41COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
di ciascuna Camera, nel rispetto dei princı̀pi defi niti con legge costituzionale (1).
Art. 82.
Ciascuna Camera può disporre inchieste su ma terie di pubblico interesse.
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(1) Si veda in proposito l’articolo 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1:
«Art. 5.
1. La legge di cui all’articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge costituzionale, disci plina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare:
a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica;
b) l’accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previ sioni, distinguendo tra quelli dovuti all’andamento del ciclo economico, all’inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali;
c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera b) del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione;
d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finan ziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali, ai sensi del l’articolo 81, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall’ar ticolo 1 della presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso all’indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera c) del presente comma sulla base di un piano di rientro;
e) l’introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguar dare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pub blico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;
f) l’istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell’osservanza delle regole di bilancio;
g) le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera d) del presente comma, anche in deroga all’articolo 119 della Costituzione, con corre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo,