DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1965, n. 1661
Norme in materia di riconoscimento della nazionalita' del film nell'ambito della C.E.E.
Testo in vigore dal: 2331966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;
Visto l'art. 63 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;
Vista la direttiva del Consiglio della Comunita' Economica Europea del 15 ottobre 1963, riguardante l'applicazione delle disposizioni del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di cinematografia, pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' Europee numero 159 del 2 novembre 1963;
Vista la raccomandazione della Commissione della Comunita' Economica Europea n. 124 dell'8 aprile 1964;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 871, con la quale il Governo e' delegato ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunita' Economica Europea (C.E.E.) e della Comunita' Europea dell'Energia Atomica (C.E.E.A.);
Sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 3 della menzionata legge 13 luglio 1965, n. 871;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia e per il commercio con l'estero;
Decreta:
Art. 1.
In attuazione di quanto previsto nella direttiva del Consiglio della Comunita' Economica Europea del 15 ottobre 1963, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' Europee n. 159 del 2 novembre 1963, riguardante l'applicazione delle disposizioni del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di cinematografia, sono considerati nazionali, ai fini e per gli effetti in detta direttiva indicati, i film che rispondono ai requisiti richiesti dagli articoli 3 e 4 della direttiva medesima.
Art. 2.
L'accertamento dei requisiti richiesti dagli articoli 3 e 4 della direttiva, di cui all'articolo precedente, per i film di lungo e di corto metraggio e la relativa dichiarazione di nazionalita' sono attuati dal Ministero del turismo e dello spettacolo secondo lo schema allegato al presente decreto.
Art. 3.
I film di lungo e di corto metraggio, dichiarati nazionali di uno Stato membro della Comunita' Economica Europea e muniti di un certificato di origine che attesti tale nazionalita' ai sensi e per gli effetti della ricordata direttiva, possono essere importati, distribuiti ed utilizzati nel territorio della Repubblica italiana alle condizioni previste nella direttiva medesima.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1965
SARAGAT
MORO CORONA TAVIANI REALE MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 marzo 1966 Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 100. VILLA
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO DIREZIONE GENERALE DEL SPETTACOLO SCHEDA TECNICA