatta nei riguardi delle persone alle quali egli ha ceduto i diritti sull'opera, mediante comunicazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Nei confronti della Presidenza del consiglio dei ministri [1], la notificazione è costituita da una dichiarazione, in doppio originale, presentata all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, personalmente o per mezzo di procuratore munito di procura speciale. Nella dichiarazione debbono indicarsi: a) il nome e la residenza dell'autore; b) lo pseudonimo, nel caso di opera pseudonima: c) il nome e la sede della impresa stampatrice, editrice o produttrice; d) la data di pubblicazione dell'opera; e) il numero d'ordine del deposito eseguito; f) ogni altro elemento atto ad identificare l'opera. Alla dichiarazione deve unirsi la prova della notificazione effettuata ai cessionari. L'ufficio registra nella parte quarta del registro generale pubblico previsto dall'art. 103 della legge e dall'art. 30 di questo regolamento il contenuto della dichiarazione, indicando il giorno della sua presentazione e il numero di ordine assegnatole e restituisce il secondo esemplare, in cui è certificata l'eseguita registrazione con le indicazioni suddette. La dichiarazione è anche annotata nella parte prima e nella parte terza del registro, qualora l'opera risulti depositata. Notizia della dichiarazione è pubblicata nel bollettino dell'ufficio. (1) Per il combinato disposto del D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163, del D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 407 e del D.Lgs. 8 aprile 1948, n. 274 le attribuzioni di cui al presente comma, precedentemente assegnate al ministero della cultura popolare, sono ora di competenza della Presidenza del consiglio dei ministri.

Art. 14 - Art. 157 della legge. La richiesta di proibizione della rappresentazione o della esecuzione dell'opera, ai sensi dell'art. 157 della legge, deve essere presentata per iscritto, al Prefetto della provincia, in cui la rappresentazione o la esecuzione deve aver luogo, almeno otto ore prima di quella annunciata per il suo inizio.

CAPO II Determinazione dei compensi e accertamenti tecnici

Art. 15 - Art. 20, secondo comma, della legge L'importanza del carattere artistico, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 20 della legge, è riconosciuta con decreto del Ministro per la educazione nazionale.

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Il Ministro procede all'accertamento su domanda dell'autore, entro il più breve termine possibile.

Art. 16 - Art. 46 della legge La misura del compenso separato per la esecuzione pubblica, a mezzo della proiezione della pellicola sonora, delle composizioni musicali o delle parole che le accompagnano, inserite nelle opere cinematografiche, ai sensi dell'art. 46 della legge, è determinata con accordi generali e periodici tra la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) [1] e le associazioni sindacali competenti della confederazione dei professionisti e artisti e della confederazione degli industriali [2]. In caso di dissenso provvede il Ministro per la cultura popolare con suo decreto. Gli accordi, salvo che non sia diversamente stabilito, hanno la durata di un anno dalla data della loro stipulazione. Qualora tre mesi prima della scadenza dell'anno non ne sia stata chiesta la revisione, s'intendono rinnovati per eguale periodo. La revisione può essere chiesta da uno degli enti indicati nel primo comma. Salvo il caso previsto nel secondo comma, gli accordi continuano ad aver vigore, anche se ne sia stata chiesta la revisione, fino a che non siano sostituiti da nuovi accordi. (1) L'E.I.D.A. (Ente italiano per il diritto d'autore), cui faceva riferimento il testo originario, ha assunto la denominazione attuale di S.I.A.E. (Società italiana degli autori ed editori) con D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945, n. 433 (2) Confederazioni soppresse dal D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

Art. 17 - Art. 47 della legge Il collegio di tecnici indicato nel secondo comma dell'art. 47 della legge è costituito in conformità delle disposizioni contenute nei successivi artt. 28 e 29.

Art. 18 - Art. 56 della legge Il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 56 della legge, relativo ai giudizi per la determinazione del compenso all'autore dell'opera radiodiffusa, è esperito dalle associazioni sindacali che rappresentano le categorie cui appartengono gli interessati. Si applicano, in tale caso, le norme contenute negli artt. 430 e 433 del codice di procedura civile, approvato con R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443.

Art. 19 - Art. 58 della legge La misura del compenso dovuto ai sensi dell'art. 58 della legge per la esecuzione nei pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi muniti di altoparlante è determinata con accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) [1] e, rispettivamente, le competenti federazioni nazionali fasciste degli alberghi e turismo e dei pubblici esercizi o degli industriali dello spettacolo. In caso di dissenso provvede il Ministro per la cultura con suo decreto. Riguardo alla durata, alla rinnovazione, alla revisione e alla validità dell'accordo, fino alla stipulazione di nuovi accordi, si applicano le norme dei comma terzo e quarto dell'art. 16 di questo regolamento.

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Le modalità per la riscossione del compenso saranno concordate tra la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) [1] e le associazioni sindacali competenti ai sensi del primo comma previa autorizzazione dei Ministri competenti. (1) L'E.I.D.A. (Ente italiano per il diritto d'autore), cui faceva riferimento il testo originario, ha assunto la denominazione attuale di S.I.A.E. (Società italiana degli autori ed editori) con D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945, n. 433.

