LEGGE 4 dicembre 2017, n. 201
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunita'
del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno
2016. (17G00209)
(GU n.299 del 23-12-2017)
Vigente al: 24-12-2017
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il
Protocollo sui privilegi e le immunita' del tribunale unificato dei
brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 del Protocollo stesso.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 dicembre 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Alfano, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato
Protocollo sui privilegi e le immunita' del tribunale unificato dei
brevetti
I sottoscritti Stati membri contraenti dell'Accordo su un
Tribunale unificato dei brevetti,
Considerando che il Tribunale unificato dei brevetti e' stato
istituito dall'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti del 19
febbraio 2013 quale organizzazione internazionale con personalita'
giuridica in ciascuno Stato membro contraente;
Ricordando che l'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti
prevede, all'Articolo 37(1), che gli Stati membri contraenti che
ospitano la divisione centrale del Tribunale di primo grado o una
delle sue sezioni, una divisione locale o regionale del Tribunale di
primo grado o la Corte d'Appello del Tribunale unificato dei brevetti
mettano a disposizione i rispettivi locali e, per i primi sette anni,
anche il personale amministrativo di supporto;
Ricordando che lo Statuto del Tribunale unificato dei brevetti
prevede, all'Articolo 8, che ai giudici del Tribunale unificato dei
brevetti si applichi il Protocollo sui privilegi e le immunita'
dell'Unione europea;
Ricordando che l'articolo 8(4) dello Statuto del Tribunale
unificato dei brevetti riguarda sia i privilegi che le immunita' dei
giudici del Tribunale unificato dei brevetti e che l'applicazione del
Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Unione europea ai
giudici del Tribunale unificato dei brevetti e' stata prevista in
ragione del legame intrinseco di quest'ultimo con il brevetto europeo
con effetto unitario e non costituisce un precedente per
l'applicazione del Protocollo ad altre organizzazioni internazionali
con riferimento alle politiche seguite dagli Stati membri contraenti
in quanto nazioni ospiti di organizzazioni internazionali;
Ricordando che, in base ai poteri amministrativi che gli sono
conferiti dall'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti, il
Comitato amministrativo e' competente per l'istituzione di un'imposta
e di un sistema di previdenza sociale interni;
Ricordando che l'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti
prevede, all'Articolo 4, che il Tribunale unificato dei brevetti goda
della piu' ampia capacita' giuridica accordabile alle persone
giuridiche dalla legge nazionale dello Stato;
Riconoscendo che il Tribunale unificato dei brevetti ha bisogno
di godere dei privilegi e delle immunita' necessari all'esercizio
delle proprie funzioni;
Considerando che un approccio comune in materia di privilegi e
immunita' e' essenziale in considerazione delle necessita' del
Tribunale unificato dei brevetti e degli Stati membri contraenti;
Riconoscendo che accordi di sede bilaterali addizionali possono
essere conclusi tra il Tribunale unificato dei brevetti e gli Stati
membri contraenti che ospitano la divisione centrale del Tribunale di
primo grado o una delle sue sezioni, una divisione locale o regionale
del Tribunale di primo grado, o la Corte d'appello del Tribunale
unificato dei brevetti.
Hanno concordato quanto segue:
Articolo 1.
Terminologia
Nel contesto di questo Protocollo, la dizione:
a) «Accordo» indica l'Accordo su un Tribunale unificato dei
brevetti del 19 febbraio 2013;
b) «Statuto» indica lo Statuto del Tribunale unificato dei
brevetti contenuto nell'Allegato I dell'Accordo;
c) «Stato parte» indica uno Stato parte di questo Protocollo;
d) «Stato membro contraente» indica uno Stato parte dell'Accordo;
e) «Tribunale» indica il Tribunale unificato dei brevetti
istituito dall'Accordo;
f) «Corte d'appello» indica la Corte d'appello del Tribunale;
g) «Le attivita' ufficiali del Tribunale» indica le attivita'
necessarie al raggiungimento, da parte del Tribunale, degli obiettivi
e delle funzioni conferitigli in conformita' con le previsioni del
Trattato;
h) «Sedi del Tribunale» indica il terreno e gli edifici messi a
disposizione del Tribunale dagli Stati membri contraenti ai sensi
dell'Articolo 37 dell'Accordo e utilizzati per le attivita' ufficiali
del Tribunale;
i) «Giudice» indica un giudice del Tribunale;
j) «Cancelliere» indica il Cancelliere e il Vice Cancelliere del
Tribunale;
k) «Personale» indica tutto il personale impiegato dal Tribunale
in qualita' di funzionario e gli altri dipendenti del Tribunale, ad
eccezione dei giudici e del Cancelliere;
l) «Famiglia» indica, con riferimento a ciascuna persona, il
coniuge e gli stretti familiari conviventi e a carico, cosi' come
riconosciuti dallo Stato membro contraente ospitante;
m) «Rappresentanti delle parti» indica gli avvocati, i mandatari
per brevetti europei o i mandatari per i brevetti autorizzati al
patrocinio o ad assistere le parti dinanzi al Tribunale in base
all'Articolo 48 dell'Accordo.
Articolo 2.
Previsioni generali in materia di privilegi
e immunita' del Tribunale
Il Tribunale beneficia, nel territorio di ciascuno Stato parte,
dei privilegi e delle immunita' necessari allo svolgimento delle sue
attivita' ufficiali.
Articolo 3.
Inviolabilita' delle sedi del Tribunale
Le sedi del Tribunale sono inviolabili, fatte salve le condizioni
che possono essere concordate con lo Stato parte interessato e la
responsabilita' dello Stato parte che ospita la divisione centrale
del Tribunale di primo grado o una delle sue sezioni, una divisione
locale o regionale del Tribunale di primo grado o la Corte d'appello
rispetto alle sedi che saranno messe a disposizione da tale Stato
parte.
Articolo 4.
Inviolabilita' di archivi e documenti
Gli archivi del Tribunale e tutti gli atti e documenti in
qualunque forma ad esso appartenenti, da esso detenuti o ad esso
indirizzati sono inviolabili sempre e in qualsiasi luogo siano
situati.
Articolo 5.
Immunita' del Tribunale, delle sue proprieta',
dei suoi beni e delle sue risorse finanziarie
1. Il Tribunale gode dell'immunita' dalla giurisdizione, salvo:
a. che, in un caso particolare, vi abbia espressamente
rinunciato;
b. nel caso di procedimenti civili contro di esso, relativi alla
responsabilita' contrattuale, promossi da persone che non siano
giudici, Cancelliere o personale del Tribunale;
c. nel caso di procedimenti civili contro di esso, relativi alla
responsabilita' extracontrattuale, ad eccezione dell'ipotesi in cui
il reclamo verta sulla giurisprudenza del Tribunale; oppure
d. nel caso di un procedimento civile promosso da parte di un
terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo che
appartiene al, o e' utilizzato per conto del Tribunale, ovvero in
relazione ad una violazione del codice stradale in cui sia coinvolto
detto veicolo.
2. Il Tribunale gode dell'immunita' dalla giurisdizione in
relazione a perquisizioni, requisizioni, confische, sequestri o
espropri, o a qualsiasi altra forma di interferenza con le
proprieta', i beni e le risorse finanziarie del Tribunale, ovunque
situati, in mancanza di autorizzazione da parte del Tribunale stesso.
3. Per quanto necessario all'esercizio delle sue attivita'
ufficiali, le proprieta', i beni e le risorse finanziarie del
Tribunale sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e
moratorie di qualsivoglia natura.
Articolo 6.
Immunita' dei rappresentanti di uno Stato parte
1. I rappresentanti di uno Stato parte godono, quando prendono
parte alle riunioni del Comitato amministrativo, del Comitato di
bilancio e del Comitato consultivo, delle immunita' dalla
giurisdizione in relazione a tutti gli atti da essi compiuti
nell'esercizio delle loro funzioni, incluse le opinioni espresse
oralmente o per iscritto. Questa immunita' continua ad essere
accordata anche dopo il termine del loro incarico.
2. I loro atti ufficiali e documenti sono inviolabili.
3. Nessuno Stato parte e' obbligato a estendere le immunita' di
cui ai paragrafi 1 e 2 ai propri cittadini o a coloro i quali,
all'atto di assumere le proprie funzioni presso il Tribunale, fossero
stabilmente residenti in quello Stato.
Articolo 7.
Esenzioni fiscali
1. Il Tribunale, le sue proprieta' e i suoi beni sono esenti da
tutte le imposte dirette.
2. Il Tribunale:
a. e' esente dalle imposte sul valore aggiunto o ha diritto al
loro rimborso per ogni acquisto di rilevante importo di beni e
servizi necessari e forniti al Tribunale per le sue attivita'
ufficiali, fatte salve le limitazioni stabilite dallo Stato parte
ospitante;
b. non e' invece esente dalle imposte e dalle tasse che
costituiscono il corrispettivo di servizi pubblici.
3. I beni acquistati in regime di esenzione o di rimborso non
saranno oggetto di atti di vendita o di disposizione a qualsiasi
titolo in quello Stato parte ne' in altri Stati membri dell'Unione
europea, se non alle condizioni fissate dallo Stato parte che ha
concesso l'esenzione o il rimborso.
4. Fatti salvi gli obblighi derivanti per gli Stati parte dal
diritto dell'Unione europea e dall'applicazione di leggi e
regolamenti, le condizioni e le procedure sono determinate dalle
competenti autorita' fiscali di ciascuno Stato parte.
Articolo 8.
Risorse finanziarie e liberta' da restrizioni valutarie
Gli Stati parte accordano al Tribunale l'esenzione dalle
restrizioni valutarie necessaria allo svolgimento delle sue attivita'
istituzionali.
Articolo 9.
Privilegi e immunita' dei giudici e del cancelliere
1. I privilegi e le immunita' dei giudici sono disciplinati
dall'Articolo 8 dello Statuto e, attraverso il riferimento contenuto
nell'articolo 8 dello Statuto, dal Protocollo sui privilegi e le
immunita' dell'Unione europea.
2. L'Articolo 8 dello Statuto ed il Protocollo sui privilegi e le
immunita' dell'Unione europea si applicano al cancelliere.
3. Quando applicati secondo i paragrafi 1 e 2, solo gli articoli
da 11(b-e) a 14 del Protocollo sui privilegi e le immunita'
dell'Unione europea devono essere applicati per analogia, adattandoli
alle specifiche caratteristiche del Tribunale. Cio' implica, in
particolare, che i giudici e il cancelliere:
a. sono soggetti, a vantaggio del Tribunale, ad una imposta
interna su salari, stipendi ed emolumenti pagati dal Tribunale;
b. sono esenti, dalla data di applicazione dell'imposta interna
di cui alla lettera (a), dalla tassazione nazionale sui salari, gli
stipendi e gli emolumenti percepiti dal Tribunale, ma non sulle
pensioni e sulle rendite pagate dal Tribunale;
c. sono esenti, dalla data in cui i giudici e il cancelliere sono
soggetti al sistema di previdenza sociale e sanitario istituito dal
Tribunale, per i servizi resi al Tribunale medesimo, da tutti i
contributi obbligatori ai sistemi di previdenza sociale e sanitari
nazionali.
Articolo 10.
Immunita' e privilegi del personale
1. Il personale e' immune dalla giurisdizione in relazione a
tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni,
incluse le opinioni espresse oralmente o per iscritto. Questa
immunita' continua ad essere accordata anche dopo il termine del
rapporto di impiego con il Tribunale.
2. Il personale:
a. e' soggetto, a vantaggio del Tribunale, ad una imposta interna
su salari, stipendi ed emolumenti pagati dal Tribunale;
b. e' esente, dalla data di applicazione dell'imposta interna di
cui alla lettera (a), dalla tassazione nazionale sui salari, gli
stipendi e gli emolumenti pagati dal Tribunale, ma non sulle pensioni
e sulle rendite pagate dal Tribunale; i salari, gli stipendi e gli
emolumenti possono essere tenuti in considerazione dagli Stati parte
al fine di calcolare l'ammontare della tassazione da applicare al
reddito originato da altre fonti;
c. e' esente, dalla data in cui il personale e' soggetto al
sistema di previdenza sociale e sanitario stabilito dal Tribunale,
per i servizi resi al Tribunale medesimo, da tutti i contributi
obbligatori ai sistemi di previdenza sociale e sanitari nazionali.
3. Nessuno Stato parte e' obbligato a estendere i privilegi di
cui al paragrafo 2 ai propri cittadini o a coloro i quali,
immediatamente prima di essere assunti dal Tribunale, fossero
stabilmente residenti in quello Stato.
Articolo 11.
Stemma e bandiera
1. Il Tribunale ha diritto di esporre, fatte salve le condizioni
che possono essere concordate con lo Stato parte interessato, il
proprio stemma e la propria bandiera nei suoi locali, sui veicoli
utilizzati per scopi ufficiali nonche' sul proprio sito web e sui
documenti.
Articolo 12.
Cooperazione con le autorita' degli Stati parte
1. Senza pregiudizio per i loro privilegi e immunita', tutte le
persone che godono dei privilegi e delle immunita' di cui agli
articoli 6, 9 e 10 hanno l'obbligo di rispettare leggi e regolamenti
dello Stato parte nel cui territorio operino in veste ufficiale.
2. Il Tribunale collabora in ogni momento con le competenti
autorita' degli Stati parte per facilitare l'applicazione delle loro
leggi e prevenire qualsiasi abuso connesso con i privilegi, le
immunita' e le agevolazioni menzionate nel presente Protocollo.
Articolo 13.
Scopo e revoca dei privilegi e delle immunita'
previste dagli articoli 6, 9 e 10
1. I privilegi e le immunita' previsti da questo Protocollo non
sono stabiliti per il vantaggio personale di coloro i quali ne
beneficiano. Essi sono conferiti esclusivamente nell'interesse del
Tribunale, specialmente per garantire, in tutte le circostanze, la
liberta' di azione del Tribunale e la completa indipendenza delle
persone in questione.
2. Il Presidium del Tribunale ha non solo il diritto, ma anche il
dovere, di revocare l'immunita' dei giudici, del Cancelliere e del
personale di cui agli articoli 9 e 10, quando ritenga che tale
immunita' ostacolerebbe il normale corso della giustizia e che vi si
possa rinunciare senza arrecare pregiudizio agli interessi del
Tribunale. Uno Stato parte ha analoghi diritti per quel che riguarda
i suoi rappresentanti in seno al Comitato amministrativo e al
Comitato di bilancio (articolo 6). Il Comitato amministrativo ha gli
stessi diritti e obblighi per cio' che concerne i membri del Comitato
consultivo.
Articolo 14.
Accesso, soggiorno e uscita
Senza pregiudizio per il diritto dell'Unione europea, lo Stato
parte interessato adotta le misure necessarie per facilitare:
a. l'entrata, l'uscita e il soggiorno nel proprio territorio di
tutte le persone che esercitano funzioni ufficiali presso il
Tribunale, vale a dire i giudici, il Cancelliere, il personale
dipendente dal Tribunale e il personale messo a disposizione dagli
Stati parte, cosi' come dei loro familiari a carico, nel caso in cui
le persone che esercitano funzioni ufficiali presso il Tribunale non
sono cittadini ne' residenti permanenti di tale Stato parte; e
b. l'entrata e l'uscita dal proprio territorio di tutte le
persone che sono convocate o citate a comparire davanti al Tribunale
in veste ufficiale, vale a dire parti, rappresentanti delle parti,
interpreti, testimoni ed esperti.
Articolo 15.
Notifica
Il Cancelliere comunica a tutti gli Stati parte, entro un mese
dall'entrata in vigore del presente Protocollo, i nomi dei giudici,
del Cancelliere e del personale a cui il protocollo si applica.
Inoltre la nomina o l'arrivo di qualsiasi giudice, Cancelliere o
membro del personale del Tribunale e qualsiasi cambiamento di
circostanze e' notificato appena possibile e al piu' tardi entro un
mese dalla data dello stesso.
Articolo 16.
Risoluzione delle controversie
1. Il Tribunale provvede a definire mezzi appropriati di
risoluzione delle controversie che coinvolgono le persone menzionate
nel presente Protocollo che, in virtu' della propria posizione
ufficiale, godono di immunita', o che coinvolgono il Tribunale
stesso, nei casi in cui esso gode di immunita' ai sensi dell'Articolo
5, se questa immunita' non e' stata oggetto di revoca.
2. Tutte le controversie relative all'interpretazione o
all'applicazione del presente Protocollo sono deferite ad un
tribunale arbitrale, a meno che le parti non abbiano convenuto un
altro modo di risoluzione. Qualora sorga una disputa tra il Tribunale
ed uno Stato parte che, entro tre mesi dalla data di richiesta di una
delle parti, non sia risolta mediante consultazione, negoziazione o
altre modalita' concordate di risoluzione, la controversia e'
rimessa, su richiesta di una o dell'altra parte, alla decisione
finale di un collegio di tre arbitri: uno scelto dal Tribunale, uno
scelto dallo Stato parte, e il terzo, che presiede il collegio,
scelto dagli altri due arbitri. Se una delle due parti non ha
designato il proprio arbitro entro due mesi dalla designazione
effettuata dell'altra parte, procede alla nomina il Presidente della
Corte di giustizia. Qualora i due arbitri designati dalle parti non
trovino un accordo sulla scelta del terzo arbitro entro tre mesi
dalla loro nomina, il terzo arbitro e' scelto dal Presidente della
Corte di giustizia, su richiesta del Tribunale o dello Stato parte.
Articolo 17.
Firma, ratifica, accettazione, approvazione, o adesione e deposito
1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma di tutti gli Stati
membri contraenti dal 29 giugno 2016 al 29 luglio 2017, presso il
Consiglio dell'Unione europea a Bruxelles.
2. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, accettazione o
approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione,
sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio
dell'Unione europea, di seguito definito il depositario.
3. Dopo il 29 giugno 2017, il presente Protocollo resta aperto
all'adesione di tutti gli Stati membri contraenti. Gli strumenti di
adesione sono depositati presso il depositario.
Articolo 18.
Entrata in vigore
1. Il presente Protocollo entra in vigore 30 giorni dopo la data
in cui l'ultimo dei quattro Stati parte - Francia, Germania,
Lussemburgo e Regno Unito - ha depositato il proprio strumento di
ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Per ciascuno Stato parte che depositi il proprio strumento
dopo la data di cui al paragrafo 1, il Protocollo entra in vigore
trenta giorni dopo la data di deposito del rispettivo strumento di
ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Articolo 19.
Applicazione provvisoria
Uno Stato membro contraente puo' in qualsiasi momento notificare
al depositario che applichera' il presente Protocollo in via
provvisoria.
In fede di cio', i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale
fine, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016 in lingua inglese, francese e
tedesca, i tre testi facenti ugualmente fede, in esemplare unico che
sara' depositato presso il depositario, che ne trasmette una copia
certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.
PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES
DE LA JURIDICTION UNIFIEE DU BREVET
Parte di provvedimento in formato grafico