DECRETO-LEGGE 18 maggio 2012, n. 63
Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle
imprese editrici, nonche' di vendita della stampa quotidiana e
periodica e di pubblicita' istituzionale. (12G0083)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per modificare i requisiti di accesso ed i criteri di
calcolo dei contributi alle imprese editrici, in modo da conseguire
effetti di risanamento della contribuzione pubblica, una piu'
rigorosa selezione dell'accesso alle risorse, nonche' risparmi nella
spesa pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 maggio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Nuovi requisiti di accesso ai contributi all'editoria
1. In attesa della ridefinizione delle forme di sostegno
all'editoria, le disposizioni del presente decreto sono volte a
razionalizzare l'utilizzo delle risorse, attraverso meccanismi che
correlino il contributo per le imprese editoriali agli effettivi
livelli di vendita e di occupazione professionale, in conformita' con
le finalita' di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2013, le imprese
editrici di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, con esclusione
di quelle editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero,
e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, ((nonche')) le imprese
di cui all'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, fermi restando tutti gli altri requisiti di legge, possono
richiedere i relativi contributi a condizione ((che la testata edita
sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 25
per cento delle copie distribuite)) e, per le testate locali, nella
misura di almeno il 35 per cento delle copie distribuite. Si
considera testata nazionale quella distribuita in almeno ((tre
regioni)) e con una percentuale di distribuzione in ciascuna regione
non inferiore al 5 per cento della propria distribuzione totale.
Nella domanda di contributo sono evidenziate le modalita' e le
condizioni contrattuali che regolano l'eventuale affitto o acquisto
della testata.
3. Ai fini del comma 2, per copie distribuite si intendono quelle
poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi,
tramite contratti con societa' di distribuzione esterne, non
controllate ne' collegate all'impresa editrice richiedente il
contributo e quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Sono
escluse le copie diffuse e vendute tramite strillonaggio, quelle
oggetto di vendita in blocco, da intendersi quale vendita di una
pluralita' di copie ad un unico soggetto, nonche' quelle per le quali
non sia individuabile il prezzo di vendita. Sono ammesse al calcolo
le copie vendute mediante abbonamento sottoscritto da un unico
soggetto per una pluralita' di copie, qualora tale abbonamento
individui specificamente i singoli beneficiari e qualora il prezzo di
vendita della singola copia venduta in abbonamento non sia inferiore
al 20 per cento del prezzo di copertina. Sono altresi' ammesse le
copie cedute in connessione con il versamento di quote associative
destinate alla sottoscrizione di abbonamenti a prodotti editoriali
mediante espressa doppia opzione.
4. Per accedere ai contributi e' necessario altresi' che:
a) le cooperative editrici, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, comma 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
siano composte, esclusivamente, da giornalisti, poligrafici, grafici
editoriali, con prevalenza di giornalisti e abbiano la maggioranza
dei soci ((dipendenti)) della cooperativa con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, mantenendo il requisito della prevalenza dei
giornalisti ((. Le cooperative devono comunque essere in possesso del
requisito della mutualita' prevalente per l'esercizio di riferimento
dei contributi));
b) le imprese editrici di cui al comma 2, nonche' le imprese di
cui all'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, se editrici di quotidiani, abbiano impiegato,
nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 5 dipendenti,
con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto di
lavoro a tempo indeterminato; se editrici di periodici, abbiano
impiegato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 3
dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato;
c) i dati relativi alla tiratura, alla distribuzione e alla
vendita, nelle loro differenti modalita', siano attestati da
dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese dal legale
rappresentante dell'impresa, e siano comprovati da apposita
certificazione analitica rilasciata da una societa' di revisione
iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB.
5. L'obbligo della relazione di certificazione dei bilanci,
previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, per le imprese che editano
giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, si estende
ai dati relativi alle copie distribuite e vendute, con specificazione
delle diverse tipologie di vendita. Le autorita' diplomatiche o
consolari competenti ai sensi del medesimo articolo 6 acquisiscono
l'intera documentazione istruttoria richiesta per la concessione del
contributo, ai fini dell'inoltro al Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6. Il divieto di distribuzione degli utili, di cui all'articolo 3,
comma 2, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica a
tutte le imprese editrici che percepiscono i contributi diretti.
7. Le domande relative al credito di imposta sulla carta, per
l'anno 2011, di cui all'articolo 1, comma 40 , della legge 13
dicembre 2010, n. 220, si intendono regolarmente pervenute, purche'
inviate mediante raccomandata postale o tramite posta certificata
entro la data di scadenza prevista dal relativo bando.
((7-bis. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, il
requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e
b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, non e' richiesto alle
cooperative di giornalisti che si costituiscono ai sensi degli
articoli 5 e 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, qualora dette cooperative subentrino al contratto di
cessione in uso ovvero acquistino la testata che ha avuto accesso
entro il 31 dicembre 2011 ai contributi previsti dall'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25
novembre 2010, n. 223. Le cooperative di giornalisti sono esentate
dalla condizione prevista dall'articolo 1, comma 460, lettera a),
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel caso di subentro al
contratto di cessione in uso della testata.
7-ter. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, dopo le parole: "imprese strumentali" sono inserite le
seguenti: ", delle cooperative che operano nel settore dello
spettacolo, dell'informazione e del tempo libero")).
Art. 1-bis
(Contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero).
((1. Nell'ambito delle risorse stanziate sul pertinente capitolo
del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
nel rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 1, a decorrere
dai contributi relativi all'anno 2012, e' autorizzata la
corresponsione dell'importo complessivo di 2 milioni di euro, in
ragione d'anno, di contributi a favore di periodici italiani
pubblicati all'estero da almeno tre anni e di pubblicazioni con
periodicita' almeno trimestrale edite in Italia e diffuse
prevalentemente all'estero da almeno tre anni, anche tramite
abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni on line.
2. La misura dei contributi per le pubblicazioni di cui al comma 1
e' determinata tenendo conto della loro diffusione presso le
comunita' italiane all'estero, del loro apporto alla diffusione della
lingua e della cultura italiane, del loro contributo alla promozione
del sistema Italia all'estero, della loro consistenza informativa.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari
esteri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, sono definiti i criteri e le
modalita' per la concessione dei contributi di cui al comma 1,
tenendo conto del numero di uscite annue, del numero di pagine
pubblicate, del numero di copie vendute anche in formato digitale, e
riservando una apposita quota parte dell'importo complessivo di cui
al comma 1 alle testate che esprimono specifiche appartenenze
politiche, culturali e religiose.
4. E' istituita una commissione incaricata di accertare la
sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi di cui al
presente articolo e di deliberarne la liquidazione, composta da
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del
Ministero degli affari esteri, in pari numero, nonche' da
rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero,
della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero, della
Federazione nazionale della stampa italiana e della Consulta
nazionale delle associazioni di emigrazione. Ai componenti della
commissione non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque
denominato ed alle spese di funzionamento si provvede con gli
ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per
il bilancio dello Stato)).
Art. 2
Nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo
1. I contributi di cui al presente decreto spettano nei limiti
delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ((, salvo quanto disposto
dal comma 4 del presente articolo)). In caso di insufficienza delle
risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi ridotti
mediante riparto proporzionale.
2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, per le
imprese di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, per le imprese di cui all'articolo
153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche' per
le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il contributo, che
non puo' comunque superare quello riferito all'anno 2010, e' cosi'
calcolato:
a) ((una quota fino al 50 per cento esclusivamente dei costi
sostenuti per il personale dipendente, calcolati in un importo
massimo di 120.000 euro annui e di 50.000 euro annui rispettivamente
per ogni giornalista e per ogni poligrafico assunti con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, per l'acquisto della carta, per la
stampa, per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa e
per la distribuzione)). I predetti costi devono essere direttamente
connessi all'esercizio dell'attivita' editoriale per la produzione
della testata per la quale si richiedono i contributi ed i relativi
pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili.
Essi devono risultare dal bilancio di esercizio dell'impresa
richiedente i contributi e dal relativo prospetto analitico dei
costi. Tale prospetto deve far parte della relazione di
certificazione del bilancio, corredata dell'idonea documentazione
dimostrativa, redatta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g),
della legge 7 agosto 1990, n. 250 . Non sono comunque ammissibili i
costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di servizi
editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di
pagine del giornale e per attivita' di consulenza. ((L'importo
complessivo di tale quota non puo' comunque essere superiore a
2.500.000 euro per i quotidiani nazionali, a 1.500.000 euro per i
quotidiani locali e per le imprese editrici di giornali quotidiani di
cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250,
ed a 300.000 euro per i periodici)). ((Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti le condizioni, i termini e le modalita' di applicazione
della presente lettera));
b) ((una quota fino a 0,25 euro per ogni copia venduta per i
quotidiani nazionali, a 0,20 euro per i quotidiani locali e a 0,40
euro per i periodici)). Tale quota non puo' comunque essere superiore
all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia. L'importo
complessivo di tale quota di contributo non puo' comunque essere
superiore a ((3.500.000 euro)) per i quotidiani e a 200.000 euro per
i periodici. ((Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni,
i termini e le modalita' di applicazione della presente lettera)).
3. Per copie vendute si intendono quelle cedute a titolo oneroso
presso le edicole o punti di vendita non esclusivi, o spedite in
abbonamento a titolo oneroso, purche' considerate ammissibili in
conformita' ai criteri specificati all'articolo 1, comma 3.
4. Il presente articolo non si applica ai contributi di cui
all'articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250. Le
risorse complessivamente destinabili a tali contributi sono pari al 5
per cento dell'importo stanziato, per i contributi diretti alla
stampa, sul pertinente capitolo del bilancio del Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, si
procede alla liquidazione del contributo mediante riparto
proporzionale tra gli aventi diritto.
5. Le agenzie d'informazione radiofonica di cui all'articolo 53,
comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono accedere a un
contributo annuo pari al 30 per cento dei costi sostenuti per il
personale e per la diffusione, risultanti dal bilancio certificato da
una societa' di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla
CONSOB, e comunque non superiore a 800.000 euro.
((5-bis. Ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b-bis), del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per i contributi relativi all'anno
2010, le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di
informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 230, mantengono la possibilita' di avere il contributo fino
al massimo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge
14 agosto 1991, n. 278, provvedendosi in tal caso prioritariamente
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per il riparto
percentuale fra gli aventi diritto)).
6. All'articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le
parole: "70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per
cento". Al comma 2 del medesimo articolo le parole: "((l'80 per
cento))" sono sostituite dalle seguenti: "((il 50 per cento))".
7. L'erogazione dei contributi diretti alla stampa e' soggetta alla
disciplina di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il termine per la
conclusione del procedimento relativo all'erogazione dei contributi
scade il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione
delle relative domande. A tale data il provvedimento e' adottato
comunque sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, ferma
restando la ripetizione delle somme indebitamente percepite.
8. Ai componenti della Commissione tecnica consultiva di cui
all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, rappresentanti
delle categorie operanti nei settori della stampa e dell'editoria, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di
conflitto di interessi dettate dalla legge 20 luglio 2004, n.215.
Art. 3
Editoria digitale
1. Le imprese editrici ((. . .)) di cui all'articolo 3, commi 2,
2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le
imprese di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, nonche' le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive
modificazioni, ((che abbiano percepito i contributi per l'anno
2011,)) possono continuare a percepire i contributi qualora la
testata sia pubblicata, anche non unicamente, in formato digitale.
((La testata deve comunque essere accessibile on line, anche a titolo
non oneroso, e deve garantire un'informazione quotidiana composta da
informazione autoprodotta per almeno dieci articoli al giorno con un
aggiornamento pari ad almeno 240 giorni per i quotidiani, 45 per i
settimanali e plurisettimanali, 18 uscite per i quindicinali e 9 per
i mensili)).
2. Al fine di favorire l'ampliamento e la diversificazione delle
politiche editoriali delle imprese di cui al comma 1, e' consentita
la riduzione di periodicita'. A tale fine, per le testate in formato
digitale, si prescinde dai requisiti di accesso di cui all'articolo
1, comma 2. ((Ai fini degli adempimenti relativi all'iscrizione della
testata in formato digitale al registro degli operatori di
comunicazione, si applica l'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n.
62. La medesima esenzione ivi prevista si applica anche con
riferimento agli obblighi di cui all'articolo 6 della legge 8
febbraio 1948, n. 47. Qualora la testata sia pubblicata sia in
edizione cartacea sia in edizione digitale, con lo stesso marchio
editoriale, l'impresa non e' tenuta all'iscrizione di entrambe le
testate ma solo a dare apposita comunicazione al registro degli
operatori di comunicazione)).
3. Fermo restando il rispetto dei tetti massimi previsti
dall'articolo 2, il contributo per la pubblicazione esclusivamente in
formato digitale e' suddiviso in una quota pari, per i primi due
anni, al 70 per cento dei costi sostenuti ed una quota calcolata
sulla base di 0,10 euro per ogni copia digitale, ove venduta in
abbonamento. Tale quota non puo' comunque essere superiore
all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia digitale. Nel caso
di pubblicazione non esclusivamente in formato digitale, i costi di
produzione della edizione cartacea, calcolati secondo le disposizioni
dell'articolo 2, concorrono con quelli relativi alla edizione in
formato digitale, ((nei limiti dell'importo complessivo di cui))
all'articolo 2, comma 2, lettera a).
4. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2013, fermi
restando i requisiti di cui al comma 1, per testate in formato
digitale si intendono quelle migrate a un sistema digitale di
gestione di contenuti unico, dotate di un sistema di gestione di
spazi pubblicitari digitali, anche attraverso soggetti concessionari
di spazi pubblicitari digitali, di un sistema che consenta
l'inserimento di commenti da parte del pubblico, con facolta' di
prevedere registrazione e moderazione, di un sistema di distribuzione
di contenuti attraverso dispositivi mobili. Nel caso in cui la
pubblicazione sia fruibile, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le
testate devono essere altresi' dotate di un sistema di pubblicazione
che consenta la gestione di abbonamenti e di contenuti a pagamento,
nonche' di una piattaforma che consenta l'integrazione con sistemi di
pagamento digitali. L'effettiva dotazione dei sistemi e la
sussistenza dei requisiti di cui al presente comma ((sono oggetto)),
per ciascuna annualita', di apposita dichiarazione sostitutiva di
atto notorio redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta
dal legale rappresentante dell'impresa richiedente i contributi.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 3, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare,
da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono specificate le
tipologie dei costi ammissibili per la pubblicazione in formato
digitale. Tale decreto e' aggiornato periodicamente, anche per
ridefinire le caratteristiche tecniche delle testate digitali.
((5-bis. All'articolo 43, comma 10, del testo unico dei servizi di
media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, dopo le parole: "dall'editoria elettronica e
annuaristica anche per il tramite di internet" sono inserite le
seguenti: ", da pubblicita' on line e sulle diverse piattaforme anche
in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca,
da piattaforme sociali e di condivisione,".
5-ter. All'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge
31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: "le imprese concessionarie di
pubblicita' da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi
o da diffondere su giornali quotidiani o periodici," sono inserite le
seguenti: "sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili,")).
Art. 3-bis
(( (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni). ))
((1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto
informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i
cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o
agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attivita'
editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli
obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n.
47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e
ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del
26 novembre 2008, e successive modificazioni.
2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attivita' editoriale si
intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi
forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da
pubblicita' e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con
soggetti pubblici e privati)).
Art. 4
del sistema di distribuzione e vendita della stampa
quotidiana e periodica
1. Per favorire la modernizzazione del sistema di distribuzione e
vendita della stampa quotidiana e periodica, per assicurare una
adeguata certificazione delle copie distribuite e vendute e
nell'intento di agevolare la diffusione della moneta elettronica, a
decorrere dal 1° gennaio 2013 e' obbligatoria la tracciabilita' delle
vendite e delle rese dei giornali quotidiani e periodici attraverso
l'utilizzo degli opportuni strumenti informatici e telematici basati
sulla lettura del codice a barre. ((La gestione degli strumenti
informatici e della rete telematica e' svolta, in maniera condivisa
ed unitaria, con la partecipazione di tutti i componenti della
filiera distributiva, editori, distributori e rivenditori, che
stabiliscono di comune accordo lo sviluppo della rete, la gestione
dati e i costi di collegamento)). Per sostenere l'adeguamento
tecnologico degli operatori, e' attribuito, nel rispetto della regola
de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione,
del 15 dicembre 2006, un credito di imposta, per l'anno 2012, per un
importo non superiore ai risparmi accertati con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Sottosegretario
delegato ai sensi del comma 3 e, comunque, fino ad un limite massimo
di 10 milioni di euro. A tale fine le somme rivenienti dai risparmi
effettivamente conseguiti in applicazione del comma 3, per un importo
complessivo non superiore a 10 milioni di euro, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel
medesimo anno, per le finalita' di cui al presente comma, ad apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e' concesso ed
e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del
reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabilite le condizioni, i termini e le modalita' di
applicazione del presente articolo anche con riguardo alla fruizione
del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di
spesa e al relativo monitoraggio.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Al fine di assicurare l'applicazione dell'articolo 56, comma 4,
della legge 23 luglio 2009, n. 99, il costo unitario cui si rapporta
il rimborso in favore della societa' Poste Italiane S.p.A. relativo
all'applicazione delle tariffe agevolate per la spedizione dei
prodotti editoriali nel periodo compreso dal 1° gennaio al 31 marzo
2010, e' pari alle tariffe stabilite per l'anno 2012 per gli invii
non omologati destinati alle aree extraurbane, ((con decreto del
Ministro dello sviluppo economico)) 21 ottobre 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010, recante tariffe per
le spedizioni di prodotti editoriali, ad esclusione dei libri spediti
tramite pacchi, effettuate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46. Resta ferma
l'applicazione delle tariffe piene ai fini della determinazione dei
rimborsi in favore della societa' Poste Italiane S.p.A., per il
periodo compreso tra il 14 agosto ed il 31 dicembre 2009.
((Dall'applicazione del presente comma devono derivare risparmi pari
almeno a 10 milioni di euro. Conseguentemente, e' ridotta
l'autorizzazione di spesa relativa allo stanziamento accantonato nel
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 10-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25. I risparmi derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui al precedente periodo, da accertarsi con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del
Sottosegretario delegato, sono destinati ad integrare le risorse del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per le finalita' di cui al comma 1, nonche'
per le ulteriori politiche di sostegno e sviluppo del settore
editoriale)).
4. I rivenditori di quotidiani e periodici possono svolgere
attivita' connesse all'erogazione di servizi da parte delle Pubbliche
amministrazioni mediante l'utilizzo di una rete telematica e per il
tramite di un idoneo sistema informatico.
5. Il sistema informatico di cui al comma 4 deve:
a) assicurare il collegamento in tempo reale con gli archivi delle
Pubbliche amministrazioni di cui al comma 4;
b) garantire la sicurezza ed integrita' dei dati trasmessi;
c) essere operativo su tutto il territorio nazionale.
6. Dallo svolgimento delle attivita' di cui al comma 4 non devono
derivare ((nuovi o maggiori)) oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5
Pubblicita' istituzionale
1. Ai fini della tutela del pluralismo e dell'ottimizzazione della
spesa pubblica per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di
massa relativi alle campagne di comunicazione istituzionale promosse
dalle amministrazioni centrali dello Stato, il Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri fornisce, entro il 30 aprile di ogni anno, criteri ed
indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta
spesa, sulla base della rilevazione dei prezzi di acquisto effettuata
dal Dipartimento stesso, tenuto conto delle informazioni e dei dati
forniti dalle Amministrazioni entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. Le amministrazioni centrali dello Stato procedono all'acquisto
degli spazi di cui al comma 1 nel rispetto dei criteri forniti dal
Dipartimento per l'informazione e l'editoria e alle condizioni
economiche previste dagli accordi quadro di cui all'articolo 11 della
legge 7 giugno 2000, n. 150. A tal fine, tenuto conto dell'interesse
pubblico alla piu' estesa veicolazione ai cittadini delle
informazioni di carattere istituzionale, le concessionarie di
pubblicita' sono tenute ad applicare alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri la tariffa basata sul costo unitario piu' basso
applicato sul mercato al momento della stipula dell'accordo quadro,
che viene rinnovato annualmente.
Art. 5-bis
(Semplificazioni in materia di editoria per le associazioni ed
organizzazioni senza fini di lucro e le associazioni d'arma e
combattentistiche).
((1. Al fine di semplificare il quadro normativo relativo alle
tariffe postali per la spedizione di prodotti editoriali e di
promuovere lo sviluppo dell'editoria non profit, alle spedizioni
postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate
alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate
dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro individuate
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e
successive modificazioni, e dalle associazioni d'arma e
combattentistiche, puo' essere applicato il medesimo trattamento
tariffario previsto, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1,
comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004, dal decreto del Ministro
delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante "Prezzi per la
spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro
nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria 'no profit'",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non si applica la
disposizione relativa ai rimborsi alla societa' Poste italiane
S.p.A., di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46)).
Art. 6
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, a decorrere dal 1° gennaio 2013;
b) gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica
25 novembre 2010, n. 223;
c) l'articolo 3, commi 2, lettera c), e 3, lettera a), della
legge 7 agosto 1990, n. 250;
d) l'articolo 1, comma 458, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
((d-bis) gli articoli 26 e 45 della legge 5 agosto 1981, n. 416;
d-ter) l'articolo 3, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62;
d-quater) il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1983, n. 48)).
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 18 maggio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino