DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 28
Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a
norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l'articolo
10, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera e);
Ravvisata l'esigenza di ricondurre la disciplina delle attivita'
cinematografiche ad un sistema unitario e coerente;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 agosto 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si e' espressa
nella seduta del 26 novembre 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica resi nelle sedute
del 18 dicembre 2003 e del 14 gennaio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita'
1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 21 e 33 della
Costituzione, riconosce il cinema quale fondamentale mezzo di
espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione
sociale.
2. Le attivita' cinematografiche sono riconosciute di rilevante
interesse generale, anche in considerazione della loro importanza
economica ed industriale.
3. La Repubblica, nelle sue articolazioni e secondo le rispettive
competenze, favorisce lo sviluppo dell'industria cinematografica nei
suoi diversi settori; incoraggia ed aiuta le iniziative volte a
valorizzare e a diffondere con qualsiasi mezzo il cinema nazionale,
con particolare riguardo ai film di interesse culturale; tutela la
proprieta' intellettuale e il diritto d'autore contro qualsiasi forma
di sfruttamento illegale; assicura, per fini culturali ed educativi,
la conservazione del patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione
in Italia ed all'estero; promuove attivita' di studio e di ricerca
nel settore cinematografico.
4. Per il raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, il
Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato:
"Ministero":
a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo
ed il miglioramento della produzione cinematografica e la diffusione
dei film nazionali in Italia ed all'estero, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri;
b) accerta e dichiara la nazionalita' italiana dei film;
c) promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi
cinematografici con l'estero e quelli per la coproduzione e
codistribuzione dei film, anche attraverso intese o accordi
internazionali di reciprocita', d'intesa con il Ministero degli
affari esteri;
d) esercita la vigilanza, nei casi previsti dalla legge, sugli
organismi di settore ed effettua l'attivita' di monitoraggio
sull'utilizzo delle risorse erogate a titolo di finanziamenti e
contributi ai sensi del presente decreto.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, per film si intende lo spettacolo
realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con
contenuto narrativo o documentaristico, purche' opera dell'ingegno,
ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al
pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare
dei diritti di utilizzazione.
2. Per lungometraggio si intende il film di durata superiore a 75
minuti.
3. Per cortometraggio si intende il film di durata inferiore a 75
minuti, ad eccezione di quelli con finalita' esclusivamente
pubblicitarie.
4. Per film di animazione si intende il lungometraggio o
cortometraggio con immagini realizzate graficamente ed animate per
mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto.
5. Per film di interesse culturale si intende il film che
corrisponde ad un interesse culturale nazionale in quanto, oltre ad
adeguati requisiti di idoneita' tecnica, presenta significative
qualita' culturali o artistiche o eccezionali qualita' spettacolari,
nonche' i requisiti di cui all'articolo 7, comma 2.
6. Per film d'essai si intende il film, individuato dalla
Commissione di cui all'articolo 8, espressione anche di
cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla
diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di
correnti e tecniche di espressione sperimentali. Ai fini
dell'ammissione ai benefici del presente decreto, sono equiparati ai
film d'essai:
a) i film riconosciuti di interesse culturale dalla Commissione
di cui all'articolo 8;
b) i film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e
dalle altre cineteche pubbliche o private finanziate dallo Stato, ed
i film prodotti dal Centro sperimentale di cinematografia;
c) i film ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualita'
ai sensi dell'articolo 17, comma 2;
d) i film inseriti nelle selezioni ufficiali di festival e
rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e internazionale.
7. Per film per ragazzi si intende il film di lungometraggio o di
cortometraggio, il cui contenuto contribuisca alla formazione civile,
culturale ed etica dei minori.
8. Per sala cinematografica si intende qualunque spazio, al chiuso
o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico.
9. Per sala d'essai si intende la sala cinematografica il cui
titolare, con propria dichiarazione, si impegna, per un periodo non
inferiore a due anni, a proiettare film d'essai ed equiparati per
almeno il 70% dei giorni di effettiva programmazione cinematografica
annuale. La quota di programmazione e' ridotta al 50% per le sale e
le multisale con meno di cinque schermi ubicate in comuni con
popolazione inferiore a quarantamila abitanti. All'interno della
suddetta quota, almeno la meta' dei giorni di programmazione deve
essere riservata alla proiezione di film di produzione italiana o dei
paesi dell'Unione europea.
10. Per sala della comunita' ecclesiale o religiosa si intende la
sala cinematografica di cui sia proprietario o titolare di un diritto
reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di
istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorita'
ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti
dallo Stato. La relativa programmazione cinematografica e
multimediale svolta deve rispondere a finalita' precipue di
formazione sociale, culturale e religiosa, secondo le indicazioni
dell'autorita' ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale.
Art. 3
Imprese cinematografiche
1. Ai fini del presente decreto, per impresa di produzione, di
distribuzione, di esportazione, di esercizio e di industria tecnica,
si intende l'impresa cinematografica che abbia sede legale e
domicilio fiscale in Italia. Ad essa e' equiparata, a condizioni di
reciprocita', l'impresa con sede e nazionalita' di altro Paese membro
dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale
stabilita in Italia, che qui svolga prevalentemente la sua attivita'.
Tali imprese sono iscritte in appositi elenchi informatici, istituiti
presso il Ministero. L'iscrizione a detti elenchi e' requisito
essenziale per l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 12. Tale
requisito non e' necessario per le istanze relative ai film di cui
all'articolo 2, comma 3.
2. Con riferimento alle imprese di produzione, l'elenco di cui al
comma 1 prevede due categorie di classificazione. L'appartenenza ad
esse e' determinata da un punteggio complessivo attribuito alle
imprese secondo gli indicatori ed i rispettivi valori definiti con
decreto ministeriale. Gli indicatori si riferiscono ai seguenti
parametri, relativi all'attivita' delle imprese, nell'arco temporale
definito nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5:
a) qualita' dei film realizzati;
b) stabilita' dell'attivita', anche in riferimento alla
restituzione dei finanziamenti ottenuti;
c) capacita' commerciale dimostrata.
3. L'appartenenza delle imprese di produzione alle categorie di
classificazione di cui al comma 2 comporta una determinazione del
finanziamento ammissibile, ai sensi dell'articolo 12, differenziato
sulla base dei parametri stabiliti nel decreto ministeriale di cui
all'articolo 12, comma 5.
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 19 luglio 2005, n. 285
(in G.U. 1a s.s. 27/7/2005, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui
non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia "adottato
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano"."
Art. 4
Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche
1. Presso il Ministero, e' istituita la Consulta territoriale per
le attivita' cinematografiche, d'ora in avanti indicata "Consulta".
2. La Consulta e' presieduta dal Capo del Dipartimento per lo
spettacolo e lo sport o dal Direttore generale competente
appositamente delegato, ed e' composta dal Presidente del Centro
sperimentale di cinematografia, dal Presidente di Cinecitta' holding
S.p.a., da quattro membri designati dalle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative nel settore cinematografico, dei quali
due designati dalle associazioni maggiormente rappresentative nel
settore dell'esercizio, da tre rappresentanti delle Regioni,
designati dalla Conferenza Stato-Regioni, e da tre rappresentanti
degli enti locali, designati dalla Conferenza Stato-Citta'.
3. La Consulta provvede alla predisposizione di un programma
triennale, approvato dal Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di seguito denominato: "Ministro", contenente:
a) l'individuazione, per ciascuna regione, delle aree geografiche
di intervento per la realizzazione delle opere di cui all'articolo
15, comma 2, lettere a) e b), del presente decreto;
b) l'individuazione, sul territorio nazionale, delle aree
privilegiate di investimento di cui all'articolo 16, comma 3;
. (4)
4. La Consulta, su richiesta del Ministro, presta attivita' di
consulenza ed elabora indicazioni utili al raggiungimento delle
finalita' di cui all'articolo 1.
5. La Consulta esprime parere sulle richieste di autorizzazione
all'apertura delle multisale di cui all'articolo 22, comma 5. (4)
6. Con successivo decreto ministeriale e' definita l'organizzazione
della Consulta, alle cui spese si provvede nell'ambito degli
stanziamenti ordinari nello stato di previsione del Ministero. La
partecipazione alle sedute e' a titolo gratuito.
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 19 luglio 2005, n. 285
(in G.U. 1a s.s. 27/7/2005, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui
non prevede che l'approvazione ministeriale del programma triennale
avvenga "d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano"".
Ha inoltre dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 5
del presente articolo.
Art. 5
Riconoscimento della nazionalita' italiana
1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal presente
decreto, le imprese nazionali di produzione presentano all'autorita'
amministrativa competente istanza di riconoscimento della
nazionalita' italiana del film prodotto, corredata della ricevuta del
versamento del contributo per spese istruttorie, secondo le modalita'
indicate con il decreto di cui all'articolo 8, comma 4. Nell'istanza,
il legale rappresentante dell'impresa produttrice attesta la presenza
dei requisiti per il riconoscimento provvisorio della nazionalita'
italiana e dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali
di lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali, ai sensi
dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
2. Ai fini di cui al comma 1, le componenti artistiche e tecniche
del film da prendere in considerazione, sono le seguenti:
a) regista italiano;
b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza
italiani;
d) interpreti principali in maggioranza italiani;
e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
g) autore della fotografia cinematografica italiano;
h) montatore italiano;
i) autore della musica italiano;
l) scenografo italiano;
m) costumista italiano;
n) troupe italiana;
o) riprese ed uso di teatri di posa in Italia;
p) utilizzo di industrie tecniche italiane;
q) effettuazione in Italia di almeno il trenta per cento della
spesa complessiva del film, con riferimento alle componenti tecniche
di cui alle lettere n), o), p), nonche' agli oneri sociali.
3. Ai fini del riconoscimento dei requisiti soggettivi, i cittadini
dei Paesi membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini
italiani.
4. E' riconosciuta la nazionalita' italiana ai film che presentano
le componenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), f), n) e q),
almeno tre delle componenti di cui al comma 2, lettere d), e), g),
h), almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere i), l),
m), e almeno una delle componenti di cui al comma 2, lettere o) e p).
5. Per i requisiti di cui al comma 2, lettere f) ed n), possono
essere concesse deroghe, per ragioni artistiche o culturali, previo
parere della Commissione di cui all'articolo 8, con provvedimento del
Direttore generale competente.
6. Le imprese produttrici sono tenute a presentare al direttore
generale competente, entro il termine di trenta giorni dalla data di
presentazione della copia campione, apposite istanze di
riconoscimento definitivo della nazionalita' italiana del film e di
ammissione ai benefici di legge, corredate dei documenti necessari.
Il Direttore generale provvede su tali istanze entro i successivi
novanta giorni. I film che abbiano i requisiti di cui al presente
articolo vengono iscritti, all'atto del provvedimento di
riconoscimento definitivo, in appositi elenchi informatici istituiti
presso la Direzione generale competente.
7. Agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di programmazione
o del conseguimento di benefici da parte degli esercenti di sale
cinematografiche, sono considerati nazionali i film che hanno
ottenuto il riconoscimento provvisorio di nazionalita' italiana di
cui al comma 1 e sono considerati film di paesi appartenenti alla
Unione europea i film anche coprodotti dai suddetti paesi. In
alternativa o in assenza del certificato d'origine, fa fede la
nazionalita' indicata nel nulla osta di programmazione al pubblico.
Art. 6
Coproduzioni
1. In deroga all'articolo 5 e all'articolo 7, comma 2, del presente
decreto, possono essere riconosciuti nazionali i lungometraggi ed i
cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base
a speciali accordi internazionali di reciprocita' e con i requisiti
di cui al presente articolo.
2. Per le coproduzioni con i paesi appartenenti all'Unione europea
non si applica quanto disposto dal comma 3. Sono fatte salve le
previsioni contenute nelle singole convenzioni.
3. La quota di partecipazione a coproduzioni con imprese di Paesi
non appartenenti all'Unione europea non puo' essere inferiore al 20%
del costo del film.
4. La ratifica di accordi internazionali di reciprocita' in materia
di coproduzione con imprese estere, che preveda la deroga alla quota
di cui al comma 3, deve essere autorizzata con legge.
5. In presenza di accordo internazionale di coproduzione conforme
alla percentuale di cui al comma 3, possono essere concesse deroghe,
con decreto del Ministro, sentita la Commissione di cui all'articolo
8, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.
6. In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione tra
imprese italiane e straniere puo' essere autorizzata con decreto del
Ministro, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, per singole
iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.
7. Il saldo della quota minoritaria, con eccezione di quanto
previsto dalle singole convenzioni, e' corrisposto entro trenta
giorni dalla data di ricezione dei materiali negativi occorrenti per
la stampa di copie per la distribuzione in Italia, ed in ogni caso
entro centoventi giorni dalla prima uscita in sala del film in uno
dei Paesi coproduttori. L'inadempimento di tale disposizione da parte
del coproduttore minoritario fa decadere la coproduzione, senza
pregiudicare il riconoscimento della nazionalita' italiana del film,
richiesto, ai sensi dell'articolo 5, dal coproduttore maggioritario.
8. Il Direttore generale competente provvede al riconoscimento
della coproduzione del film, su istanza dell'impresa di produzione
italiana, presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio della
lavorazione del film.
Art. 7
Riconoscimento dell'interesse culturale
1. Contestualmente all'istanza di cui all'articolo 5, comma 1, del
presente decreto, le imprese nazionali di produzione possono chiedere
anche il riconoscimento dell'interesse culturale.
2. Per il riconoscimento dell'interesse culturale, i film devono
presentare le componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a),
b), c), d), e), f), n), o), p) e q); ed almeno quattro delle
componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere g), h), i), l) ed
m).
3. Per ragioni artistiche o culturali, il Direttore generale
competente puo' concedere deroghe per le componenti di cui
all'articolo 5, comma 2, lettere f), n) ed o), previo parere della
Commissione di cui all'articolo 8.
4. I film cortometraggi devono presentare le componenti di cui
all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i),
fatta salva la possibilita' di deroghe, per ragioni artistiche o
culturali, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8.
Art. 8
Commissione per la cinematografia
1. Presso il Ministero e' istituita la Commissione per la
cinematografia, di seguito denominata: "Commissione". La Commissione
e' composta dalle seguenti sottocommissioni:
a) la sottocommissione per il riconoscimento dell'interesse
culturale, che provvede, con apposite sezioni, al riconoscimento
dell'interesse culturale, in fase progettuale, dei lungometraggi,
delle opere prime e seconde e dei cortometraggi, ed alla definizione
della quota massima di finanziamento assegnabile, anche in relazione
alla comprovata valenza artistica degli autori, nonche' alla
valutazione delle sceneggiature di cui all'articolo 13, comma 6;
b) la sottocommissione per la promozione e per i film d'essai.
Essa, suddivisa in apposite sezioni, esprime parere sulle istanze
relative ai contributi di cui all'articolo 19, e ne definisce
l'importo assegnabile; verifica la rispondenza sostanziale dell'opera
realizzata al progetto gia' valutato dalla sottocommissione di cui
alla lettera a), ed i requisiti di cui all'articolo 9, comma 1;
provvede all'individuazione dei film d'essai.
2. Le sottocommissioni svolgono l'attivita' di valutazione secondo
un calendario di sedute suddiviso in due distinti semestri, che si
concludono il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno. La
sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), valuta il
riconoscimento dell'interesse culturale mediante apposita
istruttoria, con audizione del regista e di un rappresentante
dell'impresa di produzione, sulla base dei seguenti criteri:
a) valutazione della qualita' artistica, in relazione ai diversi
generi cinematografici;
b) valutazione della qualita' tecnica del film;
c) coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il
progetto filmico;
d) qualita' dell'apporto artistico del regista e dello
sceneggiatore, nonche' valutazione del trattamento o della
sceneggiatura, con particolare riferimento a quelli riconosciuti di
rilevanza sociale e culturale, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, ed
a quelli destinati alla realizzazione di film per ragazzi ovvero
tratti da opere letterarie.
3. Le sottocommissioni sono presiedute dal Direttore generale
competente, e sono composte da un numero di membri da definirsi con
il decreto ministeriale di cui al comma 4, scelti per due terzi dal
Ministro e per un terzo dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano tra esperti altamente qualificati nei vari settori delle
attivita' cinematografiche, anche su indicazione delle associazioni
di categoria maggiormente rappresentative. Partecipano alle sedute
della sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), relative alla
promozione delle attivita' cinematografiche, un rappresentante delle
regioni, un rappresentante delle province ed un rappresentante dei
comuni, designati dalla Conferenza unificata, particolarmente
qualificati in materia di promozione cinematografica. Alle sedute
della medesima sottocommissione, relative alla promozione all'estero,
partecipa un rappresentante del Ministero degli affari esteri.
.
. (4)
4. Con decreto ministeriale sono stabiliti gli indicatori del
criterio di cui al comma 2, lettera d), e dei relativi valori
percentuali, per un'incidenza complessiva non superiore al 50% della
valutazione finale, nonche' l'arco temporale di riferimento del
criterio stesso e la composizione e le modalita' di organizzazione e
funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1. (4)
5. Il calendario delle attivita' e gli esiti delle valutazioni
delle sedute della Commissione, corredati di adeguate motivazioni,
sono resi noti mediante forme di pubblicita' definite con il decreto
ministeriale di cui al comma 4.
6. Con la costituzione della Commissione sono soppresse la
Commissione consultiva per il cinema e la Commissione per il credito
cinematografico di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 650, nonche' la Commissione lungometraggi, cortometraggi e film
per ragazzi, di cui al decreto legislativo 21 novembre 1998, n. 492.
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 19 luglio 2005, n. 285
(in G.U. 1a s.s. 27/7/2005, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui
non prevede che la scelta ministeriale dei membri delle
sottocommissioni avvenga "sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano"".
Ha inoltre dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 4
del presente articolo "nella parte in cui non dispone che il decreto
ministeriale ivi previsto sia "adottato d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano", limitatamente alla disciplina
concernente "gli indicatori del criterio di cui al comma 2, lettera
d), e dei relativi valori percentuali, per un'incidenza complessiva
non superiore al 50 della valutazione finale, nonche' l'arco
temporale di riferimento del criterio stesso"".
Art. 9
Film ammessi ai benefici
1. Possono essere ammessi ai benefici del presente decreto i film
che presentano qualita' culturali o artistiche o spettacolari, oltre
ad adeguati requisiti di idoneita' tecnica, e che rispettano il
disposto del comma 3. L'accertamento dei requisiti e' effettuato,
dopo la visione del film, dalla sottocommissione di cui all'articolo
8, comma 1, lettera b), che accerta altresi', per i film riconosciuti
di interesse culturale, la rispondenza sostanziale dell'opera
realizzata al progetto precedentemente valutato. L'accertamento della
mancanza dei requisiti comporta la decadenza dai benefici gia'
concessi.
2. Non sono ammessi ai benefici previsti dal presente decreto i
film prodotti esclusivamente dalle amministrazioni dello Stato e
dagli enti pubblici.
3. Fatte salve le disposizioni contenute nella legge 10 aprile 4.
5. 1962, n. 165, per i film che contengono inquadrature di marchi e
prodotti, comunque coerenti con il contesto narrativo, e' previsto un
idoneo avviso che rende nota la partecipazione delle ditte
produttrici di detti marchi e prodotti ai costi di produzione del
film. Con decreto ministeriale, sentito il Ministero per le attivita'
produttive, sono stabilite le relative modalita' tecniche di
attuazione.
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 19 luglio 2005, n. 285
(in G.U. 1a s.s. 27/7/2005, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui
non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato
"sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano"".
Art. 10
Incentivi alla produzione
1. A favore delle imprese di produzione dei film di cui
all'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del presente decreto, riconosciuti di
nazionalita' italiana ai sensi dell'articolo 5, e' concesso, su
istanza dell'interessato diretta al Direttore generale competente, a
seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione, un contributo
calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, al lordo delle
imposte, realizzati dai film proiettati nelle sale cinematografiche,
per la durata massima di diciotto mesi dalla prima proiezione in
pubblico, con l'esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo
ottenuto per l'utilizzo dell'opera. Non sono concessi contributi per
opere che, nel suddetto periodo, abbiano realizzato incassi inferiori
ad un limite minimo fissato con il decreto ministeriale di cui al
comma 3.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' destinato prioritariamente
all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione del film e
finanziati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera a), e per il
residuo entra nel patrimonio dell'impresa anche al fine del
reinvestimento, da parte del medesimo beneficiario, nella produzione
di film che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5, secondo le
modalita' indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 4.
3. La misura percentuale del contributo di cui al comma 1 e'
articolata con criterio progressivo in base a scaglioni, per gli
incassi fino ad un ammontare stabilito con il decreto ministeriale di
cui al comma 4. Per gli incassi superiori a tale ammontare, si
applica il medesimo criterio, con la fissazione, da effettuarsi nel
decreto ministeriale di cui al comma 4, di un limite massimo
ammissibile a contributo, determinato in base al costo di produzione
del film, attestato da societa' di certificazione e revisione
legalmente riconosciute.
4. Con decreto ministeriale sono stabiliti il tetto massimo di
risorse finanziarie, a valere sulla quota cinema del Fondo di cui
alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinate al contributo di cui al
comma 1 ed a quello di cui al comma 5, le modalita' tecniche di
erogazione dei medesimi, i tempi e le modalita' dell'eventuale
reinvestimento nella produzione del contributo di cui al comma 1,
nonche' le modalita' tecniche di monitoraggio circa l'impiego dei
contributi erogati. Con il medesimo decreto sono, altresi', definite
la periodicita' di rilevazione degli incassi lordi ai fini della
liquidazione dei contributi di cui al comma 1 ed al comma 5, e la
percentuale del contributo di cui al comma 1 da versare alla Societa'
italiana degli autori ed editori, di seguito denominata: "SIAE", ai
sensi dell'articolo 11, comma 2, come corrispettivo del servizio di
rilevazione.
5. Per i film di cui al comma 1 e' riconosciuto un ulteriore
contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della
sceneggiatura cittadini italiani o dell'Unione europea, calcolato in
percentuale sulla misura degli incassi, come individuati al medesimo
comma 1. Il contributo e' erogato nella percentuale stabilita con il
decreto ministeriale di cui al comma 4.
6. Il contributo di cui al comma 1 e' revocato nei casi di
violazione delle prescrizioni del decreto ministeriale di cui al
comma 4. Il provvedimento di revoca comporta l'inammissibilita', per
i successivi cinque anni, di ogni successiva istanza del medesimo
soggetto finalizzata all'ottenimento di benefici a carico dello
Stato.
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 19 luglio 2005, n. 285
(in G.U. 1a s.s. 27/7/2005, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 4 del presente articolo "nella parte in cui
non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia "adottato
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano", limitatamente
alla disciplina concernente "il tetto massimo di risorse finanziarie,
a valere sulla quota cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163, destinate al contributo di cui al comma 1 ed a quello
di cui al comma 5, le modalita' tecniche di erogazione dei medesimi,
i tempi e le modalita' dell'eventuale reinvestimento nella produzione
del contributo di cui al comma 1, nonche' le modalita' tecniche di
monitoraggio circa l'impiego dei contributi erogati"".
Art. 11
Liquidazione degli incentivi alla produzione
1. Il contributo a favore dell'impresa di produzione, previsto
all'articolo 10 del presente decreto, e' liquidato sugli incassi
lordi degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato,
accertati dalla SIAE e da questa comunicati all'autorita'
amministrativa competente, con una periodicita' almeno trimestrale,
secondo le modalita' tecniche stabilite nel decreto ministeriale di
cui all'articolo 10, comma 4. La liquidazione del contributo e'
subordinata al deposito di una copia negativa del film presso la
Cineteca nazionale.
2. Una percentuale del contributo di cui al comma 1 e' liquidata,
come corrispettivo per il servizio reso, alla SIAE. La misura di
detta percentuale e' definita nel decreto ministeriale di cui
all'articolo 10, comma 4.
3. Il contributo a favore del regista e degli autori del soggetto e
della sceneggiatura dei film di cui all'articolo 10, comma 1, e'
liquidato nei termini e con le modalita' di cui al comma 1.
Art. 12
Fondo per la produzione, la distribuzione
l'esercizio e le industrie tecniche
1. E' istituito presso il Ministero il Fondo per la produzione, la
distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.
2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse finanziarie
disponibili ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto:
a) sul fondo speciale di cui all'articolo 27 della legge 4
novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
b) sul fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4
novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
c) sul fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14
agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;
d) sul fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della legge 23
luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;
e) sul fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge
14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 1° marzo 1994, n. 153.
I fondi di cui alle citate leggi n. 1213 del 1965, n. 819 del 1971,
n. 378 del 1980 e n. 153 del 1994, sono contestualmente soppressi. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato:
a) al
degli investimenti promossi dalle imprese
cinematografiche per la produzione di opere filmiche, anche con
riferimento alla realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo
di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e
sociale;
b) alla corresponsione di contributi a favore di imprese di
distribuzione ed esportazione, anche per la realizzazione di versioni
dei film riconosciuti di interesse culturale in lingua diversa da
quella della ripresa sonora diretta;
c) alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed
alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle
imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per
la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive,
nonche' per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle
apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di
impianti automatizzati o di nuove tecnologie;
d) alla concessione di mutui decennali a tasso agevolato o
contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche
cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione, la
trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di
posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di
post-produzione;
e) alla corresponsione di contributi destinati ad ulteriori
esigenze del settore delle attivita' cinematografiche, salvo diversa
determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello
spettacolo.
3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.
4. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite
annualmente le quote percentuali del Fondo di cui al comma 1, in
relazione alle finalita' di cui al comma 3. (4)
5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita' tecniche di
gestione del Fondo di cui al comma 1 e di
, nonche' le modalita' tecniche di monitoraggio
dell'impiego dei
. (4)
6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla data di
entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto,
nonche' la percentuale della quota cinema del fondo di cui alla legge
30 aprile 1985, n. 163, destinata alle imprese di produzione e
distribuzione, nella misura residuata all'esito delle domande
valutate secondo il regime transitorio di cui all'articolo 27,
confluiscono nel Fondo di cui al comma 1. Nel medesimo Fondo
confluiscono, altresi', le eventuali risorse relative a rientri di
finanziamenti erogati sui fondi di cui al comma 2, previo versamento
all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al
bilancio dello Stato.
7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di
appositi organismi e mediante la stipula di convenzioni con uno o
piu' istituti di credito, selezionati, ai sensi delle disposizioni
vigenti, in base ai criteri delle piu' vantaggiose condizioni di
gestione offerte e della adeguatezza delle strutture
tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio. Le
risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilita'
speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il
funzionamento della quale si applicano le modalita' previste
dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 resta
affidata fino al 31 dicembre 2006 , alla Banca nazionale del lavoro -
Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a.
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 19 luglio 2005, n. 285
(in G.U. 1a s.s. 27/7/2005, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 4 del presente articolo "nella parte in cui
non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia "adottato
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano"".
Ha inoltre dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 5
del presente articolo "nella parte in cui non dispone che il decreto
ministeriale ivi previsto sia adottato "sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano"".
Art. 13
Disposizioni per le attivita' di produzione
(( 1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono
concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 6.
2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, e'
concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12,
comma 1, in misura non superiore al 50 per cento del costo del film,
per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale
di cui all'articolo 12, comma 5. Per le opere prime e seconde, la
misura di cui al periodo precedente e' elevata fino al 90 per cento.
3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, e'
concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12,
comma 1, fino al 100 per cento del costo del film, per un costo
industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui
all'articolo 12, comma 5.
4. Nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono
stabilite le modalita' con le quali, decorsi cinque anni
dall'erogazione del contributo, e nel caso in cui quest'ultimo non
sia stato interamente restituito, e' attribuita al Ministero per i
beni e le attivita' culturali, per conto dello Stato, o, in
alternativa, all'impresa di produzione interessata, la piena
titolarita' dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica
dell'opera.
5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast
tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto valutato
dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a),
idonee a fare venire meno i requisiti per la concessione dei benefici
di legge, e che non siano state comunicate ed approvate dalla
predetta sottocommissione, comportano la revoca del contributo
concesso, la sua intera restituzione, nonche' la cancellazione per
cinque anni dagli elenchi di cui all'articolo 3. Per un analogo
periodo di tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi
imprese di produzione che comprendono soci, amministratori e legali
rappresentanti dell'impresa esclusa.
6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di
produzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, per lo
sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale
o sociale. Il contributo e' revocato in caso di mancata presentazione
del corrispondente progetto filmico entro due anni dalla data di
erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei
contributi previsti ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della
somma, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12,
comma 5, e' destinata all'autore della sceneggiatura.
7. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalita'
della cultura, designate dal Ministro, provvede all'attribuzione dei
premi di qualita' di cui all'articolo 17)).
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 19 luglio 2005, n. 285
(in G.U. 1a s.s. 27/7/2005, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 9 del presente articolo "nella parte in cui
non dispone che la designazione ministeriale dei componenti della
giuria ivi prevista avvenga "sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano"".
Art. 14
Disposizioni per le attivita' di distribuzione
1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, comma
1, sono concessi alle imprese di distribuzione, iscritte negli
elenchi di cui all'articolo 3, i contributi indicati nei commi 2, 3 e
4. Tali contributi sono erogati solo dopo l'accertata ultimazione del
film e sono destinati a successivi investimenti nella distribuzione
dei film lungometraggi e cortometraggi riconosciuti di interesse
culturale che abbiano fruito dei finanziamenti di cui all'articolo
13, commi 2 e 3.
2. Alle imprese di distribuzione, iscritte negli elenchi di cui
all'articolo 3, sono concessi contributi per la distribuzione in
Italia di film riconosciuti di interesse culturale. Detti contributi
sono erogati in misura proporzionale al numero di ingressi realizzati
sul territorio nazionale dai film, riconosciuti di interesse
culturale, distribuiti dalla medesima impresa nel corso dell'anno
precedente all'istanza di concessione.
3. Alle imprese di esportazione, iscritte negli elenchi di cui
all'articolo 3, sono concessi contributi per la distribuzione
all'estero di film riconosciuti di interesse culturale. Detti
contributi sono erogati in misura proporzionale alle cessioni
effettuate ad imprese estere di diritti di sfruttamento economico di
film riconosciuti di interesse culturale, nonche' al numero di
ingressi realizzati all'estero dai medesimi film, secondo gli
indicatori stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12,
comma 5.
4. Le imprese di distribuzione e di esportazione beneficiarie di
contributi per la distribuzione all'estero di film, possono concedere
le liberatorie richieste dal Ministero per gli affari esteri ai fini
della promozione culturale italiana all'estero.
Art. 15
Disposizioni per le attivita' di esercizio
1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, comma
1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 5.
2. Alle imprese di esercizio, iscritte negli elenchi di cui
all'articolo 3, ed ai proprietari di sale cinematografiche, sono
concessi contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di
locazione finanziaria, per tutta la durata dei contratti e comunque
per un periodo non superiore a quindici anni, per le seguente
finalita':
a) realizzazione di nuove sale o ripristino di sale inattive,
anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e
per i servizi connessi ovvero la trasformazione delle sale esistenti,
mediante l'aumento del numero degli schermi, nell'ambito delle aree
geografiche individuate, per ciascuna tipologia di intervento, nel
programma triennale di cui all'articolo 4;
b) ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle
sale cinematografiche esistenti;
c) installazione, ristrutturazione e rinnovo delle
apparecchiature e degli impianti e servizi accessori alle sale
cinematografiche.
3. Il contributo in conto interessi e' concesso nella misura
necessaria a ridurre l'interesse a carico del beneficiario sino alla
percentuale definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo
12, comma 5. Nel medesimo decreto sono, altresi', definiti i costi
massimi ammissibili degli investimenti. La base su cui commisurare il
contributo in conto interessi non puo' comunque essere superiore al
90% del costo dell'investimento. In alternativa, sono concessi, per
gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2, nonche' per
la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse,
contributi in conto capitale per costi massimi ammissibili e
percentuali d'intervento da definire con il decreto ministeriale di
cui all'articolo 12, comma 5.
4. A condizione che l'impresa di esercizio o il proprietario di
sale cinematografiche si impegni, con apposito atto d'obbligo, a
programmare una quota percentuale, da definire nel decreto
ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, di film riconosciuti di
nazionalita' italiana o di paesi appartenenti all'Unione europea,
l'interesse a carico del beneficiario e' ulteriormente ridotto, nella
misura prevista dal medesimo decreto ministeriale, per gli interventi
riferiti a:
a) sale cinematografiche ubicate in comuni che ne siano
sprovvisti, con particolare attenzione ai centri cittadini con
popolazione non superiore a diecimila abitanti e a quelli che
confinano con comuni anch'essi privi di sale;
b) trasformazione in multisala di sale cinematografiche ubicate
nei centri cittadini dei comuni con popolazione non inferiore a
ventimila abitanti.
5. Per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 4, ed
alla stessa condizione, unitamente al contributo in conto interessi,
sono inoltre concessi contributi in conto capitale, per costi massimi
ammissibili dei relativi investimenti definiti con il decreto
ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.
Art. 16
Disposizioni per le attivita' delle industrie tecniche
1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, comma
1, sono concessi i contributi indicati nel comma 2.
2. Alle industrie tecniche cinematografiche, iscritte negli elenchi
di cui all'articolo 3, sono concessi mutui decennali a tasso
agevolato o contributi sugli interessi per investimenti destinati
alle finalita' di cui all'articolo 12, comma 3, lettera d), del
presente decreto.
3. Con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5,
sono definiti i costi massimi ammissibili degli investimenti, in
relazione anche al numero degli addetti ed alla appartenenza delle
industrie tecniche alle aree privilegiate di investimento individuate
dal programma triennale di cui all'articolo 4.
Art. 17
Premi di qualita'
1. A valere sul fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163,
sono attribuiti, previa valutazione della giuria di cui all'articolo
13,
, i premi di qualita' di cui al comma 3.
2. Entro quindici giorni dalla data di presentazione della copia
campione, l'impresa di produzione iscritta agli elenchi di cui
all'articolo 3 puo' presentare istanza al Direttore generale
competente, per il rilascio dell'attestato di qualita' dei
lungometraggi realizzati.
3. Ai lungometraggi riconosciuti di nazionalita' italiana, ai quali
sia stato rilasciato l'attestato di qualita' previsto dal comma 2, ed
effettivamente programmati nelle sale cinematografiche, sono
assegnati premi il cui ammontare e' fissato annualmente con decreto
del Ministro.
4. Con decreto ministeriale sono stabilite le quote percentuali di
ripartizione del premio di cui al comma 3 tra i seguenti soggetti:
impresa di produzione; regista; autore del soggetto; autore della
sceneggiatura; autore del commento musicale; autore della fotografia
cinematografica; autore della scenografia; autore del montaggio. (4)
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 19 luglio 2005, n. 285
(in G.U. 1a s.s. 27/7/2005, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 4 del presente articolo "nella parte in cui
non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia "adottato
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano"".
Art. 18
Associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica
1. Per circolo di cultura cinematografica si intende l'associazione
senza scopo di lucro, costituita anche con atto privato registrato,
che svolge attivita' di cultura cinematografica attraverso
proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni.
2. Per associazione nazionale di cultura cinematografica si intende
l'associazione senza scopo di lucro, costituita con atto pubblico,
diffusa e operativa in cinque regioni, con attivita' perdurante da
almeno tre anni, alla quale aderiscono circoli di cultura
cinematografica ed organismi specializzati.
3. Ai fini del presente decreto, il Direttore generale competente
provvede al riconoscimento delle associazioni nazionali di cultura
cinematografica e, triennalmente, all'accertamento della sussistenza
dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
4. Le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi,
nell'ambito delle loro attivita', anche della riproduzione
visivo-sonora da supporti video, ottici, elettronici, magnetici e
digitali, previa adozione delle misure di tutela finalizzate ad
evitare qualunque azione di sfruttamento illegale.
5. Alle associazioni nazionali di cui al comma 2 viene concesso un
contributo annuo, da prelevare sulle risorse di cui all'articolo 19,
commisurato alla struttura organizzativa dell'associazione, nonche'
all'attivita' svolta dalla stessa nell'anno precedente, secondo
modalita' tecniche definite con il decreto ministeriale di cui
all'articolo 19, comma 3.
6. Le associazioni nazionali ed i circoli ad esse aderenti possono
assumere, per il perseguimento dei fini sociali, la gestione di sale
cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle
provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a
favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.
Art. 19
Promozione delle attivita' cinematografiche
1. Le risorse finanziarie disponibili ed esistenti, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, sul fondo di cui all'articolo
45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni,
sono destinate alla promozione delle attivita' cinematografiche. Il
fondo di cui al citato articolo 45 e' contestualmente soppresso. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite le
modalita' tecniche di gestione delle risorse di cui al comma 1 e di
monitoraggio circa l'impiego delle stesse.
3. Il Direttore generale competente delibera, nell'ambito del
programma triennale di cui all'articolo 4 e sulla base degli
obiettivi definiti annualmente dal Ministro, l'erogazione dei
contributi, acquisito il parere della Commissione, per le seguenti
attivita':
a) sviluppo di progetti, promossi da associazioni senza scopo di
lucro e fondazioni che contribuiscono a sostenere iniziative per le
programmazioni stagionali e per la codistribuzione di film;
b) concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e
manifestazioni in Italia ed all'estero, anche a carattere non
permanente, promosse od organizzate da enti pubblici e privati senza
scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni
culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul
piano artistico, culturale e tecnico;
c) concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle
sale delle comunita' ecclesiali o religiose, tenendo conto della
qualita' della programmazione complessiva di film riconosciuti di
nazionalita' italiana;
d) conservazione e restauro del patrimonio filmico nazionale ed
internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati
senza scopo di lucro, con obbligo, a carico di questi ultimi, di
fruizione collettiva dell'opera filmica, con modalita' da definirsi
in via convenzionale;
e) realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare
rilevanza internazionale e di festival e rassegne di interesse
nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di
soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro;
f) pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste e opere a
carattere storico, artistico, scientifico e critico-informativo di
interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonche'
organizzazione di corsi di cultura cinematografica.
4. Per le iniziative a carattere permanente, indicate alle lettere
a), b), e) ed f) del comma 3, l'entita' delle risorse assegnate e'
commisurata alla stabilita' ed all'efficacia dell'iniziativa nei
cinque anni precedenti.
5. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono definiti i
criteri per la concessione di premi alle sale d'essai ed alle sale
delle comunita' ecclesiali o religiose.
6. Le regioni, le province e i comuni possono attivare specifiche
iniziative di sostegno alle produzioni cinematografiche che vengono
realizzate nei territori di propria competenza.
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 19 luglio 2005, n. 285
(in G.U. 1a s.s. 27/7/2005, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui
non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato
"sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano"".
Ha inoltre dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3
del presente articolo "nella parte in cui non dispone che il Ministro
definisca annualmente gli obiettivi ivi previsti "d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano"".
Ha infine dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 5
del presente articolo "nella parte in cui non dispone che il decreto
ministeriale ivi previsto sia "adottato d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano"".
Art. 20
Denuncia di inizio lavorazione del film
1. Ai fini della corresponsione dei benefici di cui al presente
decreto, le imprese di produzione denunciano al Direttore generale
competente l'inizio di lavorazione del film, almeno un giorno prima
dell'inizio delle riprese, a pena di decadenza, presentando, nel
contempo, il soggetto, il trattamento, la sceneggiatura, il piano di
finanziamento, il piano di lavorazione, nonche' ogni altro elemento
per l'accertamento della nazionalita' di cui all'articolo 5. Tale
previsione non si applica per i finanziamenti di cui all'articolo 13,
.
2. Copia della denuncia di inizio di lavorazione, nella quale
devono essere indicati, oltre alla impresa di produzione, anche il
regista, gli autori del soggetto, del trattamento, della
sceneggiatura, del commento musicale, l'autore della fotografia
cinematografica, l'autore della scenografia e l'autore del montaggio,
e' trasmessa dalla Direzione generale competente alla SIAE per
l'iscrizione nel pubblico registro cinematografico, ai sensi e per
gli effetti delle vigenti norme in materia.
3. I testi dei soggetti e delle sceneggiature di cui al comma 1, e
tutta la documentazione concernente la preparazione dei film, anche
su supporto informatico, sono conservati presso la Cineteca
nazionale. La presente disposizione si applica anche ai film
riconosciuti di nazionalita' italiana in base alle leggi precedenti.
Art. 21
Adempimenti tecnici
1. Per la determinazione della durata del film, ai fini
dell'ammissione ai benefici di cui al presente decreto, si considera
il materiale scenico, appositamente girato dopo la denuncia di inizio
lavorazione del film stesso, con esclusione dei titoli iniziali e
finali quando non siano girati su scena.
2. Il materiale scenico di repertorio puo' essere utilizzato
purche' tale impiego non sia in alcun caso superiore al dieci per
cento della durata del film, tranne che il film medesimo risponda, a
giudizio della Commissione, a particolari requisiti di carattere
storico e culturale.
3. Non sono ammesse alla distribuzione in Italia le copie positive
di film stranieri stampate all'estero, quando provengono da Paesi che
non riconoscano in reciprocita' all'Italia la facolta' di inviare
copie di film nazionali stampati in Italia, salvi gli impegni assunti
in accordi internazionali.
4. Lo sviluppo del negativo e la stampa delle copie positive dei
film nazionali devono essere effettuati in Italia o in un paese
dell'Unione europea. Il Direttore generale competente puo' consentire
deroghe ove siano necessari sistemi speciali per i quali manchi in
Italia o in un paese dell'Unione europea la necessaria attrezzatura,
o nei casi in cui sia diversamente disposto da accordi internazionali
di reciprocita'.
Art. 22
Apertura di sale cinematografiche
1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalita' di
autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di
immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonche' alla
ristrutturazione o all'ampliamento di sale e arene gia' in attivita',
anche al fine di razionalizzare la distribuzione sul territorio delle
diverse tipologie di strutture cinematografiche, secondo i seguenti
principi fondamentali:
a) rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel
territorio provinciale;
b) ubicazione delle sale e arene, anche in rapporto a quelle
operanti nei comuni limitrofi;
c) livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature;
d) esigenza di assicurare la priorita' ai trasferimenti di sale e
arene esistenti in altra zona dello stesso territorio provinciale.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende:
a) per sala cinematografica, uno spazio al chiuso dotato di uno
schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;
b) per cinema-teatro, lo spazio di cui alla precedente lettera a)
destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche
alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare
mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e
comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi
meccanismi ed attrezzature;
c) per multisala, l'insieme di due o piu' sale cinematografiche
adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile
sotto il profilo strutturale, e tra loro comunicanti;
d) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente
nel periodo stagionale individuato dalle singole regioni, allestito
su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni
cinematografiche o videografiche.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 141,
141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di
igiene e sicurezza.
4. Ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 3,
comma 1, le imprese di esercizio devono comunicare al Ministero il
rilascio delle autorizzazioni relative alle singole sale
cinematografiche, nonche' gli eventuali periodi di sospensione
dell'esercizio per periodi superiori a sei mesi.
5. L'autorizzazione all'apertura di multisale con un numero di
posti superiori a milleottocento e' rilasciata dal Direttore generale
competente, previo parere conforme della Consulta.
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 19 luglio 2005, n. 285
(in G.U. 1a s.s. 27/7/2005, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 5 del presente articolo.
Art. 23
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2010, N. 64,CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 GIUGNO 2010, N. 100))
Art. 24
Cineteca nazionale
1. Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente decreto,
l'impresa di produzione, ad ultimazione del film, salvi gli oneri di
cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, deposita presso la
Cineteca nazionale una copia positiva nuova conforme al negativo del
film, che non abbia effettuato passaggi in sale cinematografiche. Il
mancato deposito rende priva di efficacia l'iscrizione gia' eseguita
ai sensi dell'articolo 23.
2. Per i film riconosciuti di interesse culturale, l'impresa di
produzione consegna alla Cineteca nazionale una copia negativa del
film. La mancata consegna rende priva di efficacia l'iscrizione gia'
eseguita ai sensi dell'articolo 23.
3. Per proiezioni a scopo culturale e didattico, organizzate
direttamente o in collaborazione con i circoli di cultura
cinematografica o con altri enti a carattere culturale, trascorsi tre
anni dall'avvenuta consegna, ed al di fuori di ogni finalita' di
lucro, la Cineteca nazionale si avvale delle copie di cui ai commi 1
e 2 o di altre copie stampate a proprie spese, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 10, comma 2, e dagli articoli 46 e 46-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
4. La Direzione generale competente puo' avvalersi della copia
acquisita dalla Cineteca nazionale, ai sensi del comma 3, per
proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali ed
internazionali in Italia ed all'estero, non aventi finalita'
commerciali.
5. Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale e' di pubblico
interesse.
Art. 25
Agevolazioni fiscali e finanziarie
1. Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita
totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico dei film
previsti dal presente decreto, i contratti di distribuzione,
noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei
film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno
dei proventi, dei contributi e dei premi di cui al presente decreto,
gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o
in pegno, nonche' quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione
delle suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresi' soggetti
ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli e
delle associazioni nazionali di cultura cinematografica di cui
all'articolo 18, con esclusione della acquisizione in proprieta' dei
beni immobili.
2. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi
del presente decreto ed a tutti gli atti e contratti relativi alle
operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed
estinzione, nonche' alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque
prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
modificazioni.
3. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione
dei titoli di accesso ai soci non concorrono a formare il reddito
imponibile dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura
cinematografica di cui all'articolo 18, a condizione che siano da
ritenersi enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1,
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
che siano state rispettate le disposizioni di cui al titolo II, capo
III dello stesso testo unico.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9
dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e
successive modificazioni.
Art. 26
Operazioni di concentrazione
1. In materia di tutela della concorrenza si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n.
287. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della
medesima legge debbono essere preventivamente comunicate
all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato di cui
all'articolo 10 della legge stessa qualora attraverso la
concentrazione si venga a detenere o controllare direttamente o
indirettamente, anche in una sola delle dodici citta' capozona della
distribuzione cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova,
Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Cagliari e Ancona), una
quota di mercato superiore al 25% del fatturato della distribuzione
cinematografica e, contemporaneamente, del numero delle sale
cinematografiche ivi in attivita'.
2. L'autorita' destinataria delle comunicazioni ai sensi del comma
1 opera nei modi e nei termini di cui all'articolo 16 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, valutando, nell'esercizio del proprio potere
discrezionale, i casi nei quali l'operazione comunicatale sia da
vietare in quanto suscettibile di eliminare o ridurre in modo
sostanziale e durevole la concorrenza nel settore.
Art. 27
Disposizioni transitorie
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. Alle istanze per l'erogazione degli incentivi alla produzione
presentate ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n.
1213, e successive modificazioni, si applica la disciplina risultante
dalla medesima normativa e dal decreto ministeriale 2 novembre 1999,
n. 531, qualora la prima uscita in sala sia antecedente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. Per proiezioni a scopo culturale e didattico, organizzate
direttamente o in collaborazione con i circoli di cultura
cinematografica o con altri enti a carattere culturale, trascorsi tre
anni dall'avvenuta consegna, ed al di fuori di ogni finalita' di
lucro, la Cineteca nazionale si avvale delle copie di cui ai commi 1
e 2 o di altre copie stampate a proprie spese, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 10, comma 2, e dagli articoli 46 e 46-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
4. La normativa vigente in materia di apertura sale di cui alla
legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e di cui
al decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 391, rimane in vigore
nelle regioni nelle quali non siano state emanate le leggi di cui al
primo comma dell'articolo 22 del presente decreto e fino alla data di
entrata in vigore delle stesse.
5. Le istanze per l'erogazione dei contributi a favore delle
imprese di esercizio presentate prima della data di entrata in vigore
del presente decreto, a valere sul fondo di cui all'articolo 27 della
legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e sul
fondo di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive
modificazioni, sono valutate secondo tali disposizioni e secondo il
decreto ministeriale 17 ottobre 2000 n. 390, se corredate da atto
notorio attestante contratto di acquisto, locazione, programmazione o
gestione e di parere favorevole della commissione provinciale di
vigilanza, ovvero di concessione edilizia. In assenza di tale
documentazione, le istanze decadono e possono essere nuovamente
presentate secondo la disciplina di cui all'articolo 15 del presente
decreto.
6. Le istanze per la concessione dei premi di qualita' presentate
ai sensi degli articoli 9 e 11 della legge 4 novembre 1965, n. 1213,
e successive modificazioni, sono valutate secondo tali disposizioni e
secondo il decreto ministeriale 3 settembre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1998, n. 222, qualora l'effettiva
programmazione nelle sale sia iniziata entro il 31 dicembre 2003.
7. Le istanze per la concessione di contributi a favore delle
imprese di distribuzione e delle industrie tecniche sono disciplinate
dalla normativa in vigore all'atto della presentazione delle
medesime.
8. I decreti ministeriali previsti nel presente decreto legislativo
sono adottati entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo.
Art. 28
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) la legge 26 luglio 1949, n. 448, e successive modificazioni;
b) la legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni;
c) la legge 31 luglio 1956, n. 897, e successive modificazioni;
d) la legge 2 dicembre 1961, n. 1330, e successive modificazioni;
e) la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni,
salvo quanto disposto all'articolo 27 del presente decreto;
f) la legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;
g) la legge 21 giugno 1975, n. 287, e successive modificazioni;
h) la legge 20 gennaio 1978, n. 25, e successive modificazioni;
i) la legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;
l) la legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente al comma 199
dell'articolo 2.
2. Sono, altresi', abrogate le norme, o parti di norma,
incompatibili o in contrasto con quelle del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 22 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
((4))((c) l'individuazione degli obiettivi per la promozione delle
attivita' cinematografiche di cui all'articolo 19, comma 3 ))((PERIODO
ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 89))(( Il
trattamento economico spettante ai componenti delle sottocommissioni
grava sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163))((4))((4))((sostegno))((erogazione dei
contributi))((contributi concessi))(( (Disposizioni per le attivita' di
produzione). ))(( 1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1,
sono
concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 6.
2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, e'
concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12,
comma 1, in misura non superiore al 50 per cento del costo del film,
per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale
di cui all'articolo 12, comma 5. Per le opere prime e seconde, la
misura di cui al periodo precedente e' elevata fino al 90 per cento.
3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, e'
concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12,
comma 1, fino al 100 per cento del costo del film, per un costo
industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui
all'articolo 12, comma 5.
4. Nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono
stabilite le modalita' con le quali, decorsi cinque anni
dall'erogazione del contributo, e nel caso in cui quest'ultimo non
sia stato interamente restituito, e' attribuita al Ministero per i
beni e le attivita' culturali, per conto dello Stato, o, in
alternativa, all'impresa di produzione interessata, la piena
titolarita' dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica
dell'opera.
5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast
tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto valutato
dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a),
idonee a fare venire meno i requisiti per la concessione dei benefici
di legge, e che non siano state comunicate ed approvate dalla
predetta sottocommissione, comportano la revoca del contributo
concesso, la sua intera restituzione, nonche' la cancellazione per
cinque anni dagli elenchi di cui all'articolo 3. Per un analogo
periodo di tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi
imprese di produzione che comprendono soci, amministratori e legali
rappresentanti dell'impresa esclusa.
6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di
produzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, per lo
sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale
o sociale. Il contributo e' revocato in caso di mancata presentazione
del corrispondente progetto filmico entro due anni dalla data di
erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei
contributi previsti ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della
somma, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12,
comma 5, e' destinata all'autore della sceneggiatura.
7. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalita'
della cultura, designate dal Ministro, provvede all'attribuzione dei
premi di qualita' di cui all'articolo 17))((comma 7))((4))((4))((4))((comma
6))((4))((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2010, N. 64,CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 GIUGNO 2010, N. 100))((3. Le istanze
per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle
imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui
all'articolo 27 ed all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n.
1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina
risultante dilla medesima normativa e dai relativi decreti di
attuazione, qualora, prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, esse abbiano gia' ottenuto il riconoscimento
dell'interesse culturale nazionale e relativamente ad esse sia stato
depositato presso la competente direzione generale il risultato
dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario
di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri in data 24 marzo 1994, concernente 'Norme di
attuazione del decretolegge 14 gennaio 1994, n. 26, recante:
Interventi urgenti in favore del cinema', pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994. Le istanze relative ai progetti
filmici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale
e non siano corredate dell'esame tecnico-economico del preventivo e
del piano finanziario, possono essere nuovamente presentate ai sensi
del presente decreto. Ai relativi progetti filmici e' riconosciuto,
con priorita' di trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito
positivo della valutazione per il riconoscimento dell'interesse
culturale, ai sensi dell'articolo 8, con esclusivo riferimento ai
criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo
articolo 8))((non hanno natura regolamentare e))