Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 luglio 1976
Determinazione della misura del compenso dovuto a norma dell'art. 73 della legge 22
aprile 1941,n. 633,sul diritto di autore.
(G. U. 31 luglio 1976, n. 201)
Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
Vistalalegge 22novembre 1973,n.865,sullaratificadellaconvenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori,dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione,firmataaRomail 26 ottobre 1961; Visto il decreto del Presidente dellaRepub lica14ma , 4 , tiv ll'p licaioneb ggio 1974 n. 90 rela o a a p z dellaconvenz z le predettae,in p rticola l'rt.ione internaiona a re, a 4del decreto stesso; Ritenutalanecessitàdi provvedere alladeterminazione dellamisuradel compenso dovuto anorma dell'rt. 2a rile 194 n. 3 nonch uote e delle moda a ione dela 73dellalegge 2 p 1, 63 , édelle q litàdi rip rtiz compenso stesso con gli artisti interpreti o esecutori; Visto il proprio decreto 1°settembre 1975,pubblicato nellaGazzettaUfficiale n.252del 20 settembre 1975; Vistalapropostadel comitato consultivo permanente per il diritto di autore,in adunanzagenerale; Consideratap ltro l' p orma zera op ortunitàdi unif re i criteri delladeterminaione dellamisuradel compenso con quelli di cui al sopraindicato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 1975;
Decreta:
Art. 1
In dif erso a a enso dov ll' rio deletto di div ccordo trale p rti,lamisuradel comp uto da ente concessiona servizio delle radiodiffusioni circolari,per l'utilizzazione diretta,ascopo di lucro,del disco o ap a io a logo, l produttore, i sensi dell'rt. 2a rile 194 n. 3e dell'rt.p recch na a a a 73dellalegge 2 p 1, 63 a 23del rela o regola ione,ècommisura ll' 50 uote di incativ mento di esecuz taa 1, % delle q ssi lordi (canoni e pubblicità,distintamente per radio e televisione)riferibili allaeffettivautilizzazione del disco o apparecchio analogo,rispettivamente in radiofoniae televisione. Lamisurae le modalitàdi corresponsione del compenso possono essere determinate globalmente mediante accordi generali e periodici stipulati frarappresentanti dell'unae dell'altraparte.
Art. 2
Sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 2,3e 4del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°settembre 1975.