LEGGE 3 novembre 2016, n. 214
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati,
fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013. (16G00227)
Vigente al: 12-7-2018
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto
a Bruxelles il 19 febbraio 2013.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 89 dell'Accordo
stesso.
Art. 3
Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n.
168, sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di
proprieta' industriale e intellettuale presso tribunali e corti
d'appello
1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27
giugno 2003, n. 168, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
ad esclusione delle azioni di merito e cautelari per le quali
l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles
il 19 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea C 175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del
tribunale unificato dei brevetti, fatto salvo il regime transitorio
di cui all'articolo 83 del medesimo Accordo».
Art. 4
Modifiche all'articolo 66 del codice della proprieta' industriale, di
cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di
diritto di brevetto
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 66 del codice della proprieta'
industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto
esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o
di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto
all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un
elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua
attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia
protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneita' e della
destinazione di detti mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di
averla con l'ordinaria diligenza.
2-ter. Il comma 2-bis non si applica quando i mezzi sono costituiti
da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il
terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti
vietati ai sensi del comma 2.
2-quater. Ai fini di cui al comma 2-bis non si considerano aventi
diritto all'utilizzazione dell'invenzione i soggetti che compiono gli
atti di cui all'articolo 68, comma 1».
Art. 5
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli
articoli 12, 13 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutate in
euro 6.174 annui a decorrere dall'anno 2016, all'onere derivante
dalle minori entrate di cui all'articolo 32 dell'Accordo, valutate in
euro 65.268 per l'anno 2017, in euro 130.416 per l'anno 2018, in euro
195.804 per l'anno 2019, in euro 260.832 per l'anno 2020, in euro
326.340 per l'anno 2021, in euro 391.248 per l'anno 2022 e in euro
435.120 annui a decorrere dall'anno 2023, e alle rimanenti spese di
cui agli articoli 8, 9, 10, 19, 35, 36, 37, 49 e 71 dell'Accordo,
pari a euro 450.000 per l'anno 2016, a euro 550.000 per l'anno 2017,
a euro 450.000 per l'anno 2018 e a euro 300.000 per ciascuno degli
anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione,
nella misura di euro 456.174 per l'anno 2016, di euro 621.442 per
l'anno 2017 e di euro 741.294 annui a decorrere dall'anno 2018, dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio
degli oneri di cui agli articoli 12, 13 e 14 dell'Accordo di cui
all'articolo 1 della presente legge, valutati ai sensi del comma 1
del presente articolo, e riferisce in merito al Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui
al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro competente, provvede con proprio decreto
alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria
del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle
dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese
rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettere b) e c),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di
missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque,
della relativa missione del Ministero interessato. Si intendono
corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare
pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6,
commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Agli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione dell'articolo
22 e dell'articolo 37, paragrafo 4, dell'Accordo di cui all'articolo
1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
4. Agli oneri eventualmente derivanti dall'istituzione di una
divisione locale italiana secondo l'articolo 37, paragrafo 1,
dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito
provvedimento legislativo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 novembre 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI E ISTITUZIONALI
CAPO I
Disposizioni generali
IV
(Informazioni)
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
CONSIGLIO
ACCORDO
su un tribunale unificato dei brevetti
(2013/C 175/01)
GLI STATI MEMBRI CONTRAENTI,
CONSIDERANDO che la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione
europea nel settore dei brevetti contribuisce significativamente al
processo di integrazione in Europa, in particolare alla creazione di
un mercato interno nell'ambito dell'Unione europea caratterizzato
dalla libera circolazione di beni e servizi e all'elaborazione di un
sistema atto ad assicurare che la concorrenza nel mercato interno non
sia soggetta a distorsioni;
CONSIDERANDO che la frammentazione del mercato dei brevetti e le
notevoli divergenze tra gli ordinamenti giurisdizionali nazionali
pregiudicano l'innovazione, in particolare per le piccole e medie
imprese che incontrano delle difficolta' nel dare esecuzione ai loro
brevetti e nel difendersi da rivendicazioni infondate e da
rivendicazioni relative a brevetti che dovrebbero essere revocati;
CONSIDERANDO che la Convenzione sul brevetto europeo («CBE»), che
e' stata ratificata da tutti gli Stati membri dell'Unione europea,
prevede una procedura unica per il rilascio dei brevetti europei da
parte dell'Ufficio europeo dei brevetti;
CONSIDERANDO che, in virtu' del regolamento (UE) n. 1257/2012 (1),
i titolari dei brevetti possono richiedere un effetto unitario dei
propri brevetti europei allo scopo di ottenere una tutela brevettuale
unitaria negli Stati membri dell'Unione europea che partecipano alla
cooperazione rafforzata;
DESIDEROSI di migliorare l'esecuzione dei brevetti e la difesa da
rivendicazioni infondate e da rivendicazioni relative a brevetti che
dovrebbero essere revocati, nonche' di rafforzare la certezza del
diritto mediante l'istituzione di un tribunale unificato dei brevetti
per le controversie relative alla violazione e alla validita' dei
brevetti;
CONSIDERANDO che il tribunale unificato dei brevetti dovrebbe avere
il compito di garantire decisioni rapide e di elevata qualita',
preservando un giusto equilibrio tra gli interessi dei titolari dei
diritti e di altre parti e tenendo conto della proporzionalita' e
della flessibilita' necessarie;
CONSIDERANDO che il tribunale unificato dei brevetti dovrebbe
essere un tribunale comune agli Stati membri contraenti e pertanto
parte del loro ordinamento giudiziario, con competenza esclusiva per
quanto riguarda i brevetti europei con effetto unitario e i brevetti
europei concessi a norma delle disposizioni della CBE;
CONSIDERANDO che la Corte di giustizia dell'Unione europea deve
assicurare l'uniformita' dell'ordinamento giuridico dell'Unione e il
primato del diritto dell'Unione europea;
RICORDANDO gli obblighi degli Stati membri contraenti in virtu' del
trattato sull'Unione europea (TUE) e del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE), ivi compreso l'obbligo di leale
cooperazione previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE e l'obbligo
di assicurare attraverso il tribunale unificato dei brevetti la piena
applicazione, nonche' il rispetto, del diritto dell'Unione nei
rispettivi territori e la tutela giurisdizionale dei diritti delle
persone fisiche conferiti da tale diritto;
CONSIDERANDO che, come qualsiasi organo giurisdizionale nazionale,
il tribunale unificato dei brevetti deve rispettare ed applicare il
diritto dell'Unione e, in collaborazione con la Corte di giustizia
dell'Unione europea, in quanto custode del diritto dell'Unione,
assicurarne la corretta applicazione e l'interpretazione uniforme; il
tribunale unificato dei brevetti deve in particolare cooperare con la
Corte di giustizia dell'Unione europea per interpretare correttamente
il diritto dell'Unione, basandosi sulla giurisprudenza di
quest'ultima e ponendo domande di pronuncia pregiudiziale
conformemente all'articolo 267 TFUE;
CONSIDERANDO che gli Stati membri contraenti, in linea con la
giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla
responsabilita' extracontrattuale, dovrebbero essere responsabili dei
danni causati da violazioni del diritto dell'Unione da parte del
tribunale unificato dei brevetti, ivi compresa la mancata domanda di
pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea;
CONSIDERANDO che le violazioni del diritto dell'Unione da parte del
tribunale unificato dei brevetti, ivi compresa la mancata domanda di
pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea,
sono direttamente imputabili agli Stati membri contraenti e che una
procedura di infrazione puo' quindi essere presentata ai sensi degli
articoli 258, 259 e 260 TFUE contro qualsiasi Stato membro contraente
per garantire il rispetto del primato e la corretta applicazione del
diritto dell'Unione;
RICORDANDO il primato del diritto dell'Unione, che comprende il
TUE, il TFUE, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
i principi generali del diritto dell'Unione sviluppati dalla Corte di
giustizia dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso
effettivo dinanzi a un giudice e a che la causa sia esaminata
equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un
giudice indipendente e imparziale, la giurisprudenza della Corte di
giustizia dell'Unione europea e il diritto derivato dell'Unione;
CONSIDERANDO che il presente accordo dovrebbe essere aperto
all'adesione di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea; gli Stati
membri che hanno deciso di non partecipare alla cooperazione
rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale
unitaria possono partecipare al presente accordo per quanto riguarda
i brevetti europei rilasciati per il rispettivo territorio;
CONSIDERANDO che il presente accordo dovrebbe entrare in vigore il
1o gennaio 2014 o il primo giorno del quarto mese successivo al
tredicesimo deposito, purche' tra gli Stati membri contraenti che
avranno depositato i propri strumenti di ratifica o di adesione vi
siano i tre Stati in cui nell'anno precedente a quello in cui ha
luogo la firma dell'accordo era in vigore il maggior numero di
brevetti europei, o il primo giorno del quarto mese successivo alla
data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento (UE) n.
1215/2012 (2) relative alle relazioni con il presente accordo, se
questa data e' posteriore,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1 �
Tribunale unificato dei brevetti �
---------------
E' istituito un tribunale unificato dei brevetti per la
composizione delle controversie relative ai brevetti europei e ai
brevetti europei con effetto unitario.
Il tribunale unificato dei brevetti e' un tribunale comune agli
Stati membri contraenti ed e' pertanto soggetto agli stessi obblighi
in virtu' del diritto dell'Unione di qualsiasi altro organo
giurisdizionale nazionale degli Stati membri contraenti.
(1) Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una
cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela
brevettuale unitaria (GU L 361 del 31.12.2012, pag. 1), inclusa ogni
successiva modifica.
(2) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1),
inclusa ogni successiva modifica.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per:
a) «tribunale», il tribunale unificato dei brevetti istituito dal
presente accordo;
b) «Stato membro», uno Stato membro dell'Unione europea;
c) «Stato membro contraente», uno Stato membro parte del presente
accordo;
d) «CBE», la convenzione sulla concessione di brevetti europei del
5 ottobre 1973, inclusa ogni successiva modifica;
e) «brevetto europeo», un brevetto concesso a norma delle
disposizioni della CBE, che non beneficia dell'effetto unitario in
virtu' del regolamento (UE) n. 1257/2012;
f) «brevetto europeo con effetto unitario», un brevetto concesso a
norma delle disposizioni della CBE, che beneficia dell'effetto
unitario in virtu' del regolamento (UE) n. 1257/2012;
g) «brevetto», un brevetto europeo e/o un brevetto europeo con
effetto unitario;
h) «certificato protettivo complementare», un certificato
protettivo complementare concesso a norma del regolamento (CE) n.
469/2009 (1) o a norma del regolamento (CE) n. 1610/96 (2);
i) «statuto», lo statuto del tribunale previsto nell'allegato I,
---------------
che costituisce parte integrante del presente accordo;
j) «regolamento di procedura», il regolamento di procedura del
tribunale, stabilito conformemente all'articolo 41.
(1) Regolamento (CE) n. 469/2009 del Consiglio, del 6 maggio 2009,
sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152
del 16.6.2009, pag. 1), inclusa ogni successiva modifica.
(2) Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato
protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (GU L 198
dell'8.8.1996, pag. 30), inclusa ogni successiva modifica.
Articolo 3
Ambito di applicazione
Il presente accordo si applica a qualsiasi:
a) brevetto europeo con effetto unitario;
b) certificato protettivo complementare concesso per un prodotto
protetto da un brevetto;
c) brevetto europeo che non e' ancora estinto alla data di entrata
in vigore del presente accordo o che e' stato concesso dopo tale
data, fatto salvo l'articolo 83; e
d) richiesta di brevetto europeo pendente alla data di entrata in
vigore del presente accordo o inoltrata dopo tale data, fatto salvo
l'articolo 83.
Articolo 4 �
Status giuridico �
1. Il tribunale ha personalita' giuridica in ciascuno Stato membro
contraente e gode della capacita' giuridica piu' estesa accordata
alle persone giuridiche in virtu' del diritto nazionale dello Stato
in questione.
2. Il tribunale e' rappresentato dal presidente della corte
d'appello che e' eletto conformemente allo statuto.
Articolo 5
Responsabilita'
1. La responsabilita' contrattuale del tribunale e' disciplinata
dal diritto applicabile al contratto in questione conformemente al
regolamento (CE) n. 593/2008 (1) (Roma I), ove applicabile, o, in
caso contrario, conformemente al diritto dello Stato membro
---------------
dell'organo giurisdizionale adito.
2. La responsabilita' extracontrattuale del tribunale in relazione
ai danni causati da esso o dal suo personale nell'esercizio delle
proprie funzioni, nella misura in cui non si tratta di una materia
civile e commerciale ai sensi del regolamento (CE) n. 864/2007 (2)
(Roma II), e' disciplinata dal diritto dello Stato membro contraente
nel quale si e' verificato il danno. La presente disposizione fa
salva l'applicazione dell'articolo 22.
3. L'organo giurisdizionale competente per la risoluzione delle
controversie a norma del paragrafo 2 e' quello dello Stato membro
contraente nel quale si e' verificato il danno.
(1) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6),
inclusa ogni successiva modifica.
(2) Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle
obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007,
pag. 40), inclusa ogni successiva modifica.
CAPO II
Disposizioni istituzionali
Articolo 6
Tribunale
1. Il tribunale si compone di un tribunale di primo grado, di una
corte d'appello e di una cancelleria.
2. Il tribunale esercita le funzioni conferitegli dal presente
accordo.
Articolo 7
Tribunale di primo grado
1. Il tribunale di primo grado comprende una divisione centrale e
divisioni locali e regionali.
2. La divisione centrale ha la propria sede a Parigi, con sezioni a
Londra e a Monaco. I casi dinanzi alla divisione centrale sono
distribuiti conformemente all'allegato II, che costituisce parte
integrante del presente accordo.
3. Una divisione locale e' istituita in uno Stato membro contraente
su sua richiesta, conformemente allo statuto. Uno Stato membro
contraente che ospita una divisione locale ne designa la sede.
4. Un'ulteriore divisione locale e' istituita in uno Stato membro
contraente su sua richiesta per ogni cento procedimenti relativi a
brevetti, per anno civile, che sono stati avviati in tale Stato
membro contraente nei tre anni consecutivi precedenti o successivi
alla data di entrata in vigore del presente accordo. Il numero delle
divisioni locali in uno Stato membro contraente non e' superiore a
quattro.
5. Una divisione regionale e' istituita per due o piu' Stati membri
contraenti su loro richiesta, conformemente allo statuto. Tali Stati
membri contraenti designano la sede della divisione in questione. La
divisione regionale puo' tenere udienze in piu' luoghi.
Articolo 8
Composizione dei collegi del tribunale di primo grado
1. I collegi del tribunale di primo grado hanno una composizione
multinazionale. Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo e
l'articolo 33, paragrafo 3, lettera a), essi si riuniscono in una
formazione di tre giudici.
2. I collegi di una divisione locale di uno Stato membro contraente
in cui, per un periodo di tre anni consecutivi precedenti o
successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, sono
stati avviati in media meno di cinquanta procedimenti relativi a
brevetti per anno civile, si riuniscono in una formazione di un
giudice qualificato sotto il profilo giuridico avente la cittadinanza
dello Stato membro contraente che ospita la divisione locale in
questione e di due giudici qualificati sotto il profilo giuridico che
non hanno la cittadinanza dello Stato membro contraente interessato e
che sono assegnati dal pool di giudici caso per caso conformemente
all'articolo 18, paragrafo 3.
3. In deroga al paragrafo 2, i collegi di una divisione locale in
uno Stato membro contraente nel quale, per un periodo di tre anni
consecutivi precedenti o successivi alla data di entrata in vigore
del presente accordo, sono stati avviati in media cinquanta o piu'
procedimenti relativi a brevetti per anno civile, si riuniscono in
una formazione di due giudici qualificati sotto il profilo giuridico
aventi la cittadinanza dello Stato membro contraente che ospita la
divisione locale in questione e di un giudice qualificato sotto il
profilo giuridico che non ha la cittadinanza dello Stato membro
contraente interessato, assegnato dal pool di giudici conformemente
all'articolo 18, paragrafo 3. Detto terzo giudice esercita le proprie
funzioni presso la divisione locale per un lungo periodo, ove sia
necessario per l'efficiente funzionamento delle divisioni aventi un
carico di lavoro elevato.
4. I collegi di una divisione regionale si riuniscono in una
formazione di due giudici qualificati sotto il profilo giuridico,
scelti in un elenco regionale di giudici, che hanno la cittadinanza
degli Stati membri contraenti interessati, e di un giudice
qualificato sotto il profilo giuridico che non ha la cittadinanza
degli Stati membri contraenti interessati e che e' assegnato dal pool
di giudici conformemente all'articolo 18, paragrafo 3.
5. Su richiesta di una delle parti, il collegio di una divisione
locale o regionale chiede al presidente del tribunale di primo grado
di assegnare dal pool di giudici conformemente all'articolo 18,
paragrafo 3, un ulteriore giudice qualificato sotto il profilo
tecnico con qualifiche ed esperienza nel settore tecnologico in
questione. Inoltre, il collegio di una divisione locale o regionale,
previa audizione delle parti, puo' presentare tale richiesta di
propria iniziativa, ove lo ritenga opportuno.
Nei casi in cui tale giudice qualificato sotto il profilo tecnico
e' assegnato, nessun altro giudice qualificato sotto il profilo
tecnico puo' essere assegnato a norma dell'articolo 33, paragrafo 3,
lettera a).
6. I collegi della divisione centrale si riuniscono in una
formazione di due giudici qualificati sotto il profilo giuridico
aventi la cittadinanza di Stati membri contraenti differenti e di un
giudice qualificato sotto il profilo tecnico, assegnato dal pool di
giudici conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, con qualifiche ed
esperienza nel settore tecnologico in questione. Tuttavia, i collegi
della divisione centrale che si occupano delle azioni a norma
dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), si riuniscono in una
formazione di tre giudici qualificati sotto il profilo giuridico
aventi la nazionalita' di Stati membri contraenti differenti.
7. In deroga ai paragrafi da 1 a 6 e conformemente al regolamento
di procedura, le parti possono convenire che la loro causa sia
giudicata da un unico giudice qualificato sotto il profilo giuridico.
8. I collegi del tribunale di primo grado sono presieduti da un
giudice qualificato sotto il profilo giuridico.
Articolo 9
Corte d'appello
1. I collegi della corte d'appello si riuniscono in una formazione
multinazionale di cinque giudici. Essi si riuniscono in una
formazione di tre giudici qualificati sotto il profilo giuridico
aventi la cittadinanza di Stati membri contraenti differenti e di due
giudici qualificati sotto il profilo tecnico con qualifiche ed
esperienza nel settore tecnologico in questione. Tali giudici
qualificati sotto il profilo tecnico sono assegnati al collegio dal
presidente della corte d'appello dal pool di giudici conformemente
all'articolo 18.
2. In deroga al paragrafo 1, i collegi che si occupano delle azioni
a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), si riuniscono in
una formazione di tre giudici qualificati sotto il profilo giuridico
aventi la nazionalita' di Stati membri contraenti differenti.
3. I collegi della corte d'appello sono presieduti da un giudice
qualificato sotto il profilo giuridico.
4. I collegi della corte d'appello sono istituiti conformemente
allo statuto.
5. La corte d'appello ha sede a Lussemburgo.
Articolo 10
Cancelleria
1. E' istituita una cancelleria presso la sede della corte
d'appello. Essa e' gestita dal cancelliere ed esercita le mansioni
conferitele conformemente allo statuto. Fatte salve le condizioni che
figurano nel presente accordo e nel regolamento di procedura, il
registro tenuto dalla cancelleria e' accessibile al pubblico.
2. Sono istituite sottosezioni della cancelleria presso tutte le
divisioni del tribunale di primo grado.
3. La cancelleria conserva gli atti di tutte le cause proposte
dinanzi al tribunale. All'atto dell'archiviazione la sottosezione
interessata notifica ogni causa alla cancelleria.
4. Il tribunale nomina il cancelliere conformemente all'articolo 22
dello statuto e fissa le norme che ne disciplinano le funzioni.
Articolo 11
Comitati
Sono istituiti un comitato amministrativo, un comitato del bilancio
e un comitato consultivo al fine di assicurare l'attuazione ed il
funzionamento efficaci del presente accordo. Essi esercitano in
particolare le funzioni previste dal presente accordo e dallo
statuto.
Articolo 12
Comitato amministrativo
1. Il comitato amministrativo e' composto da un rappresentante di
ciascuno Stato membro contraente. La Commissione europea e'
rappresentata alle riunioni del comitato amministrativo in qualita'
di osservatore.
2. Ciascuno Stato membro contraente dispone di un voto.
3. Il comitato amministrativo adotta le proprie decisioni a
maggioranza dei tre quarti degli Stati membri contraenti
rappresentati e votanti, salvo diversa disposizione del presente
accordo o dello statuto.
4. Il comitato amministrativo adotta il proprio regolamento
interno.
5. Il comitato amministrativo designa tra i suoi membri un
presidente per una durata di tre anni. Tale mandato e' rinnovabile.
Articolo 13
Comitato del bilancio
1. Il comitato del bilancio e' composto da un rappresentante di
ciascuno Stato membro contraente.
2. Ciascuno Stato membro contraente dispone di un voto.
3. Il comitato del bilancio adotta le proprie decisioni a
maggioranza semplice dei rappresentanti degli Stati membri
contraenti. Per l'adozione del bilancio e' tuttavia richiesta la
maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti degli Stati membri
contraenti.
4. Il comitato del bilancio adotta il proprio regolamento interno.
5. Il comitato del bilancio designa tra i suoi membri un presidente
per una durata di tre anni. Tale mandato e' rinnovabile.
Articolo 14
Comitato consultivo
1. Il comitato consultivo:
a) assiste il comitato amministrativo nella preparazione della
nomina dei giudici del tribunale;
b) formula proposte per il praesidium di cui all'articolo 15 dello
statuto con riguardo agli orientamenti per il quadro di formazione
dei giudici di cui all'articolo 19; e
c) fornisce pareri al comitato amministrativo concernenti i
requisiti in materia di qualifiche di cui all'articolo 48, paragrafo
2.
2. Il comitato consultivo si compone di giudici e specialisti in
diritto dei brevetti e controversie nel settore dei brevetti, dotati
del massimo livello di competenza riconosciuto. Essi sono nominati,
conformemente alla procedura stabilita dallo statuto, per un periodo
di sei anni. Tale mandato e' rinnovabile.
3. La composizione del comitato consultivo assicura un'ampia gamma
di competenze pertinenti e la rappresentanza di ciascuno degli Stati
membri contraenti. I membri del comitato consultivo sono totalmente
indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni e non sono vincolati
da istruzioni.
4. Il comitato consultivo adotta il proprio regolamento interno.
5. Il comitato consultivo designa tra i suoi membri un presidente
per una durata di tre anni. Tale mandato e' rinnovabile.
CAPO III
Giudici del tribunale
Articolo 15
Criteri di eleggibilita' per la nomina dei giudici
1. Il tribunale si compone di giudici qualificati sotto il profilo
giuridico e di giudici qualificati sotto il profilo tecnico. I
giudici garantiscono i massimi livelli di competenza e comprovata
esperienza nel settore delle controversie brevettuali.
2. I giudici qualificati sotto il profilo giuridico sono in
possesso delle qualifiche richieste per la nomina alle funzioni
giurisdizionali in uno Stato membro contraente.
3. I giudici qualificati sotto il profilo tecnico sono in possesso
di un titolo universitario e di comprovata esperienza in un settore
tecnologico. Essi hanno anche una comprovata conoscenza del diritto e
della procedura civili in materia di controversie brevettuali.
Articolo 16
Procedura di nomina
1. Il comitato consultivo istituisce un elenco dei candidati piu'
idonei per la nomina a giudice del tribunale conformemente allo
statuto.
2. Sulla base di tale elenco il comitato amministrativo nomina i
giudici del tribunale deliberando di comune accordo.
3. Lo statuto stabilisce le disposizioni di attuazione per la
nomina dei giudici.
Articolo 17
Indipendenza dei giudici e imparzialita'
1. Il tribunale, i suoi giudici e il cancelliere godono
dell'indipendenza dei giudici. Nell'esercizio delle loro funzioni i
giudici non sono vincolati da istruzioni.
2. I giudici qualificati sotto il profilo giuridico nonche' i
giudici qualificati sotto il profilo tecnico che sono giudici a tempo
pieno del tribunale non possono esercitare alcuna altra occupazione,
retribuita o meno, salvo qualora sia accordata dal comitato
amministrativo una eccezione in tal senso.
3. In deroga al paragrafo 2, l'esercizio della funzione di giudice
non esclude l'esercizio di altre funzioni giurisdizionali a livello
nazionale.
4. L'esercizio della funzione di giudice qualificato sotto il
profilo tecnico a titolo di giudice a tempo parziale del tribunale
non esclude l'esercizio di altre funzioni, a condizione che non
sussista alcun conflitto di interessi.
5. In caso di conflitto di interessi, il giudice interessato non
partecipa ai procedimenti. Lo statuto stabilisce norme atte a
disciplinare i conflitti di interessi.
Articolo 18
Pool di giudici
1. E' costituito un pool di giudici conformemente allo statuto.
2. Il pool di giudici si compone di tutti i giudici qualificati
sotto il profilo giuridico e di tutti i giudici qualificati sotto il
profilo tecnico del tribunale di primo grado che sono giudici del
tribunale a tempo pieno o a tempo parziale. Il pool di giudici
comprende almeno un giudice qualificato sotto il profilo tecnico per
ciascun settore tecnologico, dotato di qualifiche ed esperienza
pertinenti. I giudici qualificati sotto il profilo tecnico del pool
di giudici sono anche a disposizione della corte d'appello.
3. Ove previsto nel presente accordo o nello statuto, i giudici del
pool di giudici sono assegnati alla divisione interessata dal
presidente del tribunale di primo grado. L'assegnazione dei giudici
e' fondata sulle loro competenze di ordine giuridico e tecnico, sulle
conoscenze linguistiche e sulla pertinente esperienza. L'assegnazione
dei giudici garantisce la stessa qualita' elevata di lavoro e lo
stesso livello elevato di competenze di ordine giuridico e tecnico in
tutti i collegi del tribunale di primo grado.
Articolo 19
Quadro di formazione
1. Per migliorare e rafforzare le competenze disponibili in materia
di controversie brevettuali e assicurare un'ampia ripartizione
geografica di questo tipo di conoscenze e competenze specifiche e'
istituito un quadro di formazione dei giudici, le cui modalita' sono
indicate nello statuto. Le strutture per tale quadro sono situate a
Budapest.
2. Il quadro di formazione si concentra in particolare sui seguenti
aspetti:
a) tirocini presso tribunali nazionali competenti in materia di
brevetti o divisioni del tribunale di primo grado con un numero
considerevole di controversie brevettuali;
b) miglioramento delle conoscenze linguistiche; �
c) aspetti tecnici del diritto dei brevetti; �
d) diffusione di conoscenze ed esperienze in materia di procedura �
civile per i giudici qualificati sotto il profilo tecnico;
e) preparazione dei candidati alla funzione di giudice.
3. Il quadro di formazione impartisce una formazione continua. Sono
organizzate riunioni periodiche tra tutti i giudici del tribunale al
fine di dibattere degli sviluppi del diritto dei brevetti e
assicurare la coerenza della giurisprudenza del tribunale.
CAPO IV
Primato del diritto dell'Unione e responsabilità degli Stati membri contraenti
Articolo 20
Primato e rispetto del diritto dell'Unione
Il tribunale applica il diritto dell'Unione nella sua integralita'
e ne rispetta il primato.
Articolo 21
Domande di pronuncia pregiudiziale
Quale tribunale comune agli Stati membri contraenti e parte del
loro ordinamento giudiziario, il tribunale coopera con la Corte di
giustizia dell'Unione europea per garantire la corretta applicazione
e l'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione, come per ogni
tribunale nazionale, in particolare conformemente all'articolo 267
TFUE. Le decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea sono
vincolanti per il tribunale.
Articolo 22
Responsabilita' per i danni causati da violazioni del diritto
dell'Unione
1. Gli Stati membri contraenti sono responsabili in solido dei
danni derivanti da una violazione del diritto dell'Unione da parte
della corte d'appello, conformemente al diritto dell'Unione in
materia di responsabilita' extracontrattuale degli Stati membri per i
danni causati dai relativi tribunali nazionali in violazione del
diritto dell'Unione.
2. Le azioni per il risarcimento di tali danni sono proposte contro
lo Stato membro contraente in cui il ricorrente ha la sua residenza o
la sede principale di attivita' ovvero, in mancanza di una residenza
o sede principale di attivita', la sua sede di attivita', dinanzi
all'autorita' competente di tale Stato membro contraente.
Se il ricorrente non ha la residenza o la sede principale di
attivita' ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di
attivita', la sua sede di attivita', in uno Stato membro contraente,
esso puo' proporre tale azione contro lo Stato membro contraente in
cui ha sede la corte d'appello, dinanzi all'autorita' competente di
detto Stato membro contraente.
L'autorita' competente applica la legge del foro, eccetto il
diritto internazionale privato, a tutte le questioni non disciplinate
dal diritto dell'Unione o dal presente accordo. Il ricorrente ha
diritto ad ottenere l'intero importo del risarcimento riconosciuto
dall'autorita' competente da parte dallo Stato membro contraente
contro cui e' stata promossa l'azione.
3. Lo Stato membro contraente che ha pagato il risarcimento ha
diritto ad ottenere dagli altri Stati membri contraenti un contributo
proporzionale stabilito secondo il metodo di cui all'articolo 37,
paragrafi 3 e 4. Le modalita' che disciplinano il contributo degli
Stati membri contraenti a titolo del presente paragrafo sono definite
dal comitato amministrativo.
Articolo 23
Responsabilita' degli Stati membri contraenti
Le azioni del tribunale sono direttamente imputabili a ciascuno
degli Stati membri contraenti singolarmente, anche ai fini degli
articoli 258, 259 e 260 TFUE, e all'insieme degli Stati membri
contraenti collettivamente.
