DECRETO-LEGGE 22 marzo 2004, n. 72
Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere
dell'ingegno, nonche' a sostegno delle attivita' cinematografiche e dello
spettacolo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per contrastare il fenomeno della diffusione telematica
abusiva di materiale audiovisivo, nonche' per il sostegno finanziario
e lo sviluppo delle attivita' cinematografiche, dello spettacolo e
dello sport;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 marzo 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, delle
comunicazioni e delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure di contrasto alla diffusione
telematica abusiva di opere dell'ingegno
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2005, N. 7 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 2005, N. 43)).
2. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, le parole: "a fini di lucro" sono
sostituite dalle seguenti: "per trarne profitto".
3. Al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la
seguente:
"a-bis) in violazione dell'articolo 16, per trarne profitto, comunica
al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante
connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal
diritto d'autore, o parte di essa;".
4. II Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse in materia di
prevenzione e repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis)
del comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633,
e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le
Amministrazioni interessate.
5. A seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, i
prestatori di servizi della societa' dell'informazione, di cui al
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, comunicano alle autorita'
di polizia le informazioni in proprio possesso utili
all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte
segnalate.
6. A seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, per le
violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, i
prestatori di servizi della societa' dell'informazione, ad eccezione
dei fornitori di connettivita' alle reti, fatto salvo quanto previsto
agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 70, pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire
l'accesso ai contenuti dei siti ovvero a rimuovere i contenuti
medesimi.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 e' punita con
una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 250.000 euro.
Alle violazioni di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
8. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) memorie digitali idonee per audio e video, fisse o
trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e
analoghi: 0,36 euro per ogni gigabyte";
b) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
"h-bis) apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione
di supporti DVD e CD e software finalizzato alla masterizzazione:
3 per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore".
9. All'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Il compenso e' dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio
dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti
indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla
Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una
dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i
compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In
caso di mancata corresponsione del compenso, e' responsabile in
solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei
supporti di registrazione.
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso
dovuto, nonche', nei casi piu' gravi o di recidiva, con la
sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' commerciale o industriale da quindici giorni a tre
mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa.". ))
Art. 2
Disposizionirelative alle attivita'
cinematografiche e allo spettacolo
01. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita' tecniche di
gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione. dei
finanziamenti e dei contributi, nonche' le modalita' tecniche di
monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi.
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle
imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui
all'articolo 27 ed all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n.
1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la
disciplina risultante dilla medesima normativa e dai relativi
decreti di attuazione, qualora, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, esse abbiano gia' ottenuto il
riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e relativamente
ad esse sia stato depositato presso la competente direzione
generale il risultato dell'esame tecnico-economico del preventivo
e del piano finanziario di cui all'articolo 2, comma 5, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 marzo
1994, concernente 'Norme di attuazione del decretolegge 14 gennaio
1994, n. 26, recante: Interventi urgenti in favore del cinema',
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994. Le
istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento
dell'interesse culturale nazionale e non siano corredate
dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano
finanziario, possono essere nuovamente presentate ai sensi del
presente decreto. Ai relativi progetti filmici e' riconosciuto,
con priorita' di trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito
positivo della valutazione per il riconoscimento dell'interesse
culturale, ai sensi dell'articolo 8, con esclusivo riferimento ai
criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo
articolo 8";
b) al comma 8, dopo le parole: "decreto legislativo" sono inserite le
seguenti: "non hanno natura regolamentare e".
2. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2004, sono finalizzate, nel
limite di 90 milioni di euro, all'applicazione del comma 1 ed alle
esigenze, anche di funzionamento, del settore dello spettacolo e
della Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello
spettacolo "Arcus S.p.a.". In ogni caso, alla erogazione delle
risorse per le finalita' di cui al periodo precedente si provvede
successivamente all'adozione del decreto di cui al medesimo comma
83 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996.
3. L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e'
abrogato. Le risorse giacenti sul conto speciale di cui alla
predetta disposizione sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato, per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ferma restando la loro
natura di finanziamenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
3-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367, e successive modificazioni, il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
"3. Lo statuto deve prevedere altresi' le modalita' di partecipazione
dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio
della fondazione non puo' superare la misura del 40 per cento del
patrimonio stesso. Lo statuto prevede altresi' che possono
nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione
fondatori che, come singoli o cumulativamente, oltre ad un apporto
al patrimonio, assicurano per almeno due anni consecutivi un
apporto annuo non inferiore all'8 per cento del totale dei
finanziamenti pubblici erogati per la gestione dell'attivita'
della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui
avviene il loro ingresso nella fondazione, fermo restando quanto
previsto in materia di composizione del consiglio di
amministrazione. La permanenza nel consiglio di amministrazione
dei rappresentanti nominati dai fondatori privati e' subordinata
all'erogazione da parte di questi dell'apporto annuo per la
gestione dell'ente. Per raggiungere tale entita' dell'apporto, i
fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di
volere concorrere collettivamente alla gestione dell'ente nella
misura economica indicata. Ciascun fondatore privato non puo'
sottoscrivere piu' di una dichiarazione".
3-ter. L'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 24. - (Contributi dello Stato). - 1. I criteri di ripartizione
della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle
fondazioni liricosinfoniche sono determinati ogni tre anni con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali non
avente natura regolamentare. Tali criteri decorrono dal 1° gennaio
2005.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti principi:
a) misura dei trasferimenti ricevuti in passato; b) caratteristiche
dei progetti e dei programmi di attivita' di ciascuna delle
fondazioni sulla base degli obiettivi specifici concordati in sede
convenzionale ai sensi dell'articolo 17, anche con riferimento al
volume dell'attivita' produttiva e allo spazio riservato alle
giovani generazioni di artisti;
c) misura degli investimenti destinati alla promozione del pubblico,
anche attraverso un'idonea politica dei prezzi, nonche' alla
formazione dei pubblico giovanile;
d) grado di raggiungimento degli obiettivi specifici concordati in
sede convenzionale;
e) valutazione degli organici artistici, tecnici e amministrativi
necessari al conseguimento dei fini istituzionali e dei relativi
costi come derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.
Gli organici funzionali e le voci dei relativi costi sono
previamente definiti con il decreto di cui al comma 1, tenendo
conto della peculiarita' dei singoli enti, anche in relazione alla
eventuale presenza di corpi di ballo e di laboratori di
costruzione sceno-tecnica;
f) valutazione della entita' della partecipazione dei privati al
patrimonio e al finanziamento della gestione della fondazione.
3. 11 principio di cui al comma 2, lettera b), dovra' essere valutato
secondo criteri oggettivi, anche collegati a meccanismi di
standardizzazione di costi e di determinazione degli indicatori di
rilevazione.
4. II principio di cui al comma 2, lettera d), dovra' essere valutato
secondo criteri oggettivi, anche collegati ad indicatori di
rilevazione definiti in sede convenzionale. A tale fine le
fondazioni hanno l'obbligo di presentare annualmente al Ministro
per i beni e le ttivita' culturali una dettagliata relazione circa
lo stato di raggiungimento degli obiettivi concordati.
5. Gli elementi indicati al comma 2, lettera f), sono tenuti presenti
in sede di ripartizione delle quote del Fondo unico per lo
spettacolo, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 25.
6. La percentuale corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, in
conseguenza della ripartizione della quota di cui al comma 1, e'
determinata ogni tre anni in percentuale sulla quota del Fondo
unico per lo spettacolo.
7. Per l'anno 2004 sono validi i criteri stabiliti dal regolamento di
cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 10
giugno 1999, n. 239.".
3-quater. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre
2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
gennaio 2001, n. 6, le parole: ovvero hanno una partecipazione
inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali per la
gestione della propria attivita'," sono soppresse.
3-quinquies. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310,
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Per l'anno 2004, e per i successivi tre anni, alla Fondazione di
cui al comma 1 e' assegnato un contributo a valere sulle risorse
di' cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2008, la
Fondazione concorre al riparto ordinario delle risorse assegnate
al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche.".
3-sexies. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2005, N. 7
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 2005, N. 43)).
3-septies. Le fondazioni lirico-sinfoniche adeguano i propri
statuti alle disposizioni del presente articolo entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3
Societa'per lo sviluppo dell'arte,
della cultura e dello spettacolo "Arcus S.p.a."
1. In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 60,
comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le
attivita' culturali, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, individua i limiti di impegno di cui
all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166,
relativi agli esercizi finanziari 2003 e 2004, sui quali va
calcolata l'aliquota del tre per cento prevista dall'articolo 60
della citata legge n. 289 del 2002. Il Ministro dell'economia e
delle finanze provvede alle conseguenti variazioni di bilancio in
termini di residui, di competenza e di cassa.
2. Entro il termine di cui al comma 1, con decreto del Ministro per
i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, e' approvato il programma degli
interventi da finanziare con le risorse di cui al medesimo comma
1. Tale programma puo' ricomprendere anche interventi a favore
delle attivita' culturali e dello spettacolo. ((Il Ministro per i
beni e le attivita' culturali presenta al Parlamento una relazione
sugli interventi realizzati ai sensi del presente comma)).
3. Con apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui
al comma 1, tra la Societa' per lo sviluppo dell'arte, della
cultura e dello spettacolo "Arcus S.p.a.", ed i Ministeri per i
beni e le attivita' culturali e delle infrastrutture e dei
trasporti, sono disciplinati i criteri e le modalita' per la
realizzazione degli interventi di cui al comma 2.
4. All'articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e
successive modificazioni, dopo le parole: "Ministro per i beni e
le attivita' culturali", sono inserite le seguenti: ", di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".
Art. 4
Interventi nei settori dei beni e
delle attivita' culturali e dello sport
1. Per interventi nel settore dei beni e delle attivita' culturali
e dello sport e' autorizzata la spesa di31 milioni di euro per
l'anno 2004, di 16 milioni di euro per l'anno 2005 e di 25 milioni
di euro per l'anno 2006.
2. E' assegnato a Cinecitta' Holding S.p.a. un contributo
straordinario per spese di investimento di 3,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004 e 2005.
3. E' assegnato alla Fondazione Centro sperimentale di
cinematografia un contributo straordinario per spese di
investimento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
4. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e possono essere direttamente effettuati da soggetti o
istituzioni proprietari, possessori e detentori dei beni, od
organizzatori di eventi, ai quali sono assegnate le relative
risorse.
((4-bis. Con l'alto patronato della Presidenza della Repubblica e
della Presidenza del Consiglio dei ministri, e' autorizzata la
spesa di' 450.000 euro per l'anno 2004, quale contributo per le
attivita' celebrative inerenti il cinquantenario della conquista
del K2. Il contributo e' erogato agli enti. organizzatori, in
Italia e in Pakistan, su deliberazione di un Comitato composto da
tre saggi nominati rispettivamente dal Ministro delle politiche
agricole e forestali, dal Ministro degli affari esteri e dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali)).
5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a
35 milioni di euro per l'anno 2004, a 20 milioni di euro per
l'anno 2005 e a 25 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita'
culturali.
((5-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, pari
a 450.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente. "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero)).
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
((6-bis. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al
comma 17, lettera c), dopo le parole: "societa' sportiva di
capitali" sono inserite le seguenti: "o cooperativa".
6-ter. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il
comma 18 e' sostituito dai, seguenti:
"18. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche si
costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere
indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente
previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attivita'
sportive dilettantistiche, compresa l'attivita' didattica;
c) l' attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini' di lucro e la previsione che i proventi delle
attivita' non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli,
associati, anche in forme indirette;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di
democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati,
con la previsione dell'elettivita' delle cariche sociali, fatte
salve le societa' sportive dilettantistiche che assumono la forma
di societa' di capitali o cooperative per le quali si applicano le
disposizioni del codice civile;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonche'
le modalita' di approvazione degli stessi da parte degli organi
statutari;
g) le modalita' di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso
di' scioglimento delle societa' e delle associazioni.
18-bis. E' fatto divieto agli amministratori delle societa' e delle
associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima
carica in altre societa' o associazioni sportive dilettantistiche
nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina
associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della
medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione
sportiva.
18-ter. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in
possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere
all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17
attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso
dall'assemblea dei soci".
6-quater. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i
commi 20, 21 e 22 sono abrogati)).
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 22 marzo 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Castelli, Ministro della giustizia
Gasparri, Ministro delle
comunicazioni
Lunardi, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli