DECRETO 5 novembre 2004 n.153 (pubblicato il 12 novembre 2004)
Norme di applicazione del Trattato di Cooperazione in materia di brevetti (Patent Cooperation Treaty – PCT)
Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino
Visto il Decreto 1° luglio 2004 n.94 “Adesione al Trattato sulla Cooperazione Internazionale in Materia di Brevetti (PCT)”;
Vista la delibera del Congresso di Stato in data 3 novembre 2004, n.36; ValendoCi delle Nostre Facoltà, Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:
Art.1 (Competenze dell'USBM)
L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi (USBM) della Repubblica di San Marino è Ufficio Ricevente per domande di brevetto internazionali depositate ai sensi del Trattato PCT. Esso agisce in qualità di Ufficio Designato al fine di ottenere un brevetto sammarinese per le domande di brevetto internazionali nelle quali San Marino è designato. Esso agisce inoltre in qualità di Ufficio Eletto per le domande di brevetto internazionali designanti San Marino se il depositante presenta una domanda di esame preliminare internazionale ai sensi del Capitolo II del Trattato PCT.
Art. 2 (Trattamento della domanda internazionale designante San Marino)
Una domanda di brevetto internazionale in cui San Marino è designato o eletto è trattata come una domanda di brevetto sammarinese depositata ai sensi della Legge 24 giugno 1997 n.64 “Legge Quadro sui Marchi e Brevetti”, e del Decreto 29 giugno 1999 n.74 “Regolamento di Esecuzione della Legge Quadro sui marchi e brevetti del 24 Giugno 1997”, salvo quanto disposto diversamente, espres- samente in queste direttive.
Articolo 3 (Data di deposito)
La data di deposito accordata alla domanda di brevetto internazionale è considerata data di de- posito della corrispondente domanda di brevetto sammarinese.
Articolo 4 (Uso delle lingue accettate)
La lingua nella quale può essere deposita una domanda di brevetto internazionale presso l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi è l'Italiano. L' Ufficio di Stato Brevetti e Marchi accetta anche domande redatte in lingua francese, inglese o spagnola.
Articolo 5 (Tassa di trasmissione)
All' Ufficio di Stato Brevetti e Marchi è dovuta la tassa di trasmissione nella misura prevista dal vigente Decreto sulle tasse brevettuali.
Articolo 6 (Attuazione della fase nazionale)
L' Ufficio di Stato Brevetti e Marchi inizierà il trattamento di una domanda di brevetto interna- zionale designante San Marino non prima della scadenza del periodo di 31 mesi dalla data di priorità della domanda internazionale, in applicazione dell'articolo 22(3) del PCT, a meno che il depositante non faccia espressa richiesta di trattamento anticipato. Il trattamento viene effettuato solamente dopo che è stata pagata la tassa di deposito per una domanda di brevetto prevista dal decreto sulle tasse bre- vettuali e che sia stata fornita una traduzione in italiano della domanda di brevetto internazionale entro la scadenza del citato periodo di 31 mesi. Se il depositante non compie tali adempimenti entro il termi- ne citato, la domanda di brevetto internazionale è considerata come ritirata.
Articolo 7 (Reintegrazione nei diritti)
Per le domande di brevetto internazionale designanti San Marino si applica la Regola 49.6 del Regolamento PCT. La tassa di cui alla Regola 49.6 (d) (i) è determinata nel Decreto sulle tasse brevettuali. Per l’applicazione della Regola 49.6 del Regolamento PCT è richiesta una dichiarazione delle motivazioni che hanno causato l’inadempienza.
Articolo 8 (Pubblicazione della domanda internazionale)
Alla domanda di brevetto internazionale si applica l'articolo 19 del Regolamento di Esecuzione a decorrere dalla data in cui una traduzione in italiano del testo della domanda internazionale è deposi- tata presso l'USBM. Fino alla sua pubblicazione la domanda di brevetto internazionale rimane segreta, salva espressa richiesta del depositante.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 8 novembre 2004/1704 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI Giuseppe Arzilli – Roberto Raschi
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IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI
Loris Francini
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