CAPO V
Fonti del diritto e diritto sostanziale
Articolo 24
Fonti del diritto
1. Nel pieno rispetto dell'articolo 20, nel conoscere una causa ad
esso proposta a norma del presente accordo, il tribunale fonda le
proprie decisioni:
a) sul diritto dell'Unione, ivi inclusi il regolamento (UE) n.
1257/2012 e il regolamento (UE) n. 1260/2012 (1);
b) sul presente accordo;
c) sulla CBE;
d) su altri accordi internazionali applicabili ai brevetti e
vincolanti per tutti gli Stati membri contraenti; e
e) sul diritto nazionale.
2. Nei casi in cui il tribunale fonda le sue decisioni sul diritto
nazionale, compreso, se del caso, il diritto di Stati non contraenti,
la legge applicabile e' determinata:
a) dalle disposizioni direttamente applicabili del diritto
dell'Unione contenenti norme di diritto internazionale privato; o
b) in assenza di disposizioni direttamente applicabili del diritto
dell'Unione o qualora quest'ultimo non sia di applicazione, dagli
strumenti internazionali contenenti le norme di diritto
internazionale privato; o
c) in assenza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b), dalle
disposizioni nazionali sul diritto internazionale privato come
determinato dal tribunale.
3. Il diritto degli Stati membri non contraenti si applica quando
designato in applicazione delle norme di cui al paragrafo 2, in
---------------
particolare in relazione agli articoli da 25 a 28, 54, 55, 64, 68 e
72.
(1) Regolamento (UE) n. 1260/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una
cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela
brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile
(GU L 361 del 31.12.2012, pag. 89), inclusa ogni successiva modifica.
Articolo 25
Diritto di impedire l'utilizzazione diretta dell'invenzione
Un brevetto conferisce al suo titolare il diritto di impedire a
qualsiasi terzo che non abbia il consenso del titolare di:
a) fabbricare, offrire, immettere sul mercato o utilizzare un
prodotto oggetto del brevetto, o importare ovvero conservare il
prodotto a tali fini;
b) utilizzare un procedimento che e' oggetto del brevetto ovvero,
qualora il terzo sappia, o avrebbe dovuto sapere, che l'utilizzazione
del procedimento e' vietata senza il consenso del titolare del
brevetto, offrire il procedimento affinche' sia utilizzato nel
territorio degli Stati membri contraenti in cui il brevetto ha
effetto;
c) offrire, immettere sul mercato, utilizzare o importare ovvero
conservare a tali fini un prodotto ottenuto direttamente mediante un
procedimento che e' oggetto del brevetto.
Articolo 26
Diritto di impedire l'utilizzazione indiretta dell'invenzione
1. Un brevetto attribuisce al suo titolare il diritto di impedire a
qualsiasi terzo che non abbia il consenso del titolare di fornire o
offrire di fornire, nel territorio degli Stati membri contraenti in
cui il brevetto ha effetto, a persone diverse dalle parti aventi
diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata dei mezzi
relativi a un elemento essenziale di tale invenzione necessari per la
sua attuazione in tale territorio, laddove il terzo sappia, o avrebbe
dovuto sapere, che detti mezzi sono idonei e destinati ad attuare
tale invenzione.
2. Il paragrafo 1 non si applica quando i mezzi sono prodotti che
si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non inciti
la persona a cui sono forniti a commettere gli atti vietati
dall'articolo 25.
3. Le persone che compiono gli atti di cui all'articolo 27, lettere
da a) a e), non si considerano parti aventi diritto all'utilizzazione
dell'invenzione ai sensi del paragrafo 1.
Articolo 27
Limiti degli effetti di un brevetto
I diritti conferiti da un brevetto non si estendono:
a) agli atti compiuti in ambito privato e per finalita' non
commerciali;
b) agli atti compiuti a titolo sperimentale relativi all'oggetto
dell'invenzione brevettata;
c) all'utilizzazione di materiale biologico a fini di coltivazione,
o scoperta e sviluppo di altre varieta' vegetali;
d) agli atti consentiti a norma dell'articolo 13, paragrafo 6,
della direttiva 2001/82/CE (1), o dell'articolo 10, paragrafo 6,
della direttiva 2001/83/CE (2) in relazione ai brevetti di un
prodotto ai sensi di una di tali direttive;
e) alla preparazione estemporanea, da parte di una farmacia, per
casi individuali, di medicinali su ricetta medica, ne' agli atti
riguardanti i medicinali cosi' preparati;
f) all'utilizzazione dell'invenzione brevettata a bordo di navi di
paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprieta'
industriale (Unione di Parigi) o membri dell'Organizzazione mondiale
del commercio, diversi dagli Stati membri contraenti in cui tale
brevetto ha effetto, nel corpo della nave in questione, nelle
macchine, nel sartiame, nell'attrezzatura e negli altri accessori,
quando tali navi entrino temporaneamente o accidentalmente nelle
acque di uno Stato membro contraente in cui tale brevetto ha effetto,
purche' l'invenzione sia utilizzata esclusivamente per le esigenze
della nave;
g) all'utilizzazione dell'invenzione brevettata nella costruzione o
ai fini del funzionamento di aeromobili o di veicoli terrestri o
altri mezzi di trasporto dei paesi dell'Unione internazionale per la
protezione della proprieta' industriale (Unione di Parigi) o membri
dell'Organizzazione mondiale del Commercio, diversi dagli Stati
membri contraenti in cui tale brevetto ha effetto, oppure degli
accessori di tali aeromobili o veicoli terrestri, quando questi
entrino temporaneamente o accidentalmente nel territorio di uno Stato
membro contraente in cui tale brevetto ha effetto;
h) agli atti previsti dall'articolo 27 della convenzione relativa
all'aviazione civile internazionale, del 7 dicembre 1944 (3), quando
tali atti riguardino aeromobili di un paese parte di tale convenzione
diverso da uno Stato membro contraente in cui tale brevetto ha
effetto;
i) all'utilizzazione, da parte di un agricoltore, del prodotto del
suo raccolto a fini di riproduzione o moltiplicazione, di persona e
nella sua azienda, purche' il materiale vegetale di riproduzione sia
stato venduto o in altro modo commercializzato all'agricoltore dal
titolare del brevetto o con il suo consenso, per uso agricolo. La
portata e le condizioni di tale utilizzazione corrispondono a quelle
---------------
di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 (4);
j) all'utilizzazione, da parte di un agricoltore, di bestiame
protetto a scopi agricoli, a condizione che il bestiame da
allevamento o altro materiale di riproduzione di origine animale sia
stato venduto o in altro modo commercializzato all'agricoltore dal
titolare del brevetto o con il suo consenso. Tale utilizzazione
comprende la messa a disposizione dell'animale o di altro materiale
di riproduzione di origine animale per la prosecuzione dell'attivita'
agricola dell'agricoltore, ad esclusione della vendita nell'ambito o
ai fini di un'attivita' di riproduzione commerciale;
k) agli atti e all'utilizzazione delle informazioni ottenute
secondo quanto consentito dagli articoli 5 e 6 della direttiva
2009/24/CE (5), in particolare dalle disposizioni in materia di
decompilazione e interoperabilita'; e
l) agli atti ammessi a norma dell'articolo 10 della direttiva
98/44/CE (6).
(1) Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai
medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1), inclusa ogni
successiva modifica.
(2) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai
medicinali per uso umano (GU L 311, del 28.11.2001, pag. 67), inclusa
ogni successiva modifica.
(3) Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO),
«Convenzione di Chicago», doc. 7300/9 (nona edizione, 2006).
(4) Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994,
concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227
dell'1.9.1994, pag. 1), inclusa ogni successiva modifica.
(5) Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per
elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16), inclusa ogni successiva
modifica.
(6) Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni
biotecnologiche (GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13), inclusa ogni
successiva modifica.
Articolo 28
Diritto basato su una precedente utilizzazione dell'invenzione
Qualsiasi persona che, nel caso in cui fosse stato concesso un
brevetto nazionale per un'invenzione, avrebbe acquisito in uno Stato
membro contraente un diritto basato su una precedente utilizzazione
di tale invenzione o un diritto di possesso personale di tale
---------------
invenzione, gode in tale Stato membro contraente degli stessi diritti
relativi a un brevetto per la stessa invenzione.
Articolo 29
Esaurimento dei diritti conferiti da un brevetto europeo
I diritti conferiti da un brevetto europeo non si estendono agli
atti relativi ad un prodotto tutelato da tale brevetto dopo che detto
prodotto sia stato immesso sul mercato dell'Unione dal titolare del
brevetto, o con il suo consenso, a meno che il titolare non abbia
motivi legittimi per opporsi all'ulteriore commercializzazione del
prodotto.
Articolo 30
Effetti dei certificati protettivi complementari
Un certificato protettivo complementare conferisce gli stessi
diritti che sono attribuiti dal brevetto ed e' soggetto alle stesse
limitazioni ed agli stessi obblighi.
CAPO VI
Competenza internazionale
Articolo 31
Competenza internazionale
La competenza internazionale del tribunale e' stabilita
conformemente al regolamento (UE) n. 1215/2012 o, ove applicabile, in
base alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale (convenzione di Lugano) (1).
(1) Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale, firmata a Lugano il 30 ottobre 2007, inclusa ogni
successiva modifica.
Articolo 32
Competenza del tribunale
1. Il tribunale ha competenza esclusiva in relazione a:
a) azioni per violazione o minaccia di violazione di brevetti e
certificati protettivi complementari e relativi controricorsi,
comprese le domande riconvenzionali relative a licenze;
b) azioni di accertamento di non violazione di brevetti e
certificati protettivi complementari;
c) azioni per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni;
d) azioni di revoca di brevetti e di accertamento di nullita' dei
certificati protettivi complementari;
e) domande riconvenzionali di revoca di brevetti e di accertamento
di nullita' dei certificati protettivi complementari;
f) azioni per il risarcimento di danni o per indennizzi derivanti
dalla protezione provvisoria conferita da una domanda di brevetto
europeo pubblicata;
g) azioni correlate all'utilizzazione dell'invenzione precedente la
concessione del brevetto o al diritto basato sull'utilizzazione
precedente dell'invenzione;
h) azioni di compensazione per licenze sulla base dell'articolo 8
del regolamento (UE) n. 1257/2012; e
i) azioni concernenti decisioni prese dall'Ufficio europeo dei
brevetti nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 9 del
regolamento (UE) n. 1257/2012.
2. Gli organi giurisdizionali nazionali degli Stati membri
contraenti rimangono competenti a conoscere delle azioni relative ai
brevetti e ai certificati protettivi complementari che non rientrano
nella competenza esclusiva del tribunale.
Articolo 33
Competenza delle divisioni del tribunale di primo grado
1. Fatto salvo il paragrafo 7 del presente articolo, le azioni di
cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a), c), f) e g), sono
proposte dinanzi:
a) alla divisione locale ospitata dallo Stato membro contraente in
cui la violazione o la minaccia di violazione si e' verificata o puo'
verificarsi, o alla divisione regionale cui partecipa tale Stato
membro contraente; o
b) alla divisione locale ospitata dallo Stato membro contraente in
cui il convenuto o, in caso di pluralita' di convenuti, uno dei
convenuti ha la sua residenza o la sede principale di attivita'
ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attivita',
la sua sede di attivita', o alla divisione regionale cui partecipa
tale Stato membro contraente. Un'azione contro una pluralita' di
convenuti puo' essere proposta solo qualora i convenuti abbiano una
relazione commerciale o se l'azione riguarda la stessa asserita
violazione.
Le azioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera h), sono
proposte dinanzi alla divisione locale o regionale conformemente alla
lettera b) del primo comma.
Le azioni contro convenuti aventi la loro residenza, la sede
principale di attivita' ovvero, in mancanza di una residenza o sede
principale di attivita', la loro sede di attivita' al di fuori del
territorio degli Stati membri contraenti sono proposte dinanzi alla
divisione locale o regionale conformemente alla lettera a) del primo
comma o dinanzi alla divisione centrale.
Se lo Stato membro contraente interessato non ospita divisioni
locali e non partecipa a divisioni regionali, le azioni sono proposte
dinanzi alla divisione centrale.
2. Se un'azione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a),
c), f), g) o h), e' pendente dinanzi a una divisione del tribunale di
primo grado, le stesse parti non possono proporre un'azione di cui
all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a), c), f), g) o h) con
riguardo allo stesso brevetto dinanzi ad alcuna altra divisione.
Se un'azione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), e'
pendente dinanzi a una divisione regionale e la violazione si e'
verificata nei territori di tre o piu' divisioni regionali, la
divisione regionale interessata, su richiesta del convenuto,
deferisce la causa alla divisione centrale.
Nel caso in cui un'azione tra le stesse parti con riguardo allo
stesso brevetto sia stata proposta dinanzi a piu' divisioni
differenti, e' competente per l'intera causa la divisione adita per
prima e qualsiasi divisione successivamente adita dichiara l'azione
inammissibile conformemente al regolamento di procedura.
3. Una domanda riconvenzionale di revoca di cui all'articolo 32,
paragrafo 1, lettera e), puo' essere proposta in caso di azione per
violazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a). La
divisione locale o regionale interessata, previa audizione delle
parti, ha la facolta' di:
a) procedere sia con l'azione per violazione sia con la domanda
riconvenzionale di revoca e di chiedere al presidente del tribunale
di primo grado di assegnare dal pool di giudici, conformemente
all'articolo 18, paragrafo 3, un giudice qualificato sotto il profilo
tecnico con qualifiche ed esperienza nel settore tecnologico in
questione;
b) deferire la domanda riconvenzionale di revoca alla divisione
centrale e di sospendere o procedere con l'azione per violazione; o
c) con l'accordo delle parti, deferire la causa alla divisione
centrale per decisione.
4. Le azioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere b) e d),
sono proposte dinanzi alla divisione centrale. Tuttavia, se dinanzi a
una divisione locale o regionale e' stata proposta, tra le stesse
parti e con riguardo allo stesso brevetto, un'azione per violazione
di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), tali azioni possono
essere proposte solo dinanzi alla stessa divisione locale o
regionale.
5. Se un'azione di revoca di cui all'articolo 32, paragrafo 1,
lettera d), e' pendente dinanzi alla divisione centrale, le stesse
parti possono proporre un'azione per violazione di cui all'articolo
32, paragrafo 1, lettera a), con riguardo allo stesso brevetto,
dinanzi a qualsiasi divisione conformemente al paragrafo 1 del
presente articolo o dinanzi alla divisione centrale. La divisione
locale o regionale interessata ha la facolta' di procedere
conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.
6. Un'azione di accertamento di non violazione di cui all'articolo
32, paragrafo 1, lettera b), pendente dinanzi alla divisione centrale
e' sospesa una volta che un'azione per violazione di cui all'articolo
32, paragrafo 1, lettera a), tra le stesse parti o tra il titolare di
una licenza esclusiva e la parte che richiede un accertamento di non
violazione con riguardo allo stesso brevetto sia proposta dinanzi ad
una divisione locale o regionale entro tre mesi dalla data in cui
l'azione e' stata avviata dinanzi alla divisione centrale.
