LEGGE 20 novembre 1971, n. 1062
Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge: Art. 1.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N.490))
Art. 2
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N.490))
Art. 3
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N.490))
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N.490))
Art. 5
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N.490))
Art. 6
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N.490))
Art. 7
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N.490))
Art. 8.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N.490))
Nelle vendite alle aste dei corpi di reato, e' fatto obbligo
all'ufficio procedente di provvedere alle forme di pubblicita', alle annotazioni e alle dichiarazioni indicate nel primo comma e relative alla non autenticita' delle opere ed oggetti confiscati.
Art. 9.
Nei procedimenti penali per i reati di cui ai precedenti articoli, fino a quando non sia istituito l'albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte, il giudice deve avvalersi di periti indicati dal Ministro per la pubblica istruzione, il quale e' tenuto a sentire, in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto di cui si assume la non autenticita', la designazione della competente sezione del Consiglio superiore delle belle arti.((1))
Nei casi di opere d'arte moderna e contemporanea il giudice e' tenuto altresi' ad assumere come testimone l'autore a cui l'opera d'arte sia attribuita o di cui l'opera stessa rechi la firma.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 novembre 1971
SARAGAT
COLOMBO MISASI GAVA
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 25 marzo14 aprile 1988, n.440
(in G.U. 1a s.s. 20/4/1988, n.16) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art.9, primo comma, della legge 20 novembre 1971,
n. 1062 (Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte), nella parte in cui adopera le parole "deve avvalersi", anziche' le parole "puo' avvalersi"."