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Statute of the Italian Society of Authors & Publishers (SIAE) (approved by Decree of the President of the Council of Ministers of November 9, 2012), 意大利

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详情 详情 版本年份 2012 日期 生效: 2012年11月9日 文本类型 实施规则/实施细则 主题 版权与相关权利(邻接权), 知识产权监管机构

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主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 意大利语 Statuto della Società italiana deglia autori ed editori (SIAE) (approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012)        
 STATUTO

SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI

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STATUTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI

Approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012

ARTICOLO 1 – Istituzione, denominazione e sedi. 1. La “Società Italiana degli autori ed editori”, in sigla “SIAE”

(d’ora in avanti anche “Società”), istituita il 23 aprile 1882 con la

denominazione di Società Italiana degli Autori, è attualmente, in

forza della legge n. 2 del 2008, ente pubblico economico a base

associativa.

2. L’attività della Società è disciplinata dalle norme di diritto

privato.

3. La Società ha sede in Roma in viale della Letteratura n. 30.

4. Il Consiglio di gestione può deliberare l’istituzione e la

soppressione di sedi secondarie, rappresentanze e uffici in Italia

e all’estero.

ARTICOLO 2 – Finalità e funzioni. 1. La Società svolge le seguenti funzioni:

a) esercita l’attività di intermediazione, comunque attuata sotto

ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato

di autori o loro eredi, rappresentanza e anche cessione per

l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di

recitazione, di riproduzione e di radiodiffusione, ivi compresa la

comunicazione attuata attraverso ogni mezzo tecnico delle

opere tutelate; al predetto fine, la Società cura la concessione, in

nome proprio e per conto e nell’interesse dei propri Associati e

Mandanti, di licenze e autorizzazioni per l’utilizzazione

economica di opere protette dalla legge, e cura altresì la

riscossione e la ripartizione dei proventi che comunque derivino

dall’utilizzazione delle opere stesse, adottando procedure idonee

alla tempestiva individuazione dei destinatari dei diritti riscossi;

b) assicura la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera a) e la

protezione e lo sviluppo delle opere dell’ingegno;

c) gestisce i servizi di accertamento e riscossione di imposte,

contributi e diritti, anche in base a convenzioni con pubbliche

amministrazioni, regioni, enti locali o altri enti pubblici o privati;

d) cura la tenuta dei registri di cui all’art. 103 della legge n. 633

del 1941 ed esercita ogni altro compito espressamente

attribuitogli dalla legge;

e) svolge ogni altra attività strumentale e sussidiaria alle

precedenti.

2. La Società, nei limiti di quanto previsto dal comma 4 del

presente articolo, eroga finanziamenti, borse di studio e altri

benefici, anche a non associati, al fine di promuovere meritevoli

iniziative nei settori di cui all’art. 6, comma 1.

3. La Società promuove forme di assistenza a favore degli autori

con le modalità e nei limiti di quanto previsto dal comma 4 del

presente articolo e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31. Il

Regolamento di cui all’art. 31 può altresì stabilire, ove ciò sia

consentito dalla legge tempo per tempo vigente, eventuali

erogazioni a opera della Società in favore di fondi pensioni o di

enti previdenziali costituiti tra gli autori, comunque con

esclusione di ogni altro onere e responsabilità della Società

stessa e nei limiti di quanto previsto dal comma 4 del presente

articolo.

4. Le erogazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo

nonché quelle di cui all’art. 31 non possono complessivamente

eccedere il ventesimo dell’avanzo di gestione come risultante dal

rendiconto di ciascun esercizio.

ARTICOLO 3 – Acquisto della qualità di Associato e conclusione del mandato. 1. Possono presentare domanda di ammissione alla Società i

titolari di diritti di autore, in quanto autori, editori, produttori,

concessionari e cessionari, siano essi persone fisiche o

giuridiche italiane o straniere.

2. La qualità di Associato si acquista su domanda, previo

pagamento del contributo associativo di cui al comma 4 dell’art.

4 e previa decisione di cui al comma successivo.

3. Sulle domande di ammissione decide il Consiglio di gestione,

previa verifica della ricorrenza dei requisiti richiesti per attestare

la appartenenza alla sezione per la quale è presentata la

domanda di associazione.

4. La domanda di ammissione deve contenere l’indicazione della

sezione, di cui all’art. 6, per la quale si richiede l’associazione.

5. È possibile l’iscrizione in più sezioni.

6. In caso di decisione negativa del Consiglio di gestione è

ammesso ricorso al Consiglio di sorveglianza nel termine di

trenta giorni dalla notificazione del diniego.

SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI

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7. Il rapporto associativo ha durata di un esercizio sociale e si

rinnova tacitamente di anno in anno se non intervengono le

cause di perdita della qualità di Associato di cui all’art. 5.

8. I titolari di diritti di autore che non intendono associarsi ma che

vogliono avvalersi dei servizi della Società possono dare

mandato alla stessa alle condizioni che questa determina con

deliberazione del Consiglio di gestione. Il Consiglio di gestione

nel determinare tali condizioni deve, per quanto possibile,

assicurare che i servizi siano resi alle condizioni mediamente

praticate nel mercato europeo.

9. Fermi i limiti di legge, le persone fisiche o giuridiche in

possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo,

che abbiano assunto impegni con altre società di gestione

collettiva di diritti di autore sono tenute all’atto della

presentazione della domanda di associazione a dichiarare tali

impegni al fine di definire i diritti assegnati alla Società e

l’estensione territoriale del mandato conferito alla Società stessa.

ARTICOLO 4 – Diritti e obblighi degli Associati. 1. Gli Associati godono dei diritti e sono tenuti al rispetto degli

obblighi previsti dal presente Statuto, dai regolamenti della

Società e dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali. In

particolare, gli Associati hanno diritto alla efficace e corretta

realizzazione delle funzioni istituzionali indicate all’art. 1, comma

1, lettere a) e b) del presente Statuto, per la quale si impegnano

altresì a fornire la propria collaborazione alla Società. Il mancato

adempimento degli obblighi gravanti sugli Associati è causa di

esclusione dalla Società ai sensi dell’art. 5, comma 3 e seguenti.

2. L’associazione alla Società presuppone e comporta

automaticamente la conclusione di un rapporto di mandato alle

condizioni previste per gli altri mandanti ai sensi del precedente

art. 3, comma 8.

3. La Società può richiedere agli Associati dati, notizie e

informazioni necessari all’espletamento dei suoi compiti. I dati

comunicati dagli Associati hanno carattere riservato. Spetta al

Consiglio di gestione il compito di individuare i dati che possono

essere resi pubblici, eventualmente in forma aggregata, e le

modalità di diffusione degli stessi, nel rispetto di quanto previsto

dal d.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni.

4. Gli Associati sono tenuti al pagamento del contributo

annuale nella misura determinata dal Consiglio di gestione. Il

mancato pagamento del contributo annuale è causa di

decadenza dell’Associato dal rapporto associativo ai sensi

dell’art. 5, comma 2.

ARTICOLO 5 – Perdita della qualità di Associato. 1. La qualità di Associato si perde per decadenza, per

esclusione, per recesso e per morte o estinzione dell’Associato.

2. La decadenza discende automaticamente dal mancato

pagamento per un esercizio del contributo associativo di cui al

comma 4 dell’art. 4. La causa di decadenza è accertata dal

Consiglio di gestione.

3. L’esclusione è decisa con deliberazione motivata del

Consiglio di gestione.

4. Sono cause di esclusione la perdita dei requisiti presupposti

per ottenere la qualità di Associato e ogni altra giusta causa

accertata dal Consiglio di gestione, ivi comprese quelle previste

dal comma 1 dell’art. 4.

5. La deliberazione di esclusione è notificata all’interessato

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento a cura

del Direttore generale.

6. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso al Consiglio di

sorveglianza nel termine di trenta giorni dalla notificazione. La

proposizione del ricorso sospende l’efficacia della deliberazione

di esclusione. Il Presidente del Consiglio di sorveglianza

provvede allora senza indugio alla convocazione del Consiglio di

sorveglianza per deliberare in merito. Al componente del

Consiglio di gestione o del Consiglio di sorveglianza che sia

eventualmente destinatario di un provvedimento di esclusione

non compete l’esercizio del diritto di voto nella deliberazione

concernente l’esclusione stessa.

7. Ogni Associato può recedere dalla Società con effetto dal 1°

gennaio dell’anno successivo a quello in cui la comunicazione

della dichiarazione di recesso è giunta alla Società.

8. La perdita della qualità di Associato, per qualunque motivo

avvenuta, non dà alcun diritto sul patrimonio della Società, né al

rimborso dei contributi associativi versati, né all’abbuono di quelli

dovuti per l’esercizio in corso al momento della perdita della

qualità di Associato. Resta invece salvo il diritto dell’Associato

escluso a ricevere dalla Società i proventi dei suoi diritti d’autore

ancora spettantigli.

ARTICOLO 6 – Sezioni, opere assegnate e diritti tutelati. 1. Le opere sono suddivise e assegnate alle seguenti sezioni:

Musica; Cinema; DOR; OLAF; Lirica.

2. Sono considerate appartenenti alla sezione Musica le opere

e i diritti tutelati di seguito indicati.

A) Opere assegnate: composizioni sinfoniche e composizioni

musicali di vario genere, compresi i relativi eventuali testi

letterari; composizioni musicali, con o senza parole, inserite

nell’opera cinematografica o assimilata; brani staccati di opere

liriche, di balletti, di oratori, di operette, di riviste e di opere

analoghe.

B) Diritti tutelati: (i) diritto di pubblica esecuzione, compresa la

pubblica esecuzione cinematografica e quella realizzata con

qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione; (ii) diritto di

SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI

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comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, mediante

diffusione radiotelevisiva o con qualsiasi altro mezzo effettuata,

comprese la comunicazione al pubblico via satellite, la

ritrasmissione via cavo e le comunicazioni al pubblico codificate

con condizioni particolari di accesso, nonché la ricezione nei

pubblici esercizi a mezzo di apparecchi riceventi delle opere

diffuse in radio e televisione; (iii) diritto di comunicazione al

pubblico mediante la messa a disposizione del pubblico

dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal

luogo e nel momento scelti individualmente; (iv) diritti relativi alla

registrazione su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci o

immagini, alla riproduzione meccanica e alla distribuzione degli

esemplari dell’opera; (v) diritti relativi al noleggio e al prestito

degli esemplari dell’opera fissata su qualunque supporto

riproduttore di suoni, voci e immagini.

3. Sono considerate appartenenti alla sezione Cinema le opere

e i diritti tutelati di seguito indicati.

A) Opere assegnate: opere cinematografiche e opere a queste

assimilate, che comprendono le opere a contenuto narrativo o

documentaristico realizzate appositamente per la distribuzione o

per la comunicazione al pubblico con qualunque mezzo

audiovisivo, con l’apporto creativo congiunto dei coautori

dell’opera cinematografica indicati dall’art. 44 della legge n. 633

del 1941 e successive modificazioni, che producono risultati

espressivi analoghi a quelli dell’opera cinematografica.

B) Diritti tutelati: (i) diritto di proiezione in pubblico, in qualunque

modo e con qualunque procedimento tecnico realizzata; (ii)

diritto di comunicazione al pubblico, su filo o senza filo,

mediante diffusione radiotelevisiva o con qualsiasi altro mezzo

effettuata, comprese la comunicazione al pubblico via satellite,

la ritrasmissione via cavo e le comunicazioni al pubblico

codificate con condizioni particolari di accesso, nonché la

ricezione nei pubblici esercizi a mezzo di apparecchi riceventi

delle opere diffuse in radio e televisione; (iii) diritto di

comunicazione al pubblico mediante la messa a disposizione

del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi

accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente; (iv)

diritti relativi alla registrazione su qualunque supporto

riproduttore di suoni, voci o immagini, alla riproduzione

meccanica e alla distribuzione degli esemplari dell’opera; (v)

diritti relativi al noleggio e al prestito degli esemplari dell’opera

fissata su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci e

immagini.

4. Sono considerate appartenenti alla sezione DOR le opere e i

diritti tutelati di seguito indicati.

A) Opere assegnate: opere drammatiche, operette, riviste,

commedie musicali, opere analoghe drammatico-musicali e

opere create appositamente per la comunicazione al pubblico

mediante radiotelevisione o qualunque altro mezzo di diffusione

a distanza.

B) Diritti tutelati: (i) diritto di pubblica rappresentazione,

compresa la pubblica utilizzazione a mezzo di riproduzione

cinematografica o realizzata con qualsiasi altro procedimento

tecnico di riproduzione; (ii) diritto di comunicazione al pubblico,

su filo o senza filo, mediante diffusione radiotelevisiva o con

qualsiasi altro mezzo effettuata, comprese la comunicazione al

pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo e le

comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di

accesso, nonché la ricezione nei pubblici esercizi a mezzo di

apparecchi riceventi delle opere diffuse in radio e televisione; (iii)

diritto di comunicazione al pubblico mediante la messa a

disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno

possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti

individualmente; (iv) diritti relativi alla registrazione su qualunque

supporto riproduttore di suoni, voci o immagini, alla riproduzione

meccanica e alla distribuzione degli esemplari dell’opera; (v)

diritti relativi al noleggio e al prestito degli esemplari dell’opera

fissata su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci e

immagini.

5. Sono considerate appartenenti alla sezione OLAF le opere e i

diritti tutelati di seguito indicati.

A) Opere assegnate: (A.1) opere scritte e orali nel campo

letterario e scientifico, compresi i programmi per elaboratore;

(A.2) opere delle arti plastiche e figurative, comunque espresse,

e opere fotografiche.

B) Diritti tutelati per le opere sub (A.1): (i) diritti di lettura e

recitazione in pubblico, compresa la pubblica utilizzazione a

mezzo riproduzione cinematografica o realizzate con qualsiasi

altro procedimento tecnico di riproduzione; (ii) diritto di

comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, mediante

diffusione radiotelevisiva o con qualsiasi altro mezzo effettuata,

comprese la comunicazione al pubblico via satellite, la

ritrasmissione via cavo e le comunicazioni al pubblico codificate

con condizioni particolari di accesso, nonché la ricezione nei

pubblici esercizi a mezzo di apparecchi riceventi delle opere

diffuse in radio e televisione; (iii) diritto di comunicazione al

pubblico mediante la messa a disposizione del pubblico

dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal

luogo e nel momento scelti individualmente, con esclusione

delle utilizzazioni delle opere in forma grafica; (iv) diritti relativi

alla registrazione su qualunque supporto riproduttore di suoni,

voci o immagini, alla riproduzione meccanica (con esclusione

della riproduzione grafica o a stampa) e alla distribuzione degli

esemplari così riprodotti, compresa la riproduzione effettuata

mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo;

Diritti tutelati per le opere sub (A.2): (i) diritti di pubblica

SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI

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utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o realizzata

con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione; (ii)

diritto di comunicazione al pubblico, su filo o senza filo,

mediante diffusione televisiva o con qualsiasi altro mezzo

effettuata, comprese la comunicazione al pubblico via satellite,

la ritrasmissione via cavo e le comunicazioni al pubblico

codificate con condizioni particolari di accesso, nonché la

ricezione nei pubblici esercizi a mezzo di apparecchi riceventi

delle opere diffuse in televisione; (iii) diritto di comunicazione al

pubblico mediante la messa a disposizione del pubblico

dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal

luogo e nel momento scelti individualmente; (iv) diritti relativi alla

registrazione su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci e

immagini, alla riproduzione meccanica e alla distribuzione degli

esemplari dell’opera, comprese la riproduzione a stampa e la

riproduzione effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema

analogo; (v) diritto dell’autore di un’opera d’arte, compresi gli

originali dei manoscritti di opere di qualunque genere, sulle

vendite dell’originale successive alla prima.

6. Sono considerate appartenenti alla sezione Lirica le opere e i

diritti tutelati di seguito indicati.

A) Opere assegnate: opere liriche, oratori, opere analoghe

drammatico-musicali, balletti, opere coreografiche ed

assimilabili. Fermo restando quanto previsto al precedente

comma 2 lettera A), si intendono assegnate alla Lirica le opere

utilizzate in forma parziale o eseguite in forma concertistica.

B) Diritti tutelati:

a) diritto di pubblica rappresentazione ed esecuzione, compresa

la pubblica utilizzazione a mezzo di riproduzione

cinematografica o realizzate con qualsiasi altro procedimento

tecnico di riproduzione;

b) diritto di comunicazione al pubblico, su filo o senza filo,

mediante diffusione radiotelevisiva o con qualsiasi altro mezzo

effettuata, comprese la comunicazione al pubblico via satellite,

la ritrasmissione via cavo e le comunicazioni al pubblico

codificate con condizioni particolari di accesso, nonché la

ricezione nei pubblici esercizi a mezzo di apparecchi riceventi

delle opere diffuse in radio e televisione;

c) diritto di comunicazione al pubblico mediante la messa a

disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno

possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti

individualmente;

d) diritti relativi alla registrazione su qualunque supporto

riproduttore di suoni, voci o immagini, alla riproduzione

meccanica e alla distribuzione degli esemplari dell’opera;

e) diritti relativi al noleggio e al prestito degli esemplari dell’opera

fissata su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci e

immagini.

7. Le opere create per la radiodiffusione, per la televisione e

quelle cosiddette multimediali, al pari di quelle che potranno

essere create in relazione a ogni ulteriore evoluzione dei mezzi

di comunicazione al pubblico, sono assegnate alle sezioni

previste dal presente articolo in considerazione del proprio

genere.

8. Rientrano fra i diritti tutelati per le varie sezioni e per le opere

rispettivamente loro assegnate, oltre a quelli previsti nei commi

2 lett. B), 3 lett. B), 4 lett. B), 5 lett. B), 6 lett. B) del presente

articolo, tutti i diritti di utilizzazione economica e diritti a

compenso la cui tutela è affidata alla Società dalla legislazione

vigente o in virtù di apposito mandato conferito dagli aventi

diritto.

9. L’Associato ha le seguenti facoltà, esercitabili con effetto dal

1° gennaio dell’anno successivo rispetto al momento di

esercizio della facoltà medesima secondo le modalità previste

dal Regolamento di cui all’art. 32: (i) limitare il mandato a

determinati territori; (ii) escludere uno o più dei diritti elencati nei

commi 2, lett. B), 3, lett. B), 4, lett. B), 5, lett. B), 6 lett. B) del

presente articolo; (iii) escludere dal mandato i diritti di

riproduzione e comunicazione al pubblico limitatamente alle

utilizzazioni sulle reti telematiche e di telefonia mobile o

analoghe forme di fruizione delle opere, distintamente per

utilizzazioni interattive e utilizzazioni non interattive.

10. Il Regolamento di cui all’art. 32 può disciplinare ulteriori

modalità di esercizio dei diritti e facoltà previsti dal presente

articolo.

ARTICOLO 7 – Organizzazione. 1. Sono organi della Società l’Assemblea, il Consiglio di

sorveglianza, il Consiglio di gestione e il Collegio dei revisori.

2. Presso la sede della Società sono conservati i libri dei verbali

degli organi della Società. Agli Associati spetta il diritto di

ispezionare il libro dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio di

sorveglianza.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto,

le modalità di convocazione e le regole di funzionamento degli

organi della Società possono essere ulteriormente disciplinate

dal Regolamento di cui all’art. 32.

4. In ogni caso, le riunioni degli organi della Società, con

esclusione dell’Assemblea, devono potere essere convocate

anche per mezzo di telefax o posta elettronica e alle stesse deve

potersi prendere parte anche a mezzo di videoconferenza o

teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano

essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo

verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di

intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti

affrontati, scambiando se del caso documentazione. In tali casi,

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la adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la

presiede e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la

stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

5. La convocazione del Consiglio di sorveglianza è disciplinata

dal comma 6 dell’art. 13, e il termine ivi previsto non può essere

abbreviato.

6. La convocazione del Consiglio di gestione e del Collegio dei

revisori è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la

adunanza, ma nei casi di urgenza il termine può essere più

breve ma comunque non inferiore alle ventiquattro ore.

7. È sempre consentita la riunione degli organi della Società in

forma totalitaria, per tale intendendosi la presenza di tutti i

componenti in carica dell’organo che tenga la riunione e la

presenza di tutti i componenti in carica degli altri organi sociali

che ai sensi del presente Statuto abbiano diritto di assistervi.

ARTICOLO 8 – Remunerazioni e spese. 1. La remunerazione per i componenti il Consiglio di

sorveglianza, il Consiglio di gestione, il Collegio dei revisori e le

Commissioni consultive di cui all’art. 15 nonché delle loro

eventuali articolazioni interne (commissioni, comitati, gruppi di

studio e simili) è stabilita secondo le competenze e modalità

previste dal presente Statuto, ed in ogni caso nel rispetto di

quanto segue:

A) gli emolumenti dei componenti il Consiglio di sorveglianza, del

Consiglio di gestione, del Collegio dei revisori, delle Commissioni

consultive di cui all’art. 15 nonché delle loro eventuali

articolazioni interne (commissioni, comitati, gruppi di studio e

simili) devono essere determinati tenuto conto dei parametri

previsti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9

gennaio 2001 e successive modificazioni, previa applicazione

delle modalità tecnico-informatiche di base dalla stessa

contemplate

B) in ogni caso, i predetti emolumenti non possono

complessivamente eccedere, in ragione di anno e incluso il

conteggio di eventuali gettoni di presenza, il limite rappresentato

dallo 0,6 per cento del valore della produzione della Società, per

come risultante dall’ultimo rendiconto di gestione regolarmente

approvato; in particolare, del suddetto limite complessivo dello

0,6 per cento: (i) non più del 40% può essere destinato agli

emolumenti dei componenti il Consiglio di sorveglianza e le

Commissioni consultive di cui all’art. 15 (e ogni altra articolazione

interna); (ii) non più del 40% può essere destinato agli

emolumenti del Consiglio di gestione; e (iii) non più del 20% può

essere destinato agli emolumenti dei componenti del Collegio

dei revisori.

2. È dovuto il rimborso delle spese strettamente inerenti lo

svolgimento della funzione di componenti il Consiglio di

sorveglianza, il Consiglio di gestione, il Collegio dei revisori e le

Commissioni consultive di cui all’art. 15, e delle loro eventuali

articolazioni interne (commissioni, comitati, gruppi di studio e

simili). Detto rimborso non può comunque eccedere in ragione di

anno il limite rappresentato dal 25% per cento dell’ammontare

dei compensi determinati ai sensi del comma 1.

3. Dal conteggio dei limiti complessivi di cui al precedente

comma sono esclusi i compensi relativi alla società di revisione e

agli altri uffici o organismi di cui agli artt. 22 e 23.

ARTICOLO 9 – Assemblea. 1. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Consiglio di

gestione quando: (i) si deve procedere alla nomina del Consiglio

di sorveglianza; (ii) il Consiglio di gestione lo ritenga necessario;

(iii) ne sia fatta richiesta da almeno un ventesimo degli Associati

che siano in regola con il pagamento dei contributi associativi; o

(iv) ne sia fatta richiesta da un numero di Associati che

rappresentino almeno un ventesimo dei diritti di autore distribuiti

dalla Società nel corso dell’esercizio precedente.

2. L’Assemblea è convocata con avviso contenente l’ordine del

giorno da pubblicarsi sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica

Italiana, sul sito internet della Società e almeno su di un giornale

a diffusione nazionale, non meno di quaranta giorni prima di

quello stabilito per la riunione.

3. L’Assemblea si riunisce a Roma, nei locali specificati

nell’avviso di convocazione.

4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di

gestione.

5. L’Assemblea: (a) nomina i componenti il Consiglio di

sorveglianza b) revoca i componenti il Consiglio di sorveglianza.

6. La partecipazione all’Assemblea non dà diritto a compenso o

a rimborso delle spese sostenute ai fini della partecipazione.

ARTICOLO 10 – Funzionamento dell’Assemblea. 1. I lavori dell’Assemblea si svolgono in unica convocazione ed

essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli

Associati e dei voti presenti, anche per delega.

2. Il Presidente può aggiornare i lavori dell’Assemblea in tutte le

ipotesi in cui ne ravvisi l’opportunità e non vi sia opposizione al

rinvio di almeno un terzo dei presenti. In caso di rinvio, il

Presidente fissa contemporaneamente il giorno e l’ora per la

prosecuzione dei lavori che non può in ogni caso superare il

termine di quindici giorni dalla data dell’adunanza oggetto di

rinvio. Sempre in caso di rinvio, le operazioni necessarie alla

partecipazione all’Assemblea devono essere ripetute, restando

però salve le liste già presentate ai sensi dell’art. 12, comma 5.

Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi

l’opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo,

SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI

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motivando la decisione.

3. Il Presidente regola la discussione dando la parola agli

Associati o ai loro rappresentanti che l’abbiano richiesta.

Ciascun interveniente ha la possibilità di un solo intervento su

ogni punto all’ordine del giorno. Spetta, parimenti, al Presidente

di intervenire al fine di evitare abusi o comportamenti non

conformi allo svolgimento ordinato dell’Assemblea e, a tale fine,

il Presidente, in apertura dei lavori assembleari, può fissare il

limite massimo di durata di ciascun intervento.

4. Le votazioni avvengono, dalla prima elezione degli organi

sociali successiva all’approvazione dello Statuto, per alzata di

mano o attraverso presentazione di scheda di voto sottoscritta,

secondo modelli e procedure predisposti dalla Società. Tali

procedure dovranno, a partire dalle elezioni di organi sociali

successive alla prima, prevedere anche l’esercizio del voto

elettronico, in conformità al Regolamento di cui all’art. 127 del d.

lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e comunque in modo da garantire la

certezza della provenienza del voto dall’avente diritto. I voti

espressi su schede non conformi sono nulli e non vengono

conteggiati. Non è ammesso il voto segreto.

5. Nelle operazioni di conteggio dei voti, il Presidente può farsi

assistere da un numero sufficiente di scrutatori, scelti

preferibilmente tra: (a) i componenti il Consiglio di gestione; (b) i

componenti il Consiglio di sorveglianza; (c) i dipendenti della

Società.

6. All’adunanza assembleare assistono i componenti in carica

degli organi della Società, il presidente dell’Organismo di

Vigilanza di cui all’art. 23 e il Direttore generale.

7. Allo svolgimento dei lavori dell’Assemblea possono inoltre

assistere, su invito del Presidente, esperti e giornalisti.

ARTICOLO 11 – Deliberazioni assembleari. 1. Hanno diritto di partecipare alla Assemblea gli Associati in

regola con il pagamento dei contributi associativi. Le previsioni

che seguono si intendono riferite ad ogni sezione e categoria di

appartenenza dell’Associato, per la quale egli abbia diritto di

voto.

2. Ogni Associato ha diritto a esprimere nelle deliberazioni

assembleari almeno un voto e poi un voto per ogni euro

(eventualmente arrotondato per difetto) di diritti di autore

percepiti nella predetta qualità di Associato, a seguito di

erogazioni della Società nel corso dell’esercizio precedente.

3. In nessun caso ciascun Associato può esprimere voti in

misura superiore al quarantesimo dei voti in astratto esprimibili in

ciascuna singola votazione, sia essa generale o separata ai

sensi delle lettere da a) a l) del comma 4 dell’art. 12.

4. Ai fini della partecipazione all’Assemblea, ciascun Associato

deve ritirare, prima dell’Assemblea e nel rispetto delle modalità

stabilite dall’avviso di convocazione della stessa, un biglietto di

ammissione all’Assemblea contenente l’indicazione del numero

di voti a esso spettanti.

5. Ogni Associato partecipa alla Assemblea in persona o

attraverso un rappresentante, legittimato mediante delega scritta

con firma autenticata ovvero conferita in via elettronica quando

previsto da apposite norme regolamentari e con le modalità in

esse stabilite.

6. Ogni rappresentante non può essere portatore di più di dieci

deleghe.

7. I componenti gli organi sociali, i componenti le Commissioni

consultive di cui all’art. 15 e i dipendenti della Società (ivi inclusi

coloro che ricoprono gli uffici di cui agli artt. 22 e 23) non

possono svolgere la funzione di rappresentanti.

8. Eventuali contestazioni sul diritto di partecipare all’Assemblea

o sul numero di voti risultanti come assegnati al singolo

Associato sono decise dal Presidente prima dell’apertura dei

lavori assembleari. Della questione controversa e della relativa

decisione assunta il Presidente dà atto sinteticamente nel

verbale di cui al comma 10.

9. Le deliberazioni di cui alla lettera a) del comma 5 dell’art. 9

sono approvate secondo quanto previsto dal successivo art. 12.

Le deliberazioni di cui alla lettera b) del comma 5 dell’art. 9 sono

approvate col voto favorevole di almeno un quinto dei voti in

astratto esprimibili in assoluto in Assemblea.

10. Le deliberazioni della Assemblea devono constare da

processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario

della Assemblea. Il segretario è nominato di volta in volta dal

Presidente e deve essere un notaio.

ARTICOLO 12 – Composizione del Consiglio di sorveglianza. 1. Il Consiglio di sorveglianza è formato da un numero variabile

di componenti compreso tra un minimo di trentadue ad un

massimo di quarantadue. I componenti del Consiglio di

sorveglianza durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per

una volta.

2. I primi trentadue componenti sono nominati secondo quanto

previsto dai commi da 3 a 8 del presente articolo. Gli ulteriori

componenti sono nominati, ove ne ricorrano le condizioni,

secondo quanto previsto dal comma 9.

3. I primi trentadue componenti sono nominati dall’Assemblea

degli Associati in modo da assicurare:

(i) che la rappresentanza di autori, da un lato, e di editori,

produttori, concessionari e cessionari, dall’altro lato, sia paritaria

(e quindi metà rappresentanti degli autori e metà rappresentanti

degli editori, produttori, concessionari e cessionari) e, al

contempo,

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Pagina 7

(ii) che siano rappresentati, sempre che nella sezione

interessata vi siano Associati aventi diritto al voto: almeno un

autore e un editore della sezione Musica; almeno un autore e un

produttore o concessionario della sezione Cinema; almeno un

autore e un editore, concessionario o cessionario della sezione

DOR; almeno un autore e un editore della sezione Lirica;

almeno un autore e un editore della sezione OLAF.

4. Alla elezione dei componenti il Consiglio di sorveglianza si

procede attraverso la votazione separata:

a) degli Associati della categoria autori della sezione Musica;

b) degli Associati della categoria editori della sezione Musica;

c) degli Associati della categoria autori della sezione DOR;

d) degli Associati delle categorie degli editori, concessionari e

cessionari della sezione DOR;

e) degli Associati della categoria autori della sezione Lirica;

f) degli Associati della categoria editori della sezione Lirica;

g) degli Associati della categoria autori della sezione OLAF;

h) degli Associati della categoria editori della sezione OLAF;

i) degli Associati della categoria autori della sezione Cinema;

l) degli Associati della categoria produttori e concessionari della

sezione Cinema.

5. Le votazioni separate di cui al precedente comma 4

avvengono su liste di candidati presentate secondo le seguenti

modalità:

a) ciascun Associato avente diritto di voto può presentare per la

sezione e categoria di appartenenza una lista di candidati, con

tali candidati ordinati progressivamente per numero;

b) possono essere candidate persone fisiche, associate e non

associate, che non si trovino nelle condizioni previste dall’art.

2382 del codice civile, che non siano stati esclusi dalla Società

ai sensi dell’art. 5 e nei cui confronti non sia pendente

procedimento per l’applicazione di una delle misure di

prevenzione previste dal d.lgs. n. 159 del 2011 e successive

modificazioni;

c) un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di

ineleggibilità;

d) ciascuna lista è composta da almeno undici candidati dei

quali deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita;

e) le liste devono essere depositate almeno venti giorni prima

dell’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del

Consiglio di sorveglianza e devono recare la sottoscrizione

autenticata dell’Associato presentatore della lista;

f) unitamente a ciascuna lista, sono depositate le dichiarazioni,

con sottoscrizione autenticata, con le quali i singoli candidati: (i)

accettano la candidatura e l’ordine di lista attribuito; (ii)

attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti

previsti dalla precedente lettera b).

6. Ciascun Associato non può presentare né votare più di una

lista per ogni sezione e categoria di appartenenza.

7. I voti ottenuti dalle liste saranno divisi successivamente

per uno, due, tre, quattro, cinque, sei, ecc. I quozienti così

ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di

ciascuna di tali liste, secondo l’ordine dalle stesse

rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati

delle varie liste di tutte le votazioni separate di cui al

precedente comma 4 verranno disposti in unica graduatoria

decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto

i quozienti più elevati, fermo restando il rispetto di quanto

previsto dai precedenti commi 2 e 3.

8. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso

quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non

sia stato eletto ancora alcun consigliere o sia stato eletto il

minor numero di consiglieri. Nel caso in cui nessuna di tali

liste abbia ancora eletto un consigliere ovvero tutte abbiano

eletto lo stesso numero di consiglieri, nell’ambito di tali liste

risulta eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto il

maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e

sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio

mediante nuova votazione da parte dell’intera Assemblea,

risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la

maggioranza semplice dei voti. Resta sempre necessario

rispettare quanto previsto dal precedente comma 3.

9. Per quelle Sezioni che abbiano margine operativo non

negativo, in base alle risultanze delle contabilità analitiche di cui

all’art. 30, saranno eletti due ulteriori componenti (un

rappresentante degli autori e un rappresentante degli editori,

produttori, concessionari o cessionari). I predetti componenti

saranno anch’essi tratti dalla graduatoria di cui al comma 7 del

presente articolo, sempre nel rispetto di quanto previsto dal

precedente comma 3(i).

10. Nel caso non vengano presentate liste di candidati o che le

liste presentate non contengano un numero di candidati

sufficienti a coprire tutti i posti nel Consiglio di sorveglianza,

l’Assemblea procede alla nomina dei componenti mancanti sulla

base di candidature avanzate durante lo svolgimento della

adunanza e approvate a maggioranza relativa dei voti. Resta

sempre necessario rispettare quanto previsto dal precedente

comma 3.

11. Qualora uno o più componenti il Consiglio di sorveglianza

nominati dall’Assemblea cessino dalla carica prima del

quadriennio, il Consiglio di sorveglianza può procedere alla

cooptazione di altrettanti componenti, nel rispetto di quanto

previsto dal precedente comma 3. A tal fine, il Consiglio di

sorveglianza deve prioritariamente tener conto della eventuale

presenza, nella lista da cui era stato tratto al momento della

elezione il consigliere cessato dalla carica, di altri candidati

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tutt’ora con i requisiti per divenire componenti il Consiglio di

sorveglianza.

12. La cooptazione è valida con la partecipazione di almeno la

metà dei componenti in carica. I componenti così cooptati

rimangono in carica fino al termine del quadriennio in corso.

13. Se per qualsiasi ragione il numero dei componenti il

Consiglio di sorveglianza si riduce a meno della metà dei

componenti originari, l’intero Consiglio di sorveglianza decade e

dovrà rinnovarsi per intero. In tale caso il Consiglio di gestione

procede senza indugio alla convocazione dell’Assemblea.

ARTICOLO 13 – Funzioni del Consiglio di sorveglianza. 1. Il Consiglio di sorveglianza:

a) nomina nel suo ambito un Presidente e un Vicepresidente,

secondo quanto previsto dall’art. 14;

b) nomina e revoca i componenti il Consiglio di gestione;

c) determina il compenso dei componenti il Consiglio di gestione

e del suo Presidente, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 8;

d) nomina i componenti il Collegio dei revisori di sua

competenza e li revoca in presenza di giusta causa;

e) determina il compenso, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 8,

di tutti i componenti il Collegio dei revisori;

f) assegna, con le modalità di cui al comma 2 dell’art. 21,

l’incarico alla società di revisione e ne determina il compenso;

g) approva il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione e

delibera circa le eventuali erogazioni di cui agli artt. 2, commi 2,

3, 4, e 31, comma 4;

h) promuove l’esercizio dell’azione di responsabilità contro i

componenti il Consiglio di gestione, il Collegio dei revisori e il

Direttore generale;

i) delibera in ordine ai piani industriali e strategici della Società

predisposti dal Consiglio di gestione, ferma in ogni caso la

responsabilità di questo per gli atti compiuti;

l) delibera in ordine alle singole operazioni che il Consiglio di

gestione assoggetti alla approvazione del Consiglio di

sorveglianza, ferma in ogni caso la responsabilità del Consiglio

di gestione per gli atti compiuti;

m) approva e modifica, su proposta del Consiglio di gestione, il

Regolamento di cui all’art. 31;

n) delibera in merito alla modificazione dello Statuto;

o) approva, su proposta del Consiglio di gestione, le condizioni

economiche indicate al comma 2, lettere b) e c), dell’art. 25;

p) adotta ogni altra deliberazione eventualmente attribuita alla

competenza del Consiglio di sorveglianza dal presente Statuto.

2. Le deliberazioni del Consiglio di sorveglianza sono approvate

a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dal

successivo art. 16 in materia di elezione dei componenti il

Consiglio di gestione e salvo per quanto attiene alle deliberazioni

di cui alle lettere m) e n) del comma precedente, per le

approvazioni delle quali è necessaria la maggioranza dei due

terzi dei componenti il Consiglio di sorveglianza.

3. In caso di parità di voti la proposta messa in votazione si

considera respinta.

4. Il Consiglio di sorveglianza riceve dal Presidente del Consiglio

di gestione o da un suo delegato periodica e regolare informativa

circa l’attività della Società e circa le deliberazioni del Consiglio di

gestione.

5. Il Consiglio di sorveglianza si riunisce almeno due volte

all’anno e ogni qual volta il suo Presidente lo ritenga opportuno o

un terzo dei suoi componenti lo richiedano.

6. La convocazione del Consiglio di sorveglianza è fatta almeno

quindici giorni prima della seduta mediante avviso del Presidente

contenente l’ordine del giorno.

7. Alle adunanze del Consiglio di sorveglianza assistono i

componenti il Collegio dei revisori, il presidente dell’Organismo di

Vigilanza di cui all’art. 23 e il Direttore generale.

8. Allo svolgimento delle adunanze del Consiglio di sorveglianza

si applicano, per quanto compatibili, le previsioni di cui ai commi

da 1 a 4 dell’art. 10.

9. Il Direttore generale della Società esercita le funzioni di

segretario del Consiglio di sorveglianza, e, in tale qualità, è

incaricato di redigere il processo verbale delle adunanze.

10. Le deliberazioni del Consiglio di sorveglianza devono

constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal

segretario della stessa.

ARTICOLO 14 – Presidente del Consiglio di sorveglianza. 1. Il Presidente del Consiglio di sorveglianza è eletto nel suo

ambito tra i Consiglieri tratti dalle liste di cui alle lettere a), c), e),

g) o i) del comma 4 dell’art. 12.

2. Il Presidente del Consiglio di sorveglianza convoca e presiede

il Consiglio di sorveglianza stesso. Al Vicepresidente del

Consiglio di sorveglianza spetta, in caso di assenza o

impedimento, la sostituzione del Presidente. In caso di assenza

o impedimento del Vice Presidente, le sue funzioni sono

esercitate dal componente più anziano.

ARTICOLO 15 – Commissioni consultive. 1. Nell’ambito del Consiglio di sorveglianza sono costituite le

seguenti cinque Commissioni consultive: Commissione Musica;

Commissione Lirica; Commissione OLAF; Commissione

Cinema; Commissione DOR.

2. Le Commissioni consultive decadono e devono essere

nuovamente nominate con la nomina di un nuovo Consiglio di

sorveglianza.

3. Ciascuna Commissione consultiva è composta da un minimo

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di quattro membri a un massimo di dieci membri, secondo

quanto stabilito, anche in modo diverso per ciascuna

Commissione, dal medesimo Consiglio di sorveglianza.

4. Ciascuna Commissione consultiva è composta da

rappresentanti degli autori e degli editori, produttori,

concessionari o cessionari secondo il principio che segue: i

componenti rappresentanti gli autori, da un lato, e gli editori,

produttori, concessionari o cessionari, dall’altro lato, sono stabiliti

in numero proporzionale agli incassi (divisi tra incassi degli autori

e incassi degli editori, produttori, concessionari o cessionari)

della sezione cui la Commissione si riferisce, con il limite

ulteriore che i componenti rappresentanti gli editori, produttori,

concessionari o cessionari non possono essere in numero

superiore ai componenti rappresentanti gli autori.

5. Sono componenti di ciascuna Commissione consultiva, fermo

quanto previsto dai precedenti commi 3 e 4, i candidati alla

elezione del Consiglio di sorveglianza che abbiano ottenuto,

nelle corrispondenti liste di cui al comma 4 dell’art. 12, i maggiori

quozienti di cui al comma 7 dell’art. 12, e quindi anzitutto coloro

che sono risultati eletti nel Consiglio di sorveglianza e tra costoro

quelli eletti con quozienti maggiori. In caso di rinunzia del

designato alla funzione di componente della Commissione

consultiva subentra il candidato successivo nella lista

corrispondente a quella del consigliere rinunciante. In caso di

assenza di candidati eleggibili nelle liste, provvede con propria

deliberazione il Consiglio di sorveglianza.

6. Ciascuna Commissione consultiva elegge, nel suo ambito, un

Presidente e un Vicepresidente.

7. Le Commissioni consultive rendono parere obbligatorio, ma

non vincolante, al Consiglio di gestione in ordine ai criteri di

ripartizione dei diritti di autore e alle misure dei compensi per le

utilizzazioni delle opere assegnate alla competenza della

Commissione e svolgono le eventuali altre funzioni istruttorie e

consultive individuate dal Consiglio di sorveglianza o dal

Consiglio di gestione.

8. Per la validità delle riunioni di ciascuna delle Commissioni

consultive occorre la presenza della maggioranza dei

componenti.

9. Ciascuna Commissione delibera a maggioranza assoluta dei

presenti.

10. Il pagamento di un emolumento per i componenti delle

Commissioni che non siano anche componenti del Consiglio di

sorveglianza resta fissato secondo quanto previsto dall’art. 8.

ARTICOLO 16 –Composizione del Consiglio di gestione. 1. Il Consiglio di gestione è composto da cinque componenti,

compreso il Presidente, eletti dal Consiglio di sorveglianza.

2. Possono essere componenti il Consiglio di gestione Associati

e non associati, purché in ogni caso nel rispetto di quanto

previsto nei successivi commi da 3 a 6.

3. La funzione di componente del Consiglio di gestione è

incompatibile con quella di componente del Consiglio di

sorveglianza e di componente di Commissione consultiva di cui

all’art. 15.

4. I componenti del Consiglio di gestione devono possedere i

requisiti di cui all’art. 12, comma 5, lettera b), nonché quelli di

onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione

di una società con azioni quotate su di un mercato

regolamentato, come fissati dall’art. 147-quinquies del d.lgs. n.

58 del 1998 e successive modificazioni.

5. I candidati alla carica di componenti il Consiglio di gestione

devono, inoltre, essere scelti tra esperti in discipline giuridiche,

economiche, aziendalistiche ovvero esperti nella materia

oggetto dell’attività della Società.

6. I componenti il Consiglio di gestione non svolgono alcuna

attività in attuale o potenziale conflitto di interessi con quelle della

Società e non dirigono o gestiscono strutture professionali o

commerciali interessate ad avere rapporti con la Società, diversi

da quelli di associazione o di mandato per la gestione del proprio

diritto di autore.

7. I componenti il Consiglio di gestione, ivi incluso il suo

Presidente, restano in carica quattro anni e sono rieleggibili per

una volta. Resta inteso che la costituzione del Consiglio di

gestione, e la durata della relativa nomina, decorre dalla

adozione del provvedimento previsto dall’art. 19, comma 1.

8. Essi sono eletti sulla base di liste presentate da uno o più

componenti il Consiglio di sorveglianza e depositate presso la

sede della Società fino all’inizio della riunione del Consiglio di

sorveglianza convocato per procedere alla elezione.

9. In ogni lista dovranno essere elencati non meno di tre

candidati contraddistinti da un numero progressivo. Ogni

candidato può essere presente in una sola lista.

10. Ogni componente del Consiglio di sorveglianza nominato ai

sensi dell’art. 12, comma 3, può presentare una sola lista.

11. Ogni componente del Consiglio di sorveglianza può votare

una sola lista.

12. Alla elezione si procederà come segue: i voti ottenuti dalle

liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre,

quattro e cinque. I quozienti così ottenuti saranno assegnati

progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo

l’ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così

attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica

graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno

ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati

abbiano ottenuto lo stesso quoziente risulterà eletto il candidato

della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di

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parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà

a nuova votazione da parte dell’intero Consiglio di sorveglianza

risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza

semplice dei voti.

13. Nel caso che non vengano presentate liste di candidati o che

le liste presentate non contengano un numero di candidati

sufficienti a coprire tutti i posti nel Consiglio di gestione, il

Consiglio di sorveglianza procede a integrarne la composizione

sulla base di candidature avanzate durante lo svolgimento della

adunanza del Consiglio di sorveglianza e approvate a

maggioranza relativa dei voti.

14. Il primo candidato della lista che abbia ottenuto il maggior

numero di voti è designato, ai fini del procedimento di nomina

previsto dall’art. 19, Presidente del Consiglio di gestione. Nel

caso in cui non sia presentata alcuna lista di candidati, ovvero

qualora occorra procedere per qualsiasi causa alla sua

sostituzione per il periodo residuo del quadriennio, il Presidente

del Consiglio di gestione è designato dal Consiglio di

sorveglianza a maggioranza relativa dei voti.

15. Il Consiglio di gestione nomina, nel suo ambito, un

Vicepresidente.

16. Al Vicepresidente del Consiglio di gestione spetta, in caso di

assenza o impedimento, la sostituzione del Presidente nella

rappresentanza della Società e nell’esercizio delle altre funzioni

del Presidente del Consiglio di gestione.

17. In caso di assenza o impedimento del Vicepresidente le sue

funzioni sono esercitate dal componente anziano del Consiglio

di gestione. Ai fini della applicazione del presente comma,

l’anzianità rilevante è quella di carica; a parità di anzianità di

carica vale quella anagrafica.

18. Il Consiglio di gestione, qualora vengano a mancare uno o

più dei propri componenti, deve integrarsi per cooptazione alla

prima riunione utile.

19. Ai fini della cooptazione il Consiglio di gestione deve

prioritariamente tener conto della eventuale presenza, nella lista

da cui era stato tratto al momento della elezione il consigliere

cessato dalla carica, di altri candidati tutt’ora con i requisiti per

divenire componenti del Consiglio di gestione.

20. La cooptazione è valida con la partecipazione di almeno la

metà dei componenti in carica. I componenti così cooptati

rimangono in carica fino al termine del quadriennio in corso.

21. Se per qualsiasi ragione il numero dei componenti il

Consiglio di gestione si riduce a meno della metà dei

componenti originari l’intero Consiglio decade e dovrà rinnovarsi

per intero.

ARTICOLO 17 – Funzionamento del Consiglio di gestione. 1. Il Consiglio di gestione si riunisce almeno sei volte l’anno, su

convocazione del suo Presidente.

2. È inoltre convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo

ritenga necessario, ovvero su richiesta di almeno due suoi

componenti.

3. Per la validità delle riunioni è richiesto l’intervento della

maggioranza dei componenti in carica.

4. Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza di

voti dei presenti; in caso di parità prevale la deliberazione che ha

ottenuto il voto di chi presiede.

5. Alle adunanze del Consiglio di gestione assistono i

componenti il Collegio dei revisori, il presidente dell’Organismo di

Vigilanza di cui all’art. 23 e il Direttore generale.

6. Il Direttore generale della Società esercita le funzioni di

segretario del Consiglio, e, in tale qualità, è incaricato di redigere

il processo verbale delle adunanze.

7. Le deliberazioni del Consiglio di gestione devono constare da

processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ARTICOLO 18 – Funzioni del Consiglio di gestione. 1. Il Consiglio di gestione:

a) determina l’indirizzo generale della gestione della Società e

ne controlla l’esecuzione da parte del Direttore generale;

b) propone al Consiglio di sorveglianza le condizioni economiche

indicate al comma 2, lettere b) e c), dell’art. 25, ai fini della loro

approvazione;

c) determina le iniziative da assumere nell’interesse generale

della Società e per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, ivi

comprese l’approvazione dei criteri di ripartizione dei proventi

per diritti d’autore e le misure dei compensi per la utilizzazione

delle opere assegnate a ciascuna sezione;

d) predispone i piani industriali e strategici della Società;

e) approva, ai fini della sottoposizione alla approvazione del

Consiglio di sorveglianza, lo schema di bilancio di previsione e di

rendiconto consuntivo della gestione, predisposti dal Direttore

generale;

f) controlla l’andamento generale della spesa e della gestione

finanziaria della Società;

g) delibera sulle domande di ammissione alla Società, ai sensi

del comma 3 dell’art. 3;

h) accerta la ricorrenza di cause di decadenza dal rapporto

associativo, ai sensi del comma 2 dell’art. 5;

i) delibera sulle esclusioni dalla Società, ai sensi del comma 3

dell’art. 5;

l) delibera sulla istituzione di sedi secondarie, rappresentanze e

uffici, ai sensi dell’art. 1, comma 4;

m) nomina e revoca il Direttore generale della Società e ne

determina la posizione giuridica e il trattamento economico;

n) nomina e revoca il Preposto al controllo interno e ne

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determina la posizione giuridica e il trattamento economico;

o) nomina, tenendo conto della designazione delle Autorità di

vigilanza, i componenti l’Organismo di vigilanza di cui all’art. 23 e

ne determina l’emolumento;

p) approva, su proposta del Direttore Generale, il Regolamento

di cui al comma 1 dell’art. 32 e le sue modificazioni;

q) delibera, previo parere obbligatorio ma non vincolante delle

Commissioni di sezione competenti, i criteri di ripartizione dei

diritti di autore e le misure dei compensi per le utilizzazioni delle

opere;

r) adotta ogni altra deliberazione eventualmente attribuita alla

competenza del Consiglio di gestione dal presente Statuto o dai

Regolamenti di cui agli artt. 31 e 32.

2. Il Consiglio di gestione può delegare al Direttore generale

l’esecuzione di sue funzioni diverse da quelle di cui alle

precedenti lettere a), e), f), m), o) e p).

ARTICOLO 19 – Presidente del Consiglio di gestione. 1. Previa designazione del Consiglio di sorveglianza ai sensi del

comma 14 dell’art. 16, il Presidente del Consiglio di gestione è

nominato tra i suoi componenti con decreto del Presidente della

Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei

Ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e

con il Ministro dell’economia e delle finanze.

2. Il Presidente del Consiglio di gestione ha la rappresentanza

legale della Società. Il Presidente può delegare al Direttore

generale la facoltà di rappresentare la Società di fronte a terzi e

in giudizio, sia con riferimento alle materie delegate al medesimo

Direttore generale ai sensi degli artt. 18, comma 2, e 22, comma

4, sia ancora con riferimento alle materie di competenza del

Direttore generale stesso ai sensi dell’art. 22.

3. Il Presidente del Consiglio di gestione convoca e presiede

l’Assemblea e il Consiglio di gestione.

ARTICOLO 20 – Collegio dei revisori. 1. Il Collegio dei revisori è formato da tre componenti effettivi e

due supplenti.

2. Un componente effettivo, con funzioni di Presidente, e uno

supplente sono designati dal Ministero dell’economia e delle

finanze.

3. I restanti due componenti effettivi e l’altro componente

supplente sono nominati con deliberazione del Consiglio di

sorveglianza.

4. Almeno due componenti effettivi e uno supplente devono

essere scelti tra persone abilitate a esercitare la revisione legale

dei conti e iscritte nell’apposito registro di cui al d.lgs. n. 39 del

2010 e successive modificazioni.

5. I restanti componenti, se non iscritti in tale registro, devono

essere scelti tra i professori universitari ordinari in materie

economiche o giuridiche o tra i dirigenti del Ministero

dell’economia e delle finanze.

6. I componenti il Collegio dei revisori restano in carica quattro

anni e sono rieleggibili per una volta.

7. Ai componenti il Collegio dei revisori si applicano i limiti al

cumulo degli incarichi stabiliti in base all’art. 148-bis del d.lgs. n.

58 del 1998 e successive modificazioni.

8. Il Collegio dei revisori:

a) vigila sulla osservanza della legge e del presente Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della

Società e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto

organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e

sul suo concreto funzionamento;

c) esercita i poteri di cui all’art. 2403-bis del codice civile;

d) assiste alle riunioni dell’Assemblea, del Consiglio di

sorveglianza e del Consiglio di gestione.

9. Il Collegio dei revisori trasmette copia dei propri verbali al

Presidente del Consiglio di gestione, al Presidente del Consiglio

di sorveglianza, al Direttore generale e alle Autorità di vigilanza.

ARTICOLO 21 – Revisione legale dei conti. 1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di

revisione iscritta nell’apposito registro di cui al d.lgs. n. 39 del

2010 e successive modificazioni.

2. L’incarico alla società di revisione è assegnato dal Consiglio di

sorveglianza su proposta motivata del Collegio dei revisori. La

durata dell’incarico è di tre esercizi.

3. Il Consiglio di sorveglianza stabilisce altresì il corrispettivo per

l’intera durata dell’incarico al pari degli eventuali criteri per

l’adeguamento del corrispettivo stesso.

4. La revisione legale dei conti è svolta secondo i principi di cui al

d.lgs. n. 39 del 2010 e successive modificazioni.

5. Il Collegio dei revisori e la società di revisione si scambiano

tempestivamente le informazioni rilevanti per l’espletamento dei

rispettivi compiti.

ARTICOLO 22 – Direttore generale. 1. Il Direttore generale è nominato e revocato dal Consiglio di

gestione tra soggetti con comprovata esperienza di

amministrazione e gestione.

2. Il Consiglio di gestione stabilisce all’atto della nomina la

natura, la durata e il contenuto del rapporto che lega il Direttore

generale alla Società. La durata del rapporto può essere

indeterminata o determinata; in questo secondo caso non può

eccedere i cinque anni.

3. Il Direttore generale:

a) provvede all’amministrazione ordinaria della Società e al

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coordinamento dell’attività degli uffici, che dirige;

b) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di

gestione e del Consiglio di sorveglianza;

c) svolge le funzioni di segretario del Consiglio di gestione e del

Consiglio di sorveglianza;

d) esercita i poteri di direzione, coordinamento e organizzazione

del personale dirigente e non dirigente della Società;

e) predispone e presenta al Consiglio di gestione uno schema di

bilancio di previsione e uno schema di rendiconto consuntivo

della gestione.

4. Al Direttore generale il Consiglio di gestione può delegare, con

espressa deliberazione, l’esecuzione di sue ulteriori specifiche

attività nei limiti di cui al comma 2 dell’art. 18.

5. Il Direttore generale, nell’ambito delle sue funzioni, può

attribuire deleghe a terzi anche per singoli settori di attività.

ARTICOLO 23 – Organismo di vigilanza. 1. Il Consiglio di gestione adotta e attua un modello di

organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati, ai sensi del

d.lgs. n. 231 del 2001 e successive modificazioni. A tale fine è

istituito un Organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di

iniziativa e di controllo.

2. L’Organismo di vigilanza di cui al comma precedente è

composto da tre componenti e dura in carica quattro anni. I

componenti sono nominati dal Consiglio di gestione, che ne fissa

anche l’emolumento. Il Presidente dell’Organismo di vigilanza è

designato dalle Autorità di vigilanza ed è scelto tra i magistrati

della Corte dei Conti previa designazione del Presidente della

Corte dei Conti.

ARTICOLO 24 – Autorità di vigilanza e controllo della Corte dei Conti. 1. La Società è soggetta alla vigilanza prevista dalla legge n. 2

del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le risorse provenienti dai servizi di accertamento e

percezione di tasse, imposte, contributi e diritti per conto dello

Stato nonché dal servizio di apposizione del contrassegno

obbligatorio antipirateria, rispettivamente previsti dagli artt. 181,

comma 2, e 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 e

successive modificazioni ed integrazioni, sono oggetto di

contabilità separata rispetto al rendiconto di gestione di cui all’art.

28. Sulle risorse appartenenti a tale contabilità separata, la Corte

dei Conti esercita il controllo partecipativo e, a tal fine, la Società

trasmette alla Corte il rendiconto di cui all’art. 29, comma 1.

ARTICOLO 25 – Proventi e patrimonio. 1. La Società è titolare di rapporti attivi e passivi, di diritti e di beni

classificati secondo le norme del codice civile.

2. I proventi della Società sono costituiti da:

a) i contributi degli Associati;

b) le quote di spettanza sui compensi per l’utilizzazione delle

opere tutelate;

c) i corrispettivi su servizi resi dalla Società;

d) le rendite e ogni ulteriore provento che derivi alla Società in

ragione delle attività svolte;

e) le eccedenze attive della gestione;

f) erogazioni, donazioni e lasciti.

3. In nessun caso gli Associati hanno diritto alla restituzione dei

contributi associativi, né possono conseguire le eccedenze attive

della gestione o quote parte del patrimonio della Società.

4. Il patrimonio netto della Società è costituito dalla riserva

minima permanente, dalla riserva straordinaria e da eventuali

ulteriori riserve costituite ai sensi di legge.

5. La riserva permanente non è inferiore a euro 10.000.000,00

(diecimilioni/00).

6. Nel caso la riserva permanente si riduca, per qualunque

ragione ovvero anche per il cumulo delle perdite di esercizi

precedenti, al di sotto del limite minimo, il Consiglio di gestione

convoca il Consiglio di sorveglianza cui sottopone, per la relativa

approvazione, (a) un rendiconto straordinario aggiornato a una

data non anteriore a sessanta giorni, e (b) un piano, anche

pluriennale, che appaia idoneo a consentire la ricostituzione

della riserva permanente.

7. Il piano deve indicare dettagliatamente le iniziative volte a

consentire la ricostituzione della riserva minima permanente.

L’adeguatezza del piano deve essere attestata da un esperto

scelto tra i soggetti di cui all’art. 2409-bis del codice civile.

8. Al rendiconto straordinario si applicano, in quanto compatibili,

le previsioni di cui all’art. 28 in materia di rendiconto di gestione.

Nella relazione di accompagnamento del rendiconto sono

espressamente indicate le ragioni che hanno determinato la

riduzione della riserva permanente sotto il limite di cui al comma

5 del presente articolo.

9. Il rendiconto straordinario e il piano, munito di attestazione ai

sensi del comma 7 del presente articolo, sono trasmessi alle

Autorità di vigilanza.

ARTICOLO 26 – Esercizio sociale. 1. L’esercizio sociale ha durata annuale e corrisponde all’anno

solare.

ARTICOLO 27 – Bilancio di previsione. 1. Entro il mese di novembre di ogni anno, il Consiglio di

sorveglianza, su proposta del Consiglio di gestione, approva il

bilancio di previsione dell’esercizio successivo.

2. Il bilancio di previsione esprime sinteticamente la previsione

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dei ricavi e dei costi attesi.

3. Il bilancio di previsione è predisposto dal Consiglio di gestione,

su proposta del Direttore generale, almeno trenta giorni prima

dell’approvazione di cui al comma 1 ed è trasmesso al Collegio

dei revisori ai fini della relativa relazione. La relazione del

Collegio dei revisori è emessa nel termine di quindici giorni dalla

relativa ricezione del documento predisposto dal Consiglio di

gestione.

4. Il bilancio di previsione, corredato della relazione del Collegio

dei revisori, è trasmesso ai componenti del Consiglio di

sorveglianza almeno quindici giorni prima della riunione

convocata per la relativa approvazione.

5. Le strutture amministrative della Società, nel corso

dell’esercizio oggetto del bilancio di previsione, assumono gli

impegni di spesa e di investimento in ragione delle concrete

esigenze della Società e dell’andamento economico-finanziario

della gestione e comunque tenendo conto dei limiti indicati nello

stesso bilancio di previsione.

6. Il bilancio di previsione, successivamente all’approvazione da

parte del Consiglio di sorveglianza, è comunicato alle Autorità di

vigilanza.

ARTICOLO 28 – Rendiconto di gestione. 1. Al termine di ogni esercizio e comunque entro centoottanta

giorni dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio di sorveglianza, su

proposta del Consiglio di gestione, approva il rendiconto di

gestione accompagnato dalla relazione del Collegio dei revisori.

2. Il rendiconto di gestione è costituito dallo stato patrimoniale,

dal conto economico e dalla nota integrativa. Il rendiconto di

gestione è accompagnato da una relazione del Consiglio di

gestione sull’andamento della gestione, che evidenzia la

situazione complessiva della Società e quella dei principali

settori in cui essa opera, nonché le prospettive, i rischi e le

opportunità future. Ove sia il caso, nella relazione del Consiglio

di gestione sono altresì indicate e motivate le ragioni di

scostamento dal bilancio di previsione.

3. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve

rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione

patrimoniale e finanziaria della Società e il risultato economico

dell’esercizio.

4. Alla redazione del rendiconto si applicano le regole e i criteri

previsti dal codice civile per il bilancio delle società per azioni. Il

rendiconto di gestione è corredato da una relazione sulle

disponibilità finanziarie derivanti dalla riscossione dei diritti non

ancora ripartiti. Tale relazione costituisce parte integrante del

rendiconto e deve contenere le informazioni inerenti ai flussi e

alle entità di tali disponibilità finanziarie.

5. Il rendiconto di gestione è predisposto dal Consiglio di

gestione su proposta del Direttore generale almeno trenta giorni

prima dell’approvazione di cui al comma 1 ed è trasmesso al

Collegio dei revisori e alla società di revisione ai fini delle relative

relazioni. La relazione del Collegio dei revisori è emessa nel

termine di quindici giorni dalla ricezione del documento

predisposto dal Consiglio di gestione.

6. Il rendiconto di gestione, corredato della relazione del Collegio

dei revisori e della relazione della società di revisione, è inviato ai

componenti del Consiglio di sorveglianza almeno quindici giorni

prima della riunione convocata per la relativa approvazione.

7. In sede di approvazione del rendiconto di gestione, l’avanzo di

gestione dell’esercizio viene destinato per almeno la metà a

incremento della riserva permanente. La quota residua è

attribuita a incremento della riserva straordinaria, fatto salvo

quanto previsto dagli artt. 2, commi 2 e 3, e 31.

8. In caso di chiusura dell’esercizio in disavanzo, il rendiconto

può riportare a nuovo le perdite indicando le ragioni che

possono consentire nell’esercizio successivo la diminuzione o il

recupero delle perdite stesse.

9. Se entro l’esercizio successivo le perdite riportate a nuovo

non risultano diminuite di almeno un terzo, il Consiglio di

sorveglianza che approva il rendiconto di tale esercizio deve

provvedere alla copertura del disavanzo con destinazione

delle riserve di legge utilizzabili a tale scopo e, in subordine,

con utilizzazione della riserva straordinaria o ancora di quella

permanente. Resta salvo quanto previsto dal comma 6

dell’art. 25.

10. Il rendiconto di gestione, unitamente alle relazioni integrative

o accompagnatorie, successivamente all’approvazione da parte

del Consiglio di sorveglianza, è trasmesso alle Autorità di

vigilanza. Le Autorità di vigilanza procedono entro sessanta

giorni all’approvazione del rendiconto di gestione. Il predetto

termine è sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali

richieste di ulteriori elementi o informazioni e le risposte della

Società. Decorso tale termine, escluso l’eventuale periodo di

sospensione, il rendiconto di gestione si intende approvato.

11. I bilanci di previsione e i rendiconti di gestione, unitamente

alle relazioni integrative o accompagnatorie, sono pubblicati sul

sito internet della Società, in formato idoneo alla stampa.

12. Il rendiconto di gestione è depositato presso il registro delle

imprese.

ARTICOLO 29 – Contabilità separate.

1.Unitamente alla approvazione del rendiconto di gestione di cui

all’art. 28, il Consiglio di sorveglianza approva, su proposta del

Consiglio di gestione, il rendiconto della gestione separata

inerente il Fondo di cui al comma 2 dell’art. 31 nonché il

rendiconto della gestione separata delle attività di cui all’art. 24.

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2. I rendiconti indicati al precedente comma 1 sono pubblicati sul

sito internet della Società. Il rendiconto della gestione separata

delle attività di cui all’art. 24 è soggetto alle medesime procedure

previste all’art. 28.

ARTICOLO 30 – Contabilità analitiche per Sezioni 1.Nel rendiconto di gestione di cui all’art. 28 sono contenute le

risultanze delle contabilità analitiche delle Sezioni di cui al

comma 1 dell’art. 6.

2. Le contabilità analitiche sono pubblicate sul sito internet della

Società e comunicate alle Autorità di vigilanza.

3. I criteri e le metodologie adottati nelle contabilità analitiche

sono stabiliti dal Regolamento di cui all’art. 32.

ARTICOLO 31 – Attività solidaristiche per gli autori. 1. La Società promuove forme di solidarietà a favore degli

Associati autori che si trovino in situazione svantaggiata in

ragione di età e di condizioni fisiche, psichiche, economiche,

sociali o familiari. Per forme di solidarietà si intendono

esclusivamente attività solidaristiche di beneficenza e assistenza

sociale. È in ogni caso esclusa la promozione o erogazione di

prestazioni di carattere direttamente o indirettamente

previdenziale.

2. Le attività solidaristiche a favore degli Associati sono attuate

attraverso un Fondo costituito dalla Società e dalla stessa

gestito, con contabilità separata, per conto degli Associati.

3. Il funzionamento del Fondo, la dotazione e le entrate del

Fondo stesso, nonché ancora i criteri e le modalità di erogazione

delle prestazioni sono disciplinati da apposito Regolamento.

4. Fermo quanto previsto dal precedente comma 3, la Società

contribuisce alla dotazione del Fondo nei limiti del ventesimo

dell’avanzo di gestione eventualmente risultante dal rendiconto

di gestione approvato annualmente.

5. Il Regolamento del Fondo è approvato e modificato con le

medesime modalità e maggioranze previste per lo Statuto della

Società e viene comunicato alle Autorità di vigilanza.

ARTICOLO 32 – Regolamento generale e Codice etico. 1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, alla disciplina

della organizzazione e funzionamento della Società può

provvedersi con apposito Regolamento approvato, su proposta

del Direttore generale, dal Consiglio di gestione. Il Regolamento

generale è pubblicato sul sito internet della Società ed è

comunicato alle Autorità di vigilanza.

2. I componenti gli organi sociali, il Direttore generale, gli uffici di

cui all’art. 23 e più in generale i dipendenti e i collaboratori della

Società sono tenuti al rispetto del Codice etico, adottato dalla

Società anche ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e successive

modificazioni. Il Codice etico è pubblicato sul sito internet della

Società ed è comunicato alle Autorità di vigilanza.

3. Il Consiglio di gestione integra il Codice etico con riferimento al

comportamento dovuto dagli Associati e dai mandanti anche in

riferimento al divieto delle false programmazioni così come al

divieto di atti volti a generare confusione nella corretta

individuazione degli aventi diritto alla ripartizione dei diritti di

autore.

ARTICOLO 33 – Disposizioni transitorie e finali. 1. Ai fini della applicazione della legge n. 2 del 2008, il Consiglio

di sorveglianza, il Consiglio di gestione e il Presidente del

Consiglio di gestione sono, si intendono e costituiscono a ogni

effetto, rispettivamente, l’assemblea, il consiglio di

amministrazione e il presidente della Società di cui all’art. 1,

comma 4, della medesima legge.

2. Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto, il

Consiglio di sorveglianza e Consiglio di gestione sono disciplinati

dalle disposizioni di cui agli artt. 2409-octies e seguenti del

codice civile, in quanto compatibili.

3. All’atto dell’approvazione del presente Statuto ed in conformità

ad esso sono nominati i nuovi organi della Società.

4. Le previsioni di cui agli artt. 24 e 29 concernenti le risorse

provenienti dai servizi svolti per conto dello Stato e

dall’apposizione del contrassegno obbligatorio trovano

applicazione dal primo esercizio successivo a quello in corso

all’atto di approvazione del presente Statuto.

5. Le disposizioni di cui al Regolamento generale

incompatibili con il presente Statuto o ripetitive di quanto qui

previsto sono abrogate. A tale fine deve essere adottato e

pubblicato, con le modalità di cui all’art. 32, un testo di

Regolamento generale aggiornato nel quale si tenga conto

delle predette abrogazioni.


立法 实施 (2 文本) 实施 (2 文本)
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WIPO Lex编号 IT206