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Décret royal n° 1411 du 25 août 1940 contenant les dispositions législatives en matière de brevets de modèles industriels (modifiée en dernier lieu par le décret législatif n° 95 du 2 février 2001), Italie

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Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 2001 Dates Entrée en vigueur: 1 novembre 1940 Émis: 25 août 1940 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Brevets (Inventions), Modèles d'utilité, Dessins et modèles industriels Sujet (secondaire) Mise en application des droits, Organe de réglementation de la PI Notes This consolidated version of the Royal Decree No. 1411 of August 25, 1940 incorporates all amendments up to February 2, 2001 (see Articles 1, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quarter for the amendments made by Legislative Decree No. 95 of February 2, 2001).

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 Regio Decreto 25 agosto 1940, n. 1411 Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali

R.D. 25 agosto 1940, n. 1411: Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali. (Pubblicato nella G.U. 21 ottobre 1940, n. 247)

TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALE.

Art. 1 Il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sulle invenzioni industriali, oltre che a tali invenzioni, si applica anche alla materia: dei modelli di utilità; dei modelli e disegni ornamentali. [1] Tuttavia le disposizioni del richiamato regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, spiegano effetto nella anzidetta materia in quanto tale decreto sia applicabile, fatte salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli che seguono. (1) A norma dell' art. 20, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95 , l'espressione “ brevetti per modelli ornamentali” deve intendersi sostituita con “registrazione per disegni o modelli”.

TITOLO II BREVETTO PER MODELLI DI UTILITA'.

Art. 2 - (Art. 58, comma primo, secondo e terzo, del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602) Possono costituire oggetto di brevetto per modelli di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia, o comodità di applicazione, o di impiego, a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti d'uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti. Gli effetti del brevetto per modelli di utilità si estendono ai modelli che conseguono pari utilità, purché utilizzino lo stesso concetto innovativo.

Art. 3 - (Art. 59, comma primo, e art. 61 del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602) Il diritto al brevetto spetta all'autore del nuovo modello di utilità e ai suoi aventi causa. Tuttavia, per i modelli anzidetti che siano opera di dipendenti, si applicano, salvo patto in contrario, le disposizioni di cui agli artt. 23,24 e 25 del richiamato regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Art. 4 - (Art. 60 del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602) E' consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale, ai sensi del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità, da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte. Se la domanda ha per oggetto un modello anziché un'invenzione o viceversa, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato, assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa la quale, tuttavia, ha effetto dalla data di presentazione originaria [1].

Se la domanda di brevetto per modello di utilità contiene anche un'invenzione o viceversa, è applicabile l'art. 29 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni [2]. (1) Comma aggiunto dall' art. 9, comma 1, L. 14 febbraio 1987, n. 60 e successivamente modificato dall' art. 86, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480. (2) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, L. 14 febbraio 1987, n. 60 ,

TITOLO III BREVETTO PER MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI [1]

Art. 5 [2] 1. Possono costituire oggetto di registrazione i disegni e modelli che siano nuovi ed abbiano carattere individuale. 2. Per disegno o modello s'intende l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento. 3. Per prodotto s'intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assembiati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore. 4. Per prodotto complesso s'intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto. (1) A norma dell' art. 20, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95 , l'espressione “ brevetti per modelli ornamentali” deve intendersi sostituita con “registrazione per disegni o modelli”. (2) Articolo modificato dall'art. 9, comma 2, L. 14 febbraio 1987, n. 60 e, successivamente, sostituito dall' art. 1, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.

Art. 5-bis. [1] 1. Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti. (1) Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.

Art. 5-ter. [1] 1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno e modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima. 2. Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello. (1) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.

Art. 5-quater. [1] 1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 5-bis e 5-ter, il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti

nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima. 2. Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza. 3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 5-bis e 5-ter, non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtù di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima. 4. Non costituisce altresì divulgazione, ai fini dell'applicazione degli articoli 5­ bis e 5-ter, il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o la data di priorità, se ciò risulti, direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa. (1) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.

Art. 5-quinquies. [1] 1. Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti della novità e del carattere individuale soltanto: a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioè durante l'utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione, e b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità. (1) Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.

Art. 6 [1] 1. Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per non più di cento disegni e modelli purché destinati ad esser attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348. 2. Salvo il disposto del comma 1 e dell'articolo 8 non è ammessa la domanda concernente più registrazioni ovvero concernente una sola registrazione per più modelli. Se la domanda non è ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, a limitare la domanda alla parte ammissibile. 3. La registrazione concernente più modelli o disegni ai sensi di questo articolo può essere limitata su istanza del titolare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 59-quater del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni. 4. La registrazione concernente un disegno o modello che non presenta i requisiti di validità, su istanza del titolare, può avvenire in forma modificata se in tale forma il disegno o modello conserva la sua identità e possiede i requisiti di validità. La modificazione può risultare altresì da parziale rinuncia da parte del titolare o dalla annotazione sull'attestato di registrazione di una sentenza che dichiari la parziale nullità della registrazione stessa. (1) Articolo sostituito dall' art. 10, comma 1, L . 14 febbraio 1987, n. 60 e, successivamente, dall' art. 6, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.

Art. 7 [1] 1. I diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione. 2. Il diritto alla registrazione spetta all'autore del disegno o modello e ai suoi aventi causa. 3. Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell'attestato di registrazione. 4. Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto alla registrazione del disegno o modello spetti a persona diversa da chi abbia presentato la domanda, tale persona può, se la registrazione non sia stata ancora effettuata ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, a sua scelta: a) assumere a proprio nome la domanda di registrazione rivestendo a tutti gli effetti la qualità di richiedente; b) depositare una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale la quale cessa comunque di avere effetti; c) ottenere il rigetto della domanda. 5. Se la registrazione sia stata effettuata a nome di persona diversa dall'avente diritto, questi può a sua scelta: a) ottenere con sentenza, avente efficacia retroattiva, il trasferimento a suo nome dell'attestato di registrazione; b) far valere la nullità della registrazione effettuata a nome di chi non ne aveva diritto. (1) Articolo sostituito dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.

Art. 7-bis. [1] 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso. 2. Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione. Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che possiedono i requisiti della novità e del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare. (1) Articolo inserito dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.

Art. 8 [1] 1. Se un disegno o modello è registrabile ai sensi dell'articolo 5 e se nello stesso tempo accresce l'utilità dell'oggetto al quale si riferisce, possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto per modello di utilità e la registrazione per disegno o modello, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo titolo. 2. Se la domanda di registrazione comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisca carattere nuovo e individuale e nello stesso tempo ne accresca

l'utilità, è applicabile l'articolo 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni. (1) Articolo modificato dall' art. 10, comma 2, L. 14 febbraio 1987, n. 60 e, successivame nte, sostituito dall' art. 9, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.

Art. 8-bis. [1] 1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso. 2. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini. 3. I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello non si estendono: a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali; b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione; c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, purché siano compatibili con i principi della correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte. 4. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o modello non sono esercitati riguardo: a) all'arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea immatricolati in altri paesi che entrano temporaneamente nel territorio dello Stato; b) all'importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla lettera a); c) all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto predetti. (1) Articolo inserito dall'art. 10, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.

Art. 8-ter. [1] 1. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa. 2. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà dell'autore nella realizzazione del disegno o modello. (1) Articolo inserito dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.

Art. 8-quater. [1] 1. I diritti conferiti in forza della registrazione dal disegno o modello non si estendono agli atti riguardanti i prodotti nei quali è incorporato o cui è applicato un disegno o modello registrato che rientra nell'ambito della loro protezione, quando i prodotti stessi sono stati posti in commercio nella Comunità dal titolare del disegno o modello o con il suo consenso. (1) Articolo inserito dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.

Art. 8-quinquies. [1] 1. In caso di rifiuto della registrazione di un disegno o modello o di dichiarazione di nullità della registrazione di un disegno o modello, ai sensi dell'art. 8-sexies, il disegno o modello può essere registrato o mantenuto in forma modificata se in tale forma esso soddisfa le condizioni per la protezione e ne è mantenuta l'identità. La registrazione o il mantenimento in forma modificata può includere la registrazione accompagnata dalla parziale rinuncia da parte del titolare del disegno o modello o l'iscrizione nel registro dei disegni o modelli della sentenza che dichiari la parziale nullità del diritto sul disegno o modello.

(1) Articolo inserito dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.

Art. 8-sexies. [1] 1. La registrazione è nulla: a) se il disegno o modello non è registrabile ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 5­ ter, 5-quater, 5-quinquies, 7 e 8; b) se il disegno o modello è contrario all'ordine pubblico o al buon costume; c) se il titolare della registrazione non aveva diritto di ottenerla e l'autore non si sia avvalso della facoltà di chiedere il trasferimento a suo nome dell'attestato di registrazione; d) se il disegno o modello è in conflitto con un disegno e modello precedente che sia stato reso noto dopo la data di presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorità, dopo la data di quest'ultima ma il cui diritto esclusivo decorre da una data precedente per effetto di registrazione comunitaria o nazionale ovvero per effetto della relativa domanda; e) se il disegno o modello è tale che il suo uso costituirebbe violazione di un segno distintivo ovvero di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore; f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato. (1) Articolo inserito dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.

Art. 8-septies. [1] 1. La nullità della registrazione effettuata in violazione dell'articolo 7 può essere fatta valere solo dall'avente diritto. 2. La nullità della registrazione del disegno o modello che forma oggetto di diritti anteriori può essere promossa unicamente dal titolare di tali diritti o dai suoi aventi causa. 3. La nullità della registrazione del disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi ovvero di segni, emblemi e stemmi che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato, può essere fatta valere unicamente dall'interessato alla utilizzazione. (1) Articolo inserito dall'art. 15, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI AL BREVETTO PER MODELLI DI UTILITA' E AL

BREVETTO PER MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI. [1]

Art. 9 [2] 1. l brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda. 2. La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata, per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione. (1) A norma dell' art. 20, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95 , l'espressione "brevetti per modelli ornamentali" deve intendersi sostituita con "registrazione per disegni o modelli". (2) Articolo sostituito dall'art. 1, L. 23 maggi o 1977, n. 265 modificato dall'art. 58, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338 e, successivamente, sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.

Art. 10 [1]

L'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda di modello di utilità con la descrizione e gli eventuali disegni o campioni, conformemente al disposto dell'art. 4 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni. [2] L'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda di modello o disegno ornamentale con le riproduzioni o i campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito, purché il richiedente non ne abbia escluso nella domanda l'accessibilità per un periodo che non può essere superiore ai dodici mesi dalla data di deposito o da quella di priorità [2]. Nei casi in cui ai precedenti commi l'Ufficio italiano brevetti e marchi omette la pubblicazione a stampa di cui all'art. 38, secondo comma, del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni [2]. Alle domande di registrazione di disegni e modelli non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 27-ter del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, successive modificazioni. [3] (1) Articolo sostituito dall'art. 59, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338 e, successivamente, dall'art. 11, L. 14 febbraio 1987, n. 60. (2) Comma modificato dall'art. 86, D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480. (3) Comma aggiunto dall'art. 17, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.

Art. 11 [1] 1. I brevetti per modelli di utilità sono soggetti alle seguenti tasse: a) tassa di domanda; b) tassa di concessione.

2. Le registrazioni di disegni e modelli sono soggette alle seguenti tasse: a) tassa di domanda; b) tassa di concessione quinquennale; c) tassa di proroga quinquennale. 3. Nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, è indicato l'ammontare delle tasse prescritte da questo decreto. (1) Articolo sostituito dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.

Art. 12 [1] 1. La tassa di concessione per i brevetti per modelli di utilità può essere pagata in un'unica rata o in due rate quinquennali. 2. Gli importi delle tasse di concessione quinquennale, della tassa di prima proroga e della tassa delle proroghe successive relative alla registrazione di disegni o modelli sono corrispondenti, rispettivamente, alla prima, seconda e terza rata quinquennale previste dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, Titolo IV, articolo 10, numero 2, lettere c) ed f). 3. La tassa di concessione e di proroga per i disegni tessili può essere pagata in rate annuali. 4. Alle anzidette tasse e rate di concessione si applicano gli articoli 46 e seguenti, e connesse disposizioni, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardanti le tasse annuali di mantenimento in vigore dei brevetti per invenzioni industriali. (1) Articolo modificato dagli artt. 2 e 3, L. 23 maggio 1977, n. 265, dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198, sostituito dall'art. 19, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95 e, successivamente, dallo stesso come modificato dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 26.

Art. 13 - (Art. 65, comma secondo, art. 73 del R.D. 12 settembre 1934, n. 1602, e art. 4 della L. 30 agosto 1868, n. 4578)

Sono estese ai brevetti per modelli di utilità le disposizioni di cui agli artt. da 54 a 54-sexies del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, e 3 e 4 del D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 849, che disciplinano la concessione di licenze obbligatorie in materia di brevetti per invenzioni industriali [1]. In caso di mancato pagamento delle rate della tassa di concessione si applicano agli artt. 55, e seguenti e connesse disposizioni del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, riguardanti il mancato pagamento delle tasse annuali dei brevetti per invenzioni industriali [2]. (1) Comma sostituito dall'art. 6, L. 14 febbraio 1987, n. 60. (2) Comma sostituito dall' art. 4, L. 23 maggio 1977, n. 265 e, successivamente, modificato dall' art. 60, D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 14 - (Art. 138 del R.D. 13 settembre 1934, n. 1602) A coloro che abbiano presentato domande di brevetto per invenzioni industriali, per le quali all'entrata in vigore di questo decreto non sia stato ancora concesso il relativo brevetto e il cui oggetto abbia i caratteri di modello di utilità, verrà concesso il brevetto per modelli di utilità, ferma restando, a tutti gli effetti di legge, la decorrenza del brevetto stesso alla data di deposito della primitiva domanda e previo conguaglio delle tasse.

Art. 15 - (Art. 137, comma terzo, quarto e quinto, del R.D. 13 settembre 1934, n. 1602) I brevetti per i disegni e modelli di fabbrica, per i quali al momento dell'entrata in vigore di questo decreto non sia ancora trascorso il periodo di due anni, beneficiano del maggiore termine di durata concesso dall'art. 9., purché, entro sei mesi dall'entrata in vigore di questo decreto, sia pagata la tassa di concessione, nel suo ammontare integrale. Nei casi di concessione di brevetti il prolungamento del brevetto va a profitto del cessionario, salvo patto in contrario. Nel caso di concessioni o di licenze, che si protraggano fino alla scadenza del termine fissato dalla legge anteriore per la durata del brevetto, il concessionario o licenziatario, salvo patto in contrario, potrà continuare, mediante compenso, nell'esercizio dei diritti concessigli. Se le parti non si accordano circa l'ammontare del compenso, questo sarà fissato da un collegio di arbitri, amichevoli compositori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti, e il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale del domicilio del concessionario o licenziatario e, se questi non ha domicilio nel territorio dello Stato, dal Presidente del Tribunale di Roma.

Art. 16 - (Art. 144 del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602) Dalla data che sarà stabilita a norma del seguente art. 17, restano abrogate, quanto ai loro effetti in materia di brevetti per disegni e modelli di fabbrica, le leggi di cui appresso: 1° la legge 30 agosto 1868, n. 4578, concernente i disegni e modelli di fabbrica; 2° la legge 16 luglio 1905, n. 423, concernente la protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni che figurano nelle esposizioni nazionali ed internazionali ordinate in Italia od all'estero;

3° il regio decreto 29 luglio 1923, n. 1970, sul servizio delle privative industriali, limitatamente agli artt. 5e seguenti; 4° il regio decreto-legge 29 gennaio 1931, n. 176, portante l'istituzione del preventivo esame sulle invenzioni presentate nelle mostre od esposizioni nazionali alle quali sia stata concessa la protezione temporanea. Sono altresì abrogate, dalla data di cui sopra e quanto agli anzidetti effetti in materia di brevetti per disegni e modelli di fabbrica, le disposizioni di cui ai seguenti articoli: 1° art. 19 delle disposizioni approvate col regio decreto 5 dicembre 1907, n. 846, sulla proprietà industriale per la Colonia eritrea; 2° articolo unico, lettera b), del regio decreto 20 aprile 1913, n. 377, riguardante la protezione della proprietà industriale nella Libia; 3° art. 1 del regio decreto 15 novembre 1938, n. 2194, riguardante l'estensione a tutti i territori dell'A.O.I. delle anzidette disposizioni sulla proprietà industriale per la Colonia eritrea. Inoltre resta abrogata, dalla data anzidetta, ogni altra disposizione, di legge o di regolamento, che sia contraria a questo decreto o al relativo regolamento. Tuttavia, resta ferma l'applicazione delle disposizioni delle convenzioni internazionali esecutive nel Regno e nelle Colonie, e delle leggi emanate per la loro esecuzione.

Art. 17 - (Art. 134 del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602) Il Governo del Re emanerà il regolamento per l'applicazione di questo decreto, che entrerà in vigore, anche per quanto riguarda le tasse, il 1° novembre 1940. Sino a quando non sarà emanato il regolamento anzidetto, troveranno attuazione anche nella materia dei modelli, in quanto applicabili, le disposizioni regolamentari approvate con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, in materia di brevetti per invenzioni industriali.

Tabella A - Prospetto delle tasse

(Omissis)

Tabella B

Atti e documenti soggetti a bollo, oltre quelli previsti dalla legge (testo unico) 30 dicembre 1923, n. 3268 e successive modificazioni: 1° Descrizioni allegate a domande di brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali. 2° Disegni allegati a domande di brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali. 3° Brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali. 4° Ricorso alla commissione dei ricorsi.


Législation est modifié(e) par (3 texte(s)) est modifié(e) par (3 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/ITA/D/1
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N° WIPO Lex IT015