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Decreto-Ley N° 63 del 18 de mayo de 2012, por la que se establecen disposiciones urgentes para la Reorganización de las Contribuciones a la publicación de las industrias, así como la venta de Periódicos, Revistas y Publicidad Institucional, Italia

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Detalles Detalles Año de versión 2012 Fechas Entrada en vigor: 22 de mayo de 2012 Promulgación: 18 de mayo de 2012 Tipo de texto Otras textos Materia Derecho de autor

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Textos principales Textos principales Italiano Decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicita' istituzionale        


DECRETO-LEGGE 18 maggio 2012, n. 63

Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle

imprese editrici, nonche' di vendita della stampa quotidiana e

periodica e di pubblicita' istituzionale. (12G0083)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare

disposizioni per modificare i requisiti di accesso ed i criteri di

calcolo dei contributi alle imprese editrici, in modo da conseguire

effetti di risanamento della contribuzione pubblica, una piu'

rigorosa selezione dell'accesso alle risorse, nonche' risparmi nella

spesa pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione dell'11 maggio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Nuovi requisiti di accesso ai contributi all'editoria

1. In attesa della ridefinizione delle forme di sostegno

all'editoria, le disposizioni del presente decreto sono volte a

razionalizzare l'utilizzo delle risorse, attraverso meccanismi che

correlino il contributo per le imprese editoriali agli effettivi

livelli di vendita e di occupazione professionale, in conformita' con

le finalita' di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214.

2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2013, le imprese

editrici di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, con esclusione

di quelle editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero,

e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, ((nonche')) le imprese

di cui all'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.

388, fermi restando tutti gli altri requisiti di legge, possono

richiedere i relativi contributi a condizione ((che la testata edita

sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 25

per cento delle copie distribuite)) e, per le testate locali, nella

misura di almeno il 35 per cento delle copie distribuite. Si

considera testata nazionale quella distribuita in almeno ((tre

regioni)) e con una percentuale di distribuzione in ciascuna regione

non inferiore al 5 per cento della propria distribuzione totale.

Nella domanda di contributo sono evidenziate le modalita' e le

condizioni contrattuali che regolano l'eventuale affitto o acquisto

della testata.

3. Ai fini del comma 2, per copie distribuite si intendono quelle

poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi,

tramite contratti con societa' di distribuzione esterne, non

controllate ne' collegate all'impresa editrice richiedente il

contributo e quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Sono

escluse le copie diffuse e vendute tramite strillonaggio, quelle

oggetto di vendita in blocco, da intendersi quale vendita di una

pluralita' di copie ad un unico soggetto, nonche' quelle per le quali

non sia individuabile il prezzo di vendita. Sono ammesse al calcolo

le copie vendute mediante abbonamento sottoscritto da un unico

soggetto per una pluralita' di copie, qualora tale abbonamento

individui specificamente i singoli beneficiari e qualora il prezzo di

vendita della singola copia venduta in abbonamento non sia inferiore

al 20 per cento del prezzo di copertina. Sono altresi' ammesse le

copie cedute in connessione con il versamento di quote associative

destinate alla sottoscrizione di abbonamenti a prodotti editoriali

mediante espressa doppia opzione.

4. Per accedere ai contributi e' necessario altresi' che:

a) le cooperative editrici, fermo restando quanto previsto

dall'articolo 1, comma 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,

siano composte, esclusivamente, da giornalisti, poligrafici, grafici

editoriali, con prevalenza di giornalisti e abbiano la maggioranza

dei soci ((dipendenti)) della cooperativa con contratto di lavoro a

tempo indeterminato, mantenendo il requisito della prevalenza dei

giornalisti ((. Le cooperative devono comunque essere in possesso del

requisito della mutualita' prevalente per l'esercizio di riferimento

dei contributi));

b) le imprese editrici di cui al comma 2, nonche' le imprese di

cui all'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

e le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4

luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

agosto 2006, n. 248, se editrici di quotidiani, abbiano impiegato,

nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 5 dipendenti,

con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto di

lavoro a tempo indeterminato; se editrici di periodici, abbiano

impiegato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 3

dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con

contratto di lavoro a tempo indeterminato;

c) i dati relativi alla tiratura, alla distribuzione e alla

vendita, nelle loro differenti modalita', siano attestati da

dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese dal legale

rappresentante dell'impresa, e siano comprovati da apposita

certificazione analitica rilasciata da una societa' di revisione

iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB.