7. Le parti possono convenire di proporre azioni di cui
all'articolo 32, paragrafo 1, lettere da a) ad h), dinanzi alla
divisione da loro scelta, compresa la divisione centrale.
8. Le azioni di cui al paragrafo 32, paragrafo 1, lettere d) ed e),
possono essere proposte senza che il richiedente debba presentare
opposizione dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti.
9. Le azioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), sono
proposte dinanzi alla divisione centrale.
10. Le parti informano il tribunale di eventuali procedimenti di
revoca, limitazione o opposizione pendenti dinanzi all'Ufficio
europeo dei brevetti e di eventuali richieste di esame accelerato
dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti. Il tribunale puo'
sospendere il procedimento se e' prevedibile una rapida decisione da
parte dell'Ufficio europeo dei brevetti.
Articolo 34
Ambito di applicazione territoriale delle decisioni
Le decisioni del tribunale si applicano, nel caso di un brevetto
europeo, al territorio degli Stati membri contraenti per i quali il
brevetto europeo ha effetto.
CAPO VII
Mediazione e arbitrato in materia di brevetti
Articolo 35
Centro di mediazione e arbitrato per i brevetti
1. E' istituito un centro di mediazione e arbitrato per i brevetti
(«centro»). Il centro ha sede a Lubiana e a Lisbona.
2. Il centro fornisce i servizi di mediazione e arbitrato delle
controversie in materia di brevetti che rientrano nell'ambito di
applicazione del presente accordo. L'articolo 82 si applica mutatis
mutandis a qualsiasi composizione conseguita utilizzando le strutture
del centro, anche mediante mediazione. Tuttavia, un brevetto non puo'
essere revocato o limitato nell'ambito di un procedimento di
mediazione o arbitrato.
3. Il centro stabilisce norme in materia di mediazione e arbitrato.
4. Il centro stila un elenco dei mediatori e arbitri che possono
assistere le parti nella composizione delle loro controversie.
PARTE II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 36
Bilancio del tribunale
1. Il bilancio del tribunale e' finanziato dalle risorse
finanziarie proprie del tribunale e, almeno nel periodo transitorio
di cui all'articolo 83 ove necessario, dai contributi degli Stati
membri contraenti. Il bilancio e' in pareggio.
2. Le risorse finanziarie proprie del tribunale sono costituite dai
diritti processuali e da altre entrate.
3. I diritti processuali sono fissati dal comitato amministrativo.
Essi consistono di un diritto fisso, abbinato ad un diritto basato
sul valore al di sopra di una soglia predefinita. I diritti
processuali sono fissati ad un livello che garantisce un giusto
equilibrio tra il principio dell'equo accesso alla giustizia, in
particolare per le piccole e medie imprese, le microentita', le
persone fisiche, le organizzazioni senza scopo di lucro, le
universita' e gli organismi pubblici di ricerca, e un adeguato
contributo delle parti per le spese sostenute dal tribunale,
riconoscendo i benefici economici alle parti interessate, e
l'obiettivo di un tribunale autofinanziato e con finanze in pareggio.
Il livello dei diritti processuali e' riveduto periodicamente dal
comitato amministrativo. Si possono prendere in considerazione misure
di sostegno mirate per le piccole e medie imprese e le microentita'.
4. Se il tribunale non e' in grado di pareggiare il bilancio sulle
base delle risorse proprie, gli Stati membri contraenti gli versano
contributi finanziari speciali.
Articolo 37
Finanziamento del tribunale
1. Le spese di funzionamento del tribunale sono coperte dal suo
bilancio, conformemente allo statuto.
Gli Stati membri contraenti che istituiscono una divisione locale
predispongono le infrastrutture a tal fine necessarie. Gli Stati
membri contraenti che condividono una divisione regionale
predispongono congiuntamente le infrastrutture a tal fine necessarie.
Gli Stati membri contraenti che ospitano la divisione centrale, le
sue sezioni o la corte d'appello predispongono le infrastrutture a
tal fine necessarie. Durante un periodo transitorio iniziale di sette
anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
accordo, gli Stati membri contraenti interessati forniscono anche
personale di supporto amministrativo, fatto salvo lo statuto di tale
personale.
2. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, gli Stati
membri contraenti forniscono i contributi finanziari iniziali
necessari per l'istituzione del tribunale.
3. Durante il periodo transitorio iniziale di sette anni a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il
contributo di ciascuno Stato membro contraente che ha ratificato o ha
aderito all'accordo prima della sua entrata in vigore e' calcolato in
base al numero di brevetti europei aventi effetto nel territorio di
detto Stato alla data di entrata in vigore del presente accordo e al
numero di brevetti europei in relazione ai quali sono state proposte
azioni per violazione o azioni di revoca dinanzi agli organi
giurisdizionali nazionali di detto Stato nei tre anni precedenti a
quello di entrata in vigore del presente accordo.
Durante lo stesso periodo transitorio iniziale di sette anni, per
gli Stati membri che ratificano o aderiscono al presente accordo dopo
la sua entrata in vigore, i contributi sono calcolati in base al
numero di brevetti europei aventi effetto nel territorio dello Stato
membro che ratifica o aderisce all'accordo alla data di ratifica o di
adesione e al numero di brevetti europei in relazione ai quali sono
state proposte azioni per violazione o azioni di revoca dinanzi agli
organi giurisdizionali nazionali di detto Stato nei tre anni
precedenti a quello della ratifica o dell'adesione.
4. Se al termine del periodo transitorio iniziale di sette anni,
entro il quale si prevede che il tribunale abbia raggiunto
l'autofinanziamento, si rendono necessari contributi da parte degli
Stati membri contraenti, essi sono determinati conformemente alla
scala di distribuzione delle tasse annuali di rinnovo per i brevetti
europei con effetto unitario applicabile al momento in cui si rende
necessario il contributo.
Articolo 38
Finanziamento del quadro di formazione dei giudici
Il quadro di formazione dei giudici e' finanziato dal bilancio del
tribunale.
Articolo 39
Finanziamento del centro
Le spese di funzionamento del centro sono finanziate dal bilancio
del tribunale.
PARTE III
ORGANIZZAZIONE E DISPOSIZIONI PROCEDURALI
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 40
Statuto
1. Lo statuto fissa i dettagli dell'organizzazione e del
funzionamento del tribunale.
2. Lo statuto e' allegato al presente accordo. Lo statuto puo'
essere modificato con decisione del comitato amministrativo, sulla
base di una proposta del tribunale o su proposta di uno Stato membro
contraente, previa consultazione del tribunale. Tuttavia, tali
modifiche non contraddicono o alterano il presente accordo.
3. Lo statuto garantisce che il funzionamento del tribunale e'
organizzato nella maniera piu' efficace e efficiente sotto il profilo
dei costi ed assicura l'equo accesso alla giustizia.
Articolo 41
Regolamento di procedura
1. Il regolamento di procedura fissa i dettagli dei procedimenti
dinanzi al tribunale. Esso e' conforme al presente accordo e allo
statuto.
2. Il regolamento di procedura e' adottato dal comitato
amministrativo sulla base di ampie consultazioni con le parti
interessate. E' richiesto il parere previo della Commissione europea
sulla compatibilita' del regolamento di procedura con il diritto
dell'Unione.
Il regolamento di procedura puo' essere modificato con decisione
del comitato amministrativo, sulla base di una proposta del tribunale
e previa consultazione della Commissione europea. Tuttavia, tali
modifiche non contraddicono o alterano il presente accordo ne' lo
statuto.
3. Il regolamento di procedura garantisce che le decisioni del
tribunale sono della massima qualita' e che i procedimenti sono
organizzati nella maniera piu' efficace e efficiente sotto il profilo
dei costi. Esso assicura un giusto equilibrio tra gli interessi
legittimi di tutte le parti. Esso fornisce il necessario livello di
discrezione dei giudici senza pregiudicare la prevedibilita' dei
procedimenti per le parti.
Articolo 42
Proporzionalita' ed equita'
1. Il tribunale tratta le controversie secondo modalita' adeguate
alla loro importanza e complessita'.
2. Il tribunale assicura che le norme, le procedure e i ricorsi
previsti nel presente accordo e nello statuto siano utilizzati in
maniera corretta ed equa e non distorcano la concorrenza.
Articolo 43
Gestione delle cause
Il tribunale gestisce attivamente le cause di cui e' investito
conformemente al regolamento di procedura senza pregiudicare la
liberta' delle parti di determinare l'oggetto e le prove a sostegno
della loro causa.
Articolo 44
Procedure elettroniche
Il tribunale utilizza al meglio le procedure elettroniche, quali il
deposito delle conclusioni delle parti e la presentazione delle prove
in forma elettronica, nonche' la videoconferenza, conformemente al
regolamento di procedura.
Articolo 45
Procedimenti pubblici
I procedimenti sono aperti al pubblico a meno che il tribunale non
decida di renderli riservati, per quanto necessario, nell'interesse
di una delle parti o di altre persone coinvolte, o nell'interesse
generale della giustizia o dell'ordine pubblico.
Articolo 46
Capacita' giuridica
Qualsiasi persona fisica o giuridica o organismo equivalente a una
persona giuridica, autorizzato ad avviare procedimenti conformemente
al proprio diritto nazionale, ha capacita' processuale dinanzi al
tribunale.
Articolo 47
Parti
1. Il titolare di un brevetto e' autorizzato a proporre azioni
dinanzi al tribunale.
2. Salvo disposizione contraria dell'accordo di licenza, il
titolare di una licenza esclusiva riguardo a un brevetto e'
autorizzato a proporre azioni dinanzi al tribunale alle stesse
condizioni del titolare di un brevetto, purche' quest'ultimo sia
stato preliminarmente informato.
3. Il titolare di una licenza non esclusiva non e' autorizzato a
proporre azioni dinanzi al tribunale, a meno che il titolare del
brevetto non sia stato preliminarmente informato e che l'accordo di
licenza lo preveda espressamente.
4. Nelle azioni proposte dal titolare di una licenza, il titolare
del brevetto e' autorizzato a partecipare all'azione dinanzi al
tribunale.
5. La validita' di un brevetto non puo' essere contestata mediante
un'azione per violazione proposta dal titolare della licenza se il
titolare del brevetto non partecipa al procedimento. La parte di
un'azione per violazione che intende contestare la validita' di un
brevetto deve proporre azioni contro il titolare del brevetto.
6. Qualsiasi altra persona fisica o giuridica, o qualsiasi
organismo autorizzato a proporre azioni conformemente al proprio
diritto nazionale, che siano interessati da un brevetto, possono
proporre azioni conformemente al regolamento di procedura.
7. Qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi organismo
autorizzato a proporre azioni conformemente al suo diritto nazionale
e che sia oggetto di una decisione presa dall'Ufficio europeo dei
brevetti nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 9 del
regolamento (UE) n. 1257/2012, sono autorizzati a proporre azioni a
norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i).
Articolo 48
Rappresentanza
1. Le parti sono rappresentate da avvocati abilitati al patrocinio
dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro contraente.
2. Le parti possono in alternativa essere rappresentate dai
mandatari per brevetti europei abilitati ad agire in qualita' di
rappresentanti professionali dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti
a norma dell'articolo 134 della CBE e che sono in possesso di
adeguate qualifiche come un certificato europeo per le controversie
brevettuali.
3. I requisiti delle qualifiche a norma del paragrafo 2 sono
stabiliti dal comitato amministrativo. Un elenco di mandatari per
brevetti europei abilitati a rappresentare le parti dinanzi al
tribunale e' tenuto dal cancelliere.
4. I rappresentanti delle parti possono essere assistiti da
mandatari per brevetti, che sono autorizzati a prendere la parola
nelle udienze del tribunale conformemente al regolamento di
procedura.
5. I rappresentanti delle parti godono dei diritti e delle
immunita' necessari all'esercizio indipendente delle loro mansioni,
compreso il privilegio del segreto professionale nei procedimenti
dinanzi al tribunale con riguardo alle comunicazioni tra un
rappresentante e la parte o qualsiasi altra persona, alle condizioni
stabilite dal regolamento di procedura, salvo che la parte
interessata rinunci espressamente a detto privilegio.
6. I rappresentanti delle parti sono tenuti a non esporre in modo
ingannevole le cause o i fatti dinanzi al tribunale intenzionalmente
o con ragionevoli motivi per esserne consapevoli.
7. La rappresentanza conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente
articolo non e' richiesta nei procedimenti a norma dell'articolo 32,
paragrafo 1, lettera i).
CAPO II
Lingua dei procedimenti
Articolo 49
Lingua del procedimento dinanzi al tribunale di primo grado
1. La lingua del procedimento dinanzi alle divisioni regionali
o locali e' una lingua ufficiale dell'Unione europea che e' la
lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato membro
contraente che ospita la divisione interessata, o la lingua o le
lingue ufficiali designate dagli Stati membri contraenti che
condividono una divisione regionale.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri contraenti possono
designare una o piu' lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei
brevetti come lingua del procedimento della loro divisione locale o
regionale.
3. Le parti possono convenire di usare come lingua del procedimento
la lingua in cui e' stato rilasciato il brevetto, fatta salva
l'approvazione da parte del collegio competente. Se il collegio non
approva la scelta delle parti, esse possono chiedere che la questione
sia deferita alla divisione centrale.
4. Previo accordo delle parti il collegio competente puo', per
motivi di praticita' ed equita', decidere di usare la lingua in cui
e' stato rilasciato il brevetto come lingua del procedimento.
5. Su richiesta di una delle parti e sentito il parere delle altre
parti e del collegio competente il presidente del tribunale di primo
grado, per motivi di equita' e tenendo conto di tutte le circostanze
pertinenti, compresa la posizione delle parti e in particolare quella
del convenuto, puo' decidere di usare come lingua del procedimento la
lingua in cui e' stato rilasciato il brevetto. In tal caso, il
presidente del tribunale di primo grado valuta la necessita' di uno
specifico regime di traduzione e interpretariato.
6. La lingua del procedimento presso la divisione centrale e' la
lingua in cui e' stato rilasciato il brevetto in questione.
Articolo 50
Lingua del procedimento dinanzi alla corte d'appello
1. La lingua del procedimento dinanzi alla corte d'appello e' la
lingua del procedimento dinanzi al tribunale di primo grado.
2. In deroga al paragrafo 1 le parti possono convenire di usare
come lingua del procedimento la lingua in cui e' stato rilasciato il
brevetto.
3. In casi eccezionali e nella misura ritenuta appropriata, la
corte d'appello puo' decidere che un'altra lingua ufficiale di uno
Stato membro contraente sia la lingua del procedimento, per tutto o
parte di esso, previo accordo delle parti.
Articolo 51
Altre disposizioni relative alle lingue
1. Qualsiasi collegio del tribunale di primo grado e la corte
d'appello possono, nella misura ritenuta appropriata, prescindere dai
requisiti di traduzione.
2. Su richiesta di una delle parti, e nella misura ritenuta
appropriata, una divisione del tribunale di primo grado o la corte
d'appello possono predisporre un servizio di interpretariato per
assistere le parti interessate nella fase orale del procedimento
3. In deroga all'articolo 49, paragrafo 6, nei casi in cui e'
proposta un'azione per violazione dinanzi alla divisione centrale, un
convenuto che ha la residenza, la sede principale di attivita' o la
sede di attivita' in uno Stato membro ha il diritto di ottenere, su
richiesta, le traduzioni dei documenti pertinenti nella lingua dello
Stato membro in cui ha la residenza, la sede principale di attivita'
ovvero, in mancanza di una residenza o sede principale di attivita',
la sede di attivita', nelle seguenti circostanze:
a) la competenza e' affidata alla divisione centrale conformemente
all'articolo 33, paragrafo 1, terzo o quarto comma; e
b) la lingua del procedimento presso la divisione centrale non e'
una lingua ufficiale dello Stato membro in cui il convenuto ha la
residenza, la sede principale di attivita' ovvero, in mancanza di una
residenza o sede principale di attivita', la sede di attivita'; e
c) il convenuto non ha un'adeguata conoscenza della lingua del
procedimento.
CAPO III
Procedimenti dinanzi al tribunale Inversione dell'onere della prova
Articolo 52
Procedura scritta, procedura provvisoria e procedura orale
1. I procedimenti dinanzi al tribunale si svolgono in base alla
procedura scritta, alla procedura provvisoria e alla procedura orale,
conformemente al regolamento di procedura. Tutte le procedure sono
organizzate in modo flessibile ed equilibrato.
2. Nell'ambito della procedura provvisoria, dopo la procedura
scritta e se del caso, il giudice che funge da relatore, previo
mandato del collegio in seduta plenaria, e' responsabile della
convocazione di un'udienza provvisoria. Detto giudice esplora in
particolare con le parti le possibilita' di una composizione, anche
mediante mediazione e/o arbitrato, utilizzando le strutture del
centro di cui all'articolo 35.
3. La procedura orale offre alle parti la possibilita' di
illustrare in modo adeguato i rispettivi argomenti. Con l'accordo
delle parti il tribunale puo' prescindere dall'audizione.
Articolo 53
Mezzi di prova
1. Nei procedimenti dinanzi al tribunale sono esperibili in
particolare i seguenti mezzi probatori:
a) audizione delle parti;
b) domanda di informazioni;
c) produzione di documenti;
d) audizione di testimoni;
e) perizie;
f) ispezioni;
g) prove o esperimenti comparativi;
h) dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento
(affidavit).
2. Il regolamento di procedura disciplina la procedura per
l'assunzione delle prove. L'interrogazione di testimoni e periti
avviene sotto il controllo del tribunale e puo' essere limitata a
quanto necessario.
Articolo 54
Onere della prova
Fatto salvo l'articolo 24, paragrafi 2 e 3, l'onere della prova dei
fatti spetta alla parte che li adduce.
Articolo 55
Inversione dell'onere della prova
1. Fatto salvo l'articolo 24, paragrafi 2 e 3, se oggetto di un
brevetto e' un procedimento che consente di ottenere un nuovo
prodotto, qualsiasi prodotto identico, fabbricato senza il consenso
del titolare del brevetto, e' considerato, sino a prova contraria,
ottenuto per mezzo del procedimento brevettato.
2. Il principio di cui al paragrafo 1 si applica anche quando vi e'
una probabilita' sostanziale che con il procedimento brevettato sia
stato ottenuto un prodotto identico e il titolare del brevetto non
sia stato in grado, malgrado congrui sforzi, di determinare quale
procedimento sia stato effettivamente utilizzato per tale prodotto
identico.
3. Nella produzione della prova contraria e' preso in
considerazione il legittimo interesse del convenuto alla protezione
dei propri segreti industriali e commerciali.
CAPO IV
Competenze del tribunale
Articolo 56
Competenze generali del tribunale
1. Il tribunale puo' imporre le misure, le procedure e i mezzi di
ricorso previsti dal presente accordo e puo' subordinare le sue
ordinanze a condizioni, conformemente al regolamento di procedura.
2. Il tribunale tiene debitamente conto dell'interesse delle parti
e, prima di emanare un'ordinanza, offre alle parti la possibilita' di
essere ascoltate purche' cio' sia compatibile con l'effettiva
attuazione dell'ordinanza.
Articolo 57
Periti del tribunale
1. Fatta salva la facolta' delle parti di presentare elementi di
prova tramite perizie, il tribunale puo' in qualunque momento
nominare propri esperti per consulenze su aspetti specifici della
causa. Il tribunale fornisce agli esperti tutte le informazioni
necessarie per la prestazione della consulenza.
2. A tal fine, il tribunale elabora un elenco indicativo di periti
conformemente al regolamento di procedura. Tale elenco e' tenuto dal
cancelliere.
3. I periti del tribunale danno prova di indipendenza e
imparzialita'. Le norme in materia di conflitto di interessi
applicabili ai giudici di cui all'articolo 7 dello statuto si
applicano per analogia ai periti del tribunale.
4. Le perizie presentate al tribunale dagli esperti sono rese
disponibili alle parti, che hanno la possibilita' di formulare
osservazioni al riguardo.
Articolo 58
Protezione delle informazioni riservate
Per proteggere i segreti commerciali, i dati personali o altre
informazioni riservate di una parte del procedimento o di terzi, o
per impedire l'abuso dei mezzi probatori, il tribunale puo' ordinare
che la raccolta e l'uso delle prove in procedimenti di cui e'
investita siano limitati o vietati o che l'accesso a tali prove sia
limitato a specifiche persone.
Articolo 59
Ordine di presentare elementi di prova
1. Su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova
ragionevolmente accessibili e sufficienti per sostenere le sue
affermazioni e che, nel convalidare le sue richieste, abbia
specificato prove che si trovano nella disponibilita' della
controparte o di un terzo, il tribunale puo' ordinare che tali
elementi di prova siano prodotti dalla controparte o dal terzo, fatta
salva la tutela delle informazioni riservate. Tale ordine non
comporta un obbligo di autoincriminazione.
2. Su richiesta di una parte, il tribunale puo' ordinare, alle
stesse condizioni indicate al paragrafo 1, la comunicazione delle
documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali che si trovano in
possesso della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni
riservate.
Articolo 60
Ordine di protezione delle prove e di ispezione in loco
1. Su domanda di un richiedente che ha presentato elementi di prova
ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo brevetto e'
stato violato o sta per esserlo, il tribunale puo', ancor prima
dell'instaurazione del giudizio di merito, disporre celeri ed
efficaci misure provvisorie per salvaguardare le prove pertinenti per
quanto concerne l'asserita violazione, fatta salva la tutela delle
informazioni riservate.
2. Siffatte misure possono includere la descrizione dettagliata,
con o senza prelievo di campioni, o il sequestro dei prodotti
controversi e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti
utilizzati nella fabbricazione e/o distribuzione di tali prodotti e
dei relativi documenti.
3. Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, il
tribunale puo', su domanda di un richiedente che ha presentato
elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il
suo brevetto e' stato violato o sta per esserlo, disporre l'ispezione
in loco. Tale ispezione in loco e' effettuata da una persona nominata
dal tribunale conformemente al regolamento di procedura.
4. In occasione dell'ispezione in loco il richiedente non e'
presente in persona, ma puo' essere rappresentato da un
professionista indipendente il cui nome deve essere specificato
nell'ordine del tribunale.
5. Le misure sono disposte, all'occorrenza inaudita altera parte,
in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno
irreparabile al titolare del brevetto o se sussiste un rischio
comprovabile di distruzione degli elementi di prova.
6. In caso di disposizione di misure di protezione delle prove o di
ispezione in loco inaudita altera parte, i convenuti sono informati
senza indugio e al piu' tardi immediatamente dopo l'esecuzione delle
misure. Su richiesta dei convenuti si procede a un riesame, nel corso
del quale i medesimi hanno diritto ad essere ascoltati, allo scopo di
decidere, entro un termine congruo dopo la notificazione delle
misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate.
7. Le misure di protezione delle prove possono essere subordinate
alla costituzione da parte del richiedente di una cauzione o una
garanzia equivalente al fine di garantire il risarcimento
dell'eventuale danno subito dal convenuto, come previsto al paragrafo
9.
8. Il tribunale assicura che le misure di protezione delle prove
siano revocate o cessino comunque di essere efficaci su richiesta del
convenuto, fatto salvo il diritto ad un eventuale risarcimento, se il
richiedente non ha proposto un'azione nel merito dinanzi al tribunale
entro un periodo che non superi i trentuno giorni di calendario o i
venti giorni lavorativi, qualora questi rappresentino un periodo piu'
lungo.
9. Qualora le misure di protezione delle prove siano revocate o
decadano in seguito ad un'azione o omissione del richiedente, o
qualora successivamente si constati che non vi e' stata violazione o
minaccia di violazione del brevetto, il tribunale puo' ordinare al
richiedente, su richiesta del convenuto, di accordare a quest'ultimo
un adeguato risarcimento del danno eventualmente subito a causa delle
misure in questione.
Articolo 61
Decisioni di blocco dei beni
1. Su domanda di un richiedente che ha presentato elementi di prova
ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo brevetto e'
stato violato o sta per esserlo, il tribunale puo', ancor prima
dell'instaurazione del giudizio di merito, ordinare a una parte di
non trasferire dal territorio di sua competenza qualsiasi bene che vi
si trovi o di non effettuare transazioni relative a tali beni, anche
se non si trovano in detto territorio.
2. L'articolo 60, paragrafi da 5 a 9, si applica per analogia alle
misure di cui al presente articolo.
Articolo 62
Misure provvisorie e cautelari
1. Il tribunale puo' emettere mediante ordinanza nei confronti del
presunto autore della violazione, o di un intermediario i cui servizi
sono utilizzati dal presunto autore, ingiunzioni volte a prevenire
qualsiasi violazione imminente per vietare, a titolo provvisorio e,
se del caso, dietro pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di
essere reiterata, il proseguimento delle asserite violazioni di tale
diritto o a subordinare l'azione alla costituzione di garanzie
finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare del diritto.
2. Il tribunale ha la facolta' di ponderare gli interessi delle
parti e in particolare di tenere conto dei potenziali danni
risultanti per ciascuna delle parti dall'emissione o dal rifiuto di
emissione dell'ingiunzione.
3. Il tribunale puo' anche disporre il sequestro o la consegna dei
prodotti sospettati di violare un brevetto per impedirne l'ingresso o
la circolazione nei circuiti commerciali. Se il richiedente fa valere
l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il pagamento del
risarcimento, il tribunale puo' disporre il sequestro conservativo di
beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso
il blocco dei conti bancari e di altri averi del presunto autore
della violazione.
4. Il tribunale puo', con riguardo alle misure di cui ai paragrafi
1 e 3, richiedere al richiedente di fornire qualsiasi elemento di
prova ragionevole al fine di accertare con un sufficiente grado di
certezza che il medesimo e' il titolare del diritto e che una
violazione di tale diritto e' in atto o imminente.
5. L'articolo 60, paragrafi da 5 a 9, si applica per analogia alle
misure di cui al presente articolo.
Articolo 63
Ingiunzioni permanenti
1. In presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato la
violazione di un brevetto, il tribunale puo' emettere nei confronti
dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il
proseguimento della violazione. Il tribunale puo' anche emettere tale
ingiunzione nei confronti di intermediari i cui servizi sono
utilizzati da terzi per violare un brevetto.
2. Se del caso, il mancato rispetto dell'ingiunzione di cui al
paragrafo 1 e' oggetto del pagamento di una pena pecuniaria
suscettibile di essere reiterata da pagare al tribunale.
Articolo 64
Misure correttive nei procedimenti per violazione
1. Salvo il risarcimento dei danni dovuto alla parte lesa a causa
della violazione, e senza indennizzo di alcun tipo, il tribunale puo'
ordinare, su domanda del richiedente, che siano adottate misure
adeguate per i prodotti riguardo ai quali ha accertato che violino un
brevetto e, nei casi opportuni, per i materiali e gli strumenti
principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione di
tali prodotti.
2. Tali misure comprendono:
a) una dichiarazione di violazione;
b) il ritiro dei prodotti dai circuiti commerciali;
c) la modifica del prodotto in modo che venga meno la violazione;
d) l'esclusione definitiva dei prodotti dai circuiti commerciali; o
e) la distruzione dei prodotti e/o dei materiali e degli strumenti
interessati.
3. Il tribunale ordina che tali misure siano attuate a spese
dell'autore della violazione, salvo che vi si oppongano motivi
particolari.
4. Nel considerare la richiesta di misure correttive ai sensi del
presente articolo, il tribunale tiene conto della necessita' di
proporzionalita' tra la gravita' della violazione e i mezzi di
ricorso da ordinare, della volonta' dell'autore della violazione di
convertire i materiali in uno stato che faccia venir meno la
violazione, nonche' degli interessi dei terzi.
Articolo 65
Decisione sulla validita' di un brevetto
1. Il tribunale decide in merito alla validita' di un brevetto in
base a un'azione di revoca o a una domanda riconvenzionale di revoca.
2. Il tribunale puo' revocare un brevetto, in toto o in parte,
unicamente per i motivi di cui all'articolo 138, paragrafo 1, e
all'articolo 139, paragrafo 2, della CBE.
3. Fatto salvo l'articolo 138, paragrafo 3, della CBE, se i motivi
per la revoca interessano il brevetto solo in parte, il brevetto e'
limitato mediante una modifica corrispondente delle rivendicazioni ed
e' revocato parzialmente.
4. Nella misura in cui un brevetto e' stato revocato, esso e'
considerato privo ex tunc degli effetti indicati agli articoli 64 e
67 della CBE.
5. Qualora il tribunale, in una decisione definitiva, revochi
interamente o parzialmente un brevetto, esso invia una copia della
decisione all'Ufficio europeo dei brevetti e, per quanto riguarda un
brevetto europeo, all'ufficio nazionale brevetti di ciascuno Stato
membro contraente interessato.
Articolo 66
Competenze del tribunale relativamente alle decisioni dell'Ufficio
europeo dei brevetti
1. Nelle azioni proposte a norma dell'articolo 32, paragrafo 1,
lettera i), il tribunale puo' esercitare le attribuzioni di
competenza affidate all'Ufficio europeo dei brevetti conformemente
all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012, ivi compresa la
rettifica del registro per la tutela brevettuale unitaria.
2. Nelle azioni proposte a norma dell'articolo 32, paragrafo 1,
lettera i), le parti, in deroga all'articolo 69, sostengono le
proprie spese.
Articolo 67
Facolta' di ordinare la comunicazione di informazioni
1. In risposta a una domanda motivata e proporzionata del
richiedente e conformemente al regolamento di procedura, il tribunale
puo' ordinare all'autore della violazione di informare il
richiedente:
a) dell'origine e dei canali di distribuzione dei prodotti o
procedimenti controversi;
b) dei quantitativi prodotti, fabbricati, forniti, ricevuti o
ordinati, nonche' del prezzo ottenuto per i prodotti controversi; e
c) dell'identita' di eventuali terzi coinvolti nella produzione o
distribuzione dei prodotti controversi o nel ricorso a un
procedimento controverso.
2. Il tribunale puo', conformemente al regolamento di procedura,
ordinare ai terzi che:
a) siano stati trovati in possesso di prodotti controversi su scala
commerciale o siano stati sorpresi a utilizzare procedimenti
controversi su scala commerciale;
b) siano stati sorpresi a fornire su scala commerciale servizi
utilizzati in attivita' controverse; o
c) siano stati indicati dai soggetti di cui alle lettere a) o b)
come persone implicate nella produzione, fabbricazione o
distribuzione dei prodotti o procedimenti controversi o nella
fornitura di tali servizi,
di fornire al richiedente le informazioni di cui al paragrafo 1.
Articolo 68
Risarcimento del danno
1. Su richiesta della parte lesa il tribunale ordina all'autore
della violazione che, consapevolmente o con ragionevoli motivi per
esserne consapevole, ha preso parte ad un'attivita' di violazione di
un brevetto, di risarcire alla parte lesa danni adeguati al
pregiudizio effettivo da questa subito a causa della violazione.
2. Per quanto possibile la parte lesa e' posta nelle condizioni in
cui si troverebbe se non si fosse verificata alcuna violazione.
L'autore della violazione non potra' trarre vantaggio dalla
violazione. Il risarcimento non deve tuttavia essere punitivo.
3. Allorche' il tribunale fissa i danni:
a) tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le
conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito
dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore
della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli
economici, come il danno morale arrecato alla parte lesa dalla
violazione; o
b) in alternativa alla lettera a), puo' fissare, nei casi
appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo
meno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti
qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione
per l'uso del brevetto in questione.
4. Nei casi in cui l'autore della violazione non ha preso parte
all'attivita' di violazione consapevolmente o con motivi ragionevoli
per saperlo, il tribunale puo' disporre il recupero dei profitti o il
pagamento di un indennizzo.
Articolo 69
Spese giudiziarie
1. Spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate, nonche' altri
oneri eventualmente sostenuti dalla parte vincitrice sono, di norma,
a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del
principio di equita' non imponga un'altra soluzione, fino a un
massimale stabilito conformemente al regolamento di procedura.
2. Se una parte vince solo parzialmente la causa o in circostanze
eccezionali, il tribunale puo' ordinare che le spese siano ripartite
equamente o che ciascuna parte sostenga le proprie spese.
3. Una parte dovrebbe sostenere le spese inutili che ha causato al
tribunale o a un'altra parte.
4. Su richiesta del convenuto il tribunale puo' ordinare al
richiedente di costituire un'adeguata cauzione per la copertura delle
spese giudiziarie e delle altre spese sostenute dal convenuto che
potrebbero essere a carico del richiedente, in particolare nei casi
di cui agli articoli da 59 a 62.
Articolo 70
Spese processuali
1. Le parti in causa dinanzi al tribunale pagano le spese
processuali.
2. Le spese processuali sono versate in anticipo, salvo
disposizione contraria del regolamento di procedura. La parte che non
abbia versato le spese processuali puo' essere esclusa dall'ulteriore
partecipazione al procedimento.
Articolo 71
Gratuito patrocinio
1. Una parte che sia una persona fisica e si trovi nell'incapacita'
totale o parziale di far fronte alle spese del procedimento puo'
chiedere il gratuito patrocinio in qualsiasi momento. Le condizioni
per la concessione del gratuito patrocinio sono stabilite nel
regolamento di procedura.
2. Il tribunale, conformemente al regolamento di procedura, decide
se concedere il gratuito patrocinio in tutto o in parte o se negarlo.
3. Su proposta del tribunale, il comitato amministrativo stabilisce
l'entita' del gratuito patrocinio e le condizioni per sostenerne le
spese.
Articolo 72
Prescrizione
Fatto salvo l'articolo 24, paragrafi 2 e 3, le azioni relative a
tutte le forme di risarcimento pecuniario non possono essere proposte
piu' di cinque anni dopo la data in cui il richiedente ha preso o
aveva buoni motivi per prendere conoscenza dell'ultimo fatto che vi
da' origine.
CAPO V
Appelli
Articolo 73
Appello
1. Contro una decisione del tribunale di primo grado possono
proporre appello dinanzi alla corte d'appello tutte le parti le cui
istanze non siano state accolte, o lo siano state solo parzialmente,
entro due mesi dalla data di notifica della decisione.
2. Contro un'ordinanza del tribunale di primo grado possono
proporre appello dinanzi alla corte d'appello tutte le parti le cui
istanze non siano state accolte, o lo siano state solo parzialmente:
a) per le ordinanze di cui all'articolo 49, paragrafo 5, e agli
articoli da 59 a 62 e 67 entro quindici giorni civili dalla notifica
dell'ordinanza al richiedente;
b) per le ordinanze diverse da quelle di cui alla lettera a):
i) unitamente all'appello contro la decisione; o
ii) qualora il tribunale conceda l'autorizzazione all'appello,
entro quindici giorni dalla notifica della decisione del tribunale in
tal senso.
3. L'appello contro una decisione o un'ordinanza del tribunale di
primo grado puo' riguardare questioni di diritto e questioni di
fatto.
4. Possono essere sottoposti nuovi elementi di fatto e nuove prove
soltanto conformemente al regolamento di procedura e se non era
ragionevolmente possibile per la parte interessata presentarli
durante il procedimento dinanzi al tribunale di primo grado.
Articolo 74
Effetti di un appello
1. Un appello non ha effetto sospensivo, salva diversa decisione
della corte d'appello, su richiesta motivata di una delle parti. Il
regolamento di procedura garantisce che tale decisione sia presa
senza indugio.
2. In deroga al paragrafo 1, un appello contro una decisione
relativa ad azioni o domande riconvenzionali di revoca e ad azioni
basate sull'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), ha sempre effetto
sospensivo.
3. Un appello contro un'ordinanza di cui all'articolo 49, paragrafo
5, e agli articoli da 59 a 62 o 67 non impedisce il proseguimento del
procedimento principale. Tuttavia, il tribunale di primo grado non
emette una decisione nel procedimento principale prima che sia stata
emessa la decisione della corte d'appello relativa all'ordinanza
avverso la quale si e' proposto appello.
Articolo 75
Decisione in secondo grado e rinvio
1. Se un appello ai sensi dell'articolo 73 e' fondato, la corte
d'appello revoca la decisione del tribunale di primo grado ed emette
una decisione definitiva. La corte d'appello puo', in circostanze
eccezionali e conformemente al regolamento di procedura, rinviare la
causa dinanzi al tribunale di primo grado affinche' esso decida.
2. In caso di rinvio dinanzi al tribunale di primo grado a norma
del paragrafo 1, quest'ultimo e' vincolato dalla decisione della
corte d'appello con riguardo ai punti di diritto.
CAPO VI
Decisioni
Articolo 76
Base delle decisioni e diritto di essere ascoltato
1. Il tribunale statuisce conformemente alle richieste presentate
dalle parti e non concede piu' di quanto sia stato richiesto.
2. Le decisioni sul merito possono essere basate soltanto su
motivazioni, fatti e prove presentati dalle parti o ammessi nella
procedura su ordinanza del tribunale e sui cui le parti hanno avuto
la possibilita' di presentare osservazioni.
3. Il tribunale valuta le prove in piena liberta' e indipendenza.
Articolo 77
Requisiti di forma
1. Le decisioni e le ordinanze del tribunale sono motivate e sono
formulate per iscritto conformemente al regolamento di procedura.
2. Le decisioni e le ordinanze del tribunale sono emesse nella
lingua del procedimento.
Articolo 78
Decisioni del tribunale e pareri dissenzienti
1. Le decisioni e le ordinanze del tribunale sono adottate a
maggioranza dei membri del collegio conformemente allo statuto. In
caso di parita' prevale il voto del presidente.
2. Indipendentemente dalla decisione del tribunale qualsiasi
giudice del collegio puo', in circostanze eccezionali, esprimere un
parere dissenziente.
Articolo 79
Transazione
Le parti possono in qualunque momento durante lo svolgimento del
procedimento porre fine ad una controversia mediante transazione, che
e' convalidata da una decisione del tribunale. Tuttavia, un brevetto
non puo' essere revocato o limitato mediante transazione.
Articolo 80
Pubblicazione delle decisioni
Il tribunale puo' ordinare, su richiesta del richiedente e a spese
dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione
dell'informazione concernente la decisione del tribunale, compresa
l'affissione della decisione e la sua pubblicazione integrale o per
estratto sui media pubblici.
Articolo 81
Riesame
1. In via eccezionale, una richiesta di riesame a seguito di una
decisione definitiva del tribunale puo' essere accolta dalla corte
d'appello nelle seguenti circostanze:
a) ove la parte che richiede il riesame abbia scoperto un fatto di
natura tale da costituire un fattore decisivo, di cui non era a
conoscenza al momento dell'emissione della decisione. Tale richiesta
puo' essere accolta soltanto in base a un atto configurante reato,
accertato con sentenza nazionale passata in giudicato; o
b) in caso di vizi sostanziali della procedura, in particolare
quando la domanda giudiziale o un atto equivalente non e' stato
notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in
modo tale da poter presentare le proprie difese.
2. Una richiesta di riesame e' depositata entro dieci anni dalla
data della decisione, ma al piu' tardi entro due mesi dalla data
della scoperta del nuovo fatto o del vizio di procedura. Tale
richiesta non ha effetto sospensivo salva diversa decisione della
corte d'appello.
3. Se la richiesta di riesame e' fondata, la corte d'appello
annulla in tutto o in parte la decisione soggetta a riesame e riapre
il procedimento in vista di un nuovo processo e una nuova decisione,
conformemente al regolamento di procedura.
4. Le persone che utilizzano brevetti oggetto di una decisione
soggetta a riesame e agiscono in buona fede dovrebbero essere
autorizzati a continuare a utilizzare tali brevetti.
Articolo 82
Esecuzione delle decisioni e delle ordinanze
1. Le decisioni e le ordinanze emesse dal tribunale sono esecutive
in qualsiasi Stato membro contraente. Una formula esecutiva di una
decisione e' apposta alla decisione del tribunale.
2. Se del caso, l'esecuzione di una decisione puo' essere
subordinata alla prestazione di una cauzione o garanzia equivalente
che assicuri il risarcimento dell'eventuale danno subito, in
particolare nel caso di ingiunzioni.
3. Fatti salvi il presente accordo e lo statuto, i procedimenti di
esecuzione sono disciplinati dal diritto dello Stato membro
contraente nel cui territorio si procede all'esecuzione. Qualsiasi
decisione del tribunale e' eseguita alle stesse condizioni di una
decisione emessa dello Stato membro contraente nel cui territorio si
procede all'esecuzione.
4. Una parte che non osservi i termini di un'ordinanza del
tribunale puo' essere sanzionata con una pena pecuniaria suscettibile
di essere reiterata da pagare al tribunale. La singola penalita' e'
proporzionata all'importanza dell'ordinanza da eseguire ed e'
disposta fatto salvo il diritto della parte alla richiesta di
risarcimento danni o di una cauzione.
PARTE IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 83
Regime transitorio
1. Durante un periodo transitorio di sette anni dalla data di
entrata in vigore del presente accordo, puo' ancora essere proposta
dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altre autorita'
nazionali competenti un'azione per violazione o un'azione di revoca
di un brevetto europeo ovvero un'azione per violazione o un'azione di
accertamento di nullita' di un certificato protettivo complementare
concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo.
2. La scadenza del periodo transitorio non pregiudica un'azione
pendente dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale alla fine di
detto periodo.
3. A meno che un'azione sia gia' stata proposta dinanzi al
tribunale, il titolare o il richiedente di un brevetto europeo
concesso o richiesto anteriormente alla scadenza del periodo
transitorio a norma del paragrafo 1 e, ove applicabile, del paragrafo
5, nonche' il titolare di un certificato protettivo complementare
concesso per un prodotto protetto da un brevetto europeo hanno la
possibilita' di rinunciare alla competenza esclusiva del tribunale. A
tal fine, essi notificano tale decisione alla cancelleria al piu'
tardi un mese prima dello scadere del periodo transitorio. La
rinuncia prende effetto all'atto dell'iscrizione nel registro.
4. A meno che un'azione sia gia' stata proposta dinanzi a un organo
giurisdizionale nazionale, i titolari o i richiedenti di brevetti
europei o i titolari di certificati protettivi complementari concessi
per un prodotto protetto da un brevetto europeo che si sono avvalsi
della possibilita' di rinuncia conformemente al paragrafo 3 sono
autorizzati a ritirarla in qualsiasi momento. In tal caso, essi ne
informano la cancelleria. Il ritiro della decisione di rinuncia
prende effetto all'atto dell'iscrizione nel registro.
5. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il
comitato amministrativo svolge un'ampia consultazione con gli
utilizzatori del sistema dei brevetti ed effettua uno studio sul
numero di brevetti europei e di certificati protettivi complementari
concessi per prodotti protetti da brevetti europei in relazione ai
quali sono ancora proposte azioni per violazione o azioni di revoca
ovvero azioni di accertamento di nullita' dinanzi agli organi
giurisdizionali nazionali a norma del paragrafo 1, nonche' su motivi
e conseguenze relativi. In base a tale consultazione e al parere del
tribunale, il comitato amministrativo puo' decidere di prolungare il
periodo transitorio fino a sette anni.
PARTE V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 84
Firma, ratifica e adesione
1. Il presente accordo e' aperto alla firma di qualsiasi Stato
membro il 19 febbraio 2013.
2. Il presente accordo e' sottoposto a ratifica conformemente alle
rispettive norme costituzionali degli Stati membri. Gli strumenti di
ratifica sono depositati presso il segretariato generale del
Consiglio dell'Unione europea («depositario»).
3. Ciascuno Stato membro che abbia firmato il presente accordo
notifica alla Commissione europea la sua ratifica dell'accordo al
momento del deposito del rispettivo strumento di ratifica a norma
dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1257/2012.
4. Il presente accordo e' aperto all'adesione di qualsiasi Stato
membro. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il
depositario.
Articolo 85
Funzioni del depositario
1. Il depositario redige copie certificate conformi del presente
accordo e le trasmette ai governi di tutti gli stati membri firmatari
o aderenti.
2. Il depositario notifica ai governi degli Stati membri firmatari
o aderenti:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione;
c) la data di entrata in vigore del presente accordo.
3. Il depositario registra il presente accordo presso il
segretariato delle Nazioni Unite.
Articolo 86 �
Durata dell'accordo �
Il presente accordo ha durata illimitata. �
Articolo 87 �
Revisione �
1. Sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo o una
volta che il tribunale si sia pronunciato in merito a 2 000 cause per
violazione, se in data posteriore e, se necessario, successivamente a
intervalli regolari, il comitato amministrativo svolge un'ampia
consultazione con gli utilizzatore del sistema dei brevetti in merito
al funzionamento, all'efficienza e all'efficacia sotto il profilo dei
costi del tribunale nonche' alla fiducia degli utilizzatori del
sistema dei brevetti nella qualita' delle decisioni del tribunale. In
base a tale consultazione e al parere del tribunale, il comitato
amministrativo puo' decidere di riesaminare il presente accordo al
fine di migliorare il funzionamento del tribunale.
2. Il comitato amministrativo puo' modificare il presente accordo
al fine di adeguarlo a un trattato internazionale in materia di
brevetti o al diritto dell'Unione.
3. Una decisione del comitato amministrativo adottata sulla base
dei paragrafi 1 e 2 non ha effetto giuridico se uno Stato membro
contraente dichiara, entro dodici mesi dalla data della decisione,
sulla base delle relative procedure decisionali interne pertinenti,
che non vuole essere vincolato dalla decisione. In tal caso, e'
convocata una conferenza di revisione degli Stati membri contraenti.
Articolo 88
Lingue dell'accordo
1. Il presente accordo e' redatto in un unico esemplare in lingua
inglese, francese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.
2. I testi del presente accordo redatti in lingue ufficiali degli
Stati membri contraenti diverse da quelle specificate al paragrafo 1,
se approvati dal comitato amministrativo, sono considerati testi
ufficiali. Nel caso di divergenze tra i diversi testi, prevalgono i
testi di cui al paragrafo 1.
Articolo 89
Entrata in vigore
1. Il presente accordo entra in vigore il 1o gennaio 2014 o il
primo giorno del quarto mese successivo al deposito del tredicesimo
strumento di ratifica o di adesione conformemente all'articolo 84,
inclusi i tre Stati nei quali il maggior numero di brevetti europei
aveva effetto nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la firma
dell'accordo, o il primo giorno del quarto mese successivo alla data
di entrata in vigore delle modifiche del regolamento (UE) n.
1215/2012 relative alle relazioni con il presente accordo, se questa
data e' posteriore.
2. Qualsiasi ratifica o adesione successiva all'entrata in vigore
del presente accordo prende effetto il primo giorno del quarto mese
successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione.
In fede di che i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine,
hanno firmato il presente accordo,
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2013, in lingua inglese, francese
e tedesca, i tre testi facenti ugualmente fede, in esemplare unico
che sara' depositato negli archivi del segretariato generale del
Consiglio dell'Unione europea.
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO I
STATUTO DEL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI
Articolo 1
Ambito di applicazione dello statuto
Il presente statuto contiene le disposizioni istituzionali e
finanziarie applicabili al tribunale unificato dei brevetti istituito
a norma dell'articolo 1 dell'accordo.
CAPO I
GIUDICI
Articolo 2
Requisiti richiesti per la funzione di giudice
1. Chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro contraente e
possieda i requisiti di cui all'articolo 15 dell'accordo e al
presente statuto puo' essere nominato giudice.
2. I giudici possiedono una buona padronanza di almeno una lingua
ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti.
3. La comprovata esperienza in materia di controversie brevettuali
richiesta per la nomina a norma dell'articolo 15, paragrafo 1,
dell'accordo puo' essere acquisita mediante una formazione a norma
dell'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), del presente statuto.
Articolo 3
Nomina dei giudici
1. I giudici sono nominati secondo la procedura stabilita
all'articolo 16 dell'accordo.
2. Gli avvisi di vacanze di seggio sono pubblicati con
l'indicazione dei pertinenti requisiti richiesti di cui all'articolo
2. Il comitato consultivo formula un parere sull'idoneita' dei
candidati all'esercizio delle funzioni di giudice del tribunale. Il
parere comprende un elenco dei candidati piu' idonei. Tale elenco
contiene un numero di canditati corrispondente almeno al doppio dei
posti vacanti. Se necessario, il comitato consultivo puo'
raccomandare che, prima della decisione sulla nomina, un candidato
alla funzione di giudice riceva la formazione in materia di
controversie brevettuali a norma dell'articolo 11, paragrafo 4,
lettera a).
3. Nella nomina dei giudici il comitato amministrativo assicura le
migliori competenze di ordine giuridico e tecnico e una composizione
equilibrata del tribunale secondo una base geografica quanto piu'
ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri contraenti.
4. Il comitato amministrativo nomina tutti i giudici necessari per
il corretto funzionamento del tribunale. Esso procede in un primo
momento alla nomina del numero di giudici necessario per istituire
almeno un collegio nell'ambito di ciascuna divisione del tribunale di
primo grado e almeno due collegi nell'ambito della corte d'appello.
5. La decisione del comitato amministrativo recante nomina dei
giudici a tempo pieno o a tempo parziale qualificati sotto il profilo
giuridico e dei giudici a tempo pieno qualificati sotto il profilo
tecnico specifica per ogni singola nomina il grado del tribunale e/o
la divisione del tribunale di primo grado di destinazione, nonche' il
settore o i settori tecnologici per i quali e' nominato un giudice
qualificato sotto il profilo tecnico.
6. I giudici a tempo parziale qualificati sotto il profilo tecnico
sono nominati giudici del tribunale e inseriti nel pool di giudici
sulla base delle loro qualifiche ed esperienze specifiche. La nomina
di tali giudici del tribunale assicura che siano contemplati tutti i
settori tecnologici.
Articolo 4
Durata del mandato dei giudici
1. I giudici sono nominati per un periodo di sei anni a decorrere
dalla data stabilita nell'atto di nomina. Il loro mandato e'
rinnovabile.
2. In assenza di disposizioni relative alla data, il periodo
decorre dalla data dell'atto di nomina.
Articolo 5
Nomina dei membri del comitato consultivo
1. Ciascuno Stato membro contraente propone un membro del comitato
consultivo che possieda i requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo
2, dell'accordo.
2. I membri del comitato consultivo sono nominati dal comitato
amministrativo che delibera di comune accordo.
Articolo 6
Giuramento
Prima di assumere le proprie funzioni, i giudici, in seduta
pubblica, prestano giuramento di esercitare tali funzioni in piena
imparzialita' e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto
delle deliberazioni.
Articolo 7
Imparzialita'
1. Subito dopo aver prestato giuramento, i giudici sottoscrivono
una dichiarazione con la quale assumono solenne impegno di
rispettare, per la durata del mandato e dopo la cessazione del
mandato, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i
doveri di onesta' e di discrezione per quanto riguarda l'accettare,
dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.
2. I giudici non possono partecipare al procedimento di una causa
nella quale:
a) siano intervenuti come consulenti;
b) siano stati parte in causa o siano intervenuti come avvocato di
una delle parti;
c) siano stati chiamati a pronunciarsi come membro di un organo
giurisdizionale, di una commissione di ricorso, di una commissione di
arbitrato o mediazione, di una commissione d'inchiesta o a qualunque
altro titolo;
d) abbiano interessi personali o finanziari in relazione alla causa
o a una delle parti; o
e) abbiano rapporti di parentela con una delle parti o con i
rappresentanti delle parti.
3. Qualora, per un motivo particolare, un giudice reputi di non
poter partecipare al giudizio o all'esame di una causa determinata,
ne informa il presidente della corte d'appello o, nel caso dei
giudici del tribunale di primo grado, il presidente del tribunale di
primo grado. Qualora, per un motivo particolare, il presidente della
corte d'appello o, nel caso dei giudici del tribunale di primo grado,
il presidente del tribunale di primo grado reputi che un giudice non
debba giudicare o concludere in una causa determinata, il presidente
della corte d'appello o il presidente del tribunale di primo grado ne
fornisce una motivazione scritta e ne avverte il giudice interessato.
4. Qualsiasi parte in causa puo' ricusare un giudice che partecipa
al procedimento per uno qualunque dei motivi elencati al paragrafo 2
o qualora sia a buon motivo sospettato di parzialita'.
5. In caso di difficolta' nell'applicazione del presente articolo,
il praesidium decide conformemente al regolamento di procedura. Il
giudice interessato e' ascoltato ma non prende parte alle
deliberazioni.
Articolo 8
Immunita' dei giudici
1. I giudici godono dell'immunita' di giurisdizione. Per quanto
concerne gli atti da loro compiuti veste ufficiale, essi continuano a
godere dell'immunita' dopo la cessazione delle funzioni.
2. Il praesidium puo' togliere l'immunita'.
3. Qualora, tolta l'immunita', venga promossa un'azione penale
contro un giudice, questi puo' essere giudicato, in ciascuno degli
Stati membri contraenti, soltanto dall'organo competente a giudicare
i magistrati appartenenti alla piu' alta giurisdizione nazionale.
4. Il protocollo sui privilegi e sulle immunita' dell'Unione
europea e' applicabile ai giudici del tribunale, senza pregiudizio
delle disposizioni relative all'immunita' di giurisdizione dei
giudici che figurano nel presente statuto.
Articolo 9
Cessazione delle funzioni
1. A parte i rinnovi alla scadenza del mandato a norma
dell'articolo 4, o i decessi, le funzioni di giudice cessano
individualmente per dimissioni.
2. In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni e'
indirizzata al presidente della corte d'appello o, nel caso dei
giudici del tribunale di primo grado, al presidente del tribunale di
primo grado per essere trasmessa al presidente del comitato
amministrativo.
3. Salvo i casi in cui si applica l'articolo 10, ogni giudice
rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le
proprie funzioni.
4. Si provvede a ogni vacanza di seggio mediante nomina di un nuovo
giudice per la restante durata del mandato del suo predecessore.
Articolo 10
Rimozione dalle funzioni
1. Un giudice puo' essere rimosso dalle sue funzioni oppure essere
dichiarato decaduto da altri vantaggi soltanto qualora il praesidium
decida che non e' piu' in possesso dei requisiti previsti ovvero non
soddisfa piu' gli obblighi derivanti dalla sua carica. Il giudice
interessato e' ascoltato ma non prende parte alle deliberazioni.
2. Il cancelliere del tribunale comunica tale decisione al
presidente del comitato amministrativo.
3. Tale notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice
dalle sue funzioni, importa vacanza di seggio.
Articolo 11
Formazione
1. Ai giudici e' impartita una formazione appropriata e periodica
nell'ambito del quadro di formazione istituito a norma dell'articolo
19 dell'accordo. Il praesidium adotta norme in materia di formazione
onde assicurare l'attuazione e la coerenza generale del quadro di
formazione.
2. Il quadro di formazione costituisce una piattaforma per lo
scambio di conoscenze e un forum di discussione, in particolare
mediante:
a) l'organizzazione di corsi, conferenze, seminari, riunioni di
lavoro e simposi;
b) la cooperazione con organizzazioni internazionali e istituti di
istruzione nel settore della proprieta' intellettuale; e
c) la promozione e il sostegno a favore di ulteriori azioni di
formazione professionale.
3. Sono elaborati un programma di lavoro annuale e orientamenti in
materia di formazione comprendenti per ogni giudice un programma
annuale di formazione che ne definisce le principali esigenze in
materia di formazione conformemente alle norme in materia di
formazione.
4. Inoltre, il quadro di formazione:
a) assicura una formazione appropriata per i candidati alla
funzione di giudice e i giudici del tribunale nominati recentemente;
b) sostiene progetti intesi a facilitare la cooperazione tra i
rappresentanti, i procuratori e il tribunale.
Articolo 12
Remunerazione
Il comitato amministrativo stabilisce la remunerazione del
presidente della corte d'appello, del presidente del tribunale di
primo grado, dei giudici, del cancelliere, del cancelliere aggiunto e
del personale.
CAPO II
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
SEZIONE 1
Disposizioni generali
Articolo 13
Presidente della corte d'appello
1. Il presidente della corte d'appello e' eletto da tutti i giudici
della corte d'appello, nel loro ambito, per una durata di tre anni.
Il mandato del presidente della corte d'appello e' rinnovabile due
volte.
2. Le elezioni del presidente della corte d'appello si svolgono a
scrutinio segreto. E' eletto il giudice che ottiene la maggioranza
assoluta. Se nessun giudice ottiene la maggioranza assoluta, si
procede ad un secondo scrutinio ed e' eletto il giudice che ottiene
il maggior numero di voti.
3. Il presidente della corte d'appello dirige le attivita'
giudiziarie e l'amministrazione della corte d'appello e presiede la
corte d'appello riunita in seduta plenaria.
4. Se il presidente della corte d'appello cessa dal mandato prima
della scadenza, si procede all'elezione di un successore per il
periodo restante.
Articolo 14
Presidente del tribunale di primo grado
1. Il presidente del tribunale di primo grado e' eletto da tutti i
giudici a tempo pieno del tribunale di primo grado, nel loro ambito,
per una durata di tre anni. Il mandato del presidente del tribunale
di primo grado e' rinnovabile due volte.
2. Il primo presidente del tribunale di primo grado ha la
cittadinanza dello Stato membro contraente che ospita la sede della
divisione centrale.
3. Il presidente del tribunale di primo grado dirige le attivita'
giudiziarie e l'amministrazione del tribunale di primo grado.
4. L'articolo 13, paragrafi 2 e 4, si applica per analogia al
presidente del tribunale di primo grado.
Articolo 15
Praesidium
1. Il praesidium e' costituito dal presidente della corte
d'appello, che ne esercita la presidenza, dal presidente del
tribunale di primo grado, da due giudici della corte d'appello eletti
nel loro ambito, da tre giudici del tribunale di primo grado che sono
giudici a tempo pieno eletti nel loro ambito e dal cancelliere che
non ha diritto di voto.
2. Il praesidium esercita le sue funzioni conformemente al presente
statuto. Fatta salva la propria responsabilita', esso puo' delegare
taluni compiti a uno dei suoi membri.
3. Il praesidium e' responsabile della gestione del tribunale e in
particolare: a) elabora proposte di modifica del regolamento di
procedura conformemente all'articolo 41 dell'accordo e proposte
riguardanti il regolamento finanziario del tribunale; b) prepara il
bilancio annuale, i conti annuali e la relazione annuale del
tribunale e li presenta al comitato del bilancio; c) fissa gli
orientamenti per il programma di formazione dei giudici e ne
sorveglia l'attuazione; d) prende decisioni sulla nomina e la revoca
del cancelliere e del cancelliere aggiunto; e) stabilisce le norme
che disciplinano la cancelleria, comprese le sottosezioni; f) formula
un parere conformemente all'articolo 83, paragrafo 5, dell'accordo.
4. Le decisioni spettanti al praesidium di cui agli articoli 7, 8,
10 e 22 sono adottate senza la partecipazione del cancelliere.
5. Il praesidium puo' prendere decisioni valide solo se sono
presenti o debitamente rappresentati tutti i membri. Le decisioni
sono prese a maggioranza dei voti.
Articolo 16
Personale
1. I funzionari e gli altri agenti del tribunale hanno il compito
di assistere il presidente della corte d'appello, il presidente del
tribunale di primo grado, i giudici e il cancelliere. Essi dipendono
dal cancelliere sotto l'autorita' del presidente della corte
d'appello e del presidente del tribunale di primo grado.
2. Il comitato amministrativo definisce lo statuto dei funzionari e
degli altri agenti del tribunale.
Articolo 17
Vacanze giudiziarie
1. Previa consultazione del praesidium, il presidente della corte
d'appello stabilisce la durata delle vacanze giudiziarie e le norme
sul rispetto dei giorni festivi.
2. Durante il periodo di vacanze giudiziarie, le funzioni del
presidente della corte d'appello e del presidente del tribunale di
primo grado possono essere esercitate da qualsiasi giudice invitato
in tal senso dal rispettivo presidente. Nei casi di urgenza, il
presidente della corte d'appello puo' convocare i giudici.
3. Il presidente della corte d'appello o il presidente del
tribunale di primo grado puo', per giustificati motivi, accordare
permessi rispettivamente ai giudici della corte d'appello o ai
giudici del tribunale di primo grado.
SEZIONE 2
Il tribunale di primo grado
Articolo 18
Costituzione e scioglimento di una divisione locale o regionale
1. La richiesta di uno o piu' Stati membri contraenti di costituire
una divisione locale o regionale e' indirizzata al presidente del
comitato amministrativo. Essa indica la sede della divisione locale o
regionale.
2. La decisione del comitato amministrativo che istituisce una
divisione locale o regionale indica il numero di giudici per la
divisione in questione e tale decisione e' accessibile al pubblico.
3. Il comitato amministrativo decide di sciogliere una divisione
regionale o locale su richiesta dello Stato membro contraente che
ospita la divisione locale o degli Stati membri contraenti che
partecipano alla divisione regionale. La decisione di sciogliere una
divisione locale o regionale indica la data limite per l'introduzione
di nuove cause dinanzi a detta divisione e la data in cui la
divisione cessera' di esistere.
4. A decorrere dalla data in cui una divisione locale o regionale
e' sciolta, i giudici assegnati a tale divisione locale o regionale
sono assegnati alla divisione centrale e le cause ancora pendenti
dinanzi a detta divisione locale o regionale, cosi' come l'ufficio
periferico della cancelleria e tutta la documentazione sono
trasferiti alla divisione centrale.
Articolo 19
Collegi
1. L'assegnazione dei giudici e l'attribuzione delle cause ai
collegi nell'ambito di una divisione sono disciplinate dal
regolamento di procedura. Uno dei giudici del collegio e' designato
giudice presidente conformemente al regolamento di procedura.
2. Ciascun collegio puo' delegare, conformemente al regolamento di
procedura, talune funzioni ad uno o piu' dei giudici che lo
compongono.
3. Un giudice permanente per ogni divisione puo' essere designato
al fine di procedere nelle cause urgenti conformemente al regolamento
di procedura.
4. Nei casi in cui tenga l'udienza un giudice unico, conformemente
all'articolo 8, paragrafo 7, dell'accordo, o un giudice permanente,
conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, tale giudice
esercita tutte le funzioni di un collegio.
5. Un giudice del collegio agisce in qualita' di relatore,
conformemente al regolamento di procedura.
Articolo 20
Pool di giudici
1. Il cancelliere stila un elenco con i nomi dei giudici che fanno
parte del pool di giudici. In relazione a ciascun giudice l'elenco
indica almeno le conoscenze linguistiche, il settore tecnologico e
l'esperienza nonche' i casi trattati in precedenza dal giudice.
2. Una richiesta indirizzata al presidente del tribunale di primo
grado per l'assegnazione di un giudice dal pool di giudici reca in
particolare l'indicazione dell'oggetto della causa, la lingua
ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti usata dai giudici del
collegio, la lingua del procedimento e il settore tecnologico
richiesto.
SEZIONE 3
La corte d'appello
Articolo 21
Collegi
1. L'assegnazione dei giudici e l'attribuzione delle cause ai
collegi sono disciplinate dal regolamento di procedura. Un giudice
del collegio e' nominato giudice presidente conformemente al
regolamento di procedura.
2. Per cause di importanza eccezionale e in particolare allorche'
la decisione puo' avere ripercussioni sull'unita' e la coerenza della
giurisprudenza del tribunale, la corte d'appello puo' decidere, su
proposta del presidente, di investire della causa la corte in seduta
plenaria.
3. Ciascun collegio puo' delegare, conformemente al regolamento di
procedura, talune funzioni ad uno o piu' dei giudici che lo
compongono.
4. Un giudice del collegio agisce in qualita' di relatore,
conformemente al regolamento di procedura.
SEZIONE 4
La cancelleria
Articolo 22
Nomina e revoca del cancelliere
1. Il praesidium nomina il cancelliere del tribunale per un periodo
di sei anni. Il cancelliere puo' essere rinominato.
2. Due settimane prima della data fissata per la nomina del
cancelliere, il presidente della corte d'appello informa il
praesidium delle candidature presentate per il posto vacante.
3. Prima di assumere le sue funzioni, il cancelliere presta dinanzi
al praesidium il giuramento di esercitare le funzioni di cancelliere
in piena imparzialita' e secondo coscienza.
4. Il cancelliere puo' essere rimosso dalle sue funzioni soltanto
se non soddisfa piu' agli obblighi derivanti dalla sua carica. Il
praesidium decide dopo aver ascoltato il cancelliere.
5. Se il cancelliere cessa dal mandato prima della scadenza, il
praesidium nomina il suo successore per un periodo di sei anni.
6. Se il cancelliere e' assente o nell'impossibilita' di assistere
o tale posto e' vacante, il presidente della corte d'appello, previa
consultazione del praesidium, designa un membro del personale del
tribunale per svolgere le mansioni del cancelliere.
Articolo 23
Funzioni del cancelliere
1. Il cancelliere assiste il tribunale, il presidente della corte
d'appello, il presidente del tribunale di primo grado e i giudici
nell'adempimento delle loro funzioni. Il cancelliere e' responsabile
dell'organizzazione e delle attivita' della cancelleria, sotto
l'autorita' del presidente della corte d'appello.
2. Il cancelliere e' responsabile in particolare:
a) della tenuta del registro che comprende un archivio di tutte le
cause sottoposte al tribunale;
b) della tenuta e della gestione degli elenchi conformemente
all'articolo 18, all'articolo 48, paragrafo 3, e all'articolo 57,
paragrafo 2, dell'accordo; c) della tenuta e della pubblicazione di
un elenco delle notifiche e delle revoche delle decisioni di rinuncia
conformemente all'articolo 83 dell'accordo;
d) della pubblicazione delle decisioni del tribunale, fatta salva
la tutela delle informazioni riservate;
e) della pubblicazione delle relazioni annuali contenenti dati
statistici; e
f) dell'accertamento che le informazioni sulle decisioni di
rinuncia conformemente all'articolo 83 dell'accordo, siano notificate
all'Ufficio europeo dei brevetti.
Articolo 24 �
Tenuta del registro �
1. Le modalita' precise per la tenuta del registro del tribunale
sono stabilite nelle norme che disciplinano la cancelleria, adottate
dal praesidium.
2. Le norme per l'accesso ai documenti della cancelleria sono
stabilite nel regolamento di procedura.
Articolo 25 �
Sottosezioni della cancelleria e cancelliere aggiunto �
1. Il praesidium nomina un cancelliere aggiunto per un periodo di
sei anni. Il cancelliere aggiunto puo' essere rinominato.
2. L'articolo 22, paragrafi da 2 a 6, si applica per analogia.
3. Il cancelliere aggiunto e' responsabile dell'organizzazione e
delle attivita' delle sottosezioni della cancelleria sotto
l'autorita' del cancelliere e del presidente del tribunale di primo
grado. Le funzioni del cancelliere aggiunto comprendono in
particolare:
a) tenuta degli archivi di tutte le cause sottoposte al tribunale
di primo grado;
b) notifica alla cancelleria di tutte le cause sottoposte al
tribunale di primo grado.
4. Il cancelliere aggiunto fornisce anche assistenza amministrativa
e di segreteria alle divisioni del tribunale di primo grado.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 26
Bilancio
1. Il bilancio e' adottato dal comitato del bilancio su proposta
del praesidium. Esso e' elaborato conformemente ai principi contabili
generalmente ammessi definiti nel regolamento finanziario, stabilito
conformemente all'articolo 33.
2. Nell'ambito del bilancio il praesidium puo', conformemente al
regolamento finanziario, stornare fondi tra le varie linee o voci.
3. Il cancelliere e' responsabile dell'esecuzione del bilancio
conformemente al regolamento finanziario.
4. Il cancelliere presenta ogni anno una dichiarazione sui conti
dell'esercizio finanziario precedente relativa all'esecuzione del
bilancio, che e' approvata dal praesidium.
Articolo 27
Autorizzazione delle spese
1. Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata di
un esercizio finanziario, salvo diversa disposizione del regolamento
finanziario.
2. Conformemente al regolamento finanziario, i crediti diversi da
quelli concernenti le spese relative al personale, che alla fine
dell'esercizio finanziario siano rimasti inutilizzati, possono essere
riportati all'esercizio finanziario successivo, ma nei limiti di
quest'ultimo.
3. I crediti sono registrati in linee diverse secondo la natura o
la destinazione delle spese e sono ripartiti, per quanto necessario,
conformemente al regolamento finanziario.
Articolo 28
Crediti per spese non prevedibili
1. Il bilancio del tribunale puo' comprendere crediti per spese non
prevedibili.
2. L'uso di tali crediti da parte del tribunale e' soggetto alla
approvazione preventiva del comitato del bilancio.
Articolo 29
Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario ha inizio il 1o gennaio e termina il 31
dicembre.
Articolo 30
Formazione del bilancio
Il praesidium sottopone il progetto di bilancio del tribunale al
comitato del bilancio non oltre la data prevista nel regolamento
finanziario.
Articolo 31
Bilancio provvisorio
1. Se, all'inizio dell'esercizio finanziario, il bilancio non e'
stato ancora adottato dal comitato del bilancio, le spese possono
essere effettuate mensilmente per linea o seguendo un'altra
suddivisione del bilancio, conformemente al regolamento finanziario,
nel limite di un dodicesimo dei crediti del bilancio dell'esercizio
finanziario precedente, a condizione che i crediti cosi' messi a
disposizione del praesidium non siano superiori al dodicesimo di
quelli previsti nel progetto di bilancio.
2. Il comitato del bilancio, su riserva del rispetto delle altre
disposizioni di cui al paragrafo 1, puo' autorizzare spese superiori
al dodicesimo dei crediti del bilancio dell'esercizio precedente.
Articolo 32
Revisione dei conti
1. Gli stati finanziari annuali del tribunale sono esaminati da
revisori indipendenti. I revisori sono nominati e se necessario
rinviati dal comitato del bilancio.
2. La revisione, che si basa sulle norme contabili professionali ed
ha luogo, se necessario, in situ, verifica che l'esecuzione del
bilancio sia conforme a criteri di regolarita' e legittimita' e che
l'amministrazione finanziaria del tribunale sia stata condotta
secondo i principi dell'economia e della sana gestione finanziaria.
Al termine di ciascun esercizio i revisori elaborano una relazione
contenente un parere di revisione contabile firmato.
3. Il praesidium sottopone al comitato del bilancio gli stati
finanziari annuali del tribunale e la dichiarazione annuale di
esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario precedente,
unitamente alla relazione dei revisori.
4. Il comitato del bilancio approva i conti annuali e la relazione
dei revisori e da' scarico al praesidium in relazione all'esecuzione
del bilancio.
Articolo 33
Regolamento finanziario
1. Il regolamento finanziario e' adottato dal comitato
amministrativo. Esso e' modificato dal comitato amministrativo su
proposta del tribunale.
2. Il regolamento finanziario stabilisce in particolare:
a) le modalita' relative alla formazione e all'esecuzione del
bilancio e alla presentazione e revisione dei conti;
b) il metodo e la procedura con cui i pagamenti e i contributi,
compresi i contributi finanziari iniziali previsti dall'articolo 37
dell'accordo, sono messi a disposizione del tribunale;
c) le norme relative alle responsabilita' degli ordinatori e dei
contabili e le modalita' relative al loro controllo; e
d) i principi contabili generalmente ammessi su cui si basano il
bilancio e gli stati finanziari annuali.
CAPO IV
DISPOSIZIONI PROCEDURALI
Articolo 34
Segreto delle deliberazioni
Le deliberazioni del tribunale sono e restano segrete.
Articolo 35
Decisioni
1. Nelle sedute del collegio con un numero pari di giudici, le
decisioni del tribunale sono adottate a maggioranza dei membri del
collegio. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
2. In caso di impedimento di un giudice di un collegio si puo'
ricorrere al giudice di un altro collegio conformemente al
regolamento di procedura.
3. Se il presente statuto prevede che la corte d'appello adotti una
decisione in seduta plenaria, detta decisione e' valida solo se
adottata da almeno 3/4 dei giudici costituenti la seduta plenaria.
4. Nelle decisioni del tribunale figurano i nomi dei giudici che
hanno partecipato alla deliberazione.
5. Le decisioni sono firmate dai giudici che hanno partecipato alla
deliberazione e dal cancelliere per le decisioni della corte
d'appello e dal cancelliere aggiunto per le decisioni del tribunale
di primo grado. Esse sono lette in pubblica udienza.
Articolo 36
Pareri dissenzienti
Il parere dissenziente espresso separatamente da un giudice del
collegio conformemente all'articolo 78 dell'accordo e' motivato, reso
per iscritto e firmato dal giudice che lo ha formulato.
Articolo 37
Decisione in contumacia
1. Su richiesta di una parte di una causa, puo' essere pronunciata
una decisione in contumacia conformemente al regolamento di procedura
qualora l'altra parte, dopo aver ricevuto notifica dell'atto di
citazione o di un atto equivalente, si astenga dal depositare
conclusioni scritte per difendersi o non compaia in udienza. Tale
decisione puo' essere impugnata entro un mese dalla notifica alla
parte nei confronti della quale e' stata pronunciata la decisione in
contumacia.
2. L'impugnazione non ha effetti sospensivi sulla decisione in
contumacia salvo diversa decisione del tribunale.
Articolo 38
Questioni sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea
1. Si applicano le procedure stabilite dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea per le domande di pronuncia pregiudiziale
nell'ambito dell'Unione europea.
2. Qualora abbiano deciso di sottoporre alla Corte di giustizia
dell'Unione europea una questione circa l'interpretazione del
trattato sull'Unione europea o del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea ovvero una questione circa la validita' o
interpretazione di atti delle istituzioni dell'Unione europea, il
tribunale di primo grado o la corte d'appello sospendono il
procedimento.
ALLEGATO II
DISTRIBUZIONE DEI CASI NELL'AMBITO DELLA DIVISIONE CENTRALE (1)
==================================================================
Sezione di LONDRA | Sede di PARIGI | Sezione di MONACO
=======================+=====================+====================
|Gabinetto del |
| presidente |
| |
| |(F) Meccanica,
(A) Necessita' umane |(B) Tecniche | illuminazione,
| industriali, | riscaldamento,
---------------
| trasporti | armi, esplosivi
| |
(C) Chimica, metallurgia|(D) Tessili, carta |
| |
|(E) Costruzioni fisse|
| |
|(G) Fisica |
| |
|(H) Elettricita' |
-----------------------+---------------------+--------------------
(1) La classificazione in otto sezioni (da A ad H) si basa sulla
classificazione internazionale dei brevetti dell'Organizzazione
mondiale della proprieta' intellettuale
(https://www.wipo.int/classifications/ipc/en).