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Décret-loi n° 72 du 22 mars 2004 relatif aux interventions visant à lutter contre la diffusion illégale d'œuvres audiovisuelles et à soutenir les activités de cinéma et de divertissement (tel que converti en loi avec des modifications apportées par la loi n° 128 du 21 mai 2004, telle que modifiée jusqu'au décret-loi n° 7 du 31 janvier 2005), Italie

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Détails Détails Année de version 2005 Dates Entrée en vigueur: 24 mars 2004 Promulgué: 22 janvier 2004 Type de texte Lois en rapport avec la propriété intellectuelle Sujet Droit d'auteur Sujet (secondaire) Mise en application des droits, Organe de réglementation de la PI Notes This Decree, also called Urbani Decree, was converted with modifications into Law No. 128 of May 21, 2004, enforces urgent actions to oppose the illegal electronic circulation of audiovisual materials and to sustain film and entertainment activities.

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Italien Decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72 recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonche' a sostegno delle attivita' cinematografiche e dello spettacolo convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2004, n. 128 (aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7)        
 Decree-Law No. 72 of March 22, 2004, relating to Interventions to Oppose the Illegal Diffusion of Audiovisual Works, and to Support Movie and Entertainment Activities (as converted into law with changes by Law No. 128 of May 21, 2004, and as amended up to Decree-Law No. 7 of January 31, 2005)

DECRETO-LEGGE 22 marzo 2004, n. 72

Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere

dell'ingegno, nonche' a sostegno delle attivita' cinematografiche e dello

spettacolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare

disposizioni per contrastare il fenomeno della diffusione telematica

abusiva di materiale audiovisivo, nonche' per il sostegno finanziario

e lo sviluppo delle attivita' cinematografiche, dello spettacolo e

dello sport;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 12 marzo 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i

Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, delle

comunicazioni e delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure di contrasto alla diffusione

telematica abusiva di opere dell'ingegno

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2005, N. 7 CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 2005, N. 43)).

2. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.

633, e successive modificazioni, le parole: "a fini di lucro" sono

sostituite dalle seguenti: "per trarne profitto".

3. Al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.

633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la

seguente:

"a-bis) in violazione dell'articolo 16, per trarne profitto, comunica

al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante

connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal

diritto d'autore, o parte di essa;".

4. II Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero

dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse in materia di

prevenzione e repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis)

del comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633,

e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le

Amministrazioni interessate.

5. A seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, i

prestatori di servizi della societa' dell'informazione, di cui al

decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, comunicano alle autorita'

di polizia le informazioni in proprio possesso utili

all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte

segnalate.

6. A seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, per le

violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, i

prestatori di servizi della societa' dell'informazione, ad eccezione

dei fornitori di connettivita' alle reti, fatto salvo quanto previsto

agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003,

n. 70, pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire

l'accesso ai contenuti dei siti ovvero a rimuovere i contenuti

medesimi.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 e' punita con

una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 250.000 euro.

Alle violazioni di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste

dall'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

8. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003,

n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

"d) memorie digitali idonee per audio e video, fisse o

trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e

analoghi: 0,36 euro per ogni gigabyte";

b) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:

"h-bis) apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione

di supporti DVD e CD e software finalizzato alla masterizzazione:

3 per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore".

9. All'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e

successive modificazioni, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Il compenso e' dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio

dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti

indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla

Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una

dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i

compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In

caso di mancata corresponsione del compenso, e' responsabile in

solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei

supporti di registrazione.

4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 e' punita con la

sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso

dovuto, nonche', nei casi piu' gravi o di recidiva, con la

sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio

dell'attivita' commerciale o industriale da quindici giorni a tre

mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa.". ))

Art. 2

Disposizionirelative alle attivita'

cinematografiche e allo spettacolo

01. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,

il comma 5 e' sostituito dal seguente:

"5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita' tecniche di

gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione. dei

finanziamenti e dei contributi, nonche' le modalita' tecniche di

monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi.

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle

imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui

all'articolo 27 ed all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n.

1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la

disciplina risultante dilla medesima normativa e dai relativi

decreti di attuazione, qualora, prima della data di entrata in

vigore del presente decreto, esse abbiano gia' ottenuto il

riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e relativamente

ad esse sia stato depositato presso la competente direzione

generale il risultato dell'esame tecnico-economico del preventivo

e del piano finanziario di cui all'articolo 2, comma 5, del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 marzo

1994, concernente 'Norme di attuazione del decretolegge 14 gennaio

1994, n. 26, recante: Interventi urgenti in favore del cinema',

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994. Le

istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in

vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento

dell'interesse culturale nazionale e non siano corredate

dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano

finanziario, possono essere nuovamente presentate ai sensi del

presente decreto. Ai relativi progetti filmici e' riconosciuto,

con priorita' di trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito

positivo della valutazione per il riconoscimento dell'interesse

culturale, ai sensi dell'articolo 8, con esclusivo riferimento ai

criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo

articolo 8";

b) al comma 8, dopo le parole: "decreto legislativo" sono inserite le

seguenti: "non hanno natura regolamentare e".

2. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23

dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2004, sono finalizzate, nel

limite di 90 milioni di euro, all'applicazione del comma 1 ed alle

esigenze, anche di funzionamento, del settore dello spettacolo e

della Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello

spettacolo "Arcus S.p.a.". In ogni caso, alla erogazione delle

risorse per le finalita' di cui al periodo precedente si provvede

successivamente all'adozione del decreto di cui al medesimo comma

83 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996.

3. L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,

con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e'

abrogato. Le risorse giacenti sul conto speciale di cui alla

predetta disposizione sono versate all'entrata del bilancio dello

Stato, per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 12 del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ferma restando la loro

natura di finanziamenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze

e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio.

3-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.

367, e successive modificazioni, il comma 3 e' sostituito dal

seguente:

"3. Lo statuto deve prevedere altresi' le modalita' di partecipazione

dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio

della fondazione non puo' superare la misura del 40 per cento del

patrimonio stesso. Lo statuto prevede altresi' che possono

nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione

fondatori che, come singoli o cumulativamente, oltre ad un apporto

al patrimonio, assicurano per almeno due anni consecutivi un

apporto annuo non inferiore all'8 per cento del totale dei

finanziamenti pubblici erogati per la gestione dell'attivita'

della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui

avviene il loro ingresso nella fondazione, fermo restando quanto

previsto in materia di composizione del consiglio di

amministrazione. La permanenza nel consiglio di amministrazione

dei rappresentanti nominati dai fondatori privati e' subordinata

all'erogazione da parte di questi dell'apporto annuo per la

gestione dell'ente. Per raggiungere tale entita' dell'apporto, i

fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di

volere concorrere collettivamente alla gestione dell'ente nella

misura economica indicata. Ciascun fondatore privato non puo'

sottoscrivere piu' di una dichiarazione".

3-ter. L'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.

367, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"Art. 24. - (Contributi dello Stato). - 1. I criteri di ripartizione

della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle

fondazioni liricosinfoniche sono determinati ogni tre anni con

decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali non

avente natura regolamentare. Tali criteri decorrono dal 1° gennaio

2005.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti principi:

a) misura dei trasferimenti ricevuti in passato; b) caratteristiche

dei progetti e dei programmi di attivita' di ciascuna delle

fondazioni sulla base degli obiettivi specifici concordati in sede

convenzionale ai sensi dell'articolo 17, anche con riferimento al

volume dell'attivita' produttiva e allo spazio riservato alle

giovani generazioni di artisti;

c) misura degli investimenti destinati alla promozione del pubblico,

anche attraverso un'idonea politica dei prezzi, nonche' alla

formazione dei pubblico giovanile;

d) grado di raggiungimento degli obiettivi specifici concordati in

sede convenzionale;

e) valutazione degli organici artistici, tecnici e amministrativi

necessari al conseguimento dei fini istituzionali e dei relativi

costi come derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Gli organici funzionali e le voci dei relativi costi sono

previamente definiti con il decreto di cui al comma 1, tenendo

conto della peculiarita' dei singoli enti, anche in relazione alla

eventuale presenza di corpi di ballo e di laboratori di

costruzione sceno-tecnica;

f) valutazione della entita' della partecipazione dei privati al

patrimonio e al finanziamento della gestione della fondazione.

3. 11 principio di cui al comma 2, lettera b), dovra' essere valutato

secondo criteri oggettivi, anche collegati a meccanismi di

standardizzazione di costi e di determinazione degli indicatori di

rilevazione.

4. II principio di cui al comma 2, lettera d), dovra' essere valutato

secondo criteri oggettivi, anche collegati ad indicatori di

rilevazione definiti in sede convenzionale. A tale fine le

fondazioni hanno l'obbligo di presentare annualmente al Ministro

per i beni e le ttivita' culturali una dettagliata relazione circa

lo stato di raggiungimento degli obiettivi concordati.

5. Gli elementi indicati al comma 2, lettera f), sono tenuti presenti

in sede di ripartizione delle quote del Fondo unico per lo

spettacolo, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 25.

6. La percentuale corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, in

conseguenza della ripartizione della quota di cui al comma 1, e'

determinata ogni tre anni in percentuale sulla quota del Fondo

unico per lo spettacolo.

7. Per l'anno 2004 sono validi i criteri stabiliti dal regolamento di

cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 10

giugno 1999, n. 239.".

3-quater. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre

2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26

gennaio 2001, n. 6, le parole: ovvero hanno una partecipazione

inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali per la

gestione della propria attivita'," sono soppresse.

3-quinquies. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310,

il comma 5 e' sostituito dal seguente:

"5. Per l'anno 2004, e per i successivi tre anni, alla Fondazione di

cui al comma 1 e' assegnato un contributo a valere sulle risorse

di' cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n.

662, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2008, la

Fondazione concorre al riparto ordinario delle risorse assegnate

al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche.".

3-sexies. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2005, N. 7

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 2005, N. 43)).

3-septies. Le fondazioni lirico-sinfoniche adeguano i propri

statuti alle disposizioni del presente articolo entro centoventi

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3

Societa'per lo sviluppo dell'arte,

della cultura e dello spettacolo "Arcus S.p.a."

1. In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 60,

comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le

attivita' culturali, entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, individua i limiti di impegno di cui

all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166,

relativi agli esercizi finanziari 2003 e 2004, sui quali va

calcolata l'aliquota del tre per cento prevista dall'articolo 60

della citata legge n. 289 del 2002. Il Ministro dell'economia e

delle finanze provvede alle conseguenti variazioni di bilancio in

termini di residui, di competenza e di cassa.

2. Entro il termine di cui al comma 1, con decreto del Ministro per

i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, e' approvato il programma degli

interventi da finanziare con le risorse di cui al medesimo comma

1. Tale programma puo' ricomprendere anche interventi a favore

delle attivita' culturali e dello spettacolo. ((Il Ministro per i

beni e le attivita' culturali presenta al Parlamento una relazione

sugli interventi realizzati ai sensi del presente comma)).

3. Con apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui

al comma 1, tra la Societa' per lo sviluppo dell'arte, della

cultura e dello spettacolo "Arcus S.p.a.", ed i Ministeri per i

beni e le attivita' culturali e delle infrastrutture e dei

trasporti, sono disciplinati i criteri e le modalita' per la

realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

4. All'articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e

successive modificazioni, dopo le parole: "Ministro per i beni e

le attivita' culturali", sono inserite le seguenti: ", di concerto

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

Art. 4

Interventi nei settori dei beni e

delle attivita' culturali e dello sport

1. Per interventi nel settore dei beni e delle attivita' culturali

e dello sport e' autorizzata la spesa di31 milioni di euro per

l'anno 2004, di 16 milioni di euro per l'anno 2005 e di 25 milioni

di euro per l'anno 2006.

2. E' assegnato a Cinecitta' Holding S.p.a. un contributo

straordinario per spese di investimento di 3,5 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2004 e 2005.

3. E' assegnato alla Fondazione Centro sperimentale di

cinematografia un contributo straordinario per spese di

investimento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

4. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti con decreto del

Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottare entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, e possono essere direttamente effettuati da soggetti o

istituzioni proprietari, possessori e detentori dei beni, od

organizzatori di eventi, ai quali sono assegnate le relative

risorse.

((4-bis. Con l'alto patronato della Presidenza della Repubblica e

della Presidenza del Consiglio dei ministri, e' autorizzata la

spesa di' 450.000 euro per l'anno 2004, quale contributo per le

attivita' celebrative inerenti il cinquantenario della conquista

del K2. Il contributo e' erogato agli enti. organizzatori, in

Italia e in Pakistan, su deliberazione di un Comitato composto da

tre saggi nominati rispettivamente dal Ministro delle politiche

agricole e forestali, dal Ministro degli affari esteri e dal

Ministro per i beni e le attivita' culturali)).

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a

35 milioni di euro per l'anno 2004, a 20 milioni di euro per

l'anno 2005 e a 25 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita'

previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita'

culturali.

((5-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, pari

a 450.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale

di base di parte corrente. "Fondo speciale" dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al medesimo Ministero)).

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di

bilancio.

((6-bis. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al

comma 17, lettera c), dopo le parole: "societa' sportiva di

capitali" sono inserite le seguenti: "o cooperativa".

6-ter. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il

comma 18 e' sostituito dai, seguenti:

"18. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche si

costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere

indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente

previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attivita'

sportive dilettantistiche, compresa l'attivita' didattica;

c) l' attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini' di lucro e la previsione che i proventi delle

attivita' non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli,

associati, anche in forme indirette;

e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di

democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati,

con la previsione dell'elettivita' delle cariche sociali, fatte

salve le societa' sportive dilettantistiche che assumono la forma

di societa' di capitali o cooperative per le quali si applicano le

disposizioni del codice civile;

f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonche'

le modalita' di approvazione degli stessi da parte degli organi

statutari;

g) le modalita' di scioglimento dell'associazione;

h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso

di' scioglimento delle societa' e delle associazioni.

18-bis. E' fatto divieto agli amministratori delle societa' e delle

associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima

carica in altre societa' o associazioni sportive dilettantistiche

nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina

associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della

medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione

sportiva.

18-ter. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche

che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in

possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere

all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17

attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso

dall'assemblea dei soci".

6-quater. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i

commi 20, 21 e 22 sono abrogati)).

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 22 marzo 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del

Consiglio dei Ministri

Urbani, Ministro per i beni e le

attivita' culturali

Tremonti, Ministro dell'economia e

delle finanze

Castelli, Ministro della giustizia

Gasparri, Ministro delle

comunicazioni

Lunardi, Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Castelli


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