5. L'obbligo della relazione di certificazione dei bilanci,

previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della

Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, per le imprese che editano

giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, si estende

ai dati relativi alle copie distribuite e vendute, con specificazione

delle diverse tipologie di vendita. Le autorita' diplomatiche o

consolari competenti ai sensi del medesimo articolo 6 acquisiscono

l'intera documentazione istruttoria richiesta per la concessione del

contributo, ai fini dell'inoltro al Dipartimento per l'informazione e

l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. Il divieto di distribuzione degli utili, di cui all'articolo 3,

comma 2, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica a

tutte le imprese editrici che percepiscono i contributi diretti.

7. Le domande relative al credito di imposta sulla carta, per

l'anno 2011, di cui all'articolo 1, comma 40 , della legge 13

dicembre 2010, n. 220, si intendono regolarmente pervenute, purche'

inviate mediante raccomandata postale o tramite posta certificata

entro la data di scadenza prevista dal relativo bando.

((7-bis. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, il

requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e

b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, non e' richiesto alle

cooperative di giornalisti che si costituiscono ai sensi degli

articoli 5 e 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive

modificazioni, qualora dette cooperative subentrino al contratto di

cessione in uso ovvero acquistino la testata che ha avuto accesso

entro il 31 dicembre 2011 ai contributi previsti dall'articolo 3 del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25

novembre 2010, n. 223. Le cooperative di giornalisti sono esentate

dalla condizione prevista dall'articolo 1, comma 460, lettera a),

della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel caso di subentro al

contratto di cessione in uso della testata.

7-ter. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio

1999, n. 153, dopo le parole: "imprese strumentali" sono inserite le

seguenti: ", delle cooperative che operano nel settore dello

spettacolo, dell'informazione e del tempo libero")).

Art. 1-bis

(Contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero).

((1. Nell'ambito delle risorse stanziate sul pertinente capitolo

del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e

nel rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 1, a decorrere

dai contributi relativi all'anno 2012, e' autorizzata la

corresponsione dell'importo complessivo di 2 milioni di euro, in

ragione d'anno, di contributi a favore di periodici italiani

pubblicati all'estero da almeno tre anni e di pubblicazioni con

periodicita' almeno trimestrale edite in Italia e diffuse

prevalentemente all'estero da almeno tre anni, anche tramite

abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni on line.

2. La misura dei contributi per le pubblicazioni di cui al comma 1

e' determinata tenendo conto della loro diffusione presso le

comunita' italiane all'estero, del loro apporto alla diffusione della

lingua e della cultura italiane, del loro contributo alla promozione

del sistema Italia all'estero, della loro consistenza informativa.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa

deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente

del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari

esteri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica, sono definiti i criteri e le

modalita' per la concessione dei contributi di cui al comma 1,

tenendo conto del numero di uscite annue, del numero di pagine

pubblicate, del numero di copie vendute anche in formato digitale, e

riservando una apposita quota parte dell'importo complessivo di cui

al comma 1 alle testate che esprimono specifiche appartenenze

politiche, culturali e religiose.

4. E' istituita una commissione incaricata di accertare la

sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi di cui al

presente articolo e di deliberarne la liquidazione, composta da

rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del

Ministero degli affari esteri, in pari numero, nonche' da

rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero,

della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero, della

Federazione nazionale della stampa italiana e della Consulta

nazionale delle associazioni di emigrazione. Ai componenti della

commissione non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque

denominato ed alle spese di funzionamento si provvede con gli

ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per

il bilancio dello Stato)).

