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工业产权法典(2005年2月10日第30号法令,最新修正至2018年5月11日第63号法令), 意大利

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详情 详情 版本年份 2018 日期 生效: 2005年3月19日 议定: 2005年2月10日 文本类型 主要知识产权法 主题 专利(发明), 实用新型., 工业品外观设计, 商标, 地理标志, 厂商名称, 集成电路布图设计, 竞争, 未披露的信息(商业秘密), 植物品种保护, 知识产权及相关法律的执行, 遗传资源, 技术转让, 知识产权监管机构, 工业产权

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 意大利语 Codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aggiornata con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 63)        


DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30

Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12

dicembre 2002, n. 273.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI FONDAMENTALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per

favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, come

modificata dall'articolo 2, comma 8, della legge 27 luglio 2004, n.

186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28

maggio 2004, n. 136, e come ulteriormente modificata dall'articolo 2

della legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, ed in

particolare l'articolo 15, recante delega al Governo per il riassetto

delle disposizioni in materia di proprieta' industriale;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante

disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei Ministri;

Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;

Visto il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;

Visto il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354;

Visto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1948, n.

795;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.

540;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n.

974;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n.

32;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n.

338;

Vista la legge 3 maggio 1985, n. 194;

Vista la legge 14 ottobre 1985, n. 620;

Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 60;

Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 70;

Vista la legge 19 ottobre 1991, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993,

n. 595;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.

360;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.

391;

Vista la legge 21 dicembre 1984, n. 890;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164;

Visti i commi 8, 8-bis, 8-ter e 8-quater dell'articolo 3 del

decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 17

ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28

ottobre 2002;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 10 settembre 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza

generale del 25 ottobre 2004;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella

seduta del 28 ottobre 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei

deputati, espresso in data 22 dicembre 2004 e del Senato della

Repubblica, espresso in data 21 dicembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 23 dicembre 2004;

Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto

con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli

affari esteri e per la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Diritti di proprieta' industriale

1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprieta'

industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni

geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni,

modelli di utilita', topografie dei prodotti a semiconduttori,

((segreti commerciali)) e nuove varieta' vegetali.

Art. 2.

Costituzione ed acquisto dei diritti

1. I diritti di proprieta' industriale si acquistano mediante

brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal

presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai

titoli di proprieta' industriale.

2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di

utilita', le nuove varieta' vegetali.

3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le

topografie dei prodotti a semiconduttori.

4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni

distintivi diversi dal marchio registrato, ((i segreti commerciali)),

le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.

5. L'attivita' amministrativa di brevettazione e di registrazione

ha natura di accertamento costitutivo e da' luogo a titoli soggetti

ad un regime speciale di nullita' e decadenza sulla base delle norme

contenute nel presente codice.

Art. 3.

Trattamento dello straniero

1. Ai cittadini di ciascuno Stato facente parte della Convenzione

di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, testo di

Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n.

424, ovvero della Organizzazione mondiale del commercio ed ai

cittadini di Stati non facenti parte delle suddette Convenzioni, ma

che siano domiciliati o abbiano uno stabilimento industriale o

commerciale effettivo sul territorio di uno Stato facente parte della

Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprieta'

industriale, e' accordato, per le materie di cui al presente codice,

lo stesso trattamento accordato ai cittadini italiani. In materia di

nuove varieta' vegetali, il trattamento accordato ai cittadini

italiani e' accordato ai cittadini di uno Stato facente parte della

Convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali

UPOV, testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificato con legge 23

marzo 1998, n. 110. In materia di topografie dei prodotti a

((semiconduttori)), il trattamento accordato ai cittadini italiani e'

accordato ai cittadini di un altro Stato solo se la protezione

accordata da quello Stato ai cittadini italiani e' analoga a quella

prevista dal presente codice.

2. Ai cittadini di Stati non facenti parte ne' della Convenzione di

Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, ne'

della Organizzazione mondiale del commercio, ne', per quanto attiene

alle nuove varieta' vegetali, della Convenzione internazionale per la

protezione delle novita' vegetali, e' accordato, per le materie di

cui al presente codice, il trattamento accordato ai cittadini

italiani, se lo Stato al quale il cittadino appartiene accorda ai

cittadini italiani reciprocita' di trattamento.

3. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali sottoscritte

e ratificate dall'((Italia)) riconoscono allo straniero nel

territorio dello Stato, per le materie di cui al presente codice, si

intendono automaticamente estese ai cittadini italiani.

4. Il diritto di ottenere ai sensi delle convenzioni internazionali

la registrazione in Italia di un marchio registrato precedentemente

all'estero, al quale si fa riferimento nella domanda di

registrazione, spetta al titolare del marchio all'estero, o al suo

avente causa.

5. Ai cittadini sono equiparate le persone giuridiche di

corrispondente nazionalita'.

Art. 4.

Priorita'

1. Chiunque abbia regolarmente depositato, in o per uno Stato

facente parte di una convenzione internazionale ratificata

dall'Italia che riconosce il diritto di priorita', una domanda

diretta ad ottenere un titolo di proprieta' industriale o il suo

avente causa, fruisce di un diritto di priorita' a decorrere dalla

prima domanda per effettuare il deposito di una domanda di brevetto

d'invenzione, di modello di utilita', di privativa di nuova varieta'

vegetale, di registrazione di disegno o modello e di registrazione di

marchio, secondo le disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione di

Unione di Parigi.

2. Il termine di priorita' e' di dodici mesi per i brevetti

d'invenzione ed i modelli di utilita' e le varieta' vegetali, di sei

mesi per i disegni o modelli ed i marchi.

3. E' riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di

priorita' qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale

regolare, cioe' idoneo a stabilire la data alla quale la prima

domanda e' stata depositata, a norma della legislazione nazionale

dello Stato nel quale e' stato effettuato, o di accordi bilaterali o

plurilaterali, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.

Art. 5.

Esaurimento

1. Le facolta' esclusive attribuite dal presente codice al titolare

di un diritto di proprieta' industriale si esauriscono una volta che

i prodotti protetti da un diritto di proprieta' industriale siano

stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel

territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della

Comunita' europea o dello Spazio economico europeo.

2. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si

applica (( . . . )) quando sussistano motivi legittimi perche' il

titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei

prodotti, in particolare quando lo stato di questi e' modificato o

alterato dopo la loro immissione in commercio.

((3. Le facolta' esclusive attribuite dalla privativa su una varieta'

protetta, sulle varieta' essenzialmente derivate dalla varieta'

protetta quando questa non sia, a sua volta, una varieta'

essenzialmente derivata, sulle varieta' che non si distinguono

nettamente dalla varieta' protetta e sulle varieta' la cui produzione

necessita del ripetuto impiego della varieta' protetta, non si

estendono agli atti riguardanti:

a) il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa,

quale che ne sia la forma;

b) il prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di

esse quando tale materiale o prodotto sia stato ceduto o

commercializzato dallo stesso costitutore o con il suo consenso nel

territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea

o dello Spazio economico europeo, a meno che si tratti di atti che

implicano una nuova riproduzione o moltiplicazione della varieta'

protetta oppure un'esportazione del materiale della varieta' stessa

che consenta di riprodurla in uno Stato che non protegge la varieta'

del genere o della specie vegetale a cui appartiene, salvo che il

materiale esportato sia destinato al consumo finale.))

Art. 6.

Comunione

1. Se un diritto di proprieta' industriale appartiene a piu'

soggetti, le facolta' relative sono regolate, salvo convenzioni in

contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla

comunione in quanto compatibili.

((1-bis. In caso di diritto appartenente a piu' soggetti, la

presentazione della domanda di brevetto o di registrazione, la

prosecuzione del procedimento di brevettazione o registrazione, la

presentazione della domanda di rinnovo, ove prevista, il pagamento

dei diritti di mantenimento in vita, la presentazione della

traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni di una domanda di

brevetto europeo o del testo del brevetto europeo concesso o

mantenuto in forma modificata o limitata e gli altri procedimenti di

fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi possono essere

effettuati da ciascuno di tali soggetti nell'interesse di tutti.))

Capo II

NORME RELATIVE ALL'ESISTENZA, ALL'AMBITO E ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI

PROPRIETA' INDUSTRIALE

Sezione I

Marchi

Art. 7.

Oggetto della registrazione

1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio

d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati

graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i

disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della

confezione di esso, le combinazioni o le tonalita' cromatiche,

purche' siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa

da quelli di altre imprese.

Art. 8.

Ritratti di persone, nomi e segni notori

1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi

senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il

consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro

morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo

la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado

incluso.

2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la

registrazione possono essere registrati come marchi, purche' il loro

uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha

diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha

tuttavia la facolta' di subordinare la registrazione al consenso

stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedira' a

chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta

((, sussistendo i presupposti di cui all'art. 21, comma 1)).

3. Se notori, possono essere registrati ((o usati)) come marchio

solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti

di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo

artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le

denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed

associazioni non aventi finalita' economiche, nonche' gli emblemi

caratteristici di questi.

Art. 9.

Marchi di forma

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio

d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla

natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per

ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che da' un valore

sostanziale al prodotto.

Art. 10.

Stemmi

1. Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni

internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni

menzionati nelle convenzioni stesse, nonche' i segni contenenti

simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico non

possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a

meno che l'autorita' competente non ne abbia autorizzato la

registrazione.

2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni con

significazione politica o di alto valore simbolico, o contenente

elementi araldici, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima della

registrazione, invia l'esemplare del marchio e quantaltro possa

occorrere alle amministrazioni pubbliche interessate, o competenti,

per sentirne l'avviso, in conformita' a quanto e' disposto nel comma

4.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha la facolta' di

provvedere ai termini del comma 2 in ogni caso in cui sussista dubbio

che il marchio possa essere contrario ((alla legge,)) all'ordine

pubblico o al buon costume.

4. Se l'amministrazione interessata, o competente, di cui ai commi

2 e 3, esprime avviso contrario alla registrazione del marchio,

l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda.

Art. 11.

Marchio collettivo

1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la

natura o la qualita' di determinati prodotti o servizi, possono

ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi

ed hanno la facolta' di concedere l'uso dei marchi stessi a

produttori o commercianti.

2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i

controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda

di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere

comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi

per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi

collettivi stranieri registrati nel Paese di origine.

4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo puo'

consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire

per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In

tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo'

rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i

marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato

privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre

analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e

marchi ha facolta' di chiedere al riguardo l'avviso delle

amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o

competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo

costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a

terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purche' quest'uso sia

conforme ai principi della correttezza professionale (( . . . )).

5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni

del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.

Art. 12

(( (Novita')

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio

d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda:

a) siano identici o simili ad un segno gia' noto come marchio o

segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio

o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a

causa dell'identita' o somiglianza tra i segni e dell'identita' o

affinita' fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di

confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio

di associazione fra i due segni. Si considera altresi' noto il

marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi

per la protezione della proprieta' industriale, testo di Stoccolma 14

luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia

notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in

forza della notorieta' acquisita nello Stato attraverso la promozione

del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi

notorieta' di esso, o importi notorieta' puramente locale, non toglie

la novita', ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso

del marchio, anche ai fini della pubblicita', nei limiti della

diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso.

L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante

causa non e' di ostacolo alla registrazione;

b) siano identici o simili a un segno gia' noto come ditta,

denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato

nell'attivita' economica, o altro segno distintivo adottato da altri,

se a causa della identita' o somiglianza fra i segni e dell'identita'

o affinita' fra l'attivita' d'impresa da questi esercitata ed i

prodotti o servizi per i quali il marchio e' registrato possa

determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo'

consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso

precedente del segno, quando non importi notorieta' di esso, o

importi notorieta' puramente locale, non toglie la novita'. L'uso

precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa

non e' di ostacolo alla registrazione;

c) siano identici ad un marchio gia' da altri registrato nello

Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in

data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un

diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza

per prodotti o servizi identici;

d) siano identici o simili ad un marchio gia' da altri registrato

nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda

depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in

forza di un diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di

preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa

dell'identita' o somiglianza fra i segni e dell'identita' o affinita'

fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di

confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio

di associazione fra i due segni;

e) siano identici o simili ad un marchio gia' da altri registrato

nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda

depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in

forza di un diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di

preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il

marchio anteriore goda nella Comunita', se comunitario, o nello

Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto

motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o

dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli

stessi;

f) siano identici o simili ad un marchio gia' notoriamente

conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi

per la protezione della proprieta' industriale, per prodotti o

servizi anche non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla

lettera e).

2. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), non toglie la novita'

il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se

si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per

non uso ai sensi dell'articolo 24 al momento della proposizione della

domanda o dell'eccezione di nullita'.

3. Ai fini previsti al comma 1, lettere c), d) ed e), le domande

anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto

riserva della conseguente registrazione.))

Art. 13.

Capacita' distintiva

((1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio

d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:

a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso

comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;

b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche

di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si

riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a

designare la specie, la qualita', la quantita', la destinazione, il

valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del

prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del

prodotto o servizio.))

2. In deroga al comma 1 (( . . . )) possono costituire oggetto di

registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda

di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano

acquistato carattere distintivo.

3. Il marchio non puo' essere dichiarato o considerato nullo se

prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullita',

il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne e' stato

fatto, ha acquistato carattere distintivo.

4. Il marchio decade se, per il fatto dell'attivita' o

dell'inattivita' del suo titolare, sia divenuto nel commercio

denominazione generica del prodotto o ((servizio o abbia comunque))

perduto la sua capacita' distintiva.

Art. 14.

((Liceita' e diritti di terzi))

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio

d'impresa:

a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon

costume;

b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla

provenienza geografica, sulla natura o sulla qualita' dei prodotti o

servizi;

c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui

diritto di autore, di proprieta' industriale o altro diritto

esclusivo di terzi.

2. Il marchio d'impresa decade:

a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in

particolare circa la natura, qualita' o provenienza dei prodotti o

servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal

titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali

e' registrato;

b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al

buon costume;

c) per omissione da parte del titolare dei controlli previsti

dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo.

Art. 15.

Effetti della registrazione

1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti

con la registrazione.

2. Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di

deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione gli effetti di

essa decorrono dalla data di scadenza della registrazione precedente.

3. Salvo il disposto dell'articolo 20, comma 1, lettera c), la

registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi

indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini.

4. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di

deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare.

5. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nel registro

dei marchi di impresa e di essa deve essere data notizia nel

Bollettino ufficiale.

Art. 16.

Rinnovazione

1. La registrazione puo' essere rinnovata per lo stesso marchio

precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi

secondo la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi

risultante dall'Accordo di Nizza, testo di Ginevra del 13 maggio

1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243.

2. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni.

3. La rinnovazione della registrazione di un marchio che e' stato

oggetto di trasferimento per una parte dei prodotti o servizi e'

effettuata separatamente dai rispettivi titolari.

4. Restano immutate la decorrenza e la durata degli effetti della

registrazione per i marchi registrati presso l'Organizzazione

mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra.

Art. 17.

Registrazione internazionale

1. Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi presso

l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra

(OMPI), le disposizioni vigenti ai sensi delle convenzioni

internazionali.

2. I marchi internazionali registrati presso l'Organizzazione

mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI) di Ginevra, in base

all'Accordo di Madrid, concernente la registrazione internazionale

dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con

legge 28 aprile 1976, n. 424, ed al relativo Protocollo, adottato a

Madrid il 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169,

recanti la designazione dell'Italia quale Paese in cui si chiede la

protezione, devono rispondere ai requisiti previsti per i marchi

nazionali dal presente codice.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi

internazionali designanti l'Italia conformemente alle disposizioni

applicabili alle domande di marchi nazionali.

Art. 18.

Protezione temporanea

1. Entro i limiti ed alle condizioni indicate nel comma 2, puo'

essere accordata, mediante decreto del Ministro delle attivita'

produttive, una protezione temporanea ai nuovi marchi apposti sui

prodotti o sui materiali inerenti alla prestazione dei servizi che

figurano in esposizioni nazionali o internazionali, ufficiali od

ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio dello Stato o in

uno Stato estero che accordi reciprocita' di trattamento.

2. La protezione temporanea fa risalire la priorita' della

registrazione, a favore del titolare o del suo avente causa, al

giorno della consegna del prodotto o del materiale inerente alla

prestazione del servizio per l'esposizione, ed ha effetto sempre che

la domanda di registrazione sia depositata entro sei mesi dalla data

della consegna ed, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla data di

apertura dell'esposizione.

3. Nel caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, se ivi e'

stabilito un termine piu' breve, la domanda di registrazione deve

essere depositata entro questo termine.

4. Tra piu' marchi identici o simili per prodotti o servizi

identici o affini presentati per l'esposizione nello stesso giorno,

la priorita' spetta al marchio per il quale e' stata depositata prima

la domanda di registrazione.

5. Le date di cui ai commi 2, 3 e 4 devono essere indicate

dall'interessato e menzionate nell'attestato di registrazione, previa

la loro verifica da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Art. 19.

Diritto alla registrazione

1. Puo' ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo

utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o

commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria

impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso

con il suo consenso.

2. Non puo' ottenere una registrazione per marchio di impresa chi

abbia fatto la domanda in mala fede.

((3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle

province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio,

anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal

patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del

relativo territorio; in quest'ultimo caso, i proventi derivanti dallo

sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso quello

effettuato mediante la concessione di licenze e per attivita' di

merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento delle

attivita' istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi

pregressi dell'ente.))

Art. 20.

Diritti conferiti dalla registrazione

1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato

consistono nella facolta' di fare uso esclusivo del marchio. Il

titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso,

di usare nell'attivita' economica:

a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a

quelli per cui esso e' stato registrato;

b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti

o servizi identici o affini, se a causa dell'identita' o somiglianza

fra i segni e dell'identita' o affinita' fra i prodotti o servizi,

possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo'

consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti

o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato

di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di

trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla

rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio puo' in

particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle

loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o

di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi

contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti

contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella

corrispondenza commerciale e nella pubblicita'.

3. Il commerciante puo' apporre il proprio marchio alle merci che

mette in vendita, ma non puo' sopprimere il marchio del produttore o

del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.

Art. 21.

Limitazioni del diritto di marchio

((1. I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al

titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attivita' economica, purche'

l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale:

a) del loro nome e indirizzo;

b) di indicazioni relative alla specie, alla qualita', alla

quantita', alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica,

all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio

o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

c) del marchio d'impresa se esso e' necessario per indicare la

destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori

o pezzi di ricambio.))

2. Non e' consentito usare il marchio in modo contrario alla legge,

ne', in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul

mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese,

prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il

pubblico, in particolare circa la natura, qualita' o provenienza dei

prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene

utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprieta'

industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.

3. E' vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato dopo

che la relativa registrazione e' stata dichiarata nulla, quando la

causa di nullita' comporta la illiceita' dell'uso del marchio.

Art. 22.

Unitarieta' dei segni distintivi

1. E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale,

insegna e nome a dominio ((di un sito usato nell'attivita' economica

o altro segno distintivo)) un segno uguale o simile all'altrui

marchio se, a causa dell'identita' o dell'affinita' tra l'attivita'

di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i

quali il marchio e' adottato, possa determinarsi un rischio di

confusione per il pubblico che puo' consistere anche in un rischio di

associazione fra i due segni.

2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta,

denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio ((di un

sito usato nell'attivita' economica o altro segno distintivo)) di un

segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi

anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del

segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio

dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca

pregiudizio agli stessi.

Art. 23.

Trasferimento del marchio

1. Il marchio puo' essere trasferito per la totalita' o per una

parte dei prodotti o servizi per i quali e' stato registrato.

2. Il marchio puo' essere oggetto di licenza anche non esclusiva

per la totalita' o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali

e' stato registrato e per la totalita' o per parte del territorio

dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il

licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per

contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti

messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo

stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.

3. Il titolare del marchio d'impresa puo' far valere il diritto

all'uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che

violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla

durata; al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei

prodotti o servizi per i quali la licenza e' concessa, al territorio

in cui il marchio puo' essere usato o alla qualita' dei prodotti

fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario.

4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non

deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che

sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.

Art. 24.

Uso del marchio

1. A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso

effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti

o servizi per i quali e' stato registrato, entro cinque anni dalla

registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo

ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia

giustificato da un motivo legittimo.

((1-bis. Nel caso di un marchio internazionale designante l'Italia e

registrato ai sensi dell'accordo di Madrid per la registrazione

internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967,

ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, o del relativo

protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n.

169, il termine indicato al comma 1 decorre dalla data in cui scade

il termine per l'Ufficio italiano brevetti e marchi per formulare il

rifiuto provvisorio di cui all'articolo 171 o, qualora la

registrazione sia stata oggetto di rifiuto provvisorio, dalla data in

cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi conferma la tutela in Italia

della registrazione internazionale in modo definitivo.))

2. Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all'uso del

marchio l'uso dello stesso in forma modificata che non ne alteri il

carattere distintivo, nonche' l'apposizione nello Stato del marchio

sui prodotti o sulle loro confezioni ai fini dell'esportazione di

essi.

3. Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il

deposito o con l'uso, la decadenza non puo' essere fatta valere

qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione

della domanda o dell'eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso

l'uso effettivo del marchio. Tuttavia se il titolare effettua i

preparativi per l'inizio o per la ripresa dell'uso del marchio solo

dopo aver saputo che sta per essere proposta la domanda o eccezione

di decadenza, tale inizio o ripresa non vengono presi in

considerazione se non effettuati almeno tre mesi prima della

proposizione della domanda o eccezione di decadenza; tale periodo

assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza

del quinquennio di mancato uso.

4. Inoltre, neppure avra' luogo la decadenza per non uso se il

titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di

altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali

faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi

prodotti o servizi.

Art. 25.

Nullita'

1. Il marchio e' nullo:

a) se manca di uno dei requisiti previsti nell'articolo 7 o se

sussista uno degli impedimenti previsti dall'articolo 12;

b) se e' in contrasto con il disposto degli articoli 9, 10, 13,

14, comma 1, e 19, comma 2;

c) se e' in contrasto con il disposto dell'articolo 8;

d) nel caso dell'articolo 118, comma 3, lettera b).

Art. 26.

Decadenza

1. Il marchio decade:

a) per volgarizzazione ai sensi dell'articolo 13, comma 4;

b) per illiceita' sopravvenuta ai sensi dell'articolo 14, comma

2;

c) per non uso ai sensi dell'articolo 24.

Art. 27.

Decadenza e nullita' parziale

1. Se i motivi di decadenza o di nullita' di un marchio d'impresa

sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali

il marchio e' registrato, la decadenza o nullita' riguardano solo

questa parte dei prodotti o servizi.

Art. 28.

Convalidazione

1. Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi

dell'articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi

notorieta' non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni

consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio

posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la

dichiarazione di nullita' del marchio posteriore ne' opporsi all'uso

dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto

marchio e' stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del

proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato

domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non puo'

opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso.

2. La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di marchio

registrato in violazione degli articoli 8 e 14, comma 1, lettera c).

Sezione II

Indicazioni geografiche

Art. 29.

Oggetto della tutela

1. Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di

origine che identificano un paese, una regione o una localita',

quando siano adottate per designare un prodotto che ne e' originario

e le cui qualita', reputazione o caratteristiche sono dovute

esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine,

comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.

Art. 30.

Tutela

1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le

convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio

anteriormente acquisiti in buona fede, e' vietato, quando sia idoneo

ad ingannare il pubblico ((o quando comporti uno sfruttamento

indebito della reputazione della denominazione protetta)), l'uso di

indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonche' l'uso

di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto

che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una

localita' diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto

presenta le qualita' che sono proprie dei prodotti che provengono da

una localita' designata da un indicazione geografica.

2. La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi

l'uso nell'attivita' economica del proprio nome o del nome del

proprio dante causa nell'attivita' medesima, salvo che tale nome sia

usato in modo da ingannare il pubblico.

Sezione III

Disegni e modelli

Art. 31.

Oggetto della registrazione

1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e

modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale

risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei

contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale

ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a

condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o

artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere

assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le

presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i

programmi per elaboratore.

3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da piu'

componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e

un nuovo montaggio del prodotto.

Art. 32.

((Novita'))

1. Un disegno o modello e' nuovo se nessun disegno o modello

identico e' stato divulgato anteriormente alla data di presentazione

della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la

priorita', anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o

modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche

differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

Art. 33.

Carattere individuale

1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione

generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce

dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi

disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di

presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi

la priorita', prima della data di quest'ultima.

2. Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si

prende in considerazione il margine di liberta' di cui l'autore ha

beneficiato nel realizzare il disegno o modello.

Art. 33-bis

(( (Liceita')

1. Non puo' costituire oggetto di registrazione il disegno o

modello contrario all'ordine pubblico o al buon costume; il disegno o

modello non puo' essere considerato contrario all'ordine pubblico o

al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una

disposizione di legge o amministrativa.

2. Non puo' costituire oggetto di registrazione il disegno o

modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi

elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la

protezione della proprieta' industriale, testo di Stoccolma del 14

luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero di

segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto

articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello

Stato.))

Art. 34.

Divulgazione

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o

modello si considera divulgato se e' stato reso accessibile al

pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se e'

stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno

che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli

ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella

Comunita', nel corso della normale attivita' commerciale, prima della

data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si

rivendichi la priorita', prima della data di quest'ultima.

2. Il disegno o modello non si considera reso accessibile al

pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto

vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, non si

considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato

dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in

virtu' di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo

avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione

della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la

priorita', nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.

4. Non costituisce altresi' divulgazione, ai fini dell'applicazione

degli articoli 32 e 33, il fatto che il disegno o modello sia stato

reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di

presentazione della domanda o la data di priorita', se cio' risulti,

direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti

dell'autore o del suo avente causa.

5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)).

Art. 35.

Prodotto complesso

1. Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di

un prodotto complesso possiede i requisiti della novita' e del

carattere individuale soltanto:

a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto

complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioe'

durante l'utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli

interventi di manutenzione, assistenza e riparazione;

b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di

per se' i requisiti di novita' e di individualita'.

Art. 36.

Funzione tecnica

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o

modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono

determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.

2. Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o

modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono

essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e

dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o

modello e' incorporato o al quale e' applicato di essere unito o

connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere

incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che

ciascun prodotto possa svolgere la propria ((funzione)). Tuttavia

possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che

possiedono i requisiti della novita' e del carattere individuale

quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la connessione

multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.

Art. 37.

Durata della protezione

1. La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a

decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare puo'

ottenere la proroga della durata per uno o piu' periodi di cinque

anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di

presentazione della domanda di registrazione.

Art. 38.

Diritto alla registrazione ed effetti

1. I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la

registrazione.

2. Il diritto alla registrazione spetta all'autore del disegno o

modello ed ai suoi aventi causa.

3. Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli,

che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le

loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto

del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o

modello e di fare inserire il suo nome nell'attestato di

registrazione.

4. Gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la

domanda con la relativa documentazione e' resa accessibile al

pubblico.

5. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del

pubblico la domanda di registrazione con le riproduzioni grafiche o i

campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito, purche' il

richiedente non abbia escluso nella domanda l'accessibilita' per un

periodo che non puo' essere superiore a trenta mesi dalla data di

deposito o da quella di priorita'.

6. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la

riproduzione del disegno o modello e l'eventuale descrizione e' stata

notificata a cura del richiedente, gli effetti della registrazione

decorrono dalla data di tale notifica.

Art. 39.

Registrazione multipla

1. Con una sola domanda puo' essere chiesta la registrazione per

((piu')) disegni e modelli, purche' destinati ad essere attuati o

incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della

classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai

sensi delle disposizioni di cui all'Accordo di Locarno dell'8 ottobre

1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio

1974, n. 348.

2. Salvo il disposto del comma 1 e dell'articolo 40, non e' ammessa

la domanda concernente piu' registrazioni ovvero una sola

registrazione per piu' disegni e modelli. Se la domanda non e'

ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita

l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda alla

parte ammissibile, con facolta' di presentare, per i rimanenti

disegni e modelli, altrettante domande che avranno effetto dalla data

della prima domanda.

3. La registrazione concernente piu' modelli o disegni puo' essere

limitata su istanza del titolare ad uno o piu' di essi.

4. La domanda o la registrazione concernente un disegno o modello

che non presenta i requisiti di validita', su istanza del titolare,

puo' essere mantenuta in forma modificata, se l'Ufficio italiano

brevetti e marchi verifica che in tale forma il disegno o modello

conserva la sua identita'. La modificazione puo' risultare altresi'

da parziale rinuncia da parte del titolare o dalla annotazione

sull'attestato di registrazione di una sentenza che dichiari la

parziale nullita' della registrazione stessa.

Art. 40.

Registrazione contemporanea

1. Se un disegno o modello possiede i requisiti di registrabilita'

ed al tempo stesso accresce l'utilita' dell'oggetto al quale si

riferisce, possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto per

modello di utilita' e la registrazione per disegno o modello, ma

l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo

titolo.

2. Se la domanda di registrazione comprende un oggetto la cui forma

o disegno gli conferisca carattere nuovo e individuale e nello stesso

tempo ne accresca l'utilita', e' applicabile la procedura di

limitazione di cui all'articolo 39, comma 2, apportando le necessarie

modifiche.

Art. 41.

Diritti conferiti dal disegno o modello

1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare

il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di

utilizzarlo senza il suo consenso.

2. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la

fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione,

l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello

e' incorporato o al quale e' applicato, ovvero la detenzione di tale

prodotto per tali fini.

3. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno

o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca

nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa.

4. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del

margine di liberta' dell'autore nella realizzazione del disegno o

modello.

Art. 42.

((Limitazioni del diritto su disegno o modello))

1. I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello

non si estendono:

a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non

commerciali;

b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione;

c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per

fini didattici, purche' siano compatibili con i principi della

correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente

l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la

fonte.

2. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o

modello non sono esercitabili riguardo:

a) all'arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione

navale e aerea immatricolati in altri Paesi che entrano

temporaneamente nel territorio dello Stato;

b) all'importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori

destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla lettera

a);

c) all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto

predetti.

Art. 43.

Nullita'

1. La registrazione e' nulla:

a) se il disegno o modello non e' registrabile ai sensi degli

articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36;

b) se il disegno o modello e' contrario all'ordine pubblico o al

buon costume; il disegno o modello non puo' essere considerato

contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di

essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa;

c) se il titolare della registrazione non aveva diritto di

ottenerla e l'autore non si sia avvalso delle facolta' accordategli

dall'articolo 118;

d) se il disegno o modello e' in conflitto con un disegno o

modello precedente che sia stato reso noto dopo la data di

presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorita',

dopo la data di quest'ultima, ma il cui diritto esclusivo decorre da

una data precedente per effetto di registrazione comunitaria,

nazionale o internazionale ovvero per effetto della relativa domanda;

e) se il disegno o modello e' tale che il suo uso costituirebbe

violazione di un segno distintivo ovvero di un'opera dell'ingegno

protetta dal diritto d'autore;

f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di

uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di

Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale testo

di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976,

n. 424, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli

contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare

interesse pubblico nello Stato.

2. La nullita' della registrazione del disegno o modello che forma

oggetto di diritti anteriori ai sensi del comma 1, lettere d) ed e),

puo' essere ((promossa)) unicamente dal titolare di tali diritti o

dai suoi aventi causa.

3. La nullita' della registrazione del disegno o modello che

costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati

nell'articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la

protezione industriale ovvero di segni, emblemi e stemmi che

rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato, puo' essere

fatta valere unicamente dall'interessato alla utilizzazione.

Art. 44

Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d'autore

1. I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli

industriali protetti ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero

10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, durano tutta la vita

dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la

sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori.

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)).

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)).

Sezione IV

Invenzioni

Art. 45.

Oggetto del brevetto

1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le

invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che

implicano un'attivita' inventiva e sono atte ad avere un'applicazione

industriale.

2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in

particolare:

a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;

b) i piani, i principi ed i metodi per attivita' intellettuali,

per gioco o per attivita' commerciale ed i programmi di elaboratore;

c) le presentazioni di informazioni.

3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilita' di cio'

che in esse e' nominato solo nella misura in cui la domanda di

brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi,

metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in

quanto tali.

4. Non possono costituire oggetto di brevetto:

a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo

umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o

animale;

b) le varieta' vegetali e le razze animali ed i procedimenti

essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali,

comprese le nuove varieta' vegetali rispetto alle quali l'invenzione

consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varieta'

vegetale, anche se detta modifica e' il frutto di un procedimento di

ingegneria genetica;

((b-bis) le varieta' vegetali iscritte nell'Anagrafe nazionale

della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare nonche' le

varieta' dalle quali derivano produzioni contraddistinte dai marchi

di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica

protetta o di specialita' tradizionali garantite e da cui derivano i

prodotti agroalimentari tradizionali)).

5. La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti

microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti,

nonche' ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per

l'uso di uno dei metodi nominati.

5-bis. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni

biotecnologiche di cui all'articolo 81-quinquies.

Art. 46.

((Novita'))

1. Un'invenzione e' considerata nuova se non e' compresa nello

stato della tecnica.

2. Lo stato della tecnica e' costituito da tutto cio' che e' stato

reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero

prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una

descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro

mezzo.

3. E' pure considerato come compreso nello stato della tecnica il

contenuto di domande ((di brevetto italiano)) o di domande di

brevetto europeo (( . . . )) designanti (( . . . )) l'Italia, cosi'

come sono state depositate, che abbiano una data di deposito

anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state

pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o piu'

tardi.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la

brevettabilita' di una sostanza o di una composizione di sostanze

gia' compresa nello stato della tecnica, purche' in funzione di una

nuova utilizzazione.

Art. 47.

((Divulgazioni non opponibili e priorita' interna))

1. Per l'applicazione dell'articolo 46, una divulgazione

dell'invenzione non e' presa in considerazione se si e' verificata

nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di

brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente

ai danni del richiedente o del suo dante causa.

2. Non e' presa altresi' in considerazione la divulgazione avvenuta

in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della

Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a

Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.

3. Per le invenzioni per le quali si e' rivendicata la priorita' ai

sensi delle convenzioni internazionali, ((lo stato della tecnica

rilevante ai sensi degli articoli 46 e 48)) deve valutarsi con

riferimento alla data alla quale risale la priorita'.

3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilita', il

deposito nazionale in Italia da' luogo al diritto di priorita' anche

rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in

relazione a elementi gia' contenuti nella domanda di cui si rivendica

la priorita'.

Art. 48.

Attivita' inventiva

1. Un'invenzione e' considerata come implicante un'attivita'

inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in

modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica

comprende documenti di cui al comma 3, dell'articolo 46, questi

documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento

dell'attivita' inventiva.

Art. 49.

Industrialita'

1. Un'invenzione e' considerata atta ad avere un'applicazione

industriale se il suo oggetto puo' essere fabbricato o utilizzato in

qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

Art. 50.

Liceita'

1. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui

attuazione e' contraria all'ordine pubblico o al buon costume.

2. L'attuazione di un'invenzione non puo' essere considerata

contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di

essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.

Art. 51.

Sufficiente descrizione

1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione

industriale debbono unirsi ((la descrizione, le rivendicazioni e)) i

disegni necessari alla sua intelligenza.

2. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente

chiaro e completo perche' ogni persona esperta del ramo possa

attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al

suo oggetto.

3. Se un'invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un

prodotto ottenuto mediante tale procedimento e implica

l'utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e che

non puo' essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona

esperta del ramo di attuare l'invenzione, nella domanda di brevetto

si dovranno osservare, quanto alla descrizione, ((le norme previste

dall'articolo 162)).

Art. 52.

Rivendicazioni

((1. Nelle rivendicazioni e' indicato, specificamente, cio' che si

intende debba formare oggetto del brevetto.))

2. I limiti della protezione sono determinati ((dalle))

rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad

interpretare le rivendicazioni.

3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da

garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una

ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.

((3-bis. Per determinare l'ambito della protezione conferita dal

brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un

elemento indicato nelle rivendicazioni.))

Art. 53.

Effetti della brevettazione

1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti

con la concessione del brevetto.

2. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda

con la descrizione ((, le rivendicazioni)) e gli eventuali disegni e'

resa accessibile al pubblico.

3. Decorso il termine di diciotto mesi dalla data di deposito della

domanda oppure dalla data di priorita', ovvero dopo novanta giorni

dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato

nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al

pubblico, l'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione

del pubblico la domanda con gli allegati.

4. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la

descrizione ((, le rivendicazioni)) e gli eventuali disegni e' stata

notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto per

invenzione industriale decorrono dalla data di tale notifica.

Art. 54.

Effetti della domanda di brevetto europeo

1. La protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo ai

sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, della Convenzione sul brevetto

europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n.

260, decorre dalla data in cui il titolare medesimo abbia resa

accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio italiano brevetti e

marchi, una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni ovvero

l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. ((Salvo

per quanto disposto dall'articolo 46, comma 3,)) Gli effetti della

domanda di brevetto europeo sono considerati nulli dall'origine

quando la domanda stessa sia stata ritirata o respinta ovvero quando

la designazione dell'Italia sia stata ritirata.

Art. 55.

Effetti della designazione o dell'elezione dell'Italia

1. La domanda internazionale depositata ai sensi del Trattato di

cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 maggio

1978, n. 260, e contenente la designazione o l'elezione dell'Italia,

equivale ad una domanda di brevetto europeo nella quale sia stata

designata l'Italia e ((ne produce gli effetti ai sensi e alle

condizioni previste per le domande Euro-PCT dalla Convenzione)) sul

brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio

1978, n. 260 e delle norme di attuazione dello stesso.

Art. 56.

Diritti conferiti dal brevetto europeo

((1. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce gli

stessi diritti ed e' sottoposto allo stesso regime dei brevetti

italiani a decorrere dalla data in cui e' pubblicata nel Bollettino

europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto.

Qualora il brevetto sia soggetto a procedura di opposizione ovvero di

limitazione, l'ambito della protezione stabilito con la concessione o

con la decisione di mantenimento in forma modificata o con la

decisione di limitazione e' confermato a decorrere dalla data in cui

e' pubblicata la menzione della decisione concernente l'opposizione o

la limitazione.))

2. Le contraffazioni sono valutate in conformita' alla legislazione

italiana in materia.

3. Il titolare deve fornire all'Ufficio italiano brevetti e marchi

una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto concesso

dall'Ufficio europeo nonche' del testo del brevetto mantenuto in

forma modificata a seguito della procedura di opposizione ((o

limitato a seguito della procedura di limitazione.)).

4. La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al testo

originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario, deve

essere depositata entro tre mesi dalla data di ciascuna delle

pubblicazioni di cui al comma 1.

5. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4,

il brevetto europeo e' considerato, fin dall'origine, senza effetto

in Italia.

Art. 57.

Testo della domanda o del brevetto europeo che fa fede

1. Il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto

europeo, redatto nella lingua di procedura davanti l'Ufficio europeo

dei brevetti, fa fede per quanto concerne l'estensione della

protezione, salvo il disposto dell'articolo 70, paragrafo 2, della

Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con

legge 26 maggio 1978, n. 260.

2. Tuttavia la traduzione in lingua italiana degli atti relativi

((alla domanda depositata o al brevetto europeo concesso)) e'

considerata facente fede nel territorio dello Stato, qualora

conferisca una protezione meno estesa di quella conferita dal testo

redatto nella lingua di procedura dell'Ufficio europeo dei brevetti.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nel caso di

azione di nullita'.

4. Una traduzione rettificata puo' essere presentata, in qualsiasi

momento, dal titolare della domanda o del brevetto; essa esplica i

suoi effetti solo dopo che sia stata resa accessibile al pubblico

presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero notificata al

presunto contraffattore.

5. Chiunque, in buona fede, abbia cominciato ad attuare in Italia

((un'invenzione ovvero)) abbia fatto effettivi preparativi a questo

scopo senza che detta attuazione costituisca contraffazione della

domanda o del brevetto nel testo della traduzione inizialmente

presentata, puo' proseguire a titolo gratuito lo sfruttamento

dell'invenzione nella sua azienda o per i bisogni di essa anche dopo

che la traduzione rettificata ha preso effetto.

Art. 58.

Trasformazione della domanda di brevetto europeo

1. La domanda di brevetto europeo, nella quale sia stata designata

l'((Italia)), puo' essere trasformata in domanda di brevetto italiano

per invenzione industriale:

a) nei casi previsti dall'articolo 135, paragrafo 1, lettera a),

della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata

con legge 26 maggio 1978, n. 260;

b) in caso di inosservanza del termine di cui all'articolo 14,

paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto europeo, quando la

domanda sia stata originariamente depositata in lingua italiana.

2. E' consentita la trasformazione in domanda nazionale per modello

di utilita' di una domanda di brevetto europeo respinta, ritirata o

considerata ritirata o del brevetto europeo revocato il cui oggetto

abbia i requisiti di brevettabilita', previsti dalla legislazione

italiana per i modelli di utilita'.

3. A coloro che richiedano la trasformazione di cui al comma 1 e'

consentito chiedere contemporaneamente l'eventuale trasformazione in

domanda di modello di utilita' ai sensi dell'articolo 84.

4. Se una regolare richiesta di trasformazione ai sensi dei commi

1, 2 e 3 e' stata trasmessa all'Ufficio italiano brevetti e marchi,

la domanda di brevetto e' considerata come depositata in Italia alla

stessa data di deposito della domanda di brevetto europeo; gli atti

annessi a detta domanda che sono stati presentati all'Ufficio europeo

dei brevetti sono considerati come depositati in Italia alla stessa

data.

Art. 59.

Preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni

1. Qualora, per la medesima invenzione un brevetto italiano ed un

brevetto europeo valido in Italia siano stati concessi allo stesso

inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di

priorita', il brevetto italiano, nella misura in cui esso tutela la

stessa invenzione del brevetto europeo, cessa di produrre i suoi

effetti alla data in cui:

a) il termine per promuovere l'opposizione al brevetto europeo e'

scaduto senza che sia stata fatta opposizione;

b) la procedura di opposizione si e' definitivamente conclusa con

il mantenimento in vigore del brevetto europeo;

c) il brevetto italiano e' stato rilasciato, se tale data e'

posteriore a quella di cui alle lettere a) o b).

2. Le disposizioni del comma 1 rimangono valide anche se,

successivamente, il brevetto europeo venga annullato o decada.

3. Alla scadenza dei termini di cui al comma 1, colui che ha

promosso un azione a tutela del brevetto italiano puo' chiederne la

conversione nella corrispondente azione a tutela del brevetto

europeo, fatti salvi i diritti che scaturiscono dal brevetto italiano

per il periodo anteriore.

Art. 60.

Durata

1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a

decorrere dalla data di deposito della domanda e non puo' essere

rinnovato, ne' puo' esserne prorogata la durata.

Art. 61

(( (Certificato complementare per prodotti medicinali

e per prodotti fitosanitari)

1. Fatto salvo quanto previsto per i certificati complementari di

cui all'articolo 81, commi da 1 a 4, i certificati complementari per

prodotti medicinali e i certificati complementari per prodotti

fitosanitari, sono concessi dall'Ufficio italiano brevetti e marchi

sulla base dei regolamenti (CE) n. 469/2009, (CE) n. 1901/2006 e (CE)

n. 1610/96 e producono gli effetti previsti da tali regolamenti.))

Art. 62.

Diritto morale

1. Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione puo'

essere fatto valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge

e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la

loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o

dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado

incluso.

Art. 63.

Diritti patrimoniali

1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il

diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e

trasmissibili.

2. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta

all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa.

Art. 64.

Invenzioni dei dipendenti

1. Quando l'invenzione industriale e' fatta nell'esecuzione o

nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o

d'impiego, in cui l'attivita' inventiva e' prevista come oggetto del

contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti

derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro,

salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto

autore.

((2. Se non e' prevista e stabilita una retribuzione, in compenso

dell'attivita' inventiva, e l'invenzione e' fatta nell'esecuzione o

nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di

impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore

di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere

riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi

aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in

regime di segretezza industriale, un equo premio per la

determinazione del quale si terra' conto dell'importanza

dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita

dall'inventore, nonche' del contributo che questi ha ricevuto

dall'organizzazione del datore di lavoro. Al fine di assicurare la

tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto

e la conseguente attribuzione dell'equo premio all'inventore, puo'

essere concesso, su richiesta dell'organizzazione del datore di

lavoro interessata, l'esame anticipato della domanda volta al

rilascio del brevetto.))

3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e

si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di

attivita' del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione

per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto

del brevetto, nonche' per la facolta' di chiedere ((od acquisire)),

per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione

del canone ((o)) del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma

corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal

datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro

potra' esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di

ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda

di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si

risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla

scadenza il corrispettivo dovuto.

4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa

all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al

canone o al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare

degli stessi, anche se l'inventore e' un dipendente di

((amministrazione)) statale, alla determinazione dell'ammontare

provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati

uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in

caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del

Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente

le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli

articoli 806, e seguenti, del codice di procedura civile.

5. Il collegio degli arbitratori puo' essere adito anche in

pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto

all'equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso,

l'esecutivita' della sua decisione e' subordinata a quella della

sentenza sull'accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori

deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione e'

manifestamente iniqua od erronea la determinazione e' fatta dal

giudice.

6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante

l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego

l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro

un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o

l'amministrazione pubblica nel cui campo di attivita' l'invenzione

rientra.

Art. 65.

Invenzioni dei ricercatori delle universita' e degli enti pubblici di

ricerca

1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro

intercorre con un universita' o con una pubblica amministrazione

avente tra i suoi scopi istituzionali finalita' di ricerca, il

ricercatore e' titolare esclusivo dei diritti derivanti

dall'invenzione brevettabile di cui e' autore. In caso di piu'

autori, dipendenti delle universita', delle pubbliche amministrazioni

predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti

derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo

diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne

da' comunicazione all'amministrazione.

2. Le Universita' e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della

loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a

licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa

universita' o alla pubblica amministrazione ovvero a privati

finanziatori della ricerca, nonche' ogni ulteriore aspetto dei

rapporti reciproci.

3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta

per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione.

Nel caso in cui le universita' o le amministrazioni pubbliche non

provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete

il trenta per cento dei proventi o canoni.

4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto,

qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo

sfruttamento industriale, a meno che cio' non derivi da cause

indipendenti dalla loro volonta', la pubblica amministrazione di cui

l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce

automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare

l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli

sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di

esserne riconosciuto autore.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle

ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti

privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di

ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'universita',

ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

Art. 66.

Diritto di brevetto

1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono

nella facolta' esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto

nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni

previste dal presente codice.

2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti

diritti esclusivi:

a) se oggetto del brevetto e' un prodotto, il diritto di vietare

ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in

commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;

b) se oggetto del brevetto e' un procedimento, il diritto di

vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il

procedimento, nonche' di usare, mettere in commercio, vendere o

importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il

procedimento in questione.

((2-bis. Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto

esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o

di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto

all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un

elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua

attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia

protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneita' e della

destinazione di detti mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di

averla con l'ordinaria diligenza.

2-ter. Il comma 2-bis non si applica quando i mezzi sono costituiti

da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il

terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti

vietati ai sensi del comma 2.

2-quater. Ai fini di cui al comma 2-bis non si considerano aventi

diritto all'utilizzazione dell'invenzione i soggetti che compiono gli

atti di cui all'articolo 68, comma 1)).

Art. 67.

Brevetto di procedimento

1. Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a

quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume

ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento,

alternativamente:

a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento e' nuovo;

b) se risulta una sostanziale probabilita' che il prodotto

identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il

titolare del brevetto non e' riuscito attraverso ragionevoli sforzi a

determinare il procedimento effettivamente attuato.

2. Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo

interesse del convenuto in contraffazione alla protezione dei suoi

segreti di fabbricazione e commerciali.

3. Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o

processo industriale somministra ad altri i mezzi univocamente

destinati ad attuare l'oggetto del brevetto, si presume che abbia

anche dato licenza di fare uso di tale metodo o processo, purche' non

esistano patti contrari.

Art. 68.

Limitazioni del diritto di brevetto

1. La facolta' esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si

estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione:

a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non

commerciali, ovvero in via sperimentale;

b) agli studi e sperimentazioni diretti all'ottenimento, anche in

paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un

farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la

preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente

attive a cio' strettamente necessarie;

c) alla preparazione estemporanea, e per unita', di medicinali

nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali cosi' preparati,

purche' non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente.

1-bis. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO

CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27)).

2. Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione

implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per

invenzioni industriali ancora in vigore, non puo' essere attuato, ne'

utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi.

3. Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di

deposito della domanda di brevetto o alla data di priorita', abbia

fatto uso nella propria azienda dell'invenzione puo' continuare ad

usarne nei limiti del preuso. Tale facolta' e' trasferibile soltanto

insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La prova

del preuso e della sua estensione e' a carico del preutente.

Art. 69.

Onere di attuazione

1. L'invenzione industriale che costituisce oggetto di brevetto

deve essere attuata nel territorio dello Stato in misura tale da non

risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.

2. Le invenzioni riguardanti oggetti che per la prima volta

figurano in una esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta,

tenuta nel territorio dello Stato, si considerano attuate da quando

gli oggetti vi sono introdotti fino alla chiusura della medesima,

purche' siano stati esposti almeno per dieci giorni o, in caso di

esposizione di piu' breve durata, per tutto il periodo di essa.

3. L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di

oggetti prodotti in Stati diversi da quelli membri della Unione

europea o dello Spazio economico europeo ovvero da quelli membri

dell'Organizzazione mondiale del commercio non costituisce attuazione

dell'invenzione.

Art. 70.

Licenza obbligatoria per mancata attuazione

1. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto o quattro

anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade

successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il

suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o piu' licenziatari,

non abbia attuato l'invenzione brevettata, producendo nel territorio

dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro della

Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero in uno Stato

membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero l'abbia

attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i

bisogni del Paese, puo' essere concessa licenza obbligatoria per

l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni

interessato che ne faccia richiesta.

2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 puo' ugualmente venire

concessa, qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre

tre anni, sospesa o ridotta in misura tale da risultare in grave

sproporzione con i bisogni del Paese.

3. La licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o

insufficiente attuazione e' dovuta a cause indipendenti dalla

volonta' del titolare del brevetto o del suo avente causa. Non sono

comprese fra tali cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il

prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta nel

mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il

procedimento brevettato.

4. La concessione della licenza obbligatoria non esonera il

titolare del brevetto o il suo avente causa dall'onere di attuare

l'invenzione. Il brevetto decade, qualora l'invenzione non sia stata

attuata entro due anni dalla data di concessione della prima licenza

obbligatoria o lo sia stata in misura tale da risultare in grave

sproporzione con i bisogni del Paese.

Art. 71.

Brevetto dipendente

1. Puo' essere concessa licenza obbligatoria se l'invenzione

protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio

dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda

precedente. In tale caso, la licenza puo' essere concessa al titolare

del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare

l'invenzione, purche' questa rappresenti, rispetto all'oggetto del

precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole

rilevanza economica.

2. La licenza cosi' ottenuta non e' cedibile se non unitamente al

brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto

sull'invenzione principale ha diritto, a sua volta, alla concessione

di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto

dell'invenzione dipendente.

Art. 72.

Disposizioni comuni

1. Chiunque domandi la concessione di una licenza obbligatoria ai

sensi degli articoli 70 e 71, deve provare di essersi preventivamente

rivolto al titolare del brevetto e di non avere potuto ottenere da

questi una licenza contrattuale ad eque condizioni.

2. La licenza obbligatoria puo' essere concessa soltanto contro

corresponsione, da parte del licenziatario ed a favore del titolare

del brevetto o dei suoi aventi causa, di un equo compenso e purche'

il richiedente la licenza fornisca le necessarie garanzie in ordine

ad una soddisfacente attuazione dell'invenzione a norma delle

condizioni fissate nella licenza medesima.

3. La licenza obbligatoria non puo' essere concessa quando risulti

che il richiedente abbia contraffatto il brevetto, a meno che non

dimostri la sua buona fede.

4. La licenza obbligatoria puo' essere concessa per uno

sfruttamento dell'invenzione diretto prevalentemente

all'approvvigionamento del mercato interno.

5. La licenza obbligatoria e' concessa per durata non superiore

alla rimanente durata del brevetto e, salvo che vi sia il consenso

del titolare del brevetto o del suo avente causa, puo' essere

trasferita soltanto con l'azienda del licenziatario o con il ramo

particolare di questa nel quale la licenza stessa viene utilizzata.

6. La concessione della licenza obbligatoria non pregiudica

l'esercizio, anche da parte del licenziatario, dell'azione

giudiziaria circa la validita' del brevetto o l'estensione dei

diritti che ne derivano.

7. Nel decreto di concessione della licenza vengono determinati

l'ambito la durata, le modalita' per l'attuazione, le garanzie e le

altre condizioni alle quali e' subordinata la concessione in

relazione allo scopo della stessa, la misura e le modalita' di

pagamento del compenso. In caso di opposizione, la misura e le

modalita' di pagamento del compenso sono determinate a norma

dell'articolo 80.

8. Le condizioni della licenza possono, con decreto del Ministero

delle attivita' produttive, essere variate su richiesta di ognuna

delle parti interessate, qualora sussistano validi motivi al

riguardo.

9. Per la modificazione del compenso si applica l'articolo 80.

10. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata

concessa licenza obbligatoria o il suo avente causa conceda a terzi

l'uso del brevetto medesimo a condizioni piu' vantaggiose di quelle

stabilite per la licenza obbligatoria, le condizioni stesse sono

estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario.

Art. 73.

Revoca della licenza obbligatoria

1. La licenza obbligatoria e' revocata con decreto del Ministero

delle attivita' produttive, qualora non risultino adempiute le

condizioni stabilite per l'attuazione dell'invenzione oppure qualora

il titolare della licenza non abbia provveduto al pagamento del

compenso nella misura e con le modalita' prescritte.

2. La licenza obbligatoria e' altresi' revocata con decreto del

Ministero delle attivita' produttive se e quando le circostanze che

hanno determinato la concessione cessino di esistere ed e'

improbabile che tornino a verificarsi oppure su istanza concorde

delle parti.

3. La revoca puo' essere richiesta dal titolare del brevetto con

istanza presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, che ne da'

pronta notizia mediante lettera raccomandata con avviso di

ricevimento al titolare della licenza obbligatoria, il quale, entro

sessanta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, puo'

opporsi motivatamente alla revoca, con istanza presentata all'Ufficio

italiano brevetti e marchi. Si applicano le disposizioni

dell'articolo 199, commi 3, 4, 5, 6 e 7.

4. In caso di revoca, colui che aveva ottenuto la licenza puo'

attuare l'invenzione alle stesse condizioni, nei limiti del preuso o

in quelli che risultano da preparativi seri ed effettivi.

Art. 74.

Invenzioni militari

1. Le disposizioni relative alla concessione di licenza

obbligatoria per mancata o insufficiente attuazione delle invenzioni,

oppure su brevetto dipendente, non si applicano alle invenzioni

brevettate appartenenti all'amministrazione militare o a quelle

sottoposte dall'amministrazione militare al vincolo del segreto.

Art. 75.

Decadenza per mancato pagamento dei diritti

1. Il brevetto per invenzione decade per mancato pagamento entro

sei mesi dalla data di scadenza del diritto annuale dovuto,

subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei commi 2, 3 e

4.

2. Trascorso il mese di scadenza del diritto annuale e trascorsi

altresi' inutilmente i successivi sei mesi nei quali il pagamento e'

ammesso con l'applicazione di un diritto di mora, e comunque scaduto

il termine utile per il pagamento del diritto, l'Ufficio italiano

brevetti e marchi notifica all'interessato, con comunicazione

raccomandata, che non risulta effettuato nel termine prescritto il

pagamento del diritto dovuto. L'Ufficio italiano brevetti e marchi,

dopo trenta giorni dalla data di comunicazione anzidetta, da' atto

nel registro dei brevetti, con apposita annotazione, della avvenuta

decadenza del brevetto per mancato pagamento del diritto annuale,

pubblicando poi nel Bollettino ufficiale la notizia della decadenza

stessa.

3. Il titolare del brevetto, ove provi di avere tempestivamente

effettuato il pagamento, puo' chiedere, con ricorso alla Commissione

dei ricorsi, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del

Bollettino ufficiale, l'annullamento della anzidetta annotazione di

decadenza e la rettifica della pubblicazione. La Commissione procede,

udita la parte interessata o i suoi incaricati e tenute presenti le

loro eventuali osservazioni scritte. Tanto della presentazione del

ricorso, quanto del dispositivo della sentenza, deve essere presa

nota nel registro dei brevetti e pubblicata notizia nel Bollettino

ufficiale.

4. Intervenuta la pubblicazione di cui al comma 2 e trascorsi sei

mesi dalla data di tale pubblicazione, ovvero se il ricorso sia stato

respinto, il brevetto si intende decaduto nei confronti di chiunque

dal compimento dell'ultimo anno per il quale sia stato pagato

utilmente il diritto.

Art. 76.

Nullita'

1. Il brevetto e' nullo:

a) se l'invenzione non e' brevettabile ai sensi degli articoli

45, 46, 48, 49, e 50;

b) se, ai sensi dell'articolo 51, l'invenzione non e' descritta

in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona

esperta di attuarla;

c) se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della

domanda iniziale ((o la protezione del brevetto e' stata estesa));

d) se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e

l'avente diritto non si sia valso delle facolta' accordategli

dall'articolo 118.

2. Se le cause di nullita' colpiscono solo parzialmente il

brevetto, la relativa sentenza di nullita' parziale comporta una

corrispondente limitazione del brevetto stesso ((, e nel caso

previsto dall'articolo 79, comma 3, stabilisce le nuove

rivendicazioni conseguenti alla limitazione)).

3. Il brevetto nullo puo' produrre gli effetti di un diverso

brevetto del quale contenga i requisiti di validita' e che sarebbe

stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la

nullita'. La domanda di conversione puo' essere proposta in ogni

stato e grado del giudizio. La sentenza che accerta i requisiti per

la validita' ((del diverso brevetto)) dispone la conversione del

brevetto nullo. Il titolare del brevetto convertito, entro sei mesi

dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione, presenta

domanda di correzione del testo del brevetto. L'Ufficio, verificata

la corrispondenza del testo alla sentenza, lo rende accessibile al

pubblico.

4. Qualora la conversione comporti il prolungamento della durata

originaria del brevetto nullo, i licenziatari e coloro che in vista

della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed

effettivi per utilizzare l'oggetto del brevetto hanno diritto di

ottenere licenza obbligatoria e gratuita non esclusiva per il periodo

di maggior durata.

5. Il brevetto europeo puo' essere dichiarato nullo per l'Italia ai

sensi del presente articolo ed, altresi', quando la protezione

conferita dal brevetto e' stata estesa.

Art. 77.

Effetti della nullita'

1. La declaratoria di nullita' del brevetto ha effetto retroattivo,

ma non pregiudica:

a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate

in giudicato gia' compiuti;

b) i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi

anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha

dichiarato la nullita' nella misura in cui siano gia' stati eseguiti.

In questo caso, tuttavia, il giudice, tenuto conto delle circostanze,

puo' accordare un equo rimborso di importi gia' versati in esecuzione

del contratto;

c) i pagamenti gia' effettuati ai sensi degli articoli 64 e 65, a

titolo di equo premio, canone o prezzo.

Art. 78.

Rinuncia

1. Il titolare puo' rinunciare al brevetto con atto ricevuto

dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, da annotare sul registro dei

brevetti.

2. Qualora in relazione al brevetto siano trascritti atti o

sentenze che attribuiscano o accertino diritti patrimoniali di terzi

sul brevetto ovvero domande giudiziali con le quali si chiede

l'attribuzione o l'accertamento di tali diritti, la rinuncia e' senza

effetto se non accompagnata dal consenso scritto dei terzi medesimi.

Art. 79.

Limitazione

1. Il brevetto puo' essere limitato su istanza del titolare, alla

quale devono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni

modificati.

((2. Ove l'Ufficio italiano brevetti e marchi accolga l'istanza, il

richiedente dovra' conformarsi alle disposizioni regolamentari

relative alla ripubblicazione del brevetto e al pagamento dei

relativi diritti, ove previsti.

3. In un giudizio di nullita', il titolare del brevetto ha facolta'

di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una

riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del

contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e

non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso.))

((3-bis. Ove intervenga sia una limitazione del brevetto europeo a

seguito di una procedura di limitazione di cui alla Convenzione sul

brevetto europeo, sia una limitazione dello stesso brevetto europeo

con effetto in Italia a seguito di una procedura nazionale, l'ambito

di protezione conferito dal brevetto e' determinato tenuto conto di

ciascuna delle limitazioni intervenute.))

4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica sul Bollettino la

notizia della limitazione del brevetto.

Art. 80

Licenza di diritto

1. Il richiedente o il titolare del brevetto nella domanda o con

istanza anche del mandatario che per-venga all'Ufficio italiano

brevetti e marchi, se non e' trascritta licenza esclusiva, puo'

offrire al pubblico licenza per l'uso non esclusivo dell'invenzione.

2. Gli effetti della licenza decorrono dalla notificazione al

titolare dell'accettazione dell'offerta, anche se non e' accettato il

compenso.

3. In quest'ultimo caso alla determinazione della misura e delle

modalita' di pagamento del compenso provvede un collegio di

arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuno delle

parti ed il terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo,

dal presidente della commissione dei ricorsi. Il collegio degli

arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la

determinazione e' manifestamente iniqua od erronea oppure se una

delle parti rifiuta di nominare il proprio arbitratore, la

determinazione e' fatta dal giudice.

4. Il compenso puo' essere modificato negli stessi modi prescritti

nella determinazione di quello originario, qualora si siano prodotti

o rivelati fatti che fanno apparire manifestamente inadeguato il

compenso gia' fissato.

5. Il richiedente o titolare del brevetto che abbia offerto al

pubblico licenza sul brevetto ha diritto alla riduzione alla meta'

dei diritti annuali.

6. La riduzione di cui ((al comma 5 e' concessa)) dall'Ufficio

italiano brevetti e marchi. La dichiarazione di offerta viene

annotata nel registro dei brevetti, pubblicata nel Bollettino e gli

effetti di essa perdurano finche' non e' revocata.

Art. 81

(( (Certificato complementare ai sensi della legge

19 ottobre 1991, n. 349 e licenza volontaria

sui principi attivi mediata dal Ministro)

1. Ai certificati complementari di protezione concessi ai sensi

della legge 19 ottobre 1991, n. 349, si applica regime giuridico, con

gli stessi diritti esclusivi ed obblighi, del brevetto. Il

certificato complementare di protezione, produce gli stessi effetti

del brevetto al quale si riferisce, limitatamente alla parte o alle

parti di esso oggetto dell'autorizzazione all'immissione in

commercio.

2. Gli effetti del certificato complementare di protezione

decorrono dal momento in cui il brevetto perviene al termine della

sua durata legale e si estendono per una durata pari al periodo

intercorso tra la data del deposito della domanda di brevetto e la

data del decreto con cui viene concessa la prima autorizzazione

all'immissione in commercio del medicamento.

3. La durata del certificato complementare di protezione non puo'

in ogni caso essere superiore a diciotto anni a decorrere dalla data

in cui il brevetto perviene a termine della sua durata legale.

4. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura

complementare e brevettuale a quella prevista dalla normativa

comunitaria, le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n.

939, e da regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio, del 18 giugno

1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della protezione

complementare pari a sei mesi per ogni anno solare, a decorrere dal

1° gennaio 2004, fino al completo allineamento alla normativa

europea.

5. E' consentito a soggetti terzi che intendano produrre per

l'esportazione principi attivi coperti da certificati complementari

di protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349,

di avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il

Ministero dello sviluppo economico, una procedura per il rilascio di

licenze volontarie non esclusive a titolo oneroso nel rispetto della

legislazione vigente in materia.

6. Le licenze di cui al comma 5 sono comunque valide unicamente per

l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale e del

certificato complementare di protezione non esiste, e' scaduta ovvero

nei quali l'esportazione del principio attivo non costituisce

contraffazione del relativo brevetto in conformita' alle normative

vigenti nei Paesi di destinazione.

7. La licenza cessa di avere effetto allo scadere del certificato

complementare a cui fa riferimento.))

((Sezione IV-BIS

Invenzioni biotecnologiche))

Art. 81-bis

(( (Rinvio)

1. Le disposizioni della sezione 1V sulle invenzioni industriali

spiegano effetto anche nella materia delle invenzioni

biotecnologiche, in quanto non siano derogate dalle norme di cui alla

Sezione IV bis.))

Art. 81-ter

(( (Definizioni)

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) materiale biologico: un materiale contenente informazioni

genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema

biologico;

b) procedimento microbiologico: qualsiasi procedimento nel quale

si utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un intervento

su materiale microbiologico o che produce un materiale

microbiologico.

2. Un procedimento di produzione di vegetali o di animali e'

essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni

naturali quali l'incrocio o la selezione.

3. La nozione di varieta' vegetale e' definita dall'articolo 5 del

regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994.))

Art. 81-quater

(( (Brevettabilita')

1. Sono brevettabili purche' abbiano i requisiti di novita' e

attivita' inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale:

a) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o

prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo

stato naturale;

b) un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto,

lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo

stato naturale;

c) qualsiasi nuova utilizzazione di un materiale biologico o di

un procedimento tecnico relativo a materiale biologico;

d) un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano

o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se

la sua struttura e' identica a quella di un elemento naturale, a

condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano

concretamente indicate e descritte. Per procedimento tecnico si

intende quello che soltanto l'uomo e' capace di mettere in atto e che

la natura di per se stessa non e' in grado di compiere;

e) un'invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme

vegetale, caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e

non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non e' limitata,

dal punto di vista tecnico, all'ottenimento di una determinata

varieta' vegetale o specie animale e non siano impiegati, per il loro

ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici, secondo

le modalita' previste dall'articolo 170-bis, comma 6.))

Art. 81-quinquies

(( (Esclusioni)

1. Ferme le esclusioni di cui all'articolo 45, comma 4, sono

esclusi dalla brevettabilita':

a) il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari

stadi del suo sviluppo, nonche' la mera scoperta di uno degli

elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza

parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale

sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignita' e

l'integrita' dell'uomo e dell'ambiente;

b) le invenzioni il cui sfruttamento commerciale e' contrario

alla dignita' umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla

tutela della salute, dell'ambiente e della vita delle persone e degli

animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversita' ed

alla prevenzione di gravi danni ambientali, in conformita' ai

principi contenuti nell'articolo 27, paragrafo 2, dell'Accordo sugli

aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al

commercio (TRIPS). Tale esclusione riguarda, in particolare:

1) ogni procedimento tecnologico di clonazione umana, qualunque

sia la tecnica impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato

dell'organismo donato e la finalita' della clonazione;

2) i procedimenti di modificazione dell'identita' genetica

germinale dell'essere umano;

3) ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee

di cellule staminali embrionali umane;

4) i procedimenti di modificazione dell'identita' genetica

degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza

utilita' medica sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonche'

gli animali risultanti da tali procedimenti;

5) le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico,

il, cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o

stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche,

razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalita'

eugenetiche e non diagnostiche;

c) una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un

gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale,

salvo che venga fornita l'indicazione e la descrizione di una

funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione

industriale e che la funzione corrispondente sia specificatamente

rivendicata; ciascuna sequenza e' considerata autonoma ai fini

brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti

non essenziali all'invenzione.

2. E', comunque, escluso dalla brevettabilita' ogni procedimento

tecnico che utilizzi cellule embrionali umane.))

Art. 81-sexies

(( (Estensione della tutela)

1. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un materiale

biologico dotato, in seguito all'invenzione, di determinate

proprieta' si estende a tutti i materiali biologici da esso derivati

mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o

differenziata e dotati delle stesse proprieta'.

2. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un

procedimento che consente di produrre un materiale biologico dotato,

per effetto dell'invenzione, di determinate proprieta' si estende al

materiale biologico direttamente ottenuto da tale procedimento ed a

qualsiasi altro materiale biologico derivato dal materiale biologico

direttamente ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione in

forma identica o differenziata e dotato delle stesse proprieta'.

3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 81-quinquies, comma 1,

lettera a), la protezione attribuita da un brevetto ad un prodotto

contenente o consistente in un'informazione genetica si estende a

qualsiasi materiale nel quale il prodotto e' incorporato e nel quale

l'informazione genetica e' contenuta e svolge la sua funzione.))

Art. 81-septies

(( (Limiti all'estensione della tutela)

1. La protezione di cui all'articolo 81-sexies non si estende al

materiale biologico ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione

di materiale biologico commercializzato nel territorio dello Stato

dal titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora la

riproduzione o la moltiplicazione derivi necessariamente

dall'utilizzazione per la quale il materiale biologico e' stato

commercializzato, purche' il materiale ottenuto non venga utilizzato

successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni.))

Art. 81-octies

(( (Licenza obbligatoria)

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi rilascia una licenza

obbligatoria anche a favore:

a) del costitutore, per lo sfruttamento non esclusivo

dell'invenzione protetta dal brevetto, qualora tale licenza sia

necessaria allo sfruttamento di una varieta' vegetale;

b) del titolare di un brevetto riguardante un'invenzione

biotecnologica per l'uso della privativa su un ritrovato vegetale.

2. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 avviene secondo le

procedure e alle condizioni di cui agli articoli 71 e 72, in quanto

compatibili.

3. In caso di concessione della licenza obbligatoria il titolare

del brevetto ed il titolare della privativa per ritrovati vegetali

hanno diritto, reciprocamente, ad una licenza secondo condizioni che,

in mancanza di accordo tra le parti, sono determinate dall'Ufficio

italiano brevetti e marchi.

4. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 e' subordinato alla

dimostrazione, da parte del richiedente:

a) che si e' rivolto invano al titolare del brevetto o della

privativa sui ritrovati vegetali per ottenere una licenza

contrattuale;

b) che la varieta' vegetale o l'invenzione costituisce un

progresso tecnico significativo, di notevole interesse economico

rispetto all'invenzione indicata nel brevetto o alla varieta'

vegetale protetta.))

Sezione V

I modelli di utilita'

Art. 82.

Oggetto del brevetto

1. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilita' i

nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodita' di

applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti,

utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli

consistenti in particolari conformazioni, disposizioni,

configurazioni o combinazioni di parti.

2. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la

protezione delle singole parti.

3. Gli effetti del brevetto per modello di utilita' si estendono ai

modelli che conseguono pari utilita', purche' utilizzino lo stesso

concetto innovativo.

Art. 83

Il diritto alla brevettazione

1. Il diritto al brevetto spetta all'autore del nuovo modello di

utilita' ed ai suoi aventi causa.

Art. 84.

Brevettazione alternativa

1. E' consentito a chi chiede il brevetto per invenzione

industriale, ai sensi del presente codice, di presentare

contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilita', da

valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in

parte.

2. Se la domanda ha per oggetto un modello anziche' un'invenzione o

viceversa, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato,

assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa, la quale

tuttavia ha effetto dalla data di presentazione originaria.

3. Se la domanda di brevetto per modello di utilita' contiene anche

un'((invenzione)) o viceversa, e' applicabile l'articolo 161.

Art. 85.

Durata ed effetti della ((brevettazione))

1. Il brevetto per modello di utilita' dura dieci anni dalla data

di presentazione della domanda.

2. I diritti conferiti e la decorrenza degli effetti del brevetto

sono regolati conformemente all'articolo 53.

Art. 86.

Rinvio

1. Le disposizioni della sezione IV, sulle invenzioni industriali,

oltre che a tali invenzioni, spiegano effetto anche nella materia dei

modelli di utilita', in quanto applicabili.

2. In particolare sono estese ai brevetti per modello di utilita'

le disposizioni in materia di invenzioni dei dipendenti e licenze

obbligatorie.

Sezione VI

Topografie dei prodotti a semiconduttori

Art. 87

Oggetto della tutela

1. E' prodotto a semiconduttori ogni prodotto finito o intermedio:

a) consistente in un insieme di materiali che comprende uno

strato di materiale semiconduttore;

b) che contiene uno o piu' strati composti di materiale

conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema

tridimensionale prestabilito;

c) destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre

funzioni, una funzione elettronica.

2. La topografia di un prodotto a semiconduttori e' una serie di

disegni correlati, comunque fissati o codificati:

a) rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui

si compone un prodotto a semiconduttori;

b) nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in

parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio

qualsiasi della sua fabbricazione.

Art. 88.

Requisiti della tutela

1. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi le topografie

risultanti dallo sforzo intellettuale creativo del loro autore che

non siano comuni o familiari nell'ambito dell'industria dei prodotti

a semiconduttori.

2. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi anche le

topografie risultanti dalla combinazione di elementi comuni o

familiari, purche' nell'insieme soddisfino ai requisiti di cui al

comma 1.

Art. 89.

Diritto alla tutela

1. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a

semiconduttori che presentano i requisiti di proteggibilita' spettano

all'autore e ai suoi aventi causa.

2. Qualora la topografia venga creata nell'ambito di un rapporto di

lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo 64.

3. Qualora la topografia venga creata nell'esecuzione o

nell'adempimento di un contratto diverso da un contratto di lavoro,

il diritto alla tutela spetta, salvo che il contratto stesso disponga

diversamente, al committente la topografia.

Art. 90.

Contenuto dei diritti

1. I diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a

semiconduttori consistono nella facolta' di:

a) riprodurre in qualsiasi modo o forma, totalmente o

parzialmente, la topografia;

b) sfruttare commercialmente, ovvero detenere o distribuire a

scopo di commercializzazione, ovvero importare una topografia o un

prodotto a semiconduttori in cui e' fissata la topografia.

2. Lo sfruttamento commerciale e' costituito dalla vendita,

l'affitto, il leasing o qualsiasi altro metodo di distribuzione

commerciale o l'offerta per tali scopi.

Art. 91.

Limitazione dei diritti esclusivi

1. La tutela concessa alle topografie dei prodotti a semiconduttori

non si estende ai concetti, processi, sistemi, tecniche o

informazioni codificate, incorporati nelle topografie stesse.

2. I diritti esclusivi di cui all'articolo 90 non si estendono alle

riproduzioni compiute in ambito privato, in via sperimentale, a scopo

di insegnamento, di analisi o di valutazione della topografia e dei

concetti, delle procedure, dei sistemi o delle tecniche incluse nella

topografia stessa.

3. I diritti esclusivi non possono essere esercitati nei confronti

di topografie create da terzi sulla base di un'analisi o valutazione

effettuata in conformita' al comma 2, qualora tali topografie

rispondano ai requisiti di proteggibilita'.

Art. 92.

Registrazione

1. La topografia dei prodotti a semiconduttori e' proteggibile a

condizione che:

a) ne sia richiesta la registrazione in Italia ovvero, qualora la

topografia sia stata oggetto di precedente sfruttamento commerciale

ovunque nel mondo, ne sia richiesta la registrazione entro il termine

di due anni dalla data di tale primo sfruttamento, purche' tale data

sia precisata in apposita dichiarazione scritta. A tali effetti lo

sfruttamento commerciale non comprende lo sfruttamento in condizioni

di riservatezza nel quale non vi sia stata alcuna ulteriore

distribuzione ai terzi, a meno che lo sfruttamento della topografia

non avvenga secondo le condizioni di riservatezza imposte

dall'adozione di misure ritenute necessarie alla tutela degli

interessi essenziali della sicurezza nazionale e che si riferiscono

alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale

bellico;

b) al momento del primo sfruttamento commerciale o della

richiesta di registrazione, il proprietario della topografia sia

cittadino o persona giuridica italiana o, se straniero, sia

rispondente ai requisiti indicati nell'articolo 3 del capo I.

2. Il diritto di richiedere la registrazione si estingue con il

decorso di quindici anni dalla data della prima fissazione o

codificazione della topografia, ove essa non abbia formato oggetto di

sfruttamento commerciale in una qualsiasi parte del mondo per lo

stesso periodo. A tali effetti per sfruttamento commerciale si

intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizione di

riservatezza secondo le indicazioni contenute nel comma 1, lettera

a).

Art. 93.

Decorrenza e durata della tutela

1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 90 sorgono alla prima,

in ordine di tempo, delle date seguenti:

a) alla data del primo sfruttamento commerciale della topografia

in una qualsiasi parte del mondo;

b) alla data in cui e' stata presentata nella debita forma la

domanda di registrazione.

2. I diritti esclusivi di cui al comma 1 si estinguono dieci anni

dopo la prima, in ordine di tempo, delle seguenti date:

a) la fine dell'anno civile in cui la topografia e' stata per la

prima volta sfruttata commercialmente in una qualsiasi parte del

mondo;

b) la fine dell'anno civile in cui e' stata presentata nella

debita forma la domanda di registrazione.

3. Agli effetti del presente articolo, per sfruttamento commerciale

si intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizioni di

riservatezza secondo le indicazioni contenute nell'articolo 92, comma

1, lettera a).

Art. 94.

Menzione di riserva

1. La topografia, il prodotto a semiconduttori ed il suo involucro

esterno possono recare una menzione costituita da:

a) il segno T racchiuso da un cerchio;

b) la data in cui per la prima volta la topografia e' stata

oggetto di sfruttamento commerciale;

c) il nome, la denominazione o la sigla del titolare dei diritti

sulla topografia.

2. Tale menzione prova l'avvenuta registrazione della topografia,

ovvero la rivendicazione della titolarita' sulla topografia o

l'intenzione di chiedere la registrazione entro il termine di due

anni dalla data del primo sfruttamento commerciale.

3. La menzione non puo' essere riportata su prodotti per i quali la

domanda di registrazione non sia stata presentata entro i due anni

dalla data del primo sfruttamento commerciale ovunque nel mondo o sia

stata rifiutata definitivamente.

Art. 95.

Contraffazione

1. Costituisce atto di contraffazione e di violazione dei diritti

esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori l'esercizio,

senza il consenso del titolare, delle seguenti attivita', anche per

interposta persona:

a) la riproduzione in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo della

topografia;

b) la fissazione con qualsiasi mezzo della topografia in un

prodotto a semiconduttori;

c) l'utilizzazione, l'importazione e la detenzione a fini di

commercializzazione, nonche' la commercializzazione o distribuzione

del prodotto a semiconduttori in cui e' fissata la topografia.

2. Non costituiscono atti di contraffazione l'importazione, la

distribuzione, la commercializzazione o l'utilizzazione di prodotti a

semiconduttori contraffatti, effettuati senza sapere o senza avere

una ragione valida di ritenere l'esistenza dei diritti esclusivi di

cui all'articolo 90.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 e' consentita la prosecuzione

dell'attivita' intrapresa, nei limiti dei contratti gia' stipulati e

delle scorte esistenti, ma il titolare dei diritti esclusivi ha

diritto alla corresponsione di un equo corrispettivo, a partire dal

momento in cui abbia adeguatamente avvisato l'acquirente in buona

fede che la topografia e' stata riprodotta illegalmente. In mancanza

di accordo tra le parti, per la determinazione e le modalita' di

pagamento dell'equo corrispettivo ragguagliato al prezzo di mercato

si applicano le disposizioni previste alla sezione IV per la licenza

di diritto.

Art. 96.

Risarcimento del danno ed equo compenso

1. Chiunque, dopo la registrazione della topografia o dopo la

diffida di colui che ha presentato la domanda di registrazione, ove

accolta, pone in essere gli atti di cui all'articolo 95, e' tenuto al

risarcimento dei danni ai sensi delle disposizioni del capo III.

2. Se gli atti di cui al comma 1 avvengono tra il primo atto di

sfruttamento commerciale del prodotto a semiconduttori con menzione

di riserva e la registrazione della topografia, il responsabile e'

tenuto a corrispondere solo un equo compenso al titolare della

topografia registrata.

3. Se gli atti indicati alle lettere a) e b) del comma 1

dell'articolo 95 avvengono dopo il primo atto di sfruttamento

commerciale di un prodotto a semiconduttori senza menzione di

riserva, il titolare della topografia registrata ha diritto ad un

equo compenso e l'autore della contraffazione ha diritto di ottenere

una licenza ad eque condizioni per continuare a sfruttare la

topografia nei limiti dell'uso fatto prima che essa fosse registrata.

Qualora il titolare della registrazione si rifiuti di rilasciare una

licenza contrattuale, si applicano, in quanto compatibili, le

disposizioni in materia di concessione di licenza obbligatoria di cui

alla sezione IV, incluse quelle relative alla determinazione della

misura e delle modalita' di pagamento del compenso in caso di

opposizione.

4. Chi ha acquistato un prodotto a semiconduttori senza sapere o

senza avere una ragione valida di ritenere che il prodotto e'

tutelato da registrazione, ha diritto a continuare lo sfruttamento

commerciale del prodotto. Tuttavia, per gli atti compiuti dopo avere

saputo o avere avuto valide ragioni per ritenere che il prodotto a

semiconduttori e' tutelato, e' dovuto il pagamento di un equo

compenso. L'avente causa dell'acquirente di cui al presente comma

conserva gli stessi diritti ed obblighi.

5. Agli effetti del presente articolo per sfruttamento commerciale

si intende quello non comprensivo dello sfruttamento in condizione di

riservatezza, secondo le indicazioni di cui all'articolo 92, comma 1

((, lettera a) )).

Art. 97.

Nullita' della registrazione

1. La domanda diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di

nullita' della registrazione della topografia puo' essere promossa in

qualsiasi momento e da chiunque vi abbia interesse, se e' omesso, non

sussiste o risulta assolutamente incerto uno dei seguenti requisiti:

a) i requisiti di proteggibilita' di cui all'articolo 88;

b) il proprietario della topografia non sia alcuno dei soggetti

indicati all'articolo 92, comma 1, lettera b);

c) non sia stata chiesta la registrazione in Italia entro il

termine previsto all'articolo 92, comma 1, lettera a) e, qualora

((trattasi)) di topografie il cui sfruttamento commerciale sia

iniziato nel biennio precedente il 18 marzo 1989, la registrazione

non sia stata richiesta entro il 18 marzo 1990;

d) non sia stata precisata la data del primo atto di sfruttamento

in apposita dichiarazione scritta;

e) la domanda di registrazione ((e i relativi allegati non

consentano l'identificazione della topografia e la valutazione dei

requisiti di cui alla lettera a) )).

Sezione VII

((Segreti commerciali))

Art. 98.

Oggetto della tutela

((1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per

segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le

esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette

al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o

nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi

generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli

operatori del settore;

b) abbiano valore economico in quanto segrete;

c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo

controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente

adeguate a mantenerle segrete.))

2. Costituiscono altresi' oggetto di protezione i dati relativi a

prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un

considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata

l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici,

farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.

Art. 99.

Tutela

((1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo

detentore dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, ha il

diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire,

rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo

il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal

terzo.

1-bis. L'acquisizione, l'utilizzazione o la rivelazione dei segreti

commerciali di cui all'articolo 98 si considerano illecite anche

quando il soggetto, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzazione

o della rivelazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze,

avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti

commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un

terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente ai sensi del comma

1.

1-ter. La produzione, l'offerta, la commercializzazione di merci

costituenti violazione, oppure l'importazione, l'esportazione o lo

stoccaggio delle medesime merci costituiscono un utilizzo illecito

dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, quando il soggetto

che svolgeva tali condotte era a conoscenza o, secondo le

circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i

segreti commerciali erano stati utilizzati illecitamente ai sensi del

comma 1. Per merci costituenti violazione si intendono le merci delle

quali la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la

produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera

significativa dei suddetti segreti commerciali acquisiti, utilizzati

o rivelati illecitamente.

1-quater. I diritti e le azioni derivanti dalle condotte illecite

di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si prescrivono in cinque anni.))

Sezione VIII

Nuove varieta' vegetali

Art. 100.

Oggetto del diritto

1. Puo' costituire oggetto del diritto su una nuova varieta'

vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado piu'

basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle

condizioni previste per il ((conferimento)) del diritto di

costitutore, puo' essere:

a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo

o da una certa combinazione di genotipi;

b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base

all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;

c) considerato come un'((entita')) rispetto alla sua idoneita' a

essere riprodotto in modo conforme.

Art. 101.

Costitutore

1. Ai fini del presente codice si intende per costitutore:

a) la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una

varieta';

b) la persona che e' il datore di lavoro della persona

sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro;

c) l'avente diritto o avente causa dai soggetti indicati nelle

lettere a) e b).

Art. 102.

Requisiti

1. Il diritto di costitutore e' conferito quando la varieta' e'

nuova, distinta, omogenea e stabile.

Art. 103.

Novita'

1. La varieta' si reputa nuova quando, alla data di deposito della

domanda di costitutore, il materiale di riproduzione o di

moltiplicazione vegetativa o un prodotto di raccolta della varieta'

non e' stato venduto, ne' altrimenti ceduto a terzi, dal costitutore

o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varieta':

a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di

deposito della domanda;

b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di

alberi e viti, da oltre sei anni.

Art. 104.

Distinzione

1. La varieta' si reputa distinta quando si contraddistingue

nettamente da ogni altra varieta' la cui esistenza, alla data del

deposito della domanda, e' notoriamente conosciuta.

2. In particolare un'altra varieta' si reputa notoriamente

conosciuta quando:

a) per essa e' stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda

per il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione in un

registro ufficiale, purche' detta domanda abbia come effetto il

conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione nel registro

ufficiale delle varieta';

b) e' presente in collezioni pubbliche.

Art. 105.

Omogeneita'

1. La varieta' si reputa omogenea quando e' sufficientemente

uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della

protezione, con riserva della variazione prevedibile in conseguenza

delle particolarita' attinenti alla sua riproduzione sessuata e alla

sua moltiplicazione vegetativa.

Art. 106.

Stabilita'

1. La varieta' si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e

rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito

alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un

particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di

ogni ciclo.

Art. 107.

Contenuto del diritto del costitutore

1. E' richiesta l'autorizzazione del costitutore per i seguenti

atti compiuti in relazione al materiale di riproduzione o di

moltiplicazione della varieta' protetta:

a) produzione o riproduzione;

b) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione;

c) offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di

commercializzazione;

d) esportazione o importazione;

e) detenzione per uno degli scopi sopra elencati.

2. L'autorizzazione del costitutore e' richiesta per gli atti

menzionati al comma 1 compiuti in relazione al prodotto della

raccolta, comprese piante intere e parti di piante, ottenuto mediante

utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione o di

moltiplicazione della varieta' protetta, a meno che il costitutore

non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto in

relazione al suddetto materiale di riproduzione o di moltiplicazione.

L'utilizzazione si presume non autorizzata salvo prova contraria.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche:

a) alle varieta' essenzialmente derivate dalla varieta' protetta,

quando questa non sia, a sua volta, una varieta' essenzialmente

derivata;

b) alle varieta' che non si distinguono nettamente dalla varieta'

protetta conformemente al requisito della distinzione;

c) alle varieta' la cui produzione necessita del ripetuto impiego

della varieta' protetta.

4. Ai fini del comma 3, lettera a), si considera che una varieta'

e' essenzialmente derivata da un'altra varieta', definita varieta'

iniziale, quando:

a) deriva prevalentemente dalla varieta' iniziale o da una

varieta' che a sua volta e' prevalentemente derivata dalla varieta'

iniziale, pur conservando le espressioni dei caratteri essenziali che

risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della

varieta' iniziale;

b) si distingue nettamente dalla varieta' iniziale e, salvo per

quanto concerne le differenze generate dalla derivazione, risulta

conforme alla varieta' iniziale nell'espressione dei caratteri

essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei

genotipi della varieta' iniziale.

5. Le varieta' essenzialmente derivate possono essere ottenute, tra

l'altro, mediante selezione di un mutante naturale o indotto o da una

variante somaclonale, mediante selezione di una variante individuale

fra piante della varieta' iniziale, mediante retroincroci o mediante

trasformazione attraverso l'ingegneria genetica.

6. Durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda e

la concessione della privativa il costitutore ha diritto ad una equa

remunerazione da parte di colui che, nel periodo suddetto, ha

compiuto gli atti che, una volta conferito il diritto, richiedono

l'autorizzazione del costitutore.

Art. 108.

Limitazioni del diritto del costitutore

1. Il diritto di costitutore non si estende ad atti compiuti in

ambito privato, a scopi non commerciali; ad atti compiuti a titolo

sperimentale; ad atti compiuti allo scopo di creare altre varieta',

nonche', ove non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 107,

comma 3, ad atti di cui allo stesso articolo 107, commi 1 e 2,

compiuti rispetto a tali altre varieta'.

2. Fermo quanto disposto dall'articolo 107, comma 1, chiunque

intende procedere alla moltiplicazione, in vista della

certificazione, di materiale proveniente da varieta' oggetto di

privativa per nuova varieta' vegetale, e' tenuto a darne preventiva

comunicazione al titolare del diritto.

Art. 109.

Durata della protezione

1. Il diritto di costitutore, concesso a norma di questo codice,

dura venti anni a decorrere dalla data della sua concessione. Per gli

alberi e le viti tale diritto dura trent'anni dalla data della sua

concessione.

2. Gli effetti della privativa decorrono dalla data in cui la

domanda, corredata degli elementi descrittivi, e' resa accessibile al

pubblico.

3. Nei confronti delle persone alle quali la domanda, corredata

degli elementi descrittivi, e' stata notificata a cura del

costitutore, gli effetti della privativa decorrono dalla data di tale

notifica.

Art. 110.

Diritto morale

1. Il diritto di essere considerato autore della nuova varieta'

vegetale puo' essere fatto valere dall'autore stesso e, dopo la sua

morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro

mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti

ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al

quarto grado incluso.

Art. 111.

Diritti patrimoniali

1. I diritti nascenti dalla costituzione di nuove varieta'

vegetali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono

alienabili e trasmissibili.

2. Qualora la nuova varieta' vegetale venga creata nell'ambito di

un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l'articolo

64.

Art. 112.

Nullita' del diritto

1. Il diritto di costitutore e' nullo se e' accertato che:

a) le condizioni fissate dalle norme sulla novita' e sulla

distinzione non erano effettivamente soddisfatte al momento del

conferimento del diritto di costitutore;

b) le condizioni fissate dalle norme sulla omogeneita' e sulla

stabilita' non sono state effettivamente soddisfatte al momento del

conferimento del diritto di costitutore, ove il diritto di

costitutore e' stato conferito essenzialmente sulla base di

informazioni o documenti forniti dal costitutore;

c) il diritto di costitutore e' stato conferito a chi non aveva

diritto e l'avente diritto non si sia valso delle facolta'

accordategli dall'articolo 118.

Art. 113.

Decadenza del diritto

1. Il diritto di costitutore decade quando viene accertato che le

condizioni relative alla omogeneita' e alla stabilita' non sono piu'

effettivamente soddisfatte.

2. Il diritto decade inoltre se il costitutore, previa messa in

mora da parte dell'amministrazione competente:

a) non presenta, entro il termine di trenta giorni le

informazioni, i documenti o il materiale ritenuti necessari al

controllo del mantenimento della varieta';

b) non ha pagato i diritti dovuti per il mantenimento del proprio

diritto;

c) non propone, in caso di cancellazione della denominazione

della varieta' successivamente al conferimento del diritto, un'altra

denominazione adeguata.

3. Nei casi previsti nel comma 2, lettere a) e c), la decadenza e'

dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, su proposta del

Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 114.

Denominazione della varieta'

1. La varieta' deve essere designata con una denominazione

destinata ad essere la sua designazione generica.

2. La denominazione deve permettere di identificare la varieta'.

Essa non puo' consistere unicamente di cifre, a meno che non si

tratti di una prassi stabilita per designare talune varieta'. Essa

non deve essere suscettibile di indurre in errore o di creare

confusione quanto alle sue caratteristiche, al valore o alla

identita' della varieta' o alla identita' del costitutore. In

particolare, essa deve essere diversa da ogni altra denominazione che

designi, sul territorio di uno Stato aderente all'Unione per la

protezione delle nuove varieta' vegetali (UPOV), una varieta'

preesistente della stessa specie vegetale o di una specie simile, a

meno che quest'altra varieta' non esista piu' e la sua denominazione

non abbia assunto alcuna importanza particolare.

3. I diritti acquisiti anteriormente da terzi non sono

pregiudicati.

4. La denominazione deve essere uguale a quella gia' registrata in

uno degli Stati aderenti all'Unione per la protezione delle nuove

varieta' vegetali (UPOV) per designare la stessa varieta'.

5. La denominazione depositata che risponde ai requisiti dei commi

1, 2, 3 e 4 e' registrata.

6. La denominazione depositata e registrata, nonche' le relative

variazioni sono comunicate alle autorita' competenti degli Stati

aderenti all'UPOV.

7. La denominazione registrata deve essere utilizzata per la

varieta' anche dopo l'estinzione del diritto di costitutore, nella

misura in cui, conformemente alle disposizioni di cui al comma 3,

diritti acquisiti anteriormente non si oppongano a tale

utilizzazione.

8. E' consentito associare alla denominazione varietale un marchio

d'impresa, un nome commerciale o una simile indicazione, purche' la

denominazione varietale risulti, in ogni caso, facilmente

riconoscibile.

Art. 115.

(( (Licenze obbligatorie ed espropriazioni)

1. Il diritto di costitutore puo' formare oggetto di licenze

obbligatorie non esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico,

di cui al comma 3.

2. Alle licenze obbligatorie si applicano, in quanto compatibili

con le disposizioni contenute in questa sezione, le norme in materia

di licenza obbligatoria di cui alla sezione IV, incluse quelle

relative alla determinazione della misura e delle modalita' di

pagamento del compenso in caso di opposizione.

3. Con decreto ministeriale possono essere concesse, in qualunque

momento, mediante pagamento di equo compenso al titolare del diritto

di costitutore, licenze obbligatorie speciali, non esclusive, per

l'utilizzazione di nuove varieta' vegetali protette che possono

servire all'alimentazione umana o del bestiame, nonche' per usi

terapeutici o per la produzione di medicinali.

4. Le licenze previste al comma 3 sono concesse su conforme parere

del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che si

pronuncia sulle condizioni prescritte per la concessione delle

licenze.

5. Il decreto di concessione della licenza puo' prevedere l'obbligo

per il titolare del diritto di mettere a disposizione del

licenziatario il materiale di propagazione ovvero di moltiplicazione

necessario.

6. L'espropriazione ha luogo, per le nuove varieta' vegetali,

sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali.))

Art. 116.

Rinvio

1. Sono applicabili alle nuove varieta' vegetali le disposizioni

della sezione IV, in quanto non contrastino con le disposizioni della

presente sezione.

Capo III

TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

Sezione I

Disposizioni processuali

Art. 117.

Validita' ed appartenenza

1. La registrazione e la brevettazione non pregiudicano l'esercizio

delle azioni circa la validita' e l'appartenenza dei diritti di

proprieta' industriale.

Art. 118.

Rivendica

1. Chiunque ne abbia diritto ai sensi del presente codice puo'

presentare una domanda di registrazione oppure una domanda di

brevetto.

2. Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il

diritto alla registrazione oppure al brevetto spetta ad un soggetto

diverso da chi abbia depositato la domanda, questi puo', se il titolo

di proprieta' industriale non e' stato ancora rilasciato ed entro tre

mesi dal passaggio in giudicato della sentenza:

a) assumere a proprio nome la domanda di brevetto o la domanda di

registrazione, rivestendo a tutti gli effetti la qualita' di

richiedente;

b) depositare una nuova domanda di brevetto oppure di

registrazione la cui decorrenza, nei limiti in cui il contenuto di

essa non ecceda quello della prima domanda o si riferisca ad un

oggetto sostanzialmente identico a quello della prima domanda, risale

alla data di deposito o di priorita' della domanda iniziale, la quale

cessa comunque di avere effetti; depositare, nel caso del marchio,

una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza, nei limiti in

cui il marchio contenuto in essa sia sostanzialmente identico a

quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di

priorita' della domanda iniziale, la quale cessa comunque di avere

effetti;

c) ottenere il rigetto della domanda.

3. Se il brevetto e' stato rilasciato oppure la registrazione e'

stata effettuata a nome di persona diversa dall'avente diritto,

questi puo' in alternativa:

a) ottenere con sentenza il trasferimento a suo nome del brevetto

oppure dell'attestato di registrazione a far data dal momento del

deposito;

b) far valere la nullita' del brevetto o della registrazione

concessi a nome di chi non ne aveva diritto.

4. Decorso il termine di due anni dalla data di pubblicazione della

concessione del brevetto per invenzione, per modello di utilita', per

una nuova varieta' vegetale, oppure dalla pubblicazione della

concessione della registrazione della topografia dei prodotti a

semiconduttori, senza che l'avente diritto si sia valso di una delle

facolta' di cui al comma 3, la nullita' puo' essere fatta valere da

chiunque ne abbia interesse.

5. La norma del comma 4 non si applica alle registrazioni di

marchio e di disegni e modelli.

6. Salvo l'applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di

nome a dominio aziendale concessa in violazione dell'articolo 22 o

richiesta in mala fede, puo' essere, su domanda dell'avente diritto,

revocata oppure a lui trasferita da parte dell'autorita' di

registrazione.

Art. 119.

Paternita'

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi non verifica l'esattezza

della designazione dell'inventore o dell'autore, ne' la

legittimazione del richiedente, fatte salve le verifiche previste

dalla legge o dalle convenzioni internazionali. Dinnanzi l'Ufficio

italiano brevetti e marchi si presume che il richiedente sia titolare

del diritto alla registrazione oppure al brevetto e sia legittimato

ad esercitarlo.

2. Una designazione incompleta od errata puo' essere rettificata

((soltanto)) su istanza corredata da una dichiarazione di consenso

della persona precedentemente designata e, qualora l'istanza non sia

presentata dal richiedente o dal titolare del brevetto o della

registrazione, anche da una dichiarazione di consenso di

quest'ultimo.

3. Se un terzo presenta all'Ufficio italiano brevetti e marchi una

sentenza esecutiva in base alla quale il richiedente o il titolare

del brevetto o della registrazione e' tenuto a designarlo come

inventore o come autore l'Ufficio, lo annota sul registro e ne da'

notizia nel Bollettino Ufficiale.

Art. 120.

Giurisdizione e competenza

1. Le azioni in materia di proprieta' industriale i cui titoli sono

concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorita'

giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio

o la residenza delle parti. Se l'azione di nullita' o quella di

contraffazione sono proposte quando il titolo non e' stato ancora

concesso, la sentenza puo' essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio

italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di

concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande

presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle

circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o piu'

volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il

processo deve proseguire.

2. Le azioni previste al comma 1 si propongono davanti

all'autorita' giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha la

residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, del luogo in

cui il convenuto ha la dimora, salvo quanto previsto nel comma 3.

Quando il convenuto non ha residenza, ne' domicilio ne' dimora nel

territorio dello Stato, le azioni sono proposte davanti all'autorita'

giudiziaria del luogo in cui l'attore ha la residenza o il domicilio.

Qualora ne' l'attore, ne' il convenuto abbiano nel territorio dello

Stato residenza, domicilio o dimora e' competente l'autorita'

giudiziaria di Roma.

3. L'indicazione di domicilio effettuata con la domanda di

registrazione o di brevettazione e annotata nel registro vale come

elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della

competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad

autorita' giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il domicilio

cosi' eletto puo' essere modificato soltanto con apposita istanza di

sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell'Ufficio italiano

brevetti e marchi.

4. La competenza in materia di diritti di proprieta' industriale

appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal

decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.

5. Per tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari ai

sensi dell'articolo 91 del regolamento (CE) n. 40/94 e dell'articolo

80 del regolamento (CE) n. 2002/6 si intendono quelli di cui al comma

4.

6. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto

dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorita'

giudiziaria dotata ((di)) sezione specializzata nella cui

circoscrizione i fatti sono stati commessi.

((6-bis. Le regole di giurisdizione e competenza di cui al presente

articolo si applicano altresi' alle azioni di accertamento negativo

anche proposte in via cautelare.))

Art. 121

Ripartizione dell'onere della prova

1. L'onere di provare la nullita' o la decadenza del titolo di

proprieta' industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo.

Salvo il disposto dell'articolo 67 l'onere di provare la

contraffazione incombe al titolare. La prova della decadenza del

marchio per non uso puo' essere fornita con qualsiasi mezzo comprese

le presunzioni semplici.

2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza

delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o

informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi,

essa puo' ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che

richieda le informazioni alla controparte. Puo' ottenere altresi' che

il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per

l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e

distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione

dei diritti di proprieta' industriale.

2-bis. In caso di violazione commessa su scala commerciale mediante

atti di pirateria di cui all'((articolo 144)), il giudice puo' anche

disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della documentazione

bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della

controparte.

3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta

le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate,

sentita la controparte.

4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti

danno e di rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.

5. Nella materia di cui al presente codice il consulente tecnico

d'ufficio puo' ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal

giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a

tutte le parti. Ciascuna parte puo' nominare piu' di un consulente.

Art. 121-bis

(( (Diritto d'informazione) ))

((1. L'Autorita' giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di

merito puo' ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del

richiedente, che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle

reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che

violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell'autore

della violazione e da ogni altra persona che:

a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione

di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare

servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi

utilizzati in attivita' di violazione di un diritto;

c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b)

come persona implicata nella produzione, fabbri-cazione o

distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.

2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l'altro

comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei

distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei

prodotti o dei servizi, nonche' dei grossisti e dei dettaglianti,

nonche' informazioni sulle quantita' prodotte, fabbricate,

consegnate, ricevute o ordinate, nonche' sul prezzo dei prodotti o

servizi in questione.

3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei

soggetti di cui al comma 1.

4. Il richiedente deve fornire l'indicazione specifica delle

persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve

essere interrogata.

5. Il giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di

cui al comma 1 le informazioni indicate dalla parte; puo' altresi'

rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che

ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge

l'interrogatorio.

6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, primo comma,

del codice di procedura civile.))

Art. 121-ter

(( (Tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei

procedimenti giudiziari). ))

((1. Nei procedimenti giudiziari relativi all'acquisizione,

all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali

di cui all'articolo 98, il giudice puo' vietare ai soggetti da lui

nominati o delegati, alle parti e ai loro rappresentanti e

consulenti, ai difensori, al personale amministrativo, ai testimoni,

e agli altri soggetti che a qualunque titolo hanno accesso ai

provvedimenti, agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo

d'ufficio, l'utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali

oggetto del procedimento che ritenga riservati. Il provvedimento di

divieto di cui al primo periodo e' pronunciato su istanza di parte e

mantiene efficacia anche successivamente alla conclusione del

procedimento nel corso del quale e' stato emesso.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 perde la sua efficacia:

a) se con sentenza, passata in giudicato, e' accertato che i

segreti commerciali oggetto di causa erano privi dei requisiti di cui

all'articolo 98;

b) se i segreti commerciali diventano generalmente noti o

facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore.

3. Nei procedimenti giudiziari di cui al comma 1 il giudice, su

istanza di parte, puo' adottare i provvedimenti che, nel rispetto dei

principi regolatori del giusto processo, appaiano piu' idonei a

tutelare la riservatezza dei segreti commerciali oggetto di causa, ed

in particolare:

a) limitare ad un numero ristretto di soggetti l'accesso alle

udienze e agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d'ufficio;

b) disporre, nei provvedimenti che definiscono i procedimenti di

cui al comma 1, resi disponibili anche a soggetti diversi dalle

parti, l'oscuramento o l'omissione delle parti contenenti i segreti

commerciali.

4. Ai fini di cui al comma 3, lettera b), il giudice, con il

provvedimento, indica le parti dello stesso che il cancelliere e'

tenuto ad oscurare o omettere all'atto del rilascio di copia a

soggetti diversi dalle parti. Agli stessi fini il giudice ordina che,

all'atto del deposito del provvedimento, la cancelleria vi apponga

un'annotazione dalla quale risulti il divieto per le parti di

diffondere il provvedimento in versione integrale.))

Art. 122.

Legittimazione all'azione di nullita' e di decadenza

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 118, comma 4, l'azione

diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullita' di un

titolo di proprieta' industriale puo' essere esercitata da chiunque

vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In

deroga all'articolo 70 del codice di procedura civile l'intervento

del pubblico ministero non e' obbligatorio. (8)

2 L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullita' di un

marchio per la sussistenza di diritti anteriori oppure perche' l'uso

del marchio costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore,

di proprieta' industriale o altro diritto esclusivo di terzi, oppure

perche' il marchio costituisce violazione del diritto al nome oppure

al ritratto oppure perche' la registrazione del marchio e' stata

effettuata a nome del non avente diritto, puo' essere esercitata

soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o

dall'avente diritto.

3. L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullita' di un

disegno o modello per la sussistenza dei diritti anteriori di cui

all'articolo 43, comma 1, lettera d) ed e), oppure perche' la

registrazione e' stata effettuata a nome del non avente diritto

oppure perche' il disegno o modello costituisce utilizzazione

impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della

Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprieta'

industriale - testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificata con

legge 28 aprile 1976, n. 424, o di disegni, emblemi e stemmi che

rivestano un particolare interesse pubblico nello Stato, puo' essere

rispettivamente esercitata soltanto dal titolare dei diritti

anteriori e dal suo avente causa o dall'avente diritto oppure da chi

abbia interesse all'utilizzazione.

4. L'azione di decadenza o di nullita' di un titolo di proprieta'

industriale e' esercitata in contraddittorio di tutti coloro che

risultano annotati nel registro quali aventi diritto ((in quanto

titolari di esso)).

5. Le sentenze che dichiarano la nullita' o la decadenza di un

titolo di proprieta' industriale sono annotate nel registro a cura

dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

6. Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in

materia di titoli di proprieta' industriale deve essere comunicata

all'Ufficio italiano brevetti e marchi, a cura di chi promuove il

giudizio.

7. Ove alla comunicazione anzidetta non si sia provveduto,

l'autorita' giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, prima di

decidere nel merito, dispone che tale comunicazione venga effettuata.

8. Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio italiano brevetti e

marchi copia di ogni sentenza in materia di titoli di proprieta'

industriale.

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AGGIORNAMENTO (8)

La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 19, comma 4)

che "Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai

procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente

legge".

Art. 123.

Efficacia erga omnes

1. Le decadenze o le nullita' anche parziali di un titolo di

proprieta' industriale hanno efficacia nei confronti di tutti quando

siano dichiarate con sentenza passata in giudicato.

Art. 124

Misure correttive e sanzioni civili

1. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di

proprieta' industriale possono essere disposti l'inibitoria della

fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti

violazione del diritto, e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio

delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne

abbia comunque la disponibilita'. L'inibitoria e l'ordine di ritiro

definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro ogni

intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano

utilizzati per violare un diritto di proprieta' industriale.

2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una somma

dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata

e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

3. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di

proprieta' industriale puo' essere ordinata la distruzione di tutte

le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi

particolari, a spese dell'autore della violazione. Non puo' essere

ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto puo' conseguire

solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e' di

pregiudizio all'economia nazionale. Se i prodotti costituenti

violazione dei diritti di proprieta' industriale sono suscettibili,

previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima, puo' essere

disposto dal giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro

distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio, con

possibilita' di reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a

garanzia del rispetto del diritto.

4. Con la sentenza che accerta la violazione dei diritti di

proprieta' industriale, puo' essere ordinato che gli oggetti prodotti

importati o venduti in violazione del diritto e i mezzi specifici che

servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo

tutelato siano assegnati in proprieta' al titolare del diritto

stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

5. E' altresi' in facolta' del giudice, su richiesta del

proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui al comma

4, tenuto conto della residua durata del titolo di proprieta'

industriale o delle particolari circostanze del caso, ordinare il

sequestro, a spese dell'autore della violazione, fino all'estinzione

del titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In quest'ultimo

caso, il titolare del diritto di proprieta' industriale puo' chiedere

che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in

mancanza di accordo tra le parti, verra' stabilito dal giudice

dell'esecuzione, sentito, occorrendo, un perito.

6. Delle cose costituenti violazione del diritto di proprieta'

industriale non si puo' disporre la rimozione o la distruzione, ne'

puo' esserne interdetto l'uso quando appartengono a chi ne fa uso

personale o domestico. Nell'applicazione delle sanzioni l'autorita'

giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra la gravita'

delle violazioni e le sanzioni, nonche' dell'interesse dei terzi.

((6-bis. Nei procedimenti relativi all'acquisizione,

all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali

di cui all'articolo 98, il giudice, nel disporre le misure di cui al

presente articolo e nel valutarne la proporzionalita', considera le

circostanze del caso concreto, tra le quali:

a) il valore e le altre caratteristiche specifiche dei segreti

commerciali;

b) le misure adottate dal legittimo detentore per proteggere i

segreti commerciali;

c) la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire,

utilizzare o rivelare i segreti commerciali;

d) l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione illecite dei

segreti commerciali;

e) i legittimi interessi delle parti e l'impatto che

l'accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le

stesse;

f) i legittimi interessi dei terzi;

g) l'interesse pubblico generale;

h) le esigenze di tutela dei diritti fondamentali.

6-ter. Nei procedimenti relativi all'acquisizione,

all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali

di cui all'articolo 98, il giudice puo' disporre, in alternativa

all'applicazione delle misure di cui al presente articolo e su

istanza della parte interessata, il pagamento di un indennizzo,

qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la parte istante, al momento dell'utilizzazione o della

rivelazione, non conosceva ne', secondo le circostanze, avrebbe

dovuto conoscere, del fatto che i segreti commerciali erano stati

ottenuti da un terzo che li stava utilizzando o rivelando

illecitamente;

b) l'esecuzione di tali misure puo' essere eccessivamente onerosa

per la parte istante;

c) l'indennizzo risulti adeguato in relazione al pregiudizio

subito dalla parte che ha chiesto l'applicazione delle misure.

6-quater. L'indennizzo liquidato a norma del comma 6-ter non

puo', in ogni caso, superare l'importo dei diritti dovuti qualora la

parte istante avesse richiesto l'autorizzazione ad utilizzare i

segreti commerciali per il periodo di tempo per il quale l'utilizzo

degli stessi avrebbe potuto essere vietato.))

7. Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure

menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a

gravame, sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice

che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.

Art. 125

(( (Risarcimento del danno e restituzione dei profitti

dell'autore della violazione) )).

((1. Il risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le

disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile,

tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze

economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del

diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e,

nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il

danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni puo' farne

la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti

della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il

lucro cessante e' comunque determinato in un importo non inferiore a

quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto

pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto

leso.

3. In ogni caso il titolare del diritto leso puo' chiedere la

restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in

alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui

essi eccedono tale risarcimento.))

Art. 126.

Pubblicazione della sentenza

1. L'autorita' giudiziaria puo' ordinare che l'ordinanza cautelare

o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprieta'

industriale sia pubblicata integralmente o in sunto o nella sola

parte dispositiva, tenuto conto della gravita' dei fatti, in uno o

piu' giornali da essa indicati, a spese del soccombente. ((In ogni

caso, sono adottate le misure idonee a garantire la tutela della

riservatezza dei segreti commerciali di cui all'articolo 98.))

((1-bis. Nei procedimenti relativi all'acquisizione,

all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali

di cui all'articolo 98, il giudice, nel decidere se adottare una

delle misure di cui al comma 1 e nel valutarne la proporzionalita',

considera le circostanze del caso concreto e, in particolare:

a) il valore dei segreti commerciali;

b) la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire,

utilizzare o rivelare i segreti commerciali;

c) l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione illecite dei

segreti commerciali;

d) il pericolo di ulteriore utilizzazione o rivelazione illecite

dei segreti commerciali da parte dell'autore della violazione.

1-ter. Ai fini di cui al comma 1-bis, il giudice considera altresi'

se le informazioni sull'autore della violazione siano tali da

consentire l'identificazione di una persona fisica e, in tal caso, se

la pubblicazione di tali informazioni sia giustificata anche in

considerazione degli eventuali danni che la misura puo' provocare

alla vita privata e alla reputazione del medesimo autore.))

Art. 127

Sanzioni penali e amministrative

1. Salva l'applicazione degli articoli 473, 474 e 517 del codice

penale, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente,

introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di

proprieta' industriale valido ai sensi delle norme del presente

codice, e' punito, a querela di parte, con la multa fino a 1.032,91

euro. ((8))

1-bis. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere

alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 121-bis ovvero

fornisce allo stesso false informazioni e' punito con le pene

previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della meta'.

2. Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non

corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia

protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far

credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato,

e' punito con la sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione

amministrativa fino a 2.065,83 euro, anche quando non vi sia danno al

terzo, chiunque faccia uso di un marchio registrato, dopo che la

relativa registrazione e' stata dichiarata nulla, quando la causa di

nullita' comporta la illiceita' dell'uso del marchio, oppure sopprima

il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i

prodotti o le merci a fini commerciali.

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AGGIORNAMENTO (8)

La L. 23 luglio 2009, n. 99, ha disposto (con l'art. 15, comma 2)

che "Con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni

di cui al comma 1, lettera e), all'articolo 127 del codice della

proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio

2005, n. 30, il comma 1 e' abrogato."

Art. 128.

(( (Consulenza tecnica preventiva)

1. Le istanze per l'espletamento della consulenza tecnica

preventiva prevista dall'art. 696-bis del codice di procedura civile,

si propongono al Presidente della sezione specializzata del tribunale

competente per il giudizio di merito, secondo le disposizioni del

medesimo articolo, in quanto compatibili.))

Art. 129.

(( (Descrizione e sequestro)

1. Il titolare di un diritto di proprieta' industriale puo'

chiedere la descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro

subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli oggetti

costituenti violazione di tale diritto, nonche' dei mezzi adibiti

alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la

denunciata violazione e la sua entita'. Sono adottate le misure

idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.

2. Il giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre, sommarie

informazioni, provvede con ordinanza e, se dispone la descrizione,

autorizza l'eventuale prelevamento di campioni degli oggetti di cui

al comma 1. In casi di speciale urgenza, e in particolare quando

eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al

titolare dei diritti o quando la convocazione della controparte

potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento di descrizione o

di sequestro, provvede sull'istanza con decreto motivato.

3. Salve le esigenze della giustizia penale non possono essere

sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi

la violazione di un diritto di proprieta' industriale, finche'

figurino nel recinto di un'esposizione, ufficiale o ufficialmente

riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito

da o per la medesima.

4. I procedimenti di descrizione e di sequestro sono disciplinati

dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti

cautelari, in quanto compatibili e non derogate dal presente codice.

Ai fini della conferma, modifica o revoca della descrizione e

dell'eventuale concessione delle misure cautelari chieste unitamente

o subordinatamente alla descrizione, il giudice fissa l'udienza di

discussione tenendo conto della descrizione allo scopo di valutarne

il risultato.))

Art. 130.

((Esecuzione di descrizione e sequestro))

1. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di

ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o piu'

periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento,

fotografici o di altra natura.

2. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle

operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti e ad essere assistiti

da tecnici di loro fiducia.

3. Decorso il termine dell'articolo 675 del codice di procedura

civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di

sequestro gia' iniziate, ma non possono esserne iniziate altre

fondate sullo stesso provvedimento. Resta salva la facolta' di

chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di

descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.

4. La descrizione e il sequestro possono concernere oggetti

appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purche'

si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati, esportati o messi

in commercio dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i

suddetti provvedimenti e purche' tali oggetti non siano adibiti ad

uso personale.

5. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con

il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui

appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati

eseguiti, entro quindici giorni dalla data di conclusione delle

operazioni stesse a pena di inefficacia.

Art. 131

Inibitoria

1. Il titolare di un diritto di proprieta' industriale puo'

chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione

imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione

delle violazioni in atto, ed in particolare puo' chiedere che siano

disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso

delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro

dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia

proprie-tario o ne abbia comunque la disponibilita', secondo le norme

del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.

L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere

chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi

siano utilizzati per violare un diritto di proprieta' industriale.

1-bis. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non

stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio

di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di

venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora

questi rappresentino un periodo piu' lungo. Il temine decorre dalla

pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla

sua comunicazione.

1-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)).

1-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)).

2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una somma

dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata

e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

Art. 132.

(Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio

cautelare e il giudizio di merito)

1. I provvedimenti di cui agli articoli 126, 128, 129, 131 e 133

possono essere concessi anche in corso di brevettazione o di

registrazione, purche' la domanda sia stata resa accessibile al

pubblico oppure nei confronti delle persone a cui la domanda sia

stata notificata.

2. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non

stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio

di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di

venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora

questi rappresentino un periodo piu' lungo. Il termine decorre dalla

pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla

sua comunicazione. Se sono state chieste misure cautelari ulteriori

alla descrizione unitamente o subordinatamente a quest'ultima, ai

fini del computo del termine si fa riferimento all'ordinanza del

giudice designato che si pronuncia anche su tali ulteriori misure.

3. Se il giudizio di merito non e' iniziato nel termine perentorio

di cui al comma 2, ovvero se successivamente al suo inizio si

estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai

provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice

di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad

anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi

ciascuna parte puo' iniziare il giudizio di merito.

5. In tutti i procedimenti cautelari il giudice, ai fini

dell'ottenimento di sommarie indicazioni tecniche, puo' disporre una

consulenza tecnica.

((5-bis. In tutti i procedimenti cautelari relativi

all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei

segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice puo', su

istanza di parte, in alternativa all'applicazione delle misure

cautelari, autorizzare la parte interessata a continuare ad

utilizzare i segreti commerciali prestando idonea cauzione per

l'eventuale risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore. E'

vietata la rivelazione a terzi dei segreti commerciali di cui e'

autorizzata l'utilizzazione a norma del primo periodo.

5-ter. Nel provvedere sulle domande cautelari in materia di

acquisizione, utilizzazione o rivelazione illecite dei segreti

commerciali di cui all'articolo 98, il giudice considera le

circostanze di cui all'articolo 124, comma 6-bis. Delle medesime

circostanze il giudice tiene conto ai fini della valutazione di

proporzionalita' delle misure.

5-quater. Fermo quanto previsto dal comma 4, se le misure cautelari

adottate a tutela dei segreti commerciali di cui all'articolo 98

divengono inefficaci, ai sensi del comma 3, per mancato inizio del

giudizio di merito nel termine perentorio di cui al comma 2 ovvero

perdono efficacia a causa di un'azione o di un'omissione del

ricorrente, ovvero se viene successivamente accertato che

l'acquisizione, l'utilizzo o la rivelazione illeciti dei predetti

segreti commerciali non sussisteva, il ricorrente e' tenuto a

risarcire il danno cagionato dalle misure adottate.))

Art. 133.

Tutela cautelare dei nomi a dominio

1. L'Autorita' giudiziaria puo' disporre, in via cautelare, oltre

all'inibitoria ((dell'uso nell'attivita' economica del nome a

dominio)) illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento

provvisorio, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione

di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento.

Art. 134

(( (Norme in materia di competenza).

1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate

previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168:

a) i procedimenti giudiziari in materia di proprieta' industriale

e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che

non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei

diritti di proprieta' industriale, nonche' in materia di illeciti

afferenti all'esercizio dei diritti di proprieta' industriale ai

sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82

del Trattato che istituisce la Comunita' europea, la cui cognizione

e' del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano

ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza

delle sezioni specializzate;

b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64,

65, 98 e 99 del presente codice;

c) le controversie in materia di indennita' di espropriazione dei

diritti di proprieta' industriale, di cui conosce il giudice

ordinario;

d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del

Consiglio dell'ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice

ordinario)).

Art. 135.

Commissione dei ricorsi

1. Contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi

che respingono totalmente o parzialmente una domanda o istanza che

rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di

un diritto e negli ((altri)) casi previsti dal presente codice, e'

ammesso ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla

data di ricevimento della comunicazione del provvedimento alla

Commissione dei ricorsi.

2. La Commissione dei ricorsi, (( . . . )), e' composta di un

presidente, un presidente aggiunto e di otto membri scelti fra i

magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere d'appello,

sentito il Consiglio superiore della magistratura, o tra i professori

di materie giuridiche delle universita' o degli istituti superiori

dello Stato.

3. La Commissione si articola in due sezioni, presiedute dal

presidente e dal ((presidente)) aggiunto. Il presidente, il

presidente aggiunto ed i membri della Commissione sono nominati con

decreto del Ministro delle attivita' produttive, durano in carica due

anni. L'incarico e' rinnovabile.

4. Alla Commissione di cui al comma 2 possono essere aggregati

tecnici scelti dal presidente tra i professori delle universita' e

degli istituti superiori e tra i consulenti in proprieta'

industriale, iscritti all'Ordine aventi una comprovata esperienza

come consulenti tecnici d'ufficio, per riferire su singole questioni

ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo.

5. La scelta dei componenti la Commissione anzidetta, nonche' dei

tecnici, puo' cadere sia su funzionari in attivita' di servizio, sia

su funzionari a riposo, ferme le categorie di funzionari entro le

quali la scelta deve essere effettuata.

6. La Commissione dei ricorsi e' assistita da una segreteria i cui

componenti sono nominati con lo stesso decreto di costituzione della

Commissione, o con decreto a parte. I componenti della segreteria

debbono essere scelti fra i funzionari dell'Ufficio italiano brevetti

e marchi ed il trattamento economico e' quello stabilito dalla

vigente normativa legislativa, regolamentare o contrattuale.

7. La Commissione dei ricorsi ha funzione consultiva del Ministero

delle attivita' produttive nella materia della proprieta'

industriale. Tale funzione viene esercitata su richiesta del

Ministero delle attivita' produttive. Le sedute della Commissione in

sede consultiva non sono valide se non sia presente la maggioranza

assoluta dei suoi membri aventi voto deliberativo.

8. I compensi per i componenti la Commissione, i componenti la

segreteria della Commissione ed i tecnici aggregati alla Commissione,

sono determinati con decreto del Ministro delle attivita' produttive,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 136.

Procedura avanti la Commissione dei Ricorsi

1. Il ricorso deve essere notificato tanto all'Ufficio italiano

brevetti e marchi quanto ai controinteressati ai quali l'atto

direttamente si riferisce entro il termine di sessanta giorni da

quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la comunicazione, o ne

abbia avuto conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la

comunicazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine

della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge

o di regolamento, salvo l'obbligo di integrare con le ulteriori

notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dalla

Commissione dei ricorsi. Il ricorso, con la prova delle avvenute

notifiche, con copia del provvedimento impugnato ove in possesso del

ricorrente e con ((i documenti di cui il ricorrente)) intenda

avvalersi in giudizio, deve essere depositato, entro il termine di

trenta giorni dall'ultima notifica, presso gli uffici di cui

all'articolo 147 o inviato direttamente, per raccomandata postale,

alla segreteria della Commissione dei ricorsi, presso l'Ufficio

italiano brevetti e marchi.

2. Insieme al ricorso, deve presentarsi la prova del pagamento del

contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente

della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

3. All'originale del ricorso devono essere unite tante copie in

carta libera quanti sono i componenti della Commissione e le

controparti, salva, tuttavia, la facolta' del Presidente della

Commissione di richiedere agli interessati un numero maggiore di

copie.

4. La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e

della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.

L'Ufficio italiano brevetti e marchi, entro trenta giorni dalla

((scadenza del termine di deposito)) del ricorso, deve produrre,

mediante inserimento in apposito fascicolo tenuto dalla segreteria

della Commissione, l'eventuale provvedimento impugnato nonche' gli

atti ed i documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato, quelli

in esso citati, e quelli che l'ufficio ritiene utili al giudizio.

5. Il Presidente della Commissione assegna il ricorso alla sezione

competente. Il Presidente o il Presidente aggiunto nomina un relatore

tra i componenti assegnati alla sezione e, ove si tratti di questioni

di natura tecnica, puo' nominare anche uno o piu' relatori aggiunti,

scelti tra i tecnici aggregati.

6. Il Presidente, o il relatore da lui delegato, fissa i termini,

non superiori in ogni caso a sessanta giorni, per la presentazione

delle memorie e delle repliche delle controparti e per il deposito

dei relativi documenti.

7. Scaduti i termini di cui al comma 6, la Commissione puo'

disporre i mezzi istruttori che ritiene opportuni, stabilendo le

modalita' della loro assunzione. Il Presidente, o il relatore da lui

delegato, durante il corso dell'istruttoria, puo' sentire le parti

per eventuali chiarimenti. Ove i mezzi istruttori non siano

necessari, o, comunque, dopo l'espletamento di essi, il Presidente

fissa la data per la discussione dinanzi alla Commissione.

8. Le sezioni della Commissione, quando decidono sui ricorsi,

giudicano con l'intervento di un Presidente e di due membri aventi

voto deliberativo.

9. La Commissione ha facolta' di chiedere all'Ufficio italiano

brevetti e marchi chiarimenti e documenti.

10. Il ricorrente, o il suo mandatario se vi sia, che ne faccia

domanda in tempo utile e comunque almeno due giorni prima della

discussione ha diritto di essere ammesso ad esporre oralmente le sue

ragioni. Il ricorrente puo' stare in giudizio personalmente o puo'

farsi assistere da un legale ((o da un mandatario abilitato con la

partecipazione anche di un tecnico)). L'Ufficio puo' costituirsi in

giudizio come Amministrazione resistente con un proprio funzionario.

Aperta la seduta, il relatore riferisce sul ricorso. Successivamente

le parti, od i loro incaricati, espongono le loro ragioni e, nel caso

di richiesta dei membri della Commissione, il direttore dell'Ufficio

italiano brevetti e marchi o il funzionario dello stesso ufficio, da

lui designato a rappresentarlo, fornisce le notizie ed i documenti

richiesti.

11. Ogni interessato, prima della chiusura della discussione del

ricorso, puo' presentare alla Commissione memorie esplicative. Se,

durante la discussione, emergono fatti nuovi influenti sulla

decisione essi devono essere contestati alle parti.

12. La Commissione ha sempre facolta' di disporre i mezzi

istruttori che creda opportuni ed ha altresi' facolta', in ogni caso,

di ordinare il differimento della decisione, o anche della

discussione, ad altra seduta.

13. La Commissione decide dopo che le parti si sono allontanate.

14. La Commissione dei ricorsi, ove ritenga irricevibile o

inammissibile il ricorso, lo dichiara con sentenza; se riconosce che

il ricorso e' infondato, lo rigetta con sentenza; se accoglie il

ricorso annulla l'atto in tutto o in parte ((e adotta i provvedimenti

conseguenti)).

15. Il relatore, od un altro membro della Commissione, e'

incaricato di redigere la sentenza esponendo i motivi della

decisione.

16. La sentenza e' notificata, per raccomandata postale, a cura

della segreteria della Commissione, all'interessato od al suo

mandatario, se nominato, ed e' pubblicata nel Bollettino ufficiale,

nella sola parte dispositiva, salva la facolta' della Commissione di

disporre che le sentenze vengano pubblicate integralmente nel detto

bollettino quando riguardino questioni di massima e quando la

pubblicazione non possa recare pregiudizio.

17. Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave ed

irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero

dal comportamento inerte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi,

durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso,

chiede l'emanazione di misure cautelari che appaiono, secondo le

circostanze, piu' idonee ad assicurare interinalmente gli effetti

della decisione sul ricorso, la Commissione dei ricorsi si pronuncia

sull'istanza con ordinanza emessa in Camera di Consiglio. Prima della

trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravita' e

urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data

della Camera di Consiglio, il ricorrente puo', contestualmente alla

domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti,

chiedere al Presidente della Commissione dei ricorsi, o alla sezione

cui il ricorso e' assegnato, di disporre misure cautelari

provvisorie. Il Presidente provvede con decreto motivato, anche in

assenza di contraddittorio. Il decreto e' efficace sino alla

pronuncia del Collegio, a cui l'istanza cautelare e' sottoposta nella

prima Camera di Consiglio utile. In sede di decisione della domanda

cautelare, la Commissione dei ricorsi, accertata la completezza del

contraddittorio e dell'istruttoria e dove ne ricorrono i presupposti,

sentite sul punto le parti costituite, puo' definire il giudizio nel

merito a norma dei precedenti commi.

18. La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari

concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono

ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.

19. Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato

ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto

solo parzialmente, la parte interessata puo', con istanza motivata e

notificata alle altre parti, chiedere alla Commissione dei ricorsi le

opportune disposizioni attuative. La Commissione dei ricorsi esercita

i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui

all'articolo 27, primo comma, n. 4), del testo unico delle leggi sul

Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.

1054, e successive modificazioni, e dispone l'esecuzione

dell'ordinanza cautelare indicandone le modalita' e, ove occorra, il

soggetto che deve provvedere.

Art. 137.

Esecuzione forzata e sequestro dei titoli di proprieta' industriale

1. I diritti patrimoniali di proprieta' industriale possono formare

oggetto di esecuzione forzata.

2. All'esecuzione si applicano le norme stabilite dal codice di

procedura civile per l'esecuzione sui beni mobili.

3. Il pignoramento del titolo di proprieta' industriale si esegue

con atto notificato al debitore, a mezzo di ufficiale giudiziario.

L'atto deve contenere:

a) la dichiarazione di pignoramento del titolo di proprieta'

industriale, previa menzione degli elementi atti ad identificarlo;

b) la data del titolo e della sua spedizione in forma esecutiva;

c) la somma per cui si procede all'esecuzione;

d) il cognome, nome e domicilio, o residenza, del creditore e del

debitore;

e) il cognome e nome dell'ufficiale giudiziario.

4. Il debitore, dalla data della notificazione, assume gli obblighi

del sequestratario giudiziale del titolo di proprieta' industriale,

anche per quanto riguarda gli eventuali frutti. I frutti, maturati

dopo la data della notificazione, derivanti dalla concessione d'uso

del diritto di proprieta' industriale, si cumulano con il ricavato

della vendita, ai fini della successiva attribuzione.

5. Si osservano, nei riguardi della notificazione dell'atto di

pignoramento, le norme contenute nel codice di procedura civile per

la notificazione delle citazioni. Se colui al quale l'atto di

pignoramento deve essere notificato non abbia domicilio o residenza

nello Stato, ne' abbia in questo eletto domicilio, la notificazione

e' eseguita presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. In

quest'ultimo caso, copia dell'atto e' affissa nell'Albo dell'Ufficio

ed inserita nel Bollettino ufficiale.

6. L'atto di pignoramento del diritto di proprieta' industriale

deve essere trascritto, a pena di inefficacia, entro otto giorni

dalla notifica. Avvenuta la trascrizione dell'atto di pignoramento

del diritto di proprieta' industriale, e finche' il pignoramento

stesso spiega effetto, i pignoramenti successivamente trascritti

valgono come opposizione sul prezzo di vendita, quando siano

notificati al creditore procedente.

7. La vendita e l'aggiudicazione dei diritti di proprieta'

industriale pignorati sono fatte con le corrispondenti norme

stabilite dal codice di procedura civile in quanto applicabili, salve

le disposizioni particolari del presente codice.

8. La vendita del diritto di proprieta' industriale non puo' farsi

se non siano trascorsi almeno trenta giorni dal pignoramento. Un

termine di venti giorni deve decorrere, per la vendita, dal decreto

di fissazione del giorno della vendita stessa. Il giudice, per la

vendita e l'aggiudicazione dei diritti di proprieta' industriale,

dispone le forme speciali che ritiene opportune nei singoli casi,

provvedendo altresi' per l'annunzio della vendita al pubblico, anche

in deroga alle norme del codice di procedura civile. All'uopo il

giudice puo' stabilire che l'annunzio sia affisso nei locali della

Camera di commercio ed in quelli dell'Ufficio italiano brevetti e

marchi e pubblicato nel Bollettino dei diritti di proprieta'

industriale.

9. Il verbale di aggiudicazione deve contenere gli estremi del

diritto di proprieta' industriale giuste le risultanze dei relativi

titoli.

10. Il creditore istante, nell'esecuzione forzata sui diritti di

proprieta' industriale, deve notificare almeno dieci giorni prima

della vendita, ai creditori titolari dei diritti di garanzia,

trascritti, l'atto di pignoramento e il decreto di fissazione del

giorno della vendita. Questi ultimi creditori devono depositare,

nella cancelleria dell'autorita' giudiziaria competente, le loro

domande di collocazione con i documenti giustificativi entro quindici

giorni dalla vendita. Chiunque vi abbia interesse puo' esaminare

dette domande e i documenti.

11. Trascorso il termine di quindici giorni, previsto nel ((comma

10)), il giudice, su istanza di una delle parti, fissa l'udienza

nella quale proporra' lo stato di graduazione e di ripartizione del

prezzo ricavato dalla vendita e dagli eventuali frutti. Il giudice,

nell'udienza, accertata l'osservanza delle disposizioni del comma 8,

ove le parti non si siano accordate sulla distribuzione del ricavato

dei frutti, procede alla graduazione fra i creditori ed ((alla

distribuzione di tale ricavato)) dei frutti stessi, secondo le

relative norme stabilite nel codice di procedura civile per

l'esecuzione mobiliare. I crediti con mora, eventuali o condizionati,

diventano esigibili secondo le norme del codice civile.

12. L'aggiudicatario del diritto di proprieta' industriale ha

diritto di ottenere che siano cancellate le trascrizioni dei diritti

di garanzia sul titolo corrispondente, depositando, presso l'Ufficio

italiano brevetti e marchi, copia del verbale di aggiudicazione e

attestato del cancelliere dell'avvenuto versamento del prezzo di

aggiudicazione, osservate le norme per la cancellazione delle

trascrizioni.

13. I diritti di proprieta' industriale, ancorche' in corso di

concessione o di registrazione, possono essere oggetto di sequestro.

Alla procedura del sequestro si applicano le disposizioni in materia

di esecuzione forzata stabilite dal presente articolo ed altresi'

quelle sul sequestro, stabilite dal codice di procedura civile.

14. Le controversie in materia di esecuzione forzata e di sequestro

dei diritti di proprieta' industriale si propongono davanti

all'autorita' giudiziaria dello Stato competente a norma

dell'articolo 120.

Art. 138.

Trascrizione

1. Debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso

l'Ufficio italiano brevetti e marchi:

a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che

trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprieta'

industriale;

b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che

costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali

di godimento privilegi speciali o diritti di garanzia, costituiti ai

sensi dell'articolo 140 concernenti i titoli anzidetti;

c) gli atti di divisione, di societa', di transazione, di

rinuncia, relativi ai diritti enunciati nelle lettere a) e b);

d) il verbale di pignoramento;

e) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata;

f) il verbale di sospensione della vendita di parte dei diritti

di proprieta' industriale pignorati per essere restituiti al

debitore, a norma del codice di procedura civile;

g) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilita';

h) le sentenze che dichiarano l'esistenza degli atti indicati

nelle lettere a), b) e c), quando tali atti non siano stati

precedentemente trascritti. Le sentenze che pronunciano la nullita',

l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un

atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione

dell'atto al quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte

le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al

presente articolo. In tale caso gli effetti della trascrizione della

sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda

giudiziale;

i) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione

legittima e le sentenze relative;

l) le sentenze di rivendicazione di diritti di proprieta'

industriale e le relative domande giudiziali;

m) le sentenze che dispongono la conversione di titoli di

proprieta' industriale nulli e le relative domande giudiziali;

n) le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui

al presente articolo. In tal caso gli effetti della trascrizione

della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda

giudiziale.

2. La trascrizione e' soggetta al pagamento del diritto prescritto.

3. Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare

apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando

copia autentica dell'atto pubblico ovvero l'originale o la copia

autentica della scrittura privata autenticata ovvero qualsiasi altra

documentazione prevista dall'((articolo 196)).

4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, esaminata la regolarita'

formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la

data di presentazione della domanda.

5. L'ordine delle trascrizioni e' determinato dall'ordine di

presentazione delle domande.

6. Le omissioni o le inesattezze che non inducano incertezza

assoluta sull'atto che si intende trascrivere o sul titolo di

proprieta' industriale a cui l'atto si riferisce non comportano

l'invalidita' della trascrizione.

Art. 139.

Effetti della trascrizione

1. Gli atti e le sentenze, tranne i testamenti e gli altri atti e

sentenze indicati alle lettere d), i) ed l) dell'articolo 138,

finche' non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi

che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato

diritti sul titolo di proprieta' industriale.

2. Nel conflitto di piu' acquirenti dello stesso diritto di

proprieta' industriale dal medesimo titolare, e' preferito chi ha

trascritto per primo il suo titolo di acquisto.

3. La trascrizione del verbale di pignoramento, finche' dura la sua

efficacia, sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori degli

atti e delle sentenze anzidetti. Gli effetti di tali trascrizioni

vengono meno dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione,

purche' avvenga entro tre mesi dalla data della aggiudicazione

stessa.

4. I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta legittima

successione e le sentenze relative sono trascritti solo per stabilire

la continuita' dei trasferimenti.

5. Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o

in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un

brevetto europeo, a condizione che siano stati ((iscritti nel

registro dei brevetti europei o trascritti)) nel Registro italiano

dei brevetti europei.

Art. 140.

Diritti di garanzia

1. I diritti di garanzia sui titoli di proprieta' industriale

devono essere costituiti per crediti di denaro.

2. Nel concorso di piu' diritti di garanzia, il grado e'

determinato dall'ordine delle trascrizioni.

3. La cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garanzia e'

eseguita in seguito alla produzione dell'atto di consenso del

creditore con sottoscrizione autenticata ovvero quando la

cancellazione sia ordinata con sentenza passata in giudicato ovvero

in seguito al soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia a

seguito di esecuzione forzata.

4. Per la cancellazione e' dovuto lo stesso diritto prescritto per

la trascrizione.

Art. 141.

Espropriazione

1. Con esclusione dei diritti sui marchi, i diritti di proprieta'

industriale, ancorche' in corso di registrazione o di brevettazione,

possono essere espropriati dallo Stato nell'interesse della difesa

militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilita'.

2. L'espropriazione puo' essere limitata al diritto di uso per i

bisogni dello Stato, fatte salve le previsioni in materia di licenze

obbligatorie in quanto compatibili.

3. Con l'espropriazione anzidetta, quando sia effettuata

nell'interesse della difesa militare del Paese e riguardi titoli di

proprieta' industriale di titolari italiani, e' trasferito

all'amministrazione espropriante anche il diritto di chiedere titoli

di proprieta' industriale all'estero.

Art. 142.

Decreto di espropriazione

1. L'espropriazione viene disposta per decreto del Presidente della

Repubblica, su proposta del Ministro competente, di concerto con i

Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze,

sentito il Consiglio dei ministri, se il provvedimento interessa la

difesa militare del Paese o, negli altri casi, la Commissione dei

ricorsi.

2. Il decreto di espropriazione nell'interesse della difesa

militare del Paese, quando viene emanato prima della stampa

dell'attestato di brevettazione o di registrazione, puo' contenere

l'obbligo e stabilire la durata del segreto sull'oggetto del titolo

di proprieta' industriale.

3. La violazione del segreto e' punita ai sensi dell'articolo 262

del codice penale.

4. Nel decreto di espropriazione e' fissata l'indennita' spettante

al titolare del diritto di proprieta' industriale, determinata sulla

base del valore di mercato di esso, sentita la Commissione dei

ricorsi.

((5. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'

disciplinata dal codice del processo amministrativo.))

Art. 143.

Indennita' di espropriazione

1. Ove il titolare del diritto espropriato non accetti l'indennita'

fissata ai sensi dell'articolo 142 ed in mancanza di accordo fra il

titolare e l'amministrazione procedente, l'indennita' e' determinata

da un collegio di arbitratori.

2. All'inventore o all'autore, il quale provi di avere perduto il

diritto di priorita' all'estero per il ritardo della decisione

negativa del Ministero in merito all'espropriazione, e' concesso un

equo indennizzo, osservate le norme relative all'indennita' di

espropriazione.

3. I decreti di espropriazione devono essere annotati nel Registro

dei titoli di proprieta' industriale a cura dell'Ufficio italiano

brevetti e marchi.

Sezione II

Misure contro la pirateria

Art. 144.

Atti di pirateria

((1. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono

atti di pirateria le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e

modelli registrati e le violazioni di altrui diritti di proprieta'

industriale realizzate dolosamente in modo sistematico.))

Art. 144-bis

(( (Sequestro conservativo) ))

((1. Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze

atte a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno,

l'autorita' giudiziaria puo' disporre, ai sensi dell'articolo 671 del

codice di procedura civile, il sequestro conservativo dei beni mobili

ed immobili del preteso autore della violazione, compreso il blocco

dei suoi conti bancari e di altri beni fino alla concorrenza del

presumibile ammontare del danno. A tale fine l'autorita' giudiziaria

puo' disporre la comunicazione della documentazione bancaria,

finanziaria o commerciale oppure autorizzare l'accesso alle

pertinenti informazioni.))

Art. 145

(( (Consiglio nazionale anticontraffazione)

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituito il

Consiglio nazionale anticontraffazione, con funzioni di indirizzo,

impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni

amministrazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di

contrasto della contraffazione a livello nazionale.

2. Il Consiglio nazionale anticontraffazione e' presieduto dal

Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui

designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli interessi

pubblici e privati e assicurare le necessarie sinergie tra

amministrazione pubblica e imprese, il Consiglio e' composto da un

rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un

rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un

rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un

rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un

rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del

Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero per i

beni e le attivita' culturali, da un rappresentante del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante del Ministero

della salute, e da un rappresentante del Dipartimento della funzione

pubblica e da un rappresentante designato dall'ANCI. Il Consiglio

puo' invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione dei temi

trattati, rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche nonche'

delle categorie di imprese, lavoratori e consumatori.

3. Le modalita' di funzionamento del Consiglio nazionale

anticontraffazione sono definite con decreto del Ministro dello

sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle

finanze, degli affari esteri, della difesa, delle politiche agricole

alimentari e forestali, dell'interno, della giustizia, per i beni e

le attivita' culturali, del lavoro e delle politiche sociali e della

salute. Le attivita' di segreteria sono svolte dalla Direzione

generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti

e marchi.

4. La partecipazione al Consiglio nazionale anticontraffazione non

da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o

rimborsi spese. All'attuazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede

nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente.))

Art. 146.

Interventi contro la pirateria

1. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attivita'

produttive segnala alla Procura della Repubblica, competente per

territorio, per le iniziative di sua competenza, i casi di pirateria.

2. Fatta salva la repressione dei reati e l'applicazione della

normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, di competenza

dell'autorita' doganale, il Ministero delle attivita' produttive, per

il tramite del Prefetto della provincia interessata e i sindaci,

limitatamente al territorio comunale, possono disporre anche

d'ufficio, il sequestro amministrativo della merce contraffatta e,

decorsi tre mesi, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria di

cui al comma 3, procedere alla sua distruzione, a spese del

contravventore. E' fatta salva la facolta' di conservare i campioni

da utilizzare a fini giudiziari.

3. Competente ad autorizzare la distruzione e' il presidente della

sezione specializzata di cui all'articolo 120, nel cui territorio e'

compiuto l'atto di pirateria, su richiesta dell'amministrazione

statale o comunale che ha disposto il sequestro.

4. L'opposizione avverso il provvedimento di distruzione di cui al

comma 2 e' proposta ((davanti alla sezione specializzata del

Tribunale competente per territorio)) nelle forme di cui agli

articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive

modificazioni. Il termine per ricorrere decorre dalla data di

notificazione del provvedimento o da quella della sua pubblicazione,

per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Capo IV

ACQUISTO E MANTENIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E

RELATIVE PROCEDURE

Sezione I

Domande in generale

Art. 147.

Deposito delle domande e delle istanze

1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi

notificati menzionati nel presente codice, ad eccezione di quanto

previsto da convenzioni ed accordi internazionali, sono depositati,

presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di

commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti

pubblici determinati con decreto del Ministro dello sviluppo

economico. Con decreto dello stesso Ministro, con rispetto delle

previsioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

sono determinate le modalita' di deposito, quivi comprese quelle da

attuare mediante ricorso ad altri mezzi di comunicazione. Gli uffici

o enti anzidetti, all'atto del ricevimento rilasciano l'attestazione

dell'avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni trasmettono

all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle forme indicate nel

decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione.

2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi sono tenuti ad

adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza del segreto

d'ufficio.

3. Non possono, ne' direttamente, ne' per interposta persona,

chiedere brevetti per invenzioni industriali o divenire cessionari

gli impiegati addetti all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non

dopo due anni da quando abbiano cessato di appartenere al loro

ufficio.

((3-bis. In ciascuna domanda il richiedente deve indicare o

eleggere domicilio in uno Stato membro dell'Unione europea o dello

Spazio economico europeo per ricevervi tutte le comunicazioni e

notificazioni da farsi a norma del presente codice. Qualora il

richiedente si avvalga delle prestazioni di un mandatario, si

applicano le disposizioni dell'articolo 201)).

((3-ter. Salvo quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge

29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge

28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, nei casi in cui le

disposizioni del presente codice prevedono l'obbligo di indicare o

eleggere domicilio, le imprese, i professionisti o i loro mandatari,

se vi siano, devono anche indicare il proprio indirizzo di posta

elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica

basato su tecnologie che certifichino la data e l'ora dell'invio e

della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto

delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi

internazionali. Gli oneri delle comunicazioni a cui l'Ufficio

italiano brevetti e marchi e' tenuto a norma del presente codice sono

a carico dell'interessato, anche se persona fisica, qualora sia stata

omessa l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata

o di analoga modalita' di comunicazione.

3-quater. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio ai

sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonche' in tutti gli altri casi di

irreperibilita', le comunicazioni e le notificazioni sono eseguite

mediante affissione di copia dell'atto o di avviso del contenuto di

esso nell'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi)).

Art. 148.

Ricevibilita' ed integrazione delle domande e data di deposito

1. Le domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione di

cui all'articolo 147, comma 1, non sono ricevibili se il richiedente

non e' identificabile o non e' raggiungibile e, nel caso dei marchi

di primo deposito, anche quando la domanda non contiene la

riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti ovvero dei servizi.

L'irricevibilita', salvo quanto stabilito nel comma 3, e' dichiarata

dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

2 L'Ufficio italiano brevetti e marchi invita il richiedente a fare

le necessarie integrazioni, soggette ad un diritto di mora in caso di

pagamento tardivo, entro il termine di due mesi dalla data della

comunicazione se constata che:

a) alla domanda di invenzioni industriali e modelli di utilita'

non e' allegato un documento che possa essere assimilato ad una

descrizione ovvero manchi parte della descrizione o un disegno in

essa richiamato ovvero la domanda contiene, in sostituzione della

descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore di cui non sono

forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui e' avvenuto

il deposito ed i dati identificativi del richiedente;

b) alla domanda di varieta' vegetale non e' allegato almeno un

esemplare della descrizione con almeno un esemplare delle fotografie

in essa richiamate;

c) alla domanda di modelli e disegni non e' allegata la

riproduzione grafica o fotografica;

d) alla domanda di topografie non e' allegato un documento che ne

consenta l'identificazione;

e) non sono consegnati i documenti comprovanti il pagamento dei

diritti prescritti entro il termine di cui all'articolo 226.

e-bis) non e' indicato un domicilio ((...)) ovvero un mandatario

abilitato.

3. Se il richiedente ottempera all'invito dell'ufficio entro il

termine di cui al comma 2 o provvede spontaneamente alla relativa

integrazione, l'Ufficio riconosce quale data del deposito, da valere

a tutti gli effetti, quella di ricevimento della integrazione

richiesta e ne da' comunicazione al richiedente. Se il richiedente

non ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di cui al

comma 2, salvo il caso in cui, entro tale termine, abbia fatto

espressa rinuncia alla parte della descrizione o disegno mancanti di

cui al comma 2, lettera a), l'Ufficio dichiara l'irricevibilita'

della domanda ai sensi del comma 1.

4. Se tuttavia l'integrazione concerne solo la prova dell'avvenuto

pagamento dei diritti nel termine prescritto ovvero l'indicazione del

domicilio o del mandatario ((...)) e tale prova o indicazione e'

consegnata entro il termine di cui al comma 2, l'Ufficio riconosce

quple data di deposito quella del ricevimento della domanda.

5. Tutte le domande, le istanze ed i ricorsi di cui all'articolo

147, con gli atti allegati, devono essere redatti in lingua italiana.

Degli atti in lingua diversa dall'italiana, deve essere fornita la

traduzione in lingua italiana. La traduzione puo' essere dichiarata

conforme al testo originale dal richiedente o da un mandatario

abilitato. Se la descrizione e' presentata in lingua diversa da

quella italiana, la traduzione in lingua italiana deve essere

depositata entro il termine fissato dall'Ufficio.

5-bis. L'Ufficio, su istanza, rilascia copia o copia autentica dei

documenti o dei riferimenti prodotti all'atto del deposito. La

traduzione italiana, ove presentata successivamente, viene allegata

su richiesta.

Art. 149.

Deposito delle domande di brevetto europeo

1. Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso

l'Ufficio italiano brevetti e marchi secondo le modalita' previste

dal regolamento di attuazione.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e 2. Ai

fini dell'applicazione di tali disposizioni, la domanda deve essere

corredata da ((un riassunto in lingua italiana che definisca in modo

esauriente le caratteristiche dell'invenzione, nonche' da una copia

degli eventuali disegni)), nonche' degli eventuali disegni.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi informa immediatamente

l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto deposito della domanda.

Art. 150.

Trasmissione della domanda di brevetto europeo

1. Le domande di brevetto europeo il cui oggetto, ad avviso del

servizio militare brevetti del Ministero della difesa, e'

manifestamente non suscettibile di essere vincolato al segreto per

motivi di difesa militare, sono trasmesse, a cura dell'Ufficio

italiano brevetti e marchi, all'Ufficio europeo dei brevetti nel piu'

breve termine possibile e, comunque, entro sei settimane dalla data

del loro deposito.

2. Nel caso in cui le domande di brevetto europeo si considerano

ritirate a norma dell'articolo 77, paragrafo 5, della Convenzione sul

brevetto europeo, il richiedente, entro tre mesi dalla data di

ricezione della comunicazione, ha facolta' di chiedere la

trasformazione della domanda in domanda di brevetto italiano per

invenzione industriale.

3. Fatte salve le disposizioni a tutela del segreto sulle

invenzioni interessanti la difesa militare del Paese, l'Ufficio

italiano brevetti e marchi qualora non siano ancora trascorsi venti

mesi dalla data di deposito o di priorita', trasmette copia della

richiesta di trasformazione di cui al comma 2 ai servizi centrali

degli altri Stati indicati nella richiesta medesima, allegando una

copia della domanda di brevetto europeo prodotta dall'istante.

Art. 151.

Deposito della domanda internazionale

1. Le persone fisiche e giuridiche italiane e quelle che abbiano il

domicilio o la sede in Italia possono depositare le domande

internazionali per la protezione delle invenzioni presso l'Ufficio

italiano brevetti e marchi, il quale agisce in qualita' di ufficio

ricevente ai sensi dell'articolo 10 del Trattato di cooperazione in

materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge

26 maggio 1978, n. 260.

2. La domanda puo' essere presentata presso l'Ufficio italiano

brevetti e marchi secondo quanto previsto dal regolamento di

attuazione; la data di deposito della domanda viene determinata a

norma dell'articolo 11 del Trattato di cooperazione in materia di

brevetti.

3. La domanda internazionale puo' essere depositata anche presso

l'Ufficio europeo dei brevetti, nella sua qualita' di ufficio

ricevente, ai sensi dell'articolo 151 della Convenzione sul brevetto

europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n.

260, e presso l'Organizzazione mondiale della proprieta'

intellettuale di Ginevra quale ufficio ricevente, osservate le

disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e 2.

Art. 152.

Requisiti della domanda internazionale

1. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni

del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno

1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, e del suo

regolamento di esecuzione.

2. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 198, commi 1 e 2,

la domanda deve essere corredata da ((un riassunto in lingua italiana

che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione,

nonche' da una copia degli eventuali disegni)), nonche' degli

eventuali disegni.

3. La domanda internazionale e ciascuno dei documenti allegati, ad

eccezione di quelli comprovanti il pagamento delle tasse, devono

essere depositati in un originale e due copie. Le copie mancanti sono

approntate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi a spese del

richiedente.

Art. 153.

Segretezza della domanda internazionale

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo consenso del

richiedente, rende accessibile al pubblico la domanda solo dopo che

abbia avuto luogo la pubblicazione internazionale o sia pervenuta

all'ufficio designato la comunicazione di cui all'articolo 20 del

Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970,

ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, o la copia di cui

all'articolo 22 del medesimo Trattato o, comunque, decorsi venti mesi

dalla data di priorita'.

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' dare comunicazione di

essere stato designato, rivelando unicamente il nome del richiedente,

il titolo dell'invenzione, la data del deposito e il numero della

domanda internazionale.

Art. 154.

Trasmissione della domanda internazionale

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi trasmette all'Ufficio

internazionale e all'amministrazione che viene incaricata della

ricerca la domanda internazionale entro i termini previsti dalle

regole 22 e 23 del regolamento di esecuzione del Trattato di

cooperazione in materia di brevetti.

2. Se quindici giorni prima della data di scadenza del termine per

la trasmissione dell'esemplare originale della domanda

internazionale, fissato dalla regola 22 del regolamento di esecuzione

del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, e' pervenuta dal

Ministero della difesa l'imposizione del vincolo del segreto,

l'Ufficio ne da' comunicazione al richiedente, diffidandolo ad

osservare l'obbligo del segreto.

3. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma

2, puo' essere chiesta la trasformazione della domanda internazionale

in una domanda nazionale che assume la stessa data di quella

internazionale; se la trasformazione non viene richiesta, la domanda

si intende ritirata.

Art. 155.

Deposito di domande internazionali di disegni e modelli

1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il

domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare

le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli

direttamente ((presso)) l'Ufficio internazionale oppure presso

l'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'articolo 4, comma

1, dell'Accordo dell'Aja relativo al deposito internazionale dei

disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, e successive

revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744, e di seguito

chiamato: Accordo.

2. La domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo'

anche essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

3. La data di deposito della domanda e' quella dell'articolo 6,

comma 2, dell'Accordo.

4. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni

dell'Accordo e del relativo regolamento di esecuzione, oltre che alle

istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale, ed

essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti

dall'Ufficio internazionale.

Art. 156.

Domanda di registrazione di marchio

1. La domanda di registrazione di marchio deve contenere:

a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se

vi sia;

b) la eventuale rivendicazione della priorita' ovvero della data

da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento

di conversione di precedente domanda comunitaria o di registrazione

internazionale ai sensi del protocollo relativo all'Accordo di Madrid

per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989,

ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169;

c) la riproduzione del marchio;

d) l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio e'

destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della

classificazione di cui all'Accordo di Nizza sulla classificazione

internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione

dei marchi, testo di Ginevra del ((13 maggio 1977)), ratificato con

legge 27 aprile 1982, n. 243.

2. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto

di nomina ai sensi dell'articolo 201.

Art. 157.

Domanda di registrazione di marchio collettivo

1. Alla domanda di registrazione per marchio collettivo deve unirsi

oltre ai documenti di cui all'articolo 156, ((commi 1 e 2)), anche

copia dei regolamenti di cui all'articolo 11.

Art. 158.

Divisione della domanda di registrazione di marchio

1. Ogni domanda deve aver per oggetto un solo marchio.

2. Se la domanda riguarda piu' marchi, l'Ufficio italiano brevetti

e marchi invitera' l'interessato, assegnandogli un termine, a

limitare la domanda ad un solo marchio, con facolta' di presentare,

per i rimanenti marchi, altrettante domande, che avranno effetto

dalla data della domanda primitiva.

3. Ogni domanda di registrazione, avente per oggetto piu' prodotti

o servizi, puo' essere divisa dal richiedente in piu' domande

parziali, nelle quali sono ripartiti i prodotti o i servizi della

domanda iniziale, nei seguenti casi:

a) prima della decisione dell'ufficio relativo alla registrazione

del marchio;

b) durante ogni procedura di opposizione alla decisione

dell'ufficio di registrazione del marchio;

c) durante ogni procedura di ricorso ((contro la decisione

relativa alla registrazione del marchio)).

4. Le domande parziali conservano la data di deposito della domanda

iniziale e, se del caso, il beneficio del diritto di priorita'.

5 Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine

assegnato dall'ufficio.

Art. 159.

Domanda di rinnovazione di marchio

1. La domanda di rinnovazione di marchio di impresa deve essere

fatta dal titolare o dal suo avente causa.

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)).

3. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto

di nomina ai sensi dell'articolo 201.

4. Per i marchi registrati sulla base di una domanda di

trasformazione di una domanda di marchio comunitario o di un marchio

comunitario, presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del

Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario e successive

modificazioni, ovvero sulla base di una domanda di trasformazione di

una registrazione internazionale, presentata ai sensi dell'articolo

9-quinquies del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla

registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989,

ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, gli effetti della prima

registrazione, ai fini della rinnovazione, decorrono rispettivamente

dalla data di deposito della domanda di marchio comunitario o dalla

data di registrazione internazionale.

5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)).

6. Se la domanda di rinnovazione o le tasse pagate si riferiscono

soltanto ad una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il

marchio e' stato registrato, la registrazione viene rinnovata

soltanto per i prodotti o i servizi di cui trattasi.

Art. 160.

Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilita'

1. La domanda deve contenere:

a) l'identificazione del richiedente e del mandatario, se vi sia;

b) l'indicazione dell'invenzione o del modello, in forma di

titolo, che ne ((esprima)) brevemente, ma con precisione, i caratteri

e lo scopo.

2. Una medesima domanda non puo' contenere la richiesta di piu'

brevetti, ne' di un solo brevetto per piu' invenzioni o modelli.

3. Alla domanda devono essere uniti:

((a) la descrizione e le rivendicazioni di cui all'articolo 51;))

b) i disegni dell'invenzione, ove sia possibile;

c) la designazione dell'inventore;

d) quando vi sia mandatario, anche l'atto di nomina ai sensi

dell'articolo 201;

e) in caso di rivendicazione di priorita' i documenti relativi.

((4. La descrizione dell'invenzione o del modello deve iniziare con

un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve essere

seguita da una o piu' rivendicazioni. Queste ultime devono essere

presentate, ove non siano state accluse alla descrizione al momento

del deposito, entro il termine di due mesi dalla data della domanda.

In tale caso resta ferma la data di deposito gia' riconosciuta.))

Art. 161.

Unicita' dell'invenzione e divisione della domanda

1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.

2. Se la domanda comprende piu' invenzioni, l'Ufficio italiano

brevetti e marchi invitera' l'interessato, assegnandogli un termine,

a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facolta' di

presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che

avranno effetto dalla data della domanda primitiva. ((Tale facolta'

puo' essere esercitata dal richiedente, anche in mancanza dell'invito

dell' Ufficio italiano brevetti e marchi, prima che quest'ultimo

abbia provveduto alla concessione del brevetto.))

3. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine

assegnato dall'Ufficio.

Art. 162.

(( (Deposito, accesso e nuovo deposito di materiale biologico)

1. Se un'invenzione riguarda un materiale biologico non accessibile

al pubblico e che non puo' essere descritto nella domanda di brevetto

in maniera tale da consentire ad un esperto in materia di attuare

l'invenzione stessa oppure implica l'uso di tale materiale, la

descrizione e' ritenuta sufficiente, ai sensi dell'articolo 51, comma

3, soltanto se:

a) il materiale biologico e' stato depositato presso un ente di

deposito riconosciuto non oltre la data di presentazione della

domanda di brevetto. Sono riconosciuti almeno gli enti di deposito

internazionali che abbiano acquisito tale qualificazione ai sensi

dell'articolo 7 del Trattato di Budapest, del 28 aprile 1977,

ratificato con legge 14 ottobre 1985, n. 610, sul riconoscimento

internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura

in materia di brevetti, di seguito denominato: 'Trattato di

Budapest';

b) sulle caratteristiche del materiale biologico depositato la

domanda depositata fornisce tutte le informazioni rilevanti di cui

dispone il depositante;

c) nella domanda di brevetto sono precisati il nome dell'ente di

deposito e il numero di registrazione del deposito.

2. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera c), possono essere

comunicate entro un termine di 16 mesi a decorrere dalla data di

deposito della domanda o precedentemente nel caso di anticipata

accessibilita' al pubblico o notifica a terzi ai sensi dell'articolo

53, commi 3 e 4.

3. Fermo restando il disposto dell'articolo 53, commi 2, 3 e 4,

l'accesso al materiale biologico depositato e' garantito mediante il

rilascio di un campione. Su richiesta del depositante, il campione e'

rilasciato solo ad un esperto indipendente:

a) a partire dalla data di accessibilita' al pubblico ai sensi

dell'articolo 53, comma 3, fino alla concessione del brevetto;

b) per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data del deposito

della domanda di brevetto, in caso di rifiuto o di ritiro di

quest'ultima.

4. La consegna ha luogo esclusivamente se il richiedente si impegna

per la durata degli effetti del brevetto:

a) a non rendere accessibile a terzi campioni del materiale

biologico depositato o di materiali da esso derivati; e

b) ad utilizzare campioni del materiale biologico depositato o di

materiali da esso derivati esclusivamente a fini sperimentali, a meno

che il richiedente o il titolare del brevetto non rinunci

esplicitamente a tale impegno.

5. L'esperto designato e' responsabile solidalmente per gli abusi

commessi dal richiedente.

6. Se il materiale biologico depositato ai sensi del presente

articolo non e' piu' disponibile presso l'ente di deposito

riconosciuto, e' consentito un nuovo deposito del materiale alle

stesse condizioni previste dal Trattato di Budapest.

7. Ogni nuovo deposito deve essere accompagnato da una

dichiarazione firmata dal depositante attestante che il materiale

biologico che e' oggetto del nuovo deposito e' identico a quello

oggetto del deposito iniziale.))

Art. 163.

Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i

prodotti fitosanitari

1. La domanda di certificato deve essere depositata presso

l'Ufficio italiano brevetti e marchi ((...)) con riferimento alla

autorizzazione di immissione in commercio del prodotto.

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica almeno i seguenti

dati concernenti la domanda di certificato:

a) nome e indirizzo del richiedente;

b) numero del brevetto di base;

c) titolo dell'invenzione;

d) ((numero e data)) dell'autorizzazione di immissione in

commercio nonche' indicazione del prodotto la cui identita' risulta

dall'autorizzazione stessa;

e) se del caso, numero e data della prima autorizzazione di

immissione in commercio nella comunita'.

Art. 164.

Domanda di privativa per varieta' vegetale

1. La domanda di privativa per varieta' vegetale deve contenere:

a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se

vi sia;

b) l'indicazione in italiano ed in latino del genere o della

specie cui la varieta' appartiene;

c) la denominazione proposta, specificando se trattasi di codice

o di nome di fantasia;

d) il nome e la nazionalita' dell'autore della varieta' vegetale;

e) l'eventuale rivendicazione della priorita';

f) l'elenco dei documenti allegati.

2. Alla domanda devono essere uniti:

a) la descrizione della varieta' vegetale. In caso di varieta'

ibrida, a richiesta del costitutore, le informazioni relative ai

componenti genealogici non sono messi a disposizione del pubblico

dall'ufficio ricevente;

b) la riproduzione fotografica della varieta' vegetale e delle

sue ((caratteristiche)) specifiche;

c) ogni informazione e documentazione ritenuta utile ai fini

dell'esame della domanda, e, in particolare, i risultati degli esami

in coltura eventualmente gia' intrapresi in Italia o all'estero. La

documentazione redatta in lingua straniera e' corredata da una

traduzione in lingua italiana, dichiarata conforme dal richiedente o

dal suo mandatario;

d) la dichiarazione di cui all'articolo 165;

e) i documenti comprovanti le priorita' eventualmente

rivendicate;

f) quando vi sia mandatario, l'atto di nomina ai sensi

dell'articolo 201;

g) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS 13 AGOSTO 2010, N. 131)).

3. I documenti indicati ((al comma 2, lettere d), ed e),)) possono

essere depositati successivamente, ma non oltre il termine di sei

mesi dal deposito della domanda. I documenti indicati al ((comma 2,

lettera c),)) possono essere presentate successivamente ma non oltre

la data d'inizio delle prove di coltivazione della varieta'.

4. La varieta' e' descritta in modo da mettere chiaramente in

evidenza in quale maniera essa e' stata ottenuta e quali sono i

caratteri di natura morfologica o fisiologica che la differenziano da

altre varieta' similari conosciute.

5. Nella descrizione e' indicata anche la denominazione proposta

dal costitutore.

6. Se trattasi di varieta' essenzialmente derivata ai sensi del

comma 4 dell'articolo 107, e' indicata la varieta' iniziale. Se

trattasi di varieta' geneticamente modificata sono indicati l'origine

e la natura della modifica genetica.

Art. 165.

Dichiarazione del costitutore

1. Il costitutore dichiara che:

a) la varieta' di cui chiede la protezione costituisce, a sua

conoscenza, una nuova, varieta' vegetale ai sensi dell'articolo 103 e

presenta i requisiti della suddetta norma;

b) ha ottenuto l'autorizzazione dei titolari di altre nuove

varieta' vegetali eventualmente occorrenti per la produzione di

quella richiesta;

c) s'impegna a fornire, a richiesta dei competenti organi del

Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito indicato

con la sigla MIPAF, e nei termini da essi stabiliti, il materiale di

riproduzione o di moltiplicazione vegetativa della varieta' destinato

a consentire l'esame della stessa;

d) e' stata depositata per la stessa varieta' domanda di

protezione in altri Stati e quale ne sia stato l'esito;

e) rinuncia al marchio d'impresa eventualmente utilizzato,

qualora sia identico alla denominazione proposta per la varieta'.

Art. 166.

Domanda di denominazione varietale

1. La denominazione proposta per la nuova varieta':

a) ((deve rispettare le disposizioni di cui all'art. 63 del

regolamento (CE) n. 2100/94, del regolamento (CE) n. 637/2009 e

occorrendo le linee guida del Consiglio di amministrazione

dell'Ufficio comunitario delle varieta' vegetali;))

b) non deve risultare contraria alla legge, all'ordine pubblico e

al buon costume;

c) non deve contenere nomi geografici.

Art. 167.

Domanda di registrazione di disegni e modelli

1. La domanda deve contenere:

a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se

vi sia;

b) l'indicazione del disegno o modello, in forma di titolo ed

eventualmente l'indicazione delle caratteristiche dei prodotti che si

intendono rivendicare.

2. Alla domanda devono essere uniti:

a) la riproduzione grafica del disegno o modello, o la

riproduzione grafica dei prodotti industriali la cui fabbricazione

deve formare oggetto del diritto esclusivo, o un campione dei

prodotti stessi quando trattasi di prodotti industriali aventi

fondamentalmente due sole dimensioni;

b) la descrizione del disegno o modello, se necessaria per

l'intelligenza del disegno o modello medesimo;

c) quando vi sia mandatario, l'atto di nomina ai sensi

dell'articolo 201;

d) in caso di rivendicazione di priorita' i documenti relativi.

Art. 168.

Domanda di registrazione delle topografie

1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola topografia di un

prodotto a semiconduttori e, qualora indichi una data di primo

sfruttamento commerciale, corrispondere alla topografia esistente in

detta data.

2. Alla domanda di registrazione debbono essere allegati:

a) una documentazione che consenta l'identificazione della

topografia, in conformita' alle prescrizioni del regolamento;

b) una dichiarazione attestante la data del primo atto di

sfruttamento commerciale della topografia qualora questa data sia

anteriore a quella della domanda di registrazione. Se il richiedente

e' persona diversa da chi ha effettuato il primo atto di sfruttamento

commerciale, deve dichiarare il rapporto giuridico intercorso con

quest'ultimo;

c) quando vi sia un mandatario l'atto di nomina ai sensi

dell'articolo 201;

d) l'eventuale designazione dell'autore o degli autori della

topografia.

3. E' consentita l'utilizzazione di termini tecnici stranieri

divenuti di uso corrente nel settore specifico.

Art. 169.

Rivendicazione di priorita'

1. Quando si rivendichi la priorita' di un deposito ai sensi

dell'articolo 4 si deve unire copia della domanda prioritaria da cui

si rilevino il nome del richiedente, l'entita' e l'estensione del

diritto di proprieta' industriale e la data in cui il deposito e'

avvenuto.

2. Se il deposito e' stato eseguito da altri, il richiedente deve

anche dare la prova di essere successore o avente causa del primo

depositante. ((Il documento di cessione del diritto di priorita' puo'

consistere in una dichiarazione di cessione o avvenuta cessione ai

sensi dell'articolo 196, comma 1, lettera a).))

3. Quando all'estero siano state depositate separate domande, in

date diverse, per le varie parti di uno stesso marchio e di tali

parti si voglia rivendicare il diritto di priorita', per ognuna di

esse, ancorche' costituiscano un tutto unico, deve depositarsi

separata domanda. Ove con una sola domanda siano rivendicate piu'

registrazioni o piu' depositi delle dette diverse parti di uno stesso

marchio, alle nuove domande separate si applica l'articolo 158, commi

1, e 2.

4. Quando siano state depositate separate domande, in date diverse,

per le varie parti di una stessa invenzione, il diritto di priorita'

puo' essere rivendicato con una unica domanda se vi sia unita' di

invenzione. Nel caso che con una sola domanda siano rivendicati piu'

depositi e non si riscontri l'unita' inventiva, alle nuove domande

separate e' applicabile l'articolo 161.

5. Quando sia intervenuto il decreto ministeriale per la protezione

temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o su materiali

inerenti alla prestazione del servizio, che hanno figurato in una

esposizione e si rivendichino i diritti di priorita' per tale

protezione temporanea, il richiedente deve allegare alla domanda di

registrazione un certificato del comitato esecutivo o direttivo o

della presidenza dell'esposizione, avente il contenuto prescritto nel

relativo regolamento.

((5-bis. La rivendicazione di priorita' che non sia stata

presentata al momento del deposito della domanda di brevetto o

modello di utilita' puo' essere presentata anche successivamente

entro il termine di 16 mesi dalla data della prima priorita'

rivendicata. Entro lo stesso termine il richiedente puo' correggere i

dati di una precedente dichiarazione di priorita', fermo restando

che, ove tale correzione modifichi la data della prima priorita'

rivendicata, e questa data sia anteriore a quella originariamente

indicata, il termine decorre dalla data effettiva di tale priorita',

anziche' da quella originariamente indicata. La rivendicazione di

priorita' che non sia stata presentata al momento della presentazione

della domanda di disegno e modello o di marchio, puo' essere

presentata entro il successivo termine di un mese per i disegni e

modelli e di due mesi per i marchi dalla data di presentazione di

detta domanda.

5-ter. L'istanza di correzione di cui al comma 5-bis relativa ad

una precedente dichiarazione di priorita' deve essere comunque

depositata nel termine di quattro mesi dalla data di deposito della

domanda di brevetto per invenzione industriale o per modello di

utilita'.))

6. La brevettazione o la registrazione vengono effettuate senza

menzione della priorita', qualora entro sei mesi dalla data di

deposito della domanda non vengano prodotti, nelle forme dovute, i

documenti di cui al comma 1. Per le invenzioni e i modelli di

utilita' il termine per deposito di tali documenti e' di sedici mesi

dalla data della domanda anteriore, di cui si rivendica la priorita',

se tale termine e' piu' favorevole al richiedente.

7. Qualora la priorita' di un deposito compiuta agli effetti delle

convenzioni internazionali vigenti venga comunque rifiutata, nel

titolo di proprieta' industriale deve farsi analoga annotazione del

rifiuto.

8. La rivendicazione di priorita' nella domanda di privativa per

nuova varieta' vegetale e' rifiutata se e' effettuata dopo il termine

di dodici mesi dalla data di deposito della prima domanda e se il

richiedente non ne ha diritto. Qualora priorita' sia rifiutata non se

ne fa menzione nella privativa.

Art. 170.

Esame delle domande

1. L'esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la

regolarita' formale, e' rivolto ad accertare:

a) per i marchi: se puo' trovare applicazione l'articolo 11

quando si tratta di marchi collettivi; se la parola, figura o segno

possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8,

9, 10, ((...)) 13, comma 1, e 14, comma 1, lettere a) e b); se

concorrono le condizioni di cui all'articolo 3;

(( b) per le invenzioni ed i modelli di utilita' che l'oggetto

della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50 e

82, inclusi i requisiti di validita', ove sia disciplinata con

decreto ministeriale la ricerca delle anteriorita' e in ogni caso

qualora l'assenza di essi risulti assolutamente evidente sulla base

delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia

certa alla stregua del notorio.))

c) per i disegni e modelli che l'oggetto della domanda sia

conforme alle prescrizioni dell'articolo 31 ((e dell'articolo

33-bis));

d) per le varieta' vegetali, i requisiti di validita' previsti

nella sezione VIII del capo II del codice, nonche' l'osservanza delle

disposizioni di cui all'articolo 114 della stessa sezione. L'esame di

tali requisiti e' compiuto dal Ministero delle politiche agricole e

forestali, il quale formula parere vincolante, avvalendosi della

commissione ((di cui ai commi 3-bis e seguenti)). La Commissione

opera osservando le norme di procedura dettate con apposito

regolamento di funzionamento. Al fine di accertare la permanenza dei

requisiti, il Ministero delle politiche agricole e forestali puo'

chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di

riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il

controllo;

e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori, che l'oggetto

della domanda sia conforme a quello previsto dall'articolo 87,

esclusi i requisiti di validita' fino a quando non si sia provveduto

a disciplinare l'esame con decreto ministeriale.

2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli ed a quelli

agroalimentari di prima trasformazione, che utilizzano denominazioni

geografiche, l'Ufficio trasmette l'esemplare del marchio ed ogni

altra documentazione al Ministero delle politiche agricole e

forestali, che esprime il parere di competenza entro dieci giorni

dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

3. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate,

l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai sensi dell'articolo

173, comma 7.

((3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validita' previsti

nella sezione VIII del capo II del Codice, nonche' sulla osservanza

delle disposizioni di cui all'articolo 114 e' espresso dal Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali per mezzo di una

Commissione consultiva composta da:

a) direttore generale della competitivita' per lo sviluppo rurale

del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la

presiede;

b) responsabile dell'Ufficio biotecnologie, sementi e registri di

varieta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali che, in caso di impedimento del presidente, ne fa le veci;

c) responsabile dell'Ufficio italiano brevetti e marchi,

competente in materia di privative per nuove varieta' vegetali;

d) esaminatore tecnico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi;

e) funzionario dell'Ufficio biotecnologie, sementi e registri di

varieta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali;

f) direttore di un Istituto di ricerca e sperimentazione agraria,

designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali.

3-ter. Per i membri di cui al comma 3-bis, lettere da b) ad f), e'

richiesta la designazione di un supplente.

3-quater. Le funzioni di segretario della commissione sono

esercitate dal funzionario del Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali di cui al comma 1, lettera e).

3-quinquies. La commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico

del bilancio dello Stato, dura in carica 3 anni e i suoi componenti

possono essere confermati; la partecipazione avviene a titolo

gratuito senza corresponsione di emolumenti e al suo funzionamento si

provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente.

3-sexies. Su richiesta motivata del presidente possono essere

chiamati a fare parte della commissione, di volta in volta e per

l'esame di specifiche questioni, esperti qualificati nella materia.

3-septies. La commissione, prima di esprimere il proprio parere,

puo' sentire, di propria iniziativa o su loro richiesta, gli

interessati o i loro rappresentanti.

3-octies. Il parere e' corredato con la indicazione delle

sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonche'

dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi ed osservazioni del

richiedente.

3-nonies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di

concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali, sono definite le disposizioni attuative del Codice della

proprieta' industriale in materia di nuove varieta' vegetali,

comprensive delle disposizioni relative alla nomina ed al

funzionamento della commissione di cui al comma 3-bis.))

Art. 170-bis

(( (Adempimenti in materia di invenzioni biotecnologiche)

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valutazione

della brevettabilita' di invenzioni biotecnologiche, al fine di

garantire quanto previsto dall'articolo 81-quinquies, comma 1,

lettera b), puo' richiedere il parere del Comitato nazionale per la

biosicurezza e le biotecnologie.

2. La provenienza del materiale biologico di origine animale o

vegetale, che sta alla base dell'invenzione, e' dichiarata all'atto

della richiesta di brevetto sia in riferimento al Paese di origine,

consentendo di accertare il rispetto della legislazione in materia di

importazione e di esportazione, sia in relazione all'organismo

biologico dal quale e' stato isolato.

3. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione che ha per

oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana deve essere

corredata dell'espresso consenso, libero e informato, a tale prelievo

e utilizzazione, della persona da cui e' stato prelevato tale

materiale, in base alla normativa vigente.

4. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione, che ha per

oggetto o utilizza materiale biologico contenente microrganismi o

organismi geneticamente modificati, deve essere corredata da una

dichiarazione che garantisca l'avvenuto rispetto degli obblighi

riguardanti tali modificazioni, derivanti dalle normative nazionali o

comunitarie, ed in particolare dalle disposizioni di cui al comma 6 e

di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 8 luglio

2003, n. 224.

5. In materia di invenzioni biotecnologiche l'utilizzazione da

parte dell'agricoltore, per la riproduzione o la moltiplicazione in

proprio nella sua azienda, di materiale brevettato di origine

vegetale, avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14

del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994.

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo

economico, sono disciplinati l'ambito e le modalita' per l'esercizio

della deroga di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva

98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998,

riguardante la vendita o altra forma di commercializzazione di

bestiame di allevamento o di altro materiale di riproduzione di

origine animale, da parte del titolare del brevetto o con il suo

consenso. In particolare, il decreto prevede il divieto della

ulteriore vendita del bestiame in funzione di un'attivita' di

produzione commerciale, a meno che gli animali dotati delle stesse

proprieta' siano stati ottenuti mediante mezzi esclusivamente

biologici e ferma restando la possibilita' di vendita diretta da

parte dell'allevatore per soggetti da vita rientranti nella normale

attivita' agricola.

7. Qualora rilevi l'assenza delle condizioni di brevettabilita'

dell'invenzione biotecnologica o il mancato deposito delle

dichiarazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, l'Ufficio italiano brevetti e

marchi provvede ai sensi dell'articolo 173, comma 7, e, nel caso di

riscontrata assenza delle condizioni di brevettabilita' di cui agli

articoli 81-quater, 81-quinquies ed all'articolo 162, respinge la

domanda.))

Art. 170-ter

(( (Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, al fine di

brevettare una invenzione, utilizza materiale biologico di origine

umana, essendo a conoscenza del fatto che esso e' stato prelevato

ovvero utilizzato per tali fini senza il consenso espresso di chi ne

puo' disporre, e' punito e' punito con la sanzione amministrativa

pecuniaria da 100.000 a 1.000.000 di euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nella

dichiarazione di cui all'articolo 170-bis, comma 2, attesta

falsamente la provenienza del materiale biologico di origine animale

o vegetale, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

10.000 a 100.000 di euro.

3. Chiunque, nella domanda di brevetto di una invenzione che

utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi

geneticamente modificati, attesta, contrariamente al vero, il

rispetto degli obblighi di legge riguardanti tali modificazioni, e'

punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000

di euro.

4. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti dal presente

articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie sono determinate

nella loro entita', tenendo conto, oltre che dei criteri di cui

all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della diversa

potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione

presenta in astratto, delle specifiche qualita' personali nonche' del

vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole

ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce.

5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente

articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui

all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.))

Art. 171.

Esame dei marchi internazionali

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi

internazionali designanti l'Italia conformemente alle norme relative

ai marchi nazionali, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a).

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, se ritiene che il marchio

non possa essere registrato in tutto o in parte, ovvero se e' stata

presentata opposizione da parte di terzi ai sensi dell'articolo 176:,

provvede, ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo di Madrid per la

registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del

14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 o del

relativo protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo

1996, n. 169, all'emissione di un rifiuto provvisorio della

registrazione internazionale e ne da' comunicazione

all'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale.

3. Il rifiuto provvisorio ai sensi del comma 2 e' emesso entro un

anno per le registrazioni internazionali basate sull'Accordo di

Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e diciotto mesi

per quelle basate sul relativo Protocollo. I termini decorrono dalle

date rispettivamente indicate nelle citate Convenzioni

internazionali.

4. In caso di rifiuto provvisorio, la protezione del marchio e' la

medesima di quella di una domanda di marchio depositata presso

l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

5. Entro il termine perentorio all'uopo fissato dall'Ufficio

italiano brevetti e marchi, il titolare di una registrazione

internazionale, per la quale sia stato comunicato all'Organizzazione

mondiale della proprieta' intellettuale un rifiuto provvisorio,

tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201, puo'

presentare le proprie deduzioni, ovvero richiedere copia dell'atto di

opposizione sulla base del quale e' stato emesso il rifiuto

provvisorio. In tale ultimo caso, se il titolare della registrazione

internazionale richiede la copia nel termine prescritto, l'Ufficio

comunica alle parti l'avviso di cui all'articolo 178, comma 1, e

applica le altre norme sulla procedura di opposizione di cui agli

articoli 178 e seguenti.

6. Qualora entro il termine di cui al comma 5, il titolare della

registrazione internazionale non presenti le proprie deduzioni,

ovvero non richieda copia dell'atto di opposizione secondo le

modalita' prescritte, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette il

rifiuto definitivo.

7. L'Ufficio italiano brevetti e marchi comunica all'Organizzazione

mondiale della proprieta' intellettuale le decisioni definitive

relative ai marchi internazionali designanti l'Italia.

8. Nel caso che il marchio designante l'Italia in base al

protocollo di Madrid sia successivamente radiato in tutto o in parte

su richiesta dell'ufficio di proprieta' industriale d'origine, il suo

titolare puo' depositare una domanda di registrazione per lo stesso

segno presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Tale domanda ha

effetto dalla data di registrazione internazionale, con l'eventuale

priorita' riconosciuta, o da quella dell'iscrizione dell'estensione

territoriale concernente l'Italia.

9. La domanda e' depositata nel termine perentorio di tre mesi a

decorrere dalla data di radiazione della registrazione internazionale

e puo' riguardare solo i prodotti e servizi in essa compresi

relativamente all'Italia.

10. Alla domanda si applicano le disposizioni vigenti per le

domande nazionali.

Art. 172.

Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda

1. Il richiedente puo' sempre ritirare la domanda durante la

procedura di esame e nel caso dei marchi, anche durante la procedura

di opposizione, prima che l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia

provveduto alla concessione del titolo.

2. Il richiedente, prima che l'Ufficio italiano brevetti e marchi

abbia provveduto alla concessione del titolo o deciso in merito ad

una istanza o ad una opposizione, o comunque prima che la Commissione

dei ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso abbia

provveduto, ha facolta' di correggere, negli aspetti non sostanziali,

la domanda originariamente depositata o ogni altra istanza ad essa

relativa, nonche', nel caso di domanda di brevetto per invenzione o

modello di utilita', di integrare anche con nuovi esempi o limitare

la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente

depositati e, nel caso di domanda di marchio, di limitare o precisare

i prodotti e i servizi originariamente elencati.

3. Il richiedente, su invito dell'Ufficio italiano brevetti e

marchi, deve completare o rettificare la documentazione ove sia

necessario per l'intelligenza del diritto di proprieta' industriale o

per meglio determinare l'ambito della tutela richiesta.

4. Qualora siano necessari gli accertamenti di cui all'articolo

170, comma 1, lettera d), il Ministero delle politiche agricole e

forestali invita il richiedente a presentare il materiale di

riproduzione o di moltiplicazione della varieta' e, nel caso di

varieta' ibride, puo' richiedere, ove necessario, anche la consegna

del materiale dei componenti genealogici. Gli istituti e gli enti

designati per gli accertamenti rilasciano ricevuta del materiale loro

consegnato. Se il materiale e' consegnato in quantita' insufficiente

o qualitativamente non idoneo, gli istituti e gli enti anzidetti

redigono apposito processo verbale da trasmettere al Ministero delle

politiche agricole e forestali.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto

con gli enti e gli organismi responsabili delle prove, puo', anche su

richiesta del titolare della domanda o di terzi, disporre che siano

effettuate visite presso i campi per fare prendere visione delle

prove agli interessati. Gli enti e gli organismi responsabili delle

prove, ove lo ritengano necessario, invitano il titolare della

domanda a visitare i campi prova. L'ente o l'organismo designato

trasmette, al termine delle prove, un rapporto sui risultati ottenuti

al Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale, in caso

di dubbi sui risultati medesimi, puo' disporre la ripetizione delle

prove. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base

del rapporto d'esame, redige la descrizione ufficiale della varieta'.

L'Ufficio, ricevuta dal Ministero delle politiche agricole e

forestali la descrizione ufficiale, la trasmette al costitutore,

assegnandogli un termine per le osservazioni.

6. L'Ufficio italiano brevetti e marchi deve conservare la

documentazione relativa alla domanda iniziale, fare risultare la data

di ricezione delle modifiche o integrazioni ed adottare ogni altra

opportuna modalita' cautelare.

Art. 173.

Rilievi

1. I rilievi ai quali dia luogo l'esame delle domande e delle

istanze devono essere comunicati all'interessato con l'assegnazione

di un termine per la risposta non inferiore a due mesi dalla data di

ricezione della comunicazione.

2. Le osservazioni dei terzi ed i rilievi ai quali dia luogo

l'esame della domanda di privativa per nuova varieta' vegetale sono

comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine, non

superiore a sei mesi, per la risposta. Nel caso in cui il rilievo

riguardi la denominazione, la nuova proposta e' corredata da una

dichiarazione integrativa includente anche la dichiarazione di cui

alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 165. L'ufficio ed il

Ministero delle politiche agricole e forestali si comunicano

reciprocamente le osservazioni ed i rilievi trasmessi al richiedente

e le risposte ricevute.

3. Quando, a causa di irregolarita' nel conferimento del mandato,

di cui all'articolo 201, il mancato adempimento ai rilievi comporta

il rigetto delle domande e delle istanze connesse, il rilievo deve

essere comunicato al richiedente.

4. Quando il termine sia decorso senza che sia pervenuta risposta

ai rilievi, la domanda o l'istanza e' respinta con provvedimento, da

notificare al titolare della domanda stessa o dell'istanza con

raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia, se il rilievo

concerne la rivendicazione di un diritto di priorita', la mancata

risposta comporta esclusivamente la perdita di tale diritto.

5. La domanda di privativa per nuova varieta' vegetale e'

rifiutata:

a) in caso di mancata risposta ai rilievi dell'ufficio e del

Ministero delle politiche agricole e forestali nei termini

stabiliti;

b) in caso di mancata consegna dei materiali per le prove

varietali ai sensi dell'articolo 165, comma 1, lettera c), salvo che

la mancata consegna sia dipesa da causa di forza maggiore;

c) in caso di assenza di uno dei requisiti previsti dall'articolo

170, comma 1, lettera d).

6. Se la domanda di privativa per nuova varieta' vegetale non e'

accolta o se essa e' ritirata, il compenso dovuto per i controlli

tecnici e' rimborsato solo quando non siano gia' stati avviati i

controlli tecnici suddetti.

7. Prima di respingere in tutto o in parte una domanda o una

istanza ad essa connessa, per motivi che non siano stati oggetto di

rilievi ai sensi del comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi

assegna al richiedente il termine di due mesi per formulare

osservazioni. Scaduto detto termine, se non sono state presentate

osservazioni o l'Ufficio ritiene di non potere accogliere quelle

presentate, la domanda o l'istanza e' respinta in tutto o in parte.

8. Per le domande di brevetto internazionale l'Ufficio italiano

brevetti e marchi, compiuto l'accertamento di cui all'articolo 14 del

Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970,

ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, invita il richiedente ad

effettuare le eventuali correzioni ((...)), fissando all'uopo un

termine non superiore a mesi tre, ferma restando l'osservanza del

termine per la trasmissione dell'esemplare originale della domanda

internazionale, previsto dalla regola 22 del regolamento di

esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

L'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara che la domanda

s'intende ritirata nelle ipotesi previste dall'articolo 14 del

Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

9. Qualora la domanda sia accolta, l'Ufficio italiano brevetti e

marchi provvede alla concessione del titolo.

10. I fascicoli degli atti e dei documenti relativi alle domande di

brevettazione o di registrazione ((, nonche' le raccolte dei titoli

di proprieta' industriale e le raccolte delle domande)) sono

conservati dall'Ufficio italiano brevetti e marchi fino a dieci anni

dopo l'estinzione dei diritti corrispondenti. Dopo la scadenza di

tale termine l'Ufficio puo' distruggere i fascicoli anche senza il

parere dell'Archivio centrale di Stato, previa acquisizione

informatica su dispositivi non alterabili degli originali, ((degli

atti e dei documenti in essi contenuti)).

Sezione II

Osservazioni sui marchi d'impresa e opposizioni alla registrazione dei marchi

Art. 174.

Osservazioni e opposizioni alla registrazione del marchio

1. Le domande di marchio ritenute registrabili ai sensi

dell'articolo 170, comma 1, lettera a), le registrazioni di marchio

effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 179, comma 2, ed

i marchi internazionali, designanti l'Italia, possono essere oggetto

di osservazioni e di opposizioni in conformita' alle norme di cui ai

successivi articoli.

Art. 175.

Deposito delle osservazioni dei terzi

((1. Qualsiasi interessato puo', senza con cio' assumere la

qualita' di parte nella procedura di registrazione, indirizzare

all'Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte,

specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso

d'ufficio dalla registrazione.))

2. Le osservazioni, se ritenute pertinenti e rilevanti, sono

dall'Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate al richiedente che

puo' presentare le proprie deduzioni entro il termine di trenta

giorni dalla data della comunicazione.

3. Nel caso di marchio internazionale, le osservazioni sono

considerate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi solo al fine

dell'esame di cui all'articolo 170, comma 1, lettera a).

Art. 176.

Deposito dell'opposizione

((1. 1 soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 177 possono

presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione avverso

gli atti di cui alle lettere a), b) e c), la quale, a pena di

inammissibilita', deve essere scritta, motivata e documentata entro

il termine perentorio di tre mesi:

a) dalla data di pubblicazione di una domanda di registrazione,

ritenuta registrabile ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera

a), ovvero ritenuta registrabile in base a sentenza di accoglimento

passata in giudicato;

b) dalla data di pubblicazione della registrazione di un marchio,

la cui domanda non e' stata pubblicata ai sensi dell'articolo 179,

comma 2;

c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e'

avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale nella Gazette de

l'Organisation Mondiale de la Propriete' Intellectuelle des Marques

Internationales.))

2. L'opposizione, che puo' riguardare una sola domanda o

registrazione di marchio, ((e' ricevibile solo se redatta in lingua

italiana e deve contenere a pena di inammissibilita')):

a) in relazione al marchio oggetto dell'opposizione,

l'identificazione del richiedente, il numero e la data della domanda

della registrazione e i prodotti ed i servizi contro cui e' proposta

l'opposizione;

b) in relazione al marchio o diritto dell'opponente,

l'identificazione del marchio o dei marchi anteriori di cui

all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonche' dei prodotti e

servizi sui quali e' basata l'opposizione oppure del diritto di cui

all'articolo 8;

c) i motivi su cui si fonda l'opposizione.

3. L'opposizione si considera ritirata se non e' comprovato il

pagamento dei diritti di opposizione entro i termini e con le

modalita' stabiliti dal decreto di cui all'articolo 226.

4. Chi presenta l'opposizione deve depositare entro il termine

perentorio di due mesi dalla data di scadenza del termine per il

raggiungimento di un accordo di conciliazione di cui all'articolo

178, comma 1:

a) copia della domanda o del certificato di registrazione del

marchio su cui e' basata l'opposizione, ove non si tratti di domande

o di certificati nazionali e, se del caso, la documentazione relativa

al diritto di priorita' o di preesistenza di cui esso beneficia,

nonche' la loro traduzione in lingua italiana; nel caso della

preesistenza, questa deve essere gia' stata rivendicata in relazione

a domanda od a registrazione di marchio comunitario;

b) ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti;

c) la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a

presentare opposizione, qualora il marchio anteriore non risulti a

suo nome dal Registro tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e

marchi;

d) l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201, se e' stato

nominato un mandatario.

5. Con l'opposizione possono farsi valere gli impedimenti alla

registrazione del marchio previsti dall'articolo 12, comma 1,

((lettere c) e d) )), per tutti o per una parte dei prodotti o

servizi per i quali e' stata chiesta la registrazione, e la mancanza

del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui

all'articolo 8.

Art. 177.

Legittimazione all'opposizione

1. Sono legittimati all'opposizione:

a) il titolare di un marchio gia' registrato nello Stato o con

efficacia nello Stato da data anteriore;

b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di

registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello

Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorita' o di una

valida rivendicazione di preesistenza;

c) il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio;

d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 8.

Art. 178.

Esame dell'opposizione e decisioni

((1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo

176, comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la

ricevibilita' e l'ammissibilita' dell'opposizione ai sensi degli

articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, comunica detta opposizione al

richiedente ]a registrazione con l'avviso, anche all'opponente, della

facolta' di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi

dalla data della comunicazione, prorogabili su istanza comune delle

parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di attuazione

del presente Codice.))

((2. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il richiedente che

abbia ricevuto la documentazione di cui all'articolo 176, commi 2 e

4, lettere a), b) e c), puo' presentare per iscritto le proprie

deduzioni entro il termine all'uopo fissato dall'Ufficio.))

3. Nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano

brevetti e marchi puo', in ogni momento, invitare le parti a

presentare nel termine da esso fissato ulteriori documenti, deduzioni

od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed

osservazioni delle altre parti.

4. Su istanza del richiedente, l'opponente che sia titolare di

marchio anteriore registrato da almeno cinque anni fornisce i

documenti idonei a provare che tale marchio e' stato oggetto di uso

effettivo, da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e

servizi per i quali e' stato registrato e sui quali si fonda

l'opposizione, o che vi siano i motivi legittimi per la mancata

utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro ((sessanta

giorni)) dalla data di comunicazione dell'istanza da parte

dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, l'opposizione e' respinta.

Se l'uso effettivo e' provato solo per una parte dei prodotti o

servizi per i quali il marchio anteriore e' stato registrato, esso,

ai soli fini dell'esame dell'opposizione, si considera registrato

solo per quella parte di prodotti o servizi.

5. L'istanza del richiedente per ottenere la prova dell'uso

effettivo del marchio deve essere presentata non oltre la data di

presentazione delle prime deduzioni ai sensi del comma 2.

6. In caso di opposizioni relative allo stesso marchio, le

opposizioni successive alla prima sono riunite a questa.

7. Al termine del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano

brevetti e marchi accoglie l'opposizione stessa respingendo la

domanda di registrazione in tutto o in parte se risulta che il

marchio non puo' essere registrato per la totalita' o per una parte

soltanto dei prodotti e servizi indicati nella domanda; in caso

contrario respinge l'opposizione. Nel caso di registrazione

internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette rifiuto

definitivo parziale o totale ovvero respinge l'opposizione, dandone

comunicazione all'Organizzazione mondiale della proprieta'

intellettuale (OMPI).

Art. 179.

Estensione della protezione

1. Se il richiedente intende estendere la protezione del marchio

all'estero ai sensi dell'Accordo di Madrid per la registrazione

internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967,

ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 ((oppure in uno Stato

estero che esige la preventiva registrazione del marchio italiano)),

l'Ufficio italiano brevetti e marchi, anche se e' gia' stata proposta

un'opposizione, procede alla registrazione ed effettua le relative

annotazioni.

2. Se la domanda di marchio, di cui al comma 1, non e' gia' stata

pubblicata, la pubblicazione della registrazione e' accompagnata, in

tale caso, dall'avviso che tale pubblicazione e' termine iniziale per

l'opposizione. L'accoglimento dell'opposizione determina la

radiazione totale o parziale del marchio.

Art. 180.

Sospensione della procedura di opposizione

1. Il procedimento di opposizione e' sospeso:

a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire

ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 178, comma 1;

b) se l'opposizione e' basata su una domanda di marchio, fino

alla registrazione di tale marchio;

c) se l'opposizione e' basata su un marchio internazionale, fino

a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la

presentazione di un opposizione avverso la registrazione di tale

marchio, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o

di opposizione;

d) se l'opposizione e' proposta avverso un marchio nazionale

oggetto di riesame in seguito ad osservazioni di cui all'articolo

175, comma 2, fino a quando si sia concluso il relativo procedimento

di riesame;

e) se e' pendente un giudizio di nullita' o di decadenza del

marchio sul quale si fonda l'opposizione o relativo alla spettanza

del diritto alla registrazione a norma dell'articolo 118, fino al

passaggio in giudicato della sentenza, laddove il richiedente la

registrazione depositi apposita istanza.

(( e-bis) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione

del presente Codice)).

2. Su istanza del richiedente la registrazione, la sospensione di

cui al comma 1, lettera e), puo' essere successivamente revocata.

3. Se l'opposizione e' sospesa ai sensi del comma 1, ((lettere

b),c),d) ed f) )), l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con

precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio

internazionale.

((3-bis. L'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con

precedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere il motivo

in base al quale e' stata proposta una opposizione ad una domanda di

marchio comunitario o una azione di revoca di una registrazione

comunitaria.))

Art. 181.

Estinzione della procedura di opposizione

1. La procedura di opposizione si estingue se:

a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione e' stato

dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato;

b) le parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'articolo 178,

comma 1;

c) l'opposizione e' ritirata;

d) la domanda ((o la registrazione)), oggetto di opposizione, e'

ritirata o rigettata con decisione definitiva;

e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a

norma dell'articolo 177.

Art. 182.

(( (Ricorso)

1. Il provvedimento con il quale l'Ufficio italiano brevetti e

marchi dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di

opposizione ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge

l'opposizione, e' comunicato alle parti, le quali, entro il termine

di cui all'articolo 135, comma 1, hanno facolta' di presentare

ricorso alla Commissione dei ricorsi, di cui all'articolo 135.))

Art. 183.

Nomina degli esaminatori

1. Le opposizioni sono decise da funzionari nominati per un periodo

di due anni con decreto del direttore generale tra gli appartenenti

alla carriera direttiva o dirigenziale dell'Ufficio italiano brevetti

e marchi e muniti di laurea in giurisprudenza. ((Gli esaminatori che

hanno partecipato all'esame delle domande o delle registrazioni di

marchi, oggetto di opposizione non possono decidere sulle opposizioni

suddette.))

2. La nomina all'incarico di esaminatore giudicante, di cui al

comma 1, rinnovabile e retribuita con compenso da stabilirsi con

decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, e' riservata a coloro che, in

possesso dei requisiti di cui al comma 1, hanno frequentato con esito

favorevole, apposito corso di formazione da organizzarsi da parte

dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

3. Se il numero dei funzionari nominati ai sensi dei commi 1 e 2 e'

inadeguato in relazione alle opposizioni depositate, possono essere

nominati anche funzionari scelti fra il personale del Ministero delle

attivita' produttive, a parita' di requisiti e formazione, oppure

esperti con notoria conoscenza della materia.

4. Il numero complessivo dei funzionari designati per l'esame delle

opposizioni non puo' superare le trenta unita'.

Art. 184.

Entrata in vigore della procedura di opposizione

1. Le norme sul procedimento di opposizione entrano in vigore con

il successivo decreto del Ministro delle attivita' produttive che ne

stabilisce le modalita' di applicazione.

Sezione III

Pubblicita'

Art. 185.

Raccolta dei titoli di proprieta' industriale

1. I titoli originali di proprieta' industriale devono essere

firmati dal dirigente dell'ufficio competente o da un funzionario da

lui delegato.

((2. I titoli di proprieta' industriale sono contrassegnati, a

seconda della tipologia, da un numero progressivo, secondo la data di

concessione, e contengono:))

a) la data e il numero della domanda;

b) il cognome, il nome, il domicilio del titolare e, nel caso

delle varieta' vegetali, del costitutore, la ragione ovvero la

denominazione sociale e la sede, se trattasi di persona giuridica;

c) il cognome, il nome, il domicilio del mandatario, se vi sia;

d) il cognome ed il nome ((dell'inventore o)) dell'autore;

e) gli estremi della priorita' rivendicata;

f) nel caso delle varieta' vegetali, il genere o la specie di

appartenenza della nuova varieta' vegetale e la relativa

denominazione.

3. Gli originali dei titoli di proprieta' industriale sono

((riuniti in apposite raccolte)). ((Tutti i riferimenti al registro

dei marchi o dei brevetti contenuti nel Codice devono intendersi

effettuati agli originali, in forma cartacea od informatica, dei

corrispondenti titoli riuniti nelle raccolte.))

4. Una copia certificata conforme del titolo di proprieta'

industriale e' trasmessa al titolare. Nel caso delle privative per

varieta' vegetali l'ufficio informa il MIPAF della concessione.

Art. 186.

Visioni e pubblicazioni

1. La raccolta dei titoli di proprieta' industriale e la raccolta

delle domande possono essere consultate dal pubblico, dietro

autorizzazione dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, in seguito a

domanda.

((2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, fermi i termini

stabiliti per l'accessibilita' al pubblico delle domande, tiene a

disposizione gratuita del pubblico, perche' possano essere

consultati, i fascicoli inerenti una domanda, un brevetto, una

registrazione o un'istanza, salve le limitazioni previste dal

regolamento di attuazione.))

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' consentire che si

estragga copia delle domande, delle descrizioni ((, delle

rivendicazioni)) e dei disegni, nonche' degli altri documenti di cui

e' consentita la visione al pubblico, a chi ne faccia domanda

subordinatamente a quelle cautele che siano ritenute necessarie per

evitare ogni guasto o deterioramento dei documenti a disposizione del

pubblico.

4. Le copie per le quali si chiede l'autenticazione di conformita'

all'esemplare messo a disposizione del pubblico devono essere in

regola con l'imposta di bollo. Il Ministero delle attivita'

produttive puo' tuttavia stabilire che alla copiatura o comunque alla

riproduzione, anche fotografica, degli atti e dei documenti anzidetti

provveda esclusivamente l'Ufficio, previo pagamento dei diritti di

segreteria.

5. Le copie di estratti dei titoli di proprieta' industriale e di

certificati relativi a notizie da estrarsi dalla relativa

documentazione, nonche' i duplicati degli originali, sono fatti

esclusivamente dall'Ufficio italiano brevetti e marchi in seguito ad

istanza nella quale sia indicato il numero d'ordine del titolo del

quale si chiede la copia o l'estratto.

6. La certificazione di autenticita' delle copie e' soggetta

all'imposta di bollo e al pagamento dei diritti di segreteria da

corrispondersi all'Ufficio italiano brevetti e marchi per ogni foglio

e per ogni tavola di disegno.

7. La misura dei diritti previsti dal presente codice e' stabilita

con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze. Sono determinate, nello

stesso modo, le tariffe per i lavori di copiatura e quelli di

riproduzione fotografica, ai quali provvede l'Ufficio italiano

brevetti e marchi.

8. I titoli di proprieta' industriale, distinti per classi, ((le

trascrizioni avvenute e le sentenze di cui all'articolo 197, comma

6,)) sono pubblicati, almeno mensilmente, nel Bollettino ufficiale

previsto per ciascun tipo di titoli dagli articoli 187, 188, 189 e

190. La pubblicazione conterra' le indicazioni fondamentali comprese

in ciascun titolo e, rispettivamente, nelle domande di trascrizione.

Il Bollettino potra' contenere, inoltre, sia gli indici analitici dei

diritti di proprieta' industriale, sia gli indici alfabetici dei

titolari ed in esso potranno pure pubblicarsi i riassunti delle

descrizioni.

9. Il Bollettino ((e' reso disponibile in forma telematica e)) puo'

essere distribuito gratuitamente alle Camere di commercio, nonche'

agli enti indicati in un elenco da compilarsi a cura del Ministro

delle attivita' produttive.

Art. 187.

Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa

1. Il Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, da pubblicarsi con

cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e

marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:

a) domande ritenute registrabili ai sensi dell'articolo 170,

comma 1, lettera a), con l'indicazione dell'eventuale priorita';

b) domande conseguenti alla richiesta di trasformazione di

marchio comunitario con l'indicazione della data di deposito della

relativa domanda;

c) registrazioni;

d) registrazioni accompagnate dall'avviso di cui all'articolo

179, comma 2;

e) rinnovazioni;

f) domande di trascrizione degli atti indicati da questo codice e

trascrizioni avvenute.

(( f-bis) domande soggette ad opposizione e domande rifiutate a

seguito di opposizione; ))

(( f-ter) sentenze di cui all'articolo 197, comma 5. ))

2. I dati identificativi delle domande e delle registrazioni, oltre

quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), b), e d), ed ai

relativi numeri e date, sono quelli di cui all'articolo 156.

3. Il Bollettino ufficiale e' corredato da indici analitici, almeno

alfabetici per titolari, numerici e per classi.

Art. 188.

Bollettino ufficiale delle nuove varieta' vegetali

1. La comunicazione al pubblico prevista dall'articolo 30 della

Convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali

(UPOV) - testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificata con legge 23

marzo 1998, n. 110, si effettua mediante pubblicazione di un

"Bollettino ufficiale delle nuove varieta' vegetali" edito a cura

dell'Ufficio.

2. Il Bollettino ha frequenza almeno semestrale e contiene:

a) l'elenco delle domande di privative, distinte per specie,

indicante, oltre il numero e la data di deposito della domanda, il

nome e l'indirizzo del richiedente ed il nome dell'autore se persona

diversa dal richiedente, la denominazione proposta ed una descrizione

succinta della varieta' vegetale della quale e' richiesta la

protezione;

b) l'elenco delle privative concesse, per genere e specie,

indicante il numero e la data di deposito della corrispondente

domanda, il nome e l'indirizzo del titolare e la denominazione

varietale definitivamente attribuita;

(( b-bis) sentenze di cuiall'articolo 197, comma 6; ))

c) ogni altra informazione di pubblico interesse.

3. Il Bollettino e' inviato gratuitamente, in scambio, ai

competenti uffici degli altri Stati membri dell'Union pour la

protection des obtentions vegetales (U.P.O.V.)

Art. 189.

Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli d'utilita',

registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a

semiconduttori.

1. Il Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli

d'utilita', registrazioni di disegni e modelli, topografie di

prodotti a semiconduttori, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile

da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le

seguenti notizie relative a:

a) domande di brevetto o di registrazione con l'indicazione

dell'eventuale priorita' o richiesta di differimento

dell'accessibilita' al pubblico;

b) brevetti e registrazioni concessi;

c) brevetti e registrazioni decaduti per mancato pagamento delle

tasse previste per il mantenimento annuale;

d) brevetti e registrazioni offerti in licenza al pubblico;

e) brevetti e registrazioni oggetto di decreto di espropriazione

o di licenza obbligatoria;

f) brevetti e registrazioni oggetto di conversione;

g) domande di trascrizione degli atti di cui all'articolo 138 e

trascrizioni avvenute.

(( g-bis) sentenze di cui all'art. 197, comma 6.))

2. I dati identificativi di domande, brevetti e registrazioni,

oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), d), ed e), ed

ai relativi numeri e date, sono quelli di cui agli articoli 160,

comma 1, 167, comma 1, 168, commi 1 e 2, lettere b) e d).

3. Il Bollettino ufficiale e' corredato da indici analitici, almeno

alfabetici per titolari, numerici e per classi.

Art. 190.

Bollettino ufficiale dei certificati complementari per i medicinali e

per i prodotti fitosanitari

1. Il Bollettino ufficiale delle domande e dei certificati

complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari, da

pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano

brevetti e marchi, contiene almeno le notizie previste dall'articolo

11 dei regolamenti CEE n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992 e

(CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio

1996.

Sezione IV

Termini

Art. 191.

Scadenza dei termini

1. I termini previsti nel presente codice sono prorogabili su

istanza presentata prima della loro scadenza all'Ufficio italiano

brevetti e marchi, salvo che il termine sia indicato come

improrogabile.

2. ((Salva diversa previsione del regolamento di attuazione del

presente Codice, su richiesta)) motivata la proroga puo' essere

concessa fino ad un massimo di sei mesi dalla data di scadenza o di

comunicazione con cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha fissato

il termine ((ovvero due mesi dalla data di ricezione da parte

dell'istante della comunicazione con cui l'Ufficio concede la

proroga, se tale termine scade successivamente, ovvero la rifiuta.)).

Art. 192.

(( (Continuazione della procedura)

1. Quando il richiedente di un diritto di proprieta' industriale

non abbia osservato un termine relativamente ad una procedura di

fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi, la procedura e'

ripresa su richiesta del richiedente senza che la non osservanza del

termine comporti la perdita del diritto di proprieta' industriale o

altra conseguenza.

2. La richiesta di continuazione della procedura deve essere

presentata entro due mesi dalla scadenza del termine non osservato o

dal termine di proroga previsto all'articolo 191, comma 2, ove sia

stata richiesta la proroga, e deve essere accompagnata dalla prova di

aver compiuto entro lo stesso termine quanto omesso entro il termine

precedentemente scaduto. Con la richiesta deve essere comprovato il

pagamento del diritto previsto per la continuazione della procedura

nella tabella A allegata al decreto del Ministro dello sviluppo

economico in data 2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 81 del 6 aprile 2007.

3. La disposizione di cui al presente articolo non e' applicabile

al termine per la rivendicazione del diritto di priorita', ai termini

riguardanti la procedura di opposizione, al termine per la

presentazione di un ricorso alla Commissione dei ricorsi, al periodo

per la presentazione del documento di priorita', al periodo per

l'integrazione della domanda o la produzione della traduzione ai

sensi dell'articolo 148, al termine per il pagamento dei diritti di

mantenimento dei titoli di proprieta' industriale con mora, ai

termini previsti per la reintegrazione del diritto di cui

all'articolo 193 e al termine per la presentazione della traduzione

in inglese delle rivendicazioni della domanda di brevetto di cui

all'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico in

data 27 giugno 2008 sulla ricerca di anteriorita', pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008.))

Art. 193.

Reintegrazione

1. Il richiedente o il titolare di un titolo di proprieta'

industriale che, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle

circostanze, non ha potuto osservare un termine nei confronti

dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o della Commissione dei

ricorsi, e' reintegrato nei suoi diritti se l'((inosservanza)) ha per

conseguenza diretta il rigetto della domanda o di una istanza ad essa

relativa, ovvero la decadenza del titolo di proprieta' industriale o

la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facolta' di ricorso.

2. Nel termine di due mesi ((dalla cessazione della causa

giustificativa dell'inosservanza)) deve essere compiuto l'atto omesso

e deve essere presentata l'istanza di reintegrazione con

l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con la

documentazione idonea. L'istanza non e' ricevibile se sia trascorso

un anno dalla data di scadenza del termine non osservato. Nel caso di

mancato pagamento di un diritto di mantenimento o rinnovo, detto

periodo di un anno decorre dal giorno di scadenza del termine

comunque utile stabilito per il versamento del diritto. In questo

caso deve anche allegarsi l'attestazione comprovante il pagamento del

diritto dovuto, comprensivo del diritto di mora.

3. Prima del rigetto della istanza il richiedente o il titolare del

diritto di proprieta' industriale puo', entro il termine fissato

dall'Ufficio, presentare proprie argomentazioni o deduzioni.

4. Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili ai

termini di cui al comma 2, al termine assegnato per la divisione

delle domande di brevettazione e di registrazione, nonche' per la

presentazione della domanda divisionale e per la presentazione degli

atti di opposizione alla registrazione dei marchi.

5. Se il richiedente la registrazione o il brevetto, pur avendo

usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non ha potuto

osservare il termine ((...)) di priorita', e' reintegrato nel suo

diritto se la priorita' e' rivendicata entro due mesi dalla data di

scadenza di tale termine. Questa disposizione si applica, altresi',

in caso di mancato rispetto del termine per produrre il documento di

priorita'.

6. Chiunque in buona fede abbia fatto preparativi seri ed effettivi

od abbia iniziato ad utilizzare l'oggetto dell'altrui diritto di

proprieta' industriale nel periodo compreso fra la perdita

dell'esclusiva o del diritto di acquistarla e la reintegrazione ai

sensi del comma 1, puo':

a) se si tratta di invenzione, modello di utilita', disegno o

modello, nuova varieta' vegetale o topografia di prodotti a

semiconduttori, attuarli a titolo gratuito nei limiti del preuso o

quale risultano dai preparativi;

b) se si tratta di marchio chiedere di essere reintegrato delle

spese sostenute.

Capo V

PROCEDURE SPECIALI

Art. 194.

Procedura di espropriazione

1. Il decreto di espropriazione e' trasmesso in copia all'Ufficio

italiano brevetti e marchi e notificato, nelle forme previste per la

notificazione degli atti processuali civili, agli interessati.

Avvenuta la notifica, i diritti che hanno formato oggetto della

espropriazione vengono acquisiti dall'amministrazione espropriante,

che ha, senz'altro, facolta' di avvalersene. All'amministrazione

stessa e' anche trasferito l'eventuale onere del pagamento dei

diritti prescritti per il mantenimento in vigore del diritto di

proprieta' industriale. Salvo il caso che la pubblicazione possa

recare pregiudizio, dei decreti di espropriazione e di quelli che

modificano o revocano i precedenti decreti, l'Ufficio italiano

brevetti e marchi da' notizia nel Bollettino ufficiale e fa

annotazione nel titolo o nella domanda.

2. Nel decreto di espropriazione della sola utilizzazione del

diritto di proprieta' industriale deve essere indicata la durata

dell'utilizzazione espropriata. Nel caso in cui sia stata espropriata

la sola utilizzazione del diritto di proprieta' industriale, la

brevettazione e la registrazione, nonche' la pubblicazione dei

relativi titoli si effettuano secondo la procedura ordinaria.

3. Ai soli fini della determinazione dell'indennita' da

corrispondersi per l'espropriazione, se non si raggiunge l'accordo

circa l'ammontare della stessa, provvede un Collegio di arbitratori

composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il

terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal

presidente della sezione specializzata del Tribunale di Roma. Gli

arbitratori devono essere scelti fra coloro che abbiano acquisito

professionalita' ed esperienza nel settore della proprieta'

industriale. Si applicano in quanto compatibili le norme

dell'articolo 806 e seguenti del codice di procedura civile.

4. Il Collegio degli arbitratori deve procedere con equo

apprezzamento tenendo conto della perdita del vantaggio competitivo

che sarebbe derivato dal brevetto espropriato.

5. Le spese dell'arbitraggio, gli onorari dovuti agli arbitri e le

spese e gli onorari di difesa sono liquidati nel lodo, che stabilisce

altresi' su chi ed in quale misura debba gravare l'onere relativo.

Tale onere grava, in ogni caso, sull'espropriato quando l'indennita'

venga liquidata in misura inferiore a quella offerta inizialmente

dall'amministrazione.

6. La determinazione degli arbitratari puo' essere impugnata

davanti alla sezione specializzata del Tribunale di Roma che provvede

alla quantificazione dell'indennita'. Il termine dell'impugnazione e'

di sessanta giorni a decorrere dal momento in cui la determinazione

dell'indennita' viene comunicata alle parti.

Art. 195.

Domande di trascrizione

1. Le domande di trascrizione devono essere redatte ((...)) secondo

le prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle attivita'

produttive.

2. La domanda deve contenere:

a) il cognome, nome e domicilio del beneficiario della

trascrizione richiesta e del mandatario, se vi sia;

b) il cognome e nome del titolare del diritto di proprieta'

industriale;

c) la natura dell'atto o il motivo che giustifica la trascrizione

richiesta;

d) l'elencazione dei diritti di proprieta' industriale oggetto

della trascrizione richiesta;

e) nel caso di cambiamento di titolarita', il nome dello Stato di

cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha la cittadinanza, il

nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha

il domicilio, ovvero il nome dello Stato nel quale il nuovo

richiedente o il nuovo titolare ha uno stabilimento industriale o

commerciale effettivo e serio.

Art. 196.

Procedura di trascrizione

1. Alla domanda di trascrizione, di cui al comma 2 ((dell'articolo

195)), debbono essere uniti:

((a) copia dell'atto da cui risulta il cambiamento di titolarita'

o dell'atto che costituisce o modifica o estingue i diritti personali

o reali di godimento o di garanzia di cui al comma 1 lettere a), b),

c) ed i) dell'articolo 138, ovvero copia dei verbali e sentenze di

cui al comma 1, lettere d), e), f), g) ed h) dell'articolo 138,

osservate le norme della legge sul registro ove occorra, oppure un

estratto dell'atto stesso oppure nel caso di fusione una

certificazione rilasciata dal Registro delle imprese o da altra

autorita' competente, oppure, nel caso di cessione o di concessione

di licenza, una dichiarazione di cessione, di avvenuta cessione o di

avvenuta concessione di licenza firmata dal cedente e dal cessionario

con l'elencazione dei diritti oggetto della cessione o concessione.

L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' richiedere che la copia

dell'atto o dell'estratto sia certificata conforme all'originale da

un pubblico ufficiale o da ogni altra autorita' pubblica

competente;))

b) il documento comprovante il pagamento dei diritti prescritti.

2. E' sufficiente una sola richiesta quando la trascrizione

riguarda piu' diritti di proprieta' industriale sia allo stato di

domanda che concessi alla stessa persona, a condizione che il

beneficiario del cambiamento di titolarita' o dei diritti di

godimento o garanzia o dell'atto da trascrivere sia lo stesso per

tutti i titoli e che i numeri di tutte le domande e di tutti i titoli

in questione siano indicati nella richiesta medesima.

3. Quando vi sia mandatario, si dovra' unire anche l'atto di nomina

ai sensi dell'articolo 201.

4. Sul registro per ogni trascrizione si deve indicare:

a) la data di presentazione della domanda, che e' quella della

trascrizione;

b) il cognome, nome e domicilio dell'avente causa, o la

denominazione e la sede, se trattasi di societa' o di ente morale,

nonche' il cognome, nome e domicilio del mandatario, quando vi sia;

c) la natura dei diritti ai quali la trascrizione si riferisce.

5. I documenti e le sentenze, presentati per la trascrizione,

vengono conservati dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

6. Le richieste di cancellazione delle trascrizioni debbono essere

fatte nelle stesse forme e con le stesse modalita' stabilite per le

domande di trascrizione. Le cancellazioni devono essere eseguite

mediante annotazione a margine.

7. Qualora, per la trascrizione dei diritti di garanzia, sia

necessario convertire l'ammontare del credito in moneta nazionale,

tale conversione sara' fatta in base al corso del cambio del giorno

in cui la garanzia e' stata concessa.

Art. 197.

Annotazioni

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131)).

2. I mutamenti del nome o del domicilio del titolare del diritto di

proprieta' industriale o del suo mandatario, se vi sia, devono essere

portati a conoscenza dell'Ufficio per l'annotazione sul registro di

cui all'articolo 185.

3. La domanda di annotazione di cambiamento di nome o indirizzo

deve essere redatta in unico esemplare secondo le prescrizioni di cui

al regolamento di attuazione.

4. E' sufficiente una sola richiesta quando la modifica riguarda

piu' diritti di proprieta' industriale sia allo stato di domanda che

concessi.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano al

cambiamento di nome o di indirizzo del mandatario di cui all'articolo

201.

((6. Le dichiarazioni di rinuncia, anche parziale, ad un diritto di

proprieta' industriale sottoscritte dal titolare e le sentenze che

pronunciano la nullita' o la decadenza dei titoli di proprieta'

industriale pervenute all'Ufficio italiano brevetti e marchi devono

essere annotate sulla raccolta degli originali e di esse deve essere

data notizia nel Bollettino ufficiale.))

Art. 198.

Procedure di segretazione militare

1. Coloro che risiedono nel territorio dello Stato non possono,

senza autorizzazione del Ministero delle attivita' produttive,

depositare esclusivamente presso uffici di Stati esteri o l'Ufficio

brevetti europeo o l'Ufficio internazionale dell'organizzazione

mondiale della proprieta' intellettuale in qualita' di ufficio

ricevente, le loro domande di concessione di brevetto per invenzione,

modello di utilita' o di topografia ((, qualora dette domande

riguardino oggetti che potrebbero essere utili per la difesa del

Paese)), ne' depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi

novanta giorni dalla data del deposito in Italia, o da quella di

presentazione dell'istanza di autorizzazione. Il Ministero predetto

provvede sulle istanze di autorizzazione, previo nulla osta del

Ministero della difesa. Trascorso il termine di novanta giorni senza

che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione

deve intendersi concessa. ((Le disposizioni previste dal presente

comma non si applicano alle invenzioni realizzate a seguito di

accordi internazionali ratificati con legge nazionale.))

2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione

delle disposizioni del comma 1 e' punita con l'ammenda non inferiore

a 77,47 euro o con l'arresto. Se la violazione e' commessa quando

l'autorizzazione sia stata negata, si applica l'arresto in misura non

inferiore ad un anno.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi mette con immediatezza a

disposizione ((del Servizio brevetti e proprieta' intellettuale)) del

Ministero della difesa le domande di brevetto per invenzioni

industriali, per modelli di utilita' e per topografie di prodotti a

semiconduttori ad esso pervenute.

((4. Qualora il Servizio predetto ritenga che le domande riguardino

invenzioni, modelli o topografie utili alla difesa del Paese, anche

ufficiali o funzionari estranei al Servizio stesso espressamente

delegati dal Ministro della difesa possono prendere visione, nella

sede dell'Ufficio, delle descrizioni, delle rivendicazioni e dei

disegni allegati alle domande.))

5. Tutti coloro che hanno preso visione di domande e di documenti

relativi a brevetti o che ne hanno avuto notizia per ragioni di

ufficio sono tenuti all'obbligo del segreto.

6. Entro novanta giorni successivi alla data del deposito delle

domande, il Ministero della difesa puo' chiedere all'Ufficio italiano

brevetti e marchi il differimento della concessione del titolo di

proprieta' industriale e di ogni pubblicazione relativa. L'Ufficio

da' comunicazione della richiesta all'interessato, diffidandolo ad

osservare l'obbligo del segreto.

7. Se, entro otto mesi dalla data del deposito della domanda, il

Ministero competente non ha inviato all'Ufficio e al richiedente, in

quanto questi abbia indicato il proprio domicilio nello Stato, la

notizia di voler procedere all'espropriazione, si da' seguito alla

procedura ordinaria per la concessione del titolo di proprieta'

industriale. Nel termine predetto, il Ministero della difesa puo'

chiedere che sia ulteriormente differito, per un tempo non superiore

a tre anni dalla data di deposito della domanda, la concessione del

titolo di proprieta' industriale ed ogni pubblicazione relativa. In

tal caso l'inventore o il suo avente causa ha diritto ad

un'indennita' per la determinazione della quale si applicano le

disposizioni in materia di espropriazione.

8. Per i modelli di utilita' l'ulteriore differimento previsto nel

comma 7 puo' essere chiesto per un tempo non superiore a un anno

dalla data di deposito della domanda.

9. A richiesta di Stati esteri che accordino il trattamento di

reciprocita', il Ministero della difesa puo' richiedere, per un tempo

anche superiore a tre anni, il differimento della concessione del

brevetto e di ogni pubblicazione relativa all'invenzione per domande

di brevetto gia' depositate all'estero e ivi assoggettate a vincolo

di segreto.

10. Le indennita' eventuali sono a carico dello Stato estero

richiedente.

11. L'invenzione deve essere tenuta segreta dopo la comunicazione

della richiesta di differimento e per tutta la durata del

differimento stesso, nonche' durante lo svolgimento della

espropriazione e dopo il relativo decreto se questo porti l'obbligo

del segreto.

12. L'invenzione deve essere, altresi', tenuta segreta nel caso

previsto dal comma 6, dopo che sia stata comunicata all'interessato

la determinazione di promuovere l'espropriazione con imposizione del

segreto.

13. L'obbligo del segreto cessa qualora il Ministero della difesa

lo consenta.

14. La violazione del segreto e' punita ai termini dell'articolo

262 del codice penale.

15. Il Ministero della difesa puo' chiedere che le domande di

brevetto per le invenzioni industriali di organismi dipendenti o

vigilati siano mantenute segrete.

16. Qualora, per invenzione interessante la difesa militare del

Paese, il Ministero della difesa richieda o, nell'ipotesi di

differimento di cui al comma 6, consenta la concessione del brevetto,

la procedura relativa si svolge, su domanda dello stesso Ministero,

in forma segreta. In tale caso non si effettua alcuna pubblicazione e

non si consentono le visioni nel presente codice.

17. In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato,

il Ministero della difesa ha facolta', mediante propri funzionari od

ufficiali, di procedere a particolareggiato esame degli oggetti e dei

trovati consegnati per l'esposizione che possano ritenersi utili alla

difesa militare del Paese ed ha facolta' altresi' di assumere notizie

e chiedere chiarimenti sugli oggetti e trovati stessi.

18. Gli enti organizzatori di esposizioni devono consegnare ai

suddetti funzionari o ufficiali gli elenchi completi degli oggetti da

esporre riferentisi ad invenzioni industriali non protette ai sensi

del presente codice.

19. I funzionari e gli ufficiali di cui al comma 17 possono imporre

all'ente stesso il divieto di esposizione degli oggetti utili alla

difesa militare del Paese.

20. Il Ministero della difesa, a mezzo raccomandata con avviso di

ricevimento, deve dare notizia alla presidenza dell'esposizione e

agli interessati del divieto di esposizione, diffidandoli circa

l'obbligo del segreto. La presidenza dell'esposizione deve conservare

gli oggetti sottoposti al divieto di esposizione con il vincolo di

segreto sulla loro natura.

21. Nel caso che il divieto di esposizione venga imposto dopo che

gli oggetti siano stati esposti, gli oggetti stessi devono essere

subito ritirati senza, peraltro, imposizione del vincolo del segreto.

22. E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' del Ministero della

difesa, per gli oggetti che si riferiscono ad invenzioni riconosciute

utili alla difesa militare del Paese, di procedere all'espropriazione

dei diritti derivanti dall' ((invenzione, modello o topografia)) ai

sensi delle norme relative all'espropriazione contenute nel presente

codice.

23. Qualora non sia rispettato il divieto di esposizione, i

responsabili dell'abusiva esposizione sono puniti con la sanzione

amministrativa da 25,00 euro a 13.000,00 euro.

Art. 199.

Procedura di licenza obbligatoria

1. Chiunque voglia ottenere la licenza obbligatoria di cui agli

articoli 70 e 71 del capo II, sezione IV, per l'uso non esclusivo di

invenzione industriale o di modello di utilita' deve presentare

istanza motivata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, indicando la

misura e le modalita' di pagamento del compenso offerto. L'Ufficio

da' pronta notizia dell'istanza, mediante raccomandata con avviso di

ricevimento, al titolare del brevetto ed a coloro che abbiano

acquistato diritti sul brevetto in base ad atti trascritti o

annotati.

2. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della

raccomandata, il titolare del brevetto e tutti coloro che ne hanno

diritto in base ad atti trascritti o annotati possono opporsi

all'accoglimento dell'istanza ovvero dichiarare di non accettare la

misura e le modalita' di pagamento del compenso. L'opposizione deve

essere motivata.

3. In caso di opposizioni, entro quarantacinque giorni dalla data

di scadenza del termine per la presentazione delle stesse, l'Ufficio

italiano brevetti e marchi convoca per un tentativo di conciliazione

l'istante, il titolare del brevetto e tutti coloro che hanno diritti

in base ad atti trascritti o annotati. L'atto di convocazione e'

inviato ai soggetti suddetti mediante raccomandata con avviso di

ricevimento o tramite altri mezzi, anche informatici, purche'

siffatte modalita' garantiscano una sufficiente certezza

dell'avvenuto ricevimento della comunicazione.

4. Nell'atto di convocazione l'Ufficio italiano brevetti e marchi

deve comunicare e trasmettere all'istante copia delle opposizioni

presentate.

5. L'istante puo' presentare controdeduzioni scritte all'Ufficio

italiano brevetti e marchi entro il quinto giorno antecedente alla

data di svolgimento della riunione.

6. Nei quarantacinque giorni successivi alla data della riunione

per il tentativo di conciliazione, il Ministero delle attivita'

produttive concede la licenza o respinge l'istanza.

7. Il termine per la conclusione del procedimento e' di centottanta

giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda.

Art. 200.

Procedura di licenza volontaria sui principi attivi

1. La domanda di richiesta di licenza volontaria sui principi

attivi, corredata dell'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento

dei diritti nella misura stabilita dal decreto del Ministro delle

attivita' produttive di cui all'articolo 226, deve contenere le

seguenti informazioni:

a) nome o ragione sociale e domicilio o sede sociale del

richiedente la licenza volontaria;

b) nome del principio attivo;

c) estremi di protezione, numero del brevetto e del certificato

complementare di protezione;

d) indicazione dell'officina farmaceutica italiana, regolarmente

autorizzata dal Ministero della salute ai sensi di legge, ove si

intende produrre il principio attivo.

2. Il richiedente deve inoltrare, a mezzo raccomandata con ricevuta

di ritorno o tramite altri mezzi che garantiscano l'avvenuto

ricevimento della comunicazione, all'Ufficio italiano brevetti e

marchi (UIBM) domanda, con allegata traduzione in lingua inglese,

corredata dagli elementi previsti dal ((comma 1)).

3. L'UIBM da' pronta notizia, mediante raccomandata con ricevuta di

ritorno o tramite altri mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento

della comunicazione, dell'istanza alle parti interessate e a coloro

che abbiano acquisito diritti sul brevetto ovvero sul certificato

complementare di protezione in base ad atti trascritti o annotati.

4. Qualora entro novanta giorni dalla data di ricevimento della

domanda, prorogabili d'intesa tra le parti, le stesse raggiungano un

accordo sulla base di una royalty contenuta, copia dello stesso deve

essere trasmessa, con analoghe modalita', al Ministero delle

attivita' produttive - UIBM. Se nei trenta giorni successivi

l'Ufficio non comunica rilievi alle parti, l'accordo di licenza

volontaria si intende perfezionato.

5. Nel caso in cui le parti comunichino all'UIBM che non e' stato

possibile raggiungere un accordo, l'Ufficio da' inizio alla procedura

di conciliazione di cui ((ai commi 6 e seguenti)).

6. Il Ministero delle attivita' produttive, nomina, con proprio

decreto, una commissione avente il compito di valutare le richieste

di licenza volontaria per le quali non e' stato possibile raggiungere

un accordo tra parti.

7. La commissione e' composta da sei componenti e da altrettanti

supplenti di cui:

a) due rappresentanti del Ministero delle attivita' produttive;

b) un rappresentante del Ministero della salute;

c) un rappresentante della Agenzia italiana del farmaco;

d) un rappresentante dei detentori di CCP, su proposta delle

associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

e) un rappresentante dei produttori di principi attivi

farmaceutici, su proposta delle associazioni di categoria

maggiormente rappresentative.

8. La commissione di cui ((ai commi 6 e 7)), entro trenta giorni

dalla data di comunicazione ricevuta dall'UIBM del mancato accordo

raggiunto tra le parti, procede alla loro convocazione, al fine di

individuare un'ipotesi di accordo finalizzato a contemperare le

esigenze delle parti medesime, garantendo, comunque, un'equa

remunerazione del soggetto che rilascia la licenza volontaria,

mediante indicazione di una royalty contenuta, stabilita con criteri

che tengono conto delle necessita' di competizione internazionale dei

produttori di principi attivi.

9. Qualora, nonostante la mediazione ministeriale, l'accordo di

licenza non venga concluso, il Ministero delle attivita' produttive,

ove ne ravvisi i presupposti giuridici, dispone la trasmissione degli

atti del procedimento all'Autorita' garante della concorrenza e del

mercato.

Capo VI

ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Art. 201

Rappresentanza

1. Nessuno e' tenuto a farsi rappresentare da un mandatario

abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e

marchi; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un

loro dipendente anche se non abilitato o per mezzo di un dipendente

di altra societa' collegata ai sensi dell'articolo 205, comma 3.

2. La nomina di uno o piu' mandatari, qualora non sia fatta nella

domanda, oppure con separato atto, autentico o autenticato, puo'

farsi con apposita lettera d'incarico, soggetta al pagamento della

tassa prescritta.

3. L'atto di nomina o la lettera d'incarico puo' riguardare una o

piu' domande o in generale la rappresentanza professionale per ogni

procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla

commissione dei ricorsi. In tale caso, in ogni successiva domanda,

istanza e ricorso, il mandatario dovra' fare riferimento alla procura

o lettera d'incarico.

4. Il mandato puo' essere conferito soltanto a mandatari iscritti

in un albo all'uopo istituito presso il Consiglio dell'ordine dei

consulenti in proprieta' industriale.

((4-bis. I cittadini dell'Unione europea abilitati all'esercizio

della medesima professione in un altro Stato membro possono essere

iscritti all'albo secondo le procedure di cui al decreto legislativo

9 novembre 2007, n. 206.))

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 NOVEMBRE 2007, N. 206.

6. Il mandato puo' essere anche conferito ad un avvocato iscritto

nel suo albo professionale.

Art. 202.

Albo dei consulenti

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 201, la rappresentanza di

persone fisiche o giuridiche nelle procedure di fronte all'Ufficio

italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi puo'

essere assunta unicamente da consulenti abilitati iscritti in un albo

istituito presso il Consiglio dell'ordine e denominato Albo dei

consulenti in proprieta' industriale abilitati nonche' da coloro che

siano iscritti negli albi degli avvocati.

2. L'Albo e' costituito da due sezioni denominate rispettivamente

sezione brevetti e sezione marchi, riservate, la prima, ai consulenti

agenti in materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilita',

disegni e modelli, nuove varieta' vegetali, topografie dei prodotti a

semiconduttori e la seconda ai consulenti abilitati agenti in materia

di disegni e modelli, marchi ed altri segni distintivi e indicazioni

geografiche.

3. Gli iscritti all'Albo costituiscono l'ordine dei consulenti in

proprieta' industriale.

4. La vigilanza sull'esercizio della professione viene esercitata

dal Ministero delle attivita' produttive, tramite l'Ufficio italiano

brevetti e marchi.

Art. 203.

Requisiti per l'iscrizione

1. Puo' essere iscritta all'Albo dei consulenti in proprieta'

industriale abilitati qualsiasi persona fisica che:

a) abbia il godimento dei diritti civili nell'ordinamento

nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale;

b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri

dell'Unione europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui

confronti vige un regime di reciprocita';

c) abbia un domicilio professionale in Italia o nell'Unione

europea se si tratta di cittadino di uno Stato membro di essa, il

requisito del domicilio professionale in Italia non e' richiesto se

si tratti di un cittadino di Stati extra comunitari che consentano ai

cittadini italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale

requisito;

d) abbia superato l'esame di abilitazione, di cui all'articolo

207 o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti

in proprieta' industriale al comma 2 dell'articolo 6 del decreto

legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

2. L'iscrizione e' effettuata dal Consiglio dell'ordine su

presentazione di una istanza accompagnata dai documenti comprovanti

il possesso dei requisiti di cui al comma 1 ovvero includente le

autocertificazioni previste per legge. L'avvenuta iscrizione e'

prontamente comunicata dal Consiglio all'Ufficio italiano brevetti e

marchi.

3. I soggetti di cui all'articolo 201, comma 4-bis, che intendono

esercitare l'attivita' di rappresentanza in Italia a titolo

occasionale e temporaneo si considerano automaticamente iscritti

all'albo dei consulenti in proprieta' industriale, previa

trasmissione da parte dell'autorita' competente della dichiarazione

preventiva di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 9 novembre

2007, n. 206. L'iscrizione rileva ai soli fini dell'applicazione

delle norme professionali, di carattere professionale, legale o

amministrativo, direttamente connesse alla qualifica professionale.

4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 AGOSTO 2013, N. 97)).

Art. 204.

Titolo professionale oggetto dell'attivita'

1. Il titolo di consulente in proprieta' industriale e' riservato

alle persone iscritte nell'albo dei consulenti abilitati. Le persone

iscritte solo nella sezione brevetti devono utilizzare il titolo

nella forma di consulente in brevetti e le persone iscritte solo

nella sezione marchi devono utilizzare il titolo nella forma di

consulente in marchi. Le persone iscritte in entrambe le sezioni

possono utilizzare il titolo di consulente in proprieta' industriale

senza ulteriori specificazioni.

2. Le persone indicate nell'articolo 202 svolgono per conto di

qualsiasi persona fisica o giuridica tutti gli adempimenti previsti

dalle norme che regolano i servizi attinenti rispettivamente alla

materia dei brevetti per invenzioni, per modelli di utilita', per

disegni e modelli per nuove varieta' vegetali, per topografie dei

prodotti a semiconduttori ovvero alla materia dei marchi, dei disegni

e modelli e delle indicazioni geografiche, a seconda della sezione in

cui sono iscritte. ((Esse possono certificare la conformita' delle

traduzioni in lingua italiana e di ogni atto e documento proveniente

dall'estero da prodursi all'Ufficio italiano brevetti e marchi.))

3. Essi inoltre, su mandato ed in rappresentanza degli interessati,

possono svolgere ogni altra funzione che sia affine, connessa,

conseguente a quanto previsto nel comma 2.

4. Se l'incarico e' conferito a piu' consulenti abilitati, essi,

salva diversa disposizione, possono agire anche separatamente. Se

l'incarico e' conferito a piu' consulenti abilitati, costituiti in

associazione o societa', l'incarico si considera conferito ad ognuno

di essi in quanto agisca in seno a detta associazione o societa'.

Art. 205.

Incompatibilita'

1. L'iscrizione all'albo dei consulenti in proprieta' industriale

abilitati e l'esercizio della professione di consulente in proprieta'

industriale sono incompatibili con qualsiasi impiego od ufficio

pubblico o privato ad eccezione del rapporto di impiego o di cariche

rivestite presso societa', uffici o servizi specializzati in materia,

sia autonomi che organizzati nell'ambito di enti o imprese, e

dell'attivita' di insegnamento in qualsiasi forma esercitata; con

l'esercizio del commercio, con la professione di notaio, di

giornalista professionista, di mediatore, di agente di cambio o di

esattore dei tributi.

2. L'iscrizione all'Albo dei consulenti in proprieta' industriale

abilitati e l'esercizio della professione di consulente in proprieta'

industriale e' compatibile, se non previsto altrimenti e fermo

restando il disposto del comma 1, con l'iscrizione in altri albi

professionali e con l'esercizio della relativa professione.

3. I consulenti in proprieta' industriale abilitati, che esercitano

la loro attivita' in uffici o servizi organizzati nell'ambito di enti

o di imprese, ovvero nell'ambito di consorzi o gruppi di imprese,

possono operare esclusivamente in nome e per conto:

a) dell'ente o impresa da cui dipendono;

b) delle imprese appartenenti al consorzio, o gruppo nella cui

organizzazione essi sono stabilmente inseriti;

c) di imprese o persone che siano con enti o imprese o gruppi o

consorzi, in cui e' inserito il consulente abilitato, in rapporti

sistematici di collaborazione, ivi compresi quelli di ricerca, di

produzione o scambi tecnologici.

Art. 206.

Obbligo del segreto professionale

1. Il consulente in proprieta' industriale ha l'obbligo del segreto

professionale e nei suoi confronti si applica l'articolo 200 del

codice di procedura penale.

Art. 207.

Esame di abilitazione

1. L'abilitazione e' concessa previo superamento di un esame

sostenuto davanti ad una commissione composta per ciascuna sessione:

a) dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o da un

suo delegato con funzione di presidente;

b) da un membro della commissione dei ricorsi, designato dal

presidente della stessa con funzione di vice-presidente;

c) da due professori universitari, rispettivamente, di materie

giuridiche e tecniche, designati dal Ministro delle attivita'

produttive;

d) da quattro consulenti in proprieta' industriale abilitati,

designati dal consiglio di cui all'articolo 215, di cui due scelti

fra i dipendenti di enti o imprese e due che esercitano la

professione in modo autonomo;

e) da membri supplenti che possono sostituire quelli di cui

((alle)) lettere b), c) e d), se impossibilitati.

2. E' ammessa all'esame di abilitazione qualsiasi persona che:

a) abbia conseguito:

1) la laurea o un titolo universitario equipollente in

qualsiasi Paese estero;

2) un diploma o un titolo rilasciato da un Paese membro

dell'Unione europea includenti l'attestazione che il candidato abbia

seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata

minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in

un'universita' o in un istituto d'istruzione superiore o in un altro

istituto dello stesso livello di formazione, a condizione che il

ciclo di studi abbia indirizzo tecnico-professionale attinente

all'attivita' di consulente in proprieta' industriale in materia di

brevetti d'invenzione e modelli ovvero in materia di marchi e disegni

e modelli a seconda dell'abilitazione richiesta;

b) abbia compiuto presso societa', uffici o servizi specializzati

in proprieta' industriale almeno due anni di tirocinio professionale

effettivo, documentato in modo idoneo.

3. E' ammessa all'esame di abilitazione per l'iscrizione nella

sezione brevetti qualsiasi persona che abbia superato l'esame di

qualificazione come consulente abilitato presso l'Ufficio europeo dei

brevetti.

4. Il periodo di tirocinio e' limitato a diciotto mesi se il

candidato all'esame di abilitazione dimostri di aver frequentato con

profitto un corso qualificato di formazione per consulenti abilitati

in materia di brevetti ovvero di marchi, a seconda dell'abilitazione

richiesta.

5. L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti

e rispettivamente nella sezione marchi consiste in prove scritte ed

orali, tendenti ad accertare la preparazione teorico-pratica del

candidato nel campo specifico dei diritti di proprieta' industriale,

cosi' come a livello della cultura tecnica, giuridica, e linguistica,

conformemente alla sezione interessata, secondo le modalita'

stabilite nel regolamento da emanarsi con decreto.

6. L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti

ovvero quello per l'iscrizione nella sezione marchi e' indetto ogni

due anni con decreto del Ministero delle attivita' produttive.

Art. 208.

Esonero dall'esame di abilitazione

((1. Sono esonerati dall'esame di abilitazione coloro che, gia'

dipendenti del Ministero dello sviluppo economico ovvero del

Ministero della difesa, abbiano prestato servizio, per almeno cinque

anni, con mansioni direttive rispettivamente presso l'Ufficio

italiano brevetti e marchi ovvero il Servizio brevetti e proprieta'

intellettuale.))

2. Sono anche esonerati, ai fini dell'iscrizione nella sezione

brevetti, i cittadini italiani che abbiano prestato servizio per

almeno cinque anni con mansioni di esaminatori presso l'Ufficio

europeo dei brevetti.

Art. 209.

Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati

1. L'albo istituito ai sensi dell'articolo 202 deve contenere per

ciascun iscritto il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita,

il titolo di studio, la data di iscrizione, il domicilio

professionale ((in Italia che puo' consistere anche nella sede))

dell'ente o impresa da cui dipende.

2. La data di iscrizione determina l'anzianita'. Coloro che dopo la

cancellazione sono di nuovo iscritti all'albo hanno l'anzianita'

derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata dell'interruzione.

Art. 210.

Cancellazione dall'albo e sospensione di diritto

1. Il consulente abilitato e' cancellato dall'albo:

a) quando e' venuto meno uno dei requisiti dell'iscrizione, di

cui all'articolo 203;

b) quando ricorre uno dei casi di incompatibilita' previsti

dall'articolo 205;

c) quando ne e' fatta richiesta dall'interessato.

2. Il consulente abilitato puo' chiedere la reiscrizione nell'albo

quando sono cessate le cause della cancellazione senza necessita' di

nuovo esame.

3. Il consulente abilitato e' dichiarato sospeso di diritto

dall'esercizio professionale dal momento della sottoposizione alle

misure coercitive o interdittive previste dai capi II e III del capo

IV, titolo I, del codice di procedura penale sino a quello della

revoca delle misure stesse, nonche' in caso di mancato pagamento

entro il termine fissato, del contributo annuo, fino alla data

dell'accertato adempimento.

Art. 211.

Sanzioni disciplinari

1. I consulenti abilitati sono soggetti a censura in caso di abusi

e mancanze di lieve entita', alla sospensione per non piu' di due

anni in caso di abusi gravi; alla radiazione in caso di condotta che

abbia compromesso gravemente la reputazione e la dignita'

professionale.

Art. 212.

Assemblea degli iscritti all'Albo

1. L'assemblea e' convocata dal presidente, su delibera del

Consiglio dell'ordine. Essa e' regolarmente costituita in prima

convocazione con la presenza di almeno la meta' degli iscritti ed in

seconda convocazione, che non puo' aver luogo lo stesso giorno

fissato per la prima, con la presenza di almeno un sesto degli

iscritti se gli iscritti presenti e rappresentati raggiungono la

presenza di almeno un quinto degli iscritti. Essa delibera a

maggioranza assoluta dei voti.

2. Ogni consulente abilitato iscritto all'albo puo' farsi

rappresentare da un altro consulente abilitato iscritto all'albo con

delega scritta. Un medesimo partecipante non puo' rappresentare piu'

di cinque iscritti.

3. Le modalita' di convocazione e di svolgimento dell'assemblea

sono determinate con decreto del Ministro delle attivita' produttive.

Art. 213.

Compiti dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese

di marzo, per l'approvazione del conto preventivo e di quello

consuntivo, per la determinazione dell'ammontare del contributo annuo

che deve essere uguale per tutti gli iscritti e, occorrendo, per

l'elezione del Consiglio dell'ordine, nel qual caso la convocazione

deve avvenire almeno un mese prima della data della sua scadenza.

2. L'assemblea si riunisce inoltre ogni volta il Consiglio

dell'ordine lo reputi necessario, nonche' quando ne sia fatta domanda

per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare da almeno un

decimo degli iscritti all'albo.

Art. 214.

Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'ordine

1. I componenti del Consiglio dell'ordine di cui all'articolo 215

sono eletti a maggioranza semplice dei voti segreti validamente

espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non

superiore alla meta' piu' uno dei componenti da eleggere. Vengono

eletti i dieci candidati che hanno riportato il maggior numero di

voti. In caso di parita' e' preferito il candidato piu' anziano per

iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione,

il piu' anziano di eta'.

2. Ciascuna categoria dei consulenti che esercitano la professione

in forma autonoma, sia individualmente che nell'ambito di societa',

uffici o servizi autonomi, da una parte, e dei consulenti che

esercitano in uffici e servizi specializzati nell'ambito di enti o

imprese di cui all'articolo 205, comma 3, dall'altra, non puo' essere

rappresentata in seno al Consiglio dell'ordine con piu' di otto

componenti. Parimenti ciascuna sezione dell'albo non puo' essere

rappresentata in seno al Consiglio dell'ordine con piu' di sette

componenti, ad essa iscritti in via esclusiva.

3. Non sono ammesse le partecipazioni e votazioni per delega. E'

ammessa la votazione mediante lettera.

4. Le modalita' di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di

scrutinio e di proclamazione degli eletti sono stabilite con decreto

del Ministro delle attivita' produttive.

Art. 215.

Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprieta' industriale

1. L'ordine dei consulenti in proprieta' industriale e' retto da un

Consiglio che dura in carica tre anni ed e' composto da dieci membri

con non meno di tre anni di anzianita' eletti dall'assemblea. A

sostituire i componenti cessati per qualsiasi causa prima della

scadenza sono chiamati i candidati compresi nella graduatoria che,

dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti, ferme

restando le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 214.

2. In caso di mancato tempestivo rinnovo, il Consiglio dell'ordine

continua a funzionare sino alla nomina del nuovo Consiglio.

3. Il Consiglio dell'ordine si riunisce validamente con la presenza

della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta.

In caso di parita' prevale il voto del presidente. In materia

disciplinare il Consiglio dell'ordine delibera con la presenza di

almeno tre quarti dei componenti.

Art. 216.

Attribuzioni del presidente del Consiglio dell'ordine

1. Il Consiglio dell'ordine nomina tra i suoi componenti un

presidente, il quale ne ha la rappresentanza: adotta in casi urgenti

i provvedimenti necessari, salva ratifica del Consiglio nella prima

seduta successiva, ed esercita le rimanenti attribuzioni a lui

conferite dal presente codice.

2. Il presidente puo' delegare a componenti il Consiglio

attribuzioni di segreteria o di tesoreria.

3. Il Consiglio nomina altresi' fra i suoi componenti un vice

presidente, il quale sostituisce il presidente in sua assenza o

impedimento oppure su delega dello stesso per singoli atti.

Art. 217.

Attribuzioni del Consiglio dell'ordine

1. Il Consiglio dell'ordine:

a) provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle

iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire

nell'albo, dandone immediata comunicazione all'Ufficio italiano

brevetti e marchi;

b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente in

proprieta' industriale e propone all'assemblea le iniziative all'uopo

necessarie;

c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le

contestazioni che sorgono fra gli iscritti all'albo in dipendenza

dell'esercizio della professione;

d) propone modifiche ed aggiornamenti della tariffa

professionale;

e) su richiesta del cliente o dello stesso consulente abilitato,

esprime parere sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti in

proprieta' industriale per le prestazioni inerenti all'esercizio

della professione;

f) adotta i provvedimenti disciplinari;

g) designa i quattro consulenti in proprieta' industriale

abilitati che concorrono a formare la commissione di esame di cui

all'articolo 207;

h) adotta le iniziative piu' opportune per conseguire il

miglioramento ed il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento

dell'attivita' professionale;

i) stabilisce la propria sede e predispone i mezzi necessari al

suo funzionamento;

l) riscuote ed amministra il contributo annuo degli iscritti;

m) predispone il conto preventivo e redige il conto consuntivo

della gestione;

n) riceve le domande di ammissione all'esame di abilitazione di

cui all'articolo 207 e ne verifica la rispondenza alle condizioni per

l'ammissione;

o) mantiene i rapporti e collabora con gli organismi e le

istituzioni che operano nel settore della proprieta' industriale o

che svolgono attivita' aventi attinenza con essa, formulando ove

opportuno proposte o pareri;

p) svolge gli altri compiti definiti con decreto del Ministro

delle attivita' produttive che abbiano carattere di strumentalita'

necessaria rispetto a quelli previsti dal presente codice.

(( p-bis) provvede alle iscrizioni nell'albo dei tirocinanti e ai

relativi aggiornamenti.))

Art. 218.

Decadenza dalla carica di componente il Consiglio dell'ordine,

scioglimento e mancata costituzione del Consiglio dell'ordine

1. I componenti che, senza giustificati motivi, non intervengono

per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio dell'ordine sono

da questo dichiarati decaduti dalla carica.

2. Il Consiglio puo' essere sciolto dal Ministro delle attivita'

produttive, se non e' in grado di funzionare ed in ogni caso se sono

cessati o decaduti piu' di quattro degli originari componenti ovvero

nel caso che siano accertate gravi irregolarita'.

3. In caso di scioglimento del Consiglio, le sue funzioni sono

assunte da un commissario nominato dal Ministro delle attivita'

produttive. Il commissario provvede, entro sessanta giorni, ad indire

nuove elezioni, per lo svolgimento delle quali l'assemblea deve

riunirsi non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla

data dell'atto di convocazione.

Art. 219.

Sedute del Consiglio dell'ordine

1. Il Consiglio dell'ordine e' convocato dal presidente almeno una

volta ogni sei mesi o quando lo ritiene opportuno, ovvero quando ne

sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Le

deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate da un componente

nominato segretario all'inizio di ogni seduta.

Art. 220.

Procedimento disciplinare

1. Quando perviene notizia di fatti che possono condurre

all'applicazione di una delle sanzioni disciplinari di cui

all'articolo 211, il presidente nomina tra i membri del Consiglio un

relatore.

2. Il Consiglio, previa contestazione dei fatti che preceda almeno

di 10 giorni l'audizione dell'interessato, esaminate le eventuali

memorie e documenti, delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in

caso di parita' di voti prevale la decisione piu' favorevole

all'incolpato.

3. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna

memoria difensiva si procede in sua assenza a meno che non sia

dimostrato un legittimo impedimento.

4. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i

motivi e l'enunciazione sintetica della decisione.

5. I membri del Consiglio devono astenersi quando ricorrano i

motivi indicati dall'articolo 51, primo comma, del codice di

procedura civile in quanto applicabili, e possono essere ricusati per

gli stessi motivi con istanza depositata presso la segreteria del

Consiglio prima della discussione.

6. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza

i membri possono richiedere al presidente del Consiglio dell'ordine

l'autorizzazione ad astenersi.

7. Sulla ricusazione decide la commissione dei ricorsi.

Art. 221.

Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell'ordine

((1. Contro tutti i provvedimenti del Consiglio dell'ordine e'

esperibile ricorso davanti alla commissione dei ricorsi entro il

termine di prescrizione di un anno dalla comunicazione del

provvedimento all'interessato.))

2. Il direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi assicura la

regolarita' dell'operato e la funzionalita' del Consiglio e puo'

ricorrere, per ogni irregolarita' constatata, alla commissione dei

ricorsi entro trenta giorni dalla data di comunicazione della

delibera. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 222.

Tariffa professionale

1. Il Ministro delle attivita' produttive approva, con proprio

decreto, le modifiche e gli aggiornamenti della tariffa professionale

proposti dal Consiglio dell'ordine, ai sensi dell'articolo 217, comma

1, lettera d).

2. Lo svolgimento delle attivita' relative all'ordinamento

professionale non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio

statale.

Capo VII

GESTIONE DEI SERVIZI E DIRITTI

Art. 223.

Compiti

1. Ai servizi attinenti alla materia regolata dal presente codice

provvede l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

2. Fatte salve le competenze istituzionali del Ministero degli

affari esteri in materia di proprieta' industriale e l'attivita' di

coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio

italiano brevetti e marchi del Ministero delle attivita' produttive

promuove e mantiene relazioni con le istituzioni e gli organismi

comunitari ed internazionali competenti in materia, nonche' con gli

uffici nazionali della proprieta' industriale degli altri Stati, e

provvede alla trattazione delle relative questioni assicurando la

partecipazione negli organi e nei gruppi di lavoro.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede altresi' ai

seguenti ulteriori compiti:

a) creazione e gestione di banche dati e diffusione delle

informazioni brevettuali con particolare riferimento

all'aggiornamento sullo stato della tecnica;

b) promozione della preparazione tecnico-giuridica del personale

della pubblica amministrazione operante nel campo della proprieta'

industriale e della innovazione tecnologica e di coloro che svolgono

o intendono svolgere la professione di consulente in proprieta'

industriale;

c) promozione della cultura e dell'uso della proprieta'

industriale presso i potenziali utenti, in particolare presso le

piccole medie imprese e le zone in ritardo di sviluppo;

d) effettuazione di studi, ricerche, indagini e pubblicazioni

correlate alla materia della proprieta' industriale e sviluppo di

indicatori brevettuali per l'analisi competitiva dell'Italia, in

proprio o in collaborazione con amministrazioni pubbliche, istituti

di ricerca, associazioni, organismi internazionali;

e) effettuazione di prestazioni a titolo oneroso di servizi non

istituzionali a richiesta di privati, a condizione che siano

compatibili con la funzione e il ruolo istituzionale ad essa

attribuito.

4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' stipulare convenzioni

con regioni, camere di commercio, industria, artigianato ed

agricoltura, enti pubblici e privati finalizzati allo svolgimento dei

propri compiti.

Art. 224.

Risorse finanziarie

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all'assolvimento

dei propri compiti ed al finanziamento della ricerca di anteriorita'

con le risorse di bilancio iscritte allo stato di previsione della

spesa del Ministero delle attivita' produttive, con i corrispettivi

direttamente riscossi per i servizi resi in materia di proprieta'

industriale.

2. Il Ministero delle attivita' produttive provvede a corrispondere

annualmente il cinquanta per cento dell'ammontare delle tasse di cui

al comma 1 all'Ufficio europeo dei brevetti, cosi' come previsto

((dall'articolo 39)) della convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973,

ratificata dalla legge 25 maggio 1978, n. 260.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all'assolvimento

dei propri compiti anche con i versamenti ed i rimborsi eventualmente

effettuati da organismi internazionali di proprieta' industriale ai

quali l'Italia partecipa e con ogni altro provento derivante dalla

sua attivita'.

Art. 225.

Diritti di concessione e di mantenimento

1. Per le domande presentate al Ministero delle attivita'

produttive al fine dell'ottenimento di titoli di proprieta'

industriale, per le concessioni, le opposizioni, le trascrizioni, il

rinnovo e' dovuto il pagamento dell'imposta di bollo, nonche' delle

tasse di concessione governativa e dei diritti la cui determinazione,

in relazione a ciascun titolo o domanda ed all'intervallo di tempo al

quale si riferiscono, viene effettuata con apposito decreto dal

Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze.

2. La tassa individuale di designazione dell'Italia nella domanda

di registrazione internazionale di marchio, nella designazione

posteriore o nell'istanza di rinnovo applicabile ai marchi

internazionali esteri che chiedono la protezione sul territorio

italiano tramite l'Organizzazione mondiale della proprieta'

intellettuale di Ginevra, ai sensi del Protocollo relativo

all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi

del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, e'

fissata nella misura del novanta per cento dei diritti previsti per

il deposito della concessione di un marchio nazionale ovvero della

rinnovazione.

Art. 226.

Termini e modalita' di pagamento

1. Il pagamento dei diritti e delle tasse di concessione

governativa di cui al presente codice e' effettuato nei termini e

nelle modalita' fissati dal Ministro delle attivita' produttive, con

proprio decreto.

Art. 227.

(( (Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprieta'

industriale)

1. Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli

di proprieta' industriale devono essere pagati anticipatamente, entro

il mese corrispondente a quello in cui e' stata depositata la

domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento. La

domanda di rinnovazione di marchio deve essere depositata entro i

dodici mesi precedenti l'ultimo giorno del mese di scadenza del

decennio in corso.

2. I diritti di mantenimento in vita per i brevetti d'invenzione, i

modelli di utilita' e i disegni e modelli, ove gia' maturati alla

fine del mese in cui e' rilasciato l'attestato di concessione oppure

maturati entro la fine del terzo mese successivo, sono pagabili entro

quattro mesi dalla fine del mese di detto rilascio.

3. I diritti di mantenimento in vita per le privative di varieta'

vegetali sono dovuti, per la durata della privativa di cui

all'articolo 109, comma 1, a partire dalla concessione della

privativa medesima e devono essere pagati anticipatamente entro il

mese corrispondente a quello della concessione.

4. Trascorso il termine di scadenza di cui ai commi 1 e 2, il

pagamento e' ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di un

diritto di mora, il cui ammontare e' determinato per ciascun diritto

di proprieta' industriale dal Ministero dello sviluppo economico, di

concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta

la decadenza del diritto di proprieta' industriale.

6. Possono pagarsi anticipatamente piu' diritti annuali.

7. Nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, tutti i soggetti sono

tenuti solidalmente al pagamento dei diritti di mantenimento.

8. Al pagamento dei diritti di mantenimento dei brevetti europei

validi in Italia dovuti a partire dall'anno successivo a quello in

cui la concessione del brevetto europeo e' pubblicata nel Bollettino

dei brevetti europei, si applicano gli stessi termini di pagamento

previsti per i brevetti nazionali e le norme di cui all'articolo 230

sulla regolarizzazione.))

Art. 228.

Esenzione e sospensione del pagamento dei diritti

1. All'inventore, il quale dimostri di essere in condizioni di

indigenza, il Ministro delle attivita' produttive puo' concedere

l'esenzione dai diritti di concessione e la sospensione dal pagamento

dei diritti annuali per i primi cinque anni. Allo scadere del quinto

anno l'inventore che intende mantenere in vigore il brevetto deve

pagare, oltre il diritto annuale per il sesto anno anche quelli

arretrati. In caso contrario il brevetto decade e l'inventore non e'

tenuto al pagamento dei diritti degli anni anteriori.

Art. 229.

Diritti rimborsabili

1. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima,

prima che la registrazione sia stata effettuata o il brevetto sia

stato concesso, sono rimborsati i diritti versati, ad eccezione del

diritto di domanda. ((Il diritto previsto)) per il deposito di

opposizione e' rimborsato in caso di estinzione dell'opposizione ai

sensi dell'articolo 181, comma 1, lettera b).

2. I rimborsi dei diritti sono autorizzati dal Ministero delle

attivita' produttive. L'autorizzazione viene disposta d'ufficio

quando i diritti da rimborsare si riferiscono ad una domanda di

registrazione o di brevetto definitivamente respinta ((...)). In ogni

altro caso, il rimborso viene effettuato su richiesta dell'avente

diritto, con istanza diretta al Ministero delle attivita' produttive.

3. I rimborsi devono essere annotati nel registro dei brevetti e,

ove si riferiscano a domande ritirate o respinte, vengono annotati

nel registro delle domande.

Art. 230.

Pagamento incompleto od irregolare

1. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto

venga pagato incompletamente o comunque irregolarmente, l'Ufficio

italiano brevetti e marchi ((...)) puo' ammettere come utile

l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento.

2. Se si tratta di un diritto annuale, l'Ufficio italiano brevetti

e marchi provvede solo su istanza dell'interessato. Se l'istanza

viene respinta, l'interessato puo' ricorrere alla commissione dei

ricorsi ((di cui all'articolo 135, comma 1)).

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS 13 AGOSTO 2010, N. 131)).

Capo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Sezione I

Marchi

Art. 231.

Domande anteriori

1. Le domande di registrazione di marchio e le domande di

trascrizione depositate prima della data di entrata in vigore del

decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sono trattate secondo le

disposizioni in esso contenute. Tuttavia, per quanto riguarda la

regolarita' formale, sono soggette alle norme preesistenti.

Art. 232.

Limiti al diritto esclusivo sul marchio rinomato

1. Il diritto di fare uso esclusivo di un marchio registrato prima

della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre

1992, n. 480, e che goda di rinomanza, non consente al titolare di

opporsi all'ulteriore uso nel commercio di un segno identico o simile

al marchio per prodotti o servizi non affini a quelli per cui esso e'

stato registrato.

Art. 233.

Nullita'

1. I marchi di impresa registrati prima della data di entrata in

vigore del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sono

soggetti, in quanto alle cause di nullita', alle norme di legge

anteriori.

2. Non puo' essere dichiarata la nullita' del marchio se

anteriormente alla proposizione della domanda principale o

riconvenzionale di nullita', il segno, a seguito dell'uso che ne sia

stato fatto, abbia acquistato carattere distintivo.

3. Non puo' essere dichiarata la nullita' del marchio se il marchio

anteriore sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di

marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso

anteriormente alla proposizione della domanda principale o

riconvenzionale di nullita'.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 48 del regio decreto 29

giugno 1942, n. 929, come sostituito dal decreto legislativo

4 dicembre 1992, n. 480, il termine di cinque anni decorre dalla data

di entrata in vigore dello stesso.

Art. 234.

Trasferimento e licenza del marchio

1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che

disciplinano il trasferimento e la licenza del marchio si applicano

anche ai marchi gia' concessi, ma non ai contratti conclusi prima

della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 dicembre

1992, n. 480.

Art. 235.

Decadenza per non uso

1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che

disciplinano la decadenza per non uso si applicano ai marchi gia'

concessi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto

legislativo, purche' non ancora decaduti a tale data.

Art. 236.

Decadenza per uso ingannevole

1. Le norme del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, che

disciplinano la decadenza del marchio per uso ingannevole dello

stesso si applicano ai marchi gia' concessi alla data di entrata in

vigore del medesimo decreto legislativo, in relazione ad un uso

ingannevole posto in essere dopo la sua entrata in vigore.

Sezione II

Disegni e modelli

Art. 237.

Domande anteriori

1. Le domande di brevetto per disegno o modello ornamentale e le

domande di trascrizione depositate prima della data di entrata in

vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, sono trattate

secondo le disposizioni in esso contenute. Le stesse domande sono

soggette alle norme precedenti relativamente alla regolarita'

formale.

Art. 238.

Proroga della privativa

1. I brevetti per disegno o modello ornamentale concessi prima

della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio

2001, n. 95, purche' non scaduti, ne' decaduti alla data di entrata

in vigore del decreto legislativo citato, possono essere prorogati

fino al termine massimo di venticinque anni dalla data di deposito

della domanda di brevetto. I licenziatari e coloro che in vista della

prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per

utilizzare il disegno o modello hanno diritto di ottenere licenza

obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior

durata. Questa facolta' non si applica ai contraffattori dei brevetti

non ancora scaduti.

2. Le tasse di concessione corrisposte in un'unica soluzione

valgono per le prime due proroghe. Le tasse sulle concessioni

governative relative al quarto e quinto quinquennio, a far data dal

19 aprile 2001, sono di importo corrispondente alla rata del terzo

quinquennio prevista dall'articolo 10, titolo IV, numero 2, lettere

c) ed f), della tariffa indicata nella tabella allegata al decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Art. 239

(Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore)

1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi

dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633,

comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente

alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di

pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o

commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001,

prodotti realizzati in conformita' con le opere del disegno

industriale allora in pubblico dominio non rispondono della

violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attivita'

anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o

acquistati prima del 19 aprile 2001 ((e a quelli da essi fabbricati

nei tredici anni successivi a tale data)) e purche' detta attivita'

si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.

Art. 240.

Nullita'

1. I brevetti per disegni e modelli ornamentali concessi prima

della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio

2001, n. 95, sono soggetti, in quanto alle cause di nullita', alle

norme di legge anteriori e, quanto agli effetti della declaratoria di

nullita', alla norma di cui all'articolo 77 del presente codice.

Art. 241.

Diritti esclusivi sulle componenti di un prodotto complesso

1. Fino a che la direttiva 98/71/CE del parlamento europeo e del

Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei

disegni e modelli non sara' modificata su proposta della commissione

a norma dell'articolo 18 della direttiva medesima, i diritti

esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere

fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei

componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine

di ripristinarne l'aspetto originario.

Sezione III

Nuove Varieta' Vegetali

Art. 242.

Durata della privativa

1. Le disposizioni dell'articolo 109 del presente codice si

applicano ai brevetti per nuove varieta' vegetali concessi

conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto

1975, n. 974, non scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore

del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455.

2. I licenziatari e coloro che, alla data di entrata in vigore del

decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455, hanno compiuto seri ed

effettivi investimenti per l'utilizzo delle nuove varieta' vegetali

coperte dal diritto di costitutore hanno diritto di ottenere licenza

obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior

durata. Questa facolta' non si applica ai contraffattori dei diritti

non ancora scaduti.

((2-bis. I diritti annuali versati dalla data di deposito per il

mantenimento in vita delle domande e delle privative per novita'

vegetali gia' depositate o concesse alla data del 29 marzo 1999 sono

considerati valido pagamento dei corrispondenti diritti annuali

dovuti dalla concessione della privativa in conformita' all'articolo

25 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455.))

Sezione IV

Invenzioni

Art. 243.

(( (Invenzioni dei ricercatori delle universita' e degli enti

pubblici di ricerca)

1. Le invenzioni dei dipendenti il cui rapporto di lavoro

intercorre con un'universita' o con una pubblica Amministrazione

avente tra i suoi compiti istituzionali finalita' di ricerca sono

soggette alla disciplina, dettata rispettivamente dall'articolo

24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dalla

legge 18 ottobre 2001, n. 383, dal testo originario dell'articolo 65

del presente Codice e dal testo attuale del medesimo articolo, in

vigore al momento in cui le invenzioni sono state conseguite,

ancorche' in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.))

Art. 243-bis

(( (Relazione al Parlamento in materia di protezione giuridica delle

invenzioni biotecnologiche)

1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri

della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali,

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del lavoro e

delle politiche sociali presenta al Parlamento ogni anno una

relazione sull'applicazione delle norme previste dal Capo II, sezione

IV-bis, del presente Codice.))

Sezione V

Domande anteriori

Art. 244.

Trattamento delle domande

1. Le domande di brevetto o di registrazione e quelle di

trascrizione e annotazione, anche se gia' depositate al momento della

data di entrata in vigore del presente codice, sono trattate secondo

le disposizioni in esso contenute. Le domande di cui al capo IV,

sezione I, sono soggette alle norme preesistenti relativamente alle

condizioni di ricevibilita'.

Sezione VI

Norme di Procedura

Art. 245

Disposizioni procedurali

1. Le norme dei capi I e IV del titolo II quelle del titolo III e

le norme degli articoli 35 e 36 del titolo V del decreto legislativo

17 gennaio 2003, n. 5, si applicano ai procedimenti giudiziari ed

agli arbitrati che siano iniziati con atto notificato oppure con

deposito del ricorso sei mesi dopo l'entrata in vigore del codice.

((2. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui

all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del

presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni

specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168,

anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono

iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore,

a meno che non sia gia' intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia

sulla competenza)).

((3. Le procedure di reclamo e le cause di merito nelle materie di

cui all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del

presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni

specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168,

anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme

precedentemente in vigore)).

4. Le norme di procedura di cui all'articolo 136 concernenti la

funzione giurisdizionale della commissione dei ricorsi si applicano a

partire da un anno dopo l'entrata in vigore del codice.

5. Le norme di procedura di cui agli articoli 137,146, 194, 195,

196, 198, 199 e 200 si applicano con l'entrata in vigore del codice.

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AGGIORNAMENTO (6)

La Corte costituzionale, con sentenza 14-24 aprile 2008, n. 112 (in

G.U. 1a s.s. 30/04/2008, n. 19) ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del comma 2 del presente articolo 245, "nella parte in

cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni

specializzate le controversie in grado d'appello iniziate dopo

l'entrata in vigore del codice, anche se il giudizio di primo grado

e' iniziato e si e' svolto secondo le norme precedentemente in

vigore".

---------------

AGGIORNAMENTO (7)

La Corte costituzionale, con sentenza 22-30 aprile 2009, n. 123 (in

G.U. 1a s.s. 6/5/2009, n. 18) ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del comma 3 del presente articolo 245, "nella parte in

cui stabilisce che sono devolute alla cognizione delle sezioni

specializzate le procedure di reclamo iniziate dopo l'entrata in

vigore del codice, anche se riguardano misure cautelari concesse

secondo le norme precedentemente in vigore".

Sezione VII

Abrogazioni

Art. 246.

Disposizioni abrogative

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;

b) il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;

c) il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411;

d) il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354;

e) il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;

f) il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n.

795;

g) l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica

10 gennaio 1957, n. 3;

h) il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.

540;

i) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato 22 febbraio 1973, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 15 marzo 1973;

l) il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n.

974, fatto salvo l'articolo 18;

m) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato 22 ottobre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana n. 15 del 18 febbraio 1977;

n) il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n.

32;

o) il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n.

338;

p) la legge 3 maggio 1985, n. 194;

q) la legge 14 ottobre 1985, n. 620;

r) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato 26 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1986;

s) la legge 14 febbraio 1987, n. 60;

t) la legge 21 febbraio 1989, n. 70;

u) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato 19 luglio 1989, n. 320, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 1989;

v) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato 11 gennaio 1991, n. 122, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 1991;

z) la legge 19 ottobre 1991, n. 349; il decreto legislativo

4 dicembre 1992, n. 480; la legge 26 luglio 1993, n. 302;

aa) il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993,

n. 595;

bb) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.

360;

cc) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.

391;

dd) la legge 21 dicembre 1984, n. 890;

ee) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato 30 maggio 1995, n. 342, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 1995;

ff) il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198; il decreto

legislativo 3 novembre 1998, n. 455; il decreto legislativo 8 ottobre

1999, n. 447;

gg) il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95;

hh) il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164;

ii) l'articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;

ll) il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 26;

mm) i commi 8, 8-bis, 8-ter ed 8-quater dell'articolo 3 della

legge 15 giugno 2002, n. 112, di conversione, con modificazioni, del

decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;

nn) il decreto del Ministro delle attivita' produttive 17 ottobre

2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2002;

oo) l'articolo 17 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

pp) i commi 72, 73, 79, 80 e 81 dell'articolo 4 della legge

24 dicembre 2003, n. 350.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 10 febbraio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Marzano, Ministro delle attivita'

produttive

Castelli, Ministro della giustizia

Siniscalco, Ministro dell'economia e

delle finanze

Fini, Ministro degli affari esteri

Baccini, Ministro per la funzione

pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli


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