SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
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STATUTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
Approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012
ARTICOLO 1 – Istituzione, denominazione e sedi. 1. La “Società Italiana degli autori ed editori”, in sigla “SIAE”
(d’ora in avanti anche “Società”), istituita il 23 aprile 1882 con la
denominazione di Società Italiana degli Autori, è attualmente, in
forza della legge n. 2 del 2008, ente pubblico economico a base
associativa.
2. L’attività della Società è disciplinata dalle norme di diritto
privato.
3. La Società ha sede in Roma in viale della Letteratura n. 30.
4. Il Consiglio di gestione può deliberare l’istituzione e la
soppressione di sedi secondarie, rappresentanze e uffici in Italia
e all’estero.
ARTICOLO 2 – Finalità e funzioni. 1. La Società svolge le seguenti funzioni:
a) esercita l’attività di intermediazione, comunque attuata sotto
ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato
di autori o loro eredi, rappresentanza e anche cessione per
l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di
recitazione, di riproduzione e di radiodiffusione, ivi compresa la
comunicazione attuata attraverso ogni mezzo tecnico delle
opere tutelate; al predetto fine, la Società cura la concessione, in
nome proprio e per conto e nell’interesse dei propri Associati e
Mandanti, di licenze e autorizzazioni per l’utilizzazione
economica di opere protette dalla legge, e cura altresì la
riscossione e la ripartizione dei proventi che comunque derivino
dall’utilizzazione delle opere stesse, adottando procedure idonee
alla tempestiva individuazione dei destinatari dei diritti riscossi;
b) assicura la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera a) e la
protezione e lo sviluppo delle opere dell’ingegno;
c) gestisce i servizi di accertamento e riscossione di imposte,
contributi e diritti, anche in base a convenzioni con pubbliche
amministrazioni, regioni, enti locali o altri enti pubblici o privati;
d) cura la tenuta dei registri di cui all’art. 103 della legge n. 633
del 1941 ed esercita ogni altro compito espressamente
attribuitogli dalla legge;
e) svolge ogni altra attività strumentale e sussidiaria alle
precedenti.
2. La Società, nei limiti di quanto previsto dal comma 4 del
presente articolo, eroga finanziamenti, borse di studio e altri
benefici, anche a non associati, al fine di promuovere meritevoli
iniziative nei settori di cui all’art. 6, comma 1.
3. La Società promuove forme di assistenza a favore degli autori
con le modalità e nei limiti di quanto previsto dal comma 4 del
presente articolo e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31. Il
Regolamento di cui all’art. 31 può altresì stabilire, ove ciò sia
consentito dalla legge tempo per tempo vigente, eventuali
erogazioni a opera della Società in favore di fondi pensioni o di
enti previdenziali costituiti tra gli autori, comunque con
esclusione di ogni altro onere e responsabilità della Società
stessa e nei limiti di quanto previsto dal comma 4 del presente
articolo.
4. Le erogazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo
nonché quelle di cui all’art. 31 non possono complessivamente
eccedere il ventesimo dell’avanzo di gestione come risultante dal
rendiconto di ciascun esercizio.
ARTICOLO 3 – Acquisto della qualità di Associato e conclusione del mandato. 1. Possono presentare domanda di ammissione alla Società i
titolari di diritti di autore, in quanto autori, editori, produttori,
concessionari e cessionari, siano essi persone fisiche o
giuridiche italiane o straniere.
2. La qualità di Associato si acquista su domanda, previo
pagamento del contributo associativo di cui al comma 4 dell’art.
4 e previa decisione di cui al comma successivo.
3. Sulle domande di ammissione decide il Consiglio di gestione,
previa verifica della ricorrenza dei requisiti richiesti per attestare
la appartenenza alla sezione per la quale è presentata la
domanda di associazione.
4. La domanda di ammissione deve contenere l’indicazione della
sezione, di cui all’art. 6, per la quale si richiede l’associazione.
5. È possibile l’iscrizione in più sezioni.
6. In caso di decisione negativa del Consiglio di gestione è
ammesso ricorso al Consiglio di sorveglianza nel termine di
trenta giorni dalla notificazione del diniego.
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7. Il rapporto associativo ha durata di un esercizio sociale e si
rinnova tacitamente di anno in anno se non intervengono le
cause di perdita della qualità di Associato di cui all’art. 5.
8. I titolari di diritti di autore che non intendono associarsi ma che
vogliono avvalersi dei servizi della Società possono dare
mandato alla stessa alle condizioni che questa determina con
deliberazione del Consiglio di gestione. Il Consiglio di gestione
nel determinare tali condizioni deve, per quanto possibile,
assicurare che i servizi siano resi alle condizioni mediamente
praticate nel mercato europeo.
9. Fermi i limiti di legge, le persone fisiche o giuridiche in
possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo,
che abbiano assunto impegni con altre società di gestione
collettiva di diritti di autore sono tenute all’atto della
presentazione della domanda di associazione a dichiarare tali
impegni al fine di definire i diritti assegnati alla Società e
l’estensione territoriale del mandato conferito alla Società stessa.
ARTICOLO 4 – Diritti e obblighi degli Associati. 1. Gli Associati godono dei diritti e sono tenuti al rispetto degli
obblighi previsti dal presente Statuto, dai regolamenti della
Società e dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali. In
particolare, gli Associati hanno diritto alla efficace e corretta
realizzazione delle funzioni istituzionali indicate all’art. 1, comma
1, lettere a) e b) del presente Statuto, per la quale si impegnano
altresì a fornire la propria collaborazione alla Società. Il mancato
adempimento degli obblighi gravanti sugli Associati è causa di
esclusione dalla Società ai sensi dell’art. 5, comma 3 e seguenti.
2. L’associazione alla Società presuppone e comporta
automaticamente la conclusione di un rapporto di mandato alle
condizioni previste per gli altri mandanti ai sensi del precedente
art. 3, comma 8.
3. La Società può richiedere agli Associati dati, notizie e
informazioni necessari all’espletamento dei suoi compiti. I dati
comunicati dagli Associati hanno carattere riservato. Spetta al
Consiglio di gestione il compito di individuare i dati che possono
essere resi pubblici, eventualmente in forma aggregata, e le
modalità di diffusione degli stessi, nel rispetto di quanto previsto
dal d.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni.
4. Gli Associati sono tenuti al pagamento del contributo
annuale nella misura determinata dal Consiglio di gestione. Il
mancato pagamento del contributo annuale è causa di
decadenza dell’Associato dal rapporto associativo ai sensi
dell’art. 5, comma 2.
ARTICOLO 5 – Perdita della qualità di Associato. 1. La qualità di Associato si perde per decadenza, per
esclusione, per recesso e per morte o estinzione dell’Associato.
2. La decadenza discende automaticamente dal mancato
pagamento per un esercizio del contributo associativo di cui al
comma 4 dell’art. 4. La causa di decadenza è accertata dal
Consiglio di gestione.
3. L’esclusione è decisa con deliberazione motivata del
Consiglio di gestione.
4. Sono cause di esclusione la perdita dei requisiti presupposti
per ottenere la qualità di Associato e ogni altra giusta causa
accertata dal Consiglio di gestione, ivi comprese quelle previste
dal comma 1 dell’art. 4.
5. La deliberazione di esclusione è notificata all’interessato
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento a cura
del Direttore generale.
6. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso al Consiglio di
sorveglianza nel termine di trenta giorni dalla notificazione. La
proposizione del ricorso sospende l’efficacia della deliberazione
di esclusione. Il Presidente del Consiglio di sorveglianza
provvede allora senza indugio alla convocazione del Consiglio di
sorveglianza per deliberare in merito. Al componente del
Consiglio di gestione o del Consiglio di sorveglianza che sia
eventualmente destinatario di un provvedimento di esclusione
non compete l’esercizio del diritto di voto nella deliberazione
concernente l’esclusione stessa.
7. Ogni Associato può recedere dalla Società con effetto dal 1°
gennaio dell’anno successivo a quello in cui la comunicazione
della dichiarazione di recesso è giunta alla Società.
8. La perdita della qualità di Associato, per qualunque motivo
avvenuta, non dà alcun diritto sul patrimonio della Società, né al
rimborso dei contributi associativi versati, né all’abbuono di quelli
dovuti per l’esercizio in corso al momento della perdita della
qualità di Associato. Resta invece salvo il diritto dell’Associato
escluso a ricevere dalla Società i proventi dei suoi diritti d’autore
ancora spettantigli.
ARTICOLO 6 – Sezioni, opere assegnate e diritti tutelati. 1. Le opere sono suddivise e assegnate alle seguenti sezioni:
Musica; Cinema; DOR; OLAF; Lirica.
2. Sono considerate appartenenti alla sezione Musica le opere
e i diritti tutelati di seguito indicati.
A) Opere assegnate: composizioni sinfoniche e composizioni
musicali di vario genere, compresi i relativi eventuali testi
letterari; composizioni musicali, con o senza parole, inserite
nell’opera cinematografica o assimilata; brani staccati di opere
liriche, di balletti, di oratori, di operette, di riviste e di opere
analoghe.
B) Diritti tutelati: (i) diritto di pubblica esecuzione, compresa la
pubblica esecuzione cinematografica e quella realizzata con
qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione; (ii) diritto di
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comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, mediante
diffusione radiotelevisiva o con qualsiasi altro mezzo effettuata,
comprese la comunicazione al pubblico via satellite, la
ritrasmissione via cavo e le comunicazioni al pubblico codificate
con condizioni particolari di accesso, nonché la ricezione nei
pubblici esercizi a mezzo di apparecchi riceventi delle opere
diffuse in radio e televisione; (iii) diritto di comunicazione al
pubblico mediante la messa a disposizione del pubblico
dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal
luogo e nel momento scelti individualmente; (iv) diritti relativi alla
registrazione su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci o
immagini, alla riproduzione meccanica e alla distribuzione degli
esemplari dell’opera; (v) diritti relativi al noleggio e al prestito
degli esemplari dell’opera fissata su qualunque supporto
riproduttore di suoni, voci e immagini.
3. Sono considerate appartenenti alla sezione Cinema le opere
e i diritti tutelati di seguito indicati.
A) Opere assegnate: opere cinematografiche e opere a queste
assimilate, che comprendono le opere a contenuto narrativo o
documentaristico realizzate appositamente per la distribuzione o
per la comunicazione al pubblico con qualunque mezzo
audiovisivo, con l’apporto creativo congiunto dei coautori
dell’opera cinematografica indicati dall’art. 44 della legge n. 633
del 1941 e successive modificazioni, che producono risultati
espressivi analoghi a quelli dell’opera cinematografica.
B) Diritti tutelati: (i) diritto di proiezione in pubblico, in qualunque
modo e con qualunque procedimento tecnico realizzata; (ii)
diritto di comunicazione al pubblico, su filo o senza filo,
mediante diffusione radiotelevisiva o con qualsiasi altro mezzo
effettuata, comprese la comunicazione al pubblico via satellite,
la ritrasmissione via cavo e le comunicazioni al pubblico
codificate con condizioni particolari di accesso, nonché la
ricezione nei pubblici esercizi a mezzo di apparecchi riceventi
delle opere diffuse in radio e televisione; (iii) diritto di
comunicazione al pubblico mediante la messa a disposizione
del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente; (iv)
diritti relativi alla registrazione su qualunque supporto
riproduttore di suoni, voci o immagini, alla riproduzione
meccanica e alla distribuzione degli esemplari dell’opera; (v)
diritti relativi al noleggio e al prestito degli esemplari dell’opera
fissata su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci e
immagini.
4. Sono considerate appartenenti alla sezione DOR le opere e i
diritti tutelati di seguito indicati.
A) Opere assegnate: opere drammatiche, operette, riviste,
commedie musicali, opere analoghe drammatico-musicali e
opere create appositamente per la comunicazione al pubblico
mediante radiotelevisione o qualunque altro mezzo di diffusione
a distanza.
B) Diritti tutelati: (i) diritto di pubblica rappresentazione,
compresa la pubblica utilizzazione a mezzo di riproduzione
cinematografica o realizzata con qualsiasi altro procedimento
tecnico di riproduzione; (ii) diritto di comunicazione al pubblico,
su filo o senza filo, mediante diffusione radiotelevisiva o con
qualsiasi altro mezzo effettuata, comprese la comunicazione al
pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo e le
comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di
accesso, nonché la ricezione nei pubblici esercizi a mezzo di
apparecchi riceventi delle opere diffuse in radio e televisione; (iii)
diritto di comunicazione al pubblico mediante la messa a
disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente; (iv) diritti relativi alla registrazione su qualunque
supporto riproduttore di suoni, voci o immagini, alla riproduzione
meccanica e alla distribuzione degli esemplari dell’opera; (v)
diritti relativi al noleggio e al prestito degli esemplari dell’opera
fissata su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci e
immagini.
5. Sono considerate appartenenti alla sezione OLAF le opere e i
diritti tutelati di seguito indicati.
A) Opere assegnate: (A.1) opere scritte e orali nel campo
letterario e scientifico, compresi i programmi per elaboratore;
(A.2) opere delle arti plastiche e figurative, comunque espresse,
e opere fotografiche.
B) Diritti tutelati per le opere sub (A.1): (i) diritti di lettura e
recitazione in pubblico, compresa la pubblica utilizzazione a
mezzo riproduzione cinematografica o realizzate con qualsiasi
altro procedimento tecnico di riproduzione; (ii) diritto di
comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, mediante
diffusione radiotelevisiva o con qualsiasi altro mezzo effettuata,
comprese la comunicazione al pubblico via satellite, la
ritrasmissione via cavo e le comunicazioni al pubblico codificate
con condizioni particolari di accesso, nonché la ricezione nei
pubblici esercizi a mezzo di apparecchi riceventi delle opere
diffuse in radio e televisione; (iii) diritto di comunicazione al
pubblico mediante la messa a disposizione del pubblico
dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal
luogo e nel momento scelti individualmente, con esclusione
delle utilizzazioni delle opere in forma grafica; (iv) diritti relativi
alla registrazione su qualunque supporto riproduttore di suoni,
voci o immagini, alla riproduzione meccanica (con esclusione
della riproduzione grafica o a stampa) e alla distribuzione degli
esemplari così riprodotti, compresa la riproduzione effettuata
mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo;
Diritti tutelati per le opere sub (A.2): (i) diritti di pubblica
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utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o realizzata
con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione; (ii)
diritto di comunicazione al pubblico, su filo o senza filo,
mediante diffusione televisiva o con qualsiasi altro mezzo
effettuata, comprese la comunicazione al pubblico via satellite,
la ritrasmissione via cavo e le comunicazioni al pubblico
codificate con condizioni particolari di accesso, nonché la
ricezione nei pubblici esercizi a mezzo di apparecchi riceventi
delle opere diffuse in televisione; (iii) diritto di comunicazione al
pubblico mediante la messa a disposizione del pubblico
dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal
luogo e nel momento scelti individualmente; (iv) diritti relativi alla
registrazione su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci e
immagini, alla riproduzione meccanica e alla distribuzione degli
esemplari dell’opera, comprese la riproduzione a stampa e la
riproduzione effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema
analogo; (v) diritto dell’autore di un’opera d’arte, compresi gli
originali dei manoscritti di opere di qualunque genere, sulle
vendite dell’originale successive alla prima.
6. Sono considerate appartenenti alla sezione Lirica le opere e i
diritti tutelati di seguito indicati.
A) Opere assegnate: opere liriche, oratori, opere analoghe
drammatico-musicali, balletti, opere coreografiche ed
assimilabili. Fermo restando quanto previsto al precedente
comma 2 lettera A), si intendono assegnate alla Lirica le opere
utilizzate in forma parziale o eseguite in forma concertistica.
B) Diritti tutelati:
a) diritto di pubblica rappresentazione ed esecuzione, compresa
la pubblica utilizzazione a mezzo di riproduzione
cinematografica o realizzate con qualsiasi altro procedimento
tecnico di riproduzione;
b) diritto di comunicazione al pubblico, su filo o senza filo,
mediante diffusione radiotelevisiva o con qualsiasi altro mezzo
effettuata, comprese la comunicazione al pubblico via satellite,
la ritrasmissione via cavo e le comunicazioni al pubblico
codificate con condizioni particolari di accesso, nonché la
ricezione nei pubblici esercizi a mezzo di apparecchi riceventi
delle opere diffuse in radio e televisione;
c) diritto di comunicazione al pubblico mediante la messa a
disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente;
d) diritti relativi alla registrazione su qualunque supporto
riproduttore di suoni, voci o immagini, alla riproduzione
meccanica e alla distribuzione degli esemplari dell’opera;
e) diritti relativi al noleggio e al prestito degli esemplari dell’opera
fissata su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci e
immagini.
7. Le opere create per la radiodiffusione, per la televisione e
quelle cosiddette multimediali, al pari di quelle che potranno
essere create in relazione a ogni ulteriore evoluzione dei mezzi
di comunicazione al pubblico, sono assegnate alle sezioni
previste dal presente articolo in considerazione del proprio
genere.
8. Rientrano fra i diritti tutelati per le varie sezioni e per le opere
rispettivamente loro assegnate, oltre a quelli previsti nei commi
2 lett. B), 3 lett. B), 4 lett. B), 5 lett. B), 6 lett. B) del presente
articolo, tutti i diritti di utilizzazione economica e diritti a
compenso la cui tutela è affidata alla Società dalla legislazione
vigente o in virtù di apposito mandato conferito dagli aventi
diritto.
9. L’Associato ha le seguenti facoltà, esercitabili con effetto dal
1° gennaio dell’anno successivo rispetto al momento di
esercizio della facoltà medesima secondo le modalità previste
dal Regolamento di cui all’art. 32: (i) limitare il mandato a
determinati territori; (ii) escludere uno o più dei diritti elencati nei
commi 2, lett. B), 3, lett. B), 4, lett. B), 5, lett. B), 6 lett. B) del
presente articolo; (iii) escludere dal mandato i diritti di
riproduzione e comunicazione al pubblico limitatamente alle
utilizzazioni sulle reti telematiche e di telefonia mobile o
analoghe forme di fruizione delle opere, distintamente per
utilizzazioni interattive e utilizzazioni non interattive.
10. Il Regolamento di cui all’art. 32 può disciplinare ulteriori
modalità di esercizio dei diritti e facoltà previsti dal presente
articolo.
ARTICOLO 7 – Organizzazione. 1. Sono organi della Società l’Assemblea, il Consiglio di
sorveglianza, il Consiglio di gestione e il Collegio dei revisori.
2. Presso la sede della Società sono conservati i libri dei verbali
degli organi della Società. Agli Associati spetta il diritto di
ispezionare il libro dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio di
sorveglianza.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto,
le modalità di convocazione e le regole di funzionamento degli
organi della Società possono essere ulteriormente disciplinate
dal Regolamento di cui all’art. 32.
4. In ogni caso, le riunioni degli organi della Società, con
esclusione dell’Assemblea, devono potere essere convocate
anche per mezzo di telefax o posta elettronica e alle stesse deve
potersi prendere parte anche a mezzo di videoconferenza o
teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano
essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo
verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di
intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti
affrontati, scambiando se del caso documentazione. In tali casi,
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la adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la
presiede e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la
stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
5. La convocazione del Consiglio di sorveglianza è disciplinata
dal comma 6 dell’art. 13, e il termine ivi previsto non può essere
abbreviato.
6. La convocazione del Consiglio di gestione e del Collegio dei
revisori è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la
adunanza, ma nei casi di urgenza il termine può essere più
breve ma comunque non inferiore alle ventiquattro ore.
7. È sempre consentita la riunione degli organi della Società in
forma totalitaria, per tale intendendosi la presenza di tutti i
componenti in carica dell’organo che tenga la riunione e la
presenza di tutti i componenti in carica degli altri organi sociali
che ai sensi del presente Statuto abbiano diritto di assistervi.
ARTICOLO 8 – Remunerazioni e spese. 1. La remunerazione per i componenti il Consiglio di
sorveglianza, il Consiglio di gestione, il Collegio dei revisori e le
Commissioni consultive di cui all’art. 15 nonché delle loro
eventuali articolazioni interne (commissioni, comitati, gruppi di
studio e simili) è stabilita secondo le competenze e modalità
previste dal presente Statuto, ed in ogni caso nel rispetto di
quanto segue:
A) gli emolumenti dei componenti il Consiglio di sorveglianza, del
Consiglio di gestione, del Collegio dei revisori, delle Commissioni
consultive di cui all’art. 15 nonché delle loro eventuali
articolazioni interne (commissioni, comitati, gruppi di studio e
simili) devono essere determinati tenuto conto dei parametri
previsti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9
gennaio 2001 e successive modificazioni, previa applicazione
delle modalità tecnico-informatiche di base dalla stessa
contemplate
B) in ogni caso, i predetti emolumenti non possono
complessivamente eccedere, in ragione di anno e incluso il
conteggio di eventuali gettoni di presenza, il limite rappresentato
dallo 0,6 per cento del valore della produzione della Società, per
come risultante dall’ultimo rendiconto di gestione regolarmente
approvato; in particolare, del suddetto limite complessivo dello
0,6 per cento: (i) non più del 40% può essere destinato agli
emolumenti dei componenti il Consiglio di sorveglianza e le
Commissioni consultive di cui all’art. 15 (e ogni altra articolazione
interna); (ii) non più del 40% può essere destinato agli
emolumenti del Consiglio di gestione; e (iii) non più del 20% può
essere destinato agli emolumenti dei componenti del Collegio
dei revisori.
2. È dovuto il rimborso delle spese strettamente inerenti lo
svolgimento della funzione di componenti il Consiglio di
sorveglianza, il Consiglio di gestione, il Collegio dei revisori e le
Commissioni consultive di cui all’art. 15, e delle loro eventuali
articolazioni interne (commissioni, comitati, gruppi di studio e
simili). Detto rimborso non può comunque eccedere in ragione di
anno il limite rappresentato dal 25% per cento dell’ammontare
dei compensi determinati ai sensi del comma 1.
3. Dal conteggio dei limiti complessivi di cui al precedente
comma sono esclusi i compensi relativi alla società di revisione e
agli altri uffici o organismi di cui agli artt. 22 e 23.
ARTICOLO 9 – Assemblea. 1. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Consiglio di
gestione quando: (i) si deve procedere alla nomina del Consiglio
di sorveglianza; (ii) il Consiglio di gestione lo ritenga necessario;
(iii) ne sia fatta richiesta da almeno un ventesimo degli Associati
che siano in regola con il pagamento dei contributi associativi; o
(iv) ne sia fatta richiesta da un numero di Associati che
rappresentino almeno un ventesimo dei diritti di autore distribuiti
dalla Società nel corso dell’esercizio precedente.
2. L’Assemblea è convocata con avviso contenente l’ordine del
giorno da pubblicarsi sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica
Italiana, sul sito internet della Società e almeno su di un giornale
a diffusione nazionale, non meno di quaranta giorni prima di
quello stabilito per la riunione.
3. L’Assemblea si riunisce a Roma, nei locali specificati
nell’avviso di convocazione.
4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di
gestione.
5. L’Assemblea: (a) nomina i componenti il Consiglio di
sorveglianza b) revoca i componenti il Consiglio di sorveglianza.
6. La partecipazione all’Assemblea non dà diritto a compenso o
a rimborso delle spese sostenute ai fini della partecipazione.
ARTICOLO 10 – Funzionamento dell’Assemblea. 1. I lavori dell’Assemblea si svolgono in unica convocazione ed
essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli
Associati e dei voti presenti, anche per delega.
2. Il Presidente può aggiornare i lavori dell’Assemblea in tutte le
ipotesi in cui ne ravvisi l’opportunità e non vi sia opposizione al
rinvio di almeno un terzo dei presenti. In caso di rinvio, il
Presidente fissa contemporaneamente il giorno e l’ora per la
prosecuzione dei lavori che non può in ogni caso superare il
termine di quindici giorni dalla data dell’adunanza oggetto di
rinvio. Sempre in caso di rinvio, le operazioni necessarie alla
partecipazione all’Assemblea devono essere ripetute, restando
però salve le liste già presentate ai sensi dell’art. 12, comma 5.
Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi
l’opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo,
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motivando la decisione.
3. Il Presidente regola la discussione dando la parola agli
Associati o ai loro rappresentanti che l’abbiano richiesta.
Ciascun interveniente ha la possibilità di un solo intervento su
ogni punto all’ordine del giorno. Spetta, parimenti, al Presidente
di intervenire al fine di evitare abusi o comportamenti non
conformi allo svolgimento ordinato dell’Assemblea e, a tale fine,
il Presidente, in apertura dei lavori assembleari, può fissare il
limite massimo di durata di ciascun intervento.
4. Le votazioni avvengono, dalla prima elezione degli organi
sociali successiva all’approvazione dello Statuto, per alzata di
mano o attraverso presentazione di scheda di voto sottoscritta,
secondo modelli e procedure predisposti dalla Società. Tali
procedure dovranno, a partire dalle elezioni di organi sociali
successive alla prima, prevedere anche l’esercizio del voto
elettronico, in conformità al Regolamento di cui all’art. 127 del d.
lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e comunque in modo da garantire la
certezza della provenienza del voto dall’avente diritto. I voti
espressi su schede non conformi sono nulli e non vengono
conteggiati. Non è ammesso il voto segreto.
5. Nelle operazioni di conteggio dei voti, il Presidente può farsi
assistere da un numero sufficiente di scrutatori, scelti
preferibilmente tra: (a) i componenti il Consiglio di gestione; (b) i
componenti il Consiglio di sorveglianza; (c) i dipendenti della
Società.
6. All’adunanza assembleare assistono i componenti in carica
degli organi della Società, il presidente dell’Organismo di
Vigilanza di cui all’art. 23 e il Direttore generale.
7. Allo svolgimento dei lavori dell’Assemblea possono inoltre
assistere, su invito del Presidente, esperti e giornalisti.
ARTICOLO 11 – Deliberazioni assembleari. 1. Hanno diritto di partecipare alla Assemblea gli Associati in
regola con il pagamento dei contributi associativi. Le previsioni
che seguono si intendono riferite ad ogni sezione e categoria di
appartenenza dell’Associato, per la quale egli abbia diritto di
voto.
2. Ogni Associato ha diritto a esprimere nelle deliberazioni
assembleari almeno un voto e poi un voto per ogni euro
(eventualmente arrotondato per difetto) di diritti di autore
percepiti nella predetta qualità di Associato, a seguito di
erogazioni della Società nel corso dell’esercizio precedente.
3. In nessun caso ciascun Associato può esprimere voti in
misura superiore al quarantesimo dei voti in astratto esprimibili in
ciascuna singola votazione, sia essa generale o separata ai
sensi delle lettere da a) a l) del comma 4 dell’art. 12.
4. Ai fini della partecipazione all’Assemblea, ciascun Associato
deve ritirare, prima dell’Assemblea e nel rispetto delle modalità
stabilite dall’avviso di convocazione della stessa, un biglietto di
ammissione all’Assemblea contenente l’indicazione del numero
di voti a esso spettanti.
5. Ogni Associato partecipa alla Assemblea in persona o
attraverso un rappresentante, legittimato mediante delega scritta
con firma autenticata ovvero conferita in via elettronica quando
previsto da apposite norme regolamentari e con le modalità in
esse stabilite.
6. Ogni rappresentante non può essere portatore di più di dieci
deleghe.
7. I componenti gli organi sociali, i componenti le Commissioni
consultive di cui all’art. 15 e i dipendenti della Società (ivi inclusi
coloro che ricoprono gli uffici di cui agli artt. 22 e 23) non
possono svolgere la funzione di rappresentanti.
8. Eventuali contestazioni sul diritto di partecipare all’Assemblea
o sul numero di voti risultanti come assegnati al singolo
Associato sono decise dal Presidente prima dell’apertura dei
lavori assembleari. Della questione controversa e della relativa
decisione assunta il Presidente dà atto sinteticamente nel
verbale di cui al comma 10.
9. Le deliberazioni di cui alla lettera a) del comma 5 dell’art. 9
sono approvate secondo quanto previsto dal successivo art. 12.
Le deliberazioni di cui alla lettera b) del comma 5 dell’art. 9 sono
approvate col voto favorevole di almeno un quinto dei voti in
astratto esprimibili in assoluto in Assemblea.
10. Le deliberazioni della Assemblea devono constare da
processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario
della Assemblea. Il segretario è nominato di volta in volta dal
Presidente e deve essere un notaio.
ARTICOLO 12 – Composizione del Consiglio di sorveglianza. 1. Il Consiglio di sorveglianza è formato da un numero variabile
di componenti compreso tra un minimo di trentadue ad un
massimo di quarantadue. I componenti del Consiglio di
sorveglianza durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per
una volta.
2. I primi trentadue componenti sono nominati secondo quanto
previsto dai commi da 3 a 8 del presente articolo. Gli ulteriori
componenti sono nominati, ove ne ricorrano le condizioni,
secondo quanto previsto dal comma 9.
3. I primi trentadue componenti sono nominati dall’Assemblea
degli Associati in modo da assicurare:
(i) che la rappresentanza di autori, da un lato, e di editori,
produttori, concessionari e cessionari, dall’altro lato, sia paritaria
(e quindi metà rappresentanti degli autori e metà rappresentanti
degli editori, produttori, concessionari e cessionari) e, al
contempo,
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(ii) che siano rappresentati, sempre che nella sezione
interessata vi siano Associati aventi diritto al voto: almeno un
autore e un editore della sezione Musica; almeno un autore e un
produttore o concessionario della sezione Cinema; almeno un
autore e un editore, concessionario o cessionario della sezione
DOR; almeno un autore e un editore della sezione Lirica;
almeno un autore e un editore della sezione OLAF.
4. Alla elezione dei componenti il Consiglio di sorveglianza si
procede attraverso la votazione separata:
a) degli Associati della categoria autori della sezione Musica;
b) degli Associati della categoria editori della sezione Musica;
c) degli Associati della categoria autori della sezione DOR;
d) degli Associati delle categorie degli editori, concessionari e
cessionari della sezione DOR;
e) degli Associati della categoria autori della sezione Lirica;
f) degli Associati della categoria editori della sezione Lirica;
g) degli Associati della categoria autori della sezione OLAF;
h) degli Associati della categoria editori della sezione OLAF;
i) degli Associati della categoria autori della sezione Cinema;
l) degli Associati della categoria produttori e concessionari della
sezione Cinema.
5. Le votazioni separate di cui al precedente comma 4
avvengono su liste di candidati presentate secondo le seguenti
modalità:
a) ciascun Associato avente diritto di voto può presentare per la
sezione e categoria di appartenenza una lista di candidati, con
tali candidati ordinati progressivamente per numero;
b) possono essere candidate persone fisiche, associate e non
associate, che non si trovino nelle condizioni previste dall’art.
2382 del codice civile, che non siano stati esclusi dalla Società
ai sensi dell’art. 5 e nei cui confronti non sia pendente
procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione previste dal d.lgs. n. 159 del 2011 e successive
modificazioni;
c) un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di
ineleggibilità;
d) ciascuna lista è composta da almeno undici candidati dei
quali deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita;
e) le liste devono essere depositate almeno venti giorni prima
dell’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del
Consiglio di sorveglianza e devono recare la sottoscrizione
autenticata dell’Associato presentatore della lista;
f) unitamente a ciascuna lista, sono depositate le dichiarazioni,
con sottoscrizione autenticata, con le quali i singoli candidati: (i)
accettano la candidatura e l’ordine di lista attribuito; (ii)
attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti
previsti dalla precedente lettera b).
6. Ciascun Associato non può presentare né votare più di una
lista per ogni sezione e categoria di appartenenza.
7. I voti ottenuti dalle liste saranno divisi successivamente
per uno, due, tre, quattro, cinque, sei, ecc. I quozienti così
ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di
ciascuna di tali liste, secondo l’ordine dalle stesse
rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati
delle varie liste di tutte le votazioni separate di cui al
precedente comma 4 verranno disposti in unica graduatoria
decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto
i quozienti più elevati, fermo restando il rispetto di quanto
previsto dai precedenti commi 2 e 3.
8. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso
quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non
sia stato eletto ancora alcun consigliere o sia stato eletto il
minor numero di consiglieri. Nel caso in cui nessuna di tali
liste abbia ancora eletto un consigliere ovvero tutte abbiano
eletto lo stesso numero di consiglieri, nell’ambito di tali liste
risulta eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto il
maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e
sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio
mediante nuova votazione da parte dell’intera Assemblea,
risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la
maggioranza semplice dei voti. Resta sempre necessario
rispettare quanto previsto dal precedente comma 3.
9. Per quelle Sezioni che abbiano margine operativo non
negativo, in base alle risultanze delle contabilità analitiche di cui
all’art. 30, saranno eletti due ulteriori componenti (un
rappresentante degli autori e un rappresentante degli editori,
produttori, concessionari o cessionari). I predetti componenti
saranno anch’essi tratti dalla graduatoria di cui al comma 7 del
presente articolo, sempre nel rispetto di quanto previsto dal
precedente comma 3(i).
10. Nel caso non vengano presentate liste di candidati o che le
liste presentate non contengano un numero di candidati
sufficienti a coprire tutti i posti nel Consiglio di sorveglianza,
l’Assemblea procede alla nomina dei componenti mancanti sulla
base di candidature avanzate durante lo svolgimento della
adunanza e approvate a maggioranza relativa dei voti. Resta
sempre necessario rispettare quanto previsto dal precedente
comma 3.
11. Qualora uno o più componenti il Consiglio di sorveglianza
nominati dall’Assemblea cessino dalla carica prima del
quadriennio, il Consiglio di sorveglianza può procedere alla
cooptazione di altrettanti componenti, nel rispetto di quanto
previsto dal precedente comma 3. A tal fine, il Consiglio di
sorveglianza deve prioritariamente tener conto della eventuale
presenza, nella lista da cui era stato tratto al momento della
elezione il consigliere cessato dalla carica, di altri candidati
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tutt’ora con i requisiti per divenire componenti il Consiglio di
sorveglianza.
12. La cooptazione è valida con la partecipazione di almeno la
metà dei componenti in carica. I componenti così cooptati
rimangono in carica fino al termine del quadriennio in corso.
13. Se per qualsiasi ragione il numero dei componenti il
Consiglio di sorveglianza si riduce a meno della metà dei
componenti originari, l’intero Consiglio di sorveglianza decade e
dovrà rinnovarsi per intero. In tale caso il Consiglio di gestione
procede senza indugio alla convocazione dell’Assemblea.
ARTICOLO 13 – Funzioni del Consiglio di sorveglianza. 1. Il Consiglio di sorveglianza:
a) nomina nel suo ambito un Presidente e un Vicepresidente,
secondo quanto previsto dall’art. 14;
b) nomina e revoca i componenti il Consiglio di gestione;
c) determina il compenso dei componenti il Consiglio di gestione
e del suo Presidente, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 8;
d) nomina i componenti il Collegio dei revisori di sua
competenza e li revoca in presenza di giusta causa;
e) determina il compenso, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 8,
di tutti i componenti il Collegio dei revisori;
f) assegna, con le modalità di cui al comma 2 dell’art. 21,
l’incarico alla società di revisione e ne determina il compenso;
g) approva il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione e
delibera circa le eventuali erogazioni di cui agli artt. 2, commi 2,
3, 4, e 31, comma 4;
h) promuove l’esercizio dell’azione di responsabilità contro i
componenti il Consiglio di gestione, il Collegio dei revisori e il
Direttore generale;
i) delibera in ordine ai piani industriali e strategici della Società
predisposti dal Consiglio di gestione, ferma in ogni caso la
responsabilità di questo per gli atti compiuti;
l) delibera in ordine alle singole operazioni che il Consiglio di
gestione assoggetti alla approvazione del Consiglio di
sorveglianza, ferma in ogni caso la responsabilità del Consiglio
di gestione per gli atti compiuti;
m) approva e modifica, su proposta del Consiglio di gestione, il
Regolamento di cui all’art. 31;
n) delibera in merito alla modificazione dello Statuto;
o) approva, su proposta del Consiglio di gestione, le condizioni
economiche indicate al comma 2, lettere b) e c), dell’art. 25;
p) adotta ogni altra deliberazione eventualmente attribuita alla
competenza del Consiglio di sorveglianza dal presente Statuto.
2. Le deliberazioni del Consiglio di sorveglianza sono approvate
a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dal
successivo art. 16 in materia di elezione dei componenti il
Consiglio di gestione e salvo per quanto attiene alle deliberazioni
di cui alle lettere m) e n) del comma precedente, per le
approvazioni delle quali è necessaria la maggioranza dei due
terzi dei componenti il Consiglio di sorveglianza.
3. In caso di parità di voti la proposta messa in votazione si
considera respinta.
4. Il Consiglio di sorveglianza riceve dal Presidente del Consiglio
di gestione o da un suo delegato periodica e regolare informativa
circa l’attività della Società e circa le deliberazioni del Consiglio di
gestione.
5. Il Consiglio di sorveglianza si riunisce almeno due volte
all’anno e ogni qual volta il suo Presidente lo ritenga opportuno o
un terzo dei suoi componenti lo richiedano.
6. La convocazione del Consiglio di sorveglianza è fatta almeno
quindici giorni prima della seduta mediante avviso del Presidente
contenente l’ordine del giorno.
7. Alle adunanze del Consiglio di sorveglianza assistono i
componenti il Collegio dei revisori, il presidente dell’Organismo di
Vigilanza di cui all’art. 23 e il Direttore generale.
8. Allo svolgimento delle adunanze del Consiglio di sorveglianza
si applicano, per quanto compatibili, le previsioni di cui ai commi
da 1 a 4 dell’art. 10.
9. Il Direttore generale della Società esercita le funzioni di
segretario del Consiglio di sorveglianza, e, in tale qualità, è
incaricato di redigere il processo verbale delle adunanze.
10. Le deliberazioni del Consiglio di sorveglianza devono
constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal
segretario della stessa.
ARTICOLO 14 – Presidente del Consiglio di sorveglianza. 1. Il Presidente del Consiglio di sorveglianza è eletto nel suo
ambito tra i Consiglieri tratti dalle liste di cui alle lettere a), c), e),
g) o i) del comma 4 dell’art. 12.
2. Il Presidente del Consiglio di sorveglianza convoca e presiede
il Consiglio di sorveglianza stesso. Al Vicepresidente del
Consiglio di sorveglianza spetta, in caso di assenza o
impedimento, la sostituzione del Presidente. In caso di assenza
o impedimento del Vice Presidente, le sue funzioni sono
esercitate dal componente più anziano.
ARTICOLO 15 – Commissioni consultive. 1. Nell’ambito del Consiglio di sorveglianza sono costituite le
seguenti cinque Commissioni consultive: Commissione Musica;
Commissione Lirica; Commissione OLAF; Commissione
Cinema; Commissione DOR.
2. Le Commissioni consultive decadono e devono essere
nuovamente nominate con la nomina di un nuovo Consiglio di
sorveglianza.
3. Ciascuna Commissione consultiva è composta da un minimo
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di quattro membri a un massimo di dieci membri, secondo
quanto stabilito, anche in modo diverso per ciascuna
Commissione, dal medesimo Consiglio di sorveglianza.
4. Ciascuna Commissione consultiva è composta da
rappresentanti degli autori e degli editori, produttori,
concessionari o cessionari secondo il principio che segue: i
componenti rappresentanti gli autori, da un lato, e gli editori,
produttori, concessionari o cessionari, dall’altro lato, sono stabiliti
in numero proporzionale agli incassi (divisi tra incassi degli autori
e incassi degli editori, produttori, concessionari o cessionari)
della sezione cui la Commissione si riferisce, con il limite
ulteriore che i componenti rappresentanti gli editori, produttori,
concessionari o cessionari non possono essere in numero
superiore ai componenti rappresentanti gli autori.
5. Sono componenti di ciascuna Commissione consultiva, fermo
quanto previsto dai precedenti commi 3 e 4, i candidati alla
elezione del Consiglio di sorveglianza che abbiano ottenuto,
nelle corrispondenti liste di cui al comma 4 dell’art. 12, i maggiori
quozienti di cui al comma 7 dell’art. 12, e quindi anzitutto coloro
che sono risultati eletti nel Consiglio di sorveglianza e tra costoro
quelli eletti con quozienti maggiori. In caso di rinunzia del
designato alla funzione di componente della Commissione
consultiva subentra il candidato successivo nella lista
corrispondente a quella del consigliere rinunciante. In caso di
assenza di candidati eleggibili nelle liste, provvede con propria
deliberazione il Consiglio di sorveglianza.
6. Ciascuna Commissione consultiva elegge, nel suo ambito, un
Presidente e un Vicepresidente.
7. Le Commissioni consultive rendono parere obbligatorio, ma
non vincolante, al Consiglio di gestione in ordine ai criteri di
ripartizione dei diritti di autore e alle misure dei compensi per le
utilizzazioni delle opere assegnate alla competenza della
Commissione e svolgono le eventuali altre funzioni istruttorie e
consultive individuate dal Consiglio di sorveglianza o dal
Consiglio di gestione.
8. Per la validità delle riunioni di ciascuna delle Commissioni
consultive occorre la presenza della maggioranza dei
componenti.
9. Ciascuna Commissione delibera a maggioranza assoluta dei
presenti.
10. Il pagamento di un emolumento per i componenti delle
Commissioni che non siano anche componenti del Consiglio di
sorveglianza resta fissato secondo quanto previsto dall’art. 8.
ARTICOLO 16 –Composizione del Consiglio di gestione. 1. Il Consiglio di gestione è composto da cinque componenti,
compreso il Presidente, eletti dal Consiglio di sorveglianza.
2. Possono essere componenti il Consiglio di gestione Associati
e non associati, purché in ogni caso nel rispetto di quanto
previsto nei successivi commi da 3 a 6.
3. La funzione di componente del Consiglio di gestione è
incompatibile con quella di componente del Consiglio di
sorveglianza e di componente di Commissione consultiva di cui
all’art. 15.
4. I componenti del Consiglio di gestione devono possedere i
requisiti di cui all’art. 12, comma 5, lettera b), nonché quelli di
onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione
di una società con azioni quotate su di un mercato
regolamentato, come fissati dall’art. 147-quinquies del d.lgs. n.
58 del 1998 e successive modificazioni.
5. I candidati alla carica di componenti il Consiglio di gestione
devono, inoltre, essere scelti tra esperti in discipline giuridiche,
economiche, aziendalistiche ovvero esperti nella materia
oggetto dell’attività della Società.
6. I componenti il Consiglio di gestione non svolgono alcuna
attività in attuale o potenziale conflitto di interessi con quelle della
Società e non dirigono o gestiscono strutture professionali o
commerciali interessate ad avere rapporti con la Società, diversi
da quelli di associazione o di mandato per la gestione del proprio
diritto di autore.
7. I componenti il Consiglio di gestione, ivi incluso il suo
Presidente, restano in carica quattro anni e sono rieleggibili per
una volta. Resta inteso che la costituzione del Consiglio di
gestione, e la durata della relativa nomina, decorre dalla
adozione del provvedimento previsto dall’art. 19, comma 1.
8. Essi sono eletti sulla base di liste presentate da uno o più
componenti il Consiglio di sorveglianza e depositate presso la
sede della Società fino all’inizio della riunione del Consiglio di
sorveglianza convocato per procedere alla elezione.
9. In ogni lista dovranno essere elencati non meno di tre
candidati contraddistinti da un numero progressivo. Ogni
candidato può essere presente in una sola lista.
10. Ogni componente del Consiglio di sorveglianza nominato ai
sensi dell’art. 12, comma 3, può presentare una sola lista.
11. Ogni componente del Consiglio di sorveglianza può votare
una sola lista.
12. Alla elezione si procederà come segue: i voti ottenuti dalle
liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre,
quattro e cinque. I quozienti così ottenuti saranno assegnati
progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo
l’ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così
attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica
graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno
ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati
abbiano ottenuto lo stesso quoziente risulterà eletto il candidato
della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di
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parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà
a nuova votazione da parte dell’intero Consiglio di sorveglianza
risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza
semplice dei voti.
13. Nel caso che non vengano presentate liste di candidati o che
le liste presentate non contengano un numero di candidati
sufficienti a coprire tutti i posti nel Consiglio di gestione, il
Consiglio di sorveglianza procede a integrarne la composizione
sulla base di candidature avanzate durante lo svolgimento della
adunanza del Consiglio di sorveglianza e approvate a
maggioranza relativa dei voti.
14. Il primo candidato della lista che abbia ottenuto il maggior
numero di voti è designato, ai fini del procedimento di nomina
previsto dall’art. 19, Presidente del Consiglio di gestione. Nel
caso in cui non sia presentata alcuna lista di candidati, ovvero
qualora occorra procedere per qualsiasi causa alla sua
sostituzione per il periodo residuo del quadriennio, il Presidente
del Consiglio di gestione è designato dal Consiglio di
sorveglianza a maggioranza relativa dei voti.
15. Il Consiglio di gestione nomina, nel suo ambito, un
Vicepresidente.
16. Al Vicepresidente del Consiglio di gestione spetta, in caso di
assenza o impedimento, la sostituzione del Presidente nella
rappresentanza della Società e nell’esercizio delle altre funzioni
del Presidente del Consiglio di gestione.
17. In caso di assenza o impedimento del Vicepresidente le sue
funzioni sono esercitate dal componente anziano del Consiglio
di gestione. Ai fini della applicazione del presente comma,
l’anzianità rilevante è quella di carica; a parità di anzianità di
carica vale quella anagrafica.
18. Il Consiglio di gestione, qualora vengano a mancare uno o
più dei propri componenti, deve integrarsi per cooptazione alla
prima riunione utile.
19. Ai fini della cooptazione il Consiglio di gestione deve
prioritariamente tener conto della eventuale presenza, nella lista
da cui era stato tratto al momento della elezione il consigliere
cessato dalla carica, di altri candidati tutt’ora con i requisiti per
divenire componenti del Consiglio di gestione.
20. La cooptazione è valida con la partecipazione di almeno la
metà dei componenti in carica. I componenti così cooptati
rimangono in carica fino al termine del quadriennio in corso.
21. Se per qualsiasi ragione il numero dei componenti il
Consiglio di gestione si riduce a meno della metà dei
componenti originari l’intero Consiglio decade e dovrà rinnovarsi
per intero.
ARTICOLO 17 – Funzionamento del Consiglio di gestione. 1. Il Consiglio di gestione si riunisce almeno sei volte l’anno, su
convocazione del suo Presidente.
2. È inoltre convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo
ritenga necessario, ovvero su richiesta di almeno due suoi
componenti.
3. Per la validità delle riunioni è richiesto l’intervento della
maggioranza dei componenti in carica.
4. Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza di
voti dei presenti; in caso di parità prevale la deliberazione che ha
ottenuto il voto di chi presiede.
5. Alle adunanze del Consiglio di gestione assistono i
componenti il Collegio dei revisori, il presidente dell’Organismo di
Vigilanza di cui all’art. 23 e il Direttore generale.
6. Il Direttore generale della Società esercita le funzioni di
segretario del Consiglio, e, in tale qualità, è incaricato di redigere
il processo verbale delle adunanze.
7. Le deliberazioni del Consiglio di gestione devono constare da
processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
ARTICOLO 18 – Funzioni del Consiglio di gestione. 1. Il Consiglio di gestione:
a) determina l’indirizzo generale della gestione della Società e
ne controlla l’esecuzione da parte del Direttore generale;
b) propone al Consiglio di sorveglianza le condizioni economiche
indicate al comma 2, lettere b) e c), dell’art. 25, ai fini della loro
approvazione;
c) determina le iniziative da assumere nell’interesse generale
della Società e per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, ivi
comprese l’approvazione dei criteri di ripartizione dei proventi
per diritti d’autore e le misure dei compensi per la utilizzazione
delle opere assegnate a ciascuna sezione;
d) predispone i piani industriali e strategici della Società;
e) approva, ai fini della sottoposizione alla approvazione del
Consiglio di sorveglianza, lo schema di bilancio di previsione e di
rendiconto consuntivo della gestione, predisposti dal Direttore
generale;
f) controlla l’andamento generale della spesa e della gestione
finanziaria della Società;
g) delibera sulle domande di ammissione alla Società, ai sensi
del comma 3 dell’art. 3;
h) accerta la ricorrenza di cause di decadenza dal rapporto
associativo, ai sensi del comma 2 dell’art. 5;
i) delibera sulle esclusioni dalla Società, ai sensi del comma 3
dell’art. 5;
l) delibera sulla istituzione di sedi secondarie, rappresentanze e
uffici, ai sensi dell’art. 1, comma 4;
m) nomina e revoca il Direttore generale della Società e ne
determina la posizione giuridica e il trattamento economico;
n) nomina e revoca il Preposto al controllo interno e ne
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determina la posizione giuridica e il trattamento economico;
o) nomina, tenendo conto della designazione delle Autorità di
vigilanza, i componenti l’Organismo di vigilanza di cui all’art. 23 e
ne determina l’emolumento;
p) approva, su proposta del Direttore Generale, il Regolamento
di cui al comma 1 dell’art. 32 e le sue modificazioni;
q) delibera, previo parere obbligatorio ma non vincolante delle
Commissioni di sezione competenti, i criteri di ripartizione dei
diritti di autore e le misure dei compensi per le utilizzazioni delle
opere;
r) adotta ogni altra deliberazione eventualmente attribuita alla
competenza del Consiglio di gestione dal presente Statuto o dai
Regolamenti di cui agli artt. 31 e 32.
2. Il Consiglio di gestione può delegare al Direttore generale
l’esecuzione di sue funzioni diverse da quelle di cui alle
precedenti lettere a), e), f), m), o) e p).
ARTICOLO 19 – Presidente del Consiglio di gestione. 1. Previa designazione del Consiglio di sorveglianza ai sensi del
comma 14 dell’art. 16, il Presidente del Consiglio di gestione è
nominato tra i suoi componenti con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e
con il Ministro dell’economia e delle finanze.
2. Il Presidente del Consiglio di gestione ha la rappresentanza
legale della Società. Il Presidente può delegare al Direttore
generale la facoltà di rappresentare la Società di fronte a terzi e
in giudizio, sia con riferimento alle materie delegate al medesimo
Direttore generale ai sensi degli artt. 18, comma 2, e 22, comma
4, sia ancora con riferimento alle materie di competenza del
Direttore generale stesso ai sensi dell’art. 22.
3. Il Presidente del Consiglio di gestione convoca e presiede
l’Assemblea e il Consiglio di gestione.
ARTICOLO 20 – Collegio dei revisori. 1. Il Collegio dei revisori è formato da tre componenti effettivi e
due supplenti.
2. Un componente effettivo, con funzioni di Presidente, e uno
supplente sono designati dal Ministero dell’economia e delle
finanze.
3. I restanti due componenti effettivi e l’altro componente
supplente sono nominati con deliberazione del Consiglio di
sorveglianza.
4. Almeno due componenti effettivi e uno supplente devono
essere scelti tra persone abilitate a esercitare la revisione legale
dei conti e iscritte nell’apposito registro di cui al d.lgs. n. 39 del
2010 e successive modificazioni.
5. I restanti componenti, se non iscritti in tale registro, devono
essere scelti tra i professori universitari ordinari in materie
economiche o giuridiche o tra i dirigenti del Ministero
dell’economia e delle finanze.
6. I componenti il Collegio dei revisori restano in carica quattro
anni e sono rieleggibili per una volta.
7. Ai componenti il Collegio dei revisori si applicano i limiti al
cumulo degli incarichi stabiliti in base all’art. 148-bis del d.lgs. n.
58 del 1998 e successive modificazioni.
8. Il Collegio dei revisori:
a) vigila sulla osservanza della legge e del presente Statuto;
b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della
Società e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e
sul suo concreto funzionamento;
c) esercita i poteri di cui all’art. 2403-bis del codice civile;
d) assiste alle riunioni dell’Assemblea, del Consiglio di
sorveglianza e del Consiglio di gestione.
9. Il Collegio dei revisori trasmette copia dei propri verbali al
Presidente del Consiglio di gestione, al Presidente del Consiglio
di sorveglianza, al Direttore generale e alle Autorità di vigilanza.
ARTICOLO 21 – Revisione legale dei conti. 1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di
revisione iscritta nell’apposito registro di cui al d.lgs. n. 39 del
2010 e successive modificazioni.
2. L’incarico alla società di revisione è assegnato dal Consiglio di
sorveglianza su proposta motivata del Collegio dei revisori. La
durata dell’incarico è di tre esercizi.
3. Il Consiglio di sorveglianza stabilisce altresì il corrispettivo per
l’intera durata dell’incarico al pari degli eventuali criteri per
l’adeguamento del corrispettivo stesso.
4. La revisione legale dei conti è svolta secondo i principi di cui al
d.lgs. n. 39 del 2010 e successive modificazioni.
5. Il Collegio dei revisori e la società di revisione si scambiano
tempestivamente le informazioni rilevanti per l’espletamento dei
rispettivi compiti.
ARTICOLO 22 – Direttore generale. 1. Il Direttore generale è nominato e revocato dal Consiglio di
gestione tra soggetti con comprovata esperienza di
amministrazione e gestione.
2. Il Consiglio di gestione stabilisce all’atto della nomina la
natura, la durata e il contenuto del rapporto che lega il Direttore
generale alla Società. La durata del rapporto può essere
indeterminata o determinata; in questo secondo caso non può
eccedere i cinque anni.
3. Il Direttore generale:
a) provvede all’amministrazione ordinaria della Società e al
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coordinamento dell’attività degli uffici, che dirige;
b) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di
gestione e del Consiglio di sorveglianza;
c) svolge le funzioni di segretario del Consiglio di gestione e del
Consiglio di sorveglianza;
d) esercita i poteri di direzione, coordinamento e organizzazione
del personale dirigente e non dirigente della Società;
e) predispone e presenta al Consiglio di gestione uno schema di
bilancio di previsione e uno schema di rendiconto consuntivo
della gestione.
4. Al Direttore generale il Consiglio di gestione può delegare, con
espressa deliberazione, l’esecuzione di sue ulteriori specifiche
attività nei limiti di cui al comma 2 dell’art. 18.
5. Il Direttore generale, nell’ambito delle sue funzioni, può
attribuire deleghe a terzi anche per singoli settori di attività.
ARTICOLO 23 – Organismo di vigilanza. 1. Il Consiglio di gestione adotta e attua un modello di
organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati, ai sensi del
d.lgs. n. 231 del 2001 e successive modificazioni. A tale fine è
istituito un Organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di
iniziativa e di controllo.
2. L’Organismo di vigilanza di cui al comma precedente è
composto da tre componenti e dura in carica quattro anni. I
componenti sono nominati dal Consiglio di gestione, che ne fissa
anche l’emolumento. Il Presidente dell’Organismo di vigilanza è
designato dalle Autorità di vigilanza ed è scelto tra i magistrati
della Corte dei Conti previa designazione del Presidente della
Corte dei Conti.
ARTICOLO 24 – Autorità di vigilanza e controllo della Corte dei Conti. 1. La Società è soggetta alla vigilanza prevista dalla legge n. 2
del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le risorse provenienti dai servizi di accertamento e
percezione di tasse, imposte, contributi e diritti per conto dello
Stato nonché dal servizio di apposizione del contrassegno
obbligatorio antipirateria, rispettivamente previsti dagli artt. 181,
comma 2, e 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 e
successive modificazioni ed integrazioni, sono oggetto di
contabilità separata rispetto al rendiconto di gestione di cui all’art.
28. Sulle risorse appartenenti a tale contabilità separata, la Corte
dei Conti esercita il controllo partecipativo e, a tal fine, la Società
trasmette alla Corte il rendiconto di cui all’art. 29, comma 1.
ARTICOLO 25 – Proventi e patrimonio. 1. La Società è titolare di rapporti attivi e passivi, di diritti e di beni
classificati secondo le norme del codice civile.
2. I proventi della Società sono costituiti da:
a) i contributi degli Associati;
b) le quote di spettanza sui compensi per l’utilizzazione delle
opere tutelate;
c) i corrispettivi su servizi resi dalla Società;
d) le rendite e ogni ulteriore provento che derivi alla Società in
ragione delle attività svolte;
e) le eccedenze attive della gestione;
f) erogazioni, donazioni e lasciti.
3. In nessun caso gli Associati hanno diritto alla restituzione dei
contributi associativi, né possono conseguire le eccedenze attive
della gestione o quote parte del patrimonio della Società.
4. Il patrimonio netto della Società è costituito dalla riserva
minima permanente, dalla riserva straordinaria e da eventuali
ulteriori riserve costituite ai sensi di legge.
5. La riserva permanente non è inferiore a euro 10.000.000,00
(diecimilioni/00).
6. Nel caso la riserva permanente si riduca, per qualunque
ragione ovvero anche per il cumulo delle perdite di esercizi
precedenti, al di sotto del limite minimo, il Consiglio di gestione
convoca il Consiglio di sorveglianza cui sottopone, per la relativa
approvazione, (a) un rendiconto straordinario aggiornato a una
data non anteriore a sessanta giorni, e (b) un piano, anche
pluriennale, che appaia idoneo a consentire la ricostituzione
della riserva permanente.
7. Il piano deve indicare dettagliatamente le iniziative volte a
consentire la ricostituzione della riserva minima permanente.
L’adeguatezza del piano deve essere attestata da un esperto
scelto tra i soggetti di cui all’art. 2409-bis del codice civile.
8. Al rendiconto straordinario si applicano, in quanto compatibili,
le previsioni di cui all’art. 28 in materia di rendiconto di gestione.
Nella relazione di accompagnamento del rendiconto sono
espressamente indicate le ragioni che hanno determinato la
riduzione della riserva permanente sotto il limite di cui al comma
5 del presente articolo.
9. Il rendiconto straordinario e il piano, munito di attestazione ai
sensi del comma 7 del presente articolo, sono trasmessi alle
Autorità di vigilanza.
ARTICOLO 26 – Esercizio sociale. 1. L’esercizio sociale ha durata annuale e corrisponde all’anno
solare.
ARTICOLO 27 – Bilancio di previsione. 1. Entro il mese di novembre di ogni anno, il Consiglio di
sorveglianza, su proposta del Consiglio di gestione, approva il
bilancio di previsione dell’esercizio successivo.
2. Il bilancio di previsione esprime sinteticamente la previsione
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dei ricavi e dei costi attesi.
3. Il bilancio di previsione è predisposto dal Consiglio di gestione,
su proposta del Direttore generale, almeno trenta giorni prima
dell’approvazione di cui al comma 1 ed è trasmesso al Collegio
dei revisori ai fini della relativa relazione. La relazione del
Collegio dei revisori è emessa nel termine di quindici giorni dalla
relativa ricezione del documento predisposto dal Consiglio di
gestione.
4. Il bilancio di previsione, corredato della relazione del Collegio
dei revisori, è trasmesso ai componenti del Consiglio di
sorveglianza almeno quindici giorni prima della riunione
convocata per la relativa approvazione.
5. Le strutture amministrative della Società, nel corso
dell’esercizio oggetto del bilancio di previsione, assumono gli
impegni di spesa e di investimento in ragione delle concrete
esigenze della Società e dell’andamento economico-finanziario
della gestione e comunque tenendo conto dei limiti indicati nello
stesso bilancio di previsione.
6. Il bilancio di previsione, successivamente all’approvazione da
parte del Consiglio di sorveglianza, è comunicato alle Autorità di
vigilanza.
ARTICOLO 28 – Rendiconto di gestione. 1. Al termine di ogni esercizio e comunque entro centoottanta
giorni dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio di sorveglianza, su
proposta del Consiglio di gestione, approva il rendiconto di
gestione accompagnato dalla relazione del Collegio dei revisori.
2. Il rendiconto di gestione è costituito dallo stato patrimoniale,
dal conto economico e dalla nota integrativa. Il rendiconto di
gestione è accompagnato da una relazione del Consiglio di
gestione sull’andamento della gestione, che evidenzia la
situazione complessiva della Società e quella dei principali
settori in cui essa opera, nonché le prospettive, i rischi e le
opportunità future. Ove sia il caso, nella relazione del Consiglio
di gestione sono altresì indicate e motivate le ragioni di
scostamento dal bilancio di previsione.
3. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della Società e il risultato economico
dell’esercizio.
4. Alla redazione del rendiconto si applicano le regole e i criteri
previsti dal codice civile per il bilancio delle società per azioni. Il
rendiconto di gestione è corredato da una relazione sulle
disponibilità finanziarie derivanti dalla riscossione dei diritti non
ancora ripartiti. Tale relazione costituisce parte integrante del
rendiconto e deve contenere le informazioni inerenti ai flussi e
alle entità di tali disponibilità finanziarie.
5. Il rendiconto di gestione è predisposto dal Consiglio di
gestione su proposta del Direttore generale almeno trenta giorni
prima dell’approvazione di cui al comma 1 ed è trasmesso al
Collegio dei revisori e alla società di revisione ai fini delle relative
relazioni. La relazione del Collegio dei revisori è emessa nel
termine di quindici giorni dalla ricezione del documento
predisposto dal Consiglio di gestione.
6. Il rendiconto di gestione, corredato della relazione del Collegio
dei revisori e della relazione della società di revisione, è inviato ai
componenti del Consiglio di sorveglianza almeno quindici giorni
prima della riunione convocata per la relativa approvazione.
7. In sede di approvazione del rendiconto di gestione, l’avanzo di
gestione dell’esercizio viene destinato per almeno la metà a
incremento della riserva permanente. La quota residua è
attribuita a incremento della riserva straordinaria, fatto salvo
quanto previsto dagli artt. 2, commi 2 e 3, e 31.
8. In caso di chiusura dell’esercizio in disavanzo, il rendiconto
può riportare a nuovo le perdite indicando le ragioni che
possono consentire nell’esercizio successivo la diminuzione o il
recupero delle perdite stesse.
9. Se entro l’esercizio successivo le perdite riportate a nuovo
non risultano diminuite di almeno un terzo, il Consiglio di
sorveglianza che approva il rendiconto di tale esercizio deve
provvedere alla copertura del disavanzo con destinazione
delle riserve di legge utilizzabili a tale scopo e, in subordine,
con utilizzazione della riserva straordinaria o ancora di quella
permanente. Resta salvo quanto previsto dal comma 6
dell’art. 25.
10. Il rendiconto di gestione, unitamente alle relazioni integrative
o accompagnatorie, successivamente all’approvazione da parte
del Consiglio di sorveglianza, è trasmesso alle Autorità di
vigilanza. Le Autorità di vigilanza procedono entro sessanta
giorni all’approvazione del rendiconto di gestione. Il predetto
termine è sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali
richieste di ulteriori elementi o informazioni e le risposte della
Società. Decorso tale termine, escluso l’eventuale periodo di
sospensione, il rendiconto di gestione si intende approvato.
11. I bilanci di previsione e i rendiconti di gestione, unitamente
alle relazioni integrative o accompagnatorie, sono pubblicati sul
sito internet della Società, in formato idoneo alla stampa.
12. Il rendiconto di gestione è depositato presso il registro delle
imprese.
ARTICOLO 29 – Contabilità separate.
1.Unitamente alla approvazione del rendiconto di gestione di cui
all’art. 28, il Consiglio di sorveglianza approva, su proposta del
Consiglio di gestione, il rendiconto della gestione separata
inerente il Fondo di cui al comma 2 dell’art. 31 nonché il
rendiconto della gestione separata delle attività di cui all’art. 24.
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2. I rendiconti indicati al precedente comma 1 sono pubblicati sul
sito internet della Società. Il rendiconto della gestione separata
delle attività di cui all’art. 24 è soggetto alle medesime procedure
previste all’art. 28.
ARTICOLO 30 – Contabilità analitiche per Sezioni 1.Nel rendiconto di gestione di cui all’art. 28 sono contenute le
risultanze delle contabilità analitiche delle Sezioni di cui al
comma 1 dell’art. 6.
2. Le contabilità analitiche sono pubblicate sul sito internet della
Società e comunicate alle Autorità di vigilanza.
3. I criteri e le metodologie adottati nelle contabilità analitiche
sono stabiliti dal Regolamento di cui all’art. 32.
ARTICOLO 31 – Attività solidaristiche per gli autori. 1. La Società promuove forme di solidarietà a favore degli
Associati autori che si trovino in situazione svantaggiata in
ragione di età e di condizioni fisiche, psichiche, economiche,
sociali o familiari. Per forme di solidarietà si intendono
esclusivamente attività solidaristiche di beneficenza e assistenza
sociale. È in ogni caso esclusa la promozione o erogazione di
prestazioni di carattere direttamente o indirettamente
previdenziale.
2. Le attività solidaristiche a favore degli Associati sono attuate
attraverso un Fondo costituito dalla Società e dalla stessa
gestito, con contabilità separata, per conto degli Associati.
3. Il funzionamento del Fondo, la dotazione e le entrate del
Fondo stesso, nonché ancora i criteri e le modalità di erogazione
delle prestazioni sono disciplinati da apposito Regolamento.
4. Fermo quanto previsto dal precedente comma 3, la Società
contribuisce alla dotazione del Fondo nei limiti del ventesimo
dell’avanzo di gestione eventualmente risultante dal rendiconto
di gestione approvato annualmente.
5. Il Regolamento del Fondo è approvato e modificato con le
medesime modalità e maggioranze previste per lo Statuto della
Società e viene comunicato alle Autorità di vigilanza.
ARTICOLO 32 – Regolamento generale e Codice etico. 1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, alla disciplina
della organizzazione e funzionamento della Società può
provvedersi con apposito Regolamento approvato, su proposta
del Direttore generale, dal Consiglio di gestione. Il Regolamento
generale è pubblicato sul sito internet della Società ed è
comunicato alle Autorità di vigilanza.
2. I componenti gli organi sociali, il Direttore generale, gli uffici di
cui all’art. 23 e più in generale i dipendenti e i collaboratori della
Società sono tenuti al rispetto del Codice etico, adottato dalla
Società anche ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e successive
modificazioni. Il Codice etico è pubblicato sul sito internet della
Società ed è comunicato alle Autorità di vigilanza.
3. Il Consiglio di gestione integra il Codice etico con riferimento al
comportamento dovuto dagli Associati e dai mandanti anche in
riferimento al divieto delle false programmazioni così come al
divieto di atti volti a generare confusione nella corretta
individuazione degli aventi diritto alla ripartizione dei diritti di
autore.
ARTICOLO 33 – Disposizioni transitorie e finali. 1. Ai fini della applicazione della legge n. 2 del 2008, il Consiglio
di sorveglianza, il Consiglio di gestione e il Presidente del
Consiglio di gestione sono, si intendono e costituiscono a ogni
effetto, rispettivamente, l’assemblea, il consiglio di
amministrazione e il presidente della Società di cui all’art. 1,
comma 4, della medesima legge.
2. Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto, il
Consiglio di sorveglianza e Consiglio di gestione sono disciplinati
dalle disposizioni di cui agli artt. 2409-octies e seguenti del
codice civile, in quanto compatibili.
3. All’atto dell’approvazione del presente Statuto ed in conformità
ad esso sono nominati i nuovi organi della Società.
4. Le previsioni di cui agli artt. 24 e 29 concernenti le risorse
provenienti dai servizi svolti per conto dello Stato e
dall’apposizione del contrassegno obbligatorio trovano
applicazione dal primo esercizio successivo a quello in corso
all’atto di approvazione del presente Statuto.
5. Le disposizioni di cui al Regolamento generale
incompatibili con il presente Statuto o ripetitive di quanto qui
previsto sono abrogate. A tale fine deve essere adottato e
pubblicato, con le modalità di cui all’art. 32, un testo di
Regolamento generale aggiornato nel quale si tenga conto
delle predette abrogazioni.