Art. 2

Nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo

1. I contributi di cui al presente decreto spettano nei limiti

delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo

della Presidenza del Consiglio dei Ministri ((, salvo quanto disposto

dal comma 4 del presente articolo)). In caso di insufficienza delle

risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi ridotti

mediante riparto proporzionale.

2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, per le

imprese di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater,

della legge 7 agosto 1990, n. 250, per le imprese di cui all'articolo

153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche' per

le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4

luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il contributo, che

non puo' comunque superare quello riferito all'anno 2010, e' cosi'

calcolato:

a) ((una quota fino al 50 per cento esclusivamente dei costi

sostenuti per il personale dipendente, calcolati in un importo

massimo di 120.000 euro annui e di 50.000 euro annui rispettivamente

per ogni giornalista e per ogni poligrafico assunti con contratto di

lavoro a tempo indeterminato, per l'acquisto della carta, per la

stampa, per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa e

per la distribuzione)). I predetti costi devono essere direttamente

connessi all'esercizio dell'attivita' editoriale per la produzione

della testata per la quale si richiedono i contributi ed i relativi

pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili.

Essi devono risultare dal bilancio di esercizio dell'impresa

richiedente i contributi e dal relativo prospetto analitico dei

costi. Tale prospetto deve far parte della relazione di

certificazione del bilancio, corredata dell'idonea documentazione

dimostrativa, redatta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g),

della legge 7 agosto 1990, n. 250 . Non sono comunque ammissibili i

costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di servizi

editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di

pagine del giornale e per attivita' di consulenza. ((L'importo

complessivo di tale quota non puo' comunque essere superiore a

2.500.000 euro per i quotidiani nazionali, a 1.500.000 euro per i

quotidiani locali e per le imprese editrici di giornali quotidiani di

cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250,

ed a 300.000 euro per i periodici)). ((Con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono

stabiliti le condizioni, i termini e le modalita' di applicazione

della presente lettera));

b) ((una quota fino a 0,25 euro per ogni copia venduta per i

quotidiani nazionali, a 0,20 euro per i quotidiani locali e a 0,40

euro per i periodici)). Tale quota non puo' comunque essere superiore

all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia. L'importo

complessivo di tale quota di contributo non puo' comunque essere

superiore a ((3.500.000 euro)) per i quotidiani e a 200.000 euro per

i periodici. ((Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,

da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni,

i termini e le modalita' di applicazione della presente lettera)).

3. Per copie vendute si intendono quelle cedute a titolo oneroso

presso le edicole o punti di vendita non esclusivi, o spedite in

abbonamento a titolo oneroso, purche' considerate ammissibili in

conformita' ai criteri specificati all'articolo 1, comma 3.

4. Il presente articolo non si applica ai contributi di cui

all'articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250. Le

risorse complessivamente destinabili a tali contributi sono pari al 5

per cento dell'importo stanziato, per i contributi diretti alla

stampa, sul pertinente capitolo del bilancio del Dipartimento per

l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei

Ministri. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, si

procede alla liquidazione del contributo mediante riparto

proporzionale tra gli aventi diritto.

5. Le agenzie d'informazione radiofonica di cui all'articolo 53,

comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono accedere a un

contributo annuo pari al 30 per cento dei costi sostenuti per il

personale e per la diffusione, risultanti dal bilancio certificato da

una societa' di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla

CONSOB, e comunque non superiore a 800.000 euro.

((5-bis. Ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b-bis), del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per i contributi relativi all'anno

2010, le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di

informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto

1990, n. 230, mantengono la possibilita' di avere il contributo fino

al massimo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge

14 agosto 1991, n. 278, provvedendosi in tal caso prioritariamente

nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per il riparto

percentuale fra gli aventi diritto)).

6. All'articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le

parole: "70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per

cento". Al comma 2 del medesimo articolo le parole: "((l'80 per

cento))" sono sostituite dalle seguenti: "((il 50 per cento))".

7. L'erogazione dei contributi diretti alla stampa e' soggetta alla

disciplina di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il termine per la

conclusione del procedimento relativo all'erogazione dei contributi

scade il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione

delle relative domande. A tale data il provvedimento e' adottato

comunque sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, ferma

restando la ripetizione delle somme indebitamente percepite.

8. Ai componenti della Commissione tecnica consultiva di cui

all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, rappresentanti

delle categorie operanti nei settori della stampa e dell'editoria, si

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di

conflitto di interessi dettate dalla legge 20 luglio 2004, n.215.

Art. 3

Editoria digitale

1. Le imprese editrici ((. . .)) di cui all'articolo 3, commi 2,

2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le

imprese di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre

2000, n. 388, nonche' le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter,

del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive

modificazioni, ((che abbiano percepito i contributi per l'anno

2011,)) possono continuare a percepire i contributi qualora la

testata sia pubblicata, anche non unicamente, in formato digitale.

((La testata deve comunque essere accessibile on line, anche a titolo

non oneroso, e deve garantire un'informazione quotidiana composta da

informazione autoprodotta per almeno dieci articoli al giorno con un

aggiornamento pari ad almeno 240 giorni per i quotidiani, 45 per i

settimanali e plurisettimanali, 18 uscite per i quindicinali e 9 per

i mensili)).

2. Al fine di favorire l'ampliamento e la diversificazione delle

politiche editoriali delle imprese di cui al comma 1, e' consentita

la riduzione di periodicita'. A tale fine, per le testate in formato

digitale, si prescinde dai requisiti di accesso di cui all'articolo

1, comma 2. ((Ai fini degli adempimenti relativi all'iscrizione della

testata in formato digitale al registro degli operatori di

comunicazione, si applica l'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n.

62. La medesima esenzione ivi prevista si applica anche con

riferimento agli obblighi di cui all'articolo 6 della legge 8

febbraio 1948, n. 47. Qualora la testata sia pubblicata sia in

edizione cartacea sia in edizione digitale, con lo stesso marchio

editoriale, l'impresa non e' tenuta all'iscrizione di entrambe le

testate ma solo a dare apposita comunicazione al registro degli

operatori di comunicazione)).

3. Fermo restando il rispetto dei tetti massimi previsti

dall'articolo 2, il contributo per la pubblicazione esclusivamente in

formato digitale e' suddiviso in una quota pari, per i primi due

anni, al 70 per cento dei costi sostenuti ed una quota calcolata

sulla base di 0,10 euro per ogni copia digitale, ove venduta in

abbonamento. Tale quota non puo' comunque essere superiore

all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia digitale. Nel caso

di pubblicazione non esclusivamente in formato digitale, i costi di

produzione della edizione cartacea, calcolati secondo le disposizioni

dell'articolo 2, concorrono con quelli relativi alla edizione in

formato digitale, ((nei limiti dell'importo complessivo di cui))

all'articolo 2, comma 2, lettera a).

4. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2013, fermi

restando i requisiti di cui al comma 1, per testate in formato

digitale si intendono quelle migrate a un sistema digitale di

gestione di contenuti unico, dotate di un sistema di gestione di

spazi pubblicitari digitali, anche attraverso soggetti concessionari

di spazi pubblicitari digitali, di un sistema che consenta

l'inserimento di commenti da parte del pubblico, con facolta' di

prevedere registrazione e moderazione, di un sistema di distribuzione

di contenuti attraverso dispositivi mobili. Nel caso in cui la

pubblicazione sia fruibile, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le

testate devono essere altresi' dotate di un sistema di pubblicazione

che consenta la gestione di abbonamenti e di contenuti a pagamento,

nonche' di una piattaforma che consenta l'integrazione con sistemi di

pagamento digitali. L'effettiva dotazione dei sistemi e la

sussistenza dei requisiti di cui al presente comma ((sono oggetto)),

per ciascuna annualita', di apposita dichiarazione sostitutiva di

atto notorio redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta

dal legale rappresentante dell'impresa richiedente i contributi.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 3, con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare,

da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, sono specificate le

tipologie dei costi ammissibili per la pubblicazione in formato

digitale. Tale decreto e' aggiornato periodicamente, anche per

ridefinire le caratteristiche tecniche delle testate digitali.

((5-bis. All'articolo 43, comma 10, del testo unico dei servizi di

media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31

luglio 2005, n. 177, dopo le parole: "dall'editoria elettronica e

annuaristica anche per il tramite di internet" sono inserite le

seguenti: ", da pubblicita' on line e sulle diverse piattaforme anche

in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca,

da piattaforme sociali e di condivisione,".

5-ter. All'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge

31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: "le imprese concessionarie di

pubblicita' da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi

o da diffondere su giornali quotidiani o periodici," sono inserite le

seguenti: "sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili,")).

Art. 3-bis

(( (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni). ))

((1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto

informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i

cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o

agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attivita'

editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli

obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n.

47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive

modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e

ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera

dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del

26 novembre 2008, e successive modificazioni.

2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attivita' editoriale si

intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi

forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da

pubblicita' e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con

soggetti pubblici e privati)).

Art. 4

del sistema di distribuzione e vendita della stampa

quotidiana e periodica

1. Per favorire la modernizzazione del sistema di distribuzione e

vendita della stampa quotidiana e periodica, per assicurare una

adeguata certificazione delle copie distribuite e vendute e

nell'intento di agevolare la diffusione della moneta elettronica, a

decorrere dal 1° gennaio 2013 e' obbligatoria la tracciabilita' delle

vendite e delle rese dei giornali quotidiani e periodici attraverso

l'utilizzo degli opportuni strumenti informatici e telematici basati

sulla lettura del codice a barre. ((La gestione degli strumenti

informatici e della rete telematica e' svolta, in maniera condivisa

ed unitaria, con la partecipazione di tutti i componenti della

filiera distributiva, editori, distributori e rivenditori, che

stabiliscono di comune accordo lo sviluppo della rete, la gestione

dati e i costi di collegamento)). Per sostenere l'adeguamento

tecnologico degli operatori, e' attribuito, nel rispetto della regola

de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione,

del 15 dicembre 2006, un credito di imposta, per l'anno 2012, per un

importo non superiore ai risparmi accertati con apposito decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Sottosegretario

delegato ai sensi del comma 3 e, comunque, fino ad un limite massimo

di 10 milioni di euro. A tale fine le somme rivenienti dai risparmi

effettivamente conseguiti in applicazione del comma 3, per un importo

complessivo non superiore a 10 milioni di euro, sono versate

all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel

medesimo anno, per le finalita' di cui al presente comma, ad apposito

capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione

dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e' concesso ed

e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e

successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del

reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale

sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui

agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sono stabilite le condizioni, i termini e le modalita' di

applicazione del presente articolo anche con riguardo alla fruizione

del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di

spesa e al relativo monitoraggio.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Al fine di assicurare l'applicazione dell'articolo 56, comma 4,

della legge 23 luglio 2009, n. 99, il costo unitario cui si rapporta

il rimborso in favore della societa' Poste Italiane S.p.A. relativo

all'applicazione delle tariffe agevolate per la spedizione dei

prodotti editoriali nel periodo compreso dal 1° gennaio al 31 marzo

2010, e' pari alle tariffe stabilite per l'anno 2012 per gli invii

non omologati destinati alle aree extraurbane, ((con decreto del

Ministro dello sviluppo economico)) 21 ottobre 2010, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010, recante tariffe per

le spedizioni di prodotti editoriali, ad esclusione dei libri spediti

tramite pacchi, effettuate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma

1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46. Resta ferma

l'applicazione delle tariffe piene ai fini della determinazione dei

rimborsi in favore della societa' Poste Italiane S.p.A., per il

periodo compreso tra il 14 agosto ed il 31 dicembre 2009.

((Dall'applicazione del presente comma devono derivare risparmi pari

almeno a 10 milioni di euro. Conseguentemente, e' ridotta

l'autorizzazione di spesa relativa allo stanziamento accantonato nel

bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai

sensi dell'articolo 10-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre

2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio

2010, n. 25. I risparmi derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione

di spesa di cui al precedente periodo, da accertarsi con apposito

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del

Sottosegretario delegato, sono destinati ad integrare le risorse del

Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del

Consiglio dei Ministri per le finalita' di cui al comma 1, nonche'

per le ulteriori politiche di sostegno e sviluppo del settore

editoriale)).

4. I rivenditori di quotidiani e periodici possono svolgere

attivita' connesse all'erogazione di servizi da parte delle Pubbliche

amministrazioni mediante l'utilizzo di una rete telematica e per il

tramite di un idoneo sistema informatico.

5. Il sistema informatico di cui al comma 4 deve:

a) assicurare il collegamento in tempo reale con gli archivi delle

Pubbliche amministrazioni di cui al comma 4;

b) garantire la sicurezza ed integrita' dei dati trasmessi;

c) essere operativo su tutto il territorio nazionale.

6. Dallo svolgimento delle attivita' di cui al comma 4 non devono

derivare ((nuovi o maggiori)) oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5

Pubblicita' istituzionale

1. Ai fini della tutela del pluralismo e dell'ottimizzazione della

spesa pubblica per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di

massa relativi alle campagne di comunicazione istituzionale promosse

dalle amministrazioni centrali dello Stato, il Dipartimento per

l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei

Ministri fornisce, entro il 30 aprile di ogni anno, criteri ed

indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta

spesa, sulla base della rilevazione dei prezzi di acquisto effettuata

dal Dipartimento stesso, tenuto conto delle informazioni e dei dati

forniti dalle Amministrazioni entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Le amministrazioni centrali dello Stato procedono all'acquisto

degli spazi di cui al comma 1 nel rispetto dei criteri forniti dal

Dipartimento per l'informazione e l'editoria e alle condizioni

economiche previste dagli accordi quadro di cui all'articolo 11 della

legge 7 giugno 2000, n. 150. A tal fine, tenuto conto dell'interesse

pubblico alla piu' estesa veicolazione ai cittadini delle

informazioni di carattere istituzionale, le concessionarie di

pubblicita' sono tenute ad applicare alla Presidenza del Consiglio

dei Ministri la tariffa basata sul costo unitario piu' basso

applicato sul mercato al momento della stipula dell'accordo quadro,

che viene rinnovato annualmente.

Art. 5-bis

(Semplificazioni in materia di editoria per le associazioni ed

organizzazioni senza fini di lucro e le associazioni d'arma e

combattentistiche).

((1. Al fine di semplificare il quadro normativo relativo alle

tariffe postali per la spedizione di prodotti editoriali e di

promuovere lo sviluppo dell'editoria non profit, alle spedizioni

postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate

alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate

dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro individuate

dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e

successive modificazioni, e dalle associazioni d'arma e

combattentistiche, puo' essere applicato il medesimo trattamento

tariffario previsto, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1,

comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004, dal decreto del Ministro

delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante "Prezzi per la

spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro

nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria 'no profit'",

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002.

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non si applica la

disposizione relativa ai rimborsi alla societa' Poste italiane

S.p.A., di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre

2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio

2004, n. 46)).

Art. 6

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, a decorrere dal 1° gennaio 2013;

b) gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica

25 novembre 2010, n. 223;

c) l'articolo 3, commi 2, lettera c), e 3, lettera a), della

legge 7 agosto 1990, n. 250;

d) l'articolo 1, comma 458, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

((d-bis) gli articoli 26 e 45 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

d-ter) l'articolo 3, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62;

d-quater) il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio

1983, n. 48)).

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 18 maggio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino


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N° WIPO Lex IT181