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1984年12月6日第807号法令,关于广播的紧急规定, 意大利

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详情 详情 版本年份 1984 日期 生效: 1985年2月6日 颁布: 1984年12月6日 文本类型 其他文本 主题 版权与相关权利(邻接权) 生效日期:更多细节见第10条。

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 意大利语 Decreto-Legge, 6 dicembre 1984, n. 807 Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive        

DECRETOLEGGE 6 dicembre 1984, n. 807

Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive.

Testo in vigore dal: 621985

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni in materia di servizi di radiodiffusione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto: Art. 1. Disposizioni generali

  1. La diffusione sonora e televisiva sull'intero territorio nazionale, via etere o via cavo o per mezzo di satelliti o con qualsiasi altro mezzo, ha carattere di preminente interesse generale ed e' riservata allo Stato.
  2. Nell'ordinare il sistema radiotelevisivo lo Stato si informa ai principi di liberta' di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione per realizzare un sistema misto di emittenza pubblica e privata.
  3. Il servizio pubblico radiotelevisivo su scala nazionale e' esercitato dallo Stato mediante concessione ad una societa' per azioni a totale partecipazione pubblica ((di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile)).
  4. Fino alla data di entrata in vigore della legge generale sul sistema radiotelevisivo, il servizio pubblico nazionale e' regolato dalle disposizioni contenute nella legge 14 aprile 1975, n. 103, che non siano abrogate dal presente decreto o risultino con questo incompatibili.
  5. ((La disciplina dell'attivita' di radiodiffusione sonora e televisiva dell'emittenza privata, nazionale e locale, le norme dirette ad evitare situazioni di oligopolio e ad assicurare la trasparenza degli assetti proprietari delle emittenti radiotelevisive private, nonche' le norme volte a regolare la pubblicita' nazionale e quella locale, sono dettate dalla legge generale sul sistema radiotelevisivo)).

Art. 2. Piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione

1. L'attivita' di radiodiffusione sonora e televisiva dell'emittenza pubblica e privata si svolge sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze.

2. Il piano individua:

a) le frequenze necessarie ad assicurare la presenza del servizio pubblico su tutto il territorio nazionale ed il conseguimento degli obiettivi propri del servizio stesso;

b) i bacini di utenza idonei a consentire la presenza e l'economica gestione, entro i bacini stessi, di un numero di emittenti private tale da evitare situazione di monopolio ed oligopolio;

c) le frequenze utilizzabili dalle emittenti private per la radiodiffusione sonora e televisiva sull'intero territorio nazionale.

Art. 3.
Norme transitorie

  1. Sino all'approvazione della legge generale sul sistema radiotelevisivo e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' consentita la prosecuzione dell'attivita' delle singole emittenti radiotelevisive private con gli impianti di radiodiffusione gia' in funzione alla data del 1 ottobre 1984, fermo restando il divieto di determinare situazioni di incompatibilita' con i pubblici servizi. ((2))
  2. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1 sono provvisoriamente consentiti, per ogni singola emittente, ponti radio tra i propri studi di emissione, i rispettivi trasmettitori e tra gli stessi ed i ripetitori con le caratteristiche tecniche in atto.
  3. E' consentita la trasmissione ad opera di piu' emittenti dello stesso programma preregistrato, indipendentemente dagli orari prescelti.
  4. Le emittenti televisive devono riservare almeno il venticinque per cento del tempo dedicato alla trasmissione di film di lungo, medio e corto metraggio ai film di produzione nazionale o di Paesi membri della Comunita' economica europea. Tale percentuale, salvo quanto disposto dalla legge generale sul sistema radiotelevisivo, sara' elevata al 40 per cento a partire dal 1 luglio 1986.

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 1 giugno 1985, n. 223 convertito con L. 2 agosto 1985, n. 397 ha disposto che il termine semestrale previsto al presente articolo, e' prorogato al 31 dicembre 1985.

Art. 3bis

(( (Pubblicita').
  1. La pubblicita' diffusa dalle emittenti televisive private non puo' superare il 16 per cento del totale delle ore settimanali effettivamente dedicate alla trasmissione di programmi. La trasmissione di messaggi pubblicitari non puo' eccedere il 20 per cento di ciascuna ora di effettiva trasmissione.
  2. La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, contestualmente alla determinazione del limite massimo degli introiti pubblicitari di cui all'articolo 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, fissa per la concessionaria la quota percentuale massima di messaggi pubblicitari per ciascuna ora di effettiva trasmissione)).

Art. 4.
Comunicazione degli attuali esercenti

1. I privati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, eserciscono impianti di radiodiffusione circolare hanno l'obbligo di inoltrare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ((entro novanta giorni)) dalla data stessa, una comunicazione contenente i seguenti dati ed elementi:

a) i dati relativi al titolare dell'impianto e le generalita' del responsabile dei programmi;

b) ubicazione degli impianti installati;

c) indicazione delle zone servite;

d) collegamenti di telecomunicazioni utilizzati con particolare riferimento al tipo di impianto ed alle caratteristiche tecniche;

e) tipo di trasmettitore, frequenza utilizzata e relativa potenza;

f) tipo dell'antenna utilizzata, diagramma di irradiazione, guadagno nella direzione di massima;

g) nominativo di identificazione della stazione.

((gbis) le ore di trasmissione dei programmi e loro variazioni))

  1. La comunicazione di cui sopra integra la denuncia di detenzione prevista dall'articolo 403 del codice postale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ed ha lo scopo di mettere a disposizione degli organi preposti alla pianificazione elementi idonei per la definizione del piano di assegnazione delle frequenze di cui al precedente articolo 2 e per la determinazione dei bacini di utenza.
  2. Nel caso in cui detta comunicazione non sia stata presentata nei termini o le emittenti diffondano trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse, gli impianti sono disattivati.

((3bis. La presentazione, nei termini, della comunicazione di cui al comma 1 rende non punibili le violazioni amministrative e penali, di cui all'articolo 195 del codice postale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto)).

Art. 5.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1993, N. 206))

Art. 6.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1993, N. 206))

Art. 7. Collegio sindacale

  1. Il controllo della gestione sociale e' effettuato, a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da cinque sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci ((a norma dell'articolo 2397 del codice civile)).
    1. Le incompatibilita' previste dall'articolo 9 della legge 14 aprile 1975, n. 103, per i consiglieri di amministrazione valgono anche per i componenti del collegio sindacale.
      1. I sindaci svolgono le funzioni stabilite dalla legge.
      2. L'articolo 23 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e' abrogato.

Art. 8.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1993, N. 206))

Art. 9.

((Organizzazione della societa' concessionaria
  1. La societa' concessionaria pone in essere l'organizzazione interna piu' idonea al conseguimento dei propri obiettivi istituzionali anche attraverso un'articolazione in reti e testate.
    1. La societa' concessionaria e' impegnata ad operare affinche': siano garantite la completezza e l'imparzialita' dell'informazione e il rispetto della pluralita' delle opinioni politiche, sociali e culturali; sia promosso, anche attraverso il decentramento, un efficace rapporto con le diverse realta' socioculturali della comunita' nazionale; sia valorizzata la professionalita' di quanti, a
    2. qualsiasi titolo, operano nel servizio pubblico radiotelevisivo.
  2. Le attivita' commerciali, editoriali, audiovisive, discografiche e simili, comunque connesse all'oggetto sociale della societa', sono effettuate direttamente o attraverso societa' collegate.

4. L'articolo 13 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e' abrogato)).

Art. 9bis

(( (Divieto di propaganda elettorale).

Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni e' fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale)).

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 6 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI GAVA

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 dicembre 1984 Atti di Governo, registro n. 52, foglio n. 19


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WIPO Lex编号 IT050