DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 gennaio 1994, n. 244
Regolamento concernente il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. (GU n. 93 del 22-4-1994)
Entrata in vigore del decreto: 7-5-1994
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto l'art. 7 della legge di delega 19 dicembre 1992, n. 489, ed il relativo decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, di recepimento della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore ed in particolare gli articoli 6, 7 e 12;
Sentita la Societa' italiana degli autori ed editori;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 luglio 1993;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore tenuto della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi dell'art. 103, quarto comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, puo' essere tenuto con mezzi e strumenti informatici. Le registrazioni sono eseguite secondo l'ordine cronologico di presentazione o di arrivo, con numerazione progressiva e data.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Il testo dell'art. 7 della legge n. 489/1992 (Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno) e' il seguente:
"Art. 7 (Tutela giuridica dei programmi per elaboratori: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
-
-
a) sara' prevista la nullita' di disposizioni contrattuali poste in essere in violazione di disposizioni attuative della predetta direttiva;
-
-
b) alla Societa' italiana degli autori ed editori sara' affidata la tenuta, anche mediante mezzi informatici, di un registro pubblico relativo ai programmi per elaboratore;
-
-
c) saranno previste la facoltativita' ed onerosita' del deposito dei programmi per elaboratore;
-
-
d) sara' previsto che la duplicazione abusiva a fini di lucro di programmi per elaboratore, nonche' l'importazione, la commercializzazione anche mediante locazione e la detenzione per la commercializzazione dei programmi dei quali si sappia o si abbia motivo di ritenere che siano abusivamente duplicati costituiscano delitto punibile anche con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni; le stesse pene saranno previste qualora i fatti di cui sopra concernano mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione o elusione arbitraria dei dispositivi di protezione di un programma per elaboratore".
- Il D.Lgs. n. 518/1992 (Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore), ha modificato la legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Il testo degli articoli 6, 7 e 12 del decreto predetto e' il seguente:
“Art. 6. - 1. All'art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti integrazioni:
-
-
a) Dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
'Alla Societa' italiana degli autori ed editori e' affidata, altresi', la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi'.
-
-
b) Dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente:
'I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici'".
"Art. 7. - 1. Dopo il secondo comma dell'art. 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente:
'Per i programmi per elaboratore la registrazione e' facoltativa ed onerosa'".
"Art. 12. - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi, sentita la Societa' italiana degli autori ed editori, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno determinate le caratteristiche del registro, le modalita' di registrazione di cui agli articoli 6 e 7 e le relative tariffe".
Il testo aggiornato degli articoli 103 e 105 della legge n. 633/1941, cosi' come integrato dagli articoli 6 e 7 sopra trascritti, e' il seguente:
"Art. 103. - E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.
La Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.
In detti registri sono registrate le opere soggette all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.
Alla Societa' italiana degli autori ed editori e' affidata, altresi', la tenuta di un registro pubblico
speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.
La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione.
Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. Per le opere cinematografiche la presunzione si applica alle annotazioni del registro indicato nel secondo comma.
La tenuta dei registri di pubblicita' e' disciplinata nel regolamento.
I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici".
"Art. 105. - Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un esemplare o copia dell'opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.
Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stampata la partitura d'orchestra, bastera' una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.
Per i programmi per elaboratore la registrazione e' facoltativa ed onerosa.
Per le fotografie e' escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 92".