Art. 20 - Art. 60 della legge La misura del compenso per le radiotrasmissioni speciali di propaganda culturale e artistica destinate all'estero, ai sensi dell'art. 60 della legge, è determinata fra l'ente esercente la radiodiffusione e il titolare del diritto di radiotrasmissione. In caso di disaccordo decide il Ministro per la cultura popolare con suo decreto. Il Ministro per la cultura popolare può stabilire apposite tariffe, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

Art. 21 - Art. 64 della legge Le condizioni per le concessioni in uso a case editrici fonografiche nazionali delle matrici dei dischi della discoteca di Stato, per trarne dischi da diffondere mediante vendita sia in Italia che all'estero, compresa la misura dei compensi per diritti di autore, sono stabilite dal Ministro per la cultura popolare, su conforme parere della commissione costituita a termini dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939, n. 467, contenente norme per il riordinamento della discoteca di Stato. Il parere della commissione deve essere trasmesso, prima della decisione, al comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

Art. 22 - Art. 70 della legge La misura della riproduzione di brani di opere letterarie o scientifiche in antologie ad uso scolastico, ai sensi del secondo comma dell'art. 70 della legge, non può superare, per ciascuna antologia e nei confronti dell'opera dalla quale i brani sono riprodotti, se si tratta di prosa, dodicimila lettere, se si tratta di poesia centottanta versi, con un ulteriore margine di altri trenta versi ove ciò si renda necessario per assicurare al brano riprodotto un senso compiuto. La misura della riproduzione in antologie, qualora si tratti di opera musicale, non può superare venti battute. Trattandosi di antologie cinematografiche costituite da parti di opere cinematografiche diverse, la misura della riproduzione non può superare cinquanta metri di pellicola. L'equo compenso per tale riproduzione, salvo diretto accordo tra le parti, è determinato secondo criteri stabiliti dal Presidente del consiglio dei ministri [1], di concerto con quello per la pubblica istruzione su proposta del comitato consultivo permanente per il diritto di autore, in adunanza generale. (1) Per il combinato disposto del D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163, del D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 407 e del D.Lgs. 8 aprile 1948, n. 274 le attribuzioni di cui al presente comma, precedentemente assegnate al ministero della cultura popolare, sono ora di competenza della Presidenza del consiglio dei ministri.

Art. 23 - Art. 73 della legge. [1] La misura del compenso dovuto, ai sensi dell'art. 73 della legge, da chi utilizza a scopo di lucro il disco o altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

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proposta del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, in adunanza generale. Con la stessa procedura sono determinate le quote e le modalità di ripartizione con gli artisti interpreti o esecutori del suddetto compenso. Le norme di cui sopra sono applicabili in quanto non diversamente stabilito tra le parti. (1) Articolo sostituito dall'art. 4, D.P.R. 14 maggio 1974, n. 490.

Art. 24 - Art. 74 della legge L'accertamento tecnico relativo alla autorizzazione della utilizzazione del disco o apparecchio analogo, ai sensi del secondo comma dell'art. 74 della legge, è fatto dal collegio tecnico previsto dall'art. 28 con la procedura prevista all'art. 29 di questo regolamento. Il collegio suddetto, ove occorra, propone al Ministro i provvedimenti da adottare per eliminare le cause che turbano la regolarità della utilizzazione.

Art. 25 - Artt. 80 e 84 della legge

La misura e i criteri di determinazione e di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatico-letterarie e agli artisti esecutori di opere e composizioni musicali, ai sensi degli artt. 80 e 84 della legge, nonché le modalità della loro esazione e del pagamento agli aventi diritto, sono stabiliti dal Ministro per la cultura popolare, su proposta del comitato consultivo permanente per il diritto di autore, in adunanza generale. Con provvedimento del Ministro per la cultura popolare, l'accertamento e la riscossione dei compensi potranno essere affidati alla Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.) [1] o ad altro ente pubblico appositamente costituito. I compensi vengono stabiliti come sopra in quanto non sia diversamente pattuito tra le parti ovvero stabilito con norme economiche corporative o da contratti collettivi di lavoro. Restano ferme, per quanto concerne la radiodiffusione da luoghi pubblici, le disposizioni della legge 14 giugno 1928, n. 1352. (1) L'E.I.D.A. (Ente italiano per il diritto d'autore), cui faceva riferimento il testo originario, ha assunto la denominazione attuale di S.I.A.E. (Società italiana degli autori ed editori) con D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945, n. 433.

Art. 26 - Art. 81 della legge L'accertamento tecnico, relativo all'autorizzazione della riproduzione dell'opera dell'attore, interprete o artista esecutore, ai sensi del comma secondo dell'art. 81 della legge, è fatto in conformità delle norme contenute negli artt. 28 e 29 di questo regolamento.

Art. 27 - Artt. 88 e 91 della legge Le tariffe previste dagli artt. 88 e 91 della legge, per determinare il compenso a favore del fotografo da parte di chi utilizza la fotografia, nel caso di fotografia su commissione e di fotografie riprodotte nelle antologie ad uso scolastico, sono stabilite dal Ministro per la cultura popolare, su proposta del comitato consultivo permanente per il diritto di autore, in adunanza generale. [1] (1) Per la determinazione delle tariffe per la riproduzione di fotografie in antologie scolastiche vedi il D.P.C.M. 2 aprile 1963.

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Art. 28 I collegi tecnici indicati negli articoli 17, 24, 26 sono costituiti ogni triennio con decreto del Ministro per la cultura popolare. Ciascuno di essi è composto di un presidente e di quattro o sei membri. I membri sono nominati pariteticamente tra le persone comprese negli elenchi a tale scopo presentati dalle competenti associazioni sindacali. Il presidente è scelto tra i membri del comitato consultivo permanente per il diritto di autore. Un funzionario designato dal Ministro per la cultura popolare adempie le funzioni di segretario del collegio.

Art. 29 Gli accertamenti dei collegi tecnici sono promossi su istanza dell'interessato al Ministro per la cultura popolare. L'istanza deve contenere, oltre all'esposizione dei fatti, la formulazione dei quesiti sui quali si richiede l'accertamento ed è comunicata d'ufficio agli interessati. Il collegio, udite, qualora ne facciano richiesta, le parti interessate, e adempiuti gli altri mezzi istruttori che ritenga necessari, procede all'accertamento tecnico, facendolo constare in un processo verbale, che è sottoscritto dal presidente e dal segretario del collegio. Il segretario comunica agli interessati le conclusioni del collegio relative all'accertamento tecnico e può rilasciare alle parti, a loro richiesta, copia autentica del processo verbale. Ai componenti del collegio tecnico sono corrisposti gettoni di presenza per ogni giornata di adunanza ai sensi delle disposizioni in vigore. Le spese relative agli accertamenti sono a carico della parte richiedente.

CAPO III Registri di pubblicità e deposito di esemplari delle opere

Art. 30 - Art. 103 della legge Il registro pubblico generale delle opere protette, previsto dall'art. 103 della legge, è tenuto dall'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri [1]. Il registro è composto di quattro parti. La prima parte riguarda le opere contemplate nel titolo primo della legge. La seconda parte riguarda le opere contemplate nel titolo secondo della legge. La terza parte riguarda le opere straniere le quali, ai sensi dell'art. 188 della legge, sono sottoposte a formalità equivalenti a quelle cui sono sottoposte le opere italiane nello Stato straniero. La quarta parte contiene le registrazioni degli atti indicati nell'art. 104 della legge, dei provvedimenti di espropriazione dei diritti spettanti all'autore, ai sensi dell'art. 113 della legge, e delle dichiarazioni di ritiro dell'opera dal commercio. Le registrazioni sono progressive per ognuna delle quattro parti sopraindicate e per ciascuna delle opere o degli atti o dei provvedimenti ivi registrati. L'ufficio cura le tenuta di schedari per genere di opere sulla base delle registrazioni effettuate. Le schede sono classificate per nome di autore o di produttore e per titoli di opere.

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(1) Per il combinato disposto del D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163, del D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 407 e del D.Lgs. 8 aprile 1948, n. 274 le attribuzioni di cui al presente comma, precedentemente assegnate al ministero della cultura popolare, sono ora di competenza della Presidenza del consiglio dei ministri.

Art. 31 - Art. 105 della legge Il deposito delle opere, ai sensi dell'art. 105 della legge e per gli effetti del successivo art. 106 della legge, si effettua per tutte le opere, ad eccezione di quelle contemplate nell'art. 32 di questo regolamento, con la presentazione all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica di un esemplare dell'opera, accompagnato da una dichiarazione, in doppio originale nei modi indicati nel successivo art. 34. L'ufficio inserisce nel registro generale, previsto nell'art. 103 della legge, il contenuto della dichiarazione, indicando il giorno della sua presentazione e il numero di ordine assegnatole nella relativa parte del registro, ai sensi dell'art. 30 di questo regolamento, e conserva nei suoi archivi gli esemplari delle opere, apponendovi il numero di registrazione. Restituisce, quindi, a chi effettua il deposito, un originale della dichiarazione, certificando in esso la eseguita registrazione, con le indicazioni suddette.

Art. 32 - Artt. 103, 104 e 105 della legge La presentazione all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica dell'esemplare dell'opera per il deposito stabilito dall'art. 105 della legge, si effettua come segue per le seguenti categorie di opere. Per tutti i giornali quotidiani e per le riviste, con la presentazione di almeno un numero di essi ogni anno. Per le opere di scultura, pittura, delle arti del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, per i disegni e per le opere dell'architettura, con la presentazione di un esemplare della riproduzione fotografica dell'opera, atta ad individuarla. Per le opere cinematografiche, con la presentazione di un esemplare della sceneggiatura corrispondente al film prodotto e di fotografie o diapositive sufficienti ad individuare l'opera. Per le opere di pubblico spettacolo e per le opere musicali quando non siano pubblicate per le stampe, con la presentazione di un esemplare dell'opera. Per le opere drammatico-musicali e sinfoniche di cui non sia stampata la partitura per orchestra, con la presentazione di una riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo. Per le opere registrate su apparecchi meccanici, ai termini della sezione quinta del capo quarto del titolo primo della legge, con la presentazione del catalogo del produttore. Per i dischi fonografici ed altri mezzi analoghi, sui quali si intenda esercitare i diritti previsti nel capo primo del titolo secondo della legge, con presentazione di un esemplare conforme alla matrice originale. Per le fotografie indicate nel secondo comma dell'art. 92 della legge, con la presentazione di un esemplare della fotografia stessa. Per i semplici documentari di cui all'art. 10, secondo comma, di questo regolamento, con la presentazione di una sommaria descrizione del film, accompagnata da fotografie o diapositive sufficienti ad individuarlo. Per i progetti di lavori di ingegneria o di altri analoghi al fine previsto nel primo comma dell'art. 99 della legge, con la presentazione del piano o disegno e della descrizione del lavoro, da cui risulti la soluzione originale costituita dal progetto.

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Per i bozzetti di scene teatrali indicati nell'art. 86 della legge, con la presentazione di fotografie o di disegni in modo che se ne possa ricostruire l'immagine completa.

Art. 33 Le opere a stampa non sono ammesse al deposito se non portano impresse, oltre il nome e cognome dell'autore ed il titolo dell'opera, anche l'indicazione dello stabilimento tipografico e dell'anno di pubblicazione. Le opere anonime o pubblicate con uno pseudonimo, devono sempre portare impressa la indicazione della impresa editrice. Per le opere tradotte, sulla copertina o sul frontespizio dell'esemplare devono essere impressi, oltre il nome e cognome del traduttore, il titolo dell'opera e la indicazione della lingua da cui è stata fatta la traduzione.

Art. 34 - Artt. 103 e seguenti della legge La dichiarazione che accompagna l'esemplare dell'opera da depositare presso l'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica ai sensi del precedente articolo 31 deve contenere le seguenti indicazioni per le particolari categorie di opere sottoelencate: a) Riviste e giornali: 1° titolo della rivista o giornale; 2° carattere e periodicità della pubblicazione; 3° nome domicilio e nazionalità del direttore, dell'editore e dello stampatore; 4° luogo della pubblicazione; 5° nome e domicilio di chi effettua il deposito. b) Opere di scultura, pittura, delle arti del disegno, della incisione e delle arti figurative e similari, disegni ed opere dell'architettura: 1° titolo dell'opera; 2° nome dell'autore o suo pseudonimo e sua nazionalità; 3° data di pubblicazione dell'opera; 4° nome e domicilio di chi effettua il deposito. c) Opere cinematografiche: 1° titolo dell'opera; 2° nome degli autori o loro pseudonimi; 3° nome o pseudonimo dei principali interpreti; 4° nome, domicilio e nazionalità del produttore; 5° data e luogo della produzione e della prima proiezione pubblica; 6° metraggio della pellicola; 7° nome e domicilio di chi effettua il deposito. d) Per i dischi fonografici o apparecchi analoghi sui quali si intende esercitare i diritti previsti nel capo primo del titolo secondo della legge, per le fotografie indicate nel secondo comma dell'art. 92 della legge, per i semplici documentari cinematografici, per i lavori dell'ingegneria od altri lavori analoghi indicati nell'art. 99 della legge, la dichiarazione deve, essere effettuata, rispettivamente, a norma degli artt. 8, 10 e 11 di questo regolamento. La dichiarazione, per ogni altra categoria di opere, deve contenere le indicazioni seguenti: 1° titolo dell'opera; 2° nome e nazionalità dell'autore o suo pseudonimo; 3° nome, nazionalità e domicilio del pubblicatore, dello stampatore e del produttore; 4° anno e luogo di edizione o di fabbricazione;

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5° nome e domicilio di chi effettua il deposito. Per le opere di pubblico spettacolo e per le opere musicali occorre indicare anche la data e il luogo della prima pubblica esecuzione o rappresentazione. Le indicazioni suddette debbono essere completate, trattandosi di deposito di opere di elaborazione, ai sensi dell'art. 4 della legge, con i dati riguardanti l'opera originale. In particolare, per le traduzioni da altra lingua o dialetto, debbono essere anche indicate la lingua o dialetto dell'opera originale. Le indicazioni contenute nella dichiarazione non debbono essere difformi da quelle apposte sugli esemplari dell'opera cui esse si riferiscono. La dichiarazione può essere contenuta in uno stesso foglio per serie di opere dello stesso genere.

Art. 35 - Artt. 105 e 106 della legge I depositi prescritti dall'art. 105 della legge devono essere fatti entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione dell'opera o dalla messa in commercio del prodotto. [1] Per le opere di pubblico spettacolo, ivi comprese quelle musicali, e per le opere divulgate a mezzo della recitazione, qualora non siano pubblicate per le stampe. il deposito, per gli effetti stabiliti al comma primo dell'art. 106 della legge, deve essere fatto entro il termine di sessanta giorni dalla prima rappresentazione o proiezione od esecuzione pubblica o comunque dalla divulgazione dell'opera. L'obbligo spetta a colui che abbia provveduto alla pubblicazione, rappresentazione od esecuzione pubblica o che abbia messo in circolazione l'opera per la prima volta. Per le opere delle arti figurative di cui alla lettera b) dell'art. 34 di questo regolamento e delle quali non sia stato effettuato ancora il deposito, la esposizione pubblica o l'alienazione non costituiscono pubblicazione agli effetti del termine stabilito nel primo comma di questo articolo [1]. (1) Per la proroga e le modalità di differimento dei termini di cui al presente comma, vedi il D.Lgs.Lgt. 7 giugno 1945, n. 337, l'art. 8 D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945, n. 440, il D.P.R. 11 dicembre 1951, n. 1527.

Art. 36 - Artt. 103, 104, 105 e 106 della legge. Il sequestro di un esemplare o di una copia dell'opera previsto dall'ultimo comma dell'art. 106 della legge è eseguito in via amministrativa, con l'assistenza, ove occorra, della forza pubblica. Il sequestro si effettua a carico di colui che, ai sensi dell'art. 35 di questo regolamento, è obbligato al deposito, e può eseguirsi presso i tipografi, i librai, gli editori o i produttori e, in genere, presso coloro che si trovano, comunque, in possesso di esemplari o di copie dell'opera per destinarli al commercio. Il sequestro non può essere eseguito presso chi sia in possesso dell'esemplare o della copia per uso personale. L'esemplare o la copia sequestrata è trasmessa all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica. Qualora sia omesso il deposito di una fotografia dell'opera, la fotografia di questa è effettuata di ufficio, a spese dell'inadempiente.

Art. 37 - Artt. 103, 104, 105 e 106 della legge. Chi ha interesse a registrare un atto fra quelli indicati nell'art. 104 della legge, deve presentare all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica copia

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autentica dell'atto, o l'originale della scrittura privata, con firme autenticate, accompagnato da una copia dell'atto. Deve altresì presentare all'ufficio, insieme col titolo, una dichiarazione, in doppio originale, contenente le seguenti indicazioni: 1) nome, cognome e domicilio del richiedente; 2) natura e data del titolo di cui si domanda la registrazione; 3) nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticate le firme; 4) il numero di registrazione dell'eseguito deposito dell'opera oggetto dell'atto. L'ufficio custodisce negli archivi, in appositi volumi, le copie degli atti che gli vengono consegnati e registra nella parte quarta del registro generale il contenuto della dichiarazione, indicando il giorno della consegna del titolo, il numero d'ordine assegnatogli nel registro progressivo e il numero del volume in cui ha collocato il titolo stesso. L'ufficio restituisce al richiedente l'originale dell'atto e uno dei due originali della dichiarazione, nella quale certifica l'eseguita registrazione con le indicazioni sopra accennate.

Art. 38 - Art. 113 della legge. Il decreto di espropriazione, previsto nell'art. 113 della legge, è registrato nella parte quarta del registro generale pubblico, a cura dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica. Il decreto, qualora l'opera risulta registrata, deve essere anche annotato in margine alla registrazione. Il Ministro della cultura popolare provvede a pubblicare notizia del decreto di espropriazione nel bollettino dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Art. 39 - Artt. 103, 104, 105 e 106 della legge. Il registro pubblico speciale per le opere cinematografiche è tenuto dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) [1] per gli effetti e con le modalità del R.D.L. 16 giugno 1938, numero 1061 convertito nella L. 18 gennaio 1939, n. 458. La registrazione delle opere cinematografiche in tale registro speciale non esonera dall'obbligo del deposito dell'opera nei modi stabiliti nell'art. 31 di questo regolamento, per la conseguente registrazione dell'opera cinematografica nel registro pubblico generale. (1) L'E.I.D.A. (Ente italiano per il diritto d'autore), cui faceva riferimento il testo originario, ha assunto la denominazione attuale di S.I.A.E. (Società italiana degli autori ed editori) con D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945, n. 433.

Art. 40 - Artt. 103, 104, 105 e 106 della legge La presentazione all'ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica di domande, dichiarazioni ed esemplari di opere o prodotti per il deposito, ovvero ai sensi di altre disposizioni della legge o di questo regolamento, può aver luogo direttamente o per mezzo del servizio postale in pacco postale, busta o plico raccomandati.

Art. 41 - Artt. 103, 104, 105 e 106 della legge Il registro pubblico generale, contemplato nell'art. 103 della legge, le istanze, le dichiarazioni e i documenti allegati sono pubblici. Chiunque può prenderne visione e ottenere, per certificato o per estratto, notizia delle registrazioni o delle annotazioni delle istanze, delle dichiarazioni e dei documenti allegati.

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L'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica può anche, a domanda, e senza che l'amministrazione incorra in responsabilità alcuna, effettuare ricerche sul registro per fornire informazioni sui dati ivi esistenti. A tal fine il richiedente deve indicare chiaramente, nella sua domanda, la natura dell'opera, il titolo e l'autore di essa e la data probabile del deposito; allorché si tratti di cessione, o, in generale, di contratti per l'utilizzazione dell'opera, debbono essere anche indicati i nomi dei contraenti.

Art. 42 L'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica provvede a dar notizia nel suo bollettino delle opere depositate, nonché degli atti registrati ai sensi degli artt. 37 e 39 di questo regolamento. Nel bollettino dell'ufficio è anche inserita l'indicazione dei decreti di espropriazione emanati ai sensi dell'art. 113 della legge, e ogni altro annunzio o notizia da pubblicarsi a norma di legge.

Art. 43 - artt. 153 e 154 della legge. [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, D.P.R. 29 dicembre 2007, n. 275.

CAPO IV Diritti sulle vendite successive [1]

Art. 44 [2] 1. Entro il termine di novanta giorni dall'effettuazione della vendita dell'opera d'arte o del manoscritto, i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 153 della legge 22 aprile 1941, n. 633, d'ora in avanti denominata: “Legge”, nell'ordine di venditore, acquirente o intermediario, presentano alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) la dichiarazione prevista dallo stesso articolo e provvedono al versamento ad essa del compenso di cui all'articolo 144 della legge. (1) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1, D.P.R. 29 dicembre 2007, n. 275. Precedentemente la rubrica era: “Diritti sugli aumenti di valore”. (2) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.P.R. 29 dicembre 2007, n. 275.

Art. 45 [1] 1. La dichiarazione di cui all'articolo 44 contiene il nome e il domicilio del dichiarante, il nome dell'autore del manoscritto o dell'opera venduta e, se conosciuto, anche il domicilio, il prezzo raggiunto nella vendita al netto dell'imposta e, ove identificabile, il genere artistico a cui appartiene l'opera (quale la pittura, la scultura, il disegno, la stampa), nonché, qualora indicati nell'esemplare dell'opera o, comunque, a conoscenza del dichiarante, il titolo dell'opera e la data di creazione. 2. La dichiarazione di cui all'articolo 44 può essere redatta anche per via telematica secondo il modello che verrà predisposto dalla SIAE. 3. Qualora si tratti delle copie di cui all'articolo 145, comma 2, della legge, la dichiarazione indica se l'opera abbia o meno dei segni distintivi particolari (quali il numero di stampa, la data, la firma). 4. Se l'opera è pseudonima o anonima, se ne fa menzione nella dichiarazione. In tal caso la dichiarazione contiene anche le misure dell'esemplare dell'opera,

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una sua succinta descrizione e ogni altro elemento necessario per la sua individuazione. La dichiarazione può, inoltre, essere accompagnata da fotografie dell'opera dichiarata o da altra documentazione atta a meglio identificarla. (1) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.P.R. 29 dicembre 2007, n. 275.

Art. 46 [1] 1. La SIAE, ricevuta la dichiarazione di cui all'articolo 44, ne restituisce copia al dichiarante con l'indicazione della data di ricezione. 2. La SIAE, avvalendosi anche della collaborazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP), cura la tenuta di un separato elenco contenente le generalità degli autori e dei loro aventi causa ed il relativo domicilio, ove conosciuti. A tale fine, gli autori o i loro aventi causa comunicano alla SIAE le proprie generalità, il domicilio e le eventuali variazioni di quest'ultimo. (1) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.P.R. 29 dicembre 2007, n. 275.

Art. 47 [1] 1. Entro il primo mese di ciascun trimestre la SIAE comunica per iscritto agli aventi diritto, ove noti, o ai loro aventi causa, l'ammontare dei compensi resisi disponibili nel trimestre precedente, nonché l'avvenuta vendita e pubblica sul proprio sito internet istituzionale l'elenco in formato elettronico delle dichiarazioni di cui all'articolo 44 e delle vendite effettuate nel trimestre precedente, con l'indicazione dell'ammontare dei compensi resisi disponibili nel medesimo periodo. 2. La SIAE pubblica, inoltre, nel proprio sito internet istituzionale l'elenco in formato elettronico degli aventi diritto che non abbiano ancora rivendicato il compenso per tutto il periodo di cui all'articolo 154, comma 2, della legge, che decorre dalla scadenza del sessantesimo giorno dalla comunicazione di cui al comma 1, ovvero, nei casi in cui gli autori o i loro aventi causa non siano noti, dalla data di pubblicazione di cui al medesimo comma. Detto elenco è, altresì, pubblicato, con cadenza semestrale, nella Gazzetta Ufficiale. (1) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.P.R. 29 dicembre 2007, n. 275.

Art. 48 [1] 1. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 47, comma 1, ovvero, nei casi in cui gli autori o i loro aventi causa non risultino noti, dalla data di pubblicazione prevista dal medesimo comma dell'articolo 47, gli interessati possono segnalare alla SIAE errori materiali od omissioni ai fini della loro correzione. Decorso il termine medesimo, la SIAE versa all'avente diritto i compensi dovuti, detratta la provvigione di cui all'articolo 154 della legge. 2. Per gli aventi diritto che non siano cittadini italiani la SIAE potrà versare le somme dovute anche tramite le società di gestione collettiva dei relativi Paesi. (1) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.P.R. 29 dicembre 2007, n. 275.

CAPO V Diritto demaniale

Art. 49 - Art. 175 della legge.

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Le disposizioni contenute nel R.D. 30 dicembre 1923, n. 3276, sull'incasso dei diritti erariali sugli spettacoli e quelle contenute nel R.D. 2 ottobre 1924, n. 1589, sull'incasso dei diritti erariali sui cinematografi e successive modificazioni, sono applicabili, secondo i casi, per l'accertamento dell'incasso lordo sul quale si determina il diritto demaniale, previsto dall'art. 175 della legge, per la compilazione delle relative distinte di incasso e di ogni altro documento, ai fini dell'esazione di tale diritto.

Art. 50 - Art. 175 della legge, ultimo comma. L'ammontare del diritto demaniale sulla esecuzione di pezzi staccati di opere musicali o di brevi composizioni non può essere inferiore alla metà dell'ammontare del compenso normalmente riscosso dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.). [1] per le opere tutelate, eseguite in analoghe condizioni. Tale ammontare e le modalità d'incasso del diritto sono determinate dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.). [1], ai sensi dell'art. 175 della legge, ultimo comma, su proposta di un comitato costituito presso la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.). [1] a norma del suo statuto. Speciali accordi saranno presi tra la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.). [1] e l'ente esercente per quanto riguarda la radiodiffusione. (1) L'E.I.D.A. (Ente italiano per il diritto d'autore), cui faceva riferimento il testo originario, ha assunto la denominazione attuale di S.I.A.E. (Società italiana degli autori ed editori) con D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945, n. 433.

Art. 51 - Art. 175 della legge. Chi dirige l'esecuzione di opere musicali di qualsiasi natura ha l'obbligo, anche ai fini del controllo sulle esecuzioni di opere soggette al pagamento del diritto demaniale, di redigere per iscritto, prima della esecuzione o immediatamente dopo, il programma di tutte le opere o dei brani staccati di opere musicali o delle brevi composizioni effettivamente eseguite o rappresentate e di consegnarlo o di trasmetterlo all'ufficio incaricato dell'esazione del diritto o a persona da tale ufficio incaricata, al più tardi entro il giorno successivo allo spettacolo o trattenimento. Per quanto riguarda i programmi radiofonici, il termine di presentazione è determinato mediante accordi fra l'ente esercente e l'ufficio incaricato della esazione del diritto demaniale. Agli effetti del controllo sulle esecuzioni pubbliche delle opere suddette registrate sulle pellicole in programmazione in spettacoli cinematografici, il produttore o il concessionario per le pellicole originariamente di produzione straniera, ha l'obbligo di comunicare all'ente incaricato dell'esazione del diritto, al momento della prima programmazione, l'elenco di ogni composizione musicale registrata sulla pellicola. Gli esercenti di spettacoli cinematografici hanno poi l'obbligo di comunicare al detto ente il programma con la semplice indicazione del titolo del film e della ditta produttrice o concessionaria.

Art. 52 [1] - Artt. 177 e 178 della legge

(1) Articolo abrogato dall'art. 3, L. 22 maggio 1993, n. 159.

Art. 53 [1] - Artt. 177 e 178 della legge

(1) Articolo abrogato dall'art. 3, L. 22 maggio 1993, n. 159.

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Art. 54 [1] - Artt. 177 e 178 della legge

(1) Articolo abrogato dall'art. 3, L. 22 maggio 1993, n. 159.

Art. 55 [1] - Artt. 177 e 178 della legge

(1) Articolo abrogato dall'art. 3, L. 22 maggio 1993, n. 159.

Art. 56 [1] - Art. 179 della legge

(1) Articolo abrogato dall'art. 3, L. 22 maggio 1993, n. 159.

CAPO VI Regolamento degli intermediari

Art. 57 [1] - Art. 18 della legge

(1) Articolo soppresso dall'art. 7, comma 8, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 268, a sua volta abrogato dall'art. 1, comma 5, L. 9 gennaio 2008, n. 2.

Art. 58 - Art. 180 della legge La Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) [1] che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 180 della legge, esercita in via esclusiva, sia in Italia che all'estero, l'attività di intermediario per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere letterarie, teatrali e musicali, deve pubblicare nel suo bollettino l'elenco dei paesi stranieri nei quali esso svolge la sua attività ai sensi del terzo comma del suddetto art. 180 della legge, e le limitazioni e le condizioni alle quali tale attività di rappresentanza è sottoposta. La pubblicazione suddetta è comunicata alla Presidenza del consiglio dei ministri [2]. (1) L'E.I.D.A. (Ente italiano per il diritto d'autore), cui faceva riferimento il testo originario, ha assunto la denominazione attuale di S.I.A.E. (Società italiana degli autori ed editori) con D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945, n. 433. (2) Per il combinato disposto del D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163, del D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 407 e del D.Lgs. 8 aprile 1948, n. 274 le attribuzioni di cui al presente comma, precedentemente assegnate al ministero della cultura popolare, sono ora di competenza della Presidenza del consiglio dei ministri.

Art. 59 - Art. 180 della legge, comma quinto La Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) [1] non può accettare dichiarazione di opere per l'esercizio della tutela attribuitagli dalla legge se una quota parte dei proventi derivanti dalle licenze ed autorizzazioni indicate nel numero 1 dell'art. 180 della legge non è riservata all'autore. Quote fisse di ripartizione tra gli aventi diritto dei proventi suddetti, per una o più facoltà di autore fra quelle indicate nel primo comma dell'articolo 180 della legge, possono essere stabilite dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) [1] solo mediante accordi di carattere generale fra la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) [1] stessa e le associazioni sindacali interessate.

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L'accordo è approvato dal Presidente del consiglio dei ministri [2] sentito il parere del comitato consultivo permanente per il diritto di autore. (1) L'E.I.D.A. (Ente italiano per il diritto d'autore), cui faceva riferimento il testo originario, ha assunto la denominazione attuale di S.I.A.E. (Società italiana degli autori ed editori) con D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945, n. 433. (2) Per il combinato disposto del D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163, del D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 407 e del D.Lgs. 8 aprile 1948, n. 274 le attribuzioni di cui al presente comma, precedentemente assegnate al ministero della cultura popolare, sono ora di competenza della Presidenza del consiglio dei ministri.

Art. 60 - Art. 183 della legge L'autorizzazione ad esercitare l'attività per il collocamento delle opere drammatiche, non musicali, italiane e delle traduzioni delle opere straniere presso le compagnie e le imprese teatrali, e la vigilanza su tale esercizio ai sensi dell''art. 183 della legge, sono regolate dalla legge 22 gennaio 1942, n. 103, contenente le norme per la disciplina del suddetto collocamento.

Art. 61 - Artt. 183 e 184 della legge Il consiglio direttivo dell'ente italiano per gli scambi teatrali (E.I.S.T.) è nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo [1] che provvede altresì con suo decreto alla nomina del presidente del consiglio stesso. I bilanci preventivi e i conti consuntivi dell'ente sono trasmessi annualmente, dopo l'approvazione del consiglio direttivo, al Ministero del turismo e dello spettacolo [1] per l'approvazione definitiva. L'ente italiano per gli scambi teatrali (E.I.S.T.) deve mensilmente trasmettere al Ministero del turismo e dello spettacolo [1] l'elenco delle opere drammatiche, non musicali, collocate in Italia, nonché l'elenco delle opere drammatiche italiane, non musicali, collocate all'estero, ai sensi dell'art. 184 della legge, fornendo altresì per ciascuna opera, le indicazioni richieste dal Ministero del turismo e dello spettacolo [1]. (1) Per il combinato disposto del D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163, del D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 407 e del D.Lgs. 8 aprile 1948, n. 274 le attribuzioni di cui al presente comma, precedentemente assegnate al ministero della cultura popolare, sono ora di competenza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 62 - Artt. 183 e 184 della legge Il servizio di esazione dei diritti di rappresentazione sulle opere collocate, ai sensi dell'art. 183 della legge, è attribuito, in via esclusiva, alla Società Italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) [1]. L'ente stesso, a mezzo delle proprie rappresentanze all'estero o attraverso le società estere, provvede alla esazione dei diritti riflettenti le opere collocate, ai sensi dell'art. 184 della legge. (1) L'E.I.D.A. (Ente italiano per il diritto d'autore), cui faceva riferimento il testo originario, ha assunto la denominazione attuale di S.I.A.E. (Società italiana degli autori ed editori) con D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945, n. 433.

Art. 63 Il pubblico ufficiale e il funzionario autorizzato a compiere le attestazioni e a ricevere gli atti previsti nell'art. 164, n. 3 della legge, sono il presidente dell'ente di diritto pubblico e i funzionari all'uopo designati, secondo le norme statutarie dell'ente.

CAPO VII Disposizioni penali

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Art. 64 - Art. 206 della legge Salvo che il fatto costituisca reato più grave, è punito con la sanzione amministrativa [1] da lire 10.000 a lire 40.000 [2] chiunque: a) non provvede, entro il termine, e nelle forme stabilite ai sensi delle disposizioni contenute nel capo III di questo regolamento, al deposito e alla denuncia dell'opera, o inserisce nella denuncia indicazioni non rispondenti a verità; b) non consegna il programma fedele delle pubbliche esecuzioni all'ufficio incaricato dell'esazione del diritto demaniale, ai sensi dell'art. 51; c) non presenti alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) [3] il rendiconto dell'edizione dell'opera di pubblico dominio, ai sensi dell'art. 53; d) ometta di denunciare alla E.I.S.T. le opere drammatiche non musicali collocate in paesi stranieri. (1) Sanzione così sostituita per effetto dell'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente la sanzione prevista era l'ammenda. (2) Importi elevati dall'art. 114, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente gli importi erano fissati in lire 2.000 e in lire 8.000. (3) L'E.I.D.A. (Ente italiano per il diritto d'autore), cui faceva riferimento il testo originario, ha assunto la denominazione attuale di S.I.A.E. (Società italiana degli autori ed editori) con D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945, n. 433.

CAPO VIII Disposizioni transitorie

Art. 65 - Art. 201 della legge Le opere pubblicate e i prodotti fabbricati prima della data di entrata in vigore della legge, per i quali la omissione del deposito, ai sensi del secondo comma dell'art. 106 della legge, impedisce l'acquisto o l'esercizio dei relativi diritti, possono, ai sensi dell'art. 105 della legge stessa, essere depositati, con gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 77 e 92 comma secondo e 99 comma secondo della legge, entro il termine di sei mesi dalla data suddetta, purché non sia decorso il termine stabilito dalla legge per la tutelabilità dell'opera o del prodotto.

Art. 66 - Art. 198 della legge. Il Presidente del consiglio dei ministri [1] ripartisce annualmente la somma di lire 1.000.000 [2], stanziata a norma dell'art. 198 della legge, fra le casse delle associazioni sindacali di assistenza e di previdenza degli autori e scrittori e dei musicisti sulla base delle proposte della confederazione dei professionisti ed artisti [3]. (1) Per il combinato disposto del D.Lgt. 3 luglio 1944, n. 163, del D.Lgt. 12 dicembre 1944, n. 407 e del D.Lgs. 8 aprile 1948, n. 274 le attribuzioni di cui al presente comma, precedentemente assegnate al ministero della cultura popolare, sono ora di competenza della Presidenza del consiglio dei ministri. (2) Ordinamento corporativo soppresso dal D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369. (3) Somma elevata a lire 15 milioni dall'art. 1, L. 21 maggio 1951, n. 391, a decorrere dall'esercizio finanziario 1950/51, a lire 20 milioni, dall'art. 1, L. 7 aprile 1954, n. 100, a decorrere dall'esercizio finanziario 1952/53, a lire 60 milioni dall'art. 1, L. 20 dicembre 1954, n. 1227, a lire 160 milioni dall'art. 1, L. 16 aprile 1973, n. 198.

Art. 67 - Art. 199, secondo comma, della legge Gli enti intermediari di diritto privato, che esercitano, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, diritti relativi alle facoltà esclusive di autore elencate nel primo comma dell'art. 180 della legge, hanno facoltà di regolare con la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) [1] attraverso diretti accordi le

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modalità per l'ulteriore funzionamento degli enti intermediari suddetti e per la cessazione della loro attività. (1) L'E.I.D.A. (Ente italiano per il diritto d'autore), cui faceva riferimento il testo originario, ha assunto la denominazione attuale di S.I.A.E. (Società italiana degli autori ed editori) con D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945, n. 433.

ALLEGATO Moduli

(Omissis)

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Законодательство Имплементирует (1 текст(ов)) Имплементирует (1 текст(ов))
Данные недоступны.

№ в WIPO Lex IT176