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2004年7月20日第102号法-与无形财产,投资和商业集团有关的税务便利措施, 圣马力诺

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详情 详情 版本年份 2004 日期 议定: 2004年7月20日 文本类型 知识产权相关法 主题 知识产权及相关法律的执行 版权属于2009- USBM(Ufficio di Stato Brevetti e Marchi)

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主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 意大利语 Legge 20 luglio 2004 n.102 - Provvedimenti agevolativi in materia fiscale volti ad introdurre regimi opzionali per le attività relative a beni immateriali, partecipazioni e gruppi di imprese        
 Legge 20 luglio 2004 n.102 - Provvedimenti agevolativi in materia fiscale volti ad introdurre regimi opzionali per le attività relative a beni immateriali, partecipazioni e gruppi di imprese

LEGGE 20 luglio 2004 n.102

Provvedimenti agevolativi in materia fiscale volti ad introdurre regimi opzionali per le attività relative a beni immateriali, partecipazioni e gruppi di imprese

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 luglio 2004

TITOLO I REGIME FISCALE OPZIONALE IN MATERIA DI BENI IMMATERIALI

Art. 1 (Ambito soggettivo di applicazione)

Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano, anche in deroga rispetto ad altre disposizioni vigenti in materia, alle società fiscalmente residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, aventi ad attività esclusiva la gestione e/o la titolarità dei diritti di proprietà, usufrutto e ogni altro diritto riferibile a opere dell’ingegno, brevetti, marchi, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti e a ogni altra informazione concernente esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico, nonché ai diritti di sfruttamento dell’immagine, a condizione che esercitino l’opzione di cui al Titolo IV della presente legge per lo speciale regime fiscale disciplinato nel presente Titolo.

Art. 2 (Allineamento del costo fiscalmente riconosciuto dei beni e dei diritti di cui all’articolo 1 della

presente legge rispetto al valore economico corrente loro attribuibile)

1. I soggetti di cui all’articolo 1 della presente legge possono allineare il costo fiscalmente riconosciuto dei beni e dei diritti di cui al medesimo articolo 1 rispetto al valore economico corrente loro attribuibile. 2. Tale valore deve constare da una relazione di stima asseverata da un dottore commercialista o da un ragioniere e perito commerciale iscritti negli appositi Albi Sammarinesi, ovvero da altro soggetto iscritto nel Registro dei Revisori contabili, ivi comprese le società di revisione e certificazione di bilancio di diritto sammarinese, nella quale deve essere individuato il valore economicamente ritraibile, con ragionevole certezza, dallo sfruttamento del bene o del diritto nella prospettiva di un orizzonte temporale comunque non eccedente dieci anni.

3. L’allineamento del costo fiscalmente riconosciuto dei beni e dei diritti di cui all’articolo 1 della presente legge rispetto al valore economico corrente loro attribuibile assume rilevanza ai fini della determinazione del reddito indipendentemente dalle risultanze contabili e di bilancio, a condizione che sia predisposto, per ciascun periodo d’imposta, un apposito prospetto di riconciliazione contenente, con riferimento a ciascun bene o diritto: a) il valore lordo fiscalmente riconosciuto e quello risultante dalla contabilità e dal bilancio; b) l’ammontare complessivo delle rettifiche di valore fiscalmente dedotte e quelle risultanti

dalla contabilità e dal bilancio; c) l’ammortamento dedotto ai fini fiscali nel periodo d’imposta e quello stanziato in bilancio. 4. Le plusvalenze che emergono dalla relazione di stima rispetto al residuo costo fiscalmente riconosciuto alla data di riferimento non concorrono alla formazione del reddito della società sino ad un massimo del 95 per cento del loro ammontare, a condizione che, per un ammontare pari alla quota di plusvalenza che non concorre alla formazione del reddito, l’utile dell’esercizio, ovvero riserve di utili o altre riserve disponibili alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio con riferimento al quale viene operato l’allineamento, siano accantonati in una apposita riserva in sospensione d’imposta. 5. Tale riserva in sospensione d’imposta può essere imputata al capitale sociale, ovvero utilizzata a copertura di perdite; in questa ultima ipotesi, tuttavia, non può farsi luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non sia stata reintegrata. In ogni caso, se la riserva è attribuita ai soci mediante la sua riduzione, ovvero mediante riduzione del capitale sociale, le somme distribuite o i valori attribuiti ai soci concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell’ente. 6. Ai fini dell’applicazione del comma 5 del presente articolo, le riduzioni del capitale sociale deliberate dopo l'imputazione allo stesso della riserva di cui al precedente comma 4 hanno anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la quota di capitale sociale formata con l’imputazione della stessa.

Articolo 3 (Rilevanza del maggior costo fiscalmente riconosciuto dei beni e dei diritti di cui all’articolo 1

della presente legge)

1. Il maggior costo dei beni e dei diritti di cui all’articolo 1 della presente legge, fiscalmente riconosciuto per effetto dell’allineamento di valore operato a norma del precedente articolo 2, rileva, ai fini della determinazione del reddito della società, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di asseveramento della relazione di stima di cui al precedente articolo 2, ovvero già da quello precedente, qualora l’asseveramento intervenga entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio in cui si chiude il periodo d’imposta con riferimento al quale viene operato l’allineamento. 2. Il maggior costo dei beni e dei diritti di cui all’articolo 1 della presente legge, fiscalmente riconosciuto per effetto dell’allineamento di valore operato a norma del precedente articolo 2, può essere ammortizzato in ciascun esercizio, per ammontari non eccedenti un terzo del valore complessivo della plusvalenza medesima, limite da ragguagliarsi all’eventuale minor durata dell’esercizio rispetto all’anno; gli ammortamenti sono deducibili ai fini fiscali indipendentemente dalla loro imputazione a conto economico. 3. Il maggior costo dei beni e dei diritti di cui all’articolo 1 della presente legge, fiscalmente riconosciuto per effetto dell’allineamento di valore operato a norma del precedente articolo 2, non rileva altresì ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate derivanti da atti di trasferimento a titolo oneroso, ivi compresi la permuta e il conferimento, aventi per oggetto i diritti di proprietà, usufrutto e ogni altro diritto riferibile ai beni medesimi.

Articolo 4 (Disposizioni di chiusura del presente Titolo)

1. I soggetti di cui all’articolo 1 della presente legge non possono procedere con successivi ulteriori allineamenti del costo fiscalmente riconosciuto dei beni e dei diritti di cui al medesimo articolo 1, rispetto al maggior valore economico corrente a ciascuno di essi attribuibile, sino al periodo d’imposta in cui sarà stata ultimata la procedura di ammortamento avente per oggetto il maggior costo fiscale già acquisito per effetto di precedenti allineamenti operati a norma del presente Titolo. 2. Per tutto il periodo di applicazione del regime opzionale, le imposte assolte all’estero a titolo definitivo sui proventi derivanti dallo sfruttamento dei beni e dei diritti di cui all’articolo 1 della presente legge sono detraibili dalle imposte sul reddito della società a norma della Legge 30 aprile 2004 n. 55.

TITOLO II REGIME FISCALE OPZIONALE IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI

Articolo 5 (Ambito soggettivo di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano, anche in deroga rispetto ad altre disposizioni vigenti in materia, alle società, fiscalmente residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, titolari dei diritti di proprietà, usufrutto e ogni altro diritto riferibile a partecipazioni in società, residenti o non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, che esercitino l’opzione di cui al Titolo IV della presente legge per lo speciale regime fiscale disciplinato nel presente Titolo.

Art. 6 (Utili distribuiti e plusvalenze derivanti da partecipazioni sociali)

1. Le somme o i valori derivanti dalla distribuzione, in denaro o in natura, di utili o di altre riserve, anche in occasione della liquidazione, da parte di società o enti aventi personalità giuridica, non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, non concorrono alla formazione del reddito della società ricevente, a condizione che la partecipazione nelle suddette società o enti sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno. 2. Le plusvalenze derivanti da atti di trasferimento a titolo oneroso, ivi compresi la permuta e il conferimento, aventi per oggetto i diritti di proprietà, usufrutto e ogni altro diritto riferibile a partecipazioni in società residenti o non residenti o enti, aventi o meno personalità giuridica non residenti, non concorrono alla formazione del reddito, a condizione che la partecipazione nelle suddette società o enti sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno.

Art. 7

(Ammortamenti, minusvalenze e insussistenze di attivo derivanti dalla detenzione dei diritti di proprietà, usufrutto e ogni altro diritto riferibile alle partecipazioni che beneficiano delle

previsioni contenute nell’articolo 6 della presente legge)

1. Ai fini della determinazione del reddito, non sono ammessi in deduzione gli ammortamenti, le minusvalenze – anche non realizzate – e le insussistenze di attivo derivanti dai diritti di proprietà, usufrutto e ogni altro diritto riferibile alle partecipazioni che beneficiano delle previsioni contenute nell’articolo 6 della presente legge.

Art. 8 (Norme di contrasto alla sottocapitalizzazione)

1. Gli interessi passivi sono deducibili. Tuttavia, qualora l’indebitamento della società nei confronti di un socio, direttamente o indirettamente titolare di una partecipazione al capitale sociale superiore al 20 per cento, ammonti a più di otto volte il patrimonio netto contabile della società di pertinenza del medesimo socio, gli oneri finanziari di qualsivoglia natura derivanti dai debiti contratti nei confronti del socio, per la quota proporzionalmente riferibile ai debiti eccedenti il predetto limite rispetto al totale dei debiti contratti nei confronti del socio, sono indeducibili ai fini della determinazione del reddito della società e la loro erogazione è assimilata, ai soli fini fiscali, alla distribuzione degli utili. 2. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, ogni riferimento al socio deve essere esteso anche alle parti allo stesso correlate. Si considerano parti correlate al socio: a) il coniuge, i genitori e i figli; b) le società direttamente o indirettamente controllate dal socio; c) le persone, le società che, direttamente o indirettamente, controllano il socio, quando questi

sia organizzato in forma di società o ente; d) le società sottoposte al controllo dei medesimi soggetti che, direttamente o indirettamente,

controllano il socio, quando questi sia organizzato in forma di società. Ai soli fini dell’applicazione del presente comma, si presume l’esercizio del controllo nei casi in cui si dispone, direttamente o indirettamente, della maggioranza dei voti esercitabili ai fini della nomina dei componenti l’organo amministrativo.

3. Nei confronti di ciascun socio, ai fini della determinazione del rapporto tra indebitamento e patrimonio netto contabile di pertinenza del socio medesimo, nonché degli oneri finanziari derivanti dai debiti contratti nei confronti del socio, si assumono: a) la quota di patrimonio netto contabile della società o dell’ente di pertinenza del socio così

come risultante dall’ultimo bilancio approvato, secondo la percentuale di partecipazione al capitale della società alla data di riferimento del medesimo bilancio, tuttavia al netto della quota di capitale sociale dallo stesso eventualmente sottoscritta ma non versata;

b) i finanziamenti direttamente o indirettamente erogati dal socio, nonché i relativi oneri finanziari di qualsivoglia natura, quelli derivanti da mutui e depositi di danaro, nonché da ogni altro rapporto avente contenuto sostanzialmente finanziario, così come risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

Art. 9 (Disposizioni di chiusura del presente Titolo)

1. Ai fini dell’applicazione delle norme contenute nel presente Titolo, le partecipazioni in società si considerano detenute ininterrottamente per almeno un anno a condizione che ciò risulti dalla contabilità sociale e da almeno un bilancio. Ai fini dell’applicazione del non concorso alla formazione del reddito delle somme o dei valori derivanti dalla distribuzione di utili o di altre riserve di cui al comma 1 dell’articolo 6 della presente legge, la maturazione del periodo minimo

di detenzione ininterrotta può essere realizzata anche successivamente rispetto alla predetta distribuzione. 2. Le imposte assolte all’estero a titolo definitivo sui proventi e sugli utili il cui regime fiscale è disciplinato nel presente Titolo non sono detraibili dalle imposte sul reddito della società. 3. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano ai proventi e agli oneri derivanti dalla partecipazione in società fiscalmente residenti, o comunque domiciliati, negli Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato individuati con successivo provvedimento.

TITOLO III REGIME FISCALE OPZIONALE

PER IMPRESE APPARTENENTI A UN GRUPPO

Art. 10 (Ambito soggettivo di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano, anche in deroga rispetto ad altre disposizioni vigenti in materia, alle società fiscalmente residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, in quanto appartenenti a un Gruppo di imprese e a condizione che esercitino l’opzione di cui al Titolo IV della presente legge per lo speciale regime fiscale disciplinato nel presente Titolo.

Art. 11 (Gruppo di imprese)

1. Ai fini della presente legge, per “Gruppo di imprese” si intende l’insieme delle società, residenti e non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, costituito dalla società controllante, o comunque in grado di esercitare un’influenza rilevante, e dalle società da questa direttamente o indirettamente controllate, o comunque sottoposte a influenza rilevante. 2. Ai fini dell’applicazione del comma 1 del presente articolo, sono considerati società controllate: a) quelle in cui un’altra società dispone, direttamente o indirettamente, della maggioranza dei

voti esercitabili ai fini della nomina dei componenti l’organo amministrativo; b) quelle in cui un’altra società, anche in base ad accordi con altri soci, dispone, direttamente o

indirettamente, di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante ai fini della nomina dei componenti l’organo amministrativo;

c) quelle su cui un’altra società ha il diritto, in virtù di una legge, di altro provvedimento normativo o regolamentare, di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante ai fini della nomina dei componenti l’organo amministrativo.

Si computano anche i voti spettanti a società controllate e alle società fiduciarie; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 3. Ai fini dell’applicazione del comma 1 del presente articolo, sono considerate società sottoposte a influenza rilevante quelle in cui un’altra società dispone, direttamente o indirettamente, di almeno il 20 per cento dei diritti di voto esercitabili ai fini della nomina dei componenti l’organo amministrativo, a condizione che non vi sia un altro socio, estraneo al “Gruppo di imprese”, che dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili ai medesimi fini.

Art. 12 (Utili agevolati)

1. Non concorrono alla formazione del reddito della società o dell'ente, sino a un massimo del 95 per cento del loro ammontare, gli utili derivanti: a) dall’esercizio di attività di natura finanziaria; b) dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti, marchi, disegni o modelli, di

progetti, formule o processi segreti e di ogni altra informazione concernente esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico, nonché dei diritti di sfruttamento dell’immagine;

c) dall’esercizio di ogni altra attività successivamente individuata con apposito decreto reggenziale;

a condizione che: (i) si tratti di utili rivenienti da operazioni di esclusiva provenienza estera intercorse tra società

appartenenti al medesimo Gruppo di imprese; (ii) per un ammontare pari alla quota dell’utile che non concorre alla formazione del reddito,

l’utile dell’esercizio, ovvero riserve di utili o altre riserve disponibili alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio in cui l’utile medesimo è stato realizzato, vengano accantonati in un’apposita riserva in sospensione d’imposta.

2. Tale riserva in sospensione d’imposta può essere imputata al capitale sociale, ovvero utilizzata a copertura di perdite; in questa ultima ipotesi, tuttavia, non può farsi luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non sia stata reintegrata. In ogni caso, se la riserva è attribuita ai soci mediante la sua riduzione, ovvero mediante riduzione del capitale sociale, le somme distribuite o i valori attribuiti ai soci concorrono a formare il reddito imponibile della società. 3. Ai fini dell’applicazione del comma 2 del presente articolo, le riduzioni del capitale sociale deliberate dopo l'imputazione allo stesso della riserva di cui al precedente comma 1 hanno anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la quota di capitale sociale formata con l’imputazione della stessa. 4. Ai fini dell’applicazione delle norme contenute nel presente articolo, gli utili rivenienti dall’esercizio delle attività indicate nel comma 1 corrispondono alla differenza tra i proventi di competenza dell’esercizio e gli oneri agli stessi direttamente correlati, così come specificamente individuati per ciascuna attività con apposito provvedimento da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Sui proventi corrisposti a società, residenti o non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, appartenenti al medesimo Gruppo di imprese, non si applicano le ritenute di cui all’articolo 39 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modificazioni. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano ai proventi e agli oneri derivanti dalla partecipazione in società fiscalmente residenti, o comunque domiciliate, negli Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato individuati con successivo provvedimento.

Art. 13 (Disposizioni di chiusura del presente Titolo)

1. Le imposte assolte all’estero a titolo definitivo sui proventi e sugli utili il cui regime fiscale è disciplinato nel presente Titolo sono detraibili a norma della Legge 30 aprile 2004 n. 55 dalle imposte sul reddito della società nella misura in cui i medesimi proventi e utili concorrono alla formazione del reddito.

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI AI PROVVEDIMENTI AGEVOLATIVI CONTENUTI NELLA PRESENTE LEGGE.

Art. 14 (Esercizio e rinuncia delle opzioni per uno o più dei regimi fiscali previsti nei Titoli I, II e III della

presente legge)

1. L’opzione per uno o più dei regimi fiscali previsti nei Titoli I, II e III della presente legge deve essere esercitata prima dell’inizio del periodo d’imposta, presentando l’apposito modello approvato con decreto reggenziale da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’opzione può essere esercitata entro 150 giorni dalla predetta data e assume efficacia a partire già dal medesimo periodo d’imposta. 3. L’opzione, una volta esercitata, è vincolante per cinque periodi d’imposta; successivamente, si considera rinnovata per ciascun periodo d’imposta, salvo che non venga rinunciata dalla società o dall’ente prima dell’inizio del periodo d’imposta a partire dal quale si richiede la rinuncia, presentando l’apposito modello approvato con decreto reggenziale da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. L’esercizio dell’opzione garantisce in ogni caso l’applicazione, per cinque periodi d’imposta, degli speciali regimi fiscali oggetto di opzione e disciplinati nella presente legge, secondo le disposizioni vigenti al momento dell’esercizio dell’opzione medesima, anche nel caso in cui tali disposizioni dovessero essere successivamente modificate o parzialmente abrogate, fatto salvo, però, il diritto dello stesso di utilizzare, in alternativa, la disciplina di più recente approvazione.

Art. 15 (Disposizioni in ordine all’individuazione dei soci delle società che esercitano l’opzione per uno

dei regimi fiscali previsti dalla presente legge)

1. Costituisce condizione necessaria per l’esercizio dell’opzione e per la fruizione di ciascuno dei regimi fiscali previsti dalla presente legge l’individuazione nominativa dei titolari dei diritti di proprietà, usufrutto e di ogni altro diritto riferibile alle quote di partecipazione al capitale della società che abbia esercitato l’opzione, secondo le modalità di seguito indicate: a) per le società le cui partecipazioni sono rappresentate da titoli o certificati, a mezzo

intestazione nominativa degli stessi, ovvero a mezzo iscrizione in apposito “libro dei soci” istituito e conservato a cura degli amministratori della società;

b) per le società le cui partecipazioni non sono rappresentate da titoli o certificati, a mezzo iscrizione in apposito “libro dei soci” istituito e conservato a cura degli amministratori della società;

ovvero, in alternativa, qualora le condizioni di cui ai punti a) e b) non vengano soddisfatte, a mezzo comunicazione del legale rappresentante all’Amministrazione finanziaria delle generalità dei soggetti titolari dei diritti di proprietà, usufrutto e di ogni altro diritto riferibile alle quote di partecipazione al capitale delle società o degli enti alla data di chiusura di ciascun periodo d’imposta, nonché di quelli che si sono eventualmente succeduti nel corso dello stesso. Tale comunicazione deve essere ripetuta per ciascun periodo d’imposta, limitatamente alle eventuali variazioni intervenute nella compagine sociale. 2. Gli effetti dell’opzione per uno o più dei regimi fiscali previsti dalla presente legge vengono meno a partire dal medesimo periodo d’imposta con riferimento al quale la condizione richiesta nel comma 1 del presente articolo non viene soddisfatta.

Art. 16 (Accertamento e liquidazione di maggiori imposte)

1. L’Amministrazione finanziaria può disconoscere gli effetti dell’opzione esercitata per uno o più dei regimi fiscali previsti dalla presente legge quando la stessa sia stata esercitata prevalentemente al fine di ottenere un indebito risparmio d’imposta rispetto al prelievo altrimenti applicabile sulla base dell’ordinario regime. L’opzione è comunque esercitabile in riferimento ai periodi d’imposta nei quali l’ammontare complessivo dei proventi relativi alle attività per cui è stata esercitata una delle opzioni previste dalla presente legge supera la metà del totale dei proventi. La procedura per l’accertamento e la liquidazione delle maggiori imposte dovute sarà individuata con apposito decreto reggenziale da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. All’atto dell’esercizio dell’opzione per uno o più dei regimi fiscali previsti dalla presente legge, ovvero anche successivamente, la società può chiedere il parere dell’Amministrazione finanziaria, in ordine all’assenza dei presupposti per l’applicazione del comma 1 del presente articolo. Il parere deve essere reso nel termine di 60 giorni dall’invio dell’istanza da parte della società, deve essere motivato e assume efficacia limitatamente al rapporto tributario. Nel caso in cui il parere sia favorevole all’istante, ovvero qualora, entro il predetto termine, non venga trasmesso alla società il predetto parere, la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si considera inapplicabile, salvo il caso di gravi inesattezze od omissioni contenute nell’istanza. Il contenuto minimo, le modalità e i tempi di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del parere saranno individuati con apposito decreto reggenziale da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17 (Affrancamento dallo stato di sospensione d’imposta delle riserve di cui agli articoli 2 e 12 delle

presente legge)

1. Con apposita deliberazione assembleare, da assumersi in occasione dell’approvazione del bilancio, le riserve di cui agli articoli 2 e 12 della presente legge, nell’ammontare risultante dal medesimo bilancio, possono essere affrancate - in tutto o in parte - dallo stato di sospensione d’imposta, a condizione che: a) entro la data di chiusura dell’esercizio di riferimento, siano stati realizzati investimenti in

beni strumentali, materiali e immateriali, ivi compresi quelli di cui all’articolo 1 della presente legge, ovvero in altre attività individuate con decreto reggenziale, per un ammontare almeno pari al 70 per cento della quota di riserva di cui sia deliberato l’affrancamento;

b) un ammontare pari al residuo 30 per cento della medesima quota di riserva concorra alla formazione del reddito relativo al periodo d’imposta chiuso nell’esercizio di riferimento;

c) alla chiusura dei due esercizi successivi a quello di riferimento, i succitati beni e diritti permangano nella sfera patrimoniale della società, ovvero siano sostituiti con altri beni o diritti il cui costo sia almeno pari a quello degli investimenti originariamente realizzati.

Nel caso in cui, alla chiusura di uno dei due esercizi successivi a quello di riferimento, non risulti soddisfatta la condizione di cui alla precedente lettera c), la differenza tra l’ammontare complessivo degli investimenti residui e il 70 per cento della quota di riserva di cui sia stato deliberato l’affrancamento concorre alla formazione del reddito relativo al periodo d’imposta chiuso nel medesimo esercizio. 2. Gli investimenti di cui al presente articolo si assumono, al netto dei disinvestimenti e del 70 per cento delle riserve di cui sia già stato deliberato l’affrancamento, per il solo ammontare

incrementale rispetto alla loro consistenza risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di esercizio della prima opzione per uno dei regimi fiscali previsti dalla presente legge. 3. Gli investimenti di cui al presente articolo sono valorizzati sulla base del costo storico e dei relativi oneri accessori, da assumersi al lordo degli ammortamenti e delle svalutazioni e al netto degli eventuali contributi riconosciuti per il loro acquisto. In caso di beni acquisiti in locazione finanziaria, in luogo del costo storico e dei relativi oneri accessori, si assume quello sostenuto dal concedente. 4. I disinvestimenti di cui al presente articolo sono valorizzati sulla base del corrispettivo, in caso di cessione, del valore normale dei beni o dei diritti ricevuti, in caso di conferimento, permuta o risarcimento, ovvero sulla base del loro valore normale in caso di assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Art. 18 (Disposizioni finali)

1. Costituisce condizione necessaria per l’esercizio dell’opzione e per la fruizione di ciascuno dei regimi fiscali previsti dalla presente legge la tenuta delle scritture contabili e la redazione del bilancio di esercizio secondo le disposizioni vigenti. 2. Alle società che abbiano esercitato l’opzione per uno o più dei regimi fiscali previsti dalla presente legge è applicabile ogni altra norma vigente in materia di determinazione della base imponibile, di dichiarazione dei redditi, di liquidazione e versamento dell’imposta, di accertamento e riscossione, non già specificamente disciplinata dalla presente legge e non in contrasto con la stessa.

Art. 19 (Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 21 luglio 2004/1703 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI Paolo Bollini – Marino Riccardi

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

Loris Francini


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WIPO Lex编号 SM026