CODICE DEL DIRITTO D’AUTORE
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162. Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 gennaio 1991 n. 122. Regolamento di attuazione della legge 21 febbraio 1989, n. 70, recante norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori.
Questo decreto è stato pubblicato in GU 11 aprile 1991 n. 83, ed è entrato in vigore il 26 aprile 1991
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 70, concernente le norme per la tutela
giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori e, in particolare, gli articoli 9, comma 2 e 11, comma 2, i quali prevedono che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato siano stabilite le disposizioni di attuazione della legge stessa;
Visto l’art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24
maggio 1990; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con la nota n. 902229 del 5 novembre 1990;
Adotta il seguente regolamento:
1. Domanda di registrazione - 1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola topografia di un prodotto a semiconduttori e, qualora indichi una data di primo sfruttamento commerciale, corrispondere alla topografia esistente in detta data.
2. La domanda è redatta sul modulo a più fogli predisposto dall'Ufficio centrale brevetti e deve contenere:
a) il cognome, il nome, la nazionalità ed il domicilio o l'elezione del domicilio in Italia del richiedente e del suo mandatario, se vi sia;
b) l’indicazione della topografia in forma di titolo che esprima, in termini essenziali, la funzione e l’ambito di applicazione del prodotto che è destinato ad incorporare la topografia;
c) il codice fiscale del richiedente e/o del mandatario se residenti in Italia; d) l’eventuale richiesta del differimento della visione pubblica prevista dall'art.
10, comma 3, della legge 21 febbraio 1989, n. 70; e) la firma del richiedente o del suo mandatario; f) eventuale data del primo sfruttamento commerciale. 2. Documenti allegati alla domanda - 1. Alla domanda di registrazione
debbono essere allegati: a) una documentazione che consenta l'identificazione della topografia, in
conformità a quanto stabilito al successivo art. 3; b) una dichiarazione attestante la data del primo atto di sfruttamento
commerciale della topografia qualora questa data sia anteriore a quella della domanda di registrazione. Se il richiedente è persona diversa da chi ha effettuato il primo atto di sfruttamento commerciale deve dichiarare il rapporto giuridico intercorso con quest’ultimo;
c) l’atto di procura ovvero la lettera di incarico qualora vi sia un mandatario; d) l’attestazione comprovante il versamento della tassa prescritta per l’esame
della domanda; e) l’eventuale designazione dell'autore o degli autori della topografia. 2. La domanda e gli allegati citati al comma precedente devono essere scritti in
lingua italiana. E' tuttavia consentita l'utilizzazione di termini tecnici stranieri divenuti di uso corrente nel settore specifico.
3. Una traduzione in lingua italiana deve essere unita agli atti redatti in lingua straniera.
3. Identificazione della topografia - 1. Ai fini dell’identificazione della topografia, in conformità al precedente art. 2, comma 1, lettera a), deve essere presentato in formato A4 (210 x 297), o in formato diverso purché ripiegato in formato A4, almeno uno dei seguenti documenti:
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a) un disegno o una fotografia rappresentante le configurazioni degli strati del prodotto a semiconduttori;
b) i disegni o le fotografie delle maschere o parti di maschere per la fabbricazione del prodotto a semiconduttori;
c) i disegni o le fotografie dei singoli strati del prodotto a semiconduttori. 2. I disegni o le fotografie devono essere sufficientemente chiari affinché la
topografia risulti identificabile all'esame. 3. Oltre ai suddetti disegni e/o fotografie può essere depositata una descrizione
che consenta una migliore identificazione della topografia o delle parti più caratteristiche di essa.
4. Possono inoltre essere presentati, ai fini di una migliore identificazione della topografia, nastri magnetici, tabulati, micro-films o altri supporti di dati, secondo standards definiti dall'amministrazione, sui quali la topografia è registrata sotto forma codificata e uno o più esemplari del prodotto a semiconduttori.
5. Ove una topografia non rappresenti l'intera superficie del prodotto, occorre evidenziare tale circostanza.
6. I disegni o fotografie, la relativa descrizione nonché l'eventuale documentazione aggiuntiva sono firmati dal richiedente o dal suo mandatario.
4. Deposito della domanda - 1. La domanda di registrazione, corredata dalla prescritta documentazione, è depositata presso l’Ufficio centrale brevetti o presso i cinque centri interregionali di raccolta dati degli uffici provinciali industria, commercio e artigianato (UPICA) di Bologna, Firenze, Milano, Roma e Torino.
2. L'Ufficio anzidetto attesta l'avvenuto deposito apponendo in calce alla domanda il numero progressivo attribuitole e la data di ricezione.
3. Una delle copie della domanda depositata, certificata conforme all'originale, è rilasciata, osservata la legge sull'imposta di bollo, ai depositanti che ne fanno richiesta.
5. Esame della domanda 1. L’esame della domanda è rivolto ad accertare la regolarità formale della domanda stessa e la sussistenza dei requisiti richiesti dalla citata legge n. 70/1989 per il riconoscimento dei diritti sulla topografia.
2. In particolare, l'esame della domanda è rivolto ad accertare che la registrazione sia richiesta per una topografia di prodotto a semiconduttori, che gli allegati siano conformi a quanto prescritto e che sia stato comprovato il pagamento della tassa di esame.
6. Registro delle topografie - 1. Il registro o lo strumento corrispondente è costituito dalla raccolta degli attestati di registrazione ordinati secondo il numero progressivo.
2. Sugli attestati di registrazione sono riportati oltre ai dati indicati alle lettere a), b) e c) del precedente art. 1 anche la decorrenza della protezione.
3. Sugli attestati sono anche indicati: a) gli atti che devono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione, ai sensi
dell'art. 66 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, in conformità a quanto stabilito dall'art. 15 della legge 21 febbraio 1989, n. 70;
b) i cambiamenti del nome o dell'indirizzo del titolare o del suo mandatario, nonché i cambiamenti nell'elezione di domicilio;
c) le rettifiche del nome dell'autore della topografia se diverso dal titolare e se lo stesso sia stato designato.