DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12
dicembre 2002, n. 273.
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI FONDAMENTALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per
favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, come
modificata dall'articolo 2, comma 8, della legge 27 luglio 2004, n.
186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
maggio 2004, n. 136, e come ulteriormente modificata dall'articolo 2
della legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, ed in
particolare l'articolo 15, recante delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni in materia di proprieta' industriale;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;
Visto il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;
Visto il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411;
Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354;
Visto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1948, n.
795;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
540;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n.
974;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n.
32;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n.
338;
Vista la legge 3 maggio 1985, n. 194;
Vista la legge 14 ottobre 1985, n. 620;
Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 60;
Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 70;
Vista la legge 19 ottobre 1991, n. 349;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993,
n. 595;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
360;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
391;
Vista la legge 21 dicembre 1984, n. 890;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164;
Visti i commi 8, 8-bis, 8-ter e 8-quater dell'articolo 3 del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 17
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28
ottobre 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 settembre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 25 ottobre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 28 ottobre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati, espresso in data 22 dicembre 2004 e del Senato della
Repubblica, espresso in data 21 dicembre 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2004;
Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli
affari esteri e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Diritti di proprieta' industriale
1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprieta'
industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni
geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni,
modelli di utilita', topografie dei prodotti a semiconduttori,
((segreti commerciali)) e nuove varieta' vegetali.
Art. 2.
Costituzione ed acquisto dei diritti
1. I diritti di proprieta' industriale si acquistano mediante
brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal
presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai
titoli di proprieta' industriale.
2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di
utilita', le nuove varieta' vegetali.
3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le
topografie dei prodotti a semiconduttori.
4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni
distintivi diversi dal marchio registrato, ((i segreti commerciali)),
le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.
5. L'attivita' amministrativa di brevettazione e di registrazione
ha natura di accertamento costitutivo e da' luogo a titoli soggetti
ad un regime speciale di nullita' e decadenza sulla base delle norme
contenute nel presente codice.
Art. 3.
Trattamento dello straniero
1. Ai cittadini di ciascuno Stato facente parte della Convenzione
di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, testo di
Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n.
424, ovvero della Organizzazione mondiale del commercio ed ai
cittadini di Stati non facenti parte delle suddette Convenzioni, ma
che siano domiciliati o abbiano uno stabilimento industriale o
commerciale effettivo sul territorio di uno Stato facente parte della
Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprieta'
industriale, e' accordato, per le materie di cui al presente codice,
lo stesso trattamento accordato ai cittadini italiani. In materia di
nuove varieta' vegetali, il trattamento accordato ai cittadini
italiani e' accordato ai cittadini di uno Stato facente parte della
Convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali
UPOV, testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificato con legge 23
marzo 1998, n. 110. In materia di topografie dei prodotti a
((semiconduttori)), il trattamento accordato ai cittadini italiani e'
accordato ai cittadini di un altro Stato solo se la protezione
accordata da quello Stato ai cittadini italiani e' analoga a quella
prevista dal presente codice.
2. Ai cittadini di Stati non facenti parte ne' della Convenzione di
Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, ne'
della Organizzazione mondiale del commercio, ne', per quanto attiene
alle nuove varieta' vegetali, della Convenzione internazionale per la
protezione delle novita' vegetali, e' accordato, per le materie di
cui al presente codice, il trattamento accordato ai cittadini
italiani, se lo Stato al quale il cittadino appartiene accorda ai
cittadini italiani reciprocita' di trattamento.
3. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali sottoscritte
e ratificate dall'((Italia)) riconoscono allo straniero nel
territorio dello Stato, per le materie di cui al presente codice, si
intendono automaticamente estese ai cittadini italiani.
4. Il diritto di ottenere ai sensi delle convenzioni internazionali
la registrazione in Italia di un marchio registrato precedentemente
all'estero, al quale si fa riferimento nella domanda di
registrazione, spetta al titolare del marchio all'estero, o al suo
avente causa.
5. Ai cittadini sono equiparate le persone giuridiche di
corrispondente nazionalita'.
Art. 4.
Priorita'
1. Chiunque abbia regolarmente depositato, in o per uno Stato
facente parte di una convenzione internazionale ratificata
dall'Italia che riconosce il diritto di priorita', una domanda
diretta ad ottenere un titolo di proprieta' industriale o il suo
avente causa, fruisce di un diritto di priorita' a decorrere dalla
prima domanda per effettuare il deposito di una domanda di brevetto
d'invenzione, di modello di utilita', di privativa di nuova varieta'
vegetale, di registrazione di disegno o modello e di registrazione di
marchio, secondo le disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione di
Unione di Parigi.
2. Il termine di priorita' e' di dodici mesi per i brevetti
d'invenzione ed i modelli di utilita' e le varieta' vegetali, di sei
mesi per i disegni o modelli ed i marchi.
3. E' riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di
priorita' qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale
regolare, cioe' idoneo a stabilire la data alla quale la prima
domanda e' stata depositata, a norma della legislazione nazionale
dello Stato nel quale e' stato effettuato, o di accordi bilaterali o
plurilaterali, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.
Art. 5.
Esaurimento
1. Le facolta' esclusive attribuite dal presente codice al titolare
di un diritto di proprieta' industriale si esauriscono una volta che
i prodotti protetti da un diritto di proprieta' industriale siano
stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel
territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della
Comunita' europea o dello Spazio economico europeo.
2. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si
applica (( . . . )) quando sussistano motivi legittimi perche' il
titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei
prodotti, in particolare quando lo stato di questi e' modificato o
alterato dopo la loro immissione in commercio.
((3. Le facolta' esclusive attribuite dalla privativa su una varieta'
protetta, sulle varieta' essenzialmente derivate dalla varieta'
protetta quando questa non sia, a sua volta, una varieta'
essenzialmente derivata, sulle varieta' che non si distinguono
nettamente dalla varieta' protetta e sulle varieta' la cui produzione
necessita del ripetuto impiego della varieta' protetta, non si
estendono agli atti riguardanti:
a) il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa,
quale che ne sia la forma;
b) il prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di
esse quando tale materiale o prodotto sia stato ceduto o
commercializzato dallo stesso costitutore o con il suo consenso nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
o dello Spazio economico europeo, a meno che si tratti di atti che
implicano una nuova riproduzione o moltiplicazione della varieta'
protetta oppure un'esportazione del materiale della varieta' stessa
che consenta di riprodurla in uno Stato che non protegge la varieta'
del genere o della specie vegetale a cui appartiene, salvo che il
materiale esportato sia destinato al consumo finale.))
Art. 6.
Comunione
1. Se un diritto di proprieta' industriale appartiene a piu'
soggetti, le facolta' relative sono regolate, salvo convenzioni in
contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla
comunione in quanto compatibili.
((1-bis. In caso di diritto appartenente a piu' soggetti, la
presentazione della domanda di brevetto o di registrazione, la
prosecuzione del procedimento di brevettazione o registrazione, la
presentazione della domanda di rinnovo, ove prevista, il pagamento
dei diritti di mantenimento in vita, la presentazione della
traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni di una domanda di
brevetto europeo o del testo del brevetto europeo concesso o
mantenuto in forma modificata o limitata e gli altri procedimenti di
fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi possono essere
effettuati da ciascuno di tali soggetti nell'interesse di tutti.))
Capo II
NORME RELATIVE ALL'ESISTENZA, ALL'AMBITO E ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI
PROPRIETA' INDUSTRIALE
Sezione I
Marchi
Art. 7.
Oggetto della registrazione
1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati
graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i
disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della
confezione di esso, le combinazioni o le tonalita' cromatiche,
purche' siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa
da quelli di altre imprese.
Art. 8.
Ritratti di persone, nomi e segni notori
1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi
senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il
consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro
morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo
la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado
incluso.
2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la
registrazione possono essere registrati come marchi, purche' il loro
uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha
diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha
tuttavia la facolta' di subordinare la registrazione al consenso
stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedira' a
chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta
((, sussistendo i presupposti di cui all'art. 21, comma 1)).
3. Se notori, possono essere registrati ((o usati)) come marchio
solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti
di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo
artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le
denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed
associazioni non aventi finalita' economiche, nonche' gli emblemi
caratteristici di questi.
Art. 9.
Marchi di forma
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla
natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per
ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che da' un valore
sostanziale al prodotto.
Art. 10.
Stemmi
1. Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni
internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni
menzionati nelle convenzioni stesse, nonche' i segni contenenti
simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico non
possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a
meno che l'autorita' competente non ne abbia autorizzato la
registrazione.
2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni con
significazione politica o di alto valore simbolico, o contenente
elementi araldici, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima della
registrazione, invia l'esemplare del marchio e quantaltro possa
occorrere alle amministrazioni pubbliche interessate, o competenti,
per sentirne l'avviso, in conformita' a quanto e' disposto nel comma
4.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha la facolta' di
provvedere ai termini del comma 2 in ogni caso in cui sussista dubbio
che il marchio possa essere contrario ((alla legge,)) all'ordine
pubblico o al buon costume.
4. Se l'amministrazione interessata, o competente, di cui ai commi
2 e 3, esprime avviso contrario alla registrazione del marchio,
l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda.
Art. 11.
Marchio collettivo
1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la
natura o la qualita' di determinati prodotti o servizi, possono
ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi
ed hanno la facolta' di concedere l'uso dei marchi stessi a
produttori o commercianti.
2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i
controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda
di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere
comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi
per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi
collettivi stranieri registrati nel Paese di origine.
4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo puo'
consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire
per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In
tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo'
rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i
marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato
privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre
analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e
marchi ha facolta' di chiedere al riguardo l'avviso delle
amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o
competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo
costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a
terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purche' quest'uso sia
conforme ai principi della correttezza professionale (( . . . )).
5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni
del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.
Art. 12
(( (Novita')
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda:
a) siano identici o simili ad un segno gia' noto come marchio o
segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio
o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a
causa dell'identita' o somiglianza tra i segni e dell'identita' o
affinita' fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di
confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio
di associazione fra i due segni. Si considera altresi' noto il
marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi
per la protezione della proprieta' industriale, testo di Stoccolma 14
luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia
notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in
forza della notorieta' acquisita nello Stato attraverso la promozione
del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi
notorieta' di esso, o importi notorieta' puramente locale, non toglie
la novita', ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso
del marchio, anche ai fini della pubblicita', nei limiti della
diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso.
L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante
causa non e' di ostacolo alla registrazione;
b) siano identici o simili a un segno gia' noto come ditta,
denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato
nell'attivita' economica, o altro segno distintivo adottato da altri,
se a causa della identita' o somiglianza fra i segni e dell'identita'
o affinita' fra l'attivita' d'impresa da questi esercitata ed i
prodotti o servizi per i quali il marchio e' registrato possa
determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo'
consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso
precedente del segno, quando non importi notorieta' di esso, o
importi notorieta' puramente locale, non toglie la novita'. L'uso
precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa
non e' di ostacolo alla registrazione;
c) siano identici ad un marchio gia' da altri registrato nello
Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in
data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un
diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza
per prodotti o servizi identici;
d) siano identici o simili ad un marchio gia' da altri registrato
nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda
depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in
forza di un diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di
preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa
dell'identita' o somiglianza fra i segni e dell'identita' o affinita'
fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di
confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio
di associazione fra i due segni;
e) siano identici o simili ad un marchio gia' da altri registrato
nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda
depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in
forza di un diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di
preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il
marchio anteriore goda nella Comunita', se comunitario, o nello
Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto
motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o
dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli
stessi;
f) siano identici o simili ad un marchio gia' notoriamente
conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi
per la protezione della proprieta' industriale, per prodotti o
servizi anche non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla
lettera e).
2. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), non toglie la novita'
il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se
si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per
non uso ai sensi dell'articolo 24 al momento della proposizione della
domanda o dell'eccezione di nullita'.
3. Ai fini previsti al comma 1, lettere c), d) ed e), le domande
anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto
riserva della conseguente registrazione.))
Art. 13.
Capacita' distintiva
((1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:
a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso
comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche
di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si
riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a
designare la specie, la qualita', la quantita', la destinazione, il
valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del
prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del
prodotto o servizio.))
2. In deroga al comma 1 (( . . . )) possono costituire oggetto di
registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda
di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano
acquistato carattere distintivo.
3. Il marchio non puo' essere dichiarato o considerato nullo se
prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullita',
il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne e' stato
fatto, ha acquistato carattere distintivo.
4. Il marchio decade se, per il fatto dell'attivita' o
dell'inattivita' del suo titolare, sia divenuto nel commercio
denominazione generica del prodotto o ((servizio o abbia comunque))
perduto la sua capacita' distintiva.
Art. 14.
((Liceita' e diritti di terzi))
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio
d'impresa:
a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon
costume;
b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla
provenienza geografica, sulla natura o sulla qualita' dei prodotti o
servizi;
c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui
diritto di autore, di proprieta' industriale o altro diritto
esclusivo di terzi.
2. Il marchio d'impresa decade:
a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in
particolare circa la natura, qualita' o provenienza dei prodotti o
servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal
titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali
e' registrato;
b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al
buon costume;
c) per omissione da parte del titolare dei controlli previsti
dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo.
Art. 15.
Effetti della registrazione
1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti
con la registrazione.
2. Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di
deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione gli effetti di
essa decorrono dalla data di scadenza della registrazione precedente.
3. Salvo il disposto dell'articolo 20, comma 1, lettera c), la
registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi
indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini.
4. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di
deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare.
5. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nel registro
dei marchi di impresa e di essa deve essere data notizia nel
Bollettino ufficiale.
Art. 16.
Rinnovazione
1. La registrazione puo' essere rinnovata per lo stesso marchio
precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi
secondo la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi
risultante dall'Accordo di Nizza, testo di Ginevra del 13 maggio
1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243.
2. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni.
3. La rinnovazione della registrazione di un marchio che e' stato
oggetto di trasferimento per una parte dei prodotti o servizi e'
effettuata separatamente dai rispettivi titolari.
4. Restano immutate la decorrenza e la durata degli effetti della
registrazione per i marchi registrati presso l'Organizzazione
mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra.
Art. 17.
Registrazione internazionale
1. Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi presso
l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra
(OMPI), le disposizioni vigenti ai sensi delle convenzioni
internazionali.
2. I marchi internazionali registrati presso l'Organizzazione
mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI) di Ginevra, in base
all'Accordo di Madrid, concernente la registrazione internazionale
dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con
legge 28 aprile 1976, n. 424, ed al relativo Protocollo, adottato a
Madrid il 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169,
recanti la designazione dell'Italia quale Paese in cui si chiede la
protezione, devono rispondere ai requisiti previsti per i marchi
nazionali dal presente codice.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi
internazionali designanti l'Italia conformemente alle disposizioni
applicabili alle domande di marchi nazionali.
Art. 18.
Protezione temporanea
1. Entro i limiti ed alle condizioni indicate nel comma 2, puo'
essere accordata, mediante decreto del Ministro delle attivita'
produttive, una protezione temporanea ai nuovi marchi apposti sui
prodotti o sui materiali inerenti alla prestazione dei servizi che
figurano in esposizioni nazionali o internazionali, ufficiali od
ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio dello Stato o in
uno Stato estero che accordi reciprocita' di trattamento.
2. La protezione temporanea fa risalire la priorita' della
registrazione, a favore del titolare o del suo avente causa, al
giorno della consegna del prodotto o del materiale inerente alla
prestazione del servizio per l'esposizione, ed ha effetto sempre che
la domanda di registrazione sia depositata entro sei mesi dalla data
della consegna ed, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla data di
apertura dell'esposizione.
3. Nel caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, se ivi e'
stabilito un termine piu' breve, la domanda di registrazione deve
essere depositata entro questo termine.
4. Tra piu' marchi identici o simili per prodotti o servizi
identici o affini presentati per l'esposizione nello stesso giorno,
la priorita' spetta al marchio per il quale e' stata depositata prima
la domanda di registrazione.
5. Le date di cui ai commi 2, 3 e 4 devono essere indicate
dall'interessato e menzionate nell'attestato di registrazione, previa
la loro verifica da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Art. 19.
Diritto alla registrazione
1. Puo' ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo
utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o
commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria
impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso
con il suo consenso.
2. Non puo' ottenere una registrazione per marchio di impresa chi
abbia fatto la domanda in mala fede.
((3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle
province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio,
anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal
patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del
relativo territorio; in quest'ultimo caso, i proventi derivanti dallo
sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso quello
effettuato mediante la concessione di licenze e per attivita' di
merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento delle
attivita' istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi
pregressi dell'ente.))
Art. 20.
Diritti conferiti dalla registrazione
1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato
consistono nella facolta' di fare uso esclusivo del marchio. Il
titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso,
di usare nell'attivita' economica:
a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a
quelli per cui esso e' stato registrato;
b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti
o servizi identici o affini, se a causa dell'identita' o somiglianza
fra i segni e dell'identita' o affinita' fra i prodotti o servizi,
possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo'
consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti
o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato
di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di
trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla
rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio puo' in
particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle
loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o
di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi
contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti
contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella
corrispondenza commerciale e nella pubblicita'.
3. Il commerciante puo' apporre il proprio marchio alle merci che
mette in vendita, ma non puo' sopprimere il marchio del produttore o
del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.
Art. 21.
Limitazioni del diritto di marchio
((1. I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al
titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attivita' economica, purche'
l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale:
a) del loro nome e indirizzo;
b) di indicazioni relative alla specie, alla qualita', alla
quantita', alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica,
all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio
o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
c) del marchio d'impresa se esso e' necessario per indicare la
destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori
o pezzi di ricambio.))
2. Non e' consentito usare il marchio in modo contrario alla legge,
ne', in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul
mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese,
prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il
pubblico, in particolare circa la natura, qualita' o provenienza dei
prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene
utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprieta'
industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.
3. E' vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato dopo
che la relativa registrazione e' stata dichiarata nulla, quando la
causa di nullita' comporta la illiceita' dell'uso del marchio.
Art. 22.
Unitarieta' dei segni distintivi
1. E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale,
insegna e nome a dominio ((di un sito usato nell'attivita' economica
o altro segno distintivo)) un segno uguale o simile all'altrui
marchio se, a causa dell'identita' o dell'affinita' tra l'attivita'
di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i
quali il marchio e' adottato, possa determinarsi un rischio di
confusione per il pubblico che puo' consistere anche in un rischio di
associazione fra i due segni.
2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta,
denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio ((di un
sito usato nell'attivita' economica o altro segno distintivo)) di un
segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi
anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del
segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio
dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca
pregiudizio agli stessi.
Art. 23.
Trasferimento del marchio
1. Il marchio puo' essere trasferito per la totalita' o per una
parte dei prodotti o servizi per i quali e' stato registrato.
2. Il marchio puo' essere oggetto di licenza anche non esclusiva
per la totalita' o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali
e' stato registrato e per la totalita' o per parte del territorio
dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il
licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per
contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti
messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo
stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.
3. Il titolare del marchio d'impresa puo' far valere il diritto
all'uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che
violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla
durata; al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei
prodotti o servizi per i quali la licenza e' concessa, al territorio
in cui il marchio puo' essere usato o alla qualita' dei prodotti
fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario.
4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non
deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che
sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.
Art. 24.
Uso del marchio
1. A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso
effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti
o servizi per i quali e' stato registrato, entro cinque anni dalla
registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo
ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia
giustificato da un motivo legittimo.
((1-bis. Nel caso di un marchio internazionale designante l'Italia e
registrato ai sensi dell'accordo di Madrid per la registrazione
internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967,
ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, o del relativo
protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n.
169, il termine indicato al comma 1 decorre dalla data in cui scade
il termine per l'Ufficio italiano brevetti e marchi per formulare il
rifiuto provvisorio di cui all'articolo 171 o, qualora la
registrazione sia stata oggetto di rifiuto provvisorio, dalla data in
cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi conferma la tutela in Italia
della registrazione internazionale in modo definitivo.))
2. Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all'uso del
marchio l'uso dello stesso in forma modificata che non ne alteri il
carattere distintivo, nonche' l'apposizione nello Stato del marchio
sui prodotti o sulle loro confezioni ai fini dell'esportazione di
essi.
3. Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il
deposito o con l'uso, la decadenza non puo' essere fatta valere
qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione
della domanda o dell'eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso
l'uso effettivo del marchio. Tuttavia se il titolare effettua i
preparativi per l'inizio o per la ripresa dell'uso del marchio solo
dopo aver saputo che sta per essere proposta la domanda o eccezione
di decadenza, tale inizio o ripresa non vengono presi in
considerazione se non effettuati almeno tre mesi prima della
proposizione della domanda o eccezione di decadenza; tale periodo
assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza
del quinquennio di mancato uso.
4. Inoltre, neppure avra' luogo la decadenza per non uso se il
titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di
altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali
faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi
prodotti o servizi.
Art. 25.
Nullita'
1. Il marchio e' nullo:
a) se manca di uno dei requisiti previsti nell'articolo 7 o se
sussista uno degli impedimenti previsti dall'articolo 12;
b) se e' in contrasto con il disposto degli articoli 9, 10, 13,
14, comma 1, e 19, comma 2;
c) se e' in contrasto con il disposto dell'articolo 8;
d) nel caso dell'articolo 118, comma 3, lettera b).
Art. 26.
Decadenza
1. Il marchio decade:
a) per volgarizzazione ai sensi dell'articolo 13, comma 4;
b) per illiceita' sopravvenuta ai sensi dell'articolo 14, comma
2;
c) per non uso ai sensi dell'articolo 24.
Art. 27.
Decadenza e nullita' parziale
1. Se i motivi di decadenza o di nullita' di un marchio d'impresa
sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali
il marchio e' registrato, la decadenza o nullita' riguardano solo
questa parte dei prodotti o servizi.
Art. 28.
Convalidazione
1. Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi
dell'articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi
notorieta' non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni
consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio
posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la
dichiarazione di nullita' del marchio posteriore ne' opporsi all'uso
dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto
marchio e' stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del
proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato
domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non puo'
opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso.
2. La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di marchio
registrato in violazione degli articoli 8 e 14, comma 1, lettera c).
Sezione II
Indicazioni geografiche
Art. 29.
Oggetto della tutela
1. Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di
origine che identificano un paese, una regione o una localita',
quando siano adottate per designare un prodotto che ne e' originario
e le cui qualita', reputazione o caratteristiche sono dovute
esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine,
comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.
Art. 30.
Tutela
1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le
convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio
anteriormente acquisiti in buona fede, e' vietato, quando sia idoneo
ad ingannare il pubblico ((o quando comporti uno sfruttamento
indebito della reputazione della denominazione protetta)), l'uso di
indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonche' l'uso
di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto
che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una
localita' diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto
presenta le qualita' che sono proprie dei prodotti che provengono da
una localita' designata da un indicazione geografica.
2. La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi
l'uso nell'attivita' economica del proprio nome o del nome del
proprio dante causa nell'attivita' medesima, salvo che tale nome sia
usato in modo da ingannare il pubblico.
Sezione III
Disegni e modelli
Art. 31.
Oggetto della registrazione
1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e
modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale
risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei
contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale
ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a
condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o
artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere
assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le
presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i
programmi per elaboratore.
3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da piu'
componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e
un nuovo montaggio del prodotto.
Art. 32.
((Novita'))
1. Un disegno o modello e' nuovo se nessun disegno o modello
identico e' stato divulgato anteriormente alla data di presentazione
della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la
priorita', anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o
modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche
differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.
Art. 33.
Carattere individuale
1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione
generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce
dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi
disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di
presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi
la priorita', prima della data di quest'ultima.
2. Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si
prende in considerazione il margine di liberta' di cui l'autore ha
beneficiato nel realizzare il disegno o modello.
Art. 33-bis
(( (Liceita')
1. Non puo' costituire oggetto di registrazione il disegno o
modello contrario all'ordine pubblico o al buon costume; il disegno o
modello non puo' essere considerato contrario all'ordine pubblico o
al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una
disposizione di legge o amministrativa.
2. Non puo' costituire oggetto di registrazione il disegno o
modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi
elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la
protezione della proprieta' industriale, testo di Stoccolma del 14
luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero di
segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto
articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello
Stato.))
Art. 34.
Divulgazione
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o
modello si considera divulgato se e' stato reso accessibile al
pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se e'
stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno
che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli
ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella
Comunita', nel corso della normale attivita' commerciale, prima della
data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si
rivendichi la priorita', prima della data di quest'ultima.
2. Il disegno o modello non si considera reso accessibile al
pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto
vincolo esplicito o implicito di riservatezza.
3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, non si
considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato
dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in
virtu' di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo
avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione
della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la
priorita', nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.
4. Non costituisce altresi' divulgazione, ai fini dell'applicazione
degli articoli 32 e 33, il fatto che il disegno o modello sia stato
reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di
presentazione della domanda o la data di priorita', se cio' risulti,
direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti
dell'autore o del suo avente causa.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)).
Art. 35.
Prodotto complesso
1. Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di
un prodotto complesso possiede i requisiti della novita' e del
carattere individuale soltanto:
a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto
complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioe'
durante l'utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli
interventi di manutenzione, assistenza e riparazione;
b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di
per se' i requisiti di novita' e di individualita'.
Art. 36.
Funzione tecnica
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o
modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono
determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.
2. Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o
modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono
essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e
dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o
modello e' incorporato o al quale e' applicato di essere unito o
connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere
incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che
ciascun prodotto possa svolgere la propria ((funzione)). Tuttavia
possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che
possiedono i requisiti della novita' e del carattere individuale
quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la connessione
multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.
Art. 37.
Durata della protezione
1. La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a
decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare puo'
ottenere la proroga della durata per uno o piu' periodi di cinque
anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di
presentazione della domanda di registrazione.
Art. 38.
Diritto alla registrazione ed effetti
1. I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la
registrazione.
2. Il diritto alla registrazione spetta all'autore del disegno o
modello ed ai suoi aventi causa.
3. Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli,
che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le
loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto
del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o
modello e di fare inserire il suo nome nell'attestato di
registrazione.
4. Gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la
domanda con la relativa documentazione e' resa accessibile al
pubblico.
5. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del
pubblico la domanda di registrazione con le riproduzioni grafiche o i
campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito, purche' il
richiedente non abbia escluso nella domanda l'accessibilita' per un
periodo che non puo' essere superiore a trenta mesi dalla data di
deposito o da quella di priorita'.
6. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la
riproduzione del disegno o modello e l'eventuale descrizione e' stata
notificata a cura del richiedente, gli effetti della registrazione
decorrono dalla data di tale notifica.
Art. 39.
Registrazione multipla
1. Con una sola domanda puo' essere chiesta la registrazione per
((piu')) disegni e modelli, purche' destinati ad essere attuati o
incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della
classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai
sensi delle disposizioni di cui all'Accordo di Locarno dell'8 ottobre
1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio
1974, n. 348.
2. Salvo il disposto del comma 1 e dell'articolo 40, non e' ammessa
la domanda concernente piu' registrazioni ovvero una sola
registrazione per piu' disegni e modelli. Se la domanda non e'
ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita
l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda alla
parte ammissibile, con facolta' di presentare, per i rimanenti
disegni e modelli, altrettante domande che avranno effetto dalla data
della prima domanda.
3. La registrazione concernente piu' modelli o disegni puo' essere
limitata su istanza del titolare ad uno o piu' di essi.
4. La domanda o la registrazione concernente un disegno o modello
che non presenta i requisiti di validita', su istanza del titolare,
puo' essere mantenuta in forma modificata, se l'Ufficio italiano
brevetti e marchi verifica che in tale forma il disegno o modello
conserva la sua identita'. La modificazione puo' risultare altresi'
da parziale rinuncia da parte del titolare o dalla annotazione
sull'attestato di registrazione di una sentenza che dichiari la
parziale nullita' della registrazione stessa.
Art. 40.
Registrazione contemporanea
1. Se un disegno o modello possiede i requisiti di registrabilita'
ed al tempo stesso accresce l'utilita' dell'oggetto al quale si
riferisce, possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto per
modello di utilita' e la registrazione per disegno o modello, ma
l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo
titolo.
2. Se la domanda di registrazione comprende un oggetto la cui forma
o disegno gli conferisca carattere nuovo e individuale e nello stesso
tempo ne accresca l'utilita', e' applicabile la procedura di
limitazione di cui all'articolo 39, comma 2, apportando le necessarie
modifiche.
Art. 41.
Diritti conferiti dal disegno o modello
1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare
il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di
utilizzarlo senza il suo consenso.
2. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la
fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione,
l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello
e' incorporato o al quale e' applicato, ovvero la detenzione di tale
prodotto per tali fini.
3. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno
o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca
nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa.
4. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del
margine di liberta' dell'autore nella realizzazione del disegno o
modello.
Art. 42.
((Limitazioni del diritto su disegno o modello))
1. I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello
non si estendono:
a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non
commerciali;
b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione;
c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per
fini didattici, purche' siano compatibili con i principi della
correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente
l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la
fonte.
2. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o
modello non sono esercitabili riguardo:
a) all'arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione
navale e aerea immatricolati in altri Paesi che entrano
temporaneamente nel territorio dello Stato;
b) all'importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori
destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla lettera
a);
c) all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto
predetti.
Art. 43.
Nullita'
1. La registrazione e' nulla:
a) se il disegno o modello non e' registrabile ai sensi degli
articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36;
b) se il disegno o modello e' contrario all'ordine pubblico o al
buon costume; il disegno o modello non puo' essere considerato
contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di
essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa;
c) se il titolare della registrazione non aveva diritto di
ottenerla e l'autore non si sia avvalso delle facolta' accordategli
dall'articolo 118;
d) se il disegno o modello e' in conflitto con un disegno o
modello precedente che sia stato reso noto dopo la data di
presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorita',
dopo la data di quest'ultima, ma il cui diritto esclusivo decorre da
una data precedente per effetto di registrazione comunitaria,
nazionale o internazionale ovvero per effetto della relativa domanda;
e) se il disegno o modello e' tale che il suo uso costituirebbe
violazione di un segno distintivo ovvero di un'opera dell'ingegno
protetta dal diritto d'autore;
f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di
uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di
Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale testo
di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976,
n. 424, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli
contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare
interesse pubblico nello Stato.
2. La nullita' della registrazione del disegno o modello che forma
oggetto di diritti anteriori ai sensi del comma 1, lettere d) ed e),
puo' essere ((promossa)) unicamente dal titolare di tali diritti o
dai suoi aventi causa.
3. La nullita' della registrazione del disegno o modello che
costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati
nell'articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la
protezione industriale ovvero di segni, emblemi e stemmi che
rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato, puo' essere
fatta valere unicamente dall'interessato alla utilizzazione.
Art. 44
Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d'autore
1. I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli
industriali protetti ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero
10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, durano tutta la vita
dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la
sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)).
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)).
Sezione IV
Invenzioni
Art. 45.
Oggetto del brevetto
1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le
invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che
implicano un'attivita' inventiva e sono atte ad avere un'applicazione
industriale.
2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in
particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per attivita' intellettuali,
per gioco o per attivita' commerciale ed i programmi di elaboratore;
c) le presentazioni di informazioni.
3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilita' di cio'
che in esse e' nominato solo nella misura in cui la domanda di
brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi,
metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in
quanto tali.
4. Non possono costituire oggetto di brevetto:
a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo
umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o
animale;
b) le varieta' vegetali e le razze animali ed i procedimenti
essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali,
comprese le nuove varieta' vegetali rispetto alle quali l'invenzione
consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varieta'
vegetale, anche se detta modifica e' il frutto di un procedimento di
ingegneria genetica;
((b-bis) le varieta' vegetali iscritte nell'Anagrafe nazionale
della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare nonche' le
varieta' dalle quali derivano produzioni contraddistinte dai marchi
di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica
protetta o di specialita' tradizionali garantite e da cui derivano i
prodotti agroalimentari tradizionali)).
5. La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti
microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti,
nonche' ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per
l'uso di uno dei metodi nominati.
5-bis. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni
biotecnologiche di cui all'articolo 81-quinquies.
Art. 46.
((Novita'))
1. Un'invenzione e' considerata nuova se non e' compresa nello
stato della tecnica.
2. Lo stato della tecnica e' costituito da tutto cio' che e' stato
reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero
prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una
descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro
mezzo.
3. E' pure considerato come compreso nello stato della tecnica il
contenuto di domande ((di brevetto italiano)) o di domande di
brevetto europeo (( . . . )) designanti (( . . . )) l'Italia, cosi'
come sono state depositate, che abbiano una data di deposito
anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state
pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o piu'
tardi.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la
brevettabilita' di una sostanza o di una composizione di sostanze
gia' compresa nello stato della tecnica, purche' in funzione di una
nuova utilizzazione.
Art. 47.
((Divulgazioni non opponibili e priorita' interna))
1. Per l'applicazione dell'articolo 46, una divulgazione
dell'invenzione non e' presa in considerazione se si e' verificata
nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di
brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente
ai danni del richiedente o del suo dante causa.
2. Non e' presa altresi' in considerazione la divulgazione avvenuta
in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della
Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a
Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.
3. Per le invenzioni per le quali si e' rivendicata la priorita' ai
sensi delle convenzioni internazionali, ((lo stato della tecnica
rilevante ai sensi degli articoli 46 e 48)) deve valutarsi con
riferimento alla data alla quale risale la priorita'.
3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilita', il
deposito nazionale in Italia da' luogo al diritto di priorita' anche
rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in
relazione a elementi gia' contenuti nella domanda di cui si rivendica
la priorita'.
Art. 48.
Attivita' inventiva
1. Un'invenzione e' considerata come implicante un'attivita'
inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in
modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica
comprende documenti di cui al comma 3, dell'articolo 46, questi
documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento
dell'attivita' inventiva.
Art. 49.
Industrialita'
1. Un'invenzione e' considerata atta ad avere un'applicazione
industriale se il suo oggetto puo' essere fabbricato o utilizzato in
qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.
Art. 50.
Liceita'
1. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui
attuazione e' contraria all'ordine pubblico o al buon costume.
2. L'attuazione di un'invenzione non puo' essere considerata
contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di
essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.
Art. 51.
Sufficiente descrizione
1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione
industriale debbono unirsi ((la descrizione, le rivendicazioni e)) i
disegni necessari alla sua intelligenza.
2. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente
chiaro e completo perche' ogni persona esperta del ramo possa
attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al
suo oggetto.
3. Se un'invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un
prodotto ottenuto mediante tale procedimento e implica
l'utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e che
non puo' essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona
esperta del ramo di attuare l'invenzione, nella domanda di brevetto
si dovranno osservare, quanto alla descrizione, ((le norme previste
dall'articolo 162)).
Art. 52.
Rivendicazioni
((1. Nelle rivendicazioni e' indicato, specificamente, cio' che si
intende debba formare oggetto del brevetto.))
2. I limiti della protezione sono determinati ((dalle))
rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad
interpretare le rivendicazioni.
3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da
garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una
ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.
((3-bis. Per determinare l'ambito della protezione conferita dal
brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un
elemento indicato nelle rivendicazioni.))
Art. 53.
Effetti della brevettazione
1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti
con la concessione del brevetto.
2. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda
con la descrizione ((, le rivendicazioni)) e gli eventuali disegni e'
resa accessibile al pubblico.
3. Decorso il termine di diciotto mesi dalla data di deposito della
domanda oppure dalla data di priorita', ovvero dopo novanta giorni
dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato
nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al
pubblico, l'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione
del pubblico la domanda con gli allegati.
4. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la
descrizione ((, le rivendicazioni)) e gli eventuali disegni e' stata
notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto per
invenzione industriale decorrono dalla data di tale notifica.
Art. 54.
Effetti della domanda di brevetto europeo
1. La protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo ai
sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, della Convenzione sul brevetto
europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n.
260, decorre dalla data in cui il titolare medesimo abbia resa
accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio italiano brevetti e
marchi, una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni ovvero
l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. ((Salvo
per quanto disposto dall'articolo 46, comma 3,)) Gli effetti della
domanda di brevetto europeo sono considerati nulli dall'origine
quando la domanda stessa sia stata ritirata o respinta ovvero quando
la designazione dell'Italia sia stata ritirata.
Art. 55.
Effetti della designazione o dell'elezione dell'Italia
1. La domanda internazionale depositata ai sensi del Trattato di
cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 maggio
1978, n. 260, e contenente la designazione o l'elezione dell'Italia,
equivale ad una domanda di brevetto europeo nella quale sia stata
designata l'Italia e ((ne produce gli effetti ai sensi e alle
condizioni previste per le domande Euro-PCT dalla Convenzione)) sul
brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio
1978, n. 260 e delle norme di attuazione dello stesso.
Art. 56.
Diritti conferiti dal brevetto europeo
((1. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce gli
stessi diritti ed e' sottoposto allo stesso regime dei brevetti
italiani a decorrere dalla data in cui e' pubblicata nel Bollettino
europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto.
Qualora il brevetto sia soggetto a procedura di opposizione ovvero di
limitazione, l'ambito della protezione stabilito con la concessione o
con la decisione di mantenimento in forma modificata o con la
decisione di limitazione e' confermato a decorrere dalla data in cui
e' pubblicata la menzione della decisione concernente l'opposizione o
la limitazione.))
2. Le contraffazioni sono valutate in conformita' alla legislazione
italiana in materia.
3. Il titolare deve fornire all'Ufficio italiano brevetti e marchi
una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto concesso
dall'Ufficio europeo nonche' del testo del brevetto mantenuto in
forma modificata a seguito della procedura di opposizione ((o
limitato a seguito della procedura di limitazione.)).
4. La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al testo
originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario, deve
essere depositata entro tre mesi dalla data di ciascuna delle
pubblicazioni di cui al comma 1.
5. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4,
il brevetto europeo e' considerato, fin dall'origine, senza effetto
in Italia.
Art. 57.
Testo della domanda o del brevetto europeo che fa fede
1. Il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto
europeo, redatto nella lingua di procedura davanti l'Ufficio europeo
dei brevetti, fa fede per quanto concerne l'estensione della
protezione, salvo il disposto dell'articolo 70, paragrafo 2, della
Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con
legge 26 maggio 1978, n. 260.
2. Tuttavia la traduzione in lingua italiana degli atti relativi
((alla domanda depositata o al brevetto europeo concesso)) e'
considerata facente fede nel territorio dello Stato, qualora
conferisca una protezione meno estesa di quella conferita dal testo
redatto nella lingua di procedura dell'Ufficio europeo dei brevetti.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nel caso di
azione di nullita'.
4. Una traduzione rettificata puo' essere presentata, in qualsiasi
momento, dal titolare della domanda o del brevetto; essa esplica i
suoi effetti solo dopo che sia stata resa accessibile al pubblico
presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero notificata al
presunto contraffattore.
5. Chiunque, in buona fede, abbia cominciato ad attuare in Italia
((un'invenzione ovvero)) abbia fatto effettivi preparativi a questo
scopo senza che detta attuazione costituisca contraffazione della
domanda o del brevetto nel testo della traduzione inizialmente
presentata, puo' proseguire a titolo gratuito lo sfruttamento
dell'invenzione nella sua azienda o per i bisogni di essa anche dopo
che la traduzione rettificata ha preso effetto.
Art. 58.
Trasformazione della domanda di brevetto europeo
1. La domanda di brevetto europeo, nella quale sia stata designata
l'((Italia)), puo' essere trasformata in domanda di brevetto italiano
per invenzione industriale:
a) nei casi previsti dall'articolo 135, paragrafo 1, lettera a),
della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata
con legge 26 maggio 1978, n. 260;
b) in caso di inosservanza del termine di cui all'articolo 14,
paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto europeo, quando la
domanda sia stata originariamente depositata in lingua italiana.
2. E' consentita la trasformazione in domanda nazionale per modello
di utilita' di una domanda di brevetto europeo respinta, ritirata o
considerata ritirata o del brevetto europeo revocato il cui oggetto
abbia i requisiti di brevettabilita', previsti dalla legislazione
italiana per i modelli di utilita'.
3. A coloro che richiedano la trasformazione di cui al comma 1 e'
consentito chiedere contemporaneamente l'eventuale trasformazione in
domanda di modello di utilita' ai sensi dell'articolo 84.
4. Se una regolare richiesta di trasformazione ai sensi dei commi
1, 2 e 3 e' stata trasmessa all'Ufficio italiano brevetti e marchi,
la domanda di brevetto e' considerata come depositata in Italia alla
stessa data di deposito della domanda di brevetto europeo; gli atti
annessi a detta domanda che sono stati presentati all'Ufficio europeo
dei brevetti sono considerati come depositati in Italia alla stessa
data.
Art. 59.
Preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni
1. Qualora, per la medesima invenzione un brevetto italiano ed un
brevetto europeo valido in Italia siano stati concessi allo stesso
inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di
priorita', il brevetto italiano, nella misura in cui esso tutela la
stessa invenzione del brevetto europeo, cessa di produrre i suoi
effetti alla data in cui:
a) il termine per promuovere l'opposizione al brevetto europeo e'
scaduto senza che sia stata fatta opposizione;
b) la procedura di opposizione si e' definitivamente conclusa con
il mantenimento in vigore del brevetto europeo;
c) il brevetto italiano e' stato rilasciato, se tale data e'
posteriore a quella di cui alle lettere a) o b).
2. Le disposizioni del comma 1 rimangono valide anche se,
successivamente, il brevetto europeo venga annullato o decada.
3. Alla scadenza dei termini di cui al comma 1, colui che ha
promosso un azione a tutela del brevetto italiano puo' chiederne la
conversione nella corrispondente azione a tutela del brevetto
europeo, fatti salvi i diritti che scaturiscono dal brevetto italiano
per il periodo anteriore.
Art. 60.
Durata
1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a
decorrere dalla data di deposito della domanda e non puo' essere
rinnovato, ne' puo' esserne prorogata la durata.
Art. 61
(( (Certificato complementare per prodotti medicinali
e per prodotti fitosanitari)
1. Fatto salvo quanto previsto per i certificati complementari di
cui all'articolo 81, commi da 1 a 4, i certificati complementari per
prodotti medicinali e i certificati complementari per prodotti
fitosanitari, sono concessi dall'Ufficio italiano brevetti e marchi
sulla base dei regolamenti (CE) n. 469/2009, (CE) n. 1901/2006 e (CE)
n. 1610/96 e producono gli effetti previsti da tali regolamenti.))
Art. 62.
Diritto morale
1. Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione puo'
essere fatto valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge
e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la
loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o
dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado
incluso.
Art. 63.
Diritti patrimoniali
1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il
diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e
trasmissibili.
2. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta
all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa.
Art. 64.
Invenzioni dei dipendenti
1. Quando l'invenzione industriale e' fatta nell'esecuzione o
nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o
d'impiego, in cui l'attivita' inventiva e' prevista come oggetto del
contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti
derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro,
salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto
autore.
((2. Se non e' prevista e stabilita una retribuzione, in compenso
dell'attivita' inventiva, e l'invenzione e' fatta nell'esecuzione o
nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di
impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore
di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere
riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi
aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in
regime di segretezza industriale, un equo premio per la
determinazione del quale si terra' conto dell'importanza
dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita
dall'inventore, nonche' del contributo che questi ha ricevuto
dall'organizzazione del datore di lavoro. Al fine di assicurare la
tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto
e la conseguente attribuzione dell'equo premio all'inventore, puo'
essere concesso, su richiesta dell'organizzazione del datore di
lavoro interessata, l'esame anticipato della domanda volta al
rilascio del brevetto.))
3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e
si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di
attivita' del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione
per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto
del brevetto, nonche' per la facolta' di chiedere ((od acquisire)),
per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione
del canone ((o)) del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma
corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal
datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro
potra' esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di
ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda
di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si
risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla
scadenza il corrispettivo dovuto.
4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa
all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al
canone o al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare
degli stessi, anche se l'inventore e' un dipendente di
((amministrazione)) statale, alla determinazione dell'ammontare
provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati
uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in
caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del
Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente
le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli
articoli 806, e seguenti, del codice di procedura civile.
5. Il collegio degli arbitratori puo' essere adito anche in
pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto
all'equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso,
l'esecutivita' della sua decisione e' subordinata a quella della
sentenza sull'accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori
deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione e'
manifestamente iniqua od erronea la determinazione e' fatta dal
giudice.
6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante
l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego
l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro
un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o
l'amministrazione pubblica nel cui campo di attivita' l'invenzione
rientra.
Art. 65.
Invenzioni dei ricercatori delle universita' e degli enti pubblici di
ricerca
1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro
intercorre con un universita' o con una pubblica amministrazione
avente tra i suoi scopi istituzionali finalita' di ricerca, il
ricercatore e' titolare esclusivo dei diritti derivanti
dall'invenzione brevettabile di cui e' autore. In caso di piu'
autori, dipendenti delle universita', delle pubbliche amministrazioni
predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti
derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo
diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne
da' comunicazione all'amministrazione.
2. Le Universita' e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della
loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a
licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa
universita' o alla pubblica amministrazione ovvero a privati
finanziatori della ricerca, nonche' ogni ulteriore aspetto dei
rapporti reciproci.
3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta
per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione.
Nel caso in cui le universita' o le amministrazioni pubbliche non
provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete
il trenta per cento dei proventi o canoni.
4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto,
qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo
sfruttamento industriale, a meno che cio' non derivi da cause
indipendenti dalla loro volonta', la pubblica amministrazione di cui
l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce
automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare
l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli
sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di
esserne riconosciuto autore.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle
ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti
privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di
ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'universita',
ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.
Art. 66.
Diritto di brevetto
1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono
nella facolta' esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto
nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni
previste dal presente codice.
2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti
diritti esclusivi:
a) se oggetto del brevetto e' un prodotto, il diritto di vietare
ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in
commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;
b) se oggetto del brevetto e' un procedimento, il diritto di
vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il
procedimento, nonche' di usare, mettere in commercio, vendere o
importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il
procedimento in questione.
((2-bis. Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto
esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o
di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto
all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un
elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua
attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia
protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneita' e della
destinazione di detti mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di
averla con l'ordinaria diligenza.
2-ter. Il comma 2-bis non si applica quando i mezzi sono costituiti
da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il
terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti
vietati ai sensi del comma 2.
2-quater. Ai fini di cui al comma 2-bis non si considerano aventi
diritto all'utilizzazione dell'invenzione i soggetti che compiono gli
atti di cui all'articolo 68, comma 1)).
Art. 67.
Brevetto di procedimento
1. Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a
quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume
ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento,
alternativamente:
a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento e' nuovo;
b) se risulta una sostanziale probabilita' che il prodotto
identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il
titolare del brevetto non e' riuscito attraverso ragionevoli sforzi a
determinare il procedimento effettivamente attuato.
2. Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo
interesse del convenuto in contraffazione alla protezione dei suoi
segreti di fabbricazione e commerciali.
3. Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o
processo industriale somministra ad altri i mezzi univocamente
destinati ad attuare l'oggetto del brevetto, si presume che abbia
anche dato licenza di fare uso di tale metodo o processo, purche' non
esistano patti contrari.
Art. 68.
Limitazioni del diritto di brevetto
1. La facolta' esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si
estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione:
a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non
commerciali, ovvero in via sperimentale;
b) agli studi e sperimentazioni diretti all'ottenimento, anche in
paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un
farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la
preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente
attive a cio' strettamente necessarie;
c) alla preparazione estemporanea, e per unita', di medicinali
nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali cosi' preparati,
purche' non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente.
1-bis. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27)).
2. Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione
implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per
invenzioni industriali ancora in vigore, non puo' essere attuato, ne'
utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi.
3. Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di
deposito della domanda di brevetto o alla data di priorita', abbia
fatto uso nella propria azienda dell'invenzione puo' continuare ad
usarne nei limiti del preuso. Tale facolta' e' trasferibile soltanto
insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La prova
del preuso e della sua estensione e' a carico del preutente.
Art. 69.
Onere di attuazione
1. L'invenzione industriale che costituisce oggetto di brevetto
deve essere attuata nel territorio dello Stato in misura tale da non
risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.
2. Le invenzioni riguardanti oggetti che per la prima volta
figurano in una esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta,
tenuta nel territorio dello Stato, si considerano attuate da quando
gli oggetti vi sono introdotti fino alla chiusura della medesima,
purche' siano stati esposti almeno per dieci giorni o, in caso di
esposizione di piu' breve durata, per tutto il periodo di essa.
3. L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di
oggetti prodotti in Stati diversi da quelli membri della Unione
europea o dello Spazio economico europeo ovvero da quelli membri
dell'Organizzazione mondiale del commercio non costituisce attuazione
dell'invenzione.
Art. 70.
Licenza obbligatoria per mancata attuazione
1. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto o quattro
anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade
successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il
suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o piu' licenziatari,
non abbia attuato l'invenzione brevettata, producendo nel territorio
dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro della
Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero in uno Stato
membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero l'abbia
attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i
bisogni del Paese, puo' essere concessa licenza obbligatoria per
l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni
interessato che ne faccia richiesta.
2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 puo' ugualmente venire
concessa, qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre
tre anni, sospesa o ridotta in misura tale da risultare in grave
sproporzione con i bisogni del Paese.
3. La licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o
insufficiente attuazione e' dovuta a cause indipendenti dalla
volonta' del titolare del brevetto o del suo avente causa. Non sono
comprese fra tali cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il
prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta nel
mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il
procedimento brevettato.
4. La concessione della licenza obbligatoria non esonera il
titolare del brevetto o il suo avente causa dall'onere di attuare
l'invenzione. Il brevetto decade, qualora l'invenzione non sia stata
attuata entro due anni dalla data di concessione della prima licenza
obbligatoria o lo sia stata in misura tale da risultare in grave
sproporzione con i bisogni del Paese.
Art. 71.
Brevetto dipendente
1. Puo' essere concessa licenza obbligatoria se l'invenzione
protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio
dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda
precedente. In tale caso, la licenza puo' essere concessa al titolare
del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare
l'invenzione, purche' questa rappresenti, rispetto all'oggetto del
precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole
rilevanza economica.
2. La licenza cosi' ottenuta non e' cedibile se non unitamente al
brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto
sull'invenzione principale ha diritto, a sua volta, alla concessione
di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto
dell'invenzione dipendente.
Art. 72.
Disposizioni comuni
1. Chiunque domandi la concessione di una licenza obbligatoria ai
sensi degli articoli 70 e 71, deve provare di essersi preventivamente
rivolto al titolare del brevetto e di non avere potuto ottenere da
questi una licenza contrattuale ad eque condizioni.
2. La licenza obbligatoria puo' essere concessa soltanto contro
corresponsione, da parte del licenziatario ed a favore del titolare
del brevetto o dei suoi aventi causa, di un equo compenso e purche'
il richiedente la licenza fornisca le necessarie garanzie in ordine
ad una soddisfacente attuazione dell'invenzione a norma delle
condizioni fissate nella licenza medesima.
3. La licenza obbligatoria non puo' essere concessa quando risulti
che il richiedente abbia contraffatto il brevetto, a meno che non
dimostri la sua buona fede.
4. La licenza obbligatoria puo' essere concessa per uno
sfruttamento dell'invenzione diretto prevalentemente
all'approvvigionamento del mercato interno.
5. La licenza obbligatoria e' concessa per durata non superiore
alla rimanente durata del brevetto e, salvo che vi sia il consenso
del titolare del brevetto o del suo avente causa, puo' essere
trasferita soltanto con l'azienda del licenziatario o con il ramo
particolare di questa nel quale la licenza stessa viene utilizzata.
6. La concessione della licenza obbligatoria non pregiudica
l'esercizio, anche da parte del licenziatario, dell'azione
giudiziaria circa la validita' del brevetto o l'estensione dei
diritti che ne derivano.
7. Nel decreto di concessione della licenza vengono determinati
l'ambito la durata, le modalita' per l'attuazione, le garanzie e le
altre condizioni alle quali e' subordinata la concessione in
relazione allo scopo della stessa, la misura e le modalita' di
pagamento del compenso. In caso di opposizione, la misura e le
modalita' di pagamento del compenso sono determinate a norma
dell'articolo 80.
8. Le condizioni della licenza possono, con decreto del Ministero
delle attivita' produttive, essere variate su richiesta di ognuna
delle parti interessate, qualora sussistano validi motivi al
riguardo.
9. Per la modificazione del compenso si applica l'articolo 80.
10. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata
concessa licenza obbligatoria o il suo avente causa conceda a terzi
l'uso del brevetto medesimo a condizioni piu' vantaggiose di quelle
stabilite per la licenza obbligatoria, le condizioni stesse sono
estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario.
Art. 73.
Revoca della licenza obbligatoria
1. La licenza obbligatoria e' revocata con decreto del Ministero
delle attivita' produttive, qualora non risultino adempiute le
condizioni stabilite per l'attuazione dell'invenzione oppure qualora
il titolare della licenza non abbia provveduto al pagamento del
compenso nella misura e con le modalita' prescritte.
2. La licenza obbligatoria e' altresi' revocata con decreto del
Ministero delle attivita' produttive se e quando le circostanze che
hanno determinato la concessione cessino di esistere ed e'
improbabile che tornino a verificarsi oppure su istanza concorde
delle parti.
3. La revoca puo' essere richiesta dal titolare del brevetto con
istanza presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, che ne da'
pronta notizia mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento al titolare della licenza obbligatoria, il quale, entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, puo'
opporsi motivatamente alla revoca, con istanza presentata all'Ufficio
italiano brevetti e marchi. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 199, commi 3, 4, 5, 6 e 7.
4. In caso di revoca, colui che aveva ottenuto la licenza puo'
attuare l'invenzione alle stesse condizioni, nei limiti del preuso o
in quelli che risultano da preparativi seri ed effettivi.
Art. 74.
Invenzioni militari
1. Le disposizioni relative alla concessione di licenza
obbligatoria per mancata o insufficiente attuazione delle invenzioni,
oppure su brevetto dipendente, non si applicano alle invenzioni
brevettate appartenenti all'amministrazione militare o a quelle
sottoposte dall'amministrazione militare al vincolo del segreto.
Art. 75.
Decadenza per mancato pagamento dei diritti
1. Il brevetto per invenzione decade per mancato pagamento entro
sei mesi dalla data di scadenza del diritto annuale dovuto,
subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei commi 2, 3 e
4.
2. Trascorso il mese di scadenza del diritto annuale e trascorsi
altresi' inutilmente i successivi sei mesi nei quali il pagamento e'
ammesso con l'applicazione di un diritto di mora, e comunque scaduto
il termine utile per il pagamento del diritto, l'Ufficio italiano
brevetti e marchi notifica all'interessato, con comunicazione
raccomandata, che non risulta effettuato nel termine prescritto il
pagamento del diritto dovuto. L'Ufficio italiano brevetti e marchi,
dopo trenta giorni dalla data di comunicazione anzidetta, da' atto
nel registro dei brevetti, con apposita annotazione, della avvenuta
decadenza del brevetto per mancato pagamento del diritto annuale,
pubblicando poi nel Bollettino ufficiale la notizia della decadenza
stessa.
3. Il titolare del brevetto, ove provi di avere tempestivamente
effettuato il pagamento, puo' chiedere, con ricorso alla Commissione
dei ricorsi, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del
Bollettino ufficiale, l'annullamento della anzidetta annotazione di
decadenza e la rettifica della pubblicazione. La Commissione procede,
udita la parte interessata o i suoi incaricati e tenute presenti le
loro eventuali osservazioni scritte. Tanto della presentazione del
ricorso, quanto del dispositivo della sentenza, deve essere presa
nota nel registro dei brevetti e pubblicata notizia nel Bollettino
ufficiale.
4. Intervenuta la pubblicazione di cui al comma 2 e trascorsi sei
mesi dalla data di tale pubblicazione, ovvero se il ricorso sia stato
respinto, il brevetto si intende decaduto nei confronti di chiunque
dal compimento dell'ultimo anno per il quale sia stato pagato
utilmente il diritto.
Art. 76.
Nullita'
1. Il brevetto e' nullo:
a) se l'invenzione non e' brevettabile ai sensi degli articoli
45, 46, 48, 49, e 50;
b) se, ai sensi dell'articolo 51, l'invenzione non e' descritta
in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona
esperta di attuarla;
c) se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della
domanda iniziale ((o la protezione del brevetto e' stata estesa));
d) se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e
l'avente diritto non si sia valso delle facolta' accordategli
dall'articolo 118.
2. Se le cause di nullita' colpiscono solo parzialmente il
brevetto, la relativa sentenza di nullita' parziale comporta una
corrispondente limitazione del brevetto stesso ((, e nel caso
previsto dall'articolo 79, comma 3, stabilisce le nuove
rivendicazioni conseguenti alla limitazione)).
3. Il brevetto nullo puo' produrre gli effetti di un diverso
brevetto del quale contenga i requisiti di validita' e che sarebbe
stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la
nullita'. La domanda di conversione puo' essere proposta in ogni
stato e grado del giudizio. La sentenza che accerta i requisiti per
la validita' ((del diverso brevetto)) dispone la conversione del
brevetto nullo. Il titolare del brevetto convertito, entro sei mesi
dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione, presenta
domanda di correzione del testo del brevetto. L'Ufficio, verificata
la corrispondenza del testo alla sentenza, lo rende accessibile al
pubblico.
4. Qualora la conversione comporti il prolungamento della durata
originaria del brevetto nullo, i licenziatari e coloro che in vista
della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed
effettivi per utilizzare l'oggetto del brevetto hanno diritto di
ottenere licenza obbligatoria e gratuita non esclusiva per il periodo
di maggior durata.
5. Il brevetto europeo puo' essere dichiarato nullo per l'Italia ai
sensi del presente articolo ed, altresi', quando la protezione
conferita dal brevetto e' stata estesa.
Art. 77.
Effetti della nullita'
1. La declaratoria di nullita' del brevetto ha effetto retroattivo,
ma non pregiudica:
a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate
in giudicato gia' compiuti;
b) i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi
anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha
dichiarato la nullita' nella misura in cui siano gia' stati eseguiti.
In questo caso, tuttavia, il giudice, tenuto conto delle circostanze,
puo' accordare un equo rimborso di importi gia' versati in esecuzione
del contratto;
c) i pagamenti gia' effettuati ai sensi degli articoli 64 e 65, a
titolo di equo premio, canone o prezzo.
Art. 78.
Rinuncia
1. Il titolare puo' rinunciare al brevetto con atto ricevuto
dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, da annotare sul registro dei
brevetti.
2. Qualora in relazione al brevetto siano trascritti atti o
sentenze che attribuiscano o accertino diritti patrimoniali di terzi
sul brevetto ovvero domande giudiziali con le quali si chiede
l'attribuzione o l'accertamento di tali diritti, la rinuncia e' senza
effetto se non accompagnata dal consenso scritto dei terzi medesimi.
Art. 79.
Limitazione
1. Il brevetto puo' essere limitato su istanza del titolare, alla
quale devono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni
modificati.
((2. Ove l'Ufficio italiano brevetti e marchi accolga l'istanza, il
richiedente dovra' conformarsi alle disposizioni regolamentari
relative alla ripubblicazione del brevetto e al pagamento dei
relativi diritti, ove previsti.
3. In un giudizio di nullita', il titolare del brevetto ha facolta'
di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una
riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del
contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e
non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso.))
((3-bis. Ove intervenga sia una limitazione del brevetto europeo a
seguito di una procedura di limitazione di cui alla Convenzione sul
brevetto europeo, sia una limitazione dello stesso brevetto europeo
con effetto in Italia a seguito di una procedura nazionale, l'ambito
di protezione conferito dal brevetto e' determinato tenuto conto di
ciascuna delle limitazioni intervenute.))
4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica sul Bollettino la
notizia della limitazione del brevetto.
Art. 80
Licenza di diritto
1. Il richiedente o il titolare del brevetto nella domanda o con
istanza anche del mandatario che per-venga all'Ufficio italiano
brevetti e marchi, se non e' trascritta licenza esclusiva, puo'
offrire al pubblico licenza per l'uso non esclusivo dell'invenzione.
2. Gli effetti della licenza decorrono dalla notificazione al
titolare dell'accettazione dell'offerta, anche se non e' accettato il
compenso.
3. In quest'ultimo caso alla determinazione della misura e delle
modalita' di pagamento del compenso provvede un collegio di
arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuno delle
parti ed il terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo,
dal presidente della commissione dei ricorsi. Il collegio degli
arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la
determinazione e' manifestamente iniqua od erronea oppure se una
delle parti rifiuta di nominare il proprio arbitratore, la
determinazione e' fatta dal giudice.
4. Il compenso puo' essere modificato negli stessi modi prescritti
nella determinazione di quello originario, qualora si siano prodotti
o rivelati fatti che fanno apparire manifestamente inadeguato il
compenso gia' fissato.
5. Il richiedente o titolare del brevetto che abbia offerto al
pubblico licenza sul brevetto ha diritto alla riduzione alla meta'
dei diritti annuali.
6. La riduzione di cui ((al comma 5 e' concessa)) dall'Ufficio
italiano brevetti e marchi. La dichiarazione di offerta viene
annotata nel registro dei brevetti, pubblicata nel Bollettino e gli
effetti di essa perdurano finche' non e' revocata.
Art. 81
(( (Certificato complementare ai sensi della legge
19 ottobre 1991, n. 349 e licenza volontaria
sui principi attivi mediata dal Ministro)
1. Ai certificati complementari di protezione concessi ai sensi
della legge 19 ottobre 1991, n. 349, si applica regime giuridico, con
gli stessi diritti esclusivi ed obblighi, del brevetto. Il
certificato complementare di protezione, produce gli stessi effetti
del brevetto al quale si riferisce, limitatamente alla parte o alle
parti di esso oggetto dell'autorizzazione all'immissione in
commercio.
2. Gli effetti del certificato complementare di protezione
decorrono dal momento in cui il brevetto perviene al termine della
sua durata legale e si estendono per una durata pari al periodo
intercorso tra la data del deposito della domanda di brevetto e la
data del decreto con cui viene concessa la prima autorizzazione
all'immissione in commercio del medicamento.
3. La durata del certificato complementare di protezione non puo'
in ogni caso essere superiore a diciotto anni a decorrere dalla data
in cui il brevetto perviene a termine della sua durata legale.
4. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura
complementare e brevettuale a quella prevista dalla normativa
comunitaria, le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n.
939, e da regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio, del 18 giugno
1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della protezione
complementare pari a sei mesi per ogni anno solare, a decorrere dal
1° gennaio 2004, fino al completo allineamento alla normativa
europea.
5. E' consentito a soggetti terzi che intendano produrre per
l'esportazione principi attivi coperti da certificati complementari
di protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349,
di avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il
Ministero dello sviluppo economico, una procedura per il rilascio di
licenze volontarie non esclusive a titolo oneroso nel rispetto della
legislazione vigente in materia.
6. Le licenze di cui al comma 5 sono comunque valide unicamente per
l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale e del
certificato complementare di protezione non esiste, e' scaduta ovvero
nei quali l'esportazione del principio attivo non costituisce
contraffazione del relativo brevetto in conformita' alle normative
vigenti nei Paesi di destinazione.
7. La licenza cessa di avere effetto allo scadere del certificato
complementare a cui fa riferimento.))
((Sezione IV-BIS
Invenzioni biotecnologiche))
Art. 81-bis
(( (Rinvio)
1. Le disposizioni della sezione 1V sulle invenzioni industriali
spiegano effetto anche nella materia delle invenzioni
biotecnologiche, in quanto non siano derogate dalle norme di cui alla
Sezione IV bis.))
Art. 81-ter
(( (Definizioni)
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) materiale biologico: un materiale contenente informazioni
genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema
biologico;
b) procedimento microbiologico: qualsiasi procedimento nel quale
si utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un intervento
su materiale microbiologico o che produce un materiale
microbiologico.
2. Un procedimento di produzione di vegetali o di animali e'
essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni
naturali quali l'incrocio o la selezione.
3. La nozione di varieta' vegetale e' definita dall'articolo 5 del
regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994.))
Art. 81-quater
(( (Brevettabilita')
1. Sono brevettabili purche' abbiano i requisiti di novita' e
attivita' inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale:
a) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o
prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo
stato naturale;
b) un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto,
lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo
stato naturale;
c) qualsiasi nuova utilizzazione di un materiale biologico o di
un procedimento tecnico relativo a materiale biologico;
d) un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano
o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se
la sua struttura e' identica a quella di un elemento naturale, a
condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano
concretamente indicate e descritte. Per procedimento tecnico si
intende quello che soltanto l'uomo e' capace di mettere in atto e che
la natura di per se stessa non e' in grado di compiere;
e) un'invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme
vegetale, caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e
non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non e' limitata,
dal punto di vista tecnico, all'ottenimento di una determinata
varieta' vegetale o specie animale e non siano impiegati, per il loro
ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici, secondo
le modalita' previste dall'articolo 170-bis, comma 6.))
Art. 81-quinquies
(( (Esclusioni)
1. Ferme le esclusioni di cui all'articolo 45, comma 4, sono
esclusi dalla brevettabilita':
a) il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari
stadi del suo sviluppo, nonche' la mera scoperta di uno degli
elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza
parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale
sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignita' e
l'integrita' dell'uomo e dell'ambiente;
b) le invenzioni il cui sfruttamento commerciale e' contrario
alla dignita' umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla
tutela della salute, dell'ambiente e della vita delle persone e degli
animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversita' ed
alla prevenzione di gravi danni ambientali, in conformita' ai
principi contenuti nell'articolo 27, paragrafo 2, dell'Accordo sugli
aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al
commercio (TRIPS). Tale esclusione riguarda, in particolare:
1) ogni procedimento tecnologico di clonazione umana, qualunque
sia la tecnica impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato
dell'organismo donato e la finalita' della clonazione;
2) i procedimenti di modificazione dell'identita' genetica
germinale dell'essere umano;
3) ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee
di cellule staminali embrionali umane;
4) i procedimenti di modificazione dell'identita' genetica
degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza
utilita' medica sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonche'
gli animali risultanti da tali procedimenti;
5) le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico,
il, cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o
stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche,
razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalita'
eugenetiche e non diagnostiche;
c) una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un
gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale,
salvo che venga fornita l'indicazione e la descrizione di una
funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione
industriale e che la funzione corrispondente sia specificatamente
rivendicata; ciascuna sequenza e' considerata autonoma ai fini
brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti
non essenziali all'invenzione.
2. E', comunque, escluso dalla brevettabilita' ogni procedimento
tecnico che utilizzi cellule embrionali umane.))
Art. 81-sexies
(( (Estensione della tutela)
1. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un materiale
biologico dotato, in seguito all'invenzione, di determinate
proprieta' si estende a tutti i materiali biologici da esso derivati
mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o
differenziata e dotati delle stesse proprieta'.
2. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un
procedimento che consente di produrre un materiale biologico dotato,
per effetto dell'invenzione, di determinate proprieta' si estende al
materiale biologico direttamente ottenuto da tale procedimento ed a
qualsiasi altro materiale biologico derivato dal materiale biologico
direttamente ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione in
forma identica o differenziata e dotato delle stesse proprieta'.
3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 81-quinquies, comma 1,
lettera a), la protezione attribuita da un brevetto ad un prodotto
contenente o consistente in un'informazione genetica si estende a
qualsiasi materiale nel quale il prodotto e' incorporato e nel quale
l'informazione genetica e' contenuta e svolge la sua funzione.))
Art. 81-septies
(( (Limiti all'estensione della tutela)
1. La protezione di cui all'articolo 81-sexies non si estende al
materiale biologico ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione
di materiale biologico commercializzato nel territorio dello Stato
dal titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora la
riproduzione o la moltiplicazione derivi necessariamente
dall'utilizzazione per la quale il materiale biologico e' stato
commercializzato, purche' il materiale ottenuto non venga utilizzato
successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni.))
Art. 81-octies
(( (Licenza obbligatoria)
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi rilascia una licenza
obbligatoria anche a favore:
a) del costitutore, per lo sfruttamento non esclusivo
dell'invenzione protetta dal brevetto, qualora tale licenza sia
necessaria allo sfruttamento di una varieta' vegetale;
b) del titolare di un brevetto riguardante un'invenzione
biotecnologica per l'uso della privativa su un ritrovato vegetale.
2. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 avviene secondo le
procedure e alle condizioni di cui agli articoli 71 e 72, in quanto
compatibili.
3. In caso di concessione della licenza obbligatoria il titolare
del brevetto ed il titolare della privativa per ritrovati vegetali
hanno diritto, reciprocamente, ad una licenza secondo condizioni che,
in mancanza di accordo tra le parti, sono determinate dall'Ufficio
italiano brevetti e marchi.
4. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 e' subordinato alla
dimostrazione, da parte del richiedente:
a) che si e' rivolto invano al titolare del brevetto o della
privativa sui ritrovati vegetali per ottenere una licenza
contrattuale;
b) che la varieta' vegetale o l'invenzione costituisce un
progresso tecnico significativo, di notevole interesse economico
rispetto all'invenzione indicata nel brevetto o alla varieta'
vegetale protetta.))
Sezione V
I modelli di utilita'
Art. 82.
Oggetto del brevetto
1. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilita' i
nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodita' di
applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti,
utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli
consistenti in particolari conformazioni, disposizioni,
configurazioni o combinazioni di parti.
2. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la
protezione delle singole parti.
3. Gli effetti del brevetto per modello di utilita' si estendono ai
modelli che conseguono pari utilita', purche' utilizzino lo stesso
concetto innovativo.
Art. 83
Il diritto alla brevettazione
1. Il diritto al brevetto spetta all'autore del nuovo modello di
utilita' ed ai suoi aventi causa.
Art. 84.
Brevettazione alternativa
1. E' consentito a chi chiede il brevetto per invenzione
industriale, ai sensi del presente codice, di presentare
contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilita', da
valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in
parte.
2. Se la domanda ha per oggetto un modello anziche' un'invenzione o
viceversa, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato,
assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa, la quale
tuttavia ha effetto dalla data di presentazione originaria.
3. Se la domanda di brevetto per modello di utilita' contiene anche
un'((invenzione)) o viceversa, e' applicabile l'articolo 161.
Art. 85.
Durata ed effetti della ((brevettazione))
1. Il brevetto per modello di utilita' dura dieci anni dalla data
di presentazione della domanda.
2. I diritti conferiti e la decorrenza degli effetti del brevetto
sono regolati conformemente all'articolo 53.
Art. 86.
Rinvio
1. Le disposizioni della sezione IV, sulle invenzioni industriali,
oltre che a tali invenzioni, spiegano effetto anche nella materia dei
modelli di utilita', in quanto applicabili.
2. In particolare sono estese ai brevetti per modello di utilita'
le disposizioni in materia di invenzioni dei dipendenti e licenze
obbligatorie.
Sezione VI
Topografie dei prodotti a semiconduttori
Art. 87
Oggetto della tutela
1. E' prodotto a semiconduttori ogni prodotto finito o intermedio:
a) consistente in un insieme di materiali che comprende uno
strato di materiale semiconduttore;
b) che contiene uno o piu' strati composti di materiale
conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema
tridimensionale prestabilito;
c) destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre
funzioni, una funzione elettronica.
2. La topografia di un prodotto a semiconduttori e' una serie di
disegni correlati, comunque fissati o codificati:
a) rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui
si compone un prodotto a semiconduttori;
b) nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in
parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio
qualsiasi della sua fabbricazione.
Art. 88.
Requisiti della tutela
1. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi le topografie
risultanti dallo sforzo intellettuale creativo del loro autore che
non siano comuni o familiari nell'ambito dell'industria dei prodotti
a semiconduttori.
2. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi anche le
topografie risultanti dalla combinazione di elementi comuni o
familiari, purche' nell'insieme soddisfino ai requisiti di cui al
comma 1.
Art. 89.
Diritto alla tutela
1. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a
semiconduttori che presentano i requisiti di proteggibilita' spettano
all'autore e ai suoi aventi causa.
2. Qualora la topografia venga creata nell'ambito di un rapporto di
lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64.
3. Qualora la topografia venga creata nell'esecuzione o
nell'adempimento di un contratto diverso da un contratto di lavoro,
il diritto alla tutela spetta, salvo che il contratto stesso disponga
diversamente, al committente la topografia.
Art. 90.
Contenuto dei diritti
1. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a
semiconduttori consistono nella facolta' di:
a) riprodurre in qualsiasi modo o forma, totalmente o
parzialmente, la topografia;
b) sfruttare commercialmente, ovvero detenere o distribuire a
scopo di commercializzazione, ovvero importare una topografia o un
prodotto a semiconduttori in cui e' fissata la topografia.
2. Lo sfruttamento commerciale e' costituito dalla vendita,
l'affitto, il leasing o qualsiasi altro metodo di distribuzione
commerciale o l'offerta per tali scopi.
Art. 91.
Limitazione dei diritti esclusivi
1. La tutela concessa alle topografie dei prodotti a semiconduttori
non si estende ai concetti, processi, sistemi, tecniche o
informazioni codificate, incorporati nelle topografie stesse.
2. I diritti esclusivi di cui all'articolo 90 non si estendono alle
riproduzioni compiute in ambito privato, in via sperimentale, a scopo
di insegnamento, di analisi o di valutazione della topografia e dei
concetti, delle procedure, dei sistemi o delle tecniche incluse nella
topografia stessa.
3. I diritti esclusivi non possono essere esercitati nei confronti
di topografie create da terzi sulla base di un'analisi o valutazione
effettuata in conformita' al comma 2, qualora tali topografie
rispondano ai requisiti di proteggibilita'.
Art. 92.
Registrazione
1. La topografia dei prodotti a semiconduttori e' proteggibile a
condizione che:
a) ne sia richiesta la registrazione in Italia ovvero, qualora la
topografia sia stata oggetto di precedente sfruttamento commerciale
ovunque nel mondo, ne sia richiesta la registrazione entro il termine
di due anni dalla data di tale primo sfruttamento, purche' tale data
sia precisata in apposita dichiarazione scritta. A tali effetti lo
sfruttamento commerciale non comprende lo sfruttamento in condizioni
di riservatezza nel quale non vi sia stata alcuna ulteriore
distribuzione ai terzi, a meno che lo sfruttamento della topografia
non avvenga secondo le condizioni di riservatezza imposte
dall'adozione di misure ritenute necessarie alla tutela degli
interessi essenziali della sicurezza nazionale e che si riferiscono
alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale
bellico;
b) al momento del primo sfruttamento commerciale o della
richiesta di registrazione, il proprietario della topografia sia
cittadino o persona giuridica italiana o, se straniero, sia
rispondente ai requisiti indicati nell'articolo 3 del capo I.
2. Il diritto di richiedere la registrazione si estingue con il
decorso di quindici anni dalla data della prima fissazione o
codificazione della topografia, ove essa non abbia formato oggetto di
sfruttamento commerciale in una qualsiasi parte del mondo per lo
stesso periodo. A tali effetti per sfruttamento commerciale si
intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizione di
riservatezza secondo le indicazioni contenute nel comma 1, lettera
a).
Art. 93.
Decorrenza e durata della tutela
1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 90 sorgono alla prima,
in ordine di tempo, delle date seguenti:
a) alla data del primo sfruttamento commerciale della topografia
in una qualsiasi parte del mondo;
b) alla data in cui e' stata presentata nella debita forma la
domanda di registrazione.
2. I diritti esclusivi di cui al comma 1 si estinguono dieci anni
dopo la prima, in ordine di tempo, delle seguenti date:
a) la fine dell'anno civile in cui la topografia e' stata per la
prima volta sfruttata commercialmente in una qualsiasi parte del
mondo;
b) la fine dell'anno civile in cui e' stata presentata nella
debita forma la domanda di registrazione.
3. Agli effetti del presente articolo, per sfruttamento commerciale
si intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizioni di
riservatezza secondo le indicazioni contenute nell'articolo 92, comma
1, lettera a).
Art. 94.
Menzione di riserva
1. La topografia, il prodotto a semiconduttori ed il suo involucro
esterno possono recare una menzione costituita da:
a) il segno T racchiuso da un cerchio;
b) la data in cui per la prima volta la topografia e' stata
oggetto di sfruttamento commerciale;
c) il nome, la denominazione o la sigla del titolare dei diritti
sulla topografia.
2. Tale menzione prova l'avvenuta registrazione della topografia,
ovvero la rivendicazione della titolarita' sulla topografia o
l'intenzione di chiedere la registrazione entro il termine di due
anni dalla data del primo sfruttamento commerciale.
3. La menzione non puo' essere riportata su prodotti per i quali la
domanda di registrazione non sia stata presentata entro i due anni
dalla data del primo sfruttamento commerciale ovunque nel mondo o sia
stata rifiutata definitivamente.
Art. 95.
Contraffazione
1. Costituisce atto di contraffazione e di violazione dei diritti
esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori l'esercizio,
senza il consenso del titolare, delle seguenti attivita', anche per
interposta persona:
a) la riproduzione in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo della
topografia;
b) la fissazione con qualsiasi mezzo della topografia in un
prodotto a semiconduttori;
c) l'utilizzazione, l'importazione e la detenzione a fini di
commercializzazione, nonche' la commercializzazione o distribuzione
del prodotto a semiconduttori in cui e' fissata la topografia.
2. Non costituiscono atti di contraffazione l'importazione, la
distribuzione, la commercializzazione o l'utilizzazione di prodotti a
semiconduttori contraffatti, effettuati senza sapere o senza avere
una ragione valida di ritenere l'esistenza dei diritti esclusivi di
cui all'articolo 90.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 e' consentita la prosecuzione
dell'attivita' intrapresa, nei limiti dei contratti gia' stipulati e
delle scorte esistenti, ma il titolare dei diritti esclusivi ha
diritto alla corresponsione di un equo corrispettivo, a partire dal
momento in cui abbia adeguatamente avvisato l'acquirente in buona
fede che la topografia e' stata riprodotta illegalmente. In mancanza
di accordo tra le parti, per la determinazione e le modalita' di
pagamento dell'equo corrispettivo ragguagliato al prezzo di mercato
si applicano le disposizioni previste alla sezione IV per la licenza
di diritto.
Art. 96.
Risarcimento del danno ed equo compenso
1. Chiunque, dopo la registrazione della topografia o dopo la
diffida di colui che ha presentato la domanda di registrazione, ove
accolta, pone in essere gli atti di cui all'articolo 95, e' tenuto al
risarcimento dei danni ai sensi delle disposizioni del capo III.
2. Se gli atti di cui al comma 1 avvengono tra il primo atto di
sfruttamento commerciale del prodotto a semiconduttori con menzione
di riserva e la registrazione della topografia, il responsabile e'
tenuto a corrispondere solo un equo compenso al titolare della
topografia registrata.
3. Se gli atti indicati alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 95 avvengono dopo il primo atto di sfruttamento
commerciale di un prodotto a semiconduttori senza menzione di
riserva, il titolare della topografia registrata ha diritto ad un
equo compenso e l'autore della contraffazione ha diritto di ottenere
una licenza ad eque condizioni per continuare a sfruttare la
topografia nei limiti dell'uso fatto prima che essa fosse registrata.
Qualora il titolare della registrazione si rifiuti di rilasciare una
licenza contrattuale, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni in materia di concessione di licenza obbligatoria di cui
alla sezione IV, incluse quelle relative alla determinazione della
misura e delle modalita' di pagamento del compenso in caso di
opposizione.
4. Chi ha acquistato un prodotto a semiconduttori senza sapere o
senza avere una ragione valida di ritenere che il prodotto e'
tutelato da registrazione, ha diritto a continuare lo sfruttamento
commerciale del prodotto. Tuttavia, per gli atti compiuti dopo avere
saputo o avere avuto valide ragioni per ritenere che il prodotto a
semiconduttori e' tutelato, e' dovuto il pagamento di un equo
compenso. L'avente causa dell'acquirente di cui al presente comma
conserva gli stessi diritti ed obblighi.
5. Agli effetti del presente articolo per sfruttamento commerciale
si intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizione di
riservatezza, secondo le indicazioni di cui all'articolo 92, comma 1
((, lettera a) )).
Art. 97.
Nullita' della registrazione
1. La domanda diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di
nullita' della registrazione della topografia puo' essere promossa in
qualsiasi momento e da chiunque vi abbia interesse, se e' omesso, non
sussiste o risulta assolutamente incerto uno dei seguenti requisiti:
a) i requisiti di proteggibilita' di cui all'articolo 88;
b) il proprietario della topografia non sia alcuno dei soggetti
indicati all'articolo 92, comma 1, lettera b);
c) non sia stata chiesta la registrazione in Italia entro il
termine previsto all'articolo 92, comma 1, lettera a) e, qualora
((trattasi)) di topografie il cui sfruttamento commerciale sia
iniziato nel biennio precedente il 18 marzo 1989, la registrazione
non sia stata richiesta entro il 18 marzo 1990;
d) non sia stata precisata la data del primo atto di sfruttamento
in apposita dichiarazione scritta;
e) la domanda di registrazione ((e i relativi allegati non
consentano l'identificazione della topografia e la valutazione dei
requisiti di cui alla lettera a) )).
Sezione VII
((Segreti commerciali))
Art. 98.
Oggetto della tutela
((1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per
segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le
esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette
al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o
nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi
generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli
operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo
controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente
adeguate a mantenerle segrete.))
2. Costituiscono altresi' oggetto di protezione i dati relativi a
prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un
considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata
l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici,
farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.
Art. 99.
Tutela
((1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo
detentore dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, ha il
diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire,
rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo
il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal
terzo.
1-bis. L'acquisizione, l'utilizzazione o la rivelazione dei segreti
commerciali di cui all'articolo 98 si considerano illecite anche
quando il soggetto, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzazione
o della rivelazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze,
avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti
commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un
terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente ai sensi del comma
1.
1-ter. La produzione, l'offerta, la commercializzazione di merci
costituenti violazione, oppure l'importazione, l'esportazione o lo
stoccaggio delle medesime merci costituiscono un utilizzo illecito
dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, quando il soggetto
che svolgeva tali condotte era a conoscenza o, secondo le
circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i
segreti commerciali erano stati utilizzati illecitamente ai sensi del
comma 1. Per merci costituenti violazione si intendono le merci delle
quali la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la
produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera
significativa dei suddetti segreti commerciali acquisiti, utilizzati
o rivelati illecitamente.
1-quater. I diritti e le azioni derivanti dalle condotte illecite
di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si prescrivono in cinque anni.))
Sezione VIII
Nuove varieta' vegetali
Art. 100.
Oggetto del diritto
1. Puo' costituire oggetto del diritto su una nuova varieta'
vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado piu'
basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle
condizioni previste per il ((conferimento)) del diritto di
costitutore, puo' essere:
a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo
o da una certa combinazione di genotipi;
b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base
all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;
c) considerato come un'((entita')) rispetto alla sua idoneita' a
essere riprodotto in modo conforme.
Art. 101.
Costitutore
1. Ai fini del presente codice si intende per costitutore:
a) la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una
varieta';
b) la persona che e' il datore di lavoro della persona
sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro;
c) l'avente diritto o avente causa dai soggetti indicati nelle
lettere a) e b).
Art. 102.
Requisiti
1. Il diritto di costitutore e' conferito quando la varieta' e'
nuova, distinta, omogenea e stabile.
Art. 103.
Novita'
1. La varieta' si reputa nuova quando, alla data di deposito della
domanda di costitutore, il materiale di riproduzione o di
moltiplicazione vegetativa o un prodotto di raccolta della varieta'
non e' stato venduto, ne' altrimenti ceduto a terzi, dal costitutore
o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varieta':
a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di
deposito della domanda;
b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di
alberi e viti, da oltre sei anni.
Art. 104.
Distinzione
1. La varieta' si reputa distinta quando si contraddistingue
nettamente da ogni altra varieta' la cui esistenza, alla data del
deposito della domanda, e' notoriamente conosciuta.
2. In particolare un'altra varieta' si reputa notoriamente
conosciuta quando:
a) per essa e' stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda
per il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione in un
registro ufficiale, purche' detta domanda abbia come effetto il
conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione nel registro
ufficiale delle varieta';
b) e' presente in collezioni pubbliche.
Art. 105.
Omogeneita'
1. La varieta' si reputa omogenea quando e' sufficientemente
uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della
protezione, con riserva della variazione prevedibile in conseguenza
delle particolarita' attinenti alla sua riproduzione sessuata e alla
sua moltiplicazione vegetativa.
Art. 106.
Stabilita'
1. La varieta' si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e
rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito
alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un
particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di
ogni ciclo.
Art. 107.
Contenuto del diritto del costitutore
1. E' richiesta l'autorizzazione del costitutore per i seguenti
atti compiuti in relazione al materiale di riproduzione o di
moltiplicazione della varieta' protetta:
a) produzione o riproduzione;
b) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione;
c) offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di
commercializzazione;
d) esportazione o importazione;
e) detenzione per uno degli scopi sopra elencati.
2. L'autorizzazione del costitutore e' richiesta per gli atti
menzionati al comma 1 compiuti in relazione al prodotto della
raccolta, comprese piante intere e parti di piante, ottenuto mediante
utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione o di
moltiplicazione della varieta' protetta, a meno che il costitutore
non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in
relazione al suddetto materiale di riproduzione o di moltiplicazione.
L'utilizzazione si presume non autorizzata salvo prova contraria.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche:
a) alle varieta' essenzialmente derivate dalla varieta' protetta,
quando questa non sia, a sua volta, una varieta' essenzialmente
derivata;
b) alle varieta' che non si distinguono nettamente dalla varieta'
protetta conformemente al requisito della distinzione;
c) alle varieta' la cui produzione necessita del ripetuto impiego
della varieta' protetta.
4. Ai fini del comma 3, lettera a), si considera che una varieta'
e' essenzialmente derivata da un'altra varieta', definita varieta'
iniziale, quando:
a) deriva prevalentemente dalla varieta' iniziale o da una
varieta' che a sua volta e' prevalentemente derivata dalla varieta'
iniziale, pur conservando le espressioni dei caratteri essenziali che
risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della
varieta' iniziale;
b) si distingue nettamente dalla varieta' iniziale e, salvo per
quanto concerne le differenze generate dalla derivazione, risulta
conforme alla varieta' iniziale nell'espressione dei caratteri
essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei
genotipi della varieta' iniziale.
5. Le varieta' essenzialmente derivate possono essere ottenute, tra
l'altro, mediante selezione di un mutante naturale o indotto o da una
variante somaclonale, mediante selezione di una variante individuale
fra piante della varieta' iniziale, mediante retroincroci o mediante
trasformazione attraverso l'ingegneria genetica.
6. Durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda e
la concessione della privativa il costitutore ha diritto ad una equa
remunerazione da parte di colui che, nel periodo suddetto, ha
compiuto gli atti che, una volta conferito il diritto, richiedono
l'autorizzazione del costitutore.
Art. 108.
Limitazioni del diritto del costitutore
1. Il diritto di costitutore non si estende ad atti compiuti in
ambito privato, a scopi non commerciali; ad atti compiuti a titolo
sperimentale; ad atti compiuti allo scopo di creare altre varieta',
nonche', ove non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 107,
comma 3, ad atti di cui allo stesso articolo 107, commi 1 e 2,
compiuti rispetto a tali altre varieta'.
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 107, comma 1, chiunque
intende procedere alla moltiplicazione, in vista della
certificazione, di materiale proveniente da varieta' oggetto di
privativa per nuova varieta' vegetale, e' tenuto a darne preventiva
comunicazione al titolare del diritto.
Art. 109.
Durata della protezione
1. Il diritto di costitutore, concesso a norma di questo codice,
dura venti anni a decorrere dalla data della sua concessione. Per gli
alberi e le viti tale diritto dura trent'anni dalla data della sua
concessione.
2. Gli effetti della privativa decorrono dalla data in cui la
domanda, corredata degli elementi descrittivi, e' resa accessibile al
pubblico.
3. Nei confronti delle persone alle quali la domanda, corredata
degli elementi descrittivi, e' stata notificata a cura del
costitutore, gli effetti della privativa decorrono dalla data di tale
notifica.
Art. 110.
Diritto morale
1. Il diritto di essere considerato autore della nuova varieta'
vegetale puo' essere fatto valere dall'autore stesso e, dopo la sua
morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro
mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti
ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al
quarto grado incluso.
Art. 111.
Diritti patrimoniali
1. I diritti nascenti dalla costituzione di nuove varieta'
vegetali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono
alienabili e trasmissibili.
2. Qualora la nuova varieta' vegetale venga creata nell'ambito di
un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo
64.
Art. 112.
Nullita' del diritto
1. Il diritto di costitutore e' nullo se e' accertato che:
a) le condizioni fissate dalle norme sulla novita' e sulla
distinzione non erano effettivamente soddisfatte al momento del
conferimento del diritto di costitutore;
b) le condizioni fissate dalle norme sulla omogeneita' e sulla
stabilita' non sono state effettivamente soddisfatte al momento del
conferimento del diritto di costitutore, ove il diritto di
costitutore e' stato conferito essenzialmente sulla base di
informazioni o documenti forniti dal costitutore;
c) il diritto di costitutore e' stato conferito a chi non aveva
diritto e l'avente diritto non si sia valso delle facolta'
accordategli dall'articolo 118.
Art. 113.
Decadenza del diritto
1. Il diritto di costitutore decade quando viene accertato che le
condizioni relative alla omogeneita' e alla stabilita' non sono piu'
effettivamente soddisfatte.
2. Il diritto decade inoltre se il costitutore, previa messa in
mora da parte dell'amministrazione competente:
a) non presenta, entro il termine di trenta giorni le
informazioni, i documenti o il materiale ritenuti necessari al
controllo del mantenimento della varieta';
b) non ha pagato i diritti dovuti per il mantenimento del proprio
diritto;
c) non propone, in caso di cancellazione della denominazione
della varieta' successivamente al conferimento del diritto, un'altra
denominazione adeguata.
3. Nei casi previsti nel comma 2, lettere a) e c), la decadenza e'
dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, su proposta del
Ministero delle politiche agricole e forestali.
Art. 114.
Denominazione della varieta'
1. La varieta' deve essere designata con una denominazione
destinata ad essere la sua designazione generica.
2. La denominazione deve permettere di identificare la varieta'.
Essa non puo' consistere unicamente di cifre, a meno che non si
tratti di una prassi stabilita per designare talune varieta'. Essa
non deve essere suscettibile di indurre in errore o di creare
confusione quanto alle sue caratteristiche, al valore o alla
identita' della varieta' o alla identita' del costitutore. In
particolare, essa deve essere diversa da ogni altra denominazione che
designi, sul territorio di uno Stato aderente all'Unione per la
protezione delle nuove varieta' vegetali (UPOV), una varieta'
preesistente della stessa specie vegetale o di una specie simile, a
meno che quest'altra varieta' non esista piu' e la sua denominazione
non abbia assunto alcuna importanza particolare.
3. I diritti acquisiti anteriormente da terzi non sono
pregiudicati.
4. La denominazione deve essere uguale a quella gia' registrata in
uno degli Stati aderenti all'Unione per la protezione delle nuove
varieta' vegetali (UPOV) per designare la stessa varieta'.
5. La denominazione depositata che risponde ai requisiti dei commi
1, 2, 3 e 4 e' registrata.
6. La denominazione depositata e registrata, nonche' le relative
variazioni sono comunicate alle autorita' competenti degli Stati
aderenti all'UPOV.
7. La denominazione registrata deve essere utilizzata per la
varieta' anche dopo l'estinzione del diritto di costitutore, nella
misura in cui, conformemente alle disposizioni di cui al comma 3,
diritti acquisiti anteriormente non si oppongano a tale
utilizzazione.
8. E' consentito associare alla denominazione varietale un marchio
d'impresa, un nome commerciale o una simile indicazione, purche' la
denominazione varietale risulti, in ogni caso, facilmente
riconoscibile.
Art. 115.
(( (Licenze obbligatorie ed espropriazioni)
1. Il diritto di costitutore puo' formare oggetto di licenze
obbligatorie non esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico,
di cui al comma 3.
2. Alle licenze obbligatorie si applicano, in quanto compatibili
con le disposizioni contenute in questa sezione, le norme in materia
di licenza obbligatoria di cui alla sezione IV, incluse quelle
relative alla determinazione della misura e delle modalita' di
pagamento del compenso in caso di opposizione.
3. Con decreto ministeriale possono essere concesse, in qualunque
momento, mediante pagamento di equo compenso al titolare del diritto
di costitutore, licenze obbligatorie speciali, non esclusive, per
l'utilizzazione di nuove varieta' vegetali protette che possono
servire all'alimentazione umana o del bestiame, nonche' per usi
terapeutici o per la produzione di medicinali.
4. Le licenze previste al comma 3 sono concesse su conforme parere
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che si
pronuncia sulle condizioni prescritte per la concessione delle
licenze.
5. Il decreto di concessione della licenza puo' prevedere l'obbligo
per il titolare del diritto di mettere a disposizione del
licenziatario il materiale di propagazione ovvero di moltiplicazione
necessario.
6. L'espropriazione ha luogo, per le nuove varieta' vegetali,
sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.))
Art. 116.
Rinvio
1. Sono applicabili alle nuove varieta' vegetali le disposizioni
della sezione IV, in quanto non contrastino con le disposizioni della
presente sezione.
Capo III
TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE
Sezione I
Disposizioni processuali
Art. 117.
Validita' ed appartenenza
1. La registrazione e la brevettazione non pregiudicano l'esercizio
delle azioni circa la validita' e l'appartenenza dei diritti di
proprieta' industriale.
Art. 118.
Rivendica
1. Chiunque ne abbia diritto ai sensi del presente codice puo'
presentare una domanda di registrazione oppure una domanda di
brevetto.
2. Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il
diritto alla registrazione oppure al brevetto spetta ad un soggetto
diverso da chi abbia depositato la domanda, questi puo', se il titolo
di proprieta' industriale non e' stato ancora rilasciato ed entro tre
mesi dal passaggio in giudicato della sentenza:
a) assumere a proprio nome la domanda di brevetto o la domanda di
registrazione, rivestendo a tutti gli effetti la qualita' di
richiedente;
b) depositare una nuova domanda di brevetto oppure di
registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il contenuto di
essa non ecceda quello della prima domanda o si riferisca ad un
oggetto sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale
alla data di deposito o di priorita' della domanda iniziale, la quale
cessa comunque di avere effetti; depositare, nel caso del marchio,
una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in
cui il marchio contenuto in essa sia sostanzialmente identico a
quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di
priorita' della domanda iniziale, la quale cessa comunque di avere
effetti;
c) ottenere il rigetto della domanda.
3. Se il brevetto e' stato rilasciato oppure la registrazione e'
stata effettuata a nome di persona diversa dall'avente diritto,
questi puo' in alternativa:
a) ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome del brevetto
oppure dell'attestato di registrazione a far data dal momento del
deposito;
b) far valere la nullita' del brevetto o della registrazione
concessi a nome di chi non ne aveva diritto.
4. Decorso il termine di due anni dalla data di pubblicazione della
concessione del brevetto per invenzione, per modello di utilita', per
una nuova varieta' vegetale, oppure dalla pubblicazione della
concessione della registrazione della topografia dei prodotti a
semiconduttori, senza che l'avente diritto si sia valso di una delle
facolta' di cui al comma 3, la nullita' puo' essere fatta valere da
chiunque ne abbia interesse.
5. La norma del comma 4 non si applica alle registrazioni di
marchio e di disegni e modelli.
6. Salvo l'applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di
nome a dominio aziendale concessa in violazione dell'articolo 22 o
richiesta in mala fede, puo' essere, su domanda dell'avente diritto,
revocata oppure a lui trasferita da parte dell'autorita' di
registrazione.
Art. 119.
Paternita'
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi non verifica l'esattezza
della designazione dell'inventore o dell'autore, ne' la
legittimazione del richiedente, fatte salve le verifiche previste
dalla legge o dalle convenzioni internazionali. Dinnanzi l'Ufficio
italiano brevetti e marchi si presume che il richiedente sia titolare
del diritto alla registrazione oppure al brevetto e sia legittimato
ad esercitarlo.
2. Una designazione incompleta od errata puo' essere rettificata
((soltanto)) su istanza corredata da una dichiarazione di consenso
della persona precedentemente designata e, qualora l'istanza non sia
presentata dal richiedente o dal titolare del brevetto o della
registrazione, anche da una dichiarazione di consenso di
quest'ultimo.
3. Se un terzo presenta all'Ufficio italiano brevetti e marchi una
sentenza esecutiva in base alla quale il richiedente o il titolare
del brevetto o della registrazione e' tenuto a designarlo come
inventore o come autore l'Ufficio, lo annota sul registro e ne da'
notizia nel Bollettino Ufficiale.
Art. 120.
Giurisdizione e competenza
1. Le azioni in materia di proprieta' industriale i cui titoli sono
concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorita'
giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio
o la residenza delle parti. Se l'azione di nullita' o quella di
contraffazione sono proposte quando il titolo non e' stato ancora
concesso, la sentenza puo' essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio
italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di
concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande
presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle
circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o piu'
volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il
processo deve proseguire.
2. Le azioni previste al comma 1 si propongono davanti
all'autorita' giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha la
residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, del luogo in
cui il convenuto ha la dimora, salvo quanto previsto nel comma 3.
Quando il convenuto non ha residenza, ne' domicilio ne' dimora nel
territorio dello Stato, le azioni sono proposte davanti all'autorita'
giudiziaria del luogo in cui l'attore ha la residenza o il domicilio.
Qualora ne' l'attore, ne' il convenuto abbiano nel territorio dello
Stato residenza, domicilio o dimora e' competente l'autorita'
giudiziaria di Roma.
3. L'indicazione di domicilio effettuata con la domanda di
registrazione o di brevettazione e annotata nel registro vale come
elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della
competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad
autorita' giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il domicilio
cosi' eletto puo' essere modificato soltanto con apposita istanza di
sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi.
4. La competenza in materia di diritti di proprieta' industriale
appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal
decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.
5. Per tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari ai
sensi dell'articolo 91 del regolamento (CE) n. 40/94 e dell'articolo
80 del regolamento (CE) n. 2002/6 si intendono quelli di cui al comma
4.
6. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto
dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorita'
giudiziaria dotata ((di)) sezione specializzata nella cui
circoscrizione i fatti sono stati commessi.
((6-bis. Le regole di giurisdizione e competenza di cui al presente
articolo si applicano altresi' alle azioni di accertamento negativo
anche proposte in via cautelare.))
Art. 121
Ripartizione dell'onere della prova
1. L'onere di provare la nullita' o la decadenza del titolo di
proprieta' industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo.
Salvo il disposto dell'articolo 67 l'onere di provare la
contraffazione incombe al titolare. La prova della decadenza del
marchio per non uso puo' essere fornita con qualsiasi mezzo comprese
le presunzioni semplici.
2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza
delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o
informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi,
essa puo' ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che
richieda le informazioni alla controparte. Puo' ottenere altresi' che
il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per
l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e
distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione
dei diritti di proprieta' industriale.
2-bis. In caso di violazione commessa su scala commerciale mediante
atti di pirateria di cui all'((articolo 144)), il giudice puo' anche
disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della documentazione
bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della
controparte.
3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta
le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate,
sentita la controparte.
4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti
danno e di rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.
5. Nella materia di cui al presente codice il consulente tecnico
d'ufficio puo' ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal
giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a
tutte le parti. Ciascuna parte puo' nominare piu' di un consulente.
Art. 121-bis
(( (Diritto d'informazione) ))
((1. L'Autorita' giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di
merito puo' ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del
richiedente, che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle
reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che
violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell'autore
della violazione e da ogni altra persona che:
a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione
di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare
servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi
utilizzati in attivita' di violazione di un diritto;
c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b)
come persona implicata nella produzione, fabbri-cazione o
distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.
2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l'altro
comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei
distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei
prodotti o dei servizi, nonche' dei grossisti e dei dettaglianti,
nonche' informazioni sulle quantita' prodotte, fabbricate,
consegnate, ricevute o ordinate, nonche' sul prezzo dei prodotti o
servizi in questione.
3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei
soggetti di cui al comma 1.
4. Il richiedente deve fornire l'indicazione specifica delle
persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve
essere interrogata.
5. Il giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di
cui al comma 1 le informazioni indicate dalla parte; puo' altresi'
rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che
ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge
l'interrogatorio.
6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, primo comma,
del codice di procedura civile.))
Art. 121-ter
(( (Tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei
procedimenti giudiziari). ))
((1. Nei procedimenti giudiziari relativi all'acquisizione,
all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali
di cui all'articolo 98, il giudice puo' vietare ai soggetti da lui
nominati o delegati, alle parti e ai loro rappresentanti e
consulenti, ai difensori, al personale amministrativo, ai testimoni,
e agli altri soggetti che a qualunque titolo hanno accesso ai
provvedimenti, agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo
d'ufficio, l'utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali
oggetto del procedimento che ritenga riservati. Il provvedimento di
divieto di cui al primo periodo e' pronunciato su istanza di parte e
mantiene efficacia anche successivamente alla conclusione del
procedimento nel corso del quale e' stato emesso.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 perde la sua efficacia:
a) se con sentenza, passata in giudicato, e' accertato che i
segreti commerciali oggetto di causa erano privi dei requisiti di cui
all'articolo 98;
b) se i segreti commerciali diventano generalmente noti o
facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore.
3. Nei procedimenti giudiziari di cui al comma 1 il giudice, su
istanza di parte, puo' adottare i provvedimenti che, nel rispetto dei
principi regolatori del giusto processo, appaiano piu' idonei a
tutelare la riservatezza dei segreti commerciali oggetto di causa, ed
in particolare:
a) limitare ad un numero ristretto di soggetti l'accesso alle
udienze e agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d'ufficio;
b) disporre, nei provvedimenti che definiscono i procedimenti di
cui al comma 1, resi disponibili anche a soggetti diversi dalle
parti, l'oscuramento o l'omissione delle parti contenenti i segreti
commerciali.
4. Ai fini di cui al comma 3, lettera b), il giudice, con il
provvedimento, indica le parti dello stesso che il cancelliere e'
tenuto ad oscurare o omettere all'atto del rilascio di copia a
soggetti diversi dalle parti. Agli stessi fini il giudice ordina che,
all'atto del deposito del provvedimento, la cancelleria vi apponga
un'annotazione dalla quale risulti il divieto per le parti di
diffondere il provvedimento in versione integrale.))
Art. 122.
Legittimazione all'azione di nullita' e di decadenza
1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 118, comma 4, l'azione
diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullita' di un
titolo di proprieta' industriale puo' essere esercitata da chiunque
vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In
deroga all'articolo 70 del codice di procedura civile l'intervento
del pubblico ministero non e' obbligatorio. (8)
2 L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullita' di un
marchio per la sussistenza di diritti anteriori oppure perche' l'uso
del marchio costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore,
di proprieta' industriale o altro diritto esclusivo di terzi, oppure
perche' il marchio costituisce violazione del diritto al nome oppure
al ritratto oppure perche' la registrazione del marchio e' stata
effettuata a nome del non avente diritto, puo' essere esercitata
soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o
dall'avente diritto.
3. L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullita' di un
disegno o modello per la sussistenza dei diritti anteriori di cui
all'articolo 43, comma 1, lettera d) ed e), oppure perche' la
registrazione e' stata effettuata a nome del non avente diritto
oppure perche' il disegno o modello costituisce utilizzazione
impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della
Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprieta'
industriale - testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificata con
legge 28 aprile 1976, n. 424, o di disegni, emblemi e stemmi che
rivestano un particolare interesse pubblico nello Stato, puo' essere
rispettivamente esercitata soltanto dal titolare dei diritti
anteriori e dal suo avente causa o dall'avente diritto oppure da chi
abbia interesse all'utilizzazione.
4. L'azione di decadenza o di nullita' di un titolo di proprieta'
industriale e' esercitata in contraddittorio di tutti coloro che
risultano annotati nel registro quali aventi diritto ((in quanto
titolari di esso)).
5. Le sentenze che dichiarano la nullita' o la decadenza di un
titolo di proprieta' industriale sono annotate nel registro a cura
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
6. Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in
materia di titoli di proprieta' industriale deve essere comunicata
all'Ufficio italiano brevetti e marchi, a cura di chi promuove il
giudizio.
7. Ove alla comunicazione anzidetta non si sia provveduto,
l'autorita' giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, prima di
decidere nel merito, dispone che tale comunicazione venga effettuata.
8. Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio italiano brevetti e
marchi copia di ogni sentenza in materia di titoli di proprieta'
industriale.
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 19, comma 4)
che "Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge".
Art. 123.
Efficacia erga omnes
1. Le decadenze o le nullita' anche parziali di un titolo di
proprieta' industriale hanno efficacia nei confronti di tutti quando
siano dichiarate con sentenza passata in giudicato.
Art. 124
Misure correttive e sanzioni civili
1. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di
proprieta' industriale possono essere disposti l'inibitoria della
fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti
violazione del diritto, e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio
delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne
abbia comunque la disponibilita'. L'inibitoria e l'ordine di ritiro
definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro ogni
intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano
utilizzati per violare un diritto di proprieta' industriale.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una somma
dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata
e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
3. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di
proprieta' industriale puo' essere ordinata la distruzione di tutte
le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi
particolari, a spese dell'autore della violazione. Non puo' essere
ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto puo' conseguire
solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e' di
pregiudizio all'economia nazionale. Se i prodotti costituenti
violazione dei diritti di proprieta' industriale sono suscettibili,
previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima, puo' essere
disposto dal giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro
distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio, con
possibilita' di reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a
garanzia del rispetto del diritto.
4. Con la sentenza che accerta la violazione dei diritti di
proprieta' industriale, puo' essere ordinato che gli oggetti prodotti
importati o venduti in violazione del diritto e i mezzi specifici che
servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo
tutelato siano assegnati in proprieta' al titolare del diritto
stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
5. E' altresi' in facolta' del giudice, su richiesta del
proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui al comma
4, tenuto conto della residua durata del titolo di proprieta'
industriale o delle particolari circostanze del caso, ordinare il
sequestro, a spese dell'autore della violazione, fino all'estinzione
del titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In quest'ultimo
caso, il titolare del diritto di proprieta' industriale puo' chiedere
che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in
mancanza di accordo tra le parti, verra' stabilito dal giudice
dell'esecuzione, sentito, occorrendo, un perito.
6. Delle cose costituenti violazione del diritto di proprieta'
industriale non si puo' disporre la rimozione o la distruzione, ne'
puo' esserne interdetto l'uso quando appartengono a chi ne fa uso
personale o domestico. Nell'applicazione delle sanzioni l'autorita'
giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra la gravita'
delle violazioni e le sanzioni, nonche' dell'interesse dei terzi.
((6-bis. Nei procedimenti relativi all'acquisizione,
all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali
di cui all'articolo 98, il giudice, nel disporre le misure di cui al
presente articolo e nel valutarne la proporzionalita', considera le
circostanze del caso concreto, tra le quali:
a) il valore e le altre caratteristiche specifiche dei segreti
commerciali;
b) le misure adottate dal legittimo detentore per proteggere i
segreti commerciali;
c) la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire,
utilizzare o rivelare i segreti commerciali;
d) l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione illecite dei
segreti commerciali;
e) i legittimi interessi delle parti e l'impatto che
l'accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le
stesse;
f) i legittimi interessi dei terzi;
g) l'interesse pubblico generale;
h) le esigenze di tutela dei diritti fondamentali.
6-ter. Nei procedimenti relativi all'acquisizione,
all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali
di cui all'articolo 98, il giudice puo' disporre, in alternativa
all'applicazione delle misure di cui al presente articolo e su
istanza della parte interessata, il pagamento di un indennizzo,
qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la parte istante, al momento dell'utilizzazione o della
rivelazione, non conosceva ne', secondo le circostanze, avrebbe
dovuto conoscere, del fatto che i segreti commerciali erano stati
ottenuti da un terzo che li stava utilizzando o rivelando
illecitamente;
b) l'esecuzione di tali misure puo' essere eccessivamente onerosa
per la parte istante;
c) l'indennizzo risulti adeguato in relazione al pregiudizio
subito dalla parte che ha chiesto l'applicazione delle misure.
6-quater. L'indennizzo liquidato a norma del comma 6-ter non
puo', in ogni caso, superare l'importo dei diritti dovuti qualora la
parte istante avesse richiesto l'autorizzazione ad utilizzare i
segreti commerciali per il periodo di tempo per il quale l'utilizzo
degli stessi avrebbe potuto essere vietato.))
7. Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure
menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a
gravame, sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice
che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.
Art. 125
(( (Risarcimento del danno e restituzione dei profitti
dell'autore della violazione) )).
((1. Il risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le
disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile,
tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze
economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del
diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e,
nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il
danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.
2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni puo' farne
la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti
della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il
lucro cessante e' comunque determinato in un importo non inferiore a
quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto
pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto
leso.
3. In ogni caso il titolare del diritto leso puo' chiedere la
restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in
alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui
essi eccedono tale risarcimento.))
Art. 126.
Pubblicazione della sentenza
1. L'autorita' giudiziaria puo' ordinare che l'ordinanza cautelare
o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprieta'
industriale sia pubblicata integralmente o in sunto o nella sola
parte dispositiva, tenuto conto della gravita' dei fatti, in uno o
piu' giornali da essa indicati, a spese del soccombente. ((In ogni
caso, sono adottate le misure idonee a garantire la tutela della
riservatezza dei segreti commerciali di cui all'articolo 98.))
((1-bis. Nei procedimenti relativi all'acquisizione,
all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali
di cui all'articolo 98, il giudice, nel decidere se adottare una
delle misure di cui al comma 1 e nel valutarne la proporzionalita',
considera le circostanze del caso concreto e, in particolare:
a) il valore dei segreti commerciali;
b) la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire,
utilizzare o rivelare i segreti commerciali;
c) l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione illecite dei
segreti commerciali;
d) il pericolo di ulteriore utilizzazione o rivelazione illecite
dei segreti commerciali da parte dell'autore della violazione.
1-ter. Ai fini di cui al comma 1-bis, il giudice considera altresi'
se le informazioni sull'autore della violazione siano tali da
consentire l'identificazione di una persona fisica e, in tal caso, se
la pubblicazione di tali informazioni sia giustificata anche in
considerazione degli eventuali danni che la misura puo' provocare
alla vita privata e alla reputazione del medesimo autore.))
Art. 127
Sanzioni penali e amministrative
1. Salva l'applicazione degli articoli 473, 474 e 517 del codice
penale, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente,
introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di
proprieta' industriale valido ai sensi delle norme del presente
codice, e' punito, a querela di parte, con la multa fino a 1.032,91
euro. ((8))
1-bis. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere
alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 121-bis ovvero
fornisce allo stesso false informazioni e' punito con le pene
previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della meta'.
2. Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non
corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia
protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far
credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato,
e' punito con la sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione
amministrativa fino a 2.065,83 euro, anche quando non vi sia danno al
terzo, chiunque faccia uso di un marchio registrato, dopo che la
relativa registrazione e' stata dichiarata nulla, quando la causa di
nullita' comporta la illiceita' dell'uso del marchio, oppure sopprima
il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i
prodotti o le merci a fini commerciali.
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 23 luglio 2009, n. 99, ha disposto (con l'art. 15, comma 2)
che "Con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni
di cui al comma 1, lettera e), all'articolo 127 del codice della
proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, il comma 1 e' abrogato."
Art. 128.
(( (Consulenza tecnica preventiva)
1. Le istanze per l'espletamento della consulenza tecnica
preventiva prevista dall'art. 696-bis del codice di procedura civile,
si propongono al Presidente della sezione specializzata del tribunale
competente per il giudizio di merito, secondo le disposizioni del
medesimo articolo, in quanto compatibili.))
Art. 129.
(( (Descrizione e sequestro)
1. Il titolare di un diritto di proprieta' industriale puo'
chiedere la descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro
subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli oggetti
costituenti violazione di tale diritto, nonche' dei mezzi adibiti
alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la
denunciata violazione e la sua entita'. Sono adottate le misure
idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.
2. Il giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre, sommarie
informazioni, provvede con ordinanza e, se dispone la descrizione,
autorizza l'eventuale prelevamento di campioni degli oggetti di cui
al comma 1. In casi di speciale urgenza, e in particolare quando
eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al
titolare dei diritti o quando la convocazione della controparte
potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento di descrizione o
di sequestro, provvede sull'istanza con decreto motivato.
3. Salve le esigenze della giustizia penale non possono essere
sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi
la violazione di un diritto di proprieta' industriale, finche'
figurino nel recinto di un'esposizione, ufficiale o ufficialmente
riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito
da o per la medesima.
4. I procedimenti di descrizione e di sequestro sono disciplinati
dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti
cautelari, in quanto compatibili e non derogate dal presente codice.
Ai fini della conferma, modifica o revoca della descrizione e
dell'eventuale concessione delle misure cautelari chieste unitamente
o subordinatamente alla descrizione, il giudice fissa l'udienza di
discussione tenendo conto della descrizione allo scopo di valutarne
il risultato.))
Art. 130.
((Esecuzione di descrizione e sequestro))
1. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di
ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o piu'
periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento,
fotografici o di altra natura.
2. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle
operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti e ad essere assistiti
da tecnici di loro fiducia.
3. Decorso il termine dell'articolo 675 del codice di procedura
civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di
sequestro gia' iniziate, ma non possono esserne iniziate altre
fondate sullo stesso provvedimento. Resta salva la facolta' di
chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di
descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.
4. La descrizione e il sequestro possono concernere oggetti
appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purche'
si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati, esportati o messi
in commercio dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i
suddetti provvedimenti e purche' tali oggetti non siano adibiti ad
uso personale.
5. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con
il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui
appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati
eseguiti, entro quindici giorni dalla data di conclusione delle
operazioni stesse a pena di inefficacia.
Art. 131
Inibitoria
1. Il titolare di un diritto di proprieta' industriale puo'
chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione
imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione
delle violazioni in atto, ed in particolare puo' chiedere che siano
disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso
delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro
dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia
proprie-tario o ne abbia comunque la disponibilita', secondo le norme
del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.
L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere
chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi
siano utilizzati per violare un diritto di proprieta' industriale.
1-bis. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non
stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio
di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di
venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora
questi rappresentino un periodo piu' lungo. Il temine decorre dalla
pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla
sua comunicazione.
1-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)).
1-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)).
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una somma
dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata
e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Art. 132.
(Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio
cautelare e il giudizio di merito)
1. I provvedimenti di cui agli articoli 126, 128, 129, 131 e 133
possono essere concessi anche in corso di brevettazione o di
registrazione, purche' la domanda sia stata resa accessibile al
pubblico oppure nei confronti delle persone a cui la domanda sia
stata notificata.
2. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non
stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio
di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di
venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora
questi rappresentino un periodo piu' lungo. Il termine decorre dalla
pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla
sua comunicazione. Se sono state chieste misure cautelari ulteriori
alla descrizione unitamente o subordinatamente a quest'ultima, ai
fini del computo del termine si fa riferimento all'ordinanza del
giudice designato che si pronuncia anche su tali ulteriori misure.
3. Se il giudizio di merito non e' iniziato nel termine perentorio
di cui al comma 2, ovvero se successivamente al suo inizio si
estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai
provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice
di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad
anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi
ciascuna parte puo' iniziare il giudizio di merito.
5. In tutti i procedimenti cautelari il giudice, ai fini
dell'ottenimento di sommarie indicazioni tecniche, puo' disporre una
consulenza tecnica.
((5-bis. In tutti i procedimenti cautelari relativi
all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei
segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice puo', su
istanza di parte, in alternativa all'applicazione delle misure
cautelari, autorizzare la parte interessata a continuare ad
utilizzare i segreti commerciali prestando idonea cauzione per
l'eventuale risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore. E'
vietata la rivelazione a terzi dei segreti commerciali di cui e'
autorizzata l'utilizzazione a norma del primo periodo.
5-ter. Nel provvedere sulle domande cautelari in materia di
acquisizione, utilizzazione o rivelazione illecite dei segreti
commerciali di cui all'articolo 98, il giudice considera le
circostanze di cui all'articolo 124, comma 6-bis. Delle medesime
circostanze il giudice tiene conto ai fini della valutazione di
proporzionalita' delle misure.
5-quater. Fermo quanto previsto dal comma 4, se le misure cautelari
adottate a tutela dei segreti commerciali di cui all'articolo 98
divengono inefficaci, ai sensi del comma 3, per mancato inizio del
giudizio di merito nel termine perentorio di cui al comma 2 ovvero
perdono efficacia a causa di un'azione o di un'omissione del
ricorrente, ovvero se viene successivamente accertato che
l'acquisizione, l'utilizzo o la rivelazione illeciti dei predetti
segreti commerciali non sussisteva, il ricorrente e' tenuto a
risarcire il danno cagionato dalle misure adottate.))
Art. 133.
Tutela cautelare dei nomi a dominio
1. L'Autorita' giudiziaria puo' disporre, in via cautelare, oltre
all'inibitoria ((dell'uso nell'attivita' economica del nome a
dominio)) illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento
provvisorio, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione
di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento.
Art. 134
(( (Norme in materia di competenza).
1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate
previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168:
a) i procedimenti giudiziari in materia di proprieta' industriale
e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che
non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei
diritti di proprieta' industriale, nonche' in materia di illeciti
afferenti all'esercizio dei diritti di proprieta' industriale ai
sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82
del Trattato che istituisce la Comunita' europea, la cui cognizione
e' del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano
ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza
delle sezioni specializzate;
b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64,
65, 98 e 99 del presente codice;
c) le controversie in materia di indennita' di espropriazione dei
diritti di proprieta' industriale, di cui conosce il giudice
ordinario;
d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del
Consiglio dell'ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice
ordinario)).
Art. 135.
Commissione dei ricorsi
1. Contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi
che respingono totalmente o parzialmente una domanda o istanza che
rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di
un diritto e negli ((altri)) casi previsti dal presente codice, e'
ammesso ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione del provvedimento alla
Commissione dei ricorsi.
2. La Commissione dei ricorsi, (( . . . )), e' composta di un
presidente, un presidente aggiunto e di otto membri scelti fra i
magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere d'appello,
sentito il Consiglio superiore della magistratura, o tra i professori
di materie giuridiche delle universita' o degli istituti superiori
dello Stato.
3. La Commissione si articola in due sezioni, presiedute dal
presidente e dal ((presidente)) aggiunto. Il presidente, il
presidente aggiunto ed i membri della Commissione sono nominati con
decreto del Ministro delle attivita' produttive, durano in carica due
anni. L'incarico e' rinnovabile.
4. Alla Commissione di cui al comma 2 possono essere aggregati
tecnici scelti dal presidente tra i professori delle universita' e
degli istituti superiori e tra i consulenti in proprieta'
industriale, iscritti all'Ordine aventi una comprovata esperienza
come consulenti tecnici d'ufficio, per riferire su singole questioni
ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo.
5. La scelta dei componenti la Commissione anzidetta, nonche' dei
tecnici, puo' cadere sia su funzionari in attivita' di servizio, sia
su funzionari a riposo, ferme le categorie di funzionari entro le
quali la scelta deve essere effettuata.
6. La Commissione dei ricorsi e' assistita da una segreteria i cui
componenti sono nominati con lo stesso decreto di costituzione della
Commissione, o con decreto a parte. I componenti della segreteria
debbono essere scelti fra i funzionari dell'Ufficio italiano brevetti
e marchi ed il trattamento economico e' quello stabilito dalla
vigente normativa legislativa, regolamentare o contrattuale.
7. La Commissione dei ricorsi ha funzione consultiva del Ministero
delle attivita' produttive nella materia della proprieta'
industriale. Tale funzione viene esercitata su richiesta del
Ministero delle attivita' produttive. Le sedute della Commissione in
sede consultiva non sono valide se non sia presente la maggioranza
assoluta dei suoi membri aventi voto deliberativo.
8. I compensi per i componenti la Commissione, i componenti la
segreteria della Commissione ed i tecnici aggregati alla Commissione,
sono determinati con decreto del Ministro delle attivita' produttive,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 136.
Procedura avanti la Commissione dei Ricorsi
1. Il ricorso deve essere notificato tanto all'Ufficio italiano
brevetti e marchi quanto ai controinteressati ai quali l'atto
direttamente si riferisce entro il termine di sessanta giorni da
quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la comunicazione, o ne
abbia avuto conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la
comunicazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine
della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge
o di regolamento, salvo l'obbligo di integrare con le ulteriori
notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dalla
Commissione dei ricorsi. Il ricorso, con la prova delle avvenute
notifiche, con copia del provvedimento impugnato ove in possesso del
ricorrente e con ((i documenti di cui il ricorrente)) intenda
avvalersi in giudizio, deve essere depositato, entro il termine di
trenta giorni dall'ultima notifica, presso gli uffici di cui
all'articolo 147 o inviato direttamente, per raccomandata postale,
alla segreteria della Commissione dei ricorsi, presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi.
2. Insieme al ricorso, deve presentarsi la prova del pagamento del
contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
3. All'originale del ricorso devono essere unite tante copie in
carta libera quanti sono i componenti della Commissione e le
controparti, salva, tuttavia, la facolta' del Presidente della
Commissione di richiedere agli interessati un numero maggiore di
copie.
4. La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e
della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.
L'Ufficio italiano brevetti e marchi, entro trenta giorni dalla
((scadenza del termine di deposito)) del ricorso, deve produrre,
mediante inserimento in apposito fascicolo tenuto dalla segreteria
della Commissione, l'eventuale provvedimento impugnato nonche' gli
atti ed i documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato, quelli
in esso citati, e quelli che l'ufficio ritiene utili al giudizio.
5. Il Presidente della Commissione assegna il ricorso alla sezione
competente. Il Presidente o il Presidente aggiunto nomina un relatore
tra i componenti assegnati alla sezione e, ove si tratti di questioni
di natura tecnica, puo' nominare anche uno o piu' relatori aggiunti,
scelti tra i tecnici aggregati.
6. Il Presidente, o il relatore da lui delegato, fissa i termini,
non superiori in ogni caso a sessanta giorni, per la presentazione
delle memorie e delle repliche delle controparti e per il deposito
dei relativi documenti.
7. Scaduti i termini di cui al comma 6, la Commissione puo'
disporre i mezzi istruttori che ritiene opportuni, stabilendo le
modalita' della loro assunzione. Il Presidente, o il relatore da lui
delegato, durante il corso dell'istruttoria, puo' sentire le parti
per eventuali chiarimenti. Ove i mezzi istruttori non siano
necessari, o, comunque, dopo l'espletamento di essi, il Presidente
fissa la data per la discussione dinanzi alla Commissione.
8. Le sezioni della Commissione, quando decidono sui ricorsi,
giudicano con l'intervento di un Presidente e di due membri aventi
voto deliberativo.
9. La Commissione ha facolta' di chiedere all'Ufficio italiano
brevetti e marchi chiarimenti e documenti.
10. Il ricorrente, o il suo mandatario se vi sia, che ne faccia
domanda in tempo utile e comunque almeno due giorni prima della
discussione ha diritto di essere ammesso ad esporre oralmente le sue
ragioni. Il ricorrente puo' stare in giudizio personalmente o puo'
farsi assistere da un legale ((o da un mandatario abilitato con la
partecipazione anche di un tecnico)). L'Ufficio puo' costituirsi in
giudizio come Amministrazione resistente con un proprio funzionario.
Aperta la seduta, il relatore riferisce sul ricorso. Successivamente
le parti, od i loro incaricati, espongono le loro ragioni e, nel caso
di richiesta dei membri della Commissione, il direttore dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi o il funzionario dello stesso ufficio, da
lui designato a rappresentarlo, fornisce le notizie ed i documenti
richiesti.
11. Ogni interessato, prima della chiusura della discussione del
ricorso, puo' presentare alla Commissione memorie esplicative. Se,
durante la discussione, emergono fatti nuovi influenti sulla
decisione essi devono essere contestati alle parti.
12. La Commissione ha sempre facolta' di disporre i mezzi
istruttori che creda opportuni ed ha altresi' facolta', in ogni caso,
di ordinare il differimento della decisione, o anche della
discussione, ad altra seduta.
13. La Commissione decide dopo che le parti si sono allontanate.
14. La Commissione dei ricorsi, ove ritenga irricevibile o
inammissibile il ricorso, lo dichiara con sentenza; se riconosce che
il ricorso e' infondato, lo rigetta con sentenza; se accoglie il
ricorso annulla l'atto in tutto o in parte ((e adotta i provvedimenti
conseguenti)).
15. Il relatore, od un altro membro della Commissione, e'
incaricato di redigere la sentenza esponendo i motivi della
decisione.
16. La sentenza e' notificata, per raccomandata postale, a cura
della segreteria della Commissione, all'interessato od al suo
mandatario, se nominato, ed e' pubblicata nel Bollettino ufficiale,
nella sola parte dispositiva, salva la facolta' della Commissione di
disporre che le sentenze vengano pubblicate integralmente nel detto
bollettino quando riguardino questioni di massima e quando la
pubblicazione non possa recare pregiudizio.
17. Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave ed
irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero
dal comportamento inerte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi,
durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso,
chiede l'emanazione di misure cautelari che appaiono, secondo le
circostanze, piu' idonee ad assicurare interinalmente gli effetti
della decisione sul ricorso, la Commissione dei ricorsi si pronuncia
sull'istanza con ordinanza emessa in Camera di Consiglio. Prima della
trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravita' e
urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data
della Camera di Consiglio, il ricorrente puo', contestualmente alla
domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti,
chiedere al Presidente della Commissione dei ricorsi, o alla sezione
cui il ricorso e' assegnato, di disporre misure cautelari
provvisorie. Il Presidente provvede con decreto motivato, anche in
assenza di contraddittorio. Il decreto e' efficace sino alla
pronuncia del Collegio, a cui l'istanza cautelare e' sottoposta nella
prima Camera di Consiglio utile. In sede di decisione della domanda
cautelare, la Commissione dei ricorsi, accertata la completezza del
contraddittorio e dell'istruttoria e dove ne ricorrono i presupposti,
sentite sul punto le parti costituite, puo' definire il giudizio nel
merito a norma dei precedenti commi.
18. La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari
concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono
ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.
19. Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato
ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto
solo parzialmente, la parte interessata puo', con istanza motivata e
notificata alle altre parti, chiedere alla Commissione dei ricorsi le
opportune disposizioni attuative. La Commissione dei ricorsi esercita
i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui
all'articolo 27, primo comma, n. 4), del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.
1054, e successive modificazioni, e dispone l'esecuzione
dell'ordinanza cautelare indicandone le modalita' e, ove occorra, il
soggetto che deve provvedere.
Art. 137.
Esecuzione forzata e sequestro dei titoli di proprieta' industriale
1. I diritti patrimoniali di proprieta' industriale possono formare
oggetto di esecuzione forzata.
2. All'esecuzione si applicano le norme stabilite dal codice di
procedura civile per l'esecuzione sui beni mobili.
3. Il pignoramento del titolo di proprieta' industriale si esegue
con atto notificato al debitore, a mezzo di ufficiale giudiziario.
L'atto deve contenere:
a) la dichiarazione di pignoramento del titolo di proprieta'
industriale, previa menzione degli elementi atti ad identificarlo;
b) la data del titolo e della sua spedizione in forma esecutiva;
c) la somma per cui si procede all'esecuzione;
d) il cognome, nome e domicilio, o residenza, del creditore e del
debitore;
e) il cognome e nome dell'ufficiale giudiziario.
4. Il debitore, dalla data della notificazione, assume gli obblighi
del sequestratario giudiziale del titolo di proprieta' industriale,
anche per quanto riguarda gli eventuali frutti. I frutti, maturati
dopo la data della notificazione, derivanti dalla concessione d'uso
del diritto di proprieta' industriale, si cumulano con il ricavato
della vendita, ai fini della successiva attribuzione.
5. Si osservano, nei riguardi della notificazione dell'atto di
pignoramento, le norme contenute nel codice di procedura civile per
la notificazione delle citazioni. Se colui al quale l'atto di
pignoramento deve essere notificato non abbia domicilio o residenza
nello Stato, ne' abbia in questo eletto domicilio, la notificazione
e' eseguita presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. In
quest'ultimo caso, copia dell'atto e' affissa nell'Albo dell'Ufficio
ed inserita nel Bollettino ufficiale.
6. L'atto di pignoramento del diritto di proprieta' industriale
deve essere trascritto, a pena di inefficacia, entro otto giorni
dalla notifica. Avvenuta la trascrizione dell'atto di pignoramento
del diritto di proprieta' industriale, e finche' il pignoramento
stesso spiega effetto, i pignoramenti successivamente trascritti
valgono come opposizione sul prezzo di vendita, quando siano
notificati al creditore procedente.
7. La vendita e l'aggiudicazione dei diritti di proprieta'
industriale pignorati sono fatte con le corrispondenti norme
stabilite dal codice di procedura civile in quanto applicabili, salve
le disposizioni particolari del presente codice.
8. La vendita del diritto di proprieta' industriale non puo' farsi
se non siano trascorsi almeno trenta giorni dal pignoramento. Un
termine di venti giorni deve decorrere, per la vendita, dal decreto
di fissazione del giorno della vendita stessa. Il giudice, per la
vendita e l'aggiudicazione dei diritti di proprieta' industriale,
dispone le forme speciali che ritiene opportune nei singoli casi,
provvedendo altresi' per l'annunzio della vendita al pubblico, anche
in deroga alle norme del codice di procedura civile. All'uopo il
giudice puo' stabilire che l'annunzio sia affisso nei locali della
Camera di commercio ed in quelli dell'Ufficio italiano brevetti e
marchi e pubblicato nel Bollettino dei diritti di proprieta'
industriale.
9. Il verbale di aggiudicazione deve contenere gli estremi del
diritto di proprieta' industriale giuste le risultanze dei relativi
titoli.
10. Il creditore istante, nell'esecuzione forzata sui diritti di
proprieta' industriale, deve notificare almeno dieci giorni prima
della vendita, ai creditori titolari dei diritti di garanzia,
trascritti, l'atto di pignoramento e il decreto di fissazione del
giorno della vendita. Questi ultimi creditori devono depositare,
nella cancelleria dell'autorita' giudiziaria competente, le loro
domande di collocazione con i documenti giustificativi entro quindici
giorni dalla vendita. Chiunque vi abbia interesse puo' esaminare
dette domande e i documenti.
11. Trascorso il termine di quindici giorni, previsto nel ((comma
10)), il giudice, su istanza di una delle parti, fissa l'udienza
nella quale proporra' lo stato di graduazione e di ripartizione del
prezzo ricavato dalla vendita e dagli eventuali frutti. Il giudice,
nell'udienza, accertata l'osservanza delle disposizioni del comma 8,
ove le parti non si siano accordate sulla distribuzione del ricavato
dei frutti, procede alla graduazione fra i creditori ed ((alla
distribuzione di tale ricavato)) dei frutti stessi, secondo le
relative norme stabilite nel codice di procedura civile per
l'esecuzione mobiliare. I crediti con mora, eventuali o condizionati,
diventano esigibili secondo le norme del codice civile.
12. L'aggiudicatario del diritto di proprieta' industriale ha
diritto di ottenere che siano cancellate le trascrizioni dei diritti
di garanzia sul titolo corrispondente, depositando, presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi, copia del verbale di aggiudicazione e
attestato del cancelliere dell'avvenuto versamento del prezzo di
aggiudicazione, osservate le norme per la cancellazione delle
trascrizioni.
13. I diritti di proprieta' industriale, ancorche' in corso di
concessione o di registrazione, possono essere oggetto di sequestro.
Alla procedura del sequestro si applicano le disposizioni in materia
di esecuzione forzata stabilite dal presente articolo ed altresi'
quelle sul sequestro, stabilite dal codice di procedura civile.
14. Le controversie in materia di esecuzione forzata e di sequestro
dei diritti di proprieta' industriale si propongono davanti
all'autorita' giudiziaria dello Stato competente a norma
dell'articolo 120.
Art. 138.
Trascrizione
1. Debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso
l'Ufficio italiano brevetti e marchi:
a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che
trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprieta'
industriale;
b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che
costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali
di godimento privilegi speciali o diritti di garanzia, costituiti ai
sensi dell'articolo 140 concernenti i titoli anzidetti;
c) gli atti di divisione, di societa', di transazione, di
rinuncia, relativi ai diritti enunciati nelle lettere a) e b);
d) il verbale di pignoramento;
e) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata;
f) il verbale di sospensione della vendita di parte dei diritti
di proprieta' industriale pignorati per essere restituiti al
debitore, a norma del codice di procedura civile;
g) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilita';
h) le sentenze che dichiarano l'esistenza degli atti indicati
nelle lettere a), b) e c), quando tali atti non siano stati
precedentemente trascritti. Le sentenze che pronunciano la nullita',
l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un
atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione
dell'atto al quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte
le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al
presente articolo. In tale caso gli effetti della trascrizione della
sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda
giudiziale;
i) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione
legittima e le sentenze relative;
l) le sentenze di rivendicazione di diritti di proprieta'
industriale e le relative domande giudiziali;
m) le sentenze che dispongono la conversione di titoli di
proprieta' industriale nulli e le relative domande giudiziali;
n) le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui
al presente articolo. In tal caso gli effetti della trascrizione
della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda
giudiziale.
2. La trascrizione e' soggetta al pagamento del diritto prescritto.
3. Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare
apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando
copia autentica dell'atto pubblico ovvero l'originale o la copia
autentica della scrittura privata autenticata ovvero qualsiasi altra
documentazione prevista dall'((articolo 196)).
4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, esaminata la regolarita'
formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la
data di presentazione della domanda.
5. L'ordine delle trascrizioni e' determinato dall'ordine di
presentazione delle domande.
6. Le omissioni o le inesattezze che non inducano incertezza
assoluta sull'atto che si intende trascrivere o sul titolo di
proprieta' industriale a cui l'atto si riferisce non comportano
l'invalidita' della trascrizione.
Art. 139.
Effetti della trascrizione
1. Gli atti e le sentenze, tranne i testamenti e gli altri atti e
sentenze indicati alle lettere d), i) ed l) dell'articolo 138,
finche' non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi
che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato
diritti sul titolo di proprieta' industriale.
2. Nel conflitto di piu' acquirenti dello stesso diritto di
proprieta' industriale dal medesimo titolare, e' preferito chi ha
trascritto per primo il suo titolo di acquisto.
3. La trascrizione del verbale di pignoramento, finche' dura la sua
efficacia, sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori degli
atti e delle sentenze anzidetti. Gli effetti di tali trascrizioni
vengono meno dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione,
purche' avvenga entro tre mesi dalla data della aggiudicazione
stessa.
4. I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta legittima
successione e le sentenze relative sono trascritti solo per stabilire
la continuita' dei trasferimenti.
5. Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o
in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un
brevetto europeo, a condizione che siano stati ((iscritti nel
registro dei brevetti europei o trascritti)) nel Registro italiano
dei brevetti europei.
Art. 140.
Diritti di garanzia
1. I diritti di garanzia sui titoli di proprieta' industriale
devono essere costituiti per crediti di denaro.
2. Nel concorso di piu' diritti di garanzia, il grado e'
determinato dall'ordine delle trascrizioni.
3. La cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garanzia e'
eseguita in seguito alla produzione dell'atto di consenso del
creditore con sottoscrizione autenticata ovvero quando la
cancellazione sia ordinata con sentenza passata in giudicato ovvero
in seguito al soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia a
seguito di esecuzione forzata.
4. Per la cancellazione e' dovuto lo stesso diritto prescritto per
la trascrizione.
Art. 141.
Espropriazione
1. Con esclusione dei diritti sui marchi, i diritti di proprieta'
industriale, ancorche' in corso di registrazione o di brevettazione,
possono essere espropriati dallo Stato nell'interesse della difesa
militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilita'.
2. L'espropriazione puo' essere limitata al diritto di uso per i
bisogni dello Stato, fatte salve le previsioni in materia di licenze
obbligatorie in quanto compatibili.
3. Con l'espropriazione anzidetta, quando sia effettuata
nell'interesse della difesa militare del Paese e riguardi titoli di
proprieta' industriale di titolari italiani, e' trasferito
all'amministrazione espropriante anche il diritto di chiedere titoli
di proprieta' industriale all'estero.
Art. 142.
Decreto di espropriazione
1. L'espropriazione viene disposta per decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro competente, di concerto con i
Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze,
sentito il Consiglio dei ministri, se il provvedimento interessa la
difesa militare del Paese o, negli altri casi, la Commissione dei
ricorsi.
2. Il decreto di espropriazione nell'interesse della difesa
militare del Paese, quando viene emanato prima della stampa
dell'attestato di brevettazione o di registrazione, puo' contenere
l'obbligo e stabilire la durata del segreto sull'oggetto del titolo
di proprieta' industriale.
3. La violazione del segreto e' punita ai sensi dell'articolo 262
del codice penale.
4. Nel decreto di espropriazione e' fissata l'indennita' spettante
al titolare del diritto di proprieta' industriale, determinata sulla
base del valore di mercato di esso, sentita la Commissione dei
ricorsi.
((5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.))
Art. 143.
Indennita' di espropriazione
1. Ove il titolare del diritto espropriato non accetti l'indennita'
fissata ai sensi dell'articolo 142 ed in mancanza di accordo fra il
titolare e l'amministrazione procedente, l'indennita' e' determinata
da un collegio di arbitratori.
2. All'inventore o all'autore, il quale provi di avere perduto il
diritto di priorita' all'estero per il ritardo della decisione
negativa del Ministero in merito all'espropriazione, e' concesso un
equo indennizzo, osservate le norme relative all'indennita' di
espropriazione.
3. I decreti di espropriazione devono essere annotati nel Registro
dei titoli di proprieta' industriale a cura dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi.
Sezione II
Misure contro la pirateria
Art. 144.
Atti di pirateria
((1. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono
atti di pirateria le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e
modelli registrati e le violazioni di altrui diritti di proprieta'
industriale realizzate dolosamente in modo sistematico.))
Art. 144-bis
(( (Sequestro conservativo) ))
((1. Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze
atte a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno,
l'autorita' giudiziaria puo' disporre, ai sensi dell'articolo 671 del
codice di procedura civile, il sequestro conservativo dei beni mobili
ed immobili del preteso autore della violazione, compreso il blocco
dei suoi conti bancari e di altri beni fino alla concorrenza del
presumibile ammontare del danno. A tale fine l'autorita' giudiziaria
puo' disporre la comunicazione della documentazione bancaria,
finanziaria o commerciale oppure autorizzare l'accesso alle
pertinenti informazioni.))
Art. 145
(( (Consiglio nazionale anticontraffazione)
1. Presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituito il
Consiglio nazionale anticontraffazione, con funzioni di indirizzo,
impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni
amministrazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di
contrasto della contraffazione a livello nazionale.
2. Il Consiglio nazionale anticontraffazione e' presieduto dal
Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui
designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli interessi
pubblici e privati e assicurare le necessarie sinergie tra
amministrazione pubblica e imprese, il Consiglio e' composto da un
rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un
rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un
rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un
rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del
Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero per i
beni e le attivita' culturali, da un rappresentante del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante del Ministero
della salute, e da un rappresentante del Dipartimento della funzione
pubblica e da un rappresentante designato dall'ANCI. Il Consiglio
puo' invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione dei temi
trattati, rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche nonche'
delle categorie di imprese, lavoratori e consumatori.
3. Le modalita' di funzionamento del Consiglio nazionale
anticontraffazione sono definite con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, degli affari esteri, della difesa, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dell'interno, della giustizia, per i beni e
le attivita' culturali, del lavoro e delle politiche sociali e della
salute. Le attivita' di segreteria sono svolte dalla Direzione
generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti
e marchi.
4. La partecipazione al Consiglio nazionale anticontraffazione non
da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o
rimborsi spese. All'attuazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.))
Art. 146.
Interventi contro la pirateria
1. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attivita'
produttive segnala alla Procura della Repubblica, competente per
territorio, per le iniziative di sua competenza, i casi di pirateria.
2. Fatta salva la repressione dei reati e l'applicazione della
normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, di competenza
dell'autorita' doganale, il Ministero delle attivita' produttive, per
il tramite del Prefetto della provincia interessata e i sindaci,
limitatamente al territorio comunale, possono disporre anche
d'ufficio, il sequestro amministrativo della merce contraffatta e,
decorsi tre mesi, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria di
cui al comma 3, procedere alla sua distruzione, a spese del
contravventore. E' fatta salva la facolta' di conservare i campioni
da utilizzare a fini giudiziari.
3. Competente ad autorizzare la distruzione e' il presidente della
sezione specializzata di cui all'articolo 120, nel cui territorio e'
compiuto l'atto di pirateria, su richiesta dell'amministrazione
statale o comunale che ha disposto il sequestro.
4. L'opposizione avverso il provvedimento di distruzione di cui al
comma 2 e' proposta ((davanti alla sezione specializzata del
Tribunale competente per territorio)) nelle forme di cui agli
articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. Il termine per ricorrere decorre dalla data di
notificazione del provvedimento o da quella della sua pubblicazione,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Capo IV
ACQUISTO E MANTENIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E
RELATIVE PROCEDURE
Sezione I
Domande in generale
Art. 147.
Deposito delle domande e delle istanze
1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi
notificati menzionati nel presente codice, ad eccezione di quanto
previsto da convenzioni ed accordi internazionali, sono depositati,
presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di
commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti
pubblici determinati con decreto del Ministro dello sviluppo
economico. Con decreto dello stesso Ministro, con rispetto delle
previsioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono determinate le modalita' di deposito, quivi comprese quelle da
attuare mediante ricorso ad altri mezzi di comunicazione. Gli uffici
o enti anzidetti, all'atto del ricevimento rilasciano l'attestazione
dell'avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni trasmettono
all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle forme indicate nel
decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione.
2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi sono tenuti ad
adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza del segreto
d'ufficio.
3. Non possono, ne' direttamente, ne' per interposta persona,
chiedere brevetti per invenzioni industriali o divenire cessionari
gli impiegati addetti all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non
dopo due anni da quando abbiano cessato di appartenere al loro
ufficio.
((3-bis. In ciascuna domanda il richiedente deve indicare o
eleggere domicilio in uno Stato membro dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo per ricevervi tutte le comunicazioni e
notificazioni da farsi a norma del presente codice. Qualora il
richiedente si avvalga delle prestazioni di un mandatario, si
applicano le disposizioni dell'articolo 201)).
((3-ter. Salvo quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, nei casi in cui le
disposizioni del presente codice prevedono l'obbligo di indicare o
eleggere domicilio, le imprese, i professionisti o i loro mandatari,
se vi siano, devono anche indicare il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica
basato su tecnologie che certifichino la data e l'ora dell'invio e
della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto
delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi
internazionali. Gli oneri delle comunicazioni a cui l'Ufficio
italiano brevetti e marchi e' tenuto a norma del presente codice sono
a carico dell'interessato, anche se persona fisica, qualora sia stata
omessa l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata
o di analoga modalita' di comunicazione.
3-quater. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio ai
sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonche' in tutti gli altri casi di
irreperibilita', le comunicazioni e le notificazioni sono eseguite
mediante affissione di copia dell'atto o di avviso del contenuto di
esso nell'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi)).
Art. 148.
Ricevibilita' ed integrazione delle domande e data di deposito
1. Le domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione di
cui all'articolo 147, comma 1, non sono ricevibili se il richiedente
non e' identificabile o non e' raggiungibile e, nel caso dei marchi
di primo deposito, anche quando la domanda non contiene la
riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti ovvero dei servizi.
L'irricevibilita', salvo quanto stabilito nel comma 3, e' dichiarata
dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.
2 L'Ufficio italiano brevetti e marchi invita il richiedente a fare
le necessarie integrazioni, soggette ad un diritto di mora in caso di
pagamento tardivo, entro il termine di due mesi dalla data della
comunicazione se constata che:
a) alla domanda di invenzioni industriali e modelli di utilita'
non e' allegato un documento che possa essere assimilato ad una
descrizione ovvero manchi parte della descrizione o un disegno in
essa richiamato ovvero la domanda contiene, in sostituzione della
descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore di cui non sono
forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui e' avvenuto
il deposito ed i dati identificativi del richiedente;
b) alla domanda di varieta' vegetale non e' allegato almeno un
esemplare della descrizione con almeno un esemplare delle fotografie
in essa richiamate;
c) alla domanda di modelli e disegni non e' allegata la
riproduzione grafica o fotografica;
d) alla domanda di topografie non e' allegato un documento che ne
consenta l'identificazione;
e) non sono consegnati i documenti comprovanti il pagamento dei
diritti prescritti entro il termine di cui all'articolo 226.
e-bis) non e' indicato un domicilio ((...)) ovvero un mandatario
abilitato.
3. Se il richiedente ottempera all'invito dell'ufficio entro il
termine di cui al comma 2 o provvede spontaneamente alla relativa
integrazione, l'Ufficio riconosce quale data del deposito, da valere
a tutti gli effetti, quella di ricevimento della integrazione
richiesta e ne da' comunicazione al richiedente. Se il richiedente
non ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di cui al
comma 2, salvo il caso in cui, entro tale termine, abbia fatto
espressa rinuncia alla parte della descrizione o disegno mancanti di
cui al comma 2, lettera a), l'Ufficio dichiara l'irricevibilita'
della domanda ai sensi del comma 1.
4. Se tuttavia l'integrazione concerne solo la prova dell'avvenuto
pagamento dei diritti nel termine prescritto ovvero l'indicazione del
domicilio o del mandatario ((...)) e tale prova o indicazione e'
consegnata entro il termine di cui al comma 2, l'Ufficio riconosce
quple data di deposito quella del ricevimento della domanda.
5. Tutte le domande, le istanze ed i ricorsi di cui all'articolo
147, con gli atti allegati, devono essere redatti in lingua italiana.
Degli atti in lingua diversa dall'italiana, deve essere fornita la
traduzione in lingua italiana. La traduzione puo' essere dichiarata
conforme al testo originale dal richiedente o da un mandatario
abilitato. Se la descrizione e' presentata in lingua diversa da
quella italiana, la traduzione in lingua italiana deve essere
depositata entro il termine fissato dall'Ufficio.
5-bis. L'Ufficio, su istanza, rilascia copia o copia autentica dei
documenti o dei riferimenti prodotti all'atto del deposito. La
traduzione italiana, ove presentata successivamente, viene allegata
su richiesta.
Art. 149.
Deposito delle domande di brevetto europeo
1. Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso
l'Ufficio italiano brevetti e marchi secondo le modalita' previste
dal regolamento di attuazione.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e 2. Ai
fini dell'applicazione di tali disposizioni, la domanda deve essere
corredata da ((un riassunto in lingua italiana che definisca in modo
esauriente le caratteristiche dell'invenzione, nonche' da una copia
degli eventuali disegni)), nonche' degli eventuali disegni.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi informa immediatamente
l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto deposito della domanda.
Art. 150.
Trasmissione della domanda di brevetto europeo
1. Le domande di brevetto europeo il cui oggetto, ad avviso del
servizio militare brevetti del Ministero della difesa, e'
manifestamente non suscettibile di essere vincolato al segreto per
motivi di difesa militare, sono trasmesse, a cura dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi, all'Ufficio europeo dei brevetti nel piu'
breve termine possibile e, comunque, entro sei settimane dalla data
del loro deposito.
2. Nel caso in cui le domande di brevetto europeo si considerano
ritirate a norma dell'articolo 77, paragrafo 5, della Convenzione sul
brevetto europeo, il richiedente, entro tre mesi dalla data di
ricezione della comunicazione, ha facolta' di chiedere la
trasformazione della domanda in domanda di brevetto italiano per
invenzione industriale.
3. Fatte salve le disposizioni a tutela del segreto sulle
invenzioni interessanti la difesa militare del Paese, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi qualora non siano ancora trascorsi venti
mesi dalla data di deposito o di priorita', trasmette copia della
richiesta di trasformazione di cui al comma 2 ai servizi centrali
degli altri Stati indicati nella richiesta medesima, allegando una
copia della domanda di brevetto europeo prodotta dall'istante.
Art. 151.
Deposito della domanda internazionale
1. Le persone fisiche e giuridiche italiane e quelle che abbiano il
domicilio o la sede in Italia possono depositare le domande
internazionali per la protezione delle invenzioni presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi, il quale agisce in qualita' di ufficio
ricevente ai sensi dell'articolo 10 del Trattato di cooperazione in
materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge
26 maggio 1978, n. 260.
2. La domanda puo' essere presentata presso l'Ufficio italiano
brevetti e marchi secondo quanto previsto dal regolamento di
attuazione; la data di deposito della domanda viene determinata a
norma dell'articolo 11 del Trattato di cooperazione in materia di
brevetti.
3. La domanda internazionale puo' essere depositata anche presso
l'Ufficio europeo dei brevetti, nella sua qualita' di ufficio
ricevente, ai sensi dell'articolo 151 della Convenzione sul brevetto
europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n.
260, e presso l'Organizzazione mondiale della proprieta'
intellettuale di Ginevra quale ufficio ricevente, osservate le
disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e 2.
Art. 152.
Requisiti della domanda internazionale
1. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni
del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno
1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, e del suo
regolamento di esecuzione.
2. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 198, commi 1 e 2,
la domanda deve essere corredata da ((un riassunto in lingua italiana
che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione,
nonche' da una copia degli eventuali disegni)), nonche' degli
eventuali disegni.
3. La domanda internazionale e ciascuno dei documenti allegati, ad
eccezione di quelli comprovanti il pagamento delle tasse, devono
essere depositati in un originale e due copie. Le copie mancanti sono
approntate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi a spese del
richiedente.
Art. 153.
Segretezza della domanda internazionale
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo consenso del
richiedente, rende accessibile al pubblico la domanda solo dopo che
abbia avuto luogo la pubblicazione internazionale o sia pervenuta
all'ufficio designato la comunicazione di cui all'articolo 20 del
Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970,
ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, o la copia di cui
all'articolo 22 del medesimo Trattato o, comunque, decorsi venti mesi
dalla data di priorita'.
2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' dare comunicazione di
essere stato designato, rivelando unicamente il nome del richiedente,
il titolo dell'invenzione, la data del deposito e il numero della
domanda internazionale.
Art. 154.
Trasmissione della domanda internazionale
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi trasmette all'Ufficio
internazionale e all'amministrazione che viene incaricata della
ricerca la domanda internazionale entro i termini previsti dalle
regole 22 e 23 del regolamento di esecuzione del Trattato di
cooperazione in materia di brevetti.
2. Se quindici giorni prima della data di scadenza del termine per
la trasmissione dell'esemplare originale della domanda
internazionale, fissato dalla regola 22 del regolamento di esecuzione
del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, e' pervenuta dal
Ministero della difesa l'imposizione del vincolo del segreto,
l'Ufficio ne da' comunicazione al richiedente, diffidandolo ad
osservare l'obbligo del segreto.
3. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma
2, puo' essere chiesta la trasformazione della domanda internazionale
in una domanda nazionale che assume la stessa data di quella
internazionale; se la trasformazione non viene richiesta, la domanda
si intende ritirata.
Art. 155.
Deposito di domande internazionali di disegni e modelli
1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il
domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare
le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli
direttamente ((presso)) l'Ufficio internazionale oppure presso
l'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'articolo 4, comma
1, dell'Accordo dell'Aja relativo al deposito internazionale dei
disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, e successive
revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744, e di seguito
chiamato: Accordo.
2. La domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo'
anche essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento.
3. La data di deposito della domanda e' quella dell'articolo 6,
comma 2, dell'Accordo.
4. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni
dell'Accordo e del relativo regolamento di esecuzione, oltre che alle
istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale, ed
essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti
dall'Ufficio internazionale.
Art. 156.
Domanda di registrazione di marchio
1. La domanda di registrazione di marchio deve contenere:
a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se
vi sia;
b) la eventuale rivendicazione della priorita' ovvero della data
da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento
di conversione di precedente domanda comunitaria o di registrazione
internazionale ai sensi del protocollo relativo all'Accordo di Madrid
per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989,
ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169;
c) la riproduzione del marchio;
d) l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio e'
destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della
classificazione di cui all'Accordo di Nizza sulla classificazione
internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione
dei marchi, testo di Ginevra del ((13 maggio 1977)), ratificato con
legge 27 aprile 1982, n. 243.
2. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto
di nomina ai sensi dell'articolo 201.
Art. 157.
Domanda di registrazione di marchio collettivo
1. Alla domanda di registrazione per marchio collettivo deve unirsi
oltre ai documenti di cui all'articolo 156, ((commi 1 e 2)), anche
copia dei regolamenti di cui all'articolo 11.
Art. 158.
Divisione della domanda di registrazione di marchio
1. Ogni domanda deve aver per oggetto un solo marchio.
2. Se la domanda riguarda piu' marchi, l'Ufficio italiano brevetti
e marchi invitera' l'interessato, assegnandogli un termine, a
limitare la domanda ad un solo marchio, con facolta' di presentare,
per i rimanenti marchi, altrettante domande, che avranno effetto
dalla data della domanda primitiva.
3. Ogni domanda di registrazione, avente per oggetto piu' prodotti
o servizi, puo' essere divisa dal richiedente in piu' domande
parziali, nelle quali sono ripartiti i prodotti o i servizi della
domanda iniziale, nei seguenti casi:
a) prima della decisione dell'ufficio relativo alla registrazione
del marchio;
b) durante ogni procedura di opposizione alla decisione
dell'ufficio di registrazione del marchio;
c) durante ogni procedura di ricorso ((contro la decisione
relativa alla registrazione del marchio)).
4. Le domande parziali conservano la data di deposito della domanda
iniziale e, se del caso, il beneficio del diritto di priorita'.
5 Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine
assegnato dall'ufficio.
Art. 159.
Domanda di rinnovazione di marchio
1. La domanda di rinnovazione di marchio di impresa deve essere
fatta dal titolare o dal suo avente causa.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)).
3. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto
di nomina ai sensi dell'articolo 201.
4. Per i marchi registrati sulla base di una domanda di
trasformazione di una domanda di marchio comunitario o di un marchio
comunitario, presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del
Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario e successive
modificazioni, ovvero sulla base di una domanda di trasformazione di
una registrazione internazionale, presentata ai sensi dell'articolo
9-quinquies del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla
registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989,
ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, gli effetti della prima
registrazione, ai fini della rinnovazione, decorrono rispettivamente
dalla data di deposito della domanda di marchio comunitario o dalla
data di registrazione internazionale.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)).
6. Se la domanda di rinnovazione o le tasse pagate si riferiscono
soltanto ad una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il
marchio e' stato registrato, la registrazione viene rinnovata
soltanto per i prodotti o i servizi di cui trattasi.
Art. 160.
Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilita'
1. La domanda deve contenere:
a) l'identificazione del richiedente e del mandatario, se vi sia;
b) l'indicazione dell'invenzione o del modello, in forma di
titolo, che ne ((esprima)) brevemente, ma con precisione, i caratteri
e lo scopo.
2. Una medesima domanda non puo' contenere la richiesta di piu'
brevetti, ne' di un solo brevetto per piu' invenzioni o modelli.
3. Alla domanda devono essere uniti:
((a) la descrizione e le rivendicazioni di cui all'articolo 51;))
b) i disegni dell'invenzione, ove sia possibile;
c) la designazione dell'inventore;
d) quando vi sia mandatario, anche l'atto di nomina ai sensi
dell'articolo 201;
e) in caso di rivendicazione di priorita' i documenti relativi.
((4. La descrizione dell'invenzione o del modello deve iniziare con
un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve essere
seguita da una o piu' rivendicazioni. Queste ultime devono essere
presentate, ove non siano state accluse alla descrizione al momento
del deposito, entro il termine di due mesi dalla data della domanda.
In tale caso resta ferma la data di deposito gia' riconosciuta.))
Art. 161.
Unicita' dell'invenzione e divisione della domanda
1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.
2. Se la domanda comprende piu' invenzioni, l'Ufficio italiano
brevetti e marchi invitera' l'interessato, assegnandogli un termine,
a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facolta' di
presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che
avranno effetto dalla data della domanda primitiva. ((Tale facolta'
puo' essere esercitata dal richiedente, anche in mancanza dell'invito
dell' Ufficio italiano brevetti e marchi, prima che quest'ultimo
abbia provveduto alla concessione del brevetto.))
3. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine
assegnato dall'Ufficio.
Art. 162.
(( (Deposito, accesso e nuovo deposito di materiale biologico)
1. Se un'invenzione riguarda un materiale biologico non accessibile
al pubblico e che non puo' essere descritto nella domanda di brevetto
in maniera tale da consentire ad un esperto in materia di attuare
l'invenzione stessa oppure implica l'uso di tale materiale, la
descrizione e' ritenuta sufficiente, ai sensi dell'articolo 51, comma
3, soltanto se:
a) il materiale biologico e' stato depositato presso un ente di
deposito riconosciuto non oltre la data di presentazione della
domanda di brevetto. Sono riconosciuti almeno gli enti di deposito
internazionali che abbiano acquisito tale qualificazione ai sensi
dell'articolo 7 del Trattato di Budapest, del 28 aprile 1977,
ratificato con legge 14 ottobre 1985, n. 610, sul riconoscimento
internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura
in materia di brevetti, di seguito denominato: 'Trattato di
Budapest';
b) sulle caratteristiche del materiale biologico depositato la
domanda depositata fornisce tutte le informazioni rilevanti di cui
dispone il depositante;
c) nella domanda di brevetto sono precisati il nome dell'ente di
deposito e il numero di registrazione del deposito.
2. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera c), possono essere
comunicate entro un termine di 16 mesi a decorrere dalla data di
deposito della domanda o precedentemente nel caso di anticipata
accessibilita' al pubblico o notifica a terzi ai sensi dell'articolo
53, commi 3 e 4.
3. Fermo restando il disposto dell'articolo 53, commi 2, 3 e 4,
l'accesso al materiale biologico depositato e' garantito mediante il
rilascio di un campione. Su richiesta del depositante, il campione e'
rilasciato solo ad un esperto indipendente:
a) a partire dalla data di accessibilita' al pubblico ai sensi
dell'articolo 53, comma 3, fino alla concessione del brevetto;
b) per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data del deposito
della domanda di brevetto, in caso di rifiuto o di ritiro di
quest'ultima.
4. La consegna ha luogo esclusivamente se il richiedente si impegna
per la durata degli effetti del brevetto:
a) a non rendere accessibile a terzi campioni del materiale
biologico depositato o di materiali da esso derivati; e
b) ad utilizzare campioni del materiale biologico depositato o di
materiali da esso derivati esclusivamente a fini sperimentali, a meno
che il richiedente o il titolare del brevetto non rinunci
esplicitamente a tale impegno.
5. L'esperto designato e' responsabile solidalmente per gli abusi
commessi dal richiedente.
6. Se il materiale biologico depositato ai sensi del presente
articolo non e' piu' disponibile presso l'ente di deposito
riconosciuto, e' consentito un nuovo deposito del materiale alle
stesse condizioni previste dal Trattato di Budapest.
7. Ogni nuovo deposito deve essere accompagnato da una
dichiarazione firmata dal depositante attestante che il materiale
biologico che e' oggetto del nuovo deposito e' identico a quello
oggetto del deposito iniziale.))
Art. 163.
Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i
prodotti fitosanitari
1. La domanda di certificato deve essere depositata presso
l'Ufficio italiano brevetti e marchi ((...)) con riferimento alla
autorizzazione di immissione in commercio del prodotto.
2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica almeno i seguenti
dati concernenti la domanda di certificato:
a) nome e indirizzo del richiedente;
b) numero del brevetto di base;
c) titolo dell'invenzione;
d) ((numero e data)) dell'autorizzazione di immissione in
commercio nonche' indicazione del prodotto la cui identita' risulta
dall'autorizzazione stessa;
e) se del caso, numero e data della prima autorizzazione di
immissione in commercio nella comunita'.
Art. 164.
Domanda di privativa per varieta' vegetale
1. La domanda di privativa per varieta' vegetale deve contenere:
a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se
vi sia;
b) l'indicazione in italiano ed in latino del genere o della
specie cui la varieta' appartiene;
c) la denominazione proposta, specificando se trattasi di codice
o di nome di fantasia;
d) il nome e la nazionalita' dell'autore della varieta' vegetale;
e) l'eventuale rivendicazione della priorita';
f) l'elenco dei documenti allegati.
2. Alla domanda devono essere uniti:
a) la descrizione della varieta' vegetale. In caso di varieta'
ibrida, a richiesta del costitutore, le informazioni relative ai
componenti genealogici non sono messi a disposizione del pubblico
dall'ufficio ricevente;
b) la riproduzione fotografica della varieta' vegetale e delle
sue ((caratteristiche)) specifiche;
c) ogni informazione e documentazione ritenuta utile ai fini
dell'esame della domanda, e, in particolare, i risultati degli esami
in coltura eventualmente gia' intrapresi in Italia o all'estero. La
documentazione redatta in lingua straniera e' corredata da una
traduzione in lingua italiana, dichiarata conforme dal richiedente o
dal suo mandatario;
d) la dichiarazione di cui all'articolo 165;
e) i documenti comprovanti le priorita' eventualmente
rivendicate;
f) quando vi sia mandatario, l'atto di nomina ai sensi
dell'articolo 201;
g) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS 13 AGOSTO 2010, N. 131)).
3. I documenti indicati ((al comma 2, lettere d), ed e),)) possono
essere depositati successivamente, ma non oltre il termine di sei
mesi dal deposito della domanda. I documenti indicati al ((comma 2,
lettera c),)) possono essere presentate successivamente ma non oltre
la data d'inizio delle prove di coltivazione della varieta'.
4. La varieta' e' descritta in modo da mettere chiaramente in
evidenza in quale maniera essa e' stata ottenuta e quali sono i
caratteri di natura morfologica o fisiologica che la differenziano da
altre varieta' similari conosciute.
5. Nella descrizione e' indicata anche la denominazione proposta
dal costitutore.
6. Se trattasi di varieta' essenzialmente derivata ai sensi del
comma 4 dell'articolo 107, e' indicata la varieta' iniziale. Se
trattasi di varieta' geneticamente modificata sono indicati l'origine
e la natura della modifica genetica.
Art. 165.
Dichiarazione del costitutore
1. Il costitutore dichiara che:
a) la varieta' di cui chiede la protezione costituisce, a sua
conoscenza, una nuova, varieta' vegetale ai sensi dell'articolo 103 e
presenta i requisiti della suddetta norma;
b) ha ottenuto l'autorizzazione dei titolari di altre nuove
varieta' vegetali eventualmente occorrenti per la produzione di
quella richiesta;
c) s'impegna a fornire, a richiesta dei competenti organi del
Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito indicato
con la sigla MIPAF, e nei termini da essi stabiliti, il materiale di
riproduzione o di moltiplicazione vegetativa della varieta' destinato
a consentire l'esame della stessa;
d) e' stata depositata per la stessa varieta' domanda di
protezione in altri Stati e quale ne sia stato l'esito;
e) rinuncia al marchio d'impresa eventualmente utilizzato,
qualora sia identico alla denominazione proposta per la varieta'.
Art. 166.
Domanda di denominazione varietale
1. La denominazione proposta per la nuova varieta':
a) ((deve rispettare le disposizioni di cui all'art. 63 del
regolamento (CE) n. 2100/94, del regolamento (CE) n. 637/2009 e
occorrendo le linee guida del Consiglio di amministrazione
dell'Ufficio comunitario delle varieta' vegetali;))
b) non deve risultare contraria alla legge, all'ordine pubblico e
al buon costume;
c) non deve contenere nomi geografici.
Art. 167.
Domanda di registrazione di disegni e modelli
1. La domanda deve contenere:
a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se
vi sia;
b) l'indicazione del disegno o modello, in forma di titolo ed
eventualmente l'indicazione delle caratteristiche dei prodotti che si
intendono rivendicare.
2. Alla domanda devono essere uniti:
a) la riproduzione grafica del disegno o modello, o la
riproduzione grafica dei prodotti industriali la cui fabbricazione
deve formare oggetto del diritto esclusivo, o un campione dei
prodotti stessi quando trattasi di prodotti industriali aventi
fondamentalmente due sole dimensioni;
b) la descrizione del disegno o modello, se necessaria per
l'intelligenza del disegno o modello medesimo;
c) quando vi sia mandatario, l'atto di nomina ai sensi
dell'articolo 201;
d) in caso di rivendicazione di priorita' i documenti relativi.
Art. 168.
Domanda di registrazione delle topografie
1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola topografia di un
prodotto a semiconduttori e, qualora indichi una data di primo
sfruttamento commerciale, corrispondere alla topografia esistente in
detta data.
2. Alla domanda di registrazione debbono essere allegati:
a) una documentazione che consenta l'identificazione della
topografia, in conformita' alle prescrizioni del regolamento;
b) una dichiarazione attestante la data del primo atto di
sfruttamento commerciale della topografia qualora questa data sia
anteriore a quella della domanda di registrazione. Se il richiedente
e' persona diversa da chi ha effettuato il primo atto di sfruttamento
commerciale, deve dichiarare il rapporto giuridico intercorso con
quest'ultimo;
c) quando vi sia un mandatario l'atto di nomina ai sensi
dell'articolo 201;
d) l'eventuale designazione dell'autore o degli autori della
topografia.
3. E' consentita l'utilizzazione di termini tecnici stranieri
divenuti di uso corrente nel settore specifico.
Art. 169.
Rivendicazione di priorita'
1. Quando si rivendichi la priorita' di un deposito ai sensi
dell'articolo 4 si deve unire copia della domanda prioritaria da cui
si rilevino il nome del richiedente, l'entita' e l'estensione del
diritto di proprieta' industriale e la data in cui il deposito e'
avvenuto.
2. Se il deposito e' stato eseguito da altri, il richiedente deve
anche dare la prova di essere successore o avente causa del primo
depositante. ((Il documento di cessione del diritto di priorita' puo'
consistere in una dichiarazione di cessione o avvenuta cessione ai
sensi dell'articolo 196, comma 1, lettera a).))
3. Quando all'estero siano state depositate separate domande, in
date diverse, per le varie parti di uno stesso marchio e di tali
parti si voglia rivendicare il diritto di priorita', per ognuna di
esse, ancorche' costituiscano un tutto unico, deve depositarsi
separata domanda. Ove con una sola domanda siano rivendicate piu'
registrazioni o piu' depositi delle dette diverse parti di uno stesso
marchio, alle nuove domande separate si applica l'articolo 158, commi
1, e 2.
4. Quando siano state depositate separate domande, in date diverse,
per le varie parti di una stessa invenzione, il diritto di priorita'
puo' essere rivendicato con una unica domanda se vi sia unita' di
invenzione. Nel caso che con una sola domanda siano rivendicati piu'
depositi e non si riscontri l'unita' inventiva, alle nuove domande
separate e' applicabile l'articolo 161.
5. Quando sia intervenuto il decreto ministeriale per la protezione
temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o su materiali
inerenti alla prestazione del servizio, che hanno figurato in una
esposizione e si rivendichino i diritti di priorita' per tale
protezione temporanea, il richiedente deve allegare alla domanda di
registrazione un certificato del comitato esecutivo o direttivo o
della presidenza dell'esposizione, avente il contenuto prescritto nel
relativo regolamento.
((5-bis. La rivendicazione di priorita' che non sia stata
presentata al momento del deposito della domanda di brevetto o
modello di utilita' puo' essere presentata anche successivamente
entro il termine di 16 mesi dalla data della prima priorita'
rivendicata. Entro lo stesso termine il richiedente puo' correggere i
dati di una precedente dichiarazione di priorita', fermo restando
che, ove tale correzione modifichi la data della prima priorita'
rivendicata, e questa data sia anteriore a quella originariamente
indicata, il termine decorre dalla data effettiva di tale priorita',
anziche' da quella originariamente indicata. La rivendicazione di
priorita' che non sia stata presentata al momento della presentazione
della domanda di disegno e modello o di marchio, puo' essere
presentata entro il successivo termine di un mese per i disegni e
modelli e di due mesi per i marchi dalla data di presentazione di
detta domanda.
5-ter. L'istanza di correzione di cui al comma 5-bis relativa ad
una precedente dichiarazione di priorita' deve essere comunque
depositata nel termine di quattro mesi dalla data di deposito della
domanda di brevetto per invenzione industriale o per modello di
utilita'.))
6. La brevettazione o la registrazione vengono effettuate senza
menzione della priorita', qualora entro sei mesi dalla data di
deposito della domanda non vengano prodotti, nelle forme dovute, i
documenti di cui al comma 1. Per le invenzioni e i modelli di
utilita' il termine per deposito di tali documenti e' di sedici mesi
dalla data della domanda anteriore, di cui si rivendica la priorita',
se tale termine e' piu' favorevole al richiedente.
7. Qualora la priorita' di un deposito compiuta agli effetti delle
convenzioni internazionali vigenti venga comunque rifiutata, nel
titolo di proprieta' industriale deve farsi analoga annotazione del
rifiuto.
8. La rivendicazione di priorita' nella domanda di privativa per
nuova varieta' vegetale e' rifiutata se e' effettuata dopo il termine
di dodici mesi dalla data di deposito della prima domanda e se il
richiedente non ne ha diritto. Qualora priorita' sia rifiutata non se
ne fa menzione nella privativa.
Art. 170.
Esame delle domande
1. L'esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la
regolarita' formale, e' rivolto ad accertare:
a) per i marchi: se puo' trovare applicazione l'articolo 11
quando si tratta di marchi collettivi; se la parola, figura o segno
possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8,
9, 10, ((...)) 13, comma 1, e 14, comma 1, lettere a) e b); se
concorrono le condizioni di cui all'articolo 3;
(( b) per le invenzioni ed i modelli di utilita' che l'oggetto
della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50 e
82, inclusi i requisiti di validita', ove sia disciplinata con
decreto ministeriale la ricerca delle anteriorita' e in ogni caso
qualora l'assenza di essi risulti assolutamente evidente sulla base
delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia
certa alla stregua del notorio.))
c) per i disegni e modelli che l'oggetto della domanda sia
conforme alle prescrizioni dell'articolo 31 ((e dell'articolo
33-bis));
d) per le varieta' vegetali, i requisiti di validita' previsti
nella sezione VIII del capo II del codice, nonche' l'osservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 114 della stessa sezione. L'esame di
tali requisiti e' compiuto dal Ministero delle politiche agricole e
forestali, il quale formula parere vincolante, avvalendosi della
commissione ((di cui ai commi 3-bis e seguenti)). La Commissione
opera osservando le norme di procedura dettate con apposito
regolamento di funzionamento. Al fine di accertare la permanenza dei
requisiti, il Ministero delle politiche agricole e forestali puo'
chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di
riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il
controllo;
e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori, che l'oggetto
della domanda sia conforme a quello previsto dall'articolo 87,
esclusi i requisiti di validita' fino a quando non si sia provveduto
a disciplinare l'esame con decreto ministeriale.
2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli ed a quelli
agroalimentari di prima trasformazione, che utilizzano denominazioni
geografiche, l'Ufficio trasmette l'esemplare del marchio ed ogni
altra documentazione al Ministero delle politiche agricole e
forestali, che esprime il parere di competenza entro dieci giorni
dalla data di ricevimento della relativa richiesta.
3. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate,
l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai sensi dell'articolo
173, comma 7.
((3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validita' previsti
nella sezione VIII del capo II del Codice, nonche' sulla osservanza
delle disposizioni di cui all'articolo 114 e' espresso dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali per mezzo di una
Commissione consultiva composta da:
a) direttore generale della competitivita' per lo sviluppo rurale
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la
presiede;
b) responsabile dell'Ufficio biotecnologie, sementi e registri di
varieta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali che, in caso di impedimento del presidente, ne fa le veci;
c) responsabile dell'Ufficio italiano brevetti e marchi,
competente in materia di privative per nuove varieta' vegetali;
d) esaminatore tecnico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi;
e) funzionario dell'Ufficio biotecnologie, sementi e registri di
varieta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
f) direttore di un Istituto di ricerca e sperimentazione agraria,
designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali.
3-ter. Per i membri di cui al comma 3-bis, lettere da b) ad f), e'
richiesta la designazione di un supplente.
3-quater. Le funzioni di segretario della commissione sono
esercitate dal funzionario del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali di cui al comma 1, lettera e).
3-quinquies. La commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato, dura in carica 3 anni e i suoi componenti
possono essere confermati; la partecipazione avviene a titolo
gratuito senza corresponsione di emolumenti e al suo funzionamento si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
3-sexies. Su richiesta motivata del presidente possono essere
chiamati a fare parte della commissione, di volta in volta e per
l'esame di specifiche questioni, esperti qualificati nella materia.
3-septies. La commissione, prima di esprimere il proprio parere,
puo' sentire, di propria iniziativa o su loro richiesta, gli
interessati o i loro rappresentanti.
3-octies. Il parere e' corredato con la indicazione delle
sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonche'
dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi ed osservazioni del
richiedente.
3-nonies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, sono definite le disposizioni attuative del Codice della
proprieta' industriale in materia di nuove varieta' vegetali,
comprensive delle disposizioni relative alla nomina ed al
funzionamento della commissione di cui al comma 3-bis.))
Art. 170-bis
(( (Adempimenti in materia di invenzioni biotecnologiche)
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valutazione
della brevettabilita' di invenzioni biotecnologiche, al fine di
garantire quanto previsto dall'articolo 81-quinquies, comma 1,
lettera b), puo' richiedere il parere del Comitato nazionale per la
biosicurezza e le biotecnologie.
2. La provenienza del materiale biologico di origine animale o
vegetale, che sta alla base dell'invenzione, e' dichiarata all'atto
della richiesta di brevetto sia in riferimento al Paese di origine,
consentendo di accertare il rispetto della legislazione in materia di
importazione e di esportazione, sia in relazione all'organismo
biologico dal quale e' stato isolato.
3. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione che ha per
oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana deve essere
corredata dell'espresso consenso, libero e informato, a tale prelievo
e utilizzazione, della persona da cui e' stato prelevato tale
materiale, in base alla normativa vigente.
4. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione, che ha per
oggetto o utilizza materiale biologico contenente microrganismi o
organismi geneticamente modificati, deve essere corredata da una
dichiarazione che garantisca l'avvenuto rispetto degli obblighi
riguardanti tali modificazioni, derivanti dalle normative nazionali o
comunitarie, ed in particolare dalle disposizioni di cui al comma 6 e
di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 8 luglio
2003, n. 224.
5. In materia di invenzioni biotecnologiche l'utilizzazione da
parte dell'agricoltore, per la riproduzione o la moltiplicazione in
proprio nella sua azienda, di materiale brevettato di origine
vegetale, avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14
del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo
economico, sono disciplinati l'ambito e le modalita' per l'esercizio
della deroga di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva
98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998,
riguardante la vendita o altra forma di commercializzazione di
bestiame di allevamento o di altro materiale di riproduzione di
origine animale, da parte del titolare del brevetto o con il suo
consenso. In particolare, il decreto prevede il divieto della
ulteriore vendita del bestiame in funzione di un'attivita' di
produzione commerciale, a meno che gli animali dotati delle stesse
proprieta' siano stati ottenuti mediante mezzi esclusivamente
biologici e ferma restando la possibilita' di vendita diretta da
parte dell'allevatore per soggetti da vita rientranti nella normale
attivita' agricola.
7. Qualora rilevi l'assenza delle condizioni di brevettabilita'
dell'invenzione biotecnologica o il mancato deposito delle
dichiarazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, l'Ufficio italiano brevetti e
marchi provvede ai sensi dell'articolo 173, comma 7, e, nel caso di
riscontrata assenza delle condizioni di brevettabilita' di cui agli
articoli 81-quater, 81-quinquies ed all'articolo 162, respinge la
domanda.))
Art. 170-ter
(( (Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, al fine di
brevettare una invenzione, utilizza materiale biologico di origine
umana, essendo a conoscenza del fatto che esso e' stato prelevato
ovvero utilizzato per tali fini senza il consenso espresso di chi ne
puo' disporre, e' punito e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 100.000 a 1.000.000 di euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nella
dichiarazione di cui all'articolo 170-bis, comma 2, attesta
falsamente la provenienza del materiale biologico di origine animale
o vegetale, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 a 100.000 di euro.
3. Chiunque, nella domanda di brevetto di una invenzione che
utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi
geneticamente modificati, attesta, contrariamente al vero, il
rispetto degli obblighi di legge riguardanti tali modificazioni, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000
di euro.
4. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti dal presente
articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie sono determinate
nella loro entita', tenendo conto, oltre che dei criteri di cui
all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della diversa
potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione
presenta in astratto, delle specifiche qualita' personali nonche' del
vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce.
5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui
all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.))
Art. 171.
Esame dei marchi internazionali
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi
internazionali designanti l'Italia conformemente alle norme relative
ai marchi nazionali, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a).
2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, se ritiene che il marchio
non possa essere registrato in tutto o in parte, ovvero se e' stata
presentata opposizione da parte di terzi ai sensi dell'articolo 176:,
provvede, ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo di Madrid per la
registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del
14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 o del
relativo protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo
1996, n. 169, all'emissione di un rifiuto provvisorio della
registrazione internazionale e ne da' comunicazione
all'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale.
3. Il rifiuto provvisorio ai sensi del comma 2 e' emesso entro un
anno per le registrazioni internazionali basate sull'Accordo di
Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e diciotto mesi
per quelle basate sul relativo Protocollo. I termini decorrono dalle
date rispettivamente indicate nelle citate Convenzioni
internazionali.
4. In caso di rifiuto provvisorio, la protezione del marchio e' la
medesima di quella di una domanda di marchio depositata presso
l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
5. Entro il termine perentorio all'uopo fissato dall'Ufficio
italiano brevetti e marchi, il titolare di una registrazione
internazionale, per la quale sia stato comunicato all'Organizzazione
mondiale della proprieta' intellettuale un rifiuto provvisorio,
tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201, puo'
presentare le proprie deduzioni, ovvero richiedere copia dell'atto di
opposizione sulla base del quale e' stato emesso il rifiuto
provvisorio. In tale ultimo caso, se il titolare della registrazione
internazionale richiede la copia nel termine prescritto, l'Ufficio
comunica alle parti l'avviso di cui all'articolo 178, comma 1, e
applica le altre norme sulla procedura di opposizione di cui agli
articoli 178 e seguenti.
6. Qualora entro il termine di cui al comma 5, il titolare della
registrazione internazionale non presenti le proprie deduzioni,
ovvero non richieda copia dell'atto di opposizione secondo le
modalita' prescritte, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette il
rifiuto definitivo.
7. L'Ufficio italiano brevetti e marchi comunica all'Organizzazione
mondiale della proprieta' intellettuale le decisioni definitive
relative ai marchi internazionali designanti l'Italia.
8. Nel caso che il marchio designante l'Italia in base al
protocollo di Madrid sia successivamente radiato in tutto o in parte
su richiesta dell'ufficio di proprieta' industriale d'origine, il suo
titolare puo' depositare una domanda di registrazione per lo stesso
segno presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Tale domanda ha
effetto dalla data di registrazione internazionale, con l'eventuale
priorita' riconosciuta, o da quella dell'iscrizione dell'estensione
territoriale concernente l'Italia.
9. La domanda e' depositata nel termine perentorio di tre mesi a
decorrere dalla data di radiazione della registrazione internazionale
e puo' riguardare solo i prodotti e servizi in essa compresi
relativamente all'Italia.
10. Alla domanda si applicano le disposizioni vigenti per le
domande nazionali.
Art. 172.
Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda
1. Il richiedente puo' sempre ritirare la domanda durante la
procedura di esame e nel caso dei marchi, anche durante la procedura
di opposizione, prima che l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia
provveduto alla concessione del titolo.
2. Il richiedente, prima che l'Ufficio italiano brevetti e marchi
abbia provveduto alla concessione del titolo o deciso in merito ad
una istanza o ad una opposizione, o comunque prima che la Commissione
dei ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso abbia
provveduto, ha facolta' di correggere, negli aspetti non sostanziali,
la domanda originariamente depositata o ogni altra istanza ad essa
relativa, nonche', nel caso di domanda di brevetto per invenzione o
modello di utilita', di integrare anche con nuovi esempi o limitare
la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente
depositati e, nel caso di domanda di marchio, di limitare o precisare
i prodotti e i servizi originariamente elencati.
3. Il richiedente, su invito dell'Ufficio italiano brevetti e
marchi, deve completare o rettificare la documentazione ove sia
necessario per l'intelligenza del diritto di proprieta' industriale o
per meglio determinare l'ambito della tutela richiesta.
4. Qualora siano necessari gli accertamenti di cui all'articolo
170, comma 1, lettera d), il Ministero delle politiche agricole e
forestali invita il richiedente a presentare il materiale di
riproduzione o di moltiplicazione della varieta' e, nel caso di
varieta' ibride, puo' richiedere, ove necessario, anche la consegna
del materiale dei componenti genealogici. Gli istituti e gli enti
designati per gli accertamenti rilasciano ricevuta del materiale loro
consegnato. Se il materiale e' consegnato in quantita' insufficiente
o qualitativamente non idoneo, gli istituti e gli enti anzidetti
redigono apposito processo verbale da trasmettere al Ministero delle
politiche agricole e forestali.
5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto
con gli enti e gli organismi responsabili delle prove, puo', anche su
richiesta del titolare della domanda o di terzi, disporre che siano
effettuate visite presso i campi per fare prendere visione delle
prove agli interessati. Gli enti e gli organismi responsabili delle
prove, ove lo ritengano necessario, invitano il titolare della
domanda a visitare i campi prova. L'ente o l'organismo designato
trasmette, al termine delle prove, un rapporto sui risultati ottenuti
al Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale, in caso
di dubbi sui risultati medesimi, puo' disporre la ripetizione delle
prove. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base
del rapporto d'esame, redige la descrizione ufficiale della varieta'.
L'Ufficio, ricevuta dal Ministero delle politiche agricole e
forestali la descrizione ufficiale, la trasmette al costitutore,
assegnandogli un termine per le osservazioni.
6. L'Ufficio italiano brevetti e marchi deve conservare la
documentazione relativa alla domanda iniziale, fare risultare la data
di ricezione delle modifiche o integrazioni ed adottare ogni altra
opportuna modalita' cautelare.
Art. 173.
Rilievi
1. I rilievi ai quali dia luogo l'esame delle domande e delle
istanze devono essere comunicati all'interessato con l'assegnazione
di un termine per la risposta non inferiore a due mesi dalla data di
ricezione della comunicazione.
2. Le osservazioni dei terzi ed i rilievi ai quali dia luogo
l'esame della domanda di privativa per nuova varieta' vegetale sono
comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine, non
superiore a sei mesi, per la risposta. Nel caso in cui il rilievo
riguardi la denominazione, la nuova proposta e' corredata da una
dichiarazione integrativa includente anche la dichiarazione di cui
alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 165. L'ufficio ed il
Ministero delle politiche agricole e forestali si comunicano
reciprocamente le osservazioni ed i rilievi trasmessi al richiedente
e le risposte ricevute.
3. Quando, a causa di irregolarita' nel conferimento del mandato,
di cui all'articolo 201, il mancato adempimento ai rilievi comporta
il rigetto delle domande e delle istanze connesse, il rilievo deve
essere comunicato al richiedente.
4. Quando il termine sia decorso senza che sia pervenuta risposta
ai rilievi, la domanda o l'istanza e' respinta con provvedimento, da
notificare al titolare della domanda stessa o dell'istanza con
raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia, se il rilievo
concerne la rivendicazione di un diritto di priorita', la mancata
risposta comporta esclusivamente la perdita di tale diritto.
5. La domanda di privativa per nuova varieta' vegetale e'
rifiutata:
a) in caso di mancata risposta ai rilievi dell'ufficio e del
Ministero delle politiche agricole e forestali nei termini
stabiliti;
b) in caso di mancata consegna dei materiali per le prove
varietali ai sensi dell'articolo 165, comma 1, lettera c), salvo che
la mancata consegna sia dipesa da causa di forza maggiore;
c) in caso di assenza di uno dei requisiti previsti dall'articolo
170, comma 1, lettera d).
6. Se la domanda di privativa per nuova varieta' vegetale non e'
accolta o se essa e' ritirata, il compenso dovuto per i controlli
tecnici e' rimborsato solo quando non siano gia' stati avviati i
controlli tecnici suddetti.
7. Prima di respingere in tutto o in parte una domanda o una
istanza ad essa connessa, per motivi che non siano stati oggetto di
rilievi ai sensi del comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi
assegna al richiedente il termine di due mesi per formulare
osservazioni. Scaduto detto termine, se non sono state presentate
osservazioni o l'Ufficio ritiene di non potere accogliere quelle
presentate, la domanda o l'istanza e' respinta in tutto o in parte.
8. Per le domande di brevetto internazionale l'Ufficio italiano
brevetti e marchi, compiuto l'accertamento di cui all'articolo 14 del
Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970,
ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, invita il richiedente ad
effettuare le eventuali correzioni ((...)), fissando all'uopo un
termine non superiore a mesi tre, ferma restando l'osservanza del
termine per la trasmissione dell'esemplare originale della domanda
internazionale, previsto dalla regola 22 del regolamento di
esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.
L'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara che la domanda
s'intende ritirata nelle ipotesi previste dall'articolo 14 del
Trattato di cooperazione in materia di brevetti.
9. Qualora la domanda sia accolta, l'Ufficio italiano brevetti e
marchi provvede alla concessione del titolo.
10. I fascicoli degli atti e dei documenti relativi alle domande di
brevettazione o di registrazione ((, nonche' le raccolte dei titoli
di proprieta' industriale e le raccolte delle domande)) sono
conservati dall'Ufficio italiano brevetti e marchi fino a dieci anni
dopo l'estinzione dei diritti corrispondenti. Dopo la scadenza di
tale termine l'Ufficio puo' distruggere i fascicoli anche senza il
parere dell'Archivio centrale di Stato, previa acquisizione
informatica su dispositivi non alterabili degli originali, ((degli
atti e dei documenti in essi contenuti)).
Sezione II
Osservazioni sui marchi d'impresa e opposizioni alla registrazione dei marchi
Art. 174.
Osservazioni e opposizioni alla registrazione del marchio
1. Le domande di marchio ritenute registrabili ai sensi
dell'articolo 170, comma 1, lettera a), le registrazioni di marchio
effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 179, comma 2, ed
i marchi internazionali, designanti l'Italia, possono essere oggetto
di osservazioni e di opposizioni in conformita' alle norme di cui ai
successivi articoli.
Art. 175.
Deposito delle osservazioni dei terzi
((1. Qualsiasi interessato puo', senza con cio' assumere la
qualita' di parte nella procedura di registrazione, indirizzare
all'Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte,
specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso
d'ufficio dalla registrazione.))
2. Le osservazioni, se ritenute pertinenti e rilevanti, sono
dall'Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate al richiedente che
puo' presentare le proprie deduzioni entro il termine di trenta
giorni dalla data della comunicazione.
3. Nel caso di marchio internazionale, le osservazioni sono
considerate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi solo al fine
dell'esame di cui all'articolo 170, comma 1, lettera a).
Art. 176.
Deposito dell'opposizione
((1. 1 soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 177 possono
presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione avverso
gli atti di cui alle lettere a), b) e c), la quale, a pena di
inammissibilita', deve essere scritta, motivata e documentata entro
il termine perentorio di tre mesi:
a) dalla data di pubblicazione di una domanda di registrazione,
ritenuta registrabile ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera
a), ovvero ritenuta registrabile in base a sentenza di accoglimento
passata in giudicato;
b) dalla data di pubblicazione della registrazione di un marchio,
la cui domanda non e' stata pubblicata ai sensi dell'articolo 179,
comma 2;
c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e'
avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale nella Gazette de
l'Organisation Mondiale de la Propriete' Intellectuelle des Marques
Internationales.))
2. L'opposizione, che puo' riguardare una sola domanda o
registrazione di marchio, ((e' ricevibile solo se redatta in lingua
italiana e deve contenere a pena di inammissibilita')):
a) in relazione al marchio oggetto dell'opposizione,
l'identificazione del richiedente, il numero e la data della domanda
della registrazione e i prodotti ed i servizi contro cui e' proposta
l'opposizione;
b) in relazione al marchio o diritto dell'opponente,
l'identificazione del marchio o dei marchi anteriori di cui
all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonche' dei prodotti e
servizi sui quali e' basata l'opposizione oppure del diritto di cui
all'articolo 8;
c) i motivi su cui si fonda l'opposizione.
3. L'opposizione si considera ritirata se non e' comprovato il
pagamento dei diritti di opposizione entro i termini e con le
modalita' stabiliti dal decreto di cui all'articolo 226.
4. Chi presenta l'opposizione deve depositare entro il termine
perentorio di due mesi dalla data di scadenza del termine per il
raggiungimento di un accordo di conciliazione di cui all'articolo
178, comma 1:
a) copia della domanda o del certificato di registrazione del
marchio su cui e' basata l'opposizione, ove non si tratti di domande
o di certificati nazionali e, se del caso, la documentazione relativa
al diritto di priorita' o di preesistenza di cui esso beneficia,
nonche' la loro traduzione in lingua italiana; nel caso della
preesistenza, questa deve essere gia' stata rivendicata in relazione
a domanda od a registrazione di marchio comunitario;
b) ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti;
c) la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a
presentare opposizione, qualora il marchio anteriore non risulti a
suo nome dal Registro tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e
marchi;
d) l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201, se e' stato
nominato un mandatario.
5. Con l'opposizione possono farsi valere gli impedimenti alla
registrazione del marchio previsti dall'articolo 12, comma 1,
((lettere c) e d) )), per tutti o per una parte dei prodotti o
servizi per i quali e' stata chiesta la registrazione, e la mancanza
del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui
all'articolo 8.
Art. 177.
Legittimazione all'opposizione
1. Sono legittimati all'opposizione:
a) il titolare di un marchio gia' registrato nello Stato o con
efficacia nello Stato da data anteriore;
b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di
registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello
Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorita' o di una
valida rivendicazione di preesistenza;
c) il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio;
d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 8.
Art. 178.
Esame dell'opposizione e decisioni
((1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo
176, comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la
ricevibilita' e l'ammissibilita' dell'opposizione ai sensi degli
articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, comunica detta opposizione al
richiedente ]a registrazione con l'avviso, anche all'opponente, della
facolta' di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi
dalla data della comunicazione, prorogabili su istanza comune delle
parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di attuazione
del presente Codice.))
((2. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il richiedente che
abbia ricevuto la documentazione di cui all'articolo 176, commi 2 e
4, lettere a), b) e c), puo' presentare per iscritto le proprie
deduzioni entro il termine all'uopo fissato dall'Ufficio.))
3. Nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano
brevetti e marchi puo', in ogni momento, invitare le parti a
presentare nel termine da esso fissato ulteriori documenti, deduzioni
od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed
osservazioni delle altre parti.
4. Su istanza del richiedente, l'opponente che sia titolare di
marchio anteriore registrato da almeno cinque anni fornisce i
documenti idonei a provare che tale marchio e' stato oggetto di uso
effettivo, da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e
servizi per i quali e' stato registrato e sui quali si fonda
l'opposizione, o che vi siano i motivi legittimi per la mancata
utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro ((sessanta
giorni)) dalla data di comunicazione dell'istanza da parte
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, l'opposizione e' respinta.
Se l'uso effettivo e' provato solo per una parte dei prodotti o
servizi per i quali il marchio anteriore e' stato registrato, esso,
ai soli fini dell'esame dell'opposizione, si considera registrato
solo per quella parte di prodotti o servizi.
5. L'istanza del richiedente per ottenere la prova dell'uso
effettivo del marchio deve essere presentata non oltre la data di
presentazione delle prime deduzioni ai sensi del comma 2.
6. In caso di opposizioni relative allo stesso marchio, le
opposizioni successive alla prima sono riunite a questa.
7. Al termine del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano
brevetti e marchi accoglie l'opposizione stessa respingendo la
domanda di registrazione in tutto o in parte se risulta che il
marchio non puo' essere registrato per la totalita' o per una parte
soltanto dei prodotti e servizi indicati nella domanda; in caso
contrario respinge l'opposizione. Nel caso di registrazione
internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette rifiuto
definitivo parziale o totale ovvero respinge l'opposizione, dandone
comunicazione all'Organizzazione mondiale della proprieta'
intellettuale (OMPI).
Art. 179.
Estensione della protezione
1. Se il richiedente intende estendere la protezione del marchio
all'estero ai sensi dell'Accordo di Madrid per la registrazione
internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967,
ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 ((oppure in uno Stato
estero che esige la preventiva registrazione del marchio italiano)),
l'Ufficio italiano brevetti e marchi, anche se e' gia' stata proposta
un'opposizione, procede alla registrazione ed effettua le relative
annotazioni.
2. Se la domanda di marchio, di cui al comma 1, non e' gia' stata
pubblicata, la pubblicazione della registrazione e' accompagnata, in
tale caso, dall'avviso che tale pubblicazione e' termine iniziale per
l'opposizione. L'accoglimento dell'opposizione determina la
radiazione totale o parziale del marchio.
Art. 180.
Sospensione della procedura di opposizione
1. Il procedimento di opposizione e' sospeso:
a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire
ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 178, comma 1;
b) se l'opposizione e' basata su una domanda di marchio, fino
alla registrazione di tale marchio;
c) se l'opposizione e' basata su un marchio internazionale, fino
a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la
presentazione di un opposizione avverso la registrazione di tale
marchio, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o
di opposizione;
d) se l'opposizione e' proposta avverso un marchio nazionale
oggetto di riesame in seguito ad osservazioni di cui all'articolo
175, comma 2, fino a quando si sia concluso il relativo procedimento
di riesame;
e) se e' pendente un giudizio di nullita' o di decadenza del
marchio sul quale si fonda l'opposizione o relativo alla spettanza
del diritto alla registrazione a norma dell'articolo 118, fino al
passaggio in giudicato della sentenza, laddove il richiedente la
registrazione depositi apposita istanza.
(( e-bis) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione
del presente Codice)).
2. Su istanza del richiedente la registrazione, la sospensione di
cui al comma 1, lettera e), puo' essere successivamente revocata.
3. Se l'opposizione e' sospesa ai sensi del comma 1, ((lettere
b),c),d) ed f) )), l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con
precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio
internazionale.
((3-bis. L'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con
precedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere il motivo
in base al quale e' stata proposta una opposizione ad una domanda di
marchio comunitario o una azione di revoca di una registrazione
comunitaria.))
Art. 181.
Estinzione della procedura di opposizione
1. La procedura di opposizione si estingue se:
a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione e' stato
dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato;
b) le parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'articolo 178,
comma 1;
c) l'opposizione e' ritirata;
d) la domanda ((o la registrazione)), oggetto di opposizione, e'
ritirata o rigettata con decisione definitiva;
e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a
norma dell'articolo 177.
Art. 182.
(( (Ricorso)
1. Il provvedimento con il quale l'Ufficio italiano brevetti e
marchi dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di
opposizione ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge
l'opposizione, e' comunicato alle parti, le quali, entro il termine
di cui all'articolo 135, comma 1, hanno facolta' di presentare
ricorso alla Commissione dei ricorsi, di cui all'articolo 135.))
Art. 183.
Nomina degli esaminatori
1. Le opposizioni sono decise da funzionari nominati per un periodo
di due anni con decreto del direttore generale tra gli appartenenti
alla carriera direttiva o dirigenziale dell'Ufficio italiano brevetti
e marchi e muniti di laurea in giurisprudenza. ((Gli esaminatori che
hanno partecipato all'esame delle domande o delle registrazioni di
marchi, oggetto di opposizione non possono decidere sulle opposizioni
suddette.))
2. La nomina all'incarico di esaminatore giudicante, di cui al
comma 1, rinnovabile e retribuita con compenso da stabilirsi con
decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' riservata a coloro che, in
possesso dei requisiti di cui al comma 1, hanno frequentato con esito
favorevole, apposito corso di formazione da organizzarsi da parte
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
3. Se il numero dei funzionari nominati ai sensi dei commi 1 e 2 e'
inadeguato in relazione alle opposizioni depositate, possono essere
nominati anche funzionari scelti fra il personale del Ministero delle
attivita' produttive, a parita' di requisiti e formazione, oppure
esperti con notoria conoscenza della materia.
4. Il numero complessivo dei funzionari designati per l'esame delle
opposizioni non puo' superare le trenta unita'.
Art. 184.
Entrata in vigore della procedura di opposizione
1. Le norme sul procedimento di opposizione entrano in vigore con
il successivo decreto del Ministro delle attivita' produttive che ne
stabilisce le modalita' di applicazione.
Sezione III
Pubblicita'
Art. 185.
Raccolta dei titoli di proprieta' industriale
1. I titoli originali di proprieta' industriale devono essere
firmati dal dirigente dell'ufficio competente o da un funzionario da
lui delegato.
((2. I titoli di proprieta' industriale sono contrassegnati, a
seconda della tipologia, da un numero progressivo, secondo la data di
concessione, e contengono:))
a) la data e il numero della domanda;
b) il cognome, il nome, il domicilio del titolare e, nel caso
delle varieta' vegetali, del costitutore, la ragione ovvero la
denominazione sociale e la sede, se trattasi di persona giuridica;
c) il cognome, il nome, il domicilio del mandatario, se vi sia;
d) il cognome ed il nome ((dell'inventore o)) dell'autore;
e) gli estremi della priorita' rivendicata;
f) nel caso delle varieta' vegetali, il genere o la specie di
appartenenza della nuova varieta' vegetale e la relativa
denominazione.
3. Gli originali dei titoli di proprieta' industriale sono
((riuniti in apposite raccolte)). ((Tutti i riferimenti al registro
dei marchi o dei brevetti contenuti nel Codice devono intendersi
effettuati agli originali, in forma cartacea od informatica, dei
corrispondenti titoli riuniti nelle raccolte.))
4. Una copia certificata conforme del titolo di proprieta'
industriale e' trasmessa al titolare. Nel caso delle privative per
varieta' vegetali l'ufficio informa il MIPAF della concessione.
Art. 186.
Visioni e pubblicazioni
1. La raccolta dei titoli di proprieta' industriale e la raccolta
delle domande possono essere consultate dal pubblico, dietro
autorizzazione dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, in seguito a
domanda.
((2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, fermi i termini
stabiliti per l'accessibilita' al pubblico delle domande, tiene a
disposizione gratuita del pubblico, perche' possano essere
consultati, i fascicoli inerenti una domanda, un brevetto, una
registrazione o un'istanza, salve le limitazioni previste dal
regolamento di attuazione.))
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' consentire che si
estragga copia delle domande, delle descrizioni ((, delle
rivendicazioni)) e dei disegni, nonche' degli altri documenti di cui
e' consentita la visione al pubblico, a chi ne faccia domanda
subordinatamente a quelle cautele che siano ritenute necessarie per
evitare ogni guasto o deterioramento dei documenti a disposizione del
pubblico.
4. Le copie per le quali si chiede l'autenticazione di conformita'
all'esemplare messo a disposizione del pubblico devono essere in
regola con l'imposta di bollo. Il Ministero delle attivita'
produttive puo' tuttavia stabilire che alla copiatura o comunque alla
riproduzione, anche fotografica, degli atti e dei documenti anzidetti
provveda esclusivamente l'Ufficio, previo pagamento dei diritti di
segreteria.
5. Le copie di estratti dei titoli di proprieta' industriale e di
certificati relativi a notizie da estrarsi dalla relativa
documentazione, nonche' i duplicati degli originali, sono fatti
esclusivamente dall'Ufficio italiano brevetti e marchi in seguito ad
istanza nella quale sia indicato il numero d'ordine del titolo del
quale si chiede la copia o l'estratto.
6. La certificazione di autenticita' delle copie e' soggetta
all'imposta di bollo e al pagamento dei diritti di segreteria da
corrispondersi all'Ufficio italiano brevetti e marchi per ogni foglio
e per ogni tavola di disegno.
7. La misura dei diritti previsti dal presente codice e' stabilita
con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Sono determinate, nello
stesso modo, le tariffe per i lavori di copiatura e quelli di
riproduzione fotografica, ai quali provvede l'Ufficio italiano
brevetti e marchi.
8. I titoli di proprieta' industriale, distinti per classi, ((le
trascrizioni avvenute e le sentenze di cui all'articolo 197, comma
6,)) sono pubblicati, almeno mensilmente, nel Bollettino ufficiale
previsto per ciascun tipo di titoli dagli articoli 187, 188, 189 e
190. La pubblicazione conterra' le indicazioni fondamentali comprese
in ciascun titolo e, rispettivamente, nelle domande di trascrizione.
Il Bollettino potra' contenere, inoltre, sia gli indici analitici dei
diritti di proprieta' industriale, sia gli indici alfabetici dei
titolari ed in esso potranno pure pubblicarsi i riassunti delle
descrizioni.
9. Il Bollettino ((e' reso disponibile in forma telematica e)) puo'
essere distribuito gratuitamente alle Camere di commercio, nonche'
agli enti indicati in un elenco da compilarsi a cura del Ministro
delle attivita' produttive.
Art. 187.
Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa
1. Il Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, da pubblicarsi con
cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e
marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:
a) domande ritenute registrabili ai sensi dell'articolo 170,
comma 1, lettera a), con l'indicazione dell'eventuale priorita';
b) domande conseguenti alla richiesta di trasformazione di
marchio comunitario con l'indicazione della data di deposito della
relativa domanda;
c) registrazioni;
d) registrazioni accompagnate dall'avviso di cui all'articolo
179, comma 2;
e) rinnovazioni;
f) domande di trascrizione degli atti indicati da questo codice e
trascrizioni avvenute.
(( f-bis) domande soggette ad opposizione e domande rifiutate a
seguito di opposizione; ))
(( f-ter) sentenze di cui all'articolo 197, comma 5. ))
2. I dati identificativi delle domande e delle registrazioni, oltre
quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), b), e d), ed ai
relativi numeri e date, sono quelli di cui all'articolo 156.
3. Il Bollettino ufficiale e' corredato da indici analitici, almeno
alfabetici per titolari, numerici e per classi.
Art. 188.
Bollettino ufficiale delle nuove varieta' vegetali
1. La comunicazione al pubblico prevista dall'articolo 30 della
Convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali
(UPOV) - testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificata con legge 23
marzo 1998, n. 110, si effettua mediante pubblicazione di un
"Bollettino ufficiale delle nuove varieta' vegetali" edito a cura
dell'Ufficio.
2. Il Bollettino ha frequenza almeno semestrale e contiene:
a) l'elenco delle domande di privative, distinte per specie,
indicante, oltre il numero e la data di deposito della domanda, il
nome e l'indirizzo del richiedente ed il nome dell'autore se persona
diversa dal richiedente, la denominazione proposta ed una descrizione
succinta della varieta' vegetale della quale e' richiesta la
protezione;
b) l'elenco delle privative concesse, per genere e specie,
indicante il numero e la data di deposito della corrispondente
domanda, il nome e l'indirizzo del titolare e la denominazione
varietale definitivamente attribuita;
(( b-bis) sentenze di cuiall'articolo 197, comma 6; ))
c) ogni altra informazione di pubblico interesse.
3. Il Bollettino e' inviato gratuitamente, in scambio, ai
competenti uffici degli altri Stati membri dell'Union pour la
protection des obtentions vegetales (U.P.O.V.)
Art. 189.
Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli d'utilita',
registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a
semiconduttori.
1. Il Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli
d'utilita', registrazioni di disegni e modelli, topografie di
prodotti a semiconduttori, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile
da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le
seguenti notizie relative a:
a) domande di brevetto o di registrazione con l'indicazione
dell'eventuale priorita' o richiesta di differimento
dell'accessibilita' al pubblico;
b) brevetti e registrazioni concessi;
c) brevetti e registrazioni decaduti per mancato pagamento delle
tasse previste per il mantenimento annuale;
d) brevetti e registrazioni offerti in licenza al pubblico;
e) brevetti e registrazioni oggetto di decreto di espropriazione
o di licenza obbligatoria;
f) brevetti e registrazioni oggetto di conversione;
g) domande di trascrizione degli atti di cui all'articolo 138 e
trascrizioni avvenute.
(( g-bis) sentenze di cui all'art. 197, comma 6.))
2. I dati identificativi di domande, brevetti e registrazioni,
oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), d), ed e), ed
ai relativi numeri e date, sono quelli di cui agli articoli 160,
comma 1, 167, comma 1, 168, commi 1 e 2, lettere b) e d).
3. Il Bollettino ufficiale e' corredato da indici analitici, almeno
alfabetici per titolari, numerici e per classi.
Art. 190.
Bollettino ufficiale dei certificati complementari per i medicinali e
per i prodotti fitosanitari
1. Il Bollettino ufficiale delle domande e dei certificati
complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari, da
pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi, contiene almeno le notizie previste dall'articolo
11 dei regolamenti CEE n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992 e
(CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio
1996.
Sezione IV
Termini
Art. 191.
Scadenza dei termini
1. I termini previsti nel presente codice sono prorogabili su
istanza presentata prima della loro scadenza all'Ufficio italiano
brevetti e marchi, salvo che il termine sia indicato come
improrogabile.
2. ((Salva diversa previsione del regolamento di attuazione del
presente Codice, su richiesta)) motivata la proroga puo' essere
concessa fino ad un massimo di sei mesi dalla data di scadenza o di
comunicazione con cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha fissato
il termine ((ovvero due mesi dalla data di ricezione da parte
dell'istante della comunicazione con cui l'Ufficio concede la
proroga, se tale termine scade successivamente, ovvero la rifiuta.)).
Art. 192.
(( (Continuazione della procedura)
1. Quando il richiedente di un diritto di proprieta' industriale
non abbia osservato un termine relativamente ad una procedura di
fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi, la procedura e'
ripresa su richiesta del richiedente senza che la non osservanza del
termine comporti la perdita del diritto di proprieta' industriale o
altra conseguenza.
2. La richiesta di continuazione della procedura deve essere
presentata entro due mesi dalla scadenza del termine non osservato o
dal termine di proroga previsto all'articolo 191, comma 2, ove sia
stata richiesta la proroga, e deve essere accompagnata dalla prova di
aver compiuto entro lo stesso termine quanto omesso entro il termine
precedentemente scaduto. Con la richiesta deve essere comprovato il
pagamento del diritto previsto per la continuazione della procedura
nella tabella A allegata al decreto del Ministro dello sviluppo
economico in data 2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 6 aprile 2007.
3. La disposizione di cui al presente articolo non e' applicabile
al termine per la rivendicazione del diritto di priorita', ai termini
riguardanti la procedura di opposizione, al termine per la
presentazione di un ricorso alla Commissione dei ricorsi, al periodo
per la presentazione del documento di priorita', al periodo per
l'integrazione della domanda o la produzione della traduzione ai
sensi dell'articolo 148, al termine per il pagamento dei diritti di
mantenimento dei titoli di proprieta' industriale con mora, ai
termini previsti per la reintegrazione del diritto di cui
all'articolo 193 e al termine per la presentazione della traduzione
in inglese delle rivendicazioni della domanda di brevetto di cui
all'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico in
data 27 giugno 2008 sulla ricerca di anteriorita', pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008.))
Art. 193.
Reintegrazione
1. Il richiedente o il titolare di un titolo di proprieta'
industriale che, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle
circostanze, non ha potuto osservare un termine nei confronti
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o della Commissione dei
ricorsi, e' reintegrato nei suoi diritti se l'((inosservanza)) ha per
conseguenza diretta il rigetto della domanda o di una istanza ad essa
relativa, ovvero la decadenza del titolo di proprieta' industriale o
la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facolta' di ricorso.
2. Nel termine di due mesi ((dalla cessazione della causa
giustificativa dell'inosservanza)) deve essere compiuto l'atto omesso
e deve essere presentata l'istanza di reintegrazione con
l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con la
documentazione idonea. L'istanza non e' ricevibile se sia trascorso
un anno dalla data di scadenza del termine non osservato. Nel caso di
mancato pagamento di un diritto di mantenimento o rinnovo, detto
periodo di un anno decorre dal giorno di scadenza del termine
comunque utile stabilito per il versamento del diritto. In questo
caso deve anche allegarsi l'attestazione comprovante il pagamento del
diritto dovuto, comprensivo del diritto di mora.
3. Prima del rigetto della istanza il richiedente o il titolare del
diritto di proprieta' industriale puo', entro il termine fissato
dall'Ufficio, presentare proprie argomentazioni o deduzioni.
4. Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili ai
termini di cui al comma 2, al termine assegnato per la divisione
delle domande di brevettazione e di registrazione, nonche' per la
presentazione della domanda divisionale e per la presentazione degli
atti di opposizione alla registrazione dei marchi.
5. Se il richiedente la registrazione o il brevetto, pur avendo
usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non ha potuto
osservare il termine ((...)) di priorita', e' reintegrato nel suo
diritto se la priorita' e' rivendicata entro due mesi dalla data di
scadenza di tale termine. Questa disposizione si applica, altresi',
in caso di mancato rispetto del termine per produrre il documento di
priorita'.
6. Chiunque in buona fede abbia fatto preparativi seri ed effettivi
od abbia iniziato ad utilizzare l'oggetto dell'altrui diritto di
proprieta' industriale nel periodo compreso fra la perdita
dell'esclusiva o del diritto di acquistarla e la reintegrazione ai
sensi del comma 1, puo':
a) se si tratta di invenzione, modello di utilita', disegno o
modello, nuova varieta' vegetale o topografia di prodotti a
semiconduttori, attuarli a titolo gratuito nei limiti del preuso o
quale risultano dai preparativi;
b) se si tratta di marchio chiedere di essere reintegrato delle
spese sostenute.
Capo V
PROCEDURE SPECIALI
Art. 194.
Procedura di espropriazione
1. Il decreto di espropriazione e' trasmesso in copia all'Ufficio
italiano brevetti e marchi e notificato, nelle forme previste per la
notificazione degli atti processuali civili, agli interessati.
Avvenuta la notifica, i diritti che hanno formato oggetto della
espropriazione vengono acquisiti dall'amministrazione espropriante,
che ha, senz'altro, facolta' di avvalersene. All'amministrazione
stessa e' anche trasferito l'eventuale onere del pagamento dei
diritti prescritti per il mantenimento in vigore del diritto di
proprieta' industriale. Salvo il caso che la pubblicazione possa
recare pregiudizio, dei decreti di espropriazione e di quelli che
modificano o revocano i precedenti decreti, l'Ufficio italiano
brevetti e marchi da' notizia nel Bollettino ufficiale e fa
annotazione nel titolo o nella domanda.
2. Nel decreto di espropriazione della sola utilizzazione del
diritto di proprieta' industriale deve essere indicata la durata
dell'utilizzazione espropriata. Nel caso in cui sia stata espropriata
la sola utilizzazione del diritto di proprieta' industriale, la
brevettazione e la registrazione, nonche' la pubblicazione dei
relativi titoli si effettuano secondo la procedura ordinaria.
3. Ai soli fini della determinazione dell'indennita' da
corrispondersi per l'espropriazione, se non si raggiunge l'accordo
circa l'ammontare della stessa, provvede un Collegio di arbitratori
composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il
terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal
presidente della sezione specializzata del Tribunale di Roma. Gli
arbitratori devono essere scelti fra coloro che abbiano acquisito
professionalita' ed esperienza nel settore della proprieta'
industriale. Si applicano in quanto compatibili le norme
dell'articolo 806 e seguenti del codice di procedura civile.
4. Il Collegio degli arbitratori deve procedere con equo
apprezzamento tenendo conto della perdita del vantaggio competitivo
che sarebbe derivato dal brevetto espropriato.
5. Le spese dell'arbitraggio, gli onorari dovuti agli arbitri e le
spese e gli onorari di difesa sono liquidati nel lodo, che stabilisce
altresi' su chi ed in quale misura debba gravare l'onere relativo.
Tale onere grava, in ogni caso, sull'espropriato quando l'indennita'
venga liquidata in misura inferiore a quella offerta inizialmente
dall'amministrazione.
6. La determinazione degli arbitratari puo' essere impugnata
davanti alla sezione specializzata del Tribunale di Roma che provvede
alla quantificazione dell'indennita'. Il termine dell'impugnazione e'
di sessanta giorni a decorrere dal momento in cui la determinazione
dell'indennita' viene comunicata alle parti.
Art. 195.
Domande di trascrizione
1. Le domande di trascrizione devono essere redatte ((...)) secondo
le prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle attivita'
produttive.
2. La domanda deve contenere:
a) il cognome, nome e domicilio del beneficiario della
trascrizione richiesta e del mandatario, se vi sia;
b) il cognome e nome del titolare del diritto di proprieta'
industriale;
c) la natura dell'atto o il motivo che giustifica la trascrizione
richiesta;
d) l'elencazione dei diritti di proprieta' industriale oggetto
della trascrizione richiesta;
e) nel caso di cambiamento di titolarita', il nome dello Stato di
cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha la cittadinanza, il
nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha
il domicilio, ovvero il nome dello Stato nel quale il nuovo
richiedente o il nuovo titolare ha uno stabilimento industriale o
commerciale effettivo e serio.
Art. 196.
Procedura di trascrizione
1. Alla domanda di trascrizione, di cui al comma 2 ((dell'articolo
195)), debbono essere uniti:
((a) copia dell'atto da cui risulta il cambiamento di titolarita'
o dell'atto che costituisce o modifica o estingue i diritti personali
o reali di godimento o di garanzia di cui al comma 1 lettere a), b),
c) ed i) dell'articolo 138, ovvero copia dei verbali e sentenze di
cui al comma 1, lettere d), e), f), g) ed h) dell'articolo 138,
osservate le norme della legge sul registro ove occorra, oppure un
estratto dell'atto stesso oppure nel caso di fusione una
certificazione rilasciata dal Registro delle imprese o da altra
autorita' competente, oppure, nel caso di cessione o di concessione
di licenza, una dichiarazione di cessione, di avvenuta cessione o di
avvenuta concessione di licenza firmata dal cedente e dal cessionario
con l'elencazione dei diritti oggetto della cessione o concessione.
L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' richiedere che la copia
dell'atto o dell'estratto sia certificata conforme all'originale da
un pubblico ufficiale o da ogni altra autorita' pubblica
competente;))
b) il documento comprovante il pagamento dei diritti prescritti.
2. E' sufficiente una sola richiesta quando la trascrizione
riguarda piu' diritti di proprieta' industriale sia allo stato di
domanda che concessi alla stessa persona, a condizione che il
beneficiario del cambiamento di titolarita' o dei diritti di
godimento o garanzia o dell'atto da trascrivere sia lo stesso per
tutti i titoli e che i numeri di tutte le domande e di tutti i titoli
in questione siano indicati nella richiesta medesima.
3. Quando vi sia mandatario, si dovra' unire anche l'atto di nomina
ai sensi dell'articolo 201.
4. Sul registro per ogni trascrizione si deve indicare:
a) la data di presentazione della domanda, che e' quella della
trascrizione;
b) il cognome, nome e domicilio dell'avente causa, o la
denominazione e la sede, se trattasi di societa' o di ente morale,
nonche' il cognome, nome e domicilio del mandatario, quando vi sia;
c) la natura dei diritti ai quali la trascrizione si riferisce.
5. I documenti e le sentenze, presentati per la trascrizione,
vengono conservati dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.
6. Le richieste di cancellazione delle trascrizioni debbono essere
fatte nelle stesse forme e con le stesse modalita' stabilite per le
domande di trascrizione. Le cancellazioni devono essere eseguite
mediante annotazione a margine.
7. Qualora, per la trascrizione dei diritti di garanzia, sia
necessario convertire l'ammontare del credito in moneta nazionale,
tale conversione sara' fatta in base al corso del cambio del giorno
in cui la garanzia e' stata concessa.
Art. 197.
Annotazioni
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)).
2. I mutamenti del nome o del domicilio del titolare del diritto di
proprieta' industriale o del suo mandatario, se vi sia, devono essere
portati a conoscenza dell'Ufficio per l'annotazione sul registro di
cui all'articolo 185.
3. La domanda di annotazione di cambiamento di nome o indirizzo
deve essere redatta in unico esemplare secondo le prescrizioni di cui
al regolamento di attuazione.
4. E' sufficiente una sola richiesta quando la modifica riguarda
piu' diritti di proprieta' industriale sia allo stato di domanda che
concessi.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano al
cambiamento di nome o di indirizzo del mandatario di cui all'articolo
201.
((6. Le dichiarazioni di rinuncia, anche parziale, ad un diritto di
proprieta' industriale sottoscritte dal titolare e le sentenze che
pronunciano la nullita' o la decadenza dei titoli di proprieta'
industriale pervenute all'Ufficio italiano brevetti e marchi devono
essere annotate sulla raccolta degli originali e di esse deve essere
data notizia nel Bollettino ufficiale.))
Art. 198.
Procedure di segretazione militare
1. Coloro che risiedono nel territorio dello Stato non possono,
senza autorizzazione del Ministero delle attivita' produttive,
depositare esclusivamente presso uffici di Stati esteri o l'Ufficio
brevetti europeo o l'Ufficio internazionale dell'organizzazione
mondiale della proprieta' intellettuale in qualita' di ufficio
ricevente, le loro domande di concessione di brevetto per invenzione,
modello di utilita' o di topografia ((, qualora dette domande
riguardino oggetti che potrebbero essere utili per la difesa del
Paese)), ne' depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi
novanta giorni dalla data del deposito in Italia, o da quella di
presentazione dell'istanza di autorizzazione. Il Ministero predetto
provvede sulle istanze di autorizzazione, previo nulla osta del
Ministero della difesa. Trascorso il termine di novanta giorni senza
che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione
deve intendersi concessa. ((Le disposizioni previste dal presente
comma non si applicano alle invenzioni realizzate a seguito di
accordi internazionali ratificati con legge nazionale.))
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione
delle disposizioni del comma 1 e' punita con l'ammenda non inferiore
a 77,47 euro o con l'arresto. Se la violazione e' commessa quando
l'autorizzazione sia stata negata, si applica l'arresto in misura non
inferiore ad un anno.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi mette con immediatezza a
disposizione ((del Servizio brevetti e proprieta' intellettuale)) del
Ministero della difesa le domande di brevetto per invenzioni
industriali, per modelli di utilita' e per topografie di prodotti a
semiconduttori ad esso pervenute.
((4. Qualora il Servizio predetto ritenga che le domande riguardino
invenzioni, modelli o topografie utili alla difesa del Paese, anche
ufficiali o funzionari estranei al Servizio stesso espressamente
delegati dal Ministro della difesa possono prendere visione, nella
sede dell'Ufficio, delle descrizioni, delle rivendicazioni e dei
disegni allegati alle domande.))
5. Tutti coloro che hanno preso visione di domande e di documenti
relativi a brevetti o che ne hanno avuto notizia per ragioni di
ufficio sono tenuti all'obbligo del segreto.
6. Entro novanta giorni successivi alla data del deposito delle
domande, il Ministero della difesa puo' chiedere all'Ufficio italiano
brevetti e marchi il differimento della concessione del titolo di
proprieta' industriale e di ogni pubblicazione relativa. L'Ufficio
da' comunicazione della richiesta all'interessato, diffidandolo ad
osservare l'obbligo del segreto.
7. Se, entro otto mesi dalla data del deposito della domanda, il
Ministero competente non ha inviato all'Ufficio e al richiedente, in
quanto questi abbia indicato il proprio domicilio nello Stato, la
notizia di voler procedere all'espropriazione, si da' seguito alla
procedura ordinaria per la concessione del titolo di proprieta'
industriale. Nel termine predetto, il Ministero della difesa puo'
chiedere che sia ulteriormente differito, per un tempo non superiore
a tre anni dalla data di deposito della domanda, la concessione del
titolo di proprieta' industriale ed ogni pubblicazione relativa. In
tal caso l'inventore o il suo avente causa ha diritto ad
un'indennita' per la determinazione della quale si applicano le
disposizioni in materia di espropriazione.
8. Per i modelli di utilita' l'ulteriore differimento previsto nel
comma 7 puo' essere chiesto per un tempo non superiore a un anno
dalla data di deposito della domanda.
9. A richiesta di Stati esteri che accordino il trattamento di
reciprocita', il Ministero della difesa puo' richiedere, per un tempo
anche superiore a tre anni, il differimento della concessione del
brevetto e di ogni pubblicazione relativa all'invenzione per domande
di brevetto gia' depositate all'estero e ivi assoggettate a vincolo
di segreto.
10. Le indennita' eventuali sono a carico dello Stato estero
richiedente.
11. L'invenzione deve essere tenuta segreta dopo la comunicazione
della richiesta di differimento e per tutta la durata del
differimento stesso, nonche' durante lo svolgimento della
espropriazione e dopo il relativo decreto se questo porti l'obbligo
del segreto.
12. L'invenzione deve essere, altresi', tenuta segreta nel caso
previsto dal comma 6, dopo che sia stata comunicata all'interessato
la determinazione di promuovere l'espropriazione con imposizione del
segreto.
13. L'obbligo del segreto cessa qualora il Ministero della difesa
lo consenta.
14. La violazione del segreto e' punita ai termini dell'articolo
262 del codice penale.
15. Il Ministero della difesa puo' chiedere che le domande di
brevetto per le invenzioni industriali di organismi dipendenti o
vigilati siano mantenute segrete.
16. Qualora, per invenzione interessante la difesa militare del
Paese, il Ministero della difesa richieda o, nell'ipotesi di
differimento di cui al comma 6, consenta la concessione del brevetto,
la procedura relativa si svolge, su domanda dello stesso Ministero,
in forma segreta. In tale caso non si effettua alcuna pubblicazione e
non si consentono le visioni nel presente codice.
17. In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato,
il Ministero della difesa ha facolta', mediante propri funzionari od
ufficiali, di procedere a particolareggiato esame degli oggetti e dei
trovati consegnati per l'esposizione che possano ritenersi utili alla
difesa militare del Paese ed ha facolta' altresi' di assumere notizie
e chiedere chiarimenti sugli oggetti e trovati stessi.
18. Gli enti organizzatori di esposizioni devono consegnare ai
suddetti funzionari o ufficiali gli elenchi completi degli oggetti da
esporre riferentisi ad invenzioni industriali non protette ai sensi
del presente codice.
19. I funzionari e gli ufficiali di cui al comma 17 possono imporre
all'ente stesso il divieto di esposizione degli oggetti utili alla
difesa militare del Paese.
20. Il Ministero della difesa, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, deve dare notizia alla presidenza dell'esposizione e
agli interessati del divieto di esposizione, diffidandoli circa
l'obbligo del segreto. La presidenza dell'esposizione deve conservare
gli oggetti sottoposti al divieto di esposizione con il vincolo di
segreto sulla loro natura.
21. Nel caso che il divieto di esposizione venga imposto dopo che
gli oggetti siano stati esposti, gli oggetti stessi devono essere
subito ritirati senza, peraltro, imposizione del vincolo del segreto.
22. E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' del Ministero della
difesa, per gli oggetti che si riferiscono ad invenzioni riconosciute
utili alla difesa militare del Paese, di procedere all'espropriazione
dei diritti derivanti dall' ((invenzione, modello o topografia)) ai
sensi delle norme relative all'espropriazione contenute nel presente
codice.
23. Qualora non sia rispettato il divieto di esposizione, i
responsabili dell'abusiva esposizione sono puniti con la sanzione
amministrativa da 25,00 euro a 13.000,00 euro.
Art. 199.
Procedura di licenza obbligatoria
1. Chiunque voglia ottenere la licenza obbligatoria di cui agli
articoli 70 e 71 del capo II, sezione IV, per l'uso non esclusivo di
invenzione industriale o di modello di utilita' deve presentare
istanza motivata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, indicando la
misura e le modalita' di pagamento del compenso offerto. L'Ufficio
da' pronta notizia dell'istanza, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, al titolare del brevetto ed a coloro che abbiano
acquistato diritti sul brevetto in base ad atti trascritti o
annotati.
2. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della
raccomandata, il titolare del brevetto e tutti coloro che ne hanno
diritto in base ad atti trascritti o annotati possono opporsi
all'accoglimento dell'istanza ovvero dichiarare di non accettare la
misura e le modalita' di pagamento del compenso. L'opposizione deve
essere motivata.
3. In caso di opposizioni, entro quarantacinque giorni dalla data
di scadenza del termine per la presentazione delle stesse, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi convoca per un tentativo di conciliazione
l'istante, il titolare del brevetto e tutti coloro che hanno diritti
in base ad atti trascritti o annotati. L'atto di convocazione e'
inviato ai soggetti suddetti mediante raccomandata con avviso di
ricevimento o tramite altri mezzi, anche informatici, purche'
siffatte modalita' garantiscano una sufficiente certezza
dell'avvenuto ricevimento della comunicazione.
4. Nell'atto di convocazione l'Ufficio italiano brevetti e marchi
deve comunicare e trasmettere all'istante copia delle opposizioni
presentate.
5. L'istante puo' presentare controdeduzioni scritte all'Ufficio
italiano brevetti e marchi entro il quinto giorno antecedente alla
data di svolgimento della riunione.
6. Nei quarantacinque giorni successivi alla data della riunione
per il tentativo di conciliazione, il Ministero delle attivita'
produttive concede la licenza o respinge l'istanza.
7. Il termine per la conclusione del procedimento e' di centottanta
giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda.
Art. 200.
Procedura di licenza volontaria sui principi attivi
1. La domanda di richiesta di licenza volontaria sui principi
attivi, corredata dell'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento
dei diritti nella misura stabilita dal decreto del Ministro delle
attivita' produttive di cui all'articolo 226, deve contenere le
seguenti informazioni:
a) nome o ragione sociale e domicilio o sede sociale del
richiedente la licenza volontaria;
b) nome del principio attivo;
c) estremi di protezione, numero del brevetto e del certificato
complementare di protezione;
d) indicazione dell'officina farmaceutica italiana, regolarmente
autorizzata dal Ministero della salute ai sensi di legge, ove si
intende produrre il principio attivo.
2. Il richiedente deve inoltrare, a mezzo raccomandata con ricevuta
di ritorno o tramite altri mezzi che garantiscano l'avvenuto
ricevimento della comunicazione, all'Ufficio italiano brevetti e
marchi (UIBM) domanda, con allegata traduzione in lingua inglese,
corredata dagli elementi previsti dal ((comma 1)).
3. L'UIBM da' pronta notizia, mediante raccomandata con ricevuta di
ritorno o tramite altri mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento
della comunicazione, dell'istanza alle parti interessate e a coloro
che abbiano acquisito diritti sul brevetto ovvero sul certificato
complementare di protezione in base ad atti trascritti o annotati.
4. Qualora entro novanta giorni dalla data di ricevimento della
domanda, prorogabili d'intesa tra le parti, le stesse raggiungano un
accordo sulla base di una royalty contenuta, copia dello stesso deve
essere trasmessa, con analoghe modalita', al Ministero delle
attivita' produttive - UIBM. Se nei trenta giorni successivi
l'Ufficio non comunica rilievi alle parti, l'accordo di licenza
volontaria si intende perfezionato.
5. Nel caso in cui le parti comunichino all'UIBM che non e' stato
possibile raggiungere un accordo, l'Ufficio da' inizio alla procedura
di conciliazione di cui ((ai commi 6 e seguenti)).
6. Il Ministero delle attivita' produttive, nomina, con proprio
decreto, una commissione avente il compito di valutare le richieste
di licenza volontaria per le quali non e' stato possibile raggiungere
un accordo tra parti.
7. La commissione e' composta da sei componenti e da altrettanti
supplenti di cui:
a) due rappresentanti del Ministero delle attivita' produttive;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) un rappresentante della Agenzia italiana del farmaco;
d) un rappresentante dei detentori di CCP, su proposta delle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
e) un rappresentante dei produttori di principi attivi
farmaceutici, su proposta delle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative.
8. La commissione di cui ((ai commi 6 e 7)), entro trenta giorni
dalla data di comunicazione ricevuta dall'UIBM del mancato accordo
raggiunto tra le parti, procede alla loro convocazione, al fine di
individuare un'ipotesi di accordo finalizzato a contemperare le
esigenze delle parti medesime, garantendo, comunque, un'equa
remunerazione del soggetto che rilascia la licenza volontaria,
mediante indicazione di una royalty contenuta, stabilita con criteri
che tengono conto delle necessita' di competizione internazionale dei
produttori di principi attivi.
9. Qualora, nonostante la mediazione ministeriale, l'accordo di
licenza non venga concluso, il Ministero delle attivita' produttive,
ove ne ravvisi i presupposti giuridici, dispone la trasmissione degli
atti del procedimento all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato.
Capo VI
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Art. 201
Rappresentanza
1. Nessuno e' tenuto a farsi rappresentare da un mandatario
abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e
marchi; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un
loro dipendente anche se non abilitato o per mezzo di un dipendente
di altra societa' collegata ai sensi dell'articolo 205, comma 3.
2. La nomina di uno o piu' mandatari, qualora non sia fatta nella
domanda, oppure con separato atto, autentico o autenticato, puo'
farsi con apposita lettera d'incarico, soggetta al pagamento della
tassa prescritta.
3. L'atto di nomina o la lettera d'incarico puo' riguardare una o
piu' domande o in generale la rappresentanza professionale per ogni
procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla
commissione dei ricorsi. In tale caso, in ogni successiva domanda,
istanza e ricorso, il mandatario dovra' fare riferimento alla procura
o lettera d'incarico.
4. Il mandato puo' essere conferito soltanto a mandatari iscritti
in un albo all'uopo istituito presso il Consiglio dell'ordine dei
consulenti in proprieta' industriale.
((4-bis. I cittadini dell'Unione europea abilitati all'esercizio
della medesima professione in un altro Stato membro possono essere
iscritti all'albo secondo le procedure di cui al decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206.))
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 NOVEMBRE 2007, N. 206.
6. Il mandato puo' essere anche conferito ad un avvocato iscritto
nel suo albo professionale.
Art. 202.
Albo dei consulenti
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 201, la rappresentanza di
persone fisiche o giuridiche nelle procedure di fronte all'Ufficio
italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi puo'
essere assunta unicamente da consulenti abilitati iscritti in un albo
istituito presso il Consiglio dell'ordine e denominato Albo dei
consulenti in proprieta' industriale abilitati nonche' da coloro che
siano iscritti negli albi degli avvocati.
2. L'Albo e' costituito da due sezioni denominate rispettivamente
sezione brevetti e sezione marchi, riservate, la prima, ai consulenti
agenti in materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilita',
disegni e modelli, nuove varieta' vegetali, topografie dei prodotti a
semiconduttori e la seconda ai consulenti abilitati agenti in materia
di disegni e modelli, marchi ed altri segni distintivi e indicazioni
geografiche.
3. Gli iscritti all'Albo costituiscono l'ordine dei consulenti in
proprieta' industriale.
4. La vigilanza sull'esercizio della professione viene esercitata
dal Ministero delle attivita' produttive, tramite l'Ufficio italiano
brevetti e marchi.
Art. 203.
Requisiti per l'iscrizione
1. Puo' essere iscritta all'Albo dei consulenti in proprieta'
industriale abilitati qualsiasi persona fisica che:
a) abbia il godimento dei diritti civili nell'ordinamento
nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale;
b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri
dell'Unione europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui
confronti vige un regime di reciprocita';
c) abbia un domicilio professionale in Italia o nell'Unione
europea se si tratta di cittadino di uno Stato membro di essa, il
requisito del domicilio professionale in Italia non e' richiesto se
si tratti di un cittadino di Stati extra comunitari che consentano ai
cittadini italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale
requisito;
d) abbia superato l'esame di abilitazione, di cui all'articolo
207 o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti
in proprieta' industriale al comma 2 dell'articolo 6 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.
2. L'iscrizione e' effettuata dal Consiglio dell'ordine su
presentazione di una istanza accompagnata dai documenti comprovanti
il possesso dei requisiti di cui al comma 1 ovvero includente le
autocertificazioni previste per legge. L'avvenuta iscrizione e'
prontamente comunicata dal Consiglio all'Ufficio italiano brevetti e
marchi.
3. I soggetti di cui all'articolo 201, comma 4-bis, che intendono
esercitare l'attivita' di rappresentanza in Italia a titolo
occasionale e temporaneo si considerano automaticamente iscritti
all'albo dei consulenti in proprieta' industriale, previa
trasmissione da parte dell'autorita' competente della dichiarazione
preventiva di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206. L'iscrizione rileva ai soli fini dell'applicazione
delle norme professionali, di carattere professionale, legale o
amministrativo, direttamente connesse alla qualifica professionale.
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 AGOSTO 2013, N. 97)).
Art. 204.
Titolo professionale oggetto dell'attivita'
1. Il titolo di consulente in proprieta' industriale e' riservato
alle persone iscritte nell'albo dei consulenti abilitati. Le persone
iscritte solo nella sezione brevetti devono utilizzare il titolo
nella forma di consulente in brevetti e le persone iscritte solo
nella sezione marchi devono utilizzare il titolo nella forma di
consulente in marchi. Le persone iscritte in entrambe le sezioni
possono utilizzare il titolo di consulente in proprieta' industriale
senza ulteriori specificazioni.
2. Le persone indicate nell'articolo 202 svolgono per conto di
qualsiasi persona fisica o giuridica tutti gli adempimenti previsti
dalle norme che regolano i servizi attinenti rispettivamente alla
materia dei brevetti per invenzioni, per modelli di utilita', per
disegni e modelli per nuove varieta' vegetali, per topografie dei
prodotti a semiconduttori ovvero alla materia dei marchi, dei disegni
e modelli e delle indicazioni geografiche, a seconda della sezione in
cui sono iscritte. ((Esse possono certificare la conformita' delle
traduzioni in lingua italiana e di ogni atto e documento proveniente
dall'estero da prodursi all'Ufficio italiano brevetti e marchi.))
3. Essi inoltre, su mandato ed in rappresentanza degli interessati,
possono svolgere ogni altra funzione che sia affine, connessa,
conseguente a quanto previsto nel comma 2.
4. Se l'incarico e' conferito a piu' consulenti abilitati, essi,
salva diversa disposizione, possono agire anche separatamente. Se
l'incarico e' conferito a piu' consulenti abilitati, costituiti in
associazione o societa', l'incarico si considera conferito ad ognuno
di essi in quanto agisca in seno a detta associazione o societa'.
Art. 205.
Incompatibilita'
1. L'iscrizione all'albo dei consulenti in proprieta' industriale
abilitati e l'esercizio della professione di consulente in proprieta'
industriale sono incompatibili con qualsiasi impiego od ufficio
pubblico o privato ad eccezione del rapporto di impiego o di cariche
rivestite presso societa', uffici o servizi specializzati in materia,
sia autonomi che organizzati nell'ambito di enti o imprese, e
dell'attivita' di insegnamento in qualsiasi forma esercitata; con
l'esercizio del commercio, con la professione di notaio, di
giornalista professionista, di mediatore, di agente di cambio o di
esattore dei tributi.
2. L'iscrizione all'Albo dei consulenti in proprieta' industriale
abilitati e l'esercizio della professione di consulente in proprieta'
industriale e' compatibile, se non previsto altrimenti e fermo
restando il disposto del comma 1, con l'iscrizione in altri albi
professionali e con l'esercizio della relativa professione.
3. I consulenti in proprieta' industriale abilitati, che esercitano
la loro attivita' in uffici o servizi organizzati nell'ambito di enti
o di imprese, ovvero nell'ambito di consorzi o gruppi di imprese,
possono operare esclusivamente in nome e per conto:
a) dell'ente o impresa da cui dipendono;
b) delle imprese appartenenti al consorzio, o gruppo nella cui
organizzazione essi sono stabilmente inseriti;
c) di imprese o persone che siano con enti o imprese o gruppi o
consorzi, in cui e' inserito il consulente abilitato, in rapporti
sistematici di collaborazione, ivi compresi quelli di ricerca, di
produzione o scambi tecnologici.
Art. 206.
Obbligo del segreto professionale
1. Il consulente in proprieta' industriale ha l'obbligo del segreto
professionale e nei suoi confronti si applica l'articolo 200 del
codice di procedura penale.
Art. 207.
Esame di abilitazione
1. L'abilitazione e' concessa previo superamento di un esame
sostenuto davanti ad una commissione composta per ciascuna sessione:
a) dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o da un
suo delegato con funzione di presidente;
b) da un membro della commissione dei ricorsi, designato dal
presidente della stessa con funzione di vice-presidente;
c) da due professori universitari, rispettivamente, di materie
giuridiche e tecniche, designati dal Ministro delle attivita'
produttive;
d) da quattro consulenti in proprieta' industriale abilitati,
designati dal consiglio di cui all'articolo 215, di cui due scelti
fra i dipendenti di enti o imprese e due che esercitano la
professione in modo autonomo;
e) da membri supplenti che possono sostituire quelli di cui
((alle)) lettere b), c) e d), se impossibilitati.
2. E' ammessa all'esame di abilitazione qualsiasi persona che:
a) abbia conseguito:
1) la laurea o un titolo universitario equipollente in
qualsiasi Paese estero;
2) un diploma o un titolo rilasciato da un Paese membro
dell'Unione europea includenti l'attestazione che il candidato abbia
seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in
un'universita' o in un istituto d'istruzione superiore o in un altro
istituto dello stesso livello di formazione, a condizione che il
ciclo di studi abbia indirizzo tecnico-professionale attinente
all'attivita' di consulente in proprieta' industriale in materia di
brevetti d'invenzione e modelli ovvero in materia di marchi e disegni
e modelli a seconda dell'abilitazione richiesta;
b) abbia compiuto presso societa', uffici o servizi specializzati
in proprieta' industriale almeno due anni di tirocinio professionale
effettivo, documentato in modo idoneo.
3. E' ammessa all'esame di abilitazione per l'iscrizione nella
sezione brevetti qualsiasi persona che abbia superato l'esame di
qualificazione come consulente abilitato presso l'Ufficio europeo dei
brevetti.
4. Il periodo di tirocinio e' limitato a diciotto mesi se il
candidato all'esame di abilitazione dimostri di aver frequentato con
profitto un corso qualificato di formazione per consulenti abilitati
in materia di brevetti ovvero di marchi, a seconda dell'abilitazione
richiesta.
5. L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti
e rispettivamente nella sezione marchi consiste in prove scritte ed
orali, tendenti ad accertare la preparazione teorico-pratica del
candidato nel campo specifico dei diritti di proprieta' industriale,
cosi' come a livello della cultura tecnica, giuridica, e linguistica,
conformemente alla sezione interessata, secondo le modalita'
stabilite nel regolamento da emanarsi con decreto.
6. L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti
ovvero quello per l'iscrizione nella sezione marchi e' indetto ogni
due anni con decreto del Ministero delle attivita' produttive.
Art. 208.
Esonero dall'esame di abilitazione
((1. Sono esonerati dall'esame di abilitazione coloro che, gia'
dipendenti del Ministero dello sviluppo economico ovvero del
Ministero della difesa, abbiano prestato servizio, per almeno cinque
anni, con mansioni direttive rispettivamente presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi ovvero il Servizio brevetti e proprieta'
intellettuale.))
2. Sono anche esonerati, ai fini dell'iscrizione nella sezione
brevetti, i cittadini italiani che abbiano prestato servizio per
almeno cinque anni con mansioni di esaminatori presso l'Ufficio
europeo dei brevetti.
Art. 209.
Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati
1. L'albo istituito ai sensi dell'articolo 202 deve contenere per
ciascun iscritto il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita,
il titolo di studio, la data di iscrizione, il domicilio
professionale ((in Italia che puo' consistere anche nella sede))
dell'ente o impresa da cui dipende.
2. La data di iscrizione determina l'anzianita'. Coloro che dopo la
cancellazione sono di nuovo iscritti all'albo hanno l'anzianita'
derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata dell'interruzione.
Art. 210.
Cancellazione dall'albo e sospensione di diritto
1. Il consulente abilitato e' cancellato dall'albo:
a) quando e' venuto meno uno dei requisiti dell'iscrizione, di
cui all'articolo 203;
b) quando ricorre uno dei casi di incompatibilita' previsti
dall'articolo 205;
c) quando ne e' fatta richiesta dall'interessato.
2. Il consulente abilitato puo' chiedere la reiscrizione nell'albo
quando sono cessate le cause della cancellazione senza necessita' di
nuovo esame.
3. Il consulente abilitato e' dichiarato sospeso di diritto
dall'esercizio professionale dal momento della sottoposizione alle
misure coercitive o interdittive previste dai capi II e III del capo
IV, titolo I, del codice di procedura penale sino a quello della
revoca delle misure stesse, nonche' in caso di mancato pagamento
entro il termine fissato, del contributo annuo, fino alla data
dell'accertato adempimento.
Art. 211.
Sanzioni disciplinari
1. I consulenti abilitati sono soggetti a censura in caso di abusi
e mancanze di lieve entita', alla sospensione per non piu' di due
anni in caso di abusi gravi; alla radiazione in caso di condotta che
abbia compromesso gravemente la reputazione e la dignita'
professionale.
Art. 212.
Assemblea degli iscritti all'Albo
1. L'assemblea e' convocata dal presidente, su delibera del
Consiglio dell'ordine. Essa e' regolarmente costituita in prima
convocazione con la presenza di almeno la meta' degli iscritti ed in
seconda convocazione, che non puo' aver luogo lo stesso giorno
fissato per la prima, con la presenza di almeno un sesto degli
iscritti se gli iscritti presenti e rappresentati raggiungono la
presenza di almeno un quinto degli iscritti. Essa delibera a
maggioranza assoluta dei voti.
2. Ogni consulente abilitato iscritto all'albo puo' farsi
rappresentare da un altro consulente abilitato iscritto all'albo con
delega scritta. Un medesimo partecipante non puo' rappresentare piu'
di cinque iscritti.
3. Le modalita' di convocazione e di svolgimento dell'assemblea
sono determinate con decreto del Ministro delle attivita' produttive.
Art. 213.
Compiti dell'assemblea
1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese
di marzo, per l'approvazione del conto preventivo e di quello
consuntivo, per la determinazione dell'ammontare del contributo annuo
che deve essere uguale per tutti gli iscritti e, occorrendo, per
l'elezione del Consiglio dell'ordine, nel qual caso la convocazione
deve avvenire almeno un mese prima della data della sua scadenza.
2. L'assemblea si riunisce inoltre ogni volta il Consiglio
dell'ordine lo reputi necessario, nonche' quando ne sia fatta domanda
per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare da almeno un
decimo degli iscritti all'albo.
Art. 214.
Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'ordine
1. I componenti del Consiglio dell'ordine di cui all'articolo 215
sono eletti a maggioranza semplice dei voti segreti validamente
espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non
superiore alla meta' piu' uno dei componenti da eleggere. Vengono
eletti i dieci candidati che hanno riportato il maggior numero di
voti. In caso di parita' e' preferito il candidato piu' anziano per
iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione,
il piu' anziano di eta'.
2. Ciascuna categoria dei consulenti che esercitano la professione
in forma autonoma, sia individualmente che nell'ambito di societa',
uffici o servizi autonomi, da una parte, e dei consulenti che
esercitano in uffici e servizi specializzati nell'ambito di enti o
imprese di cui all'articolo 205, comma 3, dall'altra, non puo' essere
rappresentata in seno al Consiglio dell'ordine con piu' di otto
componenti. Parimenti ciascuna sezione dell'albo non puo' essere
rappresentata in seno al Consiglio dell'ordine con piu' di sette
componenti, ad essa iscritti in via esclusiva.
3. Non sono ammesse le partecipazioni e votazioni per delega. E'
ammessa la votazione mediante lettera.
4. Le modalita' di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di
scrutinio e di proclamazione degli eletti sono stabilite con decreto
del Ministro delle attivita' produttive.
Art. 215.
Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprieta' industriale
1. L'ordine dei consulenti in proprieta' industriale e' retto da un
Consiglio che dura in carica tre anni ed e' composto da dieci membri
con non meno di tre anni di anzianita' eletti dall'assemblea. A
sostituire i componenti cessati per qualsiasi causa prima della
scadenza sono chiamati i candidati compresi nella graduatoria che,
dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti, ferme
restando le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 214.
2. In caso di mancato tempestivo rinnovo, il Consiglio dell'ordine
continua a funzionare sino alla nomina del nuovo Consiglio.
3. Il Consiglio dell'ordine si riunisce validamente con la presenza
della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta.
In caso di parita' prevale il voto del presidente. In materia
disciplinare il Consiglio dell'ordine delibera con la presenza di
almeno tre quarti dei componenti.
Art. 216.
Attribuzioni del presidente del Consiglio dell'ordine
1. Il Consiglio dell'ordine nomina tra i suoi componenti un
presidente, il quale ne ha la rappresentanza: adotta in casi urgenti
i provvedimenti necessari, salva ratifica del Consiglio nella prima
seduta successiva, ed esercita le rimanenti attribuzioni a lui
conferite dal presente codice.
2. Il presidente puo' delegare a componenti il Consiglio
attribuzioni di segreteria o di tesoreria.
3. Il Consiglio nomina altresi' fra i suoi componenti un vice
presidente, il quale sostituisce il presidente in sua assenza o
impedimento oppure su delega dello stesso per singoli atti.
Art. 217.
Attribuzioni del Consiglio dell'ordine
1. Il Consiglio dell'ordine:
a) provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle
iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire
nell'albo, dandone immediata comunicazione all'Ufficio italiano
brevetti e marchi;
b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente in
proprieta' industriale e propone all'assemblea le iniziative all'uopo
necessarie;
c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le
contestazioni che sorgono fra gli iscritti all'albo in dipendenza
dell'esercizio della professione;
d) propone modifiche ed aggiornamenti della tariffa
professionale;
e) su richiesta del cliente o dello stesso consulente abilitato,
esprime parere sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti in
proprieta' industriale per le prestazioni inerenti all'esercizio
della professione;
f) adotta i provvedimenti disciplinari;
g) designa i quattro consulenti in proprieta' industriale
abilitati che concorrono a formare la commissione di esame di cui
all'articolo 207;
h) adotta le iniziative piu' opportune per conseguire il
miglioramento ed il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento
dell'attivita' professionale;
i) stabilisce la propria sede e predispone i mezzi necessari al
suo funzionamento;
l) riscuote ed amministra il contributo annuo degli iscritti;
m) predispone il conto preventivo e redige il conto consuntivo
della gestione;
n) riceve le domande di ammissione all'esame di abilitazione di
cui all'articolo 207 e ne verifica la rispondenza alle condizioni per
l'ammissione;
o) mantiene i rapporti e collabora con gli organismi e le
istituzioni che operano nel settore della proprieta' industriale o
che svolgono attivita' aventi attinenza con essa, formulando ove
opportuno proposte o pareri;
p) svolge gli altri compiti definiti con decreto del Ministro
delle attivita' produttive che abbiano carattere di strumentalita'
necessaria rispetto a quelli previsti dal presente codice.
(( p-bis) provvede alle iscrizioni nell'albo dei tirocinanti e ai
relativi aggiornamenti.))
Art. 218.
Decadenza dalla carica di componente il Consiglio dell'ordine,
scioglimento e mancata costituzione del Consiglio dell'ordine
1. I componenti che, senza giustificati motivi, non intervengono
per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio dell'ordine sono
da questo dichiarati decaduti dalla carica.
2. Il Consiglio puo' essere sciolto dal Ministro delle attivita'
produttive, se non e' in grado di funzionare ed in ogni caso se sono
cessati o decaduti piu' di quattro degli originari componenti ovvero
nel caso che siano accertate gravi irregolarita'.
3. In caso di scioglimento del Consiglio, le sue funzioni sono
assunte da un commissario nominato dal Ministro delle attivita'
produttive. Il commissario provvede, entro sessanta giorni, ad indire
nuove elezioni, per lo svolgimento delle quali l'assemblea deve
riunirsi non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla
data dell'atto di convocazione.
Art. 219.
Sedute del Consiglio dell'ordine
1. Il Consiglio dell'ordine e' convocato dal presidente almeno una
volta ogni sei mesi o quando lo ritiene opportuno, ovvero quando ne
sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Le
deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate da un componente
nominato segretario all'inizio di ogni seduta.
Art. 220.
Procedimento disciplinare
1. Quando perviene notizia di fatti che possono condurre
all'applicazione di una delle sanzioni disciplinari di cui
all'articolo 211, il presidente nomina tra i membri del Consiglio un
relatore.
2. Il Consiglio, previa contestazione dei fatti che preceda almeno
di 10 giorni l'audizione dell'interessato, esaminate le eventuali
memorie e documenti, delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in
caso di parita' di voti prevale la decisione piu' favorevole
all'incolpato.
3. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna
memoria difensiva si procede in sua assenza a meno che non sia
dimostrato un legittimo impedimento.
4. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i
motivi e l'enunciazione sintetica della decisione.
5. I membri del Consiglio devono astenersi quando ricorrano i
motivi indicati dall'articolo 51, primo comma, del codice di
procedura civile in quanto applicabili, e possono essere ricusati per
gli stessi motivi con istanza depositata presso la segreteria del
Consiglio prima della discussione.
6. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza
i membri possono richiedere al presidente del Consiglio dell'ordine
l'autorizzazione ad astenersi.
7. Sulla ricusazione decide la commissione dei ricorsi.
Art. 221.
Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell'ordine
((1. Contro tutti i provvedimenti del Consiglio dell'ordine e'
esperibile ricorso davanti alla commissione dei ricorsi entro il
termine di prescrizione di un anno dalla comunicazione del
provvedimento all'interessato.))
2. Il direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi assicura la
regolarita' dell'operato e la funzionalita' del Consiglio e puo'
ricorrere, per ogni irregolarita' constatata, alla commissione dei
ricorsi entro trenta giorni dalla data di comunicazione della
delibera. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Art. 222.
Tariffa professionale
1. Il Ministro delle attivita' produttive approva, con proprio
decreto, le modifiche e gli aggiornamenti della tariffa professionale
proposti dal Consiglio dell'ordine, ai sensi dell'articolo 217, comma
1, lettera d).
2. Lo svolgimento delle attivita' relative all'ordinamento
professionale non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio
statale.
Capo VII
GESTIONE DEI SERVIZI E DIRITTI
Art. 223.
Compiti
1. Ai servizi attinenti alla materia regolata dal presente codice
provvede l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
2. Fatte salve le competenze istituzionali del Ministero degli
affari esteri in materia di proprieta' industriale e l'attivita' di
coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi del Ministero delle attivita' produttive
promuove e mantiene relazioni con le istituzioni e gli organismi
comunitari ed internazionali competenti in materia, nonche' con gli
uffici nazionali della proprieta' industriale degli altri Stati, e
provvede alla trattazione delle relative questioni assicurando la
partecipazione negli organi e nei gruppi di lavoro.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede altresi' ai
seguenti ulteriori compiti:
a) creazione e gestione di banche dati e diffusione delle
informazioni brevettuali con particolare riferimento
all'aggiornamento sullo stato della tecnica;
b) promozione della preparazione tecnico-giuridica del personale
della pubblica amministrazione operante nel campo della proprieta'
industriale e della innovazione tecnologica e di coloro che svolgono
o intendono svolgere la professione di consulente in proprieta'
industriale;
c) promozione della cultura e dell'uso della proprieta'
industriale presso i potenziali utenti, in particolare presso le
piccole medie imprese e le zone in ritardo di sviluppo;
d) effettuazione di studi, ricerche, indagini e pubblicazioni
correlate alla materia della proprieta' industriale e sviluppo di
indicatori brevettuali per l'analisi competitiva dell'Italia, in
proprio o in collaborazione con amministrazioni pubbliche, istituti
di ricerca, associazioni, organismi internazionali;
e) effettuazione di prestazioni a titolo oneroso di servizi non
istituzionali a richiesta di privati, a condizione che siano
compatibili con la funzione e il ruolo istituzionale ad essa
attribuito.
4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' stipulare convenzioni
con regioni, camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura, enti pubblici e privati finalizzati allo svolgimento dei
propri compiti.
Art. 224.
Risorse finanziarie
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all'assolvimento
dei propri compiti ed al finanziamento della ricerca di anteriorita'
con le risorse di bilancio iscritte allo stato di previsione della
spesa del Ministero delle attivita' produttive, con i corrispettivi
direttamente riscossi per i servizi resi in materia di proprieta'
industriale.
2. Il Ministero delle attivita' produttive provvede a corrispondere
annualmente il cinquanta per cento dell'ammontare delle tasse di cui
al comma 1 all'Ufficio europeo dei brevetti, cosi' come previsto
((dall'articolo 39)) della convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973,
ratificata dalla legge 25 maggio 1978, n. 260.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all'assolvimento
dei propri compiti anche con i versamenti ed i rimborsi eventualmente
effettuati da organismi internazionali di proprieta' industriale ai
quali l'Italia partecipa e con ogni altro provento derivante dalla
sua attivita'.
Art. 225.
Diritti di concessione e di mantenimento
1. Per le domande presentate al Ministero delle attivita'
produttive al fine dell'ottenimento di titoli di proprieta'
industriale, per le concessioni, le opposizioni, le trascrizioni, il
rinnovo e' dovuto il pagamento dell'imposta di bollo, nonche' delle
tasse di concessione governativa e dei diritti la cui determinazione,
in relazione a ciascun titolo o domanda ed all'intervallo di tempo al
quale si riferiscono, viene effettuata con apposito decreto dal
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
2. La tassa individuale di designazione dell'Italia nella domanda
di registrazione internazionale di marchio, nella designazione
posteriore o nell'istanza di rinnovo applicabile ai marchi
internazionali esteri che chiedono la protezione sul territorio
italiano tramite l'Organizzazione mondiale della proprieta'
intellettuale di Ginevra, ai sensi del Protocollo relativo
all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi
del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, e'
fissata nella misura del novanta per cento dei diritti previsti per
il deposito della concessione di un marchio nazionale ovvero della
rinnovazione.
Art. 226.
Termini e modalita' di pagamento
1. Il pagamento dei diritti e delle tasse di concessione
governativa di cui al presente codice e' effettuato nei termini e
nelle modalita' fissati dal Ministro delle attivita' produttive, con
proprio decreto.
Art. 227.
(( (Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprieta'
industriale)
1. Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli
di proprieta' industriale devono essere pagati anticipatamente, entro
il mese corrispondente a quello in cui e' stata depositata la
domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento. La
domanda di rinnovazione di marchio deve essere depositata entro i
dodici mesi precedenti l'ultimo giorno del mese di scadenza del
decennio in corso.
2. I diritti di mantenimento in vita per i brevetti d'invenzione, i
modelli di utilita' e i disegni e modelli, ove gia' maturati alla
fine del mese in cui e' rilasciato l'attestato di concessione oppure
maturati entro la fine del terzo mese successivo, sono pagabili entro
quattro mesi dalla fine del mese di detto rilascio.
3. I diritti di mantenimento in vita per le privative di varieta'
vegetali sono dovuti, per la durata della privativa di cui
all'articolo 109, comma 1, a partire dalla concessione della
privativa medesima e devono essere pagati anticipatamente entro il
mese corrispondente a quello della concessione.
4. Trascorso il termine di scadenza di cui ai commi 1 e 2, il
pagamento e' ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di un
diritto di mora, il cui ammontare e' determinato per ciascun diritto
di proprieta' industriale dal Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta
la decadenza del diritto di proprieta' industriale.
6. Possono pagarsi anticipatamente piu' diritti annuali.
7. Nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, tutti i soggetti sono
tenuti solidalmente al pagamento dei diritti di mantenimento.
8. Al pagamento dei diritti di mantenimento dei brevetti europei
validi in Italia dovuti a partire dall'anno successivo a quello in
cui la concessione del brevetto europeo e' pubblicata nel Bollettino
dei brevetti europei, si applicano gli stessi termini di pagamento
previsti per i brevetti nazionali e le norme di cui all'articolo 230
sulla regolarizzazione.))
Art. 228.
Esenzione e sospensione del pagamento dei diritti
1. All'inventore, il quale dimostri di essere in condizioni di
indigenza, il Ministro delle attivita' produttive puo' concedere
l'esenzione dai diritti di concessione e la sospensione dal pagamento
dei diritti annuali per i primi cinque anni. Allo scadere del quinto
anno l'inventore che intende mantenere in vigore il brevetto deve
pagare, oltre il diritto annuale per il sesto anno anche quelli
arretrati. In caso contrario il brevetto decade e l'inventore non e'
tenuto al pagamento dei diritti degli anni anteriori.
Art. 229.
Diritti rimborsabili
1. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima,
prima che la registrazione sia stata effettuata o il brevetto sia
stato concesso, sono rimborsati i diritti versati, ad eccezione del
diritto di domanda. ((Il diritto previsto)) per il deposito di
opposizione e' rimborsato in caso di estinzione dell'opposizione ai
sensi dell'articolo 181, comma 1, lettera b).
2. I rimborsi dei diritti sono autorizzati dal Ministero delle
attivita' produttive. L'autorizzazione viene disposta d'ufficio
quando i diritti da rimborsare si riferiscono ad una domanda di
registrazione o di brevetto definitivamente respinta ((...)). In ogni
altro caso, il rimborso viene effettuato su richiesta dell'avente
diritto, con istanza diretta al Ministero delle attivita' produttive.
3. I rimborsi devono essere annotati nel registro dei brevetti e,
ove si riferiscano a domande ritirate o respinte, vengono annotati
nel registro delle domande.
Art. 230.
Pagamento incompleto od irregolare
1. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto
venga pagato incompletamente o comunque irregolarmente, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi ((...)) puo' ammettere come utile
l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento.
2. Se si tratta di un diritto annuale, l'Ufficio italiano brevetti
e marchi provvede solo su istanza dell'interessato. Se l'istanza
viene respinta, l'interessato puo' ricorrere alla commissione dei
ricorsi ((di cui all'articolo 135, comma 1)).
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS 13 AGOSTO 2010, N. 131)).
Capo VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Sezione I
Marchi
Art. 231.
Domande anteriori
1. Le domande di registrazione di marchio e le domande di
trascrizione depositate prima della data di entrata in vigore del
decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sono trattate secondo le
disposizioni in esso contenute. Tuttavia, per quanto riguarda la
regolarita' formale, sono soggette alle norme preesistenti.
Art. 232.
Limiti al diritto esclusivo sul marchio rinomato
1. Il diritto di fare uso esclusivo di un marchio registrato prima
della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 480, e che goda di rinomanza, non consente al titolare di
opporsi all'ulteriore uso nel commercio di un segno identico o simile
al marchio per prodotti o servizi non affini a quelli per cui esso e'
stato registrato.
Art. 233.
Nullita'
1. I marchi di impresa registrati prima della data di entrata in
vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sono
soggetti, in quanto alle cause di nullita', alle norme di legge
anteriori.
2. Non puo' essere dichiarata la nullita' del marchio se
anteriormente alla proposizione della domanda principale o
riconvenzionale di nullita', il segno, a seguito dell'uso che ne sia
stato fatto, abbia acquistato carattere distintivo.
3. Non puo' essere dichiarata la nullita' del marchio se il marchio
anteriore sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di
marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso
anteriormente alla proposizione della domanda principale o
riconvenzionale di nullita'.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 48 del regio decreto 29
giugno 1942, n. 929, come sostituito dal decreto legislativo
4 dicembre 1992, n. 480, il termine di cinque anni decorre dalla data
di entrata in vigore dello stesso.
Art. 234.
Trasferimento e licenza del marchio
1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che
disciplinano il trasferimento e la licenza del marchio si applicano
anche ai marchi gia' concessi, ma non ai contratti conclusi prima
della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 480.
Art. 235.
Decadenza per non uso
1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che
disciplinano la decadenza per non uso si applicano ai marchi gia'
concessi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto
legislativo, purche' non ancora decaduti a tale data.
Art. 236.
Decadenza per uso ingannevole
1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che
disciplinano la decadenza del marchio per uso ingannevole dello
stesso si applicano ai marchi gia' concessi alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto legislativo, in relazione ad un uso
ingannevole posto in essere dopo la sua entrata in vigore.
Sezione II
Disegni e modelli
Art. 237.
Domande anteriori
1. Le domande di brevetto per disegno o modello ornamentale e le
domande di trascrizione depositate prima della data di entrata in
vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, sono trattate
secondo le disposizioni in esso contenute. Le stesse domande sono
soggette alle norme precedenti relativamente alla regolarita'
formale.
Art. 238.
Proroga della privativa
1. I brevetti per disegno o modello ornamentale concessi prima
della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 95, purche' non scaduti, ne' decaduti alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo citato, possono essere prorogati
fino al termine massimo di venticinque anni dalla data di deposito
della domanda di brevetto. I licenziatari e coloro che in vista della
prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per
utilizzare il disegno o modello hanno diritto di ottenere licenza
obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior
durata. Questa facolta' non si applica ai contraffattori dei brevetti
non ancora scaduti.
2. Le tasse di concessione corrisposte in un'unica soluzione
valgono per le prime due proroghe. Le tasse sulle concessioni
governative relative al quarto e quinto quinquennio, a far data dal
19 aprile 2001, sono di importo corrispondente alla rata del terzo
quinquennio prevista dall'articolo 10, titolo IV, numero 2, lettere
c) ed f), della tariffa indicata nella tabella allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
Art. 239
(Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore)
1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi
dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633,
comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente
alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di
pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o
commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001,
prodotti realizzati in conformita' con le opere del disegno
industriale allora in pubblico dominio non rispondono della
violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attivita'
anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o
acquistati prima del 19 aprile 2001 ((e a quelli da essi fabbricati
nei tredici anni successivi a tale data)) e purche' detta attivita'
si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.
Art. 240.
Nullita'
1. I brevetti per disegni e modelli ornamentali concessi prima
della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 95, sono soggetti, in quanto alle cause di nullita', alle
norme di legge anteriori e, quanto agli effetti della declaratoria di
nullita', alla norma di cui all'articolo 77 del presente codice.
Art. 241.
Diritti esclusivi sulle componenti di un prodotto complesso
1. Fino a che la direttiva 98/71/CE del parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei
disegni e modelli non sara' modificata su proposta della commissione
a norma dell'articolo 18 della direttiva medesima, i diritti
esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere
fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei
componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine
di ripristinarne l'aspetto originario.
Sezione III
Nuove Varieta' Vegetali
Art. 242.
Durata della privativa
1. Le disposizioni dell'articolo 109 del presente codice si
applicano ai brevetti per nuove varieta' vegetali concessi
conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto
1975, n. 974, non scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455.
2. I licenziatari e coloro che, alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455, hanno compiuto seri ed
effettivi investimenti per l'utilizzo delle nuove varieta' vegetali
coperte dal diritto di costitutore hanno diritto di ottenere licenza
obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior
durata. Questa facolta' non si applica ai contraffattori dei diritti
non ancora scaduti.
((2-bis. I diritti annuali versati dalla data di deposito per il
mantenimento in vita delle domande e delle privative per novita'
vegetali gia' depositate o concesse alla data del 29 marzo 1999 sono
considerati valido pagamento dei corrispondenti diritti annuali
dovuti dalla concessione della privativa in conformita' all'articolo
25 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455.))
Sezione IV
Invenzioni
Art. 243.
(( (Invenzioni dei ricercatori delle universita' e degli enti
pubblici di ricerca)
1. Le invenzioni dei dipendenti il cui rapporto di lavoro
intercorre con un'universita' o con una pubblica Amministrazione
avente tra i suoi compiti istituzionali finalita' di ricerca sono
soggette alla disciplina, dettata rispettivamente dall'articolo
24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dalla
legge 18 ottobre 2001, n. 383, dal testo originario dell'articolo 65
del presente Codice e dal testo attuale del medesimo articolo, in
vigore al momento in cui le invenzioni sono state conseguite,
ancorche' in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.))
Art. 243-bis
(( (Relazione al Parlamento in materia di protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche)
1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del lavoro e
delle politiche sociali presenta al Parlamento ogni anno una
relazione sull'applicazione delle norme previste dal Capo II, sezione
IV-bis, del presente Codice.))
Sezione V
Domande anteriori
Art. 244.
Trattamento delle domande
1. Le domande di brevetto o di registrazione e quelle di
trascrizione e annotazione, anche se gia' depositate al momento della
data di entrata in vigore del presente codice, sono trattate secondo
le disposizioni in esso contenute. Le domande di cui al capo IV,
sezione I, sono soggette alle norme preesistenti relativamente alle
condizioni di ricevibilita'.
Sezione VI
Norme di Procedura
Art. 245
Disposizioni procedurali
1. Le norme dei capi I e IV del titolo II quelle del titolo III e
le norme degli articoli 35 e 36 del titolo V del decreto legislativo
17 gennaio 2003, n. 5, si applicano ai procedimenti giudiziari ed
agli arbitrati che siano iniziati con atto notificato oppure con
deposito del ricorso sei mesi dopo l'entrata in vigore del codice.
((2. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui
all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del
presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni
specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168,
anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono
iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore,
a meno che non sia gia' intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia
sulla competenza)).
((3. Le procedure di reclamo e le cause di merito nelle materie di
cui all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del
presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni
specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168,
anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme
precedentemente in vigore)).
4. Le norme di procedura di cui all'articolo 136 concernenti la
funzione giurisdizionale della commissione dei ricorsi si applicano a
partire da un anno dopo l'entrata in vigore del codice.
5. Le norme di procedura di cui agli articoli 137,146, 194, 195,
196, 198, 199 e 200 si applicano con l'entrata in vigore del codice.
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AGGIORNAMENTO (6)
La Corte costituzionale, con sentenza 14-24 aprile 2008, n. 112 (in
G.U. 1a s.s. 30/04/2008, n. 19) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 2 del presente articolo 245, "nella parte in
cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni
specializzate le controversie in grado d'appello iniziate dopo
l'entrata in vigore del codice, anche se il giudizio di primo grado
e' iniziato e si e' svolto secondo le norme precedentemente in
vigore".
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AGGIORNAMENTO (7)
La Corte costituzionale, con sentenza 22-30 aprile 2009, n. 123 (in
G.U. 1a s.s. 6/5/2009, n. 18) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 3 del presente articolo 245, "nella parte in
cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni
specializzate le procedure di reclamo iniziate dopo l'entrata in
vigore del codice, anche se riguardano misure cautelari concesse
secondo le norme precedentemente in vigore".
Sezione VII
Abrogazioni
Art. 246.
Disposizioni abrogative
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;
b) il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;
c) il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411;
d) il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354;
e) il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;
f) il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n.
795;
g) l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
h) il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
540;
i) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 22 febbraio 1973, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 15 marzo 1973;
l) il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n.
974, fatto salvo l'articolo 18;
m) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 22 ottobre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 15 del 18 febbraio 1977;
n) il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n.
32;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n.
338;
p) la legge 3 maggio 1985, n. 194;
q) la legge 14 ottobre 1985, n. 620;
r) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 26 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1986;
s) la legge 14 febbraio 1987, n. 60;
t) la legge 21 febbraio 1989, n. 70;
u) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 19 luglio 1989, n. 320, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 1989;
v) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 11 gennaio 1991, n. 122, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 1991;
z) la legge 19 ottobre 1991, n. 349; il decreto legislativo
4 dicembre 1992, n. 480; la legge 26 luglio 1993, n. 302;
aa) il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993,
n. 595;
bb) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
360;
cc) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
391;
dd) la legge 21 dicembre 1984, n. 890;
ee) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 30 maggio 1995, n. 342, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 1995;
ff) il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198; il decreto
legislativo 3 novembre 1998, n. 455; il decreto legislativo 8 ottobre
1999, n. 447;
gg) il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95;
hh) il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164;
ii) l'articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;
ll) il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 26;
mm) i commi 8, 8-bis, 8-ter ed 8-quater dell'articolo 3 della
legge 15 giugno 2002, n. 112, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;
nn) il decreto del Ministro delle attivita' produttive 17 ottobre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2002;
oo) l'articolo 17 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
pp) i commi 72, 73, 79, 80 e 81 dell'articolo 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 febbraio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Fini, Ministro degli affari esteri
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli