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1962年12月31日第号法,关于和平使用核能, 意大利

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详情 详情 版本年份 2010 日期 生效: 1975年11月21日 颁布: 1962年12月31日 文本类型 知识产权相关法 主题 专利(发明), 实用新型., 工业产权 主题(二级) 知识产权及相关法律的执行, 知识产权监管机构 意大利根据TRIPS第63条第2款发给世贸组织的通知中称:
“本法涉及UIBM(意大利专利和商标局)关于将与核技术相关的实用新型的内容向ENEA(国家替代能源机构)报告,以及后者为公共利益获得非排他许可的条件。”
与知识产权相关的条款,见第四章。

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 意大利语 Legge 31 dicembre 1962, n. 1860, relativo agli Impiego pacifico dell'energia nucleare        

LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1860 

Impiego pacifico dell'energia nucleare. (GU n.27 del 3011963 )

Testo in vigore dal: 21111975

CAPO I DEFINIZIONI La Camera dei deputati ed in Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge: Art. 1.

((Per l'applicazione della presente legge valgono le definizioni concernenti le materie fissili speciali, l'uranio arricchito, le materie grezze nonche' i minerali, di cui all'art. 197 del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ratificato e reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Sempre per l'applicazione della presente legge ai fini delle disposizioni sulla responsabilita' civile e in conformita' delle convenzioni sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare ratificate e rese esecutive, insieme con i relativi atti aggiuntivi, con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, valgono inoltre le seguenti definizioni:

a) " incidente nucleare" significa, qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine che abbia causato danni, purche' questo fatto o successione di fatti o qualsiasi danno da essi causato provengano o risultino dalle proprieta' radioattive o dalla unione delle proprieta' radioattive con proprieta' tossiche o esplosive, o altre proprieta' pericolose, di combustibili nucleari o di prodotti o di rifiuti radioattivi;

b) " impianti nucleari " significa i reattori nucleari, eccetto quelli che fanno parte di un mezzo di trasporto; gli stabilimenti per la fabbricazione o la lavorazione delle materie nucleari; gli stabilimenti per la separazione degli isotopi di combustibili nucleari; gli stabilimenti per la rigenerazione di combustibili nucleari irradiati; gli impianti per l'immagazzinamento di materie nucleari, eccettuata la messa a magazzino nel corso del trasporto di tali materie; e tutti quegli altri impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi e che saranno qualificati come tali con decisione del comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare, creata, nel quadro della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.), e con le modalita' di cui all'ultimo comma del presente articolo. Un impianto nucleare puo' comprendere vari impianti purche' lo esercente sia lo stesso ed essi costituiscano un tutto organico, cioe' una unita' in senso spaziale;

c) "combustibili nucleari" significa le materie fissili, inclusi l'uranio in forma di metallo, di lega o di composto chimico (compreso l'uranio naturale), il plutonio in forma di metallo, di lega o di composto chimico, ed ogni altra materia fissile che sara' qualificata come tale con decisione del comitato direttivo della suddetta Agenzia per l'energia nucleare dell'O.C.S.E. e con le modalita' di cui all'ultimo comma del presente articolo;

d) "prodotti o rifiuti radioattivi" significa le materie radioattive prodotte o rese radioattive mediante esposizione alle radiazioni inerenti alle operazioni di produzione e di impiego di combustibili nucleari; questa espressione non comprende:

1) i combustibili nucleari;

2) i radioisotopi che, fuori di un impianto nucleare, siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, per scopi industriali, commerciali, agricoli, medici e scientifici;

e) " materie nucleari" significa i combustibili nucleari (esclusi l'uranio naturale e l'uranio impoverito) e' i prodotti e i rifiuti radioattivi;

f) "esercente" di un impianto nucleare significa il soggetto titolare della licenza rilasciata dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato per l'esercizio dell'impianto nucleare. Nella fase che precede il rilascio della licenza di esercizio, il soggetto titolare dell'autorizzazione o del nulla osta per la costruzione dell'impianto nucleare e' equiparato allo "esercente" agli effetti della presente legge e ai fini della responsabilita' civile connessa con la esecuzione di prove e operazioni con combustibile nucleare o con combustibile irradiato.

Le decisioni del comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'O.C.S.E. in materia di esclusione di impianti nucleari, combustibili nucleari o materie nucleari dal campo di applicazione delle convenzioni Internazionali ratificate con legge 12 febbraio 1974, numero 109, sono adottate in Italia con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare)). CAPO IIDEI MATERIALI ED IMPIANTI NUCLEARI

Art. 2.

Le concessioni per i minerali definiti al comma quarto dell'articolo 197 del Trattato della Comunita' europea dell'energia atomica, approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, sono accordate con le norme fissate dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Del Consiglio superiore delle miniere fa parte un rappresentante del Comitato nazionale per l'energia nucleare nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per la energia nucleare.

Art. 3.

Chiunque detiene materie fissili speciali o altre materie prime fonti, in qualsiasi quantita', deve farne denuncia nel termine di giorni sessanta dall'entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'industria e del commercio.

Chiunque, dopo l'entrata in vigore della presente legge, venga in possesso delle materie suddette deve farne denuncia al Ministero dell'industria e del commercio nel termine di cinque giorni. Il Comitato nazionale per l'energia nucleare esercitera' sulle materie detenute i controlli necessari.

((E' parimenti soggetto all'obbligo della denunzia al Ministero dell'industria e del commercio nel termine di cinque giorni, chi detiene materie radioattive in quantita' tali che la radioattivita' totale all'atto della denunzia ecceda i valori di quantita' totale di radioattivita' o di peso determinati ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e fissati con decreto dei Ministro per l'industria e il commercio, emanato ai sensi dell'art. 30 del medesimo decreto 13 febbraio 1964, n. 185.

Qualora le materie radioattive siano detenute da istituti
universitari per l'esclusivo scopo didattico o di ricerca
scientifica, il competente direttore e' tenuto ad effettuare la

denunzia anche al Ministero della pubblica istruzione.

Restano ferme le disposizioni sulla protezione sanitaria della popolazione contenute nel capo IX del decreto del Presidente della

Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)).
Le denunzie devono essere aggiornate al 31 dicembre di ciascun
anno.
Art. 4.

Il commercio nel territorio della Repubblica ltaliana dei minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive, qualora la Comunita' europea per l'energia, atomica non abbia esercitato il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 57 del Trattato, e' soggetto, fatta salva la disciplina sull'approvvigionamento delle materie tessili prevista dal Trattato Euratom, ad autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio.

L'autorizzazione s'intende concessa decorsi trenta giorni dalla data della presentazione della domanda, senza che entro tale termine l'Amministrazione competente si sia pronunciata.

Per l'importazione e l'esportazione dei prodotti minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive, l'autorizzazione quando e' prescritta dalle norme in vigore in materia di divieti economici e valutari e' data dal Ministero del commercio con l'estero, su conforme parere del Ministero dell'industria e del commercio.

Lo Stato ha il diritto di opzione per le materie grezze. Il detto diritto deve essere esercitato nel termine di trenta giorni dalla domanda di autorizzazione.

Art. 5.

((Il trasporto delle materie fissili speciali in qualsiasi quantita' e delle materie radioattive in quantita' totale di radioattivita' o di peso che ecceda i valori determinati ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, deve essere effettuato da vettori terrestri, aerei e marittimi, autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, rispettivamente di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile e con il Ministro per la marina mercantile.

Possono essere effettuati senza autorizzazione singoli trasporti occasionali di materie radioattive in quantita' totale di radioattivita' o di peso che non ecceda i valori che saranno determinati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, emanato con le forme dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. In tali casi, prima della esecuzione del trasporto, deve esserne data comunicazione al prefetto e al medico provinciale delle Province nelle quali ha inizio e termine il trasporto stesso, mediante apposita denunzia che preceda di almeno 48 ore l'inizio del trasporto.

Singoli trasporti di materie fissili speciali, in qualsiasi quantita', e di materie radioattive in quantita' totale di radioattivita' o di peso che ecceda il limite fissato nel comma precedente, debbono essere effettuati da vettori terrestri, aerei e marittimi all'uopo autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro interessato.

Le disposizioni contenute nei commi precedenti non esimono il vettore dalla osservanza delle vigenti norme sulla disciplina dei trasporti.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, udito il parere del Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari relative al trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive, in accordo con le norme di base fissate dalla Comunita' europea della energia atomica.

Fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari relative al trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive di cui al comma precedente, il trasporto delle dette materie deve essere effettuato nell'osservanza delle disposizioni emanate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per i trasporti terrestri e aerei e dal Ministero della marina mercantile per i trasporti marittimi, nel rispetto anche delle norme di protezione sanitaria contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che risultino applicabili)).

Art. 6.

L'esercizio di impianti di produzione e utilizzazione dell'energia nucleare a scopi industriali nonche' gli impianti per il trattamento e la utilizzazione dei minerali, materie grezze, materie fissili speciali, uranio arricchito e materie radioattive, con esclusione degli impianti comunque destinati alla produzione di energia elettrica, sono autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato Nazionale per l'energia nucleare.

Il richiedente deve dimostrare di possedere capacita' tecnica ed economica adeguata. Deve presentare il progetto dell'impianto, indicando particolarmente la localita' prescelta, le modalita' per la dispersione ed eliminazione dei residui radioattivi, la spesa ed il tempo necessario di realizzazione, le modalita' per la prestazione della garanzia finanziaria prevista dall'articolo 1911 decreto di autorizzazione deve indicare le modalita' della garanzia finanziaria per la responsabilita' civile verso i terzi, nonche' le modalita' di esercizio che si ritengano necessarie per la tutela della pubblica incolumita' ed ogni altra disposizione ritenuta opportuna per l'esercizio dell'impianto.

Le modifiche degli impianti devono ottenere la preventiva approvazione del Ministero dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Art. 7.

La costruzione degli impianti industriali o scientifici per l'impiego dell'energia nucleare e' sottoposta a vigilanza del Comitato nazionale per l'energia nucleare, il fine di accertarne la corrispondenza tecnica con il progetto per il quale e' stata accordata l'autorizzazione.

Gli impianti industriali o scientifici per l'impiego dell'energia nucleare prima della messa in esercizio debbono essere sottoposti al collaudo, che e' effettuato dal Comitato nazionale per l'energia nucleare in conformita' dell'articolo 2, n. 3), della legge 11 agosto 1960, n. 933.

Art. 8.

Effettuato il collaudo, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, e' consentito l'esercizio dell'impianto nucleare.

Nel decreto possono essere stabilite particolari prescrizioni che l'esercente e' tenuto ad osservare. Art. 9.

L'esercizio tecnico degli impianti nucleari deve essere affidato a persone riconosciute idonee per il detto compito.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per la pubblica, istruzione e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, inteso il Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari relative ai requisiti necessari per ottenere il riconoscimento della idoneita' alla direzione ed alla conduzione degli impianti nucleari e quelle per il rilascio delle relative patenti.

Parimenti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per l'industria e per il commercio, per la pubblica istruzione e per il lavoro e la previdenza sociale, inteso il Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari per il riconoscimento dell'idoneita' e per il rilascio delle patenti per la conduzione degli impianti nucleari destinati ad essere installati sulle navi.

Art. 10

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2010, N. 31))

Art. 11.

Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, possono essere accordate speciali autorizzazioni per impianti nucleari aventi scopi esclusivamente didattici a istituti scientifici, universitari e scolastici.

Per detti impianti si applicano le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8. Art. 12.

Per gli impianti nucleari destinati ad essere installati sulle navi i provvedimenti del Ministro per l'industria e per il commercio sono adottati di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per la marina mercantili, di concerto, con i Ministri per la difesa e per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme tecniche ed amministrative, relative alla navigazione con mezzi nucleari.

Art. 13.

((Oltre quanto prescritto dagli articoli 91, 96 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, l'impiego degli isotopi radioattivi, quando la quantita' di radioattivita' che si intende utilizzare e' pari o superiore ai valori di quantita' totale di radioattivita' o di peso che saranno determinati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, emanato con le forme dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e' sottoposto all'autorizzazione ministeriale rilasciata dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per gli usi industriali; dallo stesso Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per l'agricoltura e le foreste per gli usi agricoli, con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la pubblica istruzione per gli usi didattici e con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanita' per gli usi diagnostici, terapeutici e sperimentali clinicosanitari)).

Sono esenti dall'autorizzazione gli istituti universitari e gli altri istituti scientifici di diritto pubblico che impieghino i radioisotopi esclusivamente a scopo di ricerca scientifica.

Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri interessati, sono emanate le norme relative al rilascio dell'autorizzazione per l'impiego dei radioisotopi.

Art. 14.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati e col Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme per la sicurezza degli impianti e per la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni

ionizzanti, dovute sia all'esercizio degli impianti, sia alle
operazioni comunque connesse con le materie nucleari, nonche'
all'impiego di isotopi radioattivi, in accordo con le direttive di

base emanate dalla Comunita' europea dell'energia atomica, con le norme tecniche contenute nel manuale dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica sulla manipolazione degli isotopi radioattivi e con i principi adottati dalle altre competenti organizzazioni internazionali, al fine di garantire con la maggiore efficacia la pubblica e privata incolumita'.

Nello stesso decreto saranno stabilite le modalita' e la periodicita' dei controlli di cui al comma precedente nonche' le penalita' da comminare per le infrazioni alle norme protettive in relazione ai vari reati, per i quali possono essere comminate, distintamente o congiuntamente le pene dell'ammenda non superiore a lire 10 milioni e quelle dell'arresto non superiore ad un anno.

Le dette norme dovranno prevedere la indicazione degli organi competenti per la loro attuazione ed i loro poteri, nonche' la istituzione di un organo interminsteriale di coordinamento e di consultazione presso il Ministro dell'industria e del commercio. CAPO IIIDELLA RESPONSABILITA' CIVILE DIPENDENTE DALL'IMPIEGO PACIFICODELL'ENERGIA NUCLEARE.

Art. 15.

((L'esercente di un impianto nucleare e' responsabile, in conformita' della presente legge, di ogni danno alle persone o alle cose causato da un incidente nucleare avvenuto nell'impianto nucleare

o connesso con lo stesso.

Si considera connesso con l'impianto nucleare il danno cagionato direttamente dai combustibili nucleari o dai prodotti o rifiuti radioattivi immagazzinati, abbandonati, sottratti o perduti.

La responsabilita' dell'esercente non comprende i danni:

1) all'impianto nucleare in se' e alle cose che si trovano sul luogo dell'impianto stesso e che sono o debbono essere utilizzate in rapporto con esso;

2) nel caso previsto nel successivo art. 16, al mezzo di trasporto sul quale le materie nucleari si trovano al momento dell'incidente nucleare, se risulta provati che il danno e' causato da un incidente nucleare nel, quale sono coinvolti sia combustibili nucleari, prodotti: o rifiuti radioattivi, detenuti nell'impianto nucleare, sia materie nucleari provenienti dall'impianto nucleare, salvo quanto altro previsto dal citato art. 16.

Allorche' dei danni sono causati congiuntamente da un incidente nucleare e da un incidente diverso da un incidente nucleare, il danno causata da questo secondo incidente, nella misura in cui non puo' essere separato con certezza dal danno causato dall'incidente nucleare, e' considerato come un danno causato dall'incidente nucleare. Quando il danno e' causato congiuntamente, da un incidente nucleare e da una emissione di radiazioni ionizzanti, nessuna disposizione della presente legge limita o riduce in alcun modo la responsabilita' di chiunque per quanto riguarda la suddetta emissione di radiazioni ionizzanti.

L'esercente di un impianto nucleare e', altresi', responsabile dei danni causati da radiazioni ionizzanti, emesse da qualsiasi sorgente radioattiva che si trovi nell'impianto nucleare.

L'esercente di un impianto nucleare non e' responsabile dei danni

causati da un incidente nucleare se tale incidente e' dovuto
direttamente ad atti di conflitto armato, di ostilita', di guerra
civile, di insurrezione o a cataclismi naturali di carattere
eccezionale.))
Art. 16.

((Nel caso di trasporto di materie nucleari, ivi compreso il deposito in un magazzino nel corso del trasporto, l'esercente di un impianto nucleare e' responsabile di qualsiasi danno, in conformita' della presente legge, se risulta provato che il danno stesso e' causato da un incidente nucleare avvenuto fuori del suddetto impianto e che ha coinvolto materie nucleari trasportate, provenienti dal predetto impianto, a condizione che l'incidente avvenga:

a) prima che la responsabilita' dell'incidente nucleare causato da materie nucleari sia stata assunta, con convenzione scritta, dall'esercente di un altro impianto nucleare; o, in mancanza, prima che l'esercente di altro impianto nucleare abbia preso in consegna le materie nucleari;

b) se le materie nucleari sono destinate a un reattore facente parte di un mezzo di trasporto, prima che la persona autorizzata all'esercizio di tale reattore abbia preso in consegna le materie nucleari;

c) se le materie nucleari sono state inviate a una persona che si trova sul territorio di uno Stato nel quale non siano applicabili le convenzioni sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare ratificate e rese esecutive con la legge 12 febbraio 1974,

n. 109, prima che le materie stesse siano state scaricate dal mezzo di trasporto mediante il quale sono arrivate nel territorio dello Stato in questione.

L'esercente di un impianto nucleare e' altresi' responsabile di qualsiasi danno, conformemente alla presente legge, se risulta provato che il danno stesso e' causato da un incidente nucleare avvenuto fuori del suddetto impianto e che ha coinvolto materie nucleari destinate a tale impianto, a condizione che l'incidente avvenga:

a) dopo che la responsabilita' dell'incidente nucleare causato dalle materie nucleari gli sia stata trasferita, con convenzione scritta, dall'esercente di altro impianto nucleare; o, in mancanza, dopo che avra' preso in consegna le materie nucleari;

b) dopo che avra' preso in consegna le materie nucleari provenienti dalla persona che esercisce un reattore facente parte di un mezzo di trasporto;

c) se le materie nucleari sono state inviate, con il consenso scritto dell'esercente, da una persona che si trova sul territorio di uno Stato nel quale non siano applicabili le convenzioni sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare ratificate: e rese esecutive con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, dopo che le materie stesse sono state caricate sul mezzo di trasporto mediante il quale debbono lasciare il territorio dello Stato in questione.

L'esercente responsabile, in conformita' della presente legge, deve consegnare al trasportatore un certificato rilasciato da o per conto dell'assicuratore o di un'altra persona che abbia fornito la garanzia finanziaria prevista dal successivo art. 19 della presente legge. Il certificato deve essere conforme al modello, che sara' stabilito con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per i trasporti e, in ogni caso, deve indicare il nome e l'indirizzo dell'esercente, nonche' l'ammontare, il genere e la durata della garanzia. Tali indicazioni non possono essere contestate dalla persona dalla quale o per conto della quale il certificato e' stato rilasciato e gli obblighi derivanti dall'assicurazione o da altra garanzia finanziaria non vengono meno anche se il danno sia gia' coperto da altra assicurazione o garanzia finanziaria. Il certificato deve anche indicare le materie nucleari e l'itinerario coperti dalla garanzia e recare una dichiarazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato attestante che la persona indicata nel certificato e' un esercente ai sensi della presente legge.

L'assicurazione o la garanzia finanziaria date per un trasporto di sostanze nucleari debbono estendersi anche a tutti i danni derivanti dall'incidente nucleare al trasportatore ferroviario, sempre che la responsabilita' dell'esercente rispetto ad altri danni non sia ridotta ad un ammontare inferiore a lire 3.150 milioni.

Un trasportatore puo', con il consenso dell'esercente di un impianto nucleare situato sul territorio nazionale, essere autorizzato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad assumere la responsabilita' civile prevista dalla presente legge in vece dell'esercente. In tal caso a tutti gli

effetti della presente legge, il trasportatore e' considerato,
rispetto agli incidenti nucleari che avvengono nel corso del
trasporto delle materie nucleari, come esercente di un impianto

nucleare situato sul territorio nazionale.))

Art. 17.

((Se i combustibili nucleari, i prodotti o i rifiuti radioattivi coinvolti in un incidente nucleare sono stati detenuti successivamente in piu' di un impianto nucleare e si trovano in un impianto nucleare nel momento in cui e' causato il danno, nessuno degli esercenti degli impianti nucleari nei quali sono stati tenuti precedentemente e' responsabile del danno.

Tuttavia, se un danno e' causato da un incidente nucleare avvenuto in un impianto nucleare e che coinvolge soltanto materie nucleari che si trovano in sosta nell'impianto in questione durante un trasporto, l'esercente dell'impianto non e' responsabile sempre che un altro esercente o un'altra persona sia responsabile ai sensi dell'art. 16.

Se i combustibili nucleari, i prodotti o i rifiuti radioattivi coinvolti in un incidente nucleare sono stati detenuti in piu' impianti nucleari e non si trovano in un impianto nucleare nel momento in cui viene causato il danno, la responsabilita' fa carico all'esercente dell'ultimo impianto nucleare nel quale essi sono stati detenuti prima che sia causato il danno, o all'esercente che li ha presi in consegna successivamente.

Se il danno importa la responsabilita' di piu' di un esercente in applicazione della presente legge, gli esercenti stessi sono responsabili in solido. Tuttavia, quando la responsabilita' deriva dal danno causato da un incidente nucleare in cui siano coinvolte materie nucleari in corso di trasporto, sia in un solo e in un medesimo mezzo di trasporto, sia, in caso di deposito in corso di trasporto, in un solo e in un medesimo impianto nucleare, l'ammontare massimo del risarcimento al quale i suddetti esercenti sono tenuti e' quello piu' alto stabilito rispetto a uno dei detti esercenti a norma dell'art. 19. In nessun caso l'esercente di un impianto nucleare puo' essere tenuto a pagare, per la responsabilita' ad esso derivante da un incidente nucleare, una somma maggiore di quella stabilita nei suoi riguardi a norma dell'art. 19.))

Art. 18.

((Il diritto al risarcimento dei danni causati da un incidente nucleare puo' essere esercitato soltanto contro un esercente che sia responsabile a norma della presente legge; oppure contro l'assicuratore o contro qualsiasi altra persona che abbia dato una garanzia finanziaria all'esercente a norma dell'art. 21.

Nessun'altra persona e' tenuta al risarcimento dei danni causati da un incidente nucleare oltre quanto previsto dal presente articolo.

Le disposizioni della presente legge non escludono la
responsabilita':
1) di ogni persona fisica che dolosamente ha causato danni

conseguenti ad un incidente nucleare di cui l'esercente non e' responsabile in virtu' dell'art. 15, commi terzo e ultimo, della presente legge;

2) della persona autorizzata ad esercire un reattore facente parte di un mezzo di trasporto, per danni causati da un incidente nucleare, quando un esercente non e' responsabile di questi danni in virtu' dell'art. 16, comma primo, punto b); e dello stesso art. 16, comma secondo, punto b). L'esercente ha diritto di rivalsa soltanto:

a) contro la persona fisica che ha causato dolosamente il danno;

b) se e nella misura in cui la rivalsa e' prevista da contratto. Gli istituti di assicurazione per infortuni sul lavoro o di assicurazione contro le malattie professionali, nonche' gli istituti di assicurazione per le assicurazioni facoltative per i danni alle persone o alle cose prodotti da incidenti nucleari, non hanno alcuna azione nei confronti dell'esercente dell'impianto nucleare e delle persone solidalmente responsabili con lo stesso ai sensi del primo comma del presente articolo per essere rivalsi di quanto corrisposto per l'assicurazione sociale o facoltativa per danno cagionato da incidente nucleare.))

Art. 19.

((Il limite massimo delle indennita' dovute dall'esercente di un impianto nucleare per danni causati da un incidente nucleare e' fissato in lire 7.500 milioni.

Se per effetto di un incidente nucleare la garanzia della responsabilita' civile possa considerarsi diminuita, lo esercente e' tenuto a ricostituirla nella misura e nei termini fissati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. In difetto, l'autorizzazione e' revocata di diritto.

Qualora un incidente nucleare produca danni risarcibili ai sensi della presente legge, il cui importo ecceda l'ammontare della garanzia finanziaria dell'esercente, il risarcimento per la parte eccedente e' a carico dello Stato fino alla concorrenza di lire

43.750 milioni.

Qualora un incidente nucleare produca danni risarcibili ai sensi della presente legge, il cui importo ecceda l'ammontare della garanzia finanziaria dell'esercente e di quella come sopra prevista a carico dello Stato, il risarcimento per la parte eccedente, fino alla concorrenza di lire 75.000 milioni e' a carico delle parti contraenti delle convenzioni sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare ratificate e rese esecutive con la legge 12 febbraio 1974,

n. 109, alle condizioni e con le modalita' stabilite nelle suddette convenzioni.))

Art. 20.

((Gli interessi e le spese liquidati da un tribunale in una causa di risarcimento in base alla presente legge non fanno parte del risarcimento dovuto ai sensi della presente legge e debbono essere corrisposti oltre l'ammontare del risarcimento suddetto.

Qualora il danno sia imputabile a colpa dell'esercente, lo Stato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'esercente stesso per le somme corrisposte a titolo di risarcimento ai sensi della presente legge.

Nell'esercizio della rivalsa il credito dello Stato ha privilegio rispetto al credito degli assicuratori e di ogni altro soggetto che abbia prestato la garanzia finanziaria.))

Art. 21.

((Per i trasporti in transito nel territorio nazionale, il trasporto non puo' essere autorizzato se non e' fornita la prova della esistenza di valida garanzia finanziaria per un ammontare almeno pari a quello indicato nel precedente articolo 19.))

Art. 22.

((L'esercente di un impianto nucleare deve stipulare e mantenere una assicurazione per un ammontare pari a quello previsto dal precedente articolo 19 o fornire altra garanzia finanziaria di pari importo.

Le condizioni generali della polizza di assicurazione debbono essere approvate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio l'artigianato, di concerto con il Ministro per i trasporti. Qualora si tratti di altra garanzia finanziaria, questa deve essere riconosciuta idonea con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita l'Avvocatura generale dello Stato.

L'assicurazione o la garanzia finanziaria date per un trasporto di materie nucleari non possono in alcun caso essere sospese o avere termine prima che il trasporto stesso si sia concluso e che le materie nucleari siano state prese in consegna da altra persona che sia responsabile a termini di legge.

L'assicurazione o la garanzia finanziaria date per un impianto nucleare non possono in alcun caso essere sospese o avere termine senza che sia dato preavviso scritto di almeno tre mesi notificato, a mezzo di ufficiale giudiziario, al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Le somme dovute in base alla presente legge per il risarcimento di danni derivanti da incidenti nucleari non sono sequestrabili o pignorabili.))

Art. 23.

((Le azioni per il risarcimento dei danni alle cose e alle persone dipendenti da incidenti nucleari si prescrivono nel termine di tre anni dal giorno in cui il danneggiato abbia avuto conoscenza del danno e della identita' dell'esercente responsabile oppure avrebbe dovuto ragionevolmente esserne venuto a conoscenza.

Nessuna azione e' proponibile decorsi dieci anni dall'incidente nucleare.

In caso di danno causato da un incidente nucleare derivante da materie nucleari rubate, perdute o abbandonate e che non siano state recuperate, il termine anzidetto e' computato dalla data dell'incidente nucleare ma non puo' in nessun caso essere superiore a 20 anni dalla data del furto, della perdita o dell'abbandono.))

Art. 24.

((Le autorita' giudiziarie italiane sono esclusivamente competenti a conoscere delle azioni previste dalla presente legge nel caso in cui l'incidente nucleare si sia verificato in Italia. Hanno del pari competenza esclusiva quando l'incidente nucleare si sia verificato fuori dei territori degli Stati ai quali si applicano le convenzioni ratificate con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, oppure quando non sia possibile determinare con certezza il luogo in cui si e' verificato l'incidente nucleare e si trovi in territorio italiano l'impianto nucleare il cui esercente sia responsabile a norma della presente legge.))

Art. 25.

Le azioni per il risarcimento dei danni prodotti da incidenti

nucleari debbono essere proposte davanti al Tribunale nella cui giurisdizione si trova l'impianto nucleare.

L'atto di citazione deve essere notificato anche al Ministero del tesoro, che ha sempre facolta' di intervenire nel giudizio.

Nel caso di concorso di piu' domande e quando si preveda che l'importo dei risarcimenti possa superare le garanzie finanziarie di cui agli articoli 19 e 20, il presidente del Tribunale dispone che abbia luogo una procedura concorsuale e nomina a tal fine un giudice delegato alla detta procedura di concorso.

Nel caso di accertata insufficienza delle suddette garanzie finanziarie, il Tribunale riduce con sentenza proporzionalmente l'importo per ciascun danneggiato. CAPO IVDEI BREVETTI

Art. 26.

L'Ufficio centrale brevetti e' tenuto a comunicare al Comitato nazionale per l'energia nucleare tutte le domande di brevetti d'invenzione o di modelli industriali riconosciuti di natura specificamente nucleare o direttamente connessa od essenziale allo sviluppo dell'energia nucleare di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1960, n. 933.

Art. 27.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, quando ricorrano particolari motivi di pubblico interesse, puo' concedere al Comitato nazionale per l'energia nucleare licenze, non esclusive per l'utilizzazione di brevetti d'invenzione o di modelli di utilita'.

Su parere del Comitato nazionale per l'energia nucleare il Ministro puo' anche concedere le dette licenze non esclusive a favore dell'utilizzatore di impianti nucleari, quando siano essenziali per ]o sviluppo della energia nucleare nel Paese.

Negli stessi decreti e' fissato se ed in quale misura e' dovuta, l'indennita' per l'utilizzazione, tenuto conto degli eventuali finanziamenti pubblici accordati per le relative ricerche. Avverso la fissazione dell'indennita' o la non concessione della stessa e' ammessa azione giudiziaria da parte dell'interessato, nel termine di trenta giorni dalla notifica del decreto. CAPO VDISPOSIZIONI PENALI

Art. 28.

L'omessa denunzia dei materiali di cui all'articolo 3 e' punita con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000: nel caso di omessa denunzia di materie fissili speciali e' altresi' comminato l'arresto da uno a due anni. ((2))

AGGIORNAMENTO (2)

La Corte Costituzionale con sentenza 21 27 novembre 1974, n. 265 (in G.U. 1a s.s. 04/12/1974 n. 317) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare."

Art. 29.

Chiunque commerci o trasporti i minerali di cui all'articolo 197 del trattato istitutivo della. C.E.E.A. approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, senza, autorizzazione del Ministro per l'industria, e per il commercio e' punito con la pena dell'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000.

Chiunque commerci o trasporti senza autorizzazione materie grezze, materie radiattive, materie fissili speciali e' punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

Alle stesse pene soggiace l'acquirente.

((Chiunque ometta di effettuare la denunzia prescritta dal secondo comma dell'art. 5 della presente legge e' punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000)).

Art. 30.

Chiunque pone in esercizio un impianto nucleare senza averne ottenuto l'autorizzazione prevista dalla presente legge e' punita con le pene dell'arresto da due a tre anni e dell'ammenda da 5 a 10 milioni di lire, senza pregiudizio delle pene applicabili per reati previsti dal Codice penale.

La stessa pena si applica nel caso che l'esercente l'impianto nucleare continui nell'esercizio quando sia stata sospesa l'autorizzazione.

Art. 31.

Chiunque impiega isotopi radioattivi senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 13 e' punito con la ammenda da da lire 500.000 a lire 2.000.000.

Art. 32.

Nei carsi previsti dagli articoli precedenti e' sempre ordinata la confisca delle materie fissili speciali, delle materie grezze, dei minerali e delle materie radioattive. CAPO VIDISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33.

Tutte le disposizioni della presente legge, ad eccezione dell'articolo 6, si applicano anche agli impianti nucleari comunque destinati ala produzione di energia elettrica,.

Art. 34.

Nulla e' innovato per quanto concerne la vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene del lavoro, d'igiene del suolo e dell'abitato, di industrie insalubri, nonche' di quanto attiene alla sicurezza degli impianti sottoposti alla vigilanza dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, limitatamente alle apparecchiature attualmente sottoposte alla sua vigilanza, ancorche' incorporate o comunque facenti parte di impianti nucleari.

Parimenti nulla e' innovato in materia di demanio marittimo, di acque territoriali e di acque pubbliche. Art. 35.

Entro un anno dall'entrata in vigore della, presente legge, il Governo della Repubblica e' delegato a provvedere al riordinamento ed all'ampliamento dei ruoli organici del Ministero dell'industria e del commercio ai fini di adeguarli alle attribuzioni conferite al Ministero stesso, con un aumento complessivo non superiore a quaranta unita'.

Le norme relative saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio e con il Ministro per il tesoro.

Con lo stesso decreto, verranno previsti i maggiori conseguenti stanziamenti a favore del Ministero della industria e del commercio. Art. 36.

Alle spese per l'espletamento dei compiti nel settore dell'energia nucleare assegnati dalla presente legge al Ministero dell'industria e del commercio si provvede con la somma di lire 100 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa dei Ministero dell'industria, e del commercio nell'esercizio finanziario 196263 e negli esercizi successivi.

All'onere suddetto si provvede con una corrispondente riduzione dei fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio finanziario per far fronte agli oneri dipendenti da, provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle opportune variazioni di rilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 31 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI COLOMBO TAVIANI PICCIONI BOSCO LA MALA TREMELLONI TRABUCCHI ANDREOTTI GUI SULLO RUMOR MAT TABELLA RUSSO BERTINELLI PRETI MACRELLI BO JERVOLINO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO


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