Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
Decreto ministeriale 14 dicembre 2005, pubblicato sulla G.U. n. 303 del 30 dicembre 2005
Differimento del termine di proroga dell’autorizzazione rilasciata all’organismo di controllo denominato I.C.Q. – Istituto Calabria Qualità Srl ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta ”Soppressata di Calabria”.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'articolo 16 lettera d);
Visti i decreti 3 maggio 2005 e 1° settembre 2005 con i quali la validità dell’autorizzazione triennale rilasciata all’organismo di controllo denominato I.C.Q. – Istituto Calabria Qualità Srl con decreto del 7 giugno 2002, è stata prorogata fino 2 gennaio 2006;
Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta ”Soppressata di Calabria”, allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 7 aprile 2005, protocollo numero 62450;
Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta ”Soppressata di Calabria”;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell’autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 7 giugno 2002;
D E C R E T A:
Articolo 1
L’autorizzazione rilasciata all’organismo privato di controllo I.C.Q. – Istituto Calabria Qualità Sr con sede in Cosenza, Via E. De Nicola n. 82, con decreto 7 giugno 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta ”Soppressata di Calabria” registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 3 maggio 2005 e 1° settembre 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 gennaio 2006.
Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
Articolo 2
Nell’ambito del periodo di validità della proroga di cui all’articolo precedente l’organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 7 giugno 2002. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, lì 14 dicembre 2005 Laura La Torre Direttore Generale