Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE
Decreto ministeriale 1° settembre 2005, pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2005
Rinnovo dell’autorizzazione all’organismo di controllo denominato <<Istituto Nord Est Qualità
-INEQ>> ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta “Cotechino Modena” registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l’articolo 10 concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 590/99 del 18 marzo 1999 con il quale l’Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta “Cotechino Modena”, nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l’articolo 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l’Autorità nazionale preposta al coordinamento dell’attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Visto il decreto 9 gennaio 2001 con il quale l’organismo <<Istituto Nord Est Qualità -INEQ>> è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall’articolo 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la indicazione geografica protetta “Cotechino Modena”;
Visto il decreto 12 dicembre 2003 con il quale la validità dell’autorizzazione triennale rilasciata all’organismo di controllo <<Istituto Nord Est Qualità - INEQ>> è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 22 gennaio 2004;
Visto il decreto 22 aprile 2004 con il quale il termine di proroga dell’autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 12 dicembre 2003, è stato differito di novanta giorni a far data dal 21 maggio 2004;
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Visto il decreto 7 luglio 2004 con il quale la proroga dell’autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 12 dicembre 2003 e 22 aprile 2004, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 18 settembre 2004;
Visto il decreto 13 dicembre 2004 con il quale la proroga dell’autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 12 dicembre 2003, 22 aprile 2004 e 7 luglio 2004, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 gennaio 2005;
Visto il decreto 10 maggio 2005 con il quale la proroga dell’autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 12 dicembre 2003, 22 aprile 2004, 7 luglio 2004 e 13 dicembre 2004, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 maggio 2005;
Vista la comunicazione dell’Associazione Industriali delle Carni – ASS.I.CA. datata 1° ottobre 2003, con la quale viene confermato per il controllo sulla indicazione geografica protetta “Cotechino Modena”, l’organismo denominato <<Istituto Nord Est Qualità - INEQ>> con sede in San Daniele del Friuli (Udine), Via Rodeano 71;
Considerato che l’organismo <<Istituto Nord Est Qualità - INEQ>> risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'articolo 14 della legge n. 526/1999;
Considerato che l’organismo di controllo <<Istituto Nord Est Qualità - INEQ>> ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la indicazione geografica protetta “Cotechino Modena” allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l’efficacia dei controlli sulla indicazione geografica protetta predetta;
Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta “Cotechino Modena”;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato articolo 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all’articolo 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell’attività di controllo ai sensi del comma 1 dell’articolo 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
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Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all’emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell’articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
DECRETA:
Articolo 1
L’organismo privato denominato <<Istituto Nord Est Qualità - INEQ>> con sede in San Daniele del Friuli (Udine), Via Rodeano 71, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell’articolo 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall’articolo 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta “Cotechino Modena”, registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 590/99 del 18 marzo 1999.
Articolo 2
La presente autorizzazione comporta l’obbligo per l’organismo <<Istituto Nord Est Qualità - INEQ>> del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa
o revocata ai sensi dell’articolo 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell’autorità nazionale competente.
Articolo 3
L'organismo autorizzato <<Istituto Nord Est Qualità - INEQ>> dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione “Cotechino Modena” venga apposta la dicitura: “Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (CEE) 2081/92”.
Articolo 4
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L’organismo autorizzato <<Istituto Nord Est Qualità - INEQ>> non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell’apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta “Cotechino Modena” così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.
L’organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell’organo decidente i ricorsi, nonché l’esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell’autorizzazione concessa.
Articolo 5
L’autorizzazione di cui all’articolo 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.
Nell’ambito del periodo di validità dell’autorizzazione, l’organismo di controllo <<Istituto Nord Est Qualità - INEQ>> è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
Articolo 6
L'organismo autorizzato <<Istituto Nord Est Qualità - INEQ>> comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta “Cotechino Modena” anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.
Articolo 7
L'organismo autorizzato <<Istituto Nord Est Qualità - INEQ>> immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta “Cotechino Modena” rilasciate agli utilizzatori. Le modalità
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di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall’articolo 6, sono simultaneamente resi noti anche alle Regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta “Cotechino Modena”.
Articolo 8
L’organismo autorizzato <<Istituto Nord Est Qualità - INEQ>> è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle Regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta “Cotechino Modena” , ai sensi dell’articolo 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.
Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, lì 1° settembre 2005
Il Direttore Generale (Francesco Saverio Abate)