DECRETO 27 aprile 2001
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione "Melannurca Campana", trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. (GU n. 111 del 15-5-2001)
IL DIRETTORE GENERALE per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1,paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
Vista la domanda presentata congiuntamente dalla Associazione produttori ortofrutticoli e mela annurca - A.P.O.M.A. - con sede in Napoli, via G. Pica, 62 e dall'Associazione produttori ortofrutticoli Irpino Sanniti - A.P.O.I.S. - con sede in Benevento, via XXIV Maggio, 22 - intesa ad ottenere la registrazione della denominazione "Melannurca Campana", ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/1992, come indicazione geografica protetta;
Vista la nota prot. n. 61977 de1 27 aprile 2001, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista la domanda presentata congiuntamente dalla Associazione produttori ortofrutticoli e mela annurca - A.P.O.M.A. - e dall'Associazione produttori ortofrutticoli irpino - sanniti - A.P.O.I.S. intesa ad ottenere la protezione a titolo transitorio della denominazione "Melannurca Campana" ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, indicando quale organismo privato autorizzato al controllo "Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo per la certificazione dei prodotti e dei processi del settore agricolo" con sede in Napoli c/o Centro direzionale Is. G 1 - ed espressamente esonerando lo Stato italiano e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di registrazione della denominazione "Melannurca Campana", come indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo transitorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella forma di decreto, che in accoglimento della domanda avanzata dai soggetti sopra citati assicuri la protezione, a titolo transitorio e a livello nazionale, della denominazione "Melannurca Campana", secondo il disciplinare di
produzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 71 del 26 marzo 2001, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;
Decreta:
Art. 1.
È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione "Melannurca Campana".
Art. 2.
La denominazione "Melannurca Campana" è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 71 del 26 marzo 2001.
Art. 3.
Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato "Is.Me.Cert. -Istituto mediterraneo per la certificazione dei prodotti e dei processi del settore agricolo", con sede in Napoli c/o Centro direzionale Is. G1, che sarà specificatamente autorizzato al controllo con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La certificazione di conformità rilasciata da detto organismo, ai sensi del primo comma, dovrà contenere gli estremi del presente decreto.
La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione "Melannurca Campana", come indicazione geografica protetta, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 aprile 2001
Il direttore generale reggente: Ambrosio