DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1994, n. 26
Interventi urgenti in favore del cinema.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni a favore del cinema, anche in accoglimento dell'invito
in tal senso rivolto dal Parlamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 gennaio 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, per il coordinamento delle politiche comunitarie e
gli affari regionali e delle finanze;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. La legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' ulteriormente modificata ed integrata dagli articoli
che seguono.
Art. 2.
1. L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Riconoscimento della nazionalita' italiana). - 1. Ai fini
della presente legge, per 'film' o 'opera filmica' si intende lo
spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, con contenuto
narrativo o documentaristico, purche' opera dell'ingegno, ai sensi
della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico,
prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti
di utilizzazione.
2. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla presente
legge, le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in
considerazione sono le seguenti:
a) regista italiano;
b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza
italiani;
d) interpreti principali in maggioranza italiani;
e) interpreti secondari (( per tre quarti )) italiani;
f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
g) direttore della fotografia italiano;
h) montatore italiano;
i) autore della musica italiano;
l) scenografo italiano;
m) costumista italiano;
n) troupe italiana;
o) riprese in esterni ed interni effettuate in maggioranza in
Italia;
p) uso di industrie tecniche italiane;
q) uso di teatri di posa italiani.
3. Per quanto concerne le lettere o) e q) del comma 2 possono
essere concesse deroghe, per ragioni artistiche, su conforme parere
della sottocommissione di cui all'articolo 3.
4. Per 'film lungometraggio di produzione nazionale' si intende il
film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua
italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe
italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti
di cui al comma 2, lettere a) , b) e c) , ((tre)) delle componenti di
cui alle lettere d) , e) ed f), due delle componenti di cui alle
lettere g) , h) , i) , l) e m), e due delle componenti di cui alle
lettere o) , p) e q) del medesimo comma.
5. Per 'film lungometraggio di interesse culturale nazionale' si
intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in
lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali, che
abbia il regista e lo sceneggiatore italiano, l'autore del soggetto
italiano o in maggioranza italiani, la maggioranza degli interpreti
principali, i tre quarti degli interpreti secondari, che utilizzino
la lingua italiana sia per la ripresa sonora diretta sia per
l'eventuale postsincronizzazione, la troupe italiana, che presenti ((
quattro )) delle componenti di cui alle lettere g) , h) , i) , l) e
m) e le tre componenti di cui alle lettere o) , p) e q) del comma 2 e
che corrisponda ad un interesse culturale nazionale in quanto oltre
ad adeguati requisiti di idoneita' tecnica, presenti significative
qualita' artistiche e culturali (( o spettacolari )) senza
pregiudizio della liberta' di espressione.
6. Per 'film di animazione' si intende l'opera filmica di lungo e
cortometraggio, realizzata da imprese produttrici nazionali con
immagini animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto. Ai
film di animazione si applicano, qualora siano presenti le relative
componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Per 'cortometraggio' si intende l'opera filmica, realizzata da
imprese produttrici nazionali, a contenuto narrativo o
documentaristico, con esclusione di quelle con finalita' anche
parzialmente pubblicitarie, di durata inferiore a 75 minuti. Ai
cortometraggi si applicano, qualora siano presenti le relative
componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. In deroga a quanto
previsto dal comma 1, su parere della commissione centrale per la
cinematografia puo' essere riconosciuta la qualifica di interesse
culturale nazionale anche ai cortometraggi a contenuto
documentaristico non prioritariamente destinati alla sala.
8. Per 'film in coproduzione' o 'compartecipazione' si intende
l'opera filmica prodotta in comune da imprese italiane e straniere,
anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 19.
9. I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo
vengono iscritti, all'atto del formale provvedimento di
riconoscimento di nazionalita', in appositi, separati elenchi
istituiti presso gli uffici dell'autorita' competente in materia di
spettacolo. A tal fine le imprese produttrici sono tenute a
presentare, entro novanta giorni dalla data di prima proiezione in
pubblico, accertata dalla SIAE, le copie campione e apposite istanze
di ammissione ai benefici di legge corredate dei documenti necessari
a comprovare la sussistenza dei requisiti di legge.
10. Per 'sala cinematografica' si intende qualunque spazio, al
chiuso o all'aperto, con uno o piu' schermi, autorizzato ai sensi
della presente legge e adibito a pubblico spettacolo cinematografico.
Per 'sala d'essai' si intende la sala cinematografica il cui
titolare, con dichiarazione resa all'autorita' competente in materia
di spettacolo, si impegna per un periodo non inferiore a due anni a
proiettare film d'essai e cortometraggi di interesse culturale
nazionale per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva
programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione e'
ridotta al 50 per cento per le sale ubicate in comuni con popolazione
inferiore a 40.000 abitanti. All'interno delle suddette quote almeno
la meta' dei giorni di programmazione deve essere riservata alla
programmazione di film d'essai di produzione italiana o dei Paesi
della Comunita' europea. Per 'sale delle comunita' ecclesiali' si
intendono le sale il cui nullaosta e la cui licenza di esercizio
siano rilasciati a legali rappresentanti di istituzioni o enti
ecclesiali riconosciuti dallo Stato, che svolgano attivita' di
formazione sociale, culturale e religiosa e che programmino film
secondo le indicazioni dell'autorita' religiosa competente in campo
nazionale.
11. Per 'film d'essai' si intende l'opera filmica italiana o
straniera, riconosciuta ai sensi della presente legge, di particolare
valore artistico, culturale e tecnico, o espressione di
cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla
diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di
correnti e tecniche di espressione non affermate in Italia. I film
ammessi al fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge
14 gennaio 1994, n. 26, assumono automaticamente anche la qualifica
di 'film d'essai'. I film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca
nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche o private, finanziate
dallo Stato, sono equiparati ai film d'essai.
12. Per impresa nazionale 'di produzione' o 'di distribuzione' o
'di esportazione' si intende l'impresa o societa' cinematografica,
con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e
domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga
in Italia la maggior parte della sua attivita' e sia titolare dei
rispettivi diritti di utilizzazione dell'opera filmica. Per 'impresa
nazionale di esercizio' e 'industria tecnica nazionale' si intende
l'impresa o societa' cinematografica con capitale sociale in
maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e
con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte
della sua attivita'.".
Art. 3.
1. L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Ammissione ai benefici) . - 1. I lungometraggi nazionali
sono ammessi ai benefici della presente legge purche' presentino,
oltre che adeguati requisiti di idoneita' tecnica, anche sufficienti
qualita' artistiche, o culturali, o spettacolari. Senza pregiudizio
della liberta' di espressione, non possono essere ammessi ai benefici
stessi i film che sfruttino volgarmente temi sessuali a fini di
speculazione commerciale. L'accertamento di tali requisiti e'
demandato ad una dalle commissioni di cui all'articolo 46.
2. Agli esercenti di sale cinematografiche si applicano, con i
limiti e le condizioni ivi previste, le agevolazioni fiscali di cui
all'articolo 30.".
Art. 4.
1. Nel primo comma dell'articolo 6 e nei commi primo, secondo,
quarto e quinto dell'articolo 8, le parole: "alla programmazione
obbligatoria" sono rispettivamente sostituite con le seguenti: "ai
benefici della presente legge".
2. Nel primo e terzo comma dell'articolo 18 vengono eliminate le
parole: "alla programmazione obbligatoria ed".
3. Nel terzo comma dell'articolo 8, le parole: "entro il termine
perentorio di quindici giorni dalla data di prima proiezione in
pubblico accertata dalla SIAE" sono sostituite dalle seguenti: "entro
il termine perentorio di quindici giorni dalla data di presentazione
della copia campione".
(( 3-bis. In sede di prima applicazione sono ammessi al concorso per
il rilascio degli attestati di qualita' per l'esercizio 1994 sia i
film per i quali e' stata gia' presentata istanza prima della data di
entrata in vigore del presente decreto e che a tale data non siano
stati proiettati in pubblico, sia i film per i quali la copia
campione sia stata presentata alla autorita' di Governo competente in
materia di spettacolo prima della medesima data. In tale caso il
termine per la presentazione delle domande e' prorogato al 30 giugno
1994 )).
4. Negli articoli 16, secondo comma, e 22, primo comma, e'
soppressa la parola: "perentorio".
5. E' soppresso il quinto comma dell'articolo 23.
Art. 5.
1. Il primo comma dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"Ai lungometraggi nazionali ai quali sia stato rilasciato
l'attestato di qualita' previsto dall'articolo 8 e che risultino,
secondo le segnalazioni della SIAE, essere stati regolarmente
programmati in pubblico, e' assegnato un premio il cui ammontare e'
fissato annualmente con decreto dell'Autorita' competente in materia
di spettacolo.".
Art. 6.
1. Il secondo comma dell'articolo 19 e' sostituito dal seguente:
"La quota di partecipazione del coproduttore non potra' essere
inferiore al 20 per cento del costo del film, salvo deroghe
eccezionali previste negli accordi internazionali e da concedersi
previo parere della sottocommissione di cui all'articolo 3. In
mancanza di accordi internazionali, per singole iniziative di
carattere culturale ed imprenditoriale, puo' essere autorizzata con
decreto dell'Autorita' competente per lo spettacolo, sentita la
sottocommissione di cui all'articolo 3, la compartecipazione tra
imprese italiane e straniere.".
2. Sono soppressi i commi quarto, settimo e ottavo dell'articolo
19.
Art. 7.
1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 27, e' aggiunto il seguente:
"La gestione dei fondi statali istituiti a sostegno delle attivita'
cinematografiche resta affidata, per tre anni, alla Banca nazionale
del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a., di
seguito denominata "concessionaria". Alla scadenza del triennio;
l'autorita' competente in materia di spettacolo, di concerto con il
Ministro del tesoro, puo' affidare, previa stipula di apposita
convenzione, la gestione dei predetti fondi ad uno o piu' enti
creditizi, selezionati ai sensi delle disposizioni vigenti in base ai
criteri delle piu' vantaggiose condizioni di gestione offerte e della
adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della
prestazione del servizio, con procedure che garantiscano pari
condizioni a tutti gli enti creditizi aventi sede in Italia o in uno
Stato membro della Comunita' europea e che presentino idonei
requisiti di affidabilita' imprenditoriale. La societa'
concessionaria, ovvero gli enti creditizi convenzionati di cui al
presente comma, sono tenuti a trasmettere all'Autorita' competente in
materia di spettacolo una rendicontazione annuale sui fondi
amministrati e sull'utilizzazione dei relativi interessi, da allegare
alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 6 della legge 30
aprile 1985, n. 163.".
Art. 8.
1. I commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 28 sono
sostituiti dai seguenti:
"Al fine di promuovere la ricerca creativa, con particolare
riferimento ai nuovi autori nell'ambito dello spettacolo
cinematografico nazionale, sono concessi annualmente premi sul fondo
speciale di cui all'articolo 45 a favore di autori di sceneggiature
che contribuiscano all'accrescimento del patrimonio artistico e
culturale del cinema italiano.
Il numero e l'importo dei premi, nonche' il termine e le modalita'
di presentazione delle domande, sono determinati ogni due anni, con
proprio decreto, dall'autorita' competente in materia di spettacolo,
sentita la commissione centrale per la cinematografia.
La selezione delle sceneggiature da ammettere al premio viene
effettuata da una giuria presieduta da una personalita' scelta
dall'Autorita' competente in materia di spettacolo tra quelle facenti
parte del Consiglio nazionale dello spettacolo, ai sensi
dell'articolo 3, secondo comma, lettera z), della legge 30 aprile
1985, n. 163, e composta da:
a) il direttore generale dello spettacolo;
b) due esperti nominati dall'Autorita' competente in materia di
spettacolo tra personalita' rappresentative del mondo della cultura e
della produzione cinematografica;
c) due autori, un produttore, un distributore e un critico
cinematografico, nominati dall'Autorita' competente in materia di
spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia,
sulla base di terne proposte dalle rispettive associazioni di
categoria.
Non possono far parte della giuria i componenti del Comitato per il
credito cinematografico, salvo quanto disposto dalla lettera a) del
comma precedente.
I premi sono assegnati annualmente dall'Autorita' competente in
materia di spettacolo, su conforme parere della giuria.
Una copia delle sceneggiature selezionate e' trasmessa
dall'Autorita' competente in materia di spettacolo al centro
sperimentale per la cinematografia, che provvede alla sua
conservazione e puo' utilizzarla a fini di studio.
Per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale
nazionale ed aventi rilevanti finalita' culturali ed artistiche,
presentati da autori cinematografici italiani e da realizzare da
parte di imprese cooperative italiane ovvero con formule produttive
che prevedano la partecipazione ai costi di produzione, in misura non
inferiore al 30 per cento dei rispettivi compensi, di registi,
soggettisti e sceneggiatori, attori e tecnici qualificati, e'
concesso un mutuo a tasso agevolato, assistito dal fondo di garanzia,
in misura pari al 90 per cento dell'importo massimo ammissibile,
dedotte le partecipazioni. L'importo massimo valutabile ai fini del
mutuo e' fissato, ogni tre anni, con decreto dell'Autorita'
competente in materia di spettacolo, su proposta della commissione
centrale per la cinematografia.
Il Comitato per il credito cinematografico seleziona entro il primo
semestre di ogni anno non piu' di venti e non meno di quindici
progetti con priorita' per le opere prime e seconde e con particolare
riguardo per quelli che prevedano l'utilizzazione delle sceneggiature
alle quali sia stato assegnato un premio ai sensi del presente
articolo e per progetti presentati da neodiplomati del centro
sperimentale per la cinematografia. Nella selezione dei progetti sono
valutati le precedenti esperienze degli autori nel settore, nonche' i
relativi titoli professionali. I progetti cosi' selezionati dovranno
essere realizzati, a pena di decadenza, entro l'anno successivo.
La distribuzione in Italia e all'estero di opere realizzate ai
sensi del presente articolo puo' essere affidata dai titolari dei
diritti di utilizzazione alle societa' inquadrate nell'Ente cinema
S.p.a. sulla base di un programma annuale approvato, finanziato e
sovvenzionato dall'Autorita' competente in materia di spettacolo a
carico della quota del FUS destinato all'Ente cinema S.p.a. ai sensi
della legge 23 giugno 1993, n. 202. L'opera filmica cosi' distribuita
non puo' accedere alle altre agevolazioni previste per la
distribuzione e l'esportazione.".((6))
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D. Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3 ha disposto (con l'art. 8, comma
1)che "La giuria per la selezione delle sceneggiature, istituita ai
sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n.
26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153,
e' soppressa a decorrere dal 1 gennaio 1999 e da tale data le
relative attribuzioni sono trasferite alla commissione consultiva per
il cinema."
Art. 9.
1. Salvo quanto previsto con il decreto del Presidente della
Repubblica di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 495, l'articolo 31 e' sostituito dal seguente:
"Art. 31 (Apertura di sale cinematografiche). - 1. La costruzione,
la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e
arene per spettacoli cinematografici, nonche' l'ampliamento di sale o
arene cinematografiche gia' in attivita', sono subordinati ad
autorizzazione dell'Autorita' competente in materia di spettacolo. E'
necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per
proiezioni cinematografiche.
2. L'Autorita' di cui al comma 1 determina con proprio decreto,
sentita la commissione centrale per la cinematografia, i criteri per
la concessione dell'autorizzazione.
3. Il decreto terra' conto del rapporto tra popolazione e numero
delle sale operanti nel territorio comunale, della loro ubicazione
anche in rapporto alle sale operanti nei comuni limitrofi, del
livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature, nonche'
della esigenza di assicurare la priorita' ai trasferimenti di sale
esistenti in altra zona dello stesso territorio comunale.
4. L'autorizzazione per l'attivita' di esercizio cinematografico
costituisce titolo per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita
di beni e alla prestazione di servizi, stabiliti con decreto da
emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
articolo, dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con l'Autorita' competente in materia
di spettacolo, ed e' comprensiva dell'autorizzazione ad effettuare
spettacoli di arte varia su pedana.".
Art. 10.
1. Dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente:
"Art. 31- bis (Interventi a favore della distribuzione e
dell'esportazione) . - 1. A favore dalle imprese nazionali titolari
dei diritti di distribuzione cinematografica in Italia e di
sfruttamento economico all'estero, nonche' a favore di soggetti
pubblici e privati riuniti in consorzi di imprese di distribuzione e
di esportazione di opere filmiche, sono concessi, per i film di cui
agli articoli 4, 18 e 19, alternativamente mutui a tasso agevolato o
contributi sugli interessi con gli stessi tassi e modalita' previsti
per la produzione di film di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4. I
mutui o i contributi sono concessi sugli effettivi costi di
distribuzione e di esportazione come previsto al comma 2.
L'erogazione dei mutui e dei contributi di cui al presente comma ha
luogo solo dopo l'accertata ultimazione del film stesso. Nel caso di
film prodotti in un Paese della Comunita' europea diverso dall'Italia
l'accertamento riguarda il film nella versione originale.
2. Ai fini della determinazione dei costi di distribuzione
cinematografica in Italia e di esportazione delle opere filmiche
nazionali, al netto delle spese generali, sono incluse le spese per
la stampa di copie, per la promozione, il lancio, il sottotitolaggio
e il corredo pubblicitario, per gli eventuali doppiaggi e
sottotitolaggi dell'opera e per la concessione di minimi garantiti,
con esclusione di ogni spesa compresa nel costo di produzione.
3. Le provvidenze di cui al comma 1 sono concesse con le stesse
modalita' per sostenere l'attivita' di imprese di distribuzione, di
circuiti di sale, ovvero iniziative di programmazione di sale, sia in
Europa che in Paesi extraeuropei, sempre che nella attivita' di
distribuzione e nella programmazione delle sale sia rispettata una
quota annua di produzione cinematografica di interesse culturale
nazionale non inferiore al 50 per cento delle giornate di
programmazione.".
Art. 11.
1. Il terzo comma dell'articolo 48 e' sostituito dal seguente:
"Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente. I
componenti supplenti subentrano nell'incarico solo in caso di
dimissioni od altre cause permanenti di impedimento del titolare,
sino al termine del mandato a questo conferito. I componenti
effettivi e supplenti durano in carica per l'esame dei film per i
quali sia stata presentata istanza ai sensi dell'articolo 8 nel corso
di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per
l'esercizio immediatamente successivo.".
Art. 12.
1. L'articolo 55 e' sostituito dal seguente:
"Art. 55 (Programmazione televisiva e opere filmiche). - 1. Le
opere filmiche italiane e straniere sono suscettibili di sfruttamento
da parte delle emittenti televisive solo dopo che siano decorsi
ventiquattro mesi dalla prima uscita del film nelle sale
cinematografiche in Italia. Tale periodo e' ridotto ad un anno per le
opere coprodotte con emittenti televisive che partecipano con quota
non inferiore al 20 per cento e a otto mesi per l'utilizzazione
dell'opera filmica mediante videocassette.
2. L'obbligo previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 6
agosto 1990, n. 223, e dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del
3 ottobre 1989, deve essere assolto mediante la trasmissione ((di
film di produzione nazionale,)) di film di interesse culturale
nazionale da effettuare di norma, in proporzione, nelle fasce orarie
serali, salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 13, della
stessa legge. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26 della citata
legge n. 223 del 1990, per 'film cinematografici' si intendono i film
o le opere filmiche come identificate ai sensi dell'articolo 4; per
'opere di origine italiana' si intendono quelle di cui ai commi 4, 5,
6, 7 e 8 dello stesso articolo 4. Per le emittenti televisive che
effettuano trasmissioni in codice a prevalente contenuto
cinematografico, gli obblighi di cui al presente comma e all'articolo
26 della citata legge n. 223 del 1990 sono applicati con riferimento
al numero di titoli di film trasmessi.
3. Per lo sfruttamento delle opere filmiche da parte di emittenti
televisive che effettuano trasmissioni in codice, il periodo di cui
al comma 1 e' fissato in 12 mesi. Le emittenti che effettuano
trasmissioni in codice a prevalente contenuto cinematografico sono
tenute all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 15,
commi 11 e 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Tali emittenti sono
altresi' tenute a reinvestire nella produzione di opere filmiche
nazionali una quota degli utili di ogni anno, certificati da una
societa' di revisione. Tale quota, comunque non inferiore al 10 per
cento, e' stabilita con decreto dell'Autorita' competente in materia
di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il 31
marzo 1994; della quota di cui sopra almeno il 60 per cento deve
essere utilizzato a favore di produttori indipendenti dalle emittenti
stesse. Il reinvestimento deve avvenire entro i due esercizi
finanziari successivi a quello cui si riferisce il bilancio. Le opere
filmiche cosi' prodotte possono accedere ai mutui previsti dalla
presente legge, con esclusione del fondo di garanzia, e non
concorrono a formare la quota massima del 25% della parte del fondo
di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, destinata agli interventi
creditizi per la produzione, da erogare annualmente a favore delle
produzioni cui partecipino direttamente o indirettamente
concessionarie televisive nazionali. Qualora per qualsiasi motivo non
sia possibile il reinvestimento nella produzione, l'emittente e'
tenuta a versare l'importo corrispondente alla quota del fondo di cui
alla legge 14 agosto 1971, n. 819, destinata ad interventi creditizi
a favore della produzione cinematografica.
4. (( Ambito e modalita' di applicazione di quanto previsto nei
commi 2 e 3, nonche' )) Deroghe ai termini previsti dai commi 1 e 3
possono essere ((concordati)) tra i titolari dei diritti, le
associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate
e i rappresentanti delle imprese audiovisive. Di tali accordi viene
data comunicazione all'Autorita' competente in materia di spettacolo.
5. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, esercita la
vigilanza sulla osservanza da parte delle emittenti televisive delle
disposizioni di cui al presente articolo.".
Art. 13.
1. Dopo l'articolo 55 e' inserito il seguente:
"Art. 55- bis (Norme sulle operazioni di concentrazione) . - 1. In
materia di tutela della concorrenza si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n.
287. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della
medesima legge debbono essere preventivamente comunicate
all'autorita' garante della concorrenza e del mercato di cui
all'articolo 10 della legge stessa qualora attraverso la
concentrazione si venga a detenere o controllare direttamente o
indirettamente, anche in una sola delle dodici citta' capozona della
distribuzione cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova,
Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania Cagliari e Ancona), una quota
di mercato superiore al 25 per cento del fatturato della
distribuzione cinematografica e, contemporaneamente, del numero delle
sale cinematografiche ivi in attivita'.
2. L'autorita' destinataria delle comunicazioni ai sensi del comma
1 opera nei modi e nei termini di cui all'articolo 16 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, valutando, nell'esercizio del proprio potere
discrezionale, i casi nei quali l'operazione comunicatale sia da
vietare in quanto suscettibile di eliminare o ridurre in modo
sostanziale e durevole la concorrenza nel settore.".
Art. 14.
1. L'articolo 44 e' sostituito dal seguente:
"Art. 44 (Associazioni nazionali e circoli di cultura
cinematografica). - 1. Per 'circolo di cultura cinematografica' si
intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita ai sensi
della presente legge, che svolga attivita' di cultura cinematografica
attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni.
Per 'associazione nazionale di cultura cinematografica' si intende
l'associazione senza scopo di lucro, diffusa in almeno cinque
regioni, operante da almeno tre anni, alla quale aderiscano circoli
di cultura cinematografica ed organismi specializzati, costituiti ai
sensi della presente legge. Previo accertamento dei requisiti fiscali
e normativi, definiti dalla presente legge, sentita la Commissione
centrale per la cinematografia, l'Autorita' competente in materia di
spettacolo provvede, con proprio decreto, al riconoscimento delle
associazioni di cui al presente comma e procede ogni triennio alla
verifica della permanenza dei requisiti prescritti.
2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, le associazioni
nazionali di cultura cinematografica devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) essere costituite per atto pubblico e prevedere nello statuto
l'obbligo di convocazione almeno ogni tre anni dell'assemblea dei
circoli aderenti;
b) associare circoli di cultura cinematografica e organismi
specializzati dal cui atto costitutivo redatto, con esenzione da
imposte, tasse e diritti di registrazione, anche dal segretario
comunale di rispettiva competenza, risultino i seguenti elementi:
1) l'assenza di fini di lucro;
2) la specificazione delle attivita' di cui al comma 1;
3) l'impegno a riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera
annuale vidimata dalla Societa' italiana degli autori ed editori
(SIAE); i divieti di accesso per i minori alle proiezioni di film
dovranno essere rispettati dai circoli di cultura cinematografica
quando si proiettino film aventi tale divieto o che non abbiano
chiesto il nullaosta di circolazione;
4) l'obbligo di convocazione almeno ogni tre anni dell'assemblea
dei soci.
3. Nell'ambito delle attivita' loro consentite, le associazioni e
i circoli aderenti possono avvalersi anche della riproduzione visivo-
sonora da supporti video-ottico-elettronico-magnetici.
4. A ciascuna delle associazioni nazionali riconosciute con
decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo, viene
concesso dall'Autorita' medesima un contributo annuo, da prelevare
sul fondo di cui all'articolo 45, per l'attivita' svolta direttamente
e per i servizi e progetti organizzati in comune tra le associazioni
nazionali riconosciute.
5. Le associazioni nazionali riconosciute ed i circoli ad esse
aderenti, per il perseguimento dei fini sociali, possono assumere la
gestione ed essere titolari di licenze d'esercizio di sale
cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle
provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a
favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di
film.".
Art. 15.
1. Ferme restando le attribuzioni spettanti nella materia alle
regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di
Bolzano, alle regioni e agli enti locali nell'ambito delle funzioni
demandante dall'articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e salvo quanto previsto con il
decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma
5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495, il coordinamento fra
gli interventi dello Stato e gli interventi delle regioni e degli
enti locali e' promosso dall'autorita' competente in materia di
spettacolo nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed
e' attuato attraverso accordi di programma, stipulati previo parere
della Commissione centrale per la cinematografia e volti a:
a) diffondere la cinematografia di qualita', specialmente nelle
piccole comunita' e nelle periferie, favorendo la costituzione di
circuiti di sale cinematografiche e la formazione di consorzi tra gli
operatori del settore per la stampa, per la circolazione di copie e
per la promozione di film nazionali e comunitari, al fine di
assicurare un'offerta equilibrata di programmazione e di strutture
cinematografiche;
b) promuovere, anche in collaborazione con le universita' ed i
provveditorati agli studi, nonche' con la Cineteca nazionale, l'Ente
cinema S.p.a., le cineteche di particolare interesse storico-
culturale ed i musei del cinema e dello spettacolo, la diffusione
della cultura e della didattica cinematografica, l'attivita' di
associazioni culturali aventi come interesse specifico quello del
cinema e dei circoli del cinema operanti in ambito regionale, nonche'
le altre iniziative di specifico interesse regionale;
c) istituire e sostenere l'organizzazione e la gestione a
carattere permanente di cineteche, mediateche, videoteche e
biblioteche specializzate, nonche' di archivi cinematografici e
biblioteche specializzate (( per la comunicazione di massa ad opera
)) di soggetti pubblici e privati e l'istituzione, all'interno delle
medesime, di punti di proiezione;
d) promuovere la specializzazione e la qualificazione
professionale di artisti, tecnici ed operatori cinematografici ed
audiovisivi in collaborazione con gli imprenditori del settore, le
universita' ed il Centro sperimentale di cinematografia.
2. Le regioni comunicano annualmente all'Osservatorio dello
spettacolo i dati relativi agli interventi operati dalle medesime e
dagli enti locali per il sostegno e l'incentivazione delle attivita'
cinematografiche.
Art. 16.
1. Presso la societa' concessionaria ovvero gli enti creditizi di
cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e'
istituito un fondo denominato "Fondo di garanzia", che ha lo scopo di
garantire gli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche
nazionali nella produzione, nella distribuzione e nell'esportazione
di film di lungometraggio dichiarati di interesse culturale nazionale
e di quelli di cui all'articolo 28 della medesima legge.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492)).
3. La garanzia assiste i mutui contratti con la societa'
concessionaria ovvero con gli enti creditizi di cui al citato
articolo 27, da imprese italiane per la produzione, la distribuzione
e l'esportazione di film di cui al comma 1, in misura,
rispettivamente, pari al 70 per cento del mutuo stesso per quanto
riguarda i film di interesse culturale nazionale e al 90 per cento
per i film di cui al citato articolo 28. La garanzia opera in via
sussidiaria all'ammortamento del mutuo.
4. Alla fine di ogni semestre gli importi del fondo di garanzia non
utilizzati o resisi disponibili per estinzione del mutuo vanno in
aumento della quota del fondo di intervento.
5. L'Autorita' competente in materia di spettacolo, di concerto con
il Ministro del tesoro, fissa, con decreto da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
modalita' di gestione del fondo di garanzia e stabilisce i principi e
i criteri cui devono attenersi le imprese per evidenziare i risultati
di gestione e di operativita' riferiti alla produzione, alla
distribuzione ed all'esportazione dei film per cui si richiede
l'intervento del fondo di garanzia; la documentazione contabile
relativa alle anzidette gestioni deve essere verificata da parte di
societa' di certificazione e revisione legalmente riconosciute.
(( 5-bis. Nel caso in cui il mutuo a tasso agevolato e' concesso
dalla societa' concessionaria non si applica il comma 2 e, qualora il
mutuo non venga in tutto o in parte ammortizzato, si applica quanto
previsto dall'articolo 17, comma 6-bis.))
Art. 17.
Norme generali sui mutui
1. La concessione dei mutui alle imprese cinematografiche, a valere
sui fondi statali, e' deliberata, previa valutazione tecnico-
economica, dalla societa' concessionaria, ovvero dagli enti creditizi
di cui all'articolo 7, a favore dei progetti che abbiano riportato il
parere favorevole del Comitato per il credito cinematografico.
PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662. PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662.
1-bis. L'ammontare minimo del capitale versato dalle imprese
cinematografiche che richiedono la concessione di mutui e'
determinato, per le societa' per azioni e per le societa' in
accomandita per azioni in misura pari all'ammontare minimo richiesto
dalle disposizioni del codice civile per il capitale delle predette
societa'; per le societa' a responsabilita' limitata, nella somma non
inferiore a quaranta milioni di lire. Per le societa' in nome
collettivo, per le societa' in accomandita semplice e le societa'
cooperative il capitale deve essere di ammontare non inferiore al
capitale sociale minimo richiesto dal presente decreto-legge per le
societa' a responsabilita' limitata e dello stesso importo deve
essere il patrimonio aziendale dell'imprenditore individuale. Per le
domande di mutuo di cui al comma 1, gia' presentate alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, l'ammontare del
patrimonio e' ininfluente. Ai fini dell'applicazione del comma 1, e'
ininfluente l'eventuale inizio della lavorazione del film ovvero la
sua intervenuta ultima azione o proiezione nelle sale, purche'
successivi alla data di presentazione della domanda finalizzata ad
ottenere il parere del Comitato per il credito cinematografico.
2. Il tasso di interesse applicato dalla societa' concessionaria,
ovvero dagli enti creditizi di cui all'articolo 7, sulle operazioni
di mutuo per la produzione, la distribuzione cinematografica in
Italia e l'esportazione di opere filmiche nazionali e' pari, per i
film di produzione nazionale, al 40 per cento del tasso di
riferimento per il credito industriale in vigore al momento della
stipula del contratto e, per i film assistiti dal fondo di garanzia,
al 30 per cento del tasso medesimo. Sulle operazioni di mutuo a
favore delle industrie tecniche e dell'esercizio il tasso di
interesse e' pari al 40 per cento del predetto tasso di riferimento
ed e' pari al 30 per cento per gli investimenti ad elevato contenuto
di innovazione tecnologica di cui all'articolo 19, comma 2, e per gli
investimenti nell'esercizio di cui all'articolo 20, comma 3, lettere
a), b), c) e d).
3. All'ammortamento dei mutui concessi per la produzione,
distribuzione ed esportazione di film concorrono tutti i proventi del
film in Italia ed all'estero di spettanza, rispettivamente, delle
imprese di produzione, di distribuzione e di esportazione.
4. Per le opere assistite dal fondo di garanzia i proventi di
spettanza dell'impresa produttrice vengono destinati
proporzionalmente all'ammortamento del mutuo ed al recupero
dell'investimento effettuato direttamente dalla impresa produttrice.
La quota dei proventi destinata all'ammortamento del mutuo deve
essere imputata in primo luogo a copertura della parte di mutuo non
assistita dal fondo di garanzia. L'istituto mutuante resta titolare
dei diritti di utilizzazione acquisiti nelle percentuali di
assegnazione del mutuo e dei relativi proventi fino a totale rimborso
del mutuo. Sugli ulteriori proventi una quota pari al 7 per cento e'
destinata a favore degli autori italiani.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492)).
6. Per i mutui assistiti dal fondo di garanzia, il recupero di
quanto ancora dovuto, dopo la scadenza, fino all'estinzione,
comunque, del residuo debito non assistito dal fondo di garanzia,
avviene con le modalita' concordate tra le parti sulla base di una
relazione del produttore relativa alle cause del mancato ammortamento
e secondo criteri e principi generali stabiliti con decreto
dell'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentito il
Comitato per il credito cinematografico.
6-bis. La garanzia tipica per le operazioni di credito
cinematografico volte a incentivare la produzione nazionale
cinematografica, e' rappresentata dal film al quale il mutuo si
riferisce e si articola nelle modalita' di erogazione del medesimo
per stati di avanzamento a partire dalla preparazione. Il film ed i
proventi di spettanza del mutuatario, nonche', il capitale sociale
ovvero il patrimonio aziendale del richiedente, rappresentano le sole
garanzie nel caso di operazioni di credito cinematografico relative a
film di interesse culturale nazionale o relative a film di cui
all'articolo 28, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come
modificato dall'articolo 8 del presente decreto-legge. Il produttore,
che abbia garantito, per la parte non assistita dal fondo di
garanzia, il mutuo o i mutui da lui ottenuti, con i proventi del film
e, successivamente, non abbia, entro il termine di cinque anni,
estinto tali mutui, non potra' ottenere ulteriore ammissione al fondo
di garanzia per il triennio successivo alla data del mancato
pagamento. Analogo impedimento vale per le imprese o societa' di
produzione che annoverino, tra gli amministratori o i soci,
amministratori o soci di altra impresa o societa' di produzione che
non abbia ammortizzato integralmente il mutuo.
7. I costi degli investimenti ammessi a fruire del mutuo o dei
contributi di cui al presente decreto sono accertati da societa' di
certificazione di bilancio legalmente riconosciute.
8. Con decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo,
sentito il Comitato per il credito cinematografico, sono fissati, ove
non previsti, l'aliquota massima del mutuo in rapporto al costo del
film, nonche' il tetto massimo di costo a tali fini ammissibile.
Art. 18.
(( 01. La lettera c) del primo comma dell'articolo 45 e' sostituita
dalla seguente:
"c) per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai
e delle sale delle comunita' ecclesiali in base ad un regolamento che
tenga conto della qualita' della programmazione complessiva di film
italiani, delle iniziative promozionali, culturali e informative, con
particolare riguardo per le sale situate nelle zone urbane
periferiche e in piccoli e medi comuni")).
1. Al primo comma dell'articolo 45, dopo la lettera o) sono
aggiunte le seguenti:
" p) per la ricerca creativa;
q) per la conservazione ed il restauro del patrimonio filmico
nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e
privati;
r) per la partecipazione finanziaria ad iniziative assunte per
opere filmiche di elevato impegno artistico o industriale nell'ambito
della Comunita' europea o in base ad accordi internazionali;
s) per la partecipazione ad iniziative comuni assunte con i Paesi
europei per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di opere
filmiche di elevato impegno industriale o artistico;
t) per circuiti e consorzi di esercizi cinematografici, con
particolare riguardo per quelli operanti in piccoli centri e nelle
periferie, per la stampa e la circolazione di copie e la promozione
di film nazionali e comunitari, per le iniziative volte
all'aggiornamento professionale, nonche' per le attivita'
promozionali di interesse collettivo degli esercizi consorziati;
u) per la realizzazione di festival, mostre, rassegne di
interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da
parte di soggetti pubblici e privati, sempreche' le iniziative si
ricolleghino a progetti a carattere permanente in ambito nazionale
con istituzioni pubbliche o private;
v) per la pubblicazione, diffusione conservazione di riviste e
opere a carattere storico e critico-informativo di interesse
nazionale, riguardanti la cinematografia, nonche' l'organizzazione di
corsi di cultura cinematografica effettuati da enti ed associazioni
senza scopo di lucro e da enti pubblici e da universita', con
particolare riferimento alle cattedre di storia del cinema,
comunicazioni sociali e spettacolo;
z) per l'attuazione degli accordi di programma di cui
all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26.".
2. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 45, sono aggiunti i seguenti:
"L'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentita la
Commissione centrale per la cinematografia, fissa con proprio decreto
le modalita' ed i termini di presentazione delle domande.
Ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1
della legge 26 luglio 1984, n. 414, l'autorita' competente in materia
di spettacolo determina con proprio decreto la quota annua del fondo
speciale da assegnare all'ente autonomo 'La Biennale di Venezia', per
la realizzazione della Mostra internazionale d'arte
cinematografica.".
Art. 19.
1. Sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, a favore
delle industrie tecniche nazionali cinematografiche sono concessi
mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi con le
stesse modalita' della medesima legge n. 819 per la realizzazione, la
ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e
tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa,
di sincronizzazione, di post-produzione, nonche' per la realizzazione
di colonne sonore dei film di cui all'articolo 4 della legge 4
novembre 1965, n. 1213.
2. L'importo del mutuo puo' raggiungere il 70 per cento del costo
dell'investimento e il 90 per cento per investimenti caratterizzati
da un elevato contenuto di innovazione tecnologica. I tassi di
interesse sono, rispettivamente, pari al 40 per cento e al 30 per
cento del tasso di riferimento secondo quanto previsto dall'articolo
17, comma 2.
3. L'Autorita' competente in materia di spettacolo fissa con
proprio decreto l'ammontare massimo dei costi relativi agli
interventi ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al comma 1.
Art. 20.
1. Sul fondo di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive
modificazioni e integrazioni, a favore dei proprietari di locali
adibiti a sale cinematografiche e delle imprese nazionali di
esercizio delle sale stesse sono concessi mutui a tasso agevolato o
contributi sugli interessi, con gli stessi tassi e modalita' previsti
per la produzione, distribuzione ed industrie tecniche, per la
trasformazione, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e
tecnologico delle sale esistenti anche ai fini del rispetto della
normativa sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e di
quella sull'abolizione delle barriere architettoniche, nonche' per
l'installazione e la ristrutturazione di impianti e di servizi
accessori alle sale, per l'installazione di casse automatiche
computerizzate, per la realizzazione di nuove sale, per il ripristino
di sale non piu' in attivita' e per l'acquisto dei locali per
l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi.
2. Nel caso di vendita dei locali adibiti a sala cinematografica,
l'esercente non proprietario ha diritto di prelazione ai sensi degli
articoli 38, 39 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
3. L'ammontare del mutuo o, nel caso di contributo in conto
interessi, la base su cui commisurare l'entita' del contributo stesso
puo' raggiungere il 70 per cento del costo dell'investimento e il 90
per cento per:
a) investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di
innovazione tecnologica;
b) investimenti destinati a sale polivalenti situate in comuni
che ne siano sprovvisti, in luoghi periferici o in piccoli centri
urbani;
c) la realizzazione o la trasformazione di sale con piu' schermi
e di multisale;
d) il ripristino di sale non piu' in esercizio;
e) la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a
sale e multisale.
4. I tassi di interesse sono, rispettivamente, pari al 40 per cento
e al 30 per cento del tasso di riferimento secondo quanto previsto
dall'articolo 17.
5. L'Autorita' competente in materia di spettacolo fissa con
proprio decreto l'ammontare massimo dei costi relativi agli
interventi ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al comma 1.
6. I locali acquistati con il contributo di cui al presente
articolo non possono essere distolti, a pena di decadenza dal
contributo stesso o di restituzione delle somme percepite, dalla loro
destinazione per un periodo di quindici anni.
7. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la volumetria
necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche non concorre
alla determinazione della volumetria complessiva in base alla quale
sono calcolati gli oneri di concessione.
8. La trasformazione di una sala ad unico schermo, anche se non in
esercizio, in sala con piu' schermi, anche se comporta aumento di
superficie utilizzabile, costituisce opera interna ai sensi
dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni, e non e' soggetta al pagamento degli oneri di
concessione. Il ripristino dell'attivita' di esercizio
cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso non
costituisce mutamento di destinazione d'uso e non e' soggetto al
pagamento degli oneri di concessione anche se comporta aumento di
volumetria o di superficie utilizzabile.
9. La destinazione a sala cinematografica o comunque a sala di
spettacolo dei locali di cui ai commi 7 e 8 deve risultare da atto
d'obbligo trascritto e non puo' essere mutata, nel caso di cui al
comma 7, per un periodo di venti anni e, nel caso di cui al comma 8,
per un periodo di dieci anni.
((10. Per gli interventi di cui al comma 1, anche unitamente ai
contributi sugli interessi ivi previsti, sono concessi contributi in
conto capitale, secondo criteri e modalita' definiti con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400)).
Art. 21.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 1997, N. 426 ))
Art. 22.
1. E' istituito il pubblico registro per la cinematografia, tenuto
dalla SIAE, nel quale sono iscritte tutte le opere filmiche prodotte
o importate in Italia e destinate alla programmazione nelle sale
cinematografiche.
2. L'iscrizione e le successive trascrizioni di atti nel pubblico
registro per la cinematografia sono obbligatorie ai fini
dell'ammissione ai benefici e per la concessione dei premi previsti
dalla legge, a pena di decadenza dagli stessi, per l'opponibilita' ai
terzi dei contratti e delle convenzioni stipulati per la costituzione
e la cessione di diritti connessi allo sfruttamento economico delle
opere filmiche, nonche' di atti che costituiscano privilegi e
garanzie, di atti cautelativi, di decisioni giudiziarie e arbitrali,
comunque connessi con la costituzione, la modificazione, il
trasferimento o l'estinzione dei suddetti diritti di sfruttamento
economico.
3. All'atto dell'iscrizione il soggetto richiedente deve produrre
l'attestazione dell'Autorita' competente in materia di spettacolo
relativa alla denuncia di inizio lavorazione o all'importazione
dell'opera filmica. Ad ultimazione del film il richiedente deve
altresi' presentare la dichiarazione della Cineteca nazionale
attestante l'avvenuto deposito di una copia positiva nuova conforme
al negativo dell'opera filmica. Nel caso in cui l'iscrizione riguardi
opere filmiche assistite dal fondo di garanzia, in luogo della copia
positiva il deposito deve avere ad oggetto un controtipo negativo
dell'opera. La mancata presentazione della dichiarazione comprovante
l'avvenuto deposito della copia del film rende priva di efficacia
l'iscrizione gia' eseguita.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dell'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentita
la Societa' italiana autori ed editori, e' emanato, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, un regolamento che preveda:
a) le procedure per l'iscrizione degli atti, mediante un
protocollo generale;
b) le modalita' di trascrizione e conservazione degli atti;
c) le modalita' di visura e le modalita' per il rilascio delle
certificazioni attinenti alle iscrizioni e alle trascrizioni
effettuate;
d) le disposizioni transitorie connesse con la soppressione del
pubblico registro cinematografico di cui al regio decreto-legge 16
giugno 1938, n. 1061, convertito dalla legge 18 gennaio 1939, n. 458,
e successive modificazioni;
e) le tariffe relative alle operazioni di cui alle lettere a),
b), c), al cui aggiornamento annuale si provvedera' calcolando le
relative variazioni sulla base dell'indice generale dei prezzi al
consumo stabilito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). ((
Gli importi previsti dalle tariffe, oltre al costo delle operazioni,
devono comprendere anche la quota necessaria per la copertura delle
spese generali e di funzionamento del registro)).
5. La SIAE comunica ogni tre mesi all'Osservatorio dello spettacolo
i dati riepilogativi concernenti la produzione e l'importazione di
opere filmiche.
Art. 23.
1. L'accesso al fondo di garanzia da parte delle imprese
produttrici e' subordinato alla presentazione alla SIAE di appositi
atti di cessione, trascritti nel pubblico registro per la
cinematografia, a favore degli autori italiani dell'opera, come
indicato dalla vigente legislazione in materia, della quota dei
proventi di loro spettanza per lo sfruttamento economico dell'opera
stessa.
Art. 24.
1. L'articolo 30 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e sostituito
dal seguente:
"Art. 30 (Agevolazioni fiscali) . - 1. Sono soggetti a imposta
fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti
di sfruttamento economico delle opere filmiche previste dalla
presente legge, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato,
agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di
concessione, di costituzione in garanzia o in pegno di proventi, dei
contributi e dei premi di cui alla presente legge, gli atti di
rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno,
nonche' quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle
suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresi' soggetti ad
imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli di
cultura cinematografica e delle associazioni di cultura
cinematografica di cui all'articolo 44, con esclusione della
acquisizione in proprieta' dei beni immobili.
2. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi
della presente legge e a tutti gli atti e contratti relativi alle
operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed
estinzione, nonche' alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque
prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
modificazioni, e l'aliquota dell'imposta sostitutiva ivi prevista e'
ridotta dallo 0,25 per cento allo 0,10 per cento.
3. L'importazione anche temporanea di film di qualunque metraggio
classificati d'essai, ovvero destinati alla Cineteca nazionale, a
festival o rassegne internazionali riconosciuti dall'Autorita'
competente per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la
cinematografia, o all'utilizzazione da parte dei circoli di cultura
cinematografica di cui all'articolo 14 del presente decreto, e'
esente dal pagamento dei diritti doganali.
4. A decorrere dal (( 1 febbraio 1995)), l'abbuono dell'imposta
sugli spettacoli di cui all'articolo 63, terzo comma, del decreto-
legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, e' concesso (( , relativamente alla
quota costituita dalla meta' del suo ammontare, )) agli esercenti
che, (( di norma in ciascun trimestre dell'anno e, comunque, ))
nell'arco di ogni semestre dell'anno, con eccezione dei mesi di
luglio ed agosto, destinino complessivamente almeno il 25 per cento
delle giornate di proiezione nelle sale di cui sono titolari ai film
di produzione nazionale ed a quelli (( di interesse culturale
nazionale )) assistiti dal fondo di garanzia. PERIODO SOPPRESSO DALL'
AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 22/1/1994, N. 17. PERIODO SOPPRESSO DALL'
AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 22/1/1994, N. 17. Anche nel caso in cui
non si raggiunga la quota del 25 per cento, l'abbuono e' comunque
concesso nella misura del 95 per cento con riferimento ai soli film
(( di interesse culturale nazionale )) assistiti dal fondo di
garanzia. L'abbuono e' aumentato al 50 per cento per i film di
produzione nazionale, nel caso in cui venga superata la quota del 25
per cento delle giornate di proiezione. Per le giornate di
programmazione dei film riconosciuti di interesse culturale nazionale
e dei film di cui all'articolo 28, e' concesso agli esercenti di sale
cinematografiche
l'abbuono del 60 per cento dell'imposta sugli spettacoli
cinematografici, anche se non e' stata raggiunta la quota del 25%
delle giornate di attivita'. Nel caso di sale con piu' schermi la
percentuale del 25 per cento delle giornate di proiezione e'
calcolata su ciascuno schermo.
(( 5. Agli esercenti delle sale d'essai ed a quelli delle sale delle
comunita' ecclesiali di cui all'articolo 4, comma 10, e' concesso per
ciascuna giornata di programmazione un abbuono contestuale nella
misura del 90 per cento dell'imposta sugli spettacoli introitata, non
cumulabile con qualsiasi altro tipo d'abbuono.))
6. La corresponsione contestuale degli abbuoni e' condizionata
alla formale assunzione dell'obbligo da parte dell'esercente di
osservare gli adempimenti di programmazione di cui al comma 4. In
caso di violazione dell'obbligo assunto l'esercente e' tenuto alla
restituzione del maggior abbuono percepito, aumentato di interessi in
misura pari al doppio del saggio dell'interesse legale.
(( 6-bis. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti da
eventuali vendite di biglietti ai soci, non concorrono a formare il
reddito imponibile dei circoli di cultura cinematografica e delle
associazioni nazionali di cultura cinematografica di cui all'articolo
44, comma 1.))
7. Alle minori entrate determinate dal presente articolo, valutate
in lire millecinquecento milioni annui a decorrere dal 1994, si
provvede mediante corrispondente riduzione della quota del fondo
unico per lo spettacolo complessivamente destinata alle attivita'
cinematografiche.".
Art. 25.
1. Presso il Dipartimento competente in materia di spettacolo e'
istituito il servizio ispettivo, che si avvale delle attuali
dotazioni organiche di personale.
2. Al servizio ispettivo spettano l'accertamento ed il controllo
obiettivo del rispetto dei requisiti cui sono condizionati i benefici
previsti dalla legge ed in particolare, per il film di interesse
culturale nazionale, la corrispondenza alle condizioni in base alle
quali e' stato accordato il riconoscimento.
Art. 26.
1. Possono usufruire dei benefici previsti dal presente decreto i
film la cui lavorazione risulti iniziata dopo l'entrata in vigore del
decreto stesso.
2. I film ammessi ai benefici previsti dalla legge 4 novembre 1965,
n. 1213, e successive modificazioni, e dalla legge 14 agosto 1971, n.
819, e successive modificazioni, godono, anche dopo la data di
entrata in vigore del presente decreto, dei suddetti benefici secondo
le modalita' vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto stesso.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492)).
4. Nel termine indicato nel secondo comma dell'articolo 4 della
legge 30 aprile 1985, n. 163, l'Autorita' competente in materia di
spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, puo' con
propri decreti modificare i criteri e le modalita' fissati nelle
norme di attuazione in precedenza emanate, per adeguarli a esigenze
manifestatesi nel corso del triennio e purche' le modifiche non
contrastino con i principi del presente decreto.
5. L'Autorita' competente in materia di spettacolo comunica al
Parlamento, nella relazione di cui all'articolo 6 della legge 30
aprile 1985, n. 163, le modifiche di cui al comma 4 e le esigenze che
le hanno determinate.
6. Ai fini della sussistenza dei requisiti soggettivi per gli
interventi finanziari in favore delle opere filmiche di cui
all'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, le imprese dei
Paesi membri della Comunita' europea, che abbiano sede in Italia, ed
i loro cittadini sono equiparati alle imprese ed ai cittadini
italiani; ai fini dell'erogazione alle imprese dei benefici economici
previsti dal presente decreto si applicano gli articoli 10, 10- bis e
10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni.
7. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492)).
8. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n.
1213, e' sostituito dal seguente:
"A favore del produttore del film di cui all'articolo 4, commi 4,
5, 6 - con esclusione dei cortometraggi - e 8, e' concesso
dall'Autorita' competente in materia di spettacolo, su conforme
parere della commissione di cui all'articolo 46, un contributo pari
al 13 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il
film sia stato proiettato per la durata di due anni dalla sua prima
proiezione in pubblico secondo gli accertamenti della SIAE. Il
contributo e' prioritariamente finalizzato all'ammortamento dei mutui
contratti per la produzione dell'opera filmica, qualora i proventi
della stessa non siano stati sufficienti ad ammortizzare i mutui,
nonche' al reinvestimento, accertato da una societa' di
certificazione, nella produzione di nuovi film di interesse culturale
nazionale e film di produzione nazionale; in caso di mancato
reinvestimento entro i due anni successivi alla data di erogazione
del contributo, il beneficiario e' tenuto a restituire la parte di
contributo destinata al reinvestimento maggiorata degli interessi
legali. L'importo del contributo reinvestito non e' computato nel
costo del film ai fini degli interventi creditizi previsti dalla
presente legge.".
9. Il compenso spettante ai componenti dei comitati e delle
commissioni e' determinato ogni tre anni dall'Autorita' competente in
materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 27.
1. Per il biennio 1994-95 e' istituito presso l'Autorita'
competente in materia di spettacolo un apposito fondo pari a lire 50
miliardi per interventi finanziari a favore dell'esercizio
cinematografico e degli enti lirici ed istituzioni concertistiche as-
similate.
2. Alla copertura dell'onere finanziario si provvede mediante il
prelievo della somma di pari importo dal fondo di cui all'articolo 2,
comma terzo, della legge 14 agosto 1971, n. 819, destinato alla
concessione di contributi in conto capitale ad esercenti o
proprietari di sale cinematografiche ubicate in comuni
cinematograficamente depressi.
3. La Banca nazionale del lavoro - Sezione per il credito
cinematografico e teatrale S.p.a. e' tenuta a versare all'entrata del
bilancio dello Stato la suddetta somma di lire 50 miliardi. Detta
somma sara' riassegnata con decreto del Ministro del tesoro ad
apposito capitolo di nuova istituzione presso l'Autorita' competente
in materia di spettacolo per provvedere agli interventi di cui al
presente articolo. Si applica quanto previsto dall'ultimo comma
dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
4. Una quota di 20 miliardi del suddetto fondo e' utilizzata ((
nell'esercizio finanziario 1995 - 1996 )) per il sostegno di
iniziative promozionali dello spettacolo cinematografico nelle sale,
per stimolare la domanda di cinema in particolari periodi o in
occasione di particolari eventi, per sostenere mediante contributi e
premi alle sale cinematografiche la programmazione di film di
produzione nazionale e di Paesi della Comunita' europea. I criteri e
le modalita' di utilizzo dello stanziamento sono fissati, con decreto
da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, da parte dell'Autorita' competente in
materia di spettacolo.
5. Una ulteriore quota di 30 miliardi e' riservata per interventi a
favore degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche as-
similate. Tale quota viene assegnata con decreto dall'Autorita'
competente in materia di spettacolo, sentiti il Comitato di
coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n.
800, e, successivamente, la Commissione centrale per la musica, sulla
base di criteri che privilegino la produttivita' in rapporto ai costi
aziendali ed alla tipologia di attivita', nonche' la gestione, in
rapporto alle risorse pubbliche e private a fronte del pubblico
pagante negli anni 1991, 1992 e 1993. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 1
MARZO 1994, N. 153.
6. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge
23 dicembre 1992, n. 498, sono confermati, per il triennio 1994-1996,
il comma 4 e, per il 1994, i commi 7 e 12 del medesimo articolo.
7. All'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
" 8. Sono vietati contratti integrativi aziendali che comportino
oneri finanziari diretti o indiretti a carico degli enti, anche
tramite riduzione dell'orario ordinario di lavoro.";
b) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
" 9. Al fine di contenere i costi per compensi degli artisti,
nonche' per i contratti di carattere professionale o di
collaborazione, l'Autorita' competente in materia di spettacolo,
sentito il comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della
legge 14 agosto 1967, n. 800, e la Commissione centrale per la
musica, puo' procedere biennalmente a stabilire un tariffario dei
livelli massimi dei suddetti compensi tenendo conto del livello dei
tariffari degli ultimi tre anni.".
8. All'articolo 12 della legge 14 agosto 1967, n. 800, dopo le
parole: "e di comprovata competenza teatrale" sono aggiunte le
seguenti: "o musicologi".
Art. 27-bis.
(( 1. L'articolo 14 della legge 21 aprile 1962, n. 161,
e'sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Competenza a conoscere dei reati). - 1. La competenza a
giudicare i reati di cui agli articoli 528 e 668 del codice penale
commessi con il mezzo della cinematografia appartiene al tribunale
del luogo ove ha sede la corte d'appello nel cui distretto e'
avvenuta la prima proiezione in pubblico dell'opera cinematografica".
2. L'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 15 (Sanzioni e sequestro). - 1. Salve le sanzioni previste
dal codice penale per le rappresentazioni cinematografiche abusive,
chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5, 11, 12 e 13 e'
punito con l'ammenda da 5 a 50 milioni di lire. Nei casi di maggiore
gravita' o in casi di recidiva nei reati previsti dall'articolo 668
del codice penale l'autorita' giudiziaria, nel pronunciare sentenza
di condanna, dispone la chiusura del locale di pubblico spettacolo
per un periodo non inferiore a dieci giorni.
2. L'autorita' di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia
all'autorita' giudiziaria per i reati previsti dall'articolo 668 del
codice penale, sequestra il film non sottoposto alla revisione
prescritta dalla presente legge o al quale sia stato negato il nulla
osta e ne interdice la proiezione in pubblico sino a che l'autorita'
giudiziaria non si sia pronunciata.
3. Non possono essere ammessi alla programmazione in sala i film
che non abbiano riportato il nulla osta previsto dalla presente
legge. Nel caso in cui venga accertata la proiezione in sala di un
film non preventivamente sottoposto a revisione, ovvero che non abbia
riportato il previsto nulla osta, e nel caso in cui la copia
proiettata risulti difforme da quella sottoposta alle commissioni di
revisione, si applicano le sanzioni previste dal comma 1".
3. Non e' ammessa una nuova revisione di film gia' sottoposto
all'esame delle commissioni di revisione di cui alla legge 21 aprile
1962, n. 161, come modificata dal presente articolo, prima che siano
decorsi cinque anni dalla data di inizio della possibilita' di
sfruttamento televisivo dell'opera filmica di cui all'articolo 12,
comma 1, capoverso 1, del presente decreto)).
Art. 28.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 14 gennaio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
BARUCCI, Ministro del tesoro
SAVONA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
PALADIN, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie e gli affari regionali
GALLO, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: CONSO