DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2009, n. 31
Regolamento di disciplina del contrassegno da apporre sui supporti,
ai sensi dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio-decreto 18
maggio 1942, n. 1369;
Visto l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come
introdotto dall'articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248,
recante nuove norme di tutela del diritto d'autore e, in particolare,
i commi 3, 4, e 6;
Sentita la Societa' italiana degli autori e degli editori (SIAE);
Sentite le associazioni di categoria interessate;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 febbraio 2009;
Su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo
181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dalla
legge 18 agosto 2000, n. 248, le caratteristiche del contrassegno,
ivi comprese le dichiarazioni identificative sostitutive del
contrassegno medesimo, da apporre sui supporti di cui al comma 1 del
medesimo articolo 181-bis prodotti successivamente all'entrata in
vigore della legge n. 248/2000, nonche' la collocazione e i tempi per
il suo rilascio da parte della Societa' italiana degli autori e degli
editori (SIAE).
2. Sono legittimamente circolanti, ai sensi del citato articolo
181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti prodotti entro
la data di entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248,
purche' conformi alla legislazione previgente in materia di
contrassegno e di tutela del diritto d'autore, nonche' i supporti
prodotti dopo l'entrata in vigore della medesima legge n. 248/2000 e
conformi alle disposizioni regolamentari di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, come
modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
ottobre 2002, n. 296.
Art. 2
Caratteristiche e tipologia di contrassegno
1. Il contrassegno contiene il titolo dell'opera per la quale e'
stato richiesto, il nome dell'autore, del produttore o del titolare
del diritto d'autore, un numero progressivo, nonche' la destinazione
del supporto alla vendita, al noleggio o a qualsiasi altra forma di
distribuzione.
2. Per ragione di speditezza e di semplicita' delle operazioni di
rilascio, tenuto conto delle esigenze specifiche della produzione
industriale e del sistema distributivo, il contrassegno puo' non
contenere l'indicazione dettagliata di alcuni degli elementi indicati
al comma 1. In tale ipotesi, il contrassegno deve comunque recare il
riferimento al produttore o al duplicatore dell'opera e un numero
progressivo che consenta di risalire ai dati non espressi, anche con
riferimento ai dati identificativi dei soggetti richiedenti il
servizio.
Art. 3
Collocazione del contrassegno
1. Il contrassegno e' applicato sulla confezione del supporto in
modo tale da risultare visibile e reca caratteristiche tali da non
poter essere rimosso senza danneggiamento o trasferito su altro
supporto.
2. Nel caso di supporti destinati al noleggio, ove tecnicamente
possibile, e' consentita l'apposizione del contrassegno sui supporti
medesimi.
3. Ai fini delle modalita' di apposizione del contrassegno sono
sempre considerate le specificita' e le dimensioni del prodotto, la
sua destinazione e la concreta presentazione della confezione
destinata alla commercializzazione o comunque alla distribuzione.
4. Nei casi in cui le modalita' di cui al comma 1 non risultino
compatibili con le esigenze della commercializzazione o distribuzione
di taluni prodotti, la SIAE autorizza l'apposizione del contrassegno
sull'involucro esterno della confezione o individua le modalita' di
vidimazione piu' idonee.
Art. 4
Rilascio del contrassegno
1. Gli interessati presentano apposita richiesta su modulistica
predisposta dalla SIAE, anche per via telematica, corredata della
documentazione e delle eventuali dichiarazioni necessarie a
dimostrare la liceita' dei supporti. La richiesta deve contenere
comunque tutti i dati relativi all'opera, agli autori, agli aventi
diritto originari, ai titolari dei diritti connessi e deve essere
corredata da dichiarazione di avvenuta acquisizione dei diritti di
sfruttamento da parte del richiedente. La SIAE puo' richiedere, anche
successivamente, la documentazione comprovante l'effettiva
acquisizione dei diritti ed un esemplare del supporto da vidimare.
2. I contrassegni sono rilasciati entro dieci giorni dalla
ricezione della richiesta degli interessati.
3. Il rilascio del contrassegno puo' essere differito per un
massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta quando
ricorrano i seguenti motivi:
a) necessita' di verificare, in presenza di seri indizi,
circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione del
contrassegno e del regolare assolvimento dei diritti relativi alle
opere dell'ingegno in Italia o all'estero;
b) peculiari e specifiche esigenze segnalate espressamente dal
richiedente;
c) intese espressamente raggiunte con il richiedente.
4. La SIAE puo' comunque sospendere il rilascio dei contrassegni
per il mancato pagamento dei relativi oneri.
5. Quando si renda necessario differire o sospendere le operazioni
di rilascio dei contrassegni, la SIAE da' comunicazione
all'interessato nei dieci giorni dalla ricezione della richiesta
indicando le ragioni della sospensione o del differimento. La SIAE
puo', altresi', rifiutare il rilascio dei contrassegni per mancanza o
incompletezza di uno degli elementi della richiesta indicati al comma
2, nonche' per la mancata indicazione degli elementi contenuti nella
attestazione prevista dal comma 2 dell'articolo 181-bis della legge
22 aprile 1941, n. 633. Nel caso di richieste di quantitativi
particolarmente elevati di contrassegni il rilascio dei medesimi puo'
avvenire oltre il termine indicato sulla base di scaglioni definiti
tra la SIAE e i soggetti richiedenti.
6. La SIAE, ai sensi del comma 6 dell'articolo 181-bis della legge
22 aprile 1941, n. 633, definisce specificamente le modalita' per
l'affidamento al richiedente o al terzo da questi delegato, della
apposizione materiale del contrassegno, e per la relativa
rendicontazione dell'attivita' svolta e dell'utilizzazione del
materiale consegnato, con ogni facolta' di verifica da parte della
SIAE.
7. La SIAE, ai sensi del terzo periodo del comma 6 dell'articolo
181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' tenuta a stabilire i
tempi e le modalita' della preventiva notizia che l'importatore deve
fornire con riferimento all'ingresso dei prodotti nel territorio
nazionale, in accordo con le organizzazioni interessate.
L'importatore richiede il rilascio dei contrassegni ai sensi del
comma 2 e comunque entro i trenta giorni successivi all'importazione
dei supporti.
Art. 5
Supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali
1. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'articolo 181-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10
della legge 10 agosto 2000, n. 248, per supporti contenenti programmi
per elaboratore ovvero multimediali si intendono i supporti comunque
confezionati contenenti programmi destinati ad essere posti in
commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fini di lucro ed in
particolare:
a) i programmi aventi carattere di sistema operativo, applicazione
o archivio di contenuti multimediali prodotti in serie sui supporti
di cui alla alinea del presente articolo, fruibili mediante
collegamento e lettura diretta dei supporti, quali dischetti
magnetici (floppy disk), CD ROM, schede di memoria (memory card),
chiavi usb, microchip, schede SD o attraverso installazione mediante
il medesimo supporto su altra memoria di massa destinata alla
fruizione diretta mediante personal computer;
b) i programmi destinati alla lettura ed alla fruizione su
apparecchi specifici per videogiochi, quali playstation o consolle,
comunque denominati, ed altre applicazioni multimediali quali player
audio o video, nonche' i programmi destinati alla fruizione mediante
apparecchi di telefonia mobile e lettori di Mp3.
2. Sono comunque ricompresi nell'ambito di applicazione del
presente regolamento i programmi per elaboratore ovvero multimediali
contenenti applicazioni di tipo videogioco, enciclopedia ovvero
dizionario, destinati a qualsivoglia forma di intrattenimento o per
fruizione da parte di singoli utilizzatori o di gruppi in ambito
privato, scolastico o accademico.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e quindi non soggetti ad obbligo
di vidimazione o invio della dichiarazione identificativa
sostitutiva, i supporti contenenti programmi per elaboratore aventi
carattere di sistema operativo:
a) accessoriamente distribuiti nell'ambito della vendita di
contratti di licenza d'uso multipli sulla base di accordi
preventivamente conclusi con la SIAE;
b) distribuiti gratuitamente con il consenso del titolare dei
diritti;
c) distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e
conseguente installazione sul personal computer dell'utente
attraverso server o siti Internet se detti programmi non vengano
registrati a scopo di profitto in supporti diversi dall'elaboratore
personale dell'utente, salva la copia privata (back-up);
d) distribuiti esclusivamente al fine di far funzionare o per
gestire specifiche periferiche o interfacce (driver) oppure destinate
all'aggiornamento del sistema o alla risoluzione di conflitti
software ed hardware se derivanti da software gia' installato;
e) destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi
di telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS (General
Pocket Radio Service) o inclusi in apparati audio/video e destinati
al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati radiomobili
cellulari, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto
destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
f) inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di
sistemi di trasporto e mobilita', di impianti di movimentazione e
trasporto merci o in apparati destinati al controllo ovvero alla
programmazione del funzionamento di elettrodomestici, se con i
medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati
esclusivamente al funzionamento degli stessi;
g) inclusi in apparati di analisi biologica o chimica ovvero di
gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed
analisi se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati
esclusivamente al funzionamento degli stessi;
h) destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto
per le persone disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
i) aventi carattere di sistema operativo, applicazione o
distribuzione di servizi informatici (server) destinati ad essere
preinstallati su di un elaboratore elettronico e distribuiti
all'utente finale insieme ad esso.
Art. 6
Dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno
1. Nei casi indicati dal comma 3 dell'articolo 181-bis della legge
22 aprile 1941, n. 633, l'autore ovvero il titolare dei diritti, o un
suo delegato, puo' rendere alla SIAE, in sostituzione del
contrassegno, l'apposita dichiarazione identificativa. Tale
dichiarazione non comporta oneri per il richiedente.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il titolare dei diritti o un suo
delegato invia alla SIAE la dichiarazione identificativa, sostitutiva
del contrassegno, anche in via cumulativa con riferimento a
determinate tipologie di supporti preventivamente indicati. Tale
dichiarazione comprova la legittimita' dei supporti stessi anche ai
fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis della legge 22
aprile 1941, n. 633, come modificata dall'articolo 13 della legge 18
agosto 2000, n. 248.
3. La dichiarazione identificativa autocertifica la conformita'
della tipologia dei supporti alle previsioni di cui al terzo comma
dell'art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e di cui al
presente regolamento, e, a tal fine, contiene le seguenti
informazioni:
a) titolo del prodotto;
b) nome e indirizzo del titolare del diritto o del suo delegato;
c) codice identificativo del prodotto, se disponibile;
d) attestazione di assolvimento di tutti gli obblighi sanciti
dalla legge sul diritto d'autore, qualora i programmi contengano
opere dell'ingegno tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, o
loro brani o parti.
4. La dichiarazione identificativa puo' essere effettuata anche
cumulativamente per piu' versioni di prodotti informatici. A tal fine
e' sufficiente indicare il titolo del prodotto base, senza necessita'
di indicare separatamente le diverse versioni del medesimo prodotto,
fra cui, in particolare, le diverse versioni linguistiche, gli
aggiornamenti, le versioni distinte per canale di distribuzione o per
utente finale.
5. La dichiarazione identificativa deve pervenire alla SIAE prima
dell'immissione in commercio o importazione dei supporti nel
territorio nazionale. L'invio deve essere effettuato con modalita'
idonea a far constatare la data di ricevimento da parte della
SIAE. Il dichiarante e' tenuto a custodire, per i tre anni successivi
al termine del periodo di commercializzazione, un esemplare di
ciascun prodotto dichiarato, unitamente a copia della relativa
dichiarazione. Per ogni necessario controllo detti supporti possono
essere richiesti dalla SIAE presso i soggetti e nei luoghi indicati
nella dichiarazione identificativa. Tale custodia, a cura e spese del
dichiarante, non comporta oneri per la SIAE, neppure con riferimento
ad eventuali spese di consegna degli esemplari.
6. La SIAE puo' chiedere informazioni e documenti con riferimento
ai dati di cui ai commi 3, 4 e 5. La richiesta di informazioni o
documenti da parte della SIAE non sospende la facolta' di
commercializzare i prodotti.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dettate al solo
fine di definire l'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis della
citata legge n. 633/1941, nonche' l'ambito operativo della
dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno e lasciano
totalmente impregiudicata la protezione del diritto d'autore e dei
diritti connessi, cosi come disposta dalla legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in relazione
alla utilizzazione non eccedente il cinquanta per cento delle opere
intere.
8. Sono fatti salvi in ogni caso gli atti e i rapporti intervenuti
tra la SIAE ed i soggetti indicati dall'articolo 181-bis della legge
22 aprile 1941, n. 633, a seguito dell'entrata in vigore della legge
18 agosto 2000, n. 248.
Art. 7
Casi particolari
1. Nei casi di contrassegni destinati a noleggiatori di supporti o
rivenditori di supporti nuovi o usati, nell'ipotesi di smarrimento o
distruzione fortuita di contrassegni originariamente apposti, la
SIAE, esaminata la documentazione e la dichiarazione rese, provvede
al rilascio del nuovo contrassegno, entro dieci giorni dalla
richiesta, salvo che non riscontri elementi significativi dai quali
emergano fondati dubbi di illecita riproduzione dei supporti
medesimi; in questa ipotesi la SIAE sospende il rilascio per un
termine massimo di quarantacinque giorni, nel corso dei quali
provvede ai necessari accertamenti. Scaduto il termine la SIAE
provvede al rilascio del contrassegno ovvero informa del fatto
l'autorita' giudiziaria. Le maggiori spese per la verifica, l'esame
ed il controllo dei supporti sono a carico dei richiedenti la nuova
contrassegnatura.
2. Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno ne' a
dichiarazione sostitutiva i supporti che le emittenti radiofoniche o
televisive, nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi,
realizzano per finalita' esclusivamente di carattere tecnico o
comunque funzionale alla propria attivita' di diffusione
radiotelevisiva, salvo che tali supporti siano destinati al commercio
o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a fine di lucro.
3. Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno ne' a
dichiarazione sostitutiva i supporti di lavoro realizzati dai disk
jockey in possesso di specifica autorizzazione della SIAE per lo
svolgimento della propria attivita' professionale, salvo che tali
supporti siano destinati al commercio o ceduti a qualunque titolo a
terzi a fine di lucro.
4. Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno ne' a
dichiarazione sostitutiva i supporti allegati ad opere librarie i
quali riproducono in tutto o in parte il contenuto delle opere stesse
ovvero sono ad esse accessori, quali dizionari, eserciziari,
presentazioni dell'opera, purche' non commerciabili autonomamente.
5. Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno ne' a
dichiarazione sostitutiva i libri o altri prodotti editoriali a
stampa contenenti microchip, sonori o musicali strettamente legati
alla fruizione dell'opera letteraria e che propongono una melodia,
ovvero una canzone o una narrazione vocale che accompagnano le
situazioni previste nello stesso prodotto editoriale.
Art. 8
Abrogazioni
1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio
2001, n. 338, come modificato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2002, n. 296, e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 23 febbraio 2009
p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Letta
Il Ministro per i beni
e le attivita' culturali
Bondi
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 207