LEGGE 14 gennaio 2013, n. 9
Norme sulla qualita' e la trasparenza della filiera degli oli di
oliva vergini.
Capo I NORME SULLA INDICAZIONE DELL'ORIGINE E CLASSIFICAZIONE
DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modalita' per l'indicazione di origine
1. L'indicazione dell'origine degli oli di oliva vergini prevista
dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, deve figurare in modo facilmente
visibile e chiaramente leggibile nel campo visivo anteriore del
recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre indicazioni e
dagli altri segni grafici.
2. L'indicazione dell'origine di cui al comma 1 e' stampata sul
recipiente o sull'etichetta ad esso apposta, in caratteri la cui
parte mediana e' pari o superiore a 1,2 mm, ed in modo da assicurare
un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.
3. In deroga al comma 2, i caratteri di cui al medesimo comma
possono essere stampati in dimensioni uguali a quelli della
denominazione di vendita dell'olio di oliva vergine, nel medesimo
campo visivo e nella medesima rilevanza cromatica.
4. Nel caso di miscele di oli di oliva estratti in un altro Stato
membro dell'Unione europea o in un Paese terzo, l'indicazione
dell'origine di cui al comma 1 e' immediatamente preceduta
dall'indicazione del termine «miscela», stampato ai sensi dei commi 2
e 3 e con diversa e piu' evidente rilevanza cromatica rispetto allo
sfondo, alle altre indicazioni ed alla denominazione di vendita.
5. L'indicazione di cui al comma 4 lascia impregiudicata
l'osservanza dell'articolo 4, commi 3 e 4, del citato decreto
ministeriale 10 novembre 2009.
Art. 2
Comitato di assaggiatori
1. All'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter, l'ultimo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
«1-ter.1. Il capo del comitato di assaggiatori e' il
responsabile dell'organizzazione e del funzionamento
dell'accertamento di cui al comma 1-ter e ha il compito di convocare
gli assaggiatori nel giorno e nell'orario stabiliti per intervenire
alla prova. Egli e' responsabile dell'inventario degli utensili,
della loro pulizia, della preparazione e codificazione dei campioni
per eseguire la prova.
1-ter.2. Al fine di effettuare l'accertamento di cui al comma
1-ter, le analisi sono effettuate su identici lotti di
confezionamento, procedendo al prelievo dei campioni in base alle
seguenti modalita':
a) la quantita' di campioni contenuta in ciascun bicchiere
per l'assaggio degli oli deve essere di 15 ml;
b) i campioni di olio per l'assaggio nei bicchieri devono
avere una temperatura equivalente a 28° C p2° C.
1-ter.3. L'assaggiatore, per partecipare ad una prova
organolettica di oli d'oliva vergini, oltre ad essere iscritto
nell'elenco nazionale di cui al comma 1-ter, deve altresi':
a) essersi astenuto dal fumo da almeno trenta minuti prima
dell'ora stabilita per la prova;
b) non aver utilizzato profumi, cosmetici o saponi il cui
odore persista al momento della prova, nonche' sciacquare e asciugare
le mani ogni volta sia necessario per eliminare qualsiasi odore;
c) non aver ingerito alcun alimento da almeno un'ora prima
dell'assaggio.
1-ter.4. Qualora l'assaggiatore, al momento della prova, si
trovi in condizioni di inferiorita' fisiologica tali da
comprometterne il senso dell'olfatto o del gusto, o in condizioni
psicologiche alterate, deve darne comunicazione al capo del comitato,
il quale ne dispone l'esonero dal lavoro.
1-ter.5. Ai fini della validita' delle prove organolettiche e'
redatto un verbale dal quale devono risultare i seguenti elementi:
a) numero del verbale;
b) data e ora del prelevamento dei campioni;
c) descrizione delle partite di olio, con riferimento al
quantitativo, alla provenienza del relativo prodotto, alla tipologia,
ai recipienti;
d) nominativo del capo del comitato di assaggio responsabile
della preparazione e della codificazione dei campioni ai sensi
dell'allegato XII in materia di valutazione organolettica dell'olio
di oliva vergine, di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 della
Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni;
e) attestazione dei requisiti dei campioni di cui al comma
1-ter.2;
f) nominativi delle persone che partecipano all'accertamento
come assaggiatori;
g) dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni per
intervenire in una prova organolettica di cui al comma 1-ter.3;
h) orario di inizio e di chiusura della procedura di prova».
Art. 3
Ulteriore modifica all'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
1. All'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-bis.1. Al fine di assicurare ai consumatori la possibilita' di
individuare gli oli che presentano caratteristiche migliori di
qualita', per gli anni 2013, 2014 e 2015, nell'ambito delle attivita'
di controllo e di analisi degli oli di oliva vergini nella cui
designazione di origine sia indicato il riferimento all'Italia, le
autorita' preposte che procedono alla ricerca del contenuto di alchil
esteri piu' metil alchil esteri rendono note le risultanze delle
analisi, che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente in un'apposita
sezione del portale internet del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali. All'attuazione degli adempimenti previsti dal
presente comma l'amministrazione interessata provvede con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Capo II NORME SULLA TRASPARENZA E SULLA TUTELA DEL CONSUMATORE
Art. 4
Divieto di pratiche commerciali ingannevoli
1. Una pratica commerciale e' ingannevole, in conformita' agli
articoli 21 e seguenti del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, quando contiene indicazioni
che, anche attraverso diciture, immagini e simboli grafici, evocano
una specifica zona geografica di origine degli oli vergini di oliva
non corrispondente alla effettiva origine territoriale delle olive.
2. E' altresi' ingannevole la pratica commerciale che, omettendo
indicazioni rilevanti circa la zona geografica di origine degli oli
di oliva vergini, puo' ingenerare la convinzione che le olive
utilizzate siano di provenienza territoriale diversa da quella
effettiva.
3. E' ingannevole attribuire valutazioni organolettiche agli oli di
oliva diversi dagli oli extravergini e comunque indicare attributi
positivi non previsti dall'allegato XII in materia di valutazione
organolettica dell'olio di oliva vergine, di cui al regolamento (CEE)
n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive
modificazioni.
Art. 5
Illiceita' dei marchi
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d'impresa i segni idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza
geografica delle materie prime degli oli di oliva vergini.
2. I marchi registrati per i quali sopravvengano le caratteristiche
di cui al comma 1 decadono per illiceita' sopravvenuta ai sensi
dell'articolo 26 del codice della proprieta' industriale, di cui al
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. La decadenza e'
dichiarata con le procedure di cui al citato decreto legislativo n.
30 del 2005.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il titolare del marchio ha
l'obbligo di dare notizia della decadenza e dei relativi motivi di
illiceita', a proprie spese, su almeno due quotidiani a diffusione
nazionale.
4. Il titolare di un marchio decaduto ai sensi del presente
articolo deve avviare immediatamente le procedure per ritirare dal
mercato i prodotti contrassegnati dal marchio medesimo, assicurandone
il completo ritiro entro un anno dalla dichiarazione di decadenza.
Art. 6
di reato connesse alla fallace indicazione
nell'uso del marchio
1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il
comma 49-ter e' inserito il seguente:
«49-quater. Fatto salvo quanto disposto dal comma 49-ter e fatte
salve le sanzioni di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge
25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 novembre 2009, n. 166, la fallace indicazione nell'uso del
marchio, di cui al comma 49-bis, e' punita, quando abbia per oggetto
oli di oliva vergini, ai sensi dell'articolo 517 del codice penale».
Art. 7
Termine minimo di conservazione e presentazione degli
oli di oliva nei pubblici esercizi
1. Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di
oliva vergini conservano le loro proprieta' specifiche in adeguate
condizioni di trattamento non puo' essere superiore a diciotto mesi
dalla data di imbottigliamento e va indicato con la dicitura «da
consumarsi preferibilmente entro» seguita dalla data.
2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici
esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti,
devono possedere idoneo dispositivo di chiusura in modo che il
contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia
aperta o alterata, ovvero devono essere etichettati in modo da
indicare almeno l'origine del prodotto ed il lotto di produzione a
cui appartiene.
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta
l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione
amministrativa da € 1.000 a € 8.000 e la confisca del prodotto.
4. All'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, i
commi 4-quater e 4-quinquies sono abrogati.
Capo III NORME SUL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO E DELLA CONCORRENZA
Art. 8
Poteri della Autorita' garante della concorrenza e del mercato
in materia di intese restrittive nel mercato degli oli di oliva vergini
1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, in
conformita' ai poteri ad essa conferiti dalla legge 10 ottobre 1990,
n. 287, vigila sull'andamento dei prezzi e adotta atti idonei a
impedire le intese o le pratiche concordate tra imprese che hanno per
oggetto o per effetto di ostacolare, restringere o falsare in maniera
consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale degli
oli di oliva vergini attraverso la determinazione del prezzo di
acquisto o di vendita del prodotto.
2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato svolge il
potere di vigilanza di cui al comma 1 sulla base di informazioni
fornite dall'Agenzia delle dogane e presenta annualmente al
Parlamento una propria relazione.
Art. 9
Ammissione al regime di perfezionamento attivo per
gli oli di oliva vergini
1. Al fine di prevenire le frodi nell'applicazione del regime di
perfezionamento attivo, l'ammissione al medesimo regime, quando la
richiesta abbia per oggetto oli di oliva vergini, e' subordinata alla
previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, previo parere obbligatorio e vincolante del
comitato di coordinamento di cui all'articolo 6 del decreto-legge 18
giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1986, n. 462.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' necessaria anche nelle
ipotesi di lavorazioni per conto di committenti stabiliti in Paesi
non facenti parte dell'Unione europea.
Art. 10
Norme contro il segreto delle importazioni agroalimentari
1. Gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera rendono
accessibili a tutti gli organi di controllo e alle amministrazioni
interessate alla materia le informazioni a propria disposizione
concernenti l'origine degli oli di oliva vergini e delle olive.
L'accesso ai documenti di cui al presente articolo non comporta il
rischio di disvelamenti distorsivi per la concorrenza e per il
funzionamento del mercato.
2. Fatte salve le ipotesi in cui sussiste segreto istruttorio, per
le quali e' necessaria l'autorizzazione della competente autorita'
giudiziaria, le autorita' di cui al comma 1 rendono disponibili le
informazioni detenute attraverso la creazione di collegamenti a
sistemi informativi e a banche dati elettroniche gestiti da altre
autorita' pubbliche.
Art. 11
sulla vendita sottocosto degli oli di oliva extra vergini
1. Nel settore degli oli di oliva extra vergini la vendita
sottocosto e' soggetta a comunicazione al comune dove e' ubicato
l'esercizio commerciale almeno venti giorni prima dell'inizio e puo'
essere effettuata solo una volta nel corso dell'anno. E' comunque
vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale
che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa
parte, detiene una quota superiore al 10 per cento della superficie
di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove
ha sede l'esercizio.
Capo IV NORME SUL CONTRASTO DELLE FRODI
Art. 12
Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi
dipendenti da reato
1. Gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini
di oliva sono responsabili, in conformita' al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, per i reati di cui agli articoli 440, 442, 444,
473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater del codice penale, commessi nel
loro interesse o a loro vantaggio da persone:
a) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o
di direzione dell'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di
autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano, anche di
fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti
di cui alla lettera a).
2. La responsabilita' dell'ente sussiste anche quando l'autore del
reato non e' stato identificato o non e' imputabile.
Art. 13
Sanzioni accessorie alla condanna per il delitto di contraffazione di
indicazioni geografiche o denominazioni di origine
dei prodotti agroalimentari
1. La condanna per il delitto di cui all'articolo 517-quater del
codice penale, quando la contraffazione di indicazioni geografiche o
denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari riguarda oli di
oliva vergini, importa la pubblicazione della sentenza a spese del
condannato su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, ai sensi
dell'articolo 36 del codice penale.
2. La condanna per il delitto di cui al comma 1 importa il divieto
per cinque anni di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione
commerciale e attivita' pubblicitaria, anche per interposta persona,
finalizzata alla promozione di oli di oliva vergini.
Art. 14
Rafforzamento degli istituti processuali ed investigativi
1. Ai delitti di adulterazione o di frode di oli di oliva vergini
commessi al fine di conseguire un ingiustificato profitto con piu'
operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attivita'
continuative organizzate non si applica la sospensione nel periodo
feriale dei termini delle indagini preliminari, la cui durata
complessiva non puo' essere superiore a venti mesi.
2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta
per un delitto commesso ai fini di cui al comma 1, e' sempre disposta
la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il
condannato non puo' giustificare la provenienza o di cui, anche per
interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o
avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato
rispetto al proprio reddito dichiarato o alla propria attivita'
economica.
3. All'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e
517-quater del codice penale».
Art. 15
Sanzioni accessorie in caso di condanna per
il delitto di adulterazione o contraffazione
1. La condanna definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli
439, 440, 441, 442, 473, 474 e 517-quater del codice penale nel
settore degli oli di oliva vergini comporta il divieto di ottenere:
a) iscrizioni o provvedimenti comunque denominati, a contenuto
autorizzatorio, concessorio o abilitativo, per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali;
b) l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati
da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea,
per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali.
Art. 16
Obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale
1. Al fine di garantire la piena rintracciabilita' delle produzioni
destinate al commercio e di prevenire eventuali frodi, e'
obbligatorio, per tutti i produttori di oli vergini, extravergini e
lampanti, costituire e aggiornare il fascicolo aziendale, ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1°
dicembre 1999, n. 503, e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99. In caso di mancata ottemperanza a tale adempimento, le produzioni
non possono essere destinate al commercio.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma da 500 euro a 3.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, alle imprese riconosciute
che provvedono all'annotazione nel registro di carico e scarico,
previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
12 del 16 gennaio 2010, di olive o oli di produttori che non
rispettano l'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a
3.000 euro, nonche' la sanzione accessoria della sospensione del
riconoscimento per un periodo da uno a sei mesi.
Capo V NORME FINALI
Art. 17
Invarianza degli oneri. Entrata in vigore
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 gennaio 2013
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino