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1992年2月5日第93号法,关于唱片公司应得的获利,以及私人非营利复制情况下应得的补偿金(最新修正至由2010年4月30日第64号法令), 意大利

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详情 详情 版本年份 2010 日期 生效: 1992年3月1日 议定: 1992年2月5日 文本类型 知识产权相关法 主题 版权与相关权利(邻接权) 主题(二级) 知识产权及相关法律的执行, 知识产权监管机构

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主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 意大利语 Legge 5 febbraio 1992, n. 93 recante norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro (aggiornata con le modifiche introdotte dal decreto-legge del 30 aprile 2010, n. 64)        
 Legge 5 febbraio 1992, n. 93 recante norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro (aggiornata con le modifiche introdotte dal decreto-legge del 30 aprile 2010, n. 64)

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 93

Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1. Inquadramento dell'attivita' fonografica

1. I fonogrammi anche musicali registrati su disco, nastro e supporti analoghi, quali strumenti di diffusione culturale, costituiscono beni di interesse nazionale.

2. Le imprese di produzione fonografica sono imprese industriali e come tali usufruiscono delle agevolazioni previste, in relazione alle proprie dimensioni, a favore delle grandi, medie e piccole imprese industriali.

Art. 2 (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 68 ))

Art. 3 (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 68 ))

Art. 4. Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori

1. Dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie degli artisti interpreti o esecutori firmatarie dei contratti collettivi nazionali e' costituito l'IMAIE, avente come finalita' statutaria la tutela dei diritti degli artisti interpreti o esecutori nonche' l'attivita' di difesa e promozione degli interessi collettivi di queste categorie.

2. L'IMAIE, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, inoltra domanda per l'erezione in ente morale.

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2010, N. 64, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 GIUGNO 2010, N. 100)) .

4. All'istituzione ed al funzionamento dell'IMAIE si provvede senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5 Diritti degli artisti interpreti o esecutori

(( 1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 20 settembre 1975, i compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori ai sensi degli articoli 73, comma l; 73-bis e 71-octies, camma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono versati

all'IMAIE dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria, i quali trasmettono altresi' all'IMAIE la documentazione necessaria alla identificazione degli aventi diritto)).

2. L'IMAIE determina l'ammontare dei compensi di cui al comma 1, spettanti a ciascun artista interprete o esecutore, in base ai criteri definiti da accordo concluso tra le associazioni di categoria dei produttori di fonogrammi e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie degli artisti interpreti o esecutori, firmatarie dei contratti collettivi nazionali. Il medesimo accordo stabilisce altresi' le modalita' di riscossione ed erogazione dei compensi.

3. Entro il primo mese di ciascun trimestre, l'IMAIE comunica agli aventi diritto l'ammontare dei compensi da essi maturati nel trimestre precedente e pubblica altresi' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei nominativi degli aventi diritto.

4. Gli artisti interpreti o esecutori o i loro aventi causa hanno diritto di riscuotere dall'IMAIE i compensi ad essi spettanti ai sensi del presente articolo, al netto delle spese, entro millenovantacinque giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 3.

5. Trascorso il termine di cui al comma 4 del presente articolo, le somme relative ai diritti non esercitati sono devolute all'IMAIE e sono utilizzate per le attivita' e per le finalita' di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 6. Compensi maturati e non distribuiti

1. I compensi maturati dagli artisti interpreti o esecutori, ai sensi dell'articolo 73, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e non distribuiti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono versati all'IMAIE dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria, che trasmettono altresi' al medesimo Istituto la documentazione necessaria all'identificazione degli aventi diritto. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1› settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 252 del 20 settembre 1975.

2. L'IMAIE determina l'ammontare dei compensi di cui al comma 1, spettanti a ciascun artista interprete o esecutore, in base ai criteri definiti da accordo concluso tra le associazioni di categoria dei produttori di fonogrammi e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie degli artisti interpreti o esecutori, firmatarie dei contratti collettivi nazionali. Il medesimo accordo stabilisce altresi' le modalita' di riscossione ed erogazione dei compensi.

3. Entro centottanta giorni dalla conclusione dell'accordo di cui al comma 2, l'IMAIE comunica agli aventi diritto l'ammontare dei compensi ad essi spettanti e pubblica altresi' l'elenco dei nominativi degli aventi diritto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Gli artisti interpreti o esecutori o i loro aventi causa hanno diritto di riscuotere dall'IMAIE i compensi ad essi spettanti ai sensi del presente articolo, al netto delle spese, entro millenovantacinque giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al

comma 3. 5. Trascorso il termine di cui al comma 4 del presente articolo, le

somme relative ai diritti non esercitati sono devolute all'IMAIE e sono utilizzate per le attivita' e per le finalita' di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 7 Compensi non distribuibili

1. I compensi di cui agli articoli 5 e 6, relativi ai diritti di cui non sono individuabili i titolari, sono devoluti all'IMAIE.

(( 2. L'IMAIE utilizza le somme di cui al comma 1 e quelle di cui all' art. 5, comma 5, e all'art. 6, comma 5, nonche' la quota di cui all'art. 71-octies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, per le attivita' di studio e di ricerca nonche' per i fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori. ))

Art. 8. Accesso dei fonogrammi nella scuola

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione emana disposizioni per incentivare l'accesso dei fonogrammi anche musicali registrati su disco, nastro e supporti analoghi nella scuola, quale mezzo di diffusione della cultura ed ausilio di incentivazione educativa, determinandone i criteri e i programmi nell'ambito degli stanziamenti di bilancio gia' autorizzati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 5 febbraio 1992 COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI


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WIPO Lex编号 IT180