DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n.
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Sospensione di alcune disposizioni concernenti la sfera di
applicazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, circa la protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi ai suo esercizio.
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto
di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, che approva il
regolamento per l'esecuzione della legge suddetta;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro Segretario di Stato e Ministro ad interim per gli affari
esteri, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;
HA SANZIONATO E PROMULGA:
Articolo unico.
L'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 186
comma secondo, 187, 188, 189 comma secondo, della legge 22 aprile
1941, n. 633, e' sospesa.
Qualora non sussistano le condizioni menzionate negli articoli 185
secondo comma e 189 primo comma, della legge predetta, le opere di
autori stranieri sono protette a condizione di reciprocita' salva la
applicazione delle convenzioni internazionali.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 23 agosto 1946
DE NICOLA
DE GASPERI - GULLO
Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei COnti, addi' 7 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 8. - FRASCA