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Law No. 214 of November 3, 2016, on the Ratification and Execution of the Agreement on a Unified Patent Court, with Annexes, done at Brussels on February 19, 2013, 意大利

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详情 详情 版本年份 2016 日期 生效: 2016年11月25日 议定: 2016年11月3日 文本类型 知识产权相关法 主题 专利(发明) 主题(二级) 知识产权监管机构

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 意大利语 Legge 3 novembre 2016, n. 214, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013        
 Legge 3 novembre 2016, n. 214, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013

LEGGE 3 novembre 2016, n. 214

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati,

fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013. (16G00227)

Vigente al: 12-7-2018

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno ­

approvato; ­

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge: ­

Art. 1 ­

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare ­

l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto ­

a Bruxelles il 19 febbraio 2013. ­

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui ­

all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, ­

in conformita' a quanto disposto dall'articolo 89 dell'Accordo ­

stesso. ­

Art. 3

Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. ­

168, sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di ­

proprieta' industriale e intellettuale presso tribunali e corti ­

d'appello ­

1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ­

giugno 2003, n. 168, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ­

ad esclusione delle azioni di merito e cautelari per le quali ­

l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles ­

il 19 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione ­

europea C 175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del ­

tribunale unificato dei brevetti, fatto salvo il regime transitorio ­

di cui all'articolo 83 del medesimo Accordo». ­

Art. 4

Modifiche all'articolo 66 del codice della proprieta' industriale, di ­

cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di ­

diritto di brevetto ­

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 66 del codice della proprieta' ­

industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ­

sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto

esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o

di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto

all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un

elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua

attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia

protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneita' e della

destinazione di detti mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di

averla con l'ordinaria diligenza.

2-ter. Il comma 2-bis non si applica quando i mezzi sono costituiti

da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il

terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti

vietati ai sensi del comma 2.

2-quater. Ai fini di cui al comma 2-bis non si considerano aventi

diritto all'utilizzazione dell'invenzione i soggetti che compiono gli

atti di cui all'articolo 68, comma 1».

Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli

articoli 12, 13 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutate in

euro 6.174 annui a decorrere dall'anno 2016, all'onere derivante

dalle minori entrate di cui all'articolo 32 dell'Accordo, valutate in

euro 65.268 per l'anno 2017, in euro 130.416 per l'anno 2018, in euro

195.804 per l'anno 2019, in euro 260.832 per l'anno 2020, in euro

326.340 per l'anno 2021, in euro 391.248 per l'anno 2022 e in euro

435.120 annui a decorrere dall'anno 2023, e alle rimanenti spese di

cui agli articoli 8, 9, 10, 19, 35, 36, 37, 49 e 71 dell'Accordo,

pari a euro 450.000 per l'anno 2016, a euro 550.000 per l'anno 2017,

a euro 450.000 per l'anno 2018 e a euro 300.000 per ciascuno degli

anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione,

nella misura di euro 456.174 per l'anno 2016, di euro 621.442 per

l'anno 2017 e di euro 741.294 annui a decorrere dall'anno 2018, dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre

2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio

degli oneri di cui agli articoli 12, 13 e 14 dell'Accordo di cui

all'articolo 1 della presente legge, valutati ai sensi del comma 1

del presente articolo, e riferisce in merito al Ministro

dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in

procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui

al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle

finanze, sentito il Ministro competente, provvede con proprio decreto

alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria

del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle

dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese

rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettere b) e c),

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di

missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque,

della relativa missione del Ministero interessato. Si intendono

corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare

pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6,

commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Agli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione dell'articolo

22 e dell'articolo 37, paragrafo 4, dell'Accordo di cui all'articolo

1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

4. Agli oneri eventualmente derivanti dall'istituzione di una

divisione locale italiana secondo l'articolo 37, paragrafo 1,

dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito

provvedimento legislativo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 novembre 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli

affari esteri e della cooperazione

internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI E ISTITUZIONALI

CAPO I

Disposizioni generali

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI

ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

ACCORDO

su un tribunale unificato dei brevetti

(2013/C 175/01)

GLI STATI MEMBRI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione

europea nel settore dei brevetti contribuisce significativamente al

processo di integrazione in Europa, in particolare alla creazione di

un mercato interno nell'ambito dell'Unione europea caratterizzato

dalla libera circolazione di beni e servizi e all'elaborazione di un

sistema atto ad assicurare che la concorrenza nel mercato interno non

sia soggetta a distorsioni;

CONSIDERANDO che la frammentazione del mercato dei brevetti e le

notevoli divergenze tra gli ordinamenti giurisdizionali nazionali

pregiudicano l'innovazione, in particolare per le piccole e medie

imprese che incontrano delle difficolta' nel dare esecuzione ai loro

brevetti e nel difendersi da rivendicazioni infondate e da

rivendicazioni relative a brevetti che dovrebbero essere revocati;

CONSIDERANDO che la Convenzione sul brevetto europeo («CBE»), che

e' stata ratificata da tutti gli Stati membri dell'Unione europea,

prevede una procedura unica per il rilascio dei brevetti europei da

parte dell'Ufficio europeo dei brevetti;

CONSIDERANDO che, in virtu' del regolamento (UE) n. 1257/2012 (1),

i titolari dei brevetti possono richiedere un effetto unitario dei

propri brevetti europei allo scopo di ottenere una tutela brevettuale

unitaria negli Stati membri dell'Unione europea che partecipano alla

cooperazione rafforzata;

DESIDEROSI di migliorare l'esecuzione dei brevetti e la difesa da

rivendicazioni infondate e da rivendicazioni relative a brevetti che

dovrebbero essere revocati, nonche' di rafforzare la certezza del

diritto mediante l'istituzione di un tribunale unificato dei brevetti

per le controversie relative alla violazione e alla validita' dei

brevetti;

CONSIDERANDO che il tribunale unificato dei brevetti dovrebbe avere

il compito di garantire decisioni rapide e di elevata qualita',

preservando un giusto equilibrio tra gli interessi dei titolari dei

diritti e di altre parti e tenendo conto della proporzionalita' e

della flessibilita' necessarie;

CONSIDERANDO che il tribunale unificato dei brevetti dovrebbe

essere un tribunale comune agli Stati membri contraenti e pertanto

parte del loro ordinamento giudiziario, con competenza esclusiva per

quanto riguarda i brevetti europei con effetto unitario e i brevetti

europei concessi a norma delle disposizioni della CBE;

CONSIDERANDO che la Corte di giustizia dell'Unione europea deve

assicurare l'uniformita' dell'ordinamento giuridico dell'Unione e il

primato del diritto dell'Unione europea;

RICORDANDO gli obblighi degli Stati membri contraenti in virtu' del

trattato sull'Unione europea (TUE) e del trattato sul funzionamento

dell'Unione europea (TFUE), ivi compreso l'obbligo di leale

cooperazione previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE e l'obbligo

di assicurare attraverso il tribunale unificato dei brevetti la piena

applicazione, nonche' il rispetto, del diritto dell'Unione nei

rispettivi territori e la tutela giurisdizionale dei diritti delle

persone fisiche conferiti da tale diritto;

CONSIDERANDO che, come qualsiasi organo giurisdizionale nazionale,

il tribunale unificato dei brevetti deve rispettare ed applicare il

diritto dell'Unione e, in collaborazione con la Corte di giustizia

dell'Unione europea, in quanto custode del diritto dell'Unione,

assicurarne la corretta applicazione e l'interpretazione uniforme; il

tribunale unificato dei brevetti deve in particolare cooperare con la

Corte di giustizia dell'Unione europea per interpretare correttamente

il diritto dell'Unione, basandosi sulla giurisprudenza di

quest'ultima e ponendo domande di pronuncia pregiudiziale

conformemente all'articolo 267 TFUE;

CONSIDERANDO che gli Stati membri contraenti, in linea con la

giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla

responsabilita' extracontrattuale, dovrebbero essere responsabili dei

danni causati da violazioni del diritto dell'Unione da parte del

tribunale unificato dei brevetti, ivi compresa la mancata domanda di

pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea;

CONSIDERANDO che le violazioni del diritto dell'Unione da parte del

tribunale unificato dei brevetti, ivi compresa la mancata domanda di

pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea,

sono direttamente imputabili agli Stati membri contraenti e che una

procedura di infrazione puo' quindi essere presentata ai sensi degli

articoli 258, 259 e 260 TFUE contro qualsiasi Stato membro contraente

per garantire il rispetto del primato e la corretta applicazione del

diritto dell'Unione;

RICORDANDO il primato del diritto dell'Unione, che comprende il

TUE, il TFUE, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

i principi generali del diritto dell'Unione sviluppati dalla Corte di

giustizia dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso

effettivo dinanzi a un giudice e a che la causa sia esaminata

equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un

giudice indipendente e imparziale, la giurisprudenza della Corte di

giustizia dell'Unione europea e il diritto derivato dell'Unione;

CONSIDERANDO che il presente accordo dovrebbe essere aperto

all'adesione di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea; gli Stati

membri che hanno deciso di non partecipare alla cooperazione

rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale

unitaria possono partecipare al presente accordo per quanto riguarda

i brevetti europei rilasciati per il rispettivo territorio;

CONSIDERANDO che il presente accordo dovrebbe entrare in vigore il

1o gennaio 2014 o il primo giorno del quarto mese successivo al

tredicesimo deposito, purche' tra gli Stati membri contraenti che

avranno depositato i propri strumenti di ratifica o di adesione vi

siano i tre Stati in cui nell'anno precedente a quello in cui ha

luogo la firma dell'accordo era in vigore il maggior numero di

brevetti europei, o il primo giorno del quarto mese successivo alla

data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento (UE) n.

1215/2012 (2) relative alle relazioni con il presente accordo, se

questa data e' posteriore,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 �

Tribunale unificato dei brevetti �

---------------

E' istituito un tribunale unificato dei brevetti per la

composizione delle controversie relative ai brevetti europei e ai

brevetti europei con effetto unitario.

Il tribunale unificato dei brevetti e' un tribunale comune agli

Stati membri contraenti ed e' pertanto soggetto agli stessi obblighi

in virtu' del diritto dell'Unione di qualsiasi altro organo

giurisdizionale nazionale degli Stati membri contraenti.

(1) Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una

cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela

brevettuale unitaria (GU L 361 del 31.12.2012, pag. 1), inclusa ogni

successiva modifica.

(2) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza

giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in

materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1),

inclusa ogni successiva modifica.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a) «tribunale», il tribunale unificato dei brevetti istituito dal

presente accordo;

b) «Stato membro», uno Stato membro dell'Unione europea;

c) «Stato membro contraente», uno Stato membro parte del presente

accordo;

d) «CBE», la convenzione sulla concessione di brevetti europei del

5 ottobre 1973, inclusa ogni successiva modifica;

e) «brevetto europeo», un brevetto concesso a norma delle

disposizioni della CBE, che non beneficia dell'effetto unitario in

virtu' del regolamento (UE) n. 1257/2012;

f) «brevetto europeo con effetto unitario», un brevetto concesso a

norma delle disposizioni della CBE, che beneficia dell'effetto

unitario in virtu' del regolamento (UE) n. 1257/2012;

g) «brevetto», un brevetto europeo e/o un brevetto europeo con

effetto unitario;

h) «certificato protettivo complementare», un certificato

protettivo complementare concesso a norma del regolamento (CE) n.

469/2009 (1) o a norma del regolamento (CE) n. 1610/96 (2);

i) «statuto», lo statuto del tribunale previsto nell'allegato I,

---------------

che costituisce parte integrante del presente accordo;

j) «regolamento di procedura», il regolamento di procedura del

tribunale, stabilito conformemente all'articolo 41.

(1) Regolamento (CE) n. 469/2009 del Consiglio, del 6 maggio 2009,

sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152

del 16.6.2009, pag. 1), inclusa ogni successiva modifica.

(2) Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato

protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (GU L 198

dell'8.8.1996, pag. 30), inclusa ogni successiva modifica.

Articolo 3

Ambito di applicazione

Il presente accordo si applica a qualsiasi:

a) brevetto europeo con effetto unitario;

b) certificato protettivo complementare concesso per un prodotto

protetto da un brevetto;

c) brevetto europeo che non e' ancora estinto alla data di entrata

in vigore del presente accordo o che e' stato concesso dopo tale

data, fatto salvo l'articolo 83; e

d) richiesta di brevetto europeo pendente alla data di entrata in

vigore del presente accordo o inoltrata dopo tale data, fatto salvo

l'articolo 83.

Articolo 4 �

Status giuridico �

1. Il tribunale ha personalita' giuridica in ciascuno Stato membro

contraente e gode della capacita' giuridica piu' estesa accordata

alle persone giuridiche in virtu' del diritto nazionale dello Stato

in questione.

2. Il tribunale e' rappresentato dal presidente della corte

d'appello che e' eletto conformemente allo statuto.

Articolo 5

Responsabilita'

1. La responsabilita' contrattuale del tribunale e' disciplinata

dal diritto applicabile al contratto in questione conformemente al

regolamento (CE) n. 593/2008 (1) (Roma I), ove applicabile, o, in

caso contrario, conformemente al diritto dello Stato membro

---------------

dell'organo giurisdizionale adito.

2. La responsabilita' extracontrattuale del tribunale in relazione

ai danni causati da esso o dal suo personale nell'esercizio delle

proprie funzioni, nella misura in cui non si tratta di una materia

civile e commerciale ai sensi del regolamento (CE) n. 864/2007 (2)

(Roma II), e' disciplinata dal diritto dello Stato membro contraente

nel quale si e' verificato il danno. La presente disposizione fa

salva l'applicazione dell'articolo 22.

3. L'organo giurisdizionale competente per la risoluzione delle

controversie a norma del paragrafo 2 e' quello dello Stato membro

contraente nel quale si e' verificato il danno.

(1) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle

obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6),

inclusa ogni successiva modifica.

(2) Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del

Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle

obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007,

pag. 40), inclusa ogni successiva modifica.

CAPO II

Disposizioni istituzionali

Articolo 6

Tribunale

1. Il tribunale si compone di un tribunale di primo grado, di una

corte d'appello e di una cancelleria.

2. Il tribunale esercita le funzioni conferitegli dal presente

accordo.

Articolo 7

Tribunale di primo grado

1. Il tribunale di primo grado comprende una divisione centrale e

divisioni locali e regionali.

2. La divisione centrale ha la propria sede a Parigi, con sezioni a

Londra e a Monaco. I casi dinanzi alla divisione centrale sono

distribuiti conformemente all'allegato II, che costituisce parte

integrante del presente accordo.

3. Una divisione locale e' istituita in uno Stato membro contraente

su sua richiesta, conformemente allo statuto. Uno Stato membro

contraente che ospita una divisione locale ne designa la sede.

4. Un'ulteriore divisione locale e' istituita in uno Stato membro

contraente su sua richiesta per ogni cento procedimenti relativi a

brevetti, per anno civile, che sono stati avviati in tale Stato

membro contraente nei tre anni consecutivi precedenti o successivi

alla data di entrata in vigore del presente accordo. Il numero delle

divisioni locali in uno Stato membro contraente non e' superiore a

quattro.

5. Una divisione regionale e' istituita per due o piu' Stati membri

contraenti su loro richiesta, conformemente allo statuto. Tali Stati

membri contraenti designano la sede della divisione in questione. La

divisione regionale puo' tenere udienze in piu' luoghi.

Articolo 8

Composizione dei collegi del tribunale di primo grado

1. I collegi del tribunale di primo grado hanno una composizione

multinazionale. Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo e

l'articolo 33, paragrafo 3, lettera a), essi si riuniscono in una

formazione di tre giudici.

2. I collegi di una divisione locale di uno Stato membro contraente

in cui, per un periodo di tre anni consecutivi precedenti o

successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, sono

stati avviati in media meno di cinquanta procedimenti relativi a

brevetti per anno civile, si riuniscono in una formazione di un

giudice qualificato sotto il profilo giuridico avente la cittadinanza

dello Stato membro contraente che ospita la divisione locale in

questione e di due giudici qualificati sotto il profilo giuridico che

non hanno la cittadinanza dello Stato membro contraente interessato e

che sono assegnati dal pool di giudici caso per caso conformemente

all'articolo 18, paragrafo 3.

3. In deroga al paragrafo 2, i collegi di una divisione locale in

uno Stato membro contraente nel quale, per un periodo di tre anni

consecutivi precedenti o successivi alla data di entrata in vigore

del presente accordo, sono stati avviati in media cinquanta o piu'

procedimenti relativi a brevetti per anno civile, si riuniscono in

una formazione di due giudici qualificati sotto il profilo giuridico

aventi la cittadinanza dello Stato membro contraente che ospita la

divisione locale in questione e di un giudice qualificato sotto il

profilo giuridico che non ha la cittadinanza dello Stato membro

contraente interessato, assegnato dal pool di giudici conformemente

all'articolo 18, paragrafo 3. Detto terzo giudice esercita le proprie

funzioni presso la divisione locale per un lungo periodo, ove sia

necessario per l'efficiente funzionamento delle divisioni aventi un

carico di lavoro elevato.

4. I collegi di una divisione regionale si riuniscono in una

formazione di due giudici qualificati sotto il profilo giuridico,

scelti in un elenco regionale di giudici, che hanno la cittadinanza

degli Stati membri contraenti interessati, e di un giudice

qualificato sotto il profilo giuridico che non ha la cittadinanza

degli Stati membri contraenti interessati e che e' assegnato dal pool

di giudici conformemente all'articolo 18, paragrafo 3.

5. Su richiesta di una delle parti, il collegio di una divisione

locale o regionale chiede al presidente del tribunale di primo grado

di assegnare dal pool di giudici conformemente all'articolo 18,

paragrafo 3, un ulteriore giudice qualificato sotto il profilo

tecnico con qualifiche ed esperienza nel settore tecnologico in

questione. Inoltre, il collegio di una divisione locale o regionale,

previa audizione delle parti, puo' presentare tale richiesta di

propria iniziativa, ove lo ritenga opportuno.

Nei casi in cui tale giudice qualificato sotto il profilo tecnico

e' assegnato, nessun altro giudice qualificato sotto il profilo

tecnico puo' essere assegnato a norma dell'articolo 33, paragrafo 3,

lettera a).

6. I collegi della divisione centrale si riuniscono in una

formazione di due giudici qualificati sotto il profilo giuridico

aventi la cittadinanza di Stati membri contraenti differenti e di un

giudice qualificato sotto il profilo tecnico, assegnato dal pool di

giudici conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, con qualifiche ed

esperienza nel settore tecnologico in questione. Tuttavia, i collegi

della divisione centrale che si occupano delle azioni a norma

dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), si riuniscono in una

formazione di tre giudici qualificati sotto il profilo giuridico

aventi la nazionalita' di Stati membri contraenti differenti.

7. In deroga ai paragrafi da 1 a 6 e conformemente al regolamento

di procedura, le parti possono convenire che la loro causa sia

giudicata da un unico giudice qualificato sotto il profilo giuridico.

8. I collegi del tribunale di primo grado sono presieduti da un

giudice qualificato sotto il profilo giuridico.

Articolo 9

Corte d'appello

1. I collegi della corte d'appello si riuniscono in una formazione

multinazionale di cinque giudici. Essi si riuniscono in una

formazione di tre giudici qualificati sotto il profilo giuridico

aventi la cittadinanza di Stati membri contraenti differenti e di due

giudici qualificati sotto il profilo tecnico con qualifiche ed

esperienza nel settore tecnologico in questione. Tali giudici

qualificati sotto il profilo tecnico sono assegnati al collegio dal

presidente della corte d'appello dal pool di giudici conformemente

all'articolo 18.

2. In deroga al paragrafo 1, i collegi che si occupano delle azioni

a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), si riuniscono in

una formazione di tre giudici qualificati sotto il profilo giuridico

aventi la nazionalita' di Stati membri contraenti differenti.

3. I collegi della corte d'appello sono presieduti da un giudice

qualificato sotto il profilo giuridico.

4. I collegi della corte d'appello sono istituiti conformemente

allo statuto.

5. La corte d'appello ha sede a Lussemburgo.

Articolo 10 ­

Cancelleria ­

1. E' istituita una cancelleria presso la sede della corte

d'appello. Essa e' gestita dal cancelliere ed esercita le mansioni

conferitele conformemente allo statuto. Fatte salve le condizioni che

figurano nel presente accordo e nel regolamento di procedura, il

registro tenuto dalla cancelleria e' accessibile al pubblico.

2. Sono istituite sottosezioni della cancelleria presso tutte le

divisioni del tribunale di primo grado.

3. La cancelleria conserva gli atti di tutte le cause proposte

dinanzi al tribunale. All'atto dell'archiviazione la sottosezione

interessata notifica ogni causa alla cancelleria.

4. Il tribunale nomina il cancelliere conformemente all'articolo 22

dello statuto e fissa le norme che ne disciplinano le funzioni.

Articolo 11

Comitati

Sono istituiti un comitato amministrativo, un comitato del bilancio

e un comitato consultivo al fine di assicurare l'attuazione ed il

funzionamento efficaci del presente accordo. Essi esercitano in

particolare le funzioni previste dal presente accordo e dallo

statuto.

Articolo 12 ­

Comitato amministrativo ­

1. Il comitato amministrativo e' composto da un rappresentante di

ciascuno Stato membro contraente. La Commissione europea e'

rappresentata alle riunioni del comitato amministrativo in qualita'

di osservatore.

2. Ciascuno Stato membro contraente dispone di un voto.

3. Il comitato amministrativo adotta le proprie decisioni a

maggioranza dei tre quarti degli Stati membri contraenti

rappresentati e votanti, salvo diversa disposizione del presente

accordo o dello statuto.

4. Il comitato amministrativo adotta il proprio regolamento

interno.

5. Il comitato amministrativo designa tra i suoi membri un

presidente per una durata di tre anni. Tale mandato e' rinnovabile.

Articolo 13

Comitato del bilancio

1. Il comitato del bilancio e' composto da un rappresentante di

ciascuno Stato membro contraente.

2. Ciascuno Stato membro contraente dispone di un voto.

3. Il comitato del bilancio adotta le proprie decisioni a

maggioranza semplice dei rappresentanti degli Stati membri

contraenti. Per l'adozione del bilancio e' tuttavia richiesta la

maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti degli Stati membri

contraenti.

4. Il comitato del bilancio adotta il proprio regolamento interno.

5. Il comitato del bilancio designa tra i suoi membri un presidente

per una durata di tre anni. Tale mandato e' rinnovabile.

Articolo 14

Comitato consultivo

1. Il comitato consultivo:

a) assiste il comitato amministrativo nella preparazione della

nomina dei giudici del tribunale;

b) formula proposte per il praesidium di cui all'articolo 15 dello

statuto con riguardo agli orientamenti per il quadro di formazione

dei giudici di cui all'articolo 19; e

c) fornisce pareri al comitato amministrativo concernenti i

requisiti in materia di qualifiche di cui all'articolo 48, paragrafo

2.

2. Il comitato consultivo si compone di giudici e specialisti in

diritto dei brevetti e controversie nel settore dei brevetti, dotati

del massimo livello di competenza riconosciuto. Essi sono nominati,

conformemente alla procedura stabilita dallo statuto, per un periodo

di sei anni. Tale mandato e' rinnovabile.

3. La composizione del comitato consultivo assicura un'ampia gamma

di competenze pertinenti e la rappresentanza di ciascuno degli Stati

membri contraenti. I membri del comitato consultivo sono totalmente

indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni e non sono vincolati

da istruzioni.

4. Il comitato consultivo adotta il proprio regolamento interno.

5. Il comitato consultivo designa tra i suoi membri un presidente

per una durata di tre anni. Tale mandato e' rinnovabile.

CAPO III

Giudici del tribunale

Articolo 15

Criteri di eleggibilita' per la nomina dei giudici

1. Il tribunale si compone di giudici qualificati sotto il profilo

giuridico e di giudici qualificati sotto il profilo tecnico. I

giudici garantiscono i massimi livelli di competenza e comprovata

esperienza nel settore delle controversie brevettuali.

2. I giudici qualificati sotto il profilo giuridico sono in

possesso delle qualifiche richieste per la nomina alle funzioni

giurisdizionali in uno Stato membro contraente.

3. I giudici qualificati sotto il profilo tecnico sono in possesso

di un titolo universitario e di comprovata esperienza in un settore

tecnologico. Essi hanno anche una comprovata conoscenza del diritto e

della procedura civili in materia di controversie brevettuali.

Articolo 16 ­

Procedura di nomina ­

1. Il comitato consultivo istituisce un elenco dei candidati piu'

idonei per la nomina a giudice del tribunale conformemente allo

statuto.

2. Sulla base di tale elenco il comitato amministrativo nomina i

giudici del tribunale deliberando di comune accordo.

3. Lo statuto stabilisce le disposizioni di attuazione per la

nomina dei giudici.

Articolo 17

Indipendenza dei giudici e imparzialita'

1. Il tribunale, i suoi giudici e il cancelliere godono

dell'indipendenza dei giudici. Nell'esercizio delle loro funzioni i

giudici non sono vincolati da istruzioni.

2. I giudici qualificati sotto il profilo giuridico nonche' i

giudici qualificati sotto il profilo tecnico che sono giudici a tempo

pieno del tribunale non possono esercitare alcuna altra occupazione,

retribuita o meno, salvo qualora sia accordata dal comitato

amministrativo una eccezione in tal senso.

3. In deroga al paragrafo 2, l'esercizio della funzione di giudice

non esclude l'esercizio di altre funzioni giurisdizionali a livello

nazionale.

4. L'esercizio della funzione di giudice qualificato sotto il

profilo tecnico a titolo di giudice a tempo parziale del tribunale

non esclude l'esercizio di altre funzioni, a condizione che non

sussista alcun conflitto di interessi.

5. In caso di conflitto di interessi, il giudice interessato non

partecipa ai procedimenti. Lo statuto stabilisce norme atte a

disciplinare i conflitti di interessi.

Articolo 18

Pool di giudici

1. E' costituito un pool di giudici conformemente allo statuto.

2. Il pool di giudici si compone di tutti i giudici qualificati

sotto il profilo giuridico e di tutti i giudici qualificati sotto il

profilo tecnico del tribunale di primo grado che sono giudici del

tribunale a tempo pieno o a tempo parziale. Il pool di giudici

comprende almeno un giudice qualificato sotto il profilo tecnico per

ciascun settore tecnologico, dotato di qualifiche ed esperienza

pertinenti. I giudici qualificati sotto il profilo tecnico del pool

di giudici sono anche a disposizione della corte d'appello.

3. Ove previsto nel presente accordo o nello statuto, i giudici del

pool di giudici sono assegnati alla divisione interessata dal

presidente del tribunale di primo grado. L'assegnazione dei giudici

e' fondata sulle loro competenze di ordine giuridico e tecnico, sulle

conoscenze linguistiche e sulla pertinente esperienza. L'assegnazione

dei giudici garantisce la stessa qualita' elevata di lavoro e lo

stesso livello elevato di competenze di ordine giuridico e tecnico in

tutti i collegi del tribunale di primo grado.

Articolo 19

Quadro di formazione

1. Per migliorare e rafforzare le competenze disponibili in materia

di controversie brevettuali e assicurare un'ampia ripartizione

geografica di questo tipo di conoscenze e competenze specifiche e'

istituito un quadro di formazione dei giudici, le cui modalita' sono

indicate nello statuto. Le strutture per tale quadro sono situate a

Budapest.

2. Il quadro di formazione si concentra in particolare sui seguenti

aspetti:

a) tirocini presso tribunali nazionali competenti in materia di

brevetti o divisioni del tribunale di primo grado con un numero

considerevole di controversie brevettuali;

b) miglioramento delle conoscenze linguistiche; �

c) aspetti tecnici del diritto dei brevetti; �

d) diffusione di conoscenze ed esperienze in materia di procedura �

civile per i giudici qualificati sotto il profilo tecnico;

e) preparazione dei candidati alla funzione di giudice.

3. Il quadro di formazione impartisce una formazione continua. Sono

organizzate riunioni periodiche tra tutti i giudici del tribunale al

fine di dibattere degli sviluppi del diritto dei brevetti e

assicurare la coerenza della giurisprudenza del tribunale.

CAPO IV

Primato del diritto dell'Unione e responsabilità degli Stati membri contraenti

Articolo 20

Primato e rispetto del diritto dell'Unione

Il tribunale applica il diritto dell'Unione nella sua integralita'

e ne rispetta il primato.

Articolo 21

Domande di pronuncia pregiudiziale

Quale tribunale comune agli Stati membri contraenti e parte del

loro ordinamento giudiziario, il tribunale coopera con la Corte di

giustizia dell'Unione europea per garantire la corretta applicazione

e l'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione, come per ogni

tribunale nazionale, in particolare conformemente all'articolo 267

TFUE. Le decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea sono

vincolanti per il tribunale.

Articolo 22

Responsabilita' per i danni causati da violazioni del diritto

dell'Unione

1. Gli Stati membri contraenti sono responsabili in solido dei

danni derivanti da una violazione del diritto dell'Unione da parte

della corte d'appello, conformemente al diritto dell'Unione in

materia di responsabilita' extracontrattuale degli Stati membri per i

danni causati dai relativi tribunali nazionali in violazione del

diritto dell'Unione.

2. Le azioni per il risarcimento di tali danni sono proposte contro

lo Stato membro contraente in cui il ricorrente ha la sua residenza o

la sede principale di attivita' ovvero, in mancanza di una residenza

o sede principale di attivita', la sua sede di attivita', dinanzi

all'autorita' competente di tale Stato membro contraente.

Se il ricorrente non ha la residenza o la sede principale di

attivita' ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di

attivita', la sua sede di attivita', in uno Stato membro contraente,

esso puo' proporre tale azione contro lo Stato membro contraente in

cui ha sede la corte d'appello, dinanzi all'autorita' competente di

detto Stato membro contraente.

L'autorita' competente applica la legge del foro, eccetto il

diritto internazionale privato, a tutte le questioni non disciplinate

dal diritto dell'Unione o dal presente accordo. Il ricorrente ha

diritto ad ottenere l'intero importo del risarcimento riconosciuto

dall'autorita' competente da parte dallo Stato membro contraente

contro cui e' stata promossa l'azione.

3. Lo Stato membro contraente che ha pagato il risarcimento ha

diritto ad ottenere dagli altri Stati membri contraenti un contributo

proporzionale stabilito secondo il metodo di cui all'articolo 37,

paragrafi 3 e 4. Le modalita' che disciplinano il contributo degli

Stati membri contraenti a titolo del presente paragrafo sono definite

dal comitato amministrativo.

Articolo 23

Responsabilita' degli Stati membri contraenti

Le azioni del tribunale sono direttamente imputabili a ciascuno

degli Stati membri contraenti singolarmente, anche ai fini degli

articoli 258, 259 e 260 TFUE, e all'insieme degli Stati membri

contraenti collettivamente.

CAPO V

Fonti del diritto e diritto sostanziale

Articolo 24

Fonti del diritto

1. Nel pieno rispetto dell'articolo 20, nel conoscere una causa ad

esso proposta a norma del presente accordo, il tribunale fonda le

proprie decisioni:

a) sul diritto dell'Unione, ivi inclusi il regolamento (UE) n.

1257/2012 e il regolamento (UE) n. 1260/2012 (1);

b) sul presente accordo;

c) sulla CBE;

d) su altri accordi internazionali applicabili ai brevetti e

vincolanti per tutti gli Stati membri contraenti; e

e) sul diritto nazionale.

2. Nei casi in cui il tribunale fonda le sue decisioni sul diritto

nazionale, compreso, se del caso, il diritto di Stati non contraenti,

la legge applicabile e' determinata:

a) dalle disposizioni direttamente applicabili del diritto

dell'Unione contenenti norme di diritto internazionale privato; o

b) in assenza di disposizioni direttamente applicabili del diritto

dell'Unione o qualora quest'ultimo non sia di applicazione, dagli

strumenti internazionali contenenti le norme di diritto

internazionale privato; o

c) in assenza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b), dalle

disposizioni nazionali sul diritto internazionale privato come

determinato dal tribunale.

3. Il diritto degli Stati membri non contraenti si applica quando

designato in applicazione delle norme di cui al paragrafo 2, in

---------------

particolare in relazione agli articoli da 25 a 28, 54, 55, 64, 68 e

72.

(1) Regolamento (UE) n. 1260/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una

cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela

brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile

(GU L 361 del 31.12.2012, pag. 89), inclusa ogni successiva modifica.

Articolo 25

Diritto di impedire l'utilizzazione diretta dell'invenzione

Un brevetto conferisce al suo titolare il diritto di impedire a

qualsiasi terzo che non abbia il consenso del titolare di:

a) fabbricare, offrire, immettere sul mercato o utilizzare un

prodotto oggetto del brevetto, o importare ovvero conservare il

prodotto a tali fini;

b) utilizzare un procedimento che e' oggetto del brevetto ovvero,

qualora il terzo sappia, o avrebbe dovuto sapere, che l'utilizzazione

del procedimento e' vietata senza il consenso del titolare del

brevetto, offrire il procedimento affinche' sia utilizzato nel

territorio degli Stati membri contraenti in cui il brevetto ha

effetto;

c) offrire, immettere sul mercato, utilizzare o importare ovvero

conservare a tali fini un prodotto ottenuto direttamente mediante un

procedimento che e' oggetto del brevetto.

Articolo 26

Diritto di impedire l'utilizzazione indiretta dell'invenzione

1. Un brevetto attribuisce al suo titolare il diritto di impedire a

qualsiasi terzo che non abbia il consenso del titolare di fornire o

offrire di fornire, nel territorio degli Stati membri contraenti in

cui il brevetto ha effetto, a persone diverse dalle parti aventi

diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata dei mezzi

relativi a un elemento essenziale di tale invenzione necessari per la

sua attuazione in tale territorio, laddove il terzo sappia, o avrebbe

dovuto sapere, che detti mezzi sono idonei e destinati ad attuare

tale invenzione.

2. Il paragrafo 1 non si applica quando i mezzi sono prodotti che

si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non inciti

la persona a cui sono forniti a commettere gli atti vietati

dall'articolo 25.

3. Le persone che compiono gli atti di cui all'articolo 27, lettere

da a) a e), non si considerano parti aventi diritto all'utilizzazione

dell'invenzione ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 27

Limiti degli effetti di un brevetto

I diritti conferiti da un brevetto non si estendono:

a) agli atti compiuti in ambito privato e per finalita' non

commerciali;

b) agli atti compiuti a titolo sperimentale relativi all'oggetto

dell'invenzione brevettata;

c) all'utilizzazione di materiale biologico a fini di coltivazione,

o scoperta e sviluppo di altre varieta' vegetali;

d) agli atti consentiti a norma dell'articolo 13, paragrafo 6,

della direttiva 2001/82/CE (1), o dell'articolo 10, paragrafo 6,

della direttiva 2001/83/CE (2) in relazione ai brevetti di un

prodotto ai sensi di una di tali direttive;

e) alla preparazione estemporanea, da parte di una farmacia, per

casi individuali, di medicinali su ricetta medica, ne' agli atti

riguardanti i medicinali cosi' preparati;

f) all'utilizzazione dell'invenzione brevettata a bordo di navi di

paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprieta'

industriale (Unione di Parigi) o membri dell'Organizzazione mondiale

del commercio, diversi dagli Stati membri contraenti in cui tale

brevetto ha effetto, nel corpo della nave in questione, nelle

macchine, nel sartiame, nell'attrezzatura e negli altri accessori,

quando tali navi entrino temporaneamente o accidentalmente nelle

acque di uno Stato membro contraente in cui tale brevetto ha effetto,

purche' l'invenzione sia utilizzata esclusivamente per le esigenze

della nave;

g) all'utilizzazione dell'invenzione brevettata nella costruzione o

ai fini del funzionamento di aeromobili o di veicoli terrestri o

altri mezzi di trasporto dei paesi dell'Unione internazionale per la

protezione della proprieta' industriale (Unione di Parigi) o membri

dell'Organizzazione mondiale del Commercio, diversi dagli Stati

membri contraenti in cui tale brevetto ha effetto, oppure degli

accessori di tali aeromobili o veicoli terrestri, quando questi

entrino temporaneamente o accidentalmente nel territorio di uno Stato

membro contraente in cui tale brevetto ha effetto;

h) agli atti previsti dall'articolo 27 della convenzione relativa

all'aviazione civile internazionale, del 7 dicembre 1944 (3), quando

tali atti riguardino aeromobili di un paese parte di tale convenzione

diverso da uno Stato membro contraente in cui tale brevetto ha

effetto;

i) all'utilizzazione, da parte di un agricoltore, del prodotto del

suo raccolto a fini di riproduzione o moltiplicazione, di persona e

nella sua azienda, purche' il materiale vegetale di riproduzione sia

stato venduto o in altro modo commercializzato all'agricoltore dal

titolare del brevetto o con il suo consenso, per uso agricolo. La

portata e le condizioni di tale utilizzazione corrispondono a quelle

---------------

di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 (4);

j) all'utilizzazione, da parte di un agricoltore, di bestiame

protetto a scopi agricoli, a condizione che il bestiame da

allevamento o altro materiale di riproduzione di origine animale sia

stato venduto o in altro modo commercializzato all'agricoltore dal

titolare del brevetto o con il suo consenso. Tale utilizzazione

comprende la messa a disposizione dell'animale o di altro materiale

di riproduzione di origine animale per la prosecuzione dell'attivita'

agricola dell'agricoltore, ad esclusione della vendita nell'ambito o

ai fini di un'attivita' di riproduzione commerciale;

k) agli atti e all'utilizzazione delle informazioni ottenute

secondo quanto consentito dagli articoli 5 e 6 della direttiva

2009/24/CE (5), in particolare dalle disposizioni in materia di

decompilazione e interoperabilita'; e

l) agli atti ammessi a norma dell'articolo 10 della direttiva

98/44/CE (6).

(1) Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai

medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1), inclusa ogni

successiva modifica.

(2) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai

medicinali per uso umano (GU L 311, del 28.11.2001, pag. 67), inclusa

ogni successiva modifica.

(3) Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO),

«Convenzione di Chicago», doc. 7300/9 (nona edizione, 2006).

(4) Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994,

concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227

dell'1.9.1994, pag. 1), inclusa ogni successiva modifica.

(5) Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per

elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16), inclusa ogni successiva

modifica.

(6) Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni

biotecnologiche (GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13), inclusa ogni

successiva modifica.

Articolo 28

Diritto basato su una precedente utilizzazione dell'invenzione

Qualsiasi persona che, nel caso in cui fosse stato concesso un

brevetto nazionale per un'invenzione, avrebbe acquisito in uno Stato

membro contraente un diritto basato su una precedente utilizzazione

di tale invenzione o un diritto di possesso personale di tale

---------------

invenzione, gode in tale Stato membro contraente degli stessi diritti

relativi a un brevetto per la stessa invenzione.

Articolo 29

Esaurimento dei diritti conferiti da un brevetto europeo

I diritti conferiti da un brevetto europeo non si estendono agli

atti relativi ad un prodotto tutelato da tale brevetto dopo che detto

prodotto sia stato immesso sul mercato dell'Unione dal titolare del

brevetto, o con il suo consenso, a meno che il titolare non abbia

motivi legittimi per opporsi all'ulteriore commercializzazione del

prodotto.

Articolo 30

Effetti dei certificati protettivi complementari

Un certificato protettivo complementare conferisce gli stessi

diritti che sono attribuiti dal brevetto ed e' soggetto alle stesse

limitazioni ed agli stessi obblighi.

CAPO VI

Competenza internazionale

Articolo 31

Competenza internazionale

La competenza internazionale del tribunale e' stabilita

conformemente al regolamento (UE) n. 1215/2012 o, ove applicabile, in

base alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il

riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e

commerciale (convenzione di Lugano) (1).

(1) Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il

riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e

commerciale, firmata a Lugano il 30 ottobre 2007, inclusa ogni

successiva modifica.

Articolo 32

Competenza del tribunale

1. Il tribunale ha competenza esclusiva in relazione a:

a) azioni per violazione o minaccia di violazione di brevetti e

certificati protettivi complementari e relativi controricorsi,

comprese le domande riconvenzionali relative a licenze;

b) azioni di accertamento di non violazione di brevetti e

certificati protettivi complementari;

c) azioni per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni;

d) azioni di revoca di brevetti e di accertamento di nullita' dei

certificati protettivi complementari;

e) domande riconvenzionali di revoca di brevetti e di accertamento

di nullita' dei certificati protettivi complementari;

f) azioni per il risarcimento di danni o per indennizzi derivanti

dalla protezione provvisoria conferita da una domanda di brevetto

europeo pubblicata;

g) azioni correlate all'utilizzazione dell'invenzione precedente la

concessione del brevetto o al diritto basato sull'utilizzazione

precedente dell'invenzione;

h) azioni di compensazione per licenze sulla base dell'articolo 8

del regolamento (UE) n. 1257/2012; e

i) azioni concernenti decisioni prese dall'Ufficio europeo dei

brevetti nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 9 del

regolamento (UE) n. 1257/2012.

2. Gli organi giurisdizionali nazionali degli Stati membri

contraenti rimangono competenti a conoscere delle azioni relative ai

brevetti e ai certificati protettivi complementari che non rientrano

nella competenza esclusiva del tribunale.

Articolo 33

Competenza delle divisioni del tribunale di primo grado

1. Fatto salvo il paragrafo 7 del presente articolo, le azioni di

cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a), c), f) e g), sono

proposte dinanzi:

a) alla divisione locale ospitata dallo Stato membro contraente in

cui la violazione o la minaccia di violazione si e' verificata o puo'

verificarsi, o alla divisione regionale cui partecipa tale Stato

membro contraente; o

b) alla divisione locale ospitata dallo Stato membro contraente in

cui il convenuto o, in caso di pluralita' di convenuti, uno dei

convenuti ha la sua residenza o la sede principale di attivita'

ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attivita',

la sua sede di attivita', o alla divisione regionale cui partecipa

tale Stato membro contraente. Un'azione contro una pluralita' di

convenuti puo' essere proposta solo qualora i convenuti abbiano una

relazione commerciale o se l'azione riguarda la stessa asserita

violazione.

Le azioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera h), sono

proposte dinanzi alla divisione locale o regionale conformemente alla

lettera b) del primo comma.

Le azioni contro convenuti aventi la loro residenza, la sede

principale di attivita' ovvero, in mancanza di una residenza o sede

principale di attivita', la loro sede di attivita' al di fuori del

territorio degli Stati membri contraenti sono proposte dinanzi alla

divisione locale o regionale conformemente alla lettera a) del primo

comma o dinanzi alla divisione centrale.

Se lo Stato membro contraente interessato non ospita divisioni

locali e non partecipa a divisioni regionali, le azioni sono proposte

dinanzi alla divisione centrale.

2. Se un'azione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a),

c), f), g) o h), e' pendente dinanzi a una divisione del tribunale di

primo grado, le stesse parti non possono proporre un'azione di cui

all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a), c), f), g) o h) con

riguardo allo stesso brevetto dinanzi ad alcuna altra divisione.

Se un'azione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), e'

pendente dinanzi a una divisione regionale e la violazione si e'

verificata nei territori di tre o piu' divisioni regionali, la

divisione regionale interessata, su richiesta del convenuto,

deferisce la causa alla divisione centrale.

Nel caso in cui un'azione tra le stesse parti con riguardo allo

stesso brevetto sia stata proposta dinanzi a piu' divisioni

differenti, e' competente per l'intera causa la divisione adita per

prima e qualsiasi divisione successivamente adita dichiara l'azione

inammissibile conformemente al regolamento di procedura.

3. Una domanda riconvenzionale di revoca di cui all'articolo 32,

paragrafo 1, lettera e), puo' essere proposta in caso di azione per

violazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a). La

divisione locale o regionale interessata, previa audizione delle

parti, ha la facolta' di:

a) procedere sia con l'azione per violazione sia con la domanda

riconvenzionale di revoca e di chiedere al presidente del tribunale

di primo grado di assegnare dal pool di giudici, conformemente

all'articolo 18, paragrafo 3, un giudice qualificato sotto il profilo

tecnico con qualifiche ed esperienza nel settore tecnologico in

questione;

b) deferire la domanda riconvenzionale di revoca alla divisione

centrale e di sospendere o procedere con l'azione per violazione; o

c) con l'accordo delle parti, deferire la causa alla divisione

centrale per decisione.

4. Le azioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere b) e d),

sono proposte dinanzi alla divisione centrale. Tuttavia, se dinanzi a

una divisione locale o regionale e' stata proposta, tra le stesse

parti e con riguardo allo stesso brevetto, un'azione per violazione

di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), tali azioni possono

essere proposte solo dinanzi alla stessa divisione locale o

regionale.

5. Se un'azione di revoca di cui all'articolo 32, paragrafo 1,

lettera d), e' pendente dinanzi alla divisione centrale, le stesse

parti possono proporre un'azione per violazione di cui all'articolo

32, paragrafo 1, lettera a), con riguardo allo stesso brevetto,

dinanzi a qualsiasi divisione conformemente al paragrafo 1 del

presente articolo o dinanzi alla divisione centrale. La divisione

locale o regionale interessata ha la facolta' di procedere

conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

6. Un'azione di accertamento di non violazione di cui all'articolo

32, paragrafo 1, lettera b), pendente dinanzi alla divisione centrale

e' sospesa una volta che un'azione per violazione di cui all'articolo

32, paragrafo 1, lettera a), tra le stesse parti o tra il titolare di

una licenza esclusiva e la parte che richiede un accertamento di non

violazione con riguardo allo stesso brevetto sia proposta dinanzi ad

una divisione locale o regionale entro tre mesi dalla data in cui

l'azione e' stata avviata dinanzi alla divisione centrale.

7. Le parti possono convenire di proporre azioni di cui

all'articolo 32, paragrafo 1, lettere da a) ad h), dinanzi alla

divisione da loro scelta, compresa la divisione centrale.

8. Le azioni di cui al paragrafo 32, paragrafo 1, lettere d) ed e),

possono essere proposte senza che il richiedente debba presentare

opposizione dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti.

9. Le azioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), sono

proposte dinanzi alla divisione centrale.

10. Le parti informano il tribunale di eventuali procedimenti di

revoca, limitazione o opposizione pendenti dinanzi all'Ufficio

europeo dei brevetti e di eventuali richieste di esame accelerato

dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti. Il tribunale puo'

sospendere il procedimento se e' prevedibile una rapida decisione da

parte dell'Ufficio europeo dei brevetti.

Articolo 34

Ambito di applicazione territoriale delle decisioni

Le decisioni del tribunale si applicano, nel caso di un brevetto

europeo, al territorio degli Stati membri contraenti per i quali il

brevetto europeo ha effetto.

CAPO VII

Mediazione e arbitrato in materia di brevetti

Articolo 35

Centro di mediazione e arbitrato per i brevetti

1. E' istituito un centro di mediazione e arbitrato per i brevetti

(«centro»). Il centro ha sede a Lubiana e a Lisbona.

2. Il centro fornisce i servizi di mediazione e arbitrato delle

controversie in materia di brevetti che rientrano nell'ambito di

applicazione del presente accordo. L'articolo 82 si applica mutatis

mutandis a qualsiasi composizione conseguita utilizzando le strutture

del centro, anche mediante mediazione. Tuttavia, un brevetto non puo'

essere revocato o limitato nell'ambito di un procedimento di

mediazione o arbitrato.

3. Il centro stabilisce norme in materia di mediazione e arbitrato.

4. Il centro stila un elenco dei mediatori e arbitri che possono

assistere le parti nella composizione delle loro controversie.

PARTE II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 36

Bilancio del tribunale

1. Il bilancio del tribunale e' finanziato dalle risorse

finanziarie proprie del tribunale e, almeno nel periodo transitorio

di cui all'articolo 83 ove necessario, dai contributi degli Stati

membri contraenti. Il bilancio e' in pareggio.

2. Le risorse finanziarie proprie del tribunale sono costituite dai

diritti processuali e da altre entrate.

3. I diritti processuali sono fissati dal comitato amministrativo.

Essi consistono di un diritto fisso, abbinato ad un diritto basato

sul valore al di sopra di una soglia predefinita. I diritti

processuali sono fissati ad un livello che garantisce un giusto

equilibrio tra il principio dell'equo accesso alla giustizia, in

particolare per le piccole e medie imprese, le microentita', le

persone fisiche, le organizzazioni senza scopo di lucro, le

universita' e gli organismi pubblici di ricerca, e un adeguato

contributo delle parti per le spese sostenute dal tribunale,

riconoscendo i benefici economici alle parti interessate, e

l'obiettivo di un tribunale autofinanziato e con finanze in pareggio.

Il livello dei diritti processuali e' riveduto periodicamente dal

comitato amministrativo. Si possono prendere in considerazione misure

di sostegno mirate per le piccole e medie imprese e le microentita'.

4. Se il tribunale non e' in grado di pareggiare il bilancio sulle

base delle risorse proprie, gli Stati membri contraenti gli versano

contributi finanziari speciali.

Articolo 37

Finanziamento del tribunale

1. Le spese di funzionamento del tribunale sono coperte dal suo

bilancio, conformemente allo statuto.

Gli Stati membri contraenti che istituiscono una divisione locale

predispongono le infrastrutture a tal fine necessarie. Gli Stati

membri contraenti che condividono una divisione regionale

predispongono congiuntamente le infrastrutture a tal fine necessarie.

Gli Stati membri contraenti che ospitano la divisione centrale, le

sue sezioni o la corte d'appello predispongono le infrastrutture a

tal fine necessarie. Durante un periodo transitorio iniziale di sette

anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

accordo, gli Stati membri contraenti interessati forniscono anche

personale di supporto amministrativo, fatto salvo lo statuto di tale

personale.

2. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, gli Stati

membri contraenti forniscono i contributi finanziari iniziali

necessari per l'istituzione del tribunale.

3. Durante il periodo transitorio iniziale di sette anni a

decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il

contributo di ciascuno Stato membro contraente che ha ratificato o ha

aderito all'accordo prima della sua entrata in vigore e' calcolato in

base al numero di brevetti europei aventi effetto nel territorio di

detto Stato alla data di entrata in vigore del presente accordo e al

numero di brevetti europei in relazione ai quali sono state proposte

azioni per violazione o azioni di revoca dinanzi agli organi

giurisdizionali nazionali di detto Stato nei tre anni precedenti a

quello di entrata in vigore del presente accordo.

Durante lo stesso periodo transitorio iniziale di sette anni, per

gli Stati membri che ratificano o aderiscono al presente accordo dopo

la sua entrata in vigore, i contributi sono calcolati in base al

numero di brevetti europei aventi effetto nel territorio dello Stato

membro che ratifica o aderisce all'accordo alla data di ratifica o di

adesione e al numero di brevetti europei in relazione ai quali sono

state proposte azioni per violazione o azioni di revoca dinanzi agli

organi giurisdizionali nazionali di detto Stato nei tre anni

precedenti a quello della ratifica o dell'adesione.

4. Se al termine del periodo transitorio iniziale di sette anni,

entro il quale si prevede che il tribunale abbia raggiunto

l'autofinanziamento, si rendono necessari contributi da parte degli

Stati membri contraenti, essi sono determinati conformemente alla

scala di distribuzione delle tasse annuali di rinnovo per i brevetti

europei con effetto unitario applicabile al momento in cui si rende

necessario il contributo.

Articolo 38

Finanziamento del quadro di formazione dei giudici

Il quadro di formazione dei giudici e' finanziato dal bilancio del

tribunale.

Articolo 39

Finanziamento del centro

Le spese di funzionamento del centro sono finanziate dal bilancio

del tribunale.

PARTE III

ORGANIZZAZIONE E DISPOSIZIONI PROCEDURALI

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 40

Statuto

1. Lo statuto fissa i dettagli dell'organizzazione e del

funzionamento del tribunale.

2. Lo statuto e' allegato al presente accordo. Lo statuto puo'

essere modificato con decisione del comitato amministrativo, sulla

base di una proposta del tribunale o su proposta di uno Stato membro

contraente, previa consultazione del tribunale. Tuttavia, tali

modifiche non contraddicono o alterano il presente accordo.

3. Lo statuto garantisce che il funzionamento del tribunale e'

organizzato nella maniera piu' efficace e efficiente sotto il profilo

dei costi ed assicura l'equo accesso alla giustizia.

Articolo 41

Regolamento di procedura

1. Il regolamento di procedura fissa i dettagli dei procedimenti

dinanzi al tribunale. Esso e' conforme al presente accordo e allo

statuto.

2. Il regolamento di procedura e' adottato dal comitato

amministrativo sulla base di ampie consultazioni con le parti

interessate. E' richiesto il parere previo della Commissione europea

sulla compatibilita' del regolamento di procedura con il diritto

dell'Unione.

Il regolamento di procedura puo' essere modificato con decisione

del comitato amministrativo, sulla base di una proposta del tribunale

e previa consultazione della Commissione europea. Tuttavia, tali

modifiche non contraddicono o alterano il presente accordo ne' lo

statuto.

3. Il regolamento di procedura garantisce che le decisioni del

tribunale sono della massima qualita' e che i procedimenti sono

organizzati nella maniera piu' efficace e efficiente sotto il profilo

dei costi. Esso assicura un giusto equilibrio tra gli interessi

legittimi di tutte le parti. Esso fornisce il necessario livello di

discrezione dei giudici senza pregiudicare la prevedibilita' dei

procedimenti per le parti.

Articolo 42

Proporzionalita' ed equita'

1. Il tribunale tratta le controversie secondo modalita' adeguate

alla loro importanza e complessita'.

2. Il tribunale assicura che le norme, le procedure e i ricorsi

previsti nel presente accordo e nello statuto siano utilizzati in

maniera corretta ed equa e non distorcano la concorrenza.

Articolo 43

Gestione delle cause

Il tribunale gestisce attivamente le cause di cui e' investito

conformemente al regolamento di procedura senza pregiudicare la

liberta' delle parti di determinare l'oggetto e le prove a sostegno

della loro causa.

Articolo 44

Procedure elettroniche

Il tribunale utilizza al meglio le procedure elettroniche, quali il

deposito delle conclusioni delle parti e la presentazione delle prove

in forma elettronica, nonche' la videoconferenza, conformemente al

regolamento di procedura.

Articolo 45

Procedimenti pubblici

I procedimenti sono aperti al pubblico a meno che il tribunale non

decida di renderli riservati, per quanto necessario, nell'interesse

di una delle parti o di altre persone coinvolte, o nell'interesse

generale della giustizia o dell'ordine pubblico.

Articolo 46

Capacita' giuridica

Qualsiasi persona fisica o giuridica o organismo equivalente a una

persona giuridica, autorizzato ad avviare procedimenti conformemente

al proprio diritto nazionale, ha capacita' processuale dinanzi al

tribunale.

Articolo 47

Parti

1. Il titolare di un brevetto e' autorizzato a proporre azioni

dinanzi al tribunale.

2. Salvo disposizione contraria dell'accordo di licenza, il

titolare di una licenza esclusiva riguardo a un brevetto e'

autorizzato a proporre azioni dinanzi al tribunale alle stesse

condizioni del titolare di un brevetto, purche' quest'ultimo sia

stato preliminarmente informato.

3. Il titolare di una licenza non esclusiva non e' autorizzato a

proporre azioni dinanzi al tribunale, a meno che il titolare del

brevetto non sia stato preliminarmente informato e che l'accordo di

licenza lo preveda espressamente.

4. Nelle azioni proposte dal titolare di una licenza, il titolare

del brevetto e' autorizzato a partecipare all'azione dinanzi al

tribunale.

5. La validita' di un brevetto non puo' essere contestata mediante

un'azione per violazione proposta dal titolare della licenza se il

titolare del brevetto non partecipa al procedimento. La parte di

un'azione per violazione che intende contestare la validita' di un

brevetto deve proporre azioni contro il titolare del brevetto.

6. Qualsiasi altra persona fisica o giuridica, o qualsiasi

organismo autorizzato a proporre azioni conformemente al proprio

diritto nazionale, che siano interessati da un brevetto, possono

proporre azioni conformemente al regolamento di procedura.

7. Qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi organismo

autorizzato a proporre azioni conformemente al suo diritto nazionale

e che sia oggetto di una decisione presa dall'Ufficio europeo dei

brevetti nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 9 del

regolamento (UE) n. 1257/2012, sono autorizzati a proporre azioni a

norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i).

Articolo 48

Rappresentanza

1. Le parti sono rappresentate da avvocati abilitati al patrocinio

dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro contraente.

2. Le parti possono in alternativa essere rappresentate dai

mandatari per brevetti europei abilitati ad agire in qualita' di

rappresentanti professionali dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti

a norma dell'articolo 134 della CBE e che sono in possesso di

adeguate qualifiche come un certificato europeo per le controversie

brevettuali.

3. I requisiti delle qualifiche a norma del paragrafo 2 sono

stabiliti dal comitato amministrativo. Un elenco di mandatari per

brevetti europei abilitati a rappresentare le parti dinanzi al

tribunale e' tenuto dal cancelliere.

4. I rappresentanti delle parti possono essere assistiti da

mandatari per brevetti, che sono autorizzati a prendere la parola

nelle udienze del tribunale conformemente al regolamento di

procedura.

5. I rappresentanti delle parti godono dei diritti e delle

immunita' necessari all'esercizio indipendente delle loro mansioni,

compreso il privilegio del segreto professionale nei procedimenti

dinanzi al tribunale con riguardo alle comunicazioni tra un

rappresentante e la parte o qualsiasi altra persona, alle condizioni

stabilite dal regolamento di procedura, salvo che la parte

interessata rinunci espressamente a detto privilegio.

6. I rappresentanti delle parti sono tenuti a non esporre in modo

ingannevole le cause o i fatti dinanzi al tribunale intenzionalmente

o con ragionevoli motivi per esserne consapevoli.

7. La rappresentanza conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente

articolo non e' richiesta nei procedimenti a norma dell'articolo 32,

paragrafo 1, lettera i).

CAPO II

Lingua dei procedimenti

Articolo 49

Lingua del procedimento dinanzi al tribunale di primo grado

1. La lingua del procedimento dinanzi alle divisioni regionali

o locali e' una lingua ufficiale dell'Unione europea che e' la

lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato membro

contraente che ospita la divisione interessata, o la lingua o le

lingue ufficiali designate dagli Stati membri contraenti che

condividono una divisione regionale.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri contraenti possono

designare una o piu' lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei

brevetti come lingua del procedimento della loro divisione locale o

regionale.

3. Le parti possono convenire di usare come lingua del procedimento

la lingua in cui e' stato rilasciato il brevetto, fatta salva

l'approvazione da parte del collegio competente. Se il collegio non

approva la scelta delle parti, esse possono chiedere che la questione

sia deferita alla divisione centrale.

4. Previo accordo delle parti il collegio competente puo', per

motivi di praticita' ed equita', decidere di usare la lingua in cui

e' stato rilasciato il brevetto come lingua del procedimento.

5. Su richiesta di una delle parti e sentito il parere delle altre

parti e del collegio competente il presidente del tribunale di primo

grado, per motivi di equita' e tenendo conto di tutte le circostanze

pertinenti, compresa la posizione delle parti e in particolare quella

del convenuto, puo' decidere di usare come lingua del procedimento la

lingua in cui e' stato rilasciato il brevetto. In tal caso, il

presidente del tribunale di primo grado valuta la necessita' di uno

specifico regime di traduzione e interpretariato.

6. La lingua del procedimento presso la divisione centrale e' la

lingua in cui e' stato rilasciato il brevetto in questione.

Articolo 50

Lingua del procedimento dinanzi alla corte d'appello

1. La lingua del procedimento dinanzi alla corte d'appello e' la

lingua del procedimento dinanzi al tribunale di primo grado.

2. In deroga al paragrafo 1 le parti possono convenire di usare

come lingua del procedimento la lingua in cui e' stato rilasciato il

brevetto.

3. In casi eccezionali e nella misura ritenuta appropriata, la

corte d'appello puo' decidere che un'altra lingua ufficiale di uno

Stato membro contraente sia la lingua del procedimento, per tutto o

parte di esso, previo accordo delle parti.

Articolo 51

Altre disposizioni relative alle lingue

1. Qualsiasi collegio del tribunale di primo grado e la corte

d'appello possono, nella misura ritenuta appropriata, prescindere dai

requisiti di traduzione.

2. Su richiesta di una delle parti, e nella misura ritenuta

appropriata, una divisione del tribunale di primo grado o la corte

d'appello possono predisporre un servizio di interpretariato per

assistere le parti interessate nella fase orale del procedimento

3. In deroga all'articolo 49, paragrafo 6, nei casi in cui e'

proposta un'azione per violazione dinanzi alla divisione centrale, un

convenuto che ha la residenza, la sede principale di attivita' o la

sede di attivita' in uno Stato membro ha il diritto di ottenere, su

richiesta, le traduzioni dei documenti pertinenti nella lingua dello

Stato membro in cui ha la residenza, la sede principale di attivita'

ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attivita',

la sede di attivita', nelle seguenti circostanze:

a) la competenza e' affidata alla divisione centrale conformemente

all'articolo 33, paragrafo 1, terzo o quarto comma; e

b) la lingua del procedimento presso la divisione centrale non e'

una lingua ufficiale dello Stato membro in cui il convenuto ha la

residenza, la sede principale di attivita' ovvero, in mancanza di una

residenza o sede principale di attivita', la sede di attivita'; e

c) il convenuto non ha un'adeguata conoscenza della lingua del

procedimento.

CAPO III

Procedimenti dinanzi al tribunale Inversione dell'onere della prova

Articolo 52

Procedura scritta, procedura provvisoria e procedura orale

1. I procedimenti dinanzi al tribunale si svolgono in base alla

procedura scritta, alla procedura provvisoria e alla procedura orale,

conformemente al regolamento di procedura. Tutte le procedure sono

organizzate in modo flessibile ed equilibrato.

2. Nell'ambito della procedura provvisoria, dopo la procedura

scritta e se del caso, il giudice che funge da relatore, previo

mandato del collegio in seduta plenaria, e' responsabile della

convocazione di un'udienza provvisoria. Detto giudice esplora in

particolare con le parti le possibilita' di una composizione, anche

mediante mediazione e/o arbitrato, utilizzando le strutture del

centro di cui all'articolo 35.

3. La procedura orale offre alle parti la possibilita' di

illustrare in modo adeguato i rispettivi argomenti. Con l'accordo

delle parti il tribunale puo' prescindere dall'audizione.

Articolo 53

Mezzi di prova

1. Nei procedimenti dinanzi al tribunale sono esperibili in

particolare i seguenti mezzi probatori:

a) audizione delle parti; ­

b) domanda di informazioni; ­

c) produzione di documenti; ­

d) audizione di testimoni; ­

e) perizie; ­

f) ispezioni; ­

g) prove o esperimenti comparativi; ­

h) dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento ­

(affidavit).

2. Il regolamento di procedura disciplina la procedura per

l'assunzione delle prove. L'interrogazione di testimoni e periti

avviene sotto il controllo del tribunale e puo' essere limitata a

quanto necessario.

Articolo 54 ­

Onere della prova ­

Fatto salvo l'articolo 24, paragrafi 2 e 3, l'onere della prova dei

fatti spetta alla parte che li adduce.

Articolo 55 ­

Inversione dell'onere della prova ­

1. Fatto salvo l'articolo 24, paragrafi 2 e 3, se oggetto di un

brevetto e' un procedimento che consente di ottenere un nuovo

prodotto, qualsiasi prodotto identico, fabbricato senza il consenso

del titolare del brevetto, e' considerato, sino a prova contraria,

ottenuto per mezzo del procedimento brevettato.

2. Il principio di cui al paragrafo 1 si applica anche quando vi e'

una probabilita' sostanziale che con il procedimento brevettato sia

stato ottenuto un prodotto identico e il titolare del brevetto non

sia stato in grado, malgrado congrui sforzi, di determinare quale

procedimento sia stato effettivamente utilizzato per tale prodotto

identico.

3. Nella produzione della prova contraria e' preso in

considerazione il legittimo interesse del convenuto alla protezione

dei propri segreti industriali e commerciali.

CAPO IV

Competenze del tribunale

Articolo 56

Competenze generali del tribunale

1. Il tribunale puo' imporre le misure, le procedure e i mezzi di

ricorso previsti dal presente accordo e puo' subordinare le sue

ordinanze a condizioni, conformemente al regolamento di procedura.

2. Il tribunale tiene debitamente conto dell'interesse delle parti

e, prima di emanare un'ordinanza, offre alle parti la possibilita' di

essere ascoltate purche' cio' sia compatibile con l'effettiva

attuazione dell'ordinanza.

Articolo 57

Periti del tribunale

1. Fatta salva la facolta' delle parti di presentare elementi di

prova tramite perizie, il tribunale puo' in qualunque momento

nominare propri esperti per consulenze su aspetti specifici della

causa. Il tribunale fornisce agli esperti tutte le informazioni

necessarie per la prestazione della consulenza.

2. A tal fine, il tribunale elabora un elenco indicativo di periti

conformemente al regolamento di procedura. Tale elenco e' tenuto dal

cancelliere.

3. I periti del tribunale danno prova di indipendenza e

imparzialita'. Le norme in materia di conflitto di interessi

applicabili ai giudici di cui all'articolo 7 dello statuto si

applicano per analogia ai periti del tribunale.

4. Le perizie presentate al tribunale dagli esperti sono rese

disponibili alle parti, che hanno la possibilita' di formulare

osservazioni al riguardo.

Articolo 58

Protezione delle informazioni riservate

Per proteggere i segreti commerciali, i dati personali o altre

informazioni riservate di una parte del procedimento o di terzi, o

per impedire l'abuso dei mezzi probatori, il tribunale puo' ordinare

che la raccolta e l'uso delle prove in procedimenti di cui e'

investita siano limitati o vietati o che l'accesso a tali prove sia

limitato a specifiche persone.

Articolo 59

Ordine di presentare elementi di prova

1. Su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova

ragionevolmente accessibili e sufficienti per sostenere le sue

affermazioni e che, nel convalidare le sue richieste, abbia

specificato prove che si trovano nella disponibilita' della

controparte o di un terzo, il tribunale puo' ordinare che tali

elementi di prova siano prodotti dalla controparte o dal terzo, fatta

salva la tutela delle informazioni riservate. Tale ordine non

comporta un obbligo di autoincriminazione.

2. Su richiesta di una parte, il tribunale puo' ordinare, alle

stesse condizioni indicate al paragrafo 1, la comunicazione delle

documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali che si trovano in

possesso della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni

riservate.

Articolo 60

Ordine di protezione delle prove e di ispezione in loco

1. Su domanda di un richiedente che ha presentato elementi di prova

ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo brevetto e'

stato violato o sta per esserlo, il tribunale puo', ancor prima

dell'instaurazione del giudizio di merito, disporre celeri ed

efficaci misure provvisorie per salvaguardare le prove pertinenti per

quanto concerne l'asserita violazione, fatta salva la tutela delle

informazioni riservate.

2. Siffatte misure possono includere la descrizione dettagliata,

con o senza prelievo di campioni, o il sequestro dei prodotti

controversi e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti

utilizzati nella fabbricazione e/o distribuzione di tali prodotti e

dei relativi documenti.

3. Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, il

tribunale puo', su domanda di un richiedente che ha presentato

elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il

suo brevetto e' stato violato o sta per esserlo, disporre l'ispezione

in loco. Tale ispezione in loco e' effettuata da una persona nominata

dal tribunale conformemente al regolamento di procedura.

4. In occasione dell'ispezione in loco il richiedente non e'

presente in persona, ma puo' essere rappresentato da un

professionista indipendente il cui nome deve essere specificato

nell'ordine del tribunale.

5. Le misure sono disposte, all'occorrenza inaudita altera parte,

in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno

irreparabile al titolare del brevetto o se sussiste un rischio

comprovabile di distruzione degli elementi di prova.

6. In caso di disposizione di misure di protezione delle prove o di

ispezione in loco inaudita altera parte, i convenuti sono informati

senza indugio e al piu' tardi immediatamente dopo l'esecuzione delle

misure. Su richiesta dei convenuti si procede a un riesame, nel corso

del quale i medesimi hanno diritto ad essere ascoltati, allo scopo di

decidere, entro un termine congruo dopo la notificazione delle

misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate.

7. Le misure di protezione delle prove possono essere subordinate

alla costituzione da parte del richiedente di una cauzione o una

garanzia equivalente al fine di garantire il risarcimento

dell'eventuale danno subito dal convenuto, come previsto al paragrafo

9.

8. Il tribunale assicura che le misure di protezione delle prove

siano revocate o cessino comunque di essere efficaci su richiesta del

convenuto, fatto salvo il diritto ad un eventuale risarcimento, se il

richiedente non ha proposto un'azione nel merito dinanzi al tribunale

entro un periodo che non superi i trentuno giorni di calendario o i

venti giorni lavorativi, qualora questi rappresentino un periodo piu'

lungo.

9. Qualora le misure di protezione delle prove siano revocate o

decadano in seguito ad un'azione o omissione del richiedente, o

qualora successivamente si constati che non vi e' stata violazione o

minaccia di violazione del brevetto, il tribunale puo' ordinare al

richiedente, su richiesta del convenuto, di accordare a quest'ultimo

un adeguato risarcimento del danno eventualmente subito a causa delle

misure in questione.

Articolo 61

Decisioni di blocco dei beni

1. Su domanda di un richiedente che ha presentato elementi di prova

ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo brevetto e'

stato violato o sta per esserlo, il tribunale puo', ancor prima

dell'instaurazione del giudizio di merito, ordinare a una parte di

non trasferire dal territorio di sua competenza qualsiasi bene che vi

si trovi o di non effettuare transazioni relative a tali beni, anche

se non si trovano in detto territorio.

2. L'articolo 60, paragrafi da 5 a 9, si applica per analogia alle

misure di cui al presente articolo.

Articolo 62

Misure provvisorie e cautelari

1. Il tribunale puo' emettere mediante ordinanza nei confronti del

presunto autore della violazione, o di un intermediario i cui servizi

sono utilizzati dal presunto autore, ingiunzioni volte a prevenire

qualsiasi violazione imminente per vietare, a titolo provvisorio e,

se del caso, dietro pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di

essere reiterata, il proseguimento delle asserite violazioni di tale

diritto o a subordinare l'azione alla costituzione di garanzie

finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare del diritto.

2. Il tribunale ha la facolta' di ponderare gli interessi delle

parti e in particolare di tenere conto dei potenziali danni

risultanti per ciascuna delle parti dall'emissione o dal rifiuto di

emissione dell'ingiunzione.

3. Il tribunale puo' anche disporre il sequestro o la consegna dei

prodotti sospettati di violare un brevetto per impedirne l'ingresso o

la circolazione nei circuiti commerciali. Se il richiedente fa valere

l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il pagamento del

risarcimento, il tribunale puo' disporre il sequestro conservativo di

beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso

il blocco dei conti bancari e di altri averi del presunto autore

della violazione.

4. Il tribunale puo', con riguardo alle misure di cui ai paragrafi

1 e 3, richiedere al richiedente di fornire qualsiasi elemento di

prova ragionevole al fine di accertare con un sufficiente grado di

certezza che il medesimo e' il titolare del diritto e che una

violazione di tale diritto e' in atto o imminente.

5. L'articolo 60, paragrafi da 5 a 9, si applica per analogia alle

misure di cui al presente articolo.

Articolo 63

Ingiunzioni permanenti

1. In presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato la

violazione di un brevetto, il tribunale puo' emettere nei confronti

dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il

proseguimento della violazione. Il tribunale puo' anche emettere tale

ingiunzione nei confronti di intermediari i cui servizi sono

utilizzati da terzi per violare un brevetto.

2. Se del caso, il mancato rispetto dell'ingiunzione di cui al

paragrafo 1 e' oggetto del pagamento di una pena pecuniaria

suscettibile di essere reiterata da pagare al tribunale.

Articolo 64

Misure correttive nei procedimenti per violazione

1. Salvo il risarcimento dei danni dovuto alla parte lesa a causa

della violazione, e senza indennizzo di alcun tipo, il tribunale puo'

ordinare, su domanda del richiedente, che siano adottate misure

adeguate per i prodotti riguardo ai quali ha accertato che violino un

brevetto e, nei casi opportuni, per i materiali e gli strumenti

principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione di

tali prodotti.

2. Tali misure comprendono:

a) una dichiarazione di violazione;

b) il ritiro dei prodotti dai circuiti commerciali;

c) la modifica del prodotto in modo che venga meno la violazione;

d) l'esclusione definitiva dei prodotti dai circuiti commerciali; o

e) la distruzione dei prodotti e/o dei materiali e degli strumenti

interessati.

3. Il tribunale ordina che tali misure siano attuate a spese

dell'autore della violazione, salvo che vi si oppongano motivi

particolari.

4. Nel considerare la richiesta di misure correttive ai sensi del

presente articolo, il tribunale tiene conto della necessita' di

proporzionalita' tra la gravita' della violazione e i mezzi di

ricorso da ordinare, della volonta' dell'autore della violazione di

convertire i materiali in uno stato che faccia venir meno la

violazione, nonche' degli interessi dei terzi.

Articolo 65

Decisione sulla validita' di un brevetto

1. Il tribunale decide in merito alla validita' di un brevetto in

base a un'azione di revoca o a una domanda riconvenzionale di revoca.

2. Il tribunale puo' revocare un brevetto, in toto o in parte,

unicamente per i motivi di cui all'articolo 138, paragrafo 1, e

all'articolo 139, paragrafo 2, della CBE.

3. Fatto salvo l'articolo 138, paragrafo 3, della CBE, se i motivi

per la revoca interessano il brevetto solo in parte, il brevetto e'

limitato mediante una modifica corrispondente delle rivendicazioni ed

e' revocato parzialmente.

4. Nella misura in cui un brevetto e' stato revocato, esso e'

considerato privo ex tunc degli effetti indicati agli articoli 64 e

67 della CBE.

5. Qualora il tribunale, in una decisione definitiva, revochi

interamente o parzialmente un brevetto, esso invia una copia della

decisione all'Ufficio europeo dei brevetti e, per quanto riguarda un

brevetto europeo, all'ufficio nazionale brevetti di ciascuno Stato

membro contraente interessato.

Articolo 66

Competenze del tribunale relativamente alle decisioni dell'Ufficio

europeo dei brevetti

1. Nelle azioni proposte a norma dell'articolo 32, paragrafo 1,

lettera i), il tribunale puo' esercitare le attribuzioni di

competenza affidate all'Ufficio europeo dei brevetti conformemente

all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012, ivi compresa la

rettifica del registro per la tutela brevettuale unitaria.

2. Nelle azioni proposte a norma dell'articolo 32, paragrafo 1,

lettera i), le parti, in deroga all'articolo 69, sostengono le

proprie spese.

Articolo 67

Facolta' di ordinare la comunicazione di informazioni

1. In risposta a una domanda motivata e proporzionata del

richiedente e conformemente al regolamento di procedura, il tribunale

puo' ordinare all'autore della violazione di informare il

richiedente:

a) dell'origine e dei canali di distribuzione dei prodotti o

procedimenti controversi;

b) dei quantitativi prodotti, fabbricati, forniti, ricevuti o

ordinati, nonche' del prezzo ottenuto per i prodotti controversi; e

c) dell'identita' di eventuali terzi coinvolti nella produzione o

distribuzione dei prodotti controversi o nel ricorso a un

procedimento controverso.

2. Il tribunale puo', conformemente al regolamento di procedura,

ordinare ai terzi che:

a) siano stati trovati in possesso di prodotti controversi su scala

commerciale o siano stati sorpresi a utilizzare procedimenti

controversi su scala commerciale;

b) siano stati sorpresi a fornire su scala commerciale servizi

utilizzati in attivita' controverse; o

c) siano stati indicati dai soggetti di cui alle lettere a) o b)

come persone implicate nella produzione, fabbricazione o

distribuzione dei prodotti o procedimenti controversi o nella

fornitura di tali servizi,

di fornire al richiedente le informazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 68

Risarcimento del danno

1. Su richiesta della parte lesa il tribunale ordina all'autore

della violazione che, consapevolmente o con ragionevoli motivi per

esserne consapevole, ha preso parte ad un'attivita' di violazione di

un brevetto, di risarcire alla parte lesa danni adeguati al

pregiudizio effettivo da questa subito a causa della violazione.

2. Per quanto possibile la parte lesa e' posta nelle condizioni in

cui si troverebbe se non si fosse verificata alcuna violazione.

L'autore della violazione non potra' trarre vantaggio dalla

violazione. Il risarcimento non deve tuttavia essere punitivo.

3. Allorche' il tribunale fissa i danni:

a) tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le

conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito

dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore

della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli

economici, come il danno morale arrecato alla parte lesa dalla

violazione; o

b) in alternativa alla lettera a), puo' fissare, nei casi

appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo

meno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti

qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione

per l'uso del brevetto in questione.

4. Nei casi in cui l'autore della violazione non ha preso parte

all'attivita' di violazione consapevolmente o con motivi ragionevoli

per saperlo, il tribunale puo' disporre il recupero dei profitti o il

pagamento di un indennizzo.

Articolo 69

Spese giudiziarie

1. Spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate, nonche' altri

oneri eventualmente sostenuti dalla parte vincitrice sono, di norma,

a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del

principio di equita' non imponga un'altra soluzione, fino a un

massimale stabilito conformemente al regolamento di procedura.

2. Se una parte vince solo parzialmente la causa o in circostanze

eccezionali, il tribunale puo' ordinare che le spese siano ripartite

equamente o che ciascuna parte sostenga le proprie spese.

3. Una parte dovrebbe sostenere le spese inutili che ha causato al

tribunale o a un'altra parte.

4. Su richiesta del convenuto il tribunale puo' ordinare al

richiedente di costituire un'adeguata cauzione per la copertura delle

spese giudiziarie e delle altre spese sostenute dal convenuto che

potrebbero essere a carico del richiedente, in particolare nei casi

di cui agli articoli da 59 a 62.

Articolo 70

Spese processuali

1. Le parti in causa dinanzi al tribunale pagano le spese

processuali.

2. Le spese processuali sono versate in anticipo, salvo

disposizione contraria del regolamento di procedura. La parte che non

abbia versato le spese processuali puo' essere esclusa dall'ulteriore

partecipazione al procedimento.

Articolo 71

Gratuito patrocinio

1. Una parte che sia una persona fisica e si trovi nell'incapacita'

totale o parziale di far fronte alle spese del procedimento puo'

chiedere il gratuito patrocinio in qualsiasi momento. Le condizioni

per la concessione del gratuito patrocinio sono stabilite nel

regolamento di procedura.

2. Il tribunale, conformemente al regolamento di procedura, decide

se concedere il gratuito patrocinio in tutto o in parte o se negarlo.

3. Su proposta del tribunale, il comitato amministrativo stabilisce

l'entita' del gratuito patrocinio e le condizioni per sostenerne le

spese.

Articolo 72

Prescrizione

Fatto salvo l'articolo 24, paragrafi 2 e 3, le azioni relative a

tutte le forme di risarcimento pecuniario non possono essere proposte

piu' di cinque anni dopo la data in cui il richiedente ha preso o

aveva buoni motivi per prendere conoscenza dell'ultimo fatto che vi

da' origine.

CAPO V

Appelli

Articolo 73

Appello

1. Contro una decisione del tribunale di primo grado possono

proporre appello dinanzi alla corte d'appello tutte le parti le cui

istanze non siano state accolte, o lo siano state solo parzialmente,

entro due mesi dalla data di notifica della decisione.

2. Contro un'ordinanza del tribunale di primo grado possono

proporre appello dinanzi alla corte d'appello tutte le parti le cui

istanze non siano state accolte, o lo siano state solo parzialmente:

a) per le ordinanze di cui all'articolo 49, paragrafo 5, e agli

articoli da 59 a 62 e 67 entro quindici giorni civili dalla notifica

dell'ordinanza al richiedente;

b) per le ordinanze diverse da quelle di cui alla lettera a):

i) unitamente all'appello contro la decisione; o

ii) qualora il tribunale conceda l'autorizzazione all'appello,

entro quindici giorni dalla notifica della decisione del tribunale in

tal senso.

3. L'appello contro una decisione o un'ordinanza del tribunale di

primo grado puo' riguardare questioni di diritto e questioni di

fatto.

4. Possono essere sottoposti nuovi elementi di fatto e nuove prove

soltanto conformemente al regolamento di procedura e se non era

ragionevolmente possibile per la parte interessata presentarli

durante il procedimento dinanzi al tribunale di primo grado.

Articolo 74

Effetti di un appello

1. Un appello non ha effetto sospensivo, salva diversa decisione

della corte d'appello, su richiesta motivata di una delle parti. Il

regolamento di procedura garantisce che tale decisione sia presa

senza indugio.

2. In deroga al paragrafo 1, un appello contro una decisione

relativa ad azioni o domande riconvenzionali di revoca e ad azioni

basate sull'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), ha sempre effetto

sospensivo.

3. Un appello contro un'ordinanza di cui all'articolo 49, paragrafo

5, e agli articoli da 59 a 62 o 67 non impedisce il proseguimento del

procedimento principale. Tuttavia, il tribunale di primo grado non

emette una decisione nel procedimento principale prima che sia stata

emessa la decisione della corte d'appello relativa all'ordinanza

avverso la quale si e' proposto appello.

Articolo 75

Decisione in secondo grado e rinvio

1. Se un appello ai sensi dell'articolo 73 e' fondato, la corte

d'appello revoca la decisione del tribunale di primo grado ed emette

una decisione definitiva. La corte d'appello puo', in circostanze

eccezionali e conformemente al regolamento di procedura, rinviare la

causa dinanzi al tribunale di primo grado affinche' esso decida.

2. In caso di rinvio dinanzi al tribunale di primo grado a norma

del paragrafo 1, quest'ultimo e' vincolato dalla decisione della

corte d'appello con riguardo ai punti di diritto.

CAPO VI

Decisioni

Articolo 76

Base delle decisioni e diritto di essere ascoltato

1. Il tribunale statuisce conformemente alle richieste presentate

dalle parti e non concede piu' di quanto sia stato richiesto.

2. Le decisioni sul merito possono essere basate soltanto su

motivazioni, fatti e prove presentati dalle parti o ammessi nella

procedura su ordinanza del tribunale e sui cui le parti hanno avuto

la possibilita' di presentare osservazioni.

3. Il tribunale valuta le prove in piena liberta' e indipendenza.

Articolo 77

Requisiti di forma

1. Le decisioni e le ordinanze del tribunale sono motivate e sono

formulate per iscritto conformemente al regolamento di procedura.

2. Le decisioni e le ordinanze del tribunale sono emesse nella

lingua del procedimento.

Articolo 78

Decisioni del tribunale e pareri dissenzienti

1. Le decisioni e le ordinanze del tribunale sono adottate a

maggioranza dei membri del collegio conformemente allo statuto. In

caso di parita' prevale il voto del presidente.

2. Indipendentemente dalla decisione del tribunale qualsiasi

giudice del collegio puo', in circostanze eccezionali, esprimere un

parere dissenziente.

Articolo 79

Transazione

Le parti possono in qualunque momento durante lo svolgimento del

procedimento porre fine ad una controversia mediante transazione, che

e' convalidata da una decisione del tribunale. Tuttavia, un brevetto

non puo' essere revocato o limitato mediante transazione.

Articolo 80

Pubblicazione delle decisioni

Il tribunale puo' ordinare, su richiesta del richiedente e a spese

dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione

dell'informazione concernente la decisione del tribunale, compresa

l'affissione della decisione e la sua pubblicazione integrale o per

estratto sui media pubblici.

Articolo 81

Riesame

1. In via eccezionale, una richiesta di riesame a seguito di una

decisione definitiva del tribunale puo' essere accolta dalla corte

d'appello nelle seguenti circostanze:

a) ove la parte che richiede il riesame abbia scoperto un fatto di

natura tale da costituire un fattore decisivo, di cui non era a

conoscenza al momento dell'emissione della decisione. Tale richiesta

puo' essere accolta soltanto in base a un atto configurante reato,

accertato con sentenza nazionale passata in giudicato; o

b) in caso di vizi sostanziali della procedura, in particolare

quando la domanda giudiziale o un atto equivalente non e' stato

notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in

modo tale da poter presentare le proprie difese.

2. Una richiesta di riesame e' depositata entro dieci anni dalla

data della decisione, ma al piu' tardi entro due mesi dalla data

della scoperta del nuovo fatto o del vizio di procedura. Tale

richiesta non ha effetto sospensivo salva diversa decisione della

corte d'appello.

3. Se la richiesta di riesame e' fondata, la corte d'appello

annulla in tutto o in parte la decisione soggetta a riesame e riapre

il procedimento in vista di un nuovo processo e una nuova decisione,

conformemente al regolamento di procedura.

4. Le persone che utilizzano brevetti oggetto di una decisione

soggetta a riesame e agiscono in buona fede dovrebbero essere

autorizzati a continuare a utilizzare tali brevetti.

Articolo 82

Esecuzione delle decisioni e delle ordinanze

1. Le decisioni e le ordinanze emesse dal tribunale sono esecutive

in qualsiasi Stato membro contraente. Una formula esecutiva di una

decisione e' apposta alla decisione del tribunale.

2. Se del caso, l'esecuzione di una decisione puo' essere

subordinata alla prestazione di una cauzione o garanzia equivalente

che assicuri il risarcimento dell'eventuale danno subito, in

particolare nel caso di ingiunzioni.

3. Fatti salvi il presente accordo e lo statuto, i procedimenti di

esecuzione sono disciplinati dal diritto dello Stato membro

contraente nel cui territorio si procede all'esecuzione. Qualsiasi

decisione del tribunale e' eseguita alle stesse condizioni di una

decisione emessa dello Stato membro contraente nel cui territorio si

procede all'esecuzione.

4. Una parte che non osservi i termini di un'ordinanza del

tribunale puo' essere sanzionata con una pena pecuniaria suscettibile

di essere reiterata da pagare al tribunale. La singola penalita' e'

proporzionata all'importanza dell'ordinanza da eseguire ed e'

disposta fatto salvo il diritto della parte alla richiesta di

risarcimento danni o di una cauzione.

PARTE IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 83

Regime transitorio

1. Durante un periodo transitorio di sette anni dalla data di

entrata in vigore del presente accordo, puo' ancora essere proposta

dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altre autorita'

nazionali competenti un'azione per violazione o un'azione di revoca

di un brevetto europeo ovvero un'azione per violazione o un'azione di

accertamento di nullita' di un certificato protettivo complementare

concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo.

2. La scadenza del periodo transitorio non pregiudica un'azione

pendente dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale alla fine di

detto periodo.

3. A meno che un'azione sia gia' stata proposta dinanzi al

tribunale, il titolare o il richiedente di un brevetto europeo

concesso o richiesto anteriormente alla scadenza del periodo

transitorio a norma del paragrafo 1 e, ove applicabile, del paragrafo

5, nonche' il titolare di un certificato protettivo complementare

concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo hanno la

possibilita' di rinunciare alla competenza esclusiva del tribunale. A

tal fine, essi notificano tale decisione alla cancelleria al piu'

tardi un mese prima dello scadere del periodo transitorio. La

rinuncia prende effetto all'atto dell'iscrizione nel registro.

4. A meno che un'azione sia gia' stata proposta dinanzi a un organo

giurisdizionale nazionale, i titolari o i richiedenti di brevetti

europei o i titolari di certificati protettivi complementari concessi

per un prodotto protetto da un brevetto europeo che si sono avvalsi

della possibilita' di rinuncia conformemente al paragrafo 3 sono

autorizzati a ritirarla in qualsiasi momento. In tal caso, essi ne

informano la cancelleria. Il ritiro della decisione di rinuncia

prende effetto all'atto dell'iscrizione nel registro.

5. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il

comitato amministrativo svolge un'ampia consultazione con gli

utilizzatori del sistema dei brevetti ed effettua uno studio sul

numero di brevetti europei e di certificati protettivi complementari

concessi per prodotti protetti da brevetti europei in relazione ai

quali sono ancora proposte azioni per violazione o azioni di revoca

ovvero azioni di accertamento di nullita' dinanzi agli organi

giurisdizionali nazionali a norma del paragrafo 1, nonche' su motivi

e conseguenze relativi. In base a tale consultazione e al parere del

tribunale, il comitato amministrativo puo' decidere di prolungare il

periodo transitorio fino a sette anni.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 84

Firma, ratifica e adesione

1. Il presente accordo e' aperto alla firma di qualsiasi Stato

membro il 19 febbraio 2013.

2. Il presente accordo e' sottoposto a ratifica conformemente alle

rispettive norme costituzionali degli Stati membri. Gli strumenti di

ratifica sono depositati presso il segretariato generale del

Consiglio dell'Unione europea («depositario»).

3. Ciascuno Stato membro che abbia firmato il presente accordo

notifica alla Commissione europea la sua ratifica dell'accordo al

momento del deposito del rispettivo strumento di ratifica a norma

dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1257/2012.

4. Il presente accordo e' aperto all'adesione di qualsiasi Stato

membro. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il

depositario.

Articolo 85

Funzioni del depositario

1. Il depositario redige copie certificate conformi del presente

accordo e le trasmette ai governi di tutti gli stati membri firmatari

o aderenti.

2. Il depositario notifica ai governi degli Stati membri firmatari

o aderenti:

a) ogni firma;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione;

c) la data di entrata in vigore del presente accordo.

3. Il depositario registra il presente accordo presso il

segretariato delle Nazioni Unite.

Articolo 86 �

Durata dell'accordo �

Il presente accordo ha durata illimitata. �

Articolo 87 �

Revisione �

1. Sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo o una

volta che il tribunale si sia pronunciato in merito a 2 000 cause per

violazione, se in data posteriore e, se necessario, successivamente a

intervalli regolari, il comitato amministrativo svolge un'ampia

consultazione con gli utilizzatore del sistema dei brevetti in merito

al funzionamento, all'efficienza e all'efficacia sotto il profilo dei

costi del tribunale nonche' alla fiducia degli utilizzatori del

sistema dei brevetti nella qualita' delle decisioni del tribunale. In

base a tale consultazione e al parere del tribunale, il comitato

amministrativo puo' decidere di riesaminare il presente accordo al

fine di migliorare il funzionamento del tribunale.

2. Il comitato amministrativo puo' modificare il presente accordo

al fine di adeguarlo a un trattato internazionale in materia di

brevetti o al diritto dell'Unione.

3. Una decisione del comitato amministrativo adottata sulla base

dei paragrafi 1 e 2 non ha effetto giuridico se uno Stato membro

contraente dichiara, entro dodici mesi dalla data della decisione,

sulla base delle relative procedure decisionali interne pertinenti,

che non vuole essere vincolato dalla decisione. In tal caso, e'

convocata una conferenza di revisione degli Stati membri contraenti.

Articolo 88

Lingue dell'accordo

1. Il presente accordo e' redatto in un unico esemplare in lingua

inglese, francese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

2. I testi del presente accordo redatti in lingue ufficiali degli

Stati membri contraenti diverse da quelle specificate al paragrafo 1,

se approvati dal comitato amministrativo, sono considerati testi

ufficiali. Nel caso di divergenze tra i diversi testi, prevalgono i

testi di cui al paragrafo 1.

Articolo 89

Entrata in vigore

1. Il presente accordo entra in vigore il 1o gennaio 2014 o il

primo giorno del quarto mese successivo al deposito del tredicesimo

strumento di ratifica o di adesione conformemente all'articolo 84,

inclusi i tre Stati nei quali il maggior numero di brevetti europei

aveva effetto nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la firma

dell'accordo, o il primo giorno del quarto mese successivo alla data

di entrata in vigore delle modifiche del regolamento (UE) n.

1215/2012 relative alle relazioni con il presente accordo, se questa

data e' posteriore.

2. Qualsiasi ratifica o adesione successiva all'entrata in vigore

del presente accordo prende effetto il primo giorno del quarto mese

successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine,

hanno firmato il presente accordo,

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2013, in lingua inglese, francese

e tedesca, i tre testi facenti ugualmente fede, in esemplare unico

che sara' depositato negli archivi del segretariato generale del

Consiglio dell'Unione europea.

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO I

STATUTO DEL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI

Articolo 1

Ambito di applicazione dello statuto

Il presente statuto contiene le disposizioni istituzionali e

finanziarie applicabili al tribunale unificato dei brevetti istituito

a norma dell'articolo 1 dell'accordo.

CAPO I

GIUDICI

Articolo 2

Requisiti richiesti per la funzione di giudice

1. Chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro contraente e

possieda i requisiti di cui all'articolo 15 dell'accordo e al

presente statuto puo' essere nominato giudice.

2. I giudici possiedono una buona padronanza di almeno una lingua

ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti.

3. La comprovata esperienza in materia di controversie brevettuali

richiesta per la nomina a norma dell'articolo 15, paragrafo 1,

dell'accordo puo' essere acquisita mediante una formazione a norma

dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), del presente statuto.

Articolo 3

Nomina dei giudici

1. I giudici sono nominati secondo la procedura stabilita

all'articolo 16 dell'accordo.

2. Gli avvisi di vacanze di seggio sono pubblicati con

l'indicazione dei pertinenti requisiti richiesti di cui all'articolo

2. Il comitato consultivo formula un parere sull'idoneita' dei

candidati all'esercizio delle funzioni di giudice del tribunale. Il

parere comprende un elenco dei candidati piu' idonei. Tale elenco

contiene un numero di canditati corrispondente almeno al doppio dei

posti vacanti. Se necessario, il comitato consultivo puo'

raccomandare che, prima della decisione sulla nomina, un candidato

alla funzione di giudice riceva la formazione in materia di

controversie brevettuali a norma dell'articolo 11, paragrafo 4,

lettera a).

3. Nella nomina dei giudici il comitato amministrativo assicura le

migliori competenze di ordine giuridico e tecnico e una composizione

equilibrata del tribunale secondo una base geografica quanto piu'

ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri contraenti.

4. Il comitato amministrativo nomina tutti i giudici necessari per

il corretto funzionamento del tribunale. Esso procede in un primo

momento alla nomina del numero di giudici necessario per istituire

almeno un collegio nell'ambito di ciascuna divisione del tribunale di

primo grado e almeno due collegi nell'ambito della corte d'appello.

5. La decisione del comitato amministrativo recante nomina dei

giudici a tempo pieno o a tempo parziale qualificati sotto il profilo

giuridico e dei giudici a tempo pieno qualificati sotto il profilo

tecnico specifica per ogni singola nomina il grado del tribunale e/o

la divisione del tribunale di primo grado di destinazione, nonche' il

settore o i settori tecnologici per i quali e' nominato un giudice

qualificato sotto il profilo tecnico.

6. I giudici a tempo parziale qualificati sotto il profilo tecnico

sono nominati giudici del tribunale e inseriti nel pool di giudici

sulla base delle loro qualifiche ed esperienze specifiche. La nomina

di tali giudici del tribunale assicura che siano contemplati tutti i

settori tecnologici.

Articolo 4

Durata del mandato dei giudici

1. I giudici sono nominati per un periodo di sei anni a decorrere

dalla data stabilita nell'atto di nomina. Il loro mandato e'

rinnovabile.

2. In assenza di disposizioni relative alla data, il periodo

decorre dalla data dell'atto di nomina.

Articolo 5

Nomina dei membri del comitato consultivo

1. Ciascuno Stato membro contraente propone un membro del comitato

consultivo che possieda i requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo

2, dell'accordo.

2. I membri del comitato consultivo sono nominati dal comitato

amministrativo che delibera di comune accordo.

Articolo 6

Giuramento

Prima di assumere le proprie funzioni, i giudici, in seduta

pubblica, prestano giuramento di esercitare tali funzioni in piena

imparzialita' e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto

delle deliberazioni.

Articolo 7

Imparzialita'

1. Subito dopo aver prestato giuramento, i giudici sottoscrivono

una dichiarazione con la quale assumono solenne impegno di

rispettare, per la durata del mandato e dopo la cessazione del

mandato, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i

doveri di onesta' e di discrezione per quanto riguarda l'accettare,

dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

2. I giudici non possono partecipare al procedimento di una causa

nella quale:

a) siano intervenuti come consulenti;

b) siano stati parte in causa o siano intervenuti come avvocato di

una delle parti;

c) siano stati chiamati a pronunciarsi come membro di un organo

giurisdizionale, di una commissione di ricorso, di una commissione di

arbitrato o mediazione, di una commissione d'inchiesta o a qualunque

altro titolo;

d) abbiano interessi personali o finanziari in relazione alla causa

o a una delle parti; o

e) abbiano rapporti di parentela con una delle parti o con i

rappresentanti delle parti.

3. Qualora, per un motivo particolare, un giudice reputi di non

poter partecipare al giudizio o all'esame di una causa determinata,

ne informa il presidente della corte d'appello o, nel caso dei

giudici del tribunale di primo grado, il presidente del tribunale di

primo grado. Qualora, per un motivo particolare, il presidente della

corte d'appello o, nel caso dei giudici del tribunale di primo grado,

il presidente del tribunale di primo grado reputi che un giudice non

debba giudicare o concludere in una causa determinata, il presidente

della corte d'appello o il presidente del tribunale di primo grado ne

fornisce una motivazione scritta e ne avverte il giudice interessato.

4. Qualsiasi parte in causa puo' ricusare un giudice che partecipa

al procedimento per uno qualunque dei motivi elencati al paragrafo 2

o qualora sia a buon motivo sospettato di parzialita'.

5. In caso di difficolta' nell'applicazione del presente articolo,

il praesidium decide conformemente al regolamento di procedura. Il

giudice interessato e' ascoltato ma non prende parte alle

deliberazioni.

Articolo 8

Immunita' dei giudici

1. I giudici godono dell'immunita' di giurisdizione. Per quanto

concerne gli atti da loro compiuti veste ufficiale, essi continuano a

godere dell'immunita' dopo la cessazione delle funzioni.

2. Il praesidium puo' togliere l'immunita'.

3. Qualora, tolta l'immunita', venga promossa un'azione penale

contro un giudice, questi puo' essere giudicato, in ciascuno degli

Stati membri contraenti, soltanto dall'organo competente a giudicare

i magistrati appartenenti alla piu' alta giurisdizione nazionale.

4. Il protocollo sui privilegi e sulle immunita' dell'Unione

europea e' applicabile ai giudici del tribunale, senza pregiudizio

delle disposizioni relative all'immunita' di giurisdizione dei

giudici che figurano nel presente statuto.

Articolo 9

Cessazione delle funzioni

1. A parte i rinnovi alla scadenza del mandato a norma

dell'articolo 4, o i decessi, le funzioni di giudice cessano

individualmente per dimissioni.

2. In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni e'

indirizzata al presidente della corte d'appello o, nel caso dei

giudici del tribunale di primo grado, al presidente del tribunale di

primo grado per essere trasmessa al presidente del comitato

amministrativo.

3. Salvo i casi in cui si applica l'articolo 10, ogni giudice

rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le

proprie funzioni.

4. Si provvede a ogni vacanza di seggio mediante nomina di un nuovo

giudice per la restante durata del mandato del suo predecessore.

Articolo 10

Rimozione dalle funzioni

1. Un giudice puo' essere rimosso dalle sue funzioni oppure essere

dichiarato decaduto da altri vantaggi soltanto qualora il praesidium

decida che non e' piu' in possesso dei requisiti previsti ovvero non

soddisfa piu' gli obblighi derivanti dalla sua carica. Il giudice

interessato e' ascoltato ma non prende parte alle deliberazioni.

2. Il cancelliere del tribunale comunica tale decisione al

presidente del comitato amministrativo.

3. Tale notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice

dalle sue funzioni, importa vacanza di seggio.

Articolo 11

Formazione

1. Ai giudici e' impartita una formazione appropriata e periodica

nell'ambito del quadro di formazione istituito a norma dell'articolo

19 dell'accordo. Il praesidium adotta norme in materia di formazione

onde assicurare l'attuazione e la coerenza generale del quadro di

formazione.

2. Il quadro di formazione costituisce una piattaforma per lo

scambio di conoscenze e un forum di discussione, in particolare

mediante:

a) l'organizzazione di corsi, conferenze, seminari, riunioni di

lavoro e simposi;

b) la cooperazione con organizzazioni internazionali e istituti di

istruzione nel settore della proprieta' intellettuale; e

c) la promozione e il sostegno a favore di ulteriori azioni di

formazione professionale.

3. Sono elaborati un programma di lavoro annuale e orientamenti in

materia di formazione comprendenti per ogni giudice un programma

annuale di formazione che ne definisce le principali esigenze in

materia di formazione conformemente alle norme in materia di

formazione.

4. Inoltre, il quadro di formazione:

a) assicura una formazione appropriata per i candidati alla

funzione di giudice e i giudici del tribunale nominati recentemente;

b) sostiene progetti intesi a facilitare la cooperazione tra i

rappresentanti, i procuratori e il tribunale.

Articolo 12

Remunerazione

Il comitato amministrativo stabilisce la remunerazione del

presidente della corte d'appello, del presidente del tribunale di

primo grado, dei giudici, del cancelliere, del cancelliere aggiunto e

del personale.

CAPO II

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 13

Presidente della corte d'appello

1. Il presidente della corte d'appello e' eletto da tutti i giudici

della corte d'appello, nel loro ambito, per una durata di tre anni.

Il mandato del presidente della corte d'appello e' rinnovabile due

volte.

2. Le elezioni del presidente della corte d'appello si svolgono a

scrutinio segreto. E' eletto il giudice che ottiene la maggioranza

assoluta. Se nessun giudice ottiene la maggioranza assoluta, si

procede ad un secondo scrutinio ed e' eletto il giudice che ottiene

il maggior numero di voti.

3. Il presidente della corte d'appello dirige le attivita'

giudiziarie e l'amministrazione della corte d'appello e presiede la

corte d'appello riunita in seduta plenaria.

4. Se il presidente della corte d'appello cessa dal mandato prima

della scadenza, si procede all'elezione di un successore per il

periodo restante.

Articolo 14

Presidente del tribunale di primo grado

1. Il presidente del tribunale di primo grado e' eletto da tutti i

giudici a tempo pieno del tribunale di primo grado, nel loro ambito,

per una durata di tre anni. Il mandato del presidente del tribunale

di primo grado e' rinnovabile due volte.

2. Il primo presidente del tribunale di primo grado ha la

cittadinanza dello Stato membro contraente che ospita la sede della

divisione centrale.

3. Il presidente del tribunale di primo grado dirige le attivita'

giudiziarie e l'amministrazione del tribunale di primo grado.

4. L'articolo 13, paragrafi 2 e 4, si applica per analogia al

presidente del tribunale di primo grado.

Articolo 15

Praesidium

1. Il praesidium e' costituito dal presidente della corte

d'appello, che ne esercita la presidenza, dal presidente del

tribunale di primo grado, da due giudici della corte d'appello eletti

nel loro ambito, da tre giudici del tribunale di primo grado che sono

giudici a tempo pieno eletti nel loro ambito e dal cancelliere che

non ha diritto di voto.

2. Il praesidium esercita le sue funzioni conformemente al presente

statuto. Fatta salva la propria responsabilita', esso puo' delegare

taluni compiti a uno dei suoi membri.

3. Il praesidium e' responsabile della gestione del tribunale e in

particolare: a) elabora proposte di modifica del regolamento di

procedura conformemente all'articolo 41 dell'accordo e proposte

riguardanti il regolamento finanziario del tribunale; b) prepara il

bilancio annuale, i conti annuali e la relazione annuale del

tribunale e li presenta al comitato del bilancio; c) fissa gli

orientamenti per il programma di formazione dei giudici e ne

sorveglia l'attuazione; d) prende decisioni sulla nomina e la revoca

del cancelliere e del cancelliere aggiunto; e) stabilisce le norme

che disciplinano la cancelleria, comprese le sottosezioni; f) formula

un parere conformemente all'articolo 83, paragrafo 5, dell'accordo.

4. Le decisioni spettanti al praesidium di cui agli articoli 7, 8,

10 e 22 sono adottate senza la partecipazione del cancelliere.

5. Il praesidium puo' prendere decisioni valide solo se sono

presenti o debitamente rappresentati tutti i membri. Le decisioni

sono prese a maggioranza dei voti.

Articolo 16

Personale

1. I funzionari e gli altri agenti del tribunale hanno il compito

di assistere il presidente della corte d'appello, il presidente del

tribunale di primo grado, i giudici e il cancelliere. Essi dipendono

dal cancelliere sotto l'autorita' del presidente della corte

d'appello e del presidente del tribunale di primo grado.

2. Il comitato amministrativo definisce lo statuto dei funzionari e

degli altri agenti del tribunale.

Articolo 17

Vacanze giudiziarie

1. Previa consultazione del praesidium, il presidente della corte

d'appello stabilisce la durata delle vacanze giudiziarie e le norme

sul rispetto dei giorni festivi.

2. Durante il periodo di vacanze giudiziarie, le funzioni del

presidente della corte d'appello e del presidente del tribunale di

primo grado possono essere esercitate da qualsiasi giudice invitato

in tal senso dal rispettivo presidente. Nei casi di urgenza, il

presidente della corte d'appello puo' convocare i giudici.

3. Il presidente della corte d'appello o il presidente del

tribunale di primo grado puo', per giustificati motivi, accordare

permessi rispettivamente ai giudici della corte d'appello o ai

giudici del tribunale di primo grado.

SEZIONE 2

Il tribunale di primo grado

Articolo 18

Costituzione e scioglimento di una divisione locale o regionale

1. La richiesta di uno o piu' Stati membri contraenti di costituire

una divisione locale o regionale e' indirizzata al presidente del

comitato amministrativo. Essa indica la sede della divisione locale o

regionale.

2. La decisione del comitato amministrativo che istituisce una

divisione locale o regionale indica il numero di giudici per la

divisione in questione e tale decisione e' accessibile al pubblico.

3. Il comitato amministrativo decide di sciogliere una divisione

regionale o locale su richiesta dello Stato membro contraente che

ospita la divisione locale o degli Stati membri contraenti che

partecipano alla divisione regionale. La decisione di sciogliere una

divisione locale o regionale indica la data limite per l'introduzione

di nuove cause dinanzi a detta divisione e la data in cui la

divisione cessera' di esistere.

4. A decorrere dalla data in cui una divisione locale o regionale

e' sciolta, i giudici assegnati a tale divisione locale o regionale

sono assegnati alla divisione centrale e le cause ancora pendenti

dinanzi a detta divisione locale o regionale, cosi' come l'ufficio

periferico della cancelleria e tutta la documentazione sono

trasferiti alla divisione centrale.

Articolo 19

Collegi

1. L'assegnazione dei giudici e l'attribuzione delle cause ai

collegi nell'ambito di una divisione sono disciplinate dal

regolamento di procedura. Uno dei giudici del collegio e' designato

giudice presidente conformemente al regolamento di procedura.

2. Ciascun collegio puo' delegare, conformemente al regolamento di

procedura, talune funzioni ad uno o piu' dei giudici che lo

compongono.

3. Un giudice permanente per ogni divisione puo' essere designato

al fine di procedere nelle cause urgenti conformemente al regolamento

di procedura.

4. Nei casi in cui tenga l'udienza un giudice unico, conformemente

all'articolo 8, paragrafo 7, dell'accordo, o un giudice permanente,

conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, tale giudice

esercita tutte le funzioni di un collegio.

5. Un giudice del collegio agisce in qualita' di relatore,

conformemente al regolamento di procedura.

Articolo 20

Pool di giudici

1. Il cancelliere stila un elenco con i nomi dei giudici che fanno

parte del pool di giudici. In relazione a ciascun giudice l'elenco

indica almeno le conoscenze linguistiche, il settore tecnologico e

l'esperienza nonche' i casi trattati in precedenza dal giudice.

2. Una richiesta indirizzata al presidente del tribunale di primo

grado per l'assegnazione di un giudice dal pool di giudici reca in

particolare l'indicazione dell'oggetto della causa, la lingua

ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti usata dai giudici del

collegio, la lingua del procedimento e il settore tecnologico

richiesto.

SEZIONE 3

La corte d'appello

Articolo 21

Collegi

1. L'assegnazione dei giudici e l'attribuzione delle cause ai

collegi sono disciplinate dal regolamento di procedura. Un giudice

del collegio e' nominato giudice presidente conformemente al

regolamento di procedura.

2. Per cause di importanza eccezionale e in particolare allorche'

la decisione puo' avere ripercussioni sull'unita' e la coerenza della

giurisprudenza del tribunale, la corte d'appello puo' decidere, su

proposta del presidente, di investire della causa la corte in seduta

plenaria.

3. Ciascun collegio puo' delegare, conformemente al regolamento di

procedura, talune funzioni ad uno o piu' dei giudici che lo

compongono.

4. Un giudice del collegio agisce in qualita' di relatore,

conformemente al regolamento di procedura.

SEZIONE 4

La cancelleria

Articolo 22

Nomina e revoca del cancelliere

1. Il praesidium nomina il cancelliere del tribunale per un periodo

di sei anni. Il cancelliere puo' essere rinominato.

2. Due settimane prima della data fissata per la nomina del

cancelliere, il presidente della corte d'appello informa il

praesidium delle candidature presentate per il posto vacante.

3. Prima di assumere le sue funzioni, il cancelliere presta dinanzi

al praesidium il giuramento di esercitare le funzioni di cancelliere

in piena imparzialita' e secondo coscienza.

4. Il cancelliere puo' essere rimosso dalle sue funzioni soltanto

se non soddisfa piu' agli obblighi derivanti dalla sua carica. Il

praesidium decide dopo aver ascoltato il cancelliere.

5. Se il cancelliere cessa dal mandato prima della scadenza, il

praesidium nomina il suo successore per un periodo di sei anni.

6. Se il cancelliere e' assente o nell'impossibilita' di assistere

o tale posto e' vacante, il presidente della corte d'appello, previa

consultazione del praesidium, designa un membro del personale del

tribunale per svolgere le mansioni del cancelliere.

Articolo 23

Funzioni del cancelliere

1. Il cancelliere assiste il tribunale, il presidente della corte

d'appello, il presidente del tribunale di primo grado e i giudici

nell'adempimento delle loro funzioni. Il cancelliere e' responsabile

dell'organizzazione e delle attivita' della cancelleria, sotto

l'autorita' del presidente della corte d'appello.

2. Il cancelliere e' responsabile in particolare:

a) della tenuta del registro che comprende un archivio di tutte le

cause sottoposte al tribunale;

b) della tenuta e della gestione degli elenchi conformemente

all'articolo 18, all'articolo 48, paragrafo 3, e all'articolo 57,

paragrafo 2, dell'accordo; c) della tenuta e della pubblicazione di

un elenco delle notifiche e delle revoche delle decisioni di rinuncia

conformemente all'articolo 83 dell'accordo;

d) della pubblicazione delle decisioni del tribunale, fatta salva

la tutela delle informazioni riservate;

e) della pubblicazione delle relazioni annuali contenenti dati

statistici; e

f) dell'accertamento che le informazioni sulle decisioni di

rinuncia conformemente all'articolo 83 dell'accordo, siano notificate

all'Ufficio europeo dei brevetti.

Articolo 24 �

Tenuta del registro �

1. Le modalita' precise per la tenuta del registro del tribunale

sono stabilite nelle norme che disciplinano la cancelleria, adottate

dal praesidium.

2. Le norme per l'accesso ai documenti della cancelleria sono

stabilite nel regolamento di procedura.

Articolo 25 �

Sottosezioni della cancelleria e cancelliere aggiunto �

1. Il praesidium nomina un cancelliere aggiunto per un periodo di

sei anni. Il cancelliere aggiunto puo' essere rinominato.

2. L'articolo 22, paragrafi da 2 a 6, si applica per analogia.

3. Il cancelliere aggiunto e' responsabile dell'organizzazione e

delle attivita' delle sottosezioni della cancelleria sotto

l'autorita' del cancelliere e del presidente del tribunale di primo

grado. Le funzioni del cancelliere aggiunto comprendono in

particolare:

a) tenuta degli archivi di tutte le cause sottoposte al tribunale

di primo grado;

b) notifica alla cancelleria di tutte le cause sottoposte al

tribunale di primo grado.

4. Il cancelliere aggiunto fornisce anche assistenza amministrativa

e di segreteria alle divisioni del tribunale di primo grado.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 26

Bilancio

1. Il bilancio e' adottato dal comitato del bilancio su proposta

del praesidium. Esso e' elaborato conformemente ai principi contabili

generalmente ammessi definiti nel regolamento finanziario, stabilito

conformemente all'articolo 33.

2. Nell'ambito del bilancio il praesidium puo', conformemente al

regolamento finanziario, stornare fondi tra le varie linee o voci.

3. Il cancelliere e' responsabile dell'esecuzione del bilancio

conformemente al regolamento finanziario.

4. Il cancelliere presenta ogni anno una dichiarazione sui conti

dell'esercizio finanziario precedente relativa all'esecuzione del

bilancio, che e' approvata dal praesidium.

Articolo 27

Autorizzazione delle spese

1. Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata di

un esercizio finanziario, salvo diversa disposizione del regolamento

finanziario.

2. Conformemente al regolamento finanziario, i crediti diversi da

quelli concernenti le spese relative al personale, che alla fine

dell'esercizio finanziario siano rimasti inutilizzati, possono essere

riportati all'esercizio finanziario successivo, ma nei limiti di

quest'ultimo.

3. I crediti sono registrati in linee diverse secondo la natura o

la destinazione delle spese e sono ripartiti, per quanto necessario,

conformemente al regolamento finanziario.

Articolo 28

Crediti per spese non prevedibili

1. Il bilancio del tribunale puo' comprendere crediti per spese non

prevedibili.

2. L'uso di tali crediti da parte del tribunale e' soggetto alla

approvazione preventiva del comitato del bilancio.

Articolo 29

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1o gennaio e termina il 31

dicembre.

Articolo 30

Formazione del bilancio

Il praesidium sottopone il progetto di bilancio del tribunale al

comitato del bilancio non oltre la data prevista nel regolamento

finanziario.

Articolo 31

Bilancio provvisorio

1. Se, all'inizio dell'esercizio finanziario, il bilancio non e'

stato ancora adottato dal comitato del bilancio, le spese possono

essere effettuate mensilmente per linea o seguendo un'altra

suddivisione del bilancio, conformemente al regolamento finanziario,

nel limite di un dodicesimo dei crediti del bilancio dell'esercizio

finanziario precedente, a condizione che i crediti cosi' messi a

disposizione del praesidium non siano superiori al dodicesimo di

quelli previsti nel progetto di bilancio.

2. Il comitato del bilancio, su riserva del rispetto delle altre

disposizioni di cui al paragrafo 1, puo' autorizzare spese superiori

al dodicesimo dei crediti del bilancio dell'esercizio precedente.

Articolo 32

Revisione dei conti

1. Gli stati finanziari annuali del tribunale sono esaminati da

revisori indipendenti. I revisori sono nominati e se necessario

rinviati dal comitato del bilancio.

2. La revisione, che si basa sulle norme contabili professionali ed

ha luogo, se necessario, in situ, verifica che l'esecuzione del

bilancio sia conforme a criteri di regolarita' e legittimita' e che

l'amministrazione finanziaria del tribunale sia stata condotta

secondo i principi dell'economia e della sana gestione finanziaria.

Al termine di ciascun esercizio i revisori elaborano una relazione

contenente un parere di revisione contabile firmato.

3. Il praesidium sottopone al comitato del bilancio gli stati

finanziari annuali del tribunale e la dichiarazione annuale di

esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario precedente,

unitamente alla relazione dei revisori.

4. Il comitato del bilancio approva i conti annuali e la relazione

dei revisori e da' scarico al praesidium in relazione all'esecuzione

del bilancio.

Articolo 33 ­

Regolamento finanziario ­

1. Il regolamento finanziario e' adottato dal comitato

amministrativo. Esso e' modificato dal comitato amministrativo su

proposta del tribunale.

2. Il regolamento finanziario stabilisce in particolare:

a) le modalita' relative alla formazione e all'esecuzione del

bilancio e alla presentazione e revisione dei conti;

b) il metodo e la procedura con cui i pagamenti e i contributi,

compresi i contributi finanziari iniziali previsti dall'articolo 37

dell'accordo, sono messi a disposizione del tribunale;

c) le norme relative alle responsabilita' degli ordinatori e dei

contabili e le modalita' relative al loro controllo; e

d) i principi contabili generalmente ammessi su cui si basano il

bilancio e gli stati finanziari annuali.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 34 ­

Segreto delle deliberazioni ­

Le deliberazioni del tribunale sono e restano segrete. ­

Articolo 35

Decisioni

1. Nelle sedute del collegio con un numero pari di giudici, le

decisioni del tribunale sono adottate a maggioranza dei membri del

collegio. In caso di parita' prevale il voto del presidente.

2. In caso di impedimento di un giudice di un collegio si puo'

ricorrere al giudice di un altro collegio conformemente al

regolamento di procedura.

3. Se il presente statuto prevede che la corte d'appello adotti una

decisione in seduta plenaria, detta decisione e' valida solo se

adottata da almeno 3/4 dei giudici costituenti la seduta plenaria.

4. Nelle decisioni del tribunale figurano i nomi dei giudici che

hanno partecipato alla deliberazione.

5. Le decisioni sono firmate dai giudici che hanno partecipato alla

deliberazione e dal cancelliere per le decisioni della corte

d'appello e dal cancelliere aggiunto per le decisioni del tribunale

di primo grado. Esse sono lette in pubblica udienza.

Articolo 36 ­

Pareri dissenzienti ­

Il parere dissenziente espresso separatamente da un giudice del

collegio conformemente all'articolo 78 dell'accordo e' motivato, reso

per iscritto e firmato dal giudice che lo ha formulato.

Articolo 37

Decisione in contumacia

1. Su richiesta di una parte di una causa, puo' essere pronunciata

una decisione in contumacia conformemente al regolamento di procedura

qualora l'altra parte, dopo aver ricevuto notifica dell'atto di

citazione o di un atto equivalente, si astenga dal depositare

conclusioni scritte per difendersi o non compaia in udienza. Tale

decisione puo' essere impugnata entro un mese dalla notifica alla

parte nei confronti della quale e' stata pronunciata la decisione in

contumacia.

2. L'impugnazione non ha effetti sospensivi sulla decisione in

contumacia salvo diversa decisione del tribunale.

Articolo 38

Questioni sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Si applicano le procedure stabilite dalla Corte di giustizia

dell'Unione europea per le domande di pronuncia pregiudiziale

nell'ambito dell'Unione europea.

2. Qualora abbiano deciso di sottoporre alla Corte di giustizia

dell'Unione europea una questione circa l'interpretazione del

trattato sull'Unione europea o del trattato sul funzionamento

dell'Unione europea ovvero una questione circa la validita' o

interpretazione di atti delle istituzioni dell'Unione europea, il

tribunale di primo grado o la corte d'appello sospendono il

procedimento.

ALLEGATO II

DISTRIBUZIONE DEI CASI NELL'AMBITO DELLA DIVISIONE CENTRALE (1)

==================================================================

Sezione di LONDRA | Sede di PARIGI | Sezione di MONACO

=======================+=====================+====================

|Gabinetto del |

| presidente |

| |

| |(F) Meccanica,

(A) Necessita' umane ­ |(B) Tecniche | illuminazione,

| industriali, | riscaldamento,

---------------

| trasporti | armi, esplosivi

| |

(C) Chimica, metallurgia|(D) Tessili, carta ­ |

| |

|(E) Costruzioni fisse|

| |

|(G) Fisica |

| |

|(H) Elettricita' |

-----------------------+---------------------+--------------------

(1) La classificazione in otto sezioni (da A ad H) si basa sulla

classificazione internazionale dei brevetti dell'Organizzazione

mondiale della proprieta' intellettuale

(https://www.wipo.int/classifications/ipc/en).


立法 修正 (2 文本) 修正 (2 文本)
条约 关联 (1 条记录) 关联 (1 条记录)
无可用数据。

WIPO Lex编号